01.02.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.01.2024
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2019 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2018
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.09.2014 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.08.2014
01.10.2013 - 30.06.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.08.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.07.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
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01.06.2011 - 31.12.2011
01.03.2010 - 31.05.2011
01.01.2010 - 28.02.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.03.2002 - 30.04.2007
01.02.2001 - 28.02.2002
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1

Ordinanza sulle dogane (OD) del 1° novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); in esecuzione dell'articolo 11 e dell'allegato II dell'Accordo del 25 giugno 20093 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali),4 ordina: Titolo 1: Basi del regime doganale Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Enclave doganale (art. 3 cpv. 3 LD) 1

Dal territorio doganale è esclusa la regione di Samnaun e Sampuoir.

2

La linea doganale è definita rispetto al territorio doganale come segue: dal Piz Rots in direzione sud-est passando per il Piz Chamins verso lo Stammerspitz, ancora più a est verso il Muttler, poi verso nord-est verso il Piz Mundin - Piz Mezdi - punto 2248 - sino a Schergenbach attraverso il Grat, che delimita la valle Sampuoir contro il Fernertobel.


Art. 2

Vigilanza doganale nell'enclave doganale (art. 3 cpv. 3 LD) 1

Nell'enclave doganale, l'Amministrazione delle dogane può svolgere segnatamente i seguenti compiti:

a. sorvegliare il traffico merci (art. 23 LD); b. svolgere compiti di polizia di sicurezza (art. 96 LD); c. eseguire i disposti federali di natura non doganale e perseguire le infrazioni contro gli stessi, sempre che siano di sua competenza; RU 2007 1469

1 RS

631.0

2 RS

172.220.1

3 RS

0.631.242.05 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6233).

631.01

Ordinamento generale 2

631.01

d. perseguire infrazioni in ambito doganale.

2

Sono fatte salve le competenze di altre autorità della Confederazione e autorità cantonali nell'esecuzione di disposti federali di natura non doganale.


Art. 3

Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale (art. 4 cpv. 2 LD) 1

L'autorità comunale preposta al rilascio del permesso di costruzione richiede per progetti di cui all'articolo 4 capoverso 2 LD l'autorizzazione dell'Amministrazione delle dogane. Essa allega alla domanda i piani e le descrizioni del progetto di costruzione.

2

L'Amministrazione delle dogane stabilisce nell'autorizzazione quali installazioni debbano essere costruite e come debbano essere mantenute. Essa disciplina il diritto di passaggio per il personale dell'Amministrazione delle dogane.

3

Essa può fissare nell'autorizzazione un contributo del proprietario ai maggiori costi per la sorveglianza del confine doganale e che insorgono in relazione alle costruzioni o agli impianti.


Art. 4

Approntamento di locali da parte di terzi (art. 5 cpv. 2 LD) I terzi di cui all'articolo 5 capoverso 2 LD sono: a. lo speditore autorizzato; b. il destinatario autorizzato; c. il detentore di un deposito doganale aperto; d. il detentore di un deposito franco doganale; e. il gestore di un aerodromo; f. altre persone nei cui locali sono adempiuti compiti doganali.

Capitolo 2: Obbligo doganale Sezione 1: Merci in franchigia di dazio

Art. 5

Franchigia doganale secondo l'uso internazionale (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) La franchigia doganale concessa in virtù della consuetudine internazionale può essere limitata o soppressa temporaneamente o durevolmente per merci provenienti da Stati che non concedono la reciprocità.

O sulle dogane

3

631.01


Art. 6

Merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1

Merci, che servono all'uso personale di capi di Stato esteri e loro famigliari che vivono in comunione domestica, sono esenti da dazio. 2 La franchigia doganale per merci destinate ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite è disciplinata conformemente: a. all'ordinanza del 23 agosto 19896 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera;

b. all'ordinanza del 13 novembre 19857 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.8

Art. 7

Bare, urne cinerarie e accessori funebri (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) Sono esenti da dazio: a. le bare con le salme e le urne con le ceneri delle salme cremate; b. gli accessori funebri; c. le corone funebri, portate da persone che partecipano a un funerale nel territorio doganale.


Art. 8

Premi di onore, oggetti ricordo e doni d'onore (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1

Sono esenti da dazio: a. premi di onore e oggetti ricordo, che sono importati dal destinatario o ad esso inviati;

b. doni d'onore di persone con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale per feste svizzere.

