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142.201

Ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

(OASA)

del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 19982 sull'asilo (LAsi),3

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1 RS 142.20

2 RS 142.31

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni4

4 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Art. 15 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.6

2 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'allegato 3.

3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4.7

5 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

6 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

7 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 1a8 Attività lucrativa dipendente

(art. 11 cpv. 2 LStrI9)

1 È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero e che l'attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.

2 È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari.10

8 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

9 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273, 2009 349).

Art. 2 Attività lucrativa indipendente

1 È considerata attività lucrativa indipendente l'esercizio di un'attività nell'ambito di un'organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un'azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi, artigianale o di altro tipo.

2 È considerata attività lucrativa indipendente anche l'esercizio di una professione liberale come quella del medico, dell'avvocato o del fiduciario.

Art. 3 Prestazione di servizi transfrontaliera

È considerata prestazione di servizi transfrontaliera l'esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell'ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero.

Art. 4 Decisione sulla nozione di attività lucrativa

1 Il servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l'ammissione sul mercato del lavoro decide se l'attività di uno straniero è lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStrI.

2 I casi dubbi vanno sottoposti, per decisione, alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)11.

11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso

Sezione 1: Disposizioni generali sulla procedura

Art. 512 Permesso d'entrata

Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un'attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all'estero, l'autorità competente autorizza la rappresentanza svizzera all'estero a rilasciare il visto. Se il visto non è obbligatorio, l'autorità competente rilascia, su domanda, l'assicurazione di un tale permesso.

12 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Art. 6 Procedura di permesso

1 Le condizioni d'ammissione di cui all'articolo 17 capoverso 2 LStrI sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStrI e quando lo straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 90 LStrI.

2 Meri atti come l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, la scolarizzazione dei figli, l'acquisto di un immobile, l'affitto di un'abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un'azienda o la partecipazione a un'azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.

Art. 7 Permessi per l'esercizio di una professione

Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione non sostituiscono il necessario permesso del diritto in materia di stranieri per l'esercizio di un'attività lucrativa. In mancanza del permesso del diritto in materia di stranieri, al momento di autorizzare l'esercizio di un'attività lucrativa occorre formulare una corrispondente riserva.

Art. 8 Documenti di legittimazione esteri

(art. 13 cpv. 1 LStrI)

1 Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli:

a.
rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato;
b.
che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento;
c.
che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.

2 Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

a.
risulta un'impossibilità comprovata di procurarsi un tale documento;
b.
non si può esigere dalla persona interessata che si rivolga all'autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione (art. 89 e 90 lett. c LStrI);
c.13
lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dalla SEM giusta l'articolo 4 capoverso 1 o 2 lettera a dell'ordinanza del 14 novembre 201214 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);
d.
lo straniero non possiede un documento di legittimazione estero valido e ha ricevuto dalla SEM un titolo di viaggio per rifugiati secondo l'articolo 3 ODV.

3 Nell'ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale e farne delle copie. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili.

4 Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3085).

14 RS 143.5

Sezione 2:
Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa

Art. 9 Soggiorno senza notificazione

(art. 10 LStrI)

1 Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei.

2 Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso.

Art. 10 Soggiorno con notificazione

1 Qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (art. 5), lo straniero deve notificarsi presso il servizio designato dal Cantone entro 14 giorni dall'entrata al fine di regolare le condizioni di soggiorno.

2 Se dopo l'entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9).

Art. 11 Proroga del visto

Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all'autorità cantonale della migrazione15 (art. 88 cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto.

15 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3:
Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa

Art. 12 Attività lucrativa di breve durata

(art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStrI)

1 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a, 19a cpv. 2 e 19b cpv. 2 lett. a) non deve notificarsi.16

2 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

3 Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.17

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 13 Termine di notificazione per il personale di servizio

Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro che, nell'ambito di un soggiorno esente da permesso, non esercita un'attività lucrativa sottostanno alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso secondo l'articolo 9.

Art 13a18 Obbligo di notificazione per frontalieri provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS

1 Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, il frontaliere cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) deve notificare il cambiamento d'impiego all'autorità competente nel luogo di lavoro.

2 La notificazione dev'essere effettuata prima dell'assunzione d'impiego.

18 Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 14 Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni

1 Lo straniero che fornisce una prestazione di servizi transfrontaliera (art. 3) o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

2 Se l'attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l'attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell'autorità competente.

3 Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori:

a.
edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia;
b.
ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;
c.
servizi di sorveglianza e di sicurezza;
d.
commercio ambulante secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 200119 sul commercio ambulante;
e.
il settore a luci rosse;
f.20
paesaggistica.

19 RS 943.1

20 Introdotta dal n. II dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3175).

Sezione 4:
Disposizioni generali sulla notificazione dell'arrivo e della partenza

Art. 15 Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza

(art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStrI)

1 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro 14 giorni presso il servizio competente nel nuovo luogo di residenza (art. 17) e notificare, entro lo stesso termine, la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

2 Lo straniero che ha trasferito il suo domicilio all'estero deve notificare con almeno 14 giorni di anticipo la sua partenza al servizio competente nel precedente luogo di residenza.

Art. 16 Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali

1 Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro luogo deve notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.

2 Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro 14 giorni la sua partenza al servizio competente secondo l'articolo 17.

Art. 18 Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento

(art. 16 LStrI)

1 Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest'ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va trasmesso all'autorità cantonale competente.

2 Nel caso di un gruppo, la notificazione avviene sotto forma di un elenco firmato dalla guida responsabile del gruppo.

Capitolo 3: Ammissione

Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18a21 Permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora

1 I permessi di soggiorno di breve durata di cui all'allegato 1 possono essere rilasciati per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa.

2 I permessi di dimora di cui all'allegato 2 possono essere rilasciati per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa.

21 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).

Art. 1922 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata23

1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata agli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 21 giugno 199924 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e della Convenzione del 4 gennaio 196025 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 1 lettera a.26

2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

3 Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 1.

4 Sono esclusi dai contingenti di cui ai capoversi 1 e 2 gli stranieri che:

a.
in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
1.
la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
2.
il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
b.
soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

24 RS 0.142.112.681

25 RS 0.632.31

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

Art. 19a27 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell'ALC e della Convenzione AELS28

1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:

a.
le prestazioni sono fornite nel quadro dell'ALC29 o della Convenzione AELS30; e
b.
il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.31

2 Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:

a.
la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e
b.
il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

29 RS 0.142.112.681

30 RS 0.632.31

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

Art. 19b32 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per cittadini del Regno Unito

1 I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numeri 7 e 8, ai cittadini del Regno Unito che esulano dal campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 201933 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sui diritti acquisiti).

2 Sono esclusi dai contingenti di cui al capoverso 1 gli stranieri che:

a.
in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
1.
la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo, e
2.
il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
b.
soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nei settori della musica, della letteratura, dello spettacolo o delle arti figurative o come artisti di circo o di teatro di varietà.

32 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

33 RS 0.142.113.672

Art. 2034 Contingenti dei permessi di dimora35

1 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora agli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC36 o della Convenzione AELS37 computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numero 1 lettera a.38

2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

3 Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 2.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5959).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

36 RS 0.142.112.681

37 RS 0.632.31

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

Art. 20a39 Contingenti dei permessi di dimora per le prestazioni di servizi fornite nel quadro dell'ALC o della Convenzione AELS

I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:

a.
le prestazioni sono fornite nel quadro dell'ALC40 o della Convenzione AELS41; e
b.
il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti de l'articolo 19a capoverso 2, i 120 giorni.

