01.04.2024 - * / In vigore
15.07.2023 - 30.03.2024
01.06.2022 - 14.07.2023
01.04.2022 - 31.05.2022
01.01.2022 - 31.03.2022
01.05.2019 - 31.12.2021
19.02.2019 - 30.04.2019
01.02.2019 - 18.02.2019
01.09.2018 - 31.01.2019
01.07.2017 - 31.08.2018
07.05.2017 - 30.06.2017
04.04.2017 - 06.05.2017
01.04.2017 - 03.04.2017
01.02.2017 - 31.03.2017
15.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2016 - 14.01.2017
01.06.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2014 - 31.03.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.05.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.04.2010 - 30.06.2010
01.02.2009 - 31.03.2010
01.07.2008 - 31.01.2009
01.07.2007 - 30.06.2008
01.05.2007 - 30.06.2007
01.02.2007 - 30.04.2007
01.11.2006 - 31.01.2007
01.10.2006 - 31.10.2006
01.03.2006 - 30.09.2006
01.10.2005 - 28.02.2006
01.03.2005 - 30.09.2005
01.01.2005 - 28.02.2005
01.06.2004 - 31.12.2004
01.03.2004 - 31.05.2004
01.08.2003 - 29.02.2004
01.04.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.03.2003
01.12.2002 - 31.12.2002
01.10.2002 - 30.11.2002
23.09.2002 - 30.09.2002
01.08.2002 - 22.09.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
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1

Ordinanza
concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali
(OETV)

del 19 giugno 1995 (Stato 17 ottobre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 e 3, 18 capoverso 2, 25, 103 capoversi
1 e 3 nonché l'articolo 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge sulla circolazione stradale1 (LCStr),2 ordina:

Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Introduzione

Art. 1

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per i veicoli sottoposti alla
LCStr, in quanto non rientrano nel campo di validità dell'ordinanza del 19 giugno
19953 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1), dell'ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) oppure dell'ordinanza del 2 settembre 19985
concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3). 6 2

I veicoli che sono utilizzati anche su binari, sull'acqua o nell'aria, sottostanno alla presente ordinanza quando circolano sulle strade pubbliche senza bisogno di rotaie.

3

I veicoli a cuscino d'aria, con propulsore a elica o a reattore e altri veicoli a motore senza ruote né cingoli non sono ammessi a circolare sulle strade pubbliche.

4

I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose devono inoltre adempiere le esigenze tecniche dell'ordinanza del 17 aprile 19857 concernente il trasporto di merci
pericolose su strada (SDR).

5

I veicoli esteri sono sottoposti alla presente ordinanza in quanto essa non ponga esigenze più severe di quelle delle convenzioni internazionali o del diritto dello
Stato di immatricolazione.

RU 1995 4425 1

RS 741.01

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

3

RS 741.412

4

RS 741.413

5

RS 741.414

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

7

RS 741.621

741.41

Circolazione stradale 2

741.41

6

I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell'allegato 5 della Convenzione internazionale dell'8 novembre 19688 sulla circolazione stradale.


Art. 2

Procedura per l'approvazione del tipo L'approvazione del tipo di veicoli e oggetti per cui nella presente ordinanza sono
definite le esigenze tecniche si fonda sull'ordinanza del 19 giugno 19959 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).


Art. 3

Abbreviazioni e riferimenti 1 Per quanto concerne le autorità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:10 a.

DATEC11 per il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;12 b.

USTRA13 per l'Ufficio federale delle strade;14 c.

UFCOM

per l'Ufficio federale delle comunicazioni; d.

UFMET

per l'Ufficio federale di metrologia; e.

... 15

...

2

Per le organizzazioni internazionali e estere sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

a.

CE

per la Comunità Europea; b.

ECE

per la Commissione economica per l'Europa; c.

ETRTO

per l'European Tyre and Rim Technical Organisation; d.

ETSI

per l'European Telecommunications Standards Institute; e.

IBC

per la Commissione internazionale dell'illuminazione; f.

IEC

per la Commission électrotechnique internationale; g.

ISO

per l'Organizzazione Internazionale Norme; h.

OCSE

per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

8

RS 0.741.10

9

RS 741.511

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

11

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 7 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

12

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 7 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

13

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 7 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

14

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 7 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

15

Abrogata dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 3

741.41

3 Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti:16 a.

DPA

per la legge federale sul diritto penale amministrativo 17; b.

LCStr

per la legge federale sulla circolazione stradale18; c.

OPAn

per l'ordinanza del 27 maggio 198119 sulla protezione degli animali; d.

OCSM

per l'ordinanza del 17 agosto 199420 sulla circolazione stradale
militare;

e.

OPCi

per l'ordinanza del 19 ottobre 199421 sulla protezione civile; f.22 OPEBT

per l'ordinanza del 9 aprile 199723 sui prodotti elettrici a bassa
tensione;

g.

ONC

per l'ordinanza del 13 novembre 196224 sulle norme della circolazione stradale; h.

OSStr

per l'ordinanza del 5 settembre 197925 sulla segnaletica stradale; i.

OAV

per l'ordinanza del 20 novembre 195926 sull'assicurazione dei
veicoli;

k.

OETV 1

per l'ordinanza del 19 giugno 199527 concernente le esigenze
tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi; l.

OETV 2

per l'ordinanza del 19 giugno 199528 concernente le esigenze
tecniche per i trattori agricoli; m.

OEA 1

per l'ordinanza del 22 ottobre 198629 sull'emissione di gas di
scarico degli autoveicoli leggeri; n.

OEA 3

per l'ordinanza del 22 ottobre 198630 sull'emissione di gas di
scarico dei motocicli; o.

OEA 4

per l'ordinanza del 22 ottobre 198631 sull'emissione di gas di
scarico dei ciclomotori; p.

OATV

per l'ordinanza del 19 giugno 199532 concernente l'approvazione
del tipo di veicoli stradali; 16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

17

RS 313.0

18

RS 741.01

19

RS 455.1

20

RS 510.710

21

RS 520.11

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

23

RS 734.26

24

RS 741.11

25

RS 741.21

26

RS 741.31

27

RS 741.412

28

RS 741.413

29

RS 741.435.1 30

RS 741.435.3 31

RS 741.435.4 32

RS 741.511

Circolazione stradale 4

741.41

q.

OAC

per l'ordinanza del 27 ottobre 197633 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; r.

SDR

per l'ordinanza del 17 aprile 198534 concernente il trasporto di
merci pericolose su strada; s.

OIAT

per l'ordinanza del 16 dicembre 198535 contro l'inquinamento
atmosferico;

t.

OLR 1

per l'ordinanza del 19 giugno 199536 sulla durata del lavoro e del
riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore; u.37 OLR 2

per l'ordinanza del 6 maggio 198138 sulla durata del lavoro e del
riposo dei conducenti professionali di autoveicoli leggeri per il trasporto di persone e si automobili pesanti.

v.39 OETV 3

per l'ordinanza del 2 settembre 199840 concernente le esigenze
tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.

4

I testi delle direttive CE, dei regolamenti CE, di regolamenti ECE, dei trattati ECE e delle norme OCSE, ETRTO, IEC, ETSI e dell'IBC menzionati non sono pubblicati
né nella Raccolta Ufficiale (RU) né nella Raccolta sistematica (RS) del diritto federale. Possono essere consultati presso l'USTRA. Estratti dei regolamenti e delle direttive CE possono essere ottenuti presso lo Schweizerisches Informationszentrum
für technische Regeln (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, quelli dei trattati
ECE e delle norme OCSE, ETRTO, IEC, ETSI e IBC possono essere ottenuti presso
le rispettive organizzazioni. 41 I regolamenti ECE possono essere ottenuti, contro
pagamento, anche presso l'Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.42 5

Le date di pubblicazioni e modificazioni di direttive CE, regolamenti CE e regolamenti ECE sono riportate nell'allegato 2.

a43 Validità degli atti normativi internazionali contrastanti Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti,
si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti.

33

RS 741.51

34

RS 741.621

35

RS 814.318.142.1 36

RS 822.221

37

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188): 38

RS 822.222

39

Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

40 RS

741.414

41

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

42

Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

43

Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 5

741.41


Art. 4


44



Art. 5

Dichiarazione vincolante di prescrizioni internazionali da parte del
DATEC

1

Il DATEC è autorizzato a: a.

apportare modificazioni di particolari tecnici di importanza secondaria delle
prescrizioni internazionali di cui nell'allegato 2; b.

dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento riguardo a particolari tecnici di importanza secondaria.

2

Sono sentite le autorità interessate. In caso di divergenze d'opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale.

Titolo secondo: Classificazione dei veicoli Capitolo 1: Definizioni

Art. 6

Dimensioni

1

Il «passo» è la distanza tra il centro dell'asse di due ruote che si susseguono sullo stesso lato del veicolo. Per più di due assi i passi, indicati da davanti a dietro, vengono misurati tra i singoli assi; la somma di questi passi dà il «passo totale».

2

Il «passo di un semirimorchio» è la distanza tra il centro del perno della sella e il primo asse del semirimorchio. Per semirimorchi a più assi, il passo totale viene calcolato come nel capoverso 1.

3

La «carreggiata» è la distanza tra il centro del battistrada delle ruote di un asse misurata nel punto in cui gli pneumatici toccano il suolo; in caso di ruote gemellate è
determinante il centro dello spazio tra gli pneumatici, per pneumatici di diversa larghezza è determinante la distanza tra la metà dei due centri dei battistrada.

4 Tutte le misurazioni sono eseguite con il veicolo scarico (art. 7 cpv. 1), eccettuata
la misurazione del passo dei veicoli delle classi M, N e O.45 Detto passo viene misurato con il veicolo caricato fino al peso totale.


Art. 7

Pesi

1

Fatto salvo il capoverso 7, il «peso a vuoto» è il peso del veicolo scarico, in prontezza di marcia, con liquido di raffreddamento e lubrificante, carburante (almeno
90% della capacità di carburante indicata dal costruttore) ed eventualmente equipaggiamento suppletivo a disposizione, quale ruota di scorta, dispositivo di agganciamento per rimorchi, attrezzi, cuneo, estintore nonché con il conducente il cui peso è
valutato in 75 kg.

44

Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 6

741.41

2 Il «peso effettivo» è il peso reale del veicolo e comprende segnatamente anche il
peso dei passeggeri, del carico e per i veicoli trattori il carico del dispositivo
d'appoggio e il carico della sella d'appoggio di un rimorchio agganciato.46 3

Il «peso garantito» (peso massimo ammesso tecnicamente) è il peso massimo ammesso dal costruttore. Il peso garantito corrisponde alla «massa totale» della terminologia CE.

4 Il «peso totale» è il peso massimo determinante per l'immatricolazione. Il peso totale deve corrispondere al peso garantito, tranne per i trattori agricoli e i veicoli di
lavoro. Se il peso massimo ammesso legalmente è inferiore al peso garantito, il peso
massimo ammesso legalmente vale come peso totale. Il peso totale corrisponde alla
«massa totale ammessa» della terminologia CE.47 5

Fatto salvo il capoverso 7, il «carico utile» è la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto.

6

Il «peso del convoglio» (peso della combinazione di veicoli) è il peso di una combinazione costituita dal veicolo trattore e rimorchi.

7

Per motoveicoli a propulsione elettrica, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, nel calcolo del peso a vuoto e del carico utile
non viene tenuto conto del peso delle batterie. Il peso totale di questi veicoli è la
somma del peso a vuoto, del carico utile e del peso delle batterie.


Art. 8

Carichi

1

Il «carico del dispositivo d'appoggio» (carico del timone) è il carico che grava sul dispositivo di traino (timone del rimorchio) tramite il dispositivo di attacco (dispositivo di agganciamento per rimorchi). ...48 2

Il «carico della sella d'appoggio» è la parte di peso del semirimorchio che grava sul dispositivo d'attacco del veicolo trattore. ...49 3

Il «carico rimorchiato» è il peso effettivo dei rimorchi trainati da un veicolo trattore. Il carico rimorchiato ammesso rispettivamente il peso del convoglio deve essere
annotato nella licenza di circolazione del veicolo trattore.

4

Il «carico dell'asse» è il peso che grava sulla carreggiata tramite le ruote di un asse singolo, di un asse doppio o di un asse triplo (art. 67 cpv. 3 ONC).

5

Il «peso d'aderenza» è il peso che grava sull'asse o sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli.

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Vedi tuttavia l'art. 222c
qui appresso.

48 Per. abrogato dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433).

49 Per. abrogato dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 7

741.41


Art. 9

Veicoli

1

Sono «veicoli» ai sensi della presente ordinanza tutti i veicoli a motore e quelli senza motore definiti di seguito.

2

I «veicoli climatizzati» sono veicoli le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l'isolamento termico, hanno uno spessore di
almeno 45 mm.50

3 I «veicoli cingolati» sono veicoli che si muovono mediante cingoli.51 Capitolo 2: Autoveicoli

Art. 10

Classificazione

1 Sono «autoveicoli» i veicoli a motore (art. 7 LCStr) con almeno quattro ruote eccettuati i quadricicli leggeri a motore e i quadricicli a motore (art. 15 cpv. 2 e 3) e
i carri a mano provvisti di motore (art. 17 cpv. 2) - i veicoli a motore a tre ruote se il
peso a vuoto supera 1000 kg, gli autoveicoli di lavoro come anche i veicoli cingolati
che non sono considerati motoveicoli.52 2

Gli autoveicoli con un peso totale fino a 3500 kg sono «autoveicoli leggeri»; gli altri sono «autoveicoli pesanti».


Art. 11

Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero 1 Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di
cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è
adibito a locale (officina, magazzino di vendita, esposizione, ufficio, laboratorio,
ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli, nei quali
almeno i tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e
per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove
posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.53 2

Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue (per quelli adibiti al trasporto di persone e di cose sono determinanti le caratteristiche prevalenti):

a.

le «automobili» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove
posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (classe M1 fino a
3,50 t);

b.

le «automobili pesanti» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone
con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe
M1 oltre 3,50 t);

50

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

51

Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 8

741.41

c.

i «furgoncini» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 fino a 3,50 t); d.

gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre
nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M2 oltre 3,50 t
o M3);

e.

gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (classe N1); f.

gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (classi N2 e N3); g.

i «carri con motore» sono autoveicoli costruiti per trasportare cose o trainare
rimorchi e aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10%); h.

i «trattori» sono autoveicoli con passo corto e con un ponte di carico molto
ridotto destinati al traino di rimorchi; i.

i «trattori a sella» sono autoveicoli (classe N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'«autoarticolato» è la
combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del
trattore a sella;

k.

gli «autosnodati» sono autoveicoli per il trasporto di persone e la parte posteriore di essi, che costituisce un veicolo indipendente, è accoppiata mediante articolazione a quella anteriore in modo da costituire uno spazio
ininterrotto per i passeggeri (classe M2 o M3); l.

i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autoveicoli che prendono da una linea
di contatto l'energia elettrica necessaria alla trazione, senza essere vincolati a
un binario.

3 Gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art.
11 cpv. 1) sono designati nella licenza di circolazione soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti con un'indicazione sullo scopo al quale sono destinati.54 Se un veicolo
serve al trasporto di persone o di cose, devono essere iscritti nella licenza di circolazione il numero dei posti a sedere e il carico utile. I veicoli il cui genere può essere
modificato con uno scambio di parti importanti necessitano di una licenza di circolazione per ognuno di questi generi di veicoli.

4

Alla classificazione dei veicoli a motore agricoli si applica l'articolo 161.


Art. 12

Classificazione secondo il diritto CE 1

Gli autoveicoli di trasporto della classe M sono autoveicoli per il trasporto di persone, quelli della classe N autoveicoli per il trasporto di cose. Secondo il peso garantito, il numero dei posti a sedere disponibili o entrambe le caratteristiche, vengono classificati come segue:

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 9

741.41

a.

«Classe M1» Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello
del conducente;

b.

«Classe M2» Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5,00 t; c.

«Classe M3» Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di oltre 5,00 t.

d.

«Classe N1» Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,50 t; e.

«Classe N2» Veicoli con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo
12,00 t;

f.

«Classe N3» Veicoli con un peso garantito di oltre 12,00 t.

2

Per la classificazione di un veicolo trattore adibito al traino di un semirimorchio o di un rimorchio con asse centrale va tenuto conto del carico del dispositivo d'appoggio trasmesso al suolo rispettivamente del carico della sella d'appoggio.

3

I «veicoli per terreno vario» sono autoveicoli delle classi M o N che soddisfano le condizioni dell'allegato II della direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


Art. 13

Generi di autoveicoli di lavoro 1

Gli «autoveicoli di lavoro» sono autoveicoli con i quali non vengono effettuati trasporti di cose, ma che sono costruiti per effettuare lavori (come segare, fresare, spaccare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, sterrare, sgombrare la neve, ecc.) e hanno al massimo un piccolo ponte di carico per gli arnesi e il carburante. Il loro motore
può servire, oltre ad azionare gli apparecchi, anche per gli spostamenti del veicolo.

2

Sono equiparati agli autoveicoli di lavoro: a.

gli autoveicoli secondo il capoverso 1 che hanno la possibilità di accogliere
provvisoriamente il materiale da trattare durante il ciclo di lavorazione; b.

gli autoveicoli muniti di benna che servono a spostare terra sui cantieri e che
circolano sulle strade pubbliche soltanto vuoti a scopo di trasferimento; c.

gli autoveicoli muniti di apparecchi di lavoro che trasportano, su brevi distanze, materiale caricato o scaricato nel corso degli spostamenti, per i lavori
di manutenzione della strada; d.

gli autoveicoli dei servizi antincendio il cui carico utile o lo spazio di carico
è occupato per almeno un terzo dagli attrezzi antincendio trasportati. Inoltre
possono essere a disposizione installazioni per il trasporto di pompieri o di
mezzi atti a combattere gli incendi.

3

Gli autoveicoli di lavoro si suddividono come segue: a.

le «macchine semoventi» sono autoveicoli di lavoro aventi una velocità massima per la loro costruzione di oltre 30 km/h (tolleranza di misurazione 10%); b.

i «carri di lavoro» sono autoveicoli di lavoro aventi una velocità massima
per la loro costruzione di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10%).

Circolazione stradale 10

741.41

4

Gli autoveicoli di lavoro possono essere immatricolati come autoveicoli di trasporto se corrispondono a tutte le prescrizioni applicabili ad essi e se gli attrezzi non
riducono considerevolmente la visuale del conducente e non ostacolano la circolazione.

Capitolo 3: Altri veicoli a motore

Art. 14

Motoveicoli

Sono «motoveicoli»: a.

i veicoli a motore a due ruote collocate una dietro l'altra, che non sono ciclomotori giusta l'articolo 18 capoverso 1, con o senza carrozzino laterale; b.55 le «motoleggere», vale a dire i veicoli a motore a due o tre ruote, aventi una velocità massima per la loro costruzione di 45 km/h e una cilindrata di 50
cm3 massima con motore a combustione interna. Le motoleggere a tre ruote
hanno un peso totale a vuoto di 0,27 t al massimo; c.

le «slitte a motore», vale a dire veicoli a motore a cingoli che non sono sterzati
dal bloccaggio di un cingolo e non presentano le caratteristiche di monoassi o
carri a mano provvisti di motore giusta l'articolo 17, larghe 1,30 m al massimo
e lunghe 3,50 m al massimo, il cui peso a vuoto non supera 0,40 t.


Art. 15

Quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore 1

I «tricicli a motore» sono veicoli, con tre ruote disposte in modo simmetrico e un peso a vuoto di 1,00 t al massimo, che non sono considerati motoleggere.

2 I «quadricicli leggeri a motore» sono veicoli a motore con quattro ruote, un peso a
vuoto di 0,35 t al massimo, una velocità per la loro costruzione di 45 km/h al massimo e una cilindrata di 50 cm3 al massimo con motore ad accensione comandata.
Per gli altri motori, la potenza nominale massima è di 4 kW. Ai quadricicli leggeri a
motore si applicano le prescrizioni concernenti le motoleggere. 56 3

I «quadricicli a motore» sono veicoli a motore con quattro ruote, un peso a vuoto di 0,40 t al massimo rispettivamente 0,55 t per veicoli adibiti al trasporto di cose e
una prestazione nominale massima del motore di 15 kW. A siffatti veicoli si applicano le prescrizioni concernenti i tricicli a motore.

4

I quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore, con cui non sono effettuati trasporti di cose, ma che sono costruiti per effettuare lavori e
hanno al massimo un piccolo ponte di carico per arnesi e carburante, sono considerati autoveicoli di lavoro giusta l'articolo 10 capoverso 1 e l'articolo 13.

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 11

741.41


Art. 16

Ruote gemellate

Per la classificazione dei veicoli a motore giusta gli articoli 14 e 15, due ruote affiancate contano come una ruota (ruota gemellata) se la distanza tra i punti centrali
dei battistrada degli pneumatici sulla carreggiata è inferiore a 460 mm.


Art. 17

Monoassi, carri a mano provvisti di motore 1

I «monoassi» sono veicoli a motore con due ruote affiancate o una sola ruota, guidati da una persona a piedi o accoppiati con un rimorchio mediante un'articolazione. La
presenza di ruote di sostegno non impedisce di classificare il veicolo come monoasse.

2

I «carri a mano provvisti di motore» sono veicoli a motore a più assi con tre o più ruote, costruiti unicamente per essere guidati da una persona a piedi.


Art. 18

Ciclomotori

Sono «ciclomotori»: a.57 i veicoli ad un posto aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h a rodaggio avvenuto su strada piana e una cilindrata massima di
50 cm3 per motori a combustione interna; b.

le «carrozzelle per invalidi», vale a dire sedie a rotelle a un posto, con tre o
più ruote e un dispositivo di propulsione proprio per il trasporto di conducenti invalidi, aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h
a rodaggio avvenuto su strada piana e una cilindrata massima di 50 cm3 per
motori a combustione interna.

Capitolo 4: Veicoli senza motore

Art. 19

Rimorchi

1

I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati. I carrelli di sostegno non sono considerati rimorchi.

2

Ai veicoli a motore che sono trainati con l'ausilio di un timone, come se fossero rimorchi, si applicano per analogia le prescrizioni concernenti i rimorchi.


Art. 20

Rimorchi di trasporto secondo il diritto svizzero 1

I «rimorchi di trasporto» sono rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale
d'esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.), fatto salvo l'articolo 22, sono equiparati ai
rimorchi di trasporto.

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

Circolazione stradale 12

741.41

2

I rimorchi di trasporto si suddividono nei seguenti generi: a.

i «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico,
di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose; b.

i «rimorchi per il trasporto di persone» sono rimorchi equipaggiati specialmente per il trasporto di persone; c.58 i «rimorchi abitabili» sono rimorchi in cui almeno i tre quarti del volume a disposizione (incl. portabagagli) sono equipaggiati come vano d'abitazione; d.

i «rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi» sono rimorchi specialmente
equipaggiati per il trasporto di attrezzature per lo sport del volo e lo sport
nautico come anche di automobili da competizione, ecc.; a questi sono equiparati i rimorchi per il trasporto di cavalli da sella.

3

I rimorchi si suddividono secondo la loro costruzione come segue: a.

i «rimorchi normali» sono rimorchi il cui dispositivo di trazione (timone)
può ruotare in direzione verticale rispetto al rimorchio; b.59 i «rimorchi destinati al trasporto di carichi lunghi» sono rimorchi il cui carico, con o senza ponte ausiliario, poggia mediante un anello girevole o un
altro dispositivo d'agganciamento idoneo anche sul veicolo trattore o su un
altro rimorchio in modo rotante; c.

i «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a
sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore; d.

i «rimorchi ad asse centrale» sono rimorchi il cui dispositivo di trazione (timone) non può ruotare in direzione verticale ; possono avere uno o più assi
disposti il più vicino possibile al centro di gravità del rimorchio e pertanto
trasmettono al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale ridotto; e.

i «rimorchi fissi» sono rimorchi collegati con il veicolo trattore in maniera
da poter ruotare solo in direzione verticale.


Art. 21

Classificazione dei rimorchi di trasporto secondo il diritto CE.

1

I rimorchi di trasporto sono classificati come segue: a.

«Classe O1» Rimorchi con un peso garantito di 0,75 t al massimo; b.

«Classe O2» Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo
3,50 t;

c.

«Classe O3» Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo
10,00 t;

d.

«Classe O4» Rimorchi con un peso garantito di oltre 10,00 t.

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 13

741.41

2

Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito determinante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se
quest'ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato fino al peso massimo tecnicamente ammesso. Il carico d'appoggio e quello della sella d'appoggio sono presi in
considerazione per il veicolo trattore.


Art. 22

Generi di rimorchi di lavoro 1 I «rimorchi di lavoro» sono rimorchi con al massimo una superficie di carico limitata per gli utensili e il carburante con i quali non sono trasportate cose, ma che servono come macchine di lavoro.60 2

Sono equiparati a questi rimorchi: a.

i rimorchi secondo il capoverso 1 che hanno la possibilità di accogliere
provvisoriamente il materiale da trattare durante il ciclo di lavorazione; b.

i rimorchi adibiti al trasporto di accessori, utensili e carburante per l'autoveicolo di lavoro dal quale sono trainati; c.

i rimorchi che servono sui cantieri da officina, ufficio, spogliatoio, impianto
sanitario o alloggio, deposito per gli utensili, ecc.; d.

i rimorchi muniti di apparecchi di lavoro che trasportano, su brevi distanze,
materiale caricato o scaricato nel corso degli spostamenti, per i lavori di manutenzione della strada; e.

i rimorchi costruiti in modo da poter trasportare un solo e determinato apparecchio di lavoro senza avere altra possibilità di carico; f.

i rimorchi dei servizi antincendio e della protezione civile.

3

I rimorchi di lavoro possono essere immatricolati come rimorchi di trasporto se soddisfano tutte le prescrizioni applicabili a quest'ultimi e se gli attrezzi di lavoro
non ostacolano la circolazione.

4

I rimorchi secondo il capoverso 2 sono designati quali rimorchi di lavoro, quelli il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1) semplicemente quali rimorchi, precisando l'uso cui sono destinati.


Art. 23

Carri a mano, veicoli a trazione animale, carrelli di sostegno 1

I «carri a mano», le «carriole» e le «slitte a mano» sono veicoli senza propulsione propria trainati o spinti da una persona a piedi.

2

I «veicoli a trazione animale» sono veicoli senza propulsione propria, comprese le slitte, destinati ad essere trainati da animali.

3

I «carrelli di sostegno» sono veicoli senza propulsione propria equipaggiati per rimorchiare veicoli.

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 14

741.41


Art. 24

Velocipedi

1

I «velocipedi» sono veicoli con almeno due ruote collocate una dietro l'altra o con ruote disposte simmetricamente che funzionano azionati dalla forza delle persone
trasportate.

2 I velocipedi per bambini e le carrozzelle senza motore per invalidi, spinte da un
accompagnatore o spostate dall'invalido stesso, non sono considerati velocipedi. 61 Capitolo 5:62 Veicoli speciali

Art. 25

Definizione

1 I «veicoli speciali» sono veicoli che, per l'uso speciale al quale sono destinati o per
altri motivi imperativi, non possono soddisfare le prescrizioni concernenti le dimensioni, il peso o le condizioni del percorso circolare.

2 I veicoli speciali vengono ammessi soltanto nella misura in cui una deroga dalle
prescrizioni è necessaria e la sicurezza stradale non viene pregiudicata.

3 Il rilascio di permessi per l'impiego di veicoli speciali si fonda sugli articoli 78-85
ONC.


Art. 26

Veicoli cingolati

1 I veicoli cingolati sono considerati veicoli speciali.

2 Sono eccettuati i carri a mano provvisti di motore e i monoassi con cingoli che sono guidati da una persona a piedi e non trainano rimorchi.


Art. 27

Veicoli agricoli con larghezza eccessiva 1 I veicoli agricoli con larghezza eccessiva sono ammessi come veicoli speciali se
figurano nell'allegato 3.

2 I seguenti veicoli agricoli con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli speciali: a.

i veicoli a motore agricoli con accessori indispensabili montati temporaneamente fino a una larghezza di 3,50 m; b.

i veicoli a motore agricoli con le indispensabili ruote gemellate o ruote a
gabbia montate temporaneamente fino a una larghezza di 3,00 m; c.

i rimorchi agricoli con le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o
gli accessori montati temporaneamente fino alla larghezza del veicolo trattore.

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 15

741.41


Art. 28

Altri veicoli con larghezza eccessiva I seguenti veicoli con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non
sono considerati veicoli speciali: a.

i veicoli con i necessari accessori montati temporaneamente di una larghezza
fino a 3,50 m o con i necessari dispositivi sgombraneve montati temporaneamente; b.

i trattori industriali immatricolati con una velocità massima fino a 40 km/h e
carri con motore che per le corse in relazione con l'esercizio di un'azienda
agricola (art. 87 ONC) hanno montato temporaneamente le indispensabili
ruote gemellate o ruote a gabbia fino a una larghezza di 3,00 m; c.

i rimorchi industriali immatricolati che per le corse in relazione con
l'esercizio di un'azienda agricola (art. 87 ONC) hanno montato temporaneamente le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o gli accessori
fino alla larghezza del veicolo trattore.

Parte seconda:
Immatricolazione, esame successivo, manutenzione del sistema
antinquinamento

Capitolo 1: Esame singolo prima dell'immatricolazione

Art. 29

Principio

1

Tutti i veicoli a motore e i rimorchi, prima di essere ammessi alla circolazione, devono essere sottoposti singolarmente a un controllo ufficiale e i dati necessari per
l'immatricolazione devono essere rilevati. I rimorchi sono controllati insieme a veicoli trattori idonei. La procedura d'immatricolazione si fonda sugli articoli 71 segg.
OAC, per i ciclomotori sugli articoli 90 a 96 OAC.

2

L'esame d'immatricolazione è effettuato da esperti cantonali. È competente l'autorità d'immatricolazione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato.63

3

Sono salvi gli esami d'immatricolazione eseguiti da servizi federali per veicoli con targhe della Confederazione oppure in seguito al loro uso al servizio della Confederazione o ad una sorveglianza federale derivante dal diritto dei trasporti. L'esame
cantonale non è eseguito.


Art. 30

Esame singolo prima dell'immatricolazione mediante controllo di
funzione

1 L'esame singolo è limitato a un controllo di funzione dei dispositivi più importanti
(segnatamente dispositivo di sterzo, freni, illuminazione) e dei dispositivi d'agganciamento di veicoli trattori e rimorchi in caso di: a.

veicoli che dispongono del rapporto di perizia (modulo 13.20 A) compilato e
firmato dal titolare dell'approvazione del tipo; 63

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 16

741.41

b.

veicoli che dispongono di un certificato di conformità secondo la direttiva n.
70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi o secondo la direttiva n. 92/61 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre
ruote;

c.

veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o
consolari;

d.

veicoli, sistemi di veicoli e parti di veicoli che dispongono di approvazioni o
marchi di conformità, rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o
internazionale, di cui nell'allegato 2 o almeno equivalenti alle prescrizioni
svizzere; il richiedente deve produrre la prova; e.

veicoli, sistemi di veicoli e parti di veicoli che dispongono di dichiarazioni
di conformità giusta gli articoli 2 lettera f e 14 OATV.64 2

Le approvazioni devono essere redatte nelle lingue tedesca, francese, italiana o inglese. Possono essere riconosciuti documenti in altre lingue se è prodotta una traduzione autenticata in una delle lingue summenzionate.


Art. 31

Esame singolo prima dell'immatricolazione mediante esame tecnico
completo

1

Tutti i veicoli, sistemi di veicoli e parti di veicoli cui non si applica l'articolo 30 sono sottoposti a un esame tecnico completo. In particolare viene controllato se il
veicolo adempie le prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e se offre ogni garanzia di sicurezza per l'uso al quale è destinato.

2

Se si tratta di veicoli modificati o il cui tipo è stato approvato in Svizzera soltanto parzialmente, le modifiche come anche le parti non omologate in Svizzera devono
essere verificate conformemente al capoverso 1.


Art. 32

Delega dell'esame singolo prima dell'immatricolazione
(perizia officina)

1

L'autorità di immatricolazione può, su richiesta, delegare l'esame singolo prima dell'immatricolazione mediante controllo di funzione a persone che sono autorizzate
a fare uso di approvazioni del tipo e garantiscono una fornitura in perfetto stato.

2 Questa delega può estendersi ad autoveicoli leggeri, rimorchi con un peso totale
fino a 3,50 t, motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a
motore e tricicli a motore.65 3

Tale autorizzazione non vale per i veicoli che si scostano dall'esecuzione approvata del tipo.

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 17

741.41

4

La persona autorizzata deve verificare ciascun veicolo in tutti gli elementi essenziali e compilare il rapporto di perizia. L'autorità di immatricolazione esegue controlli saltuari. Se sono riscontrate negligenze gravi o ripetute, alla persona autorizzata può essere revocata l'autorizzazione.

Capitolo 2: Esame singolo dopo l'immatricolazione

Art. 33

Obbligo dell'esame periodico 1

Tutti i veicoli immatricolati con targhe sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità di immatricolazione può affidare questi esami successivi a aziende o organizzazioni che garantiscono l'esecuzione conformemente alle
prescrizioni.

2

Vigono i seguenti intervalli d'esame: a.

la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni
anno, per:
1.66 veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2, 2.

autobus,

3.

rimorchi adibiti al trasporto di persone, 4.

veicoli con cisterne fisse o contenitori-cisterne trasferibili, adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui licenza di circolazione contiene
un'iscrizione corrispondente; b.

la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni
dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:
1.

motoveicoli, motoleggere, 2.

quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, 3.

automobili leggere e pesanti, 4.

furgoncini,

5.

autofurgoni e autocarri, 6.

trattori a sella,

7.

autoveicoli adibiti ad abitazione e veicoli il cui interno è adibito a locale, 8.

rimorchi di tutti questi generi di veicoli; c.

la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito
ogni tre anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:
1.

carri con motore,

2.

trattori,

3.

autoveicoli di lavoro, 66

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998
(RU 1998 1188).

Circolazione stradale 18

741.41

4.67 veicoli agricoli,
5.

monoassi,

6.

rimorchi di tutti questi generi di veicoli, 7.

rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della
protezione civile.

d.

devono essere sottoposti a esame prima di un cambiamento del detentore i
veicoli di cui nelle lettere b e c, se l'ultimo esame risale a più di un anno e la
prima messa in circolazione a più di dieci anni.

3

Su richiesta del detentore, ogni veicolo può essere sottoposto a un esame successivo anche fuori dell'intervallo d'esame di cui nel capoverso 2.

4

L'autorità di immatricolazione può eseguire esami successivi anche a ciclomotori.

5

I servizi federali, quando eseguono esami successivi di veicoli immatricolati dai Cantoni, in seguito al loro uso al servizio della Confederazione o ad una sorveglianza federale derivante dal diritto di trasporto, informano le autorità di immatricolazione del risultato dell'esame. L'esame cantonale non è eseguito.

6 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall'obbligo dell'esame periodico.68

Art. 34

Obbligo eccezionale dell'esame 1

La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli.
Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo.

2 Il detentore deve notificare all'autorità di immatricolazione le modifiche apportate
ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di
un ulteriore impiego. L'esame concerne segnatamente:69 a.

modifica della classificazione del veicolo; b.

modifica delle dimensioni, del passo, della carreggiata, dei pesi; c.

interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di
scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; d.

dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di veicolo; e.

modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); f.

ruote non omologate per il tipo di veicolo; g.

modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; h.

montaggio di un dispositivo d'aggancio; 67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 19

741.41

i.70 la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta
in volta notificata;

j.71 il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); k.72 tutte le altre modifiche importanti.

2bis Sono esonerati dall'obbligo di notifica e dall'obbligo d'esame i veicoli giusta gli
articoli 27 capoverso 2 e 28 come anche i veicoli che temporaneamente presentano
la medesima attrezzatura senza superare la larghezza ammessa.73 3

Il detentore deve notificare all'autorità di immatricolazione altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione.

4

I veicoli adattati all'infermità di un conducente fisicamente invalido devono sottostare all'esame successivo.

Capitolo 3:
Manutenzione del sistema antinquinamento e controlli successivi


Art. 35

Manutenzione del sistema antinquinamento 1

La manutenzione del sistema antinquinamento degli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette
velocità massime di 50 km/h e oltre (art. 59a cpv. 1 ONC) comprende: a.

il controllo delle parti del veicolo che influiscono sulle emissioni dei gas di
scarico, come pure la loro regolazione, conformemente alle indicazioni del
costruttore;

b.

in caso di necessità, la regolazione, la rimessa in stato oppure la sostituzione
delle parti determinanti; c.

una misurazione del tenore di monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC)
e anidride carbonica (CO2) dei gas di scarico al regime del minimo, inoltre
per veicoli con catalizzatore regolato a tre vie una misurazione del tenore di
monossido di carbonio (CO) e di idrocarburi (HC) dei gas di scarico a regime elevato, rilevata ogni volta con motore non sotto carico, conformemente ai valori di riferimento e alle condizioni di misurazione fissate dal costruttore, per mezzo di uno strumento di misurazione ammesso per i controlli
ufficiali.

2

La manutenzione del sistema antinquinamento degli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione (art. 59a cpv. 1 ONC) comprende: 70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

71

Introdotta dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

72

Introdotta dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

73

Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 20

741.41

a.

il controllo delle parti del veicolo che influiscono sulle emissioni dei gas di
scarico e di fumo, come pure la loro regolazione, conformemente alle indicazioni del costruttore, nonché il controllo dei piombi e dei sigilli indicati nel
documento di manutenzione del sistema antinquinamento; b.

in caso di necessità, la regolazione, la rimessa in stato oppure la sostituzione
delle parti determinanti; c.

una misurazione delle emissioni di fumo in accelerazione libera con uno
strumento di misurazione ammesso per controlli ufficiali.

3

Sono autorizzate a effettuare i lavori di manutenzione del sistema antinquinamento le persone e le aziende site sul territorio della Confederazione o sul territorio doganale svizzero che dispongono delle conoscenze tecniche, della documentazione
professionale, degli attrezzi e delle installazioni necessari per effettuare correttamente i lavori in questione, nonché degli apparecchi per la misurazione dei gas di
scarico e di fumo ammessi dal DATEC.

4

Avanti la prima messa in circolazione, il costruttore o il rappresentante della marca rilascia al detentore un documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Vi
devono figurare le indicazioni di regolazione, le condizioni di misurazione e i valori
di riferimento che garantiscono, secondo le indicazioni del costruttore, il funzionamento perfetto delle parti importanti in materia di gas di scarico. Per i veicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione devono inoltre essere annotati
i piombi e i sigilli apposti sulle parti o gli elementi di regolazione rilevanti in materia di gas di scarico.

5

Dopo ogni servizio di manutenzione del sistema antinquinamento, la persona che ha proceduto ai lavori, oppure un responsabile dell'azienda in questione, ne attesta
l'esecuzione con un'iscrizione nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Il detentore riceve un autoadesivo che dovrebbe essere apposto in modo
ben visibile sul veicolo che è stato sottoposto al servizio.


Art. 36

Controlli successivi dei gas di scarico 1

Di norma, l'autorità di immatricolazione effettua controlli successivi dei gas di scarico in occasione dei controlli successivi ufficiali.

2

I controlli successivi dei gas di scarico devono avvenire secondo le indicazioni di controllo, le condizioni di misurazione e i valori di riferimento che figurano nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento.

3

È ordinato un nuovo servizio di manutenzione e un nuovo controllo successivo se: a.

il servizio di manutenzione non è stato effettuato affatto oppure non è stato
effettuato secondo le prescrizioni; b.

l'equipaggiamento rilevante in materia di gas di scarico presenta difetti, carenze o regolazioni scorrette; c.

i valori di riferimento non sono rispettati.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 21

741.41

Parte terza: Esigenze tecniche Titolo primo: Definizioni e esigenze generali

Art. 37

Le seguenti prescrizioni si applicano a tutti i generi di veicoli, fatte salve disposizioni suppletive o derogatorie per ciascun genere di veicolo.

Capitolo 1: Dimensioni, pesi, identificazione

Art. 38

Dimensioni

1 La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi
però:

a.

tergicristallo e dispositivi lavacristallo; b.

targa anteriore e posteriore; c.

dispositivi di protezione e di attacco dei piombi doganali; d.

dispositivi di sicurezza dei teloni dei veicoli e dispositivi di protezione pertinenti; e.

dispositivi d'illuminazione; f.

specchi retrovisori e loro supporti, indicatori d'ingombro; g.

ausili ottici per la parte posteriore del veicolo; h.

condotte d'aspirazione dell'aria; i.

battute longitudinali per carrozzerie amovibili; k.

predellini;

l.

gomme dei paraurti e gomme di protezione; m.74 piattaforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi che non superano 0,20 m in stato di marcia, nella misura in cui la capacità di carico non sia
aumentata;

n.

dispositivi d'agganciamento ai veicoli a motore.75 1bis La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo,
esclusi però:

a.

dispositivi di protezione e di attacco dei piombi doganali; b.

dispositivi di sicurezza dei teloni dei veicoli e dispositivi di protezione pertinenti, tenditori di sistemi di copertoni scorrevoli; 74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 22

741.41

c.

dispositivi di controllo, di sorveglianza o di indicazione della pressione degli
pneumatici;

d.

parafanghi pieghevoli o dispositivi antispruzzi; e.

dispositivi d'illuminazione; f.76 piatteforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi che non superano 1 cm da ciascun lato in stato di funzionamento per i veicoli delle categorie N2 e N3;

g.

specchi retrovisori e loro supporti, indicatori d'ingombro; h.

predellini fissi e mobili; i.

appiattimenti di pneumatici; k.

catene per la neve; l.

stabilizzatori aerodinamici di materiale molle con sezione trasversale di 5×5
cm circa, fissati lateralmente al telone del veicolo.77 2

La lunghezza dei rimorchi normali comprende il dispositivo di traino (timone) estratto in posizione orizzontale fino al centro (asse di rotazione) del dispositivo di
attacco. Non è tenuto conto dei dispositivi d'appoggio scorrevoli dei veicoli adibiti
al trasporto di autoveicoli (art. 65 cpv. 3 ONC).

3

Le parti di veicoli o gli apparecchi di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 3,00 m dal centro del dispositivo di guida.


Art. 39

Pesi

1 Per i veicoli delle classi M2, M3, N2, N3, O3 e O4, sono determinanti come parametro tecnico, anche se divergono dalle prescrizioni svizzere, le dimensioni e i pesi
fissati nelle seguenti direttive: a.

Direttiva n. 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni
veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel
traffico internazionale; b.

Direttiva n. 97/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio
1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a
motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva n. 70/156/CEE.78 2

L'asse sterzabile deve sopportare almeno il 20 per cento del peso effettivo su strada piana in caso di veicolo vuoto occupato soltanto dal conducente.

3

Il peso d'aderenza non può essere inferiore al 25 per cento del peso effettivo del veicolo o della combinazione di veicoli in caso di veicolo vuoto occupato soltanto
dal conducente.

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

77

Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 23

741.41


Art. 40

Percorso circolare

1

I veicoli a motore e le combinazioni di veicoli devono potersi muovere, vuoti e con il carico, entro i limiti di una superficie a corona circolare di diametro esterno di
25,00 m e di diametro interno di 10,60 m, senza che la proiezione di una parte del
veicolo sulla carreggiata - ad eccezione degli specchi retrovisori e degli indicatori di
direzione lampeggianti anteriori - sia situata fuori della superficie a corona circolare.

2

Il capoverso 1 non si applica ai veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli.


Art. 41

Costruttori, garanzie di peso 1

«Costruttori» sono persone o servizi responsabili nei confronti del servizio d'approvazione del tipo rispettivamente di immatricolazione per tutte le esigenze della
procedura d'approvazione del tipo rispettivamente dell'immatricolazione nonché per
la garanzia della conformità della produzione. Non è importante se partecipano direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo, del sistema o della parte del
veicolo, oggetto dell'approvazione del tipo rispettivamente della procedura d'immatricolazione.

2

Il costruttore deve fornire una garanzia per il peso massimo ammesso tecnicamente, per il carico rimorchiato ammesso tecnicamente e, per i veicoli a più assi,
forniti senza carrozzeria, per la capacità di carico di ogni asse.

2bis Una dichiarazione di garanzia giusta il capoverso 2 è riconosciuta se: a.

il costruttore dispone dell'infrastruttura necessaria per l'esecuzione della perizia o affida questo compito a un organo peritale che soddisfi le esigenze
delle norme armonizzate riguardanti l'esercizio di laboratori d'esame (EN
45001)79, oppure abilitato a effettuare le perizie dall'autorità competente del
proprio Stato;

b.

il costruttore effettua un controllo sistematico di qualità interno all'azienda
(ad es. con certificato di qualità ISO 9001 o EN 29001); e c.

l'USTRA e l'autorità d'immatricolazione hanno accesso ai dati, ai metodi di
calcolo e ai risultati delle perizie.80 3

Il peso garantito deve essere uguale per tutti i veicoli della medesima versione di una variante del tipo. Per le definizioni di versione, variante e tipo valgono quelle
dell'allegato II lettera B della direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A motoveicoli, quadricicli
leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore si applicano le definizioni
giusta l'articolo 2 della direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. 81 Sono fatte salve le modi79

Norma svizzera SN o norma europea EN 45001, ottenibile presso l'Associazione "SNV",
Zurigo.

80

Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

81

Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 24

741.41

fiche del peso garantito dal costruttore del veicolo in connessione con un cambiamento di modello.82 4

Se una garanzia dà luogo a dubbi, l'USTRA - l'autorità di immatricolazione per i veicoli esonerati dall'obbligo dell'approvazione del tipo - può chiedere un esame di
un laboratorio di controllo riconosciuto dall'USTRA83. L'autorità richiedente può
stabilire, d'intesa con il laboratorio di controllo, la necessaria portata del controllo.
Le garanzie con limiti manifestamente troppo bassi non sono accettate. La garanzia è
rifiutata se il costruttore l'ha stabilita per la Svizzera considerevolmente più bassa
che per l'estero.

5

Se per un veicolo trasformato non esiste una garanzia conformemente al capoverso 2, essa può essere fornita da chi ha effettuato la trasformazione se un rapporto di un
laboratorio di controllo riconosciuto dall'USTRA84 attesta la sicurezza di funzionamento e della circolazione stradale. L'autorità di immatricolazione stabilisce con il
laboratorio la necessaria portata del controllo.


Art. 42

Modifica del peso garantito e del peso totale, pesi all'estero 1

L'innalzamento del peso garantito o della forza portante degli assi presuppone in singoli casi che le parti portanti del veicolo o dell'asse siano rinforzati previa approvazione dell'autorità di immatricolazione. Per l'aumento del peso garantito è necessaria una nuova garanzia del costruttore giusta l'articolo 41 capoverso 2.

2

Non sono autorizzate modifiche al veicolo se comportano un abbassamento del peso totale. È eccettuato l'adeguamento del veicolo a un'approvazione del tipo esistente.85 3

Per corse all'estero possono essere autorizzati pesi superiori a quelli ammessi in Svizzera a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni svizzere concernenti
la costruzione e l'equipaggiamento stabilite dal USTRA86 e che sembrino giustificate
anche per la circolazione internazionale.


Art. 43

Carico sul tetto

Il peso dei portapacchi sul tetto e simili può ammontare, con il carico, al massimo a
50 kg. In base a una garanzia del costruttore, l'autorità di immatricolazione può autorizzare, mediante iscrizione nella licenza di circolazione, un peso superiore.


Art. 44

Identificazione del veicolo, contrassegno del motore 1

Fatto salvo il capoverso 3, in un punto facilmente accessibile deve essere fissata una targhetta di materiale resistente con iscritti in maniera indelebile il nome del co82

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

83

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU
2000 2433).

84

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU
2000 2433).

85

Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

86

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU
2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 25

741.41

struttore, il numero di identificazione del veicolo (numero del telaio ad es. codiceVIN con 17 cifre), il peso totale, il peso totale del convoglio (in caso di veicoli trattori), il carico sull'asse dei singoli assi, per i semirimorchi anche il carico sulla sella
d'appoggio nonché un eventuale numero di approvazione CE.

2

Per i veicoli omologati mediante procedura di approvazione a più fasi del tipo CE devono inoltre essere apposte targhette corrispondenti al numero delle fasi di costruzione. Vi devono essere iscritti il nome di chi ha effettuato trasformazioni, il nuovo
numero dell'approvazione del tipo CE, la fase d'approvazione come anche i dati modificati rispetto alla targhetta originaria.

3 Per i veicoli che non dispongono di un'approvazione del tipo CE è sufficiente una
targhetta recante il nome del costruttore o il marchio di fabbrica, il numero del telaio
e, per gli autoveicoli e i loro rimorchi, il peso garantito e la portata dei singoli assi.87 4

Il numero d'identificazione del veicolo deve essere inciso o impresso in modo ben leggibile anche sull'autotelaio o sulla scocca o in un'altra parte parimenti importante
del veicolo. Questo numero deve figurare nel medesimo punto su tutti i veicoli dello
stesso tipo.

5

Un contrassegno indelebile in un punto facilmente accessibile deve figurare su una parte importante del motore, per esempio il carter, il blocco-motore o la testa dei
cilindri.


Art. 45

Sigle distintive di nazionalità, targhe, contrassegni ufficiali 1

I veicoli a motore e i rimorchi che circolano all'estero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalità giusta l'allegato 4.

2

Le targhe e le sigle distintive di nazionalità devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile (30° al massimo d'inclinazione verso l'alto, 15° al massimo verso il basso). Esse devono trovarsi ad un'altezza tra 0,20 m (bordo inferiore)
e 1,50 m (bordo superiore), a meno che non sia possibile per ragioni tecniche o
d'uso. La targa posteriore deve essere leggibile nell'asse longitudinale del veicolo e
da ciascun lato di quest'ultimo entro un angolo di 30°.88 3

Le targhe e le sigle distintive di nazionalità non devono essere modificate, piegate, tagliate o rese illeggibili. Deve essere apposta soltanto la sigla di nazionalità dello
Stato di immatricolazione.

4

L'autorità di immatricolazione può, con un'iscrizione nella licenza di circolazione, autorizzare l'uso di contrassegni ufficiali complementari ammessi dal DATEC. Sono
vietati altri contrassegni e targhe che possono essere confusi con quelli ufficiali o
che ne impediscono la lettura.

87

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

88

Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 26

741.41

Capitolo 2: Dispositivo di propulsione, gas di scarico, rumori

Art. 46

Potenza del motore

1

«Potenza utile» o «potenza netta del motore» di motori a combustione interna è la potenza espressa in chilowatt (kW) che viene misurata con le necessarie installazioni
ausiliarie a un determinato numero di giri sull'albero-motore o al banco di prova su
un pezzo corrispondente.

2

«Potenza nominale» o «potenza utile massima» di motori a combustione interna è la potenza utile massima del motore in chilowatt (kW), misurata a pieno carico secondo il numero di giri indicati dal costruttore.

3 I metodi di misurazione per determinare la potenza utile e la potenza nominale si
fondano sullo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposizioni della direttiva n. 80/1269 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli
autoveicoli o della direttiva n. 95/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2
febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione, come anche alla coppia massima e alla potenza massima netta del motore dei veicoli a motore a due o tre
ruote.89

4

«Potenza continua» di motori elettrici è la potenza meccanica d'avvio in chilowatt (kW) che il motore può trasmettere per un periodo non limitato nel campo di prova.

5

I metodi di misurazione per determinare la potenza continua si fondano sullo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposizioni della norma 349
dell'IEC per le misurazioni della potenza nell'ambito di una breve durata d'esercizio
(S2).


Art. 47

Classificazione dei motori 1

I motori a combustione sono classificati secondo la cilindrata in centimetri cubici (cm3), i motori elettrici secondo la potenza continua sull'albero del motore.

2

Il DATEC, uditi i Cantoni, fissa la classificazione dei motori a pistoni rotativi, dei motori a turbina, ecc.


Art. 48

Rapporto della miscela olio-benzina, regolatore del numero dei giri,
piombi, riduzione della velocità massima 1

I motori a propulsione con lubrificazione a miscela devono essere costruiti in modo tale da funzionare con una miscela del 2 per cento di olio al massimo rispetto alla
benzina. Se si tratta di motori con lubrificazione a olio fresco, il consumo medio di
olio proporzionalmente a quello di carburante non deve essere superiore al 2 per
cento.

