01.02.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.01.2024
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2019 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2018
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.09.2014 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.08.2014
01.10.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.08.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.06.2011 - 31.12.2011
01.03.2010 - 31.05.2011
01.01.2010 - 28.02.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
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1

Ordinanza
della legge sulle dogane (OLD)1
del 10 luglio 1926 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 142 della legge federale sulle dogane del 1° ottobre 19252
(detta qui di seguito «LD»), decreta:

1

Disposizioni generali 11

Linea doganale

Art. 1

Corso della linea doganale nelle acque di confine 1 Acque di confine, nel senso della legislazione doganale, sono considerate tutte le
acque stagnanti o correnti (laghi, stagni, fiumi, torrenti, ruscelli) o le parti di queste
acque che separano il territorio svizzero dal territorio estero limitrofo.

2 Sui laghi di confine la linea doganale coincide col confine politico se questo li taglia trasversalmente o corre alla distanza media di seicento metri o meno dalla riva
svizzera. Se il confine politico corre a una distanza maggiore dalla riva svizzera, la
linea doganale è fissata a seicento metri dalla riva svizzera stessa. Nella zona intercedente fra la linea doganale e il confine politico è garantito agli organi doganali il
diritto di vigilanza e segnatamente l'azione tendente a perseguire i reati doganali.

3 Sulle altre acque di confine la linea doganale coincide col confine politico.

4 Sono riservate le disposizioni eventuali dei trattati internazionali nonchè le disposizioni più particolareggiate per certe acque di confine.


Art. 2

Territori esclusi dalla linea doganale e territori inclusi 1 Le parti di territorio svizzero escluse dalla linea doganale (art. 2 cpv. 2 LD) sono
considerate, nei riguardi del diritto doganale, come territorio doganale estero, riservato il diritto di sorveglianza della dogana; sono però applicabili in queste regioni,
salvo contrarie esplicite disposizioni, tutte quelle prescrizioni non aventi carattere
doganale che vigono nel territorio incluso nella linea doganale e alla esecuzione
delle quali gli organi della dogana devono cooperare. Gli agenti doganali possono, a RU 42 464 e CS 6 523 1

Nuovo tit. giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651). Secondo la medesima disp. i cap. sono stati numerati secondo una
classificazione decimale, i tit. marg. sono stati accentrati, nella numerazione degli
art. aggiuntivi agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.
Essendo stato modificato il titolo, alla parola «regolamento», usata per citarlo nel
presente testo, è stata sostituita la parola «ordinanza».

2

RS 631.0

631.01

Ordinamento generale 2

631.01

tenore dell'articolo 89 della LD inseguire i contravventori in fuga sino al confine
politico, purchè non vi ostino esplicite disposizioni di accordi internazionali.

2 I territori esteri annessi al territorio doganale sono soggetti, in quanto l'unione doganale lo esiga, alle leggi doganali svizzere e alle altre leggi federali.

12

Costruzioni di confine

Art. 3

1 I proprietari di terreni situati nelle vicinanze della linea doganale devono provvedere a che nei loro fondi nessuna costruzione intralci la regolare sorveglianza del
varco di confine da parte degli organi doganali.

2 Il rilascio di permessi secondo l'articolo 27 capoverso 2 LD è demandato alla Direzione generale delle dogane.3 2bis Un permesso è necessario per: a.

le opere menzionate nell'articolo 27 capoverso 2 LD; b.

ponti e passerelle sulla linea doganale; c.

traghetti e simili per il passaggio attraverso le acque di confine; d.

ponti, passerelle, traghetti e simili presso le centrali elettriche o le dighe di
sbarramento nelle acque di confine.4 2ter Il rilascio di un simile permesso può essere vincolato a condizioni e subordinato,
quando si tratti di aprire nuovi varchi, al pagamento di un importo unico alle spese
di sorveglianza del nuovo varco.5 3 Il permesso della Direzione generale delle dogane è invece richiesto per costruire
terrazze, strade, canali, condutture e simili nelle immediate vicinanze della linea doganale, per modificare tali costruzioni, come pure per erigere pontili di approdo e fare impianti balneari, ecc. sulla riva delle acque di confine.

4 Le domande per ottenere i permessi anzidetti devono essere insinuate alla Direzione di circondario competente, corredate dei piani e delle descrizioni occorrenti.

13

Zone economiche

Art. 4

1 La zona economica stabilita per agevolare il traffico di vicinato (art. 28 LD) si
estende per dieci chilometri al di qua e al di là dalla linea doganale, misurati in linea 3

Nuovo testo giusta l'art. 33 n. 3 dell'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del
Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° feb. 2001 (RS 172.215.1).

4 Introdotto

dall'art. 33 n. 3 dell'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° feb. 2001 (RS 172.215.1).

5 Introdotto

dall'art. 33 n. 3 dell'O dell'11 dic. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° feb. 2001 (RS 172.215.1).

OLD

3

631.01

d'aria. La Direzione generale determina le zone economiche e designa le singole località e le proprietà rurali incluse in queste zone tenendo conto delle particolari condizioni locali.

2 Sono esplicitamente riservate le eventuali maggiori agevolezze previste dai trattati
di commercio con gli Stati limitrofi.

14

Strade doganali, punti d'approdo e di partenza

Art. 5

1 Le strade doganali, i punti d'approdo e di partenza doganali designati dalla Direzione generale delle dogane (art. 4 cpv. 1 LD) devono essere riconoscibili come tali.

2 Qualora si tratti del trasporto di merci soggette a dazio, la concessione di valersi
eccezionalmente di altre strade o punti di approdo è data dalle Direzioni di circondario; negli altri casi, la concessione è data dall'ufficio doganale principale competente. La domanda relativa deve sempre essere inoltrata all'ufficio doganale principale competente. La concessione ha la durata massima di un anno, ma può essere
rinnovata. In caso di abuso sarà immediatamente ritirata. L'importazione e l'esportazione di merce in base a tale permesso devono essere in precedenza notificate all'ufficio doganale più vicino del quale saranno osservate le istruzioni.

3 Per la concessione del permesso e per il controllo del traffico sono riscossi gli
emolumenti previsti nell'ordinanza sulle tasse6.

15

Orario di servizio

Art. 6

Orario per il transito di confine 1 Le persone che non conducono nè portano merci possono varcare la frontiera in
ogni tempo.

2 È parimenti concesso in ogni tempo il transito delle merci trasportate dalle pubbliche imprese di trasporto.

3 Gli altri trasporti di merci devono, di regola, varcare il confine per tempo, così da
giungere alla dogana di confine entro le ore regolamentari d'ufficio. Le merci che,
per le strade doganali, giungono alla dogana di confine prima o dopo le ore regolamentari di servizio, possono, se l'ufficio dispone di spazio sufficiente, essere accettate in deposito sotto controllo doganale, a rischio e pericolo del contribuente, sino
alla riapertura dell'ufficio. I conducenti che transitano di notte per le strade doganali
devono munire il veicolo di una lanterna accesa, ben visibile, fermarsi davanti all'ufficio doganale e annunciarsi.

4 Sono riservate le disposizioni relative al traffico viaggiatori e di confine (art. 111 e
115).

6

RS 631.152.1

Ordinamento generale 4

631.01


Art. 7

Orario per lo sdoganamento 1 L'orario per lo sdoganamento delle merci (art. 33 LD) è stabilito come segue: a.

nel traffico stradale e nel traffico sulle acque di confine:
dal 1° ottobre a fine marzo: dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 18;
dal 1° aprile al 30 settembre: dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 18; durante il meriggio (dalle 12 alle 13) gli agenti non sono tenuti ad eseguire operazioni doganali.
Le merci destinate al commercio (comprese quelle trattate con carta di passo
o con semplice annotazione) possono essere sdoganate soltanto durante il seguente orario: da lunedì a venerdì

dalle ore 0800 alle 1200 e dalle ore 1400 alle 1800 sabato

dalle ore 0800 alle 1200.7 Non sono soggetti a tale restrizione il piccolo traffico di mercato, il traffico
del latte e il traffico rurale di confine per l'approvvigionamento della zona
limitrofa. Gli uffici doganali possono, in casi speciali, accordare delle eccezioni; se però trattasi di un traffico regolare decide la Direzione di circondario.8
La Direzione generale delle dogane ha facoltà di modificare, secondo i bisogni locali, l'orario doganale e di chiudere in certe ore le strade doganali che
fanno capo alle dogane secondarie con debole traffico.
L'orario di servizio è reso noto al pubblico mediante avviso affisso in vicinanza d'ogni ufficio stradale.

b.9 negli altri traffici: per gli uffici doganali nelle stazioni e ai debarcaderi di confine, negli aeroporti, nell'interno e presso i depositi doganali, l'orario di servizio è fissato
dalla Direzione generale delle dogane secondo i bisogni del traffico e pubblicato ufficialmente. Circa l'orario nel traffico ferroviario e nel traffico coi
battelli, la Direzione generale si accorda con le imprese di trasporto.

2 La domenica e i giorni festivi officiali le merci destinate al commercio non sono
sdoganate. Sono riservate le eccezioni previste per le merci facilmente deperibili, le
merci speciali (art. 108) e i traffici speciali (traffico viaggiatori, ferroviario e di confine, art. 111, 112 e 115).

3 Per lo sdoganamento delle merci fuori dell'orario regolamentare si riscuotono le
tasse fissate nell'ordinanza sulle tasse10, riservate le eccezioni previste per certi traffici speciali.

4 Spetta all'ufficio doganale interessato decidere se lo sdoganamento fuori dell'orario regolamentare può essere accordato.

7

Nuovo testo di questo comma giusta il n. I del DCF del 18 dic. 1961 (RU 1961 1226).

8

Nuovo testo di questo comma giusta il n. I del DCF del 18 dic. 1961 (RU 1961 1226).

9

Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1999 704).

10

RS 631.152.1

OLD

5

631.01

16

Informazioni sulla tariffa

Art. 8

1 Le informazioni sulla classificazione delle merci non nominate nella tariffa doganale11 e non classificate con decisione del Consiglio federale sono date dalla Direzione generale delle dogane.

2 Le domande d'informazione sulla tariffa devono, di regola, essere inoltrate alla Direzione generale delle dogane con formulario officiale, corredate dei campioni occorrenti. I formulari sono forniti dagli uffici doganali al prezzo di costo.

3 Se, a cagione dello stato particolare di una data merce, non è possibile prelevare
campioni, si esige la presentazione di disegni nel numero voluto o una descrizione
sufficientemente esatta. Non si accorda indennizzo alcuno per i campioni trattenuti
come mezzo di prova o consumati per l'esame. Gli altri campioni sono restituiti al
richiedente con l'informazione domandata.

4 Se un esame tecnico è necessario, le spese relative nonchè quelle per la spedizione
dei campioni possono essere accollate totalmente o parzialmente al richiedente. Per
le informazioni può essere richiesta l'anticipazione delle spese.

5 Se il richiedente non è soddisfatto dell'informazione della Direzione generale, può
invocare dal Consiglio federale la classificazione della merce (art. 22 LD). La domanda deve essere inoltrata per iscritto alla Direzione generale delle dogane.

6 Se in conseguenza della classificazione di una merce da parte del Consiglio federale viene modificata a danno di un contribuente un'informazione di tariffa a questi
data dalla Direzione generale e il contribuente può provare di avere stipulato in buona fede, in base alla precedente informazione, un contratto d'acquisto impegnativo,
la Direzione generale delle dogane stessa può accordare l'applicazione del dazio
anteriore alle merci consegnate, in esecuzione del detto contratto, entro tre mesi
dalla pubblicazione della nuova classificazione. È esclusa ogni concessione in tale
senso se si tratta di modificazioni della legge o della tariffa.

7 Le informazioni relative alla classificazione delle merci che furono già classificate
dal Consiglio federale impegnano la dogana soltanto se sono date, per iscritto, dai
funzionari che hanno mansioni direttive negli uffici principali (capi d'ufficio, ricevitori, controllori), dalle Direzioni di circondario o dalla Direzione generale.12 11

RS 632.10 allegato 12

Nel testo tedesco e francese questo capoverso reca inoltre: «Le informazioni sono sempre
date per scritto e su domanda scritta. Una informazione verbale non obbliga la dogana
neppure se è stata data durante la procedura di sdoganamento secondo l'articolo 32 LD».

Ordinamento generale 6

631.01

2

Merci in franchigia 21

Merci ammesse definitivamente in franchigia

Art. 9

Norme generali

1 Gli uffici competenti allo sdoganamento (art. 44) decidono in ogni singolo caso
circa l'ammissibilità delle domande di franchigia, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 14 della LD e a quelle del presente regolamento, in quanto non sia
esplicitamente riservata l'autorizzazione della Direzione di circondario.

2 L'esenzione del dazio a tenore dei numeri 4 e 5 dell'articolo 14 della LD, nonchè
dell'articolo 13 capoverso 7 qui appresso, è concessa soltanto se il rispettivo Stato
estero usa reciprocità (art. 19 LD).13 3 Per la determinazione del domicilio in Svizzera o all'estero, valgono le disposizioni degli articoli 23 e seguenti del Codice civile svizzero14.15
a16 1 Sono ammesse in franchigia le merci nelle quantità e con il valore o importo di dazio seguenti (art. 14 n. 2 LD): a.

...17

b.

...18

c.

...19

d.

...20

e.21 i regali di genere e quantità usuali, fino ad un valore di vendita al minuto di cento franchi, spediti da persone private domiciliate all'estero a persone private in Svizzera, però al massimo cinquecento grammi di burro, duecento sigarette, oppure cinquanta sigari, oppure duecentocinquanta grammi di tabacco da pipa, un litro di bevande alcoliche d'un titolo di 25 gradi al massimo, un quarto di litro di bevande d'un titolo alcolico superiore ai 25 gradi; f.22 i campioni di merci destinati alla raccolta di ordinazioni a scopo d'importazione:

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

14

RS 210

15

Introdotto dal n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

16

Introdotto dal n. I del DCF del 23 feb. 1960, in vigore dal 1° apr. 1960 (RU 1960 267).

17

Abrogata dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 30 gen. 2002 sul traffico viaggiatori
(RS 631.251.1).

18

Abrogata dal n. I dell'O dell'11 apr. 1973 (RU 1973 651).

19

Abrogata dal n. I del DCF del 10 gen. 1972 (RU 1972 160).

20

Abrogata dal n. I dell'O dell'11 apr. 1973 (RU 1973 651).

21

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1972, in vigore dal 1° mar. 1972
(RU 1972 160).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1993 (RU 1993 1054).

OLD

7

631.01

1.

trattandosi di merci consumabili: sino ad un valore di 50 franchi per
campione,

2.

trattandosi di merci non consumabili: sino ad un valore di 50 franchi
per ogni genere e qualità, 3.

trattandosi di manufatti di tabacco, bevande alcoliche, medicamenti e
cosmetici: sino ad un valore di 50 franchi per invio; g.23 i saggi di merci, a condizione che non siano immessi nel consumo; h.24 le scorte di viveri e di bevande trasportate nelle carrozze ristoranti dei treni internazionali, a condizione che provengano dal libero commercio di un
Paese percorso dal treno e siano consumate sul treno stesso, escluse le bevande spiritose ed i manufatti di tabacco, con riserva di particolari provvedimenti di controllo.

2 I limiti di franchigia secondo il capoverso 1 lettere a a e si riferiscono alla quantità
totale di merci importate contemporaneamente per il medesimo destinatario e sono
concessi alla stessa persona solamente una volta al giorno.


Art. 10


25

Merci destinate a enti diplomatici, consolari e internazionali Per il trattamento doganale di merci spedite a missioni diplomatiche, posti consolari,
missioni particolari, a organizzazioni interstatali e uffici internazionali aventi sede in
Svizzera e con i quali fu concluso un corrispondente accordo, a missioni permanenti
presso tali organizzazioni, nonchè al loro personale (art. 14 n. 4 e 5 LD), fanno stato
i vigenti regolamenti.


Art. 11


26



Art. 12

Utensili manuali e di artisti 1 Gli attrezzi, utensili e strumenti usati, che artigiani e artisti ambulanti non domiciliati nel Paese portano seco per l'esercizio della loro professione durante la loro dimora temporanea in Isvizzera, sono ammessi in franchigia (art. 14 n. 7 LD) purchè
non siano alienati.

2 Fra gli oggetti da ammettere in franchigia conformemente al capoverso 1, sono
compresi anche i costumi teatrali degli artisti del teatro di canto, di prosa e di varietà
nonché gli eventuali altri strumenti e attrezzi usati inerenti alla loro professione; godono pure della franchigia gli istrumenti musicali che i musicanti professionisti dimoranti all'estero portano seco per l'esercizio della loro professione durante un soggiorno temporaneo in Isvizzera; ne sono esclusi i pianoforti verticali e a coda e gli 23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

26

Abrogato dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 30 gen. 2002 sul traffico viaggiatori
(RS 631.251.1).

Ordinamento generale 8

631.01

altri strumenti di grandi dimensioni, i quali sono trattati con carta di passo. La franchigia è inoltre estesa alle mole degli arrotini ambulanti, alle incudini dei calderai,
ecc.

3 Il materiale consumato nell'esercizio della professione, come chiodi, viti, cemento,
legno, ecc., è soggetto a dazio; sono pure soggetti a dazio gli affissi-réclame, i prospetti, i programmi, le fotografie, ecc. che gli artisti ambulanti portano con sè.

4 Il materiale da impresario è trattato secondo le disposizioni dell'articolo 36.27 5 Gli artigiani e gli artisti domiciliati in Isvizzera che per esercitare il rispettivo mestiere si recano temporaneamente all'estero con gli attrezzi, utensili e istrumenti necessari, possono, per evitare contestazioni al ritorno, domandare l'annotazione doganale per i detti oggetti.


Art. 13


28

Masserizie degli immigranti 1 Le masserizie usate degli immigranti, destinate al loro proprio uso ulteriore, sono
ammesse in franchigia (art. 14 n. 8 LD).

2 Sono reputate immigranti le persone fisiche che abbandonano il loro domicilio all'estero e si stabiliscono in Svizzera.

3 Sono reputate masserizie di trasloco le merci che l'immigrante ha usato all'estero
durante almeno sei mesi personalmente, oppure per l'esercizio della sua propria professione o della sua propria azienda e continuerà ad usarle personalmente in Svizzera, nonchè le provviste casalinghe di genere corrente e in quantità usuali, le bevande
alcoliche d'un titolo superiore a 25 gradi, tuttavia al massimo 12 litri. Per le automobili, i motoscafi e gli aeroplani la franchigia è concessa soltanto se dopo lo sdoganamento in esenzione da dazio l'immigrante si impegna ad usarli ulteriormente
nel medesimo modo durante almeno un anno. Per i veicoli ammessi in franchigia,
destinati ad essere alienati prima che sia trascorso detto termine, il Dipartimento federale delle finanze29 può, tenendo conto della vetustà dei veicoli, prevedere una riduzione dell'importo doganale dovuto posticipatamente, oppure anche la franchigia.

4 Le masserizie di trasloco devono essere importate in diretta correlazione cronologica con il trasferimento del domicilio. Se l'immigrante fornisce la prova che l'importazione è impedita, la franchigia gli può essere concessa dopo la cessazione dell'impedimento, al più tardi però entro tre anni a contare dal trasferimento del domicilio. Per le masserizie importate più tardi può essere concessa un'adeguata riduzione di dazio, quando le circostanze sembrino giustificare il ritardo.

5 La franchigia dev'essere chiesta all'atto dell'importazione. Gli invii susseguenti
vanno notificati in occasione della prima importazione.

6 Le masserizie domestiche, gli oggetti d'uso personale e le provviste casalinghe appartenenti a persone che senza abbandonare il loro domicilio in Svizzera hanno sog27

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973 (RU 1973 651).

29

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

OLD

9

631.01

giornato all'estero durante almeno un anno, sono trattati come masserizie di trasloco.

7 Le masserizie domestiche e gli oggetti d'uso personale appartenenti a persone domiciliate all'estero che acquistano o prendono in affitto in Svizzera una casa o un
appartamento per il loro uso esclusivo, sono trattati come masserizie di trasloco se
prima dell'acquisto o dell'affitto della casa o dell'appartamento sono stati usati durante almeno sei mesi nella propria economia domestica all'estero e l'importazione è
effettuata in diretta correlazione cronologica con l'acquisto o l'affitto dei locali.


Art. 14


30

Corredi nuziali

1 Sono ammessi in franchigia i corredi e i doni nuziali di persone che, sposandosi,
stabiliscono il loro domicilio in Svizzera, qualora la sposa o lo sposo siano domiciliati o dimorino in modo permanente in Svizzera e gli oggetti siano destinati al loro
proprio uso casalingo (art. 14 n. 9 LD).

2 Sono reputati corredi e doni nuziali le masserizie domestiche, gli oggetti personali
d'uso, nonchè le provviste per i primi bisogni casalinghi che la sposa o lo sposo immigranti portano seco, nella quantità, specie e qualità corrispondenti alla loro condizione sociale e destinati all'uso casalingo comune, le bevande alcoliche d'un titolo
superiore a 25 gradi, però al massimo 12 litri. La franchigia di dazio è limitata agli
oggetti provenienti dalla libera circolazione dello Stato in cui la sposa o lo sposo
immigranti hanno il loro domicilio.

3 La franchigia è accordata solamente se i coniugi s'impegnano ad utilizzare gli oggetti nella loro propria economia domestica durante almeno un anno.

4 I corredi e i doni nuziali devono essere importati entro tre mesi dalla celebrazione
del matrimonio. Per gli oggetti importati più tardi può essere concessa un'adeguata
riduzione di dazio, quando le circostanze sembrino giustificare il ritardo.

5 La franchigia dev'essere chiesta all'atto dell'importazione. Gli invii susseguenti
vanno notificati in occasione della prima importazione.

6 Gli oggetti d'uso casalingo appartenenti a coniugi immigranti il cui matrimonio risale a meno di sei mesi dal trasferimento del domicilio in Svizzera sono trattati come
corredi nuziali. L'importazione dev'essere effettuata entro tre mesi a contare dal trasferimento del domicilio.


Art. 15


31

Oggetti ereditati

1 Gli oggetti usati provenienti dalla successione di un disponente che aveva il suo
ultimo domicilio all'estero, devoluti agli eredi legali, istituiti o fruenti di un legato,
domiciliati in Svizzera, sono ammessi in franchigia (art. 14 n. 10 LD).

2 Ha diritto alla franchigia soltanto l'erede o il legatario che alla morte del disponente e all'atto dell'importazione degli oggetti ereditati è domiciliato in Svizzera.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

Ordinamento generale 10

631.01

3 Sono reputati oggetti ereditati le masserizie domestiche, gli oggetti d'uso personale, gli oggetti per l'esercizio personale di una professione o per l'esercizio di
un'azienda propria e i veicoli di cui il disponente era proprietario e faceva uso. Le
scorte di merci non beneficiano della franchigia prevista per gli oggetti ereditati.

4 Gli oggetti ereditati devono essere importati in diretta correlazione cronologica con
la devoluzione dell'eredità. Se l'erede o il legatario fornisce la prova che l'importazione è impedita, la franchigia gli può essere concessa dopo la cessazione dell'impedimento, al più tardi però entro tre anni a contare dalla devoluzione dell'eredità. Per
gli oggetti ereditati importati più tardi può essere concessa un adeguata riduzione di
dazio, quando le circostanze sembrino giustificare il ritardo.

5 Le domande di esenzione dal dazio devono essere presentate, prima dell'importazione, alla Direzione di circondario delle dogane nella cui circoscrizione il richiedente ha il suo domicilio. Per gli invii il cui valore non supera 1000 franchi la franchigia può essere chiesta all'atto dell'importazione.

6 Gli oggetti casalinghi che il disponente ha utilizzato durante almeno sei mesi e che,
in vita, assegna ad un erede conteggiandoli sulla sua eredità, sono trattati come oggetti ereditati.


