15.05.2024 - *
01.03.2024 - 14.05.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
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01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
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1

Ordinanza

concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) del 22 ottobre 2008 (Stato 1° agosto 2011) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),
ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina l'entrata e il rilascio del visto agli stranieri.

2

La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni derogatorie.

3

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 1.

Sezione 2: Disposizioni concernenti l'entrata

Art. 2

Condizioni d'entrata

1

Le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 20062, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).3 2 I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro RU 2008 5441

1 RS

142.20

2

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; R modificato da ultimo dall'R (UE) n. 265/2010, GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1449).

142.204

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.204

contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione sanitaria di viaggio o altre garanzie (art. 7-11).4 3 Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d'entrata: a. devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l'articolo 4 capoverso 2; b. devono adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

4

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può, in determinati casi, autorizzare l'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 5 par. 4 lett. c del codice frontiere Schengen).


Art. 3


5

Documento di viaggio

1

Per entrare in Svizzera gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali. 2 Sono riconosciuti quali documenti di viaggio i documenti di legittimazione elencati nell'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 20076 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

3

In casi motivati l'UFM può autorizzare deroghe all'obbligo di possedere un documento di viaggio.


Art. 4

Visto 1 L'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/20017.8 2 In applicazione dell'articolo 4 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 539/2001, per entrare in Svizzera in vista di esercitare un'attività lucrativa occorre un visto.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

6 RS

142.201

7

R (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15.3.2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1211/2010 del 15 dic. 2010, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

Entrata e rilascio del visto 3

142.204

3

Per entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di durata superiore a tre mesi occorre un visto nazionale.

4

Sono fatti salvi gli articoli 5 e 6.


Art. 5

Esenzione dall'obbligo del visto 1

Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 1: a.9 le persone esentate dall'obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 e degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 810/200910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice CE dei visti); b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia. I cittadini dell'Iran sono esentati dall'obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplomatico valido;

c.11 i piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio conformemente all'allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen12;

d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite.13 2

Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 2: a. i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela, nella misura in cui l'attività non supera otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse; b. i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso pertinenti accordi bilaterali o multilaterali conformemente ai fini previsti da detti accordi.

3

Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 3: a. i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso pertinenti accordi bilaterali o multilaterali;

b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri valido o di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

10 Versione GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

12 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

13 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 4 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6413).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.204


Art. 6

Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale 1

I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un documento di viaggio valido, sono esentati dall'obbligo del visto se: a. non abbandonano la zona di transito; b. riprendono il volo entro 48 ore; c. dispongono dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;

d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

2

In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all'obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 1 e dell'allegato IV del codice CE dei visti14: Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka.15 2bis Se un forte numero di cittadini di determinati Stati entrano illegalmente in Svizzera in qualità di passeggeri in transito delle linee aeree, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può introdurre un obbligo del visto in virtù dell'articolo 3 paragrafo 2 del codice CE dei visti.16 3

Conformemente all'articolo 3 paragrafo 5 del codice CE dei visti non sottostanno all'obbligo del visto di cui ai capoversi 2 e 2bis: a. i titolari di:

1. un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato vincolato da un accordo d'associazione a Schengen17 (Stato Schengen), 2. un visto nazionale valido per un soggiorno superiore a tre mesi, o 3. un visto valido, valevole per il territorio degli Stati Schengen (visto Schengen);

b. i cittadini di uno Stato che non è uno Stato Schengen né uno Stato membro dell'UE, in possesso di un titolo di soggiorno valido, rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, che garantisce la riammissione incondizionata del titolare (allegato V del codice CE dei visti); c. i cittadini di cui al capoverso 2 provvisti di un visto valido per uno Stato Schengen, per uno Stato membro dello Spazio economico europeo o per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d'America; se, scaduto il visto, i predetti cittadini non rientrano nel loro Paese partendo da uno degli Stati citati, ma partono da un altro Stato terzo, la presente esenzione dall'obbligo del visto non è applicabile; 14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