2

Se la velocità massima determinante per classificare un veicolo in una categoria è limitata mediante un regolatore del numero dei giri oppure sono previsti dispositivi
di limitazione della velocità giusta l'articolo 99, questi devono essere costruiti in 89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 27

741.41

modo tale da non potere essere resi inutilizzabili. I dispositivi necessari per limitare
la velocità devono essere adeguatamente protetti contro regolazioni non autorizzate
e muniti di una piombatura ufficiale. Se sono attuate modifiche al cambio oppure
vengono bloccate marce o rapporti, tali trasformazioni devono essere protette in
modo altrettanto efficace.

3

La piombatura deve essere iscritta nella licenza di circolazione. Il veicolo può continuare a circolare se è stato notificato per la sostituzione di un piombo.

4 Dopo la prima immatricolazione in Svizzera, la velocità massima per costruzione
non può essere ridotta con modifiche per cambiare la classe oppure per beneficiare
di agevolazioni tecniche.90 5

Il capoverso 4 non si applica: a.

alla trasformazione in veicoli agricoli; b.

all'installazione di un dispositivo di limitazione della velocità giusta l'articolo
99;

c.91 all'adeguamento del veicolo a un'approvazione del tipo esistente; d.92 ai veicoli con due ruote collocate una dietro l'altra con una cilindrata fino a 125 cm3.


Art. 49

Serbatoi e condutture 1

I serbatoi e le condutture del carburante, del liquido dei freni e di altri liquidi devono essere stagni e resistenti alla corrosione provocata dal loro contenuto. Non
possono essere di materia facilmente infiammabile e devono essere separati o protetti dal motore e da altre parti soggette a surriscaldamento. Gocce o vapori del carburante non devono accumularsi o potersi accendere al contatto con parti surriscaldate.

2

I serbatoi e le condutture devono potere essere protetti il più possibile contro i danni causati da collisioni, da parti mobili del veicolo, ecc.

3

Le macchine a vapore con le rispettive installazioni per l'uso di carburanti di riserva non devono lasciare cadere residui liquidi o solidi sulla carreggiata.

4

I generatori, i serbatoi e le condutture per gas carburante devono essere stagni e protetti contro i ritorni di fiamma. I dispositivi di chiusura e di regolazione devono
presentare riferimenti tali da permettere di vedere chiaramente se sono aperti o chiusi.

5

I serbatoi e le condutture nei quali gas o liquidi sono sotto pressione o possono essere messi sotto pressione devono avere una resistenza sufficiente e essere muniti
delle valvole di sicurezza necessarie. I serbatoi di gas infiammabili o di gas carburante fissati stabilmente al veicolo come anche i recipienti per gas liquefatti a bassa
temperatura sottostanno alle norme per i corrispondenti contenitori di trasporto.

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

91

Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

92

Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 28

741.41


Art. 50

Dispositivo d'alimentazione, bocchettone di riempimento 1

Le chiusure e i dispositivi di scarico dell'aria devono essere fatti in modo che anche nelle curve né carburante, né olii possano fuoriuscire.

2

Sui veicoli con motore ad accensione comandata il dispositivo d'alimentazione deve corrispondere, per quanto concerne le emissioni d'evaporazione, alle prescrizioni
dell'allegato 5.

3

...93


Art. 51

Dispositivo di propulsione elettrica 1

Sui motori a propulsione elettrica devono essere annotati in modo chiaramente e durevolmente leggibile, anche dopo il montaggio, i seguenti dati: a.

la tensione d'esercizio in Volt; b.

la potenza continua in kW (art. 46 cpv. 4); c.

il numero di giri in 1/min corrispondentemente alla potenza continua.

2

Un interruttore deve consentire l'interruzione della corrente d'esercizio; deve inoltre potere essere impedito che il veicolo sia messo in movimento da terzi. Nel caso
di sovraccarico del dispositivo di propulsione elettrico un fusibile principale deve
interrompere il circuito elettrico.

3

In caso di frenatura automatica completa, la corrente del dispositivo di propulsione deve essere automaticamente interrotta o coadiuvare alla frenatura automatica. È
ammesso un ricupero della corrente. Uno dei freni deve agire per attrito.

4

Sono salve le disposizioni dell'OPEBT.


Art. 52

Gas di scarico, dispositivo di scappamento, catalizzatore94 1

I gas di scarico devono uscire da tubi stagni che, in caso di normali condizioni di marcia del veicolo, siano sufficientemente resistenti contro vibrazioni e influssi della
corrosione.

2

Se necessario, il dispositivo di scappamento deve essere protetto dalle parti infiammabili; i tubi di scarico corti devono essere muniti di un dispositivo parafiamme
o parascintille.

3

Il dispositivo di scappamento deve essere costruito in modo che nessun gas di scarico possa penetrare all'interno del veicolo. I tubi di scarico non devono sporgere
lateralmente.

4 Sono eccettuati dal capoverso 3 i tubi di scarico di: a.

veicoli della classe M1 che adempiono le esigenze della direttiva n. 74/483
del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a
motore;

93

Abrogato dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 29

741.41

b.

veicoli della classe N che adempiono le esigenze della direttiva n. 92/114 del
Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne della parete
divisoria posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N; c.

quadricicli leggeri a motore e tricicli a motore carrozzati, che adempiono le
esigenze, secondo il capitolo 3, della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a certi elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.95 5 I motori a propulsione e i loro dispositivi di scappamento devono adempiere le
prescrizioni concernenti il fumo, i gas di scarico e la riconduzione dei gas provenienti dal carter giusta l'allegato 5. Il numero 211a di detto allegato si applica anche
ai motori ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e rimorchi di lavoro che non servono alla propulsione del veicolo.96 6 I catalizzatori difettosi devono essere sostituiti con catalizzatori approvati per il
tipo di veicolo.97


Art. 53

Livello sonoro, silenziatore 1

I rumori cagionati dal veicolo non devono superare il livello sonoro evitabile con i mezzi tecnici, in particolare i limiti indicati nell'allegato 6. I dispositivi di scappamento e di aspirazione devono essere muniti di silenziatori efficaci e resistenti. Se
altre parti provocano un rumore evitabile, devono essere presi provvedimenti per
diminuirlo.

2

I dispositivi silenziatori consumati o danneggiati devono essere sostituiti con altri aventi la medesima efficacia di quelli originali.

3 Sono ammessi dispositivi silenziatori per cui esiste una delle seguenti approvazioni
per il tipo di veicolo corrispondente: a.

giusta gli allegati II e IV della direttiva n. 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; b.

giusta l'allegato II della direttiva n. 78/1015 del Consiglio, del 23 novembre
1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento di
motocicli;

c.

giusta il regolamento ECE n. 51 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne
il rumore;

d.

giusta il regolamento ECE n. 59 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di silenziatori di sostituzione; 95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000
2433).

97

Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 30

741.41

e.

giusta il capitolo 9 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei
veicoli a motore a due o tre ruote; o f.

giusta il regolamento ECE n. 92 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei silenziatori di sostituzione per motoveicoli.98 4

Sono per contro vietate le modificazioni che aumentano inutilmente il rumore provocato dal veicolo, anche se sono rispettati i limiti ammessi.

Capitolo 3: Trasmissione

Art. 54

Frizione, capacità di avvio 1

Il motore, il cambio o la frizione devono permettere una partenza senza strappi come pure una marcia molto lenta.

2

Il motore di propulsione - escluso per i veicoli a propulsione elettrica - deve potere girare anche se il veicolo è fermo.

3

I veicoli a motore e le combinazioni di veicoli devono potersi avviare facilmente e a pieno carico in salite fino al 15 per cento; alternativamente senza problemi cinque
volte in cinque minuti su salite del 12 per cento.


Art. 55

Indicatore di velocità 1

I veicoli a motore devono essere muniti di un indicatore di velocità, situato nel campo visivo del conducente e leggibile anche di notte; lo stesso deve indicare la
velocità in chilometri per ora (km/h) fino al massimo della velocità che il veicolo
può raggiungere. È ammessa un'indicazione suppletiva della velocità in miglia per
ora.

2

La velocità indicata dall'indicatore di velocità non deve mai essere inferiore alla velocità effettiva del veicolo. Nell'arco fra 40 km/h e 120 km/h, il rapporto tra la
velocità V1 indicata dall'indicatore e la velocità effettiva del veicolo V2 deve essere
il seguente:

0

≤ V

1 - V2 ≤

V2 + 4 = (km/h)

10

3

Le esigenze del capoverso 2 non si applicano agli indicatori di velocità incorporati negli odocronografi o nei registratori di fine percorso.

4

Non è necessario un indicatore di velocità suppletivo se è a disposizione un odocronografo o un registratore di fine percorso, giusta gli articoli 100 rispettivamente
101, che adempie le esigenze poste all'indicatore di velocità di cui nel capoverso 1.

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 31

741.41

Capitolo 4: Assi, sospensione

Art. 56

Passo, allargamento della carreggiata 1

Una modifica99 del passo come anche una modifica della carreggiata possono essere apportati soltanto dal costruttore del veicolo oppure se questi dichiara che il
veicolo si presta alla modifica.

2

Qualsiasi modificazione del passo non eseguita dal costruttore necessita del permesso dell'autorità d'immatricolazione che lo rilascia soltanto se è garantito un lavoro a regola d'arte, in particolare per quanto concerne regolazione di sterzo, trasmissione e freni. Il veicolo sottostà al controllo successivo prima e dopo il montaggio della carrozzeria.

3

L'allargamento della carreggiata esclusivamente per il tramite delle ruote di stozzatura diversa non verificate insieme al veicolo è permesso senza la dichiarazione
d'idoneità da parte del costruttore del veicolo se la stozzatura di ogni ruota non diverge di oltre l'1 per cento della carreggiata. Fanno stato la carreggiata massima e la
stozzatura minima registrate nel certificato del tipo.


Art. 57


100

Molleggiatura, sistemi di avviamento 1 Per molleggiatura ad aria o molleggiatura riconosciuta analoga si intende una
molleggiatura secondo le esigenze dell'allegato I della direttiva n. 97/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa ai pesi, alle dimensioni e
a certe altre caratteristiche tecniche di talune classi di veicoli stradali e loro rimorchi.

2 Sono ammessi i sistemi di avviamento che adempiono le esigenze di cui nell'allegato IV della direttiva n. 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
luglio 1997, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di
talune classi di veicoli stradali e loro rimorchi.

Capitolo 5: Ruote, pneumatici

Art. 58

Ruote e pneumatici

1

Le ruote devono essere munite di pneumatici a pressione d'aria capaci di sopportare il carico oppure di altri rivestimenti con elasticità analoga adatta ai cerchioni.

2

Gli pneumatici devono essere adatti per la velocità massima possibile del veicolo.

3

Tutti gli pneumatici di un veicolo devono avere lo stesso genere di rivestimento (pneumatici con carcassa radiale o pneumatici con carcassa diagonale).

4

La tela degli pneumatici a pressione d'aria non deve essere sciupata o scoperta. Su tutta la larghezza del battistrada gli pneumatici devono presentare un profilo di almeno 1,6 mm di profondità.

99

Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 32

741.41

5

Gli pneumatici delle ruote gemellate non devono toccarsi a meno che il costruttore lo ammetta espressamente.

6 La capacità di carico degli pneumatici, l'indice di velocità, le combinazioni cerchioni-pneumatici e la circonferenza di scorrimento devono corrispondere allo stato
attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposizioni dei regolamenti
ECE n. 30 (veicoli a motore e loro rimorchi) e ECE n. 54 (veicoli utilitari e loro rimorchi), del capitolo 1 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a
motore a due o a tre ruote, come anche nelle norme dell'ETRTO. Il costruttore, la
capacità di carico e l'indice di velocità devono essere marcati in modo indelebile
sugli pneumatici. Per gli pneumatici fuori norma, per pneumatici o combinazioni
cerchioni-pneumatici deroganti alle norme e per gli pneumatici il cui impiego non
corrisponde all'identificazione, è necessaria la garanzia del costruttore dello pneumatico. In siffatto caso, gli pneumatici (marca, tipo, dimensione, eventuale identificazione derogante e le necessarie esigenze) devono essere iscritti nella licenza di
circolazione. 101


Art. 59

Ruote di scorta, ruote d'emergenza, pneumatici invernali 1

Le ruote di scorta devono adempiere le medesime esigenze delle ruote ammesse per il veicolo.

2

In deroga al capoverso 1, per i veicoli della classe M1 sono ammesse ruote d'emergenza. Queste devono adempiere le esigenze della direttiva n. 92/23 del Consiglio,
del 31 marzo 1992, concernente gli pneumatici di veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché il loro montaggio o del regolamento ECE n. 64 ed essere corrispondentemente contrassegnate.

3 Gli pneumatici con l'indicazione suppletiva M+S (pneumatici invernali) devono o
soddisfare le esigenze dell'articolo 58 capoverso 2 o essere adatti agli autoveicoli
per una velocità minima di 160 km/h e ai motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli
a motore per una velocità minima di 130 km/h. Se non sono adempiute le condizioni
dell'articolo 58 capoverso 2, il venditore degli pneumatici deve fornire un'iscrizione
che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici.102

Art. 60

Generi speciali di pneumatici, rifacimento delle sculture degli pneumatici 1

Le ruote con gomme piene, le ruote metalliche e i cingoli sono ammessi soltanto quando l'uso degli pneumatici non sarebbe adatto. Le ruote o i cingoli di metallo
non devono avere frastagliature o ramponi.

2

La parte di peso non deve superare 0,20 t per centimetro del battistrada per gli pneumatici con camera d'aria, ruote piene e simili, e 0,10 t per le ruote metalliche.
Per i cingoli, la parte di peso non deve superare 1 kg per cm2 della superficie totale
del battistrada.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1999 (RU 1999 2494).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 33

741.41

3

Gli pneumatici per veicoli delle classi M1 con un peso totale superiore a 3,50 t, M2, M3, N, O3 e O4, che sono rifacibili, devono essere muniti del simbolo Ω del termine

«REGROOVABLE».

4

Non è permesso rifare le sculture degli pneumatici per veicoli delle classi M1 con un peso totale fino a 3,50 t, O1 e O2 come anche degli pneumatici per motoveicoli,
motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.

5

Sugli pneumatici rigommati devono essere iscritti il nome o il marchio dell'azienda rigommatrice come anche le indicazioni concernenti le dimensioni degli pneumatici,
la velocità massima, la capacità di carico, il numero delle tele e il genere di costruzione. Le indicazioni devono essere ben leggibili.


Art. 61

Pneumatici spikes

1

Gli «pneumatici spikes» sono pneumatici chiodati.

2

Sono ammessi soltanto pneumatici spikes di struttura radiale metallica (cinturati metallici). Devono esserne munite tutte le ruote di un veicolo.

3

I chiodi possono avere un peso massimo di 3 g. Il diametro della loro base non deve superare 6 mm. Devono essere ben infissi e non possono sporgere dal battistrada
più di 1,5 mm.

4

Gli pneumatici con un diametro fino a 13 pollici possono avere 110 chiodi al massimo, quelli con un diametro superiore a 13 pollici, 130 chiodi al massimo.


Art. 62

Limitazione d'uso, contrassegno 1 Gli pneumatici spikes possono essere usati soltanto su autoveicoli leggeri, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nonché
sui rimorchi da essi trainati e soltanto nel periodo che va dal 1° novembre al
30 aprile. 103

2

I veicoli muniti di pneumatici spikes devono recare sul retro un contrassegno di velocità massima indicante il numero 80 conformemente all'allegato 4. In deroga al
numero 1 dell'allegato 4, il bordo può essere nero e il disegno mostrare chiodi stilizzati.

3

Il contrassegno va tolto o visibilmente barrato se il veicolo è usato senza pneumatici spikes.

4

Sono eccettuati dal capoverso 2 i veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione è inferiore. Un disco di velocità massima eventualmente già a disposizione
deve restare applicato.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 34

741.41


Art. 63

Catene per la neve e dispositivi antisdrucciolevoli 1

Le catene per la neve e i dispositivi antisdrucciolevoli devono garantire l'avviamento, la frenatura e la guida laterale sulla neve e sul ghiaccio; essi non devono
danneggiare in modo eccessivo la strada.

2

Per gli autoveicoli, almeno per una dimensione di pneumatici prevista dal costruttore del veicolo, deve essere possibile montare catene per la neve sulle ruote motrici
di un asse.

Capitolo 6: Dispositivo di guida

Art. 64

1

Il dispositivo di guida deve avere poco giuoco ed essere facilmente manovrabile.

2 Se la manovra del volante nell'eseguire una curva stretta con la prima marcia richiede una forza superiore a 300 N, è necessario un dispositivo di servosterzo; se
questo cessa di funzionare, la forza di manovra per i primi sei secondi non deve superare 500 N.104 3

Il meccanismo e la geometria del dispositivo di guida devono essere concepiti e regolati in modo che non si produca nessuna oscillazione e che il veicolo circoli diritto quando il dispositivo di guida è in posizione di marcia rettilinea.

4

Se necessario, per i veicoli con dispositivi di guida idraulici o elettrici deve essere montato un dispositivo di avvertimento o deve essere limitata la velocità.

Capitolo 7: Freni

Art. 65

1

I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere provvisti di impianti di frenatura che permettono di immobilizzare il veicolo, qualunque sia la velocità e il carico.

2

Secondo la loro classificazione in categorie, devono essere provvisti di un freno di servizio, di freni ausiliari, di freni di stazionamento, di freni continui come anche di
freni antibloccanti automatici.

Capitolo 8: Carrozzeria, abitacolo

Art. 66

Carrozzerie dei veicoli, diversi 1

Il collegamento tra telai, carrozzerie, sili, cisterne, ecc. fissi o amovibili deve potere resistere alle forze risultanti dall'uso del veicolo. Le cabine del conducente e i

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 35

741.41

ponti di carico ribaltabili devono essere assicurati contro un ritorno improvviso in
posizione normale.

2

Il conducente e i passeggeri devono essere protetti contro qualsiasi contatto con le ruote. Quando il veicolo avanza in linea retta, la carrozzeria o parafanghi appropriati
devono coprire la parte superiore della ruota, su tutta la larghezza del battistrada, e
posteriormente fino a 10 cm sopra il centro dell'asse.

3

Gli impianti sanitari su veicoli devono essere costruiti in modo tale che liquidi o altri rifiuti non possano cadere sulla carreggiata.

4

Le porte, il coperchio del baule, i tetti apribili, ecc. devono potere essere chiusi senza rumore. I freni, le sponde, i dispositivi per agganciare i rimorchi, gli apparecchi installati sul veicolo, ecc., non devono produrre rumore evitabile.


Art. 67

Costruzione del veicolo, parti pericolose del veicolo, copertura di
parti rotanti

1

I veicoli non possono presentare punte vive, angoli o sporgenze che, in caso di collisioni, segnatamente con pedoni e conducenti di veicoli a due ruote, costituiscono un ulteriore rischio di ferite.

2

Le parti di veicoli, segnatamente gli specchi retrovisori, dispositivi di illuminazione, cerniere, maniglie delle porte, devono essere costruite, fissate o protette in
modo che per gli utenti della strada il rischio di ferite nel caso di incidenti sia il minimo possibile e le disposizioni dell'allegato 8 siano adempiute. Sono sempre vietate
parti non necessarie e pericolose all'esterno del veicolo, esclusi archetti di protezione
frontale, figurine ornamentali e motivi ornamentali se adempiono le disposizioni
dell'allegato 8.

3

I raccordi per il comando degli assi di un rimorchio, le prese di forza ecc. devono essere muniti di efficaci dispositivi protettivi.


Art. 68

Demarcazioni

1

Devono essere provvisti di strisce appariscenti, oblique, larghe circa 0,10 m, gialle e nere o rosse e bianche che possono essere catarifrangenti: a.

i veicoli che per la loro costruzione e il loro uso presentano un pericolo difficilmente riconoscibile dagli altri utenti della strada; le demarcazioni possono
essere applicate davanti e dietro; b.

le parti di veicoli, le parti da montare o altri attrezzi difficilmente riconoscibili che sporgono più di 0,15 m lateralmente o più di 1,00 m davanti o dietro.

2

Parti di veicoli, parti da montare o altri attrezzi possono, se necessario, essere resi appariscenti mediante calotta o coperchio segnalato con il medesimo riconoscimento.

3 Gli autocarri, le macchine di lavoro pesanti, i trattori aventi una velocità massima
per la loro costruzione di oltre 30 km/h e i loro rimorchi con un peso garantito di
oltre 0,75 t possono essere contrassegnati posteriormente con cartelli di demarca

Circolazione stradale 36

741.41

zione catarifrangenti, conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 70 e
dell'allegato 4.105

4 I veicoli aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h come anche i trattori aventi una velocità massima di 40 km/h e i loro rimorchi possono essere contrassegnati posteriormente con un cartello di demarcazione conformemente
alle disposizioni del regolamento ECE n. 69 e dell'allegato 4.106 5

Le piattaforme elevatrici in posizione di lavoro o le sponde posteriori ribaltate verso il basso possono essere resi visibili mediante dispositivi di avvertimento a luce
lampeggiante giusta l'articolo 78 capoverso 2.


Art. 69

Iscrizioni e dipinti

1 Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l'attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati
o luminescenti e possono essere retroriflettenti soltanto se adempiono le esigenze del
regolamento ECE n. 104.107 2 Gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli delle classi M1 fino a 3,50 t e
O1 possono recare strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili di dietro e
strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui fianchi per evidenziare i propri
profili conformemente al regolamento ECE n. 104. 108 3

I veicoli della polizia, del servizio antincendio e del servizio sanitario provvisti di luci blu e una tromba a due suoni alternati (art. 78 cpv. 3 e art. 82 cpv. 2) possono
essere contrassegnati con colore rosso luminescente e fluorescente.


Art. 70

Pubblicità e pannelli pubblicitari 1 Fatti salvi i capoversi seguenti, alla pubblicità sui veicoli si applicano le esigenze
di cui nell'articolo 69 capoverso 1.109 2

I pannelli pubblicitari sulle automobili non devono essere alti più di 0,20 m e non devono superare il veicolo di oltre 0,30 m verso l'alto.

3

L'autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni nel caso di manifestazioni.


Art. 71

Porte, finestre, visuale 1

Un dispositivo deve impedire che le porte si aprano involontariamente.

2 Le porte dei compartimenti in cui sostano persone durante la corsa devono adempiere le seguenti esigenze: 105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 37

741.41

a.

le cerniere delle porte laterali e, sulle porte doppie quelle del battente che si
apre per primo, devono essere collocate anteriormente; sono eccettuate le
porte degli autoveicoli di lavoro, le porte che si chiudono verso l'alto, le
quali, aperte, non sporgono dal profilo laterale del veicolo, come anche le
porte munite di sicurezza supplementare per impedirne l'apertura involontaria durante la corsa; b.

le porte automatiche o comandate a distanza devono essere munite di un dispositivo di sicurezza per il bloccaggio e di un dispositivo che consenta di
aprirle dall'interno in caso d'emergenza. 110 3

Le porte sulla parete posteriore devono essere assicurate in modo che non sporgano dal bordo laterale del veicolo quando restano aperte durante la corsa. Le porte di
compartimenti adibiti al trasporto di persone devono potersi aprire dall'interno, eccettuato per i veicoli adibiti ai trasporti di polizia.

4

Tutte le parti vetrate dei compartimenti adibiti al conducente e ai passeggeri devono essere di vetro di sicurezza o di materiale analogo che non possa causare ferite
gravi nel caso di rottura. I vetri necessari alla visuale del conducente devono essere
perfettamente trasparenti, non deformanti, resistenti alle intemperie e conservare una
trasparenza di almeno il 70 per cento anche dopo un lungo uso. Il vetro del parabrezza deve offrire una visuale sufficiente al conducente anche in caso di rottura.

5

Il conducente deve potere osservare liberamente la carreggiata al di là di un semicerchio di 12,0 m di raggio con gli occhi ad un'altezza di 0,75 m sopra il sedile. Se
questa condizione non è adempiuta sugli autoveicoli di lavoro, l'autorità di immatricolazione ordina i necessari provvedimenti di sicurezza (specchi supplementari,
aiuto conducente, veicolo accompagnatore).


Art. 72

Abitacolo, punti di ancoraggio, cinture di sicurezza, airbag,
dispositivi di comando111 1

Gli autoveicoli devono essere costruiti in modo che il conducente e i passeggeri non possano cadere né entrare in contatto con ostacoli interni; gli scalini e le pedane
devono essere ricoperti di materia antisdrucciolevole. Nell'interno del veicolo, le
parti acuminate, sporgenti o con angoli vivi devono essere evitate, munite di protezione o imbottite.

2 I punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono soddisfare: a.

le esigenze della direttiva n. 76/115 del Consiglio, del 18 dicembre 1975,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore; b.

il capitolo 11 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; c.

il regolamento ECE n. 14.112 110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

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741.41

3

Le cinture di sicurezza devono adempiere le esigenze della direttiva n. 77/541 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore
o del regolamento ECE n. 16.

3bis Se i sedili dei passeggeri sono provvisti di airbag, deve essere apposta l'iscrizione «Airbag» o un'indicazione durevole e sempre visibile che avverta di non collocare su questi sedili un dispositivo di sicurezza per fanciulli rivolto verso la parte
posteriore. Sono eccettuati i sistemi per cui è escluso qualsiasi pericolo di questo
tipo.113

4

I dispositivi di comando devono essere funzionali e gli strumenti di controllo facilmente leggibili.

Capitolo 9: Illuminazione

Art. 73

Requisiti generali per le luci e i catarifrangenti 1

I dispositivi d'illuminazione devono essere fissati solidamente. Devono essere protetti dall'acqua e dalla polvere con vetro o materia artificiale indeformabile, difficilmente combustibile e sempre trasparente. Se la luce è colorata, il colore deve essere durevole.

2

Le luci e i catarifrangenti dello stesso genere appaiati devono avere uguale forma, intensità e colore ed essere collocati simmetricamente rispetto all'asse longitudinale
del veicolo e alla medesima altezza dal suolo. Ad eccezione delle luci di posteggio
devono accendersi e spegnersi contemporaneamente.

3

Due o più luci o catarifrangenti che hanno la stessa funzione contano come una sola luce o un solo catarifrangente se la somma delle loro superfici di proiezione
nell'asse del raggio principale rappresenta almeno il 60 per cento di un rettangolo
descritto il più strettamente possibile intorno ad esse e se, insieme, soddisfano i requisiti per una luce o un catarifrangente. Questo disciplinamento non si applica ai
fari di profondità, ai fari a luce anabbagliante, fendinebbia, fendinebbia di coda, luci
blu e luci gialle di pericolo.

4

Le luci di diverso genere e i catarifrangenti possono essere riuniti in un unico dispositivo d'illuminazione, purché siano rispettate le prescrizioni applicabili ad ogni
elemento e l'efficacia dell'uno non sia diminuita dall'altro.

5

Per quanto concerne il colore, l'installazione, l'intensità luminosa e la regolazione si applica l'allegato 10.


Art. 74

Fari di profondità e fari a luce anabbagliante, lampeggiatore 1

I fari di profondità devono illuminare sufficientemente la carreggiata su una distanza di almeno 100 m. Una lampadina-spia ben visibile deve segnalare al condu-

113 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 39

741.41

cente che questi fari sono accesi. Il passaggio dalla luce abbagliante alla luce anabbagliante e viceversa deve avvenire senza intervalli di oscurità.

2

I fari a luce anabbagliante devono produrre una macchia di luce chiaramente delimitata verso l'alto oppure una ben percepibile separazione tra le zone di luce e di
ombra, la quale deve essere orizzontale a sinistra dell'asse del faro e, a destra, rialzata di 15° al massimo. I fari a luce anabbagliante possono illuminarsi contemporaneamente con i fari di profondità.

3

Quale dispositivo di segnalazione ottica (lampeggiatore) sono adoperati i fari di profondità o i fari a luce anabbagliante. I segnali luminosi devono spegnersi quando
il conducente cessa di azionare il dispositivo. Quando il dispositivo è in azione, non
è necessario che le altre luci si accendano.

4 I fari a luce anabbagliante con sorgenti di luce a scarica di gas devono essere muniti di un impianto autonomo di posizionamento delle luci e di un impianto di pulizia dei fari secondo le esigenze del regolamento ECE n. 48.114

Art. 75

Luci di posizione, luci di coda, luci di ingombro, luci di posteggio,
luci di fermata e luce per illuminare la targa 1

Le luci di posizione, le luci di coda, le luci di ingombro e le luci di posteggio devono non abbagliare ed essere visibili di notte e con tempo chiaro da almeno 300 m
di distanza.

2

Le luci di posizione, le luci di coda, le luci di ingombro e la luce per illuminare la targa devono sempre accendersi insieme con i fari di profondità, i fari a luce anabbagliante o i fari fendinebbia. Le luci di posizione, le luci di coda e le luci di ingombro possono servire anche da luci di posteggio se sono collocate a 0,40 m al massimo dal bordo del veicolo e all'altezza prescritta per le luci di posteggio.

3

Le luci di fermata devono, senza abbagliare, essere visibili da una distanza di 100 m almeno di giorno e di 300 m almeno di notte. Esse devono accendersi quando è
azionato il freno di servizio. Devono illuminarsi anche quando sono in azione i freni
continui o dispositivi analoghi. Se sono combinate con le luci di coda, devono distinguersi chiaramente da queste per la luminosità.

4

La luce supplementare di fermata deve essere fissata di dietro internamente o esternamente nel mezzo del veicolo. Non è ammessa una combinazione con altre luci. Se
per motivi tecnici non è possibile fissare la luce supplementare nel mezzo, ad esempio in caso di porte doppie posteriori, è possibile, a scelta, fissarla lateralmente a
150 mm dal centro oppure fissarne due possibilmente vicine.

5

La luce per illuminare la targa deve diffondersi il più regolarmente possibile su tutta la targa in modo che possa essere facilmente leggibile, di notte e con tempo
chiaro, da almeno 20 m di distanza. Nessuna luce diretta deve essere visibile posteriormente. Non si applica la disposizione dell'articolo 73 capoverso 2 concernente la
disposizione simmetrica rispetto all'asse longitudinale del veicolo.115 114 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

115 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 40

741.41


Art. 76

Fari fendinebbia e fari fendinebbia di coda,
luci di circolazione diurna116 1

I fari fendinebbia devono produrre un fascio di luce largo e ben delimitato verso l'alto; essi devono potersi accendere soltanto insieme con le luci di posizione, i fari a
luce anabbagliante, i fari di profondità o una combinazione di queste luci. Il bordo
superiore della loro superficie illuminante non deve trovarsi più in alto di quello dei
fari a luci anabbagliante.

2

I fari fendinebbia di coda devono essere fissati a una distanza di 100 mm al minimo dalle luci di fermata. Se vi sono due fari fendinebbia di coda, questi devono essere fissati posteriormente sul veicolo, simmetricamente da una parte e dall'altra dell'asse longitudinale e alla stessa altezza. Se il faro fendinebbia di coda è unico, deve
essere fissato sulla metà sinistra o al centro della parte posteriore del veicolo.117 3

I fari fendinebbia di coda devono soddisfare la direttiva n. 77/538 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi o il
regolamento ECE n. 38.

4 Il comando elettrico dei fari fendinebbia di coda deve adempiere le esigenze del
regolamento ECE n. 48.118 5 Le esigenze per le luci di circolazione diurna si fondano sul regolamento ECE n.
87; le esigenze per il montaggio sul regolamento ECE n. 48.119

Art. 77

Luci di retromarcia e catarifrangenti 1

Le luci di retromarcia non devono abbagliare; esse devono illuminare soltanto lo spazio vicino alla parte posteriore del veicolo. Se il fascio luminoso è diretto, il suo
centro deve toccare il suolo a una distanza di 15 m al massimo. Esse devono spegnersi quando il veicolo avanza e quando è staccata l'accensione oppure, sui veicoli
senza accensione elettrica, quando è staccato il contatto principale o sono spenti i
fari di profondità e i fari a luce anabbagliante.

2

I catarifrangenti devono soddisfare la direttiva n. 76/757 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi o il regolamento ECE n. 3.

3

Devono essere applicati in modo che il massimo effetto riflettente si abbia orizzontalmente e nell'asse longitudinale del veicolo e, se si tratta di catarifrangenti laterali,
perpendicolarmente a questo asse; essi devono essere visibili da una distanza di almeno 150 m se sono illuminati dai fari di profondità di un veicolo a motore.

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

117 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

119 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 41

741.41


Art. 78

Luci blu e luci gialle come anche altri dispositivi d'illuminazione 1

Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l'identificazione del veicolo possono essere adoperati gli indicatori di direzione lampeggianti oppure le luci
di fermata, in modo che si accendano e spengano simultaneamente. Per azionarlo è
necessario un dispositivo separato. La frequenza dei lampeggiamenti deve essere di
90 ± 30 al minuto. Una lampadina-spia deve segnalare al conducente che il dispositivo è in funzione.

2 Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l'identificazione di
piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso o porte posteriori
aperte valgono le luci lampeggianti fissate stabilmente alle medesime. Esse devono
potere essere attivate mediante dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante giusta il capoverso 1 oppure indipendentemente dal medesimo. Una lampadina-spia
deve segnalare al conducente che il dispositivo è in funzione. Il dispositivo deve
emanare luce gialla lampeggiante, con una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al
minuto. Non sono applicabili i numeri 21, 312 e 322 dell'allegato 10.120 3

Le esigenze per le luci blu e le luci gialle di pericolo si fondano sul regolamento ECE n. 65. Fatti salvi l'articolo 110 capoverso 3 lettera a e l'articolo 141 capoverso 2
lettera a, le luci blu devono essere lampeggianti e visibili da tutte le direzioni, le luci
gialle di pericolo da tutte le direzioni oppure dal davanti e dal dietro. Una lampadina-spia deve segnalare al conducente che esse sono accese.

4

Il contrassegno d'urgenza per i veicoli dei medici deve essere fissato sul tetto del veicolo. Il dispositivo può emanare luce lampeggiante gialla e con la medesima frequenza del lampeggio delle luci di avvertimento lampeggianti. Sono possibili le seguenti esecuzioni: a.

una scatola di materia plastica trasparente avente la forma di un prisma
triangolare (base di circa 0,26 m × 0,18 m, altezza di circa 0,13 m) recante come simbolo sui quattro lati una croce nera su fondo bianco e, sulla parte
anteriore e posteriore, l'iscrizione «medico/urgenza» di colore nero; b.

un contrassegno riconoscibile dal davanti e da dietro, alto 0,20 m al massimo, provvisto della scritta «medico/servizio d'urgenza» di colore nero su
fondo giallo.

5

Le luci per illuminare i lavori non devono abbagliare; esse devono illuminare soltanto il veicolo e le sue immediate adiacenze. Una lampadina-spia di controllo deve
avvertire il conducente che queste luci sono accese, se egli non le vede facilmente.


Art. 79

Indicatori di direzione lampeggianti 1

Gli indicatori di direzione lampeggianti devono, senza abbagliare, essere visibili, di notte con tempo chiaro, da almeno 300 m e di giorno da almeno 100 m.

2

Gli indicatori di direzione lampeggianti devono accendersi al più tardi un secondo dopo essere stati azionati e avere una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al minuto.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 42

741.41

Posti da una medesima parte del veicolo, devono accendersi e spegnersi contemporaneamente davanti, lateralmente e dietro.

3

Un dispositivo di controllo deve segnalare la funzione. Esso può essere acustico oppure ottico o entrambi.

4

Si applicano per analogia i requisiti generali per le luci giusta l'articolo 73.

Capitolo 10: Ulteriori esigenze e equipaggiamenti suppletivi

Art. 80

Impianto elettrico, deparassitaggio 1

Le condotte elettriche devono sopportare le intensità di corrente che possono prodursi, essere isolate, protette il più possibile contro l'attrito e l'infiammabilità e, se
necessario, munite di fusibili.

2

Le batterie devono essere montate o protette in modo che nessun liquido possa colare e non vi sia da temere un corto circuito o un incendio.

3

L'impianto elettrico come anche i motori ausiliari non devono disturbare la ricezione delle emissioni radiotelevisive. Il deparassitaggio si fonda sull'allegato 12.


Art. 81

Tergicristalli

1

I parabrezza sopra i quali il conducente non può vedere facilmente devono essere muniti di tergicristalli solidi che mantengano pulita una superficie trasparente assai
grande.

2

I tergicristalli devono funzionare automaticamente e effettuare al minimo 40 movimenti al minuto.


Art. 82

Avvisatori acustici, altri dispositivi acustici, altoparlanti esterni 1

I veicoli a motore devono essere muniti di almeno un avvisatore acustico. Sono ammessi soltanto dispositivi che producono un tono o un accordo ininterrotto e invariabile. Le condizioni di controllo e il livello sonoro si fondano sull'allegato 11.

2

I veicoli a motore provvisti di luci blu devono essere muniti di una tromba a due suoni alternati; i veicoli del servizio di linea sulle strade postali di montagna possono avere una tromba a tre suoni alternati. Le condizioni di controllo e il livello sonoro si fondano sull'allegato 11.

3

I veicoli a motore della protezione civile, della polizia e di altri servizi propri dei Comuni e da essi designati come anche i veicoli militari possono essere muniti di
segnali d'allarme giusta gli articoli 8 e 11 OPCi. Detti segnali non sottostanno all'approvazione del tipo.

4

Sono vietati i dispositivi acustici non previsti, in particolare sirene e altri dispositivi a suono stridente o di fantasia quali campane, campanelli o dispositivi riproducenti versi di animali come pure quelli che funzionano sullo scappamento.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 43

741.41

5

Gli altoparlanti esterni sono ammessi con il permesso dell'autorità competente soltanto nei casi seguenti:

a.

per i veicoli giusta il capoverso 3; b.

per i veicoli del servizio di linea; c.

per i veicoli della polizia e del servizio antincendio; d.

per i veicoli militari: e.

per i veicoli che per speciali misure di protezione (blindatura) sono muniti di
vetri laterali che non possono essere aperti o possono essere aperti soltanto
parzialmente;

f.

per i veicoli impiegati durante manifestazioni speciali.


Art. 83

Esigenze generali per sistemi d'allarme per veicoli 1

Il «sistema d'allarme per veicoli (SAV)» è un'installazione fissata stabilmente che offre protezione contro azioni al o nel veicolo e deve proteggere contro l'uso non
autorizzato il veicolo che ne è equipaggiato. Se non è approvato giusta la direttiva n.
74/61 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego
non autorizzato dei veicoli a motore o il regolamento ECE n. 97, devono essere
adempiute le esigenze giusta gli articoli 83-88.121 2

Il SAV deve rilevare e segnalare almeno l'apertura di una porta del veicolo, del cofano del motore o del portabagagli e poter far scattare un allarme acustico.

3

Sono ammessi elementi completivi per il controllo dell'abitacolo quali «captatori ad ultrasuoni», «captatori a infrarossi», «dispositivi d'immobilizzazione», «detettori
d'inclinazione» e «allarmi in caso di pericolo».

4

Non sono ammessi i SAV che possono agire durante la marcia del veicolo sul motore, sul cambio, sull'impianto di frenatura o sul dispositivo di guida come anche gli
elementi che reagiscono alle vibrazioni del veicolo.

5

Il SAV deve soddisfare, per quanto concerne la sicurezza, le seguenti esigenze: a.

l'installazione non deve compromettere la sicurezza di funzionamento del
veicolo che ne è equipaggiato; b.

un guasto del SAV non deve avere influssi sulla sicurezza di funzionamento
del veicolo;

c.

le singole parti del SAV e i pertinenti elementi devono essere fabbricati e installati nel veicolo in modo da ridurre al minimo il rischio di messa fuori uso
o di distruzione da parte di chi non è autorizzato.


Art. 84

Sensibilità ai falsi allarmi Il SAV deve essere fabbricato e installato nel veicolo in modo da ridurre al minimo
la probabilità di far scattare un falso allarme. Inoltre, il sistema non deve reagire, in 121 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 44

741.41

particolare, per effetto di urto al veicolo, in caso di compatibilità elettromagnetica,
di abbassamento di tensione della batteria che si scarica o in caso di accensione dell'illuminazione dell'abitacolo senza apertura delle porte del veicolo.


Art. 85

Inserimento, disinserimento, alimentazione elettrica 1

Il disinserimento rispettivamente lo spegnimento del SAV non devono mai far scattare un falso allarme. L'inserimento o la preparazione del sistema deve avvenire
mediante chiusura di una porta o del sistema di chiusura centralizzata, mediante un
dispositivo elettrico o elettronico, per esempio telecomando, o mediante un interruttore con o senza chiave, oppure mediante un dispositivo elettrico o elettronico installato nell'abitacolo del veicolo.

2

I dispositivi installati nell'abitacolo devono essere muniti di un ritardo di uscita e d'entrata. Il ritardo deve poter essere regolato tra 15 e 45 secondi dall'inserimento
del sistema e tra 5 e 15 secondi dal disinserimento del sistema. Entrambi i ritardi
possono essere regolabili entro i limiti precitati.

3

Se il SAV è provvisto di un telecomando, questo sistema deve essere conforme allo stato attuale della tecnica, come stabilito segnatamente nelle norme dell'ETSI. La frequenza deve essere di 433,92 MHz e la potenza massima di 25 mW. Le verifiche e le
omologazioni dei dispositivi di telecomando sono di competenza dell'UFCOM.122 4

L'alimentazione elettrica del SAV può avvenire tramite la batteria del veicolo. In caso di altro mezzo di alimentazione elettrica, questa deve essere ricaricabile e poter
approvvigionare soltanto il SAV.

5

Il sistema deve essere disposto in modo tale che, in caso di corto circuito al circuito del segnale d'allarme acustico, siano garantite le altre funzioni del circuito elettrico
non interrotto. Un difetto o un'interruzione della corrente elettrica che alimenta le
luci, ad esempio l'illuminazione dell'abitacolo, non deve ostacolare il funzionamento
del sistema.


Art. 86

Segnale d'allarme del SAV 1

In caso di interventi all'esterno o all'interno del veicolo, il SAV deve emettere un segnale d'allarme acustico. Sono inoltre possibili segnali ottici (dispositivi d'illuminazione) o segnali radiotrasmessi. Sono parimenti ammessi i segnali d'allarme costituiti dalla combinazione di due o di tutti e tre i tipi di segnali.

2

Dopo l'entrata in funzione del segnale d'allarme, il sistema deve ritornare automaticamente nella posizione iniziale. Il segnale d'allarme può scattare nuovamente soltanto in caso di manipolazione duratura e ripetuta del veicolo. Tra le fasi di allarme
deve esserci una pausa di almeno 10 secondi.

3

Il segnale d'allarme acustico emesso dal SAV deve essere chiaramente udibile e riconoscibile e differire dagli altri segnali acustici usati nella circolazione stradale. Il
segnale acustico deve durare almeno 25 secondi, ma non può superare i 30 secondi.
Il segnale può avere una tonalità costante, modulata o intermittente. Il livello sonoro, le frequenze come anche le condizioni di misurazione si fondano sull'allegato 11.

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 45

741.41

4

Il segnale d'allarme ottico può consistere in un lampeggiamento degli indicatori di direzione lampeggianti e/o dell'illuminazione dell'abitacolo (comprese tutte le luci
del medesimo circuito elettrico). La durata deve essere al minimo di 25 secondi, ma
non superare i 5 minuti. Un disinserimento del sistema d'allarme deve interrompere
immediatamente il segnale ottico. Se il SAV comprende un dispositivo d'allarme
acustico e un segnale d'allarme ottico, i segnali ottici possono essere alternati a
quelli acustici.

5

Il SAV può essere provvisto di un segnale d'allarme radiotrasmesso. È fatta salva l'immatricolazione da parte dell'UFCOM.


Art. 87

Dispositivo di immobilizzazione 1

Per impedire qualsiasi abuso, il veicolo può essere munito di un dispositivo di immobilizzazione meccanico, elettrico o elettronico.

2

Detto dispositivo deve poter bloccare almeno uno dei tre sistemi necessari per la messa in marcia del motore (motorino d'avviamento, sistema d'alimentazione in carburante o sistema d'accensione).

3

Il dispositivo di immobilizzazione può essere inserito automaticamente (anche a ritardo) contemporaneamente con gli altri elementi del SAV o mediante interruttore
separato (con o senza chiave).

4

Il dispositivo di immobilizzazione deve essere assicurato in modo tale da non poter essere attivato se il motore è in marcia.


Art. 88

Altri elementi facoltativi del SAV 1

Il SAV può essere munito di un dispositivo di controllo ottico o acustico indicante il suo stato di funzionamento (inserito, disinserito). Questo dispositivo può trovarsi
all'esterno o all'interno del veicolo.

2

L'indicazione ottica dello stato di funzionamento avviene mediante lampadine-spia o illuminazione del dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante o delle luci di
posizione (comprese tutte le luci del medesimo circuito elettrico). L'intensità luminosa dei segnali ottici all'esterno del veicolo non deve superare 0,5 candela.

3

L'indicazione sonora dello stato di funzionamento avviene mediante un segnale con un'intensità massima di 60 dB (A) e della durata massima di 3 secondi. L'intensità sonora è misurata alla distanza di 1,00 m dal dispositivo.

4

Il SAV può essere munito di un allarme per casi di pericolo. Questo allarme deve poter essere attivato o dall'interno dell'abitacolo (ad es. mediante interruttore), o dall'esterno del veicolo, mediante telecomando. L'allarme per casi di pericolo può essere ottico o acustico. Deve poter essere fatto scattare indipendentemente dagli altri
elementi del SAV e non deve influire su di essi.


Art. 89

Disposizione delle attrezzature di lavoro e dei portacarichi posteriori 1

Le attrezzature di lavoro, i portacarichi posteriori e simili non devono nascondere i dispositivi d'illuminazione né limitare l'angolo di visibilità, tranne se esistono dispo

Circolazione stradale 46

741.41

sitivi d'illuminazione suppletivi rispondenti alle esigenze e alle prescrizioni di montaggio vigenti per le rispettive luci.

2

Le attrezzature di lavoro, i portacarichi posteriori e simili non devono nascondere le targhe. Tuttavia è permesso fissare targhe in un altro posto se sono rispettate le
condizioni dell'articolo 45 capoverso 2. In ogni caso deve esserci una luce per illuminare la targa posteriore.


Art. 90

Paletta di segnalazione, segnale di veicolo fermo, cuneo123 1

La paletta di segnalazione (art. 28 cpv. 4 ONC) deve essere conforme al modello dell'allegato 4.

2

Nei veicoli a motore larghi più di 1,00 m - esclusi motoveicoli, motoveicoli con carrozzino laterale, carri a mano muniti di motore e veicoli cingolati - come anche
sui rimorchi di monoassi deve trovarsi un segnale di veicolo fermo omologato e
contrassegnato secondo il regolamento ECE n. 27.

3 I cunei devono essere di materiale resistente; la loro base deve essere antisdrucciolevole e non deve causare danni alle strade. I cunei, per quanto concerne l'immobilizzazione del veicolo in salita e in discesa, devono soddisfare le medesime esigenze dei freni di stazionamento del rispettivo veicolo.124

Art. 91

Dispositivi di agganciamento 1

I «dispositivi di agganciamento» sono dispositivi per agganciare rimorchi a veicoli trattori, dispositivi di agganciamento a rimorchi e agganciamenti a sella.

2 I dispositivi di agganciamento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica,
come stabilito in particolare nella direttiva n. 94/20 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai dispositivi di agganciamento meccanici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché il loro fissaggio a questi veicoli, nel
regolamento ECE n. 55 o nel capitolo 10 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche
dei veicoli a motore a due o tre ruote.125 3

Devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: a.

il dispositivo d'agganciamento del veicolo trattore deve essere fissato a parti
sufficientemente solide e comprendere un dispositivo che ne impedisca un'apertura improvvisa; b.

l'anello di traino agganciato al veicolo trattore deve poter oscillare facilmente in senso orizzontale e verticale e rotare sufficientemente intorno al
suo asse longitudinale.

4

Sui dispositivi d'agganciamento, anche se sono montati, devono figurare in maniera indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

124 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

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741.41

a.

una marca d'approvazione internazionale (come «e» o «E» seguito da un
numero) con un numero d'approvazione o il nome del costruttore o il marchio di fabbrica; b.

il carico d'appoggio massimo ammesso; c.

la forza di riferimento teorica per la forza orizzontale sul timone tra il veicolo trattore e il rimorchio (valore D) o il carico rimorchiabile massimo ammesso.

5

Sono esclusi dal capoverso 4 lettere b e c i dispositivi di agganciamento normalizzati muniti della pertinente marca d'identificazione.

6

Il punto di ancoraggio del dispositivo di agganciamento e il carico d'appoggio ammesso sono stabiliti dal costruttore del veicolo. Tuttavia non può essere superato il
carico d'appoggio stabilito dal costruttore del dispositivo di agganciamento.

Capitolo 11: Disposizioni speciali

Art. 92

Veicoli per invalidi, veicoli guidati da motulesi o audiolesi 1

Allo scopo di adattare i veicoli per invalidi, in particolare i dispositivi di comando, all'infermità del conducente, si può derogare alle prescrizioni sull'equipaggiamento
nella misura in cui lo consenta la sicurezza di funzionamento.

2

I veicoli guidati da persone motulese o audiolese possono essere muniti, davanti e dietro, di un segno distintivo speciale giusta l'allegato 4. Questo segno deve essere
coperto o tolto se il veicolo non è guidato da una persona motulesa o audiolesa.


Art. 93

Veicoli per il trasporto di animali 1

Nei veicoli per il trasporto regolare di animali, ogni parte che entra in contatto con essi deve essere costruita con materiale innocuo per la salute e sistemata in modo
che il pericolo di ferimento sia esiguo. I pavimenti devono essere stagni e antisdrucciolevoli. Mediante pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno deve essere impedito agli animali di scivolare. Le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il trasporto, poter essere fissati in modo sicuro. Devono essere garantiti un
sufficiente afflusso di aria fresca, come anche la protezione dagli influssi atmosferici
nocivi e dai gas di scarico.

2

I veicoli per il trasporto di bestiame grosso devono essere muniti di pareti aventi un'altezza di almeno 1,50 m e quelli per il trasporto di bestiame piccolo, di almeno
0,60 m. Con dispositivi di attacco, reti e coperture deve essere impedito agli animali
di sporgere la testa fuori dal veicolo.

3

Sono salve le disposizioni dell'articolo 74 ONC e dell'OPAn.

Circolazione stradale 48

741.41

Titolo secondo: Autoveicoli Capitolo 1: Dimensioni, pesi, identificazione

Art. 94

Dimensioni

1

La lunghezza di un autoveicolo non deve superare: Metri

a.

per gli autoveicoli di trasporto 12,00

b.

per gli autoveicoli di lavoro 12,00

c.

per gli autobus snodati 18,00

2

La larghezza di un autoveicolo non deve superare: a.

per i veicoli climatizzati 2,60

b.

per gli altri autoveicoli126 2,55

3

L'altezza degli autoveicoli non deve superare 4,00


Art. 95

Pesi, carichi sull'asse 1

Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso massimo ammesso ammonta a: Tonnellate

a.

per le automobili

3,50

b.

per i furgoncini

3,50

c.

per gli autofurgoni 3,50

d.

per gli autoveicoli a due assi 18,00

e.

per gli autoveicoli a tre assi 25,00

f.127 per gli autoveicoli a tre assi delle classi M3 e N3 (eccettuati gli autosnodati a tre assi) il cui asse motore è equipaggiato di ruote
gemellate e una molleggiatura giusta l'articolo 57 capoverso 1
oppure se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati
con ruote gemellate e il carico sull'asse non supera per ciascun asse 9.50 t 26,00

g.

autoveicoli con più di tre assi 28,00

h.

autobus snodati a tre assi 28,00

i.128 trattori agricoli 14,00

2 I carichi sull'asse (senza tenere conto di un dispositivo d'avviamento
giusta l'art. 57 cpv. 2) non devono superare per gli:129 126 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

128 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 49

741.41

Tonnellate

a.130 assi singoli nonché assi singoli motori di trattori agricoli 10,00

b.

assi singoli motori 11,50

c.

assi doppi con un passo inferiore a 1,00 m 11,50

d.

assi doppi con un passo da 1,00 m a meno di 1,30 m 16,00

e.

assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m 18,00

f.131 assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e di una molleggiatura
giusta l'articolo 57 capoverso 1 oppure se entrambi gli assi motori
posteriori sono equipaggiati di ruote gemellate e il carico sull'asse
non supera per ciascun asse 9,50 t 19,00

g.

assi tripli con un passo di 1,30 m al massimo 21,00

h.132 assi tripli passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo 24,00


Art. 96

Targhe

Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, delle targhe
previste.

