01.08.2022 - * / In vigore
01.10.2016 - 31.07.2022
13.06.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 12.06.2016
01.10.2015 - 31.12.2015
01.06.2015 - 30.09.2015
01.12.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.11.2013
01.07.2009 - 31.05.2012
01.12.2008 - 30.06.2009
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1

Ordinanza

concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) del 19 ottobre 1988 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9, 39 capoverso 1 e 46 della legge federale del 7 ottobre 19831
sulla protezione dell'ambiente (LPA), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e contenuto dell'esame

Art. 1

Costruzione di nuovi impianti I progetti per gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 9 LPA (esame).


Art. 2

Modificazione di impianti esistenti 1

La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:

a. la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali e b. occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).

2

La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:

a. l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato e

b. occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).

RU 1988 1931 1 RS

814.01

814.011

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.011


Art. 3

Contenuto e scopo dell'esame 1

Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni federali in materia di protezione dell'ambiente. Vi rientrano la LPA e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia e la pesca.

2

Le conclusioni dell'esame costituiscono una base per la decisione d'autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 21).


Art. 4

Altri impianti

Nel caso di impianti che non sottostanno all'obbligo dell'esame sono applicate le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente (art. 3), senza che venga steso un rapporto ai sensi dell'articolo 7.

Sezione 2: Principi procedurali

Art. 5

Autorità decisionale e procedura decisiva 1

L'esame è condotto dall'autorità che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il progetto (autorità decisionale).

2

La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato. Se durante l'approvazione a posteriori dei piani di dettaglio, eccezionalmente è presa una decisione riguardo agli effetti considerevoli sull'ambiente di un impianto sottoposto all'EIA, un esame verrà effettuato anche in questa fase.2 3 Se non è determinata nell'allegato, la procedura decisiva è designata dal diritto cantonale. I Cantoni scelgono una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che permetta un esame circostanziato (piano regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria vale come procedura decisiva.


Art. 6

Esame plurifase

Se l'allegato o il diritto cantonale prevede un esame ripartito in diverse fasi procedurali, in ogni singola fase l'esame si protrae fintanto che l'impatto sull'ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.

2

Per. introdotto dal n. II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Esame dell'impatto sull'ambiente 3

814.011

Capitolo 2:

Rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente

Art. 7

Obbligo di stendere il rapporto Chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato ai sensi della presente ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.


Art. 8

Indagine preliminare

1

Il richiedente chiarisce dapprima, in un'indagine preliminare secondo le direttive del servizio della protezione dell'ambiente (art. 10), quali effetti del suo impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente.

2

Se non si prevedono effetti notevoli sull'ambiente, il richiedente deve iscrivere nel rapporto soltanto i risultati dell'indagine preliminare.

3

Se si prevedono effetti notevoli sull'ambiente, il richiedente sottopone all'autorità decisionale (art. 14) un capitolato d'oneri per la stesura del rapporto. L'autorità decisionale trasmette il capitolato al servizio della protezione dell'ambiente (art. 12), il quale si pronuncia in merito e consiglia il richiedente.

4

Il capitolato d'oneri designa gli effetti che dovranno essere analizzati e fissa i limiti di spazio e tempo per le indagini.

5

Per i progetti esaminati da un'autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell'ambiente deve pronunciarsi in merito al capitolato d'oneri.3 6 Per i progetti esaminati da un'autorità federale o per i quali, secondo l'allegato, deve essere consultato l'Ufficio federale dell'ambiente4 (Ufficio federale), questo ufficio si pronuncia in merito al capitolato d'oneri entro due mesi.5

Art. 9

Contenuto del rapporto 1

Il rapporto deve essere conforme all'articolo 9 capoversi 2 e 4 LPA6.

2

In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all'autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell'articolo 3.

3

Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull'ambiente imputabili all'impianto progettato.

4

Deve pure tener conto delle indagini effettuate nel quadro della pianificazione del territorio, se concernono la protezione dell'ambiente.

3

Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

4

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

6

Questo art. è ora abrogato.

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.011


Art. 10

Direttive dei servizi della protezione dell'ambiente 1

Per il rapporto sono determinanti le direttive dell'Ufficio federale, se:7 a. l'esame è condotto da un'autorità federale; b. il rapporto concerne un impianto per il cui esame va sentito l'Ufficio federale (allegato), oppure

c. il servizio cantonale della protezione dell'ambiente non ha emanato proprie direttive.

