01.10.2022 - * / In vigore
15.07.2015 - 30.09.2022
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1

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)1 del 18 settembre 1995 (Stato 1° febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni2 (DATEC), visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del
21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 13, 21 e 138a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea,5 ordina: Capitolo 1:6 Campo d'applicazione e diritto applicabile

Art. 1

1 La presente ordinanza si applica: a. agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati;

b. a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale;

c. a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale.

2

Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la RU 1995 4897

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4271).

2

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

3 RS

748.0

4 RS

748.01

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

7 RS

0.748.127.192.68 748.215.1

Aviazione

2

748.215.1

Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera8: a. regolamento (CE) n. 2042/20039; b. regolamento (CE) n. 216/200810; c. regolamento (UE) n. 748/201211.12 3

Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato II al regolamento (CE) n. 216/200813, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.


Art. 2

Accordi internazionali Sono fatti salvi gli accordi internazionali sull'ammissione, sullo sviluppo e sulla costruzione di aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti.

Capitolo 2: Sviluppo e costruzione

Art. 3


14

Categorie di navigabilità 1

Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità: a. la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1; b. la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.

2

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) stabilisce delle sottocategorie e le indica nelle comunicazioni tecniche (art. 50).

8

La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

9

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

10 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

11 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

13 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Navigabilità degli aeromobili 3

748.215.1


Art. 4


15

Esigenze

1

L'UFAC fissa caso per caso: a. le esigenze applicabili allo sviluppo di aeromobili nonché ai loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti;

b. le condizioni per il riconoscimento delle certificazioni delle imprese di progettazione secondo l'allegato I parte 21 sezione A capitolo J del regolamento (UE) n. 748/201216; al riguardo, l'UFAC emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).

2

La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata dall'ordinanza del DATEC del 5 febbraio 198817 concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA).


Art. 5


18

Eccezioni

L'UFAC può autorizzare deroghe ai principi di cui all'articolo 4 per lo sviluppo e la costruzione di aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti ammessi da un'autorità estera, su richiesta di quest'ultima.


Art. 6

Imprese all'estero

I lavori di sviluppo e costruzione di aeromobili o parti d'aeromobile possono essere affidati a imprese all'estero, previa approvazione dell'UFAC19. L'UFAC fissa eventuali obblighi e condizioni legati a tale approvazione.

Capitolo 3: Ammissione di aeromobili20 Sezione 1: Principio21

Art. 7

22 Sulla base di un esame ufficiale, l'UFAC rilascia: a. il certificato di tipo necessario per l'ammissione di un tipo; 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

16 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

17 RS

748.127.5

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

19 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

21 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Aviazione

4

748.215.1

b. il certificato di navigabilità oppure l'autorizzazione di volo necessaria per la circolazione.

Sezione 2: Ammissione del tipo23

Art. 8


24



Art. 9

Procedura d'ammissione 1

L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione.25 1bis

La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all'articolo 4 capoverso 2 del regolamento (CE) n. 216/2008, dal regolamento (CE) n. 1702/200326.27 2 La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è stabilita dall'UFAC nel singolo caso (Comunicazione tecnica, art. 50).

3

Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione.

4

Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'UFAC tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale.

5

L'UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità che ha stabilito o riconosciuto (art. 10).


Art. 10

Esigenze di navigabilità 1

Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (CE) n. 1702/200328. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA29: CS30-22, CS-VLA, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-E e CS-P.31 23 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

24 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

26 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

27 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

28 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

29 EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu).

30 CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell'EASA.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Navigabilità degli aeromobili 5

748.215.1

2

Per quanto riguarda gli aeromobili della categoria speciale, come anche i loro motori ed eliche, l'UFAC definisce le esigenze di navigabilità applicabili nelle comunicazioni tecniche (art. 50).32 3 L'UFAC può riconoscere esigenze di navigabilità estere e le può integrare con esigenze supplementari. Esigenze di navigabilità estere sono, in particolare: FAR33 23, FAR 25, FAR 27 e FAR 29.34 4 Il richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esigenze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito il richiedente, eseguirli lui stesso o farli eseguire da terzi.

a35 Eccezioni

L'UFAC può autorizzare deroghe alle procedure d'ammissione e alle esigenze di navigabilità per gli aeromobili della categoria standard, se un'autorità estera inoltra una domanda d'ammissione in base ad altre procedure o esigenze per un aeromobile che sottostà alla sua sorveglianza.