Capitolo 2: Dispositivo di propulsione, gas di scarico e trasmissione

Art. 97

Avviamento, potenza utile, aumento della potenza del motore,
consumo di carburante

1

Il motore di propulsione deve potere essere messo in moto dal sedile del conducente.

2

La potenza utile (art. 46 cpv. 1) del motore di propulsione deve ammontare al minimo per ogni tonnellata di peso totale a:

a.133 5,0 kW per gli autoveicoli e le combinazioni di veicoli; b.134 4,4 kW per le macchine semoventi.

c.

2,95 kW per gli autotreni trainati da trattori.

3

Un aumento della potenza del motore di oltre il 20% può essere eseguito soltanto dal costruttore del veicolo o se egli dichiara che il veicolo si presta alla modifica.

4

Per i veicoli della classe M1 in occasione della procedura dell'approvazione del tipo deve essere stabilito il consumo di carburante.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 50

741.41

5

La determinazione del consumo di carburante si fonda sulle disposizioni della direttiva n. 80/1268 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore.


Art. 98

Retromarcia

Gli autoveicoli con un peso totale di oltre 0,20 t devono essere muniti di una retromarcia. Gli autoveicoli con motore elettrico possono essere equipaggiati di un altro
dispositivo di retromarcia.


Art. 99

Dispositivi di limitazione della velocità 1

I veicoli della classe M3 con un peso totale superiore a 10,00 t come anche i veicoli della classe N3 devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente alla direttiva n. 92/24 del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente i dispositivi di limitazione della velocità e dei sistemi di limitazione della velocità comparabili, installati su certe categorie di veicoli a motore
oppure giusta il regolamento ECE n. 89.

2

Il capoverso 1 non si applica: a.

agli autoveicoli dei servizi antincendio, della polizia, del servizio sanitario e
della protezione civile; b.

ai veicoli militari; c.135 agli autoveicoli che forniscono una prestazione di servizio pubblica e circolano esclusivamente all'interno delle località.

3

Le velocità regolate si fondano sulla direttiva n. 92/6 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di dispositivi di limitazione della velocità per talune categorie di veicoli nella Comunità.

4

Collaudo, esame successivo e riparazione di dispositivi di limitazione della velocità si fondano sull'articolo 102.


Art. 100

Odocronografo

1 Devono essere muniti di un odocronografo che permetta di controllare la durata del
lavoro e del riposo e di chiarire un infortunio: a.

i veicoli il cui conducente sottostà all'OLR 1 o all'OLR 2; b.

gli altri autoveicoli pesanti non menzionati alla lettera a. Sono eccettuati gli
autoveicoli di lavoro, i veicoli il cui interno è adibito ad abitazione e le automobili pesanti che non sono usate per il trasporto professionale di persone
(art. 3 OLR 2).136

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

136 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 51

741.41

2

La costruzione e l'installazione di odocronografi si fondano sul regolamento n.

3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada.

3

Collaudo, esame successivo e riparazione di odocronografi si fondano sull'articolo 102.

4

Per l'indicazione della velocità in caso di odocronografi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l'articolo 55 capoverso 4.137

Art. 101

Registratore di fine percorso 1 I veicoli usati per corse professionali di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a e c
nonché capoverso 4 OLR 2 necessitano di un registratore di fine percorso che indichi la velocità almeno sugli ultimi 250 m. Invece del registratore di fine percorso
può anche essere usato un odocronografo secondo l'articolo 100.138 1bis Nei veicoli che necessitano di un odocronografo giusta l'articolo 100 capoverso
1 lettera b è sufficiente un registratore di fine percorso.139 2 Alla costruzione e all'installazione del registratore di fine percorso si applica per
analogia il regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Collaudo, esame successivo e riparazione di registratori di fine percorso si fondano sull'articolo 102.140 3

Per l'indicazione della velocità in caso di registratori di fine percorso è sufficiente un arco fino a 120 km/h.

4

Per i registratori di fine percorso lo scarto massimo dell'iscrizione può ammontare a ±2 per cento della velocità effettiva.


Art. 102

Collaudo e riparazione di dispositivi di limitazione della velocità,
odocronografi e registratori di fine percorso 1

I dispositivi di limitazione della velocità, gli odocronografi e i registratori di fine percorso devono essere installati, collaudati e riparati da un'officina di montaggio
che dispone di un permesso pertinente. Il permesso è rilasciato dall'autorità d'immatricolazione alle officine che offrono la garanzia ai cui sensi tali lavori vengono eseguiti accuratamente e che dispongono di personale qualificato nonché delle installazioni necessarie.

2

I dispositivi di limitazione della velocità, gli odocronografi, i registratori di fine percorso e i loro raccordi devono sempre essere muniti dei sigilli di piombo di
un'officina di montaggio riconosciuta.

137 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

138 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

139 Introdotto dal n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 52

741.41

3

Dopo aver eseguito lavori sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli di piombo siano intatti. Se i lavori hanno compromesso la precisione delle iscrizioni,
l'odocronografo o il registratore di fine percorso devono sottostare a un nuovo controllo. I dispositivi di limitazione della velocità devono essere sottoposti a un nuovo
controllo se i lavori hanno compromesso la precisione della velocità regolata.

4

...141

Capitolo 3: Freni

Art. 103

1 Gli impianti di frenatura dei veicoli delle classi M e N devono adempiere le esigenze della direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei suoi allegati o del regolamento ECE n.
13.142

2

Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del
veicolo.

3 L'efficacia degli impianti di frenatura può essere controllata giusta l'allegato 7.143 4

Agli impianti di frenatura di autoveicoli che non appartengono alle classi M o N si applicano le disposizioni degli articoli 126 a 130.

Capitolo 4: Carrozzeria, abitacolo

Art. 104

Copertura della ruota, dispositivi di protezione laterale, dispositivi
di protezione posteriore 1

Nei veicoli della classe M1 che avanzano in linea retta la carrozzeria rispettivamente i parafanghi devono coprire la parte superiore della ruota, su tutta la larghezza
del battistrada, e posteriormente fino a 15,00 cm sopra il centro dell'asse.

2

Gli autocarri delle classi N2 e N3 devono essere muniti di una protezione laterale conformemente alle esigenze dell'allegato della direttiva n. 89/297 del Consiglio, del
13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi o dei numeri 6 a
8 del regolamento ECE n. 73.

3

Il capoverso 2 non si applica: 141 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 53

741.41

a.

agli autoveicoli con carrozzeria ribaltabile lateralmente, se la lunghezza interna dello spazio utile di carico non supera 7,50 m; gli autoveicoli con carrozzeria ribaltabile su un solo lato devono essere provvisti di protezione laterale sul lato non ribaltabile; b.

agli autoveicoli cui, nel singolo caso, l'autorità di immatricolazione ha concesso un'eccezione poiché l'applicazione di protezioni laterali non è possibile per motivi tecnici e di uso; c.

ai veicoli militari.

4 I veicoli delle classi M e N devono essere provvisti di una protezione posteriore
conformemente alle esigenze dell'allegato II della direttiva n. 70/221 del Consiglio,
del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi o del numero 7 del regolamento ECE n. 58.144 5

Il capoverso 4 non si applica a: a.

carri con motore;

b.

trattori a sella;

c.

autoveicoli cui, nel singolo caso, l'autorità di immatricolazione ha concesso
un'eccezione poiché l'applicazione di una protezione posteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso; d.

veicoli militari.


Art. 105

Parabrezza, abitacolo 1

Gli autoveicoli devono essere muniti di un parabrezza.

2

Il parabrezza di autoveicoli leggeri deve essere di vetro composto omologato (vetro di sicurezza a più strati).

3

Sono vietate riparazioni dei parabrezza di vetro composto omologato dei veicoli della classe M1 all'interno del campo di visibilità del conducente come definito dalla
direttiva n. 77/649 del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore.

4

Gli autocarri devono essere muniti di una cabina per il conducente separata dallo spazio di carico.

5

La cabina del conducente degli autocarri e lo spazio riservato ai passeggeri sugli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone devono essere protetti contro
le intemperie e poter essere aerati e riscaldati.145 Le cabine con una sola porta devono avere un'uscita di soccorso giusta l'articolo 123 capoverso 3.

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

145 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

Circolazione stradale 54

741.41


Art. 106


146

Cinture di sicurezza, poggiatesta 1 L'obbligo d'equipaggiamento e le esigenze riguardo alle cinture di sicurezza di
autoveicoli delle classi M e N si fondano sulla direttiva n. 77/541 del Consiglio, del
28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore. Per i veicoli
della classe M

1 con destinazione specifica, i disciplinamenti speciali sono contenuti nell'allegato XI della direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.147 2 Gli autoveicoli della classe M1 devono essere provvisti di poggiatesta sui sedili
anteriori più esterni.148

Art. 107

Posti a sedere e posti in piedi 1

Tutti i sedili devono essere fissati solidamente e avere uno schienale e un appoggio per i piedi. I sedili posti trasversalmente rispetto all'asse longitudinale del veicolo
devono essere muniti di appoggi laterali o di separazioni; i sedili longitudinali devono essere muniti a ogni estremità di una separazione e di un bracciolo almeno
ogni quattro posti. Il sedile del conducente deve potersi regolare almeno in senso
longitudinale e permettere di guidare con il minore affaticamento possibile.

2 I posti in piedi sono ammessi soltanto sugli autobus e sui furgoncini impiegati per
corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione come pure
sugli autoveicoli in cui il personale che esegue o sorveglia il carico deve restare in
piedi.149 Nel traffico locale, l'autorità di immatricolazione può all'occorrenza permettere che vi siano posti in piedi anche in altri casi. Per i posti in piedi devono esservi dispositivi di appoggio sufficienti. Le piattaforme esterne devono essere munite di materiale antisdrucciolevole.

3 L'allegato 9 si applica alla determinazione del numero dei posti di autoveicoli.150

Art. 108

Disposizione dei pedali Il pedale della frizione deve essere a sinistra di quello del freno e il pedale del freno
a sinistra dell'acceleratore, salvo sui trattori, autoveicoli di lavoro e veicoli cingolati.
I pedali devono essere separati da uno spazio sufficiente e, salvo l'acceleratore, essere muniti di rivestimento antisdrucciolevole.

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

147 Per. introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 set. 1999 (RU 1999 2494).

149 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 55

741.41

Capitolo 5: Illuminazione

Art. 109

Dispositivi d'illuminazione obbligatori 1

Devono essere fissati stabilmente i seguenti dispositivi di illuminazione e catarifrangenti:

a.

davanti: due fari di profondità, due fari a luce anabbagliante e due fari di posizione; b.

dietro: due luci di coda, due catarifrangenti, due luci di fermata e una luce
per illuminare la targa.

2

I veicoli lunghi più di 8,00 m devono essere muniti di almeno un catarifrangente visibile lateralmente, fissato stabilmente su ogni lato del veicolo in modo adeguato.

3

Gli autoveicoli sprovvisti di batterie devono essere muniti davanti di due catarifrangenti.

4 Gli autoveicoli larghi più di 2,10 m devono essere muniti di almeno due luci di
ingombro anteriori e posteriori. 151

Art. 110

Dispositivi d'illuminazione facoltativi 1 Sono ammessi i seguenti dispositivi d'illuminazione supplementari:152 a. 153 davanti: due fari di profondità (fissati stabilmente oppure orientabili mediante il dispositivo di guida), due fari fendinebbia, due luci di circolazione
diurna, due fari d'ingombro e due catarifrangenti non triangolari; se vi sono
quattro fari di profondità ribaltabili: due fari di profondità o a luce anabbagliante supplementari esclusivamente per i segnali del lampeggiatore; b.154 dietro:

1.

due luci d'ingombro, 2.

una o due luci di retromarcia, 3.

uno o due fari fendinebbia di coda 4.

una luce supplementare di fermata (art. 75 cpv. 4) o due luci supplementari di fermata disposte in alto (non si applica l'allegato 10 n. 322), 5.

due indicatori di direzione lampeggianti supplementari disposti in alto
(non si applica l'allegato 10 n. 21 e 322); 6.

due luci supplementari di coda disposte in alto, se non sono disponibili
luci di ingombro corrispondenti (non si applica l'allegato 10 n. 21
e 322);

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 56

741.41

c.155 catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali; queste possono lampeggiare insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti per i veicoli lunghi fino a 6 m, se corrispondono allo schema V del
numero 51 dell'allegato 10; d.

un dispositivo di segnalazione ottica (lampeggiatore); e.

un'illuminazione interna per lo spazio riservato ai passeggeri e al carico, che
non disturbi gli altri utenti della strada; f.

luci di avvertimento che si accendono sulle portiere quando si aprono e
proiettano luce verso il dietro; g.

luci di avvertimento lampeggianti per l'identificazione del veicolo; h.156 luci di avvertimento lampeggianti per l'identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltate verso il basso e porte posteriori aperte
(art. 78 cpv. 2);

i.157 luci di lavoro, nella misura in cui con il veicolo sono effettuati lavori che esigono tali luci, come anche sui veicoli d'intervento del servizio antincendio, della polizia e del servizio sanitario.

2

Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi: a.

sugli autoveicoli la cui lunghezza non supera 6,00 m e la larghezza 2,00 m:
luci di posteggio su entrambi i lati; b.158 sui tassì: un contrassegno luminoso non abbagliante come anche piccole luci per controllare il tassametro dall'esterno; c.

sugli autobus nel servizio di linea: cartelli luminosi indicanti il percorso e il
luogo di destinazione; d.

sui veicoli dei medici nei casi urgenti (art. 26 cpv. 4 OAC) un contrassegno
«medico/urgenza», «medico/servizio d'urgenza» (art. 78 cpv. 4); e.159 i veicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: piccole luci arancioni non abbaglianti né lampeggianti per il controllo dell'apparecchio di rilevazione dall'esterno; f.160 sui veicoli delle classi M 2, M3, N2 e N3 , oltre alle luci di retromarcia uno o due fari fendinebbia rivolti verso dietro se questi sono inseriti come le luci di
retromarcia e possono essere azionati con un interruttore separato.

3

Con il permesso dell'autorità d'immatricolazione, iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi:

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

158 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2000 (RU 2000 1034).

160 Introdotta dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 57

741.41

a.161 sui veicoli del servizio antincendio, della polizia e del servizio sanitario: luci blu, al massimo due fari a luci blu orientati verso il davanti, luci orientabili
nonché, montate sul tetto, luci di avvertimento gialle visibili dal davanti e da
dietro che si accendano e spengano simultaneamente mediante un interruttore separato (art. 78 cpv. 1).

b.

su veicoli che costituiscono un pericolo particolare, difficilmente riconoscibile per gli altri utenti della strada, e sui veicoli che li accompagnano: luci
gialle di pericolo;

c.

sui veicoli della polizia: davanti o dietro un'iscrizione illuminata, ad esempio
«Colonna», «Incidente», «Stop-Polizia», in scrittura normale o a specchio; d.

sui veicoli per la preparazione delle piste di neve: luci orientabili che devono
rispondere alle esigenze tecniche stabilite per i fari di profondità.

4

È vietato qualsiasi altro dispositivo d'illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso l'esterno, in particolare le luci orientabili e i fari a lunga portata.


Art. 111

Indicatori di direzione lampeggianti Gli autoveicoli devono essere muniti di indicatori di direzione lampeggianti.

Capitolo 6: Altre esigenze e equipaggiamento suppletivo

Art. 112

Specchi retrovisori

1

Gli autoveicoli devono essere muniti esternamente, a destra e a sinistra, di uno specchio retrovisore che permetta al conducente di vedere facilmente la carreggiata
lateralmente lungo la carrozzeria e a tergo su una distanza di 100 m al minimo.

2

Sugli autoveicoli delle classi M1 e N1 muniti di un lunotto posteriore di grandezza sufficiente che non possono trainare rimorchi, uno specchio retrovisore interno può
sostituire quello esterno destro.

3

Gli specchi retrovisori devono essere fissati in modo da vibrare il meno possibile e riflettere un'immagine non deformata. La superficie dello specchio deve essere di
almeno 70 cm2 per gli autoveicoli leggeri; per quelli pesanti deve essere di almeno
150 cm2, se è convessa, di almeno 300 cm2 se è piana. Il raggio di curvatura degli
specchi convessi non deve essere inferiore a 0,80 m.

4 Gli autoveicoli delle classi N2 con un peso totale di oltre 7,50 t e N3 devono essere
muniti, oltre che degli specchi retrovisori prescritti secondo il capoverso 1, a destra
di uno specchio esterno grandangolare e, sul lato opposto al volante, di uno specchio
d'accostamento. Le esigenze concernenti questi specchi e i loro ancoraggi si fondano sulla direttiva n. 71/127 del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relativi ai retrovisori dei veicoli a motore o sul
regolamento ECE n. 46.162 161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

162 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 58

741.41


Art. 113

Dispositivo lavacristalli, sbrinatore e ventilazione 1

Gli autoveicoli leggeri con il tergicristallo per il parabrezza devono essere muniti di un dispositivo lavacristallo.

2

Gli autoveicoli chiusi devono essere muniti di un dispositivo (sbrinatore, ventilazione) che impedisca al parabrezza di appannarsi o coprirsi di gelo durante la marcia, per lo meno sulla superficie spazzolata dai tergicristalli.


Art. 114


163

Cuneo

Gli autoveicoli pesanti devono essere muniti di almeno un cuneo facilmente accessibile (art. 90 cpv. 3).


Art. 115

Dispositivo antifurto meccanico Le automobili devono essere munite, oltre che di serratura delle porte e dell'interruttore d'accensione, di un dispositivo antifurto efficace e non pericoloso durante la
marcia (per esempio serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del
cambio). Nelle automobili con carrozzeria aperta le serrature delle portiere possono
mancare.


Art. 116

Impianti d'allarme in caso di aggressioni Gli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone e i veicoli adibiti al trasporto di denaro e oggetti di valore possono essere muniti, con il permesso
dell'autorità d'immatricolazione iscritto nella licenza di circolazione, di un dispositivo d'allarme a due suoni, uno di tono basso continuo e l'altro di tono più alto e
interrotto.164 L'intensità sonora, le frequenze come anche le condizioni di misurazione si fondano sull'allegato 11.

Capitolo 7:
Disposizioni speciali concernenti i singoli generi di autoveicoli
Sezione 1: Autoveicoli con velocità massima limitata

Art. 117

Criteri per la limitazione della velocità massima, contrassegno 1

Se necessario, la velocità massima può essere limitata qualora lo esigano peculiarità tecniche, segnatamente dispositivi di guida non usuali o possibilità di frenatura
insufficienti o mancanza di molleggiatura.

2 Gli autoveicoli con velocità massima per la loro costruzione o velocità massima
limitata dall'autorità di oltre 30 km/h e meno di 60 km/h devono portare posteriormente, in modo ben visibile, un contrassegno che indichi la velocità massima con il 163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

164 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 59

741.41

numero corrispondente, conformemente all'allegato 4.165 La velocità massima deve
essere iscritta nella licenza di circolazione.


Art. 118

Autoveicoli con velocità massima di 45 km/h Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocità massima non può
superare 45 km/h:

a.

non è richiesta una prestazione minima del motore (art. 97 cpv. 2); b.

sono ammessi pneumatici di genere diverso per il medesimo veicolo (pneumatici con carcassa radiale, pneumatici con carcassa diagonale) (art. 58 cpv.
3);

c.166 non è necessario che il freno di servizio sia a doppio circuito. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote, tuttavia può essere disposto su un asse posto prima del differenziale. Non occorre il rallentatore (art. 103).

d.

non sono necessari il parabrezza e la cabina per il conducente (art. 105); e.

non è applicabile la disposizione concernente le cerniere delle porte (art. 71
cpv. 2);

f.

non sono necessari i fari di profondità (art. 109 cpv. 1 lett. a); g.

non è necessario il dispositivo lavacristallo (art. 113 cpv. 1); h.

non è necessario che il dispositivo di agganciamento sia contrassegnato
(art. 91).

a167 Trattori agricoli con velocità massima di 40 km/h
(art. 161 cpv. 1bis)

1 Ai trattori agricoli la cui velocità massima non supera 40 km/h si applicano, oltre alle
agevolazioni dell'articolo 118, anche quelle dell'articolo 119 lettere a, d-g, i, k e p. 168 2 Non si applicano le disposizioni sulla distanza dal bordo laterale dei fari a luce
anabbagliante e dei fari fendinebbia come anche sullo spazio tra i fari a luce anabbagliante (allegato 10, n. 21 e 23).

3 L'odocronografo e il registratore di fine percorso non sono necessari (art. 100 e 101).


Art. 119

Autoveicoli con velocità massima di 30 km/h Oltre alle agevolazioni di cui all'articolo 118, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: 169 165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

167 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 60

741.41

a.170 il peso d'aderenza può essere inferiore al 25 per cento del peso effettivo (art.

39 cpv. 3);

b.

non è necessario che il motore possa essere avviato dal sedile del conducente
(art. 97 cpv. 1);

c.

non sono necessari l'indicatore di velocità (art. 55), l'odocronografo o il registratore di fine percorso (art. 100 e 101); d.

non è necessario che gli pneumatici abbiano un profilo (art. 58 cpv. 4); e.

non è necessario che gli pneumatici chiodati siano montati su tutte le ruote
del veicolo (art. 61 cpv. 2); f.

le esigenze per gli impianti di frenatura si fondano sugli articoli 126 a 130.
Tuttavia, il freno di servizio deve agire sulle ruote di un solo asse. Può essere disposto su un asse posto prima dei differenziali se due assi sono frenati.171 Per il freno ausiliario possono essere adoperati tutti gli elementi
meccanici di trasmissione del freno di servizio; g.

non sono necessari i parafanghi (art. 66 cpv. 2); h.

non è necessario il sedile per il conducente. Il conducente del veicolo può
stare in piedi. Se vi è un sedile per il conducente, non deve essere regolabile
né avere uno schienale (art. 107 cpv. 1) i.

non sono necessarie le cinture di sicurezza (art. 106); k.

i fari a luce anabbagliante devono illuminare sufficientemente la carreggiata
per 30 m. Qualora la delimitazione del fascio luminoso permetta una corretta
regolazione, non è necessario che producano una separazione tra le zone di
luce e di ombra (art. 74 cpv. 2); l.

non sono necessarie le luci di fermata (art. 75 cpv. 3); m.

non si applicano le disposizioni che stabiliscono la distanza dal bordo del
veicolo e l'intervallo tra i fari a luce anabbagliante, gli indicatori di direzione
lampeggianti e le luci fendinebbia (all. 10 n. 21 e 23); n.

non è necessario lo specchio retrovisore (art. 112) sui veicoli muniti di un
sedile per conducente senza cabina, con visibilità libera verso il dietro, senza
superficie di carico posteriore e per i quali il costruttore non rilascia alcuna
garanzia per il carico ammesso rimorchiato; o.

i tergicristalli possono essere azionati a mano (art. 81); p.172 non sono necessari i poggiatesta (art. 106 cpv. 2); q.173 non sono necessarie le pareti trasversali (art. 125 cpv. 1).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

171 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

172 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

173 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 61

741.41


Art. 120

Autoveicoli con velocità massima di 15 km/h Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118 e 119, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 15 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni: a.

il freno di servizio può agire davanti al differenziale (ad esempio sull'albero
cambio o sull'albero cardanico) (art. 127 cpv. 1); b.

non è necessario che il freno di servizio agisca progressivamente (art. 128 cpv. 2); c.

non sono necessari i fari a luce anabbagliante (art. 74 cpv. 2); d.

non è necessario l'avvisatore acustico (art. 82 cpv. 1).

Sezione 2: Autobus (compresi autobus snodati e filobus) e furgoncini

Art. 121

Contrassegno per scuolabus, abitacolo 1 I furgoncini e gli autobus adibiti al trasporto di scolari possono essere muniti, davanti e dietro, del pertinente contrassegno giusta l'allegato 4. Il contrassegno deve
essere coperto o tolto se il veicolo non è adibito al trasporto di scolari. 174 2 I corridoi e le piattaforme per i passeggeri in piedi devono avere un suolo antisdrucciolevole. Non sono ammessi sedili supplementari nel corridoio centrale. L'altezza
minima dei corridoi deve essere di: a.

per gli autobus

1,80 m

b.

nel piano superiore di un autobus a due piani 1,50 m

c.

nel piano inferiore di un autobus a due piani, nella parte situata
sopra o dietro l'asse posteriore 1,62 m

d.

nei furgoncini, esclusi gli scuolabus 1,50 m .175

3

Lo spazio per i passeggeri deve essere munito d'illuminazione elettrica. Se questo spazio è separato dalla cabina del conducente, i passeggeri devono, in caso di necessità, poter chiedere la fermata del veicolo.

4

I portabagagli devono essere tali che i bagagli non cadano in caso di frenate brusche.


Art. 122

Posti a sedere e posti in piedi, calcolo del numero dei posti e peso
del bagaglio

1

Sugli autobus il sedile del conducente deve essere separato dagli altri sedili. Nei veicoli con posti in piedi, al conducente deve sempre essere garantita, durante il 174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 62

741.41

viaggio, la visuale libera in un angolo di 90° verso destra e verso sinistra.176 Se necessario per motivi d'esercizio vanno montate separazioni o dispositivi analoghi.177 2

Il numero dei posti a sedere e in piedi autorizzati deve essere indicato in modo ben visibile all'interno del veicolo.

3

... 178


Art. 123

Porte, uscite di sicurezza, equipaggiamento complementare 1

Gli autobus devono avere, sul lato destro, una porta con una larghezza utile di almeno 0,60 m. I veicoli con più di 26 posti per i passeggeri devono avere due porte di
questa larghezza; sui veicoli con più di 34 posti, una deve trovarsi davanti a destra e
l'altra dietro a destra oppure sulla parete posteriore.

2 Alle porte automatiche o con comando a distanza si applica l'articolo 71 capoverso
2.179

3

Gli autobus e i furgoncini devono essere muniti inoltre di un'uscita di sicurezza dalle dimensioni utili di almeno 0,60 × 0,43 m per ogni dieci posti di passeggeri.

Queste uscite devono essere indicate in modo chiaro ed essere ripartite il più regolarmente possibile sui due lati del veicolo. Esse devono potersi aprire o liberare facilmente e rapidamente; gli strumenti necessari a tale scopo devono essere ben visibili e a portata di mano.

4

Gli autobus devono essere provvisti di una farmacia di bordo sufficientemente fornita e almeno di un estintore a portata di mano e con un contenuto minimo di 6 kg.

Sezione 3: Trattori a sella

Art. 124

Targhe, dispositivi di agganciamento 1

Se un semirimorchio è collegato stabilmente con il veicolo trattore o se un autoarticolato circola con targhe collettive, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.

2

Per collegamenti di trattori a sella con semirimorchi mediante agganciamento a sella, fino a 45,00 t devono essere impiegati dispositivi di agganciamento conformemente alla direttiva n. 94/20 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai dispositivi d'aggancio meccanici di veicoli a motore e dei loro
rimorchi nonché al loro fissaggio a questi veicoli. Per gli autoarticolati con un peso
totale di oltre 45,00 t sono ammessi anche perni con diametro di 88,9 mm (3½ pollici).

176 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

177 Per. introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

178 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 63

741.41

Sezione 4: Autoveicoli con cisterne o sili

Art. 125

1

Nelle cisterne destinate al trasporto di liquidi che contengono più di 7500 l devono essere applicate pareti trasversali in modo che ogni compartimento non contenga più
di 7500 l. Le aperture di comunicazione nelle pareti, compreso il passaggio di una
persona, non devono superare 0,30 m2 in totale.

2

L'altezza del centro di gravità della cisterna o del silo pieni, a partire dal suolo, può superare la larghezza del veicolo del 10 per cento al massimo.

3

I veicoli-cisterna per il trasporto di carburante devono essere costruiti ed equipaggiati in modo tale che sia possibile un travaso giusta l'allegato 2 numero 33 della OIAT.

Sezione 5: Autoveicoli di lavoro

Art. 126

Freni

1

Gli autoveicoli di lavoro devono essere muniti di un freno di servizio, un freno ausiliario e un freno di stazionamento e, all'occorrenza, di un rallentatore. L'impianto
di frenatura può essere conforme alle esigenze dell'articolo 103 oppure alle esigenze
minime menzionate di seguito.

2

L'efficacia come anche la procedura di controllo si fondano sull'allegato 7.


Art. 127

Freno di servizio

1

Il freno di servizio deve essere a circuito doppio e agire su tutte le ruote. Deve essere munito di un dispositivo di comando e di due organi di trasmissione separati,
agenti ognuno su almeno due ruote collocate su lati differenti del veicolo. Il conducente deve avvertire in modo chiaro quando un circuito di frenatura non funziona
più. Il freno di servizio deve essere collegato alle ruote del veicolo con elementi che
non possono essere sganciati e agire in maniera uniforme su tutte le ruote del medesimo asse.

2

Devono essere fissati vicino ai cilindri dei freni ad aria compressa raccordi di 8 mm o 16 mm di diametro che permettono il controllo della pressione.

3

Il freno di servizio dell'autoveicolo di lavoro deve mantenere la sua efficacia anche se il rimorchio si stacca improvvisamente.

4

I veicoli trattori per rimorchi frenati con aria compressa e di peso totale superiore a 5,00 t devono essere provvisti di un sistema di frenatura a circuito doppio. Un'errata
congiunzione dei tubi di raccordo deve essere impossibile; nessun rubinetto deve
trovarsi sulla condotta d'alimentazione. Per l'azionamento a caduta di pressione il
raccordo della condotta di comando del freno deve essere di colore giallo, quello
della condotta di alimentazione di colore rosso180. Il raccordo della condotta d'alimentazione deve trovarsi a sinistra, visto nella direzione di marcia.

180 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 64

741.41

5

Se l'efficacia di frenatura prescritta è ottenuta soltanto mediante aria compressa, devono essere adempiute le seguenti esigenze: a.

il sistema ad aria compressa del freno deve essere garantito contro ogni perdita di pressione provocata da apparecchi accessori, funzionanti con aria
compressa, e deve essere protetto dal gelo; b.

la pressione di servizio sulla testata dell'agganciamento per la conduttura del
freno del rimorchio deve garantire una frenatura efficace del rimorchio trainato; c.

un dispositivo (ad es. manometro, dispositivo d'avvertimento ottico o acustico) deve avvertire il conducente qualora la pressione d'alimentazione del
serbatoio scenda di oltre un terzo al di sotto del valore richiesto.


Art. 128

Freno ausiliario e freno di stazionamento 1

Il freno ausiliario e il freno di stazionamento devono agire per lo meno su tutte le ruote di uno stesso asse. Il freno di stazionamento deve essere indipendente dal freno di servizio; tuttavia, le parti meccaniche contigue alle superfici di frizione - i cilindri a molla in caso di freni a molla - possono essere adoperate in comune, se sono
sufficientemente resistenti.

2

Il freno ausiliario deve permettere di immobilizzare il veicolo anche se il freno di servizio non funziona. L'efficacia deve essere progressiva. Se ogni circuito di un
freno a doppio circuito adempie i requisiti fissati per il freno ausiliario, non è necessario un freno ausiliario separato.

3

Il freno ausiliario e il freno di stazionamento possono essere riuniti in un solo dispositivo se i requisiti fissati per ognuno di essi sono rispettati.


Art. 129

Rallentatore

1

Gli autoveicoli di lavoro con un peso totale superiore a 8,00 t devono essere provvisti di un rallentatore.

2

Il rallentatore può avere un dispositivo di comando comune con il freno di servizio.


Art. 130

Freni a molla

1

I freni a molla sono ammessi come freni di servizio, freni ausiliari e freni di stazionamento se sono adempiuti i requisiti fissati per ognuno di essi. Se servono soltanto come freni di stazionamento, non è necessario che la loro efficacia sia progressiva.

2

Se la sorgente usuale di aria compressa cessa di agire, i freni a molla devono potere essere liberati con dispositivi di soccorso (ad es. meccanici, idraulici oppure con aria
compressa proveniente da un serbatoio d'alimentazione indipendente dal sistema dei
freni a molla).

3

Per i freni a molla che servono da freni ausiliari non è necessario un serbatoio speciale di aria compressa.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 65

741.41


Art. 131

Superficie di carico, parafanghi 1

La lunghezza della superficie di carico non deve superare - davanti o dietro - 1,4 volte la carreggiata massima e, lateralmente, la larghezza del veicolo - senza attrezzi
suppletivi -; inoltre il baricentro della superficie di carico deve trovarsi tra gli assi.
Se questa condizione non può essere rispettata, la superficie di carico non deve superare 1,50 m2 per i veicoli il cui peso a vuoto non supera 1,50 t, 0,10 m2 per ogni
0,10 t del peso del veicolo a vuoto, senza però superare in ogni caso 3,00 m2. La
piattaforma necessaria per il personale di servizio e per l'esecuzione dei lavori non è
considerata superficie di carico.

2

Il capoverso 1 non si applica agli autoveicoli giusta l'articolo 13 capoverso 2. Questi possono avere una superficie di carico maggiore.

3

Per ragioni tecniche o d'impiego, i parafanghi possono mancare (art. 66 cpv. 2).


Art. 132

Illuminazione

1

Non è necessario che i dispositivi d'illuminazione e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente, se ragioni tecniche o d'impiego vi si oppongono. Se questi veicoli circolano sulle strade pubbliche, di giorno, devono però essere applicati provvisoriamente le luci di fermata e, se i segni di mano non sono ben
visibili da tutti i lati, gli indicatori di direzione lampeggianti. Di notte e quando le
condizioni atmosferiche lo esigono, devono essere applicati i dispositivi di illuminazione e gli indicatori di direzione lampeggianti.

2

I carri di lavoro non necessitano di luce per illuminare la targa.

Sezione 6: Trattori

Art. 133

Velocità massima, superficie di carico 1 L'immatricolazione di trattori che adempiono i requisiti fissati per trattori agricoli
si fonda sull'articolo 161 capoverso 4.181 2

La velocità massima non deve superare 6 km/h con la marcia avanti più piccola.

3

Ai requisiti per le superfici di carico dei trattori si applica l'articolo 131 capoverso 1. La limitazione della lunghezza e della larghezza della superficie di carico non si
applica agli apparecchi installati sul veicolo e da questo azionati come veicoli caricatori, spandiletame e simili.182

Art. 134

Carico utile, freni

1 Ad eccezione di quello dei trattori agricoli, il carico utile non deve superare il 50
per cento del peso a vuoto del veicolo e, in ogni caso, 3,00 t.183 181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

182 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 66

741.41

2

I trattori con un peso totale superiore a 3,50 t devono essere provvisti di freni continui. Gli altri requisiti concernenti l'impianto di frenatura si fondano sugli articoli
126 a 130.

Titolo terzo:
Motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a
motore, tricicli a motore nonché slitte a motore
Capitolo 1: Dimensioni, pesi, contrassegni

Art. 135

Dimensioni

1

Le dimensioni non devono superare: metri

a.

lunghezza

4,00

b.

larghezza

2,00

c.

altezza

2,50

2

In deroga al capoverso 1, per le motoleggere a due ruote vigono le seguenti dimensioni:

larghezza

1,00

3

In deroga al capoverso 1, per le slitte a motore vigono le seguenti dimensioni: a.

lunghezza

3,50

b.

larghezza

1,30


Art. 136

Pesi, carico rimorchiabile, targhe 1

Il peso dei veicoli determinante per la classificazione in categorie è il peso a vuoto giusta l'articolo 7 capoversi 1 e 7, tuttavia senza conducente, senza carburante e senza eventuale equipaggiamento suppletivo. Può ammontare al massimo a: tonnellate

a.

per le motoleggere a tre ruote 0,27

b.

per i tricicli a motore 1,00

c.

per i quadricicli leggeri a motore 0,35

d.

per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone 0,40

e.

per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di cose 0,55

2

Il carico utile (art. 7 cpv. 6) dei veicoli può ammontare al massimo a: a.

per le motoleggere a tre ruote 0,30

b.

per i tricicli a motore adibiti al trasporto di persone 0,30

c.

per i tricicli a motore adibiti al trasporto di cose 1,50

d.

per i quadricicli leggeri a motore 0,20

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 67

741.41

e.

per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone 0,20

f.

per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di cose 1,00

3 Ad eccezione di quello delle slitte a motore, il carico rimorchiato non deve superare il 50 per cento del peso a vuoto del veicolo determinante per la sua classificazione.184 4

Motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore nonché slitte a motore devono essere muniti posteriormente di una
targa.

Capitolo 2: Dispositivo di propulsione, ruote e pneumatici

Art. 137

Avviamento, capacità d'avvio 1

Il motore di propulsione deve potere essere avviato con il veicolo fermo e rendere possibile un avvio senza sobbalzi.

2 Non si applicano le esigenze di cui all'articolo 54 capoverso 3 sulla capacità d'avvio.185

Art. 138

Pneumatici

1

Su motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore aventi una velocità massima superiore a 45 km/h sono autorizzati
pneumatici di genere diverso (pneumatici con carcassa radiale/carcassa diagonale) se
il costruttore del veicolo attesta che il veicolo è adatto per rivestimenti differenti di
pneumatici.

2 Su motoleggere a tre ruote, quadricicli leggeri a motore come anche quadricicli a
motore e tricicli a motore aventi una velocità massima di 45 km/h il profilo degli
pneumatici può essere meno profondo di 1,60 mm.186 Capitolo 3: Carrozzeria, abitacolo

Art. 139

1

La carenatura non deve ostacolare la guida del veicolo.

2 Non si applicano le esigenze poste nell'articolo 66 capoverso 2 secondo periodo
alla carrozzeria e ai parafanghi.187 184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 68

741.41

3

I sedili per conducente e passeggero devono essere applicati solidamente al telaio del veicolo. Per la determinazione del numero dei posti è considerato un peso per
persona di 75 kg, compreso il bagaglio.188 4

Le pitture possono essere luminescenti.

Capitolo 4: Illuminazione

Art. 140

Dispositivi di illuminazione obbligatori 1

Devono essere applicati stabilmente i dispositivi di illuminazione e catarifrangenti seguenti:

a.189 davanti: un faro di profondità, un faro a luce anabbagliante e una luce di posizione.

b.

dietro: una luce di coda, una luce di fermata, una luce per illuminare la targa
e un catarifrangente non triangolare.

2 Per i veicoli aventi più ruote sul medesimo asse e una larghezza superiore a 1,30
m, eccettuati i motoveicoli con carrozzino laterale, sono necessari due luci e i catarifrangenti prescritti nel capoverso 1, esclusa la luce per illuminare la targa. Per questi veicoli non sono ammesse le luci supplementari secondo l'articolo 141 capoverso
1 lettere a, c, d ed e.190 3

...191

4

Alle luci singole e ai catarifrangenti si applicano le prescrizioni degli articoli 73 a 78 nonché dell'allegato 10, con le seguenti eccezioni: a.192 le luci singole, eccettuata la luce per illuminare la targa, devono essere disposte sull'asse longitudinale del veicolo.

b.

i fari di profondità e i fari a luce anabbagliante possono tuttavia essere disposti gli uni accanto agli altri, se presentano la stessa distanza dall'asse longitudinale del veicolo e la stessa altezza. La luce di posizione può essere incorporata in uno dei due fari; c.

per i veicoli con la luce di posizione prescritta è necessaria una batteria che
può caricarsi per mezzo del motore. Nei veicoli a propulsione elettrica la luce di posizione può essere alimentata, per mezzo di dispositivi appropriati,
dalla batteria che fornisce l'energia elettrica al motore.

188 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

191 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 69

741.41


Art. 141

Dispositivi di illuminazione facoltativi 1 Fatti salvi l'articolo 140 capoverso 2 e il numero massimo indicato tra parentesi,
sono permessi i dispositivi supplementari seguenti:193 a.194 uno o due fari di profondità o a luce anabbagliante (al massimo due ciascuno);

b.

un lampeggiatore (commutabile in faro di profondità o a luce anabbagliante); c.195 una o due luci di posizione (al massimo due ciascuno); d.196 una luce di coda (al massimo due ciascuno); e.197 una o due luci di fermata (al massimo due ciascuno); f.

indicatori di direzione lampeggianti; g.

luce di avvertimento lampeggiante quale luce per i casi di panne; h.

uno o due fari fendinebbia; i.

uno o due fari fendinebbia di coda; k.

a sinistra e a destra, uno o due catarifrangenti non triangolari che illuminano
i due lati, ma che non devono essere fissati alle ruote.

l.198 davanti, uno o due catarifrangenti non triangolari; m.199 dietro: un catarifrangente non triangolare (al massimo due ciascuno); n.200 per pedale, un catarifrangente rivolto verso il davanti e uno rivolto verso il dietro;

o.201 un indicatore di direzione laterale lampeggiante su ciascun lato per i quadricicli a motore e i tricicli a motore.

2 Con permesso dell'autorità d'immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante
iscrizione nella licenza di circolazione: a.

sui veicoli del servizio antincendio, della polizia e del servizio sanitario: luci
blu; in deroga all'articolo 78 capoverso 3 queste luci possono essere anche
rivolte verso il davanti; non si applica la disposizione dell'articolo 140 capoverso 4 lettera a sulla simmetria delle luci; b.

sui veicoli della polizia: una luce orientabile e luci gialle di pericolo; in deroga all'articolo 78 capoverso 3 le luci gialle di pericolo possono essere an193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

198 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

199 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

200 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

201 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 70

741.41

che rivolte verso il davanti; non si applica la disposizione dell'articolo 140
capoverso 4 lettera a sulla simmetria delle luci.202 3

...203

4

Sono vietati tutti gli altri dispositivi di illuminazione fissati ai veicoli e rivolti verso l'esterno, in particolare luci orientabili e fari a lunga portata.


Art. 142

Indicatori di direzione lampeggianti 1

Gli indicatori di direzione lampeggianti sono permessi sui veicoli provvisti di batteria e, su quelli con un'installazione a corrente alternata, anche senza batteria, se
non pregiudicano l'efficacia delle luci e dell'avvisatore acustico e se non sono coperti da parti del veicolo o accessori.

2

Sui veicoli con un'installazione a corrente alternata, gli indicatori lampeggianti davanti/dietro possono illuminarsi alternativamente da ogni parte.

Capitolo 5: Altre esigenze ed equipaggiamento suppletivo

Art. 143

Specchio retrovisore

1

È obbligatorio almeno uno specchio retrovisore con una superficie minima di 50 cm2 posto esternamente a sinistra. L'articolo 112 si applica alla costruzione, al montaggio e all'angolo di visuale.

2

Per i veicoli con carrozzeria chiusa sono necessari due specchi retrovisori ciascuno con una superficie di 50 cm2. Nei veicoli con un finestrino posteriore di grandezza
sufficiente, che non possono trainare rimorchi, uno specchio retrovisore interno può
sostituire quello esterno destro.

3

Sono parimenti ammessi altri dispositivi che permettono al conducente di avere il medesimo campo visivo verso il dietro.


Art. 144

Altre esigenze

1

I veicoli devono essere muniti di un interruttore d'accensione e di un dispositivo antifurto efficace non rappresentante pericolo alcuno durante la marcia (ad es. serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del cambio). Sui veicoli usati
è sufficiente un cavo o una catena con lucchetto.

2

Per i veicoli chiusi, l'articolo 113 capoverso 2 si applica per quanto concerne il dispositivo sbrinatore e la ventilazione.

3

Gli articoli 83 a 88 e l'allegato 11 numero 6 si applicano per analogia ai Sistemi d'allarme per veicoli (SAV).

4

Per il traino di rimorchi è necessaria una dichiarazione d'idoneità del costruttore o una garanzia della persona che ha effettuato modifiche, conformemente all'articolo 202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

203 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 71

741.41

41 capoverso 5, con indicazione dell'ubicazione del centro di rotazione del dispositivo di agganciamento.

5

All'occorrenza, la velocità può essere limitata se i particolari tecnici del veicolo lo esigono.

6

Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120.204 Sui veicoli con una velocità massima limitata a 15 km/h può mancare il faro a luce anabbagliante se vi è una luce di
posizione. Ad eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore, per il
contrassegno e l'iscrizione della velocità massima è applicabile l'articolo 117 capoverso 2.205 Capitolo 6: Disposizioni speciali Sezione 1: Motoveicoli

Art. 145

Freni

1

I motoveicoli devono essere muniti di due freni di servizio indipendenti dei quali uno agisce sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore. Possono essere combinati, nella misura in cui in caso di guasto un freno rimanga efficace. Per i freni
idraulici deve essere facilmente verificabile il livello del liquido.

2

L'efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull'allegato 7.


Art. 146

Carrozzeria e altre esigenze 1

Per il passeggero di motoveicoli deve essere disponibile un sistema di ritenuta fissato solidamente. Il sistema può consistere in una cintura di ritenuta o in uno o più
dispositivi cui attaccarsi.

2

Per il conducente e per il passeggero sono necessari i poggiapiedi o i predellini.

3 I motoveicoli devono avere almeno un dispositivo di sostegno laterale o centrale
che non danneggi la carreggiata. Il dispositivo di sostegno deve rimanere ben fermo
durante la marcia e adempiere le seguenti esigenze: a.

il dispositivo di sostegno laterale deve sollevarsi automaticamente verso la
parte posteriore non appena il motoveicolo è posto in posizione di marcia
(verticale) normale oppure quando è deliberatamente mosso in avanti; questa
esigenza non è necessaria se il motoveicolo non può essere messo in marcia
quando il dispositivo laterale è abbassato; b.

il dispositivo di sostegno centrale deve sollevarsi automaticamente verso la
parte posteriore quando il motoveicolo è spinto in avanti.206 204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

205 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 72

741.41

4

Il centro di rotazione del dispositivo d'agganciamento per rimorchi deve trovarsi nell'asse longitudinale del veicolo.

Sezione 2: Motoveicoli con carrozzino laterale

Art. 147

Carrozzeria, molleggiatura, freni 1

I motoveicoli possono essere muniti di un carrozzino laterale se esiste una dichiarazione di idoneità del costruttore o una garanzia di chi ha apportato la trasformazione conformemente all'articolo 41 capoverso 5. La convergenza e l'inclinazione
delle ruote e la distanza degli assi tra la ruota del carrozzino laterale e la ruota posteriore del motoveicolo devono essere regolate in maniera che il veicolo non si allontani da sé dalla traiettoria.

2

I carrozzini laterali devono essere molleggiati.

3

Al sistema di frenatura dei motoveicoli con carrozzini laterali si applica l'articolo 145. I carrozzini laterali devono però essere muniti di un freno proprio se i freni del
motoveicolo non adempiono, per quanto concerne l'efficacia, le esigenze per motoveicoli con carrozzino laterale giusta l'allegato 7. L'azionamento del freno del carrozzino laterale può avvenire separatamente o insieme con un freno del motoveicolo.


Art. 148

Illuminazione, indicatori di direzione lampeggianti e altre esigenze 1

Sul carrozzino laterale devono essere applicati, nel punto più esterno possibile, una luce di posizione davanti e una luce di coda e un catarifrangente dietro che possono
essere riuniti in un solo dispositivo; le luci devono sempre accendersi con quelle del
motoveicolo. Sui carrozzini laterali è ammessa una luce di fermata.

2

Se vi sono gli indicatori di direzione lampeggianti, la loro disposizione e l'angolo di visibilità si fondano sull'allegato 10.

3

Le disposizioni dell'articolo 73 capoverso 2 concernenti la forma, la simmetria e l'altezza di montaggio non si applicano all'illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti per motoveicoli con carrozzino laterale.

4

L'articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e ai predellini.

Sezione 3: Motoleggere a due ruote

Art. 149

Freni

1

L'articolo 145 si applica al sistema di frenatura di motoleggere a due ruote.

2

L'efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull'allegato 7.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 73

741.41


Art. 150

Sistema di ritenuta, poggiapiedi 1

L'articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e al predellino di motoleggere a due ruote.

2

In deroga all'articolo 146 capoverso 2, le motoleggere a due ruote possono avere dei pedali invece del poggiapiedi per il conducente. ... 207

Art. 151

Illuminazione, dispositivi di sostegno, dispositivi di agganciamento 1 I fari di profondità, le luci di posizione, la luce per illuminare la targa, una lampadina-spia per i fari di profondità e un dispositivo di controllo per gli indicatori di
direzione lampeggianti non sono necessari.208 Per la luce di coda è sufficiente una
potenza di 3 Watt.

2

L'articolo 146 capoverso 3 si applica ai dispositivi di sostegno delle motoleggere a due ruote.

3

L'articolo 146 capoverso 4 si applica al dispositivo di agganciamento.

Sezione 4: Motoleggere a tre ruote e quadricicli leggeri a motore

Art. 152

Dispositivo di retromarcia, odocronografo e registratore di fine percorso 1

I veicoli con un peso totale di oltre 0,20 t devono essere muniti di un dispositivo di retromarcia. I veicoli con motore elettrico possono essere equipaggiati con un altro
impianto per la retromarcia.

2

Gli articoli 100 a 102 si applicano all'equipaggiamento dei veicoli con odocronografo o registratore di fine percorso.


Art. 153

Freni

1

Le motoleggere a tre ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e di un freno di stazionamento. Il freno di servizio può consistere in due freni indipendenti l'uno dall'altro che - azionati contemporaneamente agiscono su tutte le ruote oppure in un solo freno che agisce su tutte le ruote e un
freno ausiliario che agisce progressivamente e può essere usato anche come freno di
stazionamento. Quest'ultimo deve agire sulle ruote di almeno un asse.

2

L'efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull'allegato 7.


Art. 154

Illuminazione

1

Se la larghezza del veicolo è superiore a 1,30 m, ogni luce, ad eccezione di quella per illuminare la targa, deve essere fissata simmetricamente a destra e a sinistra. ...209 207 Per. abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

208 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

209 Per. abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 74

741.41

2

Non sono necessari i fari di profondità, la luce per illuminare la targa, una lampadina-spia per i fari di profondità e un dispositivo di controllo per gli indicatori di
direzione lampeggianti.210 Per la luce di coda è sufficiente una potenza di 3 Watt. In
caso di carrozzeria chiusa sono necessari gli indicatori di direzione lampeggianti.


Art. 155


211

Cinture di sicurezza, ancoraggi delle cinture, dispositivo sbrinatore
e ventilazione

1 Le cinture di sicurezza e i rispettivi ancoraggi non sono necessari.

2 Sui veicoli con carrozzeria chiusa e una potenza di motore di non più di 4 kW non
sono necessari un dispositivo sbrinatore o una ventilazione (art. 144 cpv. 2).

Sezione 5: Quadricicli a motore e tricicli a motore

Art. 156

Dispositivo di retromarcia, odocronografo e registratore di fine percorso 1

I veicoli con un peso totale superiore a 0,20 t devono essere muniti di retromarcia.

I veicoli con motore elettrico possono essere equipaggiati con un altro impianto per
la retromarcia.

2

Gli articoli 100 a 102 si applicano all'equipaggiamento dei veicoli con odocronografo o registratore di fine percorso.


Art. 157

Freni

1

I quadricicli a motore e i tricicli a motore devono essere muniti di un freno di servizio, di un freno ausiliario e di un freno di stazionamento.

2

Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote. Il freno ausiliario deve agire in modo progressivo; può essere impiegato come freno di stazionamento.

3

L'efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull'allegato 7.


Art. 158

Cinture di sicurezza e ancoraggi delle cinture 1 I quadricicli a motore e i tricicli a motore con carrozzeria e un peso a vuoto del
veicolo determinante per la classificazione di oltre 0,25 t devono essere muniti di
cinture di sicurezza conformi alle esigenze di cui all'articolo 72 capoverso 3.212 I
posti a sedere esterni devono essere provvisti di cinture di sicurezza a tre punti d'ancoraggio. Per i posti a sedere centrali possono essere impiegate anche cinture addominali.

