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748.215.1

Ordinanza del DATEC
concernente la navigabilità degli aeromobili

(ODNA)1

del 18 settembre 1995 (Stato 15 luglio 2015)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 20 set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4271).

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni2 (DATEC),

visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del
21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea (LNA);
visti gli articoli 13, 21 e 138a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea,5

ordina:

2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

3 RS 748.0

4 RS 748.01

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Capitolo 1:6 Campo d'applicazione e diritto applicabile

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 1

1 La presente ordinanza si applica:

a.
agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati;
b.
a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale;
c.
a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale.

2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera8:

a.
regolamento (CE) n. 2042/20039;
b.
regolamento (CE) n. 216/200810;
c.
regolamento (UE) n. 748/201211.12

3 Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato II al regolamento (CE) n. 216/200813, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.

7 RS 0.748.127.192.68

8 La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

9 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.

10 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

11 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

13 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo

Art. 2 Accordi internazionali

Sono fatti salvi gli accordi internazionali sull'ammissione, sullo sviluppo e sulla costruzione di aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti.

Capitolo 2: Sviluppo e costruzione

Art. 314 Categorie di navigabilità

1 Gli aeromobili sono classificati nelle seguenti categorie di navigabilità:

a.
la categoria standard, se sono ammessi secondo la procedura di cui all'articolo 9 capoverso 1bis e adempiono le esigenze di navigabilità di cui all'articolo 10 capoverso 1;
b.
la categoria speciale, se non adempiono le esigenze della categoria standard o non le adempiono completamente.

2 Gli aeromobili ammessi nella categoria speciale sono suddivisi in sottocategorie.

3 I criteri per la suddivisione nelle sottocategorie, le esigenze di navigabilità, le condizioni generali di esercizio e l'iscrizione sono disciplinati negli allegati.

4 Esistono le seguenti sottocategorie:

a.
Ecolight (allegato 1);
b.
Ultraleggeri (allegato 2);
c.
Storici/Historic (allegato 3);
d.
Autocostruzioni (allegato 4);
e.
Limitati/Limited (allegato 5);
f.
Sperimentali (allegato 6);
g.
Con restrizioni/Restricted (allegato 7).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).

Art. 415 Esigenze

1 L'UFAC fissa caso per caso:

a.
le esigenze applicabili allo sviluppo di aeromobili nonché ai loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti;
b.
le condizioni per il riconoscimento delle certificazioni delle imprese di progettazione secondo l'allegato I parte 21 sezione A capitolo J del regolamento (UE) n. 748/201216; al riguardo, l'UFAC emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).

2 La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata dall'ordinanza del DATEC del 5 febbraio 198817 concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

16 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

17 RS 748.127.5

Art. 518 Eccezioni

L'UFAC può autorizzare deroghe ai principi di cui all'articolo 4 per lo sviluppo e la costruzione di aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti ammessi da un'autorità estera, su richiesta di quest'ultima.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 6 Imprese all'estero

I lavori di sviluppo e costruzione di aeromobili o parti d'aeromobile possono essere affidati a imprese all'estero, previa approvazione dell'UFAC19. L'UFAC fissa even­tuali obblighi e condizioni legati a tale approvazione.

19 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 3: Ammissione di aeromobili20

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Sezione 1: Principio21

21 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 722

Sulla base di un esame ufficiale, l'UFAC rilascia:

a.
il certificato di tipo necessario per l'ammissione di un tipo;
b.
il certificato di navigabilità oppure l'autorizzazione di volo necessaria per la circolazione.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Sezione 2: Ammissione del tipo23

23 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 824

24 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 9 Procedura d'ammissione

1 L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia d'ammissione.25

1bis La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all'articolo 4 capoverso 4 del regolamento (CE) n. 216/200826, dal regolamento (UE) n. 748/201227.28

2 La procedura d'ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i rela­tivi motori ed eliche è stabilita dall'UFAC nel singolo caso (Comunicazione tecni­ca, art. 50).

3 Spetta al richiedente procurarsi i documenti relativi alle esigenze di navigabilità previste dalla procedura d'ammissione.

4 Il richiedente o il costruttore deve consegnare gratuitamente all'UFAC tutti i documenti necessari per l'ammissione e i relativi emendamenti. Tali documenti vanno redatti in inglese o in una lingua ufficiale.

