01.03.2021 - * / In vigore
01.01.2019 - 28.02.2021
01.01.2016 - 31.12.2018
01.09.2014 - 31.12.2015
01.01.2011 - 31.08.2014
01.01.2008 - 31.12.2010
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1

Ordinanza

sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC) del 28 settembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea (LNA); e in esecuzione delle decisioni del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo di

applicazione

1

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base: a. del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 settembre 20032 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (regolamento n. 1702/2003); b. del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 20033 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (regolamento n. 2042/2003); c. della legislazione aeronautica svizzera.

2

La presente ordinanza non si applica alla riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni emanate o fornite direttamente dall'Agenzia per la sicurezza aerea (AESA) o su sua richiesta dall'UFAC (art. 14 cpv. 1 e art. 17) sulla base del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio

RU 2007 5101 1 RS

748.0

2

GU L 243 del 27.09.2003, pag. 6, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

3

GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

Le ultime versioni dei regolamenti (CE) approvati dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera possono essere consultate all'indirizzo: http://www.bazl.admin.ch/themen/internationales/00308/00354/index.html?lang=it 748.112.11

Aviazione

2

748.112.11

20024 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e sulle relative disposizioni d'esecuzione.

3

Se su richiesta dell'UFAC un'autorità estera ha fornito una prestazione all'estero a favore di un'impresa svizzera, gli emolumenti corrispondenti sono integralmente a carico di quest'ultima.


Art. 2

Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20045 sugli emolumenti (OgeEm).


Art. 3

Assoggettamento Chi occasiona una decisione dell'UFAC o sollecita una prestazione dell'UFAC deve pagare un emolumento.


Art. 4

Esenzione dagli emolumenti 1

Per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni alle imprese estere di trasporti aerei non sono riscossi emolumenti, a condizione che lo Stato estero in questione accordi la reciprocità.

2

Un'autorizzazione speciale per l'uso dello spazio aereo è accordata gratuitamente agli Stati terzi, se è data la reciprocità, e alle Nazioni unite.


Art. 5

Calcolo degli

emolumenti

1

Laddove le disposizioni della presente ordinanza non prevedono una somma forfettaria, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato, all'occorrenza nei limiti del quadro tariffario.

2

La tariffa oraria ammonta a 100-200 franchi a seconda delle conoscenze necessarie del personale che si occupa del dossier.

3

In singoli casi, l'emolumento può essere condonato o ridotto in funzione dell'interesse e del beneficio dell'assoggettato nonché del pubblico interesse.


Art. 6

Supplementi Per le prestazioni o le decisioni che, su domanda dell'assoggettato o per sua colpa, richiedono un onere amministrativo straordinario o che sono eseguite urgentemente o al di fuori del consueto orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento.

4

GU L 240 del 07.09.2002, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

5 RS

172.041.1

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 3

748.112.11


Art. 7

Rifiuto o ritiro di una domanda, ripetizione o annullamento di un esame 1

Se una domanda è rifiutata o ritirata, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato per il suo trattamento.

2

È riscosso un emolumento d'esame anche se l'esame deve essere ripetuto integralmente o in parte.

3

Se un esame non può aver luogo per motivi imputabili al richiedente, i costi che ne derivano sono a suo carico.

4

Gli emolumenti e i costi imputabili di cui ai capoversi 1-3 non possono in alcun caso eccedere gli emolumenti forfettari o gli emolumenti massimi previsti per le decisioni o le prestazioni secondo il quadro tariffario.


Art. 8

Indicizzazione Se dall'entrata in vigore o dall'ultimo adeguamento della presente ordinanza l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento di almeno il 5 per cento, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli emolumenti all'indice all'inizio dell'anno seguente. Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.


