15.05.2024 - *
01.03.2024 - 14.05.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
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18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
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1

Ordinanza

concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) del 22 ottobre 2008 (Stato 1° marzo 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),
ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina l'entrata e il rilascio del visto agli stranieri.

2

La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni derogatorie.

3

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 1.

Sezione 2: Disposizioni concernenti l'entrata

Art. 2

Condizioni d'entrata

1

Le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 20062, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).3 2 I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro RU 2008 5441

1 RS

142.20

2

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733).

142.204

Migrazione

2

142.204

contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione sanitaria di viaggio o altre garanzie (art. 7-11).4 3 Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di 90 giorni 5 devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d'entrata: a.6 devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l'articolo 5;

b. devono adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

4

Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della migrazione (UFM) possono, in determinati casi, autorizzare l'entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 5 par. 4 lett. c del codice frontiere Schengen).7

Art. 3


8

Documento di viaggio

1

Per entrare in Svizzera gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

2

Un documento di viaggio è riconosciuto dall'UFM se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 12 del codice CE dei visti9 e se:10 a. attesta l'identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato o all'entità o autorità territoriale che l'ha rilasciato; b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera o da un'entità o autorità territoriale riconosciuta dalla Svizzera; c. lo Stato oppure l'entità o autorità territoriale che l'ha rilasciato garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini; 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

5

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

9

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733).

Entrata e rilascio del visto. O 3

142.204

d. reca gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche internazionali; è in particolare applicabile l'allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 194411 relativa all'aviazione civile internazionale.

3

In casi motivati, l'UFM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio.

4

In casi motivati, in particolare per motivi umanitari o di interesse nazionale, l'UFM può autorizzare deroghe all'obbligo di possedere un documento di viaggio.


Art. 4


12

Obbligo del visto per soggiorni non superiori a 90 giorni 1

I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/200113 sono soggetti all'obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.14 2 In deroga al capoverso 1, le persone seguenti sono esentate dall'obbligo del visto: a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen15 (Stato Schengen) (art. 5 par. 1 lett. b e 34 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen16); b. i titolari di un passaporto diplomatico valido dell'Iran e i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, della Colombia, della Repubblica Dominicana, dell'Ecuador, del Marocco, del Perù, della Tunisia e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali o multilaterali in materia;

c. i piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio conformemente all'allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen; d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite; e. gli scolari di uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, purché i loro nomi figurino sull'elenco degli scolari

11 RS

0.748.0

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

13 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1289/2013, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 491).

15 Tali accordi sono elencati all'all. 1.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

Migrazione

4

142.204

rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato interessato, conformemente alla decisione 94/795/GAI17; f. i titolari di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS conformemente all'Accordo del 15 ottobre 194618 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 195119 sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato; g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS conformemente alla Convenzione del 28 settembre 195420 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato.

3

I cittadini di uno Stato di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 non sono soggetti all'obbligo del visto per l'entrata in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.

4

In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:

a. i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all'obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell'attività: Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Taiwan; b. i cittadini dei seguenti Stati e delle seguenti entità o autorità territoriali sono soggetti all'obbligo del visto se svolgono un'attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile: Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Canada, Cile, Repubblica di Corea, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Macao, Maurizio, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Seicelle, Saint Kitts e Nevis, Stati Uniti d'America, Uruguay e Venezuela. Se i cittadini di questi Stati o di queste entità o autorità territoriali svolgono un'attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, o nel settore a luci rosse, sono soggetti all'obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell'attività.


Art. 5


21

Obbligo del visto per soggiorni superiori a 90 giorni 1

I cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS necessitano di un visto nazionale per entrate in vista di un soggiorno di durata superiore a 90 giorni.

17 Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'art. K.3, par. 2, lett. b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in

uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

18 RS

0.142.37

19 RS

0.142.30

20 RS

0.142.40

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

Entrata e rilascio del visto. O 5

142.204

2

In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall'obbligo del visto: Andorra, Brunei Darussalam, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino, Singapore e Città del Vaticano.


