Versione in vigore, stato 01.01.1986

01.01.1986 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

721.831

Ordinanza
sul calcolo del canone per i diritti d'acqua

(ODA)1

del 12 febbraio 1918 (Stato 1° gennaio 1986)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789).

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione degli articoli 49, 51 e 74 capoverso 2 della legge federale del
22 dicembre 19162 sull'utilizzazione delle forze idrauliche (detta qui di seguito «legge»); sulla proposta del suo Dipartimento dell'interno,

ordina:

2 RS 721.80. Ora: LF sull'utilizzazione delle forze idriche.

Art. 13

1 Il canone massimo esigibile è calcolato in ragione della media annua delle potenze lorde (potenza lorda media) in chilowatt.

2 Il canone può essere calcolato anche sulla base di un metodo diverso. Non sarà tuttavia superiore all'importo calcolato secondo la presente ordinanza.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789).

Art. 25

1 La potenza lorda media è calcolata sulla base delle portate utilizzabili e dei salti utilizzabili.6

2 ...7

3 Per questo calcolo sono determinanti i salti e le portate dati dall'impianto eseguito conformemente alla concessione.

4 Negli impianti in cui il salto non è notevolmente influenzato dalla portata e nei piccoli impianti, la potenza lorda media può essere calcolata sulla base della media annua dei salti utilizzabili.8

5 Quando la curva della durata delle portate medie giornaliere del corso d'acqua non è nota, essa è valutata per analogia a quelle di regioni paragonabili.

6 Se la determinazione dei salti e delle portate presenta difficoltà particolari, la potenza lorda media può essere calcolata sulla base dell'energia prodotta, tenuto però conto dei salti parziali e delle portate disponibili che non sono stati utilizzati. L'autorità concedente prende i provvedimenti necessari.9

5 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789).

7 Abrogato dal n. I dell'O del 6 ott. 1986 (RU 1986 1789).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789).

Art. 310

1 La potenza lorda media è calcolata sulla base delle determinazioni annue, dopo che sia stata accordata la concessione.

2 Se il concessionario è d'accordo, l'autorità concedente può applicare a un determinato numero d'anni successivi la media aritmetica delle potenze lorde medie ottenute per gli anni precedenti.

3 Tuttavia, se durante questo periodo si verifica una modificazione delle condizioni d'utilizzazione, in seguito a costruzioni di qualsiasi genere, tanto l'autorità concedente quando il concessionario possono sempre chiedere che si determini nuovamente la potenza lorda media.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1986 1789).

Art. 4

È considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione nel corso d'acqua pubblico.

Art. 511

1 Se il salto realmente utilizzato è inferiore a quello utilizzabile in base alla concessione, solo quest'ultimo sarà preso in considerazione per il calcolo.

2 Se il salto realmente utilizzato è superiore al salto concesso, solo il primo sarà preso in considerazione per il calcolo.

11 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121).

Art. 6

Se la presa e la restituzione dell'acqua si trovano in diversi corsi d'acqua dello stesso bacino idrografico e l'acqua viene restituita in un punto del corso d'acqua pubblico che si trova più a monte della confluenza naturale dei corsi d'acqua in questione (utilizzati), è da comprendere nei salto utilizzabile il dislivello del pelo d'acqua fra il punto di restituzione e la confluenza, in quanto questo salto non possa essere razionalmente utilizzato in un altro impianto.

Art. 7

Se la presa e la restituzione dell'acqua si trovano in corsi d'acqua appartenenti a diversi bacini idrografici, nel calcolo del salto bisognerà tener conto di una simile derivazione.

Art. 8

Per i corsi d'acqua introdotti artificialmente nei bacini d'accumulazione o nel canale d'adduzione di un impianto, è da calcolarsi come salto utilizzabile anche il dislivello del pelo d'acqua tra il punto di derivazione dal corso d'acqua pubblico e il bacino d'accumulazione o il canale d'adduzione.

Art. 9

Nelle istallazioni di pompe che servono a produrre della forza, nelle quali la presa e la restituzione dell'acqua non coincidono, va considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione nel corso d'acqua pubblico; non si tien conto dell'altezza di sollevamento impiegata fuori del corso d'acqua pubblico nè dell'altezza del salto ottenuta.

Art. 10

1 Se si utilizza come forza impulsiva, senza una condotta artificiale, la velocità naturale dell'acqua in corsi d'acqua pubblici, l'altezza di carico è considerata come salto utilizzabile.

2 L'altezza di carico è data dalla velocità media dell'acqua al punto d'utilizzazione, ad un livello medio del pelo d'acqua.

Art. 11

Se il salto utilizzabile di cui dispone un impianto viene aumentato in seguito all'eliminazione di ostacoli che si trovavano nel corso d'acqua pubblico, il salto così accresciuto è da calcolarsi in quanto possa essere utilizzato nell'impianto come è previsto nella concessione.

Art. 12

Se al concessionario d'un diritto d'acqua acquisito prima del 25 ottobre 1908 viene accordato un aumento del salto previsto nella concessione, si dovrà tener conto di questo aumento di forza nel calcolo del canone annuo, giusta le prescrizioni di quest'ordinanza.