Art. 9

Esborsi Sono considerati esborsi i costi di cui all'articolo 6 OgeEm6: a. le diarie e le indennità secondo l'ordinanza del 12 dicembre 19967 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;

b. i costi causati dall'assunzione delle prove, da esami speciali, da perizie scientifiche o dall'acquisizione di documentazione e materiale; c. i costi occasionati da valutazioni e pareri di autorità comunali, cantonali o federali nell'esecuzione del diritto in materia di navigazione aerea; d. i costi straordinari per la formazione di ispettori dell'UFAC, segnatamente in vista dell'iscrizione nel registro aeronautico di nuovi tipi di aeromobili; e. i costi di viaggio in Svizzera, fatturati se la tassa è calcolata secondo il tempo impiegato. In tal caso, si fattura una somma forfettaria di 100 franchi;

f.

i costi di viaggio e di trasporto all'estero; g. i costi causati dall'utilizzazione di programmi di trattamento elettronico dei dati e i costi delle infrastrutture; h. i costi per l'allestimento e il rilascio di riproduzioni, in particolare fotocopie.

6 RS

172.041.1

7 RS

172.311

Aviazione

4

748.112.11


Art. 10

Preventivo 1 L'assoggettato può chiedere informazioni in merito ai presumibili emolumenti ed esborsi oppure un preventivo scritto.

2

Se occasiona una prestazione onerosa o connessa a esborsi straordinari, l'assoggettato è in ogni caso informato per scritto in merito ai presumibili emolumenti ed esborsi.

3

Queste informazioni sono gratuite.


Art. 11

Informazioni 1 Per informazioni scritte od orali che richiedono un notevole onere amministrativo può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato.

2

Il richiedente deve essere anticipatamente informato sulla riscossione dell'emolumento.


Art. 12

Parere 1 Se, nell'ambito di una procedura, un'autorità cantonale o comunale chiede un parere dell'UFAC, quest'ultimo riscuote un emolumento secondo il tempo impiegato. Se è data la reciprocità alla Confederazione, l'UFAC non riscuote emolumenti.

2

L'autorità richiedente deve essere anticipatamente informata sulla riscossione dell'emolumento.

3

L'emolumento è direttamente riscosso presso l'autorità richiedente.


Art. 13

Decisione sugli emolumenti 1

Di regola, l'UFAC decide l'emolumento, gli esborsi, la modalità e il termine di pagamento subito dopo aver fornito la prestazione o emanato la decisione.

2

Se una prestazione si estende su più anni, l'UFAC può riscuotere uno o più emolumenti intermedi. Questi devono essere versati una volta compiute le fasi parziali chiaramente definite. La somma degli emolumenti intermedi non può superare l'emolumento massimo per la prestazione completa.

Sezione 2: Apparecchi aeronautici

Art. 14

Certificati di omologazione 1

L'AESA riscuote direttamente: a. gli emolumenti per gli esami di omologazione in vista del rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti o certificati di omologazione supplementari ai sensi del regolamento n. 1702/20038;

8

GU L 243 del 27.09.2003, pag. 6, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 5

748.112.11

b. gli emolumenti per l'approvazione di modifiche e riparazioni; c. gli emolumenti annuali per i titolari di certificati di omologazione o di certificati di omologazione ristretti ai sensi del regolamento n. 1702/2003.

2

Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 20029 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, gli emolumenti sono calcolati dall'UFAC secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per i certificati di omologazione di aeromobili a motore costruiti da dilettanti 2 000.10 000.-

b. per i certificati di omologazione di alianti (con o senza motore) e di aerostati costruiti da dilettanti 1 000.
5 000.c. per i certificati di omologazione di altri tipi

di aeromobili

10 000.700 000.-

d. per i certificati di omologazione di motori ed eliche

1 000.150 000.-

e. per i certificati di omologazione completivi e le grandi riparazioni di aeromobili, motori ed eliche, nonché per i certificati di parti e pertinenze di aeromobili
1 000.

50 000.f.

per l'ammissione di modifiche e riparazioni di minore entità 200.20 000.-

3

Per l'esame di altri apparecchi aeronautici o simulatori, l'emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato da 1000 a 150 000 franchi al massimo.


Art. 15

Esami di aeronavigabilità 1

Per gli esami d'entrata, per gli esami completivi periodici e straordinari, per gli esami in vista dell'esportazione di aeromobili, per gli esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: 9

GU L 240 del 07.09.2002, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

Aviazione

6

748.112.11

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per gli aeroplani con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg e per gli elicotteri monomotore 500.
8 000.b. per gli aeroplani con un peso al decollo

superiore a 5700 kg e per gli elicotteri plurimotore 1000.
10 000.c. per gli alianti, i motoveleggiatori e gli aerostati 300.-

2 000.d. per gli altri aeromobili, i motori non montati,

le eliche e gli altri oggetti di equipaggiamento 300.2 000.-

2

Per gli esami che richiedono un onere straordinario, in particolare a causa di sistemi complessi (avionica) dell'aeromobile, possono essere riscossi supplementi fino al 20 per cento dell'emolumento massimo.