17 Questi acc. sono elencati nell'all. 1.

Entrata e rilascio del visto 5

142.204

d. i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'UE di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera a del codice CE dei visti;

e. i titolari di un passaporto diplomatico valido rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2; f. i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 194418 relativa all'aviazione civile internazionale.19 3

Non sono soggetti all'obbligo del visto di cui al capoverso 2: a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido rilasciato dagli Stati menzionati al capoverso 2; b. i cittadini di cui al capoverso 2, titolari di un documento di viaggio valido e di un titolo di soggiorno valido menzionato nell'allegato 3, capitolo III ICC20, rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o da uno Stato membro dell'AELS o dell'UE; c.21 i cittadini di cui al capoverso 2 provvisti di un visto valido per uno Stato Schengen, uno Stato membro dello Spazio economico europeo o per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d'America; se, scaduto il visto, i predetti cittadini non rientrano nel loro Paese partendo da uno degli Stati citati, ma partono da un altro Stato terzo, la presente esenzione dall'obbligo del visto non è applicabile.

Sezione 3:

Dichiarazione di garanzia, assicurazione sanitaria di viaggio e altre garanzie22

Art. 7

Dichiarazione di garanzia 1

L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

2

Per gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto provenienti da Stati con i quali non esiste alcun accordo di libera circolazione, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera.

18 RS

0.748.0

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

20 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 35 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 feb. 2010, in vigore dal 18 feb. 2010 (RU 2010 605).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.204

3

Possono firmare una dichiarazione di garanzia: a. i cittadini svizzeri; b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio (art. 33 e 34 LStr);

c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

4

L'UFM predispone i moduli necessari conformemente all'articolo 14 paragrafo 4 del codice CE dei visti23.24

Art. 8

Portata della

garanzia

1

La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero in Svizzera cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche.25 2

La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

3

L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però docici mesi dopo l'entrata.

4

Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

5

L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.


Art. 9

Procedura 1 L'autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.

2

Può, in singoli casi giustificati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.


Art. 10


26

Assicurazione sanitaria di viaggio 1

Chiunque sollecita un visto deve dimostrare di aver stipulato un'assicurazione sanitaria di viaggio adeguata e valida ai sensi dell'articolo 15 del codice CE dei visti27.

2

Sono esentati dall'obbligo di stipulare un'assicurazione sanitaria di viaggio: a. le persone per le quali l'ospite o il garante avente il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera ha stipulato un'assicurazione sanitaria di viaggio adeguata; 23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

27 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

Entrata e rilascio del visto 7

142.204

b. le persone che dispongono già di un'assicurazione sanitaria di viaggio professionale;

c. i titolari di un passaporto ufficiale, segnatamente un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.


Art. 11

Altre garanzie

Gli stranieri possono, d'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

Sezione 4:28 Rilascio e revoca del visto
a29 Entrata nel merito della domanda di visto Si entra nel merito di una domanda di visto unicamente se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 19 paragrafo 1 del codice CE dei visti30.


Art. 12

Condizioni per il rilascio del visto31 1

Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2.

2

Il visto è rifiutato se: a. …32 b. vengono fornite false indicazioni o prodotti documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto; c. sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno;

d.33 il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore alla durata prevista del soggiorno, compreso il tempo necessario al viaggio di ritorno; è fatto salvo il visto eccezionale rilasciato in virtù dell'articolo 2 capoverso 4; e.34 nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 22 del codice CE dei visti35, uno Stato Schengen si oppone al rilascio del visto;

28 Originario avanti art. 12.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

32 Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, con effetto dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

34 Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6273). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

35 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.204

f.36 è presentato un documento di viaggio che non è riconosciuto per l'entrata in tutti gli Stati dello spazio Schengen; g.37 lo scopo del soggiorno previsto non è motivato; h.38 il richiedente ha già soggiornato in uno Stato Schengen per tre mesi su un arco di sei mesi, grazie a un visto Schengen o a un visto di validità territoriale limitata; i.39 non è dimostrato che è stata stipulata un'assicurazione sanitaria di viaggio valida.