Sezione 3: Ammissione alla circolazione36
b37 Certificato di navigabilità e autorizzazione di volo 1

Gli aeromobili della categoria standard sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un certificato di navigabilità. Se la procedura d'ammissione è in corso o se gli aeromobili non adempiono le esigenze essenziali di navigabilità, l'ammissione è effettuata con il rilascio di un'autorizzazione di volo.

2

Gli aeromobili della categoria speciale sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un'autorizzazione di volo.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

33 FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti; www.faa.gov).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

35 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

36 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

37 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Aviazione

6

748.215.1


Art. 11


38

Campo d'utilizzazione e condizioni d'esercizio L'UFAC definisce:

a. il campo d'utilizzazione in un allegato al certificato di navigabilità o all'autorizzazione di volo; b. se necessario, le condizioni d'esercizio nel manuale di volo.


Art. 12

Riconoscimento di certificati stranieri di navigabilità per l'esportazione 1

Al momento dell'importazione di un aeromobile, l'UFAC può, fino all'emissione di un certificato svizzero di navigabilità o di un'autorizzazione svizzera di volo, riconoscere un certificato di navigabilità per l'esportazione rilasciato dallo Stato esportatore o documenti equivalenti. Nel certificato devono figurare le differenze rispetto al tipo.39 2 La durata di validità di un certificato straniero di navigabilità per l'esportazione è disciplinata dalle convenzioni internazionali. In loro mancanza, l'UFAC decide in merito alla durata di validità del certificato straniero.

3

Alla scadenza di un certificato straniero di navigabilità per l'esportazione, l'UFAC può chiedere l'esecuzione di speciali lavori di manutenzione.


Art. 13


40



Art. 14

Equipaggiamento minimo dell'aeromobile L'UFAC prescrive nel singolo caso l'equipaggiamento minimo dell'aeromobile per il genere d'esercizio previsto, nella misura in cui ciò non risulti dalle esigenze di navigabilità (Comunicazione tecnica, art. 50).

Capitolo 4: Ammissione di parti d'aeromobile ed equipaggiamenti41

Art. 15

Procedura d'ammissione42 1

La procedura d'ammissione per le parti d'aeromobile e gli equipaggiamenti equivale in sostanza alla procedura d'ammissione per gli aeromobili (cap. 3, sez. 2).43

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

40 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Navigabilità degli aeromobili 7

748.215.1

1bis

Le parti d'aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere conformi agli standard riconosciuti nell'industria aeronautica. Per standard riconosciuti si intendono in particolare le norme DIN, TSO, JTSO, ETSO, MIL Spec, AN, MS e NAS.44 2

Le parti d'aeromobile che costituiscono parte integrante di un aeromobile sono di norma ammesse con il relativo tipo di aeromobile. Se queste parti d'aeromobile sono utilizzate per un altro tipo, devono essere sottoposte a un esame speciale di tipo.

3

L'UFAC stabilisce nel singolo caso quali parti d'aeromobile vanno sottoposte a un esame speciale di tipo.


Art. 16

Esigenze di navigabilità 1

L'articolo 10 e gli standard di cui all'articolo 15 capoverso 1bis si applicano per analogia alle parti d'aeromobile e agli equipaggiamenti.45 2 Sono fatte salve le disposizioni speciali sull'omologazione delle apparecchiature radioelettriche di emissione e ricezione.


Art. 17

Ammissione del tipo di una parte d'aeromobile o di un equipaggiamento 46 1

L'UFAC può confermare in un certificato di tipo e nella pertinente scheda di navigabilità che una parte d'aeromobile o un equipaggiamento adempie le esigenze di navigabilità.47 2 La procedura di rilascio o di riconoscimento di un certificato di tipo è stabilita in base agli articoli 9 e 10.

3

Le parti d'aeromobile di un determinato tipo devono corrispondere ai pertinenti documenti di tipo. Qualsiasi differenza soggiace all'approvazione dell'UFAC.