39 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010 (RU 2010 5959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

40 RS 0.142.112.681

41 RS 0.632.31

Art. 21 Senza computo sui contingenti

(art. 20 LStrI)

Non v'è computo sui contingenti (art. 19-20b) se lo straniero:44

a.
rinuncia all'attività lucrativa autorizzata in Svizzera;
b.
lascia la Svizzera entro 90 giorni dall'inizio dell'attività lucrativa.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro

(art. 22 LStrI)

1 Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate in base alle prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.

2 Il datore di lavoro deve presentare un contratto di lavoro o una conferma del mandato al servizio cui compete secondo il diritto cantonale l'ammissione sul mercato del lavoro. Nel caso di prestazione di servizi transfrontaliera vanno presentati la conferma del distaccamento e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell'attività lucrativa, sulle condizioni d'assunzione e sul salario.

Art. 22a45 Durata dell'obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata

(art. 22 cpv. 3 LStrI)

1 L'obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi.

2 Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato o al prestatore di servizi transfrontalieri è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni46.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

46 RS 220

Art. 22b47 Condizioni di ammissione per consulenti e insegnanti

(art. 26a LStrI)

1 Nel valutare se i consulenti o gli insegnanti religiosi oppure gli insegnanti di lingua e cultura del Paese d'origine hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applica per analogia l'articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrI.

2 Ai fini del rilascio di un permesso di dimora, il consulente o insegnante deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa (quadro di riferimento).

47 Originario art. 22a. Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Sezione 2: Formazione e formazione continua48

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 23 Condizioni per la formazione e la formazione continua

(art. 27 LStrI)49

1 L'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può in particolare essere comprovata mediante:50

a.
una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
b.
la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente;
c.
l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione.

2 Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.51

3 I corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.52

4 L'esercizio di un'attività lucrativa è retto dagli articoli 38-40.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 5959).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 24 Requisiti delle scuole

(art. 27 LStrI)

1 Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua.53

2 Il programma d'insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti.54

3 La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista.55

4 In casi motivati, le competenti autorità possono anche esigere un esame linguistico.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Sezione 3: Redditieri

(art. 28 LStrI)

Art. 25

1 L'età minima per l'ammissione di redditieri è di 55 anni.

2 Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, in particolare se:

a.
sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, segnatamente per vacanze, formazione o attività lucrativa;
b.
vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (genitori, figli, nipoti o fratelli).

3 Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa.

4 I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 200656 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).57

56 RS 831.30

57 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4371). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Sezione 4: Deroghe alle condizioni d'ammissione

Art. 26 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata

(art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI)

1 Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente, se:

a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c.
sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStrI.

2 L'autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un'attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.

Art. 29 Figli stranieri di cittadini svizzeri

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)

1 I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 LStrI possono ottenere un permesso di dimora se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 giugno 201459 sulla cittadinanza (LCit).60

2 L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.

59 RS 141.0

60 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).

Art. 30 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)

1 Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 37 LCit61) può ottenere un permesso di dimora se ha legami stretti con la Svizzera.62

2 L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.

3 Le persone la cui cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell'articolo 36 LCit o revocata in virtù dell'articolo 42 LCit sottostanno alle condizioni generali d'ammissione della LStrI.63

61 RS 141.0

62 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).

63 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 17 giu. 2016 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2577).

Art. 30a64 Formazione professionale di base

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI; art. 14 LAsi)

1 Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

a.
il richiedente ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro dodici mesi; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell'obbligo;
b.
vi è la domanda di un datore di lavoro del richiedente secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
c.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d.65
il richiedente soddisfa i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
e.66
...
f.
rivela la sua identità.

2 Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 31.

3 I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31.

64 Introdotto dal n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2012 7267).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

66 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 31 Casi personali particolarmente gravi

(art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)

1 Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

a.67
l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b.68
...
c.
la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d.69
la situazione finanziaria;
e.
la durata della presenza in Svizzera;
f.
lo stato di salute;
g.
la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.

2 Il richiedente deve rivelare la sua identità.

3 L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:

a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

4 L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:

a.
sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

5 Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70

6 Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

68 Abrogata dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 32 Importanti interessi pubblici

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)

1 Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

a.
aspetti culturali significativi;
b.
ragioni politiche;
c.
notevoli interessi fiscali cantonali e
d.
se la presenza della persona straniera è necessaria nell'ambito di un procedimento penale.

2 Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 capoverso 3 o 4.

Art. 3372 Minori affiliati

(art. 30 cpv. 1 lett. c LStrI)

Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero sono adempite.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

Art. 35 Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani74

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)

1 Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.75

2 Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.76

3 Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:77

a.
dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;
b.
ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;
c.
in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o
d.
viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici.

74 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

75 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

76 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

77 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

Art. 36 Soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)

1 Prima della fine del tempo di riflessione (art. 35) l'autorità competente per le indagini di polizia o per la procedura giudiziaria comunica alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) se e per quanto tempo è necessaria un'ulteriore presenza dello straniero in questione.

2 L'autorità della migrazione del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Se le indagini di polizia sono svolte in diversi Cantoni, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo.78

3 Per i motivi di cui all'articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.

4 L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se:

a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

5 Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera.

6 Può essere autorizzato un ulteriore soggiorno in presenza di casi personali particolarmente gravi (art. 31). Occorre considerare la situazione particolare delle vittime nonché dei testimoni della tratta di esseri umani. È fatta salva la disposizione sull'ammissione provvisoria (art. 83 LStrI).

78 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

Art. 36a79 Soggiorno di stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)

1 Nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora:

a.
se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull'attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 201180 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); o
b.
se è stato concluso un accordo riguardo all'accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall'estero ai sensi dell'articolo 28 LPTes.

2 Il permesso di dimora per stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall'autorità della migrazione del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.

3 L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoversi 3 o 4.

79 Introdotto dall'all. n. II 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

80 RS 312.2

Art. 37 Programmi di aiuto e di sviluppo

(art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI)

Per un soggiorno nell'ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se:

a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI;
c.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 38 Formazione e formazione continua con attività accessoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)81

Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall'inizio della formazione a esercitare un'attività accessoria se:82

a.
la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d'insegnamento e non prolunga gli studi;
b.
l'orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;
c.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
d.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 39 Formazione con periodo di pratica obbligatoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell'ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un'attività lucrativa se:

a.
tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione;
b.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
c.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 40 Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

1 Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico se:

a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.

2 L'attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.

Art. 41 Scambi internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimorase:

a.
esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStrI;
b.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
c.
sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI;
d.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
e.
sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStrI;
f.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 42 Praticanti

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStrI)

1 La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui praticanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.

2 La SEM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui praticanti, decidere di far rilasciare permessi a praticanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.

3 La SEM può decidere di prorogare i permessi dei praticanti, nell'ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.

Art. 43 Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)

1 Le condizioni d'ammissione della LStrI non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione:

a.
i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
b.
i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
c.
le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
d.
il personale al servizio di persone designate nelle lettere a-c, titolare di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
e.
i funzionari di amministrazioni straniere o gli impiegati di imprese che, nel quadro dell'esercizio di un mandato pubblico, hanno il loro luogo di servizio o di lavoro in Svizzera;
f.
i corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano esclusivamente tale attività e sono accreditati presso il DFAE o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
g.
le persone qualificate al servizio di organi ufficiali esteri che, in virtù degli accordi bilaterali, svolgono determinati compiti in favore dei lavoratori stranieri;
h.
i collaboratori di organizzazioni con sede in Svizzera cui il Consiglio federale concede corrispondenti agevolazioni.