5 L'UFAC può riconoscere i certificati di tipo stranieri se sono conformi alle esigenze di navigabilità definite all'articolo 10.29

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

26 Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

27 Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

28 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008 (RU 2008 3629). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).

Art. 1030 Esigenze di navigabilità

1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori ed eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità sancite nel regolamento (UE) n. 748/201231. Si tratta in particolare delle seguenti esigenze di navigabilità dell'EASA32: CS33-22, CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS‑27, CS‑29, CS-TGB, CS-GB, CS-HB, CS-E, CS-P.

2 Nel caso in cui un aeromobile non possa essere ammesso secondo le esigenze di navigabilità vigenti in Svizzera, l'UFAC può decidere, caso per caso, di ammetterlo se raggiunge un livello di sicurezza equivalente. L'UFAC si basa su esigenze di navigabilità estere vigenti, segnatamente sulle prescrizioni dell'autorità aeronautica degli Stati Uniti d'America, quali FAR34 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29 e FAR 31.

3 La persona richiedente deve provare per mezzo di rapporti e collaudi che le esi­genze di navigabilità sono adempite. Inoltre, l'UFAC può esigere controlli, calcoli o collaudi al suolo o in volo oppure, dopo aver sentito la persona richiedente, eseguirli esso stesso o farli eseguire da terzi.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181).

31 Conformemente al n. 3 dell'allegato dell'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

32 EASA = European Aviation Safety Agency (www.easa.europa.eu)

33 CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dellʼEASA

34 FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation Administration degli Stati Uniti dʼAmerica; www.faa.gov).

Art. 10a35 Eccezioni

L'UFAC può autorizzare deroghe alle procedure d'ammissione e alle esigenze di navigabilità per gli aeromobili della categoria standard, se un'autorità estera inoltra una domanda d'ammissione in base ad altre procedure o esigenze per un aeromobile che sottostà alla sua sorveglianza.

35 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Sezione 3: Ammissione alla circolazione36

36 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 10b37 Certificato di navigabilità e autorizzazione di volo

1 Gli aeromobili della categoria standard sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un certificato di navigabilità. Se la procedura d'ammissione è in corso o se gli aeromobili non adempiono le esigenze essenziali di navigabilità, l'ammissione è effettuata con il rilascio di un'autorizzazione di volo.

2 Gli aeromobili della categoria speciale sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un'autorizzazione di volo.

37 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 1138 Campo d'utilizzazione e condizioni d'esercizio

L'UFAC definisce:

a.
il campo d'utilizzazione in un allegato al certificato di navigabilità o all'autorizzazione di volo;
b.
se necessario, le condizioni d'esercizio nel manuale di volo.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 12 Riconoscimento di certificati stranieri di navigabilità per l'esporta­zione

1 Al momento dell'importazione di un aeromobile, l'UFAC può, fino all'emissione di un certificato svizzero di navigabilità o di un'autorizzazione svizzera di volo, riconoscere un certificato di navigabilità per l'esportazione rilasciato dallo Stato esportatore o documenti equivalenti. Nel certificato devono figurare le differenze rispetto al tipo.39

2 La durata di validità di un certificato straniero di navigabilità per l'esportazione è disciplinata dalle convenzioni internazionali. In loro mancanza, l'UFAC decide in merito alla durata di validità del certificato straniero.

3 Alla scadenza di un certificato straniero di navigabilità per l'esportazione, l'UFAC può chiedere l'esecuzione di speciali lavori di manutenzione.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 1340

40 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 14 Equipaggiamento minimo dell'aeromobile

L'UFAC prescrive nel singolo caso l'equipaggiamento minimo dell'aeromobile per il genere d'esercizio previsto, nella misura in cui ciò non risulti dalle esigenze di navi­gabilità (Comunicazione tecnica, art. 50).

Capitolo 4: Ammissione di parti d'aeromobile ed equipaggiamenti41

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 15 Procedura d'ammissione42

1 La procedura d'ammissione per le parti d'aeromobile e gli equipaggiamenti equivale in sostanza alla procedura d'ammissione per gli aeromobili (cap. 3, sez. 2).43

1bis Le parti d'aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere conformi agli standard riconosciuti nell'industria aeronautica. Per standard riconosciuti si intendono in particolare le norme DIN, TSO, JTSO, ETSO, MIL Spec, AN, MS e NAS.44

2 Le parti d'aeromobile che costituiscono parte integrante di un aeromobile sono di norma ammesse con il relativo tipo di aeromobile. Se queste parti d'aeromobile sono utilizzate per un altro tipo, devono essere sottoposte a un esame speciale di tipo.

