01.08.2022 - * / In vigore
01.10.2016 - 31.07.2022
13.06.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 12.06.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
01.06.2015 - 30.09.2015
01.12.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.11.2013
01.07.2009 - 31.05.2012
01.12.2008 - 30.06.2009
01.01.2008 - 30.11.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.03.2000 - 31.01.2005
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente
(OEIA)

del 19 ottobre 1988 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9, 39 capoverso 1 e 46 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla
protezione dell'ambiente (LPA), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e contenuto dell'esame

Art. 1

Costruzione di nuovi impianti I progetti per gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza sono
sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 9 LPA (esame).


Art. 2

Modificazione di impianti esistenti 1

La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:

a.

la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti
d'esercizio sostanziali e b.

occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva
per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).

2

La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:

a.

l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato e b.

occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva
per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).


Art. 3

Contenuto e scopo dell'esame 1

Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni federali in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPA e le prescrizioni concernenti la
protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia
delle foreste, la caccia e la pesca.

RU 1988 1931 1

RS 814.01

814.011

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.011

2

Le conclusioni dell'esame costituiscono una base per la decisione d'autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori
autorizzazioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 21).


Art. 4

Altri impianti

Nel caso di impianti che non sottostanno all'obbligo dell'esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 3), senza che venga steso un
rapporto ai sensi dell'articolo 7.

Sezione 2: Principi procedurali

Art. 5

Autorità decisionale e procedura decisiva 1

L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale).

2

La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto
all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase.2 3

Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e
circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa
procedura pianificatoria vale come procedura decisiva.


Art. 6

Esame plurifase

Se l'allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l'esame si protrae fintanto che l'impatto sull'ambiente non
sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.

Capitolo 2:
Rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente


Art. 7

Obbligo di stendere il rapporto Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato ai sensi
della presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto
concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.

2

Per introdotto dal n. II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

Esame dell'impatto sull'ambiente 3

814.011


Art. 8

Indagine preliminare

1

Il richiedente chiarisce dapprima, in un'indagine preliminare secondo le direttive del servizio della protezione dell'ambiente (art. 10), quali effetti del suo impianto
potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente.

2

Se non si prevedono effetti notevoli sull'ambiente, il richiedente deve iscrivere nel rapporto soltanto i risultati dell'indagine preliminare.

3

Se si prevedono effetti notevoli sull'ambiente, il richiedente sottopone all'autorità decisionale (art. 14) un capitolato d'oneri per la stesura del rapporto. L'autorità decisionale trasmette il capitolato al servizio della protezione dell'ambiente (art. 12), il
quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.

4

Il capitolato d'oneri designa gli effetti che dovranno essere analizzati e fissa i limiti di spazio e tempo per le indagini.

5

Per i progetti esaminati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell'ambiente deve pronunciarsi
in merito al capitolato d'oneri.3 6

Per i progetti esaminati da un'autorità federale o per i quali, secondo l'allegato, deve essere consultato l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
(Ufficio federale), questo ufficio si pronuncia in merito al capitolato d'oneri entro
due mesi.4


Art. 9

Contenuto del rapporto 1

Il rapporto deve essere conforme all'articolo 9 capoversi 2 e 4 LPA.

2

In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all'autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell'articolo 3.

3

Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull'ambiente imputabili all'impianto progettato.

4

Deve pure tener conto delle indagini effettuate nel quadro della pianificazione del territorio, se concernono la protezione dell'ambiente.


Art. 10

Direttive dei servizi della protezione dell'ambiente 1

Per il rapporto sono determinanti le direttive dell'Ufficio federale, se:5 a.

l'esame è condotto da un'autorità federale; b.

il rapporto concerne un impianto per il cui esame va sentito l'Ufficio federale
(allegato), oppure

c.

il servizio cantonale della protezione dell'ambiente non ha emanato proprie
direttive.

3

Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.011

2

Negli altri casi, per la stesura del rapporto valgono le direttive del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.


Art. 11

Presentazione del rapporto Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all'autorità decisionale, all'inizio della procedura decisiva.