2 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

3 Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

Art. 44 Attività lucrativa accessoria di stranieri con particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)

Se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa accessoria:

a.
i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
b.
i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
c.
le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.
Art. 45 Attività lucrativa dei familiari di stranieri con particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)

1 Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante. Ricevono una speciale carta di soggiorno per stranieri.

2 Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera c, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all'articolo 22 LStrI.

Art. 46 Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. h LStrI)

Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora se:

a.
esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStrI;
b.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
c.
sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI;
d.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
e.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 48 Impiegati alla pari

(art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI)

1 L'impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:

a.
il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge del 6 ottobre 198984 sul collocamento;
b.85
sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStrI;
c.
la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;
d.
frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;
e.
la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un'intera giornata libera la settimana;
f.
la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso;
g.
alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.

2 I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.

84 RS 823.11

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 49 Riammissione di stranieri

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

1 Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

a.
il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era unicamente di natura temporanea (art. 34 cpv. 5 LStrI); e
b.
la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.86

2 L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:

a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

Art. 50 Riammissione in Svizzera dopo un soggiorno all'estero a scopo di lavoro o di formazione continua87

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:88

a.
l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
b.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
c.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 51 Riammissione in Svizzera dopo il servizio militare all'estero

(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)

Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all'estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

a.
non parte prima dei due mesi che precedono l'inizio del servizio e se ritorna in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;
b.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
c.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d.
il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
Art. 52 Richiedenti l'asilo

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 43 LAsi)

1 Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa se:

a.
la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente;
b.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
c.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
d.
è rispettata la priorità secondo l'articolo 21 LStrI.
e.89
non è oggetto di un'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale90 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192791 passata in giudicato.

2 ...92

89 Introdotta dal n. I 1 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU 2017 563). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

90 RS 311.0

91 RS 321.0

92 Abrogato dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 5393 Persone bisognose di protezione

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi)

1 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un'attività lucrativa dipendente temporanea se:

a.
vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b.
sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.

2 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un'attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere b e c LStrI.

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 167).

Art. 53a94 Programmi d'occupazione

(art. 85 LStrI e art. 43 LAsi)

Il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 capoverso 4 LAsi sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.

94 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Sezione 5: Cambiamento dello scopo del soggiorno

Art. 54

Se un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è rilasciato in base a una disposizione d'ammissione per un determinato scopo di soggiorno, in caso di cambiamento di tale scopo è richiesto un nuovo permesso.

Capitolo 4: Regolamentazione del soggiorno

Sezione 1: Permesso di soggiorno di breve durata

Art. 55 Cambiamento d'impiego

(art. 32 cpv. 3 LStrI)

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare impiego all'interno dello stesso settore e della stessa professione se un'altra attività presso l'attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile e se il cambiamento d'impiego non è dovuto al comportamento tenuto dal lavoratore.

Art. 56 Rinnovo

1 Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un'altra volta unicamente dopo un'interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStrI). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati, come nel caso di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.

2 Fra due permessi di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a o 19b capoverso 2 lettera a, lo straniero deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.95

3 Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.96

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 57 Permessi successivi

1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro:

a.
il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19b cpv. 2 lett. a);
b.
il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1 e 19b cpv. 1);
c.
il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b);
d.
il permesso di soggiorno di breve durata per praticanti (art. 42).97

2 Fra un permesso e l'altro, lo straniero in questione deve soggiornare all'estero per almeno due mesi e fornirne la prova.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Sezione 2: Permesso di dimora

Art. 58 Validità del permesso di dimora

1 La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

2 Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Art. 59 Domanda di proroga del permesso di dimora

1 La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStrI) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

2 Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

Sezione 3: Permesso di domicilio

Art. 6098 Rilascio del permesso di domicilio

(art. 34 cpv. 2, 42 cpv. 3, 43 cpv. 5, 58a cpv. 1 e 96 LStrI)

1 Per il rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.

2 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 6199 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all'estero

(art. 34 cpv. 3 LStrI)

1 Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente dopo un soggiorno all'estero se lo straniero è stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non è durato più di sei anni.

2 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 61a100 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione

(art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI)

1 Il periodo d'attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrI) inizia a decorrere il giorno seguente il passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LStrI e della sua sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione).

2 Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se:

a.
non vi sono motivi di revoca conformemente all'articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI; e
b.
sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.

3 Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

100 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 62 Rilascio anticipato del permesso di domicilio

(art. 34 cpv. 4 e 58a cpv. 1 LStrI)101

1 Il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.102

1bis Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.103

2 Nell'esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

103 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 62a104 Commutazione

(art. 63 cpv. 2 LStrI)

1 La decisione di revoca del permesso di domicilio e di sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione) può essere vincolata a un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione conformemente all'articolo 58b LStrI.

2 Se non viene vincolata a un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione, la decisione di commutazione deve contenere almeno gli elementi seguenti:

a.
i criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI) che lo straniero non soddisfa;
b.
la durata di validità del permesso di dimora;
c.
le condizioni per poter rimanere in Svizzera (art. 33 cpv. 2 LStrI);
d.
le conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d'inadempimento delle condizioni di cui alla lettera c (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI).

104 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 63105 Domanda di proroga della durata di validità della carta di soggiorno per il permesso di domicilio

(art. 41 cpv. 3 LStrI)

Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare o consegnare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali della migrazione (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

Sezione 4:
Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti un'attività lucrativa
106

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

Art. 64107 Cambiamento d'impiego

(art. 30 cpv. 1 lett. l, 31 cpv. 3 e 85a cpv. 2 LStrI; art. 43 e 61 LAsi)108

1 Il richiedente l'asilo può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni del diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) e le condizioni di cui all'articolo 52.

2 La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 1.109

3 Al cambiamento d'impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65-65c.110

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 167).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

Art. 65111 Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)112

1 Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.113

1bis Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.114

2 Nel caso di un'attività lucrativa dipendente, la notifica deve essere effettuata dal datore di lavoro. Contiene i dati seguenti:

a.
l'identità della persona esercitante attività lucrativa: cognome, nomi, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);
b.
l'identità del datore di lavoro: nome o ragione sociale, indirizzo, numero d'identificazione dell'azienda, settore economico nonché coordinate, numero telefonico e indirizzo e-mail di una persona di contatto;
c.
l'attività esercitata: tipo di attività, tasso di occupazione, durata settimanale del lavoro;
d.
il luogo di lavoro e lo stipendio;
e.
la data d'inizio dell'attività.

3 Nel caso di un'attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall'interessato. Contiene i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c-e.

4 La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:

a.
è incaricato nel quadro di un programma cantonale d'integrazione (art. 14 dell'ordinanza del 15 agosto 2018115 sull'integrazione degli stranieri; OIntS); o
b.
ha il consenso di principio dell'autorità cantonale competente nel luogo di lavoro.

5 Trasmettendo la notifica, il datore di lavoro o il terzo conferma di conoscere e si impegna a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore nonché le condizioni particolari dovute al tipo di attività o le misure d'integrazione.