Art. 6

Disposizioni relative al transito aeroportuale22 1

I passeggeri di aeromobili titolari di un documento di viaggio valido sono esentati dall'obbligo del visto se:23 a. non abbandonano la zona di transito; b.24 ...

c. dispongono dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;

d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

2

In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all'obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 1 e dell'allegato IV del codice CE dei visti25: Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka.26 2bis Se un forte numero di cittadini di determinati Stati entrano illegalmente in Svizzera in qualità di passeggeri in transito delle linee aeree, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può introdurre un obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 2 del codice CE dei visti.27 3

In virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 e degli allegati IV e V del codice CE dei visti, le seguenti persone sono esentate dall'obbligo del visto di cui ai capoversi 2 e 2bis:28 a.29 i titolari di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS;

b.30 i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Giappone, Canada, San Marino o Stati Uniti d'America, secondo la lista figurante nell'allegato V del codice CE dei visti; 22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

24 Abrogata dal n. I dell'O del 14 set. 2012, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 23 lug. 2012 (RU 2012 3817).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 23 lug. 2012 (RU 2012 3817).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 23 lug. 2012 (RU 2012 3817).

Migrazione

6

142.204

c.31 i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, in possesso di un visto valido per uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d'America. La presente esenzione dall'obbligo del visto è applicabile soltanto se, scaduto il visto, i predetti cittadini rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.

d.32 i familiari di cittadini di un Paese membro dell'UE di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 199933 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); e. i titolari di un passaporto diplomatico valido rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2; f. i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 194434 relativa all'aviazione civile internazionale.35 Sezione 3:

Dichiarazione di garanzia, assicurazione sanitaria di viaggio e altre garanzie36

Art. 7

Dichiarazione di garanzia 1

L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre il consenso scritto del coniuge. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.37 2 Per gli stranieri che non possono appellarsi all'Accordo del 21 giugno 199938 sulla libera circolazione delle persone, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dai competenti organi di controllo alla frontiera.39 31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2012, in vigore dal 23 lug. 2012 (RU 2012 3817).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

33 RS

0.142.112.681 34 RS

0.748.0

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

38 RS

0.142.112.681 39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

Entrata e rilascio del visto. O 7

142.204

3

Possono firmare una dichiarazione di garanzia: a. i cittadini svizzeri; b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio (art. 33 e 34 LStr);

c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

4

L'UFM predispone i moduli necessari conformemente all'articolo 14 paragrafo 4 del codice CE dei visti40.41

Art. 8

Portata della

garanzia

1

La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero in Svizzera cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche.42 2

La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

3

L'obbligo ha effetto a decorrere: a. dalla data di rilascio del visto, per gli stranieri che necessitano di un visto; b. dalla data d'entrata, per gli stranieri che non necessitano di un visto.43 3bis

L'obbligo si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, ma al più tardi 12 mesi dopo l'entrata.44 4 Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

5

L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.


Art. 9

Procedura 1 L'autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.

2

Può, in singoli casi giustificati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

40 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

Migrazione

8

142.204


Art. 10


45

Assicurazione sanitaria di viaggio 1

Chiunque sollecita un visto deve dimostrare di aver stipulato un'assicurazione sanitaria di viaggio adeguata e valida ai sensi dell'articolo 15 del codice CE dei visti46.

2

Sono esentati dall'obbligo di stipulare un'assicurazione sanitaria di viaggio: a. le persone per le quali l'ospite o il garante avente il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera ha stipulato un'assicurazione sanitaria di viaggio adeguata; b. le persone che dispongono già di un'assicurazione sanitaria di viaggio professionale;

c.47 i titolari di un passaporto diplomatico.

3

Lo straniero che sollecita un visto a una frontiera esterna Schengen può essere esentato dall'obbligo di stipulare un'assicurazione sanitaria di viaggio se: a. tale assicurazione non può essere conclusa al posto di confine; o b. sussistono motivi umanitari.48

Art. 11

Altre garanzie

Gli stranieri possono, d'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

a49 Tipi di

visto

Si distinguono i seguenti tipi di visto: a. visto di transito aeroportuale (tipo A); b. visto per un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni, valevole per il territorio degli Stati Schengen (visto Schengen, tipo C); c. visto di validità territoriale limitata dei tipi A o C; d. visto rilasciato alla frontiera dei tipi A o C; e. visto nazionale per un soggiorno di oltre 90 giorni (tipo D).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

46 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010 (RU 2010 1205). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

Entrata e rilascio del visto. O 9

142.204

b50 Ricevibilità della domanda di visto 1

La ricevibilità della domanda di visto è retta dagli articoli 19 e 20 del codice CE dei visti51. La domanda di visto è ricevibile se: a. sono stati rispettati i termini per la sua presentazione; b. contiene gli elementi necessari; c. è stato riscosso l'emolumento di visto; e d. sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente.