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 75

741.41

2

Per i posti a sedere esterni sono necessari due punti di ancoraggio inferiori e uno superiore, per i posti centrali almeno due punti di ancoraggio inferiori. Le esigenze
si fondano sull'articolo 72 capoverso 2.213

Art. 159

Illuminazione

Se la larghezza del veicolo è superiore a 1,30 m, ogni luce, ad eccezione di quella
per illuminare la targa, deve essere fissata simmetricamente a destra e a sinistra. In
caso di carrozzeria chiusa sono necessari gli indicatori di direzione lampeggianti.
Possono essere montate una o due luci di retromarcia.214 215 Sezione 6: Slitte a motore

Art. 160

1

Le slitte a motore devono essere munite di un freno di servizio e di un freno di stazionamento. Possono avere installazioni di trasmissione comuni. I dispositivi d'azionamento devono essere indipendenti. Quello del freno di stazionamento deve essere
meccanico.

2

L'efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull'allegato 7.

3

L'articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e ai predellini delle slitte a motore.

4

Non sono necessari i fari di profondità e la luce per illuminare la targa. Quale sistema antifurto è sufficiente una catena con lucchetto o un altro sistema a lucchetto
parimenti sicuro.

5

L'articolo 146 capoverso 4 si applica al dispositivo d'agganciamento.

Titolo quarto: Veicoli a motore agricoli

Art. 161

Criteri di classificazione, velocità massima 1

Sono «veicoli a motore agricoli» i trattori, i carri con motore, i carri di lavoro e i monoassi adoperati soltanto in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o simile (art. 86 ONC). Senza carico e su strada piana la loro velocità massima non deve
superare 6 km/h con la prima marcia e 30 km/h con la marcia più veloce. La tolleranza di misurazione è del 10 per cento.

1bis I trattori agricoli che adempiono tutte le esigenze di cui nella direttiva n. 74/150
del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e 213 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

214 Per. introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

215 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 76

741.41

nelle direttive singole ivi menzionate possono raggiungere una velocità massima di
40 km/h. È ammessa una tolleranza di 3 km/h.216 217 2

Ai monoassi agricoli si applicano gli articoli 167 a 172.

3

I veicoli combinati sono veicoli a motore agricoli che possono essere trasformati nell'una o nell'altra delle categorie ammesse; le diverse categorie devono essere
iscritte in una sola licenza di circolazione. Ai veicoli combinati si applicano le prescrizioni della categoria di veicoli alla quale di volta in volta corrispondono.

4 I veicoli che adempiono tutte le esigenze per i trattori agricoli possono essere immatricolati anche come carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g), rispettivamente come
trattori industriali. È fatto salvo l'obbligo di equipaggiare con odocronografo i veicoli il cui conducente sottostà all'OLR 1 (art. 100 cpv. 1 lett. a), come anche la disposizione concernente il carico utile ammesso (art. 134 cpv. 1).218

Art. 162

Targhe, dispositivo di guida 1

I veicoli a motore agricoli sono muniti di una targa. Questa può essere fissata davanti o dietro in un posto idoneo. I veicoli agricoli speciali devono essere muniti di
una targa davanti e dietro.

2

Nei trattori agricoli, la forza di manovra necessaria in caso di passaggio dalla marcia rettilinea alla posizione di sterzatura, per percorrere una corona circolare con
raggio esterno di 12,00 m, non deve superare 250 N.

3

Per i dispositivi di servosterzo, la forza di manovra se cessa di funzionare il servosterzo non deve superare 600 N.


Art. 163

Freni

1 I veicoli a motore agricoli devono essere muniti di un freno di servizio, un freno
ausiliario e un freno di stazionamento. L'impianto di frenatura deve adempiere le
esigenze della direttiva n. 76/432 del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote; per i veicoli la cui velocità massima non supera 30
km/h sono sufficienti le esigenze minime seguenti.219 2 L'efficacia dei freni può essere controllata conformemente all'allegato 7.220 3

I freni che agiscono separatamente sulle ruote di un asse devono potere essere combinati o essere comandati simultaneamente da un dispositivo complementare.

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

217 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 77

741.41

4 I veicoli trattori con un carico rimorchiabile autorizzato di oltre 6,00 t devono essere muniti di un raccordo per il sistema del freno continuo del rimorchio dipendente dal freno di servizio del veicolo trattore (art. 208).221 5

Per i freni di rimorchio idraulici vigono le seguenti esigenze: a.

il raccordo per i freni di servizio dei rimorchi deve corrispondere alla norma
ISO 5676; la presa (parte fissa, maschio) deve trovarsi sul veicolo trattore; b.222 per una frenata del 30 per cento, al raccordo la pressione deve raggiungere 100 bar

± 15 bar (10 000 kPa ± 1500 kPa). La pressione massima deve essere compresa tra 130 bar (13 000 kPa) e 150 bar (15 000 kPa).

6

L'articolo 127 capoversi 4 e 5 si applica ai freni di rimorchio pneumatici.


Art. 164

Attrezzi suppletivi, dispositivo di protezione 1 Gli attrezzi suppletivi dei veicoli a motore agricoli possono avere, verso la parte
anteriore, una lunghezza massima di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida.223 2

I trattori e i carri con motore agricoli devono essere muniti di un dispositivo di protezione omologato, come ad esempio di una cabina, di un telaio di protezione o
di un archetto di protezione che impedisca, per quanto possibile, il rovesciamento
del veicolo in caso di incidenti e che protegga il conducente. I dispositivi di sicurezza devono adempiere le pertinenti norme di cui nell'allegato 2.

3 Il capoverso 2 non si applica ai veicoli trasformati (ad es. automobili e autocarri
ecc.) con cabina d'origine nonché ai veicoli piccoli con un peso a vuoto massimo di
0,60 t senza attrezzi suppletivi e conducente.224

Art. 165

Illuminazione

1

Le esigenze per l'illuminazione si fondano sugli articoli 109 a 111. Tuttavia non è necessaria la luce per illuminare la targa.

2 Sui veicoli a motore agricoli, predisposti davanti per il trasporto di attrezzi suppletivi, sono ammessi due fari a luce anabbagliante supplementari ad un'altezza massima di 3,00 m, nella misura in cui contemporaneamente è possibile accendere soltanto un paio di fari a luce anabbagliante.225 3

In deroga all'articolo 109 capoverso 4, sui veicoli a motore agricoli aventi una larghezza superiore a 2,10 m non devono essere fissate luci d'ingombro, anche se le
luci di posizione e le luci di coda distano dalla sagoma del veicolo più di 0,10 m.

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 78

741.41

4

In vece dei catarifrangenti possono essere usati rivestimenti riflettenti con una superficie luminosa di almeno 100 cm2. Se attrezzi di lavoro coprono i catarifrangenti
o le luci, di notte o in caso di cattivo tempo devono essere applicati dispositivi sostitutivi equivalenti.

5

In deroga all'articolo 78 capoverso 5, non è necessaria nessuna luce-spia anche se le luci per illuminare i lavori non sono facilmente visibili al conducente.


Art. 166

Altre esigenze

1

I veicoli a motore agricoli devono essere muniti esternamente, a destra e a sinistra, di uno specchio retrovisore che permetta al conducente di vedere facilmente la carreggiata lateralmente e a tergo su una distanza di 100 m al minimo. Le esigenze per
gli specchi retrovisori si fondano sull'articolo 112.

2

Sono esclusi dalle disposizioni del capoverso 1 i veicoli a motore agricoli che trainano rimorchi con carico avente una larghezza superiore a 2,55 m (art. 58 cpv. 5
ONC).226

3

La disposizione degli specchi retrovisori in caso di carichi o rimorchi trainati che impediscono la visuale si fonda sull'articolo 58 capoverso 5 ONC.

4

I dispositivi d'agganciamento a perno (ganci a campana) su veicoli trattori agricoli con un carico rimorchiato autorizzato di oltre 6,00 t devono potere girare per almeno
90° da ciascun lato dell'asse longitudinale.227 Sono eccettuati le barre e i ganci di
trazione.

5

All'occorrenza la velocità può essere limitata se lo esigono le peculiarità tecniche del veicolo.

6 Si applicano parimenti le agevolazioni di cui agli articoli 118a, 119 e 120.228 7 I trattori agricoli con un peso a vuoto superiore a 3,50 t devono essere muniti di
almeno un cuneo facilmente raggiungibile (art. 90 cpv. 3).229 Titolo quinto: Altri veicoli a motore Capitolo 1: Monoassi

Art. 167


230

Targa, contrassegno

La targa o il contrassegno per velocipedi devono essere apposti in modo ben visibile.

226 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

229 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 79

741.41


Art. 168

Dispositivo di propulsione, gas di scarico, livello sonoro, velocità
massima

1

Sono applicabili per analogia le prescrizioni sullo scappamento, i gas di scarico e il silenziatore (art. 52 e 53), escluse quelle concernenti la lunghezza e la direzione
dello scappamento (art. 52 cpv. 3) come anche le prescrizioni sui serbatoi e sulle
condotte (art. 49 e 50).

2

Per i monoassi a due ruote, entrambe le ruote devono essere motrici. Se il peso supera 0,20 t senza apparecchi di lavoro o se la carreggiata supera 0,70 m, è necessario
un differenziale.

3

La velocità massima per la loro costruzione non deve superare 25 km/h (tolleranza 10%). Se supera i 15 km/h, è necessario almeno un cambio a due velocità o un cambio progressivo.


Art. 169


231

Freni

I monoassi devono essere muniti di almeno un freno che agisca su tutte le ruote e di
un dispositivo di bloccaggio che raggiunga l'efficacia prescritta nell'allegato 7, salvo se questa decelerazione è ottenuta semplicemente togliendo il gas e se il veicolo
non può mettersi in moto da sé su un pendio del 12 per cento quando il motore è
fermo.


Art. 170

Assi, dispositivo di comando 1

Un asse rimorchiato che porta soltanto il sedile del conducente non vale come rimorchio. Quando è usato un asse simile, non possono essere trainati rimorchi.

2

I dispositivi di comando adoperati nella marcia del veicolo devono potere essere azionati facilmente anche durante i cambiamenti di direzione.


Art. 171

Illuminazione

1

I monoassi devono avere due fari a luce anabbagliante e due catarifrangenti anteriori e posteriori.

2

Per i monoassi con larghezza massima di 1,00 m senza attrezzi di lavoro sono sufficienti una delle luci prescritte e un catarifrangente a sinistra.

3

Gli apparecchi di lavoro che sporgono dal monoasse lateralmente più di 0,15 m devono essere muniti di catarifrangenti propri applicati il più esternamente possibile.

4

Per i monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi suppletivi non è necessaria una luce fissata stabilmente. Si applica l'articolo 30 capoverso 4 ONC.


Art. 172

Altre esigenze

1

All'avvisatore acustico si applicano per analogia le esigenze dell'articolo 82 capoverso 1 come anche il numero 2 dell'allegato 11.

231 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 80

741.41

2

L'agganciamento dei rimorchi deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'improvvisa apertura.

3

Per i monoassi con velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni dell'articolo 120, benché, se vi sono le luci di posizione, i fari a luce anabbagliante possano mancare.

Capitolo 2: Carri a mano provvisti di motore

Art. 173

Dimensioni, peso, contrassegno per velocipedi 1

I carri a mano provvisti di motore non possono avere più di 3,00 m di lunghezza senza il timone e più di 1,80 m di larghezza. Il peso totale non deve superare 3,00 t e
la velocità massima 8 km/h.

2

I carri a mano provvisti di motore devono essere muniti di un contrassegno per velocipedi ben visibile (art. 37 OAV).

3

Per i carri a mano provvisti di motore possono essere fatte valere le agevolazioni dell'articolo 120.


Art. 174

Dispositivo di propulsione, freni, illuminazione 1

I carri a mano provvisti di motore devono avere un dispositivo di sicurezza che impedisca al veicolo di mettersi in moto indesideratamente o abusivamente. Quando
è lasciato il dispositivo di guida, il motore deve fermarsi automaticamente e i freni
devono agire.

2

I carri a mano provvisti di motore devono avere un freno e un dispositivo d'arresto che permettano di ottenere la decelerazione prescritta nell'allegato 7, salvo che questa decelerazione sia ottenuta togliendo il gas o la corrente e il veicolo a pieno carico
non possa mettersi in moto da sé su un pendio del 12 per cento.

3

Come dispositivi d'illuminazione sono necessari, fissati il più esternamente possibile:

a.

davanti: due luci di posizione e due catarifrangenti; b.

dietro: due luci di coda e due catarifrangenti.

4

Se la carrozzeria o il carico impediscono di scorgere chiaramente da dietro i segni di mano fatti dal conducente per indicare la direzione, sono necessari, posteriormente o lateralmente, gli indicatori di direzione lampeggianti.

Capitolo 3: Ciclomotori

Art. 175

In generale, peso, contrassegno 1

I ciclomotori sottostanno alle prescrizioni concernenti i velocipedi, fatte salve le disposizioni seguenti.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 81

741.41

1bis Per i ciclomotori con dispositivo di propulsione elettrica, una potenza continua
massima di 0,50 kW e una velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h in
esercizio puramente elettrico vigono le seguenti agevolazioni: a.

è ammesso un cambio multiplo (art. 177 cpv. 1). La sua taratura deve essere
tale che la velocità massima possa essere raggiunta soltanto con la marcia
più alta;

b.

sono ammesse più di due ruote (art. 177 cpv. 4); c. non sono necessari: azionamento a pedali (art. 177 cpv. 3), parafanghi (art. 178 cpv. 1), sedile per il conducente (art. 178 cpv. 3), cavalletto
(art. 179 cpv. 2) e specchio retrovisore (art. 181 cpv. 1); d. non si applicano le disposizioni sul diametro minimo della ruota motrice (art. 177 cpv. 5) e sull'altezza del manubrio (art. 178 cpv. 2); e.

è sufficiente un dispositivo d'illuminazione per velocipedi fissato stabilmente giusta l'articolo 216 capoversi 1 e 2. Non è necessario un catarifrangente davanti.232 2 Le carrozzelle per invalidi possono avere più di due ruote (art. 177 cpv. 4); si applicano per analogia le rimanenti prescrizioni concernenti gli altri ciclomotori.233 3

Il peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia, completamente equipaggiato con il serbatoio pieno di carburante, inclusi la pompa, il portabagagli, il sostegno, gli
attrezzi e altri accessori non deve superare 55 kg, esclusi le carrozzelle per invalidi e
i ciclomotori a propulsione elettrica. Il peso totale garantito dal costruttore deve superare di almeno 100 kg il peso a vuoto.

4

Le lettere «CM» e il marchio attribuito dal Servizio di approvazione del tipo sono impressi sul telaio oltre alle altre indicazioni prescritte. Un pezzo del motore che
non può essere cambiato facilmente deve recare una designazione del tipo del motore, l'indicazione della cilindrata e il nome del costruttore o la marca. Su tutti i veicoli
dello stesso tipo, le indicazioni richieste devono essere fatte nello stesso modo e
nello stesso punto ed essere indelebili.

5

I ciclomotori devono recare posteriormente una targa fissata il più verticalmente possibile in modo che sia ben visibile. La targa non deve essere modificata, ritagliata
o resa illeggibile.


Art. 176

Dispositivo di propulsione, gas di scarico, livello sonoro, peculiarità
dei pezzi

1

La potenza utile del motore può raggiungere al massimo 0,44 kW al regime della velocità massima e deve in seguito diminuire. La potenza massima deve essere al di
sotto del 70 per cento di questo regime e non deve superare 0,90 kW. Per i veicoli 232 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 82

741.41

con motore elettrico la potenza continua può raggiungere al massimo 0,90 kW; si
applicano inoltre le esigenze dell'articolo 51.234 2

I motori a combustione interna con lubrificazione a miscela devono essere costruiti in modo da potere funzionare con una miscela del 2 per cento di olio al massimo per
rapporto alla benzina. Le esigenze concernenti le emissioni di gas di scarico si fondano sull'allegato 5, quelle concernenti le emissioni sonore sull'allegato 6.235 3

Il motore, il cambio e la trasmissione devono essere costruiti in modo che non sia possibile aumentare la potenza del motore e la velocità massima apportando successivamente modificazioni oppure cambiando pezzi.

4

La regolazione base del punto di accensione non deve variare; sono ammessi la regolazione automatica dell'accensione come pure un sistema di regolazione dei
contatti dell'interruttore. Gli ugelli del carburatore non devono essere regolabili. Il
dispositivo di scappamento (compreso il silenziatore) deve costituire un tutto, non
smontabile, e deve recare un marchio indelebile.


Art. 177

Trasmissione, azionamento mediante pedali, ruote e pneumatici 1

Sono autorizzate soltanto le frizioni automatiche combinate con un cambio a una sola marcia, con un sistema di azionamento progressivo o un cambio automatico
multiplo. Devono essere costruite in modo tale che sia impossibile far girare il motore a un regime alto quando il veicolo è fermo.

2

...236

3

I ciclomotori devono potere essere azionati mediante i pedali, all'incirca con la stessa forza necessaria per un velocipede, quando il motore è in marcia o fermo. La
lunghezza delle pedivelle dei pedali deve corrispondere almeno alla quarta parte del
diametro della ruota motrice. I pedali non possono essere bloccabili e devono essere
collocati approssimativamente nello stesso punto come su un velocipede ordinario.

4 I ciclomotori devono essere muniti di due ruote. Queste possono essere munite di
molle di sospensione.237 5

Il diametro della ruota azionata dal motore deve essere almeno di 0,50 m, rivestimento compreso, ad eccezione delle carrozzelle per invalidi.


Art. 178

Carrozzeria

1

Un parafango deve coprire la parte superiore e incurvarsi sulla parte posteriore delle ruote fino a 0,15 m sopra il centro dell'asse. Viene misurato con una persona sul sedile del
conducente. Il peso presunto della persona ammonta a 75 kg, bagaglio compreso.

2

Il manubrio, nella posizione più elevata, non deve superare in nessun punto la superficie del sedile di oltre 0,35 m quando la sella è regolata nella posizione più bassa.

234 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

235 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

236 Abrogato dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433).

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 83

741.41

3

I ciclomotori devono essere muniti di un sedile per il conducente. Il sedile può essere molleggiato. Le sacche portabagagli e i paragambe mobili di materiale flessile e
i parabrezza sono autorizzati.

4

Non sono ammessi carrozzerie chiuse, archi antiribaltamento, schienali e poggiapiedi come anche accessori non usuali sui ciclomotori.


Art. 179

Serbatoio del carburante, cavalletto 1

Il serbatoio del carburante non deve contenere più di 5,00 l. Sono ammessi i serbatoi risultanti dall'allargamento del telaio.

2

I ciclomotori devono essere muniti di un cavalletto centrale.238 Questo non deve danneggiare la carreggiata, deve ribaltare all'indietro automaticamente quando il veicolo è rimesso sulle due ruote e rimanere ben fermo in tale posizione.


Art. 180

Illuminazione

1 Devono essere montate stabilmente le seguenti luci e catarifrangenti:239 a.

davanti: un faro a luce anabbagliante; b.

dietro: una luce di coda e un catarifrangente non triangolare; c.240 davanti e dietro catarifrangenti efficaci per pedali con una superficie illuminante di 5 cm2 ciascuno.

2

Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d'illuminazione: a.

un faro di profondità; b.

una luce di posizione; c.

una luce di fermata; d.

una luce per illuminare la targa; e.

un catarifrangente diretto verso il davanti; f.

catarifrangenti ben visibili lateralmente, che possono essere applicati sulle ruote.

3

Le esigenze per i fari a luce anabbagliante si fondano sul regolamento ECE n. 56 (dispositivi con lampade a incandescenza della categoria S3) o sul regolamento ECE
n. 82 (dispositivi con lampade alogene della categoria HS2). Le luci di coda devono
adempiere le esigenze del regolamento ECE n. 50.

4

Per i velocipedi sui quali è applicato successivamente un motore ausiliario senza una dinamo è sufficiente un dispositivo d'illuminazione fissato stabilmente giusta
l'articolo 216 capoversi 1 e 2.241 Non è necessario un catarifrangente anteriore.

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

240 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

241 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 84

741.41


Art. 181

Altre esigenze e equipaggiamento suppletivo 1 I ciclomotori devono essere muniti esternamente a sinistra di uno specchio retrovisore con una superficie minima di 50 cm2.242 2

Si applicano per analogia le prescrizioni generali concernenti il deparassitaggio (art. 80 cpv. 3).

3

... 243

4

Le modificazioni dei ciclomotori sono vietate. La sostituzione di pezzi di veicoli è ammessa se sono conformi, in quanto alla loro costruzione, al tipo approvato. Sono
eccettuate le parti di equipaggiamento sottoposte ad approvazione, come le luci e i
catarifrangenti.

5

È permesso modificare in un secondo tempo a un ciclomotore già in circolazione la propulsione a benzina con quella elettrica, se nel corso di un esame singolo si è potuto provare presso l'autorità cantonale d'immatricolazione che le disposizioni in vigore per ciclomotori sono sempre rispettate.

Titolo sesto: Rimorchi Capitolo 1: Dimensioni, pesi, contrassegno

Art. 182

Dimensioni

Le dimensioni dei rimorchi non devono superare: metri

a.

lunghezza (esclusi i semirimorchi) 12,00

b.

distanza tra il perno d'agganciamento e il punto più indietro del semirimorchio

12,00

c.

distanza tra il perno d'agganciamento e qualsiasi punto più avanti del semirimorchio 2,04

d.244 larghezza dei veicoli climatizzati 2,60

e.245 larghezza degli altri rimorchi 2,55

f.

altezza

4,00

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

243 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

244 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

245 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 85

741.41


Art. 183

Peso e carichi sull'asse 1

Il peso autorizzato, salvo i pesi nel traffico internazionale, non deve superare per i: tonnellate

a.

...246

b.

rimorchi a due assi (esclusi semirimorchi e rimorchi ad asse centrale) 18,00

c.

rimorchi a tre o più assi (esclusi semirimorchi e rimorchi ad asse centrale) 24,00

2

Il carico sull'asse non deve superare per gli: a.

assi singoli

10,00

b.

assi doppi con un passo inferiore a 1,00 m 11,00

c.

assi doppi con un passo da 1,00 m a meno di 1,30 m 16,00

d.

assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m 18,00

e.

assi doppi con un passo di 1,80 m e oltre 20,00

f.247assi tripli con passi da un asse all'altro inferiori o uguali a 1,30 m 21,00

g.248assi tripli con passi da un asse all'altro superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo

24,00

h.

assi tripli con un passo da un asse all'altro superiore a 1,40 m 27,00


Art. 184

Carico d'appoggio e ripartizione del peso 1

Gli assi dei rimorchi con asse centrale devono essere disposti il più vicino possibile al centro di gravità del veicolo in modo che, con equa distribuzione del carico, venga trasmesso al veicolo trattore un carico d'appoggio massimo pari al 10 per cento
del peso totale del rimorchio, ma non oltre 1,00 t.

2 Il capoverso 1 non si applica ai rimorchi agricoli né ai rimorchi di lavoro trainati
da autocarri, carri con motore pesanti o trattori.249 In tal caso il carico d'appoggio
massimo autorizzato può raggiungere fino al 40 per cento del peso totale del rimorchio, per i rimorchi agricoli però al massimo fino a 3,00 t.250

Art. 185

Targa

I rimorchi devono recare posteriormente una targa.

246 Abrogata dal n. I dell'O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433).

247 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

250 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 86

741.41

Capitolo 2: Assi, sospensioni

Art. 186

1

Gli assi dei rimorchi devono essere molleggiati.

2

Questa disposizione non si applica: a.

agli assi oscillanti nell'asse longitudinale o agli assi simili; b.

ai rimorchi trainati da veicoli trattori la cui velocità massima non supera
45 km/h;

c.

ai rimorchi sui quali la molleggiatura sarebbe inopportuna, per esempio in
seguito ad uso frequente su terreni vari.

Capitolo 3: Ruote, pneumatici, dispositivo di guida

Art. 187

Pneumatici

1 Per i rimorchi gli pneumatici devono essere adatti a una velocità di 100 km/h.251 2

Per i rimorchi la cui velocità massima è limitata, come anche per i rimorchi trainati soltanto da veicoli a motore con velocità massima limitata, sono sufficienti pneumatici adatti per la velocità massima autorizzata.


Art. 188

Dispositivo di guida

Le prescrizioni dell'articolo 64 si applicano per analogia ai dispositivi di guida dei
rimorchi.

Capitolo 4: Freni

Art. 189

1 Gli impianti di frenatura dei rimorchi della classe O devono soddisfare le esigenze
della direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi o del regolamento ECE n. 13.252 2

Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del
veicolo.

3 L'efficacia dell'impianto di frenatura può essere controllata conformemente
all'allegato 7.253

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 87

741.41

4

Il freno deve funzionare automaticamente se il rimorchio si stacca d'improvviso dal veicolo trattore. Sono esclusi i rimorchi il cui peso totale non supera 1,50 t e che
sono muniti di un dispositivo d'agganciamento di sicurezza supplementare, conformemente al capoverso 5.254 5 Per i rimorchi senza impianto di freni di servizio è necessario un agganciamento di
sicurezza supplementare (corda, catena) con il veicolo trattore.255 6

Possono essere autorizzati altri sistemi di frenatura sui rimorchi delle classi O1 e O2.

Le disposizioni degli articoli 201 e 202 capoversi 1, 2 e 4 come anche 203 si applicano
agli impianti di frenatura dei rimorchi che non appartengono alla classe O.256 Capitolo 5: Carrozzeria, abitacolo

Art. 190

Carrozzeria

L'articolo 125 si applica alle carrozzerie di serbatoi e sili.


Art. 191

Dispositivo di protezione laterale, dispositivo di protezione
posteriore

1

I rimorchi adibiti al trasporto di cose delle classi O3 e O4 devono essere muniti di un dispositivo di protezione laterale conformemente alle esigenze dell'allegato della
direttiva n. 89/297 del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi o dei numeri 6 a 8 del regolamento ECE n. 73.

2

Il capoverso 1 non si applica a: a.

semirimorchi con carrozzeria ribaltabile soltanto all'indietro e una lunghezza
dello spazio di carico non superiore a 7,50 m; b.

rimorchi adibiti al trasporto di carichi lunghi; c.

rimorchi estraibili nello stato allungato; le esigenze devono essere adempiute
soltanto nella posizione raccorciata; d.

rimorchi con carrozzeria ribaltabile lateralmente, quando la lunghezza interna dello spazio utile di carico non supera 7,50 m; i rimorchi con carrozzeria ribaltabile su un solo lato devono essere provvisti, sul lato non ribaltabile, di un dispositivo di protezione laterale; e.

rimorchi su cui, per motivi tecnici o funzionali, non è possibile montare una
protezione laterale; per siffatti veicoli l'autorità d'immatricolazione può, in
singoli casi, concedere eccezioni; f.

veicoli militari.

254 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

256 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 88

741.41

g.257 rimorchi trainati da autoveicoli la cui velocità massima, per la loro costruzione, non supera i 30 km/h, come anche rimorchi agricoli.

3

I rimorchi delle classi O3 e O4 devono essere provvisti di un dispositivo di protezione posteriore conformemente alle esigenze del numero II dell'allegato della direttiva n. 70/221 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai
dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi o del
numero 7 del regolamento ECE n. 58.

4

Il capoverso 3 non si applica ai: a.258 rimorchi trainati da autoveicoli la cui velocità massima, per la loro costruzione, non supera i 30 km/h, né ai rimorchi agricoli.

b.

rimorchi adibiti al trasporto di carichi lunghi; c.

rimorchi su cui, per ragioni tecniche o d'impiego, non è possibile montare
una protezione laterale; per siffatti veicoli l'autorità d'immatricolazione può,
in singoli casi, concedere eccezioni; d.

veicoli militari.

Capitolo 6: Illuminazione

Art. 192

Dispositivi d'illuminazione obbligatori 1 Sui rimorchi devono essere applicati stabilmente le luci e i catarifrangenti seguenti: a.259 visibili davanti: due catarifrangenti sulla parte anteriore del veicolo e, se la larghezza del veicolo supera 1,60 m, due luci di posizione; b.

dietro: due luci di coda, due luci di fermata, una luce per illuminare la targa,
nella misura in cui la targa sia necessaria, e due catarifrangenti triangolari.260 2 I rimorchi la cui larghezza supera 2,10 m devono essere muniti di due luci di ingombro visibili anteriormente e posteriormente.261 3

I rimorchi la cui lunghezza supera 5,00 m devono essere muniti su ogni lato di un catarifrangente non triangolare visibile lateralmente e collocato in modo adeguato.

4

I rimorchi la cui lunghezza supera 7,00 m devono essere muniti, su ogni lato, di una luce di ingombro rivolta verso l'avanti e collocata il più indietro possibile.

5

In alternativa al capoverso 4, è autorizzata la seguente disposizione di luci di ingombro visibili lateralmente:

257 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

259 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 89

741.41

a.

su ogni lato una luce di ingombro distante non più di 3,00 m dalla sagoma
anteriore del veicolo (incluso il dispositivo d'agganciamento) e b.

su ogni lato una luce di ingombro distante non più di 1,00 m dalla sagoma
posteriore del veicolo.


Art. 193

Dispositivi di illuminazione facoltativi 1

Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari: a.262 due luci di fermata e due luci di posizione, se non sono prescritte, come anche due luci di ingombro visibili davanti e due visibili dietro nonché luci di
ingombro laterali;

b.

una o due luci di retromarcia; c.

catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali; d.

una luce per illuminare la sigla distintiva di nazionalità; e.

un'illuminazione del compartimento riservato ai passeggeri o al carico, purché non disturbi gli altri utenti della strada; f.

luci di avvertimento lampeggianti; g.

sui rimorchi adibiti al trasporto di persone nel servizio di linea: cartelli illuminati indicanti il percorso e la destinazione; h.

luci gialle di pericolo (vigono le condizioni dell'art. 110 cpv. 3 lett. b); i.

uno o due fari fendinebbia; k.263 luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78
cpv. 2);

l.

catarifrangenti non triangolari, se sono incorporati con un dispositivo di illuminazione posteriore; m.

luci per illuminare i lavori, se con il veicolo sono eseguiti lavori che le rendono necessarie; n.264una luce di fermata supplementare (art. 75 cpv. 4) o due luci di fermata supplementari collocate in alto (l'allegato 10 n. 322 non è applicabile);

o.265 due indicatori supplementari di direzione lampeggianti collocati in alto (l'allegato 10 n. 21 e 322 non è applicabile); 262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

264 Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

265 Introdotta dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 90

741.41

p.266 due luci di coda supplementari collocate in alto, se non sono montate le luci di ingombro corrispondenti (i n. 21 e 322 dell'allegato 10 non sono applicabili); q.267 per i veicoli delle classi O2, O3 e O4, oltre alle luci di retromarcia, una o due luci fendinebbia visibili posteriormente, se sono accese e possono essere
accese separatamente come le luci di retromarcia.

2 I catarifrangenti posteriori dei rimorchi possono essere costituiti da un rivestimento
retroriflettente e devono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice verso l'alto. La lunghezza del lato è di 0,15 m al minimo e di 0,20 m al massimo; al
centro, un triangolo di 0,05 m al massimo di lato può essere non retroriflettente.268 3

È vietato qualsiasi altro dispositivo d'illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso l'esterno.


Art. 194

Indicatori di direzione lampeggianti I rimorchi devono essere muniti sul retro di due indicatori di direzione lampeggianti.

Capitolo 7: Altre esigenze e equipaggiamenti complementari

Art. 195

1

L'articolo 124 si applica ai dispositivi di agganciamento dei semirimorchi.

2 I rimorchi ad asse centrale, ad eccezione degli assi rimorchiati per il trasporto di
carichi lunghi, con un carico del timone superiore a 50 kg, a condizione che il carico
sia equamente ripartito sul peso totale come anche i semirimorchi devono avere un
sostegno regolabile in altezza se non sono attaccati stabilmente al veicolo trattore.269
I sostegni devono alzarsi automaticamente se l'agganciamento e il raccordo delle
condutture di detti rimorchi sono automatici.

3 Se il peso totale supera 0,75 t è indispensabile almeno un cuneo (art. 90 cpv. 3).270 4

La velocità può all'occorrenza essere limitata, se lo esigono i particolari tecnici del rimorchio.

5

Per i rimorchi con velocità massima limitata e per i rimorchi che possono essere trainati soltanto da veicoli trattori con velocità massima limitata possono essere fatte
valere le agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120.271 Per il contrassegno e
l'iscrizione della velocità massima di rimorchi per cui questa è limitata è applicabile
per analogia l'articolo 117 capoverso 2.272 266 Introdotta dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

267 Introdotta dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

270 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

272 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 91

741.41

Capitolo 8: Disposizioni speciali per i singoli generi di rimorchio Sezione 1: Rimorchi adibiti al trasporto di persone

Art. 196

1

Per il trasporto di persone (art. 68 cpv. 4 e 76 ONC) sono ammessi soltanto i semirimorchi o i rimorchi a più assi. Essi non devono essere più larghi del veicolo trattore.

2

Sono applicabili le seguenti disposizioni: a.

per gli autoveicoli: quelle relative ai posti a sedere e ai posti in piedi (art.
107 cpv. 1 e 2);

b.

per gli autobus e i furgoncini: quelle relative all'abitacolo (art. 121 e 122)
come anche alle porte, alle uscite di sicurezza e all'equipaggiamento complementare (art. 123).

Sezione 2: Rimorchi fissi

Art. 197

1

I rimorchi fissi trainati da automobili, autofurgoni e furgoncini possono avere una lunghezza di 1,50 m al massimo e non possono essere più larghi del veicolo trattore
e avere un peso totale superiore a 0,30 t.

2

Essi devono essere fissati e assicurati a parti solide del veicolo trattore almeno in due punti situati alla stessa distanza. Non è necessario un collegamento di sicurezza273 supplementare giusta l'articolo 189 capoverso 5.

3

Non è indispensabile che l'asse sia molleggiato, ma sui rimorchi con lunghezza superiore a 1,00 m la ruota deve potere sterzare lateralmente.

4

Il freno di stazionamento, il sostegno, le luci di posizione e i catarifrangenti anteriori non sono necessari.274 Le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti possono mancare quando il rimorchio e il suo carico non coprono quelli del
veicolo trattore.

273 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 92

741.41

Sezione 3:
Rimorchi trainati da motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri
a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore


Art. 198

1

Se la larghezza non supera 0,80 m, è sufficiente una sola luce di coda a sinistra. I catarifrangenti posteriori non devono essere triangolari.

2 I rimorchi trainati da motoleggere e quadricicli leggeri a motore non necessitano di
luce per illuminare la targa.275 3

Gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari se il veicolo trattore non ne è munito e i cenni di mano fatti dal conducente sono ben visibili anche da
dietro.

4

L'agganciamento tra veicolo trattore e rimorchio deve essere sufficientemente solido e non deve potersi aprire improvvisamente. Non è necessario un collegamento
di sicurezza276 supplementare giusta l'articolo 189 capoverso 5. I rimorchi ad una
ruota devono sempre avere la stessa inclinazione del veicolo trattore.

Sezione 4: Rimorchi trainati da monoassi

Art. 199

1

Il peso totale dei rimorchi trainati da monoassi può raggiungere il 500 per cento del peso a vuoto del veicolo trattore quando il convoglio, con carico completo, può
avviarsi su una pendenza del 12 per cento.

2

I rimorchi devono essere muniti di un freno, azionabile e bloccabile dal sedile del conducente, che permetta di ottenere la decelerazione prescritta nell'allegato 7 e possa impedire che il convoglio a pieno carico si metta in moto da sé su una pendenza
del 12 per cento. Per i rimorchi con un peso totale fino a 0,15 t non è necessario un
freno se sono sempre trainati dallo stesso monoasse che può frenare il convoglio con
la stessa efficacia.277 3 Per i rimorchi non è necessaria la luce di fermata.278 I rimorchi la cui larghezza
supera 1,00 m devono essere muniti di due luci di ingombro.

4

Ai rimorchi trainati da monoassi non si applicano le disposizioni dell'articolo 189 capoversi 4 e 5 concernenti il funzionamento automatico dei freni e il collegamento
di sicurezza279.

275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

276 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

277 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

278 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

279 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 93

741.41

Sezione 5: Rimorchi di lavoro

Art. 200

Targa

La targa, se non può essere apposta posteriormente, deve essere applicata lateralmente, se possibile sulla parte destra.


Art. 201

Freni

1

I rimorchi di lavoro devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. L'impianto di frenatura deve adempiere le esigenze dell'articolo 189
oppure le seguenti esigenze minime.

2

L'efficacia come anche la procedura di controllo si fondano sull'allegato 7.

3

Non è necessario che i rimorchi di lavoro con un peso totale di 0,75 t al massimo siano provvisti di un impianto di frenatura. Nel caso in cui siano equipaggiati con un
impianto di frenatura, si applicano le disposizioni del capoverso 1.


Art. 202

Freno di servizio

1

Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote e raggiungere l'efficacia mediante azionamento del freno di servizio del veicolo trattore. Deve agire in modo uguale su
ogni ruota dello stesso asse.

2

Per i rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t sono sufficienti i freni ad inerzia.

3

Sui rimorchi di lavoro a più assi può essere autorizzato un freno di servizio che agisca sulle ruote di un asse; sui rimorchi di lavoro con un peso totale fino a 3,00 t
per motivi tecnici o d'impiego può mancare il freno di servizio. L'autorità d'immatricolazione può prescrivere veicoli trattori sufficientemente forti e, all'occorrenza,
limitare la velocità del convoglio.

4

I freni ad aria compressa devono soddisfare i seguenti requisiti: a.

la pressione di servizio alla testa del raccordo della condotta del freno del rimorchio deve garantire un'efficace frenatura del rimorchio; b.

per i rimorchi di lavoro con un peso totale superiore a 5,00 t il freno deve essere costruito secondo il sistema a doppia condotta. Per l'azionamento a caduta di pressione il raccordo della condotta di comando del freno deve essere di colore giallo, quello della condotta di alimentazione di colore rosso.280 Il raccordo della condotta d'alimentazione deve trovarsi a sinistra, visto nel senso di marcia del veicolo;281 c.

subito prima dei cilindri del freno devono essere fissati raccordi di controllo
del diametro di 8 mm o di 16 mm; d.

dietro ai raccordi un filtro deve impedire la penetrazione di corpi estranei.

280 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

281 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 94

741.41


Art. 203

Freno di stazionamento, collegamento di sicurezza 1

I rimorchi di lavoro devono avere un freno di stazionamento che agisca almeno sulle ruote di un asse, per gli assi doppi almeno sulle ruote di uno dei due assi. Deve
essere indipendente dal freno di stazionamento; le superfici di attrito e gli organi di
trasmissione possono però essere adoperati in comune.

2

Il freno di servizio deve potere impedire che il veicolo, completamente carico, staccato dal trattore si metta in moto da sé su una pendenza del 12 per cento. Il freno
deve potere essere bloccato meccanicamente in modo che non possa allentarsi.

3

Per i rimorchi di lavoro trainati da veicoli trattori la cui velocità massima non supera 30 km/h non è necessario un collegamento di sicurezza conformemente all'articolo 189 capoverso 5.


Art. 204

Carrozzeria, sospensioni, illuminazione 1

I rimorchi di lavoro possono avere soltanto le superfici di carico necessarie per l'uso al quale sono destinate.

2

Non è necessario che gli assi siano molleggiati. I parafanghi possono mancare se è impossibile montarli per ragioni tecniche o d'impiego.

3

Non è necessario che le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente. Non è necessaria la luce per illuminare la targa. Per le corse sulle
strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori
di direzione lampeggianti, se quelli del trattore non sono facilmente visibili. Di notte
e con cattive condizioni atmosferiche devono essere applicati le luci e gli indicatori
di direzione lampeggianti. Sui rimorchi del servizio antincendio e della protezione
civile sono sufficienti i dispositivi di illuminazione previsti nell'articolo 30 ONC.

4

Sui rimorchi lunghi fino a 2,50 m e larghi fino a 1,20 m le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti possono mancare se quelli del veicolo trattore non sono coperti.

Sezione 6: Rimorchi trainati da carri a motore e carri di lavoro

Art. 205

1

Sulla targhetta del costruttore (art. 44 cpv. 3), oltre alle altre indicazioni devono essere iscritti anche l'anno di costruzione e il peso garantito.

2

...282

3

Soltanto sui rimorchi con un peso garantito superiore a 3,00 t è necessario un freno di servizio. La sua efficacia deve agire in modo uguale almeno sulle ruote di un asse
e funzionare quando è azionato il freno di servizio del veicolo trattore.

4

Sui rimorchi di cui nel capoverso 3 aventi un peso garantito di 6,00 t è sufficiente un freno ad inerzia.

282 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 95

741.41

5

Non è necessario un collegamento di sicurezza283 giusta l'articolo 189 capoverso 5.

6

...284

Sezione 7: Rimorchi trainati da trattori

Art. 206

1

Ai rimorchi trainati da trattori aventi, per la loro costruzione, una velocità massima di 30 km/h si applica l'articolo 205.

2

Ai rimorchi trainati da trattori aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 30 km/h si applicano le disposizioni generali sui rimorchi. È fatto salvo
l'articolo 207 capoverso 5.285 Sezione 8: Rimorchi agricoli

Art. 207

In generale, contrassegno 1 I «rimorchi agricoli» sono rimorchi adoperati unicamente in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o simile (art. 86 ONC). Circolano a una velocità massima di 30 km/h, eccettuati quelli che adempiono le esigenze per una velocità massima
di 40 km/h e sono ammessi a circolare a questa velocità.286 2 Sulla targhetta del costruttore (art. 44 cpv. 3), oltre alle altre indicazioni deve essere iscritto anche l'anno di costruzione.287 3

L'obbligo di immatricolazione dei rimorchi agricoli si fonda sull'articolo 72 capoverso 1 lettera c OAC.

4

Ai rimorchi trainati da monoassi agricoli si applica l'articolo 199. Non sono però necessarie le luci di ingombro anteriori.

5 I rimorchi che adempiono tutte le prescrizioni per i rimorchi agricoli possono essere ammessi, con la pertinente velocità massima limitata e la pertinente identificazione, anche come rimorchi industriali a condizione che vengano trainati soltanto da
veicoli trattori con una velocità massima di 45 km/h.288

Art. 208

Freni, molleggiatura e collegamento di sicurezza 1 Ai freni e ai collegamenti di sicurezza dei rimorchi agricoli con una velocità massima di 30 km/h si applica l'articolo 205 capoversi 3, 4 e 5.289 283 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

284 Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

285 Per. introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

286 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

287 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

288 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

289 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 96

741.41

1bis Ai freni e ai collegamenti di sicurezza di rimorchi agricoli la cui velocità massima raggiunge 40 km/h si applicano gli articoli 201 e 202 capoversi 1, 2 e 4, l'articolo 203 capoversi 1 e 2 e l'articolo 189 capoversi 4 e 5.290 2

Il freno di stazionamento può mancare sui rimorchi agricoli di lavoro a un asse se, dato il genere di costruzione, non possono mettersi improvvisamente in moto da sé
su una pendenza fino al 12 per cento.

3

Non è necessario che gli assi dei rimorchi agricoli siano molleggiati.


Art. 209

Illuminazione, timone del rimorchio, dispositivo di agganciamento e
altre esigenze291

1 All'illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti di rimorchi agricoli di
trasporto si applicano gli articoli 192, 193 e 194.292 2 Non sono necessarie le luci di posizione e la luce per illuminare la targa.293 Invece
dei catarifrangenti anteriori possono essere impiegati rivestimenti di materia riflettente con una superficie di almeno 100 cm2.

3

Ai dispositivi d'illuminazione e agli indicatori di direzione dei rimorchi agricoli di lavoro si applica l'articolo 204 capoversi 3 e 4.

4

L'anello del timone del rimorchio non deve potere girare intorno all'asse longitudinale. Sono eccettuati i dispositivi d'agganciamento al gancio inferiore.294

5

Non è necessario che il dispositivo di agganciamento dei rimorchi sia contrassegnato.

6 Ai rimorchi agricoli con una velocità massima di 40 km/h si applicano inoltre le
agevolazioni dell'articolo 119 lettere d, g e q.295 Sezione 9: Rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori

Art. 210

1

I rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori devono soddisfare soltanto le esigenze dell'articolo 69 ONC e le prescrizioni seguenti.

2

Davanti e dietro, un catarifrangente non triangolare deve essere applicato stabilmente il più vicino possibile al bordo sinistro e destro del rimorchio. Gli indicatori
di direzione lampeggianti sono ammessi soltanto se il veicolo trattore ne è già equipaggiato. Se la luce posteriore del velocipede è coperta dal rimorchio o dal carico, di
notte il rimorchio deve essere munito dietro di una luce rossa o gialla.

290 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

291 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

292 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

293 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

294 Per. introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

295 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 97

741.41

3

L'asse del rimorchio deve trovarsi dietro il centro della superficie di carico.

4

I rimorchi devono essere agganciati al veicolo trattore con un dispositivo di agganciamento che offra ogni garanzia di sicurezza e che permetta di sterzare lateralmente.

Titolo settimo: Altri veicoli senza motore Capitolo 1:
Veicoli a trazione animale, carri a mano, carriole, slitte a mano
e carrelli di sostegno


Art. 211

Veicoli a trazione animale, carri a mano, carriole, slitte a mano 1

I veicoli a trazione animale, i carri a mano, le carriole e le slitte a mano devono adempiere soltanto le condizioni seguenti.

2

I veicoli a trazione animale e i carri a mano il cui peso totale supera 0,15 t devono essere provvisti di un freno di stazionamento efficace e ad azione progressiva, capace di impedire al veicolo che si metta in moto da sé improvvisamente su una pendenza del 12 per cento. Le slitte devono essere provviste di ganci, catene o altri dispositivi analoghi della stessa efficacia.

3

I veicoli a trazione animale e i carri a mano, ad eccezione delle piccole carriole, devono essere provvisti da ogni lato, il più vicino possibile al loro bordo, di catarifrangenti rossi posteriormente e bianchi anteriormente. All'illuminazione si applica
l'articolo 30 capoverso 4 ONC. I catarifrangenti dei veicoli a trazione animale sono
gli stessi di quelli dei rimorchi agricoli, i catarifrangenti dei carri a mano non devono essere triangolari e devono avere una superficie di 20 cm2. Sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m è sufficiente fissare un catarifrangente posteriormente a
sinistra o nel centro.

4

Per il resto è applicabile il diritto cantonale.


Art. 212

Carrelli di sostegno

1

I carrelli di sostegno devono adempiere soltanto le disposizioni seguenti.

2

I carrelli di sostegno devono offrire ogni garanzia di funzionamento e di sicurezza nel traffico.

3

Per il riconoscimento è sufficiente un catarifrangente non triangolare, rosso, diretto verso il dietro, con una superficie minima di 40 cm2.

Circolazione stradale 98

741.41

Capitolo 2: Velocipedi

Art. 213

In generale, dimensioni e contrassegno296 1 I velocipedi devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 213-218. La
larghezza massima non deve superare 1,00 m. Il manubrio deve avere una larghezza
compresa tra 0,40 e 0,70 m; esso non deve ostacolare il ciclista quando guida o pedala.297 2

Sul telaio del velocipede devono essere impressi un numero individuale, facilmente leggibile, e il nome del costruttore o un marchio iscritto in modo indelebile.

3

I velocipedi, esclusi quelli della Confederazione (art. 34 cpv. 6 OAV), devono portare un contrassegno ben visibile (art. 34 OAV).


Art. 214

Ruote, freni

1

Le ruote devono essere provviste di pneumatici a camera d'aria o altri pneumatici parimenti elastici; la tela non deve essere visibile.

2

I velocipedi devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore.

3

Sui velocipedi con più di due ruote, il freno deve agire simultaneamente e in maniera uguale sulle ruote di un asse; uno dei freni deve potere essere bloccato ed impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una pendenza del
12 per cento.

4

L'efficacia dell'impianto di frenatura come anche la procedura di controllo si fondano sull'allegato 7.


Art. 215

Telaio, sedile per fanciulli 1

Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo sufficientemente solido. La sella e il manubrio devono potere essere regolabili in altezza.

2

I velocipedi a due ruote possono avere, oltre a un sedile per fanciullo (art. 63 cpv. 3 ONC), soltanto un numero di sedili pari a quello delle coppie di pedali.


Art. 216

Luci

1

Se è necessario un dispositivo d'illuminazione giusta l'articolo 30 capoverso 1 ONC, i velocipedi devono essere muniti di una luce illuminante non abbagliante,
davanti bianca e dietro rossa.298 Queste luci possono essere fissate stabilmente oppure amovibili.

2

Di notte e con buone condizioni atmosferiche, le luci devono essere visibili a 100 m di distanza e non devono abbagliare.

296 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

297 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

298 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 99

741.41

3

Sui velocipedi con carrozzeria chiusa sono ammessi gli indicatori di direzione lampeggianti. Altre luci nonché disposizioni d'illuminazione portati sul corpo non
sono ammessi.


Art. 217

Catarifrangenti

1

Ai velocipedi devono essere fissati stabilmente un catarifrangente rivolto verso l'avanti e uno rivolto verso dietro, con una superficie di almeno 10 cm2. Di notte e
con buone condizioni atmosferiche i catarifrangenti devono essere visibili a 100 m
nel fascio delle luci di profondità di un veicolo a motore.

2

I velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse devono essere muniti su ogni lato, nel punto più esterno, di un simile catarifrangente rivolto in avanti e verso dietro.

3

Sono ammessi ulteriori catarifrangenti visibili lateralmente, fissati ad esempio alle ruote.

4

I pedali devono essere muniti, davanti e dietro, di catarifrangenti con una superficie illuminante di almeno 5 cm2. Sono esclusi i pedali da corsa, i pedali di sicurezza
e simili.

5

Invece di catarifrangenti possono essere impiegati altri dispositivi di materia riflettente se, per quanto concerne l'efficacia, adempiono le esigenze per i catarifrangenti
di cui nel capoverso 1.


Art. 218

Segnale di cambiamento di direzione, avvisatore, dispositivo
antifurto

1

I ciclisti possono portare sull'avambraccio fasce di materia riflettente o luci per segnalare i cambiamenti di direzione. Questi dispositivi devono essere di colore bianco o giallo.

2

I velocipedi, esclusi quelli con un peso a vuoto, senza conducente, di 11 kg al massimo, devono essere muniti di un campanello con un suono ben percettibile; sono
vietati altri dispositivi avvisatori.

3

I velocipedi devono essere muniti di un dispositivo antifurto (lucchetto, cavo o catena con lucchetto o dispositivo analogo).

Parte 4: Disposizioni penali e finali Capitolo 1: Disposizioni penali

Art. 219

1

Un veicolo è considerato come non conforme e l'articolo 93 numero 2 LCStr è applicabile se:

a.

le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi
casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni; b.

il veicolo è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate;

Circolazione stradale 100

741.41

c.

sono montate senza permesso parti per cui è necessario un permesso; d.

il veicolo è provvisto ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati non ammessi; e.

il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato
solo parzialmente con pneumatici chiodati; f.

manca il contrassegno indicante la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati; g.

non è equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma
non cancellato, indicante la velocità massima.

2

È punito con l'arresto o con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque:

a.

apporta a un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle; b.

cancella o falsifica le indicazioni prescritte, in particolare concernenti il numero del telaio, l'identificazione del motore o le iscrizioni sui dispositivi di
agganciamento dei rimorchi e dei semirimorchi; c.

falsifica i contrassegni o i piombi previsti nella presente ordinanza per ciclomotori o appone a un veicolo un contrassegno o un piombo falsificato; d.

appone un contrassegno o un piombo senza diritto e senza che le condizioni
siano adempiute;

e.

fa commercio di parti di veicoli che servono manifestamente a modificazioni
di veicoli non permesse oppure sono state espressamente vietate dall'USTRA, oppure di pneumatici rigommati sprovvisti delle indicazioni necessarie; f.

come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria
una notificazione.

3

La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi se: a.

forniscono veicoli in cattivo stato; b.

non notificano per l'esame ufficiale veicoli modificati; c.

iscrivono intenzionalmente indicazioni inesatte nel rapporto di perizia.

4

Alle contravvenzioni in aziende da parte di incaricati o persone analoghe si applicano gli articoli 6 e 7 DPA.

