01.06.2024 - *
01.01.2024 - 31.05.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.02.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.01.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
22.11.2022 - 31.12.2022
12.03.2022 - 21.11.2022
01.01.2022 - 11.03.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.03.2020
01.11.2019 - 31.12.2019
01.06.2019 - 31.10.2019
01.01.2019 - 31.05.2019
15.09.2018 - 31.12.2018
01.07.2018 - 14.09.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2017 - 30.04.2017
01.01.2017 - 28.02.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
16.05.2016 - 31.07.2016
01.01.2016 - 15.05.2016
15.10.2015 - 31.12.2015
01.09.2015 - 14.10.2015
20.07.2015 - 31.08.2015
01.07.2015 - 19.07.2015
01.03.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 28.02.2015
01.11.2014 - 31.12.2014
01.09.2014 - 31.10.2014
01.07.2014 - 31.08.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 30.11.2013
01.02.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.01.2013
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.11.2012
24.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 23.01.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
12.12.2008 - 31.12.2008
01.07.2008 - 11.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.06.2004 - 31.03.2006
01.06.2002 - 31.05.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza d'esecuzione
della legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (ODDS)
1 del 1° marzo 1949 (Stato 16 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 25 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri (detta qui di seguito «legge»), ordina:


Art. 1

1

Lo straniero entrato legalmente nella Svizzera può trattenervisi senza un permesso speciale dell'autorità durante il termine di notificazione
valevole per lui e, dopo regolare notificazione, fin tanto che non sia
stata decisa la domanda di dimora o di domicilio ...3 che ha dovuto
presentare notificando il suo arrivo. Restano riservate le disposizioni
derogative prese in singoli casi dalle autorità competenti.

2

Si considera entrato legalmente nella Svizzera lo straniero che abbia osservato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione,
sul visto, sul controllo di confine ecc. e non abbia contravvenuto ad un
divieto personale, come un'espulsione, un divieto o una restrizione
d'entrata.


Art. 2

1

L'autorità competente deve essere informata dell'arrivo di uno straniero tanto da quest'ultimo (art. 2 cpv. 1 della legge) quanto dal suo
alloggiatore (art. 2 cpv. 2 della legge); la notificazione da parte
dell'uno non dispensa l'altro dal suo obbligo. Per alloggiatore s'intende chi dà alloggio ad una persona che non è al suo servizio (art. 3
cpv. 2 della presente ordinanza). L'alloggiatore a pagamento è tenuto a
notificare tutti gli stranieri alla polizia; chi invece dà alloggio gratuitamente non ha da notificare gli stranieri domiciliati nella Svizzera,
purché disposizioni cantonali più severe non lo esigano. Lo straniero è
tenuto a fornire all'alloggiatore, in modo esatto e veritiero, le indicazioni necessarie per la notificazione all'autorità.

RU 1949 I 233 1

Nuovo testo della prima parte del periodo giusta il n. I 31 dell'O del 26 giu. 1996 sulla
nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore
dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

2

RS 142.20

3

Termine soppresso dall'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (RS 823.21). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

142.201

Soggiorno, in
attesa della decisione circa
il permesso

Notificazione
dell'arrivo e
della partenza

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.201

2

Lo straniero è tenuto a dichiarare il suo arrivo e il suo alloggiatore a notificarlo anche se già prima di entrare nella Svizzera lo straniero
aveva chiesto il permesso di domicilio o di dimora ... e avuto l'assicurazione (nullaosta) che la sua domanda sarebbe stata accolta.

3

Un'assenza relativamente breve all'estero non interrompe il termine di notificazione.

4

Gli stranieri soggetti al termine di notificazione di otto giorni che vengono più volte nella Svizzera, sono tenuti a notificarsi al più tardi
entro l'ottavo giorno di dimora effettiva nel paese, salvo che questi
otto giorni si distribuiscano in un periodo di più di novanta giorni (art.
22 cpv. 1 della presente ordinanza).

5

I giornalisti che non sono entrati nella Svizzera per prendervi domicilio, ma che vi esercitano un'attività temporanea come corrispondenti
di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione che
hanno la loro sede all'estero, sono tenuti a notificarsi entro tre mesi dal
loro arrivo.

6

Gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercita un'attività lucrativa che
comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il
loro arrivo dal momento in cui la loro attività ha durato più di otto
giorni nel periodo di novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori
dell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia,
sono tenuti in ogni caso a notificarsi prima di iniziare l'attività lucrativa.4 7

Qualora gli stranieri soggetti al termine di notificazione di tre mesi vengano più volte nella Svizzera per soggiorni inferiori a tre mesi, devono in ogni caso notificarsi non appena la durata complessiva dei loro soggiorni in un periodo di dodici mesi supera sei mesi.

8

Per i viaggiatori di commercio di ditte stabilite all'estero il termine di notificazione è di otto giorni. Però, i viaggiatori di commercio in grosso di tali ditte (art. 3 cpv. 1 della legge federale del 4 ottobre 19305 sui
viaggiatori di commercio) alloggiati esclusivamente in alberghi o pensioni e che non sono venuti nella Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi, sono soggetti al termine di notificazione di tre mesi, purché tra la
Svizzera e il loro paese di attinenza sia stato conchiuso un trattato di
commercio.

