15.05.2024 - * / In vigore
01.03.2024 - 14.05.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
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10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
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01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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142.204

Ordinanza
concernente l'entrata e il rilascio del visto

(OEV)

del 15 agosto 2018 (Stato 22 giugno 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2,

ordina:

1 RS 142.20

2 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l'entrata, il transito aeroportuale e il rilascio del visto agli stranieri.

2 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (AAS) non prevedano disposizioni derogatorie.

3 Gli AAS sono menzionati nell'allegato 1.

4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con i regolamenti UE seguenti:

a.
regolamento (UE) n. 514/20143;
b.
regolamento (UE) n. 515/20144;
bbis.5
regolamento (UE) 2017/22266;
bter.7
regolamento (UE) 2018/12408;
c.
regolamento (CE) n. 810/20099 (codice dei visti);
d.10
regolamento (UE) 2019/81711;
e.12
regolamento (UE) 2019/81813;
f.14
regolamento (CE) n. 1683/9515;
g.16
regolamento (CE) n. 1030/200217;
h.18
regolamento (CE) n. 767/200819;
i.20
regolamento (UE) 2021/114821;
j.22
regolamento (UE) 2021/106023.24

3 Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, versione della GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

4 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, versione della GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

5 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021 (RU 2021 503). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

6 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

7 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

8 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

9 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

10 Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2020 (RU 2020 1837). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

11 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

12 Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2020 (RU 2020 1837). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

13 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

14 Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1837).

15 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1370, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24.

16 Introdotta dal n. I dell'O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1837).

17 Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2017/1954, GU L 286 dell'1.11.2017, pag. 9.

18 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

19 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 lug. 2008 concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

20 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

21 Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 lug. 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 251, del 15.7.2021, pag. 48.

22 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

23 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giu. 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

a.
soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b.
soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c.
transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS25;
d.
visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:
1.
uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
2.
con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e.
visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:
1.
uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
2.
con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f.
visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g.26
cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

25 Gli Acc. di associazione a Schengen sono menzionati nell'all. 1.

26 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

Sezione 2:
Disposizioni concernenti l'entrata e il transito aeroportuale

Art. 3 Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata

1 Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen27.

2 I mezzi di sussistenza di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale.

3 A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14-18):

a.
denaro contante;
b.
depositi in banca;
c.
una dichiarazione di garanzia; o
d.
altre garanzie.

4 Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 25 del codice dei visti28), autorizzare l'entrata in Svizzera per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:

a.
non soddisfano una o più condizioni d'entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen); o
b.
sono stati oggetto di un'opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen (art. 22 del codice dei visti).

5 Le persone soggette all'obbligo del visto autorizzate a entrare in Svizzera in virtù del capoverso 4 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera.

27 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

28 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 4 Condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata

1 Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen29, anche le seguenti condizioni d'entrata:

a.
devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata secondo l'articolo 9;
b.
devono adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

2 In casi motivati, le persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere autorizzate per motivi umanitari a entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di lunga durata. Ciò è il caso in particolare se la loro vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale

Per un transito aeroportuale, gli stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:

a.
essere titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto ai sensi dell'articolo 6;
b.
all'occorrenza, aver ottenuto un visto di transito aeroportuale secondo l'articolo 10;
c.
disporre dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;
d.
possedere un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione e aver fatto le necessarie prenotazioni;
e.
non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) o nelle banche dati nazionali svizzere ai fini della non ammissione;
f.
non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.
Art. 6 Documento di viaggio

1 Per un soggiorno di breve o lunga durata o per un transito aeroportuale, gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

2 Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:

a.30
la sua validità supera:
1.
di almeno tre mesi la data in cui il titolare intende lasciare lo spazio Schengen, in caso di soggiorno di breve durata,
2.
di almeno tre mesi la data del transito o dell'ultimo transito consentito, in caso di transito aeroportuale,
3.
di almeno tre mesi la data in cui è stata rilasciata al titolare l'autorizzazione di entrare in Svizzera, in caso di soggiorno di lunga durata;
b.
è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.
c.
al momento del deposito della domanda di visto, ove il titolare soggiaccia all'obbligo del visto, contiene almeno due pagine in bianco.

3 Le autorità competenti possono derogare:

a.
ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2, in casi di emergenza motivati;
b.
ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 e lettere b e c, in casi motivati.31

4 Un documento di viaggio è riconosciuto dalla SEM se soddisfa i requisiti seguenti:

a.
attesta l'identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato o all'entità o autorità territoriale che l'ha rilasciato;
b.
è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, da un'entità o autorità territoriale o da un'organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera;
c.
lo Stato oppure l'entità o autorità territoriale che l'ha rilasciato garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini;
d.
reca gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche internazionali; è in particolare applicabile l'allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 194432 relativa all'aviazione civile internazionale.