Art. 18

Impiego di parti d'aeromobile e di equipaggiamenti 48 1

Le parti d'aeromobile sottoposte a un esame di tipo di cui all'articolo 15 capoversi 2 o 3 sono considerate idonee all'impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e: a. se sono nuove o sono state immagazzinate in modo appropriato e mantenute nella misura necessaria, o b. se è stato rilasciato un certificato di manutenzione.

44 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Aviazione

8

748.215.1

2

Le altre parti d'aeromobile e gli altri equipaggiamenti sono considerati idonei all'impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e:49 a.50 se sono nuovi e sono stati immagazzinati in modo appropriato; o b.51 se sono stati mantenuti e immagazzinati in modo appropriato.

Capitolo 5: Incarto tecnico e altri documenti

Art. 19

Incarto tecnico

1

L'esercente o la persona a cui l'esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l'incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche.

Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti: a. i documenti tecnici del costruttore richiesti dall'UFAC; b. le indicazioni sul montaggio e lo smontaggio dei motori, delle eliche, degli elementi costruttivi e degli equipaggiamenti; c. le indicazioni sui lavori di manutenzione eseguiti, con la menzione della loro data e il numero delle ore d'esercizio, degli atterraggi o dei cicli; d. la conferma che le direttive sulla navigabilità sono state adempite (art. 26); e.52 i certificati di manutenzione e i pertinenti rapporti di lavoro; f.53 i controlli delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti a durata limitata; g.54 il certificato di revisione della navigabilità o il rapporto d'esame.

2

L'UFAC può esigere che venga tenuto un incarto tecnico anche per le altre parti d'aeromobile e gli altri equipaggiamenti.55 3 Le indicazioni registrate nell'incarto tecnico nonché le menzioni delle riparazioni annunciate all'UFAC (art. 29) devono essere complete ed esatte.


Art. 20

Libro di rotta e documenti analoghi 1

Per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti bisogna tenere un libro di rotta pubblicato dall'UFAC o un documento equivalente riconosciuto dall'UFAC.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

54 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Navigabilità degli aeromobili 9

748.215.1

2

L'equipaggio deve procedere alle annotazioni al più tardi alla fine dell'ultimo volo della giornata e confermarle con la firma. ...56 3 Per gli alianti si deve tenere un controllo delle ore di volo e per i palloni liberi un libretto di ascensione.

4

Tutte le indicazioni devono essere complete ed esatte.


Art. 21

Direttive complementari L'UFAC può pubblicare direttive complementari relative alla forma, la tenuta e la conservazione dell'incarto tecnico, del libro di rotta e dei documenti analoghi (Comunicazione tecnica, art. 50).


Art. 22

Documenti di bordo

1

In ogni aeromobile ammesso alla circolazione devono trovarsi i seguenti documenti di bordo e incarti:57

a. il certificato d'immatricolazione; b.58 il certificato di navigabilità o l'autorizzazione di volo con l'allegato «campo d'utilizzazione» e, per i velivoli rimorchiatori, il certificato d'idoneità al rimorchio; bbis.59 il certificato di revisione della navigabilità valido (Airworthiness Review Certificate) o la conferma valida dell'avvenuto controllo della navigabilità; c. il certificato di rumore se è prescritto; d.60 la polizza dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi a terra e, se prescritto, la polizza dell'assicurazione di responsabilità civile verso i passeggeri; e. la «concessione per stazione d'aeromobile» per gli aeromobili equipaggiati di apparecchiature radioelettriche d'emissione e ricezione; f.

il manuale di volo; g.61 il libro di rotta o documenti equivalenti, compresi i certificati di riammissione in servizio;

56 Per. abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

59 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 8 ago. 2005, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4197).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Aviazione

10

748.215.1

h.62 la lista di controllo (check list) pubblicata dal costruttore o allestita dall'esercente.

2

...63

3

In casi speciali, in particolare se la procedura d'ammissione di un aeromobile è in corso, l'UFAC stabilisce caso per caso quali documenti di bordo e incarti devono trovarsi negli aeromobili.64 Capitolo 6: Mantenimento della navigabilità65 Sezione 1: Responsabilità dell'esercente

Art. 23

66 1 L'esercente è responsabile del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile.