Capitolo 2: Disposizioni finali

Art. 220

Esecuzione

1

Per l'esecuzione della presente ordinanza, il DATEC emana istruzioni e disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: a.

il riconoscimento di approvazioni internazionali e estere;

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 101

741.41

b.

la manutenzione del sistema antinquinamento (esecuzione dei lavori di manutenzione del sistema antinquinamento, le parti del veicolo da sottoporre a
manutenzione, i metodi da impiegare per la verifica e la misurazione, gli
strumenti di misurazione necessari), il documento di manutenzione del sistema antinquinamento (contenuto, forma, rilascio e compilazione), l'autoadesivo (aspetto, rilascio e apposizione), i valori nominali e le condizioni di
misurazione per veicoli cui mancano i dati del costruttore, e i particolari dei
controlli successivi del gas di scarico; c.

il riconoscimento di metodi di misurazione analoghi per la determinazione
della potenza utile, nominale e continua; d.

le esigenze poste ai veicoli con propulsione a gas; e.

le esigenze per le officine di montaggio di dispositivi di limitazione della velocità, odocronografi e registratori di fine percorso; f.

la durata d'impiego degli pneumatici chiodati; g.

le esigenze per le catene da neve e dispositivi simili; h.

l'equipaggiamento uniforme dei veicoli per invalidi secondo il genere dell'infermità; i.

il completamento di tipi di macchine e rimorchi autorizzati come veicoli
agricoli speciali giusta l'allegato 3.

2

L'USTRA può, in casi particolari, ammettere eccezioni a singole disposizioni, purché il loro scopo sia mantenuto (art. 8 cpv. 2 e 3 LCStr).

3

L'USTRA può vietare che siano messi in vendita, benché non assoggettati all'approvazione del tipo, determinate parti di veicolo e oggetti d'equipaggiamento contrari alle prescrizioni, come pure quelli che servono soltanto e principalmente ad apportare ai veicoli modificazioni non permesse.


Art. 221

Autorità d'immatricolazione 1 Per gli autobus impiegati esclusivamente per corse, soggette a orario, di imprese di
trasporto in concessione, l'autorità d'immatricolazione può ammettere eccezioni circa
le dimensioni, i pesi e le condizioni del percorso circolare (art. 76 ONC).299 2

L'autorità d'immatricolazione può decidere che le esigenze della presente ordinanza non si applichino ai veicoli che circolano sulle strade pubbliche unicamente in relazione al traffico interno di un'azienda (art. 33 OAV), purché sia garantita la sicurezza e i terzi non siano disturbati.

3

L'autorità d'immatricolazione sequestra veicoli, parti di veicoli o oggetti di equipaggiamento contrari alla presente ordinanza, se tale provvedimento è necessario per
impedire un uso illecito.

4

Se l'oggetto non è rimesso in uno stato conforme alle prescrizioni, l'autorità d'immatricolazione ne ordina la distruzione. I costi sono a carico del detentore.

299 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2404).

Circolazione stradale 102

741.41


Art. 222

Disposizioni transitorie 1

I veicoli possono essere oggetto di procedura per l'approvazione del tipo sul fondamento della presente ordinanza a contare dal 1° luglio 1995.

2

I veicoli già in circolazione devono adempiere le esigenze del diritto previgente.

Essi beneficiano delle agevolazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano
le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare tali agevolazioni.

3

I veicoli che non adempiono le esigenze della presente ordinanza possono essere sottoposti all'esame del tipo giusta il diritto previgente soltanto fino al 30 settembre
1996. Possono essere immatricolati veicoli conformi al diritto previgente se sono
stati importati o costruiti in Svizzera entro il 30 settembre 1997. Sono salve le disposizioni transitorie deroganti dei capoversi 4 a 12.

4

Le disposizioni dell'articolo 60 capoversi 3 e 5 concernenti le indicazioni da iscrivere sugli pneumatici con sculture rifatte e rigommati si applicano, a contare dal 1°
gennaio 1999, a tutti i veicoli che ne sono equipaggiati.

5

Le disposizioni dell'articolo 67 e dell'allegato 8 concernenti l'aspetto del veicolo e le parti pericolose del veicolo si applicano: a.

ai veicoli messi in circolazione per la prima volta, a contare dal 1° ottobre
1995;

b.

agli altri veicoli, a contare dal 1° aprile 1996.

6

Le disposizioni dell'articolo 95 capoverso 2 concernenti i carichi ammessi sull'asse di autoveicoli si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta, a contare dal 1° ottobre 1997.

7

Le disposizioni dell'articolo 97 capoverso 4 concernenti l'accertamento del consumo di carburante si applicano:

a.

ai veicoli della classe M1 con un'approvazione totale della CE il cui tipo è
stato approvato a contare dal 1° gennaio 1996; b.

a tutti i veicoli della classe M1 il cui tipo è stato approvato a contare dal 1°
ottobre 1997.

8

Le disposizioni dell'articolo 99 concernenti i limitatori di velocità si applicano: a.

ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° gennaio
1996;

b.

ai veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° gennaio 1988 e il
31 dicembre 1995, a contare dal 1° gennaio 1998.

9 Le disposizioni dell'articolo 100 concernenti l'odocronografo si applicano: a.

ai veicoli di cui nell'articolo 100 capoverso 1 lettera a, messi in circolazione
per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1995 e il cui conducente sottostà
all'OLR 1;

b.

ai veicoli il cui conducente giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera a o b in relazione con l'articolo 4 capoverso 2 lettera a o b OLR 1 sottostà alla OLR 1 soltanto nei trasporti internazionali, per questi trasporti a contare dal 1° ottobre
1998;

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 103

741.41

c.

a tutti gli altri veicoli di cui all'articolo 100 capoverso 1 lettera a, a contare dal
1° ottobre 1998. A tal fine, l'Ufficio federale delle strade determina quali odocronografi già in uso soddisfano le esigenze dell'OLR 1 e possono ancora essere impiegati. Per i veicoli il cui conducente sottostà all'OLR 2 e che sono
messi in circolazione fino al 30 settembre 1998, è sufficiente un odocronografo
secondo il diritto anteriore; d.

ai veicoli di cui all'articolo 100 capoverso 1 lettera b, messi in circolazione
per la prima volta a contare dal 1° ottobre 1998. Per i veicoli messi in circolazione fino al 30 settembre 1998 è sufficiente un odocronografo secondo il
diritto anteriore.300

10

Le disposizioni dell'articolo 217 capoverso 5 sui dispositivi retroriflettenti si applicano a tutti i velocipedi a contare dal 1° luglio 1995.

11

Per i numeri 211, 211.1 e 213 dell'allegato 5 si applicano le disposizioni seguenti: a.

la direttiva n. 70/220 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai veicoli a
motore, direttiva menzionata nel numero 211, si applica come segue:
1.

nel tenore della direttiva n. 93/59 del Consiglio, del 28 giugno 1993,
per la prima immatricolazione di tutti i veicoli della rispettiva categoria,
importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1995; 2.

nel tenore della direttiva n. 94/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, per tutti i veicoli che sono stati omologati secondo il tipo per la prima volta a contare dal 1° gennaio 1996 e per la
prima immatricolazione di tutti i veicoli della rispettiva categoria, importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° gennaio 1997; b.

i veicoli importati o costruiti in Svizzera innanzi il 1° gennaio 1997 possono
essere immatricolati sulla base di un'approvazione del tipo per quanto concerne i gas di scarico, conformemente all'ordinanza del 22 ottobre 1986 sull'emissione di gas di scarico degli autoveicoli leggeri (OEA 1); c.

la direttiva n. 88/77 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti
da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, direttiva menzionata
nel numero 211, si applica nel tenore della direttiva n. 91/542 del Consiglio,
del 1° ottobre 1991, a tutti i veicoli che sono stati omologati secondo il tipo
per la prima volta a contare dal 1° ottobre 1995 e alla prima immatricolazione di tutti i veicoli della rispettiva categoria, importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1996; d.

il regolamento n. 49 dell'ECE, menzionato nel numero 211, si applica nel tenore E/ECE/TRANS/505/rev. 1/add. 48/rev. 2, dell'11 settembre 1992, a
tutti i veicoli che sono stati omologati secondo il tipo per la prima volta a
contare dal 1° ottobre 1995 e alla prima immatricolazione di tutti i veicoli 300 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

Circolazione stradale 104

741.41

della rispettiva categoria, importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1°
ottobre 1996;

e.

il numero 213 si applica alla prima immatricolazione di tutti i motoveicoli,
motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricili a motore e tricicli a
motore importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1995.

12

l numeri dell'allegato 6 si applicano come segue: a.

il numero 111.1, a tutti i veicoli che sono stati omologati secondo il tipo per
la prima volta a contare dal 1° ottobre 1995 e a tutti i veicoli delle categorie
M e N importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1996; b.

il numero 111.2, a tutti i trattori agricoli, oggetto di nuova procedura d'approvazione del tipo a partire dal 1° ottobre 1995 e importati o fabbricati in
Svizzera dopo il 1° ottobre 1997; c.

il numero 111.3, a tutti i motoveicoli, con o senza carrozzino laterale, oggetto di nuova procedura d'approvazione del tipo a partire dal 1° ottobre
1995 e importati o fabbricati in Svizzera dopo il 1° ottobre 1997; d.

il numero 111.4, a autoveicoli di lavoro, carri con motore, trattori industriali,
autoveicoli aventi una velocità massima, per la loro costruzione, non superiore a 25 km/h, veicoli a motore aventi una velocità massima, per la loro costruzione, non superiore a 50 km/h, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricili a motore e tricicli a motore; e.

il numero 4, a tutti i veicoli a motore importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1995.

a301 Disposizioni transitorie relative alla modificazione del 2 settembre
1998

1 Le disposizioni dell'articolo 45 capoverso 2 concernenti la leggibilità, rispetto
all'asse longitudinale, delle targhe posteriori si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1998. Per quelli già in circolazione
prima di questa data le presenti disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre
1999.

2 Le disposizioni dell'articolo 95 capoverso 1 lettera i concernenti il peso massimo
ammesso e capoverso 2 lettera a concernenti i carichi sull'asse si applicano ai veicoli
sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1998, come anche per la
prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1°
ottobre 1999.

3 Le disposizioni dell'articolo 76 capoverso 4 concernenti il circuito elettrico dei fari
fendinebbia di coda, dell'articolo 106 capoverso 2 concernente i poggiatesta e
dell'articolo 192 capoverso 1 lettera a sulle luci di posizione sui rimorchi si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche alla prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a
contare dal 1° ottobre 2001.

301 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 105

741.41

4 Le disposizioni dell'articolo 106 capoverso 1 concernenti le cinture di sicurezza si
applicano:

a.

ai veicoli della classe M2 con un peso totale massimo di 3,50 t sottoposti al
nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999, come anche alla prima
immatricolazione di detti veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare
dal 1° ottobre 2001;

b.

agli altri veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre
1998, come anche per la prima immatricolazione di siffatti veicoli importati
o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 1999.

5 Le disposizioni dell'articolo 112 capoverso 4 concernenti gli specchi retrovisori si
applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a contare dal 1° gennaio
1999. Per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° gennaio 1988 e il
31 dicembre 1998 le disposizioni si applicano dal 1° ottobre 1999.

6 Le disposizioni dell'articolo 121 capoverso 2 concernenti le altezze minime dei
corridoi, dell'articolo 140 capoverso 1 lettera a concernente il collocamento di luci
di posizione e dell'articolo 158 capoverso 2 concernente le esigenze per gli ancoraggi delle cinture si applicano ai veicoli sottoposti al nuovo esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche per la prima immatricolazione dei veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2000.

7 Per l'applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell'allegato 2 si applicano - nella misura in cui le presenti disposizioni transitorie non prevedano altri
termini - le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l'immatricolazione si
fonda sul momento dell'importazione o della costruzione in Svizzera.

8 I numeri 111 lettera b, 122 e 212 dell'allegato 5 (fumo e gas di scarico) come anche i numeri 111.3 e 431 lettere b-d dell'allegato 6 (livello sonoro) si applicano ai
veicoli sottoposti all'esame del tipo a contare dal 1° ottobre 1999 come anche per la
prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1°
ottobre 2003.

9 Il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE di cui al numero 111 lettera b dell'allegato
5 (fumo e gas di scarico) si applica, per quanto concerne i valori limite, alla seconda
tappa (allegato I n. 2.2.1.1.3) per le motoleggere sottoposte al nuovo esame del tipo
a contare dal 1° ottobre 2002 come anche per la prima immatricolazione di motoleggere importate o costruite in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2006.

b302 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 6 settembre 2000 1 La direttiva n. 71/320/CEE relativa alla frenatura di cui agli articoli 103 e 189
nonché nell'allegato 7 si applica, nel tenore della direttiva n. 98/12/CE ai veicoli
sottoposti per la prima volta all'esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001, come
anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a
contare dal 1° ottobre 2001.

2 Le disposizioni dell'articolo 44 capoverso 3 riguardante la targhetta del costruttore, dell'articolo 109 capoverso 4 e dell'articolo 192 capoverso 2 sul collocamento 302 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 106

741.41

delle luci di ingombro, si applicano ai veicoli sottoposti per la prima volta all'esame
del tipo a contare dal 1° gennaio 2001, come anche per la prima immatricolazione di
veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° gennaio 2002.

3 Le disposizioni dell'articolo 118a capoverso 1 concernente le luci di fermata sui
trattori agricoli e del numero 51 dello schema I dell'allegato 10 (fari, indicatori di
direzione lampeggianti e catarifrangenti) sull'angolo di visibilità degli indicatori di
direzione lampeggianti si applicano ai veicoli importati o costruiti a contare dal
1° gennaio 2001.

4 Le disposizioni dell'articolo 161 capoverso 1bis sulla tolleranza della velocità massima si applicano ai veicoli sottoposti per la prima volta all'esame del tipo a contare
dal 1° ottobre 2004 come anche per la prima immatricolazione dei veicoli importati
o costruiti a contare dal 1° ottobre 2005.

5 Per l'applicazione dei disciplinamenti internazionali di cui nell'allegato 2 vigono nella misura in cui nelle presenti disposizioni transitorie non siano previsti altri termini - le disposizioni transitorie contenute nei rispettivi disciplinamenti, dove per
l'immatricolazione fa stato il momento dell'importazione o della costruzione in
Svizzera.

6 I veicoli a motore agricoli già in circolazione che superano la larghezza di 2,55 m
soltanto a causa degli pneumatici larghi montati, devono essere ammessi come veicoli speciali fino al 30 settembre 2001 (allegato 3 n. 311).

7 Il numero 211a dell'allegato 5 (fumo e gas di scarico) si applica a motori usati nei
o sui veicoli sottoposti per la prima volta all'esame del tipo a contare dal 1° gennaio
2001 come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in
Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001.

c303 Disposizione transitoria relativa all'articolo 7 capoverso 4 1 In deroga all'articolo 7 capoverso 4, il peso totale dei veicoli soggetti all'ordinanza
del 6 marzo 2000304 concernente la tassa sul traffico pesante e immatricolati prima
del 1° gennaio 1999 a nome del richiedente può essere abbassato una sola volta. Il
peso totale ridotto dev'essere maggiore di 3500 kg.

2 La domanda di riduzione del peso totale dev'essere presentata all'autorità cantonale competente entro il 31 dicembre 2000.

3 Il peso garantito è inoltre iscritto nella licenza di circolazione sotto la campo «Decisione dell'autorità».

4 Per modifiche successive del peso si applica di nuovo l'articolo 7 capoverso 4.

303 Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 2000 (RU 2000 2290).

304

RS 641.811

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 107

741.41


Art. 223

Entrata in vigore

1

Fatte salve le disposizioni di cui nel capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

2

L'obbligo di immatricolare i rimorchi agricoli, giusta l'articolo 72 capoverso 1 OAC e l'articolo 68 capoverso 4 ONC, entra in vigore il 1° gennaio 1996. Fino a
detta data, i rimorchi agricoli senza targa possono essere trainati da autoveicoli
aventi tutte e quattro le ruote motrici e una velocità massima, per la loro costruzione,
superiore a 30 km/h.

Circolazione stradale 108

741.41

Allegato 1

Abrogazioni e modificazioni del diritto attuale I. Abrogazioni di ordinanze Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 22 marzo 1972305 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (OCE); b.

l'ordinanza del 29 settembre 1975306 concernente gli pneumatici chiodati; c.

l'ordinanza del 1° marzo 1982307 concernente i gas di scarico degli autoveicoli con motore a benzina (ordinanza sui gas di scarico; OGS); d.

l'ordinanza del 22 ottobre 1986308 sui gas di scarico degli autoveicoli pesanti
(OEA 2).

II. Modificazioni di ordinanze 1. Ordinanza del 15 agosto 1972309 che regola la restituzione dei tributi doganali
...

...

305

[RU 1969 839, 1972 1781, 1975 541 n. II 2, 1976 2611, 1979 1922, 1981 572 art. 72
n. 3, 1982 495 531, 1983 627 art. 88 n. 1, 1984 1338, 1985 608, 1986 1833, 1988 876,
1989 410 n. II 2 1195, 1991 78 n. III, 1992 536, 1993 2062, 1994 167 n. II 214 n. I, II
816 n. II 3 1326]

306

[RU 1975 1763, 1991 2233] 307

[RU 1982 474, 1985 460 n. II 703] 308

[RU 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167 n. V] 309

[RU 1972 2117, 1975 2518, 1986 1698, 1991 1095, 1993 2883 n. I e II] 310

RS 510.710. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 109

741.41

3. Ordinanza del 22 marzo 1972311 concernente le multe disciplinari inflitte agli
utenti della strada (OMD)
Allegato 1
...

...


Art. 3a
Rinvio fra parentesi (nuovo)
...


Art. 3b
Rinvio tra parentesi (nuovo) cpv. 1 e 4 lett. e ed f
...

...

...

...

...

...

...

...

311

[RU 1972 670, 1979 1746, 1981 507 n. II, 1985 782 1841 n. IV, 1989 410 n. II 1, 1991
2534, 1994 167 n. VI 214 n. III 2 816 n. II 1 1103 n. III. RU 1078 art. 5].

312

RS 741.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Circolazione stradale 110

741.41


Art. 41b
Rinvio tra parentesi (nuovo)
...


Art. 59a
cpv. 1 secondo periodo, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3
...

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 111

741.41

...

313

RS 741.21. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Circolazione stradale 112

741.41

...


Art. 117a
Disposizione transitoria della modificazione del 19 giugno 1995
...

Allegato 2 n. 2 lett. a, segnali 2.09.1, 2.10 e 2.10.1 nonché n. 3, segnale 3.011
2.09.1...
2.10 Abrogato
2.10.1...
3.011 Abrogato

314

RS 741.31. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 113

741.41

Allegato 3, lettera A n. 6
...

Allegato 4 n. 3.2, titolo 4 e titolo 6
...

7. Ordinanza del 22 ottobre 1986315 sull'emissione di gas di scarico degli
autoveicoli leggeri (OEA 1)
N. 1.1 Periodo introduttivo
...

8. Ordinanza del 22 ottobre 1986316 sull'emissione di gas di scarico di motocicli
(OEA 3)

1 ...

315

RS 741.435.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

316

RS 741.435.3. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Circolazione stradale 114

741.41

9. Ordinanza del 22 ottobre 1986317 sull'emissione dei gas di scarico dei
ciclomotori (OEA 4)
N. 1.1
...

10. Ordinanza del 27 ottobre 1976318 sull'ammissione alla circolazione di
2 Abrogato

3

...

2

Abrogato

317

RS 741.435.4. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

318

RS 741.51. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 115

741.41

3

...

5

...

2

Abrogato

3

Abrogato

4

...

Circolazione stradale 116

741.41


Art. 133a
cpv. 1 primo periodo e 2
...


Art. 151a

...

Allegato 4
...

Allegato 7, n. 11 e 31
...

11. Ordinanza del 17 aprile 1985319 concernente il trasporto di merci pericolose
su strada (SDR)

12. Ordinanza del 26 ottobre 1994320 concernente la tassa sul traffico pesante
(OTTP)

...

319

RS 741.621. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

320

RS 741.71. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 117

741.41

13. Ordinanza del 26 ottobre 1994321 concernente una tassa per l'utilizzazione
...

14. Ordinanza del 9 giugno 1986322 sulle sostanze pericolose per l'ambiente
(Ordinanza sulle sostanze, Osost)
Allegato 3.3
Cifra 32

...

Allegato 3.4
Cifra 22

...

321

RS 741.72. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

322

RS 814.013. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Circolazione stradale 118

741.41

Allegato 2323 Elenco delle prescrizioni estere e internazionali
1

Autoveicoli e loro rimorchi 11

Direttive della CE Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

70/156/CEE

Direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;

GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1, modificata dalle direttive:
78/315/CEE
78/547/CEE
80/1267/CEE
87/358/CEE
87/403/CEE
92/53/CEE

93/81/CEE
95/54/CE
96/27/CE
96/79/CE
97/27/CE
97/28/CE
98/14/CE

98/91/CE
2000/40/CE

(GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1)
(GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39)
(GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34)
(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 51)
(GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44)
(GU n. L 255 del 10.8.1992, pag. 1) = versione consolidata
(GU n. L 264 del 23.10.1993, pag. 49)
(GU n. L 266 dell'8.11.1995, pag. 1)
(GU n. L 169 dell'8.7.1996, pag. 1)
(GU n. L 18 del 21.1.1997, pag. 1)
(GU n. L 233 del 25.8.1997, pag. 1)
(GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 1)
(GU n. L 91 del 25.3.1998, pag. 1)
corretta da
(GU n. L 59 del 4.3.2000, pag. 22)
(GU n. L 11 del 16.1.1999, pag. 25)
(GU n. L 203 del 10.8.2000, pag. 9) 70/157/CEE

Direttiva n. 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di
scappamento dei veicoli a motore; GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16, modificata dalle direttive: ECE-R 51
ECE-R 59

73/350/CEE
77/212/CEE
81/334/CEE
84/372/CEE
84/424/CEE
87/354/CEE
89/491/CEE
92/97/CEE
96/20/CE
1999/101/CE

(GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33)
(GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33)
(GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6)
(GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47)
(GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31)
(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
(GU n. L 371 del 19.12.1992, pag. 1)
(GU n. L 92 del 13.04.1996, pag. 23)
(GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 41) 323 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Aggiornato giusta il n.

II dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 119

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

70/220/CEE

Direttiva n. 70/220 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata
dei veicoli a motore;

GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1, modificata dalle direttive: ECE-R 83

74/290/CEE
77/102/CEE
78/665/CEE
83/351/CEE
88/76/CEE
88/436/CEE

89/458/CEE

89/491/CEE
91/441/CEE
93/59/CEE
94/12/CEE
96/44/CE
96/69/CE

98/69/CE

98/77/CE
1999/102/CE

(GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61)
(GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32)
(GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48)
(GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1)
(GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1)
(GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 1)
corretta da
(GU n. L 303 dell'8.11.1988, pag. 36)
(GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1)
corretta da
(GU n. L 270 del 19.9.1989, pag. 16)
(GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
(GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1)
(GU n. L 186 del 28.6.1993, pag. 21)
(GU n. L 100 del 23.3.1994, pag. 42)
(GU n. L 210 del 20.8.1996, pag. 25)
(GU n. L 282 del 1.11.1996, pag. 64)
corretta da
(GU n. L 83 del 25.3.1997, pag. 23)
(GU n. L 350 del 28.12.1998, pag. 1)
corretta da
(GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 31)
corretta da
(GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 32/
Concerne soltanto il testo francese)
(GU n. L 286 del 23.10.1998, pag. 34)
(GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 43) 70/221/CEE

Direttiva n. 70/221 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di
protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 23, modificata dalle direttive: ECE-R 58

79/490/CEE
81/333/CEE
97/19/CE
2000/8/CE

(GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 22)
(GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 4)
(GU n. L 125 del 16.5.1997, pag. 1)
(GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 7) 70/222/CEE

Direttiva n. 70/222 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 25

Circolazione stradale 120

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

70/311/CEE

Direttiva n. 70/311 del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;

GU n. L 133 del 18.6.1970, pag. 10, corretta da GU n. L 196
del 3.9.1970, pag. 14, modificata dalla direttiva: ECE-R 79

92/62/CEE
1999/7/CE

(GU n. L 199 del 18.7.1992, pag. 33)
(GU n. L 40 del 13.2.1999, pag. 36) 70/387/CEE

Direttiva n. 70/387 del Consiglio, del 27 luglio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 5, modificata dalla direttiva: ECE-R 11

98/90/CE

(GU n. L 337 del 12.12.1998, pag. 29) 70/388/CEE

Direttiva n. 70/388 del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al segnalatore acustico dei veicoli a motore; GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 12, corretta da GU n. L 329
del 25.11.1982, pag. 31, modificata dalle direttiva: ECE-R 28

87/354/CEE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43) 71/127/CEE

Direttiva n. 71/127 del Consiglio, del 1° marzo 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore; GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1, modificata dalle direttive: ECE-R 46

79/795/CEE

85/205/CEE
86/562/CEE
88/321/CEE

(GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1)
corretta da
(GU n. L 10 del 15.1.1980, pag. 14)
(GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1)
(GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49)
(GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77) 71/320/CEE

Direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 37, modificata dalle direttive: ECE-R 13
ECE-R 90

74/132/CEE
75/524/CEE
79/489/CEE
85/647/CEE
88/194/CEE
91/422/CEE
98/12/CE

(GU n. L 74 del 19.3.1974, pag. 7)
(GU n. L 236 dell'8.9.1975, pag. 3)
(GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 12)
(GU n. L 380 del 31.12.1985, pag. 1)
(GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 47)
(GU n. L 233 del 22.8.1991, pag. 21)
(GU n. L 81 del 18.3.1998, pag. 1) =
versione consolidata

72/245/CEE

Direttiva n. 72/245 del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica); GU n. L 152 del 6.7.1972, pag. 15, modificata dalle direttive: ECE-R 10

89/491/CEE
95/54/CE

(GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
(GU n. L 266 dell'8.11.1995, pag. 1)

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 121

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

72/306/CEE

Direttiva n. 72/306 del Consiglio, del 2 agosto 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento
prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli; GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1, modificata dalle direttive: ECE-R 24

89/491/CEE
97/20/CE

(GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
(GU n. L 125 del 16.5.1997, pag. 21) 74/60/CEE

Direttiva n. 74/60 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore; GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 2, modificata dalla direttiva: ECE-R 21

78/632/CEE

(GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 26) 74/61/CEE

Direttiva n. 74/61 del Consiglio, del 17 dicembre 1973,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego
non autorizzato dei veicoli a motore; GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 22, modificata dalla
direttiva:

ECE-R 18
ECE-R 97

95/56/CE

(GU n. L 286 del 29.11.1995, pag. 1)
corretta da
(GU n. L 40 del 13.2.1998, pag. 18) 74/297/CEE

Direttiva n. 74/297 del Consiglio, del 4 giugno 1974,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore
(comportamento del dispositivo di guida in caso di urto); GU n. L 165 del 20.6.1974, pag. 16, modificata dalla
direttiva:

ECE-R 12

91/662/CEE

(GU n. L 366 del 31.12.1991, pag. 1)
corretta da
(GU n. L 172 del 27.6.1992, pag. 86) 74/408/CEE

Direttiva n. 74/408 del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio); GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 1, modificata dalle direttive: ECE-R 17

81/577/CEE
96/37/CE

(GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 34)
(GU n. L 186 del 25.7.1996, pag. 28)
corretta da
(GU n. L 214 del 23.8.1996, pag. 27) e
(GU n. L 221 del 31.8.1996, pag. 71) 74/483/CEE

Direttiva n. 74/483 del Consiglio, del 17 settembre 1974,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore; GU n. L 266 del 2.10.1974, pag. 4, modificata dalle direttive: ECE-R 26

79/488/CEE
87/354/CEE

(GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1)
(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

Circolazione stradale 122

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

75/443/CEE

Direttiva n. 75/443 del Consiglio, del 26 giugno 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore; GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 1, modificata dalla direttiva: ECE-R 39

97/39/CE

(GU n. L 177 del 5.7.1997, pag. 15) 76/114/CEE

Direttiva n. 76/114 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette e alle iscrizioni regolamentari nonché alla
loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i
loro rimorchi;

GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1, modificata dalle direttive:
78/507/CEE

87/354/CEE

(GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31)
corretta da
(GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31)
(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43) 76/115/CEE

Direttiva n. 76/115 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore; GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 6, modificata dalle direttive: ECE-R 14

81/575/CEE
82/318/CEE
90/629/CEE
96/38/CE

(GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 30)
(GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 9)
(GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 14)
(GU n. L 187 del 26.7.1996, pag. 95) 76/756/CEE

Direttiva n. 76/756 del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e
di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1, modificata dalle direttive: ECE-R 48

80/233/CEE
82/244/CEE
83/276/CEE
84/8/CEE
89/278/CEE

91/663/CEE

97/28/CE

(GU n. L 51 del 25.2.1980, pag. 8)
(GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 31)
(GU n. L 151 del 9.6.1983, pag. 47)
(GU n. L 9 del 12.1.1984, pag. 24)
(GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 38)
corretta da
(GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52)
(GU n. L 366 del 31.12.1991, pag. 17) =
versione consolidata
corretta da (GU n. L 172 del 27.6.1992,
pag. 87)
(GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 1)
completato con le esigenze tecniche:
ECE-R 48 (GU n. L 203 del 30.7.1997,
pag. 1)

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 123

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

76/757/CEE

Direttiva n. 76/757 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32, modificata dalle direttive: ECE-R 3

87/354/CEE
97/29/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 11)
completato con le esigenze tecniche:
ECE-R 3 (GU n. L 203 del 30.7.1997,
pag. 39

76/758/CEE

Direttiva n. 76/758 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci
di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54, modificata dalle direttive: ECE-R 7
ECE-R 87 e
ECE-R 91

87/354/CEE
89/516/CEE
97/30/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1)
(GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 25)
completato con le esigenze tecniche:
ECE-R 7 (GU n. L 203 del 30.7.1997,
pag. 55)
ECE-R 87 (GU n. L 203 del 30.7.1997,
pag. 63)
ECE-R 91 (GU n. L 203 del 30.7.1997,
pag. 67)

76/759/CEE

Direttiva n. 76/759 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;

GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71, modificata dalle direttive: ECE-R 6

87/354/CEE
89/277/CEE

1999/15/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25)
corretta da
(GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52)
(GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 14) 76/760/CEE

Direttiva n. 76/760 del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa
d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;

GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85, modificata dalle
direttive:

ECE-R 4

87/354/CEE
97/31/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 171 del 30.1997, pag. 49)
completato con le esigenze tecniche:
ECE-R 4 (GU n. L 203 del 30.7.1997,
pag. 74)

Circolazione stradale 124

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

76/761/CEE

Direttiva n. 76/761 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di proiettori
abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle
lampade ad incandescenza per tali proiettori; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96, modificata dalle
direttive:

ECE-R 1
ECE-R 5
ECE-R 8
ECE-R 20
ECE-R 31
ECE-R 37
ECE-R 98
ECE-R 99

87/354/CEE
89/517/CEE
1999/17/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15)
(GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 45) 76/762/CEE

Direttiva n. 76/762 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché
alle lampade per tali proiettori; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122, modificata dalla
direttiva:

ECE-R 19

87/354/CEE
1999/18/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 82) 77/389/CEE

Direttiva n. 77/389 del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore; GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 41, modificata dalla direttiva:
96/64/CE

(GU n. L 258 dell'11.10.1996, pag. 26) 77/538/CEE

Direttiva n. 77/538 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;

GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60, corretta da GU n. L 284
del 10.10.1978, pag. 11, modificata dalle direttive: ECE-R 38

87/354/CEE
89/518/CEE
1999/14/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24)
(GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 1) 77/539/CEE

Direttiva n. 77/539 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;

GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72, corretta da GU n. L 284
del 10.10.1978, pag. 12, modificata dalle direttive: ECE-R 23

87/354/CEE
97/32/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 171 del 30.6.1997, pag. 63)
completato con le esigenze tecniche:
ECE-R 23 (GU n. L 203 del 30.7.1997,
pag. 79)

77/540/CEE

Direttiva n. 77/540 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle luci di stazionamento dei veicoli a motore; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83, corretta da GU n. L 284
del 10.10.1978, pag. 12, modificata dalla direttiva: ECE-R 77

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 125

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

87/354/CEE
1999/16/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 33) 77/541/CEE

Direttiva n. 77/541 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a
motore;

GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95, modificata dalle direttive: ECE-R 16

81/576/CEE
82/319/CEE

87/354/CEE
90/628/CEE
96/36/CE
2000/3/CE

(GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32)
(GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17)
corretta da
(GU n. L 209 del 17.7.1982, pag. 48)
(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1)
(GU n. L 178 del 17.7.1996, pag. 15)
(GU n. L 53 del 25.2.2000, pag. 1) 77/649/CEE

Direttiva n. 77/649 del Consiglio, del 27 settembre 1977, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore; GU n. L 267 del 19.10.1977, pag. 1, corretta da GU n. L 150
del 6.6.1978, pag. 6 e GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11,
modificata dalle direttive:
81/643/CEE
88/366/CEE
90/630/CEE

(GU n. L 231 del 15.8.1981, pag. 41)
(GU n. L 181 del 12.7.1988, pag. 40)
(GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 20) 78/316/CEE

Direttiva n. 78/316 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie e indicatori); GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 3, modificata dalle direttive:
93/91/CEE
94/53/CE

(GU n. L 284 del 19.11.1993, pag. 25)
(GU n. L 299 del 22.11.1994, pag. 26) 78/317/CEE

Direttiva n. 78/317 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle
superfici vetrate dei veicoli a motore; GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 27, corretta da GU n. L 194
del 19.7.1978, pag. 30 78/318/CEE

Direttiva n. 78/318 del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore; GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 49, corretta da GU n. L 194
del 19.7.1978, pag. 30, modificata dalla direttiva:
94/68/CE

(GU n. L 354 del 31.12.1994, pag. 1) 78/548/CEE

Direttiva n. 78/548 del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore; GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 40

Circolazione stradale 126

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

78/549/CEE

Direttiva n. 78/549 del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore; GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 45, modificata dalla direttiva:
94/78/CE

(GU n. L 354 del 31.12.1994, pag. 10) 78/932/CEE

Direttiva n. 78/932 del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore; GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 1, corretta da GU n. L 329
del 25.11.1982, pag. 31, modificata dalla direttiva: ECE-R 17
ECE-R 25

87/354/CEE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43) 80/1268/CEE

Direttiva n. 80/1268 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore; GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 36, modificata dalle direttive:
89/491/CEE
93/116/CE

1999/100/CE

(GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
(GU n. L 329 del 30.12.1993, pag. 39)
corretta da
(GU n. L 42 del 15.2.1994, pag. 27)
(GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 36) 80/1269/CEE

Direttiva n. 80/1269 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli; GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 46, modificata dalle direttive: ECE-R 85

88/195/CEE
89/491/CEE
97/21/CE
1999/99/CE

(GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 50)
(GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)
(GU n. L 125 del 16.5.1997, pag. 31)
(GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 32) 87/404/CEE

Direttiva n. 87/404 del Consiglio, del 25 giugno 1987,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai recipienti a pressione e semplici; GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 48, corretta da GU n. L 31
del 2.2.1990, pag. 46, modificata dalle direttive:
88/665/CEE
90/488/CEE
93/68/CEE

(GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)
(GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 25)
(GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1) 88/77/CEE

Direttiva n. 88/77 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione
di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea
destinati alla propulsione dei veicoli; GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33, modificata dalle direttive: ECE-R 49

91/542/CEE
96/1/CE
1999/96/CE

(GU n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1)
(GU n. L 40 del 17.2.1996, pag. 1)
(GU n. L 44 del 6.2.2000, pag. 1)

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 127

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

89/297/CEE

Direttiva n. 89/297 del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro
rimorchi;

GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 1 ECE-R 73

89/336/CEE

Direttiva n. 89/336 del Consiglio, del 3 maggio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilità elettromagnetica; GU n. L 139 del 23.5.1989, pag. 19, modificata dalle
direttive:
92/31/CEE
93/68/CEE

(GU n. L 126 del 12.5.1992, pag. 11)
(GU n. L 220 del 30.8.1993, pag. 1) 89/459/CEE

Direttiva n. 89/459 del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità delle scanalature degli pneumatici
di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 4 91/226/CEE

Direttiva n. 91/226 del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e
dei loro rimorchi;

GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 5 92/6/CEE

Direttiva n. 92/6 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativa
all'installazione e all'utilizzazione, nella Comunità, di limitatori di velocità su certe categorie di veicoli a motore; GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 27 92/21/CEE

Direttiva n. 92/21 del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente le misure e le dimensioni dei veicoli a motore della
categoria M1;
GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 1, modificata dalla direttiva:
95/48/CE

(GU n. L 233 del 30.9.1995, pag. 73) corretta da
(GU n. L 252 del 20.10.1995, pag. 27) e
(GU n. L 304 del 16.12.1995, pag. 60) 92/22/CEE

Direttiva n. 92/22 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa
ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi; GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 11 ECE-R 43

92/23/CEE

Direttiva n. 92/23 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa
agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
nonché al montaggio;

GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 95 ECE-R 30
ECE-R 54
ECE-R 64

Circolazione stradale 128

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

92/24/CEE

Direttiva n. 92/24 del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa
ai dispositivi di limitazione della velocità e dei sistemi di
limitazione della velocità comparabili, installati su certe
categorie di veicoli a motore; GU n. L 129 del 14.5.1992, pag. 154 ECE-R 89

92/114/CEE

Direttiva n. 92/114 del Consiglio, del 17 dicembre 1992,
relativa alle sporgenze esterne della parete divisoria posteriore
della cabina dei veicoli a motore della categoria N; GU n. L 409 del 31.12.1992, pag. 17 ECE-R 61

94/20/CE

Direttiva n. 94/20 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 1994, relativa ai dispositivi d'agganciamento
meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come
anche al loro fissaggio a detti veicoli; GU n. L 195 del 29.7.1994, pag. 1 ECE-R 55

95/28/CE

Direttiva n. 95/28 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune
categorie di veicoli a motore;
GU n. L 281 del 23.11.1995, pag. 1 ECE-R 34

96/27/CE

Direttiva n. 96/27 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei
veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la
direttiva 70/156/CEE;

GU n. L 169 dell'8.7.1996, pag. 1 corretta da GU n. L 102 del
19.4.1997, pag. 46

ECE-R 95

96/53/CE

Direttiva n. 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale
e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale; GU n. L 235 del 17.9.1996, pag. 59 96/79/CE

Direttiva n. 96/79 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei
veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la
direttiva 70/156/CEE;

GU n. L 18 del 21.1.1997, pag. 7, corretta da GU n. L 83 del
25.3.1997, pag. 23, modificata dalla direttiva: ECE-R 94

1999/98/CE

(GU n. L 9 del 13.1.2000, pag. 14) 97/27/CE

Direttiva n. 97/27 del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE; GU n. L 233 del 25.8.1997, pag. 1

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 129

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

98/91/CE

Direttiva n. 98/91 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore e i i loro
rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada; GU n. L 11 del 16.1.1999, pag. 25 2000/40/CE

Direttiva n. 2000/40 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori die veicoli a motore; GU n° L 203 del 10.8.2000, pag. 9 ECE-R 93

12

Normativa CE concernente l'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada
Regolamento
della CE

Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche 3820/85/CEE

Regolamento n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo
all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada;

GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 1 3821/85/CEE

Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da:
Regolamento
Regolamento
Regolamento
Regolamento
Regolamento
Regolamento

3314/90/CEE
3572/90/CEE
3688/92/CEE
2479/95/CEE
1056/97/CE
2135/98/CEE

(GU n. L 318 del 17.11.1990, pag. 20)
(GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 13)
(GU n. L 374 del 22.12.1992, pag. 12)
(GU n. L 256 del 26.10.1995, pag. 8)
(GU n. 154 del 12.6.1997, pag. 21)
(GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1) 88/599/CEE

Direttiva n. 88/599 del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure
uniformi concernenti l'applicazione del regolamento n. 3820/85 relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e del regolamento n. 3821/85 relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 325 del 29.11.1988, pag. 55 93/172/CEE

Decisione n. 93/172 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce
il modello di formulario unificato previsto all'articolo 6 della direttiva
88/599 del Consiglio nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 72 del 25.3.1993, pag. 30 93/173/CEE

Decisione n. 93/173 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce
il modello del formulario previsto all'articolo 16 della direttiva 88/599 del
Consiglio nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 72 del 25.3.1993, pag. 33

Circolazione stradale 130

741.41

13

Regolamenti ECE Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 1

Regolamento ECE n. 1 dell'8 agosto 1960 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore a luce anabbagliante e/o di profondità equipaggiati con
lampade della categoria R2 e/o S1; 76/761/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 01 / Corr. 11
Emend. 01 / Compl. 11
Emend. 01 / Compl. 21
Emend. 01 / Compl. 31
Emend. 01 / Compl. 4
Emend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1
Emend. 01 / Compl. 5
Rev. 4 / Corr. 1
Emend. 01 / Compl. 6
Emend. 01 / Compl. 7
1 Rev. 4 del 21.12.1992 18. 3.1986
18. 3.1988
14. 5.1990
27.10.1992
2.12.1992
14. 2.1994
1. 7.1994
16. 6.1995
10. 3.1995
26.12.1996
30.12.1997

ECE-R 2

Regolamento ECE n. 2 dell'8 agosto 1960 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle lampade di proiettori che
emanano luce anabbagliante asimmetrica o di profondità; 76/761/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 02
Emend. 02 / Compl. 1
Emend. 031
(Questo regolamento è stato sostituito
dal Regolamento n. 37)
1 Rev. 2 del 28.4.1986 26. 9.1978
29. 8.1982
9. 3.1986

ECE-R 3

Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei catadiottri dei veicoli a
motore e i loro rimorchi; 76/757/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 31
Emend. 02 / Compl. 4
Emend. 02 / Compl. 5
1 Rev. 2 del 22.10.1996 20. 3.1982
1. 7.1985
4. 5.1991
15. 2.1994
15. 2.1996
18. 1.1998
5. 6.1998

ECE-R 4

Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei dispositivi d'illuminazione
della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi (motoveicoli esclusi); 76/760/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Emend. 00 / Compl. 21

6. 5.1974
28. 2.1989

Emend. 00 / Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 31
Emend. 00 / Compl. 41

7. 8.1989
5. 5.1991
30. 8.1992

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 131

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 00 / Compl. 51
Emend. 00 / Compl. 61
Emend. 00 / Compl. 7
Emend. 00 / Compl. 8
1 Rev. 1 del 7.5.1997

11. 2.1996
15. 1.1997
18. 1.1998
13.01.2000

ECE-R 5

Regolamento ECE n. 5 del 30 settembre 1967 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di proiettori "SealedBeam"/proiettori SB per proiettori a luce anabbagliante o
proiettori di profondità asimmetrici europei o per entrambi; 76/761/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Rev. 3 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 3
Emend. 02 / Compl. 4
1 Rev. 3 del 30.12.1992 29. 8.1982
6. 3.1988
28. 2.1990
27.10.1992
10. 3.1995
15. 1.1997
27. 4.1998

ECE-R 6

Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 76/759/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Corr. 11
Emend. 01 / Compl. 11
Emend. 01 / Compl. 21
Corr.1
Emend. 01 / Compl. 31
Corr. 21
Emend. 01 / Compl. 41
Emend. 01 / Compl. 51
Emend. 01 / Compl. 6
Emend. 01 / Compl. 7
Emend. 01 / Compl. 8
1 Rev. 2 del 27.7.1993 27. 6.1987
24. 7.1987
25. 3.1989
28. 2.1990
10. 4.1990
5. 5.1991
1. 7.1992
2.12.1992
13. 1.1993
11. 2.1996
3. 9.1997
24.07.2000

ECE-R 7

Regolamento ECE n. 7 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle luci d'ingombro, luci di
posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto dei veicoli a motore (motoveicoli esclusi) e dei loro rimorchi; 76/758/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 01 / Compl. 11
Corr. 11
Emend. 01 / Compl. 21
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Corr. 21

15. 8.1985
2. 7.1987
7.11.1988
24. 7.1989
5. 5.1991
24. 9.1992
1. 7.1992

Corr. 31
Emend. 02 / Compl. 2
Emend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 3

4. 9.1992
26. 1.1994
10. 3.1995
11. 2.1996

Circolazione stradale 132

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 02 / Compl. 4
1 Rev. 2 del 18.12.1992 3. 9.1997

ECE-R 8

Regolamento ECE n. 8 del 15 novembre 1967 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di proiettori per veicoli a motore
con lampade alogene (lampade H1, H2, H3, HB3, HB4, H7
e/o H8) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entrambi; 76/761/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 02
Emend. 031
Emend. 041
Emend. 04 / Compl. 11
Emend. 04 / Compl. 21
Emend. 04 / Compl. 31
Emend. 04 / Compl. 41
Emend. 04 / Compl. 5
Emend. 04 / Compl. 4 / Corr. 1
Rev. 3 / Corr. 1
Emend. 04 / Compl. 6
Emend. 04 / Compl. 7
Emend. 04 / Compl. 8
Emend. 04 / Compl. 9
Emend. 04 / Compl. 10
1 Rev. 3 del 22.1.1993 25. 1.1971
6. 5.1974
12. 3.1978
6. 7.1986
24. 7.1989
28.11.1990
27.10.1992
13. 1.1993
9. 2.1994
1. 7.1994
10. 3.1995
15. 1.1997
3. 9.1997
25.12.1998
14. 5.1998
04.02.1999

ECE-R 10

Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto
concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche; 72/245/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 1
Emend. 02 / Corr. 2
1 Rev. 2 dell'8.12.1997 19. 3.1978
3. 9.1997
11.03.1999
04.02.1999
10.11.1999

ECE-R 11

Regolamento ECE n. 11 del 1° giugno 1969 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne
le chiusure e le cerniere delle porte; 70/387/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 02
Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 1

6. 5.1974
15. 3.1981
15. 3.1981
20. 4.1986

ECE-R 12

Regolamento ECE n. 12 del 1° giugno 1969 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto
concerne la protezione del conducente del veicolo dallo sterzo
in caso di urti per incidente; 74/297/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 022

20.10.1974
14.11.1982

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 133

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Corr. 12
Corr. 22
Emend. 032
Emend. 03 / Compl. 1
Emend. 03 / Compl. 2
Emend. 03 / Compl. 2 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 3
1 Rev. 2 del 23.3.1983
2 Rev. 3 del 30.5.1994 2. 2.1987
28. 4.1988
24. 8.1993
12.12.1996
25.12.1997
23. 6.1997
23.03.2000

ECE-R 13

Regolamento ECE n. 13 del 1° giugno 1970 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne i
freni;

71/320/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 031
Emend. 041
Emend. 051
Emend. 05 / Compl. 11
Emend. 05 / Compl. 21
Emend. 05 / Compl. 31
Emend. 061
Emend. 06 / Compl. 11
Emend. 06 / Compl. 21
Emend. 071
Emend. 081
Emend. 08 / Compl. 1
Emend. 09
Emend. 09 / Compl. 1
Emend. 09 / Compl. 2
Emend. 09 / Corr. 1
Emend. 09 / Compl. 2 / Corr. 1
Emend. 09 / Corr. 2
Rev. 3 / Corr. 1
Emend. 09 / Compl. 3
Emend. 09 / Compl. 4
Emend. 09 / Compl. 2 / Corr. 2
1 Rev. 3 del 3.10.1996 29. 8.1973
11. 7.1974
4. 1.1979
11. 8.1981
26.11.1984
1. 4.1987
5.10.1987
29. 7.1988
22.11.1990
15.11.1992
24. 8.1993
18. 9.1994
26. 3.1995
28. 8.1996
28. 8.1996
15. 1.1997
22. 2.1997
12. 3.1997
12. 3.1997
23. 6.1997
23. 6.1997
27. 4.1998
04.02.1999
11.11.1998

ECE-R 13-H

Regolamento ECE n. 13-H dell'11 maggio 1998 sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei veicoli speciali per
quanto concerne i freni modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Corr. 1 23.06.1999

ECE-R 14

Regolamento ECE n. 14 del 1° aprile 1970 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto
concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza; 76/115/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Corr. 31
Emend. 021
Emend. 031
Emend. 03 / Corr. 11

28. 4.1976
10. 8.1979
22.11.1984
29. 1.1992
11. 9.1992

Circolazione stradale 134

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 02 / Corr. 21 11. 9.1992

Emend. 02 / Corr. 3
Emend. 04
Emend. 04 / Corr. 1
Emend. 05
1 Rev. 2 del 16.12.1992 12. 3.1993
18. 1.1998
23. 6.1997
04.02.1999

ECE-R 16

Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; 77/541/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 02
Emend. 03
Corr. 1
Emend. 041
Corr. 21
Emend. 04 / Compl. 11
Emend. 04 / Compl. 21
Emend. 04 / Compl. 31
Corr. 31
Emend. 04 / Compl. 4
Emend. 04 / Compl. 5
Rev. 3 / Corr. 1
Emend. 04 / Compl. 6
Emend. 04 / Compl. 7
Emend. 04 / Compl. 8
Emend. 04 / Compl. 9
1 Rev. 3 del 13.12.1990 18. 4.1972
3.10.1973
9.12.1979
1. 6.1981
22.12.1985
8. 4.1988
15. 6.1988
26. 3.1989
20.11.1989
9.11.1990
4.10.1992
16. 8.1993
26. 8.1993
18.10.1995
18. 1.1998
04.02.1999
23.03.2000

ECE-R 17

Regolamento ECE n. 17 del 1° dicembre 1970 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto
concerne la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio come
anche le caratteristiche dei poggiatesta previsti per detti
sedili;

74/408/CEE
78/932/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 021
Emend. 031
Corr. 11
Emend. 042
Rev. 3 / Corr. 1
Emend. 04 / Compl. 1
Emend. 05
Emend. 06
Emend. 06 / Corr. 1
Emend. 07
Emend. 07 / Compl. 1
Emend. 07 / Compl. 2
1 Rev. 2 del 12.5.1986
2 Rev. 3 del 20.3.1990 9. 3.1981
1. 5.1986
14.12.1987
28. 1.1990
11. 9.1992
26. 1.1994
26.12.1996
18. 1 1998
10.03.1999
6. 8.1998
17.11.1999
13.01.2000

ECE-R 18

Regolamento ECE n. 18 del 1° marzo 1971 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne i
loro dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato; 74/61/CEE

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 135

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Corr. 11
Emend. 021
1 Rev. 2 del 10.12.1997 24.11.1980
2. 5.1986
3. 9.1997

ECE-R 19

Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; 76/762/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 31
Emend. 02 / Compl. 41
Emend. 02 / Compl. 5
Rev. 3 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 6
Emend. 02 / Compl. 7
Emend. 02 / Compl. 8
Emend. 02 / Compl. 9
1 Rev. 3 del 2.3.1993

18.12.1974
8. 5.1988
28. 2.1989
28. 2.1990
28.11.1990
27.10.1992
16. 6.1995
10. 3.1995
15. 1.1997
27. 4.1998
06.02.1999
23.03.2000

ECE-R 20

Regolamento ECE n. 20 del 1° maggio 1971 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di proiettori per veicoli a motore
con lampade alogene (lampade H4) per proiettori a luce
anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici o per
entrambi;

76/761/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 3
Emend. 02 / Compl. 4
Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 5
Rev. 2 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 6
1 Rev. 2 del 28.12.1992 15. 8.1976
3. 7.1986
28. 2.1990
27.10.1992
2.12.1992
5. 3.1994
1. 7.1994
27.11.1994
10. 3.1995
25.12.1997

ECE-R 21

Regolamento ECE n. 21 del 1° dicembre 1971 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto
concerne le loro finiture interne; 74/60/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 01 / Compl. 11
Rev. 1 / Corr. 11
Emend. 1 / Compl. 2
1 Rev. 2 del 12.8.1993 8.10.1980
26. 4.1986
2. 9.1986
18. 1.1998

Circolazione stradale 136

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 23

Regolamento ECE n. 23 del 1° dicembre 1971 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 77/539/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Emend. 00 / Compl. 31
Corr. 11

22. 3.1977
28. 2.1989
5. 5.1991
1. 7.1992

Emend. 00 / Compl. 41
Emend. 00 / Compl. 5
Emend. 00 / Compl. 6
1 Rev. 2 del 18.12.1992 24. 9.1992
11. 2.1996
18. 1.1998

