Abrogato per 01.01.2019

01.01.2015 - 01.01.2019
01.01.2010 - 31.12.2014
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01.01.2008 - 31.12.2009
15.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 14.12.2007
01.04.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.03.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
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1

Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS) del 9 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2010) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visti gli articoli 110 capoverso 2 e 114 capoverso 4 della legge militare del
3 febbraio 19951; visti gli articoli 10 capoverso 3, 11 capoverso 1 lettera c, 12 lettera a, 13 lettera b e 15 dell'ordinanza del 5 dicembre 20032 sull'equipaggiamento personale dei militari, ordina: Capitolo 1: Entità e fabbricazione dell'equipaggiamento

Art. 1

Entità 1 L'equipaggiamento comprende: a. l'armamento; b. il vestiario;

c.3 le

calzature;

d. il

pacchettaggio;

e. gli oggetti d'equipaggiamento speciali.

2

Ai militari della fanfara dell'esercito sono consegnati oggetti d'equipaggiamento supplementari per le manifestazioni di rappresentanza. L'entità dell'equipaggiamento e le prescrizioni in materia di porto dell'equipaggiamento sono disciplinati nei regolamenti specifici della musica militare.


Art. 2

Fabbricazione 1 L'Aggruppamento armasuisse dispone lo sviluppo di prodotti, stabilisce norme per gli oggetti d'equipaggiamento d'ordinanza ed emana, d'intesa con la Base logistica dell'esercito (BLEs), le prescrizioni tecniche per l'acquisto.4 RU 2004 69

1 RS

510.10

2 RS

514.10

3

Nuovo testo giusta l'art. 36 dell'O del 6 dic. 2007 sul materiale dell'esercito (RS 514.20).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

514.101

Equipaggiamento

2

514.101

2

Esso tiene una collezione di originali con figure e descrizioni degli oggetti d'equipaggiamento dichiarati idonei per la truppa dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

3

Acquista gli oggetti d'equipaggiamento nella quantità richiesta dalla BLEs.5

Art. 3


6

Vendita

La BLEs disciplina la vendita di oggetti d'equipaggiamento.


Art. 4


7

Fornitura di distintivi Ai fabbricanti è consentito fornire distintivi militari d'ordinanza soltanto alla BLEs.


Art. 5

Scorte Le scorte sono costituite come segue: a. scorte

ordinarie,

comprendenti

oggetti d'equipaggiamento tecnicamente ineccepibili;

b. scorte d'impiego, comprendenti oggetti d'equipaggiamento che non possono essere acquistati in tempi adeguati per l'impiego; c. scorte di materiale d'impiego e d'istruzione, comprendenti oggetti d'equipaggiamento che per motivi di qualità non possono più essere utilizzati come equipaggiamento personale.

Capitolo 2: Consegna dell'equipaggiamento Sezione 1: Consegna ai militari

Art. 6


8

Consegna del primo equipaggiamento Il primo equipaggiamento è consegnato alle reclute nelle scuole reclute conformemente alle tabelle d'equipaggiamento della BLEs.

5

Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS 3

514.101


Art. 7


9

Munizione da tasca

1

La munizione da tasca è consegnata, come parte dell'equipaggiamento personale, ai militari di corpi di truppa e di formazioni previsti per impieghi di pronto intervento.

2

Il capo del DDPS emana un'istruzione sulla designazione di tali corpi di truppa e formazioni considerando la situazione in materia di politica di sicurezza.


Art. 8

Consegna di calzature d'ordinanza prima del servizio In occasione del reclutamento, ogni recluta riceve un paio di stivali da combattimento affinché possa abituarsi a portarli; tale consegna è iscritta nel libretto di servizio.


Art. 9


10

Idoneità all'impiego delle calzature civili Le calzature civili portate con sé in servizio militare al posto delle calzature d'ordinanza devono rispettare le prescrizioni tecniche emanate dalla BLEs d'intesa con l'Aggruppamento armasuisse.


