15.10.2023 - * / In vigore
01.09.2023 - 14.10.2023
01.02.2023 - 31.08.2023
12.03.2022 - 31.01.2023
01.04.2020 - 11.03.2022
02.02.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
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15.09.2018 - 31.05.2019
01.03.2017 - 14.09.2018
01.08.2016 - 28.02.2017
20.11.2015 - 31.07.2016
01.12.2012 - 19.11.2015
01.03.2010 - 30.11.2012
05.12.2008 - 28.02.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.12.2004 - 31.12.2006
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1

Ordinanza

concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del 14 novembre 2012 (Stato 1° giugno 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 59a capoverso 2, 59b capoverso 3 e 111 capoverso 6 della
legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo; in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati; in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi,5 ordina:

Art. 1

Documenti di viaggio e autorizzazione al ritorno 1

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)6 rilascia i seguenti documenti di viaggio:

a. titoli di viaggio per rifugiati; b. passaporti per stranieri; c.7 ...

d.8 documenti di viaggio sostitutivi per stranieri per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale9 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (espulsione giudiziaria).

2

La SEM può rilasciare un'autorizzazione al ritorno sotto forma di visto di ritorno.

RU 2012 6049 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3 RS

0.142.30

4 RS

0.142.40

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1475).

6

La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

8

Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

9 RS

311.0

10 RS

321.0

143.5

Documenti d'identità 2

143.5


Art. 2

Documenti di viaggio muniti di un microchip (art.

59a cpv. 2 LStrI)11 1

I documenti di viaggio di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b sono muniti di un microchip.

2

Il microchip contiene: a. una

fotografia;

b. due impronte digitali; c. i dati personali del titolare iscritti nella zona a lettura ottica, ossia i cognomi ufficiali, i nomi, il sesso, la data di nascita, la cittadinanza e la data di scadenza del documento; e d. il numero e il tipo di documento.

3

Il contenuto del microchip è certificato da una firma elettronica.

4

È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/200412.

a13 Lettura del microchip Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 2252/200414 e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.


Art. 3


15

Titolo di viaggio per rifugiati 1

Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati: a. lo straniero ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 lettera a LStrI; b. lo straniero che è stato riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati da un altro Stato, sempre che il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati abbia avuto luogo conformemente all'articolo 2 dell'Accordo europeo del 16 ottobre 198016 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

2

Nel titolo di viaggio per rifugiati è menzionata la cittadinanza o l'apolidia.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1475).

12 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dic. 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).

14 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

16 RS

0.142.305

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O 3

143.5


Art. 4


17

Passaporto per stranieri 1

Ha diritto a un passaporto per stranieri lo straniero ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2 lettere b e c LStrI.

2

Può essere rilasciato un passaporto per stranieri: a. a uno straniero sprovvisto di documenti di viaggio titolare di un permesso di dimora o di una carta di legittimazione rilasciata conformemente all'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 200718 sullo Stato ospite; b. a un richiedente l'asilo, a una persona bisognosa di protezione o a una persona ammessa provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio se la SEM autorizza il ritorno in Svizzera conformemente all'articolo 9;

c. a un richiedente l'asilo o un richiedente l'asilo oggetto di una decisione d'asilo negativa passata in giudicato, per preparare la propria partenza dalla Svizzera o la propria partenza definitiva per lo Stato d'origine o di provenienza o per uno Stato terzo.

3

Nel titolo di viaggio per rifugiati è menzionata la cittadinanza o l'apolidia.

4

Nel passaporto rilasciato conformemente al capoverso 2 lettera b sono menzionati la durata del viaggio e lo statuto di soggiorno del titolare. Possono esservi menzionati anche il motivo del viaggio e la destinazione.


Art. 5


19



Art. 6


20
Documento di viaggio sostitutivo Per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione giudiziaria, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile il rientro nello Stato d'origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.


Art. 7


21

Visto di ritorno

1

Le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente titolari di un documento di viaggio valido emesso dal loro Stato d'origine o di provenienza e riconosciuto dalla Svizzera devono ottenere, per viaggi all'estero, un visto di ritorno.

