01.04.2018 - * / In vigore
01.07.2016 - 31.03.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
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01.09.2000 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

sul diritto fondiario rurale (ODFR) del 4 ottobre 1993 (Stato 1° settembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge
federale del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR),2 ordina: Sezione 1: Valore di reddito

Art. 1

Modo e periodo di calcolo 1

È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita), calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado, corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell'azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

2

Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.

3

Il periodo di calcolo comprende gli anni 1994-2010. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere considerati per il periodo di calcolo con un'aliquota di interesse medio del 4,41 per cento.3

Art. 2


4

Stima5

1

Le istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo figurano nell'allegato 1.6 2

Le norme e le aliquote dell'allegato 1 sono vincolanti per gli organi di stima.7

RU 1993 2904 1 RS

211.412.11

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2003 4539).

211.412.110

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.412.110

3

La stima deve tenere conto dell'utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.

4

Il risultato della stima va iscritto in un verbale.

Sezione 1a:8 Calcolo dell'unità standard di manodopera
a 1 Per determinare la grandezza dell'impresa secondo le unità standard di manodopera (USM) si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19989 sulla terminologia agricola.

2

A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti: a. supplemento patate

0.045 USM/ha

b. supplemento bacche, piante medicinali e aromatiche

0.300 USM/ha

c. supplemento vigna con torchiatura in proprio 0.300 USM/ha

d. supplemento coltura di alberi di Natale 0.045 USM/ha

e. supplemento serra con fondamenta fisse 0.900 USM/ha

f. supplemento tunnel o letti di forzatura 0.450 USM/ha

g. foresta di proprietà dell'azienda 0.012 USM/ha

h. vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0.015/carico normale

i. animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0.010/carico normale.10

3

Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere h e i custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo.11 4 Il supplemento per la trasformazione, in impianti già esistenti del primo stadio di lavorazione, di prodotti abituali nella regione è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

8

Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).

9 RS

910.91

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3587).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3587).

Diritto fondiario rurale 3

211.412.110

5

Per colture dell'orticoltura produttrice si applicano per analogia i coefficienti e i supplementi USM secondo i capoversi 1 e 2.12

Sezione 2: Menzione nel registro fondiario

Art. 3

Eccezioni all'obbligo di menzione 1

Le menzioni previste dall'articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l'utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio (LPT).

2

I fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all'obbligo di menzione.


Art. 4

Cancellazione d'ufficio della menzione 1

Le autorità che emanano piani d'utilizzazione conformemente alla LPT14 ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni se queste diventano prive d'oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d'utilizzazione.

2

Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all'articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d'oggetto.

Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici15
a16 Coordinamento della

procedura

1

Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l'autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all'autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT17), i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest'ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3587).

13

RS 700

14

RS 700

15 Originario avanti l'art. 5. Nuovo testo giusta l'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

16 Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

17 RS

700

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.412.110

2

L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell'utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.

3

Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:

a. non è possibile rilasciare un'autorizzazione di deroga secondo la LDFR; oppure

b. il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.


Art. 5

Competenza dell'Ufficio federale di giustizia18 1

L'Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 198519 sull'affitto agricolo.20 2 Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. l'ordinanza del 28 dicembre 195121 concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli;

b. l'ordinanza del 16 novembre 194522 su lo sdebitamento di poderi agricoli;

c. l'ordinanza del 16 novembre 194523 intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli;

d. gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 191724 concernente il pegno sul bestiame.

18 Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

19 RS

221.213.2

20 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

21

[RU 1951 1329,1979 804,1986 975] 22

[CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4] 23

[CS 9 145]

24

RS 211.423.1

Diritto fondiario rurale 5

211.412.110


Art. 7


Modificazione del diritto previgente 1. Il regolamento del 22 febbraio 191025 per il registro fondiario è modificato come segue: Art. 71 cpv. 1Art. 71c
Abrogato
2. L'ordinanza dell'11 febbraio 198726 concernente la determinazione dei fitti agricoli è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2

Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

25

RS 211.432.1. La modifica qui appresso è inserita nel testo menzionato.

26

RS 221.213.221. La modifica qui appresso è inserita nel testo menzionato.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

211.412.110

Allegato 127 27 L'all., e le sue modifice, non è pubblicato nella RU, ma è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (vedi RU 1995 1147, 2003 4539).

Diritto fondiario rurale 7

211.412.110

Allegato 228 28

Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5147). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 nov. 2003, con effeto il 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

211.412.110