Art. 10

Iscrizione nel libretto di servizio La consegna, l'adattamento, la riconsegna e la cessione degli oggetti d'equipaggiamento sono iscritti nel libretto di servizio.

Sezione 2:

Equipaggiamento in prestito per membri di altre organizzazioni

Art. 11

1 Le organizzazioni cantonali e comunali della protezione della popolazione e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche possono ottenere, nella misura in cui lo consentono le scorte, gli oggetti d'equipaggiamento seguenti: a. vestiario; b. calzature d'ordinanza;

c. pacchettaggio.

2

La BLEs decide in merito alla consegna di ulteriori oggetti d'equipaggiamento speciali.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 21 dic. 2007 (RU 2008 69).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento

4

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Capitolo 3: Controllo dell'equipaggiamento personale Sezione 1: Controllo in servizio

Art. 12

1 L'equipaggiamento in possesso dei militari è controllato in servizio militare: a. dal comandante, con mezzi propri della truppa; b.11 da specialisti della BLEs nell'ambito di una verifica della prontezza d'impiego della truppa e dei sistemi.

2

La verifica della prontezza d'impiego ha luogo su ordine della gestione dei sistemi o dei responsabili dei sistemi oppure su richiesta del comandante della Grande Unità o della formazione d'addestramento alla BLEs.

Sezione 2: Ispezione delle armi

Art. 13


12

Servizio d'istruzione 1

L'ispezione delle armi è eseguita dalla truppa: a. in quanto parte dell'istruzione nelle ultime due settimane della scuola reclute, in ogni caso dopo l'ultimo tiro di combattimento; b. nel servizio di perfezionamento della truppa.

2

La prestazione di servizio certificata nel libretto di servizio dal comandante vale contemporaneamente come attestazione dell'avvenuto compimento dell'ispezione delle armi.


Art. 14

e 1513

Art. 16

Armi personali in prestito I controlli delle armi personali in prestito possono essere eseguiti unicamente da specialisti riconosciuti dalla BLEs e devono imperativamente essere iscritti nel registro di controllo delle armi in prestito della BLEs.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

13 Abrogati dal n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS 5

514.101

Capitolo 4: Ristabilimento e riequipaggiamento Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17

1 Gli oggetti d'equipaggiamento non più utilizzabili vengono riparati o cambiati con oggetti della medesima ordinanza.

2

In caso di riequipaggiamento, i militari ricevono gratuitamente oggetti d'equipaggiamento usati tecnicamente ineccepibili.

Sezione 2: Riparazioni di armi da fuoco d'ordinanza

Art. 18

Principio 1 Gli armaioli e le officine meccaniche o di meccanica di precisione private che occupano un armaiolo possono essere autorizzati a eseguire riparazioni di armi da fuoco d'ordinanza.

2

Essi devono disporre delle installazioni necessarie.


Art. 19

Condizioni La BLEs rilascia l'autorizzazione se l'armaiolo: a. dispone di una formazione professionale completa; b. è un cittadino svizzero o uno straniero autorizzato a svolgere un'attività professionale indipendente in Svizzera;

c. gode di buona reputazione; d. ha frequentato con successo il corso della BLEs per la riparazione di armi da fuoco d'ordinanza.


Art. 20

Revoca dell'autorizzazione

La BLEs può revocare l'autorizzazione in caso di esecuzione lacunosa delle riparazioni o in caso di mancata osservanza degli accordi contrattuali.


Art. 21

Controllo e competenze 1

I titolari dell'autorizzazione secondo l'articolo 19 sono sottoposti al controllo della BLEs.14

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento

6

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2

Essi sono tenuti a procurarsi i pezzi di ricambio d'ordinanza esclusivamente presso le aziende riconosciute dalla gestione dei sistemi e devono attenersi ai prezzi di tariffa stabiliti. Tali pezzi di ricambio possono essere utilizzati soltanto per la riparazione di armi da fuoco d'ordinanza. È vietata la rivendita ai non aventi diritto.