3

Se un esame stabilito nell'ambito della vigilanza tecnica corrente non può essere eseguito o concluso per motivi di cui è responsabile principalmente l'esercente dell'apparecchio aeronautico, può essere riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato e richiesto il rimborso dei costi causati.


Art. 16

Matricola degli aeromobili 1

Per l'iscrizione nella matricola degli aeromobili e per le attestazioni, sono riscossi gli emolumenti seguenti: Fr.

a. per la prenotazione di un contrassegno nella matricola degli aeromobili

110.b. per

l'iscrizione:

1. di un aliante, di un motoveleggiatore o di un aerostato 300.2. di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o pari

a 5700 kg o di un elicottero monomotore 400.3. di un aeromobile con un peso al decollo superiore a

5700 kg o di un elicottero plurimotore 600.c. per il rilascio e il rinnovo di un certificato di revisione

dell'aeronavigabilità o di un attestato d'esame 110.d. per il rilascio di un'attestazione ufficiale della cancellazione

dalla matricola o di non iscrizione 110.e. per il rilascio di un certificato di navigabilità, di un

certificato di navigabilità ristretto o di un'autorizzazione di volo 60.

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 7

748.112.11

2

Per la cancellazione e l'iscrizione di un cambiamento di proprietario o d'esercente, è riscossa la metà dell'emolumento fissato nel capoverso 1 lettera b.

3

Se un aeromobile è cancellato d'ufficio dalla matricola degli aeromobili, non sono riscossi emolumenti.

4

Per l'autorizzazione a iscrivere un aeromobile nella matricola degli aeromobili ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 197310 sulla navigazione aerea (ONA) è riscosso un emolumento di 600 franchi.

5

Quando riprende i documenti che erano rimasti presso l'UFAC, l'esercente versa un emolumento di 60 franchi per aeromobile e di 120 franchi per un'intera flotta.

6

Per l'esame e l'approvazione di un programma di manutenzione, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 300 a 7000 franchi.

7

Per gli interventi di vigilanza corrente di un aeromobile iscritto nella matricola degli aeromobili è riscosso un emolumento annuo all'inizio dell'anno civile come segue: Fr.

a. per un aliante, un motoveleggiatore o un aerostato 200.b. per gli altri aeromobili con un peso al decollo inferiore o pari

a 5700 kg o per un elicottero monomotore 300.c. per gli altri aeromobili con un peso al decollo superiore a


5700 kg o di un elicottero plurimotore 600.Art. 17

Imprese di progettazione e prova di capacità di progettazione Per l'approvazione di un'impresa di progettazione e per la vigilanza nonché per la certificazione della capacità di progettazione mediante procedure alternative ai sensi del regolamento n. 1702/200311, gli emolumenti sono direttamente riscossi dall'AESA.


Art. 18

Imprese di produzione di aeromobili 1

Per l'approvazione di un'impresa di produzione ai sensi del regolamento n.

1702/200312 o della legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: 10 RS

748.01

11 GU L 243 del 27.09.2003, pag. 6, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

12 GU L 243 del 27.09.2003, pag. 6, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

Aviazione

8

748.112.11

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

2000.150 000.-

b. per l'estensione, la modifica e il rinnovo 500.50 000.-

c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 500.50 000.-

d. per le ispezioni straordinarie 500.50 000.-

2

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale dell'impresa e l'esame dell'impresa sono compresi nell'emolumento.

3

Un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario è riscosso per:

a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali; b. l'autorizzazione della produzione senza approvazione come impresa di produzione.