9

Gli stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, sono sempre tenuti a notificarsi entro otto giorni.

4

Per. introdotto dall'art. 35 n.2 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera
circolazione delle persone (RS 142.203).

5

RS 943.1

Dimora e domicilio degli stranieri - OE 3

142.201

10

Lo straniero che avendo ottenuto un permesso in un Cantone trasferisce il domicilio o la dimora in un altro Cantone, deve notificare entro
otto giorni il suo arrivo all'autorità del nuovo luogo di residenza (art. 8
cpv. 3 della legge).

11

Per i cambiamenti di località o d'abitazione nello stesso Cantone o nello stesso Comune fanno stato le prescrizioni cantonali o comunali
concernenti la notificazione dell'arrivo e della partenza.

12

Lo straniero che ha o dovrebbe avere un permesso è tenuto a notificare la sua partenza quando trasferisce in un altro Cantone il domicilio
o la dimora oppure va a stabilirsi all'estero. Tale prescrizione non si
applica agli stranieri soggiornanti temporaneamente nella Svizzera, la
cui attività, per sua natura, si estende a diversi Cantoni e non ha un
centro fisso.


Art. 3

1

e 2 ...6

3

Lo straniero che esercita illecitamente un'attività lucrativa sarà, di regola, obbligato a lasciare la Svizzera (art. 17 cpv., 2 della presente
ordinanza).

4

L'ufficio federale degli stranieri può emanare istruzioni in merito ai casi in cui7 la prestazione d'opera per un tempo brevissimo, come, per
esempio, per una rappresentazione artistica straordinaria, debba essere
considerata come esercizio di attività lucrativa senza assunzione
d'impiego.

5

...8

6

Lo straniero che vuol esercitare un'attività diversa da quella a cui è stato autorizzato, che, cioè, voglia, per esempio, fare il manovale invece che il muratore, il carpentiere invece che lo stipettaio (ebanista),
la cameriera di sala invece che la domestica, l'imbianchino invece che
il pittore decoratore ecc., deve procurarsi un nuovo permesso; ciò sarà
necessario anche a chi, senza cambiare mestiere, voglia assumere con
una certa regolarità una occupazione accessoria diversa, come quando,
per esempio, una domestica aiuta a servire nell'esercizio, un falegname
attende anche a lavori di pittura, un parrucchiere da signora lavora anche per uomini. Lo straniero che lavora alle dipendenze d'altri è pure
tenuto a procurarsi un nuovo permesso quando vuol darsi ad
un'attività lucrativa indipendente, cioè lavorare per proprio conto.

6

Abrogati (o) dall'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri,
nel testo del 6 ott. 1986 (RU 1986 1791).

7

Nuovo testo della prima parte del periodo giusta il n. I 31 dell'O del 26 giu. 1996 sulla
nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore
dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

8

Abrogati (o) dall'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri,
nel testo del 6 ott. 1986 (RU 1986 1791).

Attività lucrativa
particolarmente
assunzione di
impiego

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.201

7

Il personale di servizio (compresi gli autisti, gli infermieri ecc.), munito di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli,
che accompagna il padrone nella Svizzera solo per un soggiorno temporaneo è soggetto alle disposizioni sulla notificazione valevoli per il
padrone. Esso ha bisogno di un permesso per l'esercizio delle sue funzioni solo dopo aver trascorso il termine di notificazione. Il fatto che il
padrone sia uno Svizzero non ha importanza per il trattamento del personale di servizio straniero.

8

Lo straniero che esercita un'attività lucrativa senza assumere un impiego può fare a meno del permesso solo durante il termine di notificazione. Il permesso di esercitare un'attività lucrativa senza assumere
un impiego vale solo per il genere di attività previsto.

9

Per l'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, da concedersi col permesso di dimora..., fa stato l'articolo 15 capoverso 2 della
legge.

10

L'attività lucrativa dello straniero in possesso di un permesso di domicilio non è soggetta a limitazioni da parte della polizia degli stranieri.


Art. 4

1

Il permesso della polizia degli stranieri che autorizza il soggiorno e l'esercizio di un'attività lucrativa di uno straniero non può essere sostituito da quello di un'altra autorità. Per conseguenza, i permessi della
polizia del commercio e della polizia sanitaria, come pure altri permessi analoghi che autorizzano lo straniero ad esercitare una professione devono essergli rilasciati unicamente se egli ha ottenuto, a tale
scopo, un permesso della polizia degli stranieri o soltanto con l'espressa riserva che egli ottenga ulteriormente tale permesso.

2

I certificati di capacità professionale (certificati di fine tirocinio, diplomi di maestri artigiani, diplomi e lauree universitarie, ecc.) non bastano per autorizzare uno straniero all'esercizio della sua professione.


Art. 5

1

Sono riconosciuti come documenti di legittimazione nazionali: a.

i documenti di legittimazione che i trattati di domicilio dichiarano sufficienti per ottenere il permesso di residenza; b.