5 In casi motivati la SEM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 4. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio, ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

32 RS 0.748.0

Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata

1 I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/180633 sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata.34

2 In deroga al capoverso 1, sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:

a.
i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen35);
b.
i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, del Marocco e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali o multilaterali in materia;
c.
i piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio conformemente all'allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen;
d.
i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite valido;
e.
gli scolari di uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, purché i loro nomi figurino sull'elenco degli scolari rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato interessato conformemente alla decisione 94/795/GAI36;
f.37
i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o dal Regno Unito conformemente all'Accordo del 15 ottobre 194638 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 195139 sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;
g.40
i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o dal Regno Unito conformemente alla Convenzione del 28 settembre 195441 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato;
h.42
i membri delle forze armate che viaggiano nell'ambito dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) o del Partenariato per la libertà e sono titolari di documenti d'identità e di missione previsti dallo Statuto delle truppe della NATO del 19 giugno 195143.

3 I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata. Sono fatti salvi gli atti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806. Essi sono elencati nell'allegato 5.44

4 In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:

a.
i cittadini degli Stati e delle collettività territoriali elencati nell'allegato 2 sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell'attività;
b.
i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell'allegato 3 sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un'attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile; se svolgono un'attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, queste persone sono soggette all'obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell'attività;
c.
i cittadini britannici che non siano cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects e British Protected Persons) sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un'attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un'attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, sono soggetti all'obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell'attività.

5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l'allegato 3 non appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall'obbligo del visto tra l'UE e uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806.45

33 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39; modificato da ultimo da il regolamento (UE) 2019/592, GU L 103l del 12.4.2019, pag. 1.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6415).

35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

36 Decisione del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'art. K.3, par. 2, lett. b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (94/795/GAI), versione della GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6415).

38 RS 0.142.37

39 RS 0.142.30

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6415).

41 RS 0.142.40

42 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

43 RS 0.510.1, allegato

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 344).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 gen. 2019, in vigore dal 15 feb. 2019 (RU 2019 431).

Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata

1 Per un soggiorno di lunga durata in Svizzera i cittadini di Paesi terzi sono soggetti all'obbligo di un visto rilasciato dalla Svizzera. Sono esentati dal tale obbligo i titolari di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen.46

2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Australia, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, Regno Unito, San Marino e Singapore.47

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 602).

Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale

1 I passeggeri di aeromobili soggetti all'obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni dell'articolo 5 lettere a, c-f.

2 In deroga al capoverso 1, sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale:

a.
i cittadini degli Stati elencati nell'allegato IV del codice dei visti48 (art. 3 par. 1 del codice dei visti);
b.
i cittadini degli Stati elencati nell'allegato 4 per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti).

3 Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l'allegato 4 previo esame della situazione migratoria.

4 In virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale:

a.
i titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS;
b.49
i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
1.
titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, secondo l'allegato V del codice dei visti, che garantisca la riammissione incondizionata del titolare,
2.
titolo di soggiorno valido per un Paese o territorio d'oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba;
c.50
i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS in possesso di un visto valido per uno degli Stati seguenti:
1.
uno Stato membro dell'UE che non ha recepito il codice dei visti o non lo applica ancora integralmente,
2.
Canada, Giappone o Stati Uniti d'America,
3.
un Paese o territorio d'oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba;
d.
i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'UE di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 199951 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
e.
i titolari di un passaporto diplomatico riconosciuto e valido rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2;
f.
i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 194452 relativa all'aviazione civile internazionale.

4bis Per i cittadini di cui al capoverso 4 lettera c che effettuano il viaggio di ritorno dopo la scadenza del visto, l'esenzione dall'obbligo del visto è applicabile soltanto se essi rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.53

5 I passeggeri di aeromobili esentati dall'obbligo del visto in virtù degli articoli 8 e 9 sono parimenti esentati dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

48 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

51 RS 0.142.112.681

52 RS 0.748.0

53 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

Sezione 3:
Visto per soggiorni di breve durata e visto di transito aeroportuale

Art. 12 Applicazione delle disposizioni del codice dei visti

1 Le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e dei visti di transito aeroportuale sono rette dalle disposizioni del titolo III (art. 4-36) del codice dei visti54.

2 Tali disposizioni sono completate dagli articoli 13-19.

54 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 13 Impronte digitali

1 Le impronte digitali dei richiedenti un visto per soggiorni di breve durata sono rilevate secondo l'ordinanza VIS del 18 dicembre 201355.

2 Possono inoltre essere utilizzate per stabilire l'identità del richiedente conformemente all'articolo 102 capoverso 1 LStrI.

Art. 14 Dichiarazione di garanzia

1 L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre il consenso scritto del coniuge. La presente disposizione si applica anche ai partenariati registrati.

2 Per gli stranieri che non possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone56, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dai competenti organi di controllo alla frontiera.

