15.05.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 14.05.2024
01.01.2021 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2014 - 31.12.2017
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
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1

Ordinanza

concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) dell'8 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge federale del
29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina:

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per prodotti agricoli vegetali e animali, nonché per prodotti agricoli vegetali e animali trasformati.

2

Si applica unicamente ai prodotti fabbricati in Svizzera ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.


Art. 2

Designazioni «montagna» e «alpe» 1

I termini seguenti e le designazioni da essi derivate possono essere utilizzati per designare i prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1, nonché nei documenti commerciali e nella pubblicità relativa a questi prodotti, solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute: Tedesco

Francese

Italiano

Romancio

a. Berg

montagne

montagna

muntogna

b. Alp

alpage

alpe

alp

2

Non sottostà alle esigenze della presente ordinanza la designazione contenente il termine «Alpi», quando esso si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.

RU 2006 4833 1 RS

910.1

910.19

Agricoltura

2

910.19


Art. 3

Certificazione 1 La designazione «montagna» o «alpe» può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze è stato certificato.

2

Non sottostanno all'obbligo di certificazione le aziende d'estivazione e le aziende che praticano la vendita diretta di propri prodotti agricoli e di propri prodotti agricoli trasformati nell'azienda stessa.


Art. 4

Impiego della designazione «montagna» 1

La designazione «montagna» può essere impiegata per: a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d'estivazione o in una zona di montagna secondo l'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle zone agricole; b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d'estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte in una zona di montagna o nella regione d'estivazione.

1bis

La designazione «montagna» può essere impiegata anche per: a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1;

b. il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1.3 2

Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capoverso 1 lettera a e trasformati in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1 lettera b, si può impiegare la designazione «montagna» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a.

3

Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.


Art. 5

Alimenti per animali

Per i prodotti che recano la designazione «montagna», almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, deve provenire dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.


Art. 6

4 Ingredienti 1 Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli ingredienti agricoli devono provenire dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.

2

Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna, se l'azienda può dimostrare all'ente di certifica-

2 RS

912.1

3

Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

O sulle designazioni «montagna» e «alpe» 3

910.19

zione che nella regione d'estivazione o nella zona di montagna gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili.

3

Tali ingredienti devono essere designati in modo appropriato nell'elenco degli ingredienti. Essi non possono rappresentare più del 10 per cento del peso degli ingredienti agricoli al momento della trasformazione. Zucchero e ingredienti di origine non agricola non vengono considerati.

4

I prodotti che recano la designazione «montagna» non possono contenere ingredienti provenienti dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna e ingredienti che provengono da una regione diversa.


Art. 7

Prescrizioni particolari riguardanti la produzione di carne 1

Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli animali da macello devono aver trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d'estivazione o in una zona di montagna.

2

Gli animali possono essere macellati al di fuori della regione d'estivazione o di una zona di montagna se la macellazione avviene non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.


Art. 8

Impiego della designazione «alpe» 1

La designazione «alpe» (per es. «formaggio d'alpe», «formaggio dell'alpe») può essere impiegata per: a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d'estivazione secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle zone agricole; b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d'estivazione.

1bis

La designazione «alpe» può essere impiegata anche per: a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1; b.

il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1.6 2

Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capoverso 1 lettera a ma trasformati in una regione diversa dalla regione d'estivazione, si può impiegare la designazione «alpe» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a.

3

Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

5 RS

912.1

6

Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

Agricoltura

4

910.19


Art. 9


7

Prescrizioni particolari riguardanti i prodotti d'alpe 1

Per i prodotti che recano la designazione «alpe», gli ingredienti devono provenire dalla regione d'estivazione.

2

Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione se l'azienda può dimostrare all'ente di certificazione che nella regione d'estivazione gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. I capoversi 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano per analogia.

3

I prodotti che recano la designazione «alpe» devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 14 novembre 20072 concernente i contributi d'estivazione.

4

Nell'anno civile della loro macellazione gli animali da macello devono essere stati estivati per una durata conforme all'uso locale.

5

La macellazione degli animali può avvenire al di fuori della regione d'estivazione.


Art. 10

Controllo dell'ente di certificazione 1

Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato, per le aziende che impiegano le designazioni «montagna» o «alpe» nei prodotti finali (utilizzatori), almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall'utilizzatore oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.

2

Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato su un campione rappresentativo delle aziende di produzione, trasformazione e distribuzione che forniscono direttamente o indirettamente agli utilizzatori i prodotti di cui all'articolo 1.8 3

Nella misura del possibile, i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere coordinati con i controlli di diritto privato o pubblico esistenti.

4

L'ente di certificazione notifica le irregolarità alle autorità cantonali competenti e all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).


Art. 11

Obblighi degli utilizzatori Gli utilizzatori devono: a. tenere una contabilità; b.9 tenere un elenco delle aziende che forniscono i prodotti sottoposti alla presente ordinanza;

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

2 RS

910.133

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

O sulle designazioni «montagna» e «alpe» 5

910.19

c.10 assumersi i costi di tutti i controlli connessi con la certificazione; d. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza; e. a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione, mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie e fornirgli tutte le informazioni utili.


Art. 12

Enti di certificazione 1

Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199611 sull'accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere: a. accreditati in Svizzera; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o c. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

2

In collaborazione con gli utilizzatori, gli enti di certificazione elaborano un piano per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo 10 capoverso 2.12

Art. 13

Esecuzione 1 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

2

Essi notificano le irregolarità riscontrate all'Ufficio federale e agli enti di certificazione.

3

L'Ufficio federale sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell'ambito dell'accreditamento. Può emanare istruzioni.


Art. 14


Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulla terminologia agricola è modificata come segue: Art. 29
Abrogato
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

11 RS

946.512

12 Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

13 RS

910.91

Agricoltura

6

910.19


Art. 15

Disposizioni transitorie

1

I prodotti che recano designazioni già impiegate prima del 1° gennaio 2007 possono essere fabbricati e consegnati ancora fino al 31 dicembre 2008.

2

Le scorte esistenti al 31 dicembre 2008 possono essere ancora consegnate fino al loro esaurimento.


Art. 16

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.