3 L'UFAC stabilisce nel singolo caso quali parti d'aeromobile vanno sottoposte a un esame speciale di tipo.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

44 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 16 Esigenze di navigabilità

1 L'articolo 10 e gli standard di cui all'articolo 15 capoverso 1bis si applicano per analogia alle parti d'aeromobile e agli equipaggiamenti.45

2 Sono fatte salve le disposizioni speciali sull'omologazione delle apparecchiature radioelettriche di emissione e ricezione.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 17 Ammissione del tipo di una parte d'aeromobile o di un equipaggiamento 46

1 L'UFAC può confermare in un certificato di tipo e nella pertinente scheda di navigabilità che una parte d'aeromobile o un equipaggiamento adempie le esigenze di navigabilità.47

2 La procedura di rilascio o di riconoscimento di un certificato di tipo è stabilita in base agli articoli 9 e 10.

3 Le parti d'aeromobile di un determinato tipo devono corrispondere ai pertinenti documenti di tipo. Qualsiasi differenza soggiace all'approvazione dell'UFAC.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 18 Impiego di parti d'aeromobile e di equipaggiamenti 48

1 Le parti d'aeromobile sottoposte a un esame di tipo di cui all'articolo 15 capoversi 2 o 3 sono considerate idonee all'impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e:

a.
se sono nuove o sono state immagazzinate in modo appropriato e mantenute nella misura necessaria, o
b.
se è stato rilasciato un certificato di manutenzione.

2 Le altre parti d'aeromobile e gli altri equipaggiamenti sono considerati idonei all'impiego se adempiono le esigenze di navigabilità applicabili e:49

a.50
se sono nuovi e sono stati immagazzinati in modo appropriato; o
b.51
se sono stati mantenuti e immagazzinati in modo appropriato.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Capitolo 5: Incarto tecnico e altri documenti

Art. 19 Incarto tecnico

1 L'esercente o la persona a cui l'esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l'incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche. Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti:

a.
i documenti tecnici del costruttore richiesti dall'UFAC;
b.
le indicazioni sul montaggio e lo smontaggio dei motori, delle eliche, degli elementi costruttivi e degli equipaggiamenti;
c.
le indicazioni sui lavori di manutenzione eseguiti, con la menzione della loro data e il numero delle ore d'esercizio, degli atterraggi o dei cicli;
d.
la conferma che le direttive sulla navigabilità sono state adempite (art. 26);
e.52
i certificati di manutenzione e i pertinenti rapporti di lavoro;
f.53
i controlli delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti a durata limitata;
g.54
il certificato di revisione della navigabilità o il rapporto d'esame.

2 L'UFAC può esigere che venga tenuto un incarto tecnico anche per le altre parti d'aeromobile e gli altri equipaggiamenti.55

3 Le indicazioni registrate nell'incarto tecnico nonché le menzioni delle riparazioni annunciate all'UFAC (art. 29) devono essere complete ed esatte.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

54 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 20 Libro di rotta e documenti analoghi

1 Per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti bisogna tenere un libro di rotta pubbli­cato dall'UFAC o un documento equivalente riconosciuto dall'UFAC.

2 L'equipaggio deve procedere alle annotazioni al più tardi alla fine dell'ultimo volo della giornata e confermarle con la firma. ...56

3 Per gli alianti si deve tenere un controllo delle ore di volo e per i palloni liberi un libretto di ascensione.

4 Tutte le indicazioni devono essere complete ed esatte.

56 Per. abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 21 Direttive complementari

L'UFAC può pubblicare direttive complementari relative alla forma, la tenuta e la conservazione dell'incarto tecnico, del libro di rotta e dei documenti analoghi (Co­municazione tecnica, art. 50).

