01.04.2018 - * / In vigore
01.07.2016 - 31.03.2018
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.09.2008 - 31.12.2013
01.01.2007 - 31.08.2008
01.02.2004 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.01.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sul diritto fondiario rurale
(ODFR)

del 4 ottobre 1993 (Stato 22 agosto 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale
del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR), ordina:

Sezione 1: Valore di reddito

Art. 1

Modo e periodo di calcolo 1

È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita), calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado,
corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell'azienda o del fondo
agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

2

Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del
reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.

3

Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere calcolati per gli anni 1993 a 2000 con un'aliquota di interesse medio del 6
per cento.


Art. 2


2

1

Il Consiglio federale regola le modalità di stima negli allegati 1 (istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo) e 2 (istruzioni per la stima del
valore di reddito agricolo delle aziende di produzione dell'orticoltura)3.

2

Le norme e le aliquote degli allegati 1 e 2 sono vincolanti per gli organi di stima.

3

La stima deve tenere conto dell'utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.

4

Il risultato della stima va iscritto in un verbale.

RU 1993 2904 1

RS 211.412.11 2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1995 5147).

3

Gli allegati 1 e 2 non sono pubblicati nella RU. Essi possono essere ordinati
presso l'Uficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

211.412.110

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.412.110

Sezione 2: Menzione nel registro fondiario

Art. 3

Eccezioni all'obbligo di menzione 1

Le menzioni previste dall'articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l'utilizzazione non agricola dei
fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio (LPT).

2

I fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all'obbligo di menzione.


Art. 4

Cancellazione d'ufficio della menzione 1

Le autorità che emanano piani d'utilizzazione conformemente alla legge federale del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio ordinano la
cancellazione d'ufficio delle menzioni se queste diventano prive d'oggetto in
seguito a una modifica definitiva del piano d'utilizzazione.

2

Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all'articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni per nuovi
fondi se esse sono divenute prive d'oggetto.

Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici6
a7 Coordinamento della procedura 1 Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva
decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l'autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all'autorità
cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle
zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT8), i documenti necessari per pronunciare
una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e
quest'ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.

2 L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione in siffatti casi decide
soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio
cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità
dell'utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.

4

RS 700

5

RS 700

6

Originariamente avanti l'art. 5. Nuovo testo giusta l'art. 51 dell'O del 28 giu.
2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

7

Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio,
in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

8 RS

700

Diritto fondiario rurale 3

211.412.110

3 Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese
che:

a.

non è possibile rilasciare un'autorizzazione di deroga secondo la
LDFR; oppure

b.

il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.


Art. 5

Competenza dell'Ufficio federale di giustizia9 1

L'Ufficio federale di giustizia è legittimato a impugnare: a.

le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima
istanza, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 89 LDFR); b.

le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima
istanza, mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in
materia di affitto (art. 51 della LF del 4 ott. 198510 sull'affitto
agricolo, LAAgr).

2

Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a.

l'ordinanza del 28 dicembre 195111 concernente la stima dei poderi e
dei fondi agricoli;

b.

l'ordinanza del 16 novembre 194512 su lo sdebitamento di poderi
agricoli;

c.

l'ordinanza del 16 novembre 194513 intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli; d.

gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 191714 concernente il pegno sul bestiame.

9 Introdotto

dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

10

RS 221.213.2 11

[RU 1951 1329,1979 804,1986 975] 12

[CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4] 13

[CS 9 145]

14

RS 211.423.1

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.412.110


Art. 7


Modificazione del diritto previgente 1. Il regolamento del 22 febbraio 191015 per il registro fondiario è modificato come segue: Art. 71
cpv. 1
...

Abrogato

2. L'ordinanza dell'11 febbraio 198716 concernente la determinazione dei

...


Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

15

RS 211.432.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo
menzionato.

16

RS 221.213.2 La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo
menzionato.

Diritto fondiario rurale 5

211.412.110

Allegati17 1 e 218 19 17

L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'EDMZ ,
3003 Berna.

18

L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'EDMZ,
3003 Berna.

19

Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995
5147).

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

211.412.110