Art. 16


32

Doni per indigenti e danneggiati; veicoli a motore per invalidi 1 Sono ammessi in franchigia le merci spedite dall'estero in dono a indigenti o a persone danneggiate da eventi straordinari oppure a opere caritative affinchè siano consegnate a tali persone, nonchè i veicoli a motore per invalidi che a causa delle loro
infermità sono tenuti ad utilizzare tali mezzi (art. 14 n. 11 LD).

2 L'esenzione o la restituzione del dazio per i veicoli a motore destinati agli invalidi
deve essere chiesta per iscritto presso la Direzione di circondario delle dogane nella
cui circoscrizione il richiedente ha il suo domicilio. Essa è concessa al medesimo invalido una sol volta nel periodo di cinque anni.


Art. 17

Salme e ornamenti funebri 1 Le casse mortuarie con le salme, le urne contenenti le ceneri delle salme cremate,
compresi gli ornamenti funebri, nonchè le corone mortuarie portate da persone che
vengono in Svizzera per partecipare a un funerale, sono ammessi in franchigia
(art. 14 n. 12 LD).

2 L'ammissione in franchigia delle casse mortuarie con le salme è subordinata alla
presentazione del lasciapassare prescritto per la libera entrata delle salme in Svizzera, la cui forma e il cui tenore sono fissati dal regolamento del 6 ottobre 189133 sul
trasporto dei cadaveri.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

33

[CS 4 416; RU 1959 2098, 1963 380. RU 1974 1106 art. 19]. Ora: dall'O del
17 giu. 1974 concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di
contagio, come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall'estero e a destinazione
di quest'ultimo (RS 818.61).

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11

631.01

3 L'importazione in franchigia delle urne con le ceneri delle salme cremate e i relativi ornamenti funebri non è vincolata alla presentazione di un lascia-passare o ad
altre misure sanitarie. In caso di dubbio, si può esigere dal crematorio un atto certificante la provenienza e la destinazione.


Art. 18

Campioni e saggi di merci invendibili 1 I campioni di merce invendibili (eccettuati i commestibili, le bevande ed i tabacchi), le carte di campioni e i campioni in ritagli o saggi senza valore sono ammessi
in franchigia (art. 14 n. 13 LD).

2 Sono considerati come campioni e saggi solamente le merci importate a scopo di
dimostrazione, esame o assaggio, le quali, a motivo della loro esigua quantità o del
loro stato speciale, non hanno un valore intrinseco.

3 I campioni e i saggi che possono servire ad altri usi sono soggetti allo sdoganamento intermedio con carta di passo, oppure devono essere sminuzzati o resi inservibili sotto controllo doganale, in modo da escludere l'uso per altri scopi che non
siano quelli indicati nel capoverso 2.

4 Le illustrazioni grafiche delle merci e i campionari ordinati all'estero e importati
come merce destinata al commercio non godono della franchigia prevista per i campioni e i saggi.

5 In casi di dubbio, dev'essere invocata la decisione della Direzione generale; quest'ultima può accordare, ove occorra, agevolezze anche per i campioni di certe materie gregge, commestibili e bevande (coloniali, vino, ecc.).


Art. 19


34

Oggetti per esposizione, per l'insegnamento e per cure mediche 1 Sono ammessi in franchigia, a condizione che siano importati dai destinatari o direttamente per loro conto e non siano ceduti a terzi all'interno del Paese: gli oggetti
d'arte e gli oggetti da collezione per esposizioni pubbliche, gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca destinati a istituti di pubblica istruzione o di pubblica utilità, gli
istrumenti e gli apparecchi impiegati per l'esame e il trattamento di pazienti, destinati a ospedali e case di cura pubblici o di pubblica utilità (al. 14 n. 14 LD).

2 Sono parificati agli istituti d'istruzione le istituzioni pubbliche o di pubblica utilità
che impartiscono l'insegnamento in modo regolare.

3 Sono esclusi dalla franchigia il materiale ausiliario, d'esercizio o destinato ad essere consumato, nonchè tutti gli oggetti che non servono direttamente agli scopi indicati al capoverso 1 (p. es. oggetti d'insediamento d'uso corrente).

4 Le domande di esenzione dal dazio devono essere presentate dai destinatari, prima
dell'importazione, alla Direzione di circondario delle dogane nella cui circoscrizione
il richiedente ha il suo domicilio.

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

Ordinamento generale 12

631.01


Art. 20

Studi ed opere di cultori d'arte 1 Le opere e gli studi di svizzeri che dimorano temporaneamente all'estero a scopo
di cultura artistica sono ammessi in franchigia (art. 14 n. 15 LD).

2 Sono tratta come tali i lavori originali aventi carattere artistico, eseguiti durante la
dimora temporanea all'estero a scopo di studio da studiosi o artisti di nazionalità
svizzera. I lavori devono recare la firma dell'autore.

3 La franchigia è subordinata al permesso della Direzione del circondario competente, alla quale ogni invio ha da essere notificato prima dell'importazione. Occorrendo, sarà unita alla notifica un'attestazione circa la qualità dell'autore.

4 In mancanza del permesso della Direzione di circondario, gli oggetti sono, al confine, sottoposti a sdoganamento intermedio (art. 40 e segg. LD).


Art. 21

Premi di onore, medaglie e ricordi 1 I premi d'onore, le medaglie e i ricordi di esposizioni o gare pubbliche estere, in
quanto siano importati dalla persona stessa che ne fu insignita o siano ad essa spediti; i doni d'onore mandati da persone residenti all'estero in occasione di feste svizzere sono ammessi in franchigia (art. 14 n. 16 LD).

2 Per ottenere la franchigia per i premi d'onore, le medaglie e i ricordi di esposizioni
e gare pubbliche estere il destinatario deve provare mediante certificati di essere
stato insignito della distinzione in causa (lettera accompagnatoria, dedica, ecc.). Se
sono prodotti documenti giustificativi sufficienti, gli uffici doganali possono accordare la franchigia; in caso contrario, gli oggetti sono sottoposti a sdoganamento intermedio, in attesa della decisione della Direzione di circondario (art. 40 e segg.
LD).

3 La franchigia per i doni d'onore dev'essere domandata, possibilmente prima dell'importazione, alla Direzione di circondario competente; l'istanza relativa va corredata d'una dichiarazione del comitato della festa attestante il carattere dell'oggetto.
Se la domanda non è presentata in tempo utile, si fa luogo allo sdoganamento intermedio, in attesa del permesso (art. 40 e segg. LD).


Art. 22

Materiale da guerra

1 Il materiale da guerra della Confederazione è ammesso in franchigia a condizione
che non sia rivenduto nel Paese (art. 14 n. 17 LD).

2 Un regolamento speciale elencherà gli oggetti in questione e stabilirà il trattamento
doganale ad essi applicabile.


Art. 23

Imballaggi marcati provenienti dal libero traffico interno 1 Gli imballaggi marcati provenienti dal libero traffico interno, compresi i tubetti e i
rocchetti, che sono rinviati vuoti al mittente dopo aver servito a spedire merce all'estero, sono ammessi in franchigia (art. 14 n. 18 LD).

2 Gli imballaggi marcati, pieni, che dalla libera circolazione interna passano all'estero, per poi ritornare in Svizzera, devono essere notificati per il ritorno all'uf

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631.01

ficio doganale svizzero da cui escono. Si ritengono senz'altro notificati se i documenti di scorta recano un'avvertenza in tal senso.

3 Se la notificazione pel ritorno fu omessa all'atto dell'esportazione, si può eccezionalmente accordare la franchigia in base a un'altra prova dell'origine.

4 I tubetti e i rocchetti usati - se è provato che hanno servito per l'esportazione di filati dalla Svizzera e ritornano quindi al fabbricante possono essere ammessi in franchigia anche se non furono dichiarati per il ritorno, purchè siano muniti della marca
(ditta) del detto fabbricante.

5 Questi oggetti devono essere reimportati entro un anno dall'esportazione.


Art. 24

Traffico rurale di confine: franchigia 1 Gli animali, le macchine agricole, gli attrezzi e gli altri oggetti esportati da abitanti
della zona economica svizzera (art. 28 LD) per la coltivazione dei fondi situati nella
zona economica estera sono ammessi in franchigia (art. 14 n. 19 LD).

2 L'articolo 14 numero 19 della LD è, per analogia, applicabile agli animali che gli
abitanti della zona economica svizzera limitrofa mandano al pascolo nei fondi situati
nella zona economica estera e reimportano poi.

3 Le merci nominate nel capoverso 1 e 2 devono, di regola, essere dichiarate per
l'annotazione all'atto dell'esportazione e ripresentate all'ufficio doganale entro il
termine assegnato.

4 La dogana non deve ostacolare il traffico agricolo nei fondi intersecati dalla linea
doganale e coltivati da persone domiciliate in Svizzera se le case e i fabbricati rurali
d'esercizio sono situati entro la zona economica svizzera.


Art. 25

Traffico di mercato: mercanti girovaghi 1 I pesci, i gamberi, le rane, le lumache, i legumi, allo stato fresco, come pure i fiori
recisi, sono ammessi in franchigia, purchè siano importati nel traffico stradale e venduti sul mercato o a domicilio (da casa a casa) da mercanti girovaghi agli abitanti
della zona economica di confine (art. 28 LD) per il loro proprio uso e non per commercio. È però posta la condizione che l'importatore sia domiciliato nella zona economica estera e la merce provenga da questa zona (art. 14 n. 20 LD).

2 La franchigia non è concessa se non per le merci importate e vendute dai produttori
o dai raccoglitori e non per quelle acquistate da terzi per essere rivendute.

3 La quantità totale che può essere importata giornalmente in franchigia da una sola
e stessa persona è limitata a 100 kg lordi.

4 Le Direzioni di circondario prendono i provvedimenti atti a conservare a questo
traffico il carattere di piccolo traffico di mercato e a impedire l'abuso della franchigia.

5 Sono riservati gli accordi internazionali per certe regioni di confine, come pure
quelle maggiori agevolezze che il Consiglio federale dovesse concedere in virtù dell'articolo 58 della LD.

Ordinamento generale 14

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Art. 26

Importazione di latte nel traffico di confine 1

Il latte fresco prodotto nella zona economica estera, in quanto sia necessario all'approvvigionamento di località della zona economica svizzera, è ammesso in franchigia (art. 14 n. 21 LD).

2 La franchigia è accordata dalla Direzione circondariale competente se l'importazione è resa necessaria dall'insufficiente produzione locale. Il richiedente deve ciò
provare mediante dichiarazione in tal senso dell'autorità comunale del luogo di destinazione. Il richiedente deve inoltre provare mediante i contratti d'acquisto o attestazioni officiali che il latte proviene dalla zona economica estera limitrofa.


Art. 27

Importazione di pesci nel traffico di confine 1 I pesci freschi pescati nelle acque di confine dagli abitanti delle regioni rivierasche
svizzere sono ammessi in franchigia (art. 14 n. 22 LD).

2 Gli abitanti della riva svizzera che intendono rivendicare la franchigia sono tenuti a
provare che hanno il permesso di pescare e hanno osservato le disposizioni sulla
pesca.


Art. 28

Prodotti greggi del suolo: importazione nel traffico rurale di confine 1 I prodotti greggi del suolo eccettuati quelli della vigna provenienti da fondi situati
nella zona economica estera e coltivati dai loro proprietari, usufruttuari o affittuari,
sono ammessi in franchigia, semprechè il coltivatore sia domiciliato nella zona economica svizzera e importi questi prodotti egli stesso o per mezzo dei propri dipendenti (art. 14 n. 23 LD).

2 Sono considerati prodotti greggi del suolo i prodotti dei campi, dei prati, degli orti,
dei frutteti, come pure la legna e la torba, in quanto non abbiano subito altra manipolazione all'infuori di quella necessaria per raccoglierli e trasportarli. In virtù dell'articolo 58 della LD, il Consiglio federale può concedere eccezionalmente la franchigia pel carbone di legno e pel sidro.

3 Sono esclusi dalla franchigia tutti gli altri prodotti agricoli che non possono essere
considerati come prodotti greggi del suolo (bestiame giovane da macello, latte, formaggio, lana, pollame, uova, miele, gamberi, pesci e simili).

4 Sono invece ammessi in franchigia i prodotti greggi del suolo e i prodotti agricoli
provenienti dai fondi intersecati dalla linea doganale se le case e i fabbricati rurali
d'esercizio sono situati nella zona economica svizzera (cfr. art. 24 cpv. 4).

5 Le persone nominate nel capoverso 1, che intendono usufruire della franchigia, devono presentare alla Direzione di circondario competente, entro il mese di aprile di
ogni anno, un certificato officiale comprovante la loro qualità di proprietarie, usufruttuarie o affittuarie; inoltre, la dichiarazione circa il raccolto presumibile delle
singole coltivazioni indicando l'ufficio doganale dal quale i prodotti saranno importati. I moduli relativi si possono avere presso la rispettiva Direzione di circondario.

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Il coltivatore ha inoltre l'obbligo di provare di essere legalmente domiciliato (art. 23
CC35) nella zona economica svizzera limitrofa.

6 I detentori d'un permesso d'importazione in franchigia pel sidro devono notificare
all'ufficio doganale competente, al più tardi 14 giorni prima della raccolta delle
frutta, la quantità presumibile di sidro che sarà ottenuta dal raccolto.

7 La Direzione di circondario sente il preavviso dell'ufficio doganale ed esamina i
documenti giustificativi, che poi trasmette, con la sua approvazione, all'ufficio doganale d'importazione. Questo è con ciò autorizzato ad ammettere in franchigia i
prodotti in causa.

8 Visitata la merce, l'ufficio doganale prende nota nel documento giustificativo di
ogni importazione. Il documento resta in sua custodia; terminata l'importazione,
l'ufficio lo ritorna alla Direzione di circondario.

9 I permessi d'importazione per i prodotti greggi del suolo valgono soltanto per
l'anno in corso e per i prodotti e i quantitativi in essi indicati.

10 L'ufficio doganale competente è tenuto ad esaminare se le condizioni richieste per
l'ammissione in franchigia sono ossequiate. Se ha motivo di dubitarne informa la
Direzione di circondario per le ulteriori indagini. La Direzione prende i provvedimenti atti a impedire gli abusi.

11 L'abuso delle agevolezze accordate per il traffico rurale di confine è punito in
conformità delle disposizioni penali relative della legge sulle dogane (art. 74 LD).


Art. 29

Importazione dell'uva e del vino 1 L'uva fresca o pigiata, prodotta nella zona economica estera fino ad una quantità
totale di quarantadue quintali metrici o il vino nuovo che se ne è ottenuto, fino ad
una quantità di trenta ettolitri quando siano importati nell'anno stesso della vendemmia dai proprietari od usufruttuari indicati nell'articolo 28 capoverso 1, o dai loro dipendenti, sono ammessi in franchigia.

2 Per quantità maggiori di quelle sopraindicate il dazio è ridotto come segue: a.

per il vino nuovo:
aa. per quantità di oltre trenta ettolitri sino a cento ettolitri è riscosso un quarto del dazio stabilito nella tariffa; bb. per quantità di oltre cento ettolitri sino a duecento ettolitri è riscossa la metà del dazio stabilito nella tariffa; cc. per quantità di oltre duecento ettolitri sino a mille ettolitri sono riscossi tre quarti del dazio stabilito nella tariffa.

b.

Per l'uva:
aa. per quantità di oltre quarantadue sino a centoquaranta quintali metrici è riscosso un ottavo del dazio stabilito nella tariffa; bb. per quantità di oltre centoquaranta sino a duecent'ottanta quintali metrici è riscosso un quarto del dazio stabilito nella tariffa;

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RS 210

Ordinamento generale 16

631.01

cc. per quantità di oltre duecent'ottanta sino a millequattrocento quintali metrici sono riscossi tre ottavi del dazio stabilito nella tariffa.

c.

Per l'uva, in quantità di oltre millequattrocento quintali metrici, o per il vino
che se ne è ottenuto, in quantità di oltre mille ettolitri, è riscosso il dazio intero stabilito nella tariffa.

3 Per la classificazione dell'uva e del vino nelle graduatorie di sdaziamento suindicate fa stato il peso netto o il numero dei litri; l'ammontare del dazio è invece calcolato in base al peso lordo.

4 Le vinacce sono escluse dalla franchigia.

5 Le disposizioni dell'articolo 28 capoversi 5 a 11 sono applicabili per analogia.

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Franchigia per le merci trattate con carta di passo

Art. 30

Regola generale

La franchigia per le merci trattate con carta di passo è accordata in base alle condizioni stabilite nelle tabelle annesse agli articoli 103 e seguenti.


Art. 31

Animali e veicoli stranieri 1 Riservate le misure di controllo previste nel capoverso 4 qui appresso e adempite
che siano le condizioni prescritte, gli animali da tiro e da sella provenienti dall'estero, i veicoli di ogni genere coi necessari animali e finimenti, organi propulsori,
pezzi di arredamento e di ricambio, in quanto i veicoli servano al trasporto di persone o merci al di qua del confine ed escano poscia dalla Svizzera, sono ammessi in
franchigia (art. 15 n. 1 LD).

2 Il foraggio occorrente per gli animali da soma, da tiro e da sella, durante il trasporto, può essere ammesso in franchigia, il foraggio così importato non deve tuttavia, normalmente, eccedere due razioni giornaliere.

3 Per quanto riguarda le formalità sanitarie al confine, si richiamano le istruzioni relative dell'Ufficio veterinario federale.

4 Al confine gli animali ed i mezzi di trasporto nominati nel capoverso 1 sono sottoposti allo sdoganamento intermedio. Il trattamento doganale deve conformarsi alle
condizioni, al genere del traffico, nonchè alle circostanze. Di regola, si rilascerà una
carta di passo. Tuttavia, nel traffico stradale e segnatamente nel traffico rurale di
confine, si potrà ammettere la semplice annotazione con o senza garanzia del dazio,
se nulla v'è da temere e alla condizione che gli animali e i veicoli siano riesportati
sotto controllo doganale entro 48 ore dallo sdoganamento. I carri e i cassoni per il
trasporto delle masserizie sono trattati con carta di passo.

5 Lo sdoganamento dei velocipedi, delle motociclette e delle automobili, nel traffico
viaggiatori e turistico, è disciplinato da ordinanza speciale. Lo sdoganamento dei
veicoli ferroviari, del materiale di carico e di protezione (copertoni, ecc.), nonchè

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delle parti di ricambio relative, è disciplinato dall'ordinanza sullo sdoganamento degli invii per ferrovia36.

6 Per quanto riguarda il traffico aereo, sono riservate le disposizioni degli articoli
113 e 114.


Art. 32

Animali e veicoli indigeni 1 Riservate le misure di controllo previste nel capoverso 2 e adempite che siano le
condizioni prescritte, gli animali da tiro e da sella provenienti dal libero traffico interno, i veicoli di ogni genere coi necessari animali e finimenti, organi propulsori,
pezzi di arredamento e di ricambio, che abbiano servito al trasporto di persone o di
merci attraverso il confine e ritornino poscia nella Svizzera, sono ammessi in franchigia (art. 15 n. 2 LD).

2 Gli animali ed i veicoli citati nel capoverso 1 devono essere, di regola, dichiarati
all'ufficio doganale di confine, prima della importazione, per il trattamento con carta
di passo. Nel traffico stradale entro la zona economica e particolarmente nel traffico
rurale di confine, quando non vi sia da temere una sostituzione di merce, è ammessa
la semplice annotazione o un trattamento anche più semplice. I carri e i cassoni per il
trasporto delle masserizie sono sempre trattati con carta di passo.

3 Lo sdoganamento dei velocipedi, delle motociclette e delle automobili nel traffico
viaggiatori e turistico è disciplinato da un'ordinanza speciale. Lo sdoganamento dei
veicoli ferroviari, del materiale di carico e di protezione, nonchè delle parti di ricambio relative, è disciplinato dall'ordinanza sullo sdoganamento degli invii per ferrovia37.

4 L'ammissione in franchigia è subordinata alla condizione che gli animali da soma e
da sella, nonchè i veicoli dichiarati all'ufficio doganale per la reimportazione, siano
gli stessi che furono esportati e vengano reimportati nel termine utile; inoltre, gli oggetti nominati nel capoverso 1 non devono aver subito alcuna modificazione in corso di viaggio.

5 Per quanto riguarda il traffico aereo, sono riservate le disposizioni degli articoli
113 e 114.


Art. 33

Recipienti e imballaggi esteri 1 Riservate le misure di controllo previste nel capoverso 3, e adempite che siano le
condizioni prescritte, gli imballaggi marcati, compresi i tubetti e i rocchetti, che sono importati vuoti in Isvizzera per essere rispediti pieni al mittente o per essere riesportati per conto di quest'ultimo a un altro destinatario all'estero sono ammessi in
franchigia (art. 15 n. 3 LD).

2 I recipienti e gli imballaggi vuoti, importati per essere riempiti e quindi riesportati
pieni, devono essere dichiarati esplicitamente come tali, sia all'entrata che all'uscita.

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RS 631.252.1 37

RS 631.252.1

Ordinamento generale 18

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3 Il trattamento doganale dipende dal genere e dallo stato degli oggetti. Di regola,
viene rilasciata una carta di passo. In tal modo sono trattati specialmente i recipienti
nuovi ed usati di vetro, di argilla e di metallo, i recipienti nuovi di legno ed i sacchi
nuovi, la cui identità al ritorno possa essere garantita. Degli imballaggi usati diversi
da quelli nominati è semplicemente presa nota.

4 Si trattano pure con carta di passo i recipienti e gli imballaggi importati pieni, se
dalla natura del contenuto risulta evidente l'intenzione di eludere il dazio secondo il
rimando loro proprio.


Art. 34

Animali, macchine, attrezzi e simili, importati dalla zona economica
limitrofa estera

1 Riservate le misure di controllo previste nel capoverso 4 e adempite che siano le
condizioni prescritte, gli animali, le macchine agricole, gli attrezzi e gli altri oggetti
importati da abitanti della zona economica estera per coltivare dei fondi situati nella
zona economica svizzera e quindi riesportati sono ammessi in franchigia (art. 15
n. 4 LD).

2 Analogamente l'articolo 15 numero 4 della LD, si applica al bestiame che gli abitanti della zona economica estera mandano a pascolare nei fondi situati nella zona
economica svizzera limitrofa (bestiame da pascolo) e quindi riesportano.

3 Non vi è obbligo di riesportazione per i concimi, le sementi, i piantoni e le barbatelle, i pali per piante, i pali da vite, usati per la coltivazione di questi fondi; inoltre,
per cibi e le bevande per il consumo giornaliero degli operai sul lavoro.

4 Di regola, gli oggetti citati nei capoversi 1 e 2, per i quali è rivendicata la franchigia, devono essere dichiarati per l'annotazione all'atto dell'importazione e tranne
quelli citati nel capoverso 3, presentati all'ufficio doganale entro il termine di riesportazione fissato.

5 Gli uffici doganali di confine hanno facoltà, in analoga applicazione dell'articolo
24 capoverso 4, di accordare ulteriori agevolezze, in quanto lo Stato limitrofo accodi
la reciprocità.


Art. 35

Traffico attraverso territorio estero 1 Riservate le misure di controllo previste nel capoverso 3 e adempite che siano le
condizioni prescritte, le merci provenienti dal libero traffico in Isvizzera che, per
giungere per la via più breve possibile da un luogo situato nel territorio doganale
svizzero a un altro luogo dello stesso territorio, devono passare per brevi tratti di territorio estero, sono esonerate dal dazio e dalla tassa di monopolio (art. 15 n. 5 LD).

2 Si possono trasportare merci attraverso territorio estero: a.

nel traffico stradale, viaggiatori e per acqua, per brevi tratti; b.

nel traffico ferroviario, sui tratti specificati nell'ordinanza sullo sdoganamento degli invii per ferrovia38.