3

Se il visto è rifiutato, la rappresentanza all'estero emana una decisione.40 4

L'UFM può, nelle ipotesi indicate al capoverso 2 lettera e, in un caso concreto, permettere l'entrata in Svizzera per un soggiorno di una durata massima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali.41

Art. 13

Tipi e presentazione dei visti42 1

Si distinguono i seguenti tipi di visto: a. visto di transito aeroportuale (tipo A); b. visto Schengen per un soggiorno di breve durata non superiore a tre mesi (tipo C);

c. visto di validità territoriale limitata dei tipi A o C; d. visto rilasciato alla frontiera dei tipi A o C; e. visto nazionale per un soggiorno di oltre tre mesi (tipo D).43 2

La compilazione del visto è retta dall'articolo 27 e dell'allegato VII del codice CE dei visti44.3 L'UFM mette a disposizione i fogli necessari secondo il regolamento (CE) 333/200245.46 36 Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

38 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

39 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

41 Introdotto dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

44 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

45 R (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 feb. 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

Entrata e rilascio del visto 9

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Art. 14

Procedura di rilascio del visto La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette: a.47 dagli articoli 18 e 25 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 199048; b.49 dagli articoli 4-36 del codice CE dei visti50; c.51 dall'articolo 5 paragrafo 4 lettera b del codice frontiere Schengen52; d. …53 e.54 dagli articoli 12-19 e 27-35 della presente ordinanza.


Art. 15

Rilascio del visto

1

Fatti salvi gli articoli 28 capoverso 2 e 30, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto per un soggiorno esente da permesso non superiore ai tre mesi con i seguenti scopi:

a. turismo; b. visita; c. formazione teorica;

d. cure mediche o soggiorno di cura; e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;

f. attività di autista al servizio di un'impresa con sede all'estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito); g. attività temporanea di corrispondente per media esteri; h. colloqui d'affari;

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1449).

48 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; R modificato da ultimo dall'R (UE) n. 265/2010, GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1 49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

52 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.

53 Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, con effetto dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.204

i. servizi transfrontalieri o attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse; j.

uno o più transiti e transito aeroportuale.

2

I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L'UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all'estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell'autorità cantonale competente o dell'UFM.

3

La rappresentanza all'estero può rilasciare il visto soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente (art. 27 e 30), se: a. il soggiorno supera la durata di tre mesi; o se b. indipendentemente dalla durata del soggiorno, viene indicato uno scopo diverso da quelli elencati al capoverso 1.

4

La rappresentanza all'estero può rilasciare un visto eccezionale secondo l'articolo 2 capoverso 4 soltanto con l'autorizzazione dell'UFM o del DFAE. L'UFM o il DFAE provvede a informare gli altri Stati Schengen (art. 25 par. 4 codice CE dei visti55).56

a57 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr) 1

Il DFAE e l'UFM si accertano che la delega di compiti sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.58 2 Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 e all'allegato X del codice dei visti CE59.

3

Spetta al DFAE:

a. verificare la solvenza e l'affidabilità dei prestatori di servizi incaricati; b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;

c. controllare l'attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti CE;

55 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1 gen. 2011 (RU 2010 5767).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3317).

59 R (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), versione della GU L 243 del

15.9.2009, pag. 1.

Entrata e rilascio del visto 11

142.204

d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;

e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti CE.

4

Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.

5

Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all'articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti CE, l'emolumento prelevato non deve superare la metà dell'emolumento di visto.

6

Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti CE, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all'articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti CE.


Art. 16

Scopo vincolato

Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabilito nel visto.