Capitolo 3:
Valutazione del rapporto da parte dei servizi della protezione
dell'ambiente


Art. 12

Competenza

1

Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente valuta i rapporti dei progetti esaminati da un'autorità cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per eseguire la
valutazione.6

2

L'Ufficio federale valuta entro cinque mesi i rapporti sui progetti esaminati da un'autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere (art. 14 cpv. 2),
all'Ufficio federale restano ancora almeno due mesi per la valutazione. Se l'autorità
competente è in disaccordo con la valutazione dell'Ufficio federale, l'articolo 62b
della legge federale del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione è applicabile per eliminare le divergenze.8 9 3

...10


Art. 13

Oggetto della valutazione 1

Il servizio della protezione dell'ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l'esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti.

2

Se rileva lacune o errori, propone all'autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari al richiedente o di ricorrere a periti.

3

Il servizio della protezione dell'ambiente valuta se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3). Comunica all'autorità decisionale le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e
condizioni.

6

Per. introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

7

RS 172.010

8

Per introdotto dal n. II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

10

Abrogato dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

Esame dell'impatto sull'ambiente 5

814.011

a11 Consultazione dell'Ufficio federale 1

Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, deve essere consultato l'Ufficio federale, l'autorità competente provvede affinché questo ufficio disponga del rapporto e
della valutazione del servizio cantonale della protezione dell'ambiente o di un relativo progetto emendato.

2

Entro tre mesi, l'Ufficio federale valuta in modo sommario se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente (art. 3).

Capitolo 4: Compiti dell'autorità decisionale Sezione 1: Preparazione dell'esame

Art. 14

Coordinazione

1

L'autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell'ambiente.

2

Provvede affinché il servizio della protezione dell'ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare
l'impatto del progetto sull'ambiente. Se il progetto viene esaminato da un'autorità
federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella procedura decisiva.12 3

I Cantoni possono affidare ad un'altra autorità i compiti dell'autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.


Art. 15

Accessibilità del rapporto 1

L'autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

2

Se la domanda per l'impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato.

3

Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L'autorità federale indica nel Foglio federale o in un'altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato.

4

Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.


Art. 16

Disposizioni dell'autorità decisionale 1

L'autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all'esecuzione dell'esame.

2

In particolare decide: a.

sulle proposte del servizio della protezione dell'ambiente; 11

Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

12

Per. introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.011

b.

sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti; c.

sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.

3

La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.

Sezione 2: Esecuzione dell'esame e decisione sull'impianto

Art. 17

Basi per l'esame

L'autorità decisionale svolge l'esame fondandosi sui seguenti atti: a.

il rapporto del richiedente; b.13 i pareri delle autorità competenti a rilasciare un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell'articolo 22;

c.

la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell'ambiente; d.

le proposte del servizio della protezione dell'ambiente; e.

il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti; f.

eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità,
nella misura in cui servano all'esame.


Art. 18

Oggetto dell'esame

1

L'autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3).

2

Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l'autorità decisionale chiarisce se lo si possa autorizzare con oneri o condizioni.


Art. 19

Considerazione delle conclusioni dell'esame L'autorità decisionale tiene conto delle conclusioni dell'esame per decidere sulla domanda nella procedura decisiva.


Art. 20

Accessibilità della decisione 1

L'autorità decisionale rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell'ambiente, i risultati di un'eventuale consultazione dell'Ufficio federale, nonché la decisione, nella misura in cui quest'ultima
concerne i risultati dell'esame.14 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto,
come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere
ai sensi dell'articolo 55 LPA.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

Esame dell'impatto sull'ambiente 7

814.011

2

I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.

Capitolo 5:
Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di
sussidi


Art. 21

Coordinazione con altre autorizzazioni 1

Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i
documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al
servizio della protezione dell'ambiente: a.15 autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 199116;

b.

autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge
federale del 1° luglio 196617 sulla protezione della natura e del paesaggio; c.18 autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 199119 sulla pesca;

d.20 autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 199121 sulla protezione delle acque;

e.

autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 198322 sulla
protezione dell'ambiente.

2

Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18).

3

L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione.


Art. 22


23

Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi 1

Se accerta che un progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione, l'autorità cantonale competente, prima di decidere,
chiede il preavviso dell'autorità che accorda il sussidio. Quest'ultima consulta l'Uf15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

16

RS 921.0

17

RS 451

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

19

RS 923.0

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

21

RS 814.20

22

RS 814.01

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.011

ficio federale e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L'Ufficio federale dà
il suo parere entro tre mesi.