2

L'esercente garantisce che l'aeromobile sia sottoposto a manutenzione secondo le esigenze applicabili e che ne sia verificata periodicamente la navigabilità conformemente alle pertinenti disposizioni.

Sezione 2: Manutenzione in generale67

Art. 24

Manutenzione necessaria per la messa in circolazione e conferma dell'avvenuto controllo della navigabilità 68 1

Fatto salvo l'articolo 41, un aeromobile è messo in circolazione unicamente se: a. sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione; b. è stata eseguita la manutenzione minima annuale fissata dall'UFAC; c. l'esame effettuato da una persona abilitata a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni anormali che hanno messo in dubbio la navigabilità dell'aeromobile ha rilevato che la stessa non è stata compromessa; d. i difetti riscontrati dall'UFAC sono stati corretti nel termine impartito; 62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

63 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

Navigabilità degli aeromobili 11

748.215.1

e. è munito di un certificato di riammissione in servizio69 valido conformemente all'articolo 37;

f.70 è munito di una conferma valida dell'UFAC dell'avvenuto controllo della navigabilità.

2

Se non sono più adempite le condizioni per la messa in circolazione, l'esercente deve fare in modo che gli equipaggi ne siano informati.

3

Si può utilizzare un motore, un'elica, una parte d'aeromobile o un equipaggiamento unicamente se:71

a. sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione; b.72 dall'esame del motore, dell'elica, della parte d'aeromobile o dell'equipaggiamento che una persona abilitata ha effettuato a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni che hanno messo in dubbio la navigabilità dell'aeromobile risulta che la stessa non è stata compromessa;

c. i difetti riscontrati dall'UFAC sono stati corretti nel termine impartito; d. è munita di un certificato d'idoneità all'impiego, qualora l'articolo 37 lo prescriva.


Art. 25

Principi di manutenzione 1

Gli aeromobili, i motori, le eliche, le parti d'aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere sottoposti a manutenzione conformemente ai documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell'idoneità all'impiego.73 2 In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità e dell'idoneità all'impiego:

a. i piani di manutenzione (Maintenance Review Board Reports/Documents) previsti dal certificato di tipo e dichiarati validi dall'UFAC; b. i limiti di funzionamento fissati o raccomandati dal titolare del certificato di tipo. Nel singolo caso, l'UFAC può fissare eccezioni e tolleranze ai limiti di funzionamento (Comunicazione tecnica, art. 50); c.74 i programmi di manutenzione, le istruzioni di lavoro, le schede di controllo e le istruzioni di riparazione elaborati dal titolare del certificato di tipo; nel 69 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

70 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Aviazione

12

748.215.1

singolo caso, l'UFAC può fissare eccezioni e tolleranze rispetto a quanto stabilito nei programmi di manutenzione (Comunicazioni tecniche, art. 50); d. le direttive sulla navigabilità e altre istruzioni emanate dall'UFAC; e.75 i programmi di manutenzione approvati dall'UFAC.

3

Se i documenti di manutenzione del titolare del certificato di tipo si rivelano insufficienti, l'UFAC può esigere che siano modificati o completati.

4

Se per i lavori di riparazione o altri lavori di manutenzione mancano i documenti di manutenzione, l'esercente richiederà al titolare del certificato di tipo documenti complementari. Se non fossero disponibili, si applicheranno per analogia gli articoli 42 a 47.

5

L'esercente dell'aeromobile deve mettere a disposizione dell'impresa o del personale di manutenzione e, all'occorrenza, dell'impresa di volo i documenti di manutenzione nonché le istruzioni e direttive che gli sono state trasmesse dall'UFAC.76


Art. 26

Direttive sulla navigabilità 1

L'UFAC può pubblicare direttive sulla navigabilità o dichiarare applicabili direttive sulla navigabilità straniere, per poter mantenere la navigabilità di determinati aeromobili o l'idoneità all'impiego di determinate parti d'aeromobile.

2

Qualsiasi deroga alle direttive sulla navigabilità soggiace all'approvazione dell'UFAC.


