01.06.2024 - *
15.10.2023 - 31.05.2024 / In vigore
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
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01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
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1

Ordinanza

concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) dell'11 agosto 1999 (Stato 1° febbraio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo (LAsi); visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),4 ordina: Sezione 1: Aiuto all'esecuzione5

Art. 1

6 Disposizioni generali

(art. 71 LStr)7

L'Ufficio federale della migrazione (UFM)8 fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione.


Art. 2

9 Portata dell'aiuto

all'esecuzione

(art. 71 lett. a LStr)10 1

L'UFM procura su domanda della competente autorità di polizia cantonale degli stranieri i documenti di viaggio per stranieri allontanati o espulsi.

RU 1999 2254 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3 RS

172.010

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

8

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

142.281

Migrazione

2

142.281

2

È l'interlocutore delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell'ambito di un accordo di riammissione o d'intesa con i Cantoni.


Art. 3


11

Accertamenti d'identità e di cittadinanza 1

L'UFM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza di stranieri allontanati o espulsi.

2

A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. Informa il Cantone sull'esito degli accertamenti.12

Art. 4


13

Acquisizione dei documenti di viaggio (art. 97 cpv. 2 LAsi) 1

La qualità di rifugiato è considerata negata se la domanda d'asilo è stata rifiutata o se è stata pronunciata una decisione di non entrata nel merito.

2

L'acquisizione dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

a14 Convenzioni con autorità estere (art. 48a LOGA) Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)15 e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché con l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

13 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU 2006 927). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

15 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 3

142.281


Art. 5

16 Organizzazione della

partenza

(art. 71 lett. b LStr)17 1

Per l'organizzazione della partenza, l'UFM può collaborare con il Servizio viaggi del DFAE, con compagnie aeree o con agenzie di viaggio private.

2

Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

3

Esso può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.


Art. 6


18

Collaborazione con il DFAE (art. 71 lett. c LStr)19 1

L'UFM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d'informazioni su: a. le questioni relative all'ottenimento di documenti; b. l'organizzazione della partenza e del ritorno; c. la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

2

Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.


Art. 7


20

Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale 1

L'UFM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

2

Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

Migrazione

4

142.281


Art. 8


21

Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono all'UFM l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento di stranieri allontanati o espulsi alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.


Art. 9

Rilascio di un documento di viaggio sostitutivo Se per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, l'UFM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.


Art. 10

Sospensione e termine dell'aiuto all'esecuzione 1

L'UFM sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché: a. motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione;

b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale; c. non è nota la dimora dello straniero.22 2

L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.


Art. 11

Servizio e prestazioni all'aeroporto23 1

L'UFM gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnatamente i seguenti compiti:24

a.25 coordinamento della scorta di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione forzata di espulsioni e allontanamenti per via aerea; b. prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo (Ticketing) e fissazione della rotta (Routing);

c. pagamento dei contributi per l'aiuto al ritorno versati a titolo individuale e destinati all'acquisto di medicinali nonché del viatico.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° ago 2001 (RU 2001 1748).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° ago 2001 (RU 2001 1748).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 5

142.281

2

L'UFM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la gestione dell'esercizio presso l'aeroporto. Si tratta in particolare dell'accoglienza di persone all'aeroporto e della scorta di polizia fino all'imbarco. Le prestazioni fornite dalla competente autorità all'aeroporto e da terzi su mandato dell'UFM sono contabilizzate direttamente con questi ultimi.26 3 Per l'accoglienza all'aeroporto e la scorta di polizia fino all'imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:

a. 400 franchi per i voli di linea; b. 1700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d'origine.27

4

L'UFM assicura la scorta medica: a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate. Per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese; b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi.28

Art. 12


29

Trattamento di dati

1

L'UFM tiene un sistema d'informazione (AURORA) per il disbrigo e il controllo delle pratiche nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione, nonché per l'allestimento di statistiche.