2

La SEM rilascia un visto di ritorno alle condizioni di cui all'articolo 9 capoversi 1, 3bis e 4.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

18 RS

192.121

19 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

20 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Documenti d'identità 4

143.5

3

Le persone che hanno ottenuto un passaporto per stranieri in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 lettera b non abbisognano di un visto di ritorno.


Art. 8

Agevolazioni per scolari Gli scolari che viaggiano con la loro classe nello spazio Schengen non abbisognano di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se figurano nell'elenco di cui all'allegato alla decisione 94/795/GAI22, che vale come documento di viaggio.


Art. 9

Motivi del

viaggio

1

I richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno: a. in caso di grave malattia o di decesso di un congiunto; b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali; c. per viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione; d. per partecipare attivamente a manifestazioni sportive o culturali all'estero.

2

La SEM decide in merito alla durata del viaggio di cui al capoverso 1.

3

Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge.

Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

3bis

Gli affiliati richiedenti l'asilo o ammessi provvisoriamente possono ottenere dalla SEM un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio all'estero purché viaggino accompagnati. La SEM decide in merito alla durata del viaggio.23 4 Una persona ammessa provvisoriamente può ottenere un documento di viaggio o un visto di ritorno in vista di un viaggio di al massimo 30 giorni all'anno: a. per motivi umanitari; b. per altri motivi, tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria.

5

Nell'esaminare una domanda di cui al capoverso 4, la SEM considera il grado d'integrazione dell'interessato. Per i viaggi di cui al capoverso 4 lettera b, la SEM può negare il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se lo straniero dipende dall'aiuto sociale. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari.

22 Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'art. K.3 par. 2 lett. b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in

uno Stato membro, GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O 5

143.5

6

Un viaggio di cui al capoverso 4 lettera a nello Stato d'origine o di provenienza è autorizzato solo in via eccezionale e in casi debitamente motivati. È escluso un viaggio di cui al capoverso 4 lettera b nello Stato d'origine o di provenienza.

7

I capoversi 1-6 si applicano per analogia alle persone bisognose di protezione.


Art. 10

Assenza di documenti di viaggio 1

È considerato sprovvisto di documenti di viaggio ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e: a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o b. per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.

2

Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti di viaggio.

3

Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza.

4

L'assenza di documenti di viaggio è accertata dalla SEM nell'ambito dell'esame della domanda.


Art. 11

Deposito dei documenti di viaggio esteri 1

Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso la SEM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto in suo possesso rilasciati da autorità estere.

2

Quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero in seguito a un cambiamento di statuto oppure in vista della proroga del documento di viaggio estero, la SEM può riconsegnargli i documenti di viaggio depositati.


Art. 12

Effetti giuridici

1

I documenti di viaggio giusta l'articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero.

2

Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l'ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità.

3

Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d'origine o di provenienza.

Documenti d'identità 6

143.5

4

... 24


Art. 13

Durata di validità

1

I documenti di viaggio sono validi: a. il titolo di viaggio per rifugiati: cinque anni; b. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 lettera a: cinque anni;

c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera b: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all'articolo 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità;

d. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera c: dopo l'entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità;

e. il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un'entrata. 25

2

Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di dieci mesi.

3

La SEM può, in circostanze speciali, stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.

4

La durata di validità di un documento di viaggio non può essere prorogata.

5

... 26


Art. 14

Procedura di rilascio di un documento di viaggio 1

Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all'autorità cantonale degli stranieri, che lo trasmette alla SEM.

2

Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell'inizio del viaggio previsto.

3

La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni al ritorno (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richiedente di cui all'articolo 111 capoverso 2 lettera a LStrI tranne la fotografia e le impronte digitali. Trasmette alla SEM la domanda, i dati rilevati e eventuali documenti relativi alla domanda.

24 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

26 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O 7

143.5

4

Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.

5

La SEM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all'estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l'entrata in Svizzera.

6

Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, la SEM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità del luogo di domicilio la fotografia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all'articolo 2. La competente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati di cui all'allegato 1 al servizio preposto all'allestimento del documento di viaggio.

