01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2020 - 31.12.2022
01.01.2018 - 31.03.2020
01.11.2014 - 31.12.2017
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15.07.2013 - 31.10.2014
15.05.2013 - 14.07.2013
01.01.2013 - 14.05.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
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29.05.2006 - 31.12.2006
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Ordinanza

sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) del 21 maggio 2003 (Stato 1° novembre 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 14 e 15 della legge federale dell'8 ottobre 19991
sui lavoratori distaccati in Svizzera (legge), ordina: Capitolo 1: Lavoratori distaccati Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Retribuzione minima

Sono disposizioni relative alla retribuzione minima ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge quelle contemplate da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di obbligatorietà generale e contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)2 che disciplinano: a. il salario minimo ponderato in funzione della durata normale del lavoro e corrispondente alla qualificazione acquisita; b. gli aumenti obbligatori dei salari minimi e dei salari effettivi; c. le indennità obbligatorie per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi; d. le indennità di vacanza proporzionalmente accordate; e. il 13° salario proporzionalmente accordato; f.

i giorni festivi e i giorni di riposo pagati; g. il salario in caso d'impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l'articolo 324a CO; h. il salario in caso di mora del datore di lavoro giusta l'articolo 324 CO.


Art. 2

Periodi di lavoro e di riposo Per periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge s'intende: RU 2003 1380

1 RS

823.20

2 RS

220

823.201

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.201

a. la durata normale del lavoro e la ripartizione del tempo di lavoro; b. le ore supplementari, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale nonché il lavoro durante i giorni festivi;

c. i periodi di riposo e le pause; d. il tempo di viaggio e di attesa.


Art. 3

Lavori di esigua entità 1

Per lavori di esigua entità ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge s'intendono i lavori che, per ogni anno civile, rappresentano un massimo di 15 giorni lavorativi.

2

Il numero determinante di giorni lavorativi si ottiene moltiplicando il numero dei lavoratori distaccati per il numero dei giorni di lavoro prestato sul territorio svizzero.


Art. 4

Assemblaggio e prima installazione 1

Per assemblaggio o prima installazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge s'intendono i lavori: a. che durano meno di otto giorni; b. che fanno parte integrante di un contratto di fornitura di beni; per quanto concerne il valore e l'importanza, essi devono costituire una prestazione accessoria a una prestazione principale convenuta tra le parti; c. che sono indispensabili per la messa in servizio del bene fornito nel quadro della prestazione principale; e d. che sono eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura o di un suo subappaltatore.

2

L'assemblaggio o la prima installazione comprendono anche lavori di garanzia effettuati dall'impresa di fornitura o da un subappaltatore concernenti un bene fornito.


Art. 5

Edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell'edilizia 1

Le prestazioni di servizio concernenti i settori dell' edilizia e dell'ingegneria civile, nonché i rami accessori dell'edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori: 1. scavo; 2. sterro; 3. costruzione in senso stretto; 4. montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; 5. installazione o equipaggiamento; 6. trasformazione;

Lavoratori distaccati in Svizzera. O 3

823.201

7. rinnovo; 8. riparazione; 9. smantellamento; 10. demolizione; 11. manutenzione; 12. mantenimento: lavori di pittura e pulitura; 13. risanamento.

Sezione 2: Procedura di notifica

Art. 6

3 Notifica 1 La procedura di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile.

2

Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:

a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia; b. ristorazione; c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche; d. servizio di sorveglianza e di sicurezza; e. commercio ambulante a norma dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 20014 sul commercio ambulante; f.5 industria del sesso; g.6 paesaggistica.

3

In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della legge, ma al più presto il giorno della notifica.

4

La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto segue:

a. cognome, nome, nazionalità, sesso e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera nonché il numero di registrazione presso le assicurazioni sociali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro; 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

4 RS

943.1

5

Introdotta dal n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5755).

6

Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3175).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

823.201

abis.7 lo stipendio orario lordo corrisposto dal datore di lavoro per la prestazione di servizio fornita in Svizzera; b. data d'inizio dei lavori e presumibile durata; c. genere dei lavori da eseguire, attività svolta in Svizzera e funzione del lavoratore;

d. luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati; e. cognome, nome e indirizzo in Svizzera o all'estero della persona di contatto del datore di lavoro.

5

Per i lavoratori distaccati non cittadini dell'Unione europea o dell'AELS la dichiarazione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza.

6

Su richiesta del datore di lavoro l'autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento.

7

È applicabile l'articolo 19 dell'ordinanza del 23 novembre 19948 sul Registro centrale degli stranieri.

8

È applicabile l'articolo 18 dell'ordinanza del 12 aprile 20069 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).10


Art. 7

Eccezioni all'obbligo di notifica 1

Il datore di lavoro è esentato dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge, se l'entrata in Svizzera dei lavoratori distaccati è sottomessa a una procedura di autorizzazione in virtù della legislazione sulla dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera.