Art. 19

Imprese di manutenzione 1

Per l'approvazione di un'impresa di manutenzione ai sensi dell'allegato I capitolo F e dell'allegato II del regolamento n. 2042/200313 o della legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

2000.150 000.-

b. per l'estensione, la modifica o il rinnovo 500.50 000.-

c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 500.50 000.-

d. per le ispezioni straordinarie 500.50 000.-

2

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale dell'impresa e l'esame dell'impresa sono compresi nell'emolumento.

3

Un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario è riscosso per:

a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali; b. l'approvazione di una filiale all'estero.

13 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 9

748.112.11


Art. 20

Impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità 1

Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I capitolo G del regolamento n. 2042/200314, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

2000.50 000.-

b. per l'estensione, la modifica o il rinnovo 500.20 000.-

c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 500.20 000.-

d. per le ispezioni straordinarie 500.20 000.-

2

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e l'esame dell'impresa sono compresi nell'emolumento.

3

Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.

4

Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull'esame dell'aeronavigabilità ai sensi dell'allegato I capitolo I del regolamento n. 2042/200315, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

1000.30 000.-

b. per l'estensione o il rinnovo 500.10 000.-

Sezione 3: Registro aeronautico

Art. 21

Iscrizione 1 L'emolumento per l'iscrizione di un aeromobile nel registro aeronautico dipende dalla massa massima ammissibile al decollo. L'emolumento è di 9 franchi per 100 kg.

2

Si applica un quadro tariffario da 195 a 10 320 franchi.

14 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

15 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

Aviazione

10

748.112.11


Art. 22

Trasferimento di proprietà L'emolumento per iscrivere un trasferimento di proprietà è pari alla metà dell'emolumento per l'iscrizione.


Art. 23

Radiazione L'emolumento riscosso per la radiazione di un aeromobile è pari al 20 per cento dell'emolumento per l'iscrizione.


Art. 24

Costituzione e aumento dei diritti di pegno L'emolumento riscosso per iscrivere un diritto di pegno o aumentarne l'importo dipende dal valore. Esso è del 2 per mille fino a 2 milioni di franchi e dell'1 per mille per l'importo eccedente. Si applica un quadro tariffario da 385 a 17 200 franchi.


Art. 25

Estensione dei diritti di pegno Per l'estensione di un diritto di pegno ad altri aeromobili o a un deposito di pezzi di ricambio, l'emolumento è pari al 20 per cento dell'emolumento riscosso per la costituzione di un diritto di pegno.


Art. 26

Cancellazione o diminuzione dei diritti di pegno L'emolumento riscosso per la cancellazione di un diritto di pegno o per la diminuzione dell'importo del pegno è pari al 10 per cento dell'emolumento riscosso per costituire il pegno o aumentarne l'importo.


Art. 27

Altre iscrizioni

Per ogni altra iscrizione nel registro aeronautico un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 1200 franchi.


Art. 28

Estratti e

attestati

1

Per il rilascio di un estratto completo e legalizzato di una pagina del mastro, è riscosso un emolumento di 85 franchi.

2

Per il rilascio di un attestato di un fatto di competenza del registro aeronautico, è riscosso un emolumento di 50 franchi.

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 11

748.112.11

Sezione 4:

Personale aeronautico, personale di certificazione e personale della sicurezza aerea

Art. 29

Esami del personale aeronavigante Per gli esami e la ripetizione di esami del personale aeronavigante sono riscossi gli emolumenti seguenti: Fr.

a. radiotelefonista di volo 1. licenza

autonoma

(VFR)

esame teorico

100.-

esame pratico

100.2. estensione della licenza di pilota (VFR/IFR)

esame teorico

75.-

esame pratico

100.b. licenza ristretta di pilota privato RPPL(A)

1. esame teorico completo 200.2. esame teorico parziale (per esame parziale)

100.3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore SE,

su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 250.c. pilota privato PPL(A), PPL(H)

1. esame teorico completo 200.2. esame teorico parziale (per esame parziale)

100.3. esame di volo (Skill Test) su aeroplano monomotore SE,

su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 350.4. esame di volo (Skill Test) su aeroplano o elicottero pluri-

motore ME

400.d. pilota professionale, compresa la licenza ristretta CPL(A),

CPL(H)

1. esame teorico completo 400.2. esame teorico parziale (per esame parziale)

200.3. esame di volo su aeroplano monomotore

400.4. esame di volo su aeroplano plurimotore

450.e. Multipilot license MPL, esame di volo

1250.f.

pilota di linea ATPL(A), ATPL(H) 1. esame teorico completo 800.2. esame teorico parziale (per esame parziale)

400.3. esame di volo

800.