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RS 631.252.1

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19

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3 All'uscita le merci citate nel capoverso 1 sono, di regola, trattate con carta di passo. Nel traffico stradale e viaggiatori è tuttavia ammessa la semplice annotazione.
Per il controllo del traffico di confine attraverso brevi tratti di territorio estero, piccole enclaves oppure acque di confine, si possono emettere certificati per la reimportazione in franchigia. Gli effetti personali, come pure le merci soggette a dazio,
esportati dalla Svizzera nel traffico viaggiatori, in borse, bauli, pacchi e simili, per
essere reimportati direttamente in Svizzera attraverso territorio estero, possono essere trattati, se la natura dei colli lo consente, con carta di passo o con semplice annotazione, oppure, secondo le circostanze, con sistemi di controllo più semplici ancora.

4 Qualora venga omessa la dichiarazione all'ufficio doganale di uscita, la merce è
trattata, quando rientra, come se fosse proveniente dall'estero a meno che l'origine
svizzera non sia sufficientemente provata. Ciò vale anche per gli invii ai quali sia
stata tolta o alterata la chiusura doganale.


Art. 36


39

Altre merci per uso temporaneo 1 Riservate le misure di controllo previste per lo sdoganamento con carta di passo
(art. 103 e segg.) e adempiute che siano le condizioni prescritte, le merci diverse da
quelle indicate negli articoli 31 a 35 che sono importate per uso temporaneo in Svizzera o che ritornano in Svizzera dopo un uso temporaneo all'estero (art. 15 n. 6 LD)
sono esentate dall'obbligo di pagamento dei tributi doganali e delle tasse di monopolio.

2 La Direzione generale delle dogane può, per motivi economici, ricusare il trattamento con carta di passo e dare istruzioni a questo riguardo alle Direzioni di circondario e agli uffici doganali.

3

Traffico di merci fruenti di agevolezze doganali 31

Merci di ritorno

Art. 37


40

Merci svizzere di ritorno 1 Le merci esportate, provenienti dal libero traffico interno, rispedite intatte al mittente in Svizzera, sono ammesse in franchigia. La franchigia è concessa anche se la
rispedizione è effettuata all'indirizzo di un terzo per ordine e conto del mittente in
Svizzera. I dazi riscossi all'uscita sono restituiti; gli importi rifusi per effetto dell'esportazione vanno nuovamente pagati.

2 Le merci esportate per il deposito, nonchè gli animali esportati temporaneamente
sono esclusi dalla franchigia.

3 Le domande intese ad ottenere la franchigia e la restituzione di dazi d'uscita riscossi devono essere presentate all'atto dello sdoganamento all'importazione. Può 39

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

Ordinamento generale 20

631.01

essere tenuto conto delle domande posticipate d'esenzione dal dazio se entro il termine di ricorso esse sono presentate per iscritto alla Direzione di circondario delle
dogane nella cui circoscrizione è stata effettuata l'importazione.

4 Per le restituzioni è riscossa la tassa fissata nella rispettiva ordinanza41.


Art. 38


42

Merci estere di ritorno 1 È rimborsato il dazio sulle merci estere sdoganate all'importazione che, a causa di
rifiuto del destinatario o di rescissione del contratto di vendita o di commissione, o
perchè rimaste invendute, ritornano intatte al mittente all'estero; non è riscosso un
dazio d'uscita. La restituzione e l'esenzione dal dazio sono concesse anche se il rinvio è effettuato per ordine e conto del mittente all'estero, all'indirizzo di un terzo, o
se le merci sono distrutte sotto controllo doganale.

2 La riesportazione o la distruzione devono essere effettuate entro due anni a contare
dallo sdoganamento all'importazione. Se la merce è ritirata a causa di un difetto e
sostituita gratuitamente, il termine è di tre anni.

3 Le domande di restituzione devono essere presentate all'atto dello sdoganamento
all'esportazione. Può essere tenuto conto delle domande posticipate di restituzione
se entro 60 giorni a contare dallo sdoganamento alla esportazione esse sono presentate per iscritto alla Direzione di circondario delle dogane nella cui circoscrizione è
stata effettuata la riesportazione e l'identità della merce è accertata in modo irreprensibile.

4 Per le restituzioni è riscossa la tassa fissata nella rispettiva ordinanza43.

32

Traffico di perfezionamento44

Art. 39


45

Agevolazioni doganali e franchigia di dazio L'Amministrazione delle dogane concede agevolazioni doganali o la franchigia di
dazio per merci soggette a dazio importate o esportate temporaneamente per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione.

2 L'Amministrazione delle dogane concede agevolazioni doganali o la franchigia di
dazio per merci importate soggette a dazio se al loro posto vengono esportate come
prodotti lavorati o trasformati merci svizzere, nella stessa quantità e della medesima
qualità e natura. D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia46, il Diparti41

RS 631.152.1 42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

43

RS 631.152.1 44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° luglio 1995
(RU 1995 1818).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° luglio 1995
(RU 1995 1818).

46

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

OLD

21

631.01

mento federale delle finanze designa le materie prime agricole considerate prodotti
analoghi a tenore del presente capoverso.

3 L'Amministrazione delle dogane accorda per principio la franchigia di dazio. Se
gli interessi dei fabbricanti svizzeri lo richiedono, essa può riscuotere un dazio ridotto. In tal caso essa tiene conto segnatamente del valore aggiunto durante le precedenti fasi di trasformazione.

4 Se le condizioni economiche esigono una limitazione quantitativa delle importazioni di materie agricole di base fruenti dell'agevolazione doganale, il Dipartimento
federale delle finanze ne fissa i quantitativi d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia.

5 Se sono adempite le premesse del capoverso 2, su domanda è concessa la restituzione del dazio per determinate materie agricole di base che dopo un primo perfezionamento sono rivendute per essere lavorate o trasformate sul territorio doganale
svizzero, allorquando il traffico giusta l'articolo 39c capoverso 1 è terminato. Il Dipartimento federale delle finanze designa tali materie di base d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia e stabilisce i principi per il calcolo della restituzione
del dazio.

a47 Sdoganamento di sottoprodotti, cascami e perdite 1 I sottoprodotti, i cascami e le perdite risultanti dalla lavorazione, dalla trasformazione o dalla riparazione, nonché i materiali aggiunti alla merce nell'ambito della lavorazione, della trasformazione o della riparazione, sono soggetti allo sdoganamento.

2 Se lo ritiene opportuno per motivi economici o di altra natura, la Direzione generale delle dogane può concedere agevolazioni o la franchigia di dazio.

b48 Autorizzazione

1 Nel traffico delle merci destinate ad essere lavorate o trasformate, l'agevolazione
doganale o la franchigia di dazio sono accordate in base ad un'autorizzazione della
Direzione generale delle dogane. L'autorizzazione è rilasciata unicamente a persone
che hanno la loro sede o il loro domicilio nel territorio doganale svizzero e che eseguono esse stesse il lavoro o che lo fanno eseguire da terzi. I richiedenti, che sollecitano la restituzione del dazio a tenore dell'articolo 39 capoverso 5, possono agire in
comune.

2 L'autorizzazione è valida per un determinato genere di merce e un determinato genere di perfezionamento. Essa può essere vincolata a condizioni ed essere limitata
quantitativamente e nel tempo.

3 Invece dello sdoganamento con carta di passo l'autorizzazione può prevedere la restituzione o la sospensione condizionale dei dazi conformemente alle disposizioni
procedurali generali e prescrivere, per la sorveglianza del traffico, la tenuta della
contabilità nonché, in determinati casi, l'immagazzinamento e la trasformazione se47

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° luglio 1995 (RU 1995 1818).

48

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° luglio 1995 (RU 1995 1818).

Ordinamento generale 22

631.01

parati delle merci importate. Sono salvi i controlli aziendali da parte degli organi
doganali.

4 Qualora il traffico di perfezionamento non sia disciplinato da accordi internazionali, prima di rilasciare l'autorizzazione la Direzione generale delle dogane chiede
se necessario il parere di periti in materia economica.

c49 Disposizioni procedurali particolari 1 Su domanda, nel traffico attivo l'agevolazione doganale o la franchigia di dazio
sono accordate definitivamente secondo le disposizioni procedurali generali, se: a.

la merce importata o la merce di sostituzione è stata esportata entro il termine prescritto sotto forma di prodotto lavorato o trasformato; e b.

la quantità di prodotti lavorati o trasformati è stata comprovata con la presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione o simili.

2 Nel traffico di riparazione passivo non è necessaria nessuna autorizzazione della
Direzione generale delle dogane per l'ottenimento dell'agevolazione doganale o
della franchigia di dazio, se si tratta di merci d'origine estera per le quali è comprovato che possono essere riparate soltanto dal fornitore estero o per le quali il traffico
di riparazione è disciplinato da un accordo internazionale. In entrambi i casi l'ufficio
doganale accorda la franchigia indipendentemente dalle condizioni economiche.

3 Nel traffico di riparazione attivo gli uffici doganali concedono la franchigia di dazio, sempre che interessi particolari non vi si oppongano.

4 Se le condizioni locali lo richiedono, gli uffici doganali concedono la franchigia di
dazio nel traffico di confine (art. 58 LD), conformemente alle prescrizioni sul traffico con carta di passo (art. 103 segg.), per le seguenti merci importate o esportate
temporaneamente:

a.

legname da squadrare, spaccare o segare, cereali da macinare, semi oleosi da
pressare, pelli da conciare nonché altri prodotti agricoli destinati ad una
delle summenzionate trasformazioni o ad una trasformazione analoga, a
condizione che i prodotti siano originari della zona limitrofa; b.

materiali per la confezione di capi d'abbigliamento e oggetti da riparare,
perfezionare o modificare a condizione che le merci siano destinate al fabbisogno dell'abitante della zona limitrofa che fa eseguire il lavoro.

33

Trattamento doganale differenziale secondo l'uso

Art. 40


50

1 Riservate le eccezioni qui appresso, per le merci che secondo il loro uso sono soggette a differenti aliquote di dazio (art. 18 LD), la proposta di ammissione al dazio 49

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° luglio 1995 (RU 1995 1818).

50

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 18 dic. 1961 (RU 1961 1226).

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23

631.01

ridotto e la prova dell'uso, devono essere presentate all'atto dello sdoganamento in
entrata.

2 La prova dell'uso dev'essere fornita sia rendendo la merce inservibile a scopi diversi da quelli che giustificano l'applicazione del tasso ridotto, sia in altro modo ritenuto sufficiente dalla Direzione generale delle dogane. Ove le circostanze lo motivino, si potrà accettare, al posto della prova dell'uso, un impegno di garanzia (impegno circa l'uso, «Revers»). In questi casi, l'Amministrazione delle dogane può chiedere delle prove posticipate sull'uso della merce per scopi che giustificano il trattamento doganale di favore.

3 Se all'atto dello sdoganamento in entrata è fatto valere il diritto di ammissione al
dazio ridotto, ma non è fornita la prova dell'uso e non è dato neppure l'impegno di
garanzia, si procederà allo sdoganamento provvisorio in base all'aliquota di dazio
più alta. La merce sarà posticipatamente ammessa al dazio ridotto se, entro 60 giorni
o entro un termine più lungo stabilito dalla Direzione generale delle dogane, è presentata una corrispondente domanda e fornita la prova dell'uso, oppure è contratto
un impegno di garanzia.

4 L'impegno di garanzia dev'essere assunto dal consumatore della merce. Se delle
merci sdoganate al dazio ridotto sono temporaneamente possedute o trattate da un
commerciante, si può allora accettare in corrispondente atto d'impegno anche da
questo. Chiunque contrae un impegno di garanzia (per consumatore o per commerciante) si obbliga a pagare la differenza di dazio, quando la merce sia usata per uno
scopo non corrispondente alla riduzione di dazio, oppure sia impiegata in qualsiasi
altro modo contrario all'impegno di garanzia.

5 Il Dipartimento federale delle finanze ha la facoltà: a.

di prescrivere per talune merci e generi d'impiego, che la merce sia sdoganata definitivamente in entrata al dazio maggiore e che la differenza di dazio
sia restituita posticipatamente su domanda e prova dell'uso; b.

di prevedere per talune merci e generi d'impiego, che l'impegno di garanzia
sia contratto in modo semplificato, segnatamente, di permettere che, mediante una dichiarazione scritta, il consumatore assuma, al momento in cui è
fornita la merce, gli obblighi derivanti dall'impegno di garanzia della persona precedentemente obbligata; c.

di escludere che talune merci, sdoganate al dazio ridotto, possano essere impiegate, mediante pagamento posticipato della differenza di dazio, ad uno
scopo non corrispondente alla riduzione daziaria; d.

di stabilire condizioni più particolareggiate, in tutti i casi di sdoganamento
differenziale secondo l'uso, di chiedere prove suppletive, di emanare prescrizioni speciali di procedura, nonchè di prevedere misure di controllo e di sicurezza.

Ordinamento generale 24

631.01

4

Disposizioni generali relative alle operazioni doganali 41

Denunzia e documenti giustificativi 411

Denunzia all'atto dell'importazione

Art. 41

1 Le merci che, importate od esportate, attraversano la linea doganale, devono essere
condotte alla dogana di confine più vicina e poste sotto controllo doganale, in conformità delle disposizioni dell'articolo 30 della LD.

2 Nelle acque di confine i natanti carichi di merce non devono fermarsi e far scalo se
non ai punti d'approdo della riva svizzera specialmente designati. Se sono costretti
ad approdare altrove per forza maggiore o pericolo imminente, ne deve essere subito
dato avviso all'uso doganale o al posto di guardie più vicino. Il carico può essere
modificato soltanto in presenza e col permesso d'un funzionario doganale.

412

Denunzia a una dogana incompetente

Art. 42

Le merci e i carichi denunziati, dopo varcata la frontiera, a un ufficio doganale non
competente o che non abbia i mezzi tecnici per eseguire lo sdoganamento (art. 44)
sono, a scelta del contribuente e a sue spese, ricondotti sotto scorta doganale al di là
del confine oppure condotti a un ufficio competente (art. 34 cpv. 1 LD).

413

Documenti giustificativi per il trasporto delle merci
in vicinanza della linea doganale


Art. 43

Gli organi doganali hanno facoltà di esigere dai vettori che circolano nelle vicinanze
della linea doganale un documento giustificativo circa la provenienza della merce
(art. 30 cpv. 4 LD). Di regola, dovrà essere presentato un certificato emanante da un
ufficio doganale o da un posto di guardie di frontiera dal quale risulti il genere, il peso e la provenienza della merce trasportata. Eccezionalmente anche l'autorità comunale può rilasciare tali certificati. Questi devono portare la data, e il termine di validità vi deve essere indicato. Presso gli uffici doganali al confine ed i posti di guardie sarà affisso un elenco delle strade e dei sentieri sui quali è ammesso il transito
delle merci soltanto in base a tali certificati.

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25

631.01

42

Sdoganamento 421

Competenze degli uffici

Art. 44


51

1 Gli uffici doganali sono suddivisi secondo la loro importanza in uffici principali e
in uffici secondari.

2 Gli uffici principali sono abilitati a tutti gli sdoganamenti, mentre gli uffici secondari sono abilitati allo svolgimento delle operazioni doganali nel traffico di confine e
viaggiatori, nonchè agli sdoganamenti, scevri di particolari difficoltà, delle merci destinate al commercio nel traffico delle zone di frontiera.

3 La Direzione generale delle dogane ha la facoltà di limitare le competenze degli
uffici principali e di estendere o restringere quelle degli uffici secondari, quando le
circostanze locali o le necessità d'esercizio o di traffico lo esigano.

422

Luogo delle operazioni

Art. 45

1 Come luogo delle operazioni, nel senso dell'articolo 33 della LD, sono considerati
i locali e le piazze all'uopo officialmente designati. Tutte le merci soggette a sdoganamento devono essere, di regola, presentate nel luogo officine delle operazioni.
Nelle stazioni ferroviarie il luogo è stabilito di comune accordo colle autorità ferroviarie.

2 Se per ragioni plausibili il contribuente chiede lo sdoganamento di una data merce
fuori del luogo officiale delle operazioni, si può accedere alla domanda, purchè l'ufficio disponga del personale necessario. Sarà, in tal caso, riscossa la tassa stabilita
nell'ordinanza sulle tasse52.

423

Ordine delle operazioni

Art. 46

1 Le merci poste sotto controllo doganale (art. 33 LD) sono sdoganate nell'ordine in
cui le dichiarazioni sono presentate dai dichiaranti all'ufficio doganale per la bollatura. Se la dichiarazione è restituita per essere completata o rettificata, fa stato, per
l'ordine delle operazioni, il momento in cui è ripresentata completata o corretta.

2 Sono riservate le disposizioni speciali previste per il traffico viaggiatori (art. 111).

51

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 18 dic. 1961 (RU 1961 1226).

52

RS 631.152.1

Ordinamento generale 26

631.01

424

Dichiarazione doganale

Art. 47

Allestimento

1 La persona soggetta all'obbligo della denunzia deve proporre lo sdoganamento
delle merci sotto controllo, presentando, conformemente all'articolo 31 della LD,
una dichiarazione doganale.

2 La dichiarazione è fatta, di regola, per iscritto e deve essere firmata con inchiostro
o con matita copiativa. Nel traffico di confine (art. 58 LD) e nel traffico viaggiatori
(art. 48 LD) basta tuttavia la dichiarazione verbale. La dichiarazione verbale impegna il dichiarante come la dichiarazione scritta e nella stessa misura. Per l'importazione dei prodotti greggi del suolo e del vino (art. 28 e 29) occorre una dichiarazione scritta.

3 La dichiarazione doganale deve essere stesa sul formulario officiale previsto per il
genere d'operazione di cui si tratta. I formulari sono forniti dagli uffici doganali al
prezzo di costo e possono essere disposti in modo che, stendendo la dichiarazione,
risulti, riprodotta a decalco, anche la quietanza.

4 Quando la persona soggetta all'obbligo della denunzia non sia in grado di stendere
la dichiarazione prescritta, l'agente doganale può, eccezionalmente, se richiesto, allestirla egli stesso secondo le indicazioni dell'interessato, apponendovi però un'osservazione in tal senso. La dichiarazione deve essere firmata; se il dichiarante è illetterato, vi apporrà una croce, che, autenticata dalla dogana, terrà luogo di firma.

5 Colla dichiarazione doganale devono essere presentati, oltre i documenti previsti
dalla legge, anche le lettere di vettura, le polizze di carico, i manifesti, le dichiarazioni originali e gli altri documenti simili di spedizione, come pure i certificati
d'analisi officiali e la dichiarazione riguardante il risultato della visita. Inoltre, devono essere prodotti tutti i documenti allegati dal mittente, in quanto possano essere
presentati alle autorità, e le attestazioni e gli altri documenti officiali che permettano
o facilitano lo sdoganamento.

6 Nel traffico stradale la dichiarazione deve essere presentata, di regola, entro le
ventiquattro ore che seguono immediatamente il collocamento della merce sotto
controllo doganale. Per gli uffici doganali interni è concesso un termine di sei giorni. Questi termini possono, ove le circostanze del traffico lo richiedano, essere prorogati col consenso della Direzione di circondario. Nel traffico ferroviario e per acqua i termini sono stabiliti con ordinanze speciali. Le merci non dichiarate entro il
termine stabilito sono d'officio respinte, a spese del contribuente, oltre il confine,
oppure spedite al deposito doganale più vicino o custodite dalla dogana se questa dispone delle installazioni necessarie.

7 Prima di consegnare la dichiarazione alla dogana la persona soggetta all'obbligo
della denunzia può, in conformità dell'articolo 32 della LD, chiedere gli schiarimenti opportuni all'ufficio doganale e consultare la tariffa, il repertorio delle merci e
le diverse leggi doganali.

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631.01

8 La persona soggetta all'obbligo della denunzia ha facoltà di esaminare o far esaminare da un suo procuratore, senza il concorso della dogana, a proprie spese e rischio,
le merci poste sotto controllo doganale (art. 32 LD). È però assolutamente vietato, in
tale caso, di modificare o trasformare comecchessia la merce.


Art. 48

Visita preventiva

1 La persona soggetta all'obbligo della denunzia ha facoltà, in virtù dell'articolo 32
della LD, di chiedere la visita preventiva delle merci che non sono nominate nella
tariffa o che non sono ancora classificate, se sono forniti i dati necessari alla classificazione, particolarmente riguardo alla composizione, allo stato e all'impiego
della merce. Può procedere analogamente se si tratta di colli composti di merci diverse non sufficientemente specificate nei documenti di scorta.

2 La visita preventiva con il concorso della dogana può essere limitata ai colli designati dalla persona soggetta all'obbligo della denunzia; in tal caso è riservato alla
dogana il diritto di visita sui colli non sottoposti alla visita preventiva.

3 Gli agenti della dogana devono vegliare a che durante la visita preventiva non sia
sottratto, occultato o modificato alcuno degli oggetti contenuti nei colli.

425

Esame della dichiarazione

Art. 49

1 L'ufficio doganale esamina le dichiarazioni a norma dell'articolo 34 della LD. Può
respingere quelle non stese conformemente alla legge, come pure quelle raschiate. Il
dichiarante dovrà autenticare colla propria firma le rettifiche e le modificazioni che
fossero necessarie.

2 Una dichiarazione accettata mediante apposizione del bollo in conformità dell'articolo 35 della LD può essere sostituita, completata, rettificata o distrutta soltanto se
ne è fatta esplicita richiesta prima che sia ordinata la visita e prima dell'allestimento
della bolletta doganale. Se la bolletta doganale è stata stesa, l'ufficio doganale può
accogliere delle domande di ammissione al dazio di favore, di esenzione dal dazio o
di modificazione del genere di sdoganamento qualora l'invio si trovi ancora sotto
custodia della dogana, della posta o della ferrovia. In tal caso è riscossa la tassa fissata nella rispettiva ordinanza53.54 3 Dei documenti giustificativi (come certificati, attestazioni, ecc.) occorrenti per eseguire lo sdoganamento e che rimangono temporaneamente o definitivamente presso
l'ufficio deve essere fatto cenno nella dichiarazione doganale (art. 47). Questi documenti sono bollati dalla dogana come la dichiarazione. 426 Visita 53

RS 631.152.1 54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

Ordinamento generale 28

631.01

426

Visita


Art. 50

Procedimento

1 Se l'ufficio doganale dispone per la visita conformemente all'articolo 36 della LD,
ne informa la persona soggetta all'obbligo della denunzia invitandola a provvedere
come vuole la legge. L'interessato deve far scaricare a sue spese e a proprio rischio i
colli da visitare, portarli nel locale di visita, pesarli, aprirli, sballarli e ottemperare a
tutte le disposizioni dell'ufficio doganale tendenti a stabilire la quantità della merce
(contando, misurando, ecc.). Se fu disposto per una semplice visita a scelta, si devono designare esplicitamente i colli che si vogliono visitare; ciò non pregiudica il diritto di estendere più tardi la visita ad altri colli. Se si tratta di carri carichi di merce
d'un sol genere, l'agente che procede alla visita decide circa l'estensione e l'eseguimento delle operazioni di revisione.

2 Di regola la dogana riconosce i pesi accertati officialmente dalla ferrovia. In casi
speciali può controllarli.

3 L'ufficio doganale fa eseguire le analisi e gli esperimenti necessari per la classificazione delle merci.

4 L'agente che ha eseguito la visita ne attesta il risultato sulla dichiarazione doganale, la quale, se del caso, sarà da lui rettificata (art. 35 cpv. 4 LD). È riservata l'azione
penale in caso di contravvenzione.

5 Se i colli sono muniti di serratura, la verificazione del contenuto è differita fin
tanto che il dichiarante non si sia procurate le chiavi. Se il dichiarante forza la serratura, risponde egli solo di tutte le conseguenze.

6 Terminata la visita, spetta al dichiarante imballare, chiudere e preparare per la rispedizione, a proprio rischio e a proprie spese, i colli visitati.