3 Possono farsi garanti:

a.
i cittadini svizzeri;
b.
gli stranieri titolari di un permesso di dimora (art. 33 LStrI) o di domicilio (art. 34 LStrI);
c.
le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.
Art. 15 Portata della garanzia

1 La dichiarazione di garanzia copre le spese che il soggiorno dello straniero nello spazio Schengen cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche, ossia:

a.
le spese di sostentamento (vitto e alloggio);
b.
le spese per malattia e infortunio;
c.
le spese per il ritorno.

2 La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

3 L'obbligo ha effetto a decorrere dalla data d'entrata nello spazio Schengen e si estingue dodici mesi dopo tale data.

4 Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

5 L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

Art. 16 Procedura di dichiarazione di garanzia

1 L'autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.

2 Può, in singoli casi motivati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio

1 Chiunque sollecita un visto per soggiorni di breve durata deve dimostrare di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio ai sensi dell'articolo 15 del codice dei visti57.

2 Sono esentati dall'obbligo di stipulare un'assicurazione sanitaria di viaggio:

a.
le persone la cui situazione professionale lascia presumere una copertura assicurativa adeguata (art. 15 par. 6 del codice dei visti);
b.
i titolari di un passaporto diplomatico (art. 15 par. 7 del codice dei visti).

3 Per le domande di visto presentate alla frontiera non è richiesta un'assicurazione sanitaria. In determinati casi eccezionali la SEM può reintrodurre tale obbligo.

57 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 18 Altre garanzie

Gli stranieri possono, d'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2).

Art. 19 Emolumento di visto

Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di breve durata o di visto di transito aeroportuale è percepito un emolumento conformemente all'articolo 16 del codice dei visti58 e all'ordinanza del 24 ottobre 200759 sugli emolumenti LStrI (OEmol‑LStrI).

58 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

59 RS 142.209

Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto

1 Il DFAE e la SEM si accertano che la delega di compiti in virtù dell'articolo 98b LStrI sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.

2 Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 e all'allegato X del codice dei visti60.

3 Spetta al DFAE:

a.
verificare la solvenza e l'affidabilità dei prestatori di servizi incaricati;
b.
verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;
c.
controllare l'attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti;
d.
formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;
e.
garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti.

4 Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.

5 Per i loro servizi i prestatori di servizi esterni, oltre agli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto, possono fatturare gli emolumenti di cui all'articolo 17 paragrafi 4, 4bis e 4ter del codice dei visti, secondo il principio della copertura delle spese effettive.61

6 Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all'articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti.

60 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

Sezione 4: Visto per soggiorni di lunga durata

Art. 21 Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata

1 Un visto per soggiorni di lunga durata è rilasciato nei casi seguenti:

a.
ritorno in Svizzera dopo un viaggio all'estero (visto di ritorno ai sensi del capoverso 2);
b.
soggiorno in Svizzera secondo gli articoli 10 capoverso 2 e 11 capoverso 1 LStrI;
c.
entrata in Svizzera secondo l'articolo 4 capoverso 2.

2 È rilasciato un visto di ritorno se:

a.
lo straniero adempie le condizioni di soggiorno in Svizzera, ma non dispone ancora di un permesso di dimora o di domicilio;
b.
il soggiorno dello straniero è stato autorizzato nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 capoverso 2 LStrI; oppure
c.
sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 9 dell'ordinanza del 14 novembre 201262 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri.
Art. 22 Competenza territoriale delle rappresentanze svizzere all'estero

1 Gli stranieri devono in linea di principio presentare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio all'estero.

2 Le autorità cantonali di migrazione possono consentire deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine, come gli impiegati di società internazionali, gli artisti, gli sportivi o altri professionisti.

3 La rappresentanza può accettare la domanda di uno straniero che non è domiciliato nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali lo straniero non ha potuto presentare la sua domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio.

Art. 23 Comparizione personale

1 Gli stranieri non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per presentare le proprie domande.

2 La SEM può esigere la comparizione personale dei richiedenti a scopo di identificazione o per altre verifiche.

3 Nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2, la comparizione personale è in linea di principio obbligatoria. In circostanze eccezionali la SEM può tuttavia derogare a tale obbligo.

Art. 26 Impronte digitali

1 Le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di lunga durata non sono rilevate.

2 In deroga al capoverso 1, le impronte digitali possono essere rilevate per accertare l'identità del richiedente conformemente all'articolo 102 capoverso 1 LStrI.

3 Nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2, le impronte digitali sono rilevate sistematicamente.

Art. 27 Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata

1 I visti per soggiorni di lunga durata hanno un periodo di validità massimo di 90 giorni.

2 In deroga al capoverso 1 e conformemente all'articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen64, un visto per soggiorni di lunga durata con un periodo di validità di 120 giorni può essere rilasciato agli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a dell'ordinanza del 24 ottobre 200765 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa).

64 Convenzione, del 14 giu. 1985, di applicazione dell'Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.09.2000 pag. 19.

65 RS 142.201

Sezione 5: Procedura alla frontiera

Art. 28 Attraversamento della frontiera

Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen66. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 200567 sulle dogane e le pertinenti disposizioni d'esecuzione.

