172.041.18
Ordinanza
sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza
sulle fondazioni
(OEm-AVF)
del 19 novembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull'organizzazione
del Governo e dell'Amministrazione,
ordina:
L'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell'interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti.
1 Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi emolumenti; questi sono calcolati in base al tempo impiegato e stabiliti secondo il quadro tariffario qui appresso:
Decisione, prestazione
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Quadro tariffario degli
emolumenti in franchi
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- a.
- assoggettamento di una fondazione
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800- 4 000
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- b.
- scioglimento con o senza liquidazione della fondazione
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900- 4 500
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- c.
- approvazione di modifiche dell'atto costitutivo
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600- 3 000
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- d.
- approvazione di regolamenti e di relative modifiche
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300- 1 500
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- e.
- esame del rapporto di gestione annuale
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350- 2 000
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- f.
- misura di vigilanza
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500-25 000
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- g.
- esonero dall'obbligo di revisione o revoca dell'esonero
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600- 1 500
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- h.
- fusione e trasferimento di patrimonio
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1 000- 5 000
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2 Per un'attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 100 franchi.
3 Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.
4 Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria gli emolumenti possono essere al massimo raddoppiati eccedendo, se del caso, gli importi più elevati previsti dal quadro tariffario di cui al capoverso 1.
Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica, a seconda delle conoscenze richieste e della funzione esercitata dal personale incaricato, un'aliquota oraria compresa tra 110 e 250 franchi.
L'ordinanza del 24 agosto 20053 sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.