2

Negli altri casi, per la stesura del rapporto valgono le direttive del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.


Art. 11

Presentazione del rapporto Il richiedente deve presentare il rapporto, insieme con i documenti, all'autorità decisionale, all'inizio della procedura decisiva.

Capitolo 3:

Valutazione del rapporto da parte dei servizi della protezione dell'ambiente


Art. 12

Competenza 1 Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente valuta i rapporti dei progetti esaminati da un'autorità cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per eseguire la valutazione.8 2 L'Ufficio federale valuta entro cinque mesi i rapporti sui progetti esaminati da un'autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere (art. 14 cpv. 2), all'Ufficio federale restano ancora almeno due mesi per la valutazione. Se l'autorità competente è in disaccordo con la valutazione dell'Ufficio federale, l'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è applicabile per eliminare le divergenze.10 11 3 ...12


Art. 13

Oggetto della valutazione 1

Il servizio della protezione dell'ambiente verifica in base alle direttive se tutti i dati necessari per l'esame sono contenuti nel rapporto e sono corretti.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

8

Per. introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

9 RS

172.010

10 Per introdotto dal n. II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

12 Abrogato dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

Esame dell'impatto sull'ambiente 5

814.011

2

Se rileva lacune o errori, propone all'autorità decisionale di chiedere chiarimenti supplementari al richiedente o di ricorrere a periti.

3

Il servizio della protezione dell'ambiente valuta se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3). Comunica all'autorità decisionale le conclusioni della sua valutazione; se necessario, propone oneri e condizioni.

a13 Consultazione dell'Ufficio federale 1

Per i progetti per i quali, secondo l'allegato, deve essere consultato l'Ufficio federale, l'autorità competente provvede affinché questo ufficio disponga del rapporto e della valutazione del servizio cantonale della protezione dell'ambiente o di un relativo progetto emendato.

2

Entro tre mesi, l'Ufficio federale valuta in modo sommario se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente (art. 3).

Capitolo 4: Compiti dell'autorità decisionale Sezione 1: Preparazione dell'esame

Art. 14

Coordinazione 1 L'autorità decisionale provvede alla coordinazione dei lavori preliminari, in particolare dei compiti del richiedente e del servizio della protezione dell'ambiente.

2

Provvede affinché il servizio della protezione dell'ambiente disponga del rapporto del richiedente e degli altri atti della procedura decisiva che servono per valutare l'impatto del progetto sull'ambiente. Se il progetto viene esaminato da un'autorità federale, fanno parte di tali atti anche i pareri che i Cantoni formulano nella procedura decisiva.14 3 I Cantoni possono affidare ad un'altra autorità i compiti dell'autorità decisionale ai sensi dei capoversi 1 e 2.


Art. 15

Accessibilità del rapporto 1

L'autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico.

Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

2

Se la domanda per l'impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato.

3

Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L'autorità federale indica nel Foglio federale o in un'altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

14 Per. introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.011

4

Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.


Art. 16

Disposizioni dell'autorità decisionale 1

L'autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all'esecuzione dell'esame.

2

In particolare decide: a. sulle proposte del servizio della protezione dell'ambiente; b. sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti; c. sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.

3

La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.

Sezione 2: Esecuzione dell'esame e decisione sull'impianto

Art. 17

Basi per l'esame

L'autorità decisionale svolge l'esame fondandosi sui seguenti atti: a. il rapporto del richiedente; b.15 i pareri delle autorità competenti a rilasciare un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 o ad assegnare un sussidio ai sensi dell'articolo 22; c. la valutazione del rapporto da parte del servizio della protezione dell'ambiente;

d. le proposte del servizio della protezione dell'ambiente; e. il risultato di eventuali chiarimenti eseguiti da lei stessa o da periti; f.

eventuali pareri di altre persone, commissioni, organizzazioni o autorità, nella misura in cui servano all'esame.


Art. 18

Oggetto dell'esame

1

L'autorità decisionale esamina se il progetto è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente (art. 3).

2

Se il progetto non è conforme a tali prescrizioni, l'autorità decisionale chiarisce se lo si possa autorizzare con oneri o condizioni.