Aviazione

12

748.112.11

Fr.

g. abilitazione per tipo e classe (Proficiency Check e Skill Test) 1. esame per tipo e classe (Proficiency Check) su aeroplano monomotore o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 150.2. esame per tipo e classe (Skill Test)

su aeroplano o elicottero monomotore SE, su aeroplano Ecolight o su motoveleggiatore TMG 200.3. esame per tipo e classe (Proficiency Check o Skill Test)

su aeroplano o elicottero plurimotore ME certificato monopilota 400.4. esame di volo su aeroplano o elicottero certificato pluri-

pilota

800.5. volo con esaminatore (JAR-FCL 1.245(b)(2)), per volo

350.h. volo strumentale (aeroplano ed elicottero)

1. esame teorico iniziale completo 400.2. esame teorico iniziale parziale (per esame parziale)

200.3. esame di volo iniziale

700.4. per volo di controllo periodico per abilitazioni per tipo e

classe con rinnovo della licenza di volo strumentale (IR Proficiency Check) su aeroplano o elicottero monomotore certificato pluripilota

300.-

su aeroplano o elicottero plurimotore certificato monopilota 350.-

su aeroplano o elicottero certificato multipilota 700.5. esame su simulatore o su adeguati dispositivi di addestra-

mento, sotto la vigilanza di un perito dell'UFAC 350.i.

esami per l'estensione della licenza di pilota d'aeroplano e di elicottero 1. al volo acrobatico (aeroplano) 200.2. agli atterraggi in montagna (aeroplano ed elicottero)

500.3. ai decolli con nebbia bassa o nebbia alta (elicottero)

350.4. alla qualifica d'istruttore FI T(A), FI T(H), FI(A),

FI(H),CRI(A), STI(A), STI(H), MCCI(A), MCCI(H), IMOU(A), IMOU(H), IACR(A) esame iniziale

400.-

rinnovo o proroga (Proficiency Check) 300.5. alla qualifica d'istruttore IRI(A), IRI(H)

esame iniziale

500.-

rinnovo o proroga (Proficiency Check) 250.

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 13

748.112.11

Fr.

6. alla qualifica d'istruttore TRI(A), TRI(H), SFI(A), SFI(H) esame iniziale

600.-

rinnovo o proroga (Proficiency Check) 500.j.

corso d'istruttore di volo (aeroplano) 1. istruttore di volo FI(A) esame di ammissione

350.- corso

di

base

3500.2. estensione FI al volo strumentale (IR)

1100.3. estensione FI o CRI su aeroplano plurimotore (ME)

1100.4. istruttore di classe CRI(A) ME e IRI(A)

esame di ammissione

500.- corso

di

base

3300.5. istruttore di atterraggio in montagna

esame di ammissione

350.- corso

di

base

1000.6. istruttore di volo acrobatico

esame di ammissione

350.- corso

di

base

1000.7. estensione FI al FII

800.k. corso d'istruttore di volo (elicottero)

1. istruttore di volo PPL(H) esame di ammissione teorico

400.-

esame di ammissione di volo 400.- corso

di

base

3500.2. refresher

2000.3. istruttore

CPL(H)

2000.4. istruttore di atterraggi in montagna

2000.l. licenza

di

volovelista

1. licenza

di

volovelista

esame teorico completo

150.-

esame teorico parziale (per esame parziale) 75.-

esame di volo

250.2. estensione al volo acrobatico

150.3. estensione al volo strumentale (volo nelle nubi)

esame teorico

100.-

esame di volo

150.4. istruttore di volo a vela

esame teorico completo

250.-

esame teorico parziale (per esame parziale) 125.-

esame di volo

250.- corso

di

base

1000.-

corso di perfezionamento 500.