Art. 22 Documenti di bordo

1 In ogni aeromobile ammesso alla circolazione devono trovarsi i seguenti documenti di bordo e incarti:57

a.
il certificato d'immatricolazione;
b.58
il certificato di navigabilità o l'autorizzazione di volo con l'allegato «campo d'utilizzazione» e, per i velivoli rimorchiatori, il certificato d'idoneità al rimorchio;
bbis.59
il certificato di revisione della navigabilità valido (Airworthiness Review Certificate) o la conferma valida dell'avvenuto controllo della navigabilità;
c.
il certificato di rumore se è prescritto;
d.60
la polizza dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi a terra e, se prescritto, la polizza dell'assicurazione di responsabilità civile verso i passeggeri;
e.
la «concessione per stazione d'aeromobile» per gli aeromobili equipaggiati di apparecchiature radioelettriche d'emissione e ricezione;
f.
il manuale di volo;
g.61
il libro di rotta o documenti equivalenti, compresi i certificati di riammis­sione in servizio;
h.62
la lista di controllo (check list) pubblicata dal costruttore o allestita dall'esercente.

2 ...63

3 In casi speciali, in particolare se la procedura d'ammissione di un aeromobile è in corso, l'UFAC stabilisce caso per caso quali documenti di bordo e incarti devono trovarsi negli aeromobili.64

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

59 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 8 ago. 2005, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4197).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

63 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Capitolo 6: Mantenimento della navigabilità65

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Sezione 1: Responsabilità dell'esercente

Art. 2366

1 L'esercente è responsabile del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile.

2 L'esercente garantisce che l'aeromobile sia sottoposto a manutenzione secondo le esigenze applicabili e che ne sia verificata periodicamente la navigabilità conformemente alle pertinenti disposizioni.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Sezione 2: Manutenzione in generale67

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 24 Manutenzione necessaria per la messa in circolazione e conferma dell'avvenuto controllo della navigabilità 68

1 Fatto salvo l'articolo 41, un aeromobile è messo in circolazione unicamente se:

a.
sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione;
b.
è stata eseguita la manutenzione minima annuale fissata dall'UFAC;
c.
l'esame effettuato da una persona abilitata a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni anormali che hanno messo in dubbio la navigabilità dell'aero­­mobile ha rilevato che la stessa non è stata compromessa;
d.
i difetti riscontrati dall'UFAC sono stati corretti nel termine impartito;
e.
è munito di un certificato di riammissione in servizio69 valido conformemente all'articolo 37;
f.70
è munito di una conferma valida dell'UFAC dell'avvenuto controllo della navigabilità.

2 Se non sono più adempite le condizioni per la messa in circolazione, l'esercente deve fare in modo che gli equipaggi ne siano informati.

3 Si può utilizzare un motore, un'elica, una parte d'aeromobile o un equipaggiamento unicamente se:71

a.
sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione;
b.72
dall'esame del motore, dell'elica, della parte d'aeromobile o dell'equipag­gia­­mento che una persona abilitata ha effettuato a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni che hanno messo in dubbio la navigabilità dell'ae­ro­mobile risulta che la stessa non è stata compromessa;
c.
i difetti riscontrati dall'UFAC sono stati corretti nel termine impartito;
d.
è munita di un certificato d'idoneità all'impiego, qualora l'articolo 37 lo pre­scriva.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

69 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

70 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 25 Principi di manutenzione

1 Gli aeromobili, i motori, le eliche, le parti d'aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere sottoposti a manutenzione conformemente ai documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell'idoneità all'impiego.73

2 In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al manteni­mento della navigabilità e dell'idoneità all'impiego:

a.
i piani di manutenzione (Maintenance Review Board Reports/Documents) previsti dal certificato di tipo e dichiarati validi dall'UFAC;
b.
i limiti di funzionamento fissati o raccomandati dal titolare del certificato di tipo. Nel singolo caso, l'UFAC può fissare eccezioni e tolleranze ai limiti di funzionamento (Comunicazione tecnica, art. 50);
c.74
i programmi di manutenzione, le istruzioni di lavoro, le schede di controllo e le istruzioni di riparazione elaborati dal titolare del certificato di tipo; nel singolo caso, l'UFAC può fissare eccezioni e tolleranze rispetto a quanto stabilito nei programmi di manutenzione (Comunicazioni tecniche, art. 50);
d.
le direttive sulla navigabilità e altre istruzioni emanate dall'UFAC;
e.75
i programmi di manutenzione approvati dall'UFAC.

3 Se i documenti di manutenzione del titolare del certificato di tipo si rivelano in­suf­ficienti, l'UFAC può esigere che siano modificati o completati.