Art. 51

Prelevamento di campioni 1 Se per determinare il dazio o per altre ragioni occorre prelevare campioni (prelevamento di campioni, art. 36 cpv. 2 LD), l'operazione deve essere compiuta dal dichiarante in presenza dell'agente doganale delegato alla visita oppure da quest'ultimo in presenza del dichiarante. Tale operazione deve limitarsi allo stretto necessario per stabilire l'ammontare del dazio, eseguire altre indagini officiali o servire come mezzo di prova in caso di ricorso. I campioni non consumati totalmente
nell'esame saranno possibilmente reintegrati nel rispettivo invio, in quanto non debbano essere conservati dall'ufficio doganale.

2 L'ufficio doganale che preleva campioni deve prenderne debita nota. I campioni
conservati dall'ufficio devono essere classificati, muniti, cioè, di chiare annotazioni
circa l'invio dal quale furono tolti e la dichiarazione alla quale si riferiscono. I campioni sono conservati almeno sino alla scadenza del termine utile di ricorso; sono
poi consegnati al dichiarante, se ne fa domanda, oppure trattenuti per la collezione
officiale o distrutti.

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631.01


Art. 52

Pesatura delle merci

1 Per le merci trasportate dalle Ferrovie federali svizzere, dalla Posta Svizzera e dalle
imprese date in concessione non si devono accettare dichiarazioni doganali senza
l'indicazione del peso.55 Se nelle dichiarazioni presentate negli altri traffici il peso
non è esposto, la dogana procede essa stessa alla pesatura.

2 Il peso è determinato in base alle norme stabilite dalla legge federale del 10 ottobre
190256 sulla tariffa doganale svizzera.

3 Per la pesatura si riscuotono, di regola, le tasse fissate nell'ordinanza sulle tasse57.
Questa disposizione vale soltanto per le merci destinate al commercio, il cui peso
superi dieci chilogrammi e il cui dazio importi almeno un franco. La dogana non riscuote tasse di pesatura nelle relazioni con le Ferrovie federali svizzere, con la Posta
Svizzera e con le imprese di trasporto concessionarie e neppure nel traffico viaggiatori e nel traffico di confine, nel traffico con carta di passo e con bolletta di cauzione, salvo che si debba ricorrere alle bilance stradali a ponte bilico di proprietà
della dogana. 58 Non si riscuote tassa di pesatura per il controllo del peso se questo
risulta esposto esattamente nella dichiarazione. Per quanto riguarda le tasse di pesatura nei depositi doganali, si rimanda alle disposizioni dell'articolo 82 capoverso 3.

4 Se una merce ha da essere trasportata, per la pesatura, alla bilancia pubblica più vicina, si deve farla scortare dalla dogana. Per tale operazione il vettore è tenuto a pagare la tassa speciale prevista nell'ordinanza sulle tasse59.


Art. 53

Visita personale

1 La visita delle persone sospette di portare indosso merci proibite o soggette a dazio
(art. 36 cpv. 5 LD) deve sempre essere fatta in locali adatti, chiusi e riscaldati d'inverno. Si procederà col massimo tatto. Le donne devono essere visitate da una donna.

2 Se la visita fa scoprire merci soggette a dazio o proibite, che la persona soggetta
all'obbligo della denunzia non ha dichiarato per lo sdoganamento, si eleva contravvenzione conformemente alle disposizioni relative della legge sulle dogane.


Art. 54

Visita dei veicoli e dei carichi 1 Il diritto di visitare i veicoli nel traffico per terra, per aria e per acqua (art. 36 cpv.
3 LD) si estende a tutti i veicoli del genere che si incontrano in prossimità della linea
doganale (art. 43). Analogamente possono essere visitati i carichi portati da persone
o da animali.

55

Nuovo testo giusta il n. II 35 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

56

[CS 6 711. RU 1959 1397 art. 12 cpv. 2]. Ora: in base alle norme della LF del 9 ott. 1986
sulla tariffa delle dogane (RS 632.10).

57

RS 631.152.1 58

Nuovo testo del per. giusta il n. II 35 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

59

RS 631.152.1

Ordinamento generale 30

631.01

2 Qualora il conducente si opponga alla visita, il veicolo o il carico sono sequestrati
e condotti all'ufficio doganale più vicino per gli ulteriori accertamenti. Se questi non
portano alla scoperta di merci soggette a dazio o proibite, la Direzione di circondario
può, in base al rapporto ricevuto, infliggere al conducente un'ammenda (art. 10560
LD) o trasmettere gli atti alla Direzione generale per la decisione. È riservata in ogni
caso la procedura penale in base all'articolo 47 del Codice penale federale del 4 febbraio 185361.

3 Se la visita rivela merci passibili di dazio o proibite, che la persona soggetta all'obbligo della denunzia non ha dichiarato, si procede per contravvenzione in conformità
delle relative disposizioni della legge sulle dogane.


Art. 55

Sequestro di oggetti di carattere immorale Se nell'eseguire la visita vengono scoperti oggetti di carattere immorale (art. 36 cpv.
4 LD), l'ufficio doganale li sequestra provvisoriamente (art. 11962 avvisandone immediatamente per il tramite di servizio, la Direzione generale che, a sua volta, informa il Ministero pubblico federale. Al suo rapporto l'ufficio doganale unisce possibilmente dei campioni. Il Ministero pubblico federale decide se il sequestro deve
essere mantenuto.

427

Determinazione dell'importo del dazio

Art. 56

1 In base ai dati della dichiarazione doganale o al risultato della visita, la dogana determina l'importo del dazio.

2 L'agente doganale che sia in dubbio circa la voce di tariffa da applicare, chiede
istruzioni all'autorità preposta. Se il contribuente lo domanda, si può, nel frattempo,
procedere allo sdaziamento provvisorio, facendo garantire il dazio maggiore. Parimenti, se la merce è trattata con bolletta di cauzione o con carta di passo (art. 69
segg. e 103 segg.), si fa garantire il dazio massimo che può entrare in considerazione. In base alle istruzioni ricevute, l'ufficio procede allo sdaziamento definitivo o
alla determinazione dell'ammontare della garanzia. Le istruzioni sono comunicate al
contribuente, il quale ha facoltà di ricorso, conformemente all'articolo 109 numero 1
della LD 63.

3 Se il contribuente contesta il dazio determinato dall'agente doganale, può ricorrere
conformemente alle disposizioni dell'articolo 109 numero 1 della LD64 . A sua richiesta, si può eseguire, nel frattempo, lo sdoganamento provvisorio dietro garanzia
della somma stabilita dall'agente.

60

Ora: art. 104.

61

[RU III 335, VI 284 art. 5; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 3, 4 art. 61, 7 698 art. 69 n. 4 813
art. 48, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6, 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a]. Ora: in base
agli art. 285 e 286 CP (RS 311.0).

62

Ora, questo articolo è abrogato.

63

CS 6 475. Ora: conformemente all'art. 49 PA (RS 172.021).

64

CS 6 475. Ora: conformemente all'art. 49 PA (RS 172.021).

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31

631.01

43

Pagamento del dazio 431

Pagamento delle altre tasse

Art. 57

1 Se dalla dichiarazione accettata o dalla visita della merce risulta un credito di tributi, si stacca una bolletta doganale (art. 37 LD) e l'ammontare dell'importo dovuto
è notificato al contribuente. La bolletta doganale non è allestita e il credito non è rivendicato se l'importo non supera cinque65 franchi. Sono eccettuati i casi in cui tale
rinunzia implicasse degli abusi. Per le merci che sino ad una determinata quantità o
ad un determinato valore sono esenti da tributi sulla scorta di speciali prescrizioni, fa
esclusivamente stato l'ordinamento particolare.66 2 La bolletta doganale può essere intestata anche alle ditte, comprese le persone giuridiche. Se la bolletta non è rilasciata, il contribuente può chiedere un duplo della dichiarazione doganale bollato dalla dogana.

3 Il dazio e le altre tasse sono pagati alla cassa dell'ufficio doganale. La Direzione
generale determina i casi e le condizioni in cui è ammesso, conformemente all'articolo 61 capoverso 2 della LD, il pagamento in buoni delle Strade ferrate federali67 o
in assegni postali68 e bancari.

4 La cassa rimette al dichiarante o al suo mandatario la bolletta doganale come
quietanza o un altro titolo attestante il pagamento. Tali documenti danno al detentore il diritto di ritirare le merci poste sotto controllo doganale (art. 39 cpv. 1 e art.
62 cpv. 2 LD). Le merci non possono essere consegnate prima che siano pagati i diritti dovuti, salvo il caso di concessa dilazione di pagamento (art. 58).

432

Apertura di credito

Art. 58

Alle imprese che curano giornalmente un numero considerevole di sdoganamenti,
come le Società ferroviarie e di navigazione e le case di spedizione, si può concedere, col consenso della Direzione generale, alle condizioni ed entro il termine da
essa stabiliti, di pagare il dazio e gli altri diritti in una sola volta. Queste imprese devono fornire una garanzia corrispondente all'ammontare massimo del credito loro
aperto, sia con una fideiussione generale sia con un deposito di titoli. Sono applicabili gli articoli 65 e 66 capoverso 6.

65

Nuovo importo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1993 (RU 1993 1054) 66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

67

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

68

Nuova denominazione (n. II cpv. 2 della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul
servizio delle poste - RS 783.0 in fine, disp. fin. mod. 21 dic. 1966).

Ordinamento generale 32

631.01

44

Garanzia

441

Eccezioni all'obbligo di prestare garanzia e restituzione delle garanzie69

Art. 59

1 La dogana può rinunciare alla garanzia di cui all'articolo 65 della LD, nel traffico
postale (art. 57 LD), nel traffico di confine (art. 58 LD) e così pure quando la merce
è oggetto di semplice annotazione o è trattata in un modo anche più semplice, ritenuto che l'esazione del dazio non sia compromessa.

2 Le garanzie svincolate sono rimesse nelle mani di chi le ha prestate. Possono essere consegnate a terzi, solo se questi provino di essere autorizzati a riceverle.70 442

Fideiussione doganale

Art. 60

Accettazione

1 Una fideiussione particolare può essere accettata: a.

dall'ufficio doganale competente per tutte le garanzie previste dalla legge a
dipendenza di operazioni intermedie di sdoganamento (sdaziamenti provvisori, traffico con bolletta di cauzione, con carta di passo); inoltre a garanzia
delle multe e delle spese, conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della
legge federale del 30 giugno 184971 sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione (detta qui di
seguito «legge federale del 30 giugno 1849») e a titolo di garanzia per la liberazione di pegni doganali (art. 121 cpv. 3 LD); b.

dalla Direzione di circondario competente qualora sia ordinata la prestazione
d'una garanzia per misura di sicurezza (art. 123 LD); c.

dalla Direzione generale delle dogane a garanzia delle multe doganali per le
quali sia stata concessa una dilazione di pagamento.

2 La dogana può accettare fideiussioni generali dalle imprese citate nell'articolo 58: a.

come garanzie per i crediti doganali loro aperti secondo l'articolo 58; b.

per tutte le garanzie che sono tenute a prestare a dipendenza di operazioni di
sdoganamento intermedio; c.

per tasse, interessi e multe dovuti.

3 L'importo delle fideiussioni generali, nonchè la natura dei crediti che possono essere garantiti da una data fideiussione, sono determinati dalla Direzione di circondario competente, in quanto si tratti di crediti accesi a dipendenza di operazioni doganali compiute dagli uffici a cui è preposta. Se, invece, si tratta di garantire crediti che 69

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 25 lug. 1927 (RU 43 297).

70

Introdotto dal n. 1 del DCF del 25 lug. 1927 (RU 43 297).

71

[RU I 88, 28 127 art. 227 cpv. 2; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 1].

OLD

33

631.01

interessano uffici di diversi circondari, l'importo della fideiussione è fissato dalla
Direzione generale. In tal caso dev'essere determinato l'importo massimo della fideiussione generale a garanzia dei crediti che possono risultare dalle operazioni eseguite presso un dato ufficio.

4 Se un ufficio nota che i crediti risultanti dalle sue operazioni raggiungono l'importo della fideiussione generale per la parte che gli spetta, ne avverte la Direzione
di circondario. Se l'ammontare dei crediti raggiunge l'importo totale della fideiussione generale, la Direzione di circondario invita il debitore ad aumentare adeguatamente la garanzia. Nel frattempo l'ufficio non deve accordare nuovi crediti, nè
ammettere altre garanzie in conto della fideiussione generale.


Art. 61

Prestazione della fideiussione 1 La fideiussione si costituisce con l'apposizione della firma del fideiussore alla dichiarazione di fideiussione sul modulo officiale. La firma deve essere autenticata da
un organo officiale oppure da un notaio, conformemente alla legge cantonale vigente
(tit. fin. art. 55 CC72.

2 Il modulo per l'atto di fideiussione è stabilito dalla Direzione generale.

3 Le disposizioni della legge cantonale circa la registrazione e il bollo degli atti di fideiussione non sono applicabili agli atti di fideiussione doganali.


Art. 62

Controllo delle fideiussioni 1 Gli atti di fideiussione sono conservati dall'ufficio che li ha richiesti. La Direzione
di circondario tiene un elenco delle fideiussioni doganali del proprio circondario e
viene informata dagli uffici e dalla Direzione generale riguardo alle fideiussioni da
essi accettate. Deve assicurarsi che i fideiussori abbiano il loro domicilio in Isvizzera
e interessarsi alle circostanze e ai fatti che possono influire sulla validità e sul valore
delle fideiussioni figuranti nel suo elenco. Gli uffici doganali provvedono essi stessi
al controllo delle fideiussioni da essi accettate comunicando immediatamente alla
Direzione loro preposta le osservazioni fatte.

2 Se un fideiussore muore o fallisce oppure se uno dei requisiti per la validità della
fideiussione viene a mancare, la Direzione di circondario assegna al debitore principale, con lettera raccomandata, un termine di quattordici giorni per prestare una
nuova fideiussione o fare un deposito in contanti. Spirato tale termine, devesi iniziare la procedura di esecuzione per l'ammontare del debito, anche se il debitore ha ottenuto una dilazione per il pagamento. È riservata la responsabilità degli eredi del fideiussore, conformemente all'articolo 70 capoverso 3 della LD. La Direzione di circondario provvede anche all'insinuazione dei propri crediti nel fallimento e così pure nella successione del fideiussore, in caso di beneficio d'inventario. Se si tratta di
crediti accesi a dipendenza di operazioni intermedie di sdoganamento, si inizia la
procedura per mancata prestazione della nuova garanzia.

72

RS 210

Ordinamento generale 34

631.01

3 Se il debitore principale fallisce, spetta al fideiussore provvedere alla debita insinuazione dei crediti. All'uopo l'autorità doganale che ha accettata la fideiussione gli
rilascia una dichiarazione attestante l'importo del credito garantito. Questa, a norma
dell'articolo 68 capoverso 4 della LD, gli serve come titolo di credito verso la massa
fallimentare. In caso di morte del debitore principale, spetta pure al fideiussore far
valere il suo credito nell'eventuale procedura di beneficio d'inventario. All'uopo gli
è rilasciato un certificato conformemente alle disposizioni precedenti. Il fideiussore
risponde egli stesso della insinuazione dei crediti.


Art. 63

Azione contro il fideiussore 1 Se un credito doganale garantito da fideiussione scade, il fideiussore ne viene informato con lettera raccomandata; l'ammontare e la natura del credito devono essere
indicati. Un termine di quattordici giorni è assegnato per il pagamento. Se il debitore
principale ha in Svizzera un domicilio noto all'ufficio doganale, gli viene pure assegnato un egual termine per il pagamento.

2 Se, entro il termine assegnato, nè il debitore principale, nè il fideiussore pagano,
sono iniziati contro l'uno o contro l'altro gli atti esecutivi. Questi possono essere
promossi contro entrambi simultaneamente. Se opposizione è fatta, se ne chiede il
rigetto definitivo in base alle disposizioni e alle decisioni esecutorie emanate relativamente a quel credito (art. 69 cpv. 3 LD).

3 Allorchè un pegno doganale (art. 121 LD) si trova in possesso della dogana, si può
realizzarlo, esigendolo le circostanze, anche prima di esaurire gli atti esecutivi contro il fideiussore. Si può pure iniziare l'esecuzione nei confronti del debitore principale indipendentemente da quella iniziata contro il fideiussore.


Art. 64

Pagamento da parte del fideiussore 1 Se il fideiussore paga, gli si rilascia un certificato per la somma pagata e per il credito doganale a cui il pagamento si riferisce. Tale certificato sostituisce la bolletta
doganale nel senso degli articoli 37 e 62 della LD e serve in pari tempo come titolo
di credito esecutorio del fideiussore verso il debitore principale (art. 68 cpv. 5 LD).

2 I pegni doganali trattenuti dalla dogana sono consegnati ai fideiussori che hanno
assolto il debito. Della consegna è fatta esplicita menzione nel certificato e il fideiussore ha diritto di ritenzione sugli oggetti, conformemente all'articolo 895 del CC73.
La presentazione di una fideiussione doganale implica da parte del debitore principale il consenso alla consegna del pegno al fideiussore secondo le disposizioni succitate. L'accettazione della fideiussione è condizionata a questo consenso, il quale
deve esplicitamente risultare dall'atto di fideiussione.


Art. 65

Interessi

1 Per le somme garantite con fideiussione decorre un interesse annuo di 5 per cento
dal giorno dell'operazione doganale relativa (art. 71 LD). Questo interesse è conteggiato regolarmente al momento dell'allibramento definitivo delle somme garantite.

73

RS 210

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35

631.01

2 Non è riscosso interesse: a.

se la fideiussione garantisce l'importo del dazio per merci spedite con bolletta di cauzione su un ufficio dell'interno o su un altro ufficio di confine
ove siano sdaziate per l'importazione entro sei giorni dall'arrivo; b.

se garantisce il dazio gravante merci sdaziate provvisoriamente perchè di incerta classificazione (art. 56); c.

se garantisce il dazio per alcool destinato alla Regìa federale degli alcool; d.

se garantisce tasse di monopolio; e.

se garantisce tasse di visita sanitaria al confine; f.

se l'interesse importa meno di dieci centesimi.

443

Deposito di titoli

Art. 66

1 Sono accettati in deposito (art. 72 LD) i titoli designati dalla Direzione generale al
corso da essa fissato.

2 La domanda di costituire un deposito in titoli deve essere inoltrata alla Direzione
di circondario; occorre indicare i titoli e i crediti da garantire presso i diversi uffici.
Se i titoli offerti sono accettati il richiedente è invitato a deporli presso la Banca nazionale svizzera in Berna.

3 I titoli sono conservati e amministrati secondo le disposizioni relative della Banca
nazionale. Per quanto riguarda la scadenza, il sorteggio, il rimborso, ecc. dei titoli, il
controllo incombe esclusivamente al deponente, il quale deve fare il necessario per
conservare ai titoli deposti il loro valore e per incassare le somme giunte a maturanza. Se a tal fine deve farsi restituire i titoli, è tenuto a fornire una nuova garanzia.

4 Se i titoli depositati subiscono un deprezzamento o se per altri motivi non sembrano più offrire una garanzia sufficiente, il debitore è avvertito con lettera raccomandata e invitato a fornire una nuova garanzia entro otto giorni. Se all'invito non è
ottemperato, i titoli vengono immediatamente realizzati e al tempo stesso si iniziano
gli atti esecutivi per i crediti ancora scoperti e ciò anche nel caso in cui una dilazione
di pagamento sia stata accordata. Se si tratta di garanzie fornite per una operazione
intermedia di sdoganamento e la nuova garanzia richiesta per la parte di credito non
coperta dai titoli depositati non è fornita, si iniziano gli atti esecutivi per ottenere
tale garanzia.

5 Quando il credito garantito da un deposito giunge a scadenza si avverte il debitore
con lettera raccomandata, indicando l'esatto ammontare del credito. Un termine di
quattordici giorni gli e assegnato per il pagamento. Se paga entro tale termine, i titoli
gli sono restituiti contro quietanza; in caso contrario, si procede alla realizzazione
dei titoli in conformità delle disposizioni dell'articolo 139 e seguenti. Se il ricavo
dalla vendita non copre totalmente il credito, si procede in via esecutiva per la differenza dovuta.

Ordinamento generale 36

631.01

6 Al pagamento degli interessi maturati sulle somme garantite da un deposito sono
applicabili, per analogia, le disposizioni dell'articolo 65.

5

Operazioni di sdoganamento intermedie 51

Applicabilità delle disposizioni generali

Art. 67

Salvo disposizioni contrarie degli articoli seguenti, per le operazioni intermedie di
sdoganamento, fanno norma, per analogia, le prescrizioni generali relative alle operazioni doganali (art. 41 a 66).

52

Sdaziamento provvisorio

Art. 68

1 Se si procede a uno sdaziamento provvisorio, in conformità delle disposizioni del
presente regolamento, il contribuente deve prestar garanzia per l'importo del dazio
provvisoriamente determinato (art. 65 LD).

2 Se una merce, per la quale si rivendica la franchigia, è sdaziata provvisoriamente
pel motivo che all'atto dello sdoganamento non sono ossequiate le condizioni alle
quali la franchigia stessa è subordinata, la dogana assegna al contribuente un termine
adeguato per l'adempimento di dette condizioni. Se all'invito è dato seguito prima
della scadenza del termine, la dogana svincola d'officio il garante dandogliene comunicazione; in caso contrario, lo sdoganamento provvisorio diviene definitivo e gli
eventuali depositi in contanti sono allibrati. Se fu prestata garanzia mediante fideiussione o deposito di titoli, la somma dovuta è incassata in conformità degli articoli
63 e 66 capoverso 5.

3 Qualora una merce venga daziata provvisoriamente per il motivo che la Direzione
generale ha da pronunciarsi circa lo sdaziamento definitivo, secondo l'articolo 36
capoverso 674, o perchè si attendono istruzioni conformemente all'articolo 56, lo
sdoganamento definitivo segue tosto che l'ufficio abbia ricevuto le istruzioni. Il contribuente ne è avvisato e l'ufficio, conformemente alle disposizioni del capoverso 2,
allibra il deposito o incassa la somma garantita mediante fideiussione o deposito di
titoli. Se fu fatto un deposito in contanti, l'eventuale eccedenza è restituita d'officio.

4 Nel caso in cui la merce sia daziata provvisoriamente perchè il contribuente contesta il dazio applicato, lo sdaziamento definitivo segue appena emanata la decisione
esecutoria provocata dal ricorso del contribuente o tosto spirato il termine di ricorso.
Per l'allibramento dei depositi in contanti e per l'incasso delle somme garantite mediante fideiussione o deposito di titoli si deve procedere in conformità delle disposizioni del capoverso 3.

74

Questa disp. è abrogata.

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631.01

5 Sono riservate le disposizioni degli articoli 65 e 66, relativamente alla riscossione
dell'interesse per le somme garantite mediante fideiussione o deposito di titoli.

53

Traffico con bolletta di cauzione 531

Proposta di sdoganamento con bolletta di cauzione

Art. 69

1 Il dichiarante che propone lo sdoganamento con bolletta di cauzione (art. 41 LD)
deve stendere la dichiarazione relativa servendosi del modulo officiale (art. 47).

2 In pari tempo deve dichiarare come intende garantire l'importo del dazio.

3 Per lo sdoganamento con bolletta di cauzione, la persona soggetta all'obbligo della
denunzia doganale deve dichiarare le merci secondo la tariffa. Per gli invii posti
sotto chiusura doganale, scortati dalla dogana o trasportati da un'impresa pubblica
di trasporto (art. 74), l'Amministrazione delle dogane può prescindere da una dichiarazione conforme alla tariffa e contentarsi di una designazione sommaria delle
merci, quando in essa sia possibile riscontrare se l'invio contiene merci soggette a
monopolio, a divieti d'importazione, d'esportazione o di transito o ad altre limitazioni.75 4 Chiunque rivendica le agevolezze concesse dall'articolo 81 per riesportare la merce in più colli, deve allegare alla dichiarazione una distinta specificata dei colli, in
doppio, indicando le marche, i numeri e il peso di ciascuno. La distinta è quindi attaccata alla bolletta di cauzione e bollata in modo da non potere esserne staccata
senza ledere il bollo; il duplo è attaccato alla dichiarazione.

