Versione in vigore, stato 01.07.2011

01.07.2011 - * / In vigore
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

192.126

Ordinanza
sulle condizioni di entrata, di soggiorno
e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni

(Ordinanza sui domestici privati, ODPr)

del 6 giugno 2011 (Stato 1° luglio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 98 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)2;
visto l'articolo 27 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite (LSO),

ordina:

1 RS 142.20

2 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

3 RS 192.12

Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina, a complemento delle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 20074 sullo Stato ospite (OSOsp), le condizioni di entrata in Svizzera, di ammissione, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c LSO.

2 I contratti tipo cantonali o federali relativi ai lavoratori dell'economia domestica o qualsiasi altra disposizione cantonale che disciplina le condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori dell'economia domestica non si applicano alle persone interessate dalla presente ordinanza.

3 La presente ordinanza non si applica:

a.
ai membri del personale di servizio (art. 3) e ai membri del personale locale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari ai sensi dell'articolo 5 OSOsp;
b.
ai domestici privati di nazionalità svizzera e agli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio o beneficiari di un'ammissione provvisoria;
c.
ai domestici privati che accompagnano, per soggiorni temporanei, i membri delle missioni speciali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera g LSO o i delegati alle conferenze internazionali, a condizione che tali membri delle missioni speciali o delegati non risiedano abitualmente in Svizzera.

4 La presente ordinanza si applica ai domestici privati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'AELS che al momento della loro assunzione non risiedevano permanentemente in Svizzera solo nella misura in cui l'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non disponga altrimenti o la presente ordinanza non preveda disposizioni più favorevoli.

Art. 2 Definizione di «domestico privato»

1 Per «domestico privato», conformemente all'articolo 1 lettera h della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19616 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera i della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19637 sulle relazioni consolari, si intende la persona che è da un canto impiegata nel servizio domestico di una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b LSO autorizzata ad impiegare un domestico privato (datore di lavoro), e dall'altro è titolare di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Fa fede la carta di legittimazione.

2 I domestici privati non sono impiegati del beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro. Essi sono assunti dal datore di lavoro sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato.

3 Per «servizio domestico» si intende ogni compito adempiuto dal domestico privato al domicilio del datore di lavoro, come i compiti domestici, la cucina, il servizio a tavola, la lavanderia, la custodia dei bambini o i lavori di giardinaggio.

Art. 3 Definizione di «membro del personale di servizio»

1 Per «membro del personale di servizio», conformemente all'articolo 1 lettera g della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19618 sulle relazioni diplomatiche e all'articolo 1 lettera f della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari, si intende l'impiegato dello Stato accreditante o dello Stato d'invio destinato al servizio della missione diplomatica, della missione permanente o di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare, in qualità di membro di tali missioni, rappresentanza o posto consolare.

2 Tali persone sono impiegati dello Stato accreditante o dello Stato d'invio. Esse sono sottoposte al diritto pubblico di tale Stato. Svolgono generalmente compiti quali autista, usciere, portiere, personale di pulizia o addetto alla manutenzione nei locali della cancelleria o presso la residenza del capomissione o del capoposto.

Capitolo 2: Persone autorizzate ad assumere un domestico privato

Art. 4 Missioni diplomatiche e missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative

1 I membri seguenti delle missioni diplomatiche e delle missioni permanenti o di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative possono essere autorizzati ad assumere un domestico privato a condizione che risiedano in Svizzera e che siano titolari della corrispondente carta di legittimazione rilasciata dal DFAE:

a.
i capimissione (carta di legittimazione di tipo B);
b.
i membri del personale diplomatico (carta di legittimazione di tipo C);
c.
i membri del personale amministrativo e tecnico (carta di legittimazione di tipo D).

2 Le persone di cui al capoverso 1 di nazionalità svizzera o titolari di un permesso di dimora o domicilio secondo la LStrI non hanno il diritto di assumere un domestico privato titolare di una carta di legittimazione.

Art. 5 Posti consolari

1 I membri seguenti dei posti consolari possono essere autorizzati ad assumere un domestico privato, a condizione che risiedano in Svizzera e che siano titolari della corrispondente carta di legittimazione rilasciata dal DFAE:

a.
i capi di posti consolari di carriera (carta di legittimazione di tipo K a banda rosa);
b.
i funzionari consolari di carriera (carta di legittimazione di tipo K a banda rosa);
c.
gli impiegati consolari di carriera (carta di legittimazione di tipo K a banda blu).

2 Le persone di cui al capoverso 1 di nazionalità svizzera o titolari di un permesso di dimora o domicilio secondo la LStrI non hanno il diritto di assumere un domestico privato titolare di una carta di legittimazione.

Art. 6 Altri beneficiari istituzionali

1 Le persone seguenti, membri del personale di un'organizzazione intergovernativa, di un'istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale o un tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LSO, possono essere autorizzate ad assumere un domestico privato a condizione che risiedano in Svizzera e che siano titolari della corrispondente carta di legittimazione rilasciata dal DFAE:

a.
i membri dell'alta direzione (carta di legittimazione di tipo B);
b.
gli alti funzionari (carta di legittimazione di tipo C);
c.
i funzionari della categoria professionale (carta di legittimazione di tipo D).

2 Le persone di cui al capoverso 1 di nazionalità svizzera non hanno il diritto di assumere un domestico privato titolare di una carta di legittimazione.

Art. 7 Numero di domestici privati per economia domestica

1 È ammesso un solo domestico privato per economia domestica.

2 Le persone seguenti possono essere autorizzate ad assumere più domestici privati:

a.
i capi di missioni diplomatiche;
b.
i capi di missioni permanenti o di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative;
c.
i capi di posti consolari di carriera;
d.
i membri dell'alta direzione dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 6 capoverso 1.

3 Altre persone autorizzate ad assumere un domestico privato possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate ad assumerne più d'uno se circostanze particolari lo giustificano.