Art. 19

Considerazione delle conclusioni dell'esame L'autorità decisionale tiene conto delle conclusioni dell'esame per decidere sulla domanda nella procedura decisiva.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

Esame dell'impatto sull'ambiente 7

814.011


Art. 20

Accessibilità della decisione 1

L'autorità decisionale rende noto dove possono essere consultati il rapporto, la valutazione del servizio della protezione dell'ambiente, i risultati di un'eventuale consultazione dell'Ufficio federale, nonché la decisione, nella misura in cui quest'ultima concerne i risultati dell'esame.16 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto, come pure il diritto di consultare gli atti spettante alle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell'articolo 55 LPA.

2

I documenti di cui al capoverso 1 possono essere consultati durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.

Capitolo 5:

Coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi


Art. 21

Coordinazione con altre autorizzazioni 1

Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l'autorità decisionale fa pervenire all'autorità che rilascia l'autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest'ultimo al servizio della protezione dell'ambiente:

a.17 autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 199118;

b. autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 196619 sulla protezione della natura e del paesaggio; c.20 autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d'acqua secondo la legge federale del 21 giugno 199121 sulla pesca;

d.22 autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 199123 sulla protezione delle acque;

e. autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 198324 sulla protezione dell'ambiente.

2

Se il progetto dev'essere sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente e la sua realizzazione implica un'autorizzazione di cui al capoverso 1, l'autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

18 RS

921.0

19 RS

451

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

21 RS

923.0

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261).

23 RS

814.20

24 RS

814.01

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.011

3

L'autorità che rilascia l'autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all'autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione.


Art. 22


25

Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi 1

Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione versato nel singolo caso, l'autorità cantonale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell'autorità federale che accorda il sussidio. Quest'ultima consulta l'Ufficio federale e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L'Ufficio federale dà il suo parere entro tre mesi.

2

In caso di progetti che devono essere sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente, l'autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell'esame (art. 18).

3

Se ha espresso un parere all'attenzione dell'autorità cantonale competente, l'autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.

4

In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 23


Modificazione del diritto vigente L'ordinanza del 14 novembre 197326 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 37
cpv. 2 lett. c Abrogata


Art. 24


27



Art. 25

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.

25 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

26 RS

748.01

27 Abrogato dal n. IV 28 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Esame dell'impatto sull'ambiente 9

814.011

Allegato28

(art. 1, 2, 5, 10 e 13a) Impianti sottoposti all'esame e procedura decisiva 1

Trasporti

11

Circolazione stradale N. Tipo

d'impiantoa)

Procedura

11.1 Strada

nazionale

Esame plurifase: 1a fase:
il Consiglio federale propone all'Assemblea federale l'approvazione del tracciato generale e la specie di strada nazionale (art. 11 LF dell'8 mar.

196029 sulle strade nazionali) 2a fase: il Consiglio federale approva il progetto generale (art. 20 LF dell'8 mar. 1960 sulle strade nazionali) 3a fase: il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni approva i piani (art. 26 cpv. 1 LF dell'8 mar. 1960 sulle strade nazionali) 28 Aggiornato dall'art. 47 n. 3 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RS 814.600), dall'art. 74 dell'O del 23 nov. 1994 sull'infrastruttura aeronautica (RS 748.131.1), dal n. I dell'O del 5 set. 1995 (RU 1995 4261), dall'art. 32 dell'O del 25 set. 1995 conc. la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari [RU 1995 4784], dal n. II 28 dell'O del 25 nov. 1998 (RU 1999 704), dal n. 1 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RS 814.912), dal n. II 7 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703), dal n. 2 dell'all. 7 all'O del 10 dic. 2004 sull'energia nucleare (RS 732.11) e dall'art. 71 n. 2 dell'O sugli impianti a fune del 21 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 743.011).

29 RS

725.11

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.011

N. Tipo

d'impiantoa)

Procedura

11.2

*

Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 198530 concernente i dazi sui carburanti) Determinata dal diritto cantonale 11.3

Altre strade a grande traffico e altre strade principali (SGT e SP) Determinata dal diritto cantonale 11.4

Posteggio (in edificio o all'aperto) per più di 300 veicoli a motore Determinata dal diritto cantonale a)

Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'Ufficio federale dell'ambiente (art 12).