532

Emissione della bolletta di cauzione

Art. 70

1 Se la dichiarazione è conforme alle disposizioni, viene emessa la bolletta di cauzione.

2 Gli invii dichiarati per lo sdoganamento con bolletta di cauzione possono essere
sottoposti alla visita (art. 36 LD).76 3 Per il transito per ferrovia, fanno norma le disposizioni dell'ordinanza sullo sdoganamento degli invii per ferrovia77, per il transito postale, fa stato l'ordinanza sullo
sdoganamento degli invii postali78.

75

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

76

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

77

RS 631.252.1 78

RS 631.255.1

Ordinamento generale 38

631.01

533

Rimessa della bolletta di cauzione

Art. 71

1 L'ufficio doganale determina l'importo della garanzia e decide circa l'accettazione
o il rifiuto d'una eventuale fideiussione o deposito in titoli.

2 Se la garanzia è prestata nella forma richiesta, la bolletta di cauzione viene rilasciata al dichiarante, il quale deve firmarla in presenza dell'agente doganale che
gliela rimette. Se la bolletta di cauzione è rilasciata per una spedizione di bagagli di
viaggiatori o di colli espressi, l'impresa di trasporto è tenuta a darne quietanza in apposito libretto.

534

Sostituzione di bollette di cauzione smarrite

Art. 72

1 Se una bolletta di cauzione va smarrita dopo essere stata rimessa al dichiarante,
l'ufficio emittente può rilasciare, dietro domanda scritta, una nuova bolletta, purchè
non sia spirato il termine di validità. Inoltre, dev'essere pagata la tassa prevista. Del
nuovo documento deve essere data quietanza sulla dichiarazione. Per le merci giacenti nei depositi privati (merci di speculazione) non si rilasciano dupli di bollette di
cauzione.

2 Per le merci dichiarate per l'esportazione all'ufficio di destinazione prima dell'emissione della nuova bolletta è prescritta la visita avanti l'esportazione e l'ufficio
deve prendere esatta nota nella dichiarazione del risultato della visita. Se la merce è
soggetta a dazio d'uscita, è fatto garantire l'importo del dazio. La nuova bolletta che
fosse presentata dopo l'esportazione potrà essere scaricata e la garanzia liberata. Ciò
è consentito a condizione che la merce descritta nel verbale di visita si identifichi
con quella dichiarata nella bolletta.

535

Termini di validità delle bollette di cauzione

Art. 73

1 I termini di validità delle bollette di cauzione sono fissati come segue: a.

un mese: per i colli spediti senza chiusura doganale nel traffico ferroviario o
per acqua; per i carri ferroviari carichi, con o senza chiusura doganale, purchè nella bolletta sia registrato il numero del carro; b.

due giorni: per i colli senza chiusura doganale, nel traffico stradale e nel traffico viaggiatori; c.

due mesi: per i colli con chiusura doganale; d.

dieci giorni: nel traffico aereo;

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631.01

e.

per il bestiame vivo: due giorni nel traffico ferroviario a grande velocità;
quattro giorni nel traffico ferroviario a piccola velocità; dieci giorni per il
bestiame condotto oppure trasportato su carri o battelli nel traffico stradale o
per acqua;

f.

due anni: per le merci introdotte nei depositi privati (art. 99).

2 Non è lecito, di regola, prorogare il termine di validità delle bollette di cauzione.
Tuttavia la Direzione del circondario dal cui confine la merce è esportata ha facoltà,
esigendolo le circostanze, di accordare eccezionalmente una proroga, purchè ne sia
fatta domanda prima della scadenza. In tal caso ne informa l'ufficio che ha emesso la
bolletta.

3 Se la bolletta di cauzione non è presentata per lo scarico entro il termine stabilito
all'ufficio competente (art. 41 cpv. 2 LD), il dazio garantito è allibrato definitivamente. Il vettore che senza colpa alcuna, per sinistro o forza maggiore, non può
giungere in tempo all'ufficio doganale competente per lo scarico del documento, deve trasmettere all'ufficio destinatario, unitamente alla bolletta, un certificato officiale
giustificante la mora. L'ufficio trasmette allora gli atti alla Direzione di circondario
col proprio rapporto, avvisando contemporaneamente l'ufficio d'entrata. La Direzione decide poi circa l'ammissibilità delle giustificazioni. Della decisione è presa
nota nella bolletta.

4 Se una merce, oggetto di monopolio di Stato, di vietata o limitata importazione o
soggetta a disposizioni speciali, è spedita con bolletta di cauzione e prima dello scarico della bolletta è introdotta nella libera circolazione, si applicano al detentore le
pene previste dalla legge (art. 76 e 77 LD).

536

Chiusura doganale

Art. 74

Apposizione. Casi

1 Gli invii sdoganati con bolletta di cauzione (art. 41 LD) devono essere posti sotto
chiusura doganale, salvo quando: a.

essi rimangono ininterrottamente in custodia di un'impresa pubblica di trasporto, fino allo scarico della bolletta di cauzione; b.

il genere e lo stato della merce siano tali da consentire, senza particolare difficoltà, il riscontro e l'accertamento dell'identità della medesima; c.

per circostanze speciali, sia concessa la scorta doganale degli invii, fino all'ufficio doganale di destinazione.

Gli uffici doganali possono prescrivere la chiusura doganale anche per gli invii che
sono trasportati da un'impresa pubblica di trasporto, quando una tale misura sia da
essi reputata opportuna o necessaria.79 79

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

Ordinamento generale 40

631.01

2 L'ufficio doganale cui è presentata la dichiarazione per lo sdoganamento con bolletta di cauzione stabilisce quale procedura indicata nel capoverso 1 debba essere
applicata.80

3 Le bollette di cauzione per il bestiame possono essere scaricate soltanto dagli uffici
aperti al traffico del bestiame. Soltanto le dogane nelle stazioni ferroviarie sono
competenti a sdoganare i carri ferroviari posti sotto chiusura doganale.


Art. 75

Apposizione. Modi

1 La chiusura doganale può essere applicata tanto ai carichi completi quanto ai singoli colli se il genere e lo stato dei carichi o dei colli offrono sufficiente sicurezza.
Se l'imballaggio o l'ammagliatura non si prestano alla chiusura doganale o sembrano insufficienti, la dogana dispone che siano completati o sostituiti.

2 Per la chiusura doganale si fa generalmente uso di piombi; ai carri ferroviari si appongono anche lucchetti invece di piombi. In casi speciali, segnatamente quando si
tratta di bevande spiritose o di altri liquidi in fusti, si appongono anche sigilli. La
dogana fissa il numero dei piombi, dei lucchetti o dei sigilli che devono essere apposti.

3 Il vettore provvede, a proprie spese, all'ammagliatura necessaria in conformità del
regolamento relativo. Nel traffico stradale e viaggiatori la dogana può essa stessa, se
richiesta, eseguire l'operazione, ma sempre a spese del vettore.

4 Il vettore deve pure procurare i copertoni e applicarli ai carri scoperti.

5 Ai carichi e ai colli isolati sotto chiusura doganale è applicata per contrassegno
un'etichetta officiale.


Art. 76

Indicazione della bolletta di cauzione e tasse 1 Nella bolletta di cauzione si deve indicare il modo di chiusura e il numero dei
piombi, dei lucchetti e dei sigilli apposti.

2 Per l'apposizione della chiusura o del contrassegno doganale l'ufficio riscuote la
tassa fissata nell'ordinanza sulle tasse81, indicandola nella bolletta di cauzione.

537

Disposizioni relative al trasporto delle merci trattate
con bolletta di cauzione


Art. 77

1 Il detentore della bolletta deve provvedere a che gl'invii ai quali fu applicata la
chiusura doganale giungano alla dogana di destinazione coll'ammagliatura e colla
chiusura intatte.82

80

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

81

RS 631.152.1 82

Primitivo cpv. 2. Il primitivo cpv. 1 è stato abrogato dal n. I del DCF del 16 dic. 1957
(RU 1957 1040).

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41

631.01

2 La persona alla quale la bolletta è rimessa designa la dogana dalla quale l'invio deve essere riesportato. Essa deve quindi accertarsi, sotto sua responsabilità, che l'ufficio prescelto abbia la competenza di procedere allo scarico. Se l'ufficio non ha tale
competenza, rifiuta lo scarico.83 538

Scarico


Art. 78

Modo di ottenere lo scarico 1 La bolletta di cauzione può essere scaricata nei seguenti modi: a.

riesportando, in base a una dichiarazione di transito, la merce trattata con
bolletta di cauzione;

b.

introducendo la merce in un magazzino di deposito doganale, in base a una
dichiarazione analoga (art. 86); c.

introducendo la merce in un magazzino privato, in base alla dichiarazione
prescritta per lo sdoganamento con bolletta di cauzione per merci in deposito
privato (art. 101);

d.

sdoganando la merce con carta di passo in base a una dichiarazione analoga,
oppure mediante annotazione (art. 105 e 107); e.

sdaziando la merce in entrata in base a una dichiarazione definitiva o provvisoria (art. 47 e 68).

2 Lo scarico d'una bolletta di cauzione mediante emissione di un'altra bolletta di
cauzione è ammesso soltanto nel caso previsto alla lettera c. 3 Per ottenere lo scarico, il contribuente deve presentare la merce all'ufficio doganale destinatario entro il termine indicato, produrre la bolletta di cauzione relativa, i
documenti di scorta e la dichiarazione di scarico. Per quanto riguarda la sostituzione
di bollette di cauzione smarrite o la giustificazione dell'eventuale presentazione dei
documenti dopo la scadenza, si richiamano le disposizioni degli articoli 72 e 73 capoverso 3.

4 Le domande di scaricamento posticipato di una bolletta di cauzione (art. 41 cpv. 2
LD) devono essere presentate per iscritto alla Direzione di circondario delle dogane
nella cui circoscrizione è stata effettuata la riesportazione. Per comprovare la riesportazione e l'identità della merce dev'essere di regola presentata l'attestazione di
un'autorità doganale estera. Per lo scarico posticipato è riscossa la tassa fissata nella
rispettiva ordinanza84.85

Art. 79

Modo di procedere per lo scarico 1 L'ufficio doganale al quale fu proposto lo scarico esamina la propria competenza e
si assicura che la bolletta di cauzione non è scaduta, non è stata alterata nè alterate 83

Primitivo cpv. 3.

84

RS 631.152.1 85

Introdotto dal n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 651).

Ordinamento generale 42

631.01

furono le merci in essa descritte e che nè l'imballaggio nè la chiusura doganale, se
chiusura fu apposta, presentano tracce di manomissione.

2 La merce può essere visitata d'officio o a richiesta del contribuente. Se si riscontra
una differenza di peso, la nuova operazione di sdoganamento è eseguita in base al
peso constatato dalla dogana, eccetto che non si possa escludere che la merce fu
modificata o sostituita durante il trasporto. Se il contribuente contesta l'esattezza del
dazio esposto nella bolletta, può esigere che la merce sia visitata e sdaziata in base al
risultato della visita.

3 Se gli accertamenti non danno luogo a contestazioni e sono ossequiate le condizioni dell'articolo 78, la bolletta di cauzione è scaricata. Il modo di scarico e la data
devono essere indicati.

4 Se dal nuovo sdoganamento risulta che il dazio non è dovuto o non raggiunge la
somma garantita, la dogana destinataria rimborsa la corrispondente eccedenza del
deposito in contanti, facendosi dare quietanza sulla bolletta. I titoli depositati e gli
atti di fideiussione sono restituiti dalla dogana d'entrata in base ad analogo certificato della dogana destinataria sulla bolletta di cauzione.


Art. 80

Procedura in caso di constatate irregolarità 1 Qualora la dogana destinataria constati che non fu osservato il termine indicato
nella bolletta di cauzione, deve rifiutare lo scarico e avvisare l'ufficio d'importazione, salvo che sia provato essere stato il termine officialmente prorogato o provata
la giustificazione del ritardo (art. 73 cpv. 2 e 3).

2 Se nella bolletta si riscontrano raschiature o correzioni non approvate, lo scarico
del documento e la nuova operazione doganale sono differiti. L'ufficio doganale
d'importazione è invitato a riferire. Se le raschiature o le correzioni sono state fatte
da quell'ufficio, la dogana destinataria ne informa per il tramite di servizio la propria
Direzione circondariale. Se è giustificata la supposizione che le alterazioni sono
opera del contribuente, si può procedere per contravvenzione contro quest'ultimo,
riservate le disposizioni del Codice penale federale del 4 febbraio 185386 relative
alla falsificazione di atti officiali federali.

3 Se all'atto di scaricare la cauzione l'invio vincolato alla medesima presenta tracce
di manomissione nell'imballaggio o nella chiusura doganale, la dogana di destinazione deve eseguire la visita e rifiutare lo scarico fino a tanto che i fatti non siano
chiariti. Ove risultasse essere la manomissione del collo o della chiusura dovute ad
azione premeditata, si potrà elevare contravvenzione a carico del contribuente. Se,
invece, dalla verifica del collo risulta che il contenuto è intatto e che la lesione della
chiusura non ha avuto per effetto di eludere o compromettere il dazio dovuto, la dogana di destinazione si limita a riferirne alla propria Direzione di circondario, la
quale ha, in tal caso, facoltà di accordare lo scarico della bolletta e può, all'occor86

[RU III 335, VI 284 art. 5; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 3, 4 art. 61, 7 698 art. 69 n. 4 813
art. 48, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6, 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a].
Ora: le disposizioni dell'art. 15 DPA (RS 313.0).

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43

631.01

renza, infliggere un'ammenda al contribuente. Sono riservate le disposizioni speciali dell'ordinanza sullo sdoganamento degli invii per ferrovia87.

4 Allorchè una merce vincolata a bolletta di cauzione è distrutta, minorata, o danneggiata (avaria) da sinistro o forza maggiore, durante il trasporto, il vettore deve
procurarsi un certificato d'un ufficio doganale o di un'altra autorità federale, o, in
difetto, di una autorità cantonale o comunale del luogo in cui il fatto si è prodotto e
rimetterlo con la bolletta di cauzione alla dogana che la bolletta ha emesso. L'ufficio
doganale trasmette gli atti alla propria Direzione di circondario, la quale decide se
ed in quale misura la bolletta di cauzione può essere scaricata. Sono riservate le disposizioni dell'ordinanza sullo sdoganamento degli invii per ferrovia88.

539

Merci vincolate a bolletta di cauzione Riesportazione in diverse volte

Art. 81

1 Se un invio di merci vincolato a bolletta di cauzione si compone di più colli, è lecito, alle condizioni previste nel capoverso 2 ed entro il termine indicato nella bolletta
di cauzione, di riesportare i singoli colli nel loro imballaggio originale, in più volte o
da uffici diversi, abilitati allo sdoganamento delle merci in transito. I singoli colli
possono parimenti essere introdotti in un deposito doganale oppure nella libera circolazione interna.

2 Questo modo di fare è ammesso, di regola, soltanto per gli invii sdoganati con
bolletta di cauzione per merci in deposito privato; e può essere esteso alle merci vincolate a bolletta di cauzione a uno o due mesi qualora sia attaccata alla bolletta una
distinta bollata dalla dogana d'entrata, con l'indicazione delle marche e dei numeri,
del contenuto e del peso di ogni collo (art. 69 cpv. 4). Tali indicazioni non sono necessarie se date nella bolletta stessa. Se la distinta in questione non è stata allestita
all'atto dello sdoganamento, è consentito allestirla al giungere della merce all'ufficio
doganale di destinazione, a condizione che l'invio sia presentato integralmente all'ufficio medesimo. In nessun caso si possono frazionare i colli.

3 Quando una merce trattata con bolletta di cauzione per merci in deposito privato
debba essere esportata in invii parziali simultaneamente da diversi uffici, l'ufficio
principale competente può emettere per gli invii parziali bollette di cauzione valevoli un mese al massimo. In tal caso la bolletta originaria deve essere scaricata dei
quantitativi dichiarati nelle nuove bollette e quindi resa all'interessato, al quale
spetta provvedere allo scarico completo entro il termine di due anni assegnato.

4 Se una bolletta di cauzione è scaricata parzialmente, la dogana che procede allo
scarico la restituisce dietro quietanza al detentore, al quale spetta poi provvedere allo
scarico completo prima della scadenza. È applicabile per analogia l'articolo 73 capoverso 3.89 87

RS 631.252.1 88

RS 631.252.1 89

Nuovo testo dell'ultimo periodo giusta il n. 2 del DCF del 25 lug. 1927 (RU 43 297).

Ordinamento generale 44

631.01

5 La garanzia prestata all'atto dell'emissione della bolletta di cauzione resta invariata, anche in caso di scarichi parziali, fino a completo scarico della bolletta. Determinando definitivamente l'obbligo di pagare il dazio, è tenuto conto degli scarichi
parziali qualora la bolletta di cauzione sia presentata all'ufficio doganale emittente
entro il termine di un anno a contare dalla scadenza del termine di validità.90 539.1

Sdoganamento di merci trasportate in oleodotti
a91 1 Le merci che attraversano il confine in oleodotti sono reputate sdoganate con bolletta di cauzione a contare dal passaggio del confine sino alla loro riesportazione o
sino al momento in cui si procede ad un'altra operazione doganale; l'esercente dell'oleodotto è reputato vettore (art. 9 cpv. 1 LD).

2 Le condizioni particolareggiate poste per lo sdoganamento in conformità del capoverso 1, segnatamente: a.

il genere delle merci che possono essere trasportate in oleodotti; b.

i provvedimenti di sicurezza e di controllo, nonchè le prescrizioni particolari
di procedimento;

c.

l'ammontare della fideiussione generale che l'esercente dell'oleodotto deve
prestare per tutti gli obblighi derivanti da tale genere di sdoganamento; d.

gli oneri finanziari per le spese particolari dell'Amministrazione delle dogane, calcolate secondo le aliquote dell'ordinanza sulle tasse92, saranno fissate nella decisione della Direzione generale delle dogane, mediante la
quale un oleodotto è dichiarato via doganale (art. 4 cpv. 1 LD).

54

Traffico di deposito 541

Disposizioni comuni

Art. 82


93

Istituzione e amministrazione 1 I magazzini di deposito doganali (distretti franchi doganali e magazzini di deposito
federali) a tenore dell'articolo 42 della LD sono autorizzati quando ne sia comprovata la necessità e sia fornita la garanzia che il deposito è aperto a ognuno alle medesime condizioni. In via straordinaria si può rinunziare all'adempimento della seconda premessa qualora esistano circostanze particolari. Circa l'opportunità di isti90

Introdotto dal n. 2 del DCF del 25 lug. 1927 (RU 43 297). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973 (RU 1973 651).

91

Introdotto dal n. I del DCF del 22 ott. 1965 (RU 1965 917).

92

RS 631.152.1 93

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

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45

631.01

tuire dei magazzini di deposito è sentito, se necessario, il parere delle cerchie interessate.

2 Nell'autorizzazione del Dipartimento delle finanze sono fissate le esigenze poste
riguardo agli impianti edili ed agli altri impianti del deposito, nonchè i vari oneri e le
prestazioni finanziarie. Per ogni deposito la Direzione generale delle dogane emana
un regolamento su le particolarità del procedimento doganale, i provvedimenti atti a
garantire la sicurezza doganale e le disposizioni intese a tutelare il carattere del deposito.


Art. 83

Polizia doganale

1 L'Amministrazione delle dogane prende i provvedimenti atti ad assicurare l'esazione del dazio in tutti i depositi doganali. Essa sorveglia, apre e chiude le porte
d'entrata e d'uscita, regola la circolazione dei veicoli e stabilisce l'orario d'accesso
per il pubblico e per gli impiegati del deposito.

2 Le Direzioni di circondario possono vietare l'accesso ai magazzini alle persone che
non ottemperano alle disposizioni del servizio doganale, si comportano male o sono
sospette o convinte di contravvenzione doganale. Le persone sospette di contravvenzione doganale possono essere perquisite all'uscire dai magazzini.

3 Il personale doganale ha facoltà di accedere in ogni tempo, a scopo di controllo, a
tutti i locali dei depositi doganali, compresi quelli dei magazzini privati che vi si
trovano.


Art. 84

Merci che possono essere accettate in deposito 1 Nei depositi doganali sono, di regola, accettate soltanto le merci non sdaziate. Le
merci sdaziate non possono essere accettate se non con il permesso della Direzione
generale delle dogane. Il permesso è concesso qualora sia dimostrata la necessità del
deposito, lo spazio lo consenta e non vi si oppongano considerazioni di polizia doganale. L'ammissione temporanea delle merci delle quali deve essere presa nota per
il traffico di perfezionamento o di riparazione non è considerata come un deposito.

2 Sono esclusi dal deposito tutti gli oggetti facili a infiammarsi o a esplodere, a putrefarsi o a fermentare o la cui vicinanza può riuscir nociva ad altre merci depositate.
I liquidi non possono essere introdotti in deposito se non in recipienti in perfetto
stato.


Art. 85

Modo di introdurre le merci in deposito 1 Se il deposito doganale non dipende da una dogana principale di confine, le merci
non sdaziate che debbono esservi introdotte sono trattate con bolletta di cauzione.
Le merci trattate con carta di passo o con semplice annotazione possono essere dirette su un deposito doganale per lo scarico di questi documenti entro il termine di
validità prescritto.

2 Per ottenere l'ammissione in deposito il vettore deve presentare all'ufficio doganale del deposito la merce e, se del caso, il documento relativo allo sdoganamento intermedio. È inoltre tenuto, se richiesto, a prestar garanzia per le tasse. Nel deposito

Ordinamento generale 46

631.01

si accettano merci soltanto durante l'orario fissato dalla Direzione generale delle dogane. La domenica e gli altri giorni festivi il magazzino resta chiuso. Soltanto in casi
urgenti e con il permesso dell'ufficio doganale principale si possono, dietro pagamento di una tassa speciale, ritirare merci fuori dell'orario o in domenica e in altri
giorni festivi.

542

Magazzini di deposito federali

Art. 86

Modi d'introduzione in deposito 1 Le merci non sdaziate che si vogliono introdurre in deposito devono essere presentate dal contribuente all'ufficio doganale del magazzino colla bolletta di sdoganamento intermedio e, se il magazzino è esercito dall'Amministrazione delle dogane,
nella dichiarazione per l'introduzione in deposito dev'essere indicata anche la somma per la quale si desidera assicurare la merce.

2 Se l'ufficio doganale constata che le condizioni alle quali è subordinato lo scarico
del documento doganale relativo allo sdoganamento intermedio (art. 79 e 110) e così
pure le condizioni relative alla introduzione in deposito (art. 84) sono ossequiate, dà
corso allo scarico e registra la merce nel giornale di deposito. Il giornale di deposito
deve essere sempre a disposizione degli organi competenti della dogana ed è controllato periodicamente dagli ispettori.

3 Le merci imballate non sono accettate se non alla condizione che l'imballaggio sia
in buon stato. Gli imballaggi difettosi o danneggiati devono essere riparati, a spese
del proprietario, prima dell'introduzione in deposito. I colli che giungono a un magazzino di deposito colla chiusura doganale intatta possono, a richiesta del contribuente, essere ammessi in deposito senza visita e colla chiusura doganale se non vi è
motivo di sospettare che contengano merci la cui accettazione in deposito sia vietata;
nel certificato e nel giornale di deposito è indicato il modo di chiusura. In questo caso la dogana non è obbligata a considerare come esatta l'indicazione del contenuto.
Se i colli depositati con chiusura doganale sono destinati alla riesportazione in transito, il modo di chiusura dev'essere indicato nella bolletta di cauzione che viene rilasciata all'uscire della merce dal deposito.