66 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

67 RS 631.0

Art. 29 Frontiere esterne Schengen

1 La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.68

2 I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono rette dall'articolo 8 e dall'allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen69.

3 L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell'area d'atterraggio.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

69 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

Art. 29a70 Frontiere interne Schengen

1 In caso di controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera, può essere verificato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 200571 sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d'esecuzione. Per il rimanente, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l'articolo 23 del codice frontiere Schengen72.

2 La SEM emana istruzioni per delimitare i controlli di cui al capoverso 1 dai controlli alle frontiere esterne Schengen.

70 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

71 RS 631.0

72 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne

1 Se sono adempiute le condizioni previste all'articolo 25 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen73, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

2 In casi urgenti il DFGP ordina le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.

3 I collaboratori dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere procedono ai controlli alle frontiere interne d'intesa con i Cantoni di confine.74

73 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 1.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

Art. 31 Competenza per il controllo delle persone

1 Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.

2 I collaboratori dei Cantoni e quelli dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere svolgono il controllo delle persone alla frontiera. I collaboratori dell'UDSC esercitano tale attività nel quadro dei loro compiti sovrani e in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStrI e art. 97 della L del 18 marzo 200575 sulle dogane).76

3 ...77

4 I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStrI.78

75 RS 631.0

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

77 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1435).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

Sezione 6:
Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo

Art. 32 Portata dell'obbligo di diligenza

1 Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 92 capoverso 1 LStrI:

a.
la debita oculatezza nel selezionare, formare e sorvegliare il personale;
b.
l'organizzazione richiesta per i controlli di registrazione e d'imbarco e l'approntamento dell'infrastruttura tecnica richiesta.

2 I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l'esecuzione delle operazioni seguenti:

a.
controllare prima della partenza se i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito aeroportuale sono validi e riconosciuti;
b.
identificare i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno la cui contraffazione o falsificazione può essere riconosciuta da una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e dotata di una facoltà visiva media;
c.
identificare un documento di viaggio, visto o titolo di soggiorno manifestamente non appartenente al passeggero;
d.79
...

3 La SEM può esigere dall'impresa di trasporto aereo ulteriori provvedimenti se:

a.
determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o
b.
è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito aeroportuale.

4 Per ulteriore provvedimento si intende in particolare la produzione di copie di documenti di viaggio, di visti o di titoli di soggiorno prima della partenza.

79 Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2022, con effetto dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

Art. 33 Modalità di cooperazione

1 Le modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LStrI comprendono segnatamente:

a.
la collaborazione della SEM alla formazione e al perfezionamento professionali nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l'entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di viaggio richiesti;
b.
la consulenza della SEM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;
c.
l'esecuzione della procedura di respingimento nonché l'adempimento da parte dell'impresa di trasporto aereo dei propri obblighi di assistenza e di rimpatrio nei confronti dei passeggeri cui è negato l'ingresso o il transito;
d.
la collaborazione tra le imprese di trasporto aereo e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

2 Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui all'articolo 94 capoverso 2 lettera b LStrI, la SEM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l'articolo 93 LStrI.

Sezione 7: Autorità competenti

Art. 34 Conclusione di trattati internazionali legati al sistema di ingressi/uscite e al Fondo per la sicurezza interna80

1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2017/222681, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a della legge del 21 marzo 199782 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web (art. 13 par. 7);
b.
la procedura sostitutiva in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati nonché il sostegno operativo che l'unità centrale ETIAS fornisce in questi casi e i mezzi per fornirlo (art. 13bis par. 3 e 4);
c.83
le prescrizioni riguardanti le informazioni sulla procedura sostitutiva trasmesse dalla Commissione europea qualora l'inserimento dei dati sia tecnicamente impossibile o in caso di guasto del sistema di ingresso e uscita (EES) (art. 21 par. 2);
d.84
lo sviluppo e l'assistenza tecnica dell'EES (art. 36);
e.
le informazioni da fornire ai cittadini di paesi terzi i cui dati sono registrati nell'EES (art. 50 par. 4);
f.
le specifiche e le condizioni per il sito web che contiene informazioni sull'EES (art. 50 par. 5);
g.
le specifiche della soluzione tecnica per la compilazione di statistiche (art. 72 par. 8);
h.85
norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco delle autorità con accesso all'EES (art. 9 par. 2 regolamento [UE] 2017/2226).86

2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea riguardanti le procedure di rendicontazione in merito al sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati Schengen e erogati in virtù degli articoli 10 paragrafo 6 e 11 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 515/201487, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA.