6 La notifica va inoltrata elettronicamente all'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro.

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

115 RS 142.205

Art. 65b118 Registrazione e trasmissione dei dati notificati

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)119

1 Alla notifica dell'inizio di un'attività lucrativa, l'autorità competente registra in SIMIC i seguenti dati:

a.
l'identità del datore di lavoro;
b.
l'attività esercitata e il luogo di lavoro;
c.
la data di inizio dell'attività.

2 Immediatamente dopo aver ricevuto la notifica, l'autorità competente ne inoltra una copia all'autorità cantonale secondo l'articolo 83. Se lo straniero risiede in un altro Cantone, essa ne trasmette una copia anche all'autorità competente per il Cantone di domicilio.

3 Alla notifica della fine di un'attività lucrativa, l'autorità competente ne registra la data in SIMIC.

118 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

Art. 65c120 Controllo delle condizioni di salario e di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)121

1 In caso di notifica di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale secondo l'articolo 83 può verificare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrI).

2 Può altresì inoltrare una copia della notifica ad altri organi di controllo, per esempio alle commissioni tripartite secondo l'articolo 360b del Codice delle obbligazioni122 o alle commissioni paritetiche incaricate dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro del pertinente settore.

120 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

122 RS 220

Sezione 5: Validità territoriale dei permessi

Art. 66 Validità cantonale

Uno straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.

Art. 67 Cambiamento di Cantone

(art. 37 LStrI)

1 Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone.

2 Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStrI). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16.

Art. 68 Soggiorno senza cambiamento di Cantone123

1 Indipendentemente dalla sua durata, il soggiorno per un trattamento o una cura medica (p.es. in un ospedale, in una casa di cura o in un sanatorio) fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso non costituisce cambiamento di Cantone.

2 Lo stesso vale per gli stranieri ai quali, in virtù dell'articolo 36 capoverso 2, è stato rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso.124

123 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

124 Introdotto dall'all. n. II 2 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

Art. 69125 Competenza in caso di minorenni sotto tutela e di curatele generali

Nel caso di minorenni stranieri sotto tutela (art. 327a-327c del Codice civile126, CC) e di stranieri sotto curatela generale (art. 398 CC), il Cantone competente per la regolamentazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri è quello in cui si trova la sede dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) competente.

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

126 RS 210

Art. 70 Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile

1 Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure secondo gli articoli 59‑61, 63 o 64 del Codice penale127, oppure è internato in un istituto secondo l'articolo 426 CC128, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.129

2 Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall'esecuzione della pena, dall'esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l'esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d'origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.

127 RS 311.0

128 RS 210

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Capitolo 5:130 Carta di soggiorno

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 99).

Art. 71 Carte di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStrI

1 Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStrI. La carta di soggiorno attesta un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso di domicilio (permesso C).

2 Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso che esercita un'attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi (art. 12 cpv. 1) riceve un permesso d'entrata anziché una carta di soggiorno.

3 Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l'ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.131

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 71a Altre carte di soggiorno

1 Le persone seguenti ricevono un permesso specifico relativo al loro statuto particolare:

a.132
frontalieri con un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa entro una zona di frontiera della Svizzera secondo l'articolo 35 LStr (permesso G);
b.133
il richiedente l'asilo per la durata della procedura d'asilo (permesso N) secondo l'articolo 42 LAsi, qualora sia attribuito a un Cantone;
c.
la persona ammessa provvisoriamente fino alla revoca dell'ammissione provvisoria (permesso F) secondo l'articolo 41 capoverso 2 LStrI;
d.
la persona bisognosa di protezione per la durata della protezione provvisoria (permesso S) secondo l'articolo 74 LAsi;
e.
la persona che accompagna la persona di cui al capoverso 2 e che:
1.
beneficia di privilegi, di immunità e di facilitazioni,
2.
gode di un accesso facilitato al mercato del lavoro in virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007134 sullo Stato ospite (OSOsp), e
3.
svolge un'attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero (permesso Ci).

2 La persona beneficiaria di privilegi, immunità e facilitazioni ottiene una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE conformemente all'articolo 17 capoverso 1 OSOsp.

3 Il richiedente l'asilo che non è stato attribuito a un Cantone riceve una conferma per la durata della procedura d'asilo secondo l'articolo 42 LAsi.135

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5861).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

134 RS 192.121

135 Introdotto dal n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 71b Carta di soggiorno non biometrica

1 Conformemente alle istruzioni della SEM, i Cantoni rilasciano una carta di soggiorno non biometrica alle seguenti persone:

a.
ai cittadini degli Stati membri dell'AELS e ai cittadini degli Stati parte dell'ALC136;
b.
ai lavoratori distaccati da un'impresa con sede in uno Stato membro dell'AELS o in uno Stato parte dell'ALC che soggiornano in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile;
c.
alle persone di cui all'articolo 71a capoverso 1;
d.137
ai frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3 (Stato Schengen) e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019138 sui diritti acquisiti.139

2 La carta di legittimazione rilasciata dal DFAE alle persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni secondo l'articolo 17 capoverso 1 OSOsp140 è una carta di soggiorno non biometrica.

3 La carta di soggiorno non biometrica può essere rilasciata:

a.141
sotto forma di carta senza microchip;
b.
in forma cartacea.

4 Il titolo di soggiorno per frontalieri che sono cittadini del Regno Unito, che sono domiciliati in uno Stato Schengen e che rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti contiene la menzione che il titolo di soggiorno è rilasciato conformemente a questo accordo.142

136 RS 0.142.112.681

137 Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5861).

138 RS 0.142.113.672

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3683).

140 RS 192.121

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

142 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2019 (RU 2020 5853). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5861).

Art. 71c Carta di soggiorno biometrica

Conformemente alle esigenze del regolamento (CE) n. 1030/2002143, la carta di soggiorno biometrica è dotata di un microchip in cui sono registrati l'immagine del volto, due impronte digitali e i dati del titolare iscritti nella zona a lettura ottica.

143 R (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giu. 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1; da ultimo modificato dal R (CE) n. 380/2008, GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1.

Art. 71d144 Destinatari della carta di soggiorno biometrica

1 Il cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché non sia un lavoratore distaccato da un'impresa con sede in uno Stato membro dell'AELS o in uno Stato parte dell'ALC145 che soggiorna in Svizzera per oltre 90 giorni lavorativi nell'arco di un anno civile o una persona di cui all'articolo 71a capoverso 1.

1bis Il cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti146 ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.147

1ter Il frontaliero che è cittadino del Regno Unito, che non è domiciliato in uno Stato Schengen, ma che rientra nel campo d'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019148 sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.149

2 Il cittadino di uno Stato membro dell'UE che non è parte dell'ALC ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «Stato membro UE (ALC non applicabile)».

3 Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino svizzero ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro della famiglia».

4 Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e che esercita il diritto alla libera circolazione ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS».

5 Il cittadino di cui al capoverso 4 che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'allegato I articolo 4 ALC o dell'allegato K appendice 1 articolo 4 della Convenzione del 4 gennaio 1960150 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione «membro di famiglia di un cittadino UE/AELS». In caso di decesso del cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».