2

In deroga al capoverso 1, una domanda di visto che non soddisfa le condizioni può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale.

Sezione 4:52 Rilascio e revoca del visto
a53 Entrata nel merito della domanda di visto Si entra nel merito di una domanda di visto unicamente se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 19 paragrafo 1 del codice CE dei visti54.


Art. 12

Condizioni per il rilascio o il rifiuto del visto 55 1

Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2.

2

Il visto è rifiutato se: a.56 … b. vengono fornite false indicazioni o prodotti documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto; c. sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno;

d.57 il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore alla durata prevista del soggiorno, compreso il tempo necessario al viaggio di ritorno; è fatto salvo il visto eccezionale rilasciato in virtù dell'articolo 2 capoverso 4; 50 Introdotto dal n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

51 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

52 Originario avanti art. 12.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

54 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

56 Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, con effetto dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

Migrazione

10

142.204

e.58 nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 22 del codice CE dei visti59, uno Stato Schengen si oppone al rilascio del visto; f.60 è presentato un documento di viaggio che non è riconosciuto per l'entrata in tutti gli Stati dello spazio Schengen; g.61 lo scopo del soggiorno previsto non è motivato; h.62 il richiedente ha già soggiornato in uno Stato Schengen per 90 giorni su un arco di 180 giorni, grazie a un visto Schengen o a un visto di validità territoriale limitata; i.63 non è dimostrato che è stata stipulata un'assicurazione sanitaria di viaggio valida.

3

Se il visto è rifiutato, l'autorità competente emana una decisione.64 4

Nei limiti delle loro competenze, il DFAE e l'UFM possono, nelle ipotesi indicate al capoverso 2 lettere e, f e h, in un caso concreto, rilasciare un visto di validità territoriale limitata (art. 11a lett. c) per un soggiorno in Svizzera di una durata massima di 90 giorni, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali.65 5 Il visto di transito aeroportuale (art. 11a lett. a) può essere rilasciato agli stranieri che:

a. producono documenti attestanti la prosecuzione del viaggio verso il Paese di destinazione finale;

b. rendono verosimile di non intendere entrare nel territorio di uno Stato Schengen.66


Art. 13

Presentazione dei visti 67 1

... 68

58 Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6273). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

59 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

60 Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

61 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

62 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mar. 2010 (RU 2010 1205). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733).

63 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

65 Introdotto dal n. III dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6273). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

68 Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2012, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

Entrata e rilascio del visto. O 11

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2

La compilazione del visto è retta dall'articolo 27 e dell'allegato VII del codice CE dei visti69.3 L'UFM mette a disposizione i fogli necessari secondo il regolamento (CE) 333/200270.71
a72 Periodo di validità dei visti 1

Il periodo di validità del visto è stabilito tenendo conto delle esigenze del richiedente e della validità del documento di viaggio. È retto dagli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice CE dei visti73; se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera i 180 giorni74, eccezion fatta per singoli casi motivati.

2

Il periodo di validità del visto è di cinque anni al massimo.

3

Il visto può essere rilasciato per una o più entrate.

4

Il periodo di validità del visto di transito aeroportuale coincide con il tempo necessario al transito, ma è di 180 giorni al massimo.

b75 Proroga del visto

Le autorità cantonali degli stranieri o, in virtù dell'articolo 30, il DFAE possono prorogare un visto valido, sempreché il titolare renda verosimili ragioni personali serie o l'esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che impediscono la partenza entro il termine previsto.


Art. 14

Procedura di rilascio del visto La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette: a.76 dagli articoli 18 e 25 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 199077; 69 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

70 R (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 feb. 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

72 Introdotto dal n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

73 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

74 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733).

77 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

Migrazione

12

142.204

b.78 dagli articoli 4-36 del codice CE dei visti79; c.80 dall'articolo 5 paragrafo 4 lettera b del codice frontiere Schengen81; d.82 … e.83 dagli articoli 12-18 e 27-35 della presente ordinanza.


Art. 15


84

Annullamento e revoca del visto 1

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata annullano il visto conformemente all'articolo 34 paragrafo 1 del codice CE dei visti85 qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio (art. 12).