2

Se un progetto sottostà all'esame dell'impatto sull'ambiente, le autorità che sono competenti a decidere sui sussidi federali li accordano solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18).

3

Se ha espresso un parere all'attenzione dell'autorità cantonale competente, l'autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che
nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 23


Modificazione del diritto vigente L'ordinanza del 14 novembre 197324 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 37
cpv. 2 lett. c
Abrogata


Art. 24

Disposizione transitoria Per gli impianti la cui domanda è ancora pendente al momento dell'entrata in vigore
della presente ordinanza i chiarimenti delle circostanze di fatto valgono come rapporto, nella misura in cui sono sufficienti per esaminare la conformità del progetto
con le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 3). Lo stesso vale per
le singole fasi procedurali nel caso di un esame plurifase.


Art. 25

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.

24

RS 748.01

Esame dell'impatto sull'ambiente 9

814.011

Allegato25

(art. 1, 2, 5, 10 e 13a) Impianti sottoposti all'esame e procedura decisiva 1 Trasporti

11 Circolazione stradale N.

Tipo d'impianto a)

Procedura

11.1

Strada nazionale
(*terza fase)

Esame plurifase: I. fase:
il Consiglio federale propone all'Assemblea federale l'approvazione del tracciato generale e la specie di strada nazionale (art. 11 LF dell'8 mar. 1960
sulle strade nazionali, RS 725.11) II. fase:
il Consiglio federale approva il progetto
generale (art. 20 LF dell'8 mar. 1960
sulle strade nazionali, RS 725.11) III. fase:
il Dipartimento approva i piani (art. 26
cpv. 1 LF dell'8 mar. 1960 sulle strade
nazionali, RS 725.11) 11.2

*

Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione
(art. 12 LF del 22 mar. 1985 concernente i dazi sui carburanti,
RS 725.116.2)

Determinata dal diritto cantonale 11.3

Altre strade a grande traffico e altre
strade principali (SGT e SP) Determinata dal diritto cantonale 11.4

Posteggio (in edificio o all'aperto) per
più di 300 veicoli a motore Determinata dal diritto cantonale a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio (art 12).

25

Aggiornato giusta l'art. 47 n. 3 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RS 814.600), l'art. 74 dell'O del 23 nov. 1994 sull'infrastruttura aeronautica (RS 748.131.1), il n. I
dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261), l'art. 32 dell'O del 25 set. 1995 conc. la procedura
d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (RS 510.51), il n. II 28 dell'O del 25
nov. 1998 (RU 1999 704), il n. 1 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato
(RS 814.912) e il n. II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000
703).

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.011

12 Ferrovie

N.

Tipo d'impianto

Procedura

12.1

Nuova linea ferroviaria (art. 4 LF del
20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali
svizzere e art. 5 e 6 LF del 20 dicembre
1957 sulle ferrovie)

Esame plurifase: I. fase:

a. FFS
il Consiglio federale propone
all'Assemblea federale di deliberare
sulla costruzione di una nuova
linea (art. 4 cpv. 3 LF del 20 marzo
1988 sulle Ferrovie federali svizzere,
RS 742.31)

b. Imprese ferroviarie concessionarie
il Consiglio federale delibera in merito
al rilascio della concessione (art. 6 LF
del 20 dic. 1957 sulle ferrovie,
RS 742.101)

II. fase:

l'autorità competente b) approva i piani
(art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle
ferrovie, RS 742.101) 12.2

Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio
ferroviario (compreso il potenziamento
di linee ferroviarie)

- con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40
milioni di franchi

L'autorità competente approva i piani
(art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle
ferrovie; RS 742.101) oppure

- che corrispondono a un tipo d'impianto descritto nel presente allegato.

12.3

I binari di raccordo (art. 2 del 5 ott.
1990 sui binari di raccordo ferroviario
-RS 742.141.5) con un preventivo
(esclusi gli impianti di sicurezza)
superiore a 40 milioni di franchi Procedura per il piano di utilizzazione o
per il permesso di costruzione (art. 5 e
19 LF del 5 ott. 1990 sui binari di raccordo ferroviario -RS 742.141.5; art. 5,
8 e 9 O del 26 feb. 1992 sui binari di
raccordo -RS 742.141.51) b)

Le procedure decisive per le nuove linee ferroviarie che sottostanno al decreto federale del
4 ottobre 1991 sul transito alpino (RS 742.104) sono rette dalle disposizioni di questo
decreto.