4 Il protocollo o la missione svizzera decide caso per caso. Tiene segnatamente conto, nell'esame del singolo caso:

a.
delle precedenti controversie di lavoro che hanno interessato il datore di lavoro o il beneficiario istituzionale da cui dipende;
b.
dell'esistenza di debiti del datore di lavoro o del beneficiario istituzionale nei confronti di creditori in Svizzera.
Art. 8 Priorità ai domestici privati che già si trovano in Svizzera

1 Prima di chiedere di assumere un domestico privato residente all'estero, il datore di lavoro deve cercare in Svizzera, tra i domestici privati ai sensi della presente ordinanza alla ricerca di un impiego, un domestico privato capace e intenzionato a occupare il posto. Il protocollo o la missione svizzera considera l'insieme delle circostanze per determinare quali sono i documenti richiesti per dimostrare che la ricerca in Svizzera è stata infruttuosa.

2 Il datore di lavoro che giunge in Svizzera accompagnato dal domestico privato già al suo servizio prima del suo trasferimento in Svizzera può essere dispensato dal cercare un domestico privato in Svizzera.

Capitolo 3:
Condizioni di ammissione e di soggiorno del domestico privato

Art. 9 Condizioni generali

1 Fatte salve le deroghe previste da altre disposizioni della presente ordinanza, il domestico privato deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

a.
ha compiuto 18 anni;
b.
non appartiene alla famiglia del datore di lavoro;
c.
è titolare di un passaporto nazionale valido;
d.
si impegna a venire in Svizzera solo; l'entrata in Svizzera, l'ammissione, il soggiorno e il lavoro delle persone che desidererebbero accompagnarlo sono retti dalla LStrI; è fatto salvo l'articolo 16 capoverso 2;
e.
lavora a tempo pieno;
f.
lavora per un solo datore di lavoro autorizzato ad assumere un domestico privato ai sensi della presente ordinanza; è fatto salvo l'articolo 11;
g.
vive in comunione domestica con il datore di lavoro e lavora al domicilio di quest'ultimo; è fatto salvo l'articolo 30 capoversi 4 e 5;
h.
ha preso atto del fatto che il suo soggiorno in Svizzera è autorizzato fintanto che è al servizio di una persona autorizzata ad assumere un domestico privato in virtù della presente ordinanza; e
i.
ha sufficienti conoscenze di una lingua ufficiale svizzera, dell'inglese, dello spagnolo o del portoghese al fine di comunicare con il DFAE durante il suo soggiorno in Svizzera senza dover ricorrere ai servizi di un interprete.

2 Il domestico privato non è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa accessoria in Svizzera o presso un altro datore di lavoro ai sensi della presente ordinanza, anche se il datore di lavoro non gli fornisce lavoro sufficiente. È fatto salvo l'articolo 11.

Art. 10 Contratto di lavoro

1 Il datore di lavoro e il domestico privato devono firmare un contratto di lavoro scritto, redatto in una delle lingue menzionate nell'articolo 9 capoverso 1 lettera i. La presente disposizione ha lo scopo di assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti.

2 Il contratto di lavoro è allestito conformemente al modello redatto dal DFAE. Esso comprende segnatamente il modello di foglio paga, che ne è parte integrante. Sono ammesse deroghe soltanto se favorevoli al domestico privato.

3 Il rilascio dell'autorizzazione d'entrata e della carta di legittimazione è subordinato alla firma del contratto di lavoro.

4 Conformemente all'articolo 320 del Codice delle obbligazioni (CO)10, né il datore di lavoro né il domestico privato possono invocare l'assenza di contratto scritto per sottrarsi agli obblighi che spettano loro in qualità di datore di lavoro o di impiegato in virtù delle pertinenti disposizioni legali.

Art. 11 Servizio contemporaneo presso due datori di lavoro

1 In via eccezionale un domestico privato può essere autorizzato a lavorare contemporaneamente per due datori di lavoro al massimo.

2 La domanda deve essere presentata al protocollo o alla missione svizzera dal primo datore di lavoro (cpv. 4) per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende.

3 I datori di lavoro devono essere entrambi autorizzati ad assumere un domestico privato in virtù della presente ordinanza.

4 Il primo dei due datori di lavoro che ha assunto il domestico privato al suo servizio è considerato il datore di lavoro principale e deve farsi carico nei confronti delle autorità svizzere dell'insieme degli obblighi e delle responsabilità derivanti da tale assunzione.

5 Il tasso di occupazione cumulato del domestico privato deve essere equivalente a un lavoro a tempo pieno e non deve superare un tempo pieno (art. 46).

6 Il contratto di lavoro concluso tra il secondo datore di lavoro e il domestico privato deve prevedere la disdetta automatica del contratto di lavoro al più tardi alla data di disdetta del contratto di lavoro concluso tra il primo datore di lavoro e il domestico privato. Il domestico privato perde il suo diritto alla carta di legittimazione, a meno che il secondo datore di lavoro non sia disposto e autorizzato dal protocollo o dalla missione svizzera a riassumere a tempo pieno il domestico privato.

Art. 12 Coppie di domestici privati

1 In casi eccezionali e su domanda debitamente motivata, una coppia coniugata può essere autorizzata ad accompagnare il datore di lavoro in Svizzera, alle condizioni cumulative seguenti:

a.
il datore di lavoro è una persona che può essere autorizzata ad assumere più domestici privati conformemente all'articolo 7 capoverso 2;
b.
la coppia di domestici privati è già al servizio di tale datore di lavoro prima del trasferimento di quest'ultimo in Svizzera;
c.
il datore di lavoro adegua i contratti di lavoro per renderli conformi alla presente ordinanza;
d.
i due domestici privati lavorano a tempo pieno unicamente per tale datore di lavoro e non sono autorizzati a svolgere un lavoro accessorio sul mercato svizzero del lavoro o presso un altro datore di lavoro ai sensi della presente ordinanza;
e.
la durata del soggiorno in Svizzera di ciascuno dei domestici privati è strettamente limitata a quella del soggiorno per scopi ufficiali del datore di lavoro;
f.
l'entrata in Svizzera, l'ammissione, il soggiorno e il lavoro delle persone che desidererebbero accompagnare la coppia di domestici privati sono retti dalla LStrI; e
g.
ciascun domestico privato adempie, individualmente, le rimanenti condizioni applicabili ai domestici privati, segnatamente quelle di cui all'articolo 9.

2 Le coppie di domestici privati non sono autorizzate a cambiare datore di lavoro in Svizzera né a titolo individuale né in quanto coppia.