7

Il servizio preposto all'allestimento recapita il documento di viaggio direttamente all'indirizzo di consegna indicato dal richiedente. I documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi alla SEM. Essa li conserva per 12 mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.

8

Il Cantone è indennizzato per l'onere occasionato dalla registrazione dei dati biometrici.


Art. 15

Procedura di rilascio di un visto di ritorno 1

Chi intende chiedere un visto di ritorno deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri.

2

Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell'inizio del viaggio previsto.

3

L'articolo 14 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.

4

La SEM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e ne informa il richiedente.27 5

Previo versamento dell'emolumento, il richiedente si presenta alla competente autorità nel luogo di domicilio per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali secondo l'articolo 6 dell'ordinanza VIS del 18 dicembre 201328.29 6 Una volta informata dell'avvenuto rilevamento dei dati, la SEM rilascia il visto di ritorno. Fa pervenire al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.30 7 Il Cantone è indennizzato per l'onere occasionato dal rilevamento biometrico.31 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

28 RS

142.512

29 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

Documenti d'identità 8

143.5


Art. 16

Registrazione della fotografia e delle impronte digitali per i documenti di viaggio32 1

L'autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente.33 2

L'autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del dito medio, dell'anulare o del pollice.

3

Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea.

4

Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull'importo degli emolumenti.


Art. 17

Restituzione e annullamento di documenti di viaggio 1

I documenti di viaggio restituiti sono resi inservibili dalla SEM.

2

Su richiesta, possono essere riconsegnati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.


Art. 18

Trattamento I documenti di viaggio devono essere trattati con cura.


Art. 19

Rifiuto 1 La SEM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se: a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il proprio consenso; se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, è sufficiente il consenso di un genitore; se, in base alle circostanze, non si può senz'altro supporre che l'altro genitore sia d'accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest'ultimo;

b. il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno sarebbe in contrasto con una decisione pronunciata da un'autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale;

c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto; d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata; 32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O 9

143.5

dbis.34 lo straniero è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, all'espulsione giudiziaria; e. lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) o nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per un crimine o un delitto; f. l'ammissione provvisoria, il permesso di dimora o il permesso di domicilio su cui si basa lo statuto di soggiorno attuale dello straniero non sono più validi.

2

Se da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, la SEM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.


Art. 20

Perdita

1

Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.

2

Il titolare deve denunciare al posto di polizia locale, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio. Se è avvenuta all'estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest'ultima trasmette l'annuncio della perdita alla SEM.

3

Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.

4

Il documento di viaggio perde la sua validità con l'annuncio della perdita. I documenti di viaggio ritrovati non sono restituiti al titolare, bensì consegnati alla SEM, che li rende inservibili.

5

La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL: a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale; b. se la perdita è avvenuta all'estero: dall'Ufficio federale di polizia, in base all'annuncio di perdita della SEM.


Art. 21

Sostituzione 1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 22.

2

I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.

34 Introdotta dal n. I 8 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Documenti d'identità 10

143.5


Art. 22

Revoca 1 La SEM revoca un documento di viaggio svizzero, se: a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento; b. il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il proprio consenso; se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, si procede conformemente alla regola di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera a;

c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;

d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata; e. da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio; f.

la sua durata di validità è scaduta.

2

I documenti di viaggio revocati vanno restituiti alla SEM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. La SEM li annuncia all'Ufficio federale di polizia per la registrazione nel RIPOL.


Art. 23

Emolumenti 1 Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all'obbligo dell'emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza dalla Svizzera o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, se il prelievo dell'emolumento rischia di ritardare la partenza.

2

La SEM può riscuotere un emolumento conformemente all'allegato 2, se il documento di viaggio è stato perso, è divenuto inservibile o è stato deteriorato per negligenza.

3

Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell'allegato 2.

4

La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l'emolumento per la ricezione della domanda ai sensi degli articoli 14 capoverso 3 e 15 capoverso 3. La SEM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione.

La SEM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto all'allestimento dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell'allegato 3.


Art. 24

Emolumento speciale

Se si applica l'articolo 19 capoverso 2, la SEM può prelevare un emolumento fino a 300 franchi per i necessari accertamenti da esso compiuti.