Esame dell'impatto sull'ambiente 11

814.011

13 Navigazione N.

Tipo d'impianto

Procedura

13.1

Impianto portuale per battelli delle
imprese pubbliche di navigazione L'Ufficio federale dei trasporti approva
i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 1975
sulla navigazione interna, RS 747.201) 13.2

Porto industriale con dispositivi fissi
per il carico e lo scarico cantonale Determinata dal diritto cantonale 13.3

Porto per battelli da diporto con più di
100 posti d'ormeggio

Determinata dal diritto cantonale 13.4

Nuova via navigabile Esame plurifase: I. fase:
progettazione generale da parte del
Consiglio federale

II. fase:
progetto di dettaglio

14 Navigazione aerea N.

Tipo d'impianto

Procedura

14.1

Aeroporto

Procedura d'approvazione dei piani
(art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic.
1948 sulla navigazione aerea [LNA],

RS 748.0) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d
cpv. 1 LNA c)) 14.2

Campo d'aviazione (esclusi gli eliporti)
con più di 15 000 movimenti d)
all'anno

Procedura d'approvazione dei piani
(art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic.
1948 sulla navigazione aerea [LNA],

RS 748.0) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d
cpv. 1 LNA c)) 14.3

Eliporto con più di 1000 movimenti d)
all'anno

Procedura d'approvazione dei piani
(art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic.
1948 sulla navigazione aerea [LNA],

RS 748.0) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d
cpv. 1 LNA c)) c)

Se la procedura d'approvazione dei piani e la procedura d'approvazione del regolamento
d'esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso
vale anche per l'EIA.

d)

Per la definizione di «movimenti», cfr. l'O del 15 dic. 1986 contro l'inquinamento fonico
(RS 814.41), allegato 5, cifra 31, cpv. 3.

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.011

2 Energia

21 Produzione d'energia N.

Tipo d'impianto

Procedura

21.1

Impianto per la produzione di energia
nucleare o di combustibili nucleari
radioattivi

Esame plurifase: I. fase:
procedura per il rilascio dell'autorizzazione di massima (art. 1 DF del 6 ott.
1978 concernente la legge sull'energia
nucleare, RS 732.01) II. fase:
procedura per il rilascio della licenza di
costruire (art. 4 cpv. 1 lett. a LF del 23
dic. 1959 su l'uso pacifico dell'energia
nucleare e la protezione contro le radiazioni (legge sull'energia nucleare),
RS 732.0)

21.2

* Impianto termico per la produzione
di energia, con una potenza superiore
a 100 MWth

Determinata dal diritto cantonale 21.3

* Centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione, centrale idroelettrica a
filo d'acqua nonché centrale elettrica
ad accumulazione/pompaggio di più
di 3 MW

Esame plurifase: I. fase:
procedura per il rilascio della concessione e) (art. 38 LF del 22 dic. 1916
sull'utilizzazione delle forze idriche,
RS 721.80)

II. fase:
determinata dal diritto cantonale e) 21.4

Impianto geotermico (compresi gli
impianti che sfruttano il calore delle
acque sotterranee) di più di 5 MWth Determinata dal diritto cantonale 21.5

Officina di produzione del gas, cokeria, impianto per l'idrogenazione del
carbone

Determinata dal diritto cantonale 21.6

* Raffineria di petrolio Determinata dal diritto cantonale 21.7

Impianto per l'estrazione di petrolio,
gas naturale o carbone Determinata dal diritto cantonale e)

In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase
(art. 62 cpv. 1 LUFI; RS 721.80).

Esame dell'impatto sull'ambiente 13

814.011

22 Trasporto e deposito d'energia N.

Tipo d'impianto

Procedura

22.1

Condotta ai sensi dell'articolo 1 della
legge del 4 ott. 1963 sugli impianti di
trasporto in condotta (RS 746.1), per
la quale è necessaria una concessione L'autorità di vigilanza approva i piani
(art. 2 cpv. 1 LITC)

22.2

Linea aerea ad alta tensione o cavo
interrato ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e più L'autorità competente approva i piani
(art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giugno
1902 sugli impianti elettrici; RS 734.0) 22.3

Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m3 di gas o
5000 m3 di liquido in condizioni
normali

Determinata dal diritto cantonale 22.4

Deposito di carbone con una capacità
superiore a 50 000 m3

Determinata dal diritto cantonale 3 Costruzioni idrauliche N.