Art. 13 Cambiamento di datore di lavoro e soggiorno in Svizzera alla fine del rapporto di lavoro

1 Il domestico privato è autorizzato a cambiare datore di lavoro in qualsiasi momento. È fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2.

2 Quando il rapporto di lavoro termina, il domestico privato dispone di un periodo massimo di due mesi dopo la sua scadenza per cercare un altro datore di lavoro ai sensi della presente ordinanza. Il nuovo rapporto di lavoro deve cominciare a produrre i suoi effetti al più tardi allo scadere di tale periodo di due mesi.

3 Il domestico privato che non trova un nuovo impiego entro il termine previsto al capoverso 2 o la cui carta di legittimazione è annullata per un altro motivo deve lasciare la Svizzera.

4 Un domestico privato entrato in Svizzera conformemente alla presente ordinanza non può far valere il numero di anni che ha trascorso in Svizzera in qualità di titolare di una carta di legittimazione del DFAE per rivendicare una carta di soggiorno ai sensi della LStrI. Se desidera rimanere in Svizzera senza essere assunto da un datore di lavoro ai sensi della presente ordinanza, deve adempiere le condizioni previste dalla LStrI.

Art. 14 Cambiamento dello stato civile del domestico privato durante l'impiego

1 Il datore di lavoro, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, è tenuto a notificare senza indugio al protocollo o alla missione svizzera ogni cambiamento dello stato civile concernente il proprio domestico privato, quali matrimonio, nascita di un figlio o decesso.

2 All'informazione indirizzata al protocollo o alla missione svizzera deve essere allegata una fotocopia del documento di stato civile corrispondente.

Art. 15 Matrimonio o unione domestica registrata durante l'impiego

Se, nel corso del rapporto di lavoro, il domestico privato si sposa o si lega in un'unione domestica registrata in Svizzera o all'estero, il coniuge o il partner non acquisisce il diritto di soggiorno in virtù del matrimonio o dell'unione domestica registrata né riceve una carta di legittimazione.

Art. 16 Nascita di un figlio

1 Il domestico privato che diventa genitore nel corso del rapporto di lavoro può rimanere in Svizzera fino allo scadere dello stesso. Se il figlio è nato in Svizzera e se ne detiene l'autorità parentale e la custodia, il domestico privato può tenere il figlio con sé. Non potrà cambiare datore di lavoro alla fine del rapporto di lavoro, a meno che non sia adempiuta una delle condizioni seguenti:

a.
il domestico privato sceglie di affidare la custodia di suo figlio all'estero durante la durata del suo soggiorno in Svizzera;
b.
il domestico privato ottiene per se stesso e per il figlio un permesso di dimora conformemente alla LStrI; in tal caso la presente ordinanza cessa di essere applicabile alla sua persona (art. 1 cpv. 3 lett. b); o
c.
la custodia del figlio è attribuita all'altro genitore che risiede legalmente in Svizzera e può far valere il diritto al ricongiungimento familiare, a condizione che il figlio ottenga dall'autorità competente un permesso di dimora legato a quello del genitore a cui è affidato o che possieda la cittadinanza svizzera.

2 In casi eccezionali e giustificati il capoverso 1 può essere applicato se il figlio è nato all'estero. Può essere segnatamente il caso se una domestica privata ha fatto ritorno nel suo Paese d'origine per partorire. Il protocollo o la missione svizzera decide caso per caso.

3 Il domestico privato è responsabile di tutte le spese legate a suo figlio. Gli obblighi del datore di lavoro concernenti le condizioni di vitto e alloggio (art. 30) non si estendono al figlio. Se il figlio è domiciliato in Svizzera, il domestico privato deve obbligatoriamente concludere per suo figlio, a proprie spese, un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla legge federale del 18 marzo 199411 sull'assicurazione malattie (LAMal). Tali obblighi spettano ai due genitori se sono entrambi domiciliati in Svizzera.

4 Il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro informa senza indugio il protocollo o la missione svizzera del fatto che il domestico privato è diventato genitore e detiene sia l'autorità parentale sia la custodia del figlio; presenta una domanda di rilascio di una carta di legittimazione a nome del figlio.

Capitolo 4: Assunzione di un domestico privato all'estero

Sezione 1: Persone soggette all'obbligo del visto

Art. 17 Documenti richiesti

1 La domanda di rilascio del visto deve essere corredata della copia del contratto di lavoro firmato dal domestico privato e dal datore di lavoro (art. 10).

2 Il DFAE determina gli altri documenti richiesti.

Art. 18 Procedura

1 Il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro sottopone i documenti richiesti al protocollo o alla missione svizzera. Il protocollo o la missione svizzera vista tali documenti e li rispedisce al beneficiario istituzionale a destinazione del datore di lavoro.

2 Spetta al datore di lavoro trasmettere al domestico privato i documenti richiesti vistati dal protocollo o dalla missione svizzera affinché il domestico privato possa presentare la sua domanda di visto alla rappresentanza svizzera competente.

3 Per presentare la sua domanda di rilascio del visto e ritirare il suo visto il domestico privato deve recarsi di persona presso la rappresentanza svizzera competente per il suo luogo di domicilio.

4 Quando tutti i documenti richiesti sono stati forniti dal domestico privato a corredo della sua domanda di rilascio del visto, la rappresentanza svizzera competente:

a.
si assicura che il domestico privato disponga delle conoscenze linguistiche sufficienti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera i;
b.
si assicura che il domestico privato abbia inteso il contenuto del suo contratto di lavoro, insistendo sulle clausole relative agli orari di lavoro, alle vacanze, allo stipendio e alle assicurazioni sociali;
c.
fornisce al domestico privato indicazioni relative al costo della vita in Svizzera.

5 Dopo essersi assicurata che il domestico privato ha inteso il contenuto del suo contratto di lavoro, la rappresentanza svizzera competente gli fa firmare una dichiarazione di conferma; tale dichiarazione è integrata nel dossier della domanda di visto conservato presso la rappresentanza svizzera e una copia della stessa è consegnata al domestico privato.

6 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura.

Sezione 2: Persone non soggette all'obbligo del visto

Art. 19 Documenti richiesti

1 La domanda di assunzione è accompagnata dalla copia del contratto di lavoro firmata dal domestico privato e dal datore di lavoro (art. 10).