Aviazione

14

748.112.11

Fr.

m. licenza di pilota di aerostato 1. licenza di pilota di aerostato esame teorico completo

200.-

esame teorico parziale (per esame parziale) 100.-

esame di volo

450.2. istruttore di pilota di aerostato

esame teorico completo

250.-

esame teorico parziale (per esame parziale) 125.-

corso di base

300.n. licenza pilota di aliante da pendio (cat. deltaplano e parapendio) 1. esame

teorico

125.2. esame di volo


125.Art. 30

Licenze del personale aeronavigante 1

Per il trattamento di licenze per il personale aeronavigante, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio 1. di una licenza professionale 125.2. di una licenza non professionale

100.3. di una licenza di radiotelefonista di volo autonomo

100.b. per il trattamento di una domanda di rinnovo, di proroga o di

estensione

1. di una licenza professionale 80.2. di una licenza non professionale

50.3. di un'abilitazione per tipo e classe in una licenza

professionale

80.4. di un'abilitazione per tipo e classe in una licenza non

professionale

50.c. per il rilascio di un duplicato

50.d. per il rilascio di un'autorizzazione speciale

600.e. per la conversione di una licenza estera (non JAR)

600.f.

per il trasferimento di una licenza JAR 100.g. per il controllo del libretto di volo

25.2

Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 600 franchi.

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 15

748.112.11

3

Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.


Art. 31

Licenza di membro d'equipaggio 1

Per il rilascio di una licenza di membro d'equipaggio, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. per il rilascio di una licenza 25.b. per il rilascio di un duplicato

50.2

Per la licenza di membro d'equipaggio non restituita all'UFAC, è riscosso un emolumento di 50 franchi.

3

Per ogni atto di gestione del dossier un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.


Art. 32

Esami del personale di certificazione Per gli esami e gli esami estesi del personale di certificazione secondo l'allegato III del regolamento n. 2042/200316 o la legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. esame teorico (per materia d'esame) 150.300.-

b. esame

pratico

300.500.-


Art. 33

Licenze del personale di certificazione 1

Per le licenze del personale di certificazione secondo l'allegato III del regolamento n. 2042/200317 o la legislazione svizzera, sono riscossi gli emolumenti seguenti: 16 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

17 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

Aviazione

16

748.112.11

Fr.

a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio 400.b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione

1. rinnovo o estensione 100.2. estensione a un tipo o una categoria di aeromobili

supplementari

50.c. per il rilascio di una licenza o di un duplicato

50.2

Per ogni atto di gestione del dossier un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.


Art. 34

Licenze del personale della sicurezza aerea 1

Per le licenze del personale della sicurezza aerea, sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. per il trattamento di una domanda di primo rilascio e il rilascio della licenza

125.b. per il trattamento di una domanda di rinnovo o di estensione,

compreso il rilascio della licenza 50.c. per il rilascio di un duplicato

50.2

Per ogni atto di gestione del dossier, un emolumento può essere riscosso secondo il tempo impiegato. L'importo massimo ammonta a 120 franchi.


Art. 35

Emolumento di partecipazione ai corsi 1

Per i corsi organizzati dall'UFAC, sono riscossi emolumenti di partecipazione a copertura dei costi.

2

Gli emolumenti di partecipazione ai corsi possono essere ridotti in funzione dell'interesse pubblico allo svolgimento dei corsi.


Art. 36

Altri esami e licenze Per altri esami e licenze, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 50 a 600 franchi.

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 17

748.112.11

Sezione 5:

Manifestazioni aeronautiche pubbliche e autorizzazioni di polizia aerea

Art. 37

Manifestazioni aeronautiche

pubbliche

1

Per l'autorizzazione di una manifestazione aeronautica pubblica, deve essere versato un emolumento di base di 750 franchi.

2

Per il trattamento di una domanda e per la sorveglianza della manifestazione, un emolumento è inoltre riscosso secondo il tempo impiegato. Si applica un importo massimo di 40 000 franchi.