Art. 17

Periodo di validità e durata del soggiorno 1

Il periodo di validità del visto viene stabilito tenendo conto delle esigenze del richiedente e della validità del documento di viaggio. 2 Il periodo di validità dei visti Schengen è stabilito secondo gli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice CE dei visti60; è di cinque anni al massimo. Se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Il visto può essere rilasciato per una o più entrate.61 3 La durata del soggiorno per i titolari di un visto Schengen è di tre mesi al massimo su un arco di sei mesi dopo la prima entrata in uno Stato Schengen.62

Art. 18

Visto di ritorno

L'UFM e, su sua istruzione, le autorità cantonali degli stranieri possono, in casi particolari, rilasciare visti di ritorno a stranieri la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio.

60 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.204


Art. 19

Revoca del

visto

1

Conformemente alle istruzioni dell'UFM, l'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata revoca il visto se: a. constata che le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2 non sono più adempiute;

b. risulta a posteriori che le condizioni per il rilascio del visto non erano adempiute (art. 12);

c. il titolare del visto è registrato nel sistema d'informazione di Schengen (SIS) come persona cui negare l'entrata, salvo che la persona in questione abbia un visto o un visto di ritorno rilasciato da uno Stato Schengen e transiti per recarsi sul territorio di tale Stato.

2

In caso di revoca del visto, l'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata emana una decisione.63 3 Se il visto revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l'UFM ne comunica la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato (art. 34 par. 1 codice CE dei sti64).65 Sezione 5: Procedura alla frontiera

Art. 20

Attraversamento della frontiera Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen66.67 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 200568 sulle dogane e le pertinenti disposizioni d'esecuzione.


Art. 21

Frontiere esterne Schengen 1

L'UFM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

2

I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate in base all'allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen69.70 63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

64 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

66 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

68 RS

631.0

69 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

Entrata e rilascio del visto 13

142.204

3

L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell'area d'atterraggio.


Art. 22

Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne 1

Se sono adempiute le condizioni previste all'articolo 23 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen71, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.72 2 In casi urgenti il DFGP ordina a breve termine le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.73 3 Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alle frontiere interne d'intesa con i Cantoni di confine.


Art. 23

Competenza per il controllo delle persone 1

Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.

2

Il Corpo delle guardie di confine svolge il controllo delle persone alla frontiera nel quadro delle sue mansioni ordinarie o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStr e art. 97 della L del 18 mar.

200574 sulle dogane).

3

L'UFM può abilitare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il rifiuto d'entrata giusta l'articolo 65 capoverso 2 LStr.
4

I Cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine a emanare e notificare la decisione di allontanamento senza formalità secondo l'articolo 64 capoverso 2 LStr.


Art. 24

Stranieri entrati

legalmente

Si considera entrato legalmente in Svizzera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LStr lo straniero che abbia rispettato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione, sul visto e sul controllo alla frontiera, e nei cui confronti non sia stato disposto un divieto d'entrata.

71 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

74 RS

631.0

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

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Sezione 6:

Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto

Art. 25

Portata dell'obbligo di diligenza 1

Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto stradale o aereo e dalle società di navigazione (imprese di trasporto) secondo l'articolo 92 capoverso 2 LStr:

a. il controllo della validità dei documenti di viaggio e dei visti prima della partenza;

b. l'identificazione di contraffazioni grazie all'impiego di mezzi semplici e adeguati se le caratteristiche della contraffazione sono state comunicate all'impresa di trasporto.

2

L'UFM può esigere dall'impresa di trasporto ulteriori provvedimenti se: a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione, o b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei necessari documenti di viaggio per il transito, l'entrata o la partenza.


Art. 26

Convenzioni con le imprese di trasporto 1

L'UFM può concludere con le imprese di trasporto convenzioni che disciplinino: a. la collaborazione dell'UFM alla formazione e al perfezionamento professionali nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l'entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari;

b. la consulenza dell'UFM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;

c. l'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto secondo l'articolo 92 LStr e la collaborazione con le autorità in occasione del controllo dei documenti di viaggio e dei visti; d. la procedura di respingimento e gli obblighi di assistenza e di rimpatrio delle imprese di trasporto nei confronti dei passeggeri cui è negato l'ingresso o il transito; e. l'introduzione di importi forfetari a copertura delle spese in luogo e vece delle spese di mantenimento e di assistenza a carico delle imprese di trasporto secondo l'articolo 93 LStr; f. la collaborazione tra le imprese di trasporto e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo; g. la procedura in caso di controversie.