Art. 87

Termine di giacenza

1 La durata della giacenza delle merci nei magazzini di deposito federali è stabilita
dall'articolo 45 della LD.

2 Se una merce è spedita da un magazzino di deposito federale su un altro, la durata
della giacenza nel deposito di provenienza dev'essere da questo indicata nella bolletta di cauzione e poi ne prende nota nel giornale di deposito il magazzino che riceve
la merce. È vietato reintrodurre in deposito merci che, esportate allo spirare del termine di giacenza, sono reimportate.

3 L'amministrazione del deposito vigila sotto sua responsabilità a che il termine di
giacenza non sia oltrepassato. Quattordici giorni prima della scadenza invita l'avente
diritto a ritirare la merce in tempo utile.

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47

631.01

4 Se la merce non è ritirata in tempo utile, l'amministrazione del deposito ne informa
la Direzione di circondario competente. Questa, dopo una nuova diffida, può ordinare lo sdaziamento infliggendo una ammenda alla parte, oppure ordinare la vendita
all'asta pubblica, a norma dell'articolo 45 capoverso 5 della LD. Se è da prevedere
che il ricavo dell'asta sul luogo del deposito non sarà soddisfacente, si può disporre
che la merce sia messa all'asta in altro luogo. Dalla somma ricavata si deducono,
qualora non siano sopportate dall'aggiudicatario, le spese d'incanto; colla somma rimanente si pagano le tasse (dazi, ecc.) nell'ordine previsto nell'articolo 120 della
LD. Se il ricavo non basta a coprire queste tasse e le eventuali spese d'incanto, risponde per la somma mancante la persona alla quale incombe il pagamento del dazio
(art. 13 LD). Se terze persone rivendicano diritti sulla merce o sul ricavo della vendita della medesima, l'eventuale somma residuante, dopo il pagamento delle tasse e
delle spese d'incanto, è rimessa in deposito all'autorità giudiziaria.


Art. 88

Certificato di deposito 1 Al depositante è rilasciato un certificato di deposito in base alla dichiarazione relativa. Il certificato è intestato al nome del depositante o alla sua ditta; il termine massimo di giacenza e la somma per la quale la merce è assicurata vi sono indicati.

2 La persona alla quale il certificato di deposito è intestato si considera dall'amministrazione delle dogane e dall'amministrazione del magazzino di deposito come autorizzata a disporre della merce e in pari tempo come soggetta all'obbligo doganale.

3 La cessione o la girata di un certificato di deposito, conformemente all'articolo 44
capoverso 2 della LD, conferisce al nuovo detentore il diritto a disporre della merce
appena il trasferimento è stato notificato per iscritto all'ufficio doganale del magazzino di deposito. Il nuovo detentore risponde, unitamente al depositante primitivo,
dell'adempimento degli obblighi verso la dogana e del pagamento delle tasse di deposito. Del trasferimento è presa nota nel giornale di deposito.

4 I certificati di deposito smarriti possono essere annullati conformemente alle vigenti disposizioni del Codice delle obbligazioni94. Avvenuto l'annullamento nella
debita forma, si rilascia un nuovo certificato di deposito e se ne prende nota nel
giornale. Per il nuovo documento è riscossa una tassa. Non è lecito disporre della
merce prima che siano compiute queste formalità.


Art. 89

Trattamento delle merci depositate 1 Di regola, non è lecito manipolare nè lavorare le merci depositate oltre lo stretto
necessario per la loro conservazione. La Direzione generale delle dogane può ammettere eccezioni, ove le circostanze lo giustifichino.

2 Sotto sorveglianza della dogana è lecito prelevare dei campioni della merce depositata.95 94

RS 220

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

Ordinamento generale 48

631.01

3 I singoli colli possono essere frazionati soltanto in presenza del personale doganale. Non è lecito frazionarli in quantità inferiori a cinque chilogrammi.

4 Il raggruppare più colli, legandoli o avvolgendoli in tela da imballaggio, è ammesso; ma l'imballaggio originale non dev'essere alterato. Il raggruppamento in altro modo non è permesso. È in facoltà della Direzione generale di emanare, tenendo
equo conto dei bisogni del commercio, disposizioni speciali per quanto riguarda la
reimballatura dei colli, l'aggregazione di merci indigene alle merci in deposito, l'apposizione di marche, ecc., alle merci in transito, purchè non venga con ciò compromessa la riscossione del dazio.


Art. 90

Avarie e deperimento delle merci in giacenza 1 Se l'amministrazione del deposito constata che merci depositate liquidi specialmente - soffrono danni, ne avverte immediatamente l'avente diritto, invitandolo a
prendere senza indugio i provvedimenti opportuni. Se all'invito non è ottemperato,
l'amministrazione del deposito provvede essa stessa a spese della parte. Quando poi
lo stato della merce giustifichi il timore di danni ad altre merci depositate, l'amministrazione assegna alla parte un breve termine per ritirare la merce, salvo a sdaziarla e
condurla all'interessato a sue spese e rischio nel caso che l'invito non fosse eseguito.
Qualora l'interessato fosse assente o comunque irreperibile o rifiutasse la merce, si
procederà all'incanto in conformità dell'articolo 87.

2 Se la merce perisce per sinistro o forza maggiore, l'amministrazione del deposito
stende verbale coll'assistenza degli organi doganali. Copia del verbale è rimessa all'avente diritto con invito a mandare il certificato di deposito per lo scarico all'ufficio doganale del magazzino. Se all'invito non è dato seguito, la dogana prende
nota d'officio dello scarico nel giornale di deposito. In ogni caso la dogana stabilisce
la somma dovuta per le tasse di deposito, del qual credito essa può coprirsi con
l'eventuale garanzia prestata.


Art. 91

Uscita dal deposito

1 L'avente diritto può disporre della merce depositata in ogni tempo entro il termine
di giacenza.

2 L'estrazione della merce dal deposito ha luogo in conformità delle disposizioni
dell'articolo 46 della LD. L'avente diritto chiede alla dogana del magazzino di deposito lo sdoganamento. I quantitativi estratti sono registrati nel certificato di deposito e nel giornale di deposito, ove si prende nota anche del numero d'ordine delle
bollette d'entrata e delle bollette relative agli sdoganamenti intermedi. Se tutte le
merci specificate nel certificato di deposito sono ritirate, il certificato è restituito,
debitamente scaricato e quietanzato, alla dogana del magazzino di deposito.


Art. 92

Inventario delle merci in giacenza Almeno due volte all'anno l'ufficio doganale erige l'inventario delle merci depositate nei magazzini di deposito federali, assicurandosi che le partite esistenti in magazzino corrispondono effettivamente alle registrazioni e verificando lo stato della mer

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631.01

ce. Queste operazioni devono essere fatte ogni qualvolta si cambia il funzionario al
quale incombe la sorveglianza del deposito.


Art. 93

Depositi privati nei magazzini di deposito federali 1 Nei magazzini di deposito federali la dogana può consentire l'istituzione di depositi privati in locali suscettibili di chiusura (cabine, cantine e simili). La Direzione
generale stabilisce le condizioni per l'uso delle cabine e fissa anche la pigione per le
cabine affittate nei magazzini di deposito federali eserciti dall'Amministrazione
delle dogane. Ai magazzini di deposito federali eserciti dalle ferrovie, dai Comuni,
da corporazioni o da società sono applicabili le disposizioni dell'articolo 82.

2 La dogana non risponde delle merci introdotte nei depositi privati. Il depositante
deve provvedere all'assicurazione di queste merci.

543

Distretti franchi

Art. 94

Introduzione in deposito 1 Nel traffico dei distretti franchi, all'introduzione e al ritiro delle merci non sdaziate
sono applicabili per analogia le prescrizioni degli articoli 86, 90 e 91 relative ai magazzini federali di deposito.

2 Il depositante deve fornire alla dogana i dati necessari per la statistica del commercio, in quanto non risultino già dalle bollette relative allo sdoganamento intermedio
o dai documenti di scorta.

3 La dogana non visita le merci presentate pel deposito nè controlla quelle giacenti
se non per ragioni di polizia doganale.


Art. 95

Termine di giacenza

1 Il termine di giacenza è illimitato (art. 45 cpv. 4 LD).

2 Il depositante può invece essere costretto a ritirare le sue merci dal distretto franco
se non osserva le condizioni per il deposito oppure se le merci vengono a trovarsi in
quello stato per cui, a tenore dell'articolo 84 capoverso 2, sarebbero escluse dai magazzini di deposito doganali.


Art. 96

Trattamento delle merci 1 Le merci introdotte in deposito possono essere reimballate o spogliate del loro imballaggio.

2 È pure lecito esaminare, analizzare, dividere, cernere e mescolare la merce, nonchè
prelevarne dei campioni. Rimangono tuttavia riservate le disposizioni dell'articolo
97 qui appresso.96

96

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

Ordinamento generale 50

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Art. 97

Manipolazione e lavorazione 1 Nessuna manipolazione o lavorazione che alteri la natura delle merci in magazzino
o il loro stato in relazione alla classificazione nella tariffa doganale può essere eseguita senza esplicita autorizzazione della Direzione generale delle dogane. Le domande per ottenere tale autorizzazione devono essere presentate alla Direzione di
circondario, scortate dai documenti giustificativi.

2 Vietate sono le manipolazioni e la lavorazione per effetto delle quali la merce sarebbe assoggettata a un dazio inferiore a quello che sarebbe stato applicabile nel
momento in cui fu introdotta in deposito; vietate sono pure le manipolazioni che
possono deteriorare le altre merci o metterle in pericolo.

3 Questa restrizione non riguarda le merci delle quali sia provata la futura riesportazione in transito. Per queste merci quindi sono permesse - riservate certe misure di
controllo prescritte dalla Direzione generale delle dogane - le manipolazioni commerciali usuali, anche se ne consegue una modificazione della loro classificazione
nella tariffa doganale.

4 Non è ammessa entro l'area del distretto franco la lavorazione che abbia per iscopo
di trasformare le materie prime e i prodotti di prima fabbricazione depositati in prodotti semilavorati o finiti. La Direzione generale delle dogane ha tuttavia facoltà di
accordare eccezioni in via generale o di volta in volta quando si tratti di fabbricare e
riparare materiale da imballaggio per l'uso proprio del depositante.

5 Impianti industriali per il perfezionamento delle merci sono ammessi nel distretto
franco solo col consenso del Dipartimento federale delle finanze. Nel decidere, questa autorità si informa ai criteri che servono di base per la concessione del traffico di
perfezionamento attivo.

55

Immissione di merci in magazzini di deposito privati 551

Ammissione


Art. 98


97

1 La Direzione generale delle dogane designa in una lista delle merci in deposito privato98 le categorie di merci del commercio all'ingrosso che in conformità dell'articolo 42 capoverso 2 della LD possono essere depositate in magazzini privati. La lista indicherà le quantità minime che possono essere immesse e asportate.

2 Le domande intese ad ottenere che certe categorie di merci siano comprese nella lista, nonché le domande d'immissione di merci in magazzini di deposito privati, presentate in singoli casi, devono essere sottoposte per iscritto alla Direzione generale
delle dogane.

3 Per il deposito privato nei magazzini di deposito federali è applicabile l'articolo 93.

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

98

RS 631.243.11

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552

Termine di giacenza

Art. 99

1

Il termine di giacenza delle merci che possono essere introdotte nei magazzini di deposito privati è di due anni, qualunque sia il luogo del deposito.

2

Qualora siano introdotte in magazzini di deposito privati merci uscenti da un magazzino di deposito federale, si tiene conto del tempo in cui sono rimaste nel deposito federale per il computo dei due anni di giacenza concessi.

553

Sdoganamento

Art. 100

1 Le merci da introdursi nei depositi privati sono sdoganate con bolletta di cauzione
o mediante inscrizione in conto corrente. Competenti a ciò sono gli uffici doganali
principali.

2 Per lo sdoganamento definitivo fa stato il peso determinato al momento in cui la
merce è introdotta in deposito (art. 46 cpv. 2 LD).

3 È in facoltà della Direzione generale delle dogane di apportare le opportune restrizioni al trattamento con bolletta di cauzione per merci in deposito privato quando
tale modo di sdoganamento dia luogo ad abusi o comprometta il pagamento del
dazio.

554

Bolletta di cauzione

Art. 101

1 Non si emettono bollette di cauzione per merci in deposito privato se non dietro
domanda formale del vettore. La dogana esamina però d'officio se le condizioni alle
quali è subordinato il deposito delle merci di cui si tratta sono osservate (art. 98).

2 Nella bolletta di cauzione per merci in deposito privato devonsi indicare le marche,
i numeri e il peso dell'invio; se poi le merci sono importate in casse fusti, balle, ecc.,
è d'obbligo l'indicazione anche del peso netto e del peso lordo di ogni singolo collo.
Per lo zucchero in pani, il grano, la farina in sacchi e simili basta invece indicare il
peso medio dei pani, dei sacchi, ecc.

3 Qualora al confine siano sdoganate con bolletta di cauzione ordinaria a breve scadenza e quindi dirette su un'altra dogana merci destinate a deposito privato, la dogana di destinazione ha facoltà di emettere, a richiesta, bollette di cauzione a lunga
scadenza sia per l'intiero invio, sia per una parte, a condizione tuttavia che la domanda venga presentata prima della scadenza del termine indicato nella prima bolletta.

Ordinamento generale 52

631.01

4 Non è lecito sostituire con dupli le bollette di cauzione per merci in deposito privato. Non è neppure lecito sostituire, in base all'articolo 72, le bollette di cauzione
smarrite. Tuttavia, qualora siano allibrate o incassate in via d'esecuzione le somme
garantite, si può tener conto degli scarichi parziali già eseguiti sulla bolletta di cauzione in conformità dell'articolo 81, a condizione però che sia fornita in tempo utile
la prova della riesportazione dei quantitativi corrispondenti.

5 Del resto, le disposizioni degli articoli 69 a 81 si applicano pure alle bollette di
cauzione per merci in deposito privato.

555

Conto corrente99

Art. 102

1 Lo sdoganamento di merci in deposito privato mediante registrazione in conto corrente è subordinato all'autorizzazione della Direzione generale delle dogane.100 2 Le condizioni per l'apertura e la tenuta di questi conti correnti come pure gli obblighi dei correntisti sono fissati di volta in volta secondo l'importanza del traffico e il
genere della merce. La concessione può essere ritirata in ogni tempo in caso d'abuso
o se altre ragioni lo giustificassero.

56

Trattamento con carta di passo 561

Oggetto


Art. 103

1 Le merci nominate negli articoli 15 e 17 della LD possono essere trattate con carta
di passo all'importazione o all'esportazione se hanno i requisiti richiesti dagli articoli 31 a 36 e 39 e quelli indicati nelle tabelle annesse.

2 Sono riservate, per lo sdoganamento con carta di passo nel traffico di perfezionamento, le prescrizioni speciali relative.

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

100

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

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562

Competenze


Art. 104


101

1 La competenza di concedere il trattamento con carta di passo è determinata nelle
tabelle A e B qui appresso. Gli uffici doganali possono accordare permessi soltanto
laddove abbiano facoltà di procedere al trattamento con carta di passo secondo l'articolo 44.

2 L'ufficio che accorda il permesso e l'ufficio doganale che procede allo sdoganamento possono prescrivere la riesportazione o la reimportazione della merce da un
determinato ufficio doganale.

101

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

OL

D

54

631.01

T

raf

fi

co con carta di passo T

a

be

ll

a

A

. I

m

por

taz

io

ne

t

em

p

or

ane

a

Og

g

etto del trattam

ento con carta di passo OL

D

art.

Com

p

etenza e osserv

azioni

Ufficio

com

p

etente

Reciprocit

à

dello S

tato di prov

enienza

Term

ine (art.

109)

I.

M

ez

zi

di tr

as

por

to

1.

N

ata

nti

3

1

S

ec

ondo l

'or

dina

nz

a s

u

l

tr

atta

m

ento dog

an

al

e de

g

li

inv

ii pe

r v

ia

d

'a

cqua

102

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

ri

ch

ie

st

a

S

ec

ondo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

ll

'us

o e

s

ec

ondo il g

ene

re

d

el

cert

if

icat

o

d

o

g

an

al

e

sp

eci

al

e

2

.

Bi

ci

cl

et

te

, m

o

to

ci

cl

et

te

e au

tom

obili

3

1

Il

tr

atta

m

ento dog

an

al

e de

lle

bici

cl

et

te

, m

o

to

ci

cl

et

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ed

au

to

m

obili, ne

l tra

ff

ic

o

v

ia

g

g

ia

tori e

di c

onf

ine

,

è dis

ciplina

to da

un

rego

la

m

en

to

sp

eci

al

e

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

ri

ch

ie

st

a

S

ec

ondo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

ll

'us

o o s

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ondo il g

ene

re

d

el

cert

if

icat

o

d

o

g

an

al

e

sp

eci

al

e

3.

Fur

g

oni e

c

as

soni pe

r il

tr

as

por

to di m

as

se

ri

zi

e

31

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

ri

ch

ie

st

a

S

ec

ondo la

r

ec

ipr

oc

it

à acco

rda

ta

da

llo Sta

to di pr

ov

en

ie

nz

a

4.

V

eic

oli f

errov

ia

ri e

loro

accesso

ri

31

Se

condo l

'or

dina

nz

a s

u

llo

sdog

an

am

en

to de

g

li inv

ii pe

r

fe

rro

v

ia

103

5

.

A

tt

acch

i e vei

co

li

, an

im

al

i d

a

so

m

a e d

a sella

31

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

ri

ch

ie

st

a

S

ec

ondo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

ll

'us

o

102

RS

631.253.1

103

RS

631.252.1

OL

D

55

631.01

Og

g

etto del trattam

ento con carta di passo OL

D

art.

Com

p

etenza e osserv

azioni

Ufficio

com

p

etente

Reciprocit

à

dello S

tato di prov

enienza

Term

ine (art.

109)

6.

A

er

o

m

obili

31

Se

condo l

'or

dina

nz

a dog

an

al

e

su

ll

a n

avi

gazi

o

n

e aerea

104

rich

iesta

II

.

Re

ci

pie

n

ti e

im

ballaggi da

ri

em

pir

e o da v

uotar

e

33

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo il te

m

po pr

ev

ed

ibile

d

i p

erm

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en

za i

n

S

v

izzera

III.

Tra

ffic

o

ru

ra

le

d

i c

o

n

fin

e

1

.

A

n

im

al

i,

m

acch

in

e agri

co

le

,

attrezzi e altri o

g

g

etti p

er la

co

ltiv

az

ione

di f

ondi s

itua

ti

ne

lla

z

ona

e

conom

ic

a lim

itr

of

a

svi

zzera

34

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

ll

'us

o

2.

B

es

tia

m

e da

pa

sc

olo e

ste

ro

34

P

as

colo g

ior

na

lie

ro

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

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at

a pr

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bile

de

l pa

sc

olo

IV.

-

-

-

-

-

-

V.

Altr

e m

er

ci pe

r us

o te

m

por

ane

o

1.

Mode

lli da

f

onde

ria

3

6

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

1 a

nno

2.

--

-

3

.

M

acch

in

e,

ap

p

arecch

i e

st

ru

m

enti pe

r e

spe

ri

m

enti

36

L

a pr

ov

a de

ll

'us

o di ta

li m

er

ci

de

v

'e

sse

re

f

o

rnita

m

edia

n

te

la

pr

es

en

ta

zi

one

di c

o

rr

is

ponde

nz

e o in a

ltr

o m

odo.

G

li uf

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ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

g

li e

spe

ri

m

enti

104

RS

631.254.1

OL

D

56

631.01

Og

g

etto del trattam

ento con carta di passo OL

D

art.

Com

p

etenza e osserv

azioni

Ufficio

com

p

etente

Reciprocit

à

dello S

tato di prov

enienza

Term

ine (art.

109)

L

e m

acch

in

e,

gl

i ap

p

arecch

i e

g

li strum

enti c

h

e il de

stina

ta

rio

so

ttopone

a

pr

ov

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ev

isi

one

di a

cquis

to s

ono c

o

m

pre

si ne

lle

«

m

erci p

er la

v

endita

inc

er

ta

»

4.

Ma

te

ri

ali pe

r la

pr

ov

a di m

ac

ch

in

e d

i f

ab

b

ri

cazi

o

n

e svi

zzera

36

L

a pr

ov

a de

ll

'us

o de

v

'essere

fo

rnita

m

edia

n

te

la

pre

se

n

ta

zi

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di c

o

rr

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ponde

nz

e o in

altr

o m

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G

li uf

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ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

lle

pr

ov

e

5.

O

g

g

etti pe

r e

spos

iz

ioni pubblic

he

36

Sono c

ons

ide

ra

te

«

pubblic

he

»

le

e

sposiz

ioni sta

b

ilite

da

e

n

ti

di diritto pubblic

o o da

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tituzi

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à pubblic

a c

h

e

non pe

rs

eg

uono uno s

copo di

luc

ro. L

'uso c

u

i g

li og

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etti sa

ra

nno de

stina

ti de

v

e or

dina

ri

am

en

te

essere p

ro

v

at

o

m

edia

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un c

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tif

ic

at

o de

lla

dir

ezi

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de

ll

'e

spos

iz

ione

. L

e

m

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porta

te

pe

r la

m

o

stra

in ne

g

o

zi

(di og

g

etti d

'art

e,

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azar,

ecc.

) s

ono tr

atta

te

c

o

m

e

m

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i pe

r la

v

endita

inc

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ta

o

co

m

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am

pioni sog

g

etti a

l

d

azi

o

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Fino a

1 m

es

e dopo la

c

h

ius

u

ra

de

ll

'e

spos

iz

ione

OL

D

57

631.01

Og

g

etto del trattam

ento con carta di passo OL

D

art.

Com

p

etenza e osserv

azioni

Ufficio

com

p

etente

Reciprocit

à

dello S

tato di prov

enienza

Term

ine (art.

109)

6.

O

g

g

etti pubblic

ita

ri pe

r la

m

o

stra

in v

etrine

e

sim

ili

36

A

c

ondiz

ione

c

h

e la

m

er

ce

:

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enti ins

er

v

ibile

pe

r

ef

fe

tto de

ll

'us

o e

s

ia

rie

sporta

ta

inta

tta

,

si

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essa grat

u

it

am

en

te a

dis

pos

iz

ione

da

l pr

opr

ie

ta

ri

o pe

r f

ar

c

onos

ce

re

s

è e

il

su

o

p

ro

d

o

tt

o

i

n

S

v

izzera

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

lla

m

o

stra

7.

Me

rc

i pe

r la

v

endita

inc

er

ta

36

A

c

ondiz

ione

c

h

e la

m

er

ce

:

non s

ia

im

por

ta

ta

in e

se

cu

zi

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di un c

ontr

atto di

ven

d

it

a gi

à c

onc

hius

o,

al

l'

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ll

'im

por

ta

zi

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non s

ia

pr

opr

ie

di una

pe

rso

n

a d

o

m

iciliata in

Sv

izzera

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

di

p

erm

an

en

za i

n

S

v

izzera

8.

Ca

m

p

ioni di m

erc

i sog

g

etti a

d

azi

o

36

A

c

ondiz

ione

c

h

e i c

am

pioni:

conc

er

na

no m

er

ci c

h

e

de

v

ono e

ss

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e im

por

ta

te

da

ll

'est

ero

;

si

ano us

ati ne

lla

m

o

st

ra

e

p

er racco

gl

ie

re o

rd

in

azi

o

n

i

(a

nc

he

da

pa

rt

e di pe

rs

one

d

o

m

iciliate in

Sv

izzera),

non s

ia

no de

stina

ti a

lla

v

endita

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

di

p

erm

an

en

za i

n

S

v

izzera

OL

D

58

631.01

Og

g

etto del trattam

ento con carta di passo OL

D

art.

Com

p

etenza e osserv

azioni

Ufficio

com

p

etente

Reciprocit

à

dello S

tato di prov

enienza

Term

ine (art.

109)

9.