Tipo d'impianto

Procedura

30.1

Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con
una superficie media superiore a 0,5
km2 e relative prescrizioni d'esercizio Determinata dal diritto cantonale 30.2

Opere d'ingegneria idraulica come:
sbarramenti con dighe, arginamenti,
correzioni, opere per il contenimento
delle piene e di materiale alluvionale,
con un preventivo superiore a 15 milioni di franchi Determinata dal diritto cantonale 30.3

Riporto di più di 10 000 m3 di materiali in un lago Determinata dal diritto cantonale 30.4

Estrazione di più di 50 000 m3
all'anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d'acqua (esclusa l'estrazione annuale effettuata per motivi di
sicurezza (piene)

Determinata dal diritto cantonale

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.011

4 Smaltimento dei rifiuti N.

Tipo d'impianto

Procedura

40.1

40.2

Impianto destinato al deposito definitivo di scorie radioattive Impianto per trattare o rendere innocui
i combustibili nucleari o i residui radioattivi Esame plurifase: I. fase:
procedura per il rilascio dell'autorizzazione di massima (art. 1 DF del 6 ott
1978 concernente la legge sull'energia
nucleare, RS 732.01) II. fase:
procedura per il rilascio della licenza di
costruire (art. 4 LF del 23 dic. 1959
sull'energia nucleare, RS 732.0) 40.3

Impianto «Shredder» per demolizione
autoveicoli

Determinata dal diritto cantonale 40.4

Discarica per materiali inerti, con un
volume di più di 500 000 m3 Determinata dal diritto cantonale 40.5

Discarica reattore

Determinata dal diritto cantonale 40.6

Discarica per sostanze residue Determinata dal diritto cantonale 40.7

Impianti per la cernita, il trattamento,
il riciclaggio o l'incenerimento di
rifiuti, con una capacità superiore a
1000 t all'anno

Determinata dal diritto cantonale 40.8

Deposito temporaneo per più di 1000 t
di rifiuti speciali sotto forma liquida o
più di 5000 t sotto forma solida o
semiliquida

Determinata dal diritto cantonale 40.9

Impianto di depurazione delle acque
di rifiuto con una capacità superiore a
20 000 equivalenti-abitanti Determinata dal diritto cantonale 5 Costruzioni e impianti militari N.

Tipo d'impianto

Procedura

50.1

Piazza d'armi, di tiro e d'esercitazione
dell'esercito

50.2

50.3

50.4

Parco automobilistico dell'esercito
(PAEs)

Aerodromi militari

Impianti e opere dell'esercito assimilabili a impianti descritti nel presente
allegato

Il Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e
dello sport approva i piani (art. 126
cpv. 1 della legge militare; RS 510.10) 50.5

Impianto di tiro a 300 m con più di 15 bersagli Determinata dal diritto cantonale

Esame dell'impatto sull'ambiente 15

814.011

6 Sport, turismo e tempo libero N.

Tipo d'impianto

Procedura

60.1

Funivia o sciovia
- per la valorizzazione turistica di
nuove regioni sciistiche e di nuove
zone all'interno di regioni sciistiche
esistenti;
- per l'allacciamento fra loro di
regioni sciistiche

a. Funivia

Procedura per il rilascio della concessione federale (art. 2 O dell'8 nov.
1978 sul rilascio della concessione
agli impianti di trasporto a fune; RS
743.11)

b. Sciovia

Procedura d'autorizzazione (art. 17 O
del 22 mar. 1972 sulle funivie esenti
dalla concessione federale e le sciovie, RS 743.21) 60.2

Piste per veicoli a motore destinate a
manifestazioni sportive Determinata dal diritto cantonale 60.3

Pista da sci che richiede una modificazione del terreno di più di 2000 m2,
non valutata nella procedura per funivie o sciovie Determinata dal diritto cantonale 60.4

Impianto d'innevamento con superficie innevata superiore a 5 ha Determinata dal diritto cantonale 60.5

Stadio con tribune fisse per più di
20 000 spettatori

Determinata dal diritto cantonale 60.6

Parco di divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m2 o una
capacità superiore a 4000 visitatori al
giorno

Determinata dal diritto cantonale 60.7

Campi da golf con 9 o più buche Determinata dal diritto cantonale 7 Industria

N.