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O 11

143.5


Art. 25

Accertamenti all'estero

Per accertamenti approfonditi all'estero, la SEM calcola l'emolumento in base al dispendio di tempo. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 29 novembre 200635 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.


Art. 26

Riscossione degli emolumenti e delle spese Eccezion fatta per l'emolumento riscosso dai Cantoni per la ricezione della domanda di cui all'articolo 14 capoverso 3 o 15 capoverso 3, gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell'accoglimento della domanda.


Art. 27

Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200436 sugli emolumenti.


Art. 28

Sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio L'autorizzazione per consultare e trattare i dati dell'ISR secondo l'articolo 111 LStrI è disciplinata nell'allegato 1.


Art. 29

Archiviazione dei dati 1

I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi d'interesse ai fini dell'archiviazione sono cancellati dalla SEM.

2

I dati memorizzati nell'ISR per un documento d'identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell'Archivio federale. L'Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.


Art. 30

Protezione dei dati

1

Ogni straniero può domandare per scritto alla SEM se nell'ISR sono elaborati dati che lo riguardano.

2

L'informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richiedente memorizzati nell'ISR.

3

Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'informazione richiesta sono retti dall'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199237 sulla protezione dei dati.

4

Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

35 [RU

2006 5321. RU 2015 3849 art. 17]. Vedi ora: l'O del 7 ott. 2015 sugli emolumenti del DFAE (RS 191.11).

36 RS

172.041.1

37 RS

235.1

Documenti d'identità 12

143.5

5

Le altre pretese degli interessati sono rette dall'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.


Art. 31

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

L'ordinanza del 20 gennaio 201038 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è abrogata.

2

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 4.


Art. 32

Disposizione transitoria

Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si applica il nuovo diritto.


Art. 33

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.

38 [RU

2010 621]

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O 13

143.5

Allegato 139 (art. 28)

Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell'ISR I dati elencati qui di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio e nella banca dati (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati).

C = consultazione; T = trattamento e consultazione Nome del campo dei dati Confederazione

Cantone e

Comune

SEM Admi

n

SEM User

SEM Lettori

UFCL

Cgcf

Autorità degli stranieri Uffici dei passaporti Posti di polizia

Dati

doc.

di

viaggio

+

banca

dati

I.

Dati

del

documento

di

viaggio

Tipo di documento di viaggio (art. 3 e 4 ODV) T T C C C T C C

Cognome(i) (art. 111 cpv. 2 lett.

a

LStrI)

T T C C C T C C

Nome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T C C

Sesso (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T C C

Data di nascita (art. 111 cpv. 2 lett.

a

LStrI)

T T C C C T C C

Luogo di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T C C

Cittadinanza o apolidia (art. 111 cpv.

2

lett.

a

LStrI) T T C C C T C C Statura (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T C C

Fotografia (art. 111 cpv. 2 lett.

a

LStrI)

T T C C C T T C

Impronte digitali (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T T

Numero personale (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T C C

Data del rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI) T T C T C T C C

Durata di validità (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI) T T C C C T C C

Codice del Paese (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI) T T C C C T C C

39 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Documenti d'identità 14

143.5

Nome del campo dei dati Confederazione

Cantone e

Comune

SEM Admi

n

SEM User

SEM Lettori

UFCL

Cgcf

Autorità degli stranieri Uffici dei passaporti Posti di polizia

Numero del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI) T T C T C T C C

Autorità di rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI) T T C C C T C C

Rappresentante legale degli stranieri minorenni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStrI) T T C C C T C C

Registrazioni su richiesta del richiedente (art. 111 cpv. 2 lett. e LStrI) T T C C C T C C

Durata del viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI e art. 4 cpv. 4 ODV)

T T C C C T C C

Statuto di soggiorno (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI e art. 4 cpv. 4 ODV)

T T C C C T C C

Motivo del viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI e art. 4 cpv. 4 ODV)

T T C C C T T C

Destinazione (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI e art. 4 cpv. 4 ODV)

T T C C C T T C

II.