2

Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui al capoverso 1 lettera e, l'UFM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l'articolo 93 LStr. Per le violazioni lievi dell'obbligo di diligenza da parte

Entrata e rilascio del visto 15

142.204

dell'impresa di trasporto, la multa secondo l'articolo 120a LStr è compresa nell'importo forfetario di cui al capoverso 1 lettera e.

Sezione 7: Autorità competenti

Art. 27

UFM 1 Il rilascio del visto compete all'UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l'articolo 30, come pure quelle delle autorità cantonali degli stranieri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora.

2

L'UFM allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne. A tal fine collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate.

3

L'UFM collabora alla formazione e al perfezionamento professionali dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

4

L'UFM allestisce rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti.

5

L'UFM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali.


Art. 28

Rappresentanze all'estero

1

Le rappresentanze all'estero sono competenti per il rilascio del visto conformemente all'articolo 15.

2

Per coordinare la prassi relativa alla procedura del visto, segnatamente per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblici nonché la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, l'UFM può stabilire in pertinenti istruzioni quali domande di visto le rappresentanze all'estero devono sottoporre per decisione alle competenti autorità.75

Art. 29


76

Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata 1

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata possono, in via eccezionale e conformemente alle istruzioni dell'UFM, rilasciare autonomamente il visto conformemente agli articoli 35 e 36 nonché all'allegato IX del codice CE dei visti77.

2

In caso di rifiuto di un visto chiesto al momento dell'entrata conformemente al capoverso 1, l'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata emana una decisione.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

77 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

142.204


Art. 30

DFAE

Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata nei confronti di: a. persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera;

b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera; c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200778 sullo Stato ospite.


Art. 31

Sorveglianza Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

Sezione 8: Collaborazione tra le autorità

Art. 32

Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto 1

Il DFAE e l'UFM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente: a. all'Ufficio federale di polizia; b. alla Segreteria di Stato dell'economia; c. all'Amministrazione federale delle finanze; d. alle autorità cantonali degli stranieri; e.79 al Servizio delle attività informative della Confederazione.

2

Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 codice CE dei visti80), la competente rappresentanza all'estero trasmette la domanda di visto all'UFM. Questo provvede alla trasmissione all'autorità estera competente. La procedura è retta dall'articolo 22 del codice CE dei visti.81 3 Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice CE dei visti, l'UFM informa gli altri Stati Schengen.82 78 RS

192.12

79 Introdotta dal n. II 6 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

80 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

Entrata e rilascio del visto 17

142.204


Art. 33

Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto 1

La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice CE dei visti83. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.84 2 D'intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.85

Art. 34


86

Collaborazione consolare in loco La collaborazione fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall'articolo 48 del codice CE dei visti87.


Art. 35

Collaborazione fra le autorità svizzere Le autorità federali e cantonali preposte all'esecuzione delle disposizioni sull'entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.

Sezione 9:

Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti

Art. 36

Controllo di frontiera automatizzato 1

Per semplificare il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono applicare una procedura automatizzata per il controllo alla frontiera. 2 In caso di controllo di frontiera automatizzato: a. i dati biometrici dei partecipanti registrati nel passaporto biometrico o su una carta per partecipanti sono confrontati con le caratteristiche biometriche dell'interessato al momento dell'entrata in Svizzera e della partenza dalla Svizzera; b. i dati personali dei partecipanti sono controllati mediante il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200888 e il Sistema d'informazione di Schengen (SIS) conformemente all'ordinanza N-SIS del 7 maggio 200889.

