01.04.2025 - *
01.06.2024 - 31.03.2025
15.10.2023 - 31.05.2024 / In vigore
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
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01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
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1

Ordinanza

concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) dell'11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo (LAsi); visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),4 ordina: Sezione 1: Aiuto all'esecuzione5

Art. 1

6 Disposizioni generali

(art. 71 LStr)7

L'Ufficio federale della migrazione (UFM)8 fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione.


Art. 2

9 Portata dell'aiuto

all'esecuzione

(art. 71 lett. a LStr)10 1

L'UFM procura su domanda della competente autorità di polizia cantonale degli stranieri i documenti di viaggio per stranieri allontanati o espulsi.

RU 1999 2254 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3 RS

172.010

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

8

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

142.281

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.281

2

È l'interlocutore delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell'ambito di un accordo di riammissione o d'intesa con i Cantoni.


Art. 3


11

Accertamenti d'identità e di cittadinanza 1

L'UFM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza di stranieri allontanati o espulsi.

2

A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. Informa il Cantone sull'esito degli accertamenti.12

Art. 4


13

Acquisizione dei documenti di viaggio (art. 97 cpv. 2 LAsi) 1

La qualità di rifugiato è considerata negata se la domanda d'asilo è stata rifiutata o se è stata pronunciata una decisione di non entrata nel merito.

2

L'acquisizione dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

a14 Convenzioni con autorità estere (art. 48a LOGA) Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché con l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

13 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU 2006 927). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 3

142.281


Art. 5

15 Organizzazione della

partenza

(art. 71 lett. b LStr)16 1

Per l'organizzazione della partenza, l'UFM può collaborare con il Servizio viaggi del DFAE, con compagnie aeree o con agenzie di viaggio private.

2

Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

3

Esso può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.


Art. 6


17

Collaborazione con il DFAE (art. 71 lett. c LStr)18 1

L'UFM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d'informazioni su: a. le questioni relative all'ottenimento di documenti; b. l'organizzazione della partenza e del ritorno; c. la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

2

Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.


Art. 7


19

Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale 1

L'UFM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

2

Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.281


Art. 8


20

Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono all'UFM l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento di stranieri allontanati o espulsi alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.


Art. 9

Rilascio di un documento di viaggio sostitutivo Se per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, l'UFM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.


Art. 10

Sospensione e termine dell'aiuto all'esecuzione 1

L'UFM sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché: a. motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione;

b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale; c. non è nota la dimora dello straniero.21 2

L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.


Art. 11

Servizio all'aeroporto 1

L'UFM gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnatamente i seguenti compiti:22

a.23 coordinamento della scorta di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione forzata di espulsioni e allontanamenti per via aerea; b. prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo (Ticketing) e fissazione della rotta (Routing);

c. pagamento dei contributi per l'aiuto al ritorno versati a titolo individuale e destinati all'acquisto di medicinali nonché del viatico.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 5

142.281

2

L'UFM può concludere con le competenti autorità degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni riguardanti la gestione dell'esercizio presso l'aeroporto. Le prestazioni fornite dalla competente autorità all'aeroporto e da terzi su mandato dell'UFM sono conteggiate direttamente con quest'ultimo.24

Art. 12


25

Trattamento di dati

1

L'UFM tiene un sistema d'informazione (AURORA) per il disbrigo e il controllo delle pratiche nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione, nonché per l'allestimento di statistiche.

2

A tale scopo sono trattati i dati relativi a: a. identità; b. stato civile;

c. indirizzi; d. permessi; e. misure per accertare l'identità e la cittadinanza; f. conoscenze linguistiche;

g. presenza di un certificato medico rilevante; h. data del rilascio in libertà; i.

garanzia della sicurezza in caso di rinvio; j.

stato della procedura di diritto in materia di stranieri e d'asilo; k. stato dei preparativi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione; l.

viatico e aiuto al ritorno.

3

Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.


Art. 13

Rimborso delle spese da parte dei Cantoni Le spese di esecuzione e di partenza, versate dall'UFM, per stranieri allontanati o espulsi che sono a carico dei Cantoni sono conteggiate singolarmente.


Art. 14

Rimborso delle spese

1

L'UFM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.281

2

Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni l'UFM fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.


Art. 15


26

Partecipazione alle spese della carcerazione (art. 82 LStr) 1

Se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75-78 LStr, a partire da una durata di carcerazione di dodici ore è versato un importo forfettario di 140 franchi per giorno, in base allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. Alla fine dell'anno l'UFM adegua l'importo forfettario a tale indice per l'anno civile seguente.

2

L'UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l'esecuzione della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr. L'indennizzo è retto dal capoverso 1.

Sezione 1a:27 Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive28
a29 Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano all'UFM i seguenti dati in merito all'ordine di carcerazione secondo gli articoli 73, 75-78 LStr nei settori dell'asilo e degli stranieri: a. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione; b. il numero dei rinvii; c. il numero dei rilasci in libertà; d. la cittadinanza delle persone incarcerate; e. il sesso e l'età delle persone incarcerate; f.

il tipo di carcerazione 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

27 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 7

142.281

b a 15d30
e31 Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16

32 Competenza L'UFM dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStr non
ne attribuisca la competenza ai Cantoni.


Art. 17


33

Proposta di ammissione provvisoria 1

Se l'UFM ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile.

2

Il Cantone può proporre l'ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria.


Art. 18


34

Rifugiati ammessi provvisoriamente Lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e gli standard dell'aiuto sociale sono retti dalle medesime disposizioni applicabili ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

30 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

31 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567, 2008 421).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.281


Art. 19


35



Art. 20


36
Documenti di legittimazione 1

Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso l'UFM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

1bis

Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, l'UFM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).37

2

Conformemente alla decisione dell'UFM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.

3

Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa sono iscritti nella carta di soggiorno F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico delle autorità cantonali.

4

Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.

4bis

Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.

5

La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.


Art. 21

Ripartizione sui

Cantoni

La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199938.

35 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

37 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

38 RS

142.311

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 9

142.281


Art. 22

e 2339

Art. 24

40 Ricongiungimento familiare

(art. 85 cpv. 7 LStr) La procedura concernente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera è retta dall'articolo 74 dell'ordinanza del 24 ottobre 200741 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).


Art. 25


42



Art. 26


43
Revoca dell'ammissione provvisoria 1

L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all'UFM le circostanze che possono comportare la revoca dell'ammissione provvisoria.

2

L'UFM può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l'articolo 83 capoversi 2-4 LStr., Essa deve prima consultare l'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest'ultima.

3

L'UFM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione.

a44 Estinzione dell'ammissione provvisoria L'ammissione provvisoria si estingue giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente: a. presenti domanda d'asilo in un altro Stato; b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato; c. soggiorni durante oltre 30 giorni all'estero senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 27 ottobre 200445 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV); 39 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

41 RS

142.201

42 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

45 RS

143.5

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.281

d. sia tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno giusta l'articolo 5 ODV; e. permanga all'estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l'articolo 5 ODV;

f.

notifichi la propria partenza e lascia il Paese.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 198746 concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.


Art. 28

Disposizione transitoria

L'UFM stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

a47 Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria.


Art. 29

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

46 [RU

1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041] 47 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 11

142.281

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 200448 1

L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15b) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15c) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

2

La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. L'indennità forfetaria è versata soltanto se l'allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione conformemente all'articolo 22a LDDS49.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 200650 1

L'UFM versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 e l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo 200451. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.

2

L'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

48 RU

2004 1549

49 [CS

1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

50 RU

2006 927

51 RU

2004 1649

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.281