4 Se per i lavori di riparazione o altri lavori di manutenzione mancano i documenti di manutenzione, l'esercente richiederà al titolare del certificato di tipo documenti complementari. Se non fossero disponibili, si applicheranno per analogia gli articoli 42 a 47.

5 L'esercente dell'aeromobile deve mettere a disposizione dell'impresa o del personale di manutenzione e, all'occorrenza, dell'impresa di volo i documenti di manutenzione nonché le istruzioni e direttive che gli sono state trasmesse dall'UFAC.76

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

76 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 26 Direttive sulla navigabilità

1 L'UFAC può pubblicare direttive sulla navigabilità o dichiarare applicabili diret­tive sulla navigabilità straniere, per poter mantenere la navigabilità di determinati aeromobili o l'idoneità all'impiego di determinate parti d'aeromobile.

2 Qualsiasi deroga alle direttive sulla navigabilità soggiace all'approvazione dell'UFAC.

Art. 27 Natura dei lavori di manutenzione

1 L'UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50) per differenziare:77

a.78
i lavori di manutenzione complessi da quelli non complessi;
b.
i lavori di manutenzione da quelli di preparazione.

2 L'UFAC determina la manutenzione minima annuale (Annual Inspection) dei sin­goli aeromobili (Comunicazione tecnica, art. 50).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 2879 Montaggio di motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti

1 Durante i lavori di manutenzione, possono essere montati unicamente motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti ammessi per il pertinente tipo d'aeromobile e considerati idonei all'impiego (art. 15 e 18).

2 La sostituzione di un motore o di un'elica va annunciata per scritto all'UFAC entro dieci giorni lavorativi allegando la documentazione necessaria.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Sezione 3: Obbligo di annunciare i disturbi tecnici e i difetti

Art. 29

1 L'equipaggio deve annotare nel libro di rotta o in un documento equivalente i disturbi tecnici, i difetti o le sollecitazioni anormali riscontrati durante l'esercizio di un aeromobile; questi devono essere annunciati tempestivamente all'esercente o all'or­gano da questo designato. Se l'equipaggio non ha nulla da segnalare, è tenuto ad an­notarlo ugualmente.

2 ...80

3 L'esercente o l'organo designato deve annunciare tempestivamente all'UFAC i disturbi tecnici, i difetti e le sollecitazioni anormali gravi. L'UFAC pubblica diret­tive al riguardo (Comunicazione tecnica, art. 50).

80 Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Sezione 4:81 Manutenzione di aeromobili che effettuano voli commerciali

81 Originario Capitolo 7 e Sezione 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 30

Le esigenze applicabili all'esecuzione di lavori di manutenzione sugli aeromobili che effettuano voli commerciali sono sancite nelle pertinenti disposizioni relative all'esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale.

Sezione 5: 82 Manutenzione di altri aeromobili

82 Originaria Sezione 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 32 Velivoli, elicotteri e motoalianti

1 L'UFAC determina nel singolo caso le esigenze applicabili alla manutenzione di aeromobili della categoria standard con una massa massima ammissibile al decollo pari o superiore a 5700 kg nonché alla manutenzione di elicotteri plurimotore della categoria standard.

2 I lavori di manutenzione complessi su tutti gli altri velivoli, su motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 1200 kg, su elicotteri nonché tutti i lavori di manutenzione sugli aeromobili utilizzati regolarmente per scopi di addestramento possono essere eseguiti o certificati da imprese di manutenzione di cui all'ordinanza del DATEC del 19 marzo 200483 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA). Su richiesta, l'UFAC può autorizzare deroghe a questa regola.84

3 I lavori di manutenzione complessi su aeromobili e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 1200 kg nonché tutti gli altri lavori di manutenzione non complessi su aeromobili ed elicotteri possono essere eseguiti o certificati da:85

a.
un'impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell'OIMA;
b.
il personale di manutenzione d'aeromobili sempreché:
1.
sia abilitato conformemente all'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200386 o all'ordinanza del 25 agosto 200087 concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA), e
2.
disponga dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
c.
le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/200388 o dell'articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA89.

83 RS 748.127.4

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

86 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

87 RS 748.127.2

88 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

89 RS 748.127.5

Art. 33 Alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni

1 I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:

a.
un'impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell'OIMA90;
b.
le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/200391 o dell'art. 17 cpv. 1 lett. b OICA92;
c.93
il personale di manutenzione d'aeromobili sempreché:
1.
sia abilitato conformemente all'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200394 o all'OPMA95; e
2.
disponga dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari.