Dati

supplementari nella

banca

dati

Dati sulla perdita di un documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. f LStrI e art. 20 cpv. 1 ODV) T T C C C T C C

Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registrazione di un documento di viaggio nel RIPOL

(art. 111 cpv. 2 lett. f LStrI e art. 20 cpv. 5 ODV) T T C C C T C C

Revoca

(art.

22

ODV)

T T C C C T C C

Indirizzo (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T C C

Cognomi e nomi dei genitori (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI)

T T C C C T C C

Cognomi dei genitori prima del matrimonio (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T C C

Firma (art. 111 cpv. 2 lett. a LStrI) T T C C C T C C

Numero dell'incarto (art. 111 cpv. 2 lett.

a

LStr)

T T C C C T C C

Data di presentazione della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStrI)

T T C C C T C C

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O 15

143.5

Nome del campo dei dati Confederazione

Cantone e

Comune

SEM Admi

n

SEM User

SEM Lettori

UFCL

Cgcf

Autorità degli stranieri Uffici dei passaporti Posti di polizia

Data della decisione sulla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStrI)

T T C C C T C C

Altri dati relativi alla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStrI)

T T C C C T C C

Altri dati relativi al documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStrI) T T C C C T C C

Firme dei rappresentanti legali di stranieri minorenni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStrI) T T C C C T C C

Abbreviazioni: Servizi federali SEM Admin Segreteria di Stato della migrazione, Sezione Documenti di viaggio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1) SEM User

Segreteria di Stato della migrazione, Direzione e supplenza della direzione della Divisione Ammissione Dimora e Sezione Documenti di viaggio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1 della presente ordinanza e art. 111 cpv. 4 LStrI) SEM Lettori Segreteria di Stato della migrazione, Direzione e supplenza della direzione della Divisione Ammissione Dimora e Sezione Documenti di viaggio della Divisione Ammissione Dimora (art. 1) UFCL

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, servizio preposto all'allestimento dei documenti di viaggio (art. 111 cpv. 5 lett. a LStrI) Cgcf

Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv. 5 lett. b LStrI) Servizi cantonali e comunali Autorità degli stranieri e uffici dei passaporti
Autorità cantonali e comunali competenti (art. 14-16) Posti di polizia

Posti di polizia designati dai Cantoni per l'identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti (art. 20 cpv. 5 lett. a della presente ordinanza e art. 111 cpv. 5 lett. c LStrI)

Documenti d'identità 16

143.5

Allegato 240 (art. 23 cpv. 2 e 3)

Emolumenti per documenti di viaggio e per il visto di ritorno Rilascio di un documento di viaggio

secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. a e b

CHF

Registrazione di un visto di ritorno

EUR

Emolumento per la

perdita del documento per documento

secondo l'art. 1 cpv. 1 lett. a e b

CHF

Minori

35.-*

gratis**

100.Adulti 115.-

60.- 100.* Minori di 18 anni

** Rilascio del visto esente da emolumento (art. 13 dell'O del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti LStrI; RS 142.209)

Altri emolumenti Emolumento per la ricezione della domanda (riscosso dal Cantone): 25.- a persona

Emolumento per la notifica di una decisione di rifiuto della domanda (art. 2 dell'O generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti; RS 172.041.1): 150.40 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018

(RU 2018 3129).

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O 17

143.5

Allegato 341 (art. 23 cpv. 4)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni Documenti di viaggio

e visti di ritorno

Confederazione

Autorità cantonale competente Servizio preposto

all'allestimento del documento di viaggio

SEM (DFGP)

Ricezione della

domanda

Rilevamento dei

dati biometrici

Quota per la produzione

CHF

Quota della Confederazione in

senso stretto

CHF CHF

Quota parte

del centro

CHF

Titolo di viaggio per rifugiati / passaporto per stranieri Minori 45.90

25.-

20.Adulti 45.90

49.10

25.20.-

Visto di ritorno senza dati biometrici Minori -

Adulti

60 euro

25.-

Visto di ritorno con dati biometrici Minori-

Adulti Importo

residuo42

25.- 20.41 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018

(RU 2018 3129).

42 I 20 franchi versati al Cantone sono dedotti dai 60 euro prelevati per il visto.

Documenti d'identità 18

143.5

Allegato 4

(art. 31)

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …43 43 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6049.