83 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5097).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

87 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

88 RS

361.0

89 RS

362.0

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

142.204

3

Se la persona interessata è iscritta nel RIPOL o nel SIS, l'entrata o la partenza nel punto di controllo automatizzato non è autorizzata. Le iscrizioni nel RIPOL o nel SIS devono essere notificate alle autorità competenti per il controllo alla frontiera tramite misure tecniche adeguate.


Art. 37

Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato 1

Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:

a. possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi alle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 199990 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 196091 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

b. sono

maggiorenni;

c. possiedono un passaporto valido che non è iscritto né nel RIPOL né nel SIS; e

d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di alcuna misura di allontanamento.

2

La partecipazione al controllo di frontiera automatizzato richiede una previa registrazione nel sistema d'informazione di cui all'articolo 39; i titolari di un passaporto biometrico sono esentati da detto obbligo.

3

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera comunicano le modalità di partecipazione alle persone desiderose di prendere parte al controllo di frontiera automatizzato.


Art. 38

Carta per partecipanti 1

Le persone registrate nel sistema d'informazione di cui all'articolo 39 ricevono una carta per partecipanti al controllo di frontiera automatizzato.

2

Ai fini del rilascio della carta per partecipanti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono rilevare i dati biometrici seguenti:

a. impronte

digitali;

b. immagini

facciali.

3

Nessun dato biometrico è conservato una volta che i dati sono stati registrati sulla carta.

4

Il contenuto del microchip dev'essere reso sicuro con misure appropriate.

90 RS

0.142.112.681 91 RS

0.632.31

Entrata e rilascio del visto 19

142.204


Art. 39

Sistema d'informazione

1

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera gestiscono un sistema d'informazione per l'elaborazione dei dati personali registrati in vista del controllo di frontiera automatizzato.

2

I dati seguenti possono essere trattati nel sistema d'informazione: a. cognome; b. cognome d'affinità;

c. nome; d. sesso; e. data e luogo di nascita; f. cittadinanza; g. stato civile;

h. indirizzo; i.

tipo, numero e data di scadenza del passaporto; j.

data di registrazione; k. abilitazione a partecipare al controllo di frontiera automatizzato.

3

Il sistema d'informazione comprende anche un verbale con i risultati dell'esame delle condizioni di partecipazione effettuato al momento della registrazione.

4

Le persone che si fanno registrare per partecipare al controllo di frontiera automatizzato devono dare il loro accordo scritto affinché i loro dati personali possano essere trattati. Prima della registrazione devono essere informate in merito al detentore del sistema d'informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati.


Art. 40

Comunicazione di dati 1

I dati registrati nel sistema d'informazione riguardanti una persona iscritta o il cui passaporto è iscritto nel RIPOL o nel SIS possono essere comunicati all'autorità che ha fatto la segnalazione.

2

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono informare la società aeroportuale o un terzo da essa incaricato sulle persone registrate nel sistema d'informazione in virtù dell'articolo 39.


Art. 41

Responsabilità e cancellazione dei dati 1

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili del sistema d'informazione e del trattamento dei dati personali.

2

I dati personali registrati nel sistema sono cancellati immediatamente se:

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

142.204

a. l'interessato ritira la propria partecipazione al controllo di frontiera automatizzato;

b. risulta a posteriori che le condizioni di partecipazione di cui all'articolo 37 capoverso 1 non sono più adempiute.

3

I dati inesatti devono essere rettificati d'ufficio.


Art. 42

Diritti degli interessati 1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, i diritti degli interessati, segnatamente quelli d'accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la legge federale del 19 giugno 199292 sulla protezione dei dati (LPD).

3

Una persona interessata che intenda far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alle autorità competenti per il controllo alla frontiera.


Art. 43

Sicurezza dei dati

1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, la sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, la sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 199393 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalla sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 200394 sull'informatica nell'Amministrazione federale, nonché dalle raccomandazioni dell'Unità di strategia informatica della Confederazione.

3

Le autorità competenti adottano, nei loro rispettivi ambiti, le misure organizzative e tecniche atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.


