1
Ordinanza
sul diritto fondiario rurale
(ODFR)
del 4 ottobre 1993 (Stato 22 agosto 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale
del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR), ordina:
Sezione 1: Valore di reddito
Art. 1
Modo e periodo di calcolo 1
È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita), calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado,
corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell'azienda o del fondo
agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.
2
Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del
reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.
3
Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere calcolati per gli anni 1993 a 2000 con un'aliquota di interesse medio del 6
per cento.
Art. 2
2
Il Consiglio federale regola le modalità di stima negli allegati 1 (istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo) e 2 (istruzioni per la stima del
valore di reddito agricolo delle aziende di produzione dell'orticoltura)3.
2
Le norme e le aliquote degli allegati 1 e 2 sono vincolanti per gli organi di stima.
3
La stima deve tenere conto dell'utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.
4
Il risultato della stima va iscritto in un verbale.
RU 1993 2904 1
RS 211.412.11 2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1995 5147).
3
Gli allegati 1 e 2 non sono pubblicati nella RU. Essi possono essere ordinati
presso l'Uficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
211.412.110
Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2
211.412.110
Sezione 2: Menzione nel registro fondiario
Art. 3
Eccezioni all'obbligo di menzione 1
Le menzioni previste dall'articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l'utilizzazione non agricola dei
fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio (LPT).
2
I fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all'obbligo di menzione.
Art. 4
Cancellazione d'ufficio della menzione 1
Le autorità che emanano piani d'utilizzazione conformemente alla legge federale del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio ordinano la
cancellazione d'ufficio delle menzioni se queste diventano prive d'oggetto in
seguito a una modifica definitiva del piano d'utilizzazione.
2
Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all'articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni per nuovi
fondi se esse sono divenute prive d'oggetto.
Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici6
a7 Coordinamento della procedura 1 Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva
decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l'autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all'autorità
cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle
zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT8), i documenti necessari per pronunciare
una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e
quest'ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.
2 L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione in siffatti casi decide
soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio
cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità
dell'utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.
4
RS 700
5
RS 700
6
Originariamente avanti l'art. 5. Nuovo testo giusta l'art. 51 dell'O del 28 giu.
2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).
7
Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio,
in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).
8 RS
700
Diritto fondiario rurale 3
211.412.110
3 Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese
che:
a.
non è possibile rilasciare un'autorizzazione di deroga secondo la
LDFR; oppure
b.
il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.
Art. 5
Competenza dell'Ufficio federale di giustizia9 1
L'Ufficio federale di giustizia è legittimato a impugnare: a.
le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima
istanza, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 89 LDFR); b.
le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima
istanza, mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in
materia di affitto (art. 51 della LF del 4 ott. 198510 sull'affitto
agricolo, LAAgr).
2
Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 6
Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:
a.
l'ordinanza del 28 dicembre 195111 concernente la stima dei poderi e
dei fondi agricoli;
b.
l'ordinanza del 16 novembre 194512 su lo sdebitamento di poderi
agricoli;
c.
l'ordinanza del 16 novembre 194513 intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli; d.
gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 191714 concernente il pegno sul bestiame.
9 Introdotto
dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).
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RS 221.213.2 11
[RU 1951 1329,1979 804,1986 975] 12
[CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4] 13
[CS 9 145]
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RS 211.423.1
Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4
211.412.110
Art. 7
Modificazione del diritto previgente 1. Il regolamento del 22 febbraio 191015 per il registro fondiario è modificato come segue: Art. 71
cpv. 1 ...
Abrogato
2. L'ordinanza dell'11 febbraio 198716 concernente la determinazione dei
...
Art. 8
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.
15
RS 211.432.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo
menzionato.
16
RS 221.213.2 La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo
menzionato.
Diritto fondiario rurale 5
211.412.110
Allegati17 1 e 218 19 17
L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'EDMZ ,
3003 Berna.
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L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'EDMZ,
3003 Berna.
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Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995
5147).
Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6
211.412.110