Art. 27

Natura dei lavori di manutenzione 1

L'UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50) per differenziare:77 a.78 i lavori di manutenzione complessi da quelli non complessi; b. i lavori di manutenzione da quelli di preparazione.

2

L'UFAC determina la manutenzione minima annuale (Annual Inspection) dei singoli aeromobili (Comunicazione tecnica, art. 50).


Art. 28


79

Montaggio di motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti 1

Durante i lavori di manutenzione, possono essere montati unicamente motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti ammessi per il pertinente tipo d'aeromobile e considerati idonei all'impiego (art. 15 e 18).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

76 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Navigabilità degli aeromobili 13

748.215.1

2

La sostituzione di un motore o di un'elica va annunciata per scritto all'UFAC entro dieci giorni lavorativi allegando la documentazione necessaria.

Sezione 3: Obbligo di annunciare i disturbi tecnici e i difetti

Art. 29

1 L'equipaggio deve annotare nel libro di rotta o in un documento equivalente i disturbi tecnici, i difetti o le sollecitazioni anormali riscontrati durante l'esercizio di un aeromobile; questi devono essere annunciati tempestivamente all'esercente o all'organo da questo designato. Se l'equipaggio non ha nulla da segnalare, è tenuto ad annotarlo ugualmente.

2

...80

3

L'esercente o l'organo designato deve annunciare tempestivamente all'UFAC i disturbi tecnici, i difetti e le sollecitazioni anormali gravi. L'UFAC pubblica direttive al riguardo (Comunicazione tecnica, art. 50).

Sezione 4:81 Manutenzione di aeromobili che effettuano voli commerciali


Art. 30

Le esigenze applicabili all'esecuzione di lavori di manutenzione sugli aeromobili che effettuano voli commerciali sono sancite nelle pertinenti disposizioni relative all'esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale.


Art. 31

Abrogato Sezione 5: 82 Manutenzione di altri aeromobili

Art. 32

Velivoli, elicotteri e motoalianti 1

L'UFAC determina nel singolo caso le esigenze applicabili alla manutenzione di aeromobili della categoria standard con una massa massima ammissibile al decollo pari o superiore a 5700 kg nonché alla manutenzione di elicotteri plurimotore della categoria standard.

80 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

81 Originario Capitolo 7 e Sezione 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

82 Originaria Sezione 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Aviazione

14

748.215.1

2

I lavori di manutenzione complessi su tutti gli altri velivoli, su motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 1200 kg, su elicotteri nonché tutti i lavori di manutenzione sugli aeromobili utilizzati regolarmente per scopi di addestramento possono essere eseguiti o certificati da imprese di manutenzione di cui all'ordinanza del DATEC del 19 marzo 200483 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA). Su richiesta, l'UFAC può autorizzare deroghe a questa regola.84 3 I lavori di manutenzione complessi su aeromobili e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 1200 kg nonché tutti gli altri lavori di manutenzione non complessi su aeromobili ed elicotteri possono essere eseguiti o certificati da:85 a. un'impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell'OIMA; b. il personale di manutenzione d'aeromobili sempreché: 1. sia abilitato conformemente all'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200386 o all'ordinanza del 25 agosto 200087 concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA), e 2. disponga dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari;

c. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/200388 o dell'articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA89.


Art. 33

Alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni 1

I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:

a. un'impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell'OIMA90; b. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/200391 o dell'art. 17 cpv. 1 lett. b OICA92; c.93 il personale di manutenzione d'aeromobili sempreché: 83 RS

748.127.4

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

86 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

87 RS

748.127.2

88 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

89 RS

748.127.5

90 RS

748.127.4

91 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

92 RS

748.127.5

93 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

Navigabilità degli aeromobili 15

748.215.1

1. sia abilitato conformemente all'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200394 o all'OPMA95; e 2. disponga dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari.

2

I lavori di manutenzione non complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da: a. l'esercente, a condizione che disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari;

b. il personale di manutenzione d'aeromobili sempreché: 1. sia abilitato conformemente all'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200396 o all'OPMA97, e 2. disponga dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari; c. un'impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell'OIMA; d. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 o dell'art. 17 cpv. 1 lett. b OICA.

