15.05.2024 - * / In vigore
01.03.2024 - 14.05.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
15.10.2023 - 31.12.2023
04.02.2023 - 14.10.2023
22.06.2022 - 03.02.2023
10.06.2022 - 21.06.2022
01.05.2022 - 09.06.2022
15.01.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 14.01.2022
15.09.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 14.09.2021
15.06.2020 - 31.12.2020
02.02.2020 - 14.06.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
01.04.2019 - 31.05.2019
15.02.2019 - 30.03.2019
01.02.2019 - 14.02.2019
04.12.2018 - 31.01.2019
15.09.2018 - 03.12.2018
11.06.2017 - 14.09.2018
01.05.2017 - 10.06.2017
28.03.2017 - 30.04.2017
01.03.2017 - 27.03.2017
15.11.2016 - 28.02.2017
01.11.2016 - 14.11.2016
02.08.2016 - 31.10.2016
16.05.2016 - 01.08.2016
29.03.2016 - 15.05.2016
28.12.2015 - 28.03.2016
14.12.2015 - 27.12.2015
07.12.2015 - 13.12.2015
20.11.2015 - 06.12.2015
15.10.2015 - 19.11.2015
01.10.2015 - 14.10.2015
01.07.2015 - 30.09.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
09.06.2014 - 28.02.2015
28.04.2014 - 08.06.2014
01.03.2014 - 27.04.2014
18.10.2013 - 28.02.2014
01.10.2012 - 17.10.2013
23.07.2012 - 30.09.2012
01.08.2011 - 22.07.2012
01.01.2011 - 31.07.2011
05.04.2010 - 31.12.2010
18.02.2010 - 04.04.2010
01.01.2010 - 17.02.2010
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01.12.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 30.11.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 11.12.2008
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1

Ordinanza

concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) del 22 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),
ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina l'entrata e il rilascio del visto agli stranieri.

2

La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni derogatorie.

3

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 1.

Sezione 2: Disposizioni concernenti l'entrata

Art. 2

Condizioni d'entrata

1

Le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi sono rette dall'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 20062, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).

2

I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 7-11).

RU 2008 5441 1 RS

142.20

2

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1 142.204

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

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3

Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del Codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d'entrata: a. devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l'articolo 4 capoverso 2; b. devono adempiere le condizioni d'ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.

4

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può, in determinati casi, autorizzare l'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 5 par. 4 lett. c del Codice frontiere Schengen).


Art. 3

Documento di viaggio

1

L'obbligo di possedere un documento di viaggio è retto dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera a del Codice frontiere Schengen3 e dall'allegato 11 dell'istruzione consolare comune del 28 aprile 19994 diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC). Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali. 2 L'UFM può, in casi motivati, autorizzare deroghe all'obbligo del documento di viaggio.


Art. 4

Visto 1 L'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/20015.

2

In applicazione dell'articolo 4 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 539/2001, per entrare in Svizzera in vista di esercitare un'attività lucrativa occorre un visto. 3 Per entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di durata superiore a tre mesi occorre un visto nazionale.

4

Sono fatti salvi gli articoli 5 e 6.

3

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 5 4

GU L 239 del 22.9.2000, pag. 318; ultima versione consolidata: GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1; ulteriori modifiche: - Dec. 2006/40/CE del 1° giu. 2006 (GU L 167 del 29.6.2006, pag. 1); - Dec. 2006/684/CE del 5 ott. 2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29).

5

R (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1), modificato dai Reg: - CE) n. 2414/2001 del 7 dic. 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1); - CE) n. 453/2003 del 6 mar. 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10); - CE) n. 851/2005 del 2 giu. 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3); - CE) n. 1932/2006 del 21 dic. 2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23); all. 1 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22).