12

Ferrovie

N. Tipo

d'impianto

Procedura

12.1

Nuova linea ferroviaria (art. 4 LF del 20 mar. 199831 sulle Ferrovie federali svizzere e art. 5 e 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) Esame plurifase: 1a fase:
a. FFS il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di deliberare sulla costruzione di una nuova linea (art. 4 cpv. 3 LF del 20 mar. 1988sulle Ferrovie federali svizzere) b.

Imprese ferroviarie concessionarie il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic.

195732 sulle ferrovie) 2a fase: l'autorità competenteb) approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic.

1957 sulle ferrovie)

30 RS

725.116.2

31 RS

742.31

32 RS

742.101

Esame dell'impatto sull'ambiente 11

814.011

N. Tipo

d'impianto

Procedura

12.2

Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie) - con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi L'autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) oppure

- che corrispondono a un tipo d'impianto descritto nel presente allegato.

12.3

I binari di raccordo (art. 2 del 5 ott. 199033 sui binari di raccordo ferroviario) con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi Procedura per il piano di utilizzazione o per il permesso di costruzione (art. 5 e 19 LF del 5 ott. 1990 sui binari di raccordo ferroviario; art. 5, 8 e 9 O del 26 feb. 199234 sui binari di raccordo) b)

Le procedure decisive per le nuove linee ferroviarie che sottostanno al decreto federale del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (RS 742.104) sono rette dalle disposizioni di questo decreto.

13

Navigazione

N. Tipo

d'impianto

Procedura

13.1

Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazione L'Ufficio federale dei trasporti approva i piani (art. 8 cpv. 1 LF del 3 ott. 197535 sulla navigazione interna) 13.2

Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale Determinata dal diritto cantonale 13.3

Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d'ormeggio Determinata dal diritto cantonale 33 RS

742.141.5

34 RS

742.141.51

35 RS

747.201

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.011

N. Tipo

d'impianto

Procedura

13.4

Nuova via navigabile Esame plurifase: 1a fase:
progettazione generale da parte del Consiglio federale 2a fase: progetto di dettaglio 14

Navigazione aerea N. Tipo

d'impianto

Procedura

14.1

Aeroporto

Procedura d'approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della legge del 21 dic. 194836 sulla navigazione aerea [LNA]) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAc)) 14.2

Campo d'aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimentid) all'anno Procedura d'approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della LNA) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAc)) 14.3

Eliporto con più di 1000 movimentid) all'anno Procedura d'approvazione dei piani (art. 37 cpv. 1 della L del 21 dic.

1948 LNA) e approvazione del regolamento d'esercizio (art. 36c cpv. 1 e 36d cpv. 1 LNAc)) c)

Se la procedura d'approvazione dei piani e la procedura d'approvazione del regolamento d'esercizio sono svolte congiuntamente o se viene svolta una sola procedura, lo stesso vale anche per l'EIA.

d) Per la definizione di «movimenti», cfr. l'O del 15 dic. 1986 contro l'inquinamento fonico (RS 814.41), allegato 5, cifra 31, cpv. 3.

36 RS

748.0

Esame dell'impatto sull'ambiente 13

814.011

2

Energia

21

Produzione d'energia N. Tipo

d'impianto

Procedura

21.1

Impianti per l'impiego dell'energia nucleare, per l'estrazione, la produzione, l'utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattivi Esame plurifase 1a fase:
procedura per il rilascio dell'autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 200337 sull'energia nucleare) 2a fase: Procedura per il rilascio della licenza di costruzione (art. 15 segg. LF del 21 mar. 2003 sull'energia
nucleare)

21.2

* Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza superiore a 100 MWth Determinata dal diritto cantonale 21.3

* Centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione, centrale idroelettrica a filo d'acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione/pompaggio di più di 3 MW Esame plurifase: 1a fase:
procedura per il rilascio della concessionee) (art. 38 LF del 22 dic.

191638 sull'utilizzazione delle forze idriche) 2a fase: determinata dal diritto cantonale e) 21.4

Impianto geotermico (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWth Determinata dal diritto cantonale 21.5

Officina di produzione del gas, cokeria, impianto per l'idrogenazione del carbone Determinata dal diritto cantonale 21.6

* Raffineria di petrolio Determinata dal diritto cantonale 21.7

Impianto per l'estrazione di petrolio, gas naturale o carbone Determinata dal diritto cantonale e)

In caso di impianti nei pressi di acque internazionali: procedura federale in una sola fase (art. 62 cpv. 1 LUFI; RS 721.80).