2bis Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea riguardanti la definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne ed erogati in virtù degli articoli 5 paragrafo 5 lettera b, 15 e 17 del regolamento (UE) n. 515/2014, sempreché questi trattati siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA.88

3 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) n. 514/201489, sempreché questi trattati siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA, e riguardino:90

a.
la comunicazione di irregolarità finanziarie e siano emanati in virtù dell'articolo 5 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014;
b.
il programma di lavoro e l'assistenza emergenziale e siano emanati in virtù dell'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 514/2014;
c.
il modello conformemente al quale sono redatti i programmi nazionali e siano emanati in virtù dell'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 514/2014;
d.
le condizioni e le modalità del sistema di scambio elettronico dei dati e siano emanati i virtù dell'articolo 24 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014;
dbis.91
le condizioni minime per la designazione delle autorità responsabili con riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per procedere e porre fine alla designazione, e siano stati erogati in virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 lettera a del regolamento (UE) n. 514/2014;
dter.92
le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame della loro designazione e siano stati erogati in virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 lettera b del regolamento (UE) n. 514/2014;
dquater.93
gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo e siano stati erogati in virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 lettera c del regolamento (UE) n. 514/2014;
e.
le procedure e le prescrizioni necessarie in vista di unificare i controlli svolti dalle autorità competenti e siano emanati in virtù dell'articolo 27 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014;
f.
i modelli da utilizzare per presentare la richiesta di pagamento del saldo annuale e siano emanati in virtù dell'articolo 44 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 514/2014;
g.
le modalità della procedura di liquidazione annuale dei conti e siano emanati in virtù dell'articolo 45 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 514/2014;
h.
le modalità per l'esecuzione della verifica di conformità e siano emanati in virtù dell'articolo 47 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014;
i.
le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità e siano emanati in virtù dell'articolo 53 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014;
j.
i modelli per le relazioni annuale e finale di esecuzione e siano emanati in virtù dell'articolo 54 paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 514/2014.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 907).

81 Cfr. la nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. bbis.

82 RS 172.010

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

85 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

87 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. b.

88 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 153).

89 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. a.

90 Nuovo testo gisuta il n. I dell'O del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 153).

91 Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 153).

92 Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 153).

93 Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 153).

Art. 34a94 Conclusione di trattati internazionali legati al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/124095, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA96 e riguardino gli ambiti seguenti:

a.97
la definizione delle modalità tecniche per la conservazione dei dati (art. 11 par. 10);
abis.98
un modulo che consenta la segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale (art. 15 par. 5);
b.
il funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione per dispositivi mobili, nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati (art. 16 par. 10);
c.
i requisiti concernenti il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati (art. 17 par. 9);
d.
i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video nonché il loro funzionamento (art. 27 par. 5);
e.
i requisiti concernenti i rischi (art. 33 par. 3);
f.
le specifiche tecniche dell'elenco di controllo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e lo strumento di valutazione dell'elenco (art. 35 par. 7);
g.
il modulo standard per il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 38 par. 3);
h.
le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori e le norme applicabili concernenti la protezione dei dati e la sicurezza (art. 45 par. 2);
i.
il metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori (art. 45 par. 3);
j.
i dettagli delle procedure sostitutive (art. 46 par. 4);
jbis.99
il sostegno operativo che l'unità centrale ETIAS fornisce in questi casi ai vettori e i mezzi per fornirlo (art. 46 par. 5);
k.
i piani d'emergenza tipo in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne dello spazio Schengen (art. 48 par. 4);
l.
il piano di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro tipo (art. 59 par. 4);
m.
le misure necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle interfacce uniformi nazionali, dell'infrastruttura di comunicazione e del portale per i vettori (art. 73 par. 3 lett. b);
n.
il meccanismo e le procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel sistema centrale ETIAS e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati (art. 74 par. 5);
o.
gli opuscoli distribuiti ai viaggiatori durante il periodo transitorio (art. 83 par. 4);
p.
il funzionamento dell'archivio centrale e le norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili all'archivio (art. 84 par. 2);
q.
le specifiche della soluzione tecnica ai fini dell'elaborazione delle statistiche (art. 92 par. 8).

2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/1240, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
i requisiti del servizio di account sicuro che consente ai richiedenti di fornire all'occorrenza i documenti o le informazioni supplementari richiesti (art. 6 par. 4);
abis.100
la definizione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, in una segnalazione o in un fascicolo degli altri sistemi di informazione dell'UE consultati (art. 11 par. 9);
b.
l'elaborazione dell'elenco dei gruppi di posizioni lavorative (art. 17 par. 3 e 5);
c.
il contenuto e il formato delle domande poste ai richiedenti (art. 17 par. 5);
d.
il contenuto e il formato delle domande aggiuntive e l'elenco predefinito di risposte a tali domande (art. 17 par. 6);
e.
i metodi e processi di pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi e le variazioni dell'importo di questi diritti (art. 18 par. 4);
f.
il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni relative alla trasmissione di informazioni o documenti aggiuntivi all'unità nazionale ETIAS (art. 27 par. 3);
g.
la definizione dello strumento di verifica per consentire ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi (art. 31);
h.
la definizione ulteriore dei rischi per la sicurezza, dei rischi di immigrazione illegale o dell'alto rischio epidemico (art. 33 par. 2);
i.
le salvaguardie per mezzo di regole e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d'informazione e per definire le condizioni dell'apposizione di un indicatore sull'autorizzazione al viaggio (art. 36 par. 4);
j.
il tipo, la lingua e il formato delle informazioni aggiuntive che possono essere aggiunte, nonché i motivi dell'apposizione di un indicatore (art. 39 par. 2);
k.
lo strumento per consentire ai richiedenti di prestare e revocare il loro consenso (art. 54 par. 2);
l.
la proroga del periodo durante il quale l'utilizzo dell'ETIAS è facoltativo (art. 83 par. 1);
m.
la proroga del periodo di tolleranza (art. 83 par. 3);
n.
la definizione ulteriore del sostegno finanziario destinato agli Stati Schengen per le spese sostenute ai fini dell'adattamento e dell'automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l'ETIAS (art. 85 par. 3).