I documenti di legittimazione rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, che indicano chiaramente l'identità del
titolare, stabiliscono che questi possiede la cittadinanza dello
Stato che ha rilasciato il documento e che può ritornarvi in
qualsiasi tempo;

Permessi della
polizia del commercio e
della polizia sanitaria Documenti di legittimazione nazionali

Dimora e domicilio degli stranieri - OE 5

142.201

c.

gli altri documenti che garantiscono al loro titolare la facoltà di
ottenere in qualsiasi tempo un documento di legittimazione il
quale gli permetta di entrare nello Stato che li ha rilasciati.

2

I documenti di cui al capoverso 1 lettera c bastano per il deposito presso le autorità.

3

I documenti di legittimazione nazionali cessano di essere legalmente validi prima ancora della loro scadenza quando è accertato o si deve
ammettere che lo Stato il quale li ha rilasciati non ne riconosce più il
titolare come suo cittadino o quando si può presumere che non saranno più rinnovati.

4

Lo straniero che non sia apolide deve fare ogni suo possibile, per quanto ciò possa essere ragionevolmente preteso da lui, per rimanere
al beneficio del suo documento di legittimazione nazionale o per ottenerne uno.

5

Lo straniero deve in qualsiasi tempo presentare o consegnare, a richiesta, il suo documento di legittimazione alle autorità di polizia.


Art. 6

1

Con la notificazione dell'arrivo devono essere regolate le condizioni di residenza dello straniero; l'autorità competente decide cioè se gli
possa essere accordato un permesso e di che specie. Se non l'ha fatto
prima, lo straniero deve presentare una domanda di permesso. Con ciò
l'autorità vuole anzitutto accertare subito le vere intenzioni dello straniero circa lo scopo e la durata della sua dimora.

2

Lo straniero può, prima ancora di venire nella Svizzera, domandare che gli sia assicurata la concessione del permesso. Anche il datore di
lavoro nella Svizzera od altra persona che vi abbia un legittimo interesse può presentare una siffatta domanda.

3

L'autorità può assicurare a un datore di lavoro che essa darà il permesso di assumere un impiego ad uno straniero non ancora designato.

4

Lo straniero per il quale è stata assicurata, conformemente al capoverso 2 o 3 del presente articolo, la concessione del permesso per assumere un impiego, deve notificare il proprio arrivo prima di cominciare a lavorare. Salvo decisione contraria, l'assunzione dell'impiego
potrà avvenire subito dopo la notificazione.

5

L'ufficio federale degli stranieri9 emana le istruzioni necessarie affinché:

a.

tutti gli stranieri siano obbligati a notificare in tempo il proprio
arrivo e a regolare le condizioni di residenza; 9

Nuova denominazione giusta il n. I 31 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione
delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996
(RU 1996 2243). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Regolamento
della residenza

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.201

b.

siano accertate immediatamente le circostanze che hanno importanza per la successiva procedura, prendendosi atto per
iscritto delle dichiarazioni e spiegazioni del richiedente; c.

siano date le disposizioni provvisorie necessarie e rilasciate autorizzazioni provvisorie; d.

lo straniero sia bene informato dei suoi obblighi e de'suoi diritti; e.

si consegua la necessaria collaborazione tra le diverse autorità.

6

L'ufficio federale degli stranieri emana istruzioni intorno alla produzione dell'estratto del casellario giudiziale.


Art. 7

1

Le autorità di polizia degli stranieri e quelle preposte al mercato del lavoro collaborano strettamente e sostengono reciprocamente i loro
sforzi.

2

a 7 ...10


Art. 8

1

Nel decidere la domanda di permesso, si terrà conto degli interessi morali ed economici della Svizzera, della proporzione degli stranieri e
della situazione del mercato del lavoro.

2

La libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora o del domicilio ... non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero, come: matrimonio, acquisto di un immobile, affitto di
un'abitazione, conclusione di un contratto di lavoro, fondazione di
un'azienda, partecipazione ad un'impresa ecc. (vedi anche art. 4 della
presente ordinanza).

3

La competenza data al Consiglio federale dall'articolo 25 capoverso 1 lettera e periodo 1 della legge per ciò che concerne l'autorizzazione
o l'ordine all'autorità di polizia degli stranieri di accordare, con riserva
di revoca, permessi di dimora per i lavoranti e gl'impiegati di stagione
è deferita al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

4

Anche nei casi previsti dall'articolo 17 capoverso 2 della legge è necessario procurarsi un permesso (vedi l'art. 18 cpv. 8 della presente
ordinanza). Però il permesso non dev'essere rifiutato se sussiste per
legge il diritto all'ammissione nella Svizzera. Non è dato questo diritto
quando lo straniero abbia, nella procedura per la concessione del permesso, taciuto l'esistenza di un membro della famiglia. Non hanno
diritto al permesso neppure i membri della famiglia espulsi o quelli 10

Abrogati dall'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, nel
testo del 6 ott. 1986 (RU 1986 1791).

Cooperazione
della polizia
degli stranieri e
delle autorità
preposte al mercato del lavoro Decisione circa
il permesso

Dimora e domicilio degli stranieri - OE 7

142.201

colpiti da un divieto d'entrata, come pure quelli per cui sono adempite
le condizioni per uno di tali provvedimenti.