5bis Il cittadino di cui al capoverso 1 membro della famiglia di un cittadino del Regno Unito rientrante nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti ottiene una carta di soggiorno biometrica recante la menzione che la carta di soggiorno è rilasciata conformemente a questo accordo.151

5ter Il cittadino di cui al capoverso 5bis che ottiene un diritto di rimanere in virtù dell'articolo 12 dell'accordo sui diritti acquisiti riceve una carta di soggiorno biometrica recante la menzione «diritto personale di rimanere» oltre alla menzione che la carta di soggiorno è stata rilasciata conformemente a questo accordo. In caso di decesso del cittadino del Regno Unito, riceve una carta di soggiorno biometrica recante la sola menzione «diritto personale di rimanere».152

6 Il cittadino di cui ai capoversi 1 e 4 titolare di una carta non biometrica, rilasciata dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1030/2002153, o di un altro documento cartaceo può conservarli fino alla scadenza della loro durata di validità.154

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3683).

145 RS 0.142.112.681

146 RS 0.142.113.672

147 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

148 RS 0.142.113.672

149 Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Contingenti per cittadini del Regno Unito), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5861).

150 RS 0.632.31

151 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

152 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

153 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

154 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).

Art. 71e Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma

1 Prima di ogni registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma, l'autorità competente effettua un controllo identitario del futuro titolare della carta di soggiorno.

2 L'autorità competente per il rilascio della carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente e ne registrano la firma. Per il rilascio del primo permesso N per richiedenti l'asilo, l'operazione è effettuata dalla SEM.155

3 I Cantoni decidono se autorizzare il richiedente a fornire una fotografia digitale. L'autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. La SEM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare.

4 Per la carta di soggiorno biometrica l'autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è rilevata l'impronta del dito medio, dell'anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell'altra mano.156

5 Le impronte digitali sono registrate a partire dai sei anni di età.

6 La fotografia è scattata sin dalla nascita.

7 La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d'età.

8 Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall'obbligo di darle.

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 71f Presentazione di persona dinanzi all'autorità

1 In occasione del rilascio della prima carta di soggiorno lo straniero è tenuto a presentarsi all'autorità di rilascio. I Cantoni possono prevedere che le domande di rilascio della carta di soggiorno siano presentate presso il Comune di domicilio. In questo caso il richiedente deve presentarsi personalmente al Comune.

2 L'autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dall'obbligo di presentarsi personalmente se la sua identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti.

3 L'autorità di rilascio può esigere che il richiedente si presenti personalmente in occasione del rinnovo della carta di soggiorno.

Art. 71g157 Attualizzazione della carta di soggiorno158

Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall'articolo 102a capoverso 4 LStrI qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l'identificazione del titolare della carta di soggiorno.

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 71h Obbligo dei Cantoni

I Cantoni riprendono la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni che la Confederazione ha convenuto con i terzi incaricati di confezionare la carta di soggiorno.

Art. 72 Presentazione e ritiro della carta di soggiorno

1 Su richiesta, lo straniero è tenuto a esibire o a consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.

2 L'autorità della migrazione160 può ritirare la carta di soggiorno se non sono più adempite le condizioni del soggiorno.

160 Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741).

Art. 72a161 Lettura delle impronte digitali

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali abilitati, al momento del controllo dei passeggeri precedente l'imbarco, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip sulla base dei seguenti criteri:

a.
il rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze;
b.
il numero di persone che, all'arrivo in Svizzera mediante un volo precedente, non disponeva dei necessari documenti di viaggio, visti o carte di soggiorno;
c.
l'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità emessi dagli Stati non membri dell'UE o dell'AELS;
d.
la constatazione di comportamenti fraudolenti o di nuove modalità che richiedono una lettura delle impronte digitali.

2 Il DFGP determina i luoghi e la durata di tali controlli.

3 Può concludere con gli Stati che si conformano al regolamento (CE) n. 1030/2002162 e alle disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dello stesso trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip.

4 La SEM è autorizzata a comunicare i diritti di lettura per le impronte digitali registrati nel microchip:

a.
agli Stati con cui il DFGP ha concluso un accordo ai sensi del capoverso 3;
b.
alle autorità svizzere autorizzate a procedere alla lettura delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 102b LStrI;
c.
alle imprese e agli esercenti di cui al capoverso 1.

161 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).

162 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

Capitolo 5a:163
Centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica

163 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2010, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 99).

Art. 72b Prova della buona reputazione

1 Come prova della buona reputazione del centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica, la SEM può esigere, oltre al controllo di sicurezza delle persone, che le persone fisiche o giuridiche o i loro organi forniscano, conformemente all'articolo 41b LStrI, segnatamente i documenti seguenti:

a.164
l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
b.
l'estratto del registro di commercio;
c.
gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti;
d.
il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d'affari;
e.
una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni;
f.
l'elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni.

2 Sono considerati aventi diritto economico e titolari di quote che hanno un'influenza determinante sull'impresa le persone che dispongono di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Se lo ritiene necessario, la SEM può esigere anche i documenti delle persone la cui partecipazione diretta o indiretta è inferiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.

3 Se una delle persone menzionate nei capoversi 1 e 2 aveva la propria sede o il proprio domicilio all'estero durante i precedenti dieci anni, essa deve fornire i documenti esteri corrispondenti.

4 La SEM può chiedere al centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all'articolo 41b LStrI di verificare regolarmente in modo autonomo la buona reputazione delle persone interessate e di confermare che godono di una buona reputazione.

164 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 4 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

Art. 72c Obbligo di produzione e di controllo

1 La SEM può chiedere al centro di cui all'articolo 41b LStrI e, se necessario, ai membri del gruppo d'imprese, di fornirgli segnatamente i documenti seguenti:

a.
i conti annuali controllati;
b.
l'elenco di tutti gli aventi diritto economico e di tutti i titolari di quote;
c.
informazioni sull'organizzazione dell'impresa e sulle responsabilità delle singole persone;
d.
il sistema di gestione della qualità certificato e adeguato per confezionare carte di soggiorno;
e.
il piano delle misure di sicurezza che illustra in particolare quelle volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle carte di soggiorno da produrre nonché delle loro componenti;
f.
la descrizione delle misure adottate per acquisire, mantenere e sviluppare le conoscenze specifiche e le capacità nel settore delle carte di soggiorno.

2 I conti annuali devono essere controllati ogni anno nell'ambito di una revisione ordinaria da un organo di revisione economicamente e giuridicamente indipendente. Le imprese abilitate come periti revisori ai sensi dell'ordinanza del 22 agosto 2007165 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori possono esercitare la funzione di organo di revisione. Alle imprese con sede all'estero sono applicabili le esigenze estere corrispondenti.

3 Il centro incaricato di confezionare la carta di soggiorno biometrica di cui all'articolo 41b LStrI deve fornire regolarmente la prova che rispetta e mantiene aggiornato il sistema di gestione della qualità e il piano delle misure di sicurezza.

Capitolo 6: Ricongiungimento familiare

Art. 73 Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora

1 La domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.

2 I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare.

3 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

4 Le disposizioni dei capoversi 1-3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 73a166 Competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare

(art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI)

1 L'offerta di promozione linguistica per il rilascio del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

2 Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 o 44 LStrI, il coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio o di dimora deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

166 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 73b167 Competenze linguistiche per il rilascio del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare

(art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI)

Ai fini del rilascio del permesso di domicilio conformemente agli articoli 42 o 43 LStrI, il coniuge di uno svizzero o di uno straniero titolare del permesso di domicilio deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

167 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 74 Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente

(art. 85 cpv. 7, 7bis e 7ter LStrI)168

1 La domanda di includere familiari nell'ammissione provvisoria va presentata alla competente autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1).