Art. 44

Statistica e analisi dei dati 1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, il trattamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la LPD95.

3

I dati devono essere trattati in modo da impedire l'identificazione dell'interessato.

92 RS

235.1

93 RS

235.11

94 RS

172.010.58

95 RS

235.1

Entrata e rilascio del visto 21

142.204

Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

Art. 45

Sistema di riconoscimento facciale Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStr. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.


Art. 46

Dati contenuti nel sistema 1

Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti: a. un'immagine statica del viso (immagine primaria); b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione; c. data di

nascita;

d. sesso; e. cittadinanza; f.

aeroporto di partenza; g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;

h. luogo, data e ora del rilevamento.

2

Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

3

I dati di cui al capoverso 1 lettere a-f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.


Art. 47

Condizioni per il rilevamento dei dati Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.


Art. 48

Condizioni per interrogare il sistema I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che: a. nella zona di transito dell'aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 22

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Art. 49

Procedura per interrogare il sistema 1

Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 47 e 48, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

2

Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 46 capoverso 1.


Art. 50

Comunicazione dei dati ad altri enti I dati di cui all'articolo 46 capoverso 1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d'asilo o d'allontanamento: a. UFM; b. autorità cantonali degli stranieri; c. rappresentanze all'estero.


Art. 51

Cancellazione dei dati 1

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni.

2

I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d'asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

3

L'immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno cancellati immediatamente dopo la consultazione dei dati.


Art. 52

Responsabilità Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.


Art. 53

Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi Gli articoli 41 capoverso 3 e 42-44 si applicano per analogia ai diritti degli interessati, alla sicurezza dei dati, alle statistiche e all'analisi dei dati.

Entrata e rilascio del visto 23

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Sezione 10a:96 Consulenti in materia di documenti
a Accordi sull'impiego di consulenti in materia di documenti 1

Il DFGP, d'intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStr).

2

Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell'altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.

b Collaborazione tra l'UFM, l'AFD e la DC L'UFM, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione in una convenzione. Essa contempla in particolare: a) le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti; b) la ripartizione delle spese per l'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;

c) le modalità dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.

c Pianificazione e coordinamento degli impieghi 1

L'UFM, d'intesa con l'AFD, con la DC e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

2

L'attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete all'AFD.

3

L'AFD, d'intesa con l'UFM e con la DC, può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego.

4

L'AFD, d'intesa con l'UFM e con la DC, può concludere con le competenti autorità di controllo alla frontiera accordi sul distacco di consulenti in materia di documenti.

96 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5763).

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Sezione 11: Rimedi giuridici

Art. 54

1 Le decisioni secondo gli articoli 12 capoverso 3, 19 capoverso 2 e 29 capoverso 2 sono emanate a nome dell'UFM (art. 27) o del DFAE (art. 30) mediante il modulo standard di cui all'allegato VI del codice CE dei visti97.98 2 Se a uno straniero viene negata l'entrata in Svizzera all'aeroporto in seguito a un controllo delle condizioni d'entrata, l'UFM emana una decisione impugnabile secondo l'articolo 65 capoverso 2 LStr.

3

Il Corpo delle guardie di confine emana le decisioni impugnabili di cui all'articolo 7 capoversi 2 e 3 LStr.

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 55

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 24 ottobre 200799 concernente l'entrata e la procedura di rilascio del visto è abrogata.


Art. 56

Modifica del diritto vigente …100


Art. 57

Disposizione transitoria Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza

Art. 58

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2008.

97 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).

99 [RU

2007 5537 6657 all. n. 3] 100 La modifica può essere consultata alla RU 2008 5441.

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Allegato 1

(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione a Schengen Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004101 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b. Accordo del 26 ottobre 2004102 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. Accordo del 17 dicembre 2004103 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. Accordo del 28 aprile 2005104 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 2008105 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

101 RS

0.362.31

102 RS

0.362.1

103 RS

0.362.32

104 RS

0.362.33

105 RS

0.362.311

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