94 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 907).

95 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 set. 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

96 RS 172.010

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

98 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

99 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

100 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

Art. 34b101 Conclusione di trattati internazionali legati codice dei visti

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al codice dei visti102, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA103 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
l'adozione di un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione (art. 14 par. 5bis);
b.
le condizioni per il rilascio dei visti per ingressi multipli da applicare in ciascuna giurisdizione (art. 24 par. 2quinquies);
c.
la compilazione del visto adesivo (art. 27 par. 1);
d.
l'apposizione del visto adesivo sul documento di viaggio (art. 29 par. 1bis);
e.
le istruzioni operative per il rilascio di visti ai marittimi alla frontiera esterna Schengen (art. 36 par. 2bis);
f.
le istruzioni operative relative all'applicazione pratica del codice dei visti (art. 51).

101 Introdotto dal n. I dell'O del 14 ago. 2019, in vigore dal 2 feb. 2020 (RU 2019 2633).

102 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

103 RS 172.010

Art. 34c104 Conclusione di trattati internazionali legati all'interoperabilità tra i sistemi d'informazione Schengen/Dublino

1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/817105 e (UE) 2019/818106, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA107 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un collegamento rosso tra due o più sistemi d'informazione Schengen/Dublino (art. 32 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
b.
un modulo volto a informare la persona interessata della presenza di un collegamento bianco tra due o più sistemi d'informazione Schengen/Dublino (art. 33 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818;
c.108
i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nel SIS, nell'Eurodac, nell'ECRIS-TCN, nel BMS e nel CIR, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici (art. 37 par. 4);
d.109
l'istituzione e lo sviluppo di un formato universale dei messaggi per definire le norme relative a determinati elementi relativi al contenuto dello scambio di informazioni transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità e/o le organizzazioni (art. 38 par. 3).

2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA e gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili (art. 28 par. 5 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818);
b.
i dettagli relativi al portale web per l'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, nonché di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento di tali dati (art. 49 par. 6 dei regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).

104 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1837).

105 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. d.

106 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. e.

107 RS 172.010

108 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

109 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 ago. 2021, in vigore dal 15 set. 2021 (RU 2021 503).

Art. 34d110 Conclusione di trattati internazionali legati al modello uniforme dei visti e dei permessi di soggiorno per cittadini di Stati terzi

1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1683/95111, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA112 e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95 e stabiliscano prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei visti.

2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 1030/2002113, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli seguenti del regolamento (CE) n. 1030/2002 e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
prescrizioni tecniche per il modello uniforme dei permessi di soggiorno per cittadini di Paesi terzi (art. 2 e 3);
b.
prescrizioni tecniche per il rilevamento dei dati biometrici (art. 4b).

110 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 2020, in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 1837).

111 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. f.

112 RS 172.010

113 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. g.

Art. 34e114 Conclusione di trattati internazionali legati al sistema centrale d'informazione visti

1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008115, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA116 e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco (art. 5bis par. 3);
b.
la definizione di norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco delle autorità con accesso al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) (art. 6 par. 5);
c.
la definizione dei rischi sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici (art. 9undecies par. 3);
d.
la definizione e lo sviluppo del meccanismo e delle procedure per lo svolgimento di controlli di qualità nonché di requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29 par. 2bis);
e.
la definizione delle specifiche di tali norme di qualità per la registrazione dei dati inseriti nel C-VIS (art. 29bis par. 3);
f.
la definizione delle misure necessarie per lo sviluppo del C-VIS, delle interfacce nazionali in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il C-VIS e le interfacce (art. 45 par. 1);
g.
la definizione delle misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del C-VIS (art. 45 par. 2);
h.
la definizione delle specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel C-VIS (art. 45 par. 3);
i.
la definizione di norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili (art. 45quater par. 3);
j.
la definizione del metodo di autenticazione per i vettori (art. 45quater par. 5);
k.
la definizione dei dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati (art. 45quinquies par. 3);
l.
la definizione delle specifiche della soluzione tecnica messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell'elaborazione delle statistiche (art. 50 par. 4).