Tipo d'impianto

Procedura

70.1

*

Impianto per la produzione di alluminio

Determinata dal diritto cantonale 70.2

Acciaieria

Determinata dal diritto cantonale 70.3

Impianto per la lavorazione di metalli
non ferrosi

Determinata dal diritto cantonale 70.4

Impianto per il pretrattamento e la
fusione di rottami metallici e ferraglia Determinata dal diritto cantonale 70.5

Impianto per la sintesi di prodotti chimici, con una superficie d'esercizio
superiore a 5000 m2 o una capacità di
produzione superiore a 1000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale 70.6

Impianto per la lavorazione di prodotti
chimici, con una superficie d'esercizio
superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t
all'anno

Determinata dal diritto cantonale

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.011

N.

Tipo d'impianto

Procedura

70.7

Deposito di prodotti chimici con una
capacità di deposito superiore a 1000 t Determinata dal diritto cantonale 70.8

Fabbrica di esplosivi e di munizioni Determinata dal diritto cantonale 70.9

Macello e azienda per la lavorazione
delle carni, con una capacità di produzione superiore a 5000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale 70.10

Cementificio

Determinata dal diritto cantonale 70.11

Vetreria, con una capacità di produzione superiore a 30 000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale 70.12

Fabbrica di cellulosa, con una
capacità di produzione superiore a
50 000 t all'anno

Determinata dal diritto cantonale 70.13

Impianto per la produzione e la lavorazione dell'amianto e di prodotti
contenenti amianto

Determinata dal diritto cantonale 70.14

Fabbrica di pannelli di masonite Determinata dal diritto cantonale 70.15

Altri impianti il cui flusso dei gas non
trattati (in caso di non funzionamento
del sistema di lavaggio dei gas), con
regime massimo d'esercizio, superi i
valori limite dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
a) di più di 20 volte per le sostanze secondo la cifra 5 dell'allegato 1 b) di più di 100 volte per le altre sostanze dell'allegato 1 Determinata dal diritto cantonale 8 Altri impianti N.

Tipo d'impianto

Procedura

80.1

Miglioramento fondiario generale,
cioè raggruppamento parcellare di più
di 400 ha o accompagnato da misure
tecniche a fini agricoli, come l'irrigazione o il drenaggio di più di 20 ha di
terre agricole o accompagnato da modificazioni del terreno di più di 5 ha,
come pure progetti di bonifica agraria
generale di più di 400 ha Determinata dal diritto cantonale 80.2

Progetti generali di raggruppamento
forestale e progetti di allacciamento
forestale che interessano un'area superiore a 400 ha (in base al perimetro
dello studio preliminare) Determinata dal diritto cantonale

Esame dell'impatto sull'ambiente 17

814.011

N.

Tipo d'impianto

Procedura

80.3

Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre
aziende d'estrazione di materiali non
destinati alla produzione di energia,
con un volume globale asportabile
superiore a 300 000 m3 Determinata dal diritto cantonale 80.4

Impianto per l'allevamento di bestiame
da reddito con più di
- 125 posti per bestiame grosso (tranne stalle per alpeggio) oppure - 100 posti per vitelli da ingrasso oppure

- 75 posti per scrofe madri oppure

- 500 posti per maiali da ingrasso
- 6000 posti per galline ovaiole oppure

- 6000 posti per polli da ingrasso oppure

- 1500 posti per tacchini da ingrasso Determinata dal diritto cantonale Centro commerciale con una superficie di vendita superiore a 5 000 m2 Determinata dal diritto cantonale 80.6

Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di
deposito superiore a 20 000 m2 Determinata dal diritto cantonale 80.7

Impianti di radiocomunicazioni fissi 26 (soltanto impianti di trasmissione)
con una potenza irradiata pari o
superiore a 500 kW

Determinata dal diritto cantonale 80.8

Aziende in cui, mediante organismi
geneticamente modificati o patogeni,
viene eseguita un'attività della classe
3 o 4 secondo l'ordinanza del 25 agosto 199927 sull'impiego confinato Secondo il diritto cantonale 26

Vedi l'O del 6 ott. 1997 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di
radiocomunicazione (RS 784.101.2).

27

RS 814.912

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.011