2

Riguardo ai doni d'onore, prima dell'importazione occorre inviare alla direzione di circondario una domanda per la concessione della franchigia doganale.


Art. 9

Trasferimento dell'esercizio di imprese estere (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1

Beni d'investimento e oggetti d'equipaggiamento di imprese estere che trasferiscono la loro attività nel territorio doganale sono esenti da dazio, se:

5 RS

192.12

6 RS

631.144.0

7 RS

631.145.0

8

Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RU 2007 6657).

Ordinamento generale 4

631.01

a. sono stati utilizzati durante sei mesi in territorio doganale estero; b. sono stati importati globalmente al momento del trasferimento dell'esercizio; e

c. sono destinati a essere utilizzati in proprio nel territorio doganale.

2

Sono soggetti all'obbligo doganale: a. merci di un'impresa il cui trasferimento ha luogo in seguito alla fusione con un'impresa svizzera oppure a questo scopo; b. merci di un'impresa, che viene ritirata da un'impresa svizzera; c. scorte di materie prime, prodotti finiti o semifiniti.


Art. 10

Scorte per carrozze ristorante (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) Le scorte per carrozze ristorante in treni internazionali sono esenti da dazio, se: a. provengono da un regime doganale libero di un Paese che è percorso dal treno;

b. sono introdotte in quantità necessarie al normale approvvigionamento all'andata e al ritorno sull'intera tratta; e c. sono consumate nello stesso treno.


Art. 11

Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell'equipaggiamento su battelli (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1

Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se: a. sono destinate a essere utilizzate a bordo; b. non sono trasferite a terra; e c. i battelli rimangono solo provvisoriamente in territorio doganale.

2

Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale.

3

Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate.

4

Per scorte per battelli s'intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all'uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti.


Art. 12

Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili (art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1

Le scorte destinate alla ristorazione dei passeggeri o alla vendita a bordo di un aeromobile sono esenti da dazio se rimangono a bordo.

O sulle dogane

5

631.01

2

I pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento sono esenti da dazio, se rimangono a bordo di aeromobili esteri.


Art. 13

Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto (art. 8 cpv. 2 lett. b LD) Sono esenti da dazio: a. mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico; b. manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; c. valori postali per l'affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; d. biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.


Art. 14

Masserizie di trasloco (art. 8 cpv. 2 lett. c LD) 1

Le masserizie di trasloco di immigranti sono esenti da dazio.

2

Le masserizie di trasloco sono importate in relazione temporale al trasferimento del domicilio. Eventuali invii successivi devono essere dichiarati in occasione della prima importazione. Se l'importazione delle masserizie di trasloco è ostacolata, la franchigia doganale può essere concessa dopo l'eliminazione dell'ostacolo.

3

Per masserizie di trasloco s'intendono: a. beni di immigranti utilizzati dagli stessi per il loro personale tenore di vita o per l'esercizio dell'attività professionale e commerciale durante almeno sei mesi in territorio doganale estero e destinati all'uso proprio in territorio doganale; b.9 Scorte domestiche e prodotti del tabacco in genere e quantità usuali nonché bevande alcoliche: 1. con un tenore alcolico fino al 25 per cento del volume: 200 litri al massimo, e

2. con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume: 12 litri al massimo.

4

Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali, esclusi i mezzi di trasporto, appartenenti a persone fisiche con domicilio in territorio doganale estero, le quali acquistano o affittano in territorio doganale una casa o un appartamento esclusivamente per uso proprio, sono considerate masserizie di trasloco, se le altre condizioni di cui al capoverso 3 lettera a sono adempiute e l'importazione avviene in relazione temporale alla conclusione del contratto di compra-vendita o di locazione.

5

Per immigranti s'intendono le persone fisiche che trasferiscono il loro domicilio dal territorio doganale estero nel territorio doganale. Le persone, che senza abban9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

Ordinamento generale 6

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donare il proprio domicilio in Svizzera hanno soggiornato durante almeno un anno nel territorio doganale estero, sono considerate immigranti.


Art. 15

Corredi nuziali

(art. 8 cpv. 2 lett. c LD) 1

Il corredo nuziale di una persona che sposa un'altra persona con domicilio nel territorio doganale e trasferisce il suo domicilio in questo territorio è esente da dazio.