B

es

tia

m

e pe

r l

'a

lpe

g

g

io e

lo

sv

er

na

m

ento

36

Se

condo le

pr

es

cr

iz

ioni s

p

eci

ali sta

b

ilite

da

l Dipa

rtim

en

to

fe

de

ra

le

de

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f

ina

nz

e

G

li uf

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ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo le

pr

es

cr

iz

ioni

sta

b

ilite

da

l Dipa

rtim

en

to

fe

de

ra

le

de

lle

f

ina

nz

e

10.

Ca

v

alli da

c

o

rs

a e

da

c

onc

ors

o

36

A

c

ondiz

ione

c

h

e:

i c

av

alli sia

no im

porta

ti

te

m

p

o

ran

eam

en

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p

er p

art

eci

p

are a d

et

erm

in

at

e co

rse e

conc

or

si

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alto,

l'

im

por

ta

zi

one

a

v

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eng

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il

pi

ú

pre

sto, un m

ese

a

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ti la

pr

im

a m

anif

es

ta

zi

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a

lla

qua

le

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alli de

v

ono pa

rteci

p

are

G

li uf

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ci

d

o

g

an

al

i

ne

ll

'a

m

bito

de

lle

loro

co

m

p

et

en

ze d

i

sd

o

g

an

am

en

to

non

rich

iesta

Fino a

7 g

ior

ni dopo l

'ultim

a

pr

ov

a pr

ev

is

ta

m

a, il pi

ú

ta

rdi,

fi

no a

s

ei m

es

i dopo

l'

im

por

ta

zi

one

11.

--

-

12.

--

-

1

3

.

Co

st

u

m

i t

eat

ral

i e d

eco

razi

o

n

i

p

er teatro

36

A

lla

c

ondiz

ione

:

ch

e i

l m

at

eri

al

e si

a i

m

p

o

rta

to te

m

pora

n

ea

m

en

te

da

g

ruppi d

'a

rtisti e

ste

ri, da

soci

et

à t

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ral

i est

ere,

ecc.

p

er

le

l

o

ro

rap

p

resen

tazi

o

n

i o

ch

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pre

so a

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stito o a

nolo dir

etta

m

ente

a

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'est

ero

da

pe

rs

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o s

o

ci

et

à s

iffa

tt

e,

d

o

m

iciliate in

Sv

izzera, p

er

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

ll

'us

o

OL

D

59

631.01

Og

g

etto del trattam

ento con carta di passo OL

D

art.

Com

p

etenza e osserv

azioni

Ufficio

com

p

etente

Reciprocit

à

dello S

tato di prov

enienza

Term

ine (art.

109)

le

l

o

ro

rap

p

resen

tazi

o

n

i e

non pos

sa

e

ss

er

e otte

nuto a

p

restito

o

a n

o

lo

, in

Sv

izzera

, a

l m

o

m

ento de

lla

m

anife

st

azi

o

n

e

14.

Film

i e

dia

positiv

e da

proie

zi

one

36

A

c

ondiz

ione

c

h

e la

pr

oie

zi

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non s

ia

f

atta

a

s

copo luc

ra

tiv

o

G

li uf

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ci

d

o

g

an

al

i

non

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iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

lle

pr

oie

zi

oni

15.

Film

i da

c

opia

re

3

6

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

oba

bile

de

i la

v

o

ri

di c

opia

tur

a

16.

C

lic

h

és

pe

r la

s

ta

m

pa

36

A

c

ondiz

ione

c

h

e s

i tra

tti di

clic

h

és a

pre

stito im

porta

ti

te

m

por

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ea

m

en

te

pe

r la

r

ipr

oduz

ione

di s

ta

m

pa

ti de

stina

ti

al

l'

est

ero

G

li uf

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ci

d

o

g

an

al

i

non

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iesta

Se

condo la

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at

a pr

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bile

de

i la

v

o

ri

di s

ta

m

pa

VI.

T

raffic

o di riparazione 39

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

dur

at

a pr

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bile

de

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v

o

ro

di r

ipa

ra

zi

one

VII.

Traffic

o di c

onfine

di ripara-

zi

one

e

di pe

rf

ez

ionam

en

to

39

cp

v.

5

G

li uf

fi

ci

d

o

g

an

al

i

non

rich

iesta

Se

condo la

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at

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bile

de

l la

v

o

ro

VIII.

Ca

si d

iv

ersi d

a

q

u

elli me

n

zio

-

nati qui s

opr

a

1.

--

-

2.

T

ra

ff

ic

o

di pe

rf

ez

iona

m

ento

3

9

L

a D

ir

ez

ione

g

ene

ra

le

de

lle

d

o

g

an

e.

P

er

p

icco

le

non

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iesta

Se

condo la

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at

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oba

bile

de

l la

v

o

ro

di pe

rf

ez

iona

m

ento

OL

D

60

631.01

Og

g

etto del trattam

ento con carta di passo OL

D

art.

Com

p

etenza e osserv

azioni

Ufficio

com

p

etente

Reciprocit

à

dello S

tato di prov

enienza

Term

ine (art.

109)

qua

ntit

à di

m

erc

i isola

te

:

le

dir

ez

ioni di

ci

rc

onda

ri

o

de

lle

dog

an

e

3.

A

ltr

i tr

af

fi

ci

c

on c

ar

ta

di pa

ss

o

36

L

a D

ir

ez

ione

g

ene

ra

le

de

lle

d

o

g

an

e.

Ne

l tra

ff

ic

o

vi

aggi

at

o

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Ordinamento generale 66

631.01

563

Modo di procedere allo sdoganamento

Art. 105

Proposta di sdoganamento 1 Per le merci delle quali si chiede il trattamento con carta di passo (art. 47 LD) si
presenta alla dogana una dichiarazione su modulo speciale (art. 47).

2 In pari tempo si deve indicare il modo come si intende garantire l'importo del dazio.

3 Se si tratta di merci uscenti dalla libera circolazione e per le quali, ai fini dell'esportazione temporanea, è chiesto il trattamento con carta di passo presso un magazzino di deposito, un ufficio interno oppure un ufficio di confine che non sia
quello d'uscita, il richiedente deve presentare la dichiarazione doganale in due
esemplari. Un esemplare è poi presentato all'ufficio d'uscita per far constatare
l'esportazione.


Art. 106

Identificazione

1 Lo sdoganamento con carta di passo non è, di regola, ammesso se non per le merci
la cui identità può essere controllata e stabilita senza gravi difficoltà, conformemente
alle disposizioni che seguono. Le merci provenienti dall'estero che non rispondono
a queste condizioni sono sdaziate o respinte.

2 È obbligo del vettore di presentare la merce all'ufficio che deve eseguire l'operazione doganale e di prendere tutte le misure che la dogana stima necessarie per
identificare la merce.

3 Affinchè l'identità sia riconosciuta al ritorno, gli oggetti vengono di regola, contrassegnati, a giudizio della dogana, con bolli, piombi, sigilli, ecc.; gli oggetti minuti, come gli articoli di gioielleria, sono fissati in fila con fili o cordicelle su cartoni
o sul fondo dei compartimenti del campionario e si suggellano i capi dei fili o cordicelle, così che nessun oggetto possa essere levato senza rompere o ledere il sigillo.

4 Qualora i contrassegni di riconoscimento non possano essere applicati nel modo
sopra descritto o vi si oppongano troppe difficoltà, sono ammessi la descrizione
esatta di ogni singolo oggetto, il prelevamento di campioni, l'annotazione del numero, del peso, delle marche e numeri di fabbrica, ecc. Per il bestiame basta l'indicazione della specie, del numero dei capi, del colore e dei segni particolari.

5 Per le merci del traffico di mercato, per le merci recate da merciai ambulanti e per i
campioni è obbligatorio l'elenco particolareggiato; e devono esservi indicati il genere e i segni distintivi che permettano l'identificazione di ogni articolo. La dogana verifica ogni oggetto in base a tale elenco in calce al quale appone il proprio benestare.
Se l'elenco si compone di più fogli, questi si devono numerare in lettere progressivamente e quindi riunire con un filo i cui capi sono poi suggellati col sigillo
officiale, in modo che nessun foglio possa essere tolto senza spezzare o ledere il filo
o il sigillo. Nell'elenco devono essere sempre partitamente designati gli oggetti contrassegnati singolarmente e gli oggetti contrassegnati collettivamente (su cartoni, sul
fondo dei compartimenti, ecc.).

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67

631.01

6 Il modo adottato pel contrassegno è indicato tanto sulla dichiarazione che sulla
carta di passo e, all'occorrenza, anche sul permesso per lo sdoganamento con carta
di pasto. Se una distinta è unita alla carta di passo, i diversi contrassegni apposti agli
oggetti vi devono essere indicati. In calce alla distinta l'ufficio applica il bollo doganale.

7 Il contribuente è tenuto a coadiuvare, secondo le loro istruzioni, gli organi doganali nelle operazioni necessarie per identificare più tardi la merce. La dogana riscuote per queste operazioni le tasse stabilite nell'ordinanza sulle tasse107.


Art. 107

Sdoganamento

1 Esaminata e accettata la dichiarazione per lo sdoganamento con carta di passo e
stabilita l'identità della merce, la dogana emette la carta di passo e la fa controfirmare dal contribuente.

2 Nei casi contemplati negli articoli 31 a 36 e 39 la carta di passo può essere sostituita dall'annotazione nel registro relativo con emissione eventuale di un certificato
d'annotazione.

3 Gli articoli 71 e 72, valgono, analogamente, per la rimessa e per la sostituzione
delle carte di passo smarrite. Le merci che, dirette da e per una località situate nel
territorio doganale svizzero, sono fatte transitare attraverso corto tratto di territorio
estero onde seguire la via più breve, possono essere munite di chiusura doganale, in
analoga applicazione degli articoli 74 a 76.


Art. 108

Disposizioni speciali per lo sdoganamento di campioni atti alla
vendita

1 I campioni atti alla vendita, recati dai viaggiatori di commercio (art. 36 cpv. 2
lett. c108 e possono essere sdoganati soltanto nei giorni feriali entro le ore regolamentari di servizio. È però in facoltà della dogana di riservarsi il tempo necessario
per eseguire il controllo, apporre i contrassegni, ecc.; in ogni caso è sempre data la
precedenza ai lavori correnti dell'ufficio. Se un viaggiatore di commercio non può o
non vuole assoggettarsi alle formalità prescritte, la dogana deve rifiutare il trattamento con carta di passo e sdaziare o respingere la merce oltre il confine.

2 Al viaggiatore è consentito, entro il termine di validità della carta di passo, di varcare a piacimento il confine colla merce, purchè faccia attestare dalla dogana ogni
volta, sul documento, l'entrata o l'uscita.

3 La dogana ha facoltà, qualora lo giudichi opportuno, di eseguire anche fuori delle
ore regolamentari e anche in domenica e negli altri giorni festivi, le operazioni di
scarico per le carte di passo emesse per campioni atti alla vendita. In tal caso sono
riscosse le tasse previste nell'ordinanza sulle tasse109.

107

RS 631.152.1 108

Questa disp. è abrogata.

109

RS 631.152.1

Ordinamento generale 68

631.01

564

Termini di validità delle carte di passo

Art. 109


110

1 Il termine di validità delle carte di passo e dei certificati d'annotazione è stabilito
secondo le tabelle annesse all'articolo 104. Per le carte di passo all'importazione, esso dev'essere limitato al tempo necessario per l'uso temporaneo. Il termine di validità delle carte di passo è di un anno al massimo.

2 Nella determinazione del termine di validità delle carte di passo, il giorno di emissione delle medesime oppure dell'annotazione non è computato.

3 Qualora vi siano motivi di forza maggiore, il termine di validità delle carte di passo
può essere prorogato, se ne è fatta domanda in tempo utile. La competenza degli uffici doganali a concedere proroghe siffatte è stabilita dalla Direzione generale delle
dogane.

565

Scarico della carta di passo

Art. 110

1 La domanda per lo scarico deve essere presentata per iscritto, su modulo officiale,
insieme con la carta di passo e con la merce che ne è l'oggetto. Analogamente si
procede per lo scarico delle annotazioni conformemente all'articolo 107 capoverso
2.

2 Per lo scarico delle carte di passo sono applicabili le prescrizioni degli articoli 78 a
80.111

3 Se la merce non è presentata in tempo utile, la dogana deve rifiutare lo scarico
della carta di passo o dell'annotazione, a meno che non si tratti d'un ritardo non imputabile al vettore o d'un caso di forza maggiore. L'articolo 73 capoverso 3 è applicato per analogia. Se lo scarico del documento è rifiutato, il dazio garantito resta acquisito alla cassa doganale; al detentore della carta di passo è rimessa una bolletta
d'entrata o d'uscita secondo i casi. Cessa con ciò il diritto di riesportare o reimportare la merce in franchigia. La Direzione generale può tuttavia derogare parzialmente
o totalmente entro i limiti segnati dalla legge e dai regolamenti, all'applicazione di
queste disposizioni, qualora sembri opportuno introdurre temperamenti, particolarmente per quanto riguarda il materiale da guerra e gli oggetti d'arte, gli oggetti per
collezioni e per dimostrazione, i quali, dapprima destinati a pubbliche esposizioni,
siano poi acquistati per uno scopo pubblico o per collezioni pubbliche o istituti di
pubblica istruzione. Sono riservati gli articoli 37 e 38.

110

Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1957 (RU 1957 1040).

111

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 apr. 1973, in vigore dal 1° giu. 1973
(RU 1973 651).

OLD

69

631.01

6

Traffici speciali 61

Traffico viaggiatori

Art. 111

1 I viaggiatori (art. 48 LD) che varcano il confine fruiscono delle agevolezze doganali seguenti.

2 I viaggiatori che non conducono nè portano merci su di sè non sono tenuti ad osservare le prescrizioni circa l'ora e le strade per il passaggio del confine, semprechè
il transito dei viaggiatori non sia sottoposto a severe misure di controllo a motivo di
vigenti limitazioni d'importazione o d'esportazione o prescrizioni di polizia. Tuttavia, se un viaggiatore è fermato dagli organi doganali, deve conformarsi alle loro
istruzioni e adagiarsi alla visita doganale sul posto o, se occorre, presso l'ufficio doganale più vicino.

3 I viaggiatori che non conducono nè portano su di sè merci destinate al commercio
possono chiedere in ogni momento lo sdoganamento agli uffici doganali e ai posti di
guardie. I bagagli che precedono o seguono i viaggiatori possono essere sdoganati
anche in domenica e negli altri giorni festivi, durante le ore prescritte.

4 Le collezioni di campioni soggetti a dazio e le merci destinate al commercio, importate dal viaggiatore stesso, devono invece essere presentate per lo sdoganamento
durante le ore regolamentari di servizio. È riservato l'articolo 108 capoverso 3.

5 Le merci di uso non commerciale, recate dai viaggiatori, possono essere sdoganate
dietro semplice dichiarazione verbale, che impegna il dichiarante come la dichiarazione scritta e nella stessa misura. Se il viaggiatore non è in grado di rispondere alla
domanda generica dell'agente doganale con una dichiarazione verbale impegnativa,
può chiedere la visita doganale della merce e lo sdoganamento in conformità, coadiuvando alle operazioni come è previsto nell'articolo 31 della LD.

6 I viaggiatori possono rifiutare la dichiarazione verbale soltanto quando venga loro
chiesto in termini generici se abbiano nulla di soggetto a dazio o di vietato; non
quando si chieda loro categoricamente di denunciare gli oggetti che hanno seco, nè
quando la domanda è specificativa, cioè viene, per esempio, chiesto all'interessato
se abbia seco tabacco, bevande, profumi, abiti nuovi, ecc.

7 Lo sdoganamento dei bagagli non dichiarati può essere differito sino al momento
in cui sia terminato quello dei colli specificatamente dichiarati. La franchigia doganale per gli effetti da viaggio è disciplinata nell'articolo 2 dell'ordinanza del 30 gennaio 2002112 sul traffico viaggiatori.113 8 Le disposizioni degli articoli 31 e 32 si applicano allo sdoganamento dei cavalli e
degli altri animali usati come animali da sella e degli animali da tiro attaccati alle
vetture da viaggio, nonchè ai veicoli d'ogni sorta, eccettuati i velocipedi, le motociclette e le automobili i quali formano oggetto di regolamento speciale.

112

RS 631.251.1 113 Nuovo testo dell'ultimo periodo giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 30 gen. 2002 sul traffico viaggiatori, in vigore dal 1° mar. 2002 (RS 631.251.1).

Ordinamento generale 70

631.01

9 Per il pagamento dei tributi possono essere accettate carte di credito e di addebito.
La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali competenti.114 62

Traffico per ferrovia, per posta e per acqua

Art. 112

Il controllo doganale nel traffico ferroviario e nel traffico dei battelli a vapore è regolato dall'ordinanza sullo sdoganamento degli invii per ferrovia115; pel traffico postale fa norma l'ordinanza sullo sdoganamento degli invii postali116. Sono riservate
le stipulazioni speciali con certe imprese di navigazione.

63

Traffico aereo

Art. 113

Prescrizioni relative alla circolazione 1 Le prescrizioni che seguono si applicano tanto al traffico degli aeromobili dirigibili
(palloni dirigibili, aeroplani) che sorvolano la linea doganale quanto ai palloni liberi
che compiono ascensioni al di sopra del confine (art. 53 a 56 LD). Gli aeromobili
delle Strade ferrate federali117 e delle imprese di trasporto date in concessione che
servono a trasportare viaggiatori o merci sono trattati doganalmente come i carri ferroviari usati per tale traffico.

2 Salvo contrarie disposizioni relative alla navigazione aerea, gli aeromobili dirigibili che giungono in Svizzera devono seguire le vie aeree prescritte e atterrare negli
aeroporti doganali pubblicamente designati. Non è lecito al pilota di un aeromobile
che giunga dall'estero e sorvoli il territorio doganale svizzero, di gettare fuori bordo,
salvo il caso di pericolo, se non gli oggetti esplicitamente designati (sacchi della posta-lettere per gli aeromobili postali). Il pilota di un aeromobile in pericolo, che sia
costretto a gettare oggetti entro il territorio doganale svizzero deve, al primo approdo, avvertirne la dogana alla quale è tenuto a presentarsi. I piloti devono ottemperare senz'altro all'ingiunzione di approdare fatta loro dagli agenti doganali.

3 Il pilota di un aeromobile dirigibile che sia costretto, per cause inevitabili ad atterrare prima di aver raggiunto l'aeroporto doganale, deve annunciarsi immediatamente
all'ufficio doganale o al posto di guardie più vicino oppure all'autorità comunale del
luogo ove ha atterrato. Quest'ultima circostanza è attestata nei documenti di bordo.
L'autorità comunale alla quale un pilota si annunciasse in tali condizioni avvertirà
immediatamente e col mezzo più rapido l'ufficio doganale più vicino e, salvo istruzioni contrarie, sorveglierà i passeggeri e il carico sino all'arrivo dell'agente doganale. Essa è esonerata dall'obbligo di avvertire la dogana se l'aeromobile giunto dal114

Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 1997 (RU 1997 1630).

115

RS 631.252.1 116

RS 631.255.1 117

Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all'art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle
FFS (RS 742.31).

OLD

71

631.01

l'estero, riprende, dopo un atterramento forzato di breve durata, la sua rotta col medesimo carico e con tutti i passeggeri.

4 L'agente doganale delegato sul luogo dell'atterramento ha facoltà di salire a bordo
dell'apparecchio e si esigere i documenti di bordo, quindi di visitare l'apparecchio e
di prendere tutti i provvedimenti che ritiene necessari, salvo a procedere sul posto
alle operazioni doganali definitive se lo ritiene opportuno. Di tutte queste operazioni
la dogana stende verbale.

5 Il pilota è tenuto a risarcire la dogana e l'autorità comunale di tutte le spese causate
loro da un eventuale approdo non permesso.


Art. 114

Formalità doganali

1 Le disposizioni generali sul controllo doganale si applicano anche al traffico aereo,
con riserva delle prescrizioni speciali che seguono.

2 Gli aeromobili che giungono dall'estero e che servono unicamente al trasporto
delle persone sono soggetti alle prescrizioni disciplinanti il traffico viaggiatori (art.
111).

3 Per essere ammessi in franchigia al ritorno, gli aeromobili diretti all'estero per via
aerea devono essere dichiarati, di regola, a un aeroporto doganale per il trattamento
con carta di passo.

4 Per recarsi all'estero partendo da un punto che non sia dichiarato aeroporto doganale occorre il consenso della Direzione generale. Tale permesso può essere concesso in via generale o di volta in volta, quando alla partenza da un aeroporto doganale
si opponessero eccessive difficoltà.

5 Il pilota di un aeromobile dirigibile carico di merci destinate al commercio che sorvoli il confine in una direzione qualunque, è tenuto a portar seco una lista di carico
(manifesto) firmata di proprio pugno e recante le seguenti indicazioni: a.

designazione e nazionalità dell'aeromobile e del suo proprietario; b.

luogo, giorno e ora della partenza; c.

quantità e genere delle merci, secondo le designazioni usate in commercio; d.

nome e domicilio dai destinatari.

6 Il pilota di un aeromobile dirigibile proveniente dall'estero, avente a bordo merci
destinate al commercio, è tenuto, appena approdato, a rimettere senza esserne richiesto, all'ufficio doganale dell'aeroporto, il manifesto relativo alle provvigioni e alle
merci trasportate e i documenti di scorta; quindi deve presentare la dichiarazione
doganale o farla presentare da un suo procuratore. Il carico non deve più subire, dopo l'approdo, nessun mutamento. In caso di scalo intermedio, se non è seguito lo
sdoganamento definitivo, non è lecito modificare il carico se non per salvarlo da distruzione e salvare l'apparecchio o per sfuggire un pericolo imminente. Tutte le modificazioni intervenute in simili circostanze devono essere denunciate all'atto dell'approdo e ne è data attestazione officiale nei documenti di bordo.

Ordinamento generale 72

631.01

64

Traffico di confine

Art. 115

1 Per determinare la misura delle agevolezze di traffico fra gli abitanti delle zone
economiche limitrofe fanno norma anzitutto i trattati internazionali, poi valgono le
concessioni locali già accordate e consacrate dall'uso, le quali, fino a contraria disposizione devono essere mantenute. Per il resto fanno norma le disposizioni seguenti.

2 Gli abitanti di frontiera che non conducono nè portano su di sè alcuna merce non
sono tenuti ad osservare le prescrizioni circa l'ora e la strada per il passaggio della
frontiera, semprechè vigenti divieti d'importazione o di esportazione non impongano rigorose misure di controllo sul transito dei pedoni.

3 Con le medesime riserve è consentito agli abitanti delle zone di confine che non
conducono nè portano seco merci soggette a dazio o vietate di compiere in ogni
momento le operazioni doganali presso le dogane e i posti di guardie.

4 Gli abitanti delle zone di confine che invece varcano la linea doganale con merci
soggette a dazio sono tenuti a osservare le prescrizioni regolamentari (art. 5 a 7); è
tuttavia riservata la facoltà di accordare, in via generale oppure di volta in volta, la
dispensa dall'obbligo di seguire le strade doganali, di osservare l'orario di servizio e
di presentarsi alla dogana.

5 Gli uffici doganali stradali possono sdoganare, prima e dopo le ore di servizio, le
merci soggette a dazio, riscuotendo le tasse stabilite nell'ordinanza sulle tasse118; nel
traffico rurale di confine e così pure nel traffico di mercato e del latte non si riscuotono tasse per gli sdoganamenti eseguiti tra le ore 4 e le 21.

6 Gli uffici di confine hanno poi facoltà di dispensare gli abitanti della zona economica svizzera, che sono costretti di varcare regolarmente il confine per coltivare le
loro terre situate nella zona limitrofa estera, dall'obbligo di presentarsi ogni qualvolta transitano e di seguire le strade doganali, purchè questa concessione non comprometta gli interessi della dogana.

7 In caso di ripetuto abuso delle agevolezze concesse, la Direzione di circondario,
consultate le autorità locali, riferisce alla Direzione generale in punto a tutte le circostanze, pronunciandosi sui provvedimenti da prendersi. La Direzione generale
presenta al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale delle finanze,
le proposte che stima opportune per rimediare alla situazione.