3

L'articolo 34 capoverso 4 si applica per analogia.


Art. 34

Casi speciali

1

L'UFAC può autorizzare un'impresa di manutenzione, abilitata ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/200398, a eseguire e certificare conformemente a tale regolamento lavori di manutenzione su aeromobili che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008, sempreché detti lavori siano eseguiti e certificati nel rispetto di un allegato nazionale al manuale dell'impresa di manutenzione (MOE/MOM) approvato dall'UFAC secondo il regolamento (CE) n. 2042/2003. L'UFAC può emanare direttive nell'ambito delle comunicazioni tecniche di cui all'articolo 50.

2

L'UFAC può autorizzare l'esercente di un velivolo monomotore a pistoni o di un aeromobile della categoria speciale a eseguire e certificare personalmente determinati lavori di manutenzione non complessi sul suo aeromobile. A tal fine emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).

3

Oltre al personale di manutenzione abilitato, l'UFAC può abilitare l'esercente di un aeromobile della categoria speciale «autocostruzioni» o un esperto da lui designato a eseguire, sorvegliare e certificare personalmente determinati lavori di manutenzione secondo i documenti di manutenzione. Stabilisce l'estensione e le condizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione.99 94 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

95 RS

748.127.2

96 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

97 RS

748.127.2

98 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

Aviazione

16

748.215.1

4

Per la manutenzione di un aeromobile delle sottocategorie «storico» e «limitato», l'esercente può avvalersi oltre che del personale di manutenzione abilitato anche di altri esperti.100 L'UFAC ne verifica le competenze. Può abilitarli a eseguire, sorvegliare e certificare determinati lavori di manutenzione. Stabilisce l'estensione e le condizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione o fissare condizioni supplementari.

5

Se constata lacune di manutenzione ai sensi dei capoversi 1-4, l'UFAC può ritirare al titolare l'autorizzazione o l'abilitazione o limitarla.

Sezione 6:101 Manutenzione di motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti

Art. 35

Gli articoli 30-34 si applicano per analogia alla manutenzione di motori, eliche, parti
d'aeromobile ed equipaggiamenti.

Sezione 7:102 Lavori di manutenzione all'estero

Art. 36

1 Le esigenze applicabili all'esecuzione di lavori di manutenzione all'estero sugli aeromobili che effettuano voli commerciali sono sancite nelle disposizioni concernenti l'esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale.

2

I lavori di manutenzione su aeromobili che effettuano voli non commerciali o su motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati su aeromobili che effettuano voli non commerciali possono essere eseguiti e certificati all'estero unicamente da imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per siffatti lavori dalle competenti autorità aeronautiche.

3

Qualora vengano affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione o manutenzione estere, l'esercente deve esigere che:

a. vengano utilizzati i pertinenti documenti (art. 25); e b. i certificati e i rapporti di lavoro necessari vengano elaborati conformemente alle prescrizioni svizzere (art. 37 e 38).

4

L'UFAC può controllare sul posto l'esecuzione dei lavori di manutenzione.

5

Se constata che i lavori di manutenzione eseguiti all'estero presentano lacune, l'UFAC può decidere che: 100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

101 Originaria Sezione 5. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

102 Originaria Sezione 6. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Navigabilità degli aeromobili 17

748.215.1

a. l'aeromobile non venga messo in circolazione o il motore, l'elica, la parte d'aeromobile o l'equipaggiamento non venga più riutilizzato prima che un'impresa di manutenzione svizzera abbia eseguito i necessari lavori di manutenzione; b. tali lavori non vengano più affidati all'impresa di manutenzione estera in questione.

6

In determinati casi, l'UFAC può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

Sezione 8: Conclusione e conferma dei lavori di manutenzione103

Art. 37


104

Certificato di riammissione in servizio 1

Alla fine dei lavori di manutenzione su aeromobili e su motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che vi sono montati, specialmente dopo aver riparato disturbi tecnici e difetti o dopo sollecitazioni anormali, una persona abilitata conferma, mediante un certificato di riammissione in servizio, i lavori eseguiti: a. per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti: nel libro di rotta o in un documento equivalente;

b. per i palloni: nel libretto di ascensione o in un documento equivalente.