Art. 38

Autorizzazioni di polizia aerea 1

Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:

Fr.

a. autorizzazione per alianti da pendio, cervi volanti, paracaduti ascensionali, palloni frenati e aeromobili senza occupante (art. 14 dell'O del 24 nov. 199418 sulle categorie speciali di aeromobili), secondo il tempo impiegato da 50.- a 700.b. autorizzazione per l'aerotrasporto di materie ammesse

condizionalmente (art. 14 cpv. 3 LNA) 300.c. autorizzazione al lancio di oggetti o di sostanze da un aero-

mobile (art. 13 cpv. 1 dell'O del 4 mag. 198119 concernente le norme di circolazione per aeromobili [ONCA]) 300.d. autorizzazione all'impiego o al lancio di corpi volanti

(art. 23 cpv. 3 ONA20) 400.e. autorizzazione di volo sotto le quote minime

(art. 44 cpv. 2 lett. f ONCA) 400.f.

autorizzazione a eseguire atterraggi esterni (art. 8 cpv. 2 LNA) 500.g. autorizzazione a eseguire atterraggi esterni a un'altitudine

superiore a 1100 m s.l.m., fuori dalle aeree di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 5 LNA) 800.h. autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza

del 23 febbraio 199421 sulle restrizioni di esercizio degli aerei a reazione al fine di limitare l'inquinamento fonico 300.i.

autorizzazione eccezionale per voli di collaudo ed altri casi speciali (art. 2b cpv. 2 ONA) 300.18 RS

748.941

19 RS

748.121.11

20 RS

748.01

21 RS

748.121.12

Aviazione

18

748.112.11

Fr.

j.

autorizzazione per l'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili di categoria speciale immatricolati all'estero (art. 2 cpv. 1 lett. e LNA) 150.k. autorizzazione per la designazione come agente regolamentato o

impresa postale regolamentata (art. 2 lett. h o j dell'O del DATEC del 31 mar. 199322 sulle misure di sicurezza nell'aviazione)
150.2

Per altre autorizzazioni di polizia aerea, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 50 a 600 franchi.

Sezione 6: Imprese aeree commerciali

Art. 39

Certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate) 1

Per un certificato di operatore aereo gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

600.250 000.-

b. per la modifica o il rinnovo 300.50 000.-

c. per la vigilanza operativa (per prestazione) 300.20 000.-

2

Per approvazioni speciali e autorizzazioni eccezionali, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.


Art. 40

Autorizzazione supplementare

Per le autorizzazioni supplementari gli emolumenti sono calcolati secondo il tipo di aeromobile e secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

300.20 000.-

b. per la modifica o la proroga 250.20 000.-

22 RS

748.122

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 19

748.112.11


Art. 41

Altre autorizzazioni commerciali ed esami Per tutte le altre autorizzazioni commerciali e gli esami, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi.


Art. 42

Autorizzazione di

esercizio

1

Per un'autorizzazione di esercizio per un'impresa che effettua il trasporto professionale di persone o di merci, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

1000.20 000.-

b. per la modifica o la proroga 500.10 000.-

c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 300.10 000.-

d. per le ispezioni straordinarie 300.10 000.-

2

Per il trattamento di una domanda per il rilascio di un'approvazione di un manuale dell'impresa o di una modifica del manuale, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi.

3

Per un'autorizzazione di esercizio per un'impresa di voli su aerostati che effettua il trasporto professionale di persone, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

500.10 000.-

b. per la modifica o la proroga 200.2 000.-

c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.2 000.-

d. per le ispezioni straordinarie 200.2 000.-

4

Per il ritiro di un'autorizzazione di esercizio, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 180 a 3000 franchi.

5

Per approvazioni speciali e autorizzazioni eccezionali, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.

Aviazione

20

748.112.11


Art. 43

Autorizzazioni eccezionali e autorizzazioni speciali Per tutte le altre autorizzazioni ai sensi degli articoli 103 capoverso 3 e 4, 104 capoverso 1 e 105 ONA23, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 600 a 6000 franchi.


Art. 44

Concessione di rotte

Per il trattamento di una domanda per il rilascio, il rinnovo o la modifica di una concessione di rotte, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 500 a 10 000 franchi.

Sezione 7: Operazioni non commerciali

Art. 45

Autorizzazione 1 Per un'autorizzazione per operazioni non commerciali, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario da 500 a 10 000 franchi.

2

Per la vigilanza operativa, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato.