2 I lavori di manutenzione non complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:

a.
l'esercente, a condizione che disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
b.
il personale di manutenzione d'aeromobili sempreché:
1.
sia abilitato conformemente all'allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200396 o all'OPMA97, e
2.
disponga dei documenti di manutenzione, dell'attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
c.
un'impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell'OIMA;
d.
le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 o dell'art. 17 cpv. 1 lett. b OICA.

3 L'articolo 34 capoverso 4 si applica per analogia.

90 RS 748.127.4

91 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

92 RS 748.127.5

93 Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

94 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

95 RS 748.127.2

96 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

97 RS 748.127.2

Art. 34 Casi speciali

1 L'UFAC può autorizzare un'impresa di manutenzione, abilitata ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/200398, a eseguire e certificare conformemente a tale rego­lamento lavori di manutenzione su aeromobili che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008, sempreché detti lavori siano eseguiti e certificati nel rispetto di un allegato nazionale al manuale dell'impresa di manutenzione (MOE/MOM) approvato dall'UFAC secondo il regolamento (CE) n. 2042/2003. L'UFAC può emanare direttive nell'ambito delle comunicazioni tecniche di cui all'articolo 50.

2 L'UFAC può autorizzare l'esercente di un velivolo monomotore a pistoni o di un aeromobile della categoria speciale a eseguire e certificare personalmente determi­nati lavori di manutenzione non complessi sul suo aeromobile. A tal fine emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).

3 Oltre al personale di manutenzione abilitato, l'UFAC può abilitare l'esercente di un aeromobile della categoria speciale «autocostruzioni» o un esperto da lui designato a eseguire, sorvegliare e certificare personalmente determinati lavori di manutenzione secondo i documenti di manutenzione. Stabilisce l'estensione e le condizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione.99

4 Per la manutenzione di un aeromobile delle sottocategorie «storico» e «limitato», l'esercente può avvalersi oltre che del personale di manutenzione abilitato anche di altri esperti.100 L'UFAC ne verifica le competenze. Può abilitarli a eseguire, sorvegliare e certificare determinati lavori di manutenzione. Stabilisce l'estensione e le condizioni di tale abilitazione. Può sorvegliare i lavori di manutenzione o fissare condizioni supplementari.

5 Se constata lacune di manutenzione ai sensi dei capoversi 1-4, l'UFAC può ritirare al titolare l'autorizzazione o l'abilitazione o limitarla.

98 Conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

Sezione 6:101 Manutenzione di motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti

101 Originaria Sezione 5. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).


Art. 35

Gli articoli 30-34 si applicano per analogia alla manutenzione di motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti.

Sezione 7:102 Lavori di manutenzione all'estero

102 Originaria Sezione 6. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 36

1 Le esigenze applicabili all'esecuzione di lavori di manutenzione all'estero sugli aeromobili che effettuano voli commerciali sono sancite nelle disposizioni concernenti l'esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale.

2 I lavori di manutenzione su aeromobili che effettuano voli non commerciali o su motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati su aeromobili che effettuano voli non commerciali possono essere eseguiti e certificati all'estero unicamente da imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per siffatti lavori dalle competenti autorità aeronautiche.

3 Qualora vengano affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione o manutenzione estere, l'esercente deve esigere che:

a.
vengano utilizzati i pertinenti documenti (art. 25); e
b.
i certificati e i rapporti di lavoro necessari vengano elaborati conformemente alle prescrizioni svizzere (art. 37 e 38).

4 L'UFAC può controllare sul posto l'esecuzione dei lavori di manutenzione.

5 Se constata che i lavori di manutenzione eseguiti all'estero presentano lacune, l'UFAC può decidere che:

a.
l'aeromobile non venga messo in circolazione o il motore, l'elica, la parte d'aeromobile o l'equipaggiamento non venga più riutilizzato prima che un'impresa di manutenzione svizzera abbia eseguito i necessari lavori di manutenzione;
b.
tali lavori non vengano più affidati all'impresa di manutenzione estera in questione.