Entrata e rilascio del visto 3

142.204


Art. 5

Esenzione dall'obbligo del visto 1

Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 1: a. le persone esentate dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni degli allegati 1-4 ICC6.

b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia. I cittadini dell'Iran sono esentati dall'obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplomatico valido; c. i piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio conformemente all'allegato VII numero 2 del Codice frontiere Schengen7;

d. i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite.8 2

Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 2: a. i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela, nella misura in cui l'attività non supera otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse; b. i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso pertinenti accordi bilaterali o multilaterali conformemente ai fini previsti da detti accordi.

3

Sono esentati dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 3: a. i cittadini degli Stati con cui la Svizzera ha concluso pertinenti accordi bilaterali o multilaterali;

b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri valido o di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).


Art. 6

Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale 1

I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un documento di viaggio valido, sono esentati dall'obbligo del visto se: a. non abbandonano la zona di transito; b. riprendono il volo entro 48 ore; c. dispongono dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione; 6

GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22 7

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 30 8

Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 4 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6413).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

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d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

2

In deroga al capoverso 1, sono soggetti all'obbligo del visto: a. conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 capitolo I ICC9, i cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka; b. conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 capitolo II ICC, i cittadini di Angola, Camerun, Guinea, India, Libano, Sierra Leone e Turchia10.

3

Non sono soggetti all'obbligo del visto di cui al capoverso 2: a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido rilasciato dagli Stati menzionati al capoverso 2; b. i cittadini di cui al capoverso 2, titolari di un documento di viaggio valido e di un titolo di soggiorno valido menzionato nell'allegato 3, capitolo III ICC11, rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o da uno Stato membro dell'AELS o dell'UE; c. i cittadini di cui al capoverso 2 lettera b, titolari di un documento di viaggio valido e di un visto valido rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti o da uno Stato membro dell'AELS o dell'UE.

Sezione 3:

Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie

Art. 7

Dichiarazione di garanzia 1

L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

2

Per gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto provenienti da Stati con i quali non esiste alcun accordo di libera circolazione, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera.

3

Possono firmare una dichiarazione di garanzia: a. i cittadini svizzeri; b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio (art. 33 e 34 LStr);

c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

9

GU C 326 del 22.12.2005, pag. 32 10 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 33 11 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 35

Entrata e rilascio del visto 5

142.204

4

L'UFM mette a disposizione i moduli necessari secondo l'allegato 15 ICC12.


Art. 8

Portata della

garanzia

1

La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche.

2

La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

3

L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però docici mesi dopo l'entrata.

4

Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

5

L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.


Art. 9

Procedura 1 L'autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.

2

Può, in singoli casi giustificati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.


Art. 10

Assicurazione di viaggio 1

Il richiedente il visto deve dimostrare di essere titolare di un'assicurazione di viaggio adeguata e valida ai sensi del capitolo V numero 1.4 ICC13.

2

Sono esentati dall'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio i richiedenti il visto per i quali l'ospite o il garante in Svizzera ha stipulato un'assicurazione di viaggio adeguata.

3

L'autorità può esentare dall'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio: a. i titolari di un passaporto ufficiale, segnatamente diplomatico, di servizio o speciale;

b. altre categorie di persone definite nel quadro della cooperazione consolare locale ai sensi del capitolo VIII ICC14.


Art. 11

Altre garanzie

Gli stranieri possono, d'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

12 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 111 13 GU L 5 del 9.1.2004, pag. 80; GU C 326 del 22.12.2005, pag. 11 14 GU C 326 del 22.12.2005, pagg. 10 e 11

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.204

Sezione 4: Rilascio e revoca del visto

Art. 12

Condizioni 1 Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2.