5

La moglie11 e i figli di uno straniero che, giusta l'articolo 17 capoverso 2 della legge, vengono compresi nel suo permesso non hanno diritto all'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa, fin tanto che
lo straniero non possiede un permesso di domicilio.


Art. 9

1

Nel permesso di famiglia intestato al capo di questa (marito, madre) s'iscriveranno i membri conviventi di una famiglia in senso stretto,
cioè i coniugi e i loro figli, dato il caso la madre o il figlio naturale,
sempreché tutti abbiano le medesima nazionalità o siano sprovvisti di
carte e tutti abbiano od ottengano il medesimo genere di permesso,
cioè la dimora o il domicilio ...

2

L'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa, data col permesso di dimora ... rilasciati ad una famiglia, vale solo per quest'ultima, salvo
disposizione contraria. La durata del permesso di famiglia e del periodo di prova vale per tutti i membri della famiglia.

3

Il figlio di coniugi che possiedono un permesso di famiglia è senz'altro compreso in quest'ultimo fino dalla nascita, sempreché soddisfi alle condizioni richieste pel rilascio del permesso.

4

Se i genitori non hanno un permesso di famiglia al momento della nascita del figlio, questi riceve lo stesso permesso della madre.


Art. 10

1

Anche se sia da prevedere che lo straniero resterà durevolmente nella Svizzera, di regola, l'autorità gli rilascerà dapprima soltanto un permesso di dimora. Il domicilio potrà essere tuttavia concesso subito allo
straniero che era già domiciliato precedentemente nella Svizzera da parecchi anni e che, malgrado la sua assenza, ha mantenuto stretti contatti con il nostro paese. La donna già cittadina svizzera che resta nella
Svizzera dopo il suo matrimonio con uno straniero, riceve un permesso di domicilio qualunque sia il genere d'autorizzazione di soggiorno
del marito.

2

Nello stabilire la durata del permesso, l'autorità terrà conto dello scopo della dimora e della situazione del mercato del lavoro, e inoltre,
quando si tratta di prolungare il permesso, della condotta dello straniero. La durata del permesso non sarà superiore, di regola, a quella
della validità del documento di legittimazione nazionale.

3

Gl'impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura d'autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo

11

Ora: il coniuge

Permesso di famiglia Dimora

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.201

scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli
dall'autorità.

4

La dimora cessa di fatto (art. 9 cpv. 1 lett. c della legge) quando lo straniero ha trasferito il centro d'interessi all'estero.12 5

L'autorità fisserà la natura e l'importo della garanzia da prestarsi dallo straniero conformemente all'articolo 5 capoverso 3 della legge.
Se si tratta di una cauzione in contanti, sarà data facoltà allo straniero,
specialmente se poco abbiente, di versarla per acconti.


Art. 11

1

Prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà ancora una volta a fondo come si sia comportato fino
allora.

2

Quando l'autorità ha stabilito la data a contare dalla quale potrà essere concesso il domicilio, conformemente all'articolo 17 capoverso 1
della legge, il permesso di domicilio non può essere rilasciato prima di
questa data; tuttavia, anche in tale caso lo straniero non può pretendere
il domicilio, se non vi ha diritto in virtù di un accordo internazionale.

3

Per motivi di controllo, il libretto per gli stranieri domiciliati è rilasciato per un periodo di tre anni al massimo. per ottenere la proroga, il
domiciliato deve presentare il libretto per stranieri all'autorità competente due settimane prima della scadenza.13 4

Lo straniero il cui permesso ha perso ogni validità conformemente all'articolo 9 capoverso 3 lettera o della legge, riceverà, in quanto
sprovvisto di documenti, un nuovo permesso di domicilio (art. 6 cpv. 2
della legge), purché non esista contro di lui un motivo d'espulsione o,
d'altra parte, la sua condotta non dia grave motivo a lagnanze, e la
mancanza di documenti di legittimazione regolari non gli sia imputabile, senza che possa invocare scuse plausibili.

5

Di regola, il permesso di domicilio sarà concesso allo straniero sprovvisto di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli soltanto se dimora legalmente nella Svizzera da almeno dieci
anni senza interruzione e si è nel frattempo comportato in modo da
giustificarlo. Tale termine minimo di dieci anni potrà eccezionalmente
essere ridotto, specialmente a favore dello straniero autorizzato, in
qualità di antico profugo o di antico rifugiato, a soggiornare durevolmente nella Svizzera, conformemente all'articolo 1 del decreto del
Consiglio federale del 7 marzo 194714 che modifica le prescrizioni
sulla polizia degli stranieri (decreto abrogato).

12

Nuovo testo giusta l'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri, nel testo del 6 ott. 1986 (RU 1986 1791).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 1983, in vigore dal 1° lug. 1983
(RU 1983 534).

14

[RU 63, 145. RU 1949 I 225 art. 3] Domicilio

Dimora e domicilio degli stranieri - OE 9

142.201

6

L'autorità fisserà la natura e l'importo della garanzia da fornirsi dallo straniero conformemente all'articolo 6 capoverso 2 della legge. Se si
tratta di una cauzione in contanti, sarà data facoltà allo straniero, specialmente se poco abbiente, di versarla per acconti.