2 Il DFAE determina gli altri documenti richiesti.

3 Il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro sottopone la domanda di assunzione al protocollo o alla missione svizzera. Il protocollo o la missione svizzera vista i documenti richiesti e li rispedisce al beneficiario istituzionale a destinazione del datore di lavoro.

4 Spetta al datore di lavoro trasmettere al domestico privato i documenti richiesti vistati dal protocollo o dalla missione svizzera affinché il domestico privato possa presentarli alle autorità competenti al momento della sua entrata in Svizzera.

Capitolo 5: Assunzione di un domestico privato in Svizzera

Art. 20 Principio

Un domestico privato può essere assunto sul posto in Svizzera se adempie le condizioni previste dalla presente ordinanza.

Art. 21 Eccezioni

Non possono essere assunte sul posto in Svizzera:

a.
le persone in situazione irregolare in Svizzera;
b.
le persone oggetto di un procedimento in sospeso in materia d'ammissione, d'allontanamento o d'espulsione;
c.
i richiedenti l'asilo;
d.
le persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera, segnatamente turisti, persone in visita, studenti, stagisti, ospiti di un luogo di cura;
e.
gli ex domestici privati già titolari di una carta di legittimazione del DFAE quando il rapporto di lavoro precedente è concluso e il termine previsto all'articolo 13 capoverso 2 è scaduto;
f.
gli ex membri del personale di servizio o del personale locale il cui precedente rapporto di lavoro è concluso da oltre un mese, nonché i membri della loro famiglia;
g.
gli ex membri del personale di servizio o del personale locale, o i membri della loro famiglia, se non adempiono le condizioni di ammissione previste dalla presente ordinanza.
Art. 22 Procedura

1 Il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro sottopone i documenti richiesti al protocollo o alla missione svizzera nel quadro della procedura di domanda della carta di legittimazione (art. 25).

2 Il datore di lavoro si assicura che il domestico privato assunto in Svizzera disponga di una copia dei documenti richiesti.

3 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura.

Capitolo 6: Carta di legittimazione

Art. 23 Titolo di soggiorno

La carta di legittimazione rilasciata dal DFAE serve al domestico privato da titolo di soggiorno. Essa non conferisce al domestico privato o alle persone che desidererebbero accompagnarlo un diritto a ottenere un titolo di soggiorno in applicazione della LStrI.

Art. 24 Domanda di rilascio di una carta di legittimazione per un domestico privato assunto all'estero

1 Subito dopo l'arrivo in Svizzera del domestico privato, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro trasmette con nota verbale al protocollo o alla missione svizzera una domanda di rilascio di una carta di legittimazione.

2 Il domestico privato deve presentarsi personalmente presso il protocollo o la missione svizzera per farsi consegnare la propria carta di legittimazione.

3 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al datore di lavoro di presentarsi personalmente per assicurarsi che quest'ultimo abbia inteso gli obblighi che gli spettano in quanto datore di lavoro.

4 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura e i documenti da presentare.

Art. 25 Domanda di rilascio di una carta di legittimazione per un domestico privato assunto in Svizzera

1 Prima dell'assunzione dell'impiego, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro trasmette con nota verbale al protocollo o alla missione svizzera una domanda di rilascio di una carta di legittimazione, corredata in particolare della copia del contratto di lavoro firmato dal domestico privato e dal datore di lavoro (art. 10).

2 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al domestico privato di presentarsi personalmente per ritirare la propria carta di legittimazione.

3 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al datore di lavoro di presentarsi personalmente per assicurarsi che quest'ultimo abbia inteso gli obblighi che gli spettano in quanto datore di lavoro.

4 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura e gli altri documenti da presentare.

Art. 26 Rinnovo della carta di legittimazione

1 Alla scadenza della carta di legittimazione del domestico privato, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro presenta al protocollo o alla missione svizzera una domanda di rinnovo della carta di legittimazione. La domanda è corredata di una prova dell'affiliazione alle assicurazioni sociali e obbligatorie (p. es. attestato o polizza d'assicurazione). Il protocollo o la missione svizzera può chiedere che vengano presentati altri documenti, segnatamente una copia del contratto di lavoro firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato o la prova che i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie e i premi dell'assicurazione malattie sono stati versati.

2 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al domestico privato di presentarsi personalmente per ricevere la sua nuova carta di legittimazione senza che il datore di lavoro o un rappresentante di quest'ultimo sia presente.

Art. 27 Restituzione della carta di legittimazione

1 Quando i rapporti di lavoro terminano, indipendentemente dai motivi, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro deve informarne senza indugio il protocollo o la missione svizzera.

2 Il domestico privato deve restituire la sua carta di legittimazione al suo ex datore di lavoro che deve inviarla, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, al protocollo o alla missione svizzera.

Capitolo 7: Condizioni di lavoro e di salario

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 28 Principi

1 I rapporti di lavoro tra il domestico privato e il datore di lavoro sono disciplinati dal diritto svizzero, in particolare dalla presente ordinanza e dal CO12.

2 Il contratto di lavoro non può derogare alle disposizioni della presente ordinanza a svantaggio del domestico privato.

Art. 29 Protezione e rispetto del domestico privato

1 Conformemente all'articolo 328 CO13, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del domestico privato. Deve avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il domestico privato non subisca molestie sessuali. Deve a tal fine creare condizioni di lavoro appropriate. Se il domestico privato vive in comunione domestica con il datore di lavoro (art. 30), tali obblighi sono applicabili sia durante le ore di lavoro sia al di fuori delle stesse.

2 Il datore di lavoro deve impiegare il domestico privato conformemente alla sua formazione e alle sue attitudini.

3 Il datore di lavoro deve assicurare condizioni di lavoro appropriate che offrano al domestico privato un ambiente di vita adeguato. Tali condizioni comprendono la protezione della sua personalità e il rispetto della sua persona, il rispetto delle condizioni contrattuali, vale a dire segnatamente l'osservanza del tempo di lavoro e la compensazione del lavoro straordinario, l'osservanza del riposo giornaliero e settimanale, il riconoscimento di vacanze e dei giorni festivi, il rispetto delle condizioni di vitto e alloggio, nonché il versamento del salario e delle assicurazioni obbligatorie.

