Art. 1 Campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 20074 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO.
2 I contratti tipo cantonali o federali relativi ai lavoratori dell'economia domestica o qualsiasi altra disposizione cantonale che disciplina le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori dell'economia domestica non si applicano alle persone interessate dalla presente ordinanza.
3 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- ai membri del personale di servizio (art. 3) e ai membri del personale locale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari ai sensi dell'articolo 5 OSOsp;
- b.
- ai domestici privati di nazionalità svizzera e agli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio o beneficiari di un'ammissione provvisoria;
- c.
- ai domestici privati che accompagnano, per soggiorni temporanei, i membri delle missioni speciali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera g LSO o i delegati alle conferenze internazionali, a condizione che tali membri delle missioni speciali o delegati non risiedano abitualmente in Svizzera.
4 La presente ordinanza si applica ai domestici privati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS che al momento della loro assunzione non risiedevano permanentemente in Svizzera solo nella misura in cui l'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente ordinanza non preveda disposizioni più favorevoli.