15.10.2023 - * / In vigore
01.09.2023 - 14.10.2023
01.02.2023 - 31.08.2023
12.03.2022 - 31.01.2023
01.04.2020 - 11.03.2022
02.02.2020 - 31.03.2020
01.06.2019 - 01.02.2020
15.09.2018 - 31.05.2019
01.03.2017 - 14.09.2018
01.08.2016 - 28.02.2017
20.11.2015 - 31.07.2016
01.12.2012 - 19.11.2015
01.03.2010 - 30.11.2012
05.12.2008 - 28.02.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.12.2004 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del 27 ottobre 2004 (Stato 5 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 59 capoverso 1 e 111 capoverso 6 della legge federale del
16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr); visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo; in esecuzione dell'articolo in 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati; in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi,5 ordina:

Art. 1

Competenza L'Ufficio federale della migrazione6 (UFM) è competente per il rilascio di documenti di viaggio e visti di ritorno per stranieri.


Art. 2

Documenti di viaggio

L'UFM rilascia i seguenti documenti di viaggio: a. titoli di viaggio per rifugiati; b. passaporti per stranieri; c. certificati d'identità per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione o persone ammesse provvisoriamente; d. documenti di viaggio sostitutivi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di stranieri.

RU 2004 4577 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3 RS

0.142.30

4 RS

0.142.40

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5619).

6

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

143.5

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

143.5


Art. 3

Titolo di viaggio per rifugiati Ha diritto a un titolo di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati: a. uno straniero riconosciuto dalla Svizzera come rifugiato; b. uno straniero che è stato riconosciuto come rifugiato da un altro Stato secondo la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, sempre che abbia avuto luogo il trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo europeo del 16 ottobre 19807 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.


Art. 4

Passaporto per stranieri 1

Ha diritto a un passaporto per stranieri: a. un apolide riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi; b. uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio.

2

A uno straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri.

3

Lo statuto di apolide è menzionato nel passaporto.


Art. 5

Certificato d'identità e visto di ritorno 1

Un certificato d'identità con o senza un visto di ritorno è rilasciato a una persona bisognosa di protezione, a una persona ammessa provvisoriamente o a un richiedente l'asilo per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, sempre che le condizioni richieste per l'entrata nello Stato di destinazione siano adempiute.

2

Un certificato d'identità con un visto di ritorno è rilasciato a una persona sprovvista di documenti bisognosa di protezione, ammessa provvisoriamente o a un richiedente l'asilo: a. in caso di grave malattia o decesso di un congiunto; b. per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali; c. per gite scolastiche transfrontaliere.

3

Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 2 lettera a i genitori, i fratelli e le sorelle, il coniuge e i figli. Sono equiparati al coniuge il partner registrato e la persona che vive in unione duratura simile a quella coniugale.8 7 RS

0.142.305

8

Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 200 (RU 2006 4869).

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri 3

143.5

4

A una persona ammessa provvisoriamente che possiede un documento di viaggio del suo Stato d'origine o di provenienza è rilasciato, per i motivi menzionati nel capoverso 2, un visto di ritorno. Non è applicabile l'articolo 15 dell'ordinanza del 24 ottobre 20079 sulla procedura d'entrata e di rilascio del visto.10

Art. 6

Documento di viaggio sostitutivo Per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, a uno straniero può essere rilasciato un documento di viaggio sostitutivo se tale documento rende possibile il rinvio nello Stato d'origine o di provenienza e un altro documento di viaggio non può o non può più essere ottenuto entro il termine di partenza stabilito.


Art. 7

Assenza di documenti

1

È considerato sprovvisto di documenti ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e: a. dal quale non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio; o b. per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile.

2

Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza.

3

L'assenza di documenti è accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda.


Art. 8

Deposito di documenti di viaggio esteri 1

Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso l'UFM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto esteri in suo possesso.

2

L'UFM riconsegna i documenti di viaggio depositati, quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero.


Art. 9

Effetti giuridici

1

I documenti di viaggio giusta l'articolo 2 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero.

2

Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio.

9 RS

142.204

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007 5619).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

143.5

3

Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d'origine o di provenienza.

4

Il certificato d'identità per persone bisognose di protezione, ammesse provvisoriamente o per richiedenti l'asilo autorizza il ritorno in Svizzera soltanto se contiene un visto di ritorno valido.


Art. 10

Durata di validità

1

I documenti di viaggio sono validi: a. il titolo di viaggio per rifugiati: cinque anni; b. il passaporto per stranieri: cinque anni; c. il certificato d'identità: un anno; d. il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un'entrata.

2

Per i bambini che al momento del rilascio non hanno ancora compiuto tre anni d'età, la durata di validità del titolo di viaggio per rifugiati o del passaporto per stranieri è limitata a tre anni.