ECE-R 24

Regolamento ECE n. 24 del 1° dicembre 1971 sulle condizioni uniformi per:
I l'omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori diesel) per quanto concerne l'emissione di materie
visibilmente inquinanti; II l'omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione
(motore diesel) di un tipo approvato; III l'omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per
quanto concerne l'emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); 72/306/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Rev. 2 / Emend. 03
1 Rev. 1 del 27.5.1980 11. 9.1973
11. 2.1980
15. 2.1984
20. 4.1986

ECE-R 25

Regolamento ECE n. 25 del 1° marzo 1972 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di poggiatesta incorporati o non
nei sedili dei veicoli; 78/932/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 02
Emend. 02 / Compl. 1
Emend. 031
Rev. 1 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 1
Emend. 04
1 Rev. 1 del 20.4.1990 11. 8.1981
26. 4.1986
3. 5.1987
20.11.1989
11. 9.1992
30. 1.1994
15. 1.1997

ECE-R 26

Regolamento ECE n. 26 del 1° luglio 1972 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne
le loro sporgenze esterne; 74/483/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Corr. 1
Emend. 02

11. 9.1973
23. 5.1986
13.12.1996

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 137

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 02 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 1

13.12.1996
06.07.2000

ECE-R 27

Regolamento ECE n. 26 del 15 settembre 1972 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'omologazione di triangoli d'avvertimento; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 02
Emend. 03
Emend. 03 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 1
Emend. 011)
Emend. 021)
Emend. 031)
Emend. 03 / Corr. 11)
Emend. 03 / Compl. 11)
1)Rev. 1 del 18.1.1998 11. 9.1973
1. 7.1977
3. 3.1985
11. 9.1992
18. 1.1998
11.09.1973
01.07.1977
03.03.1985
11.09.1992
18.01.1998

ECE-R 28

Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici; 70/388/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Compl. 2 / Corr. 1

7. 2.1984
8. 1.1991
16. 6.1992

ECE-R 29

Regolamento ECE n. 29 del 15 giugno 1974 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne
la protezione dei viaggiatori della cabina di guida dei veicoli
industriali;

modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1
Emend. 01
Rev. 1
Rev. 1 / Corr. 1
Rev. 1 / Corr. 2
Emend. 02

15. 7.1975
1. 8.1977
15. 3.1985
15. 3.1985
11. 9.1992
27.02.1999

ECE-R 30

Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; 92/23/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 31
Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 11
Emend. 02 / Compl. 4
Emend. 02 / Compl. 5
Emend. 02 / Compl. 6
Emend. 02 / Compl. 7

25. 9.1977
15. 3.1981
5.10.1987
22.11.1990
24. 9.1992
23. 8.1993
1. 3.1994
8. 1.1995
26.12.1996
5. 3.1997

Circolazione stradale 138

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 02 / Compl. 8
Emend. 02 / Compl. 9
Emend. 02 / Compl. 10
1 Rev. 1 del 22.12.1992 14. 5.1998
06.02.1999
13.01.2000

ECE-R 31

Regolamento ECE n. 31 del 1° maggio 1975 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli a motore con proiettori
"Sealed-Beam"/proiettori HSB con lampade alogene per
proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità
asimmetrici o per entrambi; 76/761/EWG

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11

7. 2.1983
30. 3.1988
28. 2.1990

Emend. 02 / Compl. 21
Rev. 1 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 3
Emend. 02 / Compl. 4
1 Rev. 1 del 29.12.1992 27.10.1992
10. 3.1995
23. 1.1997
27. 4.1998

ECE-R 32

Regolamento ECE n. 32 del 1° luglio 1975 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne il
comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di
collisione posteriore; modificato da:

in vigore dal:

Corr. 11
Corr. 21
Rev. 11
1 Rev. 1 del 12.10.1993 25. 4.1977
25. 4.1977
11. 9.1992

ECE-R 33

Regolamento ECE n. 33 del 1° luglio 1975 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne il
comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di
collisione frontale;

modificato da:

in vigore dal:

Corr. 11
Corr. 21
Corr. 31
Rev. 11
Emend. 00 / Compl. 1
1

Rev. 1 del 12.10.1993 25. 4.1977
25. 4.1977
25. 4.1977
11. 9.1992
17.11.1999

ECE-R 34

Regolamento ECE n. 34 del 1° luglio 1975 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne la
prevenzione dei rischi d'incendio; 95/28/CE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01

18. 1.1979

ECE-R 35

Regolamento ECE n. 35 del 10 novembre 1975 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto
concerne la disposizione dei pedali di comando; modificato da:

in vigore dal:

Rev. 11
1 Rev. 1 del 12.10.1993 11. 9.1992

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 139

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 36

Regolamento ECE n. 36 del 1° marzo 1976 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne
la costruzione di autobus; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 031
Rev. 1 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 1
Emend. 03 / Compl. 1 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 2
Rev. 1 / Corr. 3
Emend. 03 / Compl. 3
1 Rev. 1 del 23.9.1993 8. 2.1982
7. 9.1986
14.12.1992
10. 3.1995
4. 5.1998
12.11.1998
06.08.1998
10.03.1999
06.07.2000

ECE-R 37

Regolamento ECE n. 37 del 1° febbraio 1978 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle lampade utilizzate nei
proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 76/761/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 021
Emend. 031
Corr. 21
Emend. 03 / Compl. 11
Emend. 03 / Compl. 21
Emend. 03 / Compl. 31
Emend. 03 / Compl. 41
Emend. 03 / Compl. 51
Emend. 03 / Compl. 61
Emend. 03 / Compl. 71
Emend. 03 / Compl. 81
Emend. 03 / Compl. 91
Corr. 1 / Compl. 9
Emend. 03 / Compl. 10
Emend. 03 / Compl. 10 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 11
Emend. 03 / Compl. 11 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 12
Emend. 03 / Compl. 13
Emend. 03 / Compl. 14
Emend. 03 / Compl. 15
Emend. 03 / Compl. 16
Emend. 03 / Compl. 17
Emend. 03 / Compl. 18
1 Rev. 2 del 30.12.1992 20.10.1981
27.10.1983
1. 6.1984
7. 4.1986
23.10.1986
27.10.1987
30. 3.1988
23. 7.1989
3. 8.1989
29.11.1990
5. 5.1991
6. 9.1992
16.12.1992
23. 8.1993
5. 3.1995
11.03.1998
16. 6.1995
11.03.1998
11. 2.1996
23. 1.1997
3. 9.1997
14. 5.1998
17.05.1999
17.11.1999
13.01.2000

ECE-R 38

Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; 77/538/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 3
Emend. 00 / Compl. 4

14. 2.1989
5. 5.1991
1. 7.1992
24. 9.1992
11. 2.1996

Circolazione stradale 140

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 00 / Compl. 5 3. 9.1997

ECE-R 39

Regolamento ECE n. 39 del 20 novembre 1978 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto
concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montaggio; 75/443/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2

18. 7.1988
25.12.1997

ECE-R 42

Regolamento ECE n. 42 del 1° giugno 1980 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne i
loro dispositivi di protezione (paraurti, ecc.) davanti e dietro
il veicolo;

modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1

9.10.1980

ECE-R 43

Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali d'invetriatura; 92/22/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Emend. 00 / Compl. 31
Emend. 00 / Compl. 4
Emend. 00 / Compl. 5
1 Rev. 1 del 24.2.1988 14.10.1982
4. 4.1986
31. 3.1987
13.01.2000
06.07.2000

ECE-R 44

Regolamento ECE n. 44 del 1° febbraio 1981 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a motore; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 01 / Corr. 1
Emend. 02
Emend. 02 / Compl. 1
Emend. 02 / Compl. 2
Emend. 02 / Compl. 3
Corr. 1
Emend. 02 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 4
Emend. 03
Emend. 03 / Corr. 1
Emend. 03 / Corr. 2
Emend. 03 / Compl. 1
Emend. 03 / Corr. 3
Emend. 02 / Compl. 41)
Emend. 031)
Emend. 03 / Corr. 11)
Emend. 03 / Corr. 21)
Emend. 03 / Compl. 11)
Emend. 03 / Corr. 31)
Emend. 03 / Compl. 2
1)Rev. 1 del 5.6.1998

17.11.1982
1. 2.1984
4. 4.1986
8.11.1987
28. 2.1989
29.11.1990
11. 9.1992
11. 9.1992
26. 1.1994
12. 9.1995
10. 3.1995
12. 3.1997
18. 1.1998
5.11.1997
26.01.1994
12.09.1995
10.03.1995
12.03.1997
18.01.1998
05.11.1997
18.11.1999

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 141

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 45

Regolamento ECE n. 45 del 1° luglio 1981 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione degli impianti tergi-proiettori e
dei veicoli a motore con impianti tergi-proiettori; modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1
Emend. 011
Emend. 01 / Compl. 1
Emend. 01 / Compl. 2
Compl. 1 / Corr.
Emend. 01 / Corr. 1
Emend. 01 / Compl. 3
1 Rev. 1 del 16.5.1988 10.10.1985
9. 2.1988
30.12.1990
5. 5.1991
20. 6.1991
30. 6.1995
3. 1.1998

ECE-R 46

Regolamento ECE n. 46 del 1° settembre 1981 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di retrovisori e dei veicoli a motore
per quanto concerne il collocamento dei retrovisori; 71/127/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 01
Emend. 01 / Compl. 1
Corr. 1
Corr. 2
Emend. 01 / Compl. 2
Emend. 01 / Compl. 3
Emend. 01 / Compl. 4

21.10.1984
5.10.1987
30. 5.1988
18. 7.1988
11. 9.1992
12. 3.1996
20. 9.1994
3. 1.1998

ECE-R 48

Regolamento ECE n. 48 del 1° gennaio 1982 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne
l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa; 76/756/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Emend. 011
Emend. 01 / Corr. 11
Emend. 01 / Corr. 2
Rev. 1 / Corr. 1
Emend. 01 / Corr. 3
Emend. 01 / Corr. 4
Emend. 01 / Compl. 1
Emend. 01 / Compl. 2
Emend. 01 / Compl. 3
Emend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1
Emend. 02
Emend. 02 / Compl. 1
Emend. 02 / Compl. 2
1 Rev. 1 del 22.3.1994 27. 6.1987
8. 1.1991
9. 2.1994
25. 6.1993
1. 7.1994
10. 3.1995
10. 3.1995
30. 6.1995
20.12.1995
3. 9.1997
3. 1.1998
23. 6.1997
27.02.1999
18.11.1999
06.07.2000

ECE-R 49

Regolamento ECE n. 49 del 15 aprile 1982 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di motori diesel e dei veicoli
equipaggiati con motore diesel per quanto concerne
l'emissione di gas inquinanti prodotti dal motore; 88/77/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Circolazione stradale 142

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Corr. 1
Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 Corr. 11
Emend. 02 Corr. 2
Emend. 02 / Compl. 1
Emend. 02 / Compl. 1/ Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 1 / Corr. 2
Emend. 02 / Compl. 2
Emend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1
1 Rev. 2 del 12.10.1993 2. 3.1983
14. 5.1990
30.12.1992
11. 9.1992
30. 6.1995
18. 5.1996
23. 6.1997
12.11.1998
28. 8.1996
12.11.1998

ECE-R 51

Regolamento ECE n. 51 del 15 luglio 1982 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli a motore con almeno
quattro ruote per quanto concerne il loro livello sonoro; 70/157/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Compl. 11
Emend. 011
Corr. 11
Emend. 01 / Compl. 11
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Corr. 1
Emend. 02 / Corr. 2
Emend. 02 / Compl. 2
Emend. 02 / Compl. 3
1 Rev. 1 dell'11.3.1996 21.10.1984
27. 4.1988
20. 6.1988
12. 9.1991
18. 4.1995
5. 5.1996
15.11.1996
11.03.1998
07.02.1999
17.11.1999

ECE-R 52

Regolamento ECE n. 52 del 1° novembre 1982 sulle condizioni uniformi sulle caratteristiche di costruzione di furgoncini e autobus (M2, M3) per trasporti pubblici con un numero di posti limitato (mass. 23 compreso il conducente); modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 01 / Compl. 1
1 Rev. 1 del 12.9.1995 12. 9.1995
3. 1.1998

ECE-R 54

Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione degli pneumatici per veicoli
utilitari e loro rimorchi; 92/23/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Emend. 00 / Compl. 31
Corr. 21
Emend. 00 / Compl. 41
Emend. 00 / Compl. 51
Emend. 00 / Compl. 61
Emend. 00 / Compl. 71
Emend. 00 / Compl. 81
Emend. 00 / Compl. 91
Rev. 1 / Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 10
Emend. 00 / Compl. 11

13. 3.1988
28. 4.1988
3. 9.1989
18. 8.1991
15. 6.1992
14. 1.1993
10. 6.1994
18. 4.1995
15. 8.1995
26.12.1996
22. 2.1997
23. 6.1997
24. 5.1998
07.02.1999

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 143

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

1 Rev. 1 del 21. 3.1997 ECE-R 55

Regolamento ECE n. 55 del 1° marzo 1983 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei pezzi meccanici
d'agganciamento delle combinazioni di veicoli; 94/20/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 12.12.1993

ECE-R 58

Regolamento ECE n. 58 del 1° luglio 1983 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di:
I installazioni di dispositivi che proteggono dal scivolare sotto;

II veicoli per quanto concerne il fissaggio di dispositivi di un tipo approvato per la protezione posteriore; IIIveicoli per quanto concerne le loro protezioni laterali e posteriori;

70/221/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01

25. 3.1989

ECE-R 59

Regolamento ECE n. 59 del 1° ottobre 1983 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di silenziatori per veicoli delle
classi M1 e N1;

70/157/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2

28. 1.1990
25.12.1994

ECE-R 61

Regolamento ECE n. 61 del 15 luglio 1984 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli industriali per quanto
concerne le sporgenze esterne della parete divisoria posteriore
della cabina del conducente.

92/114/CEE

ECE-R 64

Regolamento ECE n. 64 del 1° ottobre 1985 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli equipaggiati con ruote
o pneumatici di scorta per uso temporaneo; 92/23/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 17. 9.1989

ECE-R 65

Regolamento ECE n. 65 del 15 giugno 1986 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori speciali
d'avvertimento per automobili; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2

24. 8.1993
23. 1.1997

ECE-R 66

Regolamento ECE n. 66 del 1° dicembre 1986 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di autobus per quanto
concerne la resistenza meccanica della loro sovrastruttura; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 3. 9.1997

ECE-R 67

Regolamento ECE n. 67 del 1° giugno 1987 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di equipaggiamenti
speciali di veicoli a motore che impiegano gas liquidi nel
loro sistema di propulsione;

Circolazione stradale 144

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01 / Corr. 1
Emend. 01

10.11.1999
13.11.1999

ECE-R 69

Regolamento ECE n. 69 del 15 maggio 1987 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle targhette d'identificazione
posteriore per veicoli lenti (per costruzione) e i loro rimorchi; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 01 / Corr. 1
Emend. 01 / Compl. 1

27. 9.1997
12. 3.1997
07.02.1999

ECE-R 70

Regolamento ECE n. 70 del 15 maggio 1987 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle targhette d'identificazione
posteriore per veicoli pesanti e lunghi; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 01 / Corr. 1
Emend. 01 / Compl. 1
Emend. 01 / Compl. 2

27. 9.1997
12. 3.1997
3. 1.1998
07.02.1999

ECE-R 73

Regolamento ECE n. 73 del 1° gennaio 1988 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di autoveicoli pesanti, rimorchi
e semirimorchi per quanto concerne le loro protezioni laterali 89/297/CEE

ECE-R 77

Regolamento ECE n. 77 del 30 settembre 1988 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di luci di posteggio per
veicoli a motore;

77/540/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Emend. 00 / Compl. 3
Emend. 00 / Compl. 4
1 Compl. 1 del 1.9.1992 5. 5.1991
1. 7.1992
24. 9.1992
11. 2.1996
27. 9.1997

ECE-R 79

Regolamento ECE n. 79 del 1° dicembre 1988 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto
concerne i dispositivi di sterzo; 70/311/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 2
Corr. 2
Emend. 01
Emend. 01 / Compl. 1
1 Rev. 1 del 5.2.1991

11. 2.1990
9.11.1990
5.12.1994
30. 6.1995
14. 8.1995
07.02.1999

ECE-R 80

Regolamento ECE n. 80 del 23 febbraio 1989 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei sedili degli autobus come
anche di questi veicoli per quanto concerne la resistenza dei
sedili e dei loro ancoraggi; modificato da:

in vigore dal:

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 145

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Corr. 1
Emend. 01
Emend. 01 / Compl. 1

2. 8.1990
8. 2.1998
06.02.1999

ECE-R 83

Regolamento ECE n. 83 del 5 novembre 1989 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'emissione di gas inquinanti corrispondentemente alle
esigenze del motore in quanto a carburante; 70/220/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 01 / Corr. 11
Emend. 01 / Corr. 2
Emend. 02
Emend. 03
Emend. 03/ Compl. 1
Emend. 03 / Compl. 1 /Corr. 1
Emend. 04
Emend. 04 / Corr. 1
1 Rev. 1 del 1.7.1993

30.12.1992
11. 9.1992
1. 7.1994
2. 7.1995
7.12.1996
14. 5.1998
23.06.1999
13.11.1999
10.11.1999

ECE-R 84

Regolamento ECE n. 84 del 15 luglio 1990 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli a motore, equipaggiati
di motori a combustione interna, per quanto concerne il consumo di carburante; ECE-R 85

Regolamento ECE n. 85 del 15 settembre 1990 sulle condizioni uniformi per l'omologazione di motori a combustione
interna o di sistemi elettrici, destinati alla propulsione di veicoli a motore delle classi M e N, per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva e della potenza massima per
trenta minuti dei sistemi elettrici di propulsione; 80/1269/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2

9. 7.1996
14. 5.1998

ECE-R 87

Regolamento ECE n. 87 del 1° novembre 1990 sulle condizioni unitarie per l'omologazione delle luci di circolazione
diurna per veicoli a motore; 76/758/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2

1. 7.1992
15. 2.1996
18. 1.1998

ECE-R 89

Regolamento ECE n. 89 del 1° ottobre 1992 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di:
I veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima;

II veicoli, per quanto concerne l'installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) di tipo omologato;

IIIdispositivi limitatori di velocità (DLV).

92/24/CEE

Circolazione stradale 146

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 90

Regolamento ECE n. 90 del 1° novembre 1992 sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle guarnizioni dei
freni accoppiabili di ricambio per i veicoli a motore e i loro
rimorchi;

71/320/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 01 / Compl. 1
Emend. 01 / Compl. 2
Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 2
Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 3
Emend. 01 / Compl. 3

18. 9.1994
14. 8.1995
5. 3.1997
11.03.1998
10.03.1999
13.11.1999

ECE-R 91

Regolamento ECE n. 91 del 15 ottobre 1993 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori di posizione laterali per i veicoli a motore e i loro rimorchi; 76/758/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2

15. 2.1996
21. 9.1997

ECE-R 93

Regolamento ECE n. 93, del 27 febbraio 1994, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di: I dispositivi che proteggono dal scivolare sotto;
II veicoli per quanto concerne il fissaggio di dispositivi di un tipo approvato per la protezione anteriore; III veicoli per quanto concerne la loro protezione dal scivolare sotto.

2000/40/CE

ECE-R 94

Regolamento ECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli a motore (M1 ≤ 2,5 t)

per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di
collisione frontale;

96/79/CE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 01

12. 8.1996
12. 8.1998

ECE-R 95

Regolamento ECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli a motore (M1 e N1) per
quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale; 96/27/CE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Corr. 2
Emend. 01
Emend. 01 / Compl. 1

10. 3.1995
12. 8.1998
14.11.1999

ECE-R 97

Regolamento ECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei sistemi d'allarme per
veicoli a motore (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i sistemi d'allarme (SA); 74/61/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Corr. 1
Emend. 01

2.10.1997
5.11.1997
13.01.2000

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 147

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 98

Regolamento ECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica; 76/761/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 3. 1.1998

ECE-R 99

Regolamento ECE n. 99, del 15 aprile 1996, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di sorgenti luminose a scarica
per proiettori omologati di veicoli a motore; 76/761/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 7. 5.1998

ECE-R 100

Regolamento ECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli elettrici a
batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla
costruzione e alla sicurezza funzionale modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Corr. 1 28.06.1996

ECE-R 101

Regolamento ECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle automobili con
motore a combustione interna (M1) per quanto concerne la
misurazione delle emissioni di diossido di carbonio e del consumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e N1 equipaggiati di un dispositivo di trazione elettrica per quanto concerne la misura del consumo di energia elettrica e
dell'autonomia;

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Emend. 00 / Compl. 3

10. 8.1997
14. 5.1998
05.02.2000

ECE-R 102

Regolamento ECE n. 102, del 13 dicembre 1996, sulle condizioni uniformi per l'omologazione;
I di un dispositivo d'agganciamento corto (DAC)
II dei veicoli per quanto concerne l'installazione di un tipo omologato di DAC.

ECE-R 103

Regolamento ECE n. 103, del 23 febbraio 1997, sulle condizioni uniformi per l'omologazione di catalizzatori di sostituzione per i veicoli a motore modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 06.07.2000

ECE-R 104

Regolamento ECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 13.01.2000

Circolazione stradale 148

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 105

Regolamento ECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01

13.01.2000

ECE-R 106

Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione degli pneumatici per veicoli
agricoli e loro rimorchi modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 13.01.2000

ECE-R 107

Regolamento ECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei veicoli a due piani
adibiti al trasporto di viaggiatori per quanto concerne le loro
caratteristiche generali di costruzione modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Corr. 1 12.11.1998

ECE-R 108

Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condizioni uniformi per l'omologazione della fabbricazione di
pneumatici rigommati per veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Corr. 1 10.03.1999

ECE-R 109

Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condizioni uniformi per l'omologazione della fabbricazione di
pneumatici rigommati per veicoli da lavoro e i loro rimorchi; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 10.03.1999

2

Trattori agricoli 21

Direttive della CE Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

74/150/CEE

Direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a
ruote;

GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10, modificata dalle direttive:

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 149

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

79/694/CEE
82/890/CEE

88/297/CEE

97/54/CE
2000/2/CE

(GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17)
(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1998, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 23) 74/151/CEE

Direttiva n. 74/151 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 25, modificata dalle direttive:
82/890/CEE

88/410/CEE
97/54/CE
98/38/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 27)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 170 del 16.6.1998, pag. 13 ) 74/152/CEE

Direttiva n. 74/152 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 33, modificata dalle direttive:
82/890/CEE

88/412/CEE
97/54/CE
98/89/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 31)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 322 del 1.12.1998, pag. 40) 74/346/CEE

Direttiva n. 74/346 del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 1, modificata dalle direttive:
82/890/CEE

97/54/CE
98/40/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 171 del 17.6.1998, pag. 28) 74/347/CEE

Direttiva n. 74/347 del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristalli dei trattori
agricoli o forestali a ruote; GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 5, modificata dalle direttive: ECE-R 71

Circolazione stradale 150

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

79/1073/CEE
82/890/CEE

97/54/CE

(GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 20)
(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 75/321/CEE

Direttiva n. 75/321 del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 24, modificata dalle direttive:
82/890/CEE

88/411/CEE
97/54/CE
98/39/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 30)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 170 del 16.6.1998, pag. 15) 75/322/CEE

Direttiva n. 75/322 del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o
forestali a ruote;

GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 28, modificata dalle direttive: ECE-R 10

82/890/CEE

97/54/CE
2000/2/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 23) 76/432/CEE

Direttiva n. 76/432 del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 122 dell'8.5.1976, pag. 1, modificata dalle direttive:
82/890/CEE

96/63/CE
97/54/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 253 del 5.10.1996, pag. 139)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 76/763/CEE

Direttiva n. 76/763 del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o
forestali a ruote;

GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 135, modificata dalle direttive:
82/890/CEE

97/54/CE
1999/86/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 297 del 18.11.1999, pag. 22)

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 151

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

77/311/CEE

Direttiva n. 77/311 del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 1, modificata dalle direttive:
82/890/CEE

96/627/CE

97/54/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 282 del 1.11.1996, pag. 72)
corretta da
(GU n. L 22 del 27.1.2000, pag. 66)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 77/536/CEE

Direttiva n. 77/536 del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1, modificata dalle direttive:
87/354/CEE
89/680/CEE
1999/55/CE

(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26)
(GU n. L 146 del 11.6.1999, pag. 28) 77/537/CEE

Direttiva n. 77/537 del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento
prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 38, modificata dalle direttive: ECE-R 24

82/890/CEE

97/54/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 78/764/CEE

Direttiva n. 78/764 del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1, modificata dalle direttive:
82/890/CEE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 83/190/CEE
87/354/CEE
88/465/CEE
97/54/CE
1999/57/CE

(GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13)
(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 148 del 15.6.1999, pag. 35) 78/933/CEE

Direttiva n. 78/933 del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 16, modificata dalle
direttive:

ECE-R 86

Circolazione stradale 152

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

82/890/CEE

97/54/CE
1999/56/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 146 del 11.6.1999, pag. 31) 79/532/CEE

Direttiva n. 79/532 del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e
di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a
ruote;

GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 16, modificata dalle
direttive:

ECE-R 1
ECE-R 3
ECE-R 4
ECE-R 6
ECE-R 7
ECE-R 19
ECE-R 23
ECE-R 38

82/890/CEE

97/54/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) ECE-R 77

79/533/CEE

Direttiva n. 79/533 del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei
trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 20, modificata dalle
direttive:
82/890/CEE

97/54/CE
1999/58/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
corretta da
(GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 148 del 15.6.1999, pag. 37) 79/622/CEE

Direttiva n. 79/622 del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L. 179 del 17.7.1979, pag. 1, modificata dalle direttive:
82/953/CEE
87/354/CEE
88/413/CEE
1999/40/CE

(GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 31)
(GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)
(GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32)
(GU n. L 124 del 18.5.1999, pag. 11) 80/720/CEE

Direttiva n. 80/720 del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida,
nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 194 del 28.7.1980, pag. 1, modificata dalle direttive:
82/890/CEE
88/414/CEE
97/54/CE

(GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)
(GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 34)
(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 153

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

86/297/CEE

Direttiva n. 86/297 del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle prese di forza dei trattori agricoli o forestali a ruote e alla
relativa protezione;

GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 19, modificata dalla
direttiva:
97/54/CE

(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 86/298/CEE

Direttiva n. 86/298 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali
a ruote a carreggiata stretta; GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 26, modificata dalla
direttiva:
89/682/CEE
2000/19/CE

(GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29)
(GU n. L 94 del 14.4.2000, pag. 31) 86/415/CEE

Direttiva n. 86/415 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa
all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e
all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali
a ruote;

GU n. L 240 del 26.8.1986, pag. 1, modificata dalla direttiva:
97/54/CE

(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 87/402/CEE

Direttiva n. 87/402 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento
dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta,
montati anteriormente; GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 1, modificata dalla direttiva:
89/681/CEE
2000/22/CE

(GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27)
(GU n. L 207 del 4.5.2000, pag. 26) 89/173/CEE
Allegato III

Direttiva n. 89/173 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o
forestali a ruote;

GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1, modificata dalla direttiva: ECE-R 43

97/54/CE
2000/1/CE

(GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24)
(GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 16) 22

Regolamenti ECE Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 1

Regolamento ECE n. 1, dell'8 agosto 1960, sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei proiettori di veicoli a motore
a luce anabbagliante asimmetrica e/o di profondità, che devono essere equipaggiati con lampade a incandescenza della
categoria R2 e/o HS1;

79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Circolazione stradale 154

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 011
Emend. 01 / Corr. 11
Emend. 01 / Compl. 11
Emend. 01 / Compl. 21
Emend. 01 / Compl. 31
Emend. 01 / Compl. 4
Emend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1
Emend. 01 / Compl. 5
Rev. 4 / Corr. 1
Emend. 01 / Compl. 6
Emend. 01 / Compl. 7
1 Rev. 4 del 21.12.1992 18. 3.1986
18. 3.1988
14. 5.1990
27.10.1992
2.12.1992
14. 2.1994
1. 7.1994
16. 6.1995
10. 3.1995
26.12.1996
30.12.1997

ECE-R 3

Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei catadiottri dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi; 79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 31
Emend. 02 / Compl. 4
Emend. 02 / Compl. 5
1 Rev. 2 del 22.10.1996 20. 3.1982
1. 7.1985
4. 5.1991
15. 2.1994
15. 2.1996
18. 1.1998
5. 6.1998

ECE-R 4

Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei dispositivi d'illuminazione
della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore
(motoveicoli esclusi) e dei loro rimorchi; 79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Emend. 00 / Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 31
Emend. 00 / Compl. 41
Emend. 00 / Compl. 51
Emend. 00 / Compl. 61
Emend. 00 / Compl. 7
Emend. 00 / Compl. 8
1 Rev. 1 del 7.5.1997

6. 5.1974
28. 2.1989
7. 8.1989
5. 5.1991
30. 8.1992
11. 2.1996
15. 1.1997
18. 1.1998
13.01.2000

ECE-R 6

Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Corr. 11
Emend. 01 / Compl. 11
Emend. 01 / Compl. 21
Corr.1
Emend. 01 / Compl. 31
Corr. 21
Emend. 01 / Compl. 41
Emend. 01 / Compl. 51

27. 6.1987
24. 7.1987
25. 3.1989
28. 2.1990
10. 4.1990
5. 5.1991
1. 7.1992
2.12.1992
13. 1.1993

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 155

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 01 / Compl. 6
Emend. 01 / Compl. 7
Emend. 01 / Compl. 8
1 Rev. 2 del 27.7.1993 11. 2.1996
3. 9.1997
24.07.2000

ECE-R 7

Regolamento ECE n. 7 del 15 ottobre 1967 sulle condizioni
unitarie relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e delle luci d'ingombro dei
veicoli a motore (motoveicoli esclusi) e dei loro rimorchi; 79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 01 / Compl. 11
Corr. 11
Emend. 01 / Compl. 21
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Corr. 21
Corr. 31
Emend. 02 / Compl. 2
Emend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 3
Emend. 02 / Compl. 4
1 Rev. 2 del 18.12.1992 15. 8.1985
2. 7.1987
7.11.1988
24. 7.1989
5. 5.1991
24. 9.1992
1. 7.1992
4. 9.1992
26. 1.1994
10. 3.1995
11. 2.1996
3. 9.1997

ECE-R 10

Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne la
soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai
veicoli a motore;

75/322/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 1
Emend. 02 / Corr. 2
1 Rev. 2 dell'8.12.1997 19. 3.1978
3. 9.1997
11.03.1999
04.02.1999
10.11.1999

ECE-R 19

Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; 79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 021

18.12.1974
8. 5.1988

Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 31
Emend. 02 / Compl. 41
Emend. 02 / Compl. 5
Rev. 3 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 6
Emend. 02 / Compl. 7
Emend. 02 / Compl. 8
Emend. 02 / Compl. 9
1 Rev. 3 del 2.3.1993

28. 2.1989
28. 2.1990
28.11.1990
27.10.1992
16. 6.1995
10. 3.1995
15. 1.1997
24. 4.1998
06.02.1999
23.03.2000

Circolazione stradale 156

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 23

Regolamento ECE n. 23 del 1° dicembre 1971 sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Emend. 00 / Compl. 31
Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 41
Emend. 00 / Compl. 5
Emend. 02 / Compl. 6
1 Rev. 2 del 18.12.1992 22. 3.1977
28. 2.1989
5. 5.1991
1. 7.1992
24. 9.1992
11. 2.1996
18. 1.1998

ECE-R 24

Regolamento ECE n. 24 del 1° dicembre 1971 sulle condizioni unitarie per:
I l'omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori diesel) per quanto concerne l'emissione di materie
visibilmente inquinanti; II l'omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione
(motore diesel) di un tipo approvato; III l'omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per
quanto concerne l'emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); 77/537/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Rev. 2 / Emend. 03
1 Rev. 1 del 27.5.1980 11. 9.1973
11. 2.1980
15. 2.1984
20. 4.1986

ECE-R 28

Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei dispositivi per segnali acustici
e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori
acustici;

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Compl. 2 / Corr. 1

7. 2.1984
8. 1.1991
16. 6.1992

ECE-R 38

Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; 79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 3
Emend. 00 / Compl. 4
Emend. 00 / Compl. 5

14. 2.1989
5. 5.1991
1. 7.1992
24. 9.1992
11. 2.1996
3. 9.1997

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 157

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 43

Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle
condizioni unitarie per l'omologazione dei vetri di sicurezza
e dei materiali d'invetriatura; 89/173/CEE
Allegato III

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Emend. 00 / Compl. 3

1)

Emend. 00 / Compl. 4
Emend. 00 / Compl. 5

1) Rev. 1 del 24.2.1988 14.10.1982
04.04.1986
04.04.1986
13.01.2000
06.07.2000

ECE-R 69

Regolamento ECE n. 69 del 15 maggio 1987 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione delle targhe d'identificazione
posteriori per veicoli lenti (per costruzione) e i loro rimorchi; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 01 / Corr. 1
Emend. 01 / Compl. 1

27. 9.1997
12. 3.1997
07.02.1999

ECE-R 71

Regolamento ECE n. 71 del 1° agosto 1987 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione di trattori agricoli per quanto
concerne il campo di visibilità per il conducente 74/347/CEE

ECE-R 77

Regolamento ECE n. 77 del 30 settembre 1988 sulle condizioni unitarie per l'omologazione di luci di posteggio per
veicoli a motore;

79/532/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Emend. 00 / Compl. 3
Emend. 00 / Compl. 4
1 Compl. 1 del 1.9.1992 5. 5.1991
1. 7.1992
24. 9.1992
11. 2.1996
27. 9.1997

ECE-R 86

Regolamento ECE n. 86 del 1° agosto 1990 sulle condizioni
unitarie per l'omologazione di trattori agricoli o forestali a
ruote per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa; 78/933/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 15. 2.1996

ECE-R 96

Regolamento ECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie per l'omologazione di motori ad accensione
per compressione destinati ai trattori agricoli e forestali per
quanto concerne le emissioni di agenti inquinanti provenienti
dal motore;

modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2

30. 6.1995
5. 3.1997
05.02.2000

ECE-R 106

Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l'omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi;

Circolazione stradale 158

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 13.01.2000

23

Norme dell'OCSE Norma
dell'OCSE n.

Titolo

Direttiva di base
della CE

III

Prova dinamica del pendolo 77/536/CEE

IV

Prova statica

79/622/CEE

VI

Dispositivo di protezione fissato anteriormente 87/402/CEE

VII

Dispositivo di protezione fissato posteriormente 86/298/CEE

V

Rumore all'altezza dell'orecchio del conducente 87/402/CEE

3

Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore 31

Direttive della CE Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

78/1015/CEE

Direttiva n. 78/1015 del Consiglio del 23 novembre 1978
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo
di scappamento dei motocicli; GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21, modificata dalle
direttive:
87/56/CEE
89/235/CEE

(GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42)
(GU n. L 98 dell'11.4.1989, pag. 1) 80/780/CEE

Direttiva n. 80/780 del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza
carrozzetta e al loro montaggio su tali veicoli; GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49, modificata dalla
direttiva:
80/1272/CEE

(GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73) 92/61/CEE

Direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72, corretta da
GU n. L 151 del 18.6.1999, pag. 40, modificata dalla direttiva:
2000/7/CE

(GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 1)

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 159

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

93/14/CEE

Direttiva n. 93/14 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa
alla frenatura dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 121 del 15.5.1993, pag. 1 ECE-R 78

93/29/CEE

Direttiva n. 93/29 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa
all'identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 1 ECE-R 60

93/30/CEE

Direttiva n. 93/30 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa
al dispositivo di avvertimento acustico dei veicoli a motore a
due o tre ruote;

GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 11 ECE-R 28

93/31/CEE

Direttiva n. 93/31 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa
al supporto dei veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 19 93/32/CEE

Direttiva n. 93/32 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri di veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 28, modificata dalla direttiva:
1999/24/CE

(GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 16) 93/33/CEE

Direttiva n. 93/33 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa
al dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato
dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 32, modificata dalla direttiva: ECE-R 62

1999/23/CE

(GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 13) 93/34/CEE

Direttiva n. 93/34 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa
alle iscrizioni prescritte dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 38, modificata dalla direttiva:
1999/25/CE

(GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 19) 93/92/CEE

Direttiva n. 93/92 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa
all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 1 ECE-R 53

93/93/CEE

Direttiva n. 93/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa
alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o tre
ruote;

GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 76

Circolazione stradale 160

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

93/94/CEE

Direttiva n. 93/94 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa
al posto di collocamento della targa d'immatricolazione anteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 83, modificata dalla direttiva:
1999/26/CE

(GU n. L 118 del 6.5.1999, pag. 32) 95/1/CE

Direttiva n. 95/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
2 febbraio 1995, relativa alla velocità massima per costruzione, come anche alla coppia massima e alla potenza
massima netta del motore dei veicoli a motore a due o tre
ruote;

GU n. L 52 dell'8.3.1995, pag. 1 97/24/CE

Direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche
dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 226 del 18.8.1997, pag. 1, corretta da
GU n. L 65 del 5.3.1998, pag. 35 Capitolo 1

Pneumatici dei veicoli a motore a due o tre ruote e loro montaggio ECE-R 30
ECE-R 54
ECE-R 64
ECE-R 75

Capitolo 2

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei
veicoli a motore a due o tre ruote ECE-R 3
ECE-R 19
ECE-R 20
ECE-R 37
ECE-R 38
ECE-R 50
ECE-R 56
ECE-R 57
ECE-R 72
ECE-R 82

Capitolo 3

Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote Capitolo 4

Retrovisori dei veicoli a motore a due o tre ruote ECE-R 81

Capitolo 5

Misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o tre ruote Capitolo 6

Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due
o tre ruote

Capitolo 7

Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e
dei motocicli

Capitolo 8

Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due o
tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche ECE-R 10

Capitolo 9

Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli
a motore a due o tre ruote ECE-R 41

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 161

741.41

Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

Capitolo 10

Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due
o tre ruote

Capitolo 11

Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei
ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati ECE-R 16

Capitolo 12

Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento
e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e
dei quadricicli carrozzati 2000/7/CE

Direttiva n. 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a
motore a due o a tre ruote; GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 1 ECE-R 39

32

Regolamenti ECE Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 3

Regolamento ECE n. 3 del 1° novembre 1963 sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei catadiottri dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi; 97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 31
Emend. 02 / Compl. 4
Emend. 02 / Compl. 5
1 Rev. 2 del 22.10.1996 20. 3 1982
1. 7.1985
4. 5.1991
15. 2.1994
15. 2.1996
18. 1.1998
5. 6.1998

ECE-R 10

Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto
concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche; 97/24/CE
Capitolo 8

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011)
Emend. 021)
Emend. 02 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 1
Emend. 02 / Corr. 2
1)

Rev. 2 del 8.12.1997 19.03.1978
03.09.1997
11.03.1998
04.02.1999
10.11.1999

ECE-R 16

Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; 97/24/CE
Capitolo 11

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 02
Emend. 03

18. 4.1972
3.10.1973
9.12.1979

Circolazione stradale 162

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Corr. 1
Emend. 041
Corr. 21
Emend. 04 / Compl. 11
Emend. 04 / Compl. 21
Emend. 04 / Compl. 31
Corr. 31
Emend. 04 / Compl. 4
Emend. 04 / Compl. 5
Rev. 3 / Corr. 1
Emend. 04 / Compl. 6
Emend. 04 / Compl. 7
Emend. 04 /Compl. 8
Emend. 04 /Compl. 9
1 Rev. 3 del 13.12.1990 1. 6.1981
22.12.1985
8. 4.1988
15. 6.1988
26. 3.1989
20.11.1989
9.11.1990
4.10.1992
16. 8.1993
26. 8.1993
18.10.1995
18. 1.1998
04.02.1999
23.03.2000

ECE-R 19

Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; 97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 31
Emend. 02 / Compl. 41
Emend. 02 / Compl. 52
Rev. 3 / Corr. 12
Emend. 02 / Compl. 6
Emend. 02 / Compl. 7
Emend. 02 / Compl. 8
Emend. 02 / Compl. 9
1 Rev. 3 del 2. 3.1993
2 Rev. 3 Emend. 1 del 26. 9.1995 18.12.1974
8. 5.1988
28. 2.1989
28. 2.1990
28.11.1990
27.10.1992
16. 6.1995
10. 3.1995
15. 1.1997
27. 4.1998
06.02.1999
23.03.2000

ECE-R 20

Regolamento ECE n. 20 del 1° maggio 1971 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di proiettori per veicoli a motore
con lampade alogene (lampade H4) per proiettori a luce
anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici o per
entrambi;

97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 3
Emend. 02 / Compl. 4
Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 5
Rev. 2 / Corr. 1
Emend. 02 / Compl. 6
1 Rev. 2 del 28.12.1992 15. 8.1976
3. 7.1986
28. 2.1990
27.10.1992
2.12.1992
5. 3.1994
1. 7.1994
27.11.1994
10. 3.1995
25.12.1997

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 163

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 22

Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei caschi di protezione e delle
loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Corr. 11
Corr. 21
Corr. 31
Emend. 031
Emend. 03 / Compl. 11
Emend. 04
Emend. 04 / Corr. 1
Emend. 04 / Compl. 1
Emend. 04 / Corr. 2
Emend. 04 / Compl. 2
Emend. 05
1 Rev. 3 del 21.12.1992 7. 3.1975
24. 3.1982
16. 7.1983
2. 8.1983
9.10.1985
20. 8.1986
19. 7.1988
5. 5.1991
20. 3.1995
10. 3.1995
18. 1.1998
5.11.1997
13.01.2000
30.06.2000

ECE-R 28

Regolamento ECE n. 28 del 15 gennaio 1973 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici; 93/30/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Compl. 2 / Corr. 1

7. 2.1984
8. 1.1991
16. 6.1992

ECE-R 30

Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; 97/24/CE
Capitolo 1

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11

25. 9.1977
15. 3.1981
5.10.1987

Emend. 02 / Compl. 21
Emend. 02 / Compl. 31
Emend. 02 / Compl. 3 / Corr. 11
Emend. 02 / Compl. 4
Emend. 02 / Compl. 5
Emend. 02 / Compl. 6
Emend. 02 / Compl. 7
Emend. 02 / Compl. 8
Emend. 02 / Compl. 9
Emend. 02 / Compl. 10
1 Rev. 1 del 22.12.1992 22.11.1990
24. 9.1992
23. 8.1993
1. 3.1994
8. 1.1995
26.12.1996
5. 3.1997
14. 5.1998
06.02.1999
13.01.2000

ECE-R 37

Regolamento ECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle condizioni uniformi per l'omologazione delle lampade utilizzate
nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Circolazione stradale 164

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 01
Emend. 021
Emend. 031
Corr. 21
Emend. 03 / Compl. 11
Emend. 03 / Compl. 21
Emend. 03 / Compl. 31
Emend. 03 / Compl. 41
Emend. 03 / Compl. 51
Emend. 03 / Compl. 61
Emend. 03 / Compl. 71
Emend. 03 / Compl. 81
Emend. 03 / Compl. 91
Corr. 1 / Compl. 9
Emend. 03 / Compl. 10
Emend. 03 / Compl. 10 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 11
Emend. 03 / Compl. 11 / Corr. 1
Emend. 03 / Compl. 12
Emend. 03 / Compl. 13
Emend. 03 / Compl. 14
Emend. 03 / Compl. 15
Emend. 03 / Compl. 16
Emend. 03 / Compl. 17
Emend. 03 / Compl. 18
1 Rev. 2 del 30.12.1992 20.10.1981
27.10.1983
1. 6.1984
7. 4.1986
23.10.1986
27.10.1987
30. 3.1988
23. 7.1989
3. 8.1989
29.11.1990
5. 5.1991
6. 9.1992
16.12.1992
23. 8.1993
5. 3.1995
11.03.1998
16. 6.1995
11.03.1998
11. 2.1996
23. 1.1997
3. 9.1997
14. 5.1998
17.05.1999
17.11.1999
13.01.2000

ECE-R 38

Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; 97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11)
Emend. 00 / Compl. 21)
Corr. 11)
Emend. 00 / Compl. 31)
Emend. 00 / Compl. 41)
Emend. 00 / Compl. 51)
1)

Rev. 1 del 9.6.1998 14.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
03.09.1997

ECE-R 39

Regolamento ECE n. 39 del 20 novembre 1978 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montaggio; 2000/7/CE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 /Compl. 1
Emend. 00 /Compl. 2

18.07.1988
25.12.1997

ECE-R 41

Regolamento ECE n. 41 del 1° giugno 1980 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei motoveicoli per quanto concerne il livello sonoro; 97/24/EG
Capitolo 9

modificato da:

in vigore dal:

Rev. 11)
Emend. 03
1)

Rev. 1 del 30.5.1994 01.04.1994
05.02.2000

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 165

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 50

Regolamento ECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle luci di posizione anteriori,
delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli
indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della
targa d'immatricolazione posteriore per i ciclomotori, i motocicli e i veicoli analoghi; 97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 11
Corr. 21
Emend. 00 / Compl. 21
1 Compl. del 28.8.1992 22. 7.1985
5. 5.1991
1. 7.1992
24. 9.1992

ECE-R 53

Regolamento ECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli della categoria L2 (motocicli) per quanto concerne l'installazione dei
dispositivi d'illuminazione e della segnalazione luminosa; 93/92/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Emend. 01
Emend. 01 / Compl. 1

14.10.1990
16. 6.1995
07.02.1999
18.11.1999

ECE-R 54

Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione degli pneumatici per veicoli
utilitari e loro rimorchi; 97/24/CE
Capitolo 1

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 11
Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Emend. 00 / Compl. 31
Corr. 21
Emend. 00 / Compl. 41
Emend. 00 / Compl. 51
Emend. 00 / Compl. 61
Emend. 00 / Compl. 71
Emend. 00 / Compl. 81
Emend. 00 / Compl. 91
Rev. 1 / Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 10
Emend. 00 / Compl. 11
1 Rev. 1 del 21. 3.1997 13. 3.1988
28. 4.1988
3. 9.1989
18. 8.1991
15. 6.1992
14. 1.1993
10. 6.1994
18. 4.1995
15. 8.1995
26.12.1996
22. 2.1997
23. 6.1997
24. 5.1998
07.02.1999

ECE-R 56

Regolamento ECE n. 56, del 15 giugno 1983, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori per ciclomotori e
veicoli assimilabili;

97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Rev. 1 / Corr. 1
Corr. 2
Emend. 00 / Compl. 2

4.10.1987
10. 5.1989
16. 6.1992
10. 3.1995

Circolazione stradale 166

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 57

Regolamento ECE n. 57, del 15 giugno 1983, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori per motocicli e
veicoli assimilabili;

97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 01 / Compl. 11
Emend. 01 / Compl. 21
Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 11
Emend. 01 / Compl. 3
1 Rev. 1 del 1. 9.1995 28. 2.1989
27.10.1992
10. 3.1995
10. 3.1995
27. 4.1998

ECE-R 60

Regolamento ECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei motocicli e dei ciclomotori
(a due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l'identificazione dei comandi, luci-spia e
indicatori;

93/29/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01 / Compl. 1 16. 6.1995

ECE-R 62

Regolamento ECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore con
volante per quanto concerne la loro protezione contro un impiego non autorizzato; 93/33/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 24. 1.1988

ECE-R 64

Regolamento ECE n. 64 del 1° ottobre 1985 sulle condizioni
uniformi per l'omologazione di veicoli equipaggiati con ruote
o pneumatici di scorta per uso temporaneo; 97/24/CE
Capitolo 1

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 17. 9.1989

ECE-R 72

Regolamento ECE n. 72, del 15 febbraio 1988, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei proiettori con lampade alogene (lampade HS1) per proiettori a luce anabbagliante
asimmetrica e proiettori di profondità per motocicli; 97/24/CE
Capitolo 2

modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 1 / Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 2

10. 5.1989
27.10.1992
10. 3.1995
28. 7.1998

ECE-R 75

Regolamento ECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione degli pneumatici per motocicli; 97/24/CE
Capitolo 1

modificato da:

in vigore dal:

1

Emend. 00 / Compl. 11
Emend. 00 / Compl. 21
Compl. 1 / Corr. 11
Compl. 2 / Corr. 11
Emend. 00 / Compl. 31
Emend. 00 / Compl. 41
Emend. 00 / Compl. 51
Emend. 00 / Compl. 61

1. 3.1994
1. 3.1994
1. 3.1994
1. 3.1994
23.10.1994
2. 2.1995
26. 2.1996
26.12.1996

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 167

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

Emend. 00 / Compl. 71
Rev. 1 / Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 8
Emend. 00 / Compl. 9
1 Rev. 1 del 18. 3.1997 23. 2.1997
23. 6.1997
7. 5.1998
07.02.1999

ECE-R 78

Regolamento ECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei veicoli della categoria L per
quanto concerne i freni; 93/14/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01
Emend. 01 / Corr. 1
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Emend. 02 / Compl. 2
1 Compl. 2 dell'11.4.1995 22.11.1990
1. 7.1992
8. 1.1995
21. 3.1995
22. 2.1997

ECE-R 81

Regolamento ECE n. 81, del 1° marzo 1989, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione degli specchi retrovisori e dei
veicoli a motore a due ruote, con o senza carrozzino laterale,
per quanto concerne il montaggio degli specchi retrovisori sul
manubrio;

97/24/CE
Capitolo 4

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 3. 1.1998

ECE-R 82

Regolamento ECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori per ciclomotori
equipaggiati di lampade alogene (lampade HS2).

97/24/CE
Capitolo 2

ECE-R 88

Regolamento ECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione degli pneumatici retroriflettenti
per veicoli a due ruote; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Corr. 1 27.08.1993

ECE-R 92

Regolamento ECE n. 92, del 1° novembre 1993, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei silenziatori di sostituzione non originale per motoveicoli, ciclomotori e veicoli a
tre ruote;

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 07.02.1999

Circolazione stradale 168

741.41

4

Altri veicoli a motore 41

Ciclomotori

411

Direttive della CE 412

Regolamenti ECE Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 22

Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei caschi di protezione e delle
loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 011
Emend. 021
Emend. 02 / Compl. 11
Corr. 11
Corr. 21
Corr. 31
Emend. 031
Emend. 03 / Compl. 11
Emend. 04
Emend. 04 /Corr. 1
Emend. 04 / Compl. 1
Emend. 04 / Corr. 2
Emend. 04 / Compl. 2
Emend. 05
1 Rev. 3 del 21.12.1992 7. 3.1975
24. 3.1982
16. 7.1983
2. 8.1983
9.10.1985
20. 8.1986
19. 7.1988
5. 5.1991
20. 3.1995
10. 3.1995
18. 1.1998
5.11.1997
13.01.2000
30.06.2000

ECE-R 50

Regolamento ECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione delle luci di posizione anteriori,
delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli
indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della
targa d'immatricolazione posteriore per i ciclomotori, i motocicli e i veicoli analoghi; modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1
Emend. 00 / Compl. 11
Corr. 21
Emend. 00 / Compl. 21
1 Compl. 1 del 28.8.1992 22. 7.1985
5. 5.1991
1. 7.1992
24. 9.1992

ECE-R 56

Regolamento ECE n. 56, del 15 giugno 1983, sulle condizioni
uniformi per l'omologazione dei proiettori per ciclomotori e
veicoli assimilabili;

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Rev. 1 / Corr. 1
Corr. 2
Emend. 00 / Compl. 2

4.10.1987
10. 5.1989
16. 6.1992
10. 3.1995

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 169

741.41

Reg. ECE n.

Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base
della CE

ECE-R 60

Regolamento ECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei motocicli e dei ciclomotori (a
due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l'identificazione dei comandi, luci-spia e
indicatori;

93/29/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 01 / Compl. 1 16. 6.1995

ECE-R 62

Regolamento ECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle condizioni unitarie per l'omologazione dei veicoli a motore con
volante per quanto concerne la loro protezione contro un impiego non autorizzato; 93/33/CEE

modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1 24. 1.1988

ECE-R 74

Regolamento ECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei ciclomotori per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da:

in vigore dal:

Emend. 00 / Compl. 1
Emend. 00 / Compl. 2
Emend. 01, soltanto se l'ordinanza
OETV é rispettata!
Emend. 01 / Compl. 1, soltanto se
l'ordinanza OETV é rispettata! 17.11.1992
9. 6.1995
08.03.1999

18.11.2000

ECE-R 76

Regolamento ECE n. 76, del 1° luglio 1988, sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei proiettori a luce anabbagliante e di profondità per ciclomotori; modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1

16. 6.1992

ECE-R 82

Regolamento ECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condizioni
unitarie per l'omologazione dei proiettori per ciclomotori
equipaggiati di lampade alogene (lampade HS2) ECE-R 88

Regolamento ECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condizioni
unitarie per l'omologazione degli pneumatici retroriflettenti
per veicoli a due ruote; modificato da:

in vigore dal:

Corr. 1

27. 8.1993

Circolazione stradale 170

741.41

42

Autoveicoli di lavoro e rimorchi di lavoro 421

Direttive della CE Direttive di base
della CE

Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche
direttive di modificazione con date di pubblicazione Reg. ECE n.

