01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2015 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2014
01.03.2010 - 31.12.2012
01.07.2007 - 28.02.2010
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01.10.2006 - 30.06.2007
01.06.2005 - 30.09.2006
01.07.2004 - 31.05.2005
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01.01.2002 - 31.10.2002
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1

Ordinanza

sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Ordinanza sugli emolumenti per gli agenti terapeutici, OEAT) del 22 giugno 2006 (Stato 1° luglio 2007) Il Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visti gli articoli 65 capoversi 4 e 5 nonché 72 lettera f della legge del
15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l'articolo 69 dell'ordinanza del 29 maggio 19962 sugli stupefacenti; visto l'articolo 30 dell'ordinanza del 29 maggio 19963 sui precursori (OPrec), ordina:

Art. 1

4 Principio L'Istituto riscuote emolumenti: a. per le decisioni e le prestazioni di servizio (atti amministrativi) che fornisce nell'ambito della sua competenza esecutiva nel settore del diritto sugli agenti terapeutici e sugli stupefacenti nonché della legge dell'8 ottobre 20045 sui trapianti; b. sulla vendita di medicamenti ed espianti standardizzati omologati in Svizzera (tasse per la vendita).


Art. 2

Obbligo di pagamento

1

Deve pagare gli emolumenti amministrativi chi: a. occasiona una decisione; b. domanda una prestazione.

2

Tutti i titolari di omologazioni che immettono in commercio in Svizzera medicamenti ed espianti standardizzati omologati sono tenuti a versare le tasse per la vendita.6 3

Se l'emolumento per una prestazione è dovuto da più persone congiuntamente, esse ne rispondono solidalmente.

RU 2006 3681 1 RS

812.21

2 RS

812.121.1

3 RS

812.121.3

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Istituto del 15 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2041).

5 RS

810.21

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Istituto del 15 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2041).

812.214.5

Sostanze terapeutiche 2

812.214.5


Art. 3

Calcolo Gli emolumenti si calcolano secondo gli importi previsti nell'allegato della presente ordinanza.


Art. 4

Supplemento Nei casi che esigono un dispendio straordinario, segnatamente perché la documentazione concernente una domanda è lacunosa, l'Istituto riscuote, oltre agli emolumenti forfettari secondo i numeri I-IV dell'allegato, un supplemento secondo il numero V dell'allegato, calcolato in base alle ore di lavoro richieste.


Art. 5

Esborsi 1 Gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e vengono calcolati separatamente.

2

I seguenti costi sono considerati esborsi: a. i costi per la consultazione di terzi; b. i costi per l'acquisizione di documenti; c. i costi di trasmissione e di comunicazione; d. i costi di viaggio e di trasporto.


Art. 6

Rinuncia alla riscossione degli emolumenti È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se: a. vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; b. si tratta di decisioni o di prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni.


Art. 7

Condono degli

emolumenti

1

L'Istituto può condonare gli emolumenti parzialmente o interamente su domanda giustificata, se:

a.7 l'omologazione o lo smercio di medicamenti o di espianti standardizzati importanti per malattie rare può essere assicurato soltanto in questo modo; b. una domanda viene ritirata.

2

L'Istituto può vincolare il condono degli emolumenti a condizioni e oneri.


Art. 8

Determinazione della tassa per la vendita 1

L'Istituto fissa la tassa per la vendita sulla base di una dichiarazione del titolare dell'omologazione.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Istituto del 15 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2041).

Emolumenti per gli agenti terapeutici 3

812.214.5

2

Il titolare dell'omologazione deve presentare una dichiarazione autonoma per ogni anno civile. Questa comprende il numero delle confezioni di medicamenti immesse in commercio in Svizzera per ogni livello di prezzi e di unità di espianti standardizzati e i giustificativi corrispondenti.8 3 Se, nonostante diffida, il titolare dell'omologazione non presenta la dichiarazione o presenta documenti incompleti, l'Istituto stima il valore da dichiarare secondo il capoverso 2 e fissa la tassa in base a tale stima.


Art. 9

Costi presumibili

Se un atto amministrativo esige un dispendio straordinario, l'Istituto informa precedentemente la persona tenuta a pagare l'emolumento sul suo importo presumibile.