3

Dev'essere tenuto un controllo delle riparazioni eseguite alle armi da fuoco d'ordinanza nonché delle armi in deposito. Le armi da riparare o in deposito devono essere assicurate dal titolare dell'autorizzazione contro i danni derivanti dagli incendi.

4

...15

Sezione 3: Riparazione di calzature militari

Art. 22

Principio 1 Le riparazioni di calzature militari (calzature d'ordinanza o calzature civili di qualità equivalente) sono eseguite da calzolai civili che dispongono dell'apposita autorizzazione.

2

Quando nel luogo di stazionamento della truppa o in un raggio di 20 chilometri da esso non è disponibile alcun titolare dell'autorizzazione, possono eccezionalmente essere presi in considerazione altri calzolai in grado di eseguire un lavoro impeccabile.


Art. 23

Condizioni La BLEs rilascia l'autorizzazione se il calzolaio: a. dispone di una formazione professionale completa e di un laboratorio con le installazioni necessarie; b. è un cittadino svizzero o uno straniero autorizzato a svolgere un'attività professionale indipendente in Svizzera;

c. gode di buona reputazione; d. ha frequentato con successo il corso della BLEs per la riparazione di calzature d'ordinanza.


Art. 24

Revoca dell'autorizzazione

La BLEs può revocare l'autorizzazione in caso di esecuzione lacunosa delle riparazioni o in caso di mancata osservanza degli accordi contrattuali.

15 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS 7

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Art. 25

Spese 1 La Confederazione si assume le spese per la riparazione di calzature militari.

2

Sono escluse le spese per le risuolature durante i corsi di formazione dell'Istruzione superiore dei quadri e i servizi di perfezionamento della truppa nonché per la riparazione delle scarpe d'uscita.

Capitolo 5: Deposito e ritiro Sezione 1: Disposizioni generali e procedura

Art. 26

Domande di deposito

I militari che desiderano depositare il loro equipaggiamento o parti di esso inoltrano una domanda scritta debitamente motivata, allegando il libretto di servizio, al comandante di circondario16 competente per il loro luogo di domicilio.


Art. 27

Deposito e controllo

1

L'equipaggiamento dev'essere depositato presso un punto di ristabilimento stabilito dalla BLEs.17 2 Dev'essere tenuto un controllo degli oggetti d'equipaggiamento depositati.


Art. 28

Annunci 1 Il comandante di circondario competente comunica alla BLEs i depositi che autorizza o revoca.18 2 La BLEs comunica al comandante di circondario competente:19 a. i militari che hanno depositato il loro equipaggiamento; b. la soppressione di depositi.


Art. 29

Continuazione di un deposito Se i depositanti cambiano domicilio, il comandante di circondario competente per il loro luogo di domicilio fa verificare se sussistono ancora le condizioni per il deposito.

16 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DDPS del 2 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6735). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento

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Art. 30

Arma personale

I depositanti obbligati al tiro possono conservare la loro arma da fuoco portatile e la loro arma corta da fuoco.


Art. 31

Domicilio all'estero

1

I militari che abitano all'estero in prossimità del confine svizzero e non fruiscono di un congedo per l'estero, depositano il loro equipaggiamento presso un punto di ristabilimento stabilito dalla BLEs.20 2 I militari abitanti in una località estera vicina al confine svizzero che lavorano in un'azienda federale e restano assoggettati agli obblighi militari, possono depositare gratuitamente il loro armamento personale al posto di dogana o di frontiera svizzero più vicino al loro domicilio all'estero.


Art. 32

Cambio e sostituzione Gli oggetti d'equipaggiamento mancanti o in cattivo stato sono cambiati o sostituiti al momento del deposito.

Sezione 2:21 Ritiro dell'equipaggiamento depositato

Art. 33

Soppressione del deposito Se non sussistono più le condizioni per il deposito, i depositanti devono ritirare spontaneamente il loro equipaggiamento dal punto di ristabilimento.


