01.06.2024 - *
15.10.2023 - 31.05.2024 / In vigore
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
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01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
01.08.2001 - 31.03.2004
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1

Ordinanza

concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) dell'11 agosto 1999 (Stato 1° ottobre 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 124 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la
loro integrazione (LStrI)2; visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull'asilo (LAsi); visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),5 ordina: Sezione 1: Aiuto all'esecuzione6

Art. 1


7

Disposizioni generali (art. 71 LStrI)

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale8 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19279 (espulsione giudiziaria).

RU 1999 2254 1

RS 142.20

2

Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

3

RS 142.31

4

RS 172.010

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

7

Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

8

RS 311.0

9

RS 321.0

142.281

Migrazione

2

142.281


Art. 2


10

Inizio dell'aiuto all'esecuzione (art. 71 lett. a LStrI) 1

La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. 2 Nella procedura celere di cui all'articolo 26c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento.

3

Nella procedura ampliata di cui all'articolo 26d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l'ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell'autorità cantonale competente.

4

La SEM informa l'autorità cantonale competente sull'avvio delle pratiche per l'ottenimento dei documenti di viaggio.

a11 Colloquio sulla partenza 1

Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l'autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all'esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.

2

Nella procedura celere di cui all'articolo 26c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall'autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.

3

Nella procedura Dublino di cui all'articolo 26b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell'autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.

4

Il colloquio sulla partenza serve in particolare a: a. spiegare l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria alla persona interessata;

b. accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera;

c. accertare che lo stato di salute consenta il trasporto; d. informare la persona interessata sull'obbligo di collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi; e. comminare all'occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73-78 LStrI;

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

11 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 3

142.281

f.

informare la persona interessata sull'aiuto al ritorno; g. informare la persona interessata in merito all'indennità per le spese di viaggio di cui all'articolo 59a capoverso 2bis OAsi 2.

b12 Colloquio di consulenza nel quadro della carcerazione amministrativa 1

L'autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStrI. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all'ottenimento dei documenti e all'organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.

2

Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell'asilo è retto dagli articoli 59a capoverso 2bis OAsi 2 (spese di viaggio) e 59abis OAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.

3

La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell'asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.


Art. 3


13

Accertamenti d'identità e di cittadinanza 1

La SEM verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.14 2 A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine. Informa il Cantone sull'esito degli accertamenti.15

Art. 4


16

Ottenimento dei documenti di viaggio in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari (art. 97 cpv. 2 LAsi) L'ottenimento dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

12 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

14 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Migrazione

4

142.281

a17 Convenzioni con autorità estere (art. 48a LOGA)

Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)18 e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché con l'aiuto al ritorno e la reintegrazione.


Art. 5


19

Organizzazione della partenza (art. 71 lett. b LStrI)20 1

Per l'organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.21 2 Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

3

La SEM può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.22

Art. 6


23

Collaborazione con il DFAE (art. 71 lett. c LStrI)24 1

La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d'informazioni su: a. le questioni relative all'ottenimento di documenti; b. l'organizzazione della partenza e del ritorno; 17 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006 (RU 2006 927). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

18 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 5

142.281

c. la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

2

Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.25

Art. 7


26

Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale 1

La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione e dell'espulsione giudiziaria, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

2

Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione e dell'espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.


Art. 8


27

Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono alla SEM l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.


Art. 9


28

Rilascio di documenti di viaggio sostitutivi Se per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.


Art. 10

Sospensione dell'aiuto all'esecuzione29 1

La SEM sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché: 25 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

26 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

27 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

28 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

29 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Migrazione

6

142.281

a.30 motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria;

b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale; c. non è nota la dimora dello straniero.31 2

L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.


Art. 11


32

Servizio all'aeroporto La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti: a. esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi; b. fissazione del livello di esecuzione conformemente all'articolo 28 capoverso 1 dell'ordinanza del 12 novembre 200833 sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo;

c. organizzazione e coordinamento dell'accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo; d. fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo per i voli di linea;

e. organizzazione di voli speciali; f.

consulenza alle autorità federali e cantonali competenti; g. versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l'aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all'aeroporto.

a34 Prestazioni all'aeroporto 1

La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all'aeroporto. Si tratta in particolare: a. dell'accoglienza di persone all'aeroporto; b. della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio;

c. del controllo di sicurezza; 30 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

33 RS 364.3

34 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 7

142.281

d. della scorta di polizia fino all'imbarco; e. della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.

2

Le prestazioni fornite dalla competente autorità all'aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.