4 Il domestico privato deve potersi muovere liberamente di al di fuori dell'orario di lavoro. Deve in particolare avere la possibilità di lasciare il domicilio del datore di lavoro e di praticare attività del tempo libero indipendentemente dalla famiglia del datore di lavoro.

5 Il domestico privato deve disporre liberamente dei suoi documenti personali quali il passaporto nazionale, la sua carta di legittimazione del DFAE o la sua carta bancaria.

Art. 30 Condizioni di vitto e alloggio del domestico privato

1 Il domestico privato ha diritto, presso il domicilio del suo datore di lavoro, a una camera personale. Tale camera deve:

a.
rispondere alle esigenze in materia d'igiene;
b.
poter essere chiusa a chiave;
c.
essere ben illuminata sia da luce naturale sia da luce artificiale;
d.
essere ben riscaldata e aerata;
e.
essere dotata dei mobili necessari quali un letto, un armadio per i vestiti chiudibile a chiave, una sedia e un tavolo.

2 Il domestico privato deve poter usufruire di impianti sanitari adeguati.

3 Egli ha diritto a un nutrimento sano e in quantità sufficiente e a tre pasti al giorno (mattino, mezzogiorno e sera).

4 Il datore di lavoro può fornire al domestico privato un alloggio esterno. Devono essere adempite le condizioni minime seguenti:

a.
il datore di lavoro può dimostrare che il domestico privato disporrà dei mezzi di trasporto adeguati tra l'alloggio fornito e il domicilio del datore di lavoro, tenuto conto degli orari di lavoro previsti, anche quando è richiesto lavoro straordinario al di fuori dell'abituale orario lavorativo;
b.
l'alloggio fornito risponde alle condizioni minime previste nel capoverso 1;
c.
l'alloggio fornito permette al domestico privato di preparare pasti completi;
d.
le spese per l'alloggio, oneri inclusi, sono interamente pagate dal datore di lavoro e non sono dedotte dal salario corrisposto al domestico privato.

5 Se non desidera alloggiare al domicilio del suo datore di lavoro conformemente al capoverso 1 o se l'alloggio fornito conformemente al capoverso 4 non gli conviene, il domestico privato può scegliere di prendere un alloggio esterno. In tal caso il datore di lavoro versa al domestico privato un'indennità d'alloggio equa, calcolata al minimo secondo le tariffe previste nell'articolo 11 dell'ordinanza del 31 ottobre 194714 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) al fine di stabilire il salario determinante secondo l'assicurazione vecchiaia e superstiti. Se del caso, il datore di lavoro deve alloggiare il domestico privato alle condizioni del capoverso 1 o 4 fintanto che il domestico privato stesso non abbia trovato un alloggio.

6 Il datore di lavoro deve, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, comunicare senza indugio al protocollo o alla missione svizzera ogni cambiamento d'indirizzo del domestico privato.

Art. 31 Diligenza e fedeltà del domestico privato

1 Conformemente all'articolo 321a CO15, il domestico privato deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli. Deve salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro nonché conformarsi all'ordine della casa, il quale deve tenere debitamente conto degli interessi di ciascuno.

2 Il domestico privato è tenuto a un obbligo di fedeltà e deve trattare in modo confidenziale le informazioni di cui è a conoscenza nell'ambito del suo lavoro.

Sezione 2: Inizio e fine dei rapporti di lavoro

Art. 32 Durata dell'assunzione

1 I rapporti di lavoro iniziano a produrre i loro effetti a partire dall'arrivo in Svizzera del domestico privato oppure, se quest'ultimo già possiede una carta di legittimazione del DFAE in Svizzera (cambiamento del datore di lavoro), dalla data prevista nel contratto di lavoro.

2 I rapporti di lavoro sono conclusi a tempo indeterminato o a tempo determinato, a seconda delle condizioni convenute nel contratto di lavoro.

Art. 33 Tempo di prova

1 Il contratto di lavoro può prevedere un tempo di prova. Il tempo di prova non può superare un mese.

2 Durante il tempo di prova ciascuna delle parti può disdire per scritto il rapporto di lavoro con un preavviso di sette giorni. Il tempo di prova, se interrotto da malattia, infortunio o gravidanza, è prolungato di un periodo equivalente. In caso di contratto a tempo determinato, gli obblighi del datore di lavoro cessano al più tardi alla scadenza del contratto.

3 Ciascuna delle parti deve rispettare l'insieme dei suoi obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta. Il domestico privato deve segnatamente continuare a adempiere i suoi compiti. Il datore di lavoro deve in particolare continuare a versare il salario, assicurare vitto e alloggio, versare i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Se le parti si accordano per una cessazione immediata del rapporto di lavoro del domestico privato, il datore di lavoro deve adempiere tutti gli obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta.

Art. 34 Rapporto di lavoro di durata determinata

1 Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa automaticamente alla sua scadenza. Se il rapporto di lavoro di durata determinata è prolungato tacitamente, esso è considerato di durata indeterminata.

2 Dopo il tempo di prova di cui all'articolo 33, il rapporto di lavoro di durata determinata non può essere disdetto, a meno che non esista un motivo di disdetta immediata conformemente all'articolo 38.

3 Fatta salva una disdetta immediata conformemente all'articolo 38, ciascuna delle parti deve rispettare l'insieme dei suoi obblighi fino alla scadenza del rapporto di lavoro di durata determinata. L'articolo 33 capoverso 3 si applica per analogia.

4 Se le parti si accordano per una cessazione anticipata del rapporto di lavoro del domestico privato, il datore di lavoro deve adempiere l'insieme dei suoi obblighi fino alla data di scadenza del rapporto di lavoro di durata determinata. Quando fissano la data di cessazione del rapporto di lavoro, le parti possono convenire per scritto una data anticipata di cessazione degli obblighi da parte del datore di lavoro.

Art. 35 Disdetta del rapporto di lavoro di durata indeterminata

1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti soltanto in conformità delle pertinenti norme del diritto svizzero. Il datore di lavoro e il domestico privato devono in particolare rispettare i termini di disdetta.