Art. 34

Servizio militare

Al più tardi otto giorni prima dell'inizio del servizio militare, i depositanti devono ritirare il proprio equipaggiamento dal punto di ristabilimento o farselo spedire a proprie spese.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS 9

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Sezione 3: Ritiro dell'equipaggiamento

Art. 35


22

Ritiro cautelativo dell'arma personale o dell'arma in prestito 1

Se l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelativo, l'organo che ha proceduto al ritiro la consegna senza indugio a un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs.

2

L'organo che ha proceduto al ritiro informa senza indugio in merito al ritiro: a. il comandante di circondario; b. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

3

Per il ritiro cautelativo non è riscossa alcuna tassa.

a23 Deposito cautelativo dell'arma personale o dell'arma in prestito 1

Se l'arma personale o l'arma in prestito è stata depositata a titolo cautelativo, l'organo ricevente rileva l'identità della persona che consegna l'arma e si fa confermare per scritto i motivi del deposito dell'arma. Se l'arma è stata depositata presso la polizia, essa la consegna senza indugio a un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs.

2

L'organo ricevente informa senza indugio in merito al deposito: a. il militare interessato; b. il comandante di circondario; c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

3

Per il deposito cautelativo non è riscossa alcuna tassa.


Art. 36

Ritiro dell'equipaggiamento in caso di trascuratezza o abuso 1

Il deposito in caso di trascuratezza o abuso avviene a pagamento.

2

La BLEs fa verificare, almeno ogni tre anni, dal comandante di circondario competente se le condizioni per il ritiro sono ancora valide.24 3 Le disposizioni concernenti gli annunci (art. 28) sono applicabili per analogia.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 2 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6735).

23 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 2 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6735).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento

10

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Capitolo 6: Equipaggiamento in prestito per l'uso fuori del servizio

Art. 37

Attività fuori del servizio 1

Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un'associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d'equipaggiamento necessari.

2

Le pertinenti domande devono essere indirizzate alla BLEs unitamente all'attestazione di membro attivo.25 3 Per l'ottenimento di armi in prestito sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza del DDPS del 11 dicembre 200326 sul tiro fuori del servizio.


Art. 38

Fanfara militare ad hoc 1

Gli ex militari possono ottenere in prestito singoli oggetti d'equipaggiamento dell'esercito per la durata della loro affiliazione a una fanfara militare ad hoc riconosciuta, fino al raggiungimento dell'età massima stabilita nel regolamento 95.300. I distintivi sono consegnati conformemente alle funzioni iscritte nel libretto di servizio.

2

Per il porto e l'uso degli oggetti d'equipaggiamento è applicabile il regolamento «Vestiario ed equipaggiamento».


Art. 39

Restituzione In caso di necessità, la BLEs può esigere la restituzione degli oggetti d'equipaggiamento consegnati in prestito.


Art. 40

Manutenzione
Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell'equipaggiamento, sono applicabili per analogia gli obblighi dei militari.

Capitolo 7: Uso dell'equipaggiamento per scopi privati

Art. 41

Oggetti d'equipaggiamento 1

L'uso dell'equipaggiamento fuori del servizio è autorizzato, eccettuati: a. l'arma da fuoco d'ordinanza; b. la maschera di protezione; c. la tuta mimetica e la tenuta termica; d. la tenuta d'uscita.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

26 RS

512.311

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS 11

514.101

2

È autorizzato l'uso dell'arma da fuoco d'ordinanza per la partecipazione a esercizi di tiro negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari cantonali competenti o sulle piazze di tiro in campagna autorizzate dagli ufficiali federali di tiro competenti nonché per la partecipazione a gare militari.

3

Il possessore dell'arma da fuoco portatile personale o dell'arma corta da fuoco personale nonché di armi in prestito può prestarle a terzi per la partecipazione a esercizi di tiro fuori del servizio e a gare militari secondo il capoverso 2.


Art. 42

Distintivi Gli ex militari che desiderano portare l'uniforme d'uscita in ambito civile devono prima togliere tutti i distintivi.