3

Per l'accoglienza all'aeroporto e la scorta di polizia fino all'imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:

a. 400 franchi per i voli di linea; b. 1700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d'origine.

4

La SEM assicura l'accompagnamento medico: a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese; b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi.


Art. 12


35

Trattamento di dati relativi all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione36 1

La SEM tiene un sistema d'informazione (AURORA) per il disbrigo e il controllo delle pratiche nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione, nonché per l'allestimento di statistiche.

2

A tale scopo sono trattati i dati relativi a: a. identità; b. stato civile; c. indirizzi; d. permessi; e. misure per accertare l'identità e la cittadinanza; f.

conoscenze linguistiche; g. presenza di un certificato medico rilevante; h. data del rilascio in libertà; i.

garanzia della sicurezza in caso di rinvio; j.

stato della procedura di diritto in materia di stranieri e d'asilo; k. stato dei preparativi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione; l.

viatico e aiuto al ritorno.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1748).

36 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Migrazione

8

142.281

3

Hanno accesso ai dati i collaboratori della SEM che si occupano dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.


Art. 13


37

Rimborso delle spese da parte dei Cantoni I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.


Art. 14

Rimborso delle spese

1

La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

2

Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.


Art. 15


38

Partecipazione alle spese d'esercizio (art. 82 cpv. 2 LStrI) 1

In caso di fermo secondo l'articolo 73 LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75-78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.

2

Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l'importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

3

La SEM segue l'evoluzione dei costi d'esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d'esercizio.

4

...39

37 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

39 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 9

142.281

Sezione 1a:40 Rilevamento di dati nell'ambito delle misure coercitive
a Comunicazione di dati riguardanti la carcerazione amministrativa41 1

Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all'ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75-78 LStrI nei settori dell'asilo e degli stranieri:42 a. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione; b. il numero dei rinvii; c. il numero dei rilasci in libertà; d. la cittadinanza delle persone incarcerate; e. il sesso e l'età delle persone incarcerate; f.

il tipo di carcerazione; g.43 il luogo dell'incarcerazione; h.44 la durata della carcerazione.

2

Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.45 Sezione 1abis: Interventi internazionali di rimpatrio (art. 71a e 71abis LStrI)46
b47 Competenze

1

Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è competente per la direzione operativa nel quadro della cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia). In questo contesto consulta e informa l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Adempie segnatamente i compiti seguenti: a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio; 40 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1649).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

41 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

42 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

43 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

44 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

45 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6949).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

Migrazione

10

142.281

b. è competente per l'attuazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione o del direttore esecutivo dell'Agenzia riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio.

2

Per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera b, la SEM può concludere con l'Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni in vista del distaccamento da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia.

bbis48 Impieghi all'estero 1 In previsione dell'impiego di personale svizzero all'estero la SEM, d'intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario per i diversi pool.

2

Se in virtù degli articoli 29 paragrafo 3, 30 paragrafo 3 e 31 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/162449 l'Agenzia chiede il distaccamento all'estero di specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato, in presenza di una situazione eccezionale in Svizzera la SEM può di rigettare la richiesta.

c50 Specialisti in materia di rimpatrio della SEM 1

La SEM gestisce una riserva di collaboratori composta di specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati ad hoc per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/162451.

2

Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.

d52 Agenti di scorta di polizia dei Cantoni 1

In virtù delle convenzioni del DFGP con i Cantoni di cui all'articolo 71a capoverso 3 LStrI, i Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.

2

Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.

48 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

49 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

50 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

51 Vedi nota a piè di pagina relativa all'art. 15bbis cpv. 2.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 e dal 1° mar. 2019 per il cpv. 4 (RU 2018 3119).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 11

142.281

3

Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 300 franchi.

4

Per i capisquadra versa un'indennità forfettaria giornaliera di 400 franchi.

e53 Osservatori del rimpatrio forzato 1

La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Distacca queste persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.

2

I compiti degli osservatori del rimpatrio forzato sono stabiliti dall'Agenzia.

3

La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all'articolo 71abis capoverso 2 LStrI. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distaccamento degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15g-15i si applicano per analogia.

ebis 54 Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio 1 La SEM coordina l'impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l'AFD in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c-15e.

2

Comunica all'AFD le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all'articolo 3c capoverso 3 dell'ordinanza del 26 agosto 200955 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

eter 56 Modalità d'intervento di personale estero in Svizzera 1 In vista dell'intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all'Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d'intervento e partecipa all'elaborazione del piano operativo.

2

La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest'ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.