2

In questo caso l'autorità di rilascio trasmette una copia delle autorizzazioni accordate all'autorità cantonale competente per ricevere la notifica.

3

Nei rami dotati di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale l'autorità di rilascio delle autorizzazioni o l'autorità cantonale competente in materia di notifiche trasmette una copia della decisione di autorizzazione ai competenti organi d'esecuzione paritetici.11 7

Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259).

8 [RU

1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 n. 3, 2003 1380 art. 18 n. 1, 2004 1569 n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321. RU 2006 1945 art. 23]. Vedi ora l'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (RS 142.513).

9 RS

142.513

10 Introdotto dal n. 11 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2123).

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Sezione 3: Prova del versamento dei contributi sociali all'estero

Art. 8

Gli organi di controllo possono esigere dal datore di lavoro estero l'esibizione di un documento che provi i versamenti dei contributi sociali all'estero a favore dei suoi lavoratori se: a. un controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge ha accertato il mancato rispetto da parte del datore di lavoro di tutti o parte dei suoi obblighi; b. il datore di lavoro non soddisfa spontaneamente o soddisfa solo in modo incompleto all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge; c. altri elementi fanno sorgere nell'autorità il dubbio sul mancato rispetto della legge da parte del datore di lavoro.

Sezione 4:12 Obbligo di diligenza dell'appaltatore primario nell'attribuzione di lavori ai subappaltatori
a Salario minimo netto

1

È considerato salario minimo netto il salario minimo secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge, da cui sono dedotti gli importi a carico del lavoratore, che il datore di lavoro versa per:

a. le assicurazioni sociali, b. le imposte, segnatamente le imposte alla fonte; c. altri contributi del lavoratore, in particolare per le spese d'esecuzione e di formazione continua, sulla base di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

b Rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime 1

L'appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni salariali minime di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti: a. la conferma del distaccamento firmata dal subappaltatore e dal lavoratore con indicazioni concernenti: 1. il salario attuale nel Paese d'origine, 2. le indennità supplementari accordate e le indennità di cui all'articolo 1, 3. l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile per l'impiego in Svizzera; 12 Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2013, in vigore dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2123).

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b. una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui questi si impegna a garantire le condizioni salariali minime, con i seguenti complementi: 1. l'elenco dei nominativi dei lavoratori previsti per l'esecuzione dei lavori o di quelli appartenenti al personale fisso in Svizzera, 2. indicazioni concernenti l'assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro secondo il contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile, 3. la conferma scritta dei lavoratori in cui dichiarano di ricevere la retribuzione minima prescritta per la loro classe salariale,

c. la conferma degli organi d'esecuzione paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale secondo cui il rispetto delle condizioni salariali e lavorative da parte del subappaltatore è stato controllato e non sono state riscontrate infrazioni;

d. l'iscrizione del subappaltatore in un registro tenuto dai datori di lavoro e dai lavoratori o da un'autorità (registro professionale), che: 1. è stata effettuata in seguito a un precedente controllo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime, e 2. attesta che non sono in corso procedimenti per infrazione alle condizioni salariali e lavorative minime e non sussistono simili infrazioni.

2

L'appaltatore primario può esigere che il subappaltatore dimostri che rispetta le condizioni lavorative minime di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b-f della legge in particolare sulla base dei seguenti documenti: a. una dichiarazione firmata dal subappaltatore in cui questi si impegna a rispettare le prescrizioni concernenti: 1. i periodi di lavoro e di riposo, 2. la durata minima delle vacanze, 3. la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute, 4. la particolare tutela dei giovani e delle lavoratrici, e 5. la parità salariale; b. certificazioni riconosciute, in particolare per quanto concerne la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione della salute.

3

I subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non sono in grado di presentare le pezze giustificative menzionate al capoverso 1 lettere c o d devono inoltre dimostrare di avere trasmesso le dichiarazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche ai competenti organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge. 4 Se l'appaltatore primario ha già attribuito più volte lavori allo stesso subappaltatore e quest'ultimo ha reso verosimile che rispettava le condizioni salariali e lavorative in occasione di precedenti subappalti, l'appaltatore primario deve esigere solo in casi motivati che il subappaltatore evidenzi nuovamente il rispetto di queste condizioni. 5 Sono considerati casi motivati in particolare:

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a. importanti modifiche delle condizioni salariali e lavorative nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;

b. modifiche concernenti una parte sostanziale del personale fisso in Svizzera; c. modifiche concernenti una parte sostanziale dei lavoratori abitualmente distaccati in Svizzera; d. infrazioni a condizioni salariali e lavorative vincolanti commesse dal subappaltatore di cui l'appaltatore primario è a conoscenza.

c Provvedimenti contrattuali e organizzativi L'obbligo di diligenza dell'appaltatore primario comprende anche i provvedimenti contrattuali e organizzativi necessari affinché egli possa esigere che i subappaltatori incaricati di eseguire lavori nell'ambito o al termine della catena contrattuale dimostrino che rispettano le condizioni salariali e lavorative minime.

Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche
d13 Contributi alle spese di controllo e alle spese d'esecuzione I datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenuti a versare i contribuiti alle spese di controllo e d'esecuzione imposti ai datori di lavoro e ai lavoratori dal contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale. Essi sono debitori nei confronti degli organi paritetici istituiti dal CCL dell'importo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.


Art. 9

Indennità degli interlocutori sociali14 1

Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un CCL di obbligatorietà generale hanno diritto a un'indennità per le spese causate dall'applicazione della legge in aggiunta all'esecuzione abituale del CCL.15 1bis Essi hanno diritto a un'indennità per le spese non coperte causate, nell'esecuzione del CCL, dai controlli delle assunzioni di impiego soggette all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 9 capoverso 1bis dell'ordinanza del 22 maggio 200216 sull'introduzione della libera circolazione delle persone.17 2

Le indennità previste nei capoversi 1 e 1bis sono a carico della Confederazione o del Cantone a seconda di chi dei due abbia deciso il conferimento del carattere obbligatorio generale.18 13 Originario art. 8a. Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

16 RS 142.203 17 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2009 5655).

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3

L'importo e le modalità dei diritti all'indennità previsti nei capoversi 1 e 1bis sono fissati dalla Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o dall'autorità designata a tale scopo dal Cantone. Le indennità sono calcolate sulla base dei costi generati dai compiti d'esecuzione. Le autorità possono stipulare convenzioni sulle prestazioni con gli interlocutori sociali. Gli articoli 16b capoversi 2 e 3 e 16c lettere c-h si applicano per analogia.19 Capitolo 3: Commissioni tripartite Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10

Nomina La Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO20).


Art. 11

Compiti delle commissioni tripartite 1

Le commissioni tripartite devono svolgere almeno i compiti seguenti: a. valutare la documentazione, le informazioni e le statistiche esistenti relative ai salari e alla durata del lavoro; b. partecipare alla determinazione dei salari usuali nel luogo, nella professione e nel ramo, ciò che implica la ricerca di documenti e informazioni necessari presso la Confederazione e i Cantoni; c. osservare il mercato del lavoro e accertare gli abusi ai sensi degli articoli 360a capoverso 1 e 360b capoverso 3 CO21 e dell'articolo 1a della legge federale del 28 settembre 195622 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo;

d. esaminare i casi individuali e cercare un accordo con il datore di lavoro, conformemente all'articolo 360b capoverso 3 CO;

e. proporre alle autorità cantonali e federali l'approvazione di un contratto normale di lavoro e la dichiarazione di obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro, nonché l'abrogazione o la modifica di tali atti; f.

controllare il rispetto dei salari minimi fissati dai contratti normali di lavoro, conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge; g. collaborare con altri organi di controllo, conformemente all'articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge;

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655).

20 RS

220

21 RS

220

22 RS

221.215.311

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h. notificare le infrazioni, conformemente all'articolo 9 capoverso 1 della legge;

i.

esaminare le possibilità di abuso e d'infrazione, quali i falsi indipendenti, i soggiorni inferiori a tre mesi, ecc.; j.

collaborare con la Confederazione e le altre autorità; k. redigere un rapporto annuale di attività all'attenzione della Direzione del lavoro della SECO.

2

È tenuto un verbale dei lavori della commissione tripartita.


Art. 12

Periti La commissione tripartita può valersi dei servizi di periti. Può creare gruppi o sottocommissioni incaricati di esaminare questioni particolari.


Art. 13

Collaborazione, coordinamento e formazione 1

Le commissioni tripartite della Confederazione e dei Cantoni nonché le commissioni paritetiche istituite da convenzioni collettive di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.

2

La Confederazione favorisce questi scambi con mezzi adeguati, in particolare mettendo a disposizione il materiale necessario e creando opportune basi di scambio.

3

La formazione di base e la formazione continua dei membri delle commissioni tripartite e paritetiche interessate è a carico della Confederazione.

4

La commissione tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.

Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite

Art. 14

Commissioni tripartite dei Cantoni 1

Ogni Cantone assume i costi generati dall'esercizio della sua commissione tripartita. Assume in particolare i costi di segretariato. Esso disciplina inoltre l'indennità degli interlocutori sociali.

2

Se più Cantoni hanno creato una commissione tripartita comune, essi se ne spartiscono i costi.


Art. 15

Commissione tripartita della Confederazione 1

La Confederazione assume i costi della sua commissione tripartita.

2

La Confederazione mette a disposizione della sua commissione tripartita i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.