2 L'autorità cantonale della migrazione trasmette la domanda, con il suo parere, alla SEM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.

3 Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStrI sono adempite, la domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStrI, tale termine decorre da detto momento.

4 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

5 Nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l'articolo 37 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999169 relativa a questioni procedurali.

6 Le disposizioni dei capoversi 1-5 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

169 RS 142.311

Art. 74a170 Competenze linguistiche per l'inclusione nell'ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare

(art. 85 cpv. 7 lett. d e cpv. 7bis LStrI)

1 Ai fini del ricongiungimento familiare e dell'inclusione nell'ammissione provvisoria, il coniuge di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

2 Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento, conformemente all'articolo 85 capoverso 7bis LStrI.

170 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 76 Deroghe all'esigenza della coabitazione

(art. 49 LStrI)

Sono considerati motivi gravi per una deroga all'esigenza della coabitazione in particolare gli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari.

Art. 77 Scioglimento della comunità familiare

(art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI)

1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStrI può essere prorogato se:171

a.172
l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI; o
b.
gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.

2 Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.173

3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI.

4 Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.174

5 Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStrI, le competenti autorità possono esigere una prova.

6 Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare:

a.
i certificati medici;
b.
i rapporti di polizia;
c.
le denunce penali;
d.175
i provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC176; o
e.
le corrispondenti condanne penali.

6bis Nell'esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.177

7 Le disposizioni dei capoversi 1-6bis sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.178

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1041).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

176 RS 210

177 Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5855).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5855).

Capitolo 6a:179 Criteri d'integrazione

179 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici

(art. 58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI)

1 Vi è inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici in particolare se l'interessato:

a.
non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
b.
temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato;
c.
approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.

2 Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell'interessato porti con notevole probabilità a un'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici.

Art. 77b Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera

(art. 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI)

Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l'interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1-5 della legge federale del 25 settembre 2015180 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata.

Art. 77c Rispetto dei valori della Costituzione federale

(art. 58a cpv. 1 lett. b LStrI)

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

a.
i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulla libertà e sulla democrazia della Svizzera;
b.
i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
c.
l'obbligo di frequentare la scuola dell'obbligo.
Art. 77d Competenze linguistiche e loro dimostrazione

(art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI)

1 Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono considerate dimostrate se lo straniero:

a.
parla e scrive detta lingua nazionale in quanto lingua madre;
b.
ha frequentato almeno tre anni la scuola dell'obbligo in detta lingua nazionale;
c.
ha frequentato una formazione di livello secondario II o terziario in detta lingua nazionale; oppure
d.
dispone di un certificato attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.

2 La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d. Può demandare questo compito a terzi.

Art. 77e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

(art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI)

1 Partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

2 Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una formazione continua.

Art. 77f Considerazione delle circostanze personali

(art. 58a cpv. 2 LStrI)

Nel valutare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di:

a.
una disabilità fisica, mentale o psichica;
b.
una malattia grave o cronica;
c.
altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
1.
ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
2.
è un lavoratore povero,
3.
adempie obblighi di assistenza.
Art. 77g Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione

(art. 55a e 58b LStrI)

1 L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione esamina caso per caso se, a fronte di un bisogno d'integrazione particolare, si debba stipulare un accordo d'integrazione o formulare una raccomandazione per l'integrazione. L'esistenza di una comunicazione conformemente all'articolo 97 capoverso 3 LstrI può essere segno di un bisogno d'integrazione particolare.

2 Gli obiettivi e le misure oggetto dell'accordo d'integrazione si fondano sui criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI. In questo contesto occorre tenere debito conto delle situazioni particolari (art. 58a cpv. 2 LStrI).

3 All'occorrenza le autorità cantonali competenti assicurano una consulenza per l'attuazione dell'accordo d'integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione (art. 4 OIntS181).

4 Se le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione vincolano il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora oppure la commutazione (art. 62a) alla stipula di un accordo d'integrazione, gli obiettivi e le misure ivi contenuti sono considerati condizioni vincolanti.

5 In caso di inosservanza dell'accordo d'integrazione, nel decidere se prorogare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora, occorre esaminare se sussiste un motivo valido per l'inosservanza. In assenza di un motivo valido occorre ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 LStrI).

Capitolo 7: Fine del soggiorno

Art. 78 Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

(art. 60 LStrI)

1 Lo scopo dell'aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.

2 Gli articoli 62-78 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999182 sono applicabili per analogia.

Art. 79 Decadenza dei permessi

(art. 61 LStrI)

1 I soggiorni temporanei a scopo di visita, turismo o affari non interrompono i termini di cui all'articolo 61 capoverso 2 LStrI.

2 La domanda di mantenimento del permesso di domicilio dev'essere presentata prima dello scadere del termine di sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStrI).

Capitolo 8:
Obblighi di comunicare, assistenza amministrativa e trasmissione dei dati
184

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 82185 Obblighi di comunicare in relazione a inchieste penali e sentenze di diritto civile e penale

(art. 97 cpv. 3 lett. a e b LStrI)

1 Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle inchieste penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le corrispondenti sentenze di diritto penale riguardanti gli stranieri.

2 Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 82a186 Obblighi di comunicare in relazione allo stato civile

(art. 97 cpv. 3 lett. c LStrI)

1 Le autorità di stato civile e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi di stranieri.

2 Nel quadro di una comunicazione secondo il capoverso 1, le autorità coinvolte informano le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione su fatti che possono indicare un matrimonio contratto abusivamente per eludere le prescrizioni d'ammissione conformemente all'articolo 51 LStrI. Tale obbligo si applica anche alle rappresentanze svizzere all'estero.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia alle unioni domestiche registrate di coppie omossessuali.

186 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 82c188 Obblighi di comunicare in relazione al servizio pubblico di collocamento e all'assicurazione contro la disoccupazione

(art. 97 cpv. 3 lett. dbis LStrI)

1 Gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo degli stranieri menzionati nel capoverso 1bis:189

a.
che s'iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
b.
cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
c.
per i quali non è riconosciuta l'idoneità al collocamento;
d.
il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.

1bis Devono essere comunicati i dati di:

a.
cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS;
b.
cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti190.191

2 Il capoverso 1 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.

188 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

190 RS 0.142.113.672

191 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 82d192 Obblighi di comunicare in relazione al versamento di prestazioni complementari

(art. 97 cpv. 3 lett. dter LStrI)

1 Gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione il versamento a uno straniero delle seguenti prestazioni complementari secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPC193:

a.
le prestazioni complementari annue;
b.
il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità nei casi di cui all'articolo 14 capoverso 6 LPC, se la somma totale rimborsata supera i 6000 franchi per anno civile.

2 Occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dello straniero nonché l'importo della prestazione complementare.

3 La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni:

a.
dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua;
b.
dal momento in cui viene superata la somma totale rimborsata per le spese di malattia e d'invalidità di cui al capoverso 1 lettera b.

4 L'autorità cantonale competente nel settore della migrazione che sulla base dei dati ottenuti decide di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora è tenuta a informarne l'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare entro 20 giorni dal passaggio in giudicato.

192 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

193 RS 831.30

Art. 82e194 Obblighi di comunicare in relazione a misure disciplinari di autorità scolastiche

(art. 97 cpv. 3 lett. dquater LStrI)

1 Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all'autorità cantonale competente nel settore della migrazione le decisioni concernenti sospensioni definitive di stranieri dalla frequenza scolastica.