Art. 12


15



Art. 13

1

Allo straniero titolare di un permesso è rilasciato un libretto per stranieri (art. 25 cpv. 1 lett. b della legge) che ragguaglia esaurientemente
intorno alla sua posizione giuridica di fronte alla polizia degli stranieri.
I libretti per gli stranieri saranno di tipo diverso, a seconda che il titolare possiede il permesso ..., di dimora o di domicilio.

2

L'ufficio federale degli stranieri emanerà le istruzioni necessarie, specialmente per quanto concerne la forma dei libretti e le iscrizioni da
fare in essi e nei documenti di legittimazione degli stranieri.

3

Ogni straniero è tenuto a presentare, a richiesta, il suo libretto alle autorità. Se omette di farlo, si presume, fino a prova del contrario, che
egli non possiede permesso alcuno.

4

Lo straniero che si offre per un posto deve presentare il suo libretto ed il datore di lavoro deve accertarsi che egli è autorizzato ad assumere
tale impiego.16


Art. 14

1

Lo straniero non può avere contemporaneamente in più Cantoni il permesso di dimora o di domicilio ...

2

Il permesso vale esclusivamente per il Cantone che l'ha ri lasciato, ma si estende a tutto il territorio; sono riservate le singole disposizioni
che potrebbero essere prese eccezionalmente in caso di dimora, ma
non già in caso di domicilio. In circostanze speciali, il Dipartimento
federale di giustizia e polizia può autorizzare i Cantoni ad escludere
determinate parti del territorio cantonale dalla validità del permesso di
dimora ..., intieramente o limitatamente a determinate professioni.

3

Lo straniero che si trasferisca in un altro Cantone (trasferimento del centro della sua attività e dei suoi interessi), deve ottenere un nuovo
permesso (vedi art. 8 cpv. 3 della legge). Lo stesso vale per lo straniero
che si trasferisca per un certo tempo in un altro Cantone a scopo 15

Abrogato dall'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri
(RS 823.11).

16

Abrogato dall'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, nel
testo del 6 ott. 1986 (RU 1986 1791). Nuovo testo giusta l'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott.
1986 che limita l'effettivo degli stranieri (RS 823.21).

Libretto per stranieri Validità territoriale dei permessi. Cambiamen
to di Cantone

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.201

d'educazione, di studio, di tirocinio o per altri motivi del genere (vedi
art. 2 cpv. 10 della presente ordinanza).

4

Quando uno straniero che possiede il domicilio e un documento nazionale di legittimazione di uno Stato con il quale la Svizzera ha conchiuso un trattato di domicilio, si trasferisce in un altro Cantone, il
nuovo permesso di domicilio può essergli rifiutato soltanto per i motivi menzionati nell'articolo 9 capoverso 3 o 4 della legge. L'ufficio federale degli stranieri comunica ai Cantoni l'elenco degli Stati che entrano in considerazione.

5

Lo straniero in possesso di un permesso di dimora ... che intende, senza cambiare Cantone, lavorare durante più di otto giorni in un altro
Cantone (in modo indipendente o assumendo un impiego), ovvero
soggiornarvi durante più di tre mesi senza esercitare un'attività lucrativa, deve chiedere il consenso a questo Cantone entro otto giorni; se
assume un impiego, deve in ogni modo chiedere il consenso prima di
iniziare il lavoro.

6

Il consenso deve essere chiesto alla polizia cantonale degli stranieri o, dato il caso, ad un'altra autorità competente a decidere in materia di
dimora, conformemente all'articolo 15 capoverso 2 della legge. La validità del consenso cessa al più tardi quando scade il permesso concesso dal Cantone di residenza.

7

Lo straniero degente in un ospedale o in un sanatorio (particolarmente in un sanatorio per tubercolotici) fuori del Cantone che ha regolato le condizioni di residenza, non è considerato come trasferito in
un altro Cantone, anche se il suo soggiorno dura parecchio tempo. In
simile caso, sono applicabili le disposizioni dei capoversi 5 e 6 del
presente articolo. Restano riservati gli accordi di altra natura conclusi
tra i Cantoni interessati.

8

Se lo straniero sconta il carcere preventivo, o è collocato in uno stabilimento penitenziario, una casa d'internamento, una casa d'educazione al lavoro, un asilo per bevitori oppure se è internato in una casa di cura in territorio del Cantone che ha regolato le condizioni di residenza o di un altro Cantone, il permesso di cui era titolare è considerato senz'altra formalità come valevole, almeno fino al momento
della sua liberazione. Il Cantone che ha regolato le condizioni di residenza deve vigilare a che sia chiesto in tempo il rinnovo dei documenti
di legittimazione dello straniero. A questo Cantone compete parimente, dato il caso, di regolare nuovamente le condizioni di residenza
dello straniero dopo la sua liberazione. Rimangono riservate le decisioni d'espulsione e di rimpatrio; esse diventano solo al momento della
liberazione.