2

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata revocano il visto conformemente all'articolo 34 paragrafo 2 del codice CE dei visti se constatano che le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2 non sono più adempiute.

3

Il visto può essere revocato anche su richiesta del suo titolare (art. 34 par. 3 codice CE dei visti).

4

Se il visto annullato o revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l'UFM ne comunica l'annullamento o la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato (art. 34 par. 1 e 2 codice CE dei visti).

a86 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr) 1

Il DFAE e l'UFM si accertano che la delega di compiti sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.87 2 Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 e all'allegato X del codice dei visti CE88.

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

79 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

81 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

82 Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, con effetto dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

85 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

86 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1 gen. 2011 (RU 2010 5767).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3317).

88 R (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), versione della GU L 243 del

15.9.2009, pag. 1.

Entrata e rilascio del visto. O 13

142.204

3

Spetta al DFAE:

a. verificare la solvenza e l'affidabilità dei prestatori di servizi incaricati; b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;

c. controllare l'attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti CE;

d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;

e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti CE.

4

Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.

5

Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all'articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti CE, l'emolumento prelevato non deve superare la metà dell'emolumento di visto.

6

Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti CE, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all'articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti CE.


Art. 16

Scopo vincolato

Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabilito nel visto.


Art. 17


89

Durata del soggiorno

Conformemente all'articolo 5 paragrafi 1 e 1a del codice frontiere Schengen90, i titolari di un visto Schengen sono autorizzati a soggiornare al massimo 90 giorni su un arco di 180 giorni nel territorio degli Stati Schengen.


Art. 18


91

Visto di ritorno

L'UFM e, su sua istruzione, le competenti autorità cantonali degli stranieri possono rilasciare visti di ritorno a uno straniero la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio se: 89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733).

90 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

Migrazione

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a. lo straniero adempie le condizioni di soggiorno in Svizzera ma non dispone ancora di un permesso di dimora o di domicilio; b. il soggiorno dello straniero è stato autorizzato nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 capoverso 2 LStr; oppure c. sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del 20 gennaio 201092 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri.


Art. 19


93

Sezione 5: Procedura alla frontiera

Art. 20

Attraversamento della frontiera Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen94.95 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 200596 sulle dogane e le pertinenti disposizioni d'esecuzione.


Art. 21

Frontiere esterne Schengen 1

L'UFM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

2

I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate in base all'allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen97.98 3 L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell'area d'atterraggio.


Art. 22

Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne 1

Se sono adempiute le condizioni previste all'articolo 23 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen99, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.100 92 RS

143.5

93 Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2012, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

94 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

96 RS

631.0

97 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

99 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

Entrata e rilascio del visto. O 15

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2

In casi urgenti il DFGP ordina a breve termine le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.101 3 Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alle frontiere interne d'intesa con i Cantoni di confine.


Art. 23

Competenza per il controllo delle persone 1

Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.

2

Il Corpo delle guardie di confine svolge il controllo delle persone alla frontiera nel quadro delle sue mansioni ordinarie o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStr e art. 97 della L del 18 mar.

2005102 sulle dogane).

3

L'UFM può abilitare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il rifiuto d'entrata giusta l'articolo 65 capoverso 2 LStr.
4

I Cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a e b LStr.103

Art. 24


104

Sezione 6:

Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto

Art. 25

Portata dell'obbligo di diligenza 1

Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto stradale o aereo e dalle società di navigazione (imprese di trasporto) secondo l'articolo 92 capoverso 2 LStr:

a. il controllo della validità dei documenti di viaggio e dei visti prima della partenza;

b. l'identificazione di contraffazioni grazie all'impiego di mezzi semplici e adeguati se le caratteristiche della contraffazione sono state comunicate all'impresa di trasporto.

2

L'UFM può esigere dall'impresa di trasporto ulteriori provvedimenti se: a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione, o 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

102 RS

631.0

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

104 Abrogato dal n. I dell'O del 14 set. 2012, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

Migrazione

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b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei necessari documenti di viaggio per il transito, l'entrata o la partenza.