Art. 10

Fatturazione e decisione relativa all'emolumento 1

L'Istituto allestisce la fattura dell'emolumento immediatamente dopo l'esecuzione dell'atto amministrativo.

2

La tassa per la vendita è riscossa all'inizio di ogni anno civile per l'anno precedente.

3

In caso di controversia sulla fattura l'Istituto emana una decisione.


Art. 11

Anticipo e pagamento anticipato 1

L'Istituto può, in casi fondati, segnatamente in caso di domicilio o sede sociale all'estero o di morosità, esigere dalla persona tenuta a pagare l'emolumento un anticipo adeguato o il pagamento anticipato.

2

L'Istituto può esigere acconti sul conteggio relativo alla tassa di vendita. Questi non possono superare i due terzi della tassa stimata per l'anno civile in corso.


Art. 12

Esigibilità 1 Gli emolumenti e le tasse per la vendita sono esigibili: a. nel caso di decisioni: con il loro passaggio in giudicato; b. nel caso di atti amministrativi senza decisione: al momento della fatturazione;

c. nel caso di una fattura contestata: con il passaggio in giudicato della decisione relativa all'emolumento.

2

Il termine di pagamento è di trenta giorni a decorrere dall'inizio dell'esigibilità. In casi speciali l'Istituto può prorogare il termine di pagamento.

3

Trascorso questo termine è dovuto un interesse di mora del cinque per cento all'anno.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Istituto del 15 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2041).

Sostanze terapeutiche 4

812.214.5


Art. 13

Prescrizione 1 Il credito dell'emolumento si prescrive in cinque anni dall'inizio dell'esigibilità.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell'amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.

3

Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.


Art. 14

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 9 novembre 20019 sugli emolumenti dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici è abrogata.


Art. 15

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2006.

9 [RU

2001 3525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129 n. II]

Emolumenti per gli agenti terapeutici 5

812.214.5

Allegato10

I. Emolumenti per medicamenti per uso umano franchi

1

Esame di una domanda per l'omologazione di un: a. medicamento a base di un principio attivo nuovo 25 000.b. medicamento a base di un principio attivo nuovo

con procedura accelerata 60 000.c. procedimento di fabbricazione

25 000.d. medicamento di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del

17 ottobre 200111 sui medicamenti (OM) sulla base di una modifica relativa a un organismo geneticamente modificato in un medicamento 25 000.e. medicamento di cui all'articolo 12 OM sulla base di una

modifica relativa a un organismo geneticamente modificato in un medicamento con procedura accelerata 60 000.f.

medicamento di cui all'articolo 12 OM sulla base di una modifica del principio attivo, della forma galenica, di una modifica o di un'aggiunta della posologia (= grado della posologia), di un'indicazione, di una posologia raccomandata o di una modalità di applicazione 7 000.g. medicamento di cui all'articolo 12 OM sulla base di una

modifica del principio attivo, della forma galenica, di una modifica o di un'aggiunta della posologia (= grado della posologia), di un'indicazione, di una posologia raccomandata o di una modalità di applicazione con procedura accelerata 35 000.2

Esame di una domanda per l'omologazione semplificata di un: a. medicamento a base di principi attivi noti 7 000.b. medicamento a base di principi attivi noti

con procedura accelerata 35 000.c. medicamento complementare e fitoterapeutico con indicazione

a base di un principio attivo nuovo 6 000.d. medicamento complementare e fitoterapeutico con indicazione

a base di principi attivi noti 3 000.e. medicamento complementare e fitoterapeutico con indicazione

secondo l'articolo 12 OM 3 000.10 Aggiornato dal n. II dell'O dell'Istituto del 15 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007

(RU 2007 2041).