2 Dopo il tempo di prova, ciascuna delle parti può disdire per scritto il rapporto di lavoro di durata indeterminata per la fine del mese, con un preavviso di un mese durante il primo anno di servizio e di due mesi dal secondo anno di servizio.

3 Ciascuna delle parti deve rispettare l'insieme degli obblighi fino alla scadenza del termine di disdetta. L'articolo 33 capoverso 3 si applica per analogia.

4 La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto.

Art. 36 Divieto di disdetta

1 Conformemente all'articolo 336c CO16, trascorso il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

a.
allorquando il domestico privato è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa:
1.
per 30 giorni nel primo anno di servizio,
2.
per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso,
3.
per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
b.
durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto.

2 La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.

3 Devono essere parimenti rispettate le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore (art. 336d CO).

Art. 37 Disdetta abusiva

1 La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all'altra, in virtù dell'articolo 336 capoversi 1 e 2 CO17, un'indennità stabilita dal giudice ma che non può superare l'equivalente di sei mesi di salario.

2 La parte che si ritiene lesa deve fare opposizione per scritto alla disdetta entro la scadenza del termine di disdetta. Se l'opposizione è fatta validamente e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all'indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 38 Risoluzione immediata

1 Il datore di lavoro e il domestico privato possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata deve essere motivata per scritto.

2 È considerata causa grave, segnatamente, ogni circostanza che non permetta secondo le norme della buona fede di esigere da chi dà la disdetta di continuare il rapporto di lavoro.

3 Se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto di lavoro da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno.

Art. 39 Licenziamento ingiustificato senza preavviso

1 Il domestico privato licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.

2 Da tale importo è dedotto quanto il domestico privato ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, come le spese di trasporto e di vestiario, e quanto ha guadagnato con un altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

3 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al domestico privato un'indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l'indennità non può tuttavia superare l'equivalente di sei mesi di salario del domestico privato.

Art. 40 Abbandono dell'impiego e mancato servizio

1 Se il domestico privato, senza una causa grave, non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità corrispondente a un quarto del salario mensile. Egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo.

2 Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista nel capoverso 1, il giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento.

Art. 41 Composizione delle controversie

1 Conformemente al diritto internazionale, la firma di un contratto di lavoro da parte del datore di lavoro non comporta alcuna rinuncia ai suoi privilegi e immunità. Se del caso, spetta al beneficiario istituzionale da cui il datore di lavoro dipende decidere della revoca dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione di quest'ultimo.

2 Se sorge una divergenza relativa al contratto di lavoro, le parti cercano un accordo in via amichevole. A tal fine possono fare capo a qualsiasi organo esistente preposto alla composizione o fissare autonomamente modalità specifiche di composizione.

3 Se la divergenza non può essere risolta in via amichevole, la parte che lo desidera può sottoporla all'autorità giudiziaria competente. Se del caso, spetta al richiedente presentare una domanda di revoca dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione del datore di lavoro per il tramite della via diplomatica usuale.

Sezione 3: Condizioni salariali

Art. 42 Principi

1 Il datore di lavoro versa mensilmente il salario al domestico privato. È ammesso un versamento settimanale.

2 Anche se non fornisce sufficiente lavoro al domestico privato perché questi sia occupato a tempo pieno, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il salario in contanti netto minimo conformemente all'articolo 43, o il salario netto superiore convenuto nel contratto di lavoro, nonché il salario in natura e gli altri elementi a carico del datore di lavoro conformemente all'articolo 44.

Art. 43 Salario netto in contanti

1 Il domestico privato riceve ogni mese un salario netto in contanti di almeno 1200 franchi svizzeri (salario netto). Su tale importo minimo netto non può essere operata alcuna deduzione. Il contratto di lavoro può prevedere un salario netto superiore.

2 Il salario è versato in franchi svizzeri su un conto postale o bancario in Svizzera, aperto al solo nome del domestico privato.

3 Il datore di lavoro consegna ogni mese al domestico privato un foglio paga.

Art. 44 Salario in natura e altri elementi a carico del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro si assume l'onere e la responsabilità di versare alle autorità svizzere e agli istituti di assicurazione competenti:

a.
tutti i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie (la parte dell'impiegato e la parte del datore di lavoro) e le spese amministrative a carico degli assicurati;
b.
i premi dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni (la parte dell'impiegato e la parte del datore di lavoro) e le eventuali spese.

2 Il datore di lavoro prende inoltre a carico gli elementi seguenti:

a.
le spese di alloggio, oneri inclusi, conformemente all'articolo 30 capoversi 1 e 4, o l'indennità d'alloggio conformemente all'articolo 30 capoverso 5;
b.
le spese di vitto del domestico privato, anche quando il domestico privato non può consumare tutti i suoi pasti al domicilio del datore di lavoro;
c.
le spese di trasporto fra il domicilio del datore di lavoro e l'alloggio del domestico privato se il domestico privato non alloggia al domicilio del datore di lavoro;
d.
le spese per il vestiario se il datore di lavoro esige vestiti speciali;
e.
le spese di viaggio del domestico privato per venire in Svizzera all'inizio del rapporto di lavoro se il domestico privato è assunto all'estero, incluse le spese legate al rilascio del visto, se questo è richiesto;
f.
le spese di viaggio per il ritorno del domestico privato nel suo Paese d'origine alla fine del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può chiedere, per il tramite del beneficiario istituzionale da cui dipende, che il protocollo o la missione svizzera lo sciolga dall'obbligo di pagare le spese del viaggio di ritorno se il domestico privato non fa ritorno nel suo Paese d'origine alla fine del rapporto di lavoro, segnatamente perché ha trovato un nuovo datore di lavoro autorizzato ad assumere un domestico privato ai sensi della presente ordinanza o perché si sottrae al suo obbligo di lasciare la Svizzera;
g.
le spese di partecipazione dell'assicurato ai costi delle prestazioni previsti dalla LAMal18.
Art. 45 Esenzione fiscale

Il domestico privato titolare di una carta di legittimazione del DFAE è esentato, secondo i principi del diritto interno svizzero, dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali sul salario percepito in ragione del suo servizio.