Art. 26

Convenzioni con le imprese di trasporto 1

L'UFM può concludere con le imprese di trasporto convenzioni che disciplinino: a. la collaborazione dell'UFM alla formazione e al perfezionamento professionali nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l'entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari;

b. la consulenza dell'UFM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;

c. l'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto secondo l'articolo 92 LStr e la collaborazione con le autorità in occasione del controllo dei documenti di viaggio e dei visti; d. la procedura di respingimento e gli obblighi di assistenza e di rimpatrio delle imprese di trasporto nei confronti dei passeggeri cui è negato l'ingresso o il transito; e. l'introduzione di importi forfetari a copertura delle spese in luogo e vece delle spese di mantenimento e di assistenza a carico delle imprese di trasporto secondo l'articolo 93 LStr; f. la collaborazione tra le imprese di trasporto e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo; g. la procedura in caso di controversie.

2

Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui al capoverso 1 lettera e, l'UFM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l'articolo 93 LStr. Per le violazioni lievi dell'obbligo di diligenza da parte dell'impresa di trasporto, la multa secondo l'articolo 120a LStr è compresa nell'importo forfetario di cui al capoverso 1 lettera e.

Sezione 7: Autorità competenti

Art. 27

UFM 1 Il rilascio del visto compete all'UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l'articolo 30, come pure quelle delle autorità cantonali degli stranieri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora.

2

L'UFM allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne. A tal fine collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate.

Entrata e rilascio del visto. O 17

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3

L'UFM collabora alla formazione e al perfezionamento professionali dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

4

L'UFM allestisce rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti.

5

L'UFM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali.


Art. 28

Rappresentanze all'estero

1

Fatti salvi il capoverso 2 e l'articolo 30, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto per un soggiorno esente da permesso non superiore ai 90 giorni.105 2 Per coordinare la prassi relativa alla procedura del visto, segnatamente per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblici nonché la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, l'UFM può stabilire in pertinenti istruzioni quali domande di visto le rappresentanze all'estero devono sottoporre per decisione alle competenti autorità.106

Art. 29


107

Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata 1

In via eccezionale, le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata possono rilasciare un visto a uno straniero alla frontiera esterna Schengen se: a. adempie le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c-e del codice frontiere Schengen108; b. non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente; c. invoca motivi imprevedibili e imperativi d'entrata; e d. il suo ritorno nel Paese di origine o di domicilio è considerato sicuro.

2

Il visto può essere rilasciato per un soggiorno di 15 giorni al massimo.

3

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata possono rilasciare alla frontiera esterna Schengen un visto ai fini del transito ai marittimi in transito che abbisognano di un visto, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. Prima di rilasciare il visto, le autorità accertano l'avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti i marittimi in questione mediante il modulo per i marittimi in transito di cui all'allegato IX parte 2 del codice CE dei visti109.

4

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata possono richiedere documenti giustificativi comprovanti l'esistenza degli imprevedibili e imperativi motivi d'entrata invocati.

5

Se il visto è rifiutato, l'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata emana una decisione.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

108 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

109 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

Migrazione

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Art. 30

DFAE

Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata nei confronti di: a. persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera; b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera; c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007110 sullo Stato ospite.


Art. 31

111 Sorveglianza 1 Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

2

Il DFGP sorveglia l'esecuzione delle altre disposizioni in materia d'entrata.

Sezione 8: Collaborazione tra le autorità

Art. 32

Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto 1

Il DFAE e l'UFM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente: a. all'Ufficio federale di polizia; b. alla Segreteria di Stato dell'economia; c. all'Amministrazione federale delle finanze; d. alle autorità cantonali degli stranieri; e.112 al Servizio delle attività informative della Confederazione.

2

Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 codice CE dei visti113), la competente rappresentanza all'estero trasmette la domanda di visto all'UFM.

Questo provvede alla trasmissione all'autorità estera competente. La procedura è retta dall'articolo 22 del codice CE dei visti.114 3 Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice CE dei visti, l'UFM informa gli altri Stati Schengen.115 110 RS

192.12

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

112 Introdotta dal n. II 6 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

113 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

Entrata e rilascio del visto. O 19

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Art. 33

Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto 1

La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice CE dei visti116. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.117 2 D'intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.118

Art. 34


119

Collaborazione consolare in loco La collaborazione fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall'articolo 48 del codice CE dei visti120.


Art. 35

Collaborazione fra le autorità svizzere Le autorità federali e cantonali preposte all'esecuzione delle disposizioni sull'entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.