3

La SEM concorda i mezzi e le modalità d'intervento di personale estero con l'Agenzia e con gli altri Stati Schengen.

4

Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.

53 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal

15 set. 2018 (RU 2018 3119).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

55 RS 631.062 56 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

Migrazione

12

142.281

5

Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d'origine.

6

La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 195857 sulla responsabilità.

equater58 Responsabilità per il personale svizzero all'estero 1 Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero all'estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 195859 sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati.

2

Il personale svizzero che commette un reato in occasione di un intervento all'estero sottostà al diritto dello Stato ospitante. Se tale Stato rinuncia al perseguimento penale, si applica il Codice penale60.

Sezione 1b:61 Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea
f Estensione del monitoraggio (art. 71abis cpv. 1 LStrI)62 1

Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi:63 a. l'accompagnamento delle persone interessate all'aeroporto; b. l'organizzazione a terra in aeroporto; c. il volo; d.64 l'arrivo all'aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.

2

Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all'aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.

57 RS 170.32 58 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

59 RS 170.32 60 RS 311.0

61 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

63 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 13

142.281

g Conferimento di compiti a terzi (art. 71abis cpv. 2 LStrI)65 1

La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.66 2 La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.67
h Compiti dei terzi incaricati (art. 71abis cpv. 2 LStrI)68 1

I terzi incaricati: a. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea; b. presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato; c. allestiscono un rapporto d'attività e di gestione annuale all'attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.

2

I terzi incaricati possono: a. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea; b. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.

i Rimborso dei costi

(art. 71abis LStrI)69 1

La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti. 2

Le indennità sono versate in modo forfettario.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

66 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

Migrazione

14

142.281

Sezione 1c:70 Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali
j Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione (art. 82 cpv. 1 LStrI) Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata; b.71 lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall'esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione;

c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l'assistenza medica e i contatti sociali;

d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini; e.72 i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza; f.

sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-e della legge federale del 5 ottobre 198473 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).

k Entità dei sussidi

(art. 82 cpv. 1 LStrI) 1

Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.

70 Introdotta dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

71 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

72 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

73 RS 341

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 15

142.281

2

Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.

3

La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo direttamente dai centri della Confederazione.74
l Metodo di calcolo

1

La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM75).

2

Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».

m Sussidi di costruzione Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2-4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell'ordinanza del 21 novembre 200776 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

n Notifica di cambiamenti di destinazione e restituzione di sussidi (art. 82 cpv. 1 LStrI) 1

Occorre notificare senza indugio all'Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.

2

Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l'articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM77.

3

L'UFG può ridurre l'importo da restituire o rinunciare alla restituzione se: a. il cambiamento di destinazione è di breve durata; b. lo stabilimento viene utilizzato per l'esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l'adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

75 RS 341

76 RS 341.1

77 RS 341

Migrazione

16

142.281

o Organizzazione e procedura (art. 82 cpv. 1 LStrI) 1

Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l'UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all'ubicazione della costruzione prevista.

2

Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25-33 OPPM78.

Sezione 1d:79 Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l'idoneità al trasporto (art. 71b cpv. 2 LStrI)
p 1 Le autorità abilitate a richiedere dati medici in virtù dell'articolo 71b capoverso 1 LStrI possono trattarli fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dello straniero.

2

I dati medici sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o dopo la costatazione del suo passaggio alla clandestinità.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16


80

Competenza

La SEM dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStrI non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.


Art. 17


81

Proposta di ammissione provvisoria 1

Se la SEM ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile.

2

Il Cantone può proporre l'ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l'esecuzione dell'allontanamento, non si dispone un'ammissione provvisoria.

78 RS 341.1

79 Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 17

142.281


Art. 18


82

Designazione degli Stati verso i quali l'allontanamento è per principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI) 1

Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione: a. la stabilità politica, in particolare l'assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata; b. la presenza di cure mediche di base; c. altre caratteristiche specifiche del Paese.

2

Gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell'allegato 2.


Art. 19


83



Art. 20


84
Documenti di legittimazione 1

Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

1bis

Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).85

2

Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.

3

Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa sono iscritti nella carta di soggiorno F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico delle autorità cantonali.

4

Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.

4bis

Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6167).

83 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

85 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Migrazione

18

142.281

5

La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.


Art. 21

Ripartizione sui Cantoni La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199986.


Art. 22

e 2387

Art. 24


88

Ricongiungimento familiare (art. 85 cpv. 7 LStrI) La procedura concernente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera è retta dall'articolo 74 dell'ordinanza del 24 ottobre 200789 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).