2

Il visto è rifiutato se: a. non vengono prodotti i documenti necessari a valutare la domanda di visto; b. vengono fornite false indicazioni o prodotti documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto; c. sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno;

d. il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore alla durata prevista del soggiorno, compreso il tempo necessario al viaggio di ritorno (art. 13 cpv. 2 della Conv. del 19 giugno 199015 di applicazione dell'Acc. di Schengen, CAS). Sono fatti salvi i visti eccezionali rilasciati in base all'articolo 2 capoverso 4; e.16 nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 17 capoverso 2 CAAS, uno o più Stati Schengen si oppongono al rilascio del visto;

f.17 è presentato un documento di viaggio che non è riconosciuto per l'entrata in tutti gli Stati dello spazio Schengen.

3

La rappresentanza all'estero notifica, senza formalità, il rifiuto del visto al richiedente e lo informa del suo diritto di chiedere che l'UFM emani una decisione formale impugnabile (art. 54 cpv. 1).

4

L'UFM può, nelle ipotesi indicate al capoverso 2 lettera e, in un caso concreto, permettere l'entrata in Svizzera per un soggiorno di una durata massima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali.18

Art. 13

Forma del visto

1

Si distinguono i seguenti tipi di visto: a. visto di transito aeroportuale (tipo A); b. visto di transito (tipo B); c. visto per soggiorno di breve durata non superiore a tre mesi (tipo C); d. visto di validità territoriale limitata dei tipi B o C; e. visto rilasciato alla frontiera dei tipi B o C; 15 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 16 Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

17 Introdotta dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

18 Introdotto dal n. III dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

Entrata e rilascio del visto 7

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f.

visto collettivo dei tipi A, B o C; g. visto nazionale per un soggiorno superiore a tre mesi (tipo D).

2

Il rilascio del visto è retto dalle disposizioni del capitolo VI e degli allegati 8 e 13 ICC19.

3

L'UFM mette a disposizione i fogli necessari secondo il regolamento (CE) 333/200220.


Art. 14

Procedura di rilascio del visto La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette: a. dagli articoli 12-18 CAS21; b. dalle pertinenti disposizioni dell'ICC22; c. dall'articolo 5 paragrafo 4 lettera b del Codice frontiere Schengen23; d. dal regolamento (CE) n. 415/200324; e. dalle pertinenti disposizioni della presente ordinanza.


Art. 15

Rilascio del visto

1

Fatti salvi gli articoli 28 capoverso 2 e 30, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto per un soggiorno esente da permesso non superiore ai tre mesi con i seguenti scopi:

a. turismo; b. visita; c. formazione teorica;

d. cure mediche o soggiorno di cura; e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;

f. attività di autista al servizio di un'impresa con sede all'estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito); g. attività temporanea di corrispondente per media esteri; 19 GU C 326 del 22.12.2005, pagg. 15, 69 e 90 20 R (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 feb. 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

21 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 22 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1 23 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 6 24 R (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 feb. 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1)

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

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h. colloqui

d'affari;

i. servizi transfrontalieri o attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse; j.

uno o più transiti e transito aeroportuale.

2

I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L'UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all'estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell'autorità cantonale competente o dell'UFM.

3

La rappresentanza all'estero può rilasciare il visto soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente (art. 27 e 30), se: a. il soggiorno supera la durata di tre mesi; o se b. indipendentemente dalla durata del soggiorno, viene indicato uno scopo diverso da quelli elencati al capoverso 1.

4

La rappresentanza all'estero può rilasciare un visto d'eccezione secondo l'articolo 2 capoverso 4 soltanto con l'autorizzazione dell'UFM. Questo provvede a informare gli altri Stati vincolati da un Accordo di associazione (art. 16 CAS25).


Art. 16

Scopo vincolato

Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabilito nel visto.


Art. 17

Periodo di validità e durata del soggiorno 1

Il periodo di validità del visto viene stabilito tenendo conto delle esigenze del richiedente e della validità del documento di viaggio. 2 Il periodo di validità dei visti per il territorio degli Stati Schengen (visti Schengen) è stabilita secondo le disposizioni del capitolo V numero 2 ICC26; è di cinque anni al massimo. Se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Durante il periodo di validità il richiedente può, conformemente all'articolo 11 CAS27, soggiornare nello spazio Schengen per tre mesi sull'arco di sei mesi a decorrere dalla prima entrata.