7bis Per il pagamento dei tributi possono essere accettate carte di credito e di addebito. La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali competenti.119 8 Per il resto spetta alle Direzioni di circondario prescrivere, nella sfera delle loro attribuzioni e tenendo conto delle condizioni locali, le formalità più particolareggiate
relativamente alle operazioni doganali del traffico di confine.

118

RS 631.152.1 119

Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 1997 (RU 1997 1630).

OLD

73

631.01

7

Procedura penale 71

Denunzia


Art. 116


120

72

Inchiesta


Art. 117

a 121121

Art. 122


122

Processo verbale finale Il processo verbale finale (art. 61 DPA123 deve menzionare i dazi e gli altri tributi in
correlazione con l'infrazione, nonchè, trattandosi di infrazione dei divieti, il valore
della merce sul mercato interno.


Art. 123


124

Decisione sull'obbligo di pagamento 1 Se i dazi e gli altri tributi in correlazione con l'infrazione non sono già stati determinati all'atto dello sdoganamento, il funzionario inquirente decide sull'obbligo di
pagamento (art. 12 e 63 DPA125.

2 La decisione sull'obbligo di pagamento è notificata all'imputato unitamente al processo verbale finale. Se in via straordinaria la decisione è rinviata ad una data ulteriore, l'imputato dev'esserne informato.

3 La decisione sull'obbligo di pagamento può essere impugnata con ricorso giusta
l'articolo 109 capoversi 1 e 3 della LD.


Art. 124


126

Decisione d'accertamento 1 L'imputato che, pur non essendo stato dichiarato obbligato al pagamento, non riconosce le basi del conteggio dei tributi menzionate nel processo verbale finale o, in
caso d'infrazione dei divieti, la classificazione tariffale, può, nel termine fissato all'articolo 61 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo127 ,
chiedere una decisione d'accertamento.

120

Abrogato (i) dal n. I dell'O del 25 nov. 1974 (RU 1974 1949).

121

Abrogato (i) dal n. I dell'O del 25 nov. 1974 (RU 1974 1949).

122

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

123

RS 313.0

124

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

125

RS 313.0

126

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

127

RS 313.0

Ordinamento generale 74

631.01

2 Il funzionario inquirente emana d'ufficio una decisione d'accertamento a tenore
del capoverso 1, allorchè entra in linea di conto una corresponsabilità dell'imputato
giusta l'articolo 12 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo
o allorchè le circostanze sembrano altrimenti esigerlo.


Art. 125


128

73

Decisione amministrativa

Art. 126

a 128129 74


Giudizio dei tribunali Art. 129 e 130130 75

Esecuzione della pena

Art. 131


131

Esecuzione della pena, competenza I decreti e le decisioni dell'Amministrazione delle dogane, nonchè le sentenze dei
tribunali che non dispongono pene o misure privative della libertà sono eseguiti
dalla Direzione di circondario nella cui circoscrizione è stata svolta l'inchiesta
penale.


Art. 132


132

Diffida di pagamento

1 Se il procedimento penale è cresciuto in giudicato, il condannato a una prestazione
pecuniaria è diffidato a pagare entro quattordici giorni.

2 La diffida di pagamento è fatta mediante lettera raccomandata, con indicazione
delle conseguenze giuridiche di un mancato pagamento.


Art. 133

e 134133 128

Abrogato (i) dal n. I dell'O del 25 nov. 1974 (RU 1974 1949).

129

Abrogato (i) dal n. I dell'O del 25 nov. 1974 (RU 1974 1949).

130

Abrogato (i) dal n. I dell'O del 25 nov. 1974 (RU 1974 1949).

131

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

132

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

133

Abrogati (o) dal n. I dell'O del 25 nov. 1974 (RU 1974 1949).

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75

631.01

76

Sequestro e realizzazione di oggetti trovati

Art. 135


134

1 Se i funzionari o gli impiegati dell'Amministrazione delle dogane trovano in vicinanza del confine oggetti dei quali è da supporre che siano stati importati trasgredendo gli obblighi doganali o i divieti, questi oggetti sono provvisoriamente sequestrati. Successivamente, la competente Direzione di circondario prende le misure
previste all'articolo 102 capoverso 4 della LD, al fine di determinare il proprietario.
Si procederà allo stesso modo allorchè non è possibile scoprire l'autore di un'infrazione accertata ma la merce importata si trova in possesso dell'Amministrazione
delle dogane.

2 Chi rivendica la proprietà dell'oggetto deve provare il suo diritto. La Direzione di
circondario, se reputa che la prova non è stata addotta, assegna all'interessato un
termine di trenta giorni per far valere le sue pretese dinanzi ai competenti tribunali
civili. Se è controverso a chi, fra diversi pretendenti, dev'essere restituito l'oggetto o
consegnato il ricavo, l'Amministrazione delle dogane può liberarsene mediante deposito giudiziale.

3 La persona che la Direzione di circondario riconosce come proprietario assume
l'esclusiva responsabilità rispetto ad un terzo che vantasse diritti maggiori. L'oggetto o il ricavo è consegnato al proprietario soltanto verso rilascio di un'attestazione che svincoli la dogana da ogni responsabilità.

4 Se nel termine fissato nel pubblico avviso nessuno rivendica la proprietà degli oggetti trovati, gli stessi saranno realizzati secondo le prescrizioni degli articoli 138 a
145. Riservati i diritti di proprietà rivendicati e riconosciuti posticipatamente, si disporrà del ricavo della vendita in conformità dell'articolo 103 della LD.

77

Trasgressioni

Art. 136


135

8

Esazione e garanzia dei crediti doganali 81

Competenza


Art. 137

1 L'ufficio doganale che ha eseguite le operazioni per cui il credito doganale si è costituito deve provvedere anche all'esazione.

2 Se il credito si fonda su una decisione di altra autorità, la Direzione di circondario
competente designa l'ufficio doganale che deve procedere all'esazione.

134

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

135

Abrogati (o) dal n. I dell'O del 25 nov. 1974 (RU 1974 1949).

Ordinamento generale 76

631.01

82

Realizzazione del pegno doganale

Art. 138


136

Sequestro del pegno doganale 1 Gli oggetti costituenti pegno doganale a tenore dell'articolo 120 della LD e non
custoditi dall'Amministrazione delle dogane devono essere sequestrati.

2 Il sequestro può essere effettuato anche quando terzi hanno diritti di proprietà o di
pegno sull'oggetto o allorchè questo è stato pignorato, sequestrato o incluso in una
massa fallimentare in virtù della legislazione su l'esecuzione e il fallimento. Dato il
caso, e semprechè siano noti, i terzi che vantassero diritti sull'oggetto devono essere
informati del sequestro.


Art. 139

Modo di procedere alla realizzazione 1 Se il credito garantito dal pegno è divenuto esigibile (art. 117 LD) e il termine assegnato al debitore e ai suoi fideiussori per il pagamento (art. 63 e 132) è spirato, il
pegno deve essere messo ai pubblici incanti. Il pegno può essere realizzato già prima
se gli oggetti pignorati sono esposti a rapido deprezzamento o se la loro conservazione importi una soverchia spesa non sopportata dal proprietario.

2 L'autorità alla quale incombe l'esazione del credito garantito dal pegno dispone
per l'incanto. Essa deve osservare le prescrizioni che seguono, nonchè le disposizioni relative della legge cantonale vigente nel luogo dell'incanto.


Art. 140

Atti preliminari

1 L'incanto è annunziato con pubblico bando. Per la forma e il tenore della pubblicazione saranno osservate le disposizioni relative della legge cantonale anzitutto e,
in difetto, gli usi locali. In ogni caso nel pubblico bando si devono indicare chiaramente il luogo, il giorno, l'ora e l'oggetto dell'incanto. Questo non deve essere tenuto prima che sia trascorsa una settimana dalla pubblicazione, a meno che non si tratti
di una vendita anticipata, a sensi dell'articolo 139 capoverso 1. Al debitore e ai suoi
fideiussori nonchè ai terzi aventi diritto di proprietà sul pegno - se ve ne sono - è
rimessa, se hanno un domicilio noto in Svizzera, copia dell'avviso con lettera raccomandata.

2 Prima di iniziare l'incanto se ne devono stabilire le condizioni: si annunzia il modo
di chiamata (oggetti offerti isolatamente o a lotti), il modo di pagamento, nonchè il
prezzo minimo di aggiudicazione. Questo deve, di regola, raggiungere la cifra del
credito garantito dal pegno. Gli oggetti sono, di regola, consegnati dietro versamento
del prezzo in contanti. Eccezionalmente si può accordare una dilazione di pagamento di un mese al massimo se è fornita sufficiente garanzia. Infine, nelle condizioni di incanto si deve stabilire che, a termini dell'articolo 234 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni137, nessuna garanzia è data per gli oggetti aggiudicati.

136

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

137

RS 220

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77

631.01

3 L'avviso inerente alle condizioni d'incanto è pubblicato in conformità delle prescrizioni del diritto cantonale. In mancanza di tali prescrizioni è data lettura delle
condizioni all'inizio dell'incanto.


Art. 141

Modo di procedere per la vendita all'incanto 1 La vendita all'incanto è eseguita a norma della procedura prescritta dal diritto cantonale e, all'occorrenza, coll'assistenza degli agenti pubblici indicati dalla legge. In
ogni caso si osserveranno le seguenti disposizioni.

2 Dopo tre chiamate, gli oggetti in vendita sono aggiudicati al maggior offerente,
qualora l'offerta raggiunga l'importo minimo fissato nelle condizioni d'incanto.
L'autorità che ha ordinato l'incanto può consentire la delibera anche ad un prezzo
inferiore se dalle circostanze si può inferire l'improbabilità che un secondo incanto
dia miglior risultato, oppure se l'immediata alienazione degli oggetti posti all'asta
sembri opportuna a cagione dello stato degli oggetti stessi. Circa il modo di consegna è disposto durante l'incanto.

3 Dell'incanto è steso un verbale nel quale è fatto cenno delle formalità seguite, del
prezzo di delibera, nonchè delle disposizioni circa la consegna degli oggetti. Il verbale è firmato dagli agenti incaricati dell'operazione ed è conservato dalla dogana.

4 L'incanto può essere impugnato in conformità dell'articolo 230 del Codice delle
obbligazioni138 .


Art. 142

Pagamento del prezzo della delibera 1 L'offerente al quale è fatta la delibera è vincolato dalla propria offerta (art. 231
CO139 . Egli deve, secondo le condizioni d'incanto, pagare subito in contanti o subito garantire il prezzo al quale gli oggetti vennero aggiudicati. L'autorità che ordinò
l'incanto giudica, riservato il ricorso a tenore dell'articolo 109 numero 3 della
LD140, se la garanzia offerta può considerarsi sufficiente. L'oggetto aggiudicato non
è consegnato se non dopo il pagamento o dopo la prestazione d'una garanzia ed è
nel frattempo conservato dalla dogana per conto e a rischio del deliberatario.

2 Se il deliberatario non osserva i propri impegni puntualmente, la dogana può, a suo
giudizio, sia rescindere il contratto di vendita sia esigere il prezzo ricorrendo alla garanzia in sue mani. La rescissione del contratto è notificata con lettera raccomandata.
Alla dogana è riservato il diritto al risarcimento dei danni.


Art. 143

Secondo incanto

1 Se non vi fu aggiudicazione o se il contratto di vendita fu rescisso, la dogana ordina un secondo incanto osservando le prescrizioni degli articoli 140 a 142. In questo
secondo incanto non si fissa però il prezzo minimo di delibera e gli oggetti sono aggiudicati al maggior offerente.

138

RS 220

139

RS 220

140

CS 6 475. Ora: a tenore dell'articolo 49 lettera c PA (RS 172.021).

Ordinamento generale 78

631.01

2 È in facoltà dell'Amministrazione doganale di realizzare a suo grado, liberamente,
il pegno nel caso in cui lo stato del medesimo non permetta di differirne la vendita o
il secondo incanto abbia avuto esito negativo. Il debitore, i fideiussori e, se del caso,
i terzi che vantassero un diritto di proprietà sugli oggetti devono essere avvisati.
Della vendita è steso verbale.


Art. 144

Uso del ricavo

1 Dal ricavo della vendita si deducono anzitutto le spese incontrate per la conservazione e la realizzazione del pegno. Il resto serve a coprire i crediti di cui è cenno
nell'articolo 120 capoverso 2 della LD e nell'ordine dal medesimo indicato.

2 L'eccedenza eventuale è messa a disposizione dell'avente diritto, eccetto che non
sia stata ordinata la confisca della merce a tenore dell'articolo 58 del Codice penale
svizzero141.142

3 Circa l'impiego del ricavo della vendita, sarà allestito un conto finale esatto.


Art. 145

Consegna del pegno doganale o del ricavo 1 Il proprietario del pegno doganale che non risponda personalmente dei crediti da
questo garantiti e voglia opporsi alla realizzazione (art. 122 cpv. 2 LD) deva fare
opposizione per scritto presso la competente Direzione di circondario. Egli deve
provare che gli oggetti gli appartengono e furono usati senza sua colpa per commettere l'infrazione oppure ch'egli ne ha acquisito la proprietà o il diritto di acquisirla
ignorando che non era stato adempito l'obbligo di pagare il dazio.143 2 Riguardo alla prova della proprietà si applica per analogia l'articolo 135 capoversi
2 e 3144

3 Se l'istanza è ammessa, gli oggetti sono consegnati al proprietario dietro pagamento delle spese di custodia. Se gli oggetti sono già realizzati, si rimette al proprietario la somma ricavata, dedotte le spese incontrate per la custodia e per la realizzazione.

83

Esecuzione


Art. 146

Inizio

1 Se un credito doganale divenuto esigibile non è garantito da un pegno o non fu coperto interamente col ricavo della vendita del pegno stesso, e il termine di pagamento assegnato al contribuente e ai suoi fideiussori (art. 63 e 132) è spirato, si procede per esecuzione in via di pignoramento (art. 119 cpv. 1 LD). Tutte le persone 141

RS 311.0

142

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

143

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

144

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
(RU 1974 1949).

OLD

79

631.01

che rispondono solidalmente si escutono contemporaneamente come condebitrici
(art. 70 cpv. 2 LEF145) a meno che le circostanze non consentano la previsione di un
risultato favorevole pur limitando l'esecuzione a talune di esse.

2 La procedura d'esecuzione può essere promossa anche prima dell'inizio o della fine dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, qualora ciò sembri necessario
per garantire la copertura di un credito. Tuttavia, se il credito è coperto colla realizzazione del pegno prima che sia terminata la procedura d'esecuzione, quest'ultima è
abbandonata oppure limitata alla rimanenza del credito eventualmente ancora scoperto. Se la somma di cui la dogana è creditrice viene interamente pagata in seguito
agli atti esecutivi, si tralascia o si sospende, secondo i casi, l'esecuzione in via di
realizzazione del pegno. In tal caso l'oggetto del pegno è consegnato all'avente diritto, semprechè la ritenzione non sia giustificata da disposizioni legali speciali.


Art. 147

Insinuazione dei crediti nel fallimento 1 In caso di fallimento di un debitore o di un fideiussore l'intero credito deve essere
insinuato nel fallimento anche se è garantito da un pegno doganale o se fu promossa
la procedura d'esecuzione in via di pignoramento contro un coobbligato. Il credito
così insinuato nel fallimento deve essere ammesso in graduatoria e la percentuale
fallimentare versata alla dogana senza tener conto dell'eventuale ricavo della realizzazione del pegno doganale o dell'esecuzione in via di pignoramento (Art. 119
cpv. 1 LD).

2 Se prima della ripartizione fallimentare il credito doganale è interamente coperto
mediante la realizzazione del pegno o l'esecuzione in via di pignoramento, l'insinuazione del credito nel fallimento va ritirata. Se il credito è coperto soltanto parzialmente, se ne avverte l'amministrazione del fallimento e la percentuale fallimentare relativa al credito della dogana sarà versata soltanto fino a concorrenza dell'ammontare del credito ancora scoperto. L'amministrazione del fallimento può chiedere
sia presentato il conto finale, stabilito in conformità dell'articolo 144 capoverso 3, e,
se ne contesta l'esattezza, può inoltrare ricorso in conformità dell'articolo 109 numero 2 della LD146. Il credito doganale pel quale fossero iniziati o da iniziare gli atti
esecutivi o la procedura in via di realizzazione del pegno sarà diminuito della quota
che, nel frattempo, fosse assegnata a titolo di riparto, nella liquidazione della massa
fallimentare.

84

Misure di sicurezza

Art. 148

1 Avvenendo che i crediti citati nell'articolo 120 della LD debbano essere riscossi
dalla dogana, è in facoltà di questa di chiedere la garanzia prevista nell'articolo 123
della LD, anche se i crediti non sono ancora divenuti esigibili a termini dell'articolo
117 della LD.

145

RS 281.1

146

CS 6 475. Ora: in conformità dell'articolo 49 PA (RS 172.021).

Ordinamento generale 80

631.01

2 Qualora l'autorità doganale competente a riscuotere definitivamente il credito stimi
che ricorra, per la prestazione di garanzia, una delle condizioni accennate all'articolo
123 capoverso 1 della LD, ne informa immediatamente la propria Direzione di circondario, alla quale fornisce gli elementi necessari per pronunciare la decisione
(motivo, importo presumibile del credito, domicilio e luogo di dimora del debitore),
indicando, in pari tempo, i beni sequestrabili ad essa noti.

3 Nell'ordine di prestare garanzia si deve indicare l'ammontare della garanzia come
pure il motivo della decisione e accennare alla facoltà del debitore di ricorrere, a tenore dell'articolo 109 numero 2 della LD147, entro dieci giorni148 dall'intimazione
della decisione.

4 Emanando l'ordine di prestar garanzia la dogana inoltra domanda di sequestro all'autorità competente, in conformità dell'articolo 271 della legge federale
dell'11 aprile 1889149 sulla esecuzione e sul fallimento. Alla domanda si unisce: una
copia dell'ordine di prestare garanzia; un'attestazione circa i motivi legali del provvedimento con l'indicazione dell'ammontare presumibile del credito da garantire;
infine, un elenco degli oggetti da sequestrare con l'indicazione del luogo ove si trovano. Intimato l'ordine di sequestro, si inizia immediatamente la procedura di esecuzione in via di pignoramento nel luogo del sequestro.

5 Se un eventuale ricorso contro l'ordine di prestar garanzia è accolto, il sequestro e
l'esecuzione vengono sospesi.

85

Restituzione dei diritti

Art. 149

1 Se la verificazione officiale delle scritturazioni attinenti alle operazioni doganali fa
scoprire errori a danno del contribuente, le somme pagate di troppo gli saranno rimborsate d'officio (art. 125 cpv. 1 LD) purchè le indicazioni negli atti posseduti dalla
dogana permettano di rintracciarlo. È considerata verificazione officiale nel senso di
questa disposizione il controllo periodico eseguito dai revisori delle Direzioni di circondario.

2 Sono parimenti rimborsate d'officio le eccedenze a favore dei contribuenti, risultanti da errori analoghi accertati dagli uffici doganali; in questo caso è però necessaria, pel rimborso, l'autorizzazione della Direzione di circondario; questa appone ai
documenti che le sono sottoposti (dichiarazione doganale, ecc.), un'annotazione circa il rimborso.

3 Se l'avente diritto ha un domicilio conosciuto in Svizzera, gli si rimette l'importo
unitamente a una nota di liquidazione.

147

CS 6 475. Ora: in conformità dell'articolo 49 PA (RS 172.021).

148

Ora: entro 30 giorni (art. 50 PA - RS 172.021 - e 106 cpv. 1 OG - RS 173.110).

149

RS 281.1

OLD

81

631.01

86

Domanda di restituzione dei diritti

Art. 150

1 La restituzione totale o parziale di un diritto indebitamente riscosso dalla dogana,
deve essere richiesta, con ricorso contro la determinazione del dazio (art. 125 cpv. 2
LD) entro un anno se si tratta di un errore di calcolo, entro sessanta giorni negli altri
casi. Il ricorrente deve indicare esattamente la data, il motivo del pagamento e l'importo pagato e allegare i documenti officiali giustificativi che gli furono rilasciati
all'atto del pagamento stesso.

2 Se il ricorso è ammesso, si rimette d'officio all'avente diritto la somma pagata di
troppo.

87

Riscossione posticipata

Art. 151

Riscossione posticipata dell'amministrazione delle dogane150 1 Si prescinde dal riscuotere posticipatamente il dazio e le altre tasse a norma dell'articolo 126 della LD oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche quando il diritto
di esigere il dazio e le altre tasse è prescritto per legge, oppure quando il contribuente non può più essere rintracciato.

2 Il supplemento di diritto è esigibile a tenore dell'articolo 117 capoverso 1 della
LD.

a151 Riscossione posticipata dell'Ufficio federale dell'agricoltura Trattandosi di importazioni di prodotti agricoli per i quali sono fissate aliquote di
dazio contingentali e che sono stati ammessi illecitamente a tali aliquote o a un'aliquota ridotta, l'Ufficio federale dell'agricoltura può fatturare la differenza di tributi
per ordine dell'amministrazione delle dogane. L'Ufficio federale dell'agricoltura
informa in merito l'amministrazione delle dogane.

88

Condono del dazio

Art. 152

1 Le domande di condono del dazio devono essere inoltrate all'ufficio che ha eseguito lo sdoganamento, corredate dei verbali e di ogni altro documento giustificativo.
L'ufficio trasmette gli atti per il tramite di servizio alla Direzione generale, la quale
decide se le condizioni richieste pel condono possono ritenersi ossequiate; in caso
affermativo, decide circa la misura del condono.

150 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2002 (RU 2002 326).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2002 (RU 2002 326).

Ordinamento generale 82

631.01

2 È considerato controllo officiale nel senso dell'articolo 127 della LD non soltanto
il controllo doganale, ma anche il controllo postale e ferroviario.

3 Quale prova della distruzione totale o parziale è richiesto un verbale steso da
un'autorità federale, cantonale o comunale. Hanno facoltà di stendere il verbale, oltre le autorità federali e cantonali, le autorità comunali del luogo ove la merce andò
totalmente o parzialmente distrutta. Se ivi si trova un ufficio doganale, a questo incombe di stabilire i fatti e di stendere il verbale. Dal verbale dovrà potersi rilevare
l'entità dell'avaria: se cioè la merce è andata completamente distrutta oppure se ha
subito soltanto danni che non ne escludono però l'uso per determinati scopi. Questi
scopi devono essere specificati. Nell'un caso come nell'altro l'autorità doganale ha
il diritto di delegare sul posto i suoi agenti, a spese della parte, per i rilievi opportuni
in merito allo stato e al possibile uso della merce. Nel caso che questa, per disposizione officiale, debba essere totalmente o parzialmente distrutta o respinta, sarà allegata al verbale, in originale o in copia, tale disposizione.

9

Disposizioni finali 91

Entrata in vigore

Art. 153

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge federale sulle
dogane del 1° ottobre 1925, il 1° ottobre 1926.

92

Disposizioni abrogate

Art. 154

Coll'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati: a.

l'istruzione per le Autorità svizzere dei dazi del 4 gennaio 1860152 sulla esecuzione della legge sui dazi del 27 agosto 1851 e del relativo regolamento
d'esecuzione emanato dal Consiglio federale il 30 novembre 1857; b.

il regolamento d'esecuzione del 12 febbraio 1895153 della legge federale
sulle dogane del 28 giugno 1893; c.

il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 1918154 concernente la repressione delle contravvenzioni ai divieti d'esportazione; d.

tutte le altre prescrizioni doganali contrarie alla presente ordinanza.

152

[RU VI 343]

153

[RU 15 23 475 575, 17 53 752, 18 276 651, 20 38, 22 772, 23 66 149 808, 27 296,
28 93, 29 276, 30 80, 31 247, 34 1345, 35 1274, 37 104 389 554 957] 154

[RU 34 509 671 1092, 36 201]