6 In determinati casi, l'UFAC può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

Sezione 8: Conclusione e conferma dei lavori di manutenzione103

103 Originaria Sezione 7.

Art. 37104 Certificato di riammissione in servizio

1 Alla fine dei lavori di manutenzione su aeromobili e su motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che vi sono montati, specialmente dopo aver riparato disturbi tecnici e difetti o dopo sollecitazioni anormali, una persona abilitata conferma, mediante un certificato di riammissione in servizio, i lavori eseguiti:

a.
per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti: nel libro di rotta o in un documento equivalente;
b.
per i palloni: nel libretto di ascensione o in un documento equivalente.

2 Dopo aver eseguito i lavori di manutenzione su motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti non destinati all'immediato montaggio su un aeromobile, una persona abilitata deve allestire un certificato di riammissione in servizio.

3 Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato unicamente se i lavori di manutenzione sono stati effettuati e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manutenzione (art. 25) e se sono stati montati soltanto motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti utilizzabili (art. 18 e 28).

4 La validità del certificato di riammissione in servizio scade:

a.
se subentra un disturbo tecnico, un difetto o una sollecitazione anormale che pregiudica la navigabilità dell'aeromobile;
b.
se sono necessari nuovi lavori di manutenzione;
c.
per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti, sei mesi dopo l'ultimo volo, qualora nel corso dell'immobilizzazione non sia stata eseguita la manutenzione necessaria;
d.
per motori, eliche, parti d'aeromobile o equipaggiamenti non destinati all'immediato montaggio su un aeromobile, qualora non siano stati immagazzinati correttamente o sottoposti alla manutenzione necessaria.

5 Il certificato di riammissione in servizio non può essere rilasciato quando si è a conoscenza di fatti che compromettono seriamente la sicurezza di volo.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 38 Rapporti di lavoro

1 Dopo aver eseguito lavori di manutenzione complessi a seguito di un incidente, di un disturbo tecnico o di una sollecitazione anormale dell'aeromobile, l'UFAC può chiedere un rapporto di lavoro.105

2 L'UFAC pubblica direttive complementari sull'elaborazione di altri rapporti di lavoro, nonché sulla forma e sulla conservazione di simili rapporti (Comunicazione tecnica, art. 50).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

Art. 39 Pesatura degli aeromobili

1 Se, dopo i lavori di manutenzione, non è possibile calcolare esattamente il peso o il baricentro di un aeromobile, esso deve essere pesato.

2 L'UFAC può ordinare la pesatura di un aeromobile indipendentemente dai lavori di manutenzione.106

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 40107 Volo di controllo

1 Se, dopo lavori di manutenzione, il funzionamento dell'aeromobile, del motore, dell'elica, di parti d'aeromobile o degli equipaggiamenti non può essere controllato con mezzi di controllo al suolo, bisogna procedere a un volo di controllo.

2 Sono fatte salve le istruzioni particolari dell'UFAC o del titolare del certificato di tipo.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Sezione 9:108 Trasferimento di un aeromobile danneggiato

108 Originaria Sezione 8. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 41

1 Se la navigabilità di un aeromobile è compromessa in seguito a danni, difetti tecnici, sollecitazioni anormali o altri motivi e non è possibile rimediarvi sul posto, l'UFAC può rilasciare un'autorizzazione di volo, sempre che sia fornita la prova dell'assenza di pericolo.

2 L'UFAC può vincolare l'autorizzazione di volo a determinate condizioni; in particolare può definire le condizioni di volo.

3 L'UFAC può emanare direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).

Capitolo 7: Modifiche109

109 Originario Capitolo 8. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 42110 Obbligo d'approvazione

1 Le modifiche su aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti devono essere approvate dall'UFAC.

2 I documenti necessari sono trasmessi all'UFAC prima dell'inizio dei lavori di modificazione.

3 Le riparazioni che non possono essere eseguite nell'ambito della manutenzione ordinaria e per le quali si rendono necessari lavori di sviluppo sono considerate modifiche.

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 43111 Esigenze di navigabilità, altre esigenze e procedure

1 Alla definizione delle esigenze di navigabilità, di altre esigenze e delle procedure riguardanti l'esecuzione delle modifiche si applicano per analogia le seguenti disposizioni:

a.
gli articoli 9 capoverso 1bis e 10 capoverso 1, nel caso di aeromobili della categoria standard nonché dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti;
b.
gli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2, nel caso di aeromobili della categoria speciale nonché dei loro motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti.