2

Per corredo nuziale s'intendono: a. suppellettili domestiche usate e nuove; b. oggetti personali;

c. mezzi di trasporto; d. regali di matrimonio; e. animali; f. scorte domestiche, tabacchi e bevande con un tenore alcolico inferiore al 25 per cento del volume per l'uso immediato, nonché bevande con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume sino a un quantitativo di 12 l.

3

La franchigia doganale è limitata a oggetti, che sono destinati all'economia domestica comune e che, nel precedente Stato di domicilio del coniuge che trasloca, erano in libera pratica secondo il diritto doganale.

4

I corredi nuziali devono essere importati entro sei mesi dal matrimonio. Eventuali invii successivi devono essere notificati in occasione della prima importazione. Se l'importazione del corredo nuziale è ostacolata, la franchigia doganale è concessa dopo l'eliminazione dell'ostacolo.

5

Le suppellettili domestiche di coniugi che traslocano, il cui matrimonio è stato contratto meno di sei mesi prima del trasferimento del domicilio, sono considerate corredo nuziale. L'importazione deve avvenire entro tre mesi dopo il trasferimento di domicilio.


Art. 16

Oggetti ereditati

(art. 8 cpv. 2 lett. c LD) 1 Gli oggetti ereditati sono esenti da dazio, se: a. sono stati posseduti e utilizzati dal de cuius durante l'ultimo domicilio nel territorio doganale estero; e b. l'erede o il legatario aveva il suo domicilio nel territorio doganale al momento della morte del de cuius e dell'importazione degli oggetti ereditati.

2

Per oggetti ereditati s'intendono: a. suppellettili domestiche senza scorte di merci; b. oggetti personali;

c. oggetti per l'esercizio professionale e commerciale personale;

O sulle dogane

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d. mezzi di trasporto; e. animali.

3

Gli oggetti ereditati devono essere importati entro un anno dalla successione. Se l'erede o il legatario prova che l'importazione è impedita da un ostacolo, la franchigia doganale può essere concessa dopo l'eliminazione dell'ostacolo.

4

Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti ereditati, che il de cuius ha utilizzato durante almeno sei mesi e che, in vita, dona a un erede con imputazione sulla quota ereditaria.

5

Per oggetti ereditati, il cui valore supera 100 000 franchi, occorre presentare alla direzione di circondario, prima dell'importazione, una domanda per la concessione della franchigia doganale.


Art. 17

Merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno (art. 8 cpv. 2 lett. d LD) 1

Merci, che sono donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 197710 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, sono esenti da dazio.

2

La donazione dev'essere commisurata allo scopo di lenire il bisogno o il danno.

3

La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.11

Art. 18

Veicoli per

invalidi

(art. 8 cpv. 2 lett. e LD) 1

Sono esenti da dazio i veicoli per invalidi, che beneficiano di: a. contributi dell'assicurazione invalidità o militare per la manutenzione o per la modifica del veicolo in funzione dell'invalidità; o b. un assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 42bis della legge federale del 19 giugno 195912 sull'assicurazione per l'invalidità.

2

Sono inoltre esenti da dazio i veicoli di organizzazioni riconosciute di utilità pubblica che gestiscono un servizio di trasporto per disabili.

3

La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario. La franchigia doganale è concessa solo una volta nell'arco di sei anni.

10 RS

851.1

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

12 RS

831.20

Ordinamento generale 8

631.01


Art. 19

Oggetti per l'insegnamento e la ricerca (art. 8 cpv. 2 lett. f LD) 1

Oggetti per l'insegnamento e la ricerca sono esenti da dazio, se: a. sono utilizzati esclusivamente in istituti d'insegnamento pubblici o riconosciuti di utilità pubblica o in istituzioni che impartiscono regolarmente lezioni; e

b. sono importati esclusivamente dagli stessi istituti d'insegnamento o istituzioni o direttamente per questi ultimi.

2

Sono esenti da dazio i materiali di origine umana, animale o vegetale, se sono importati da parte di istituzioni mediche riconosciute od ospedali o direttamente per questi ultimi a scopo medico o di ricerca.

3

Sono soggetti a dazio i materiali ausiliari e quelli destinati all'uso e alle esercitazioni. 4

La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.13 5 Qualora gli oggetti importati in esenzione di dazio siano consegnati nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento della consegna.


Art. 20

Oggetti d'arte e d'esposizione per i musei (art. 8 cpv. 2 lett. g LD) 1

Gli oggetti d'arte e d'esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri.

2

Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: a. parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche; b. edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico; c. edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali.