2 Il capoverso 1 non si applica se l'allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.

194 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 82f195 Obblighi di comunicare in relazione a misure di protezione del figlio e dell'adulto

(art. 97 cpv. 3 lett. dquinquies LStrI)

1 Le APMA comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio e dell'adulto concernenti stranieri di cui le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione necessitano per le loro decisioni. Tra queste misure rientrano in particolare:

a.
le misure di protezione del figlio di cui all'articolo 308 CC196, se riguardano le relazioni personali;
b.
le misure di protezione del figlio di cui agli articoli 310-312 e 327a CC;
c.
le misure di protezione dell'adulto di cui agli articoli 394 capoverso 2 e 398 CC.

2 Le autorità giudiziarie comunicano spontaneamente all'autorità cantonale competente nel settore della migrazione le misure di protezione del figlio di cui al capoverso 1 lettere a e b da loro ordinate in una procedura del diritto di famiglia.

195 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

196 RS 210

Art. 82g197 Comunicazione di dati a uno Stato Dublino

1 Nel quadro dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino198, prima del trasferimento di uno straniero nel competente Stato vincolato da uno di tali accordi (Stato Dublino), la SEM trasmette a detto Stato i seguenti dati:

a.
i dati personali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1560/2003199; e
b.
le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata conformemente all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1560/2003, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini dell'assistenza medica o del trattamento medico.

2 Le informazioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere trasmesse eccezionalmente senza consenso esplicito, qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.

3 La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 604/2013200 e dagli articoli 8 paragrafo 3 e 15a del regolamento (CE) n. 1560/2003.

197 Originario art. 82a. Introdotto dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

198 Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'all. 4.

199 Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014, GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1.

200 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Capitolo 9:
Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d'approvazione

Art. 83 Decisione preliminare

(art. 40 cpv. 2 LStrI)

1 Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1) decide se sono adempite le condizioni:

a.
per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18-25 LStrI;
b.
per la prestazione di servizi transfrontaliera da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero secondo l'articolo 26 LStrI;
c.
per il passaggio a un'attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l'articolo 38 capoverso 3 LStrI.

2 Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata o di un richiedente l'asilo, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.201

3 La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un'attività lucrativa temporanea in Svizzera.

4 D'intesa con la SEM, invece di decisioni nel singolo caso secondo il capoverso 1 lettera c e il capoverso 2 può essere concessa un'approvazione generale per determinate categorie di stranieri e di domande.

201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

Art. 83a202 Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere

1 Le autorità cantonali della migrazione impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE203, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen204 perché non adempievano le condizioni d'entrata secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen205.206

2 I Cantoni verificano se l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione.

3 Le spese di esecuzione dell'allontanamento sono rimborsate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE207. La SEM è l'organo di contatto ai sensi di detta decisione.

202 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

203 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

204 Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell'all. 3.

205 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

206 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2549).

207 Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

Art. 85208 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione

(art. 30 cpv. 2 e 99 LStrI)

1 La SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, del rilascio dei permessi di domicilio nonché delle decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83).

2 Il DFGP determina in un'ordinanza i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro devono essere sottoposti alla procedura d'approvazione.209

3 L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 83) e l'autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) possono sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempiute.210

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2739).

209 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2637).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 660).

Art. 86 Procedura d'approvazione

1 La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri.211

2 Nega l'approvazione:

a.
per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite o se sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStrI;
b.
per il rilascio di un permesso di domicilio, se le condizioni secondo l'articolo 34 LStrI non sono adempite;
c.
per la proroga di un permesso di dimora se:
1.
lo straniero in questione non ha il centro dei suoi interessi in Svizzera,
2.
le condizioni d'ammissione non sono più adempite,
3.
sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStrI, o se
4.
lo straniero in questione non si attiene più allo scopo del soggiorno indicato nella procedura d'esame della sua domanda, senza che sia stata successivamente autorizzata una modifica di tale scopo.

3 La SEM rilascia un permesso d'entrata (art. 5) se ha dato l'approvazione per il primo rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora. Sono fatti salvi i permessi secondo l'articolo 85 capoverso 2.

4 L'approvazione della SEM vale anche dopo un cambiamento di Cantone.

5 La carta di soggiorno può essere rilasciata soltanto dopo l'approvazione da parte della SEM.

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1431).

Capitolo 10: Protezione dei dati

Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l'identità

(art. 102 cpv. 2 LStrI)

1 Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:

a.
impronte digitali;
b.
fotografie;
c.
profili del DNA secondo l'articolo 50 della legge federale del 15 giugno 2018212 sugli esami genetici sull'essere umano.

1bis I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:213

a.
certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falso o falsificato;
b.
è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito;
c.
rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;
d.
presenta documenti falsi o falsificati;
e.
entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera;
f.214
dichiara di avere cambiato cognome;
g.215
non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen216 sono soddisfatte;
h.217
è tenuto a lasciare la Svizzera in seguito a una decisione di rimpatrio secondo l'articolo 68a capoverso 1 LStrI e tale decisione si applica all'intero spazio Schengen, oppure se è oggetto di un divieto d'entrata nello spazio Schengen e le sue impronte digitali non sono contenute nell'AFIS.218

1ter Allo scopo di accertare e assicurare l'identità dello straniero in questione, le autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 6 dicembre 2013219 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.220

1quater La SEM può autorizzare un'autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L'autorità committente presenta prima una richiesta scritta alla SEM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni.221

1quinquies Il servizio competente per la gestione di AFIS inoltra i risultati dei confronti ai sensi del capoverso 1quater a un organo designato dalla SEM d'intesa con l'autorità committente. Detto organo prepara i risultati dei confronti e li inoltra all'autorità committente.222

1sexies I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.223

2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte digitali sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.224

2bis Il rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h è effettuato esclusivamente al fine della loro trasmissione alla parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen. I dati sono cancellati dopo sei mesi. Non sono oggetto di confronti.225

2ter Nei casi seguenti si rinuncia al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h:

a.
la persona è di età inferiore ai 12 anni;
b.
le condizioni fisiche o di salute della persona non permettono il rilevamento.226

2quater Si può eccezionalmente rinunciare al rilevamento dei dati di cui al capoverso 1bis lettera h se, sulla base di elementi concreti, vi è la certezza che la persona lascerà la Svizzera e lo spazio Schengen entro i termini previsti e non vi è una richiesta di non ammissione.227

2quinquies In caso di situazioni straordinarie, il DFGP è autorizzato a prevedere in un'ordinanza altre deroghe.228

3 Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la loro sicurezza sono retti dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 2006229 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, nonché 16-19 dell'ordinanza SIMIC.

4 L'immagine del volto e le due impronte digitali di cui all'articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002230. L'accesso a tali dati è disciplinato dall'ordinanza SIMIC (allegato 1).231

5 I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:

a.
i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio in caso di dubbio fondato riguardo alla loro identità;
b.
i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera;
c.
i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 agosto 2018232 concernente l'entrata e il rilascio del visto.233

212 RS 810.12. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° dic. 2022.

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

214 Introdotta dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

215 Introdotta dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

216 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1.

217 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

218 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

219 RS 361.3

220 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

221 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

222 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RU 2014 163). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3085).

223 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

225 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

226 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

227 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

228 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 645).