Art. 18

Visto di ritorno

L'UFM e, su sua istruzione, le autorità cantonali degli stranieri possono, in casi particolari, rilasciare visti di ritorno a stranieri la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio.

25 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 26 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1 27 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19

Entrata e rilascio del visto 9

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Art. 19

Revoca del

visto

1

Conformemente alle istruzioni dell'UFM, l'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata revoca il visto se: a. constata che le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2 non sono più adempiute;

b. risulta a posteriori che le condizioni per il rilascio del visto non erano adempiute (art. 12);

c. il titolare del visto è registrato nel sistema d'informazione di Schengen (SIS) come persona cui negare l'entrata, salvo che la persona in questione abbia un visto o un visto di ritorno rilasciato da uno Stato Schengen e transiti per recarsi sul territorio di tale Stato.

2

L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata alla frontiera notifica, senza formalità, la revoca del visto all'interessato e lo informa del suo diritto di chiedere all'UFM di emanare una decisione formale impugnabile (art. 54 cpv. 1).

3

Se il visto revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l'UFM ne comunica la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato (allegato 14 ICC)28.

Sezione 5: Procedura alla frontiera

Art. 20

Attraversamento della frontiera Le entrate e le partenze sono rette dal Codice frontiere Schengen29. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 200530 sulle dogane e le pertinenti disposizioni d'esecuzione.


Art. 21

Frontiere esterne Schengen 1

L'UFM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

2

I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate in base all'allegato VI numeri 1 e 2 del Codice frontiere Schengen31.

3

L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell'area d'atterraggio.

28 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 109 29 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 5 30 RS

631.0

31 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 24

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

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Art. 22

Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne 1

Se sono adempiute le condizioni previste all'articolo 23 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen32, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

2

In casi urgenti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina a breve scadenza le misure immediatamente necessarie alla reintroduzione dei controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.

3

Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alle frontiere interne d'intesa con i Cantoni di confine.


Art. 23

Competenza per il controllo delle persone 1

Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.

2

Il Corpo delle guardie di confine svolge il controllo delle persone alla frontiera nel quadro delle sue mansioni ordinarie o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStr e art. 97 della L del 18 mar.

200533 sulle dogane).

3

L'UFM può abilitare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il rifiuto d'entrata giusta l'articolo 65 capoverso 2 LStr.
4

I Cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine a emanare e notificare la decisione di allontanamento senza formalità secondo l'articolo 64 capoverso 2 LStr.


Art. 24

Stranieri entrati

legalmente

Si considera entrato legalmente in Svizzera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LStr lo straniero che abbia rispettato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione, sul visto e sul controllo alla frontiera, e nei cui confronti non sia stato disposto un divieto d'entrata.

Sezione 6:

Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto

Art. 25

Portata dell'obbligo di diligenza 1

Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto stradale o aereo e dalle società di navigazione (imprese di trasporto) secondo l'articolo 92 capoverso 2 LStr:

a. il controllo della validità dei documenti di viaggio e dei visti prima della partenza;

32 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 12 33 RS

631.0

Entrata e rilascio del visto 11

142.204

b. l'identificazione di contraffazioni grazie all'impiego di mezzi semplici e adeguati se le caratteristiche della contraffazione sono state comunicate all'impresa di trasporto.

2

L'UFM può esigere dall'impresa di trasporto ulteriori provvedimenti se: a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione, o b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei necessari documenti di viaggio per il transito, l'entrata o la partenza.