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Art. 15

Le autorità di polizia e quelle giudiziarie sono tenute a denunziare alla
polizia cantonale degli stranieri i fatti che possono far considerare indesiderabile o contraria alle disposizioni vigenti la presenza nella
Svizzera di uno straniero. La polizia cantonale degli stranieri trasmetterà, se occorre, queste comunicazioni alla polizia degli stranieri del
Cantone competente a concedere la dimora. Questa ne dà conoscenza
all'Ufficio federale degli stranieri17 nel caso in cui l'approvazione di
questa fosse stata o sia necessaria per la concessione del permesso.


Art. 16

1

L'espulsione è di competenza del Cantone che ha regolato le condizioni di residenza. Essa può essere decretata anche da un altro Cantone
quando sul territorio di esso si sono verificati motivi d'espulsione. La
competenza di un Cantone risultante dall'inizio della procedura
d'espulsione permane fino alla chiusura di essa.

2

L'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge, segnatamente quando lo straniero:
contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o
alle decisioni dell'autorità;
contravviene gravemente alla morale;
tralascia continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato;
vive nella sregolatezza o nell'ozio 3

Per giudicare dell'equità di un'espulsione (art. 11 cpv. 3 della legge), l'autorità terrà particolarmente conto della gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata del suo soggiorno nella Svizzera e
del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero pel fatto
dell'espulsione. Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza
conformemente all'articolo 10 capoverso 1 lettera a o b della legge,
non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero
sarà minacciato d'espulsione. La minaccia sarà notificata sotto forma
di decisione scritta e motivata che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero.

4

Gli stranieri autorizzati, nella loro qualità di antichi profughi o di antichi rifugiati, a soggiornare durevolmente nella Svizzera conformemente all'articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 7 marzo
194718 che modifica le prescrizioni sulla polizia degli stranieri (decreto abrogato) non possono essere espulsi in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 lettera d della legge.

17

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

18

[RU 63 145, RU 1949 I 225 art. 3] Obbligo di denunzia alla polizia degli
stranieri da parte
delle autorità

Espulsione

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

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5

L'espulsione può essere limitata al territorio di un Cantone (art. 10 cpv. 3 della legge) solo quando un altro Cantone, dopo aver preso conoscenza dei motivi dell'espulsione si dichiara d'accordo di lasciare lo
straniero al beneficio del suo permesso o gliene rilascia uno.

6

È considerato espulso soltanto colui che la decisione d'espulsione designa espressamente come tale, col suo nome, cognome e data di nascita (art. 11 cpv. 219 della legge). La decisione concernente i figli
sotto i diciotto anni deve tener conto, per quanto è possibile, dei loro
interessi personali. In tal modo, fatta riserva delle disposizioni o decisioni contrarie sulla patria potestà, i figli devono, di regola, restare
con la madre. Quando questa lasci la Svizzera, anche i figli devono
partire. Se vi rimane, essi devono pure potervi restare.

7

Spetta ai Cantoni eseguire le espulsioni. Ogni Cantone ha l'obbligo di prestare la sua assistenza ove occorra.

8

Il Cantone che ordina l'espulsione concede allo straniero, un termine adeguato alle circostanze per lasciare la Svizzera, a meno che, eccezionalmente, non s'imponga il suo allontanamento immediato.

9

Una copia del decreto d'espulsione (e, dato il caso, della decisione di ricorso) sarà trasmessa all'Ufficio federale di polizia20 del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Inoltre, il decreto d'espulsione
sarà comunicato al Bollettino svizzero di polizia, per la pubblicazione,
non appena l'espulsione è stata eseguita o lo straniero ha lasciato il
Cantone che l'ha pronunciata.

10

Il Cantone che ha pronunciato l'espulsione può sospenderla per permettere allo straniero di dimorare in un altro Cantone soltanto con
il consenso di quest'ultimo.


Art. 17

1

Lo straniero sprovvisto di permesso può essere obbligato in ogni tempo e senza procedura speciale a lasciare la Svizzera o, dato il caso,
essere sfrattato (lo stesso dicasi per il caso previsto nell'art. 1 cpv. 1
della presente ordinanza). Le autorità di polizia e gli organi di controllo al confine respingeranno, possibilmente al loro arrivo, gli stranieri che, per ragioni personali, non hanno evidentemente probabilità
di ottenere un permesso qualsiasi ...21.

2

Le autorità cantonali comunicheranno all'Ufficio federale degli stranieri tutte le decisioni con cui impartiscono un termine di partenza
(rinvio) ad uno straniero al quale non avrebbero potuto rilasciare un 19

Questa disp. è abrogata.

20

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).

21

Ultima parte del per. 2 abrogata dall'art. 16 dell'O del 12 nov. 1980 sull'asilo
[RU 1980 1730].

