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1

Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM) del 5 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoverso 3 nonché 150 capoverso 1
della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina l'equipaggiamento personale (equipaggiamento) dei militari.

2

I membri del Corpo delle guardie di confine possono ottenere il loro equipaggiamento completo o parti di esso dalle scorte dell'esercito. La presente ordinanza e le relative disposizioni esecutive del DDPS si applicano per analogia ai membri del Corpo delle guardie di confine nella misura in cui esse concernono oggetti d'equipaggiamento dell'esercito.

3

Sono disciplinati in ordinanze particolari: a. l'acquisto

dell'equipaggiamento; b. l'equipaggiamento dei militari in servizio di promovimento della pace; c. l'equipaggiamento dei militari di professione.

4

Il DDPS decide in merito alle domande per: a. portare all'estero oggetti d'equipaggiamento; b. indossare l'uniforme all'estero.

RU 2003 5137 1 RS

510.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

514.10

Equipaggiamento

2

514.10

Sezione 2: Manutenzione, deposito e ritiro

Art. 2

Equipaggiamento per l'entrata in servizio 1

I militari entrano in servizio con l'equipaggiamento completo, pulito e idoneo all'impiego nonché con la biancheria personale e gli articoli necessari per lo sport e l'igiene personale.

2

Prima di entrare in servizio, i militari: a. verificano se l'equipaggiamento è completo e in buono stato; b. sostituiscono o fanno riparare gli oggetti d'equipaggiamento mancanti o danneggiati;

c.3 fanno modificare o cambiare i capi d'uniforme che non sono più della misura giusta.

3

Gli organi incaricati della chiamata possono designare altri articoli da portare con sé in servizio militare.4

Art. 3

Adattamento 1 L'equipaggiamento dei militari trasferiti, nuovamente incorporati o promossi in un'altra Arma, un'altra formazione di professionisti, un altro servizio ausiliario o un'altra funzione dev'essere adattato.

2

Di regola, la Base logistica dell'esercito (BLEs) provvede all'adattamento durante il servizio militare.5 I distintivi del grado vanno cambiati subito.


Art. 4

Manutenzione 1 La manutenzione degli oggetti d'equipaggiamento è in linea di principio effettuata a spese della Confederazione.

2

Se il cambio, la riparazione o la sostituzione di oggetti d'equipaggiamento è imputabile a loro colpa (art. 139 LM), ai militari è fatturato il valore corrente degli oggetti d'equipaggiamento. Sono accordate deduzioni in base ai giorni di servizio prestati.

3

I militari che restituiscono oggetti d'equipaggiamento sporchi pagano le spese di pulizia.6

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

Equipaggiamento personale dei militari - O 3

514.10


Art. 5

Custodia Di regola, i militari conservano l'equipaggiamento al loro domicilio. È fatto salvo l'articolo 6.


Art. 6

Deposito di oggetti d'equipaggiamento 1

In via eccezionale, i militari possono depositare il loro equipaggiamento o parti di esso altrove che al loro domicilio oppure, dietro versamento di una tassa, presso la BLEs:7 a. durante un soggiorno all'estero; b. in caso di frequenti cambiamenti di domicilio; c. in caso di domicilio all'estero in prossimità del confine svizzero.

2

Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico dei militari.

a8 Deposito dell'arma personale 1

L'arma personale può essere depositata gratuitamente, senza indicare motivi, presso un centro logistico o un punto di ristabilimento della BLEs. 2 Il militare è responsabile del ritiro tempestivo dell'arma depositata in vista dell'adempimento degli obblighi fuori del servizio in relazione con l'arma personale o prima dell'entrata in servizio per un servizio militare.

3

Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico del militare.


Art. 7


9

Ritiro cautelativo dell'arma personale 1

Se vi sono segni o indizi che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell'arma personale, il comandante di circondario ordina il ritiro cautelativo dell'arma personale. Egli può incaricare il corpo di polizia cantonale di ritirare, alla sua attenzione, l'arma personale.

2

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici e gli psicologi curanti o incaricati di una perizia che vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1 ne informano senza indugio lo Stato maggiore di condotta dell'esercito o il Servizio medico militare. I militari possono comunicare le pertinenti informazioni al loro comandante. In casi giustificati, quest'ultimo avvia immediatamente i provvedimenti necessari.

3

Se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, indicando per scritto i motivi, può incaricare il comandante di circondario del ritiro cautelativo dell'arma personale.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6503).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6503).

Equipaggiamento

4

514.10

4

Indicando i motivi, anche terzi che hanno accesso all'arma personale possono, in caso di segni o indizi giusta il capoverso 1, consegnarla a un centro logistico o a un punto di ristabilimento della BLEs oppure alla polizia in vista del deposito cautelativo.