Sezione 8: Organismi di formazione

Art. 46

Personale aeronavigante

1

Per un'autorizzazione di esercizio degli organismi di formazione per il personale aeronavigante, compresa la domanda di approvazione di esercizio, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente: Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per una scuola di volo a motore ed elicottero 1000.20 000.-

b. per una scuola di volo a vela 1000.3 000.-

c. per una scuola di pilota d'aerostato 1000.3 000.-

2

Per la proroga o la modifica dell'autorizzazione, è riscossa la metà dell'emolumento fissato nel capoverso 1.

3

Per il trattamento di domande per l'approvazione di una modifica di un regolamento o di un programma della scuola nonché per la vigilanza operativa, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

23 RS

748.01

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 21

748.112.11

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per la modifica di un regolamento della scuola 150.2 000.-

b. per l'approvazione di un programma della scuola

500.10

000.c. per la vigilanza corrente (per prestazione)

300.10 000.-

d. per le ispezioni straordinarie 300.10 000.-

4

Per le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali, un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario.


Art. 47

Personale di manutenzione 1

Per l'approvazione di un organismo di formazione per il personale di manutenzione ai sensi dell'allegato IV del regolamento n. 2042/200324, compresa la domanda per l'approvazione dell'organismo, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio

1000.100 000.-

b. per l'estensione, la modifica o il rinnovo 500.50 000.-

c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 500.50 000.-

d. per le ispezioni straordinarie 500.50 000.-

2

Il trattamento della domanda per l'approvazione del manuale di esercizio e l'esame di esercizio sono compresi nell'emolumento.

3

Un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato senza quadro tariffario per: a. le approvazioni speciali e le autorizzazioni eccezionali; b. l'approvazione di una filiale all'estero.

Sezione 9: Infrastruttura

Art. 48

Definizione Gli impianti seguenti sono considerati infrastrutture aeronautiche ai sensi della presente ordinanza: 24 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1, secondo l'ultima versione approvata dal Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

Aviazione

22

748.112.11

a. gli

aeroporti;

b. i campi di aviazione; c. gli eliporti;

d. gli aerodromi militari, purché siano aperti a una coutenza a fini civili ai sensi dell'articolo 30 dell'ordinanza del 23 novembre 199425 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA); e. gli impianti della sicurezza aerea.


Art. 49

Emolumenti per gli impianti 1

Per gli impianti dell'infrastruttura aeronautica, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento

minimo

Fr.

Emolumento

massimo

Fr.

a. per il rilascio, il rinnovo, la modifica, il trasferimento o il ritiro di una concessione di esercizio 500.
200 000.b. per il rilascio, la modifica, il trasferimento o il

ritiro di un'autorizzazione di esercizio 500.100 000.-

c. per l'approvazione o la modifica del regolamento di esercizio 500.200 000.-

d. per l'approvazione dei piani 500.200 000.-

e. per l'allestimento di un catasto dei rumori 250.150 000.-

f.

per la delimitazione delle zone riservate e gli allineamenti 200.50 000.-

g. per i piani delle zone di sicurezza 200.50 000.-

h. per le costruzioni non sottoposte alla procedura di approvazione dei piani ai sensi dell'art. 28 OSIA26 200.
10 000.2

Per il trattamento di una domanda per l'approvazione di progetti secondo i criteri della tecnica aeronautica ai sensi dell'articolo 29 OSIA, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 150 a 10 000 franchi.

25 RS

748.131.1

26 RS

748.131.1

Emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile 23

748.112.11


Art. 50

Esame preliminare

1

Per gli esami preliminari di dossier di impianti dell'infrastruttura aeronautica che richiedono un notevole onere amministrativo un emolumento è riscosso secondo il tempo impiegato.

2

Il richiedente deve essere anticipatamente informato sulla riscossione dell'emolumento.


Art. 51

Vigilanza Per le decisioni e le prestazioni relative alla vigilanza degli impianti dell'infrastruttura aeronautica e delle altre aree di atterraggio, gli emolumenti sono riscossi secondo il tempo impiegato.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 52

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 25 settembre 198927 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile è abrogata.


Art. 53

Disposizione transitoria

Gli emolumenti per gli atti amministrativi avviati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma non ancora conclusi, sono retti dal diritto previgente.


Art. 54

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

27

[RU 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779 n. II 53, 2003 1195 e 2005 2695 n. II 5]

Aviazione

24

748.112.11