2

Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione su motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti non destinati all'immediato montaggio su un aeromobile, una persona abilitata deve allestire un certificato di riammissione in servizio.

3

Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato unicamente se i lavori di manutenzione sono stati effettuati e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manutenzione (art. 25) e se sono stati montati soltanto motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti utilizzabili (art. 18 e 28).

4

La validità del certificato di riammissione in servizio scade: a. se subentra un disturbo tecnico, un difetto o una sollecitazione anormale che pregiudica la navigabilità dell'aeromobile; b. se sono necessari nuovi lavori di manutenzione; c. per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti, sei mesi dopo l'ultimo volo, qualora nel corso dell'immobilizzazione non sia stata eseguita la manutenzione necessaria;

d. per motori, eliche, parti d'aeromobile o equipaggiamenti non destinati all'immediato montaggio su un aeromobile, qualora non siano stati immagazzinati correttamente o sottoposti alla manutenzione necessaria.

5

Il certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato quando si è a conoscenza di fatti che compromettono seriamente la sicurezza di volo.

103 Originaria

Sezione

7.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Aviazione

18

748.215.1


Art. 38

Rapporti di lavoro

1

Dopo aver eseguito lavori di manutenzione complessi a seguito di un incidente, di un disturbo tecnico o di una sollecitazione anormale dell'aeromobile, l'UFAC può chiedere un rapporto di lavoro.105 2 L'UFAC pubblica direttive complementari sull'elaborazione di altri rapporti di lavoro, nonché sulla forma e sulla conservazione di simili rapporti (Comunicazione tecnica, art. 50).


Art. 39

Pesatura degli aeromobili 1

Se, dopo i lavori di manutenzione, non è possibile calcolare esattamente il peso o il baricentro di un aeromobile, esso deve essere pesato.

2

L'UFAC può ordinare la pesatura di un aeromobile indipendentemente dai lavori di manutenzione.106


Art. 40


107

Volo di controllo

1

Se, dopo lavori di manutenzione, il funzionamento dell'aeromobile, del motore, dell'elica, di parti d'aeromobile o degli equipaggiamenti non può essere controllato con mezzi di controllo al suolo, bisogna procedere a un volo di controllo.

2

Sono fatte salve le istruzioni particolari dell'UFAC o del titolare del certificato di tipo.

Sezione 9:108 Trasferimento di un aeromobile danneggiato

Art. 41

1 Se la navigabilità di un aeromobile è compromessa in seguito a danni, difetti tecnici, sollecitazioni anormali o altri motivi e non è possibile rimediarvi sul posto, l'UFAC può rilasciare un'autorizzazione di volo, sempre che sia fornita la prova dell'assenza di pericolo.

2

L'UFAC può vincolare l'autorizzazione di volo a determinate condizioni; in particolare può definire le condizioni di volo.

3

L'UFAC può emanare direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

108 Originaria Sezione 8. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Navigabilità degli aeromobili 19

748.215.1

Capitolo 7: Modifiche109

Art. 42


110

Obbligo d'approvazione 1

Le modifiche su aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti devono essere approvate dall'UFAC.

2

I documenti necessari sono trasmessi all'UFAC prima dell'inizio dei lavori di modificazione.

3

Le riparazioni che non possono essere eseguite nell'ambito della manutenzione ordinaria e per le quali si rendono necessari lavori di sviluppo sono considerate modifiche.


Art. 43


111

Esigenze di navigabilità, altre esigenze e procedure 1

Alla definizione delle esigenze di navigabilità, di altre esigenze e delle procedure riguardanti l'esecuzione delle modifiche si applicano per analogia le seguenti disposizioni: a. gli articoli 9 capoverso 1bis e 10 capoverso 1, nel caso di aeromobili della categoria standard nonché dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti; b. gli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2, nel caso di aeromobili della categoria speciale nonché dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti.

2

L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia di approvazione.


Art. 44


112

Approvazione e riconoscimento delle modifiche 1

L'UFAC distingue tra grandi e piccole modifiche del tipo.113 2

Determina nel singolo caso quali documenti sono richiesti in caso di modifica del tipo.