Art. 26

Convenzioni con le imprese di trasporto 1

L'UFM può concludere con le imprese di trasporto convenzioni che disciplinino: a. la collaborazione dell'UFM alla formazione e al perfezionamento professionali nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l'entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari;

b. la consulenza dell'UFM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;

c. l'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto secondo l'articolo 92 LStr e la collaborazione con le autorità in occasione del controllo dei documenti di viaggio e dei visti; d. la procedura di respingimento e gli obblighi di assistenza e di rimpatrio delle imprese di trasporto nei confronti dei passeggeri cui è negato l'ingresso o il transito; e. l'introduzione di importi forfetari a copertura delle spese in luogo e vece delle spese di mantenimento e di assistenza a carico delle imprese di trasporto secondo l'articolo 93 LStr; f. la collaborazione tra le imprese di trasporto e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo; g. la procedura in caso di controversie.

2

Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui al capoverso 1 lettera e, l'UFM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l'articolo 93 LStr. Per le violazioni lievi dell'obbligo di diligenza da parte dell'impresa di trasporto, la multa secondo l'articolo 120a LStr è compresa nell'importo forfetario di cui al capoverso 1 lettera e.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.204

Sezione 7: Autorità competenti

Art. 27

UFM 1 Il rilascio del visto compete all'UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l'articolo 30, come pure quelle delle autorità cantonali degli stranieri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora.

2

L'UFM allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne. A tal fine collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate.

3

L'UFM collabora alla formazione e al perfezionamento professionali dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

4

L'UFM allestisce rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti.

5

L'UFM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali.


Art. 28

Rappresentanze all'estero

1

Le rappresentanze all'estero sono competenti per il rilascio del visto conformemente all'articolo 15.

2

Se l'articolo 17 paragrafo 2 CAS34 in combinato disposto con l'allegato V ICC35 o le istruzioni dell'UFM (art. 15 cpv. 2) lo prevedono, le rappresentanze all'estero sottopongono all'UFM, per decisione, le domande di visto di cui all'articolo 15 capoverso 1.


Art. 29

Autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata può, in via eccezionale e conformemente alle istruzioni dell'UFM, rilasciare autonomamente il visto in applicazione del regolamento (CE) n. 415/200336.


Art. 30

DFAE

Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata nei confronti di: a. persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera; b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera; 34 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 35 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60 36 R (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 feb. 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 07.3.2003, pag. 1).

Entrata e rilascio del visto 13

142.204

c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200737 sullo Stato ospite.


Art. 31

Sorveglianza Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

Sezione 8: Collaborazione tra le autorità

Art. 32

Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto 1

Il DFAE e l'UFM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente: a. all'Ufficio federale di polizia; b. alla Segreteria di Stato dell'economia; c. all'Amministrazione federale delle finanze; d. alle autorità cantonali degli stranieri; e.38 al Servizio delle attività informative della Confederazione.

2

Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 17 par. 2 CAS39 in combinato disposto con l'all. V ICC40, e art. 25 CAS), la competente rappresentanza all'estero trasmette la domanda di visto all'UFM. Questo provvede alla trasmissione alle autorità estere competenti. La procedura è retta dal capitolo V numero 2.3 ICC41.

3

Nei casi previsti dall'allegato 14 ICC42, l'UFM informa gli altri Stati vincolati dagli Accordi d'associazione a Schengen.


Art. 33

Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto 1

La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen è retta dall'articolo 12 paragrafi 2 e 3 CAS43 e dal capitolo II numeri 1.2 e 2.3 ICC44. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

2

D'intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli 37 RS

192.12

38 Introdotta dal n. II 6 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 121.1).

39 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 40 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60 41 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 12 42 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 108 43 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 44 GU C 326 del 22.12.2005, pagg. 7 e 8

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

142.204

impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.45

Art. 34

Collaborazione consolare in loco La collaborazione fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dal capitolo VIII ICC46.


Art. 35

Collaborazione fra le autorità svizzere Le autorità federali e cantonali preposte all'esecuzione delle disposizioni sull'entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.