3

Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di un anno.

4

In circostanze particolari, l'UFM può stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.

5

La durata di validità non può essere prorogata. Alla scadenza del termine di validità, lo straniero può tuttavia chiedere un nuovo documento di viaggio.


Art. 11

Procedura 1 Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona davanti alla competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all'autorità cantonale degli stranieri all'attenzione dell'UFM.

2

Se possibile, la domanda deve essere presentata all'autorità cantonale degli stranieri sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell'inizio del viaggio previsto.

3

L'autorità cantonale degli stranieri trasmette la domanda e il suo preavviso all'UFM.

4

L'UFM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all'estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l'entrata in Svizzera.


Art. 12

Archiviazione e distruzione di documenti 1

I documenti non più necessari, in particolare i documenti di viaggio che non possono essere recapitati o non sono stati ritirati così come quelli restituiti, sono proposti all'Archivio federale per archiviazione. I documenti che l'Archivio federale ritiene

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri 5

143.5

privi d'interesse ai fini dell'archiviazione, sono distrutti dall'UFM, con riserva del capoverso 2.

2

I documenti di viaggio restituiti possono, su richiesta, essere resi inservibili e lasciati al titolare oppure ai congiunti, se questi è deceduto.


Art. 13

Rifiuto 1 L'UFM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno se: a. il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, è sufficiente il consenso di un genitore. Se, in base alle circostanze, non si può senz'altro supporre che l'altro genitore sia d'accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest'ultimo;

b. il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è in contrasto con una decisione pronunciata da un'autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale; c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto; d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un giudice svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata; e.11 lo straniero è segnalato per arresto nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) per un crimine o un delitto.

2

Se da una perizia o da una sentenza del giudice risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, l'UFM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.


Art. 14

Perdita 1 Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.

2

Il titolare deve denunciare, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio al posto di polizia locale. Se è avvenuta all'estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest'ultima trasmette l'annuncio della perdita all'UFM.

3

Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.

4

Il documento di viaggio perde la sua validità con l'annuncio della perdita.

11 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

143.5

5

La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL: a. se la perdita è avvenuta in Svizzera: dal competente posto di polizia locale; b. se la perdita è avvenuta all'estero: dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), in base all'annuncio di perdita dell'UFM.12

Art. 15

Sostituzione 1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia.

2

I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.


Art. 16

Ritiro 1 L'UFM ritira un documento di viaggio svizzero, se: a. il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento; b. il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto revoca il proprio consenso. Se entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale, si procede conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera a; c. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;

d. la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è prescritta né scontata; e. da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio.

2

I documenti di viaggio ritirati vanno restituiti all'UFM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio ritirati, ma non restituiti, sono considerati persi.

L'UFM li annuncia a fedpol per la registrazione nel RIPOL.13

Art. 17

Emolumenti 1 Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all'obbligo dell'emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo.

12 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

13 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri 7

143.5

2

Gli emolumenti ammontano a: a. per il rilascio di un documento di viaggio franchi

1. per

adulto

100

2. per bambino

50

b. per l'iscrizione di un visto di ritorno 1. per adulto

45

2. per bambino

22

3

L'UFM riscuote un emolumento forfetario di 100 franchi per documento, se il documento di viaggio è stato perso o se è divenuto inservibile.

4

Per accertamenti approfonditi all'estero, l'UFM calcola l'emolumento in base al dispendio. Allo scopo applica la tariffa dell'ordinanza del 28 gennaio 200414 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

5

Le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono riscuotere un emolumento di 20 franchi al massimo per coprire le loro spese.

6

…15


Art. 18


16



Art. 19

Riscossione Gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell'accettazione della domanda.

a17 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200418 sugli emolumenti.


Art. 20

Produzione dei documenti di viaggio L'UFM può affidare in tutto o in parte la produzione dei documenti di viaggio all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

14 [RU

1985 294, 1988 1910, 1989 220, 1996 2976, 1999 3480 art. 17 cpv. 2, 2000 1480, 2001 1370, 2002 3151 art. 60 n. 4. RU 2004 815 art. 16]. Vedi ora l'O del 28 gen. 2004 (RS 191.11).

15 Abrogato dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3369).

16 Abrogato dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3369).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3369).

18 RS

172.041.1

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

143.5


Art. 21


19

Sistema d'informazione per i documenti di viaggio 1

L'autorizzazione per consultare e trattare i dati del sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno (ISR) a stranieri privi di documenti secondo l'articolo 111 LStr è disciplinata nell'allegato.

2

I dati dell'ISR non più impiegati permanentemente sono proposti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati che l'Archivio federale ritiene privi d'interesse ai fini dell'archiviazione sono cancellati dall'UFM.