2

A tale scopo sono trattati i dati relativi a: a. identità; b. stato civile;

c. indirizzi; d. permessi; e. misure per accertare l'identità e la cittadinanza; f. conoscenze linguistiche;

g. presenza di un certificato medico rilevante; h. data del rilascio in libertà; i.

garanzia della sicurezza in caso di rinvio; j.

stato della procedura di diritto in materia di stranieri e d'asilo; k. stato dei preparativi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione; 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1748).

Migrazione

6

142.281

l.

viatico e aiuto al ritorno.

3

Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'UFM che si occupano dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.


Art. 13

Rimborso delle spese da parte dei Cantoni Le spese di esecuzione e di partenza, versate dall'UFM, per stranieri allontanati o espulsi che sono a carico dei Cantoni sono conteggiate singolarmente.


Art. 14

Rimborso delle spese

1

L'UFM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

2

Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni l'UFM fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.


Art. 15


30

Partecipazione alle spese d'esercizio (art. 82 cpv. 2 LStr) 1

In caso di fermo secondo l'articolo 73 LStr o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75-78 LStr, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.

2

Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l'importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

3

L'UFM segue l'evoluzione dei costi d'esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono all'UFM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d'esercizio.

4

L'UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti la messa a disposizione di posti di carcerazione a favore della Confederazione per l'esecuzione della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 7

142.281

Sezione 1a:31 Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive32
a33 1 Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano all'UFM i seguenti dati in merito all'ordine di carcerazione secondo gli articoli 73, 75-78 LStr nei settori dell'asilo e degli stranieri: a. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione; b. il numero dei rinvii; c. il numero dei rilasci in libertà; d. la cittadinanza delle persone incarcerate; e. il sesso e l'età delle persone incarcerate; f.

il tipo di carcerazione 2

Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.34
b a 15d35
e36 Sezione 1b:37 Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea
f Estensione del monitoraggio (art. 71a cpv. 1 LStr) 1

Il monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea comprende le seguenti fasi: a. l'accompagnamento delle persone interessate all'aeroporto; b. l'organizzazione a terra in aeroporto; 31 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1649).

Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).

35 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

36 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567, 2008 421).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).

Migrazione

8

142.281

c. il

volo;

d. l'arrivo all'aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione.

2

Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all'aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.

g Conferimento di compiti a terzi (art. 71a cpv. 2 LStr) 1

L'UFM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione di allontanamenti o espulsioni.

2

L'UFM conclude convenzioni con i terzi incaricati.

h Compiti dei terzi incaricati (art. 71a cpv. 2 LStr) 1

I terzi incaricati: a. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea; b. presentano all'UFM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato; c. allestiscono un rapporto d'attività e di gestione annuale all'attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.

2

I terzi incaricati possono: a. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea; b. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.

i Rimborso dei costi (art. 71a LStr) 1

L'UFM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti. 2

Le indennità sono versate in modo forfettario.

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 9

142.281

Sezione 1c:38 Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali
j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione (art. 82 cpv. 1 LStr) Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata; b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall'esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;

c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l'assistenza medica e i contatti sociali;

d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini; e. i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l'esecuzione dell'allontanamento, il buon funzionamento dello stabilimento o l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza; f. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-e della legge federale del 5 ottobre 198439 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).

k Entità dei sussidi (art. 82 cpv. 1 LStr) 1

Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.

2

Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.

38 Introdotta dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

39 RS

341

Migrazione

10

142.281

3

La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dagli alloggi della Confederazione.

l Metodo di calcolo

1

La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM40).

2

Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».

m Sussidi di costruzione Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2-4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell'ordinanza del 21 novembre 200741 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi (art. 82 cpv. 1 LStr) 1

Occorre notificare senza indugio all'Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.

2

Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l'articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM42.

3

L'UFG può ridurre l'importo da restituire o rinunciare alla restituzione se: a. il cambiamento di destinazione è di breve durata; b. lo stabilimento viene utilizzato per l'esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l'adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.