Sezione 9:

Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti

Art. 36

Controllo di frontiera automatizzato 1

Per semplificare il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono applicare una procedura automatizzata per il controllo alla frontiera. 2 In caso di controllo di frontiera automatizzato: a. i dati biometrici dei partecipanti registrati nel passaporto biometrico o su una carta per partecipanti sono confrontati con le caratteristiche biometriche dell'interessato al momento dell'entrata in Svizzera e della partenza dalla Svizzera; b. i dati personali dei partecipanti sono controllati mediante il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200847 e il Sistema d'informazione di Schengen (SIS) conformemente all'ordinanza N-SIS del 7 maggio 200848.

3

Se la persona interessata è iscritta nel RIPOL o nel SIS, l'entrata o la partenza nel punto di controllo automatizzato non è autorizzata. Le iscrizioni nel RIPOL o nel SIS devono essere notificate alle autorità competenti per il controllo alla frontiera tramite misure tecniche adeguate.


Art. 37

Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato 1

Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 5097).

46 GU C 326 del 22.12.2005, pag. 19 47 RS

361.0

48 RS

362.0

Entrata e rilascio del visto 15

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a. possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi alle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 199949 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 196050 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

b. sono

maggiorenni;

c. possiedono un passaporto valido che non è iscritto né nel RIPOL né nel SIS; e

d. non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di alcuna misura di allontanamento.

2

La partecipazione al controllo di frontiera automatizzato richiede una previa registrazione nel sistema d'informazione di cui all'articolo 39; i titolari di un passaporto biometrico sono esentati da detto obbligo.

3

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera comunicano le modalità di partecipazione alle persone desiderose di prendere parte al controllo di frontiera automatizzato.


Art. 38

Carta per partecipanti 1

Le persone registrate nel sistema d'informazione di cui all'articolo 39 ricevono una carta per partecipanti al controllo di frontiera automatizzato.

2

Ai fini del rilascio della carta per partecipanti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono rilevare i dati biometrici seguenti:

a. impronte

digitali;

b. immagini

facciali.

3

Nessun dato biometrico è conservato una volta che i dati sono stati registrati sulla carta.

4

Il contenuto del microchip dev'essere reso sicuro con misure appropriate.


Art. 39

Sistema d'informazione

1

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera gestiscono un sistema d'informazione per l'elaborazione dei dati personali registrati in vista del controllo di frontiera automatizzato.

2

I dati seguenti possono essere trattati nel sistema d'informazione: a. cognome; b. cognome d'affinità;

c. nome; d. sesso;

49 RS

0.142.112.681 50 RS

0.632.31

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

142.204

e. data e luogo di nascita; f. cittadinanza; g. stato civile;

h. indirizzo; i.

tipo, numero e data di scadenza del passaporto; j.

data di registrazione; k. abilitazione a partecipare al controllo di frontiera automatizzato.

3

Il sistema d'informazione comprende anche un verbale con i risultati dell'esame delle condizioni di partecipazione effettuato al momento della registrazione.

4

Le persone che si fanno registrare per partecipare al controllo di frontiera automatizzato devono dare il loro accordo scritto affinché i loro dati personali possano essere trattati. Prima della registrazione devono essere informate in merito al detentore del sistema d'informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati.


Art. 40

Comunicazione di dati 1

I dati registrati nel sistema d'informazione riguardanti una persona iscritta o il cui passaporto è iscritto nel RIPOL o nel SIS possono essere comunicati all'autorità che ha fatto la segnalazione.

2

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono informare la società aeroportuale o un terzo da essa incaricato sulle persone registrate nel sistema d'informazione in virtù dell'articolo 39.


Art. 41

Responsabilità e cancellazione dei dati 1

Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili del sistema d'informazione e del trattamento dei dati personali.

2

I dati personali registrati nel sistema sono cancellati immediatamente se: a. l'interessato ritira la propria partecipazione al controllo di frontiera automatizzato;

b. risulta a posteriori che le condizioni di partecipazione di cui all'articolo 37 capoverso 1 non sono più adempiute.