Art. 25


90



Art. 26


91
Revoca dell'ammissione provvisoria 1

L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell'ammissione provvisoria.

2

La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell'ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l'articolo 83 capoversi 2-4 LStrI. Essa deve prima consultare l'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest'ultima.

3

La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione.

86 RS 142.311 87 Abrogati dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

89 RS 142.201 90 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5567).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 19

142.281

a92 Partenza definitiva93 La partenza è considerata definitiva ai sensi dell'articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente:94 a. presenti domanda d'asilo in un altro Stato; b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato; c.95 ...

d.96 sia tornato al Paese d'origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 14 novembre 201297 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV; e.98 permanga all'estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l'articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l'articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV; f.

notifichi la propria partenza e lasci il Paese.

Sezione 2a:99 Decisione di allontanamento
b Contenuto della decisione di allontanamento (art. 64 LStrI)

1

La decisione di allontanamento contiene: a. l'obbligo dello straniero di lasciare la Svizzera; b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera; c. i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza.

2

La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.

92 Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5567). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 2 dell'O del 14 nov. 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6049).

93 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

94 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

95 Abrogata dal n. I dell'O del 26 mar. 2014, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2014 865).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

97 RS 143.5

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).

99 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5769).

Migrazione

20

142.281

c Invito senza formalità (art. 64 cpv. 2 LStrI ) 1

Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.

2

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 1.

d Modulo standard

(art. 64b LStrI) La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.

e Foglio informativo

(art. 64f cpv. 2 LStrI) 1

Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.

2

Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza. 3 La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.

Sezione 2b:100 Esecuzione a tappe dell'allontanamento o dell'espulsione
f 1 Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.

2

Un'esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro imminente.

3

I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

100 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 21

142.281

Sezione 2c:101 Allontanamento in presenza di un'espulsione giudiziaria
g Prevalenza dell'esecuzione dell'espulsione giudiziaria 1

L'esecuzione di un'espulsione giudiziaria prevale sull'esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d'asilo.

2

Se una persona contro cui è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d'asilo o una domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l'esecuzione di un'espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un'eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l'espulsione giudiziaria.

3

Se una persona contro cui sono stati pronunciati un'espulsione giudiziaria e un divieto d'entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l'articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l'espulsione giudiziaria.

h Spese di partenza

(art. 87 cpv. 2 LStrI; art. 92 cpv. 2 LAsi) 1

Se dopo il deposito di una domanda d'asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un'espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi. L'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria sollecita l'assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55-61 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999102 sull'asilo.

2

Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d'asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all'articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 25 novembre 1987103 concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.


Art. 28

Disposizione transitoria La SEM stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

101 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849).

102 RS 142.312 103 [RU 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]

Migrazione

22

142.281

a104 Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria.


Art. 29

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004105 1 L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15b) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15c) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

2

La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. L'indennità forfetaria è versata soltanto se l'allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione conformemente all'articolo 22a della legge federale del 26 marzo 1931106 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2006107 1 La SEM versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 e l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo 2004108. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.

2

L'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

104 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

105 RU 2004 1649 106 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all.

n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20).

107 RU 2006 927 108 RU 2004 1649

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. O 23

142.281

Allegato 1109 (art. 26c cpv. 2) Accordi d'associazione a Schengen Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti: a. Accordo del 26 ottobre 2004110 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; b. Accordo del 26 ottobre 2004111 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c. Convenzione del 22 settembre 2011112 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen; d. Accordo del 17 dicembre 2004113 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

e. Accordo del 28 aprile 2005114 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; f.

Protocollo del 28 febbraio 2008115 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

109 Introdotto dal n. II dell'O del 24 nov. 2010 (RU 2010 5769). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3727).

110 RS 0.362.31 111 RS 0.362.1 112 RS 0.362.11 113 RS 0.362.32 114 RS 0.362.33 115 RS 0.362.311

Migrazione

24

142.281

Allegato 2116 (art. 18)

Stati d'origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile Albania

Lituania

Austria

Lussemburgo

Belgio

Macedonia del Nord

Bosnia ed Erzegovina Malta

Bulgaria

Montenegro

Cipro

Norvegia

Croazia

Paesi Bassi

Danimarca

Polonia

Estonia

Portogallo

Finlandia

Regno Unito

Francia

Repubblica Ceca

Georgia

Romania

Germania

Serbia

Grecia

Slovacchia

Irlanda

Slovenia

Islanda

Spagna

Italia

Svezia

Kosovo

Ungheria

Lettonia

Liechtenstein

116 Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 2017 (RU 2017 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2811).