11 RS

812.212.21

Sostanze terapeutiche 6

812.214.5

franchi

f.

medicamento omeopatico, antroposofico o asiatico senza indicazione 1 500.g. medicamento omeopatico o antroposofico senza indicazione

su presentazione di un dossier in forma ridotta 500.h. medicamento secondo un Formularium riconosciuto

3 000.i.

medicamento secondo una formula propria 3 000.j.

preparato ospedaliero 3 000.k. medicamento per malattie suscettibili di avere esito letale

3 000.3

Esame di una domanda per l'omologazione di un medicamento con procedura di notifica ad eccezione dei medicamenti omeopatici, antroposofici o asiatici senza indicazione 1 000.4

Esame di:

a. un modello di dossier per medicamenti omeopatici o antroposofici 1

000.b. un dossier di base dell'azienda per medicamenti omeopatici,

antroposofici o asiatici 3 000.c. una documentazione sulla qualità per un medicamento asiatico

1 000.d. una richiesta di notifiche singole per medicamenti omeopatici,

antroposofici o asiatici senza indicazione per il primo medicamento 500.e. una richiesta di notifiche singole per medicamenti omeopatici,

antroposofici o asiatici senza indicazione per ogni ulteriore medicamento 10.f.

le specifiche sulla qualità nell'ambito di una domanda di liberazione dei lotti 2 000.g. un pool di plasma nell'ambito di una domanda di liberazione

dei lotti

300.h. un Plasma Master File (PMF) aggiornato

2 000.i.

un Periodic Safety Update Report (PSUR) 2 000.5

Esame di una domanda per l'esecuzione di una procedura accelerata di omologazione per un medicamento 5 000.6

Controllo di un onere o di una condizione di omologazione in caso di Monitored Release di un medicamento con un principio attivo nuovo o con principi attivi noti 1 000.7

Esame di una domanda per la modifica di: a. un medicamento con procedura accelerata 35 000.b. un'omologazione per un procedimento di fabbricazione

2 000.

Emolumenti per gli agenti terapeutici 7

812.214.5

franchi

8

Esame di una domanda per la modifica di: a. un medicamento con perizia scientifica 2 000.b. un medicamento senza perizia scientifica

1 000.c. un medicamento complementare o fitoterapeutico

1 000.d. ogni altro medicamento nell'ambito di una domanda collettiva

250.e. dati e testi apposti su contenitori e confezioni di un

medicamento (escluso il foglietto illustrativo) 250.9

Esame di una domanda per il riconoscimento: a. di una monografia dei preparati 3 000.b. di modifiche di una monografia dei preparati

1 000.c. dello statuto di medicamento importante per malattie rare

1 000.10

Esame di una domanda per l'autorizzazione di: a. una sperimentazione clinica della terapia genica somatica o con medicamenti che contengono microrganismi geneticamente modificati 5 000.b. modifica di una sperimentazione clinica della terapia genica

somatica o con medicamenti che contengono microrganismi geneticamente modificati 1 000.c. una pubblicità per un medicamento

1 000.d. la stessa pubblicità per ogni medicamento aggiuntivo

250.e. la modifica di una pubblicità soggetta all'obbligo di

autorizzazione per un medicamento 400.f.

l'importazione o l'esportazione di un medicamento, di sangue o un suo derivato 100.11

Esame di una domanda per il trasferimento in un'altra categoria di dispensazione di: a. un medicamento

6 000.b. un medicamento complementare o fitoterapeutico

2 000.12

Esame di una domanda per la proroga: a. dell'omologazione di un medicamento 500.b. dell'omologazione per un procedimento di fabbricazione

500.c. di notifiche singole per medicamenti

omeopatici, antroposofici o asiatici senza indicazione per il primo medicamento 500.

Sostanze terapeutiche 8

812.214.5

franchi

d. di notifiche singole per medicamenti omeopatici, antroposofici o asiatici senza indicazione per ogni ulteriore medicamento 10.13

Ricezione di una notifica: a. per la modifica di un medicamento 500.b. per la modifica di ogni altro medicamento nell'ambito di una

notifica collettiva 250.c. per una sperimentazione clinica con un medicamento

1 000.14

Rilascio o conferma di: a. un certificato di esercizio, di liberazione dei lotti, di importazione o di esportazione 100.b. un certificato per un prodotto

200.c. un allegato a un certificato

100.Ia. Emolumenti per espianti standardizzati

franchi

1

Esame di una domanda per l'omologazione di un: a. un espianto standardizzato 3 000.b. un espianto standardizzato nell'ambito della procedura

accelerata 10

000.c. procedimento di fabbricazione

3 000.d. espianto standardizzato di cui all'articolo 12 OM

3 000.e. espianto standardizzato di cui all'articolo 12 OM nell'ambito

della procedura accelerata 10 000.2

Esame di una domanda per un'omologazione semplificata di un espianto standardizzato per malattie suscettibili di avere esito letale 1 000.3

Esame di:

a. le specifiche sulla qualità di un espianto standardizzato nell'ambito di una domanda di liberazione dei lotti 500.b. un Periodic Safety Update Report (PSUR)

500.4

Esame di una domanda per l'esecuzione di una procedura di omologazione accelerata per un espianto standardizzato 500.5 Controllo di un onere o di una condizione di omologazione in caso di Monitored Release di un espianto standardizzato 500.