Capitolo 8: Riconsegna

Art. 43

Principio 1 Sono tenuti a riconsegnare l'equipaggiamento i militari:27 a. esentati dall'obbligo di prestare servizio militare in virtù dell'articolo 18 della legge militare del 3 febbraio 1995; b. che si recano all'estero con un congedo; c. dichiarati inabili al servizio; d. esclusi dal servizio militare in virtù degli articoli 21-24 della legge militare del 3 febbraio 1995 o dell'articolo 3728 del Codice penale militare29; e. esclusi dall'esercito in virtù degli articoli 12, 3630 o 81 numero 2 del Codice penale militare del 13 giugno 1927; f.

assegnati ai non incorporati in quanto aventi doppia cittadinanza; g. che, al momento del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, non soddisfano le condizioni per la cessione in proprietà dell'equipaggiamento.

2

Gli eredi di militari deceduti devono restituirne l'equipaggiamento.

3

Il comandante di circondario competente provvede al disbrigo delle formalità amministrative per la riconsegna dell'equipaggiamento personale. L'equipaggiamento è ritirato dalla BLEs.31 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

28 Vedi ora l'art. 35.

29 RS

321.0

30 Vedi ora gli art. 48 e 49.

31 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

Equipaggiamento

12

514.101


Art. 44

Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare 1

Al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare: a. sono riconsegnati gli oggetti d'equipaggiamento per i quali vi è l'obbligo della restituzione;

b. è contrassegnata l'arma ceduta in proprietà; c. possono essere comperati gli oggetti d'equipaggiamento acquistabili.

2

L'invito a riconsegnare l'equipaggiamento è emanato dal comandante di circondario competente.32

Art. 45

33 Impedimento Il comandante di circondario competente decide in merito alle domande di dispensa.


Art. 46


34



Art. 47

Cessione in proprietà 1

Gli oggetti seguenti sono in ogni caso esclusi dalla cessione in proprietà: a. la maschera di protezione; b. la tuta mimetica e la tenuta termica; c. ...35 d. la munizione da tasca; e.36 il fucile d'assalto e la pistola, se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari.

2

Riceve soltanto una parte degli oggetti d'equipaggiamento chi, al momento determinante, non ha adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio. La BLEs decide in tali casi in merito agli oggetti d'equipaggiamento per i quali non vi è l'obbligo della riconsegna tenendo conto dei giorni di servizio prestati.


Art. 48

Acquisto di oggetti d'equipaggiamento 1

I militari possono acquistare gli oggetti d'equipaggiamento che, per mancanza di giorni di servizio prestati, non ricevono in proprietà.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

34 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 17 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4795).

35 Abrogata dal n. I dell'O del DDPS del 18 mar. 2005 (RU 2005 1479).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 18 mar. 2005 (RU 2005 1479).

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS 13

514.101

2

È esclusa la vendita di armi da fuoco portatili e di armi corte da fuoco a militari che non soddisfano le condizioni per la cessione in proprietà dell'arma.


Art. 49

Eccezioni 1 I militari non ricevono in proprietà, né possono acquistare alcun oggetto d'equipaggiamento se: a. sono stati esclusi dal servizio militare in virtù degli articoli 21-24 della legge militare del 3 febbraio 1995 o dell'articolo 3737 del Codice penale militare38; b. sono stati esclusi dall'esercito in virtù degli articoli 12, 3639 o 81 numero 2 del Codice penale militare del 13 giugno 1927.

2

Chi è stato dichiarato inabile al servizio giusta i numeri NM IV (R) o NM 24602550, 2580-2621, 2691, 2700-2733, 2750, 2770, 2800-2902, 2940-2970, 30603074, 3910, 3920 e 3930 della Nosologia Militaris (NM), documentazione 59.10, non può diventare proprietario di un'arma personale.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 50

Esecuzione La BLEs è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni tecniche.


Art. 51

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del DDPS del 31 ottobre 199540 sull'equipaggiamento personale (OEper-DDPS) è abrogata.


Art. 52

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

37 Vedi ora l'art. 35.

38 RS

321.0

39 Vedi ora gli art. 48 e 49.

40 [RU

1996 414, 2001 3335]

Equipaggiamento

14

514.101