Altre misure di
allontanamento.
Internamento

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permesso senza la sua approvazione; lo stesso dicasi per gl'indesiderabili o per gli stranieri che hanno contravvenuto alle prescrizioni
legali o a decisioni delle autorità (art. 13 cpv. 1 della legge), o ancora
quando sembri indicato di fissare allo straniero una restrizione d'entrata (art. 13 cpv. 2 della legge). I Cantoni possono parimente, se hanno dei motivi speciali per farlo, sottoporre all'Ufficio federale degli
stranieri altre decisioni di rinvio; in tal caso daranno conoscenza dei
motivi che le hanno determinate. L'Ufficio federale degli stranieri
estenderà, di regola, a tutto il territorio della Svizzera, gli effetti del
provvedimento cantonale sempreché, per ragioni speciali non si voglia
dare allo straniero la possibilità di chiedere un permesso in un altro
Cantone.

3

L'Ufficio federale degli stranieri può, per i motivi previsti dall'articolo 9 capoverso 2 lettere a e b della legge, revocare la sua approvazione al rilascio del permesso cantonale, anche durante il periodo di
prova previsto dall'articolo 17 della legge.

4

Per altre «disposizioni di legge» nel senso dell'articolo 13 capoverso 1 della legge, s'intendono segnatamente le prescrizioni della polizia
del commercio, della polizia sanitaria e della polizia dei costumi, come
pure quelle concernenti il regime dei pagamenti e delle compensazioni,
le prescrizioni dell'economia di guerra, la repressione del contrabbando ecc. Per «decisioni dell'autorità» si intendono tutte le decisioni
prese dall'autorità competente in base ad una disposizione di legge
d'applicazione generale (prescrizioni esecutive) o in casi singoli (decisioni concernenti un determinato straniero).

5

...22


Art. 18

1

Già nell'esaminare la prima domanda dello straniero, l'autorità cantonale esamina se, date le circostanze e le intenzioni del richiedente,
non sia tenuta a chiedere l'approvazione dell'Ufficio federale degli
stranieri.

2

Si considerano come scolari o studenti solo gli stranieri che frequentano una scuola. 1 Cantoni sono competenti a concedere di propria iniziativa un permesso di dimora agli studenti solo per il tempo necessario ad un corso normale di studi.

3

Gli scolari, gli studenti e gli ammalati degenti in ospedali o cliniche devono essere tenuti a lasciare il paese non appena raggiunto lo scopo
del loro soggiorno. Soltanto per motivi speciali potrà essere loro accordato un permesso di soggiorno più lungo.

22

Abrogato dall'art. 13 n. 2 dell'O del 25 nov. 1987 sull'internamento (RU 1987 1669).

Competenza delle autorità cantonali e federali

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4

Per donne di servizio nel senso dell'articolo 18 capoverso 2 lettera b della legge s'intendono unicamente le donne di servizio che accudiscono alle faccende di casa presso una famiglia, in città o in campagna,
come cuoche, cameriere, bambinaie e donne a tutto fare. Non sono
comprese in questa categoria le governanti che non sono sottoposte
alla padrona di casa, le istitutrici private, le maestre d'asilo e, quando
hanno una formazione professionale, le bambinaie e le infermiere, come pure le impiegate d'albergo, di pensione o di ristorante. Sono considerati mano d'opera nell'agricoltura gli aiuti dell'uno o dell'altro
sesso.

5

e 6 ...23

7

...24

8

Anche nei casi previsti dall'articolo 17 capoverso 2 della legge, sarà sempre necessaria l'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri
(art. 8 cpv. 4 della presente ordinanza).

9

L'Ufficio federale degli stranieri potrà assoggettare in istruzioni altre categorie di stranieri25 alle disposizioni dell'articolo 18 capoverso 2
lettere b e c della legge, e stabilire in quali altri casi si possa rinunciare
all'approvazione dell'Ufficio federale degli stranieri.

10

Sono riservate le disposizioni derogative emanate dal Consiglio federale conformemente all'articolo 18 capoverso 4 della legge.


Art. 19

1

La domanda dello straniero dev'essere sottoposta all'Ufficio federale degli stranieri insieme con la decisione cantonale, i documenti di legittimazione, eventualmente il libretto per stranieri, con tutti gli altri
atti, compreso possibilmente anche l'estratto del casellario giudiziale;
l'autorità federale può chiedere che gli atti siano completati.

2

L'Ufficio federale degli stranieri può rifiutare la sua approvazione, restringere la portata della decisione cantonale o autorizzare il Cantone
ad accordare un permesso diverso o più esteso. Salvo espressa decisione diversa di esso Ufficio federale, ogni Cantone può rilasciare
permessi nei limiti dell'approvazione data da quest'ultimo; per sorpassare questi limiti è però ancora necessaria una nuova approvazione
dell'Ufficio federale degli stranieri. L'approvazione non conferisce
allo straniero il diritto di ottenere un permesso.

23

Abrogati dall'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri, nel
testo del 6 ott. 1986 (RU 1986 1791).

24

Abrogato dall'art, 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri
(RS 823.21).

25

Nuovo testo della prima parte del periodo giusta il n. I 31 dell'O del 26 giu. 1996 sulla
nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore
dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Procedura di approvazione

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3

Se l'Ufficio federale degli stranieri consente alla dimora stabile dello straniero, esso fissa nella sua decisione di approvazione il giorno fino
al quale i Cantoni possono rilasciare solo permessi di durata limitata
(periodo di prova) e a contare dal quale possono essere rilasciati altri
permessi, anche quello di domicilio, senza dover domandare nuovamente l'approvazione di esso Ufficio federale (liberazione dal controllo federale).