37 RS

732.1

38 RS

721.80

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.011

22

Trasporto e deposito d'energia N. Tipo

d'impianto

Procedura

22.1

Condotta ai sensi dell'articolo 1 della legge del 4 ott. 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (RS 746.1), per la quale è necessaria un'approvazione dei piani L'autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC) 22.2

Linea aerea ad alta tensione o cavo interrato ad alta tensione, dimensionati per tensioni pari a 220 kV e più L'autorità competente approva i piani (art. 16 cpv. 1 della LF del 24 giu. 190239 sugli impianti elettrici) 22.3

Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m3 di gas o 5000 m3 di liquido in condizioni normali Determinata dal diritto cantonale 22.4

Deposito di carbone con una capacità superiore a 50 000 m3 Determinata dal diritto cantonale 3

Costruzioni idrauliche N. Tipo

d'impianto

Procedura

30.1

Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 0,5 km2 e relative prescrizioni d'esercizio Determinata dal diritto cantonale 30.2

Opere d'ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 15 milioni di franchi Determinata dal diritto cantonale 30.3

Riporto di più di 10 000 m3 di materiali in un lago Determinata dal diritto cantonale 39 RS

734.0

Esame dell'impatto sull'ambiente 15

814.011

N. Tipo

d'impianto

Procedura

30.4

Estrazione di più di 50 000 m3 all'anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d'acqua (esclusa l'estrazione annuale effettuata per motivi di sicurezza (piene) Determinata dal diritto cantonale 4

Smaltimento dei rifiuti N. Tipo

d'impianto

Procedura

40.1 40.2

Depositi di scorie radioattive in strati geologici profondi Impianti nucleari per l'immagazzinamento intermedio di elementi di combustibile esausti e per il condizionamento o l'immagazzinamento intermedio di scorie radioattive Esame plurifase 1a fase:
procedura per il rilascio
dell'autorizzazione di massima (art. 12 segg. LF del 21 mar. 200340 sull'energia nucleare) 2a fase:
Procedura per il rilascio della
licenza di costruzione (art. 15 segg. LF del 21 mar. 2003 sull'energia
nucleare)

40.3

Impianto «Shredder» per demolizione autoveicoli Determinata dal diritto cantonale 40.4

Discarica per materiali inerti, con un volume di più di 500 000 m3 Determinata dal diritto cantonale 40.5

Discarica reattore

Determinata dal diritto cantonale 40.6

Discarica per sostanze residue Determinata dal diritto cantonale 40.7

Impianti per la cernita, il trattamento, il riciclaggio o l'incenerimento di rifiuti, con una capacità superiore a 1000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale 40.8

Deposito temporaneo per più di 1000 t di rifiuti speciali sotto forma liquida o più di 5000 t sotto forma solida o semiliquida Determinata dal diritto cantonale 40 RS

732.1

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.011

N. Tipo

d'impianto

Procedura

40.9

Impianto di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalentiabitanti Determinata dal diritto cantonale 5

Costruzioni e impianti militari N. Tipo

d'impianto

Procedura

50.1

Piazza d'armi, di tiro e d'esercitazione dell'esercito 50.2 50.3 50.4

Parco automobilistico dell'esercito (PAEs) Aerodromi militari Impianti e opere dell'esercito assimilabili a impianti descritti nel presente allegato Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport approva i piani (art. 126 cpv. 1 della L militare del 3 feb. 199541) 50.5

Impianto di tiro a 300 m con più di 15 bersagli Determinata dal diritto cantonale 6

Sport, turismo e tempo libero N. Tipo

d'impianto

Procedura

60.1

Impianti a fune: - per la valorizzazione turistica di nuove regioni sciistiche e di nuove zone all'interno di regioni sciistiche esistenti - per il collegamento di regioni sciistiche

a.