2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (CE) n. 767/2008, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (CE) n. 767/2008 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
l'elaborazione dell'elenco predefinito di occupazioni (art. 9 par. 3);
b.
la definizione esatta dei rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l'alto rischio epidemico (art. 9undecies par. 2);
c.
la predisposizione di un manuale che definisca le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni nel quadro dell'interoperabilità dei sistemi d'informazione (art. 9nonies par. 2 e 22ter par. 18).

114 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

115 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. h.

116 RS 172.010

Art. 34f117 Conclusione di trattati internazionali legati al Fondo di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1148118, sempreché gli atti di esecuzione stabiliscano il modello per il bilancio annuale e siano stati adottati sulla base dell'articolo 29 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2021/1148 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA119.

2 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1148, sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base dell'articolo 31 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1148 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA.

3 Ha la competenza di concludere trattati internazionali concernenti gli atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1060120, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti:

a.
l'approvazione dei programmi nazionali (art. 23 par. 4);
b.
l'assunzione di decisioni sulle rettifiche finanziarie (art. 104 par. 4).

4 Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2021/1060, sempreché gli atti delegati siano stati adottati sulla base dell'articolo 114 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e sempreché i trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA.

117 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 15 gen. 2022 (RU 2021 913).

118 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. i.

119 RS 172.010

120 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. j.

Art. 35 Segreteria di Stato della migrazione

1 La SEM ha la competenza di autorizzare o rifiutare l'entrata in Svizzera. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l'articolo 38, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di migrazione secondo l'articolo 39.

2 Ha la competenza di autorizzare l'entrata in Svizzera delle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2.

3 È competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, segnatamente:

a.
emanare direttive in materia di visti e di controllo alle frontiere, sempreché non rientrino nella regolamentazione europea;
b.
emanare direttive sul ritiro di documenti di viaggio, documenti d'identità e documenti giustificativi falsi o falsificati o per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo;
c.
allestire rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne, collaborando a tal fine con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate;
d.
collaborare alla formazione e al perfezionamento professionali delle autorità incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;
e.
allestire rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti;
f.
sviluppare la strategia svizzera per una gestione integrata delle frontiere in collaborazione con le autorità federali e cantonali interessate.
Art. 36 Rappresentanze all'estero

Le rappresentanze all'estero rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o di transito aeroportuale a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni.

Art. 38 Dipartimento federale degli affari esteri

1 Il DFAE ha la competenza di autorizzare o rifiutare l'entrata in Svizzera delle persone seguenti:

a.
persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera;
b.
titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;
c.
persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007121 sullo Stato ospite.

2 È competente per le proroghe dei visti per soggiorni di breve durata e di transito aeroportuale rilasciati in virtù del capoverso 1. Questa competenza può essere delegata ai Cantoni.

3 Il DFAE emana istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio ambito di competenza.

Art. 39 Autorità cantonali di migrazione

1 Le autorità cantonali di migrazione sono competenti in materia di rilascio dei visti quando il soggiorno è soggetto a permesso cantonale.

2 Alle autorità cantonali di migrazione compete:

a.
rilasciare un visto per un soggiorno di breve durata successivo a un soggiorno di lunga durata in Svizzera; e
b.
prorogare i visti per soggiorni di breve durata a nome della SEM e del DFAE.
Art. 40 Sorveglianza

1 Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

2 Il DFGP sorveglia l'esecuzione delle altre disposizioni in materia d'entrata.

Sezione 8: Collaborazione tra le autorità

Art. 41 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

1 Il DFAE e la SEM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici o le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:

a.
all'Ufficio federale di polizia;
b.
alla Segreteria di Stato dell'economia;
c.
all'Amministrazione federale delle finanze;
d.
alle autorità cantonali in materia di migrazione;
e.
al Servizio delle attività informative della Confederazione.

2 Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 del codice dei visti122), la competente rappresentanza all'estero trasmette la domanda di visto alla SEM. Questa provvede alla trasmissione all'autorità estera competente. La procedura è retta dall'articolo 22 del codice dei visti.

3 Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice dei visti, la SEM informa gli altri Stati Schengen.

122 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 42 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto

1 La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice dei visti123. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

2 D'intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.

123 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 43 Collaborazione consolare in loco

La collaborazione fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall'articolo 48 del codice dei visti124.

124 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

Sezione 9:125 Controllo di frontiera automatizzato negli aeroporti

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 733).

Art. 45

Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato, se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 103g capoverso 2 LStrI:

a.
i cittadini di Stati dell'UE o dell'AELS;
b.
i cittadini di Paesi terzi.

Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

Art. 54 Sistema di riconoscimento facciale

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStrI. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.

Art. 55 Dati contenuti nel sistema

1 Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

a.
un'immagine statica del viso (immagine primaria);
b.
cognome, nomi e pseudonimi della persona in questione;
c.
data di nascita;
d.
sesso;
e.
cittadinanza;
f.
aeroporto di partenza;
g.
riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;
h.
luogo, data e ora del rilevamento.