5

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se l'arma viene ritirata definitivamente oppure riconsegnata al militare.


Art. 8

Ritiro dell'equipaggiamento in caso di trascuratezza o abuso 1

I militari che trascurano il loro equipaggiamento o parti di esso oppure ne abusano sono segnalati dalla BLEs al comandante di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole.10 2 Dopo aver esaminato i fatti, il comando di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell'equipaggiamento e il suo deposito.11 3 Se vi è stato un abuso dell'arma personale, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide in merito al ritiro definitivo.


Art. 9

Controllo dell'equipaggiamento

1

Durante il servizio militare, i controlli dell'equipaggiamento sono eseguiti dal comandante con i mezzi propri della truppa.

2

Il DDPS può prevedere ulteriori controlli durante il servizio.

Sezione 3: Cessione in proprietà

Art. 10

Oggetti d'equipaggiamento senza obbligo di restituzione 1

Gli oggetti d'equipaggiamento possono essere ceduti in proprietà ai militari prosciolti dall'obbligo militare, dichiarati inabili al servizio, esentati dal servizio, beneficiari di un congedo per l'estero oppure assegnati ai non incorporati aventi doppia cittadinanza.

2

I militari esclusi dal servizio militare o dall'esercito non ricevono in proprietà alcun oggetto d'equipaggiamento. Se al momento del proscioglimento è pendente una procedura d'esclusione, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide in merito alla cessione in proprietà degli oggetti d'equipaggiamento.

3

Il DDPS stabilisce quali altri oggetti possono essere esclusi dalla cessione in proprietà.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6503).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

Equipaggiamento personale dei militari - O 5

514.10


Art. 11


12

Cessione del fucile d'assalto 1

Quando lasciano l'esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d'assalto se: a. hanno diritto all'equipaggiamento o a parti di esso (art. 10); b.13 negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a 300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari; c. non vi sono motivi medici d'inabilità al servizio che si oppongono alla cessione del fucile d'assalto. Il DDPS designa i pertinenti motivi d'inabilità al servizio;

d.14 presentano un permesso d'acquisto di armi valido per il fucile d'assalto giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199715 sulle armi.

2

Chi adempie le condizioni di cui al capoverso 1, contro pagamento di un contributo riceve in proprietà il fucile d'assalto con il quale è stato equipaggiato nella scuola reclute. Il contributo ammonta a: a. 60 franchi per il fucile d'assalto 57; b. 100 franchi per il fucile d'assalto 90.

3

Prima della cessione, il fucile d'assalto è trasformato dalla BLEs in un'arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo.16 4 ...17


Art. 12

Cessione della pistola 1

La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà dei militari se: a. hanno diritto all'equipaggiamento o a parti di esso (art. 10); b.18 non vi sono motivi medici d'inabilità al servizio che si oppongono alla cessione della pistola. Il DDPS designa i pertinenti motivi d'inabilità al servizio;

c.19 presentano un permesso d'acquisto di armi valido per la pistola giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199720 sulle armi.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del'11 mar. 2005 (RU 2005 1413).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2006 4791).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6503).

15 RS

514.54

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

17 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006 (RU 2006 4791). Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6503).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del'11 mar. 2005 (RU 2005 1413).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6503).

20 RS

514.54

Equipaggiamento

6

514.10

2

La pistola è ceduta ai militari contro pagamento di un contributo di 30 franchi.21 3

...22


Art. 13


23



Art. 14

Registrazione 1 In caso di cessione in proprietà del fucile d'assalto o della pistola, la BLEs rileva i seguenti dati:

a. cognome e nome dell'avente diritto; b.24 numero d'assicurato AVS; c. indirizzo; d. numero dell'arma;

e. anno della cessione.

2

I dati sono conservati per almeno dieci anni.

3

L'arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P».


Art. 15

Diritto applicabile

Dal momento della cessione in proprietà dell'arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dalla BLEs.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16

Esecuzione Il DDPS emana prescrizioni completive ed esecutive concernenti segnatamente: a. l'entità e le caratteristiche nonché la consegna e il ritiro dell'equipaggiamento personale;

b. la riparazione delle armi da fuoco d'ordinanza e delle calzature militari; c. il deposito dell'equipaggiamento; d. l'uso di oggetti d'equipaggiamento in altre organizzazioni e nell'ambito dell'istruzione fuori del servizio; 21 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1413).

22 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006 (RU 2006 4791). Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6503).

23 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4791).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6503).

Equipaggiamento personale dei militari - O 7

514.10

e. la vendita di oggetti d'equipaggiamento ai militari.


Art. 17

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 25 ottobre 199525 sull'equipaggiamento personale (OEper) è abrogata.


Art. 18

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.

25 [RU

1995 5194, 1997 2626, 2002 8]

Equipaggiamento

8

514.10