Sezione 4: Orari di lavoro, congedi e vacanze

Art. 46 Durata del lavoro a tempo pieno

1 La durata settimanale del lavoro è di 45 ore.

2 Il domestico privato deve beneficiare di una pausa di almeno mezz'ora per il pranzo e per la cena e di una pausa supplementare di un'ora nel corso della giornata. Tali pause non sono comprese nella durata del lavoro.

Art. 47 Riposo settimanale

1 Il domestico privato deve beneficiare di un giorno intero di congedo alla settimana. Tale giorno è di regola la domenica. Il domestico privato e il datore di lavoro possono convenire un altro giorno mediante un'esplicita disposizione del contratto di lavoro.

2 Il domestico privato deve beneficiare, inoltre, di una mezza giornata feriale di congedo alla settimana. Se la mezza giornata di congedo gli è accordata il mattino, il domestico privato riprende il suo lavoro alle ore 13. Se la mezza giornata di congedo inizia dopo le ore 13, il domestico privato non deve riprendere il servizio la sera.

3 Il domestico privato ha diritto alle prestazioni di vitto in natura durante i suoi giorni di congedo. Se non consuma i pasti presso il datore di lavoro, quest'ultimo deve sostituire tali prestazioni con un'indennità di vitto calcolata al minimo secondo le tariffe previste nell'articolo 11 OAVS19 al fine di stabilire il salario determinante secondo l'assicurazione vecchiaia e superstiti.

4 Il riposo settimanale deve imperativamente essere concesso ogni settimana dal datore di lavoro. Esso non può essere riportato alla settimana successiva, neanche con il consenso del domestico privato.

5 Il datore di lavoro accorda inoltre al domestico privato i congedi pagati usuali, per esempio quando il domestico privato deve andare dal medico o dal dentista.

Art. 48 Conteggio delle ore e lavoro straordinario

1 Il datore di lavoro e il domestico privato tengono un conteggio settimanale delle ore di lavoro effettuate, firmato dal datore di lavoro e dal domestico privato. Entrambi ne conservano una copia.

2 Se necessario, il domestico privato può essere tenuto a effettuare lavoro straordinario nella misura in cui sia in grado di prestarlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Al domestico privato deve tuttavia essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. La durata del riposo può essere ridotta una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che sull'arco di due settimane venga rispettata una media di 11 ore.

3 In linea di principio, il lavoro straordinario deve essere compensato mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 25 per cento del salario netto.

4 Il lavoro straordinario prestato di domenica e nei giorni festivi è compensato mediante un congedo maggiorato del 50 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 50 per cento del salario netto.

5 Il lavoro straordinario prestato tra le ore 23 e le 6 è compensato mediante un congedo maggiorato del 100 per cento. Tale congedo deve essere accordato entro un termine appropriato. Qualora non venga compensato mediante un congedo, il lavoro straordinario deve essere corrisposto con un supplemento di almeno il 100 per cento del salario netto.

Art. 49 Giorni festivi

1 Il domestico privato ha diritto ai giorni festivi seguenti:

a.
1° gennaio;
b.
Venerdì Santo;
c.
Lunedì di Pasqua;
d.
Ascensione;
e.
Lunedì di Pentecoste;
f.
1° agosto;
g.
25 dicembre;
h.
31 dicembre.

2 I giorni festivi che cadono di domenica o coincidono con il giorno di congedo settimanale convenuto tra il datore di lavoro e il domestico privato con una disposizione esplicita nel contratto di lavoro non devono essere compensati con un giorno di congedo supplementare.

3 Il datore di lavoro e il domestico privato possono convenire in modo esplicito nel contratto di lavoro giorni festivi diversi da quelli elencati nel capoverso 1. Il domestico privato ha diritto ad almeno otto giorni festivi all'anno.

4 Il domestico privato è esonerato dal lavoro nei giorni festivi. Una riduzione del salario in ragione di ciò non è autorizzata.

5 Se è costretto a lavorare in un giorno festivo, il domestico privato deve beneficiare di un giorno di congedo di compensazione nella settimana successiva.

Art. 50 Vacanze

1 La durata delle vacanze obbligatorie pagate per anno è di:

a.
dal compimento del 20° anno di età: quattro settimane;
b.
prima del compimento dei 20 anni: cinque settimane;
c.
dopo 20 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro: cinque settimane;
d.
dopo il compimento del 50° anno di età e cinque anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro: cinque settimane.

2 Le vacanze devono essere accordate, di regola, durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.

3 Il tempo durante il quale il domestico privato accompagna in viaggio o in vacanza il datore di lavoro, o membri della famiglia di quest'ultimo, non conta come tempo di vacanza per il domestico privato.

4 Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del domestico privato, per quanto siano compatibili con gli interessi della casa.

5 Durante le sue vacanze, il domestico privato ha diritto al salario in contanti e a un'equa indennità a compensazione del salario in natura (vitto e alloggio), calcolata al minimo secondo le tariffe previste nell'articolo 11 OAVS20 al fine di stabilire il salario determinante secondo l'assicurazione vecchiaia e superstiti; gli altri elementi del salario a carico del datore di lavoro conformemente all'articolo 44 rimangono a carico del datore di lavoro.

Art. 51 Assenza del datore di lavoro

In caso di assenza del datore di lavoro, il domestico privato ha diritto al proprio salario. Il datore di lavoro è parimenti tenuto a pagare l'insieme degli elementi a suo carico conformemente all'articolo 44. Il datore di lavoro deve in particolare assicurare al domestico privato un'indennità di vitto equa, calcolata al minimo secondo le tariffe previste nell'articolo 11 OAVS21 al fine di stabilire il salario determinante secondo l'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Art. 52 Impedimento del domestico privato

1 Se il domestico privato è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

2 Il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, in seguito, il salario per due mesi o il salario per la durata dell'impedimento se quest'ultimo è inferiore a due mesi.

3 Il datore di lavoro può concludere, a sue spese, un'assicurazione destinata a coprire i suoi obblighi finanziari ai sensi del presente articolo.

Art. 53 Attestato

1 Il domestico privato può chiedere in qualsiasi momento al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore.

2 A richiesta esplicita del domestico privato, l'attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro.

Capitolo 8: Assicurazioni

Art. 54 In generale

Il datore di lavoro provvede affinché il domestico privato, dalla sua assunzione d'impiego, sia affiliato a tutte le assicurazioni sociali e altre assicurazioni obbligatorie.

