01.06.2024 - *
15.10.2023 - 31.05.2024 / In vigore
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
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1

Ordinanza
concernente l'esecuzione dell'allontanamento
e dell'espulsione di stranieri
(OEAE)

dell'11 agosto 1999 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22a e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19311
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS);
visti gli articoli 96 e 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo,3 ordina:

Sezione 1: Aiuto all'esecuzione (art. 22a)4


Art. 1

Divisione rimpatrio

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istituisce una Divisione speciale per
l'aiuto all'esecuzione (Divisione rimpatrio). Essa è subordinata all'Ufficio federale
dei rifugiati (Ufficio federale).

2 Nei rapporti con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o
di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi, la Divisione rimpatrio opera,
sotto il proprio nome, nell'ambito dei suoi compiti legali.


Art. 2

Compiti della Divisione rimpatrio
(art. 22a lett. a) 1 La Divisione rimpatrio procura su domanda della competente autorità di polizia
cantonale degli stranieri i documenti di viaggio per stranieri allontanati o espulsi.

2 È l'interlocutrice delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri
allontanati o espulsi, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell'ambito
di un accordo di riammissione o d'intesa con i Cantoni.

RU 1999 2254 1

RS 142.20

2

RS 142.31

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

4

Il rimando sotto il titolo si riferisce al corrispondente articolo della LDDS.

142.281

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.281


Art. 3

Accertamenti d'identità e di cittadinanza 1 La Divisione rimpatrio verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di
viaggio, l'identità e la cittadinanza di stranieri allontanati o espulsi.

2 A tale scopo essa può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine nonché analisi linguistiche o del testo. Informa il Cantone sull'esito degli accertamenti.


Art. 4

Presa di contatto con le autorità del Paese di origine
o di provenienza

1 Giusta l'articolo 97 capoversi 2 e 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998, dati
personali di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione e rifugiati riconosciuti possono essere comunicati alle autorità del Paese di origine o di provenienza,
soltanto se:

a.

la qualità di rifugiato è stata negata o revocata con decisione passata in giudicato e la persona interessata non è stata ammessa a titolo provvisorio a
causa dell'inammissibilità d'esecuzione dell'allontanamento; b.

un'eventuale istanza di ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'Ufficio
federale di un ricorso è stata respinta dalla Commissione svizzera di ricorso
in materia di asilo (Commissione di ricorso); c.

l'esecuzione immediata dell'allontanamento ordinata dall'Ufficio federale e
la revoca simultanea dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso non sono
state impugnate entro 24 ore dalla notificazione della decisione presso la
Commissione di ricorso; se l'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo è
accolta, occorre sospendere ulteriori prese di contatto con le autorità del
Paese di origine o di provenienza.

2 Se è stato inoltrato un rimedio di diritto straordinario o un mezzo d'impugnazione
che riguardano la qualità di rifugiato e l'autorità competente non sospende l'esecuzione dell'allontanamento, possono essere mantenuti eventuali contatti già stabiliti
con le autorità del Paese di origine o di provenienza.


Art. 5

Organizzazione della partenza
(art. 22a lett. b) 1 Per l'organizzazione della partenza, la Divisione rimpatrio può collaborare con il
Servizio viaggi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), con compagnie
aeree o con agenzie di viaggio private.

2 Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, la Divisione rimpatrio può segnatamente
regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

3 La Divisione rimpatrio può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli
internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o
espulsi. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 3

142.281


Art. 6

Collaborazione con il DFAE
(art. 22a lett. c) 1 La Divisione rimpatrio intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali
uno scambio permanente d'informazioni su: a.

le questioni relative all'ottenimento di documenti; b.

l'organizzazione della partenza e del ritorno; c.

la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

2 La Divisione rimpatrio può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i
Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi oppure presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari.


Art. 7

Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale 1 La Divisione rimpatrio allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione
relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti
legati alla sicurezza.

2 La Divisione rimpatrio intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.


Art. 8

Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono alla Divisione rimpatrio l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento di stranieri allontanati o espulsi alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.