3

La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.14 4 Qualora gli oggetti d'arte e d'esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d'utilizzazione.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

O sulle dogane

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Art. 21

Strumenti e apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura (art. 8 cpv. 2 lett. h LD) 1

Strumenti e apparecchi per l'esame e il trattamento di pazienti che sono importati da ospedali o case di cura o direttamente per questi ultimi sono esenti da dazio.

2

La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.15 3 Qualora gli strumenti e gli apparecchi importati in esenzione di dazio siano consegnati ad altri nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un'autorizzazione all'Amministrazione delle dogane. Quest'ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L'obbligazione doganale sorge nel momento della consegna.


Art. 22

Studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero a scopo di studio (art. 8 cpv. 2 lett. i LD) 1

I lavori originali, che un artista con domicilio nel territorio doganale ha prodotto durante un soggiorno di studio temporaneo all'estero, sono esenti da dazio, sempre che al momento della loro importazione siano di proprietà dell'artista.

2

Per soggiorno di studio s'intende segnatamente la formazione e il perfezionamento:

a. in una scuola; b. sostenuti da istituzioni pubbliche o private di promozione culturale; o c. sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni allo scopo di apprendere o approfondire tecniche e competenze artistiche.

3

La domanda per la concessione della franchigia doganale dev'essere inviata alla direzione di circondario prima dell'importazione.16

Art. 23

Merci del traffico nella zona di confine (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) 1

Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: a. prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d'esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale; b. prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

Ordinamento generale 10

631.01

2

Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: a. fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale; b. derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno.

3

Per prodotti greggi del suolo s'intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba.

4

Per prodotti agricoli s'intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce.

5

Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto.

6

La franchigia doganale è concessa solo a persone che: a. gestiscono il fondo; b. sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e c. importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati.


Art. 24

Uva e vino di fondi della zona di confine (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) 1

Per ogni anno di vendemmia è esente da dazio l'uva fresca o pigiata di fondi della zona di confine estera sino a un quantitativo complessivo di 4,2 tonnellate o sino a 30 ettolitri di vino prodotto, se essa è importata dalla persona incaricata della gestione del fondo o dai suoi impiegati.

2

È soggetta a dazio l'importazione di uva e vino che eccede i quantitativi stabiliti nel capoverso 1. Per quantitativi superiori le aliquote di dazio sono ridotte come segue: a. per uva in quantità da: 1. 4,2 tonnellate a 14 tonnellate di massa propria: a un ottavo; 2. 14 tonnellate a 28 tonnellate di massa propria: a un quarto; 3. 28 tonnellate a 140 tonnellate di massa propria: a tre ottavi; b. per vino nuovo in quantità da: 1. 30 ettolitri a 100 ettolitri: a un quarto; 2. 100 ettolitri a 200 ettolitri: di metà; 3. 200 ettolitri a 1000 ettolitri: a tre quarti.

3

Le vinacce sono soggette a dazio.

O sulle dogane

11

631.01


Art. 25

Merci del traffico di mercato (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) 1

Merci del traffico di mercato sino a un quantitativo complessivo di 100 kg lordi per giorno e persona sono esenti da dazio, se: a. provengono dalla zona di confine estera; b. sono importate per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane; e

c. sono vendute all'interno della zona di confine nazionale a persone fisiche per uso proprio.

2

Per merci del traffico di mercato s'intendono verdure, uova fresche, granchi, rane, lumache e fiori recisi.

3

La persona importatrice deve avere il proprio domicilio nella zona di confine estera e non può acquistare la merce da terzi a scopo di rivendita.

4

Sono salve le disposizioni derogatorie degli accordi frontalieri bilaterali.


Art. 26

Pesci delle acque confinarie (art. 8 cpv. 2 lett. j LD) Il pesce fresco pescato nelle acque confinarie è esente da dazio, se: a. è stato pescato da persone autorizzate alla pesca in Svizzera; e b. le prescrizioni sulla pesca sono rispettate.


Art. 27

Modelli e campioni di merci (art. 8 cpv. 2 lett. k LD) 1

Sono esenti da dazio: a. modelli e campioni di merci che non sono destinati alla vendita né al consumo;

b. modelli di merci per la raccolta di ordinazioni nelle seguenti quantità: 1. merci utilizzabili sino a un valore della merce di 100 franchi per modello;

2. merci non utilizzabili sino a un valore della merce di 100 franchi per genere e qualità;

3. prodotti del tabacco, bevande alcoliche, medicamenti e prodotti cosmetici sino a un valore della merce di 100 franchi per invio.