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Sezione 3: Commissione tripartita della Confederazione

Art. 16

Organizzazione 1 All'inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della commissione tripartita della Confederazione.

2

La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di sei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, sei rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, tre rappresentanti della Confederazione e tre dei Cantoni.23 3 La rappresentanza della Confederazione è composta da un collaboratore dell'Ufficio federale della migrazione e da due collaboratori della Direzione del lavoro della SECO.24 4

La commissione tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della Direzione del lavoro della SECO. Alla Direzione del lavoro incombe pure il segretariato della commissione. Per il resto la commissione si costituisce autonomamente.

Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in particolare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)25.26 Sezione 4:27 Ispettori
a Entità dell'attività d'ispezione L'entità dell'attività d'ispezione secondo l'articolo 7a della legge è determinata in base ai seguenti elementi: a. numero di posti di lavoro sul mercato cantonale del lavoro; b. quota di manodopera straniera presente sul mercato cantonale del lavoro; c. settori rappresentati sul mercato cantonale del lavoro ed eventuale assoggettamento di tali settori a un CCL di obbligatorietà generale;

d. distribuzione geografica delle imprese; e. relazioni transfrontaliere;

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655).

25 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

26 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655).

27 Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

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f. collaborazione esistente tra il Cantone e gli interlocutori sociali ai fini di un'esecuzione comune della legge e dell'osservazione della situazione sul mercato del lavoro secondo l'articolo 360b capoverso 3 CO28; g. collaborazione esistente in seno al Cantone tra varie autorità.

b Convenzione sulle prestazioni 1

La convenzione sulle prestazioni è conclusa tra il DEFR e i singoli Cantoni in virtù dell'articolo 7a capoverso 3 della legge.

2

La convenzione sulle prestazioni precisa in particolare: a. l'entità

dell'attività

d'ispezione;

b. il finanziamento da parte della Confederazione; c. l'attuazione degli obiettivi d'esecuzione della legge; d. le condizioni quadro applicabili agli organi d'esecuzione; e. l'obbligo di presentare un rapporto; f.

la durata della convenzione e la denuncia.

3

La convenzione sulle prestazioni può inoltre stabilire indicatori a cui riferirsi per valutare le prestazioni e i risultati.

c Compiti ispettivi

L'attività d'ispezione comprende i seguenti compiti: a. verifica delle notifiche ricevute; b. trasmissione delle notifiche; c. richiesta, analisi e trattamento dei documenti necessari all'attività di controllo;

d. controllo delle condizioni lavorative sul posto di lavoro dei lavoratori o nei locali amministrativi del datore di lavoro; e. controllo dei libri paga; f.

esame dei casi dubbi, segnatamente mediante: 1. raccolta di documenti supplementari, 2. contatti con i datori di lavoro, gli istituti svizzeri o esteri delle assicurazioni sociali e altre autorità;

g. valutazione dei risultati dei controlli; h. preparazione di decisioni all'attenzione delle autorità competenti.

28 RS

220

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d Finanziamento dell'attività

d'ispezione

1

La Confederazione assume il 50 per cento dei costi salariali occasionati dall'attività d'ispezione prevista dalla convenzione sulle prestazioni e sostenute dal Cantone per adempiere il compito di cui all'articolo 16c, compreso il contributo del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. Le spese per attrezzature e infrastruttura non sono invece prese in considerazione.

2

Il capoverso 1 si applica anche nel caso in cui sia stata stabilita una collaborazione tra le autorità cantonali e gli interlocutori sociali.

Sezione 5:29 Numero di controlli
e Gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le
commissioni tripartite incaricate dell'attività di ispezione conformemente all'articolo 7a della legge devono eseguire in totale 27 000 controlli all'anno. Il numero di controlli indennizzabili è stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni previste nell'articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza e nell'articolo 7a capoverso 3 della legge.

Capitolo 4: Autorità federali competenti

Art. 17

1 L'autorità federale competente ai sensi degli articoli 9 capoverso 3 e 14 della legge è la Direzione del lavoro della SECO.

2

Il DEFR è l'autorità federale competente per trattare i litigi che sorgono dall'esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell'articolo 360b capoverso 5 CO30.31
a32 Elenco dei datori di lavoro sanzionati 1

Il Segretariato di Stato dell'economia rende accessibile, mediante procedura di richiamo, un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una delle seguenti sanzioni: a. multe; b. divieto temporaneo di offrire i propri servizi in Svizzera.

29 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5655).

30 RS

220

31 Nuovo testo giusta il n. II 86 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

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2

Le sanzioni sono cancellate dall'elenco cinque anni dopo essere state pronunciate.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto previgente

Art. 18

…33 Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 19

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

2

Gli articoli 1-9 e 17-18 entrano in vigore il 1° giugno 2004.

33 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 1380.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 14

823.201

Allegato34

34 Abrogato dal n. 11 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).