Emolumenti per gli agenti terapeutici 9

812.214.5

franchi

6

Esame di una domanda per la modifica di: a. un espianto standardizzato nell'ambito della procedura accelerata 5 000.b. un'omologazione per un procedimento di fabbricazione

500.7

Esame di una domanda per la modifica di: a. un espianto standardizzato con perizia scientifica 500.b. un espianto standardizzato senza perizia

scientifica 200.c. dati e testi apposti su contenitori e confezioni di

un espianto standardizzato (escluso il foglietto illustrativo) 100.8

Esame di una domanda per il riconoscimento dello statuto di espianto standardizzato importante per malattie rare 500.9

Esame di una domanda per l'autorizzazione: a. di una sperimentazione clinica della terapia genica somatica con un espianto standardizzato o con espianti standardizzati che contengono microrganismi geneticamente modificati 2 000.b. della modifica di una sperimentazione clinica della terapia

genica somatica con un espianto standardizzato o con espianti standardizzati che contengono microrganismi geneticamente modificati 500.10

Esame di una domanda per la proroga: a. dell'omologazione di un espianto standardizzato 200.b. dell'omologazione per un procedimento di fabbricazione

200.11

Ricezione di una notifica: a. per la modifica di un espianto standardizzato 200.b. per una sperimentazione clinica con un espianto standardizzato

1 000.c. per la modifica di una sperimentazione clinica con un espianto

standardizzato 200.12

Rilascio o conferma di: a. un certificato di esercizio, di liberazione dei lotti, di importazione o di esportazione 100.b. un certificato per un prodotto

200.c. un allegato a un certificato

100.

Sostanze terapeutiche 10

812.214.5

II. Emolumenti per dispositivi medici franchi

1

Designazione di un servizio di valutazione della conformità per dispositivi medici

5 000.2

Modifica nella designazione di un servizio di valutazione della conformità per dispositivi medici 1 000.3

Ricezione di una notifica di una sperimentazione clinica con un dispositivo medico 1 000.4

Esame di una domanda per la concessione di un'autorizzazione eccezionale per l'immissione in commercio di un dispositivo medico non conforme 1 000.5

Rilascio di un certificato di importazione o di esportazione per un dispositivo medico

300.III. Emolumenti per medicamenti veterinari

franchi

1

Esame di una domanda per l'omologazione di un: a. medicamento a base di un principio attivo nuovo 5 000.b. medicamento a base di un principio attivo noto

2 000.2

Esame di una domanda per l'omologazione semplificata di un: a. medicamento importante per malattie rare 500.b. medicamento per malattie suscettibili di avere esito letale

(art. 9 cpv. 4 LATer) 500.c. medicamento complementare e fitoterapeutico con indicazione

1 000.d. medicamento omeopatico, antroposofico o asiatico

senza indicazione

500.3

Esame di una domanda per l'omologazione di un medicamento con procedura di notifica 500.4

Esame di una domanda per il riconoscimento di: a. una monografia dei preparati 1 500.b. modifiche di una monografia dei preparati

500.5

Esame di una domanda per la modifica di: a. un medicamento con perizia scientifica 500.b. un medicamento senza perizia scientifica

250.