2

Sono soggetti a dazio modelli e campioni di merci nonché presentazioni modello, che sono importati su ordinazione e quale merce commerciale.


Art. 28

Imballaggi indigeni

(art. 8 cpv. 2 lett. l LD) Gli imballaggi e i contenitori di merci, che sono rispediti vuoti al mittente nel territorio doganale, sono esenti da dazio.

Ordinamento generale 12

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Art. 29

Materiale bellico della Confederazione (art. 8 cpv. 2 lett. m LD) 1

Il materiale bellico della Confederazione è esente da dazio.

2

Il materiale bellico della Confederazione è equiparato al materiale della protezione civile importato dalla Confederazione e dai Cantoni.17 Sezione 2: Ammissione temporanea di merci

Art. 30

Ammissione temporanea nel territorio doganale (art. 9 cpv. 1 e 2 LD) 1

Le merci destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se:

a. sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa;

b. la loro identità può essere garantita; c. l'ammissione dura al massimo due anni; e d. sono riesportate senza modifiche. L'uso non è inteso come modifica.

2

Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell'importo che sarebbe riscosso in caso d'immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo.

3

L'Amministrazione delle dogane può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Essa fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale.

4

Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell'ammissione temporanea è considerato autorizzato.

5

In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell'ammissione temporanea, l'Amministrazione delle dogane può subordinare questo regime a un'esplicita autorizzazione.


Art. 31

Ammissione temporanea nel territorio doganale estero (art. 9 cpv. 1 e 2 LD) 1

Le merci in libera pratica secondo il diritto doganale destinate all'ammissione temporanea nel territorio doganale estero sono esenti da dazio al momento della loro reimportazione, se: a. la loro identità può essere garantita; 17 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

O sulle dogane

13

631.01

b. l'ammissione dura al massimo due anni; e c. sono reimportate senza modifiche. L'uso non è inteso come modifica.

2

Per importanti motivi, l'Amministrazione delle dogane può prorogare il termine di cui al capoverso 1 lettera b di altri tre anni al massimo.


Art. 32

Mancato adempimento di condizioni (art. 9 cpv. 2 LD) Per importanti motivi, l'Amministrazione delle dogane può autorizzare il regime dell'ammissione temporanea anche se non sono adempiute tutte le condizioni.


Art. 33

Esclusione del regime dell'ammissione temporanea (art. 9 cpv. 2 e 3 LD) L'Amministrazione delle dogane può escludere il regime dell'ammissione temporanea: a. per merci destinate al deposito; b. per merci provenienti da Stati che non concedono la reciprocità; o c. se in tal modo le condizioni di concorrenza sono notevolmente pregiudicate.


Art. 34

Uso industriale di mezzi di trasporto esteri (art. 9 cpv. 2 LD) 1

Fatto salvo il capoverso 3, i trasporti interni per scopi industriali con mezzi di trasporto esteri sono vietati.

2

Per trasporti transfrontalieri, l'Amministrazione delle dogane può autorizzare persone con sede o domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per scopi industriali, se: a. nell'arco di un anno esse effettuano al massimo dodici trasporti; e b. il mezzo di trasporto è riesportato di volta in volta al termine del trasporto.

2bis

Un rimorchio estero destinato al trasporto di cose, introdotto nel territorio doganale a fini commerciali e trainato da un veicolo indigeno per trasporti tranfrontalieri, può beneficiare dell'ammissione temporanea. Dopo ogni trasporto, il rimorchio dev'essere riesportato.18 3

Per trasporti interni, l'Amministrazione delle dogane può autorizzare l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri nel territorio doganale, segnatamente se il richiedente prova che:19 a. non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri saranno utilizzati solo per una breve durata; o b. i mezzi di trasporto esteri sono importati per scopi sperimentali.

18 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

Ordinamento generale 14

631.01


Art. 35

Uso proprio di mezzi di trasporto esteri (art. 9 cpv. 2 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio. 2 Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se: a. esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero; b. esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o c. esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o d. non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.


Art. 36

Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio (art. 9 cpv. 2 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un'impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero.

2

Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio doganale.

3

Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione.

4

L'Amministrazione delle dogane può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi: a. sono esportati entro tre giorni; o b. sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero.