2 L'UFAC è in ogni caso l'autorità competente in materia di approvazione.

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 44112 Approvazione e riconoscimento delle modifiche

1 L'UFAC distingue tra grandi e piccole modifiche del tipo.113

2 Determina nel singolo caso quali documenti sono richiesti in caso di modifica del tipo.

3 Se si procede a grandi modifiche del tipo, l'UFAC conferma che le esigenze di navigabilità sono adempite:

a.
con un certificato di tipo esteso, sempreché il richiedente sia titolare del certificato di tipo;
b.
con un certificato di tipo supplementare, sempreché il richiedente sia titolare del certificato di tipo.

4 L'UFAC approva le piccole modifiche se le esigenze di navigabilità sono adem­pite.

5 L'UFAC può riconoscere le approvazioni di piccole modifiche e i certificati di tipo estesi o supplementari rilasciati da un'autorità aeronautica estera.

6 Emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50) concernenti:

a.
la distinzione tra grandi e piccole modifiche;
b.
le relative procedure;
c.
i necessari documenti di tipo.114

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

114 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

Capitolo 8:117 Certificato di navigabilità per l'esportazione

117 Originario Capitolo 9. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 49

Su domanda, l'UFAC rilascia certificati di navigabilità per l'esportazione di aeromobili, motori, o eliche se:

a.
durante un esame ufficiale è stato constatato che l'aeromobile, il motore o l'elica corrisponde al certificato di tipo e ai documenti di tipo; e
b.
i lavori di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell'idoneità all'impiego sono stati eseguiti.

Capitolo 9:118 Pubblicazioni e obbligo di informarsi

118 Originario Capitolo 10. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Art. 50 Comunicazioni tecniche

1 L'UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l'ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d'aeromobile e degli equipaggiamenti.

2 L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche119.

3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC.

119 Ottenibili presso l'UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

Art. 51a Obbligo di informarsi

L'esercente è tenuto ad informarsi regolarmente in merito alla pubblicazione di nuove direttive sulla navigabilità per aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti, applicabili al proprio aeromobile.

Capitolo 10: Ritiro di certificati e autorizzazioni120

120 Originario Capitolo 11.

Art. 52

In applicazione dell'articolo 92 LNA, l'UFAC può ritirare certificati, autorizzazioni e licenze o limita­rne la portata se le condizioni richieste per il loro conseguimento non sono più adempite.

Capitolo 10a:121 Disposizione penale

121 Introdotto dal n. I 4 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).

Art. 52a

Chiunque viola uno degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 29 capoverso 1 è punito in virtù dell'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

Capitolo 11: Disposizioni finali122

122 Originario Capitolo 12.

Art. 54b126 Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008

1 Gli aeromobili classificati nella categoria standard ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a della versione del 18 settembre 1995127 della presente ordinanza, restano classificati nella categoria standard.

2 Le persone responsabili della manutenzione di aeromobili della sottocategoria «aeromobili storici» ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 della versione del 18 settembre 1995 della pre­sente ordinanza, conservano tale competenza fino al 31 dicembre 2010.

126 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

127 RU 1995 4897

Allegato 130

130 Abrogato dal n. II dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

Allegato 1131

131 Introdotto dal n. II dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes­sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo

(art. 3 cpv. 3 e 4 lett. a)

Sottocategoria Ecolight

Allegato 2132

132 Introdotto dal n. II dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes­sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo

(art. 3 cpv. 3 e 4 lett. b)

Sottocategoria Ultraleggeri

Allegato 3133

133 Introdotto dal n. II dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes­sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo

(art. 3 cpv. 3 e 4 lett. c)

Sottocategoria Storici / Historic

Allegato 4134

134 Introdotto dal n. II dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes­sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo

(art. 3 cpv. 3 e 4 lett. d)

Sottocategoria Autocostruzioni

Allegato 5135

135 Introdotto dal n. II dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes­sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo

(art. 3 cpv. 3 e 4 lett. e)

Sottocategoria Limitati / Limited

Allegato 6136

136 Introdotto dal n. II dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes­sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo

(art. 3 cpv. 3 e 4 lett. f)

Sottocategoria Sperimentali

Allegato 7137

137 Introdotto dal n. II dell'O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2181). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale dell'aviazione civile: www.bazl.admin.ch > Spazio profes­sionale > Aeromobili > Progettazione, produzione e tipo

(art. 3 cpv. 3 e 4 lett. g)

Sottocategoria Con limitazioni / Restricted