Emolumenti per gli agenti terapeutici 11

812.214.5

franchi

c. ogni altro medicamento nell'ambito di una domanda collettiva 125.d. dati e testi apposti su contenitori e confezioni di un

medicamento (escluso il foglietto illustrativo) 125.6

Esame di una domanda per la proroga dell'omologazione di un medicamento

250.7

Controllo di un onere o di una condizione in caso di Monitored Release di un medicamento 750.8

Ricezione di una notifica per la modifica di: a. un

medicamento

125.b. ogni altro medicamento nell'ambito di una notifica collettiva

50.9

Rilascio o conferma di: a. un certificato di esercizio, di liberazione dei lotti, di importazione o di esportazione 100.b. un certificato per un prodotto

200.c. un allegato a un certificato

100.IV. Emolumenti per autorizzazioni di esercizio e ispezioni

franchi

1

Esame di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di esercizio per:

a. la fabbricazione di medicamenti 500.b. il commercio all'ingrosso di medicamenti

500.c. l'importazione di medicamenti pronti per l'uso

500.d. l'esportazione di medicamenti pronti per l'uso

500.e. il commercio di medicamenti dalla Svizzera all'estero

500.f.

il prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti di cui all'articolo 34 LATer 500.g. la fabbricazione e la lavorazione di stupefacenti

500.h. la coltivazione di piante o funghi per estrarne stupefacenti

500.i.

il commercio e la mediazione di stupefacenti 500.j.

il commercio di precursori di cui all'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del 29 maggio 199612 sui precursori 200.12 RS

812.121.3

Sostanze terapeutiche 12

812.214.5

franchi

k. l'aggiunta di medicamenti veterinari in impianti propri all'azienda 500.l.

la fabbricazione di espianti standardizzati 500.m. il commercio all'ingrosso di espianti standardizzati

500.n. l'importazione di espianti standardizzati pronti per l'uso

500.o. l'esportazione di espianti standardizzati pronti per l'uso

500.p. il commercio di espianti standardizzati dalla Svizzera all'estero

500.2

Esame di una domanda per la modifica di un'autorizzazione di esercizio o ricezione di una notifica di una modifica importante agli impianti, all'attrezzatura o ai procedimenti per: a. la fabbricazione di medicamenti 200.b. il commercio all'ingrosso di medicamenti

200.c. l'importazione di medicamenti pronti per l'uso

200.d. l'esportazione di medicamenti pronti per l'uso

200.e. il commercio di medicamenti dalla Svizzera all'estero

200.f.

il prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti di cui all'articolo 34 LATer 200.g. la fabbricazione e la lavorazione di stupefacenti

200.h. la coltivazione di piante o di funghi per estrarne stupefacenti

200.i.

il commercio e la mediazione di stupefacenti 200.j.

il commercio di precursori 100.k. l'aggiunta di medicamenti veterinari in impianti propri

all'azienda 200.l.

la fabbricazione di espianti standardizzati 200.m. il commercio all'ingrosso di espianti standardizzati

200.n. l'importazione di espianti standardizzati pronti per l'uso

200.o. l'esportazione di espianti standardizzati pronti per l'uso

200.p. il commercio di espianti standardizzati dalla Svizzera all'estero

200.3

Ispezione per mezza giornata e per ispettore 800.4

Esame di una domanda per l'autorizzazione di importazione o di esportazione di stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori o altre sostanze chimiche impiegate nella fabbricazione di stupefacenti
e sostanze psicotrope: a. per un'unica importazione o esportazione con un valore delle merci fino a 100 franchi 50.

Emolumenti per gli agenti terapeutici 13

812.214.5

franchi

b. per un'unica importazione o esportazione con un valore delle merci oltre 100 franchi 100.c. per l'importazione e l'esportazione generali

200.V. Emolumenti amministrativi all'ora

franchi

Emolumento amministrativo in funzione del tempo impiegato, all'ora 200.VI. Tassa per la vendita di medicamenti e espianti standardizzati

Livello

Prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento o di un espianto standardizzato in franchi

Tassa per confezione venduta (per unità di espianti standardizzati) in franchi

1

0- 1.99

-.014

2

2- 4.99

-.042

3

5- 10.99

-.084

4

11- 16.99

-.14

5

17- 21.99

-.196

6

22- 27.99

-.252

7

28- 41.99

-.35

8

42- 55.99

-.49

9

56- 90.99

-.56

10

91-121.99

-.7

11 122-194.99

-.98

12 195-364.99

1.4

13 365-499.99

2.1

14 500-999.99

3.1

15

a partire da 1000

5

Sostanze terapeutiche 14

812.214.5