O sulle dogane

15

631.01


Art. 37

Contenitori (art. 9 cpv. 3 LD) I contenitori conformemente alla Convenzione doganale del 2 dicembre 197220 concernente i contenitori 1972 possono essere utilizzati per un unico trasporto all'interno del territorio doganale dopo essere stati ammessi in territorio transfrontaliero (art. 9 cpv. 1 e allegato 3 della Convenzione doganale).

Sezione 3: Merci estere di ritorno

Art. 38

Domande successive per la restituzione dei tributi doganali (art. 11 LD) 1

Se, al momento dell'esportazione, è stata omessa nella dichiarazione doganale (art. 79) la richiesta di restituzione dei tributi doganali, può essere presentata una domanda successiva entro 60 giorni dopo la riesportazione della merce.

2

L'identità della merce dev'essere comprovata.


Art. 39

Distruzione nel territorio doganale (art. 11 cpv. 4 LD) La restituzione è accordata su richiesta alla persona soggetta all'obbligo doganale, se il fornitore estero le bonifica le merci da distruggere.

Sezione 4: Traffico di perfezionamento attivo

Art. 40

Definizioni (art. 12 e 59 LD)

Nell'ambito del traffico di perfezionamento attivo, s'intende per: a. prodotto

perfezionato: prodotto, che scaturisce dal perfezionamento di una merce mediante lavorazione, trasformazione o riparazione; b. lavorazione: trattamento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie, segnatamente anche il riempimento, l'imballaggio, il montaggio, l'assemblaggio o l'incasso; c. trasformazione: trattamento che modifica le caratteristiche essenziali di una merce;

d. riparazione: trattamento che rende nuovamente servibili in maniera illimitata merci usate, danneggiate o sporcate;

e. organo di sorveglianza: Direzione generale delle dogane o ufficio doganale da essa autorizzato, che sorveglia un procedimento del traffico di perfezionamento.

20 RS

0.631.250.112

Ordinamento generale 16

631.01


Art. 41

Regime d'equivalenza (art. 12 cpv. 2 LD) 1

Nel regime d'equivalenza le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate possono essere sostituite da merci indigene. Le merci indigene devono avere la stessa quantità e la medesima qualità e natura delle merci trasferite nel territorio doganale.

2

Il regime d'equivalenza è applicato quando: a. è comprovata la stessa qualità e natura delle merci; b. non possono essere aggirate le norme d'importazione della Confederazione; e

c. non è contrario ad alcun altro interesse pubblico preponderante.

3

Le merci indigene possono essere esportate quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l'Amministrazione delle dogane ha autorizzato il perfezionamento attivo.


Art. 42

Regime d'identità (art. 12 cpv. 1 LD) 1

Nel regime d'identità, le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate devono essere riesportate come prodotti perfezionati.

2

Il regime d'identità è applicato su richiesta della persona soggetta all'obbligo doganale.

3

L'Amministrazione delle dogane prescrive il regime d'identità quando le condizioni per il regime d'equivalenza non sono adempiute.

4

Nel regime d'identità, l'Amministrazione delle dogane fissa nell'autorizzazione per il perfezionamento attivo oneri per il controllo. Essa può prescrivere segnatamente la separazione fra deposito e trasformazione delle merci trasferite in territorio doganale.


Art. 43

Prodotti agricoli e prodotti di base (art. 12 cpv. 3 LD) 1

Per prodotti agricoli e prodotti di base secondo l'articolo 12 capoverso 3 LD s'intendono prodotti valorizzabili del territorio doganale derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 199821 sull'agricoltura.

2

D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) designa i prodotti agricoli e i prodotti di base per i quali sono adempiute in generale le condizioni di cui all'articolo 12 capoverso 3 LD relative alla concessione del traffico di perfezionamento attivo. Per queste merci è applicabile il regime d'equivalenza.

21 RS

910.1

O sulle dogane

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631.01


Art. 44

Distruzione in territorio doganale o modifica dello scopo d'impiego (art. 12 cpv. 4 LD) 1

Per merci destinate a essere distrutte nel territorio doganale l'Amministrazione delle dogane accorda: a. la restituzione dei tributi doganali, se le merci sono state tassate secondo il regime di restituzione; b. la franchigia doganale, se le merci sono state tassate secondo il regime di non riscossione.