Sezione 9:

Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti

Art. 36

Controllo di frontiera automatizzato 1

Per semplificare il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono applicare una procedura automatizzata per il controllo alla frontiera. 2 In caso di controllo di frontiera automatizzato: a. i dati biometrici dei partecipanti registrati nel passaporto biometrico o su una carta per partecipanti sono confrontati con le caratteristiche biometriche dell'interessato al momento dell'entrata in Svizzera e della partenza dalla Svizzera; b. i dati personali dei partecipanti sono controllati mediante il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008121 e il Sistema d'informazione di Schengen (SIS) conformemente all'ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008122.

116 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5097).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

120 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

121 RS

361.0

122 RS

362.0

Migrazione

20

142.204

3

Se la persona interessata è iscritta nel RIPOL o nel SIS, l'entrata o la partenza nel punto di controllo automatizzato non è autorizzata. Le iscrizioni nel RIPOL o nel SIS devono essere notificate alle autorità competenti per il controllo alla frontiera tramite misure tecniche adeguate.


Art. 37

Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato 1

Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:

a.123 possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi all'Accordo del 21 giugno 1999124 sulla libera circolazione delle persone; b. sono

maggiorenni;

c. possiedono un passaporto valido che non è iscritto né nel RIPOL né nel SIS; e

d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di alcuna misura di allontanamento.

2

La partecipazione al controllo di frontiera automatizzato richiede una previa registrazione nel sistema d'informazione di cui all'articolo 39; i titolari di un passaporto biometrico sono esentati da detto obbligo.

3

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera comunicano le modalità di partecipazione alle persone desiderose di prendere parte al controllo di frontiera automatizzato.


Art. 38

Carta per partecipanti 1

Le persone registrate nel sistema d'informazione di cui all'articolo 39 ricevono una carta per partecipanti al controllo di frontiera automatizzato.

2

Ai fini del rilascio della carta per partecipanti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono rilevare i dati biometrici seguenti:

a. impronte

digitali;

b. immagini

facciali.

3

Nessun dato biometrico è conservato una volta che i dati sono stati registrati sulla carta.

4

Il contenuto del microchip dev'essere reso sicuro con misure appropriate.


Art. 39

Sistema d'informazione

1

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera gestiscono un sistema d'informazione per l'elaborazione dei dati personali registrati in vista del controllo di frontiera automatizzato.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

124 RS

0.142.112.681

Entrata e rilascio del visto. O 21

142.204

2

I dati seguenti possono essere trattati nel sistema d'informazione: a. cognome; b. cognome d'affinità;

c. nome; d. sesso; e. data e luogo di nascita; f. cittadinanza; g. stato civile;

h. indirizzo; i.

tipo, numero e data di scadenza del passaporto; j.

data di registrazione; k. abilitazione a partecipare al controllo di frontiera automatizzato.

3

Il sistema d'informazione comprende anche un verbale con i risultati dell'esame delle condizioni di partecipazione effettuato al momento della registrazione.

4

Le persone che si fanno registrare per partecipare al controllo di frontiera automatizzato devono dare il loro accordo scritto affinché i loro dati personali possano essere trattati. Prima della registrazione devono essere informate in merito al detentore del sistema d'informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati.


Art. 40

Comunicazione di dati 1

I dati registrati nel sistema d'informazione riguardanti una persona iscritta o il cui passaporto è iscritto nel RIPOL o nel SIS possono essere comunicati all'autorità che ha fatto la segnalazione.

2

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono informare la società aeroportuale o un terzo da essa incaricato sulle persone registrate nel sistema d'informazione in virtù dell'articolo 39.


Art. 41

Responsabilità e cancellazione dei dati 1

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili del sistema d'informazione e del trattamento dei dati personali.

2

I dati personali registrati nel sistema sono cancellati immediatamente se: a. l'interessato ritira la propria partecipazione al controllo di frontiera automatizzato;

b. risulta a posteriori che le condizioni di partecipazione di cui all'articolo 37 capoverso 1 non sono più adempiute.

3

I dati inesatti devono essere rettificati d'ufficio.

Migrazione

22

142.204


Art. 42

Diritti degli interessati 1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, i diritti degli interessati, segnatamente quelli d'accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la legge federale del 19 giugno 1992125 sulla protezione dei dati (LPD).

3

Una persona interessata che intenda far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alle autorità competenti per il controllo alla frontiera.


Art. 43

Sicurezza dei dati

1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, la sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, la sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993126 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalla sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 2003127 sull'informatica nell'Amministrazione federale, nonché dalle raccomandazioni dell'Unità di strategia informatica della Confederazione.