3

Se si procede a grandi modifiche del tipo, l'UFAC conferma che le esigenze di navigabilità sono adempite: a. con un certificato di tipo esteso, sempreché il richiedente sia titolare del certificato di tipo;

109 Originario Capitolo 8. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

Aviazione

20

748.215.1

b. con un certificato di tipo supplementare, sempreché il richiedente sia titolare del certificato di tipo.

4

L'UFAC approva le piccole modifiche se le esigenze di navigabilità sono adempite.

5

L'UFAC può riconoscere le approvazioni di piccole modifiche e i certificati di tipo estesi o supplementari rilasciati da un'autorità aeronautica estera.

6

Emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50) concernenti: a. la distinzione tra grandi e piccole modifiche; b. le relative procedure; c. i necessari documenti di tipo.114

Art. 45

a 47115

Art. 48

Abilitazione a effettuare lavori di modificazione 1

Per l'abilitazione a effettuare lavori di modificazione si applicano per analogia gli articoli 30 a 40.

2

...116

Capitolo 8:117 Certificato di navigabilità per l'esportazione

Art. 49

Su domanda, l'UFAC rilascia certificati di navigabilità per l'esportazione di aeromobili, motori, o eliche se: a. durante un esame ufficiale è stato constatato che l'aeromobile, il motore o l'elica corrisponde al certificato di tipo e ai documenti di tipo; e b. i lavori di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell'idoneità all'impiego sono stati eseguiti.

114 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

115 Abrogati dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

116 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

117 Originario Capitolo 9. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Navigabilità degli aeromobili 21

748.215.1

Capitolo 9:118 Pubblicazioni e obbligo di informarsi

Art. 50

Comunicazioni tecniche 1

L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti.

2

L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche119.

3

Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC.


Art. 51

Direttive sulla navigabilità L'UFAC pubblica le direttive sulla navigabilità in vigore e un elenco di tali direttive aggiornato periodicamente.

a Obbligo di informarsi L'esercente è tenuto ad informarsi regolarmente in merito alla pubblicazione di nuove direttive sulla navigabilità per aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti, applicabili al proprio aeromobile.

Capitolo 10: Ritiro di certificati e autorizzazioni120

Art. 52

In applicazione dell'articolo 92 LNA, l'UFAC può ritirare certificati, autorizzazioni e licenze o limitarne la portata se le condizioni richieste per il loro conseguimento non sono più adempite.

Capitolo 10a:121 Disposizione penale
a Chiunque viola uno degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 29 capoverso 1 è
punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

118 Originario Capitolo 10. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

119 Ottenibili presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

120 Originario

Capitolo

11.

121 Introdotto dal n. I 4 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

Aviazione

22

748.215.1

Capitolo 11: Disposizioni finali122

Art. 53

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza dell'8 luglio 1985123 concernente l'ammissione e la manutenzione degli aeromobili è abrogata.


Art. 54

Modificazione del diritto vigente ...124

a125 Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'8 agosto 2005.

Le polizze d'assicurazione citate all'articolo 22 capoverso 1 lettera d devono essere adattate alle nuove prescrizioni entro il 30 giugno 2006.

b126 Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008 1

Gli aeromobili classificati nella categoria standard ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a della versione del 18 settembre 1995127 della presente ordinanza, restano classificati nella categoria standard.

2

Le persone responsabili della manutenzione di aeromobili della sottocategoria «aeromobili storici» ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 della versione del 18 settembre 1995 della presente ordinanza, conservano tale competenza fino al 31 dicembre 2010.

c128 Disposizione transitoria della modifica del 1° febbraio 2013 Le abilitazioni di cui all'articolo 34 capoverso 3 della versione del 14 luglio 2008129 sono valide fino al 31 dicembre 2014.


Art. 55

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

122 Originario

Capitolo

12.

123 [RU 1985 1567 2230, 1993 2322, 1994 3076 art. 22 n. 2, 1995 125] 124 La mod. può essere consultata alla RU 1995 4897.

125 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 8 ago. 2005, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4197).

126 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

127 RU

1995 4897

128 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

129 RU

2008 3629

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748.215.1

Allegato 130 130 Abrogato dal n. II dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Aviazione

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