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Ordinanza
concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) dell'8 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge federale del
29 aprile 19981 sull'agricoltura, ordina:
Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione 1
La presente ordinanza disciplina l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per prodotti agricoli vegetali e animali, nonché per prodotti agricoli vegetali e animali trasformati.
2
Si applica unicamente ai prodotti fabbricati in Svizzera ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 2
Designazioni «montagna» e «alpe» 1
I termini seguenti e le designazioni da essi derivate possono essere utilizzati per designare i prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1, nonché nei documenti commerciali e nella pubblicità relativa a questi prodotti, solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute: Tedesco
Francese
Italiano
Romancio
a. Berg
montagne
montagna
muntogna
b. Alp
alpage
alpe
alp
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Non sottostà alle esigenze della presente ordinanza la designazione contenente il termine «Alpi», quando esso si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.
RU 2006 4833 1 RS
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Agricoltura
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Art. 3
Certificazione 1 La designazione «montagna» o «alpe» può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze è stato certificato.
2
Non sottostanno all'obbligo di certificazione le aziende d'estivazione e le aziende che praticano la vendita diretta di propri prodotti agricoli e di propri prodotti agricoli trasformati nell'azienda stessa.
Art. 4
Impiego della designazione «montagna» 1
La designazione «montagna» può essere impiegata per: a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d'estivazione o in una zona di montagna secondo l'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle zone agricole; b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d'estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte in una zona di montagna o nella regione d'estivazione.
1bis
La designazione «montagna» può essere impiegata anche per: a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1;
b. il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1.3 2
Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capoverso 1 lettera a e trasformati in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1 lettera b, si può impiegare la designazione «montagna» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a.
3
Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 5
Alimenti per animali
Per i prodotti che recano la designazione «montagna», almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, deve provenire dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.
Art. 6
4 Ingredienti 1 Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli ingredienti agricoli devono provenire dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.
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Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna, se l'azienda può dimostrare all'ente di certifica-
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Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).
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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).
O sulle designazioni «montagna» e «alpe» 3
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zione che nella regione d'estivazione o nella zona di montagna gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili.
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Tali ingredienti devono essere designati in modo appropriato nell'elenco degli ingredienti. Essi non possono rappresentare più del 10 per cento del peso degli ingredienti agricoli al momento della trasformazione. Zucchero e ingredienti di origine non agricola non vengono considerati.
4
I prodotti che recano la designazione «montagna» non possono contenere ingredienti provenienti dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna e ingredienti che provengono da una regione diversa.
Art. 7
Prescrizioni particolari riguardanti la produzione di carne 1
Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli animali da macello devono aver trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d'estivazione o in una zona di montagna.
2
Gli animali possono essere macellati al di fuori della regione d'estivazione o di una zona di montagna se la macellazione avviene non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.
Art. 8
Impiego della designazione «alpe» 1
La designazione «alpe» (per es. «formaggio d'alpe», «formaggio dell'alpe») può essere impiegata per: a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d'estivazione secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle zone agricole; b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d'estivazione.
1bis
La designazione «alpe» può essere impiegata anche per: a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1; b.
il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1.6 2
Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capoverso 1 lettera a ma trasformati in una regione diversa dalla regione d'estivazione, si può impiegare la designazione «alpe» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a.
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Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.
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Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).
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Art. 9
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Per i prodotti che recano la designazione «alpe», gli ingredienti devono provenire dalla regione d'estivazione.
2
Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione se l'azienda può dimostrare all'ente di certificazione che nella regione d'estivazione gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. I capoversi 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano per analogia.
3
I prodotti che recano la designazione «alpe» devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 14 novembre 20072 concernente i contributi d'estivazione.
4
Nell'anno civile della loro macellazione gli animali da macello devono essere stati estivati per una durata conforme all'uso locale.
5
La macellazione degli animali può avvenire al di fuori della regione d'estivazione.
Art. 10
Controllo dell'ente di certificazione 1
Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato, per le aziende che impiegano le designazioni «montagna» o «alpe» nei prodotti finali (utilizzatori), almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall'utilizzatore oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.
2
Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato su un campione rappresentativo delle aziende di produzione, trasformazione e distribuzione che forniscono direttamente o indirettamente agli utilizzatori i prodotti di cui all'articolo 1.8 3
Nella misura del possibile, i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere coordinati con i controlli di diritto privato o pubblico esistenti.
4
L'ente di certificazione notifica le irregolarità alle autorità cantonali competenti e all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).
Art. 11
Obblighi degli utilizzatori Gli utilizzatori devono: a. tenere una contabilità; b.9 tenere un elenco delle aziende che forniscono i prodotti sottoposti alla presente ordinanza;
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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).
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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).
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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).
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c.10 assumersi i costi di tutti i controlli connessi con la certificazione; d. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza; e. a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione, mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie e fornirgli tutte le informazioni utili.
Art. 12
Enti di certificazione 1
Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199611 sull'accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere: a. accreditati in Svizzera; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o c. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.
2
In collaborazione con gli utilizzatori, gli enti di certificazione elaborano un piano per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo 10 capoverso 2.12
Art. 13
Esecuzione 1 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.
2
Essi notificano le irregolarità riscontrate all'Ufficio federale e agli enti di certificazione.
3
L'Ufficio federale sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell'ambito dell'accreditamento. Può emanare istruzioni.
Art. 14
Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulla terminologia agricola è modificata come segue: Art. 29
Abrogato 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).
11 RS
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12 Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).
13 RS
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Art. 15
Disposizioni transitorie
1
I prodotti che recano designazioni già impiegate prima del 1° gennaio 2007 possono essere fabbricati e consegnati ancora fino al 31 dicembre 2008.
2
Le scorte esistenti al 31 dicembre 2008 possono essere ancora consegnate fino al loro esaurimento.
Art. 16
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.