Art. 9

Rilascio di un documento di viaggio sostitutivo Se per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di uno straniero non è
possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, l'Ufficio federale può
rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato
terzo.


Art. 10

Sospensione e termine dell'aiuto all'esecuzione 1 La Divisione rimpatrio sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché: a.

motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione; b.

non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.281

2 L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento
dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio
non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.


Art. 11

Servizio all'aeroporto 1 L'Ufficio federale gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti
segnatamente i seguenti compiti:5 a.6

coordinamento della scorta di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione forzata
di espulsioni e allontanamenti per via aerea; b.

prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo (Ticketing) e fissazione della
rotta (Routing);

c.

pagamento dei contributi per l'aiuto al ritorno versati a titolo individuale e
destinati all'acquisto di medicinali nonché del viatico.

2 L'Ufficio federale può concludere con le autorità di polizia competenti degli aeroporti di Zurigo Kloten e Ginevra Cointrin convenzioni amministrative speciali. Le
prestazioni fornite dalla polizia dell'aeroporto su mandato della Divisione rimpatrio
sono conteggiate direttamente con quest'ultima.


Art. 12


7

Trattamento di dati

1 L'Ufficio federale tiene un sistema d'informazione (AURORA) per il disbrigo e il
controllo delle pratiche nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione, nonché per l'allestimento di statistiche.

2 A tale scopo sono trattati i dati relativi a: a.

identità;

b.

stato civile;

c.

indirizzi;

d.

permessi;

e.

misure per accertare l'identità e la cittadinanza; f.

conoscenze linguistiche; g.

presenza di un certificato medico rilevante; h.

data del rilascio in libertà; i.

garanzia della sicurezza in caso di rinvio; j.

stato della procedura di diritto in materia di stranieri e d'asilo; k.

stato dei preparativi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione; l.

viatico e aiuto al ritorno.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 5

142.281

3 Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.


Art. 13

Rimborso delle spese da parte dei Cantoni Le spese di esecuzione e di partenza, versate dall'Ufficio federale, per stranieri allontanati o espulsi che sono a carico dei Cantoni sono conteggiate singolarmente.


Art. 14

Rimborso delle spese

1 L'Ufficio federale versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla
base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

2 Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle
prestazioni l'Ufficio federale fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base
delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.


Art. 15

Partecipazione alle spese della carcerazione 1 Per le persone menzionate all'articolo 14e capoverso 2 LDDS che si trovano in
carcerazione preliminare o in vista di espulsione è versato, a partire da una durata
dell'arresto di dodici ore, un importo forfettario di 130 franchi per giorno.

2 L'Ufficio federale rimborsa le spese per l'assistenza medica durante i primi tre mesi di carcerazione, nella misura in cui l'assistenza medica sia strettamente necessaria
e le spese non siano a carico di terzi. Se l'obbligo d'assicurazione giusta l'articolo 7
capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 19958 sull'assicurazione malattie è estinto
e la durata della carcerazione è superiore a due mesi, il Cantone incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione è tenuto a chiedere presso una cassa
malati la copertura assicurativa secondo le disposizioni fissate per i richiedenti
l'asilo.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16

Competenza

L'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui
la LDDS non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.

8

RS 832.102

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.281


Art. 17

Proposta di ammissione provvisoria 1 Se l'Ufficio federale ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità
competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 19999.

2 Un Cantone può proporre un'ammissione provvisoria soltanto se ha preso per tempo tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se l'allontanamento non è eseguibile in ragione della mancata collaborazione dello straniero, non
si dispone, di regola, un'ammissione provvisoria.


Art. 18

Rifugiati ammessi provvisoriamente Lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e la loro assistenza sono retti dagli
articoli 58, 59, 61, 80-83, 85, 88 capoversi 3 e 4 e dall'articolo 92 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998.


Art. 19

Oneri in relazione a un'ammissione provvisoria L'Ufficio federale può subordinare, in ogni momento, l'ammissione provvisoria a
determinati oneri. Sente lo straniero prima di decidere in merito a un onere.