40 RS

341

41 RS

341.1

42 RS

341

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 11

142.281

o Organizzazione e

procedura

(art. 82 cpv. 1 LStr) 1

Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l'UFG sente l'UFM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all'ubicazione della costruzione prevista.

2

Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25-33 OPPM43.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16

44 Competenza L'UFM dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStr non
ne attribuisca la competenza ai Cantoni.


Art. 17


45

Proposta di ammissione provvisoria 1

Se l'UFM ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile.

2

Il Cantone può proporre l'ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria.


Art. 18


46

Rifugiati ammessi provvisoriamente Lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e gli standard dell'aiuto sociale sono retti dalle medesime disposizioni applicabili ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

43 RS

341.1

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Migrazione

12

142.281


Art. 19


47



Art. 20


48
Documenti di legittimazione 1

Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso l'UFM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

1bis

Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, l'UFM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).49

2

Conformemente alla decisione dell'UFM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.

3

Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa sono iscritti nella carta di soggiorno F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico delle autorità cantonali.

4

Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.

4bis

Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.

5

La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.


Art. 21

Ripartizione sui

Cantoni

La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199950.

47 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

49 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

50 RS

142.311

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 13

142.281


Art. 22

e 2351

Art. 24

52 Ricongiungimento familiare

(art. 85 cpv. 7 LStr) La procedura concernente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera è retta dall'articolo 74 dell'ordinanza del 24 ottobre 200753 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).


Art. 25


54



Art. 26


55
Revoca dell'ammissione provvisoria 1

L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all'UFM le circostanze che possono comportare la revoca dell'ammissione provvisoria.

2

L'UFM può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l'articolo 83 capoversi 2-4 LStr., Essa deve prima consultare l'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest'ultima.

3

L'UFM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione.

a56 Estinzione dell'ammissione provvisoria L'ammissione provvisoria si estingue giusta l'articolo 84 capoverso 4 LStr, al momento della partenza definitiva dalla Svizzera. La partenza è considerata definitiva segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente: a. presenti domanda d'asilo in un altro Stato; b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato; c.57 ...

d. sia tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell'articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 ODV; 51 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

53 RS

142.201

54 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5567). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 2 dell'O del 14 nov. 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6049).

57 Abrogata dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

Migrazione

14

142.281

e. permanga all'estero oltre la durata di validità del visto di ritorno giusta l'articolo 7 ODV o del passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 4 ODV; f.

notifichi la propria partenza e lasci il Paese.

Sezione 2a:58 Decisione di allontanamento
b Contenuto della decisione di allontanamento (art. 64 LStr) 1

La decisione di allontanamento contiene: a. l'obbligo dello straniero di lasciare la Svizzera; b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera; c. i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza.

2

La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.

c Invito senza formalità (art. 64 cpv. 2 LStr ) 1

Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.

2

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 1.

d Modulo standard (art. 64b LStr) L'UFM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.

e Foglio informativo (art. 64f cpv. 2 LStr) 1

Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.

2

Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.

58 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 15

142.281

3

L'UFM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 198759 concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.


Art. 28

Disposizione transitoria

L'UFM stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

a60 Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria.


Art. 29

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

59 [RU

1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041] 60 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

Migrazione

16

142.281

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 200461 1

L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15b) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15c) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

2

La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. L'indennità forfetaria è versata soltanto se l'allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione conformemente all'articolo 22a LDDS62.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 200663 1

L'UFM versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 e l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo 200464. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.

2

L'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

61 RU

2004 1549

62 [CS

1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all.

n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

63 RU

2006 927

64 RU

2004 1649

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 17

142.281

Allegato 165 (art. 26c cpv. 2) Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200466 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b. Accordo del 26 ottobre 200467 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. Accordo del 17 dicembre 200468 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d. Accordo del 28 aprile 200569 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. Protocollo del 28 febbraio 200870 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

65 Introdotto dal n. II dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).

66 RS 0.362.31 67 RS 0.362.1

68 RS 0.362.32 69 RS 0.362.33 70 RS 0.362.311

Migrazione

18

142.281