Art. 55 AVS/AI/IPG/AD/AFam

1 Il domestico privato è assicurato conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194622 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), alla legge federale del 19 giugno 195923 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), alla legge federale del 25 settembre 195224 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG), alla legge federale del 25 giugno 198225 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) e alla legge federale del 24 marzo 200626 sugli assegni familiari (LAFam).

2 Il datore di lavoro è tenuto a svolgere le procedure necessarie per affiliare il domestico privato alla cassa cantonale di compensazione AVS e alla competente cassa di compensazione per assegni familiari in ragione del domicilio del datore di lavoro o, a seconda dei casi, per trasmettere alla competente cassa cantonale di compensazione AVS la domanda di esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale conformemente all'articolo 59.

Art. 57 Assicurazione contro le malattie

1 Il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere affinché il domestico privato sia assicurato conformemente alla LAMal28. Il datore di lavoro sceglie l'assicurazione d'intesa con il domestico privato.

2 Secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 199529 sull'assicurazione malattie, il domestico privato può essere esentato dall'assicurazione conformemente alla LAMal se questi è assicurato nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo. La copertura garantita dall'assicurazione estera deve essere equivalente a quella garantita dagli assicuratori svizzeri nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Spetta al domestico privato, per il tramite del datore di lavoro, provare che adempie le condizioni necessarie per beneficiare di tale esenzione.

3 Il datore di lavoro prende a carico l'insieme dei premi e delle eventuali spese conformemente all'articolo 44 capoverso 1 lettera b.

Art. 58 Assicurazione contro gli infortuni

1 Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare il domestico privato contro gli infortuni conformemente alla legge federale del 20 marzo 198130 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2 Il datore di lavoro prende a carico l'insieme dei premi (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e contro le malattie professionali e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali) conformemente all'articolo 44 capoverso 1 lettera b.

3 Il datore di lavoro può assicurare in un altro Stato il domestico privato contro i rischi d'infortuni e di malattie professionali nonché contro i rischi d'infortuni non professionali a condizione che la copertura garantita dall'assicurazione estera sia equivalente a quella offerta dall'assicurazione contro gli infortuni svizzera. In caso contrario il domestico privato è obbligatoriamente assicurato in Svizzera.

Art. 59 Esenzione dalle assicurazioni sociali svizzere

1 Il domestico privato può essere esentato dalle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG/AD/AFam e altre assicurazioni la cui affiliazione dipende dall'affiliazione all'AVS) se adempie le condizioni previste a tal fine dalle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 196131 sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 196332 sulle relazioni consolari o dalle convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera.

2 L'affiliazione alle disposizioni di sicurezza sociale dell'altro Stato in applicazione della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari deve segnatamente:

a.
essere effettuata presso un'istituzione ufficiale di sicurezza sociale dello Stato d'origine del domestico privato o dello Stato per il quale il datore di lavoro lavora o che rappresenta; l'affiliazione a una società privata di assicurazione equivale all'affiliazione a un'istituzione ufficiale qualora, secondo la legislazione interna dello Stato in questione, detta affiliazione sostituisce l'assicurazione ufficiale;
b.
coprire almeno le eventualità di decesso, vecchiaia e invalidità;
c.
essere obbligatoria o volontaria in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione. Se l'affiliazione è volontaria, il protocollo o la missione svizzera chiede, nel corso della procedura di rinnovo della carta di legittimazione (art. 26), la prova che l'affiliazione non è stata annullata dopo la concessione dell'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale. Il protocollo o la missione svizzera determina di caso in caso le modalità con cui presentare tale prova.

3 Spetta al domestico privato, per il tramite del datore di lavoro, provare che adempie le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione dalle disposizioni svizzere di sicurezza sociale.

4 Il datore di lavoro prende a carico l'insieme dei contributi e delle eventuali spese derivanti dall'affiliazione all'istituzione ufficiale di sicurezza sociale dell'altro Stato conformemente all'articolo 44 capoverso 1 lettera a.

Art. 60 Mancata assicurazione

Il datore di lavoro che non rispetta i suoi obblighi conformemente agli articoli 57 e 58 è responsabile del pagamento di tutte le spese mediche, farmaceutiche o di ospedalizzazione e delle altre prestazioni di cui avrebbe beneficiato il domestico privato qualora fosse stato assicurato. Si assume parimenti tale responsabilità se la copertura assicurativa è sospesa in seguito a un mancato pagamento dei premi.

Art. 61 Assicurazioni sociali previste dalle legislazioni cantonali

1 Il domestico privato è obbligatoriamente affiliato alle assicurazioni rese obbligatorie in virtù della legislazione sociale cantonale applicabile al domicilio del datore di lavoro se è affiliato in Svizzera ad AVS/AI/IPG/AD/AFam.

2 Il datore di lavoro prende a carico l'insieme dei premi e delle eventuali spese previsti dalla legislazione cantonale.

Capitolo 9: Competenze del DFAE

Art. 62

1 Oltre alle competenze previste nelle disposizioni speciali della presente ordinanza, il DFAE:

a.
emana le disposizioni esecutive necessarie all'attuazione della presente ordinanza;
b.
elabora un modello di contratto di lavoro e un modello di foglio paga.

2 Il protocollo e la missione svizzera, nei limiti delle loro rispettive competenze, prendono a nome del DFAE le decisioni che spettano loro in virtù della presente ordinanza.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 64 Disposizioni transitorie

1 I contratti di lavoro conclusi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza soggiacciono al diritto anteriore al più tardi fino alla scadenza della validità della carta di legittimazione del domestico privato. Il datore di lavoro e il domestico privato possono in qualsiasi momento concludere un nuovo contratto di lavoro conforme alla presente ordinanza.

2 Il rinnovo delle carte di legittimazione in circolazione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza avviene conformemente all'articolo 26. Alla data del rinnovo della carta di legittimazione devono essere rispettate tutte le disposizioni pertinenti della presente ordinanza e, se del caso, occorre concludere un nuovo contratto di lavoro conformemente al modello elaborato dal DFAE.

Allegato

(art. 63)

Modifica del diritto vigente

...33

33 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 2425.