3

I dati inesatti devono essere rettificati d'ufficio.


Art. 42

Diritti degli interessati 1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, i diritti degli interessati, segnatamente quelli d'accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

Entrata e rilascio del visto 17

142.204

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la legge federale del 19 giugno 199251 sulla protezione dei dati (LPD).

3

Una persona interessata che intenda far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alle autorità competenti per il controllo alla frontiera.


Art. 43

Sicurezza dei dati

1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, la sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, la sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 199352 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), dalla sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 200353 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF), nonché dalle raccomandazioni dell'Unità di strategia informatica della Confederazione.

3

Le autorità competenti adottano, nei loro rispettivi ambiti, le misure organizzative e tecniche atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.


Art. 44

Statistica e analisi dei dati 1

Se il sistema d'informazione è gestito da un'autorità cantonale, il trattamento dei dati contenuti nel sistema d'informazione è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto.

2

Se le disposizioni cantonali di protezione dei dati non garantiscono un livello di protezione adeguato, è applicabile la LPD54.

3

I dati devono essere trattati in modo da impedire l'identificazione dell'interessato.

Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto

Art. 45

Sistema di riconoscimento facciale Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStr. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.

51 RS

235.1

52 RS

235.11

53 RS

172.010.58

54 RS

235.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

142.204


Art. 46

Dati contenuti nel sistema 1

Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti: a. un'immagine statica del viso (immagine primaria); b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione; c. data di

nascita;

d. sesso; e. cittadinanza; f.

aeroporto di partenza; g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;

h. luogo, data e ora del rilevamento.

2

Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

3

I dati di cui al capoverso 1 lettere a-f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.


Art. 47

Condizioni per il rilevamento dei dati Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.


Art. 48

Condizioni per interrogare il sistema I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che: a. nella zona di transito dell'aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.


Art. 49

Procedura per interrogare il sistema 1

Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 47 e 48, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

2

Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 46 capoverso 1.

Entrata e rilascio del visto 19

142.204


Art. 50

Comunicazione dei dati ad altri enti I dati di cui all'articolo 46 capoverso 1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d'asilo o d'allontanamento: a. UFM; b. autorità cantonali degli stranieri; c. rappresentanze all'estero.


Art. 51

Cancellazione dei dati 1

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro 30 giorni.

2

I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d'asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

3

L'immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno cancellati immediatamente dopo la consultazione dei dati.


Art. 52

Responsabilità Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.


Art. 53

Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi Gli articoli 41 capoverso 3 e 42-44 si applicano per analogia ai diritti degli interessati, alla sicurezza dei dati, alle statistiche e all'analisi dei dati.

Sezione 11: Rimedi giuridici

Art. 54

1 Se un visto è rifiutato oppure revocato o annullato, l'UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento.

2

Se a uno straniero viene negata l'entrata in Svizzera all'aeroporto in seguito a un controllo delle condizioni d'entrata, l'UFM emana una decisione impugnabile secondo l'articolo 65 capoverso 2 LStr.

3

Il Corpo delle guardie di confine emana le decisioni impugnabili di cui all'articolo 7 capoversi 2 e 3 LStr.

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Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 55

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 24 ottobre 200755 concernente l'entrata e la procedura di rilascio del visto è abrogata.


Art. 56

Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 27 giugno 200156 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue: Allegato 1 n. 4 lett. b, secondo trattino

Art. 57

Disposizione transitoria Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza

Art. 58

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2008.

55 [RU

2007 5537 6657 all. n. 3] 56 RS

120.2. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

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Allegato 1

(art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione a Schengen Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 200457 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS); b. Accordo del 26 ottobre 200458 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. Accordo del 17 dicembre 200459 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. Accordo del 28 aprile 200560 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 200861 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

57 RS

0.362.31

58 RS

0.362.1

59 RS

0.362.32

60 RS

0.362.33

61 RS

0.362.311. Non ancora pubblicato.

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