Art. 20

Documenti di legittimazione 1 Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare
presso l'Ufficio federale i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di
legittimazione stranieri in loro possesso.

2 Conformemente alla decisione dell'Ufficio federale, le autorità cantonali rilasciano
allo straniero un libretto per stranieri F, di validità limitata al massimo a un anno e
prorogabile. Il libretto F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali
come documento d'identità. Non autorizza a varcare la frontiera.

3 Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa sono iscritti nel libretto F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico
delle autorità cantonali.

4 Dalla durata di validità del libretto F non può essere desunto un diritto di residenza.

5 Il libretto F è ritirato se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le
condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.


Art. 21

Ripartizione sui Cantoni La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199910.

9

RS 142.311

10

RS 142.311

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 7

142.281


Art. 22

Obbligo di rimborso e di garanzia 1 Per l'esecuzione dell'obbligo di rimborso e di garanzia ai sensi dell'articolo 14c
capoverso 6 LDDS si applicano per analogia le disposizioni in merito ai richiedenti
l'asilo del titolo 2 capitolo 2 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 199911
(OA 2), ad eccezione dell'articolo 9 capoverso 3 lettera d. Sono fatte salve le disposizioni speciali di tale ordinanza in merito alla fissazione delle spese che devono essere rimborsate e alla procedura di esenzione.

2 L'importo determinante per la procedura di esenzione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999 per le persone ammesse
provvisoriamente è fissato a 20 000 franchi. Secondo l'articolo 15 capoverso 2 della
stessa ordinanza, tale importo aumenta di 20 000 franchi al massimo. Per le persone
che durante la procedura d'asilo sono state esonerate dall'obbligo di prestare garanzie, l'Ufficio federale esamina al momento dell'allestimento del conteggio intermedio ai sensi dell'articolo 16 di detta ordinanza, se sono ancora date le condizioni per
l'esenzione.


Art. 23

Spese che devono essere rimborsate Le spese che devono essere rimborsate si compongono di: a.

costi rimasti scoperti nel conteggio intermedio ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 dell'OA 2 e di b.

un importo forfettario di 40 franchi per giorno e persona per le altre spese
assistenziali. L'Ufficio federale parte dal presupposto che le persone hanno
ottenuto un'assistenza completa per il periodo senza rapporto di lavoro.
L'Ufficio federale esamina questa supposizione, se la persona dimostra che
non vi era indigenza o vi era soltanto in parte durante il periodo in cui non
ha esercitato un'attività lavorativa oppure se sono state versate prestazioni
proprie o di terzi.


Art. 24

Autorizzazione relativa al ricongiungimento familiare Il ricongiungimento familiare può essere autorizzato se l'autorità di polizia cantonale degli stranieri è disposta a rilasciare allo straniero un permesso di dimora. Sono
applicabili le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 dell'ordinanza del 6 ottobre
198612 che limita l'effettivo degli stranieri.


Art. 25

Proroga dell'ammissione provvisoria 1 Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, il loro libretto per stranieri alla competente autorità cantonale per proroga.

2 Se l'autorità competente del Cantone di dimora non è disposta a prorogare l'ammissione provvisoria, ne propone la revoca all'Ufficio federale.

11

RS 142.312

12

RS 823.21

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.281


Art. 26

Revoca dell'ammissione provvisoria 1 L'Ufficio federale può revocare in ogni momento l'ammissione provvisoria. Se la
sua decisione non si fonda su una richiesta dell'autorità che aveva proposto
l'ammissione provvisoria, deve prima consultare quest'ultima. Fissa un termine di
partenza adeguato a meno che non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre
196813 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194314
sull'organizzazione giudiziaria.

2 L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all'Ufficio federale le circostanze idonee a sostenere la revoca dell'ammissione provvisoria.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 25 novembre 198715 concernente l'ammissione provvisoria degli
stranieri è abrogata.


Art. 28

Disposizione transitoria L'Ufficio federale stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui
ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine
di partenza.


Art. 29

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

13

RS 172.021

14

RS 173.110

15

[RU 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]