229 RS 142.513

230 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

231 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2010 (RU 2011 99). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

232 RS 142.204

233 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).

Capitolo 10a:234 Eurodac

234 Introdotta dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 87a Esperto in dattiloscopia

(art. 111i LStrI)

1 Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l'articolo 111i capoverso 6 LStrI, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 102ater LAsi.

2 La procedura è retta dall'articolo 11 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999235 sull'asilo (OAsi 3). L'esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac.

Capitolo 11: Competenze, comunicazioni e termini

Art. 88 Autorità competenti per l'esecuzione

1 I Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d'esecuzione nell'ambito di competenza cantonale.

2 La SEM è competente per tutti i compiti d'esecuzione della LStrI e delle relative ordinanze d'esecuzione che non sono stati assegnati né a un'autorità cantonale né a un'altra autorità federale.

Art. 88a239 Situazione particolare dei minorenni non accompagnati

(art. 64 cpv. 4 e 5 e 64a cpv. 3bis LStrI)

1 Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l'età indicata dalla persona interessata corrisponde all'età effettiva.

2 Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all'articolo 64 capoverso 4 o all'articolo 64a capoverso 3bis LStrI per la durata della procedura d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

3 La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73-81 LStrI.

4 Essa adempie segnatamente i compiti seguenti:

a.
consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura concernente l'adozione di misure coercitive;
b.
sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
c.
assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.

5 Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne.

6 Le persone incaricate dell'audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

239 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2015 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 89a240 Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen

È data una protezione adeguata dei dati dell'interessato ai sensi dell'articolo 111d capoverso 3 LStrI se le garanzie adeguate adempiono i requisiti degli articoli 9-12 dell'ordinanza del 31 agosto 2022241 sulla protezione dei dati.

240 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 4 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

241 RS 235.11

Capitolo 11a:242 Disposizioni penali

242 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6273).

(art. 120 cpv. 2 LStrI)

Art. 90a243

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola:

a.
l'obbligo di notificazione secondo l'articolo 13a;
b.
l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72.

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 91 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1.
l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949244 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
2.
l'ordinanza del 20 aprile 1983245 concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri;
3.
l'ordinanza del 20 gennaio 1971246 concernente la notificazione degli stranieri partenti;
4.
l'ordinanza del 19 gennaio 1965247 concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego;
5.
l'ordinanza del 6 ottobre 1986248 che limita l'effettivo degli stranieri.

244 [RU 1949 233, 1980 1730 art. 16, 1983 534, 1986 1791 art. 57 cpv. 2, 1987 1669 art. 13 n. 2, 1989 2234 art. 57 cpv. 2, 1996 2243 n. I 31, 2006 965 all. n. 2 4705 n. II 2]

245 [RU 1983 535, 1986 1482, 1996 2243 n. I 32, 1998 846, 2002 1769 n. III 2, 2006 1945 all. 3 n.1]

246 [RU 1971 69, 1996 2243 n. I 33]

247 [RU 1965 62, 1996 2243 n. I 34, 2002 1741 art. 35 n. 1]

248 [RU 1986 1791; 1987 518, 1334; 1989 2234; 1990 1720; 1991 2236; 1992 2040; 1993 1460, 2944; 1994 2310; 1995 4869, 5243; 1997 2410; 1998 860, 2726; 2002 1769, 3571, 4167 n. II; 2004 4389, 5397; 2005 4841; 2006 1945 all. 3 n. 12, 4705 n. II 87, 4739 n. I 4, 4869 n. I 6; 2007 4967]

Art. 91c251 Disposizione transitoria della modifica del 15 agosto 2018

1 Fino al 1° gennaio 2020 le competenze linguistiche secondo l'articolo 77d capoverso 1 lettera d si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. Questo periodo transitorio non si applica a consulenti e insegnanti secondo l'articolo 22a.

2 Se dal 1° gennaio 2020 non sono presenti sufficienti procedure di certificazione linguistica conformi agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici, il DFGP può prolungare il periodo transitorio per un massimo di tre anni modificando il paragrafo 1.

3 Se le prestazioni complementari concesse prima del 1° gennaio 2019 che fino a tale data non sottostavano all'obbligo di comunicare continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all'obbligo di comunicare secondo l'articolo 82b. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

4 Se le prestazioni complementari concesse conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC252 prima del 1° gennaio 2019 continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all'obbligo di comunicare secondo l'articolo 82d. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

251 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).

252 RS 831.30

Art. 91d253 Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2019

I cittadini del Regno Unito rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti254 che all'entrata in vigore della presente modifica dispongono di una carta di soggiorno non biometrica conformemente all'articolo 71b possono conservare la loro carta di soggiorno fino alla scadenza della sua durata di validità se non si rende necessario il rilascio di una nuova carta di soggiorno, segnatamente a causa di modifiche della stessa.

253 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

254 RS 0.142.113.672

Allegato 1255

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 793).

(art. 19−19b)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

a.
Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000
Zurigo
399
Sciaffusa
18
Berna
235
Appenzello Esterno
9
Lucerna
93
Appenzello Interno
4
Uri
7
San Gallo
114
Svitto
31
Grigioni
48
Obvaldo
8
Argovia
130
Nidvaldo
9
Turgovia
52
Glarona
8
Ticino
94
Zugo
45
Vaud
181
Friburgo
58
Vallese
69
Soletta
54
Neuchâtel
41
Basilea Città
72
Ginevra
147
Basilea Campagna
57
Giura
17
b.
Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022256 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio-31 marzo

1° aprile-30 giugno

1° luglio-30 settembre

1° ottobre-31 dicembre

750

750

750

750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio-31 marzo

1° aprile-30 giugno

1° luglio-30 settembre

1° ottobre-31 dicembre

350

350

350

350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

Allegato 2257

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 793).

(art. 20−20b)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a.
Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250
Zurigo
250
Sciaffusa
11
Berna
147
Appenzello Esterno
7
Lucerna
59
Appenzello Interno
2
Uri
4
San Gallo
71
Svitto
20
Grigioni
31
Obvaldo
5
Argovia
80
Nidvaldo
6
Turgovia
32
Glarona
5
Ticino
58
Zugo
29
Vaud
112
Friburgo
36
Vallese
44
Soletta
33
Neuchâtel
26
Basilea Città
45
Ginevra
91
Basilea Campagna
36
Giura
10
b.
Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022258 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio-31 marzo

1° aprile-30 giugno

1° luglio-30 settembre

1° ottobre-31 dicembre

125

125

125

125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio-31 marzo

1° aprile-30 giugno

1° luglio-30 settembre

1° ottobre-31 dicembre

525

525

525

525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

Allegato 3259

259 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2015, in vigore dal 15 ott. 2015 (RU 2015 3721).

(art. 1 cpv. 2)

Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004260 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
b.
Accordo del 26 ottobre 2004261 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
Convenzione del 22 settembre 2011262 tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
d.
Accordo del 17 dicembre 2004263 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
e.
Accordo del 28 aprile 2005264 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
f.
Protocollo del 28 febbraio 2008265 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Allegato 4266

266 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 12 giu. 2005 sull'adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l'acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

(art. 1 cpv. 3)

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

a.
Accordo del 26 ottobre 2004267 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
b.
Accordo del 17 dicembre 2004268 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
c.
Protocollo del 28 febbraio 2008269 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
d.
Protocollo del 28 febbraio 2008270 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.