2

L'Amministrazione delle dogane può prescrivere che la distruzione sia sorvegliata da un ufficio doganale. 3 Per merci che non devono essere necessariamente distrutte, la persona soggetta all'obbligo doganale può chiedere che le merci siano ammesse nel territorio doganale segnatamente come foraggio animale, fertilizzante o per scopi simili. In questi casi l'Amministrazione delle dogane accorda una riduzione doganale. Nella domanda dev'essere comprovato l'impiego della merce.

4

La domanda di restituzione o riduzione dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale dev'essere inoltrata alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio doganale da essa designato entro il termine fissato per la riesportazione delle merci e prima della distruzione o ammissione nel territorio doganale delle merci, che erano previste per la distruzione.

Sezione 5: Traffico di perfezionamento passivo

Art. 45

Definizioni (art. 13 e 60 LD) Le definizioni di cui all'articolo 40 valgono anche per il traffico di perfezionamento passivo.


Art. 46

Regime d'equivalenza (art. 13 cpv. 2 LD) 1

Nel regime d'equivalenza, le merci trasferite dal territorio doganale per essere perfezionate possono essere sostituite da merci estere. Le merci estere devono avere la stessa quantità e la stessa qualità e natura delle merci trasferite dal territorio doganale.

2

Il regime d'equivalenza è applicato se: a. è comprovata la stessa qualità e natura della merce; b. non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

3

Le merci estere possono essere trasferite nel territorio doganale quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l'Amministrazione delle dogane ha autorizzato il perfezionamento passivo.

Ordinamento generale 18

631.01


Art. 47

Regime d'identità (art. 13 cpv. 1 LD) 1

Nel regime d'identità, le merci trasferite dal territorio doganale per essere perfezionate devono esservi ritrasferite quali prodotti perfezionati.

2

Il regime d'identità è applicato su richiesta della persona soggetta all'obbligo doganale. 3

L'Amministrazione delle dogane prescrive il regime d'identità quando le condizioni per il regime d'equivalenza non sono adempiute.

4

Nel regime d'identità, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il rilascio di un'autorizzazione per il perfezionamento passivo alla condizione che il mandatario estero disponga di un'autorizzazione delle autorità doganali estere per il perfezionamento attivo nel regime d'identità.


Art. 48

Franchigia doganale per prodotti perfezionati (art. 13 cpv. 1 e 2 LD) L'Amministrazione delle dogane accorda la franchigia doganale per i prodotti perfezionati trasferiti nel territorio doganale.


Art. 49

Imposizione del valore aggiunto del perfezionamento (art. 13 cpv. 3 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane riscuote i tributi doganali per l'eccedenza di peso prodotta con il perfezionamento. I tributi sono determinati in funzione della classificazione nella tariffa doganale del prodotto di perfezionamento trasferito nel territorio doganale.

2

Qualora il valore aggiunto del perfezionamento non possa essere determinato mediante l'eccedenza di peso o i tributi doganali per l'eccedenza di peso di cui al capoverso 1 siano sproporzionati, l'Amministrazione delle dogane può accordare una riduzione dei tributi o la franchigia doganale.

3

L'Amministrazione delle dogane calcola l'aliquota di dazio ridotta secondo uno dei seguenti metodi, che meglio si addice per determinare il valore aggiunto del perfezionamento: a. differenza tra l'aggravio doganale sul prodotto perfezionato trasferito nel territorio doganale e l'aggravio doganale fittizio sulla quantità di merce esportata, necessaria per ottenere il prodotto perfezionato;

b. differenza tra i costi di perfezionamento indigeni ed esteri; o c. aliquota percentuale dell'aliquota di dazio normale applicata al prodotto perfezionato trasferito nel territorio doganale, la quale corrisponde all'aumento di valore ottenuto all'estero.

4

L'aliquota di dazio ridotta è fissata negli oneri per l'autorizzazione del perfezionamento passivo.

O sulle dogane

19

631.01

Sezione 6: Agevolazioni doganali per merci in base allo scopo d'impiego

Art. 50

Necessità economica (art. 14 cpv. 2 LD) È data necessità economica ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LD, se: a. l'effetto economico dell'agevolazione doganale si rivela più che sufficiente; e

b. il valore dell'aggravio doganale applicato al prodotto greggio trasferito nel territorio nazionale è eccessivo rispetto al prodotto finito.


Art. 51

Impegno d'impiego (art. 14 cpv. 1 LD) 1

Chi intende chiedere un'aliquota di dazio ridotta per un determinato impiego di merci, deve depositare presso la Direzione generale delle dogane prima della