Art. 13

La presa d'acqua si trova:

a.
per le officine con un salto rigurgitato (impianti senza derivazione) dalla parte a monte della diga;
b.
nelle officine con derivazioni nel corso d'acqua pubblico, davanti alle opere di derivazione;
c.
dove si utilizzano bacini d'accumulazione artificiali o naturali (laghi e bacini d'acqua sotterranea) nel bacino stesso, senza tener conto se l'acqua nel bacino esercita una pressione sull'acqua derivata;
d.
per le acque sotterranee e le sorgenti, nel punto di captazione.
Art. 14

Il punto di restituzione si trova, nelle officine con salto rigurgitato (impianti con sbarramento) e nelle officine con derivazione, nel corso d'acqua pubblico all'imboccatura del canale di scarico.

Art. 15

1 Il livello dell'acqua alla presa ed al punto di restituzione vien misurato per mezzo di limnimetri, e se è necessario, unitamente a dei limnigrafi.

2 Se dei terzi hanno interesse all'osservanza del limite di rigurgito, questo dovrà essere fissato mediante marche ben visibili.

3 Le divisioni metriche dei limnimetri e l'altezza dei limiti di rigurgito devono essere raccordate all'orizzonte della livellazione svizzera (altitudine del caposaldo Pierre du Niton = 373,6 m).

Art. 16

1 Per calcolare i volumi d'acqua utilizzabili, si determinano prima le portate totali del corso d'acqua pubblico: poi si deducono le portate che, in virtù della concessione, devono restare nel corso d'acqua pubblico o che il concessionario deve fornire giusta le prescrizioni della legge o della concessione.

2 Le portate rimanenti rappresentano i volumi d'acqua utilizzabili, in quanto non sorpassino la capacità dell'impianto previsto nella concessione; non si tien conto della capacità d'assorbimento dei motori idraulici che sono previsti nella concessione come motori di riserva permanenti.

3 Se le portate del corso d'acqua pubblico comprendono acque provenienti da un altro corso d'acqua, e tenuto adeguatamente conto degli effetti di questa derivazione nel calcolo delle portate utilizzabili.12

12 Introdotto dal n.I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121).

Art. 17

Se la portata realmente utilizzata sorpassa quella concessa, è la prima che serve di base ai calcolo.

Art. 18

1 Nelle istallazioni di pompe che utilizzano l'acqua di sezioni di corsi d'acqua concesse per altri scopi, è considerata come portata utilizzabile la quantità d'acqua realmente sollevata.

2 In tutti gli altri casi per portata utilizzabile intendesi il volume d'acqua di cui dispone l'impianto di pompe in quanto non sorpassi la capacità dell'istallazione (massimo volume sollevato).

Art. 19

1 Le portate al secondo si devono misurare direttamente; la misurazione si fa mediante recipienti verificati oppure misurando la velocità con un molinello idrometrico.

2 Sono ammessi altri metodi di misurazione se, a condizioni eguali, il risultato della misurazione raggiunge lo stesso grado d'esattezza.

3 Non è ammessa la determinazione indiretta delle portate solo mediante il calcolo, se non nei casi in cui non si possa applicare nessuno dei metodi indicati nella presente ordinanza.

Art. 20

Nei bacini d'accumulazione naturali o artificiali, la portata utilizzabile può essere determinata osservando le variazioni di livello dell'acqua nel bacino oppure misurando la portata artificiale (deflusso durante l'esercizio nel canale di scarico) e quella naturale (sfioratore o deflusso nel letto naturale).

Art. 21

1 La portata di un corso d'acqua pubblico si misura per quanto possibile in un profilo non soggetto all'influenza dell'utilizzazione del salto e dove passi tutto il volume d'acqua di cui dispone l'impianto.13

2 Per gl'impianti muniti di bacini d'accumulazione la portata degli affluenti può essere determinata tenendo conto delle variazioni del livello d'acqua nel bacino e della portata nel canale di scarico e agli sfioratori.14

3 Se dei corsi d'acqua sono derivati in un bacino d'accumulazione o nel canale d'adduzione d'un impianto, le portate disponibili si misurano nel corso d'acqua pubblico.

13 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121).

14 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121).

Art. 2215

1 Il canone massimo per impianti con accumulazione idraulica e determinato come se detti impianti fossero esercitati a pelo d'acqua. Tuttavia, se grazie all'accumulazione, la produzione effettiva sorpassa le possibilità di produzione in dal modo determinate, sarà tenuto conto di questo aumento di forza lorda. In luogo di questa produzione, possono servire come base le portate utilizzate.

2 e 3 ...16

15 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121).

16 Abrogati dal n. I dell'O del 6 ott. 1986 (RU 1986 1789).

Art. 23

1 Il calcolo del canone annuo per i diritti d'acqua accordati dopo il 25 ottobre 1908 si farà a partire dal 1° gennaio 1918 conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

2 Se il proprietario d'un diritto d'acqua anteriore al 25 ottobre 1908 ha ottenuto dopo questa data la concessione di nuove forze, il canone sarà calcolato per queste giusta le prescrizioni della presente ordinanza.