3

Le autorità competenti adottano, nei loro rispettivi ambiti, le misure organizzative e tecniche atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.


Art. 44

Statistica e analisi dei dati 1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, il trattamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la LPD128.

3

I dati devono essere trattati in modo da impedire l'identificazione dell'interessato.

125 RS

235.1

126 RS

235.11

127 [RU

2003 3687, 2007 3401 art. 22 cpv. 2, 2010 635 all. n. 2, 2011 4491. RU 2011 6093 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 9. dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale (RS 172.010.58).

128 RS

235.1

Entrata e rilascio del visto. O 23

142.204

Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

Art. 45

Sistema di riconoscimento facciale Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStr. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.


Art. 46

Dati contenuti nel sistema 1

Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti: a. un'immagine statica del viso (immagine primaria); b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione; c. data di

nascita;

d. sesso; e. cittadinanza; f.

aeroporto di partenza; g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;

h. luogo, data e ora del rilevamento.

2

Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

3

I dati di cui al capoverso 1 lettere a-f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.


Art. 47

Condizioni per il rilevamento dei dati Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.


Art. 48

Condizioni per interrogare il sistema I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che: a. nella zona di transito dell'aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Migrazione

24

142.204


Art. 49

Procedura per interrogare il sistema 1

Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 47 e 48, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

2

Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 46 capoverso 1.


Art. 50

Comunicazione dei dati ad altri enti I dati di cui all'articolo 46 capoverso 1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d'asilo o d'allontanamento: a. UFM; b. autorità cantonali degli stranieri; c. rappresentanze all'estero.


Art. 51

Cancellazione dei dati 1

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni.

2

I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d'asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

3

L'immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno cancellati immediatamente dopo la consultazione dei dati.


Art. 52

Responsabilità Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.


Art. 53

Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi Gli articoli 41 capoverso 3 e 42-44 si applicano per analogia ai diritti degli interessati, alla sicurezza dei dati, alle statistiche e all'analisi dei dati.

Entrata e rilascio del visto. O 25

142.204

Sezione 10a:129 Consulenti in materia di documenti
a Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti 1

Il DFGP, d'intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStr).

2

Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell'altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.

b Collaborazione130 L'UFM, le autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare: 131 a. le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti; b. la ripartizione delle spese per l'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;

c. le modalità dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.

c132 Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti 1

D'intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, l'UFM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

2

D'intesa con l'UFM e con l'autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:

a. la definizione di obiettivi comuni; b. la disciplina dello scambio d'informazioni tra consulenti in materia di documenti;

c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.

3

L'attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.

129 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

Migrazione

26

142.204

d133 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti 1

D'intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, l'UFM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.

2

D'intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera del luogo d'impiego, l'UFM può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa. Gli accordi possono contemplare in particolare: a. la definizione di obiettivi comuni; b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze; c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.

3

L'attuazione operativa dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d'impiego.

Sezione 11: Rimedi giuridici

Art. 54

1 Le decisioni secondo gli articoli 12 capoverso 3, 15 capoversi 1 e 2 e 29 capoverso 5 sono emanate a nome dell'UFM (art. 27) o del DFAE (art. 30) mediante il modulo standard di cui all'allegato VI del codice CE dei visti134.135 2

Se a uno straniero viene negata l'entrata in Svizzera all'aeroporto in seguito a un controllo delle condizioni d'entrata, l'UFM emana una decisione impugnabile secondo l'articolo 65 capoverso 2 LStr.

3

Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali degli stranieri in virtù dell'articolo 13b possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.136

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 55

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 24 ottobre 2007137 concernente l'entrata e la procedura di rilascio del visto è abrogata.

133 Introdotto dal n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

134 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2.

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4891).

137 [RU

2007 5537 6657 all. n. 3]

Entrata e rilascio del visto. O 27

142.204


Art. 56

Modifica del diritto vigente …138


Art. 57

Disposizione transitoria Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza

Art. 58

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2008.

138 La mod. può essere consultata alla RU 2008 5441.

Migrazione

28

142.204

Allegato 1

(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione a Schengen Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004139 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b. Accordo del 26 ottobre 2004140 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. Accordo del 17 dicembre 2004141 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. Accordo del 28 aprile 2005142 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 2008143 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

139 RS

0.362.31

140 RS

0.362.1

141 RS

0.362.32

142 RS

0.362.33

143 RS

0.362.311