2 Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

3 I dati di cui al capoverso 1 lettere a-f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.

Art. 56 Condizioni per il rilevamento dei dati

Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 57 Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che:

a.
nella zona di transito dell'aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
b.
non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.
Art. 58 Procedura per interrogare il sistema

1 Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 56 e 57, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

2 Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 55 capoverso 1.

Art. 59 Comunicazione dei dati ad altri enti

I dati di cui all'articolo 55 capoverso 1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d'asilo o d'allontanamento:

a.
SEM;
b.
autorità cantonali in materia di migrazione;
c.
rappresentanze all'estero.
Art. 60 Cancellazione dei dati

1 I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni.

2 I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d'asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

3 L'immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno distrutti immediatamente dopo la consultazione dei dati.

Art. 61 Responsabilità

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.

Sezione 11: Consulenti in materia di documenti

Art. 63 Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti

1 Il DFGP, d'intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStrI).

2 Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell'altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.

Art. 64 Collaborazione

La SEM, le autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:

a.
le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
b.
la ripartizione delle spese per l'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
c.
le modalità dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.
Art. 65 Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti

1 D'intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

2 D'intesa con la SEM e con l'autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:

a.
la definizione di obiettivi comuni;
b.
la disciplina dello scambio d'informazioni tra consulenti in materia di documenti;
c.
la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.

3 L'attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.

Art. 66 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti

1 D'intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.

2 D'intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:

a.
la definizione di obiettivi comuni;
b.
la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;
c.
la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.

3 L'attuazione operativa dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d'impiego.

Sezione 12: Rifiuto d'entrata e rimedi giuridici

Art. 67 Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale

1 Le decisioni di rifiuto, annullamento e revoca di un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale sono emanate a nome della SEM (art. 35) o del DFAE (art. 38) mediante il modulo standard di cui all'allegato VI del codice dei visti126.

2 Se a uno straniero viene negata l'entrata in Svizzera all'aeroporto, la SEM emana una decisione impugnabile conformemente all'articolo 65 capoverso 2 LStrI.

3 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali in materia di migrazione in virtù dell'articolo 39 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.

126 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 68 Soggiorno di lunga durata

1 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali in materia di migrazione in virtù dell'articolo 39 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.

2 Le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera c sono emanate a nome della SEM mediante un modulo.

Sezione 13: Disposizioni finali

Art. 69 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 L'ordinanza del 22 ottobre 2008127 concernente l'entrata e il rilascio del visto è abrogata.

2 Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...128

127 [RU 2008 5441, 6273 n. III; 2009 5097, 6937 all. 4 n. II 6; 2010 1205, 5763, 5767; 2011 3317; 2012 3817, 4891; 2013 2733; 2014 1393; 2015 1849 n. I 2, 1867, 3035, 3723, 4237 n. III; 2016 1283, 3721; 2017 563 n. I 2, 1683, 2549, 3273]

128 Le mod. possono essere consultate alla RU 2018 3087.

Allegato 1

(art. 1 cpv. 3)

Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004129 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
b.
Accordo del 26 ottobre 2004130 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
Convenzione del 22 settembre 2011131 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
d.
Accordo del 17 dicembre 2004132 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
e.
Accordo del 28 aprile 2005133 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
f.
Protocollo del 28 febbraio 2008134 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Allegato 2135

135 Aggiornato dalla correzione del 4 dic. 2018 (RU 2018 4559).

(art. 8 cpv. 4 lett. a)

Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per un soggiorno di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell'attività

Albania

Bosnia ed Erzegovina

Georgia

Macedonia del Nord

Moldova

Montenegro

Serbia

Taiwan (Taipei cinese)

Ucraina

Allegato 3136

136 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 602).

(art. 8 cpv. 4 lett. b)

Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per un soggiorno di breve durata dal nono giorno di attività oppure dal primo giorno di attività se svolgono un'attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica

Antigua e Barbuda

Messico

Argentina

Micronesia

Bahamas

Nicaragua

Barbados

Palau

Brasile

Panama

Canada

Paraguay

Cile

Perù

Colombia

Repubblica di Corea

Costa Rica

Saint Kitts e Nevis

Dominica

Saint Lucia

El Salvador

Saint Vincent e Grenadine

Emirati Arabi Uniti

Samoa

Grenada

Seicelle

Guatemala

Stati Uniti d'America

Honduras

Timor-Leste

Hongkong

Tonga

Isole Marshall

Trinidad e Tobago

Isole Salomon

Tuvalu

Israele

Uruguay

Kiribati

Vanuatu

Macao

Venezuela

Maurizio

Allegato 4137

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 22 giu. 2022, in vigore dal 22 giu. 2022 alle ore 23.00 (RU 2022 368).

Allegato 5138

138 Introdotto testo giusta il n. II dell'O del 10 giu. 2022, in vigore dal 10 giu. 2022 alle 18.00 (RU 2022 344).

(art. 8 cpv. 3)

Atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806

Regolamento d'esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione del 27 aprile 2022 sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18