Art. 22

Protezione dei dati

1

Ogni straniero può domandare per scritto all'UFM se nel sistema d'informazione ISR sono elaborati dati che lo riguardano.

2

L'informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati sul richiedente memorizzati nel sistema d'informazione ISR.

3

Per rifiutare, limitare o differire l'informazione richiesta è applicabile l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati (LPD).

4

Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.

5

Le altre pretese degli interessati sono disciplinate dall'articolo 25 LPD.


Art. 23

Documenti di fortuna

1

Se, in seguito a un'interruzione presso l'UFCL, la produzione dei documenti di viaggio non fosse possibile per un prolungato periodo di tempo, l'UFM può in via straordinaria rilasciare gratuitamente in loro vece un altro documento di viaggio idoneo (documento di fortuna).

2

Nel documento di fortuna occorre menzionare il genere del documento di viaggio sostituito.

3

Un documento di fortuna rilasciato in luogo e vece del titolo di viaggio per rifugiati non dà al titolare il diritto di viaggiare nel suo Stato d'origine o di provenienza.

4

L'UFM informa i titolari dei documenti di fortuna sulla ripresa della produzione dei documenti di viaggio e rilascia loro, previa restituzione del documento di fortuna, un nuovo documento di viaggio.

5

Le disposizioni sul rifiuto, la perdita, la sostituzione e il ritiro di documenti di viaggio si applicano per analogia anche al documento di fortuna.


Art. 24

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza dell'11 agosto 199921 concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri è abrogata.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5619).

20 RS

235.1

21 [RU

1999 2368]

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri 9

143.5


Art. 25

Disposizioni transitorie

Alle procedure relative al rilascio di un documento di viaggio pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicato il nuovo diritto.


Art. 26

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2004.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

143.5

Allegato22

(art. 21 cpv. 1)

Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell'ISR I dati elencati di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viaggio (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati).

C = consultazione; T = trattamento e consultazione Nome del campo dei dati Confederazione

Ct.

UFM Admi

n

UFM User

UFM lettori

UFCL

Cgcf

Posti di polizia cant.

Record doc. di viaggio + banca dati I. Dati del documento di viaggio Tipo di documento di viaggio (art. 2 ODV) T

T

C

C

C

C

Cognome (art. 111 cpv. 2 lett.

a

LStr)

T T C C C C

Nome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Sesso (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Data di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Luogo di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Statura (111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Fotografia (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Numero personale (111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Data del rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T

T

C

C

C

C

Durata di validità (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T

T

C

C

C

C

Codice del Paese (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T

T

C

C

C

C

Numero del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T

C

C

C

C

22 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5619).

Rilascio di documenti di viaggio per stranieri 11

143.5

Nome del campo dei dati Confederazione

Ct.

UFM Admi

n

UFM User

UFM lettori

UFCL

Cgcf

Posti di polizia cant.

Autorità di rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T

T

C

C

C

C

Rappresentante legale dei minorenni o degli interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr) T T C C C C

Registrazioni su richiesta del richiedente (art. 111 cpv. 2 lett. e LStr) T T C C C C

II. Dati supplementari nella banca

dati

Dati sulla perdita di un documento di viaggio (art. 14 cpv. 1 ODV e 111 cpv. 2 lett. f LStr) T T C C C C

Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registrazione di un documento di viaggio in RIPOL (art. 14 cpv. 5 ODV e 111 cpv. 2 lett. f LStr) T T C C C C

Ritiro (art. 16 ODV) T

T

C

C

C

C

Cittadinanza (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Indirizzo (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Cognome e nome dei genitori (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr)

T T C C C C

Firma (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Numero dell'incarto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T

T

C

C

C

C

Presentazione della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr) T

T

C

C

C

C

Decisione sulla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr) T

T

C

C

C

C

Altri dati relativi alla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr) T T C C C C

Altri dati relativi allo statuto del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C C

Le firme dei rappresentanti legali nel caso di documenti di viaggio rilasciati a minorenni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)

T T C C C C

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

143.5

Abbreviazioni: UFM Admin Ufficio federale della migrazione, Direzione della Sezione Svizzera tedesca 2 della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV) UFM User

Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Sezione Svizzera tedesca 2 della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV e art. 111 cpv. 4 LStr) UFM lettori

Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV) UFCL

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, produttore dei documenti di viaggio (art. 111 cpv. 5 lett. a LStr) Cgcf

Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv. 5 lett. b LStr) Posti di polizia dei Cantoni Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci concernenti documenti di viaggio persi (art. 14 cpv. 5 lett. a ODV e art. 111 cpv. 5 lett. c LStr)