Impianti a fune soggetti a concessione federale Approvazione dei piani da parte
dell'Ufficio federale (art. 3 cpv. 1 L del 23 giu. 200642 sugli impianti a fune) b. Impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale Procedura definita dal diritto cantonale 60.2

Piste per veicoli a motore destinate a manifestazioni sportive Determinata dal diritto cantonale 41 RS

510.10

42 RS

743.01

Esame dell'impatto sull'ambiente 17

814.011

N. Tipo

d'impianto

Procedura

60.3

Pista da sci che richiede una modificazione del terreno di più di 2000 m2, non valutata nella procedura per funivie o sciovie Determinata dal diritto cantonale 60.4

Impianto d'innevamento con superficie innevata superiore a 5 ha Determinata dal diritto cantonale 60.5

Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatori Determinata dal diritto cantonale 60.6

Parco di divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m2 o una capacità superiore a 4000 visitatori al giorno Determinata dal diritto cantonale 60.7

Campi da golf con 9 o più buche Determinata dal diritto cantonale 7

Industria

N. Tipo

d'impianto

Procedura

70.1

*

Impianto per la produzione di alluminio

Determinata dal diritto cantonale 70.2

Acciaieria

Determinata dal diritto cantonale 70.3

Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosi Determinata dal diritto cantonale 70.4

Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia Determinata dal diritto cantonale 70.5

Impianto per la sintesi di prodotti chimici, con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m2 o una capacità di produzione superiore a 1000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale 70.6

Impianto per la lavorazione di prodotti chimici, con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.011

N. Tipo

d'impianto

Procedura

70.7

Deposito di prodotti chimici con una capacità di deposito superiore a 1000 t Determinata dal diritto cantonale 70.8

Fabbrica di esplosivi e di munizioni Determinata dal diritto cantonale 70.9

Macello e azienda per la lavorazione delle carni, con una capacità di produzione superiore a 5000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale 70.10

Cementificio

Determinata dal diritto cantonale 70.11

Vetreria, con una capacità di produzione superiore a 30 000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale 70.12

Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all'anno Determinata dal diritto cantonale 70.13

Impianto per la produzione e la lavorazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto Determinata dal diritto cantonale 70.14

Fabbrica di pannelli di masonite Determinata dal diritto cantonale 70.15

Altri impianti il cui flusso dei gas non trattati (in caso di non funzionamento del sistema di lavaggio dei gas), con regime massimo d'esercizio, superi i valori limite dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico a) di più di 20 volte per le sostanze secondo la cifra 5 dell'allegato 1 b) di più di 100 volte per le altre sostanze dell'allegato 1 Determinata dal diritto cantonale

Esame dell'impatto sull'ambiente 19

814.011

8

Altri impianti N. Tipo

d'impianto

Procedura

80.1 Miglioramento

fondiario

generale,

cioè raggruppamento parcellare di più di 400 ha o accompagnato da misure tecniche a fini agricoli, come l'irrigazione o il drenaggio di più di 20 ha di terre agricole o accompagnato da modificazioni del terreno di più di 5 ha, come pure progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha Determinata dal diritto cantonale 80.2

Progetti generali di raggruppamento forestale e progetti di allacciamento forestale che interessano un'area superiore a 400 ha (in base al perimetro dello studio preliminare) Determinata dal diritto cantonale 80.3

Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d'estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m3 Determinata dal diritto cantonale 80.4

Impianto per l'allevamento di bestiame da reddito con più di Determinata dal diritto cantonale - 125 posti per bestiame grosso (tranne stalle per alpeggio) oppure - 100 posti per vitelli da ingrasso oppure

- 75 posti per scrofe madri oppure

- 500 posti per maiali da ingrasso - 6000 posti per galline ovaiole oppure

- 6000 posti per polli da ingrasso oppure

- 1500 posti per tacchini da ingrasso

Centro commerciale con una superficie di vendita superiore a 5000 m2 Determinata dal diritto cantonale

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.011

N. Tipo

d'impianto

Procedura

80.6

Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2 Determinata dal diritto cantonale 80.7

Impianti di radiocomunicazioni fissi43 (soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kW Determinata dal diritto cantonale 80.8

Aziende in cui, mediante organismi geneticamente modificati o patogeni, viene eseguita un'attività della classe 3 o 4 secondo l'ordinanza del 25 agosto 199944 sull'impiego confinato Secondo il diritto cantonale 43 Per le definizioni vedi l'art. 2 dell'O del 14 giu. 2002 sugli impianti di telecomunicazione (RS 784.101.2).

44 RS

814.912