97/68/EG

Direttiva n. 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione
interna destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali;
GU n. L 59 del 27.2.1998, pag. 1

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 171

741.41

Allegato 3324 Elenco dei veicoli agricoli che superano la larghezza di 2,55 m (art. 27 cpv. 1)

1

Carri da lavoro agricoli 11

Larghezza fino a 3,50 m: 111

Mietitrebbiatrice

112

Raccoglitrici meccaniche 112.1

Macchine per il raccolto di piselli e fagioli 112.2

Macchine per il raccolto di patate e carote 112.3

Macchine per il raccolto di granturco 112.4

Macchine per il raccolto di radici commestibili 112.5

Macchine per il raccolto di frutti 112.6

Macchine per il raccolto di foraggio 113

Sminuzzatrici per piante da foraggio e altri prodotti grezzi in
ricrescita

114

Macchine per la lavorazione del terreno 115

Seminatrici e piantatrici meccaniche 116

Macchine per comprimere le balle 12

Larghezza fino a 3,00 m: 121

Raccoglitori di pietrisco 122

...

123

Macchine per piantare patate 124

Impianti per essiccazione 125

Concimatrici

126

Avvolgitrici di balle 2

Rimorchi da lavoro agricoli 21

Larghezza fino a 3,50 m: 211

Macchine per il raccolto 211.1

Macchine per il raccolto di piselli e fagioli 211.2

Macchine per il raccolto di patate e carote 211.3

Macchine per il raccolto di granturco 211.4

Macchine per il raccolto di radici commestibili 211.5

Macchine per il raccolto di frutti 211.6

Macchine per il raccolto di foraggio 212

Sminuzzatrici per piante da foraggio e altri prodotti grezzi in ricrescita 213

Macchine per la lavorazione del terreno 324 Aggiornato giusta il n. II delle O del 6 mag. 1998 (RU 1998 1465), del 2 set. 1998 (RU 1998 2352) e del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 172

741.41

214

Tosaerba per andane 215

Seminatrici e piantatrici meccaniche 216

Macchine per comprimere le balle 22

Larghezza fino a 3,00 m: 221

Raccoglitori di pietrisco 222

Impianti per essiccazione 223

Concimatrici

224

Avvolgitrici di balle 3

Veicoli a motore agricoli e rimorchi con pneumatici larghi Sono considerati pneumatici larghi gli pneumatici la cui larghezza è pari
ad almeno un terzo del diametro esterno dei medesimi. Del veicolo corrispondente deve esistere una versione con una larghezza massima di
2,55 m.

31

Larghezza fino a 3,00 m 311

veicoli a motore agricoli che superano la larghezza di 2,55 m soltanto a
causa degli pneumatici larghi montati; 312

altri rimorchi agricoli non elencati nel numero 2 che superano la larghezza
di 2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati. La larghezza
del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis) non deve essere superata.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 173

741.41

Allegato 4325 Tavole e segnali 1

Disco che indica la velocità massima (art. 117 cpv. 2 e 62 cpv. 2) Il disco è provvisto di cifre nere su
fondo bianco e di un bordo rosso. Può
essere retroriflettente.

Veicoli a quattro
ruote

Veicoli a motore a due ruote, tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore Diametro del disco

20,0 cm

10,0 cm

Larghezza del bordo rosso 2,5 cm

1,2 cm

Cifre grandi:
Altezza

8,0 cm

4,0 cm

Larghezza

4,0 cm

2,0 cm

Larghezza del tratto 1,0 cm

0,5 cm

Cifre piccole:
Altezza

5,0 cm

Larghezza

2,3 cm

Larghezza del tratto

0,6 cm

2

Segnale per veicoli dei motulesi (art. 92 cpv. 2)

Il fondo è di colore blu, il simbolo è bianco Lato del quadrato

8,0 cm

Altezza del simbolo 6,5 cm

Larghezza del simbolo 6,5 cm

Larghezza del tratto 0,4 cm

325 Aggiornato giusta il n. II delle O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352) e del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 174

741.41

3

Segnale per veicoli degli audiolesi (art. 92 cpv. 2)

Il fondo del segnale quadrato (lunghezza
del lato = 8 cm) è blu, il simbolo è bianco.

4

Sigla distintiva di nazionalità svizzera (art. 45 cpv. 1)

La sigla di nazionalità è composta da due grandi lettere latine «CH». Le lettere, di
colore nero, devono essere applicate su un fondo bianco di forma ellittica con l'asse
principale orizzontale.

Dimensioni minime:
Altezza dell'ellisse
Larghezza dell'ellisse
Altezza delle lettere

Larghezza delle lettere
Larghezza del tratto

11,5 cm
17,5 cm
8 cm
4 cm
1 cm

5

Contrassegno per veicoli a motore adibiti a corse di esercitazione (art. 27 cpv. 1 ONC)

La targhetta quadrata deve essere applicata sul dietro del veicolo, il più verticalmente possibile e in maniera ben visibile. Il fondo della targhetta è blu, la lettera «L» è
bianca.

Dimensioni della targhetta «L» per:
Veicoli

Veicoli a motore

a quattro

a due ruote, tricicli ruote

a motore, quadricicli a motore e quadricicli
leggeri a motore

Lato del quadrato

16,0 cm

12,0 cm

Altezza della «L»

10,0 cm

8,0 cm

Larghezza della «L» 6,0 cm 5,0 cm

Larghezza del tratto 2,0 cm 1,5 cm

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 175

741.41

6

Paletta per indicare la direzione (art. 90 cpv. 1)

La paletta reca una freccia bianca su fondo rosso, i due colori devono essere di materia retroriflettente.

7

Segnali per trasporto di scolari (art. 121 cpv. 1)

Il fondo della targhetta quadrata con angoli arrotondati è giallo chiaro (giallo selettivo) o giallo (arancione), il simbolo e il bordo sono neri.

Il simbolo deve corrispondere al segnale di pericolo
1.23.

Lunghezza del lato

40,0 cm

Larghezza del bordo 2,0 cm

Circolazione stradale 176

741.41

8

Tavole posteriori di demarcazione per determinati autoveicoli (art. 68 cpv. 3)

Disposizione I

Disposizione II

Disposizione III

Disposizione IV

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 177

741.41

9

Tavole posteriori di demarcazione per rimorchi e semirimorchi (art. 68 cpv. 3)

Disposizione I

Disposizione II

Disposizione III

Disposizione IV

Circolazione stradale 178

741.41

10

Tavola di demarcazione posteriore per veicoli con una velocità massi
ma di 30 km/h come anche per trattori con una velocità massima di 40 km/h e loro rimorchi
(art. 68 cpv. 4)

(1) materiale rosso retroriflettente o catarifrangente a forma di prisma (2) materiale rosso fluorescente

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 179

741.41

Allegato 5326 Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell'evaporazione
dei veicoli a motore
1

Misurazione del fumo dei motori ad accensione per compressione 11

Misura con motore sotto sforzo 111

All'atto dell'approvazione del tipo di autoveicoli si applicano per:
a.

gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, le esigenze della direttiva n. 72/306 del Consiglio, del 2 agosto
1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori
diesel destinati alla propulsione dei veicoli o le esigenze del regolamento ECE n. 24; b.

ai motoveicoli (eccettuate le slitte a motore), quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore equipaggiati di un motore
ad accensione per compressione, le esigenze del capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a
due o tre ruote.

112

All'atto dell'approvazione del tipo di trattori, carri di lavoro e carri con
motore equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, è sufficiente procedere a una misurazione con motore sotto sforzo conformemente alle esigenze della direttiva 77/537 del Consiglio, del 28 giugno
1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel
destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali su ruote. Il risultato è determinante per l'ammissione del veicolo.

113

Inoltre si deve sempre effettuare una misurazione con accelerazione del
motore, conformemente al numero 12. Il risultato di questa misurazione
deve essere iscritto sul certificato di approvazione del tipo o, per i veicoli
non omologati, nella licenza di circolazione.

114

Le disposizioni dei numeri 111 a 113 si applicano anche ai veicoli dispensati dall'approvazione del tipo.

12

Misurazione in accelerazione libera secondo il metodo dell'opacità 121

La misurazione dell'opacità in accelerazione libera per autoveicoli, trattori,
carri di lavoro e carri con motore deve avvenire conformemente alle esigenze
dell'allegato IV della direttiva n. 72/306 del Consiglio, del 2 agosto 1972,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel de326 Aggiornato giusta il n. II delle O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352) e del 6 set. 2000, in

vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 180

741.41

stinati alla propulsione dei veicoli, dell'allegato IV della direttiva n. 77/537
del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento
prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote o dell'allegato 5 del regolamento ECE n. 24.

122

La misurazione dell'opacità in accelerazione libera per motoveicoli (escluse le slitte a motore), quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e
tricicli a motore deve avvenire conformemente alle esigenze dell'appendice 2 dell'allegato III del capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.

13

Controllo visivo del fumo 131

Se la vigilanza del traffico consente di accertare che un veicolo emette prolungatamente scie di fumo nettamente visibili, deve essere effettuato o ordinato dalle autorità di immatricolazione un controllo successivo del gas di scarico conformemente all'articolo 34.

132

Un'emanazione di fumo momentanea, ad esempio avviando il motore, accelerando, cambiando marcia o disinserendo il freno motore, come anche

una leggera emissione di fumo oltre 1000 m di altitudine sono trascurabili.

2

Misura dei gas di scarico e dell'evaporazione dei motori ad accensione comandata o ad accensione per compressione 21

Procedimento e valori limite 211

Gli autoveicoli equipaggiati di motori ad accensione comandata o ad accensione per compressione devono adempiere le seguenti prescrizioni:

a. Direttiva 70/220 del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure
da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai
motori dei veicoli a motore.

b. Direttiva 88/77 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti e delle particelle inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati
alla propulsione dei veicoli oppure del regolamento ECE 49.

211.1

Sono eccettuati:

a.

gli autoveicoli con motore ad accensione comandata e una velocità
massima, per la loro costruzione, inferiore a 50 km/h; b.

gli autoveicoli con motore ad accensione per compressione e con
una velocità massima, per la loro costruzione, non superiore a
25 km/h;

c.

gli autoveicoli di lavoro; d.

i carri con motore;

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 181

741.41

e.

i trattori;

f.

i veicoli cingolati.

211.2

Per i veicoli della classe M1 adibiti a uno scopo speciale (autoveicoli adibiti ad abitazione, automobili blindate, ambulanze, carri funebri) che sono
costruiti in base a veicoli di un'altra classe, in materia di emissioni di gas
di scarico è sufficiente che adempiano le condizioni applicabili al veicolo
di base.

211a

I motori ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e i rimorchi di lavoro devono corrispondere alle esigenze della direttiva n. 97/68
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non stradali.

211a.1

Sono eccettuati i motori con una potenza utile fino a 18 kW e di oltre
560 kW come anche quelli che funzionano a numero di giri d'esercizio
costante e unico.

212

I motoveicoli (escluse le slitte a motore), i quadricicli leggeri a motore, i
quadricicli a motore e i tricicli a motore equipaggiati di un motore ad accensione per compressione o ad accensione comandata devono adempiere
le esigenze giusta il capitolo 5 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote. Sono eccettuati i veicoli
cingolati.

213

...

214

I ciclomotori equipaggiati di un motore ad accensione comandata devono
essere conformi all'OEA 4.

215

Il DATEC può riconoscere anche altri metodi di misurazione dei gas di
scarico e dell'evaporazione non recati nei numeri 211-214 se tali misurazioni sono effettuate secondo norme equivalenti alle prescrizioni svizzere.

216

I numeri 211, 211a, 212 e 215 si applicano anche ai veicoli dispensati
dall'approvazione del tipo.

22

Esami singoli In occasione degli esami singoli (art. 105 cpv. 1 OAC) degli autoveicoli
leggeri, di norma è necessario effettuare un esame successivo dei gas di
scarico conformemente all'articolo 36, utilizzando apparecchi di misurazione omologati.

23

Riconduzione dei gas del carter 231

I gas e i vapori del carter di motori ad accensione comandata devono essere convogliati al motore fino alla loro combustione completa.

Circolazione stradale 182

741.41

232

In mancanza di altre disposizioni si procede al controllo a vista. Sono esaminati il montaggio e lo stato delle parti e degli impianti, come condotte,
chiusure a vite, coperchi, ecc., che servono alla combustione dei gas e dei
vapori riconvogliati dal carter.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 183

741.41

Allegato 6327 Misurazione del rumore 1

Portata

11

Procedimento e valori limite 111

I veicoli a motore devono adempiere, per quanto concerne la misurazione
del rumore, le esigenze corrispondenti alla loro classificazione e alla loro
suddivisione in categorie. Il risultato è determinante per l'ammissione del
veicolo.

111.1

I veicoli delle classi M e N devono adempiere le esigenze della direttiva n.
70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e
al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore o le esigenze del regolamento ECE n. 51. I veicoli delle classi M1 e N1 possono, per quanto concerne le esigenze sui silenziatori di ricambio, adempiere anche le esigenze
del regolamento ECE n. 59.111.11I seguenti veicoli sono esclusi dal numero 111.1 e devono adempiere le esigenze del numero 111.4: a.

autoveicoli di lavoro; b.

carri con motore;

c.

veicoli con una velocità massima, per la loro costruzione, non superiore a 25 km/h.

111.12

Per i veicoli della classe M1 adibiti a uno scopo speciale (autoveicoli adibiti ad abitazione, automobili blindate, ambulanze, carri funebri) che sono
costruiti in base a veicoli di un'altra classe, in materia di emissioni sonore
è sufficiente che adempiano le condizioni applicabili al veicolo di base.

111.2

I trattori agricoli devono adempiere le esigenze dell'allegato VI della direttiva 74/151 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

111.3

I motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore devono adempiere le esigenze del capitolo 9 della direttiva n.
97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote. I valori limite di cui al numero 37 s'applicano ai veicoli con dispositivo
a propulsione elettrica.

327 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 184

741.41

111.4

Tutti gli altri veicoli devono adempiere le esigenze dei numeri 3, 42 e 44.

Sono esclusi i veicoli cingolati e i veicoli con cerchiatura metallica (ad es.
rulli compressori) e i monoassi. Questi veicoli devono soddisfare le esigenze conformemente al numero 112.

112

Per i veicoli cingolati e i veicoli con cerchiatura metallica (ad es. rulli
compressori) e i monoassi è sufficiente una misurazione a veicolo fermo
conformemente al numero 4 il cui risultato è determinante per l'ammissione. Il risultato e il regime di misurazione al quale è stata fatta la misurazione sono iscritti nel certificato di tipo o, per i veicoli non omologati,
nella licenza di circolazione.

113

Per i generi di veicoli non menzionati nel numero 112 si procede inoltre a
una misurazione sul veicolo fermo conformemente al numero 4. Il risultato
e il regime di misurazione sono iscritti nel certificato di approvazione del
tipo o, per i veicoli non omologati, nella licenza di circolazione.

114

I rumori dell'aria compressa sono misurati a veicolo fermo conformemente
al numero 4.

115

I numeri 111 a 114 si applicano anche all'esame singolo che precede la
prima messa in circolazione dei veicoli dispensati dall'approvazione del tipo.

12

Esami singoli Nel caso di esami singoli (art. 105 cpv. 1 OAC) è eseguita una misurazione
a veicolo fermo conformemente al numero 4. I valori iscritti nel certificato
di approvazione del tipo o nella licenza di circolazione possono essere superiori di 5 dB(A) al massimo per la misurazione in prossimità dello scappamento e di 2 dB(A) al massimo per la misurazione a 7 metri. Tuttavia, se
vi sono dubbi circa l'adempimento della conformità del veicolo misurato,
può essere ordinata una misurazione con il veicolo in marcia.

13

Esame di conformità La verifica dei veicoli per quanto concerne la loro conformità con le prescrizioni del presente allegato avviene secondo l'OATV.

2

Apparecchi e unità di misurazione 21

Misurazioni acustiche Possono essere utilizzati soltanto fonometri o sistemi di misurazione equivalenti, conformi alla raccomandazione n. 651-1 della IEC. La misurazione
è eseguita secondo la curva A (LA) e al tempo di risposta «rapida»; il risultato è espresso in unità decibel A, abbreviato dB (A).

22

Gli apparecchi devono essere utilizzati secondo le istruzioni del costruttore
(soprattutto per quanto concerne la gamma di temperatura e la sensibilità
all'umidità atmosferica). Devono essere tarati prima e dopo ogni serie di
misurazioni.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 185

741.41

23

Misurazioni del regime di rotazione Per la determinazione del regime di rotazione è utilizzato un contagiri della
classe 2,5 secondo la pubblicazione della IEC n. 51, edizione 1973. Non
possono essere utilizzati i contagiri montati all'interno del veicolo.

24

Apparecchi di misurazione I fonometri e gli istrumenti di taratura devono essere verificati prima della
messa in servizio e successivamente ogni due anni da un ufficio accreditato
o incaricato di svolgere determinati compiti giusta l'articolo 16 capoverso 2
della legge federale del 9 giugno 1977328 sulla metrologia. I contagiri devono essere verificati ogni due anni in quanto al corretto funzionamento
dall'UFMET.

3

Misurazione con il veicolo in marcia 31

Luogo della misurazione 311

Le misurazioni del rumore sono eseguite su uno spazio libero il più pianeggiante possibile. Lo spazio deve disporre (almeno tra le linee AA' e
BB') di un rivestimento stradale in cemento o asfalto. Non deve essere coperto di neve e non deve cagionare un rumore eccessivo degli pneumatici. I
due lati della corsia CC' devono essere bordati di un rivestimento stradale
largo almeno 10,00 m.

312

Nel raggio di 20,00 m attorno ai microfoni non devono esservi oggetti che
riflettono il rumore e gli ostacoli rilevanti devono distare almeno 50,00 m.

32

Rumori perturbatori e influsso del vento 321

Le misurazioni devono essere eseguite il più possibile con tempo calmo. Il
microfono deve essere protetto dal vento con dispositivo speciale.

322

Il livello dei rumori di fondo e degli altri rumori che non provengono dal
veicolo, come anche gli eventuali effetti del vento devono essere inferiori
di almeno 10 dB(A) a quelli del veicolo.

323

Durante la misurazione, tra il veicolo e i microfoni e immediatamente dietro questi ultimi non deve trovarsi nessuna persona.

33

Condizioni di misurazione 331

Le misurazioni devono essere eseguite sul veicolo vuoto, occupato soltanto
dal conducente e, salvo nel caso di veicoli indivisibili, senza il rimorchio o
il semirimorchio.

332

Prima di eseguire la misurazione, il motore deve essere spinto alle condizioni
normali di funzionamento, in particolare per quanto concerne le temperature, le
regolazioni, le candele, il o i carburatori e altri elementi. Se i ventilatori sono a
comando automatico, non è permesso intervenire sul funzionamento di tale dispositivo in occasione della misurazione del rumore.

328 RS 941.20

Circolazione stradale 186

741.41

333

Nei veicoli con più di due ruote motrici, è utilizzata soltanto la trasmissione prevista per la guida normale su strada.

334

Gli pneumatici devono essere di un tipo normalmente montato dal costruttore sul veicolo; essi devono essere gonfiati alla pressione o alle pressioni
previste per il veicolo a vuoto.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 187

741.41

Figura 1

Posizione del microfono per la misurazione del rumore con il veicolo in marcia

Circolazione stradale 188

741.41

34

Posizione dei microfoni 341

Il microfono è collocato a 1,20 m ±0,10 m sopra il suolo a una distanza di
7,50 m ±0,20 m dall'asse di marcia CC' del veicolo (fig. 1). L'asse di sensibilità massima deve essere orizzontale e perpendicolare al percorso del veicolo (linea CC').

342

Sulla pista di prova sono tracciate due linee AA' e BB' parallele alla linea
PP' e situate rispettivamente a 10 m anteriormente e posteriormente a quest'ultima. Il veicolo deve avvicinarsi a velocità stabilizzata, alle condizioni
specificate al numero 35, fino alla linea AA'. In questo punto il conducente
accelera al massimo (per veicoli con cambio automatico senza azionare il
dispositivo «kick-down») fino a quando la parte posteriore del veicolo abbia superato la linea BB'; a questo momento lascerà l'acceleratore, rispettivamente la manopola girevole del gas. La massima intensità sonora accertata vale come risultato.

343

Per i veicoli indivisibili non è tenuto conto dell'elemento rimorchiato (ad
es. semirimorchio, rimorchio) per il passaggio della linea BB'.

35

Metodo di misurazione e condizioni di funzionamento dei veicoli 351

Autoveicoli di lavoro e trattori con una velocità massima, per la loro costruzione, superiore a 45 km/h 351.1

Velocità di avvicinamento 351.11

Per i veicoli con cambio di velocità automatico e che presentano più possibilità di marcia avanti, la velocità regolare d'avvicinamento deve corrispondere, allorquando la leva di selezione è in posizione corretta, alla minore delle velocità seguenti:
- tre quarti della velocità massima per costruzione (misurata al regime massimo al quale il motore sviluppa la potenza utile massima); - 50 km/h.

351.12

Se, in occasione del controllo di veicoli con cambio di velocità automatico
e più di due rapporti distinti, si inserisce il rapporto più breve, il costruttore
può optare per una delle due procedure seguenti: - aumentare la velocità del veicolo fino a 60 km/h al massimo per evitare tale passaggio al rapporto più breve; oppure - mantenere la velocità a 50 km/h, ma limitando l'alimentazione con carburante del motore a 95 per cento al massimo della quantità necessaria per il pieno carico; questa condizione è considerata
soddisfatta:

nel caso di motori ad accensione comandata, allorquando
l'angolo di apertura della valvola è del 90 per cento, nel caso dei motori ad accensione per compressione, allorquando lo spostamento della cremagliera della pompa a iniezione è limitato a 90 per cento della sua corsa.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 189

741.41

351.13

Se l'autoveicolo ha il cambio di velocità automatico senza selettore manuale per la marcia avanti, il veicolo viene controllato a diverse velocità di
avvicinamento: 30, 40 e 50 km/h; la velocità non deve tuttavia superare i
tre quarti della velocità massima per la sua costruzione. È determinante il
livello sonoro massimo misurato.

351.2

Scelta del rapporto del cambio di velocità 351.21

Cambio non automatico a comando manuale (si applica anche al cambio a
comando manuale con convertitore di coppia).

351.211 Gli autoveicoli leggeri con cambio di velocità che non abbia più di quattro rapporti di marcia avanti sono controllati sul secondo rapporto.

351.212 Gli autoveicoli leggeri con cambio di velocità che abbia più di quattro rapporti (tutte le possibilità di marcia avanti) sono controllati in successione
sul secondo e terzo rapporto. Devono essere presi in considerazione soltanto i rapporti globali destinati a un'utilizzazione normale su strada. Si fa
la media aritmetica dei due livelli sonori rilevati.

351.213 Gli autoveicoli pesanti, il cui numero totale di rapporti (tutte le possibilità di marcia avanti) è X (compresi i rapporti ottenuti per mezzo di un cambio
ausiliario o di un asse con diversi rapporti) sono controllati in successione sui rapporti il cui rango è superiore o uguale a X

2 (se

X

2 non corrisponde

a un numero intero, è scelto il rapporto immediatamente superiore). È determinante il livello sonoro massimo misurato.

351.214 Per gli autoveicoli leggeri non sono prese in considerazione le eventuali marce per l'uso fuoristrada (n. 351.215) né per la determinazione del numero dei rapporti né per la scelta di questi ultimi al momento del controllo.
Per gli autoveicoli pesanti non sono presi in considerazione, al momento
del controllo, i rapporti che non possono essere innestati senza usare la trasmissione ausiliaria o i rapporti che la inseriscono automaticamente (n.
333).

351.215 Le «marce per l'uso fuori strada» sono rapporti del cambio che il costruttore del veicolo designa esplicitamente nella documentazione come rapporti speciali per l'impiego fuori strada. Il presupposto per il riconoscimento di marce fuori strada così definite è tuttavia che il veicolo - caricato
con peso totale garantito - riesca ad avviarsi senza difficoltà con il primo
rapporto «strada» su una pendenza del 15 per cento e che la velocità massima raggiunta con marce fuori strada non superi 15 km/h.

Se non è possibile passare direttamente da un rapporto fuori strada a un
rapporto «strada», per la misurazione del rumore non sono in alcun caso
prese in considerazione le marce fuori strada.

351.22

Cambio di velocità automatico munito di selettore manuale L'esame è effettuato con il selettore nella posizione raccomandata dal costruttore per la condotta «normale».

352

...

Circolazione stradale 190

741.41

353

Veicoli a motore con una velocità massima, per la loro costruzione, non
superiore a 45 km/h come anche ciclomotori Il rumore di questi veicoli è misurato mentre percorrono la pista sperimentale fra le linee AA' e BB' alla velocità massima effettiva raggiungibile; se,
per motivi di ordine tecnico, questa non può essere raggiunta fra le linee
AA' e BB', la pista sperimentale deve essere percorsa alla velocità corrispondente al regime massimo che può essere raggiunto utilizzando il rapporto di demoltiplicazione immediatamente inferiore.

36

Numero delle misurazioni e interpretazione dei risultati 361

Da ogni lato del veicolo deve essere eseguita almeno una serie di due misurazioni.

362

Per tenere conto delle imprecisioni degli apparecchi, i valori letti durante la
misurazione devono essere ridotti di 1 dB(A).

363

Le misurazioni sono valide se il divario tra le due misurazioni susseguenti
dello stesso lato del veicolo non supera 2 dB(A).

364

Determinante per la valutazione del rumore è il valore corrispondente al
massimo livello sonoro misurato. Nel caso in cui questo valore superi di
non più di 1 dB(A) quello massimo ammesso per il veicolo da esaminare
(n. 37) è eseguita una seconda serie di due misurazioni ciascuna. Per ogni
lato del veicolo occorre che tre dei quattro risultati delle due serie di misurazioni così ottenuti non superino i limiti prescritti.

37

Valori limite I valori limite seguenti non devono essere superati: Categoria di veicoli/Fonte di rumore Valore
limite
in dB(A)

1.

Ciclomotori

66

2.

Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a
motore e tricicli a motore, cfr. n. 111.3 3.

Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a
motore e tricicli a motore con dispositivo di propulsione
elettrica e una potenza continua di:
< 4 kW

71

> 4 kW

75

4.

Autoveicoli leggeri, eccettuati i veicoli di cui ai numeri
8-10, con una velocità massima, per la loro costruzione,
di oltre 25 km/h, cfr. n. 111.1 5.

Autoveicoli leggeri, eccettuati i veicoli di cui ai numeri
8-10, con una velocità massima, per la loro costruzione,
di 25 km/h

77

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 191

741.41

Categoria di veicoli/Fonte di rumore Valore
limite
in dB(A)

6.

Autoveicoli pesanti, eccettuati i veicoli di cui ai numeri
8-10, con una velocità massima, per la loro costruzione,
di oltre 25 km/h, cfr. n. 111.1 7.

Autoveicoli pesanti, eccettuati i veicoli di cui ai numeri
8-10, con una velocità massima, per la loro costruzione,
di 25 km/h e con una potenza utile del motore: ≤75 kW

80

>75-≤150 kW 82

>150 kW

84

8.

Autoveicoli di lavoro con una velocità massima, per la
loro costruzione, di:

≤ 30 km/h

85

> 30 - ≤ 45 km/h 86

> 45 km/h

87

9.

Trattori industriali come anche carri con motore con una
potenza utile del motore: ≤150 kW

84

>150 kW

86

10. Trattori agricoli cfr. n. 111.2

4

Misurazione a veicolo fermo nonché misurazione dei rumori dell'aria compressa 41

Disposizioni generali 411

Luogo delle misurazioni 411.1

Le misurazioni hanno luogo con veicolo fermo, in una zona che non presenta perturbazioni importanti.

411.2

L'area di misurazione deve essere piana, deve disporre di un rivestimento
stradale in cemento o asfalto e non deve essere coperta di neve. Quando si
tratta di veicoli cingolati impiegati unicamente sulla neve, il rumore deve
essere misurato su un'area ricoperta di una coltre di neve dura.

411.3

Nel raggio di 20,00 m attorno al microfono non devono esservi oggetti che
riflettono il rumore. Le installazioni di misurazione che non corrispondono
a queste esigenze a causa dell'aspetto geometrico, possono essere utilizzate
soltanto se l'UFMET ha rilevato, nel corso di una perizia, che esse soddisfano condizioni analoghe.

412

Rumori perturbatori e influsso del vento 412.1

I rumori di fondo e altri rumori che non provengono dal veicolo, nonché
eventuali effetti del vento, devono essere almeno di 10 dB(A) al disotto dei
rumori misurati.

Circolazione stradale 192

741.41

412.2

Sul microfono dev'essere montato un dispositivo di protezione contro il
vento.

412.3

Nella zona di misurazione non deve trovarsi alcuna persona, ad eccezione
dell'osservatore che manipola l'apparecchio di misurazione.

413

Metodo di misurazione 413.1

Numero delle misurazioni 413.11

Fatto salvo il numero 431, devono essere eseguite almeno due misurazioni
da ogni punto. È tenuto conto del valore più elevato di queste due misurazioni.

413.12

Per i rumori dell'aria compressa, è tenuto conto del valore più elevato misurato.

413.2

Collocamento e preparazione del veicolo 413.21

Il veicolo è collocato al centro della zona di prova, con il cambio sul punto
morto e senza premere il pedale della frizione.

413.22

Prima di ogni misurazione, il motore dev'essere portato alla temperatura
normale di funzionamento.

413.23

I ventilatori di raffreddamento e gli altri aggregati mossi dal motore devono essere in funzione per la durata della misurazione. I ventilatori a
commutazione elettromagnetica sono cortocircuitati per le misurazioni e
quelli la cui velocità di rotazione è regolata automaticamente vengono
messi a punto secondo le istruzioni del costruttore.

42

Misurazione a veicolo fermo con il «metodo di misurazione 7 metri» Per i veicoli di cui ai numeri 111.4 e 112, la «misurazione 7 metri a veicolo
fermo» si fonda sui numeri 42-422.2.

Per i trattori agricoli questa misurazione a veicolo fermo si fonda sulle esigenze dell'allegato VI della direttiva n. 74/151 del Consiglio, del 23 novembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

421

Posizione di misurazione per veicoli giusta i numeri 111.4 e 112 Il microfono è collocato a 1,2 m sopra il suolo e a una distanza di 7,0 m,
perpendicolarmente alla sagoma laterale del veicolo, nella mezzeria.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 193

741.41

Figura 2

Disposizione per la misurazione 422

Condizioni di funzionamento 422.1 Ad eccezione dei veicoli di cui al numero 422.2, la misurazione del rumore è effettuata ai tre quarti del regime massimo stabilizzato al quale il motore sviluppa la potenza utile massima.

Se è impossibile, tecnicamente, effettuare la misurazione, la si farà con il regime ancora stabilizzabile il più vicino al regime prescritto.

422.2

Se si tratta di veicoli cingolati, di veicoli con cerchiatura metallica (ad es.
rulli compressori) e di monoassi, la misurazione del rumore sarà effettuata al regime massimo della potenza utile massima del motore.

423

Valori limite

Per la «misurazione 7 metri» a veicolo fermo non possono essere superati i seguenti valori limite: Categoria di veicolo

Valore limite

in dB(A)

Circolazione stradale 194

741.41

1.

Veicoli cingolati e veicoli con cerchiatura metallica
con una potenza utile di:
< 150 kW

78

≥ 150 kW

80

2.

Monoassi

80

43

Misurazione con veicolo fermo in prossimità dello scappamento Per i veicoli delle classi M e N come anche per i motoveicoli (eccettuate le
slitte a motore), quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli
a motore è effettuata una misurazione in prossimità dello scappamento (n.
431).

431

Le esigenze per la misurazione con veicolo fermo in prossimità dello scappamento per: a.

i veicoli delle classi M e N si fondano sul numero 5.2.3
dell'allegato I della direttiva n. 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo
di scappamento dei veicoli a motore o sul regolamento ECE n. 51; b.

i motoveicoli si fondano sul numero 2.2 dell'allegato III del capitolo 9 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche
dei veicoli a motore a due o tre ruote; c.

le motoleggere si fondano sul numero 2.2 dell'allegato II del capitolo 9 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche
dei veicoli a motore a due o tre ruote; d.

i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a
motore si fondano sul numero 2.3 dell'allegato IV del capitolo 9
della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 195

741.41

Figura 3

Disposizione per la misurazione

Circolazione stradale 196

741.41

Figura 4

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 197

741.41

Figura 5

44

Misurazione dei rumori dell'aria compressa 441

Posizione per la misurazione dell'aria compressa Il microfono è collocato a 1,20 m sopra il suolo e a una distanza di 7,00 m,
perpendicolarmente alla sagoma laterale del veicolo, nella mezzeria.

Circolazione stradale 198

741.41

Figura 6

Disposizione per la misurazione 442

Condizioni di funzionamento 442.1

Prima di ogni misurazione, l'installazione ad aria compressa viene portata alla pressione di funzionamento massima; la misurazione del rumore è effettuata a motore spento.

442.2

I rumori prodotti dal disinnesto del compressore sono misurati quando il motore gira a vuoto.

443

Valori limite

I valori limite seguenti non devono essere superati: Fonte di rumore

Valore limite in dB (A) Rumori dell'aria compressa 72

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 199

741.41

Allegato 7329 Freni
Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l'efficacia
1

Procedura di controllo 11

Esigenze generali L'efficacia prescritta per il dispositivo di frenatura si riferisce alla distanza
di frenata, alla decelerazione totale media (per i veicoli delle classi M, N e
O) oppure alla decelerazione media (per i motoveicoli, le motoleggere, i
quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore,
nonché per i trattori agricoli). L'efficacia è determinata mediante misurazione della distanza di frenata in funzione della velocità iniziale del veicolo
o mediante misurazione della decelerazione totale media o della decelerazione media durante il controllo.

La distanza di frenata è la distanza percorsa dal veicolo tra il momento in
cui il pedale del freno è azionato e quello in cui il veicolo si ferma; la velocità iniziale è la velocità al momento in cui è azionato il pedale del freno.

La decelerazione totale media è la diminuzione media della velocità in m/s2
sul tratto percorso fra il momento in cui è esercitata la forza di frenata massima (alla fine del tempo di risposta) e quello in cui il veicolo si ferma.
Contrariamente alla decelerazione totale media, la decelerazione media è
calcolata considerando il momento in cui è azionato l'impianto di frenatura
e quello dell'arresto del veicolo. Si tiene quindi conto del tempo di reazione e del tempo di risposta dell'impianto di frenatura.

All'inizio del controllo gli pneumatici devono essere freddi. L'efficacia di
frenatura prescritta deve essere raggiunta senza che le ruote si blocchino,
senza che il veicolo abbandoni la traiettoria e senza vibrazioni indesiderate.
Il campo stradale deve essere orizzontale.

12

Controllo dell'efficacia dei freni a freddo (controllo tipo 0) I freni devono essere freddi; vale a dire che la temperatura misurata sui dischi dei freni o all'esterno del tamburo non supera 100°C.

La misurazione è eseguita sul veicolo carico. La ripartizione dei pesi sugli
assi deve essere conforme alle indicazioni del costruttore. Ogni controllo è
ripetuto con il veicolo scarico. Il controllo è eseguito alla velocità indicata
per la rispettiva categoria del veicolo. Deve essere raggiunta l'efficacia minima di frenatura prescritta per ciascuna categoria.

329 Aggiornato giusta il n. II delle O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352) e del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 200

741.41

13

Controllo del comportamento dei freni a caldo (controllo tipo I) Per il controllo del comportamento del freno di servizio a caldo devono
essere effettuate - tranne per quanto concerne i trattori agricoli il cui comportamento dei freni a caldo è controllato giusta il numero 242 - dieci frenate successive del veicolo carico alla velocità di 60 km/h (oppure alla velocità massima, se è inferiore) fino alla metà della velocità iniziale, poi riaccelerando. La durata di un tale ciclo non deve però superare i 60 secondi.
Per il controllo dell'efficacia immediatamente successivo (controllo tipo 0),
l'efficacia di frenatura non deve scendere al di sotto dell'80 per cento rispetto ai valori prescritti per la frenata a freddo.

14

Controllo dell'efficacia del rallentatore (controllo tipo II) I rallentatori devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,5
m/s2, quelli degli autobus della classe M3 con un peso garantito superiore a
10,00 t una decelerazione media di almeno 0,6 m/s2. Occorre scegliere il rapporto di demoltiplicazione grazie al quale la velocità raggiunge il più vicino
possibile 30 km/h quando il numero dei giri corrisponde alla potenza utile
massima del motore e fare in modo che il numero dei giri non superi il regime
massimo prescritto dal costruttore. La decelerazione media deve essere determinata in funzione del tempo e della diminuzione della velocità.

15

Controllo dei tempi di risposta e di incremento Tutti i veicoli il cui impianto di frenatura dipende almeno parzialmente da
una fonte di energia (aria compressa, idraulica) devono adempiere le seguenti condizioni: 151

Il tempo che intercorre tra l'inizio di azionamento dei freni e il momento in
cui è raggiunta l'efficacia di frenatura prescritta sull'asse più ritardato non
deve superare 0,6 secondi.

152

Sui veicoli con impianto di frenatura idraulica, la condizione di cui al numero 151 è considerata adempiuta se la decelerazione del veicolo o la pressione sul cilindro del freno più ritardato raggiunge in 0,6 secondi un valore
corrispondente all'efficacia di frenatura.

153

La misurazione è eseguita conformemente alle prescrizioni dell'allegato III
della direttiva n. 71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

16

Controllo dei serbatoi e delle fonti di energia I serbatoi e le fonti di energia devono soddisfare, per quanto concerne i freni ad aria compressa, le norme di controllo del numero 2 lettera A, i dispositivi di frenatura a depressione le norme del numero 2 lettera B o i dispositivi dei freni idraulici le norme del numero 2 lettera C dell'allegato IV
della direttiva n. 71/320/CEE.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 201

741.41

17

Controllo dei veicoli con dispositivo di freni ad inerzia I veicoli equipaggiati con freni ad inerzia devono essere oggetto di un
controllo dinamico e di un controllo del dispositivo ad inerzia. I valori di
decelerazione si fondano sul numero 22.

18

Controllo dei dispositivi antibloccaggio automatico I dispositivi antibloccaggio automatico di cui sono muniti le autovetture e i
rimorchi devono adempiere le esigenze dei numeri 5 e 6 dell'allegato X
della direttiva n. 71/320/CEE. Quelli dei motoveicoli devono corrispondere all'appendice 2 dell'allegato alla direttiva n. 93/14 del Consiglio, del 5
aprile 1993, concernente i dispositivi di frenatura dei veicoli a motore a
due e a tre ruote.

2

Efficacia dei dispositivi di frenatura L'efficacia dei freni può anche essere controllata, in particolare in occasione del controllo successivo, determinando il tasso di frenata conformemente alla seguente formula: Tasso di frenata in % = Somma delle forze di frenata
alla circonferenza delle ruote Peso di controllo del veicolo × 100

21

Veicoli delle classi M e N Gli esami dei freni secondo i numeri 211, 212 e 214 sono eseguiti con motore disinnestato.

211

Freni di servizio La decelerazione deve raggiungere almeno, per i veicoli delle classi: m/s2

forza d'avviamento massima velocità iniziale

M1

5,8

500 N

80 km/h

N1

5,0

700 N

80 km/h

M2, M3, N2, N3

5,0

700 N

60 km/h

212

Freni ausiliari Per una velocità iniziale giusta il numero 214, la decelerazione deve raggiungere almeno, per i veicoli delle classi: m/s2

forza d'avviamento massima mano

piede

M1

2,9

400 N

500 N

M2, M3

2,5

600 N

700 N

N1, N2, N3

2,2

600 N

700 N

213

Freni di stazionamento Anche se combinato con un altro dispositivo di frenatura, il dispositivo di
frenatura di stazionamento deve poter mantenere il veicolo carico immobile su una salita o discesa con pendenza del 18 per cento. Sui veicoli per i

Circolazione stradale 202

741.41

quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di
stazionamento del veicolo trattore deve poter mantenere immobile il convoglio su una pendenza del 12 per cento.

Se il comando è a mano, la forza esercitata su di esso non deve superare
400 N per i veicoli della categoria M1 e 600 N per tutti gli altri veicoli; se
il comando è a pedale, la forza esercitata su quest'ultimo non deve superare
500 N per i veicoli della classe M1 e 700 N per tutti gli altri veicoli.

Si può ammettere un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve
essere azionato più volte prima di raggiungere l'efficacia prescritta.

214

Efficacia residua di frenatura L'efficacia residua di frenatura del dispositivo dei freni di servizio (forza
d'avviamento massima 700 N) deve, in caso di guasto di una parte del dispositivo di trasmissione, almeno ammontare per i veicoli della classe: carico m/s2

scarico

m/s2

M1 (velocità iniziale 80 km/h) 1,7

1,5

M2 (velocità iniziale 60 km/h) 1,5

1,3

M3 (velocità iniziale 60 km/h) 1,5

1,5

N1 (velocità iniziale 70 km/h) 1,3

1,1

N2 (velocità iniziale 50 km/h) 1,3

1,1

N3 (velocità iniziale 40 km/h) 1,3

1,3

22

Veicolo della classe O 221

Freni di servizio

La frenata, con carico o senza carico, deve essere almeno per: Per cento

Rimorchi normali

50

Semirimorchi

45

Rimorchi ad asse centrale 50

Per i rimorchi con freni ad aria compressa, durante il controllo la pressione
nella condotta dei freni e in quella di alimentazione non deve superare 6,5
bar.

222

Freni di stazionamento Il dispositivo di frenatura di stazionamento del rimorchio o del semirimorchio deve poter mantenere immobile il rimorchio o il semirimorchio a pieno carico e isolato dal veicolo trattore su una pendenza del 18 per cento in
salita o in discesa. La forza esercitata sul comando non deve superare
600 N.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 203

741.41

223

Freni automatici

La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, in caso di perdita
completa di pressione nella condotta di alimentazione, ammontare almeno
al 13,5 per cento al momento del controllo del veicolo a pieno carico.

23

Motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Le esigenze concernenti l'efficacia dei dispositivi di frenatura di questi veicoli si fondano sulla direttiva n. 93/14/CEE. Pertanto è fatta la seguente
classificazione valida soltanto per l'inserimento nelle classi in merito all'efficacia di frenatura: Classe 1: Motoleggere a due ruote; Classe 2: Motoleggere a tre ruote e quadricicli leggeri a motore; Classe 3: Motoveicoli;
Classe 4: Tricicli a motore con ruote disposte in modo asimmetrico (motoveicoli con carrozzino laterale); Classe 5: Quadricicli leggeri a motore e tricicli a motore.

231

Velocità iniziale

La velocità iniziale per i veicoli delle classi 1 e 2 ammonta a 40 km/h. Per i
veicoli delle classi 3, 4 e 5 ammonta a 60 km/h.

232

Frenatura su una ruota La decelerazione, in caso di frenata soltanto con i freni della ruota anteriore, deve almeno ammontare per i veicoli della: m/s2

Classe 1:

3,4

Classe 2:

2,7

Classe 3:

4,4

Classe 4:

3,6

La decelerazione, in caso di frenata soltanto con i freni della ruota posteriore, deve almeno ammontare per i veicoli della: m/s2

Classi 1 e 2:

2,7

Classe 3:

2,9

Classe 4:

3,6

233

Frenata in caso di dispositivo di frenatura parzialmente combinato La decelerazione, in caso di dispositivo di frenatura parzialmente combinato, deve almeno ammontare per i veicoli della:

Circolazione stradale 204

741.41

m/s2

Classi 1 e 2:

4,4

Classe 3:

5,1

Classe 4:

5,4

Classe 5:

5,0

234

Frenata del secondo dispositivo di frenatura di servizio o del dispositivo
del freno ausiliario

La decelerazione deve ammontare almeno a: 2,5 m/s2.

235

Dispositivo di frenatura di stazionamento Il dispositivo di frenatura di stazionamento, anche se è combinato con un
altro dispositivo di frenatura, deve poter mantenere immobile il veicolo carico su una pendenza del 18 per cento in salita o in discesa.

236

Forza esercitata sui comandi La forza che deve essere esercitata sui comandi per ottenere la decelerazione prescritta deve raggiungere al massimo: 236.1

quando il freno è azionato mediante un pedale, 500 N sui veicoli della
classe 5, 350 N per i veicoli delle altre classi; 236.2

quando il freno è azionato a mano, 200 N su tutti i veicoli di queste classi; 236.3

in caso di azionamento del dispositivo di frenatura di stazionamento:
a. azione mediante pedale 500 N
b. azione a mano 400 N 24

Trattori agricoli 241

Freni di servizio e freni ausiliari 241.1

La distanza di frenata del freno di servizio in metri (smax) non deve essere
superiore, tenuto conto delle condizioni giusta il numero 12, a: smax =

≤ 0,15 v + v2 116

dove v è la velocità massima, per la costruzione del veicolo, in km/h e smax
il percorso massimo di frenata ammesso, in metri. Il percorso di frenata
inizia con la pressione esercitata dal conducente sul dispositivo di comando e finisce con l'arresto del veicolo.

241.2

Il freno ausiliario deve consentire di frenare progressivamente, per il 50
per cento almeno della decelerazione prevista per il freno di servizio, sino
all'arresto del veicolo.

242

Efficacia dei freni a caldo Per il controllo del comportamento del dispositivo dei freni di servizio a
caldo devono essere effettuate tre frenate successive del veicolo carico alla
velocità massima fino a quando il veicolo è immobile. Per il controllo del

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 205

741.41

l'efficacia immediatamente successivo l'efficacia di frenatura non deve
scendere al di sotto del 60 per cento rispetto ai valori prescritti per la frenata a freddo.

243

Freni di stazionamento Anche se combinato con un altro dispositivo di frenatura, il dispositivo di
frenatura di stazionamento deve poter mantenere il veicolo carico immobile su una salita o discesa con pendenza del 18 per cento.

Sui trattori dietro i quali possono essere trainati uno o più rimorchi, il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere immobile una
combinazione di veicoli costituita da trattore vuoto e rimorchio non frenato
di uguale peso (tuttavia non superiore a 3,00 t) su una salita o discesa con
pendenza del 12 per cento.

Può essere ammesso un freno di stazionamento che deve essere azionato
più volte prima di raggiungere l'efficienza di frenatura prescritta.

244

Forza esercitata sui comandi La forza da esercitare sui comandi per ottenere la decelerazione non deve
superare 400 N quando il freno è azionato a mano e 600 N quando è azionato col pedale.

3

Procedura di controllo e prescrizioni concernenti l'efficacia per veicoli che non sottostanno a prescrizioni internazionali La decelerazione deve essere raggiunta sia con il veicolo vuoto, sia con il
veicolo carico su una strada piana e con rivestimento duro asciutto. L'efficacia di frenatura deve essere raggiunta con i freni freddi (temperatura non
superiore a 100°C, misurata sui tamburi o sui dischi dei freni). Viene misurata la decelerazione media, come è definita quale diminuzione media della
velocità in m/s2 sul tratto percorso tra il momento in cui è azionato il freno
(incluso i tempi di risposta e di incremento) fino al momento in cui il veicolo è immobile. Quando un apparecchio di misura permette di registrare
soltanto la decelerazione massima, questa deve essere almeno del 20 per
cento più alta della decelerazione media prescritta.

31

Autoveicoli di lavoro e trattori con una velocità massima ammessa, per
la loro costruzione, superiore a 30 km/h
La decelerazione deve ammontare almeno a: m/s2

311

per i freni di servizio 4,0

312

per i freni ausiliari 2,0

313

I freni di stazionamento devono impedire che si mettano improvvisamente
in moto autoveicoli a pieno carico in salite e discese con pendenza fino al
18 per cento, convogli a pieno carico in salite e discese con pendenza fino
a 12 per cento e poter essere assicurati meccanicamente in modo da non
potersi allentare da sé.

Circolazione stradale 206

741.41

32

Veicoli a motore con una velocità massima, per la loro costruzione, non superiore a 30 km/h La decelerazione deve ammontare almeno a: m/s2

321

per i freni di servizio 2,5

322

per i freni ausiliari 2,0

323

I freni di stazionamento devono impedire che si mettano improvvisamente
in moto autoveicoli a pieno carico in salite o discese con pendenza fino al
18 per cento e quelli di un autotreno a pieno carico su una salita o discesa
con una pendenza fino al 12 per cento. Devono poter essere assicurati
meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé.

33...

34

Rimorchi di lavoro, rimorchi trainati da veicoli trattori con una velocità massima di 30 km/h e rimorchi agricoli La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a: 341

per i rimorchi con una velocità
massima ammessa di 30 km/h 2,8 m/s2

per i rimorchi con una velocità massima
ammessa superiore a 30 km/h 3,1 m/s2

342

Per i rimorchi agricoli con freni idraulici continui deve essere ottenuta una
frenata del 30 per cento con una pressione di 100 ± 15 bar

(10 000

± 1500 kPa) al raccordo del veicolo trattore.

343

La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, per il veicolo a pieno carico, ammontare almeno al 13,5 per cento.

35

Ciclomotori e velocipedi La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a: m/s2

351

per entrambi i freni assieme 3,0

352

per un freno

2,0

36

Freni rallentatori I freni rallentatori devono raggiungere una decelerazione media di almeno
0,5 m/s2. Occorre scegliere il rapporto di demoltiplicazione grazie al quale
la velocità raggiunge il più vicino possibile 30 km/h quando il numero dei
giri corrisponde alla potenza utile massima del motore e fare in modo che il
numero dei giri non superi il regime massimo prescritto dal costruttore.

La decelerazione media deve essere determinata in funzione del tempo e
della diminuzione della velocità.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 207

741.41

37

Velocità di controllo La velocità per il controllo dei freni di servizio ammonta a 50 km/h e per il
controllo dei freni ausiliari a 30 km/h. Se un veicolo non raggiunge queste
velocità, il controllo viene eseguito alla velocità massima raggiungibile.

38

Forza esercitata sui comandi La forza che deve essere esercitata sui comandi per ottenere la decelerazione prescritta deve raggiungere al massimo: 381

quando il freno è azionato mediante un pedale, 500 N sugli autoveicoli
leggeri, 700 N sugli altri veicoli; 382

quando il freno è azionato a mano, 400 N sugli autoveicoli leggeri, 600 N
su tutti gli altri veicoli.

39

Efficacia dei freni a caldo Per determinare l'efficacia dei freni a caldo devono essere effettuate velocemente tre frenate successive del veicolo alla velocità di 80 km/h (oppure
alla velocità massima, se è inferiore) fino ad immobilizzarlo. Per il controllo dell'efficacia immediatamente successivo, l'efficacia di frenatura non
deve scendere al di sotto dell'80 per cento rispetto ai valori prescritti per la
frenata a freddo.

4

Esigenze di controllo per veicoli con dispositivo di frenatura ad aria
compressa, il cui dispositivo di frenatura adempie le prescrizioni internazionali ma per il quale non esiste un'approvazione parziale
Per questi veicoli è allestita un'approvazione del tipo se sono adempiute le
esigenze menzionate in seguito. I veicoli dispensati dall'approvazione del
tipo possono essere ammessi alle medesime condizioni.

41

Documenti necessari per il controllo I documenti necessari possono essere allestiti dal costruttore dei componenti del freno rispettivamente del veicolo o da un organo di controllo riconosciuto. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non finita, chi effettua la trasformazione oppure termina il veicolo
deve attestare che al momento della rifinitura sono state rispettate le direttive concernenti la costruzione emanate dal costruttore del veicolo.