4

L'Ufficio federale degli stranieri può prolungare il periodo di prova quando sussistono ragioni gravi, ignorate da esso al momento della fissazione del periodo, che facciano ritenere prematura la concessione del
domicilio.

5

Il permesso cantonale non può essere rilasciato prima che l'Ufficio federale degli stranieri abbia dato la sua approvazione. I permessi soggetti a quest'ultimo che fossero rilasciati senza di esso non hanno validità.


Art. 20

1

Le decisioni d'espulsione (art. 10 della legge), di ritiro di un permesso (art. 8 cpv. 2 della legge) e di revoca (art. 9 cpv. 2 lett. a e b e
cpv. 4 della legge) devono essere diffusamente motivate.

2

I ricorsi devono essere presentati in duplo al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

3

Le decisioni delle autorità federali saranno stese nella lingua di cui si è servita l'autorità cantonale.


Art. 21


26



Art. 22

1

Nel calcolo dei termini previsti nella legge e nella presente ordinanza non si computa il giorno dal quale comincia a decorrere il termine. Però, il termine di cui all'articolo 2, della presente ordinanza si calcola
comprendendovi ogni volta il giorno dell'entrata nella Svizzera.

2

Se l'ultimo giorno del termine è una domenica o un'altra festa riconosciuta dallo Stato, il termine scade il giorno feriale seguente.27 Questa norma non si applica ai termini assegnati da un'autorità; di essi
s'indicherà, possibilmente, il giorno di scadenza.

3

Le istanze scritte devono essere consegnate all autorità o alla posta al più tardi l'ultimo giorno del termine.

26

Abrogato dall'art. 16 dell'O del 12 nov. 1980 sull'asilo [RU 1980 1730].

27

Vedi nondimeno, nella procedura federale, l'art. 20 cpv. 3 PA (RS 172.021) e, in quella
cantonale, la LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato
(RS 173.110.3).

Prescrizioni di
forma

Calcolo dei
termini

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

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Art. 23

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia vigila l'esecuzione della legge e della presente ordinanza.28 1

bisL'Ufficio federale degli stranieri emana le necessarie istruzioni nonché quelle concernenti i dati statistici che i Cantoni devono fornire.29

2

D'intesa col Dipartimento federale degli affari esteri30, il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce31 lo statuto da applicare
in materia di polizia degli stranieri ai rappresentanti degli Stati esteri,
agli altri funzionari stranieri che hanno il loro centro d'attività nella
Svizzera, nonché ai membri degli organismi internazionali.


Art. 24

1

e 2 ...32

3

Le domande in base all'articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 7 marzo 194733 che modifica le prescrizioni sulla polizia degli
stranieri (decreto abrogato), devono essere rivolte ad una autorità cantonale o federale al più tardi entro il 30 giugno 1949.

4

Continuano ad essere valevoli e sono considerate come espulsioni pronunciate conformemente all'articolo 10 della legge riveduta, quelle
decretate in virtù dell'articolo 10 dell'antica legge34 completato
dall'articolo 5 del decreto del Consiglio federale del 17 ottobre 193935
che modifica le prescrizioni sulla polizia degli stranieri e
dell'articolo 7 del decreto del Consiglio federale del 7 marzo 194736
che modifica le prescrizioni sulla polizia degli stranieri.

5

La presente ordinanza abroga quella d'esecuzione della legge federale del 5 maggio 193337 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, il decreto del Consiglio federale del 17 ottobre 194738 che completa detta ordinanza, il decreto del Consiglio federale del 7 aprile

28

Nuovo testo della prima parte del periodo giusta il n. I 31 dell'O del 26 giu. 1996 sulla
nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore
dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

29

Introdotto dal n. I 31 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze
decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

30

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato).

31

Nuovo testo della prima parte del periodo giusta il n. I 31 dell'O del 26 giu. 1996 sulla
nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore
dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

32

Abrogati dall'art. 57 cpv. 2 dell'O del 6 ott. 1986 che limita l'effettivo degli stranieri
(RS 823.21).

33

[RU 63 145. RU 1949 I 225 art. 3] 34

[CS 1 117]

35

[RU 55 1122. RU 63 147 art. 11 cpv. 2 lett. a] 36

[RU 63 145. RU 1949 I 225 art. 3] 37

[RU 49 304, 631 127; CS 1 128 art. 14 cpv. 2 lett. a; RU 63 1127] 38

[RU 63 1127] Vigilanza

Disposizioni
transitorie

Dimora e domicilio degli stranieri - OE 17

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198339 concernente il trattamento dei profughi politici e il decreto del
Consiglio federale del 20 gennaio 194840 concernente la collaborazione delle autorità di polizia degli stranieri con gli uffici del lavoro.

6

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 1949, contemporaneamente alla legge riveduta sulla dimora e il domicilio degli stranieri (legge federale dell'8 ottobre 1948 che modifica e completa la
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri).

39

[RU 49 180]

40

[RU 1948 35]

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

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