411

Per il controllo del dispositivo di frenatura di servizio è necessario un calcolo di frenatura conformemente alla direttiva n. 71/320/CEE o del regolamento ECE n. 13, comprendente i seguenti documenti: 411.1

Uno schema del dispositivo di frenatura con un elenco dei singoli componenti, tutti i dati di base, il metodo di calcolo, le bande d'attribuzione, come
anche le curve d'attrito tracciate (è permesso presentare una ricapitolazione
concernente gli assi vicini sotto forma di un asse fittizio).

411.2

Un diagramma che indica la funzione «Pressione nel cilindro del freno» in
relazione con la «Pressione nella condotta del freno » [pcil = f(pm)] per i
veicoli carichi e non carichi, nonché la funzione «Produzione di forza del

Circolazione stradale 208

741.41

cilindro del freno», in relazione con la «Pressione nel cilindro del freno»[Fcil = f(pcil)].

412

Per il controllo del dispositivo di frenatura di stazionamento è necessario
un calcolo dei freni conformemente alla direttiva n. 71/320 CEE oppure
secondo il regolamento n. 13 ECE, comprendente i seguenti documenti: 412.1

Tutti i dati di base, il metodo di calcolo dell'efficacia d'immobilizzazione e
il controllo del fabbisogno d'aderenza.

412.2

Secondo l'esecuzione del dispositivo di frenatura, la funzione «Produzione
di forza all'estremità della vite filettata» (FSp), in relazione con la «Forza
manuale esercitata», oppure «La forza nel cilindro, all'asta di comando del
cilindro del freno a molla» (FB).

413

La prova che sono stati eseguiti con successo i controlli di frenatura del
tipo I e del tipo II deve essere apportata mediante i calcoli allestiti per
mezzo dei verbali di controllo dei rispettivi assi di riferimento.

414

Le prove concernenti il cronometraggio (tempi di risposta e di incremento)
e le prove dei serbatoi devono essere apportate presentando rapporti peritali (misurazioni sul rispettivo dispositivo di frenatura ad aria compressa
standard o sul veicolo).

42

Procedura di controllo 421

Controllo visivo

I dati relativi al veicolo da controllare devono essere conformi a quelli
iscritti nei documenti. Devono essere presenti i raccordi di controllo prescritti (16 mm) e devono essere montate le targhette necessarie per il regolatore automatico di frenatura in funzione del carico (cpv. 7 dell'appendice
al n. 1.1.4.2 dell'allegato II della direttiva n. 71/320/CEE).

422

Controllo concernente il funzionamento e l'efficacia 422.1

Le pressioni effettive nei cilindri del freno (p cil), in relazione con la pressione nella condotta del freno (p m) devono corrispondere, con veicolo carico o scarico, alle curve caratteristiche della pressione tracciate nei documenti.

422.2

Le pressioni nei cilindri del freno ottenute in caso di guasto di un dispositivo di comando di un regolatore automatico di frenatura devono corrispondere alle indicazioni figuranti nei documenti.

422.3

Sugli autoveicoli, l'efficacia residua di frenatura in caso di guasto di un
dispositivo di comando di un regolatore automatico di frenatura deve corrispondere almeno all'efficacia prescritta per il dispositivo del freno ausiliario. Se l'autoveicolo è ammesso per trainare un rimorchio equipaggiato con
freni ad aria compressa, la pressione alla testata di raccordo della condotta
del freno deve ammontare a 6,5-8,5 bar. Sui rimorchi e i semirimorchi,
l'efficacia residua di frenatura deve raggiungere almeno il 30 per cento dell'efficacia del freno di servizio (cpv. 6 dell'appendice del n. 1.1.4.2 dell'allegato II della direttiva n. 71/320/CEE).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 209

741.41

422.4

Il dispositivo di frenatura di servizio e quello di frenatura di stazionamento
devono essere controllati quanto all'efficacia e adempiere, in pari tempo, le
seguenti esigenze:

423

Freni di servizio:

423.1

Il dispositivo di frenatura di servizio deve inoltre essere controllato su un
banco di prova dei freni. Gli autoveicoli, a pieno carico, devono raggiungere un tasso di frenatura pari ad almeno il 50 per cento. I rimorchi normali
e i rimorchi ad asse centrale, a pieno carico, devono raggiungere un tasso
di frenatura pari ad almeno il 50 per cento, i semirimorchi un tasso di frenatura pari ad almeno il 45 per cento.

423.2

Le forze di frenatura delle ruote di ciascun asse devono essere ripartite
simmetricamente al piano mediale longitudinale del veicolo.

423.3

Se il veicolo, per la sua costruzione, non può essere controllato su un banco di prova dei freni, occorre eseguire un controllo di funzionamento (non
il controllo dell'efficacia) su strada.

424

Dispositivo di frenatura di stazionamento: 424.1

Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter impedire che l'autoveicolo carico o il rimorchio oppure il semirimorchio carico, sganciato dall'autoveicolo, si metta in moto da sé su una salita o una discesa con pendenza fino al 18 per cento. Sugli autoveicoli per i quali è autorizzato il
traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento dell'autoveicolo, senza l'ausilio dei freni del rimorchio, deve poter mantenere
immobile la combinazione di veicoli caricata fino al peso totale ammesso
su una salita o una discesa con pendenza fino al 12 per cento.

424.2

La forza esercitata sui comandi del freno di stazionamento non deve superare 600 N per gli autoveicoli con dispositivo manuale, 700 N sugli autoveicoli equipaggiati con un comando a pedale e 600 N sui rimorchi e semirimorchi.

424.3

Sui veicoli a molleggiatura pneumatica il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere valutato anche per quanto concerne il suo comportamento in caso di perdita di pressione nei cuscinetti ad aria.

425

Veicoli con dispositivo antibloccaggio automatico: 425.1

I collegamenti eventualmente presenti per alimentare il dispositivo antibloccaggio automatico devono essere conformi alla norma ISO n. 7638 del
1985 concernente detti collegamenti per dispositivi antibloccaggio automatici.

425.2

I rimorchi equipaggiati con un dispositivo antibloccaggio automatico non
rispondenti alle prescrizioni sulle bande d'attribuzione ed eventualmente
sulle curve d'attrito, qualora detto dispositivo fosse sprovvisto di alimentazione elettrica (ad es. i veicoli senza regolatore automatico di frenatura in
funzione del carico) possono essere trainati soltanto da veicoli trattori
equipaggiati con un dispositivo d'alimentazione per rimorchi con disposi

Circolazione stradale 210

741.41

tivo antibloccaggio automatico. Per questi rimorchi va fatta un'iscrizione
adeguata nella licenza di circolazione.

5

Immatricolazione di singoli veicoli 51

Attestazione del costruttore Il costruttore può rilasciare un'attestazione con la quale conferma che sono
adempiute le esigenze di cui nella direttiva n.

71/320 del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi o del regolamento ECE n. 13. L'autorità d'immatricolazione in
siffatto caso effettua un controllo funzionale. Può effettuare altre perizie e
domandare i documenti.

52

Perizia sulla composizione Per i veicoli a motore con rimorchio munito di un dispositivo di frenatura
del rimorchio e per i rimorchi con impianti di frenatura che non corrispondono alle prescrizioni internazionali, può essere eseguita una perizia sulla
composizione e annotata nella licenza di circolazione la pertinente iscrizione.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 211

741.41

Allegato 8

Parti pericolose dei veicoli 1

Parti inutili 11

Gli archetti di protezione frontale devono essere fatti in modo che, in caso di
collisioni, segnatamente con pedoni e conducenti di veicoli a due ruote, non
costituiscano un ulteriore rischio di ferite.

12

Le figurine ornamentali sul cofano o sui parafanghi, comprese le figurine
astratte, le figurine tagliate a metà o a tre quarti, sono vietate, salvo se sono
applicate in un punto protetto, in modo che un corpo possa scivolarvi facilmente sopra, o se si piegano sotto una leggera pressione in modo da non
poter ferire.

13

I motivi ornamentali che sporgono più di 3 cm dalla superficie marginale
della carrozzeria sono ammessi soltanto se hanno altezza e larghezza uguali,
se sono arrotondati e formano, nel senso longitudinale del veicolo, una linea
continua senza alcuna sporgenza. I motivi ornamentali alti meno di 3 cm sono ammessi se non presentano angoli vivi, punte, ganci o sporgenze.

2

Parti necessarie o utili Le parti necessarie o utili devono essere conformi ai requisiti seguenti: 21

Le serrature, le impugnature e le cerniere delle porte, dei cofani, dei coperchi
dei bauli, non devono avere angoli vivi, ganci e sporgenze; l'estremità delle
impugnature o delle maniglie laterali non incastrate deve essere rivolta verso
l'interno. Copriruote con dadi ad alette sono ammessi soltanto se non sporgono lateralmente dalla parte della carrozzeria intorno alla ruota; i dadi ornamentali ad alette sono vietati.

22

Gli specchi retrovisori esterni e i loro sostegni non devono avere punte, parti
affilate o angoli vivi. Se sporgono di oltre 0,10 m dalla parte più larga della
carrozzeria, ad un'altezza fino a 1,80 m dal suolo, devono potersi muovere
sufficientemente sotto una leggera pressione.

23

I portabagagli, le reti montate sul tetto, i portasci, i cartelli pubblicitari o indicanti il percorso, i contrassegni dei taxi, ecc. non devono avere punte, parti
taglienti o angoli vivi, soprattutto nel senso della marcia. L'estremità anteriore dei cartelli laterali deve essere accostata il più vicino possibile alla carrozzeria.

24

I paraurti e i loro rostri non devono avere punte o angoli vivi; le loro estremità devono essere il più vicino possibile alla carrozzeria.

25

I deflettori per l'aria o la pioggia applicati sui finestrini o sul tetto devono essere provvisti di un bordo anteriore e un bordo laterale arrotondati con un
raggio minimo di 2,5 mm o muniti di una adeguata protezione di gomma. Il
materiale dei deflettori per insetti fissati sul cofano deve essere elastico.

26

È vietato applicare sul parabrezza parasole esterni. Sono eccettuati i parasole
il cui bordo inferiore si trova ad un'altezza di almeno 2,00 m.

Circolazione stradale 212

741.41

27

Le sbarre d'agganciamento, i ganci o dispositivi di aggancio per gli apparecchi di lavoro devono essere arrotondati verso il davanti. Se sporgono dalla
carrozzeria di oltre 3 cm, devono essere ricoperti in modo efficace.

28

Le aste delle bandierine e altri dispositivi analoghi devono potersi spostare
sotto una leggera pressione. Le antenne devono essere sufficientemente flessibili da impedire ferite serie in caso di collisione; la loro punta deve essere
protetta con una sfera o un dispositivo analogo.

29

Le visiere dei fari non devono sporgere più di 3 cm dalla parte anteriore del
vetro protettivo né avere angoli vivi. È vietato applicare successivamente visiere di metallo o di altro materiale duro.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 213

741.41

Allegato 9330 Dimensioni interne dei veicoli determinanti per stabilire
il numero dei posti e calcolare il peso dei bagagli
1

Generalità

11

Prescrizioni di misurazione per stabilire il numero dei posti 111

Misurando la larghezza dei sedili, non è necessario tenere conto del telaio
dei finestrini, delle piccole prominenze, ecc. che non riducono sensibilmente lo spazio all'altezza dei sedili e delle spalle.

112

Se poggiabracci o rivestimenti di ruote, ecc., sporgono sulla superficie del
sedile, si deve misurare soltanto la larghezza ancora utilizzabile.

113

I sedili possono anche non raggiungere la larghezza prescritta, ma devono
essere abbastanza larghi da permettere in particolare al conducente di essere seduto comodamente e di non essere disturbato nella guida. Se la distanza tra la parete interna della carrozzeria e il centro del bordo laterale
del sedile supera 0,10 m, essa è dedotta dalla larghezza totale.

114

Se i sedili anteriori di un autoveicolo sono separati (sedili individuali), non
deve essere stabilito un numero di posti superiori al numero dei sedili. Se
lo spazio tra i sedili, misurato al centro dei bordi laterali, non supera 0,05
m, si può considerarli come una panca ininterrotta; sono esclusi i sedili individuali tra i quali si trova una leva di comando (p. es. il freno a mano).

115

In casi particolari (leve di comando assai lunghe, tunnel dell'albero di trasmissione assai sporgente, ecc.), il numero dei posti ammessi può essere ridotto.

116

Se un sedile posteriore ha la larghezza richiesta per due persone, ma se la
distanza tra il sedile anteriore e il sedile posteriore è insufficiente, può essere autorizzato un posto.

117

La distanza tra i sedili regolabili è misurata nella loro posizione media.

2

Dimensioni determinanti 21

Altezza libera Per i trattori agricoli, l'altezza libera per i sedili dei passeggeri, misurata dal
sedile, senza carico, al soffitto della cabina o al bordo del quadro di protezione, è almeno di 0,70 m.

22

Larghezza dei sedili 221

Sedile del conducente 330

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Circolazione stradale 214

741.41

Il conducente deve disporre di uno spazio libero largo almeno 0,65 m sugli
autoveicoli pesanti, sui furgoncini e sugli autobus per scolari, e di almeno
0,60 m sugli altri autoveicoli.

222

Sedili dei passeggeri (esclusi i sedili per i trattori agricoli) Larghezza minima del posto di ogni passeggero, misurata sopra il sedile,
vicino allo schienale e all'altezza della spalla (0,40 a 0,50 m sopra il sedile) per: Sedili anteriori Sedili posteriori autoveicoli leggeri

0,38 m

0,38 m

autoveicoli pesanti (eccettuati gli autocarri)

0,45 m

0,38 m

furgoncini

0,45 m

0,40 m

scuolabus

0,30 m

0,30 m

per gli autobus cfr. numeri 331.1 e 331.2

23

Distanza dal volante Distanza laterale minima tra il centro del volante e la parete più lontana, misurata sopra lo schienale del sedile anteriore, all'altezza del centro del volante (conducente compreso): 2 posti

3 posti

4 posti

- autoveicoli leggeri 0,63 m

1,01 m

- autoveicoli pesanti 0,72 m

1,17 m

1,62 m

- autobus per scolari 0,58 m

0,88 m

1,18 m

24

Distanza fra i sedili 241

Lo spazio libero tra gli schienali di due sedili situati l'uno dietro l'altro, o fra il davanti di uno schienale e una parete situata in faccia al sedile, misurato 0,15 m sopra il sedile non carico, deve essere di almeno: 241.2

sui furgoncini

0.60 m

241.3

per gli autobus cfr. numero 331.5 242

Se due sedili sono collocati l'uno in faccia all'altro, lo spazio libero tra i loro schienali deve essere di almeno 1,30 m; sugli autobus per scolari è sufficiente 1 m.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 215

741.41

25

Peso per persona Il peso determinante per persona, al fine di stabilire il numero di posti dei
passeggeri, è di 75 kg, tranne nei seguenti casi: - furgoncini

71 kg

- furgoncini con posti in piedi 68 kg

- scuolabus

40 kg

- per gli autobus cfr. numero 321 26

Posti in piedi nei furgoncini La superficie di un posto in piedi deve essere di almeno 0,125 m2. Le disposizioni concernenti la superficie disponibile per i posti in piedi si fondano sul numero 332.1.

3

Prescrizioni speciali per gli autobus 311

Per stabilire il numero dei posti a sedere, gli autobus sono suddivisi secondo le tre classi seguenti:

311.1

Classe I: Autobus concepiti ed equipaggiati per i trasporti urbani e di periferia. I veicoli di questa classe dispongono di sedili e di posti in piedi e sono sistemati in modo da permettere il trasporto di passeggeri su tratte comportanti numerose fermate.

311.2

Classe II: Autobus concepiti ed equipaggiati per i trasporti interurbani. I veicoli di questa classe non dispongono di posti speciali per passeggeri in piedi. Essi possono tuttavia trasportare, su brevi tratti, passeggeri in piedi nel corridoio.

311.3

Classe III: Autobus concepiti ed equipaggiati per i trasporti a lunga distanza. I veicoli di questa classe sono sistemati in modo da tenere conto della comodità dei passeggeri seduti e non trasportano passeggeri in piedi.

311.4 ...

311.5 ...

312

Gli autobus devono disporre tra i sedili di un corridoio longitudinale largo
almeno 0,24 m. Tuttavia i sedili possono essere spostati verso il centro del
veicolo se possono riprendere facilmente la loro posizione iniziale quando
non sono occupati.

32

Carichi

321

Il peso per persona (Q) è il seguente per i veicoli della classe: I 68 kg

II e III 71 kg

321.1

Per i veicoli delle classi II e III, il peso per persona comprende 3 kg di bagaglio a mano.

321.2 ...

Circolazione stradale 216

741.41

322

Il peso dei bagagli (B) deve essere almeno di 100 kg per m3 di volume di carico (V).

323

Il carico dei bagagli trasportati sul tetto del veicolo (BX) non deve superare 75 kg per m2 della superficie del tetto equipaggiato per trasportare
bagagli (VX).

33

Dimensioni minime dei posti a sedere e dei posti in piedi 331

Posti a sedere (A)

Classe I II

III

331.1

Sedili individuali

331.11

Larghezza del cuscino 0,40 m 0,40 m

0,45 m

331.12

Larghezza dello spazio disponibile,
misurata in un piano orizzontale,
contro lo schienale del sedile, ad
un'altezza compresa tra 0,27 m e
0,65 m al di sopra del cuscino non
carico

0,50 m 0,50 m

0,50 m

331.2

Panche per due o più passeggeri 331.21

Larghezza del cuscino 0,40 m 0,40 m

0,45 m

331.22

Larghezza dello spazio disponibile,
misurata in un piano orizzontale
contro lo schienale, ad un'altezza
compresa tra 0,27 m e 0,65 m al di
sopra del cuscino non carico 0,45 m

0,45 m

0,45 m

331.3

Profondità del cuscino 0,35 m

0,40 m

0,40 m

331.4

Altezza del cuscino L'altezza del cuscino non carico al di sopra del pavimento, in corrispondenza dei piedi del passeggero, deve essere tale che la distanza tra il pavimento e il piano orizzontale tangente alla parte anteriore della superficie
superiore del cuscino sia compresa tra 0,40 m e 0,50 m. Essa può tuttavia
essere ridotta a 0,35 m nell'ambito del passaggio delle ruote.

331.5

Distanza tra i sedili Nel caso dei sedili orientati nello stesso senso, l'intervallo minimo tra la
parte anteriore dello schienale di un sedile e la parte posteriore dello schienale che lo precede, misurato orizzontalmente e a ogni altezza compresa tra
il livello della superficie superiore del cuscino e 0,62 m al di sopra del pavimento del veicolo, deve essere almeno: Classe I

Classe II

Classe III

0,65 m

0,68 m

0,75 m

331.6

Altezza libera al di sopra dei posti a sedere Al di sopra di ogni posto a sedere ci deve essere uno spazio libero di al

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 217

741.41

meno 0,90 m a partire dal punto più alto del cuscino non carico, rispettivamente per gli autobus a due piani di 0,85 m al piano superiore e di almeno 1,35 m dal pavimento sul quale poggiano i piedi del passeggero seduto. Queste dimensioni possono essere oggetto di una deroga fino al 10
per cento al piano inferiore di un autobus a due piani, nella parte superiore
o dietro all'asse posteriore.

332

Posti in piedi

332.1

La superficie in m2 disponibile per i passeggeri in piedi (S1) è calcolata
deducendo dalla superficie totale del pavimento di un veicolo le superfici
seguenti:

332.11

la superficie dell'abitacolo del conducente; 332.12

la superficie degli scalini che danno accesso alle porte e la superficie di
tutti gli scalini di profondità inferiore a 0,30 m; 332.13

la superficie di ogni parte della piattaforma girevole di un autobus snodato,
il cui accesso è impedito da sbarre di sostegno e/o pareti divisorie; 332.14

la superficie di tutte le parti del pavimento in cui la pendenza è superiore
all'8 per cento;

332.15

le superfici di tutte le parti inaccessibili a passeggeri in piedi quando tutti i
sedili sono occupati;

332.16

la superficie di tutte le parti in cui l'altezza libera al di sopra del pavimento
è inferiore a 1,80 m (non sono comprese le impugnature per sostenersi); 332.17

la superficie sul davanti del piano verticale che passa per il centro della superficie del cuscino del conducente (nella posizione più arretrata) e per il
centro dello specchio retrovisore esterno montato sul lato opposto del veicolo; 332.18

la superficie di 0,30 m davanti a ciascun sedile, o di 0,225 m per gli autobus a due piani davanti ai sedili disposti sul passaruota, trasversalmente al
senso di marcia;

332.19

ciascuna parte della superficie del pavimento sulla quale non può essere
sistemato un rettangolo di 0,40 m_0,30 m.

332.2

...

332.3

Per i veicoli della classe II, occorre dedurre oltre alle parti indicate al numero 332.1, tutte quelle che non sono situate in un corridoio.

332.4

Superficie di base per i posti in piedi (S Sp) 332.41

La superficie di base di un posto in piedi deve raggiungere almeno: Classe I

Classe II

125 m2

0,15 m2

Circolazione stradale 218

741.41

34

Numero dei posti

341

Il numero totale dei posti (N) dev'essere calcolato come segue: N = A +

S

S

PT

PV

V

VX

Q

Sp

1

100

75

×

×

(

)

(

)

342

N

= numero totale dei posti A

= numero dei posti a sedere S

1

= superficie disponibile, in m2, per i passeggeri in piedi S

Sp

= superficie di base, in m2, per posto in piedi PT

= peso garantito del veicolo PV

= peso a vuoto del veicolo V

= = volume disponibile per i bagagli in m3 VX

= superficie disponibile sul tetto per i bagagli in m2 Q

= peso per persona in kg 343

Per i veicoli della classe III, il valore S 1 (superficie disponibile per passeggeri in piedi) è uguale a 0, poiché sono autorizzati soltanto passeggeri
seduti.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 219

741.41

Allegato 10331 Luci, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti 1

Colore

11

Le luci devono avere i colori seguenti: 111

Dispositivi rivolti in avanti Luci

bianco o giallo chiaro Catarifrangenti in generale bianco

Catarifrangenti fissati ai pedali arancione

Indicatori di direzione lampeggianti e dispositivi
lampeggianti di avvertimento arancione

112

Dispositivi rivolti verso il retro Luci di fermata

rosso

Indicatori di direzione lampeggianti e dispositivi
lampeggianti di avvertimento rosso o arancione

Catarifrangenti fissati ai pedali arancione

Luci di retromarcia bianco, giallo chiaro
o arancione

Illuminazione della targa bianco

Altre luci e catarifrangenti rosso

Fari fendinebbia di coda rosso

113

Visibili lateralmente Catarifrangenti, luci di ingombro e luci
d'avvertimento applicate alle porte rosso o arancione

Indicatori di direzione lampeggianti e luci d'ingombro lampeggianti insieme arancione

Identificazione retroriflettente di pneumatici
e cerchioni di velocipedi e ciclomotori bianco

114

Luci di lavoro o dispositivo d'illuminazione dei
cartelli di percorso e di destinazione bianco, giallo chiaro
o arancione

115

Contrassegno luminoso per i taxi, luci di panne,
contrassegno di caso urgente per i veicoli dei medici, luci di pericolo come anche catarifrangenti
di rimorchi per velocipedi nella misura in cui non
corrispondono ai numeri 111 e 112 arancione

331 Aggiornato giusta il n. II delle O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352) e del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 220

741.41

116

Luci blu dei veicoli con diritto di precedenza blu

12

Caratteristiche colorimetriche La luce prodotta da vetri colorati deve essere esaminata adoperando una
lampada prevista dal costruttore, alla tensione nominale. La luce colorata
riflessa da un catarifrangente deve essere prodotta da una luce bianca ad
una temperatura di colore di 28 500 Kelvin. I colori contenuti in queste luci devono trovarsi nel sistema di riferimento CIE (Comité international de
l'éclairage des automobiles), entro i limiti indicati qui sotto: Bianco

limite verso il blu: x > 0,310

limite verso il giallo: x < 0,500

limite verso il verde: y < 0,150 + 0,640 x limite verso il verde: y < 0,440

limite verso il porpora: y > 0,050 + 0,750 x limite verso il rosso: y > 0,382

Giallo chiaro (giallo selettivo) limite verso il rosso: y > 0,138 + 0,580 x limite verso il verde: y < 1,29 x - 0,100 limite verso il bianco: y > - x + 0,966

limite verso il valore spettrale: y < - x + 0,992

(per i fari fendinebbia limite verso il bianco:

y > - x + 0,940 e y > 0,440) Arancione

limite verso il giallo: y < 0,429

limite verso il rosso: y > 0,398

limite verso il bianco: z < 0,007

Rosso

limite verso il giallo: y < 0,335

limite verso il porpora: z < 0,008

Blu (per veicoli con precedenza) limite verso il verde: y < 0,065 + 0,805 x limite verso il bianco: y < 0,400 - x

limite verso il porpora: x < 0,133 + 0,600 y

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 221

741.41

2

Distanza dal bordo del veicolo e spazio tra le superfici illuminanti 21

Il bordo estremo della superficie illuminante dei fari a luce anabbagliante,
delle luci di posizione, delle luci di coda, dei fari fendinebbia, degli indicatori di direzione lampeggianti e dei catarifrangenti deve trovarsi a 0,40 m
al massimo dalle parti più estreme della carrozzeria. ...

22

Se in seguito alla costruzione o all'uso di un veicolo le luci di ingombro e
le luci di parcheggio non possono essere applicate nei punti più esterni,
l'estremità della loro superficie illuminante non deve trovarsi a oltre 0,40 m
dal bordo del veicolo. La distanza di 0,40 m non vale per le luci di ingombro per veicoli a motore agricoli. Per i rimorchi, il bordo estremo della superficie illuminante delle luci di posizione non deve trovarsi a più di 0,15
m dal bordo estremo delle parti fisse del veicolo.

23

Lo spazio tra le superfici illuminanti dei fari a luce anabbagliante come anche degli indicatori di direzione lampeggianti deve essere di almeno
0,50 m. La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o
senza carrozzino, alle slitte a motore e ai veicoli delle classi M1 e N1.

231

Se la larghezza del veicolo non supera 1,30 m, lo spazio tra le superfici illuminanti dei fari a luce anabbagliante come anche degli indicatori di direzione lampeggianti deve essere di almeno 0,40 m. La prescrizione non si
applica ai motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino, alle slitte a
motore e ai veicoli delle classi M1 e N1.

232

Per i motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino muniti di più fari di
profondità e/o fari a luce anabbagliante lo spazio tra le singole superfici
illuminanti non deve essere superiore a 0,20 m.

24

Sui motoveicoli lo spazio tra le superfici illuminanti degli indicatori di direzione lampeggianti deve essere al minimo: per gli indicatori di direzione lampeggianti, secondo il numero
52, schema I

0,56 m

per gli indicatori di direzione lampeggianti, secondo il numero
52, schema II
− davanti

0,24 m

− dietro

0,18 m

3

Distanza dal suolo 31

La distanza dal suolo del bordo inferiore della superficie illuminante deve trovarsi almeno a:

311

per i fari a luce anabbagliante 0,50 m

312

0,35 m dal suolo

per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fermata e le luci di ingombro come anche gli indicatori
di direzione lampeggianti 0,25 m dal suolo

per le luci di coda e le luci di fermata di motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e

Circolazione stradale 222

741.41

tricicli a motore

313

per i fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda come anche i
catarifrangenti

0,25 m

314

per le luci di retromarcia, escluse quelle di veicoli della classe
M1

0,25 m

32

Il bordo superiore della superficie illuminante deve distare al massimo dal
suolo:

321

per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia 1,20 m

per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia di
veicoli a motore agricoli, se necessario per la forma
della carrozzeria e per i fari a luce anabbagliante dei veicoli
della classe N3G (veicoli per terreno vario; art. 12 cpv. 3) 1,50 m

322

per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fermata, le luci
di ingombro laterali come anche per gli indicatori di direzione
lampeggianti

1,50 m

se necessario per la forma della carrozzeria 2,10 m

322.1

per i veicoli a motore agricoli 1,90 m

se necessario per la forma della carrozzeria 2,10 m

per le luci di posizione 2,30 m

322.2

per gli indicatori di direzione lampeggianti laterali 2,30 m

322.3

per le luci di posizione di veicoli delle classi O1 e O2 2,10 m

323

per le luci di ingombro, le luci di pericolo e le luci blu 4,00 m

324

per i catarifrangenti 0,90 m

se necessario per la forma della carrozzeria 1,50 m

...

325

per i fari fendinebbia di coda dei veicoli 1,00 m

per i fari fendinebbia di coda dei veicoli per terreno vario
(art. 12 cpv. 3)

1,20 m

per i fari fendinebbia di coda dei veicoli a motore agricoli 2,10 m

326

per le luci di retromarcia, escluse quelle dei veicoli della classe M1 1,20 m

33

Se, per ragioni tecniche o di uso, le luci non possono essere applicate all'altezza prescritta su veicoli speciali, particolarmente sugli autoveicoli di
lavoro, i dispositivi devono essere montati il più vicino possibile al punto
prescritto.

34

Se sui veicoli a motore agricoli non possono essere rispettate le prescrizioni concernenti l'altezza di montaggio o la distanza laterale dei catarifrangenti, possono essere fissati 4 catarifrangenti secondo la disposizione
seguente:

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 223

741.41

341

due catarifrangenti il cui bordo superiore della superficie illuminante si
trova a un'altezza massima di 0,90 m dal suolo e i cui bordi interi sono distanti almeno 0,40 m.

342

due catarifrangenti il cui bordo superiore della superficie illuminante si
trova a un'altezza massima di 2,10 m dal suolo e il cui bordo estremo della
superficie illuminante è lontana lateralmente 0,40 m al massimo dalle parti
più larghe della carrozzeria del veicolo.

35

La luce supplementare di fermata rivolta verso il dietro deve essere fissata
simmetricamente all'asse longitudinale del veicolo. La distanza del bordo
inferiore della superficie illuminante dal suolo deve essere di almeno 0,85
m oppure trovarsi a non meno di 0,15 m al di sotto del bordo inferiore del
lunotto. In ogni caso il bordo inferiore della luce supplementare di fermata
deve trovarsi sopra il bordo superiore della superficie illuminante delle luci
di fermata prescritte.

4

Illuminamento o intensità luminosa 41

Fari di profondità Per i fari di profondità, l'illuminamento in LUX (lx) misurato a 25 m di
distanza deve raggiungere i valori indicati nella tabella che segue. Soltanto
i valori massimi devono essere rispettati per i fari di profondità dei veicoli
la cui velocità non può superare 45 km/h.

Luogo di misurazione Autoveicoli

Motoveicoli

cilindrata

>200 cm3

cilindrata

≤200 cm3

Centro del fascio luminoso min. 32

min. 16

min. 8

1,125 m a sinistra o a destra del centro

min. 16

min. 8

min. 4

2,25 m a sinistra o a destra
del centro

min. 4

min. 2

min. 1

Valore massimo per tutti i
fari di profondità di un veicolo 480

240

240

42

Fari a luce anabbagliante e fari fendinebbia Per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia, l'illuminamento in LUX
(lx), misurato a 25 m di distanza, deve trovarsi entro i limiti indicati nella
tabella seguente. Non è necessario che i fari fendinebbia raggiungano i
valori minimi. I fari a luce anabbagliante dei veicoli la cui velocità non supera 30 km/h come anche dei trattori agricoli devono raggiungere almeno il
50 per cento del valore minimo prescritto per gli autoveicoli. I valori massimi non possono essere superati.

Circolazione stradale 224

741.41

Luogo di misurazione Autoveicoli

Motoveicoli

cilindrata

>200 cm3

cilindrata

≤200 cm3

0,20 m sotto la linea tra luce ed
ombra nell'asse verticale del faro e fino a 2,25 m a sinistra e a
destra di questo asse (sui fari di
costruzione americana, senza
cuffia anabbagliante: nel centro
della macchia luminosa e fino a
2,25 m a destra e a sinistra di
essa)

min. 2

min. 1

min. 0,75

Sopra una linea che è orizzontale a sinistra dell'asse del proiettore, all'altezza del filamento
e che sale di 15° a destra max. 1,2

max. 1,2

max. 1,2

43

Luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro,
luci di parcheggio e indicatori di direzione lampeggianti
Genere di dispositivo Intensità luminosa in
candela (cd)
nell'asse ottico

minimo

massimo

Luci di posizione e luci di ingombro rivolte verso
il davanti

4

60

Luci di coda1 e luci di ingombro rivolte verso
il dietro

4

12

Luci di parcheggio - rivolte verso il davanti 2

60

- rivolte verso il dietro 2

30

Luci di fermata1 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli
a motore e tricicli a motore e loro rimorchi 40

100

Altri veicoli
luci di fermata con un livello d'intensità luminosa

60

185

luci di fermata con due livelli d'intensità luminosa
di giorno
di notte

130

30

520

80

1 luce supplementare di fermata

25

80

2 luci supplementari di fermata

25 ciascuna

110

Luci di direzione lampeggiante

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 225

741.41

Genere di dispositivo Intensità luminosa in
candela (cd)
nell'asse ottico

minimo

massimo

Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli
a motore e tricicli a motore secondo gli schemi I e II verso il davanti

90

700

verso il dietro

50

200

Altri veicoli

davanti

175

700

- dietro:

- con un livello d'intensità luminosa 50

350

- con due livelli d'intensità luminosa di giorno

175

700

di notte

40

120

- sui lati:

- secondo lo schema I verso il davanti

175

700

verso il dietro

50

350

- secondo lo schema III verso il davanti

175

700

verso il dietro

0,3

200

- secondo lo schema IV 0,3

200

1

Se luci di coda e luci di fermata del medesimo colore sono riunite nello stesso
dispositivo, l'intensità luminosa della luce di fermata deve essere cinque volte
maggiore di quella della luce di coda.

44

Catarifrangenti I valori della luce riflessa dei catarifrangenti rossi devono almeno corrispondere ai valori riportati nella tabella seguente. I valori sono espressi in
millicandele per LUX (mcd/lx): Genere del catarifrangente Angolo di osservazione

1)

Intensità della luce riflessa in mcd/lx per un angolo
d'illuminazione 2) di:
verticale

± 10°

± 5°

orizzontale

± 20°

Catarifrangenti triangolari

20'

450

200

150

1°30'

12

8

8

Altri catarifrangenti 20'

300

200

100

1°30'

5

2,8

2,5

Circolazione stradale 226

741.41

1 Angolo d'osservazione è l'angolo tra il fascio luminoso incidente e la direzione d'osservazione.

2 Angolo d'illuminazione è l'angolo tra il fascio luminoso incidente e l'asse del catarifrangente.

441

I valori della luce riflessa dei catarifrangenti arancione devono essere superiori di almeno un fattore 2,5 rispetto ai catarifrangenti rossi.

442

I valori della luce riflessa dei catarifrangenti incolori devono essere superiori di almeno un fattore 4 rispetto ai catarifrangenti rossi.

45

Il DATEC può fissare requisiti più precisi per l'esame dei tipi delle luci
e dei catarifrangenti.
5

Disposizione e angolo di visibilità degli indicatori di direzione
lampeggianti

Gli indicatori di direzione lampeggianti devono essere disposti secondo gli
schemi seguenti, in modo che siano rispettati gli angoli di visibilità orizzontali indicati. Su tutti i generi di veicoli, l'angolo di visibilità verticale
deve essere almeno di 15° al di sopra e al di sotto del piano orizzontale.
Quando l'altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m, è sufficiente un angolo
di visibilità di 5° verso il basso. Per gli indicatori di direzione lampeggianti
supplementari collocati in alto è sufficiente un angolo di visibilità di
5° verso l'alto, nella misura in cui l'altezza di montaggio è pari ad almeno
2,10 m. Allo schema V del numero 51 per le luci di ingombro che lampeggiano insieme si applicano gli angoli di visibilità giusta i numeri 61 e 62
del presente allegato.

51

Autoveicoli

Schema 1

Valido soltanto per i veicoli
con lunghezza fino a 4 m,
che non appartengono alle
classi M o N.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 227

741.41

Schema II

Valido soltanto per i veicoli
con lunghezza fino a 6 m Schema III

Valido soltanto per
i veicoli che non appartengono alle classi M o N. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti e la parte
frontale del veicolo:
1,80 m al massimo

Schema IV

Valido per i veicoli di
qualsiasi lunghezza. Distanza
tra gli indicatori di direzione
lampeggianti laterali e la
parte frontale del veicolo:
2,50 m al massimo

Circolazione stradale 228

741.41

Schema V

Valido soltanto per i veicoli
con lunghezza fino a 6 m.
Distanza tra gli indicatori di
direzione lampeggianti laterali e la parte frontale del
veicolo: 2,50 m al massimo.
La superficie luminosa delle
luci di ingombro laterali che
lampeggiano insieme deve
essere almeno di 12,5 cm2.

52

Motoveicoli

Schema I

Distanza minima tra gli indicatori di direzione lampeggianti:
56 cm

Schema II

Distanza minima tra gli indicatori di direzione lampeggianti:
davanti

24 cm

dietro

18 cm

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 229

741.41

53

Motoveicoli con carrozzino laterale 54

Trattori agricoli Schema I

Circolazione stradale 230

741.41

Schema II

Il valore di 5° per l'angolo
morto della visibilità dell'indicatore di direzione lampeggiante supplementare laterale
rivolto verso il dietro è un limite superiore. Questo valore
può essere aumentato a 10°
se non possono essere rispettati i 5°.

d

≤ 1,80 m

Schema III

Il valore di 5° per l'angolo
morto della visibilità dell'indicatore di direzione lampeggiante supplementare laterale
rivolto verso il dietro è un limite superiore. Questo valore
può essere aumentato a 10°
se non possono essere rispettati i 5°.

d

≤ 2,60 m

Schema IV

Il valore di 10° per la visibilità degli indicatori di direzione lampeggianti anteriori
rivolti verso l'interno può essere ridotto a 3 per i veicoli
con una larghezza non superiore ovunque a 1,40 m.

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 231

741.41

Categorie di indicatori di direzione lampeggiante: Categoria 1

indicatore di direzione lampeggiante anteriore Categoria 2

indicatore di direzione lampeggiante posteriore Categoria 5

indicatore di direzione lampeggiante supplementare 55

Rimorchi

.

6

Angolo di visibilità delle luci di posizione, delle luci di coda, delle luci di fermata, delle luci di ingombro e di parcheggio e dei fari fendinebbia
di coda

61

Su tutti i generi di veicoli, gli angoli di visibilità verticali devono essere di
15° sopra e sotto il piano orizzontale, di 5° ciascuno per i fari fendinebbia
di coda, di 5° sopra e di 20° sotto per le luci di ingombro. Per le luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro e luci di posteggio è
sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso, se l'altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m. Per le luci di coda e di frenata supplementari
collocate in alto è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso l'alto, se
l'altezza di montaggio è pari ad almeno 2,10 m. Per le luci di ingombro
laterali che lampeggiano insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti, gli angoli di visibilità verticali devono essere di 10° verso il basso e
verso l'alto.

62

Per le luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro e
luci di posteggio è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso, se
l'altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m. Per le luci di coda e di frenata
supplementari collocate in alto è sufficiente un angolo di visibilità di
5° verso l'alto, se l'altezza di montaggio è pari ad almeno 2,10 m. Per le
luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti, gli angoli di visibilità verticali devono essere di
10° verso il basso e verso l'alto.

63

Per le luci di posizione e le luci di coda

Circolazione stradale 232

741.41

Per i veicoli delle classi M1 e N1 gli angoli di visibilità orizzontali possono essere ridotti a 45° verso l'esterno, se davanti risp. dietro sono montate
luci di ingombro laterali supplementari con una superficie illuminante di
almeno 12,5 cm2 .

Per i rimorchi l'angolo di visibilità interno deve essere pari ad almeno 5°.

64

Per le luci di fermata 65

Per le luci supplementari di fermata 66

Per le luci di parcheggio

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 233

741.41

67

Per i fari fendinebbia di coda 7

Regolazione

71

Disposizioni generali 711

Per regolare le luci si deve adoperare uno schermo opaco e chiaro, largo
almeno 1 m, con una linea orizzontale (H) e una linea verticale (V), oppure
un apparecchio ottico che riproduce l'immagine che si avrebbe su uno
schermo distante 10 m.

712

Il veicolo deve trovarsi su terreno piano, con gli pneumatici alla pressione
prescritta; le ruote anteriori devono essere parallele all'asse longitudinale
del veicolo. Se il veicolo è munito di un regolatore automatico del livello,
la regolazione deve essere fatta fino a che è raggiunta la posizione definitiva.

713

La linea orizzontale dello schermo deve avere dal suolo la medesima distanza del filamento del proiettore controllato; la linea verticale deve avere
dall'asse longitudinale del veicolo la stessa distanza che il filamento.

Circolazione stradale 234

741.41

72

Fari di profondità 721

La regolazione dei fari di profondità è eseguita solo se non risulta automaticamente dalla regolazione dei fari a luce anabbagliante, cioè: se i fari di profondità non sono combinati con i fari a luce anabbagliante:
regolazione in altezza e sui lati; se i fari di profondità sono combinati con i fari a luce anabbagliante simmetrici: regolazione soltanto sui lati.

722

Il centro del fascio di luce del faro di profondità deve essere sulla linea
verticale e, se lo schermo è a una distanza di 7,5 m, del 5 per cento più in
basso della linea orizzontale.

73

Fari a luce anabbagliante e fari fendinebbia 731

Il carico del veicolo e la distanza dello schermo sono stabiliti secondo la
tabella seguente:

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 235

741.41

Distanza dello schermo di regolazione Categoria del veicolo Carico

fari a luce
anabbagliante e fari
fendinebbia europei

fari a luce
anabbagliante
americani

Automobili

una persona sul sedile
posteriore

5,00 m

7,50 m

Autobus e furgoncini vuoti

5,00 m

7,50 m

Autocarri e furgoni a pieno carico

5,00 m
3,00 m

7,50 m
5,00 m

Trattori

con rimorchio a un asse a
pieno carico
negli altri casi

5,00 m
3,00 m

7,50 m
5,00 m

Motoveicoli

una persona per sedile 6,00 m

9,00 m

Veicoli a motore la cui luce
illumina su 30 m, in conformità con l'art. 119 lett. k 3,00 m

731.1

Data la distanza molto ridotta dello schermo, il limite tra luce ed ombra
può presentare un rigonfiamento nel centro; si deve perciò regolare la luce
tenendo conto in particolare dell'andamento laterale di tale limite.

731.2

Per le luci regolabili, l'arresto superiore deve essere fissato in modo che la
necessaria inclinazione dei fari a luce anabbagliante sia corretta quando il
veicolo è completamente carico sul davanti e vuoto dietro.

731.3

Per ragioni di opportunità, si può tenere una distanza uniforme dallo
schermo; essa non può essere inferiore a 5,00 m. La differenza tra il limite
di luce e d'ombra e la linea orizzontale deve essere adattata affinché l'inclinazione necessaria delle luci sia corretta.

732

Il limite tra luce ed ombra dei fari a luce anabbagliante simmetrici e dei fari
fendinebbia, la parte orizzontale del limite tra luce ed ombra dei fari a luce
anabbagliante asimmetrici europei, e il bordo superiore della macchia di
luce dei fari a luce anabbagliante americani devono trovarsi del 10 per
cento più in basso della linea orizzontale.

733

Se si tratta di fari anabbaglianti simmetrici, la regolazione laterale è fatta
mediante i fari di profondità. Per i fari anabbaglianti asimmetrici europei, il
punto d'incontro del limite tra luce ed ombra deve situarsi sulla linea; se si
tratta di fari anabbaglianti asimmetrici americani, la macchia di luce deve
trovarsi a destra della linea verticale. Per i fari fendinebbia e di curva, il
centro del fascio luminoso deve trovarsi sulla linea verticale.

74

Luci di retromarcia regolabili Il centro del fascio luminoso deve essere sotto la linea orizzontale, al 50
per cento dell'altezza del filamento dal suolo, quando lo schermo dista m
7,50.

Circolazione stradale 236

741.41

Allegato 11332 Avvisatori acustici e dispositivi d'allarme 1

Esigenze generali Gli avvisatori acustici obbligatori devono essere conformi alle esigenze
della direttiva n. 70/388 del Consiglio, del 27 luglio 1970, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'avvertitore
acustico dei veicoli a motore, della direttiva n. 93/30 del Consiglio, del 14
giugno 1993, relativa al dispositivo di avvertimento acustico dei veicoli a
motore a due o tre ruote o del regolamento ECE n. 28.

Gli avvisatori a due suoni alternati dei veicoli prioritari, gli avvisatori a tre
suoni alternati e i dispositivi d'allarme devono essere conformi alle prescrizioni speciali enunciate nel presente allegato.

Per l'approvazione del tipo si deve procedere a una perizia in condizioni di
laboratorio (parte I del regolamento ECE) e a una perizia del dispositivo
montato (parte II del regolamento ECE).

11

Verifica delle esigenze In occasione dell'immatricolazione dei veicoli nuovi e dei controlli seguenti, basta effettuare la misurazione nelle condizioni di misurazione e di
funzionamento seguenti: 111

il dispositivo deve reagire rapidamente, 112

devono essere soddisfatte le esigenze menzionate al numero 1, quando il
dispositivo è montato (parte II del regolamento ECE), i valori indicati nei
numeri 2-6 per l'intensità sonora devono essere rispettati.

12

Condizioni di misurazione Per quanto concerne gli apparecchi misuratori, la valutazione del livello
sonoro, il luogo di misurazione, i rumori disturbatori e l'influenza del vento, le esigenze richieste si fondano sull'allegato 7. Il microfono deve essere
collocato 7 m davanti al veicolo, ad un'altezza dal suolo compresa tra 0,50
m e 1,50 m.

13

Condizioni di funzionamento durante la misurazione Per gli avvisatori elettrici, le misurazioni sono effettuate a motore fermo.
Essi devono essere alimentati con una batteria completamente carica. Se si
tratta di veicoli senza batteria, il motore deve girare, durante la misurazione, a un regime corrispondente alla metà di quello della potenza massima del motore. I dispositivi che funzionano ad aria compressa sono misurati alla pressione normale.

2

Avvisatori acustici obbligatori 21

La pressione acustica massima (intensità sonora) dell'avvisatore acustico
deve raggiungere i valori seguenti, ma non superare 112 dB(A): 332 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 237

741.41

211

93 dB(A) per gli autoveicoli delle classi M e N come anche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore la

cui potenza supera 7 kW.

212

80 dB(A) per gli autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h come anche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore la cui potenza non supera 7 kW.

213

75 dB(A) per i monoassi senza batteria, motoleggere e quadricicli leggeri a
motore.

3

Avvisatori a due suoni alternati per veicoli prioritari 311

Le frequenze di base dei due suoni sono determinate mediante confronti soggettivi tra 360 Hz e 630 Hz e il loro rapporto di frequenza deve essere di 3 : 4 (tolleranza: ñ3% e + 7%).

31

L'intensità sonora di ogni suono deve trovarsi tra 100 dB(A) e 115 dB(A).

32

La durata di un ciclo completo (due suoni acuti, più due suoni gravi, più
una pausa eventuale) deve essere di 2,5-3,5 secondi. Ogni volta che l'avvisatore è messo in azione, il ciclo di suoni deve svolgersi interamente; è
permesso lasciarlo inserito senza interruzione. I suoni devono seguirsi in
maniera ritmica senza sovrapporsi. Una pausa tra la successione dei suoni
non deve superare 0,8 secondi.

4

Avvisatori a tre suoni alternati 41

L'intensità sonora misurata su tutta la gamma dei 3 suoni deve oscillare tra
90 dB(A) e 112 dB(A).

42

I tre suoni alternati sono: do diesis, mi e la (corrispondenti alle frequenze
277 Hz, 330 Hz, 466 Hz), con una tolleranza di ±5 per cento.

5

Dispositivi d'allarme 51

L'intensità sonora dei due segni insieme deve essere di 90 dB(A) al minimo
e di 112 dB(A) al massimo.

511

Le frequenze di base dei due suoni sono determinate mediante confronti
soggettivi tra 250 Hz e 650 Hz e il loro rapporto di frequenza deve essere
di 1 : 1,2 e 1 : 1,8 (rapporto ideale 1 : 1,5).

52

La durata del suono acuto e della pausa che segue si situa tra 0,8 e 1,2 secondi; il suono può durare dal 30 al 70 per cento di questo tempo.

6

Avvisatori acustici dei sistemi d'allarme per veicoli 61

Avvisatori acustici che emettono un suono continuo devono essere controllati conformemente al numero 1 e muniti di un marchio di controllo appropriato.

62

Avvisatori acustici che emettono un suono intermittente devono corrispondere almeno alle esigenze dei numeri 6.1 e 6.2 della parte I delle prescrizioni internazionali descritte nel numero 1.

Circolazione stradale 238

741.41

63

Per gli avvisatori acustici che emettono un suono oscillante continuo, sono
applicabili per analogia le esigenze della parte I delle prescrizioni internazionali descritte nel numero 1.

64

Per determinare la pressione acustica massima (intensità sonora), le disposizioni applicabili sono le stesse che per gli avvisatori acustici obbligatori
(n. 2). Per gli avvisatori acustici che emettono un suono oscillante continuo, l'intensità sonora minima misurata in laboratorio (perizia secondo la
parte I del regolamento ECE) è di 100 dB(A).

Esigenze tecniche per i veicoli stradali 239

741.41

Allegato 12333 Deparassitaggio dei veicoli 1

Deparassitaggio e controllo 11

Il deparassitaggio è obbligatorio per non pregiudicare sensibilmente il funzionamento delle riceventi radiofoniche e televisive situate all'esterno del
veicolo.

12

Il deparassitaggio deve rispondere alle esigenze della direttiva n. 72/245 del
Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei parassiti radioelettrici
prodotti dai motori ad accensione comandata coi quali sono equipaggiati i
veicoli a motore, a quelle del capitolo 8 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote o a quelle del
regolamento ECE n. 10.

13

Un controllo visuale giusta il numero 2 basta per l'immatricolazione dei veicoli nuovi e per il controllo successivo dei veicoli già in circolazione. In caso di dubbio, occorre produrre l'attestato previsto al numero 2.

14

...

2

Controllo a vista La schermatura prevista è sufficiente quando un controllo a vista permette di
stabilire che il sistema d'accensione è munito dei dispositivi antidisturbi previsti nella tabella A e combinati secondo la tabella B.

Dispositivi antidisturbi Tabella A

Lato candela

Lato distributore

A. Capocorda con resistenza incorporata

1.

Calotta del distributore con
resistenza incorporata nella presa
centrale del distributore B. Cuffia antidisturbo schermata con resistenza incorporata 2.

Rotore con resistenza incorporata C. Candela con resistenza incorporata

3.

Distributore con schermatura
completa

333 Aggiornato giusta il n. II delle O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352) e del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).

Circolazione stradale 240

741.41

Lato candela

Lato distributore

3.1 Calotta del distributore con resistenza in ogni uscita

3.2 Guaine antidisturbi montate su tutti i cavi del distributore D.

Cavi di accensione antidisturbi tra
la candela e il distributore e fra il
distributore e la bobina di accensione Condizioni richieste per: 1.

Cuffie antidisturbo con resistenza incorporata La schermatura deve contornare totalmente o parzialmente la resistenza incorporata e fare contatto col corpo metallico della candela tutto intorno a
questa.

2.

Calotta del distributore Per quanto concerne il capocorda antidisturbo, la resistenza deve penetrare il
più lontano possibile nella calotta del distributore. Le resistenze montate
nella calotta sono preferibili. Le guaine antidisturbi nei cavi d'accensione ad
alta tensione devono essere collocate in modo che la porzione di cavo visibile, sino alla calotta del distributore, non superi 10 mm.

Combinazioni ammesse per il deparassitaggio Tabella B

Genere del veicolo

Combinazioni ammesse1) 1.

Veicoli senza distributore di accensione 1.1

con carrozzeria metallica A, B, C

1.2

senza carrozzeria metallica B, C

2.

Veicoli muniti di distributore di accensione 2.1

con carrozzeria metallica A+1, A+2, A+3, B+1, B+2,
B+3, C+1, C+2, C+3, D

2.2

senza carrozzeria metallica B+2+3, B+D, C+2+3, C+D 1) Le lettere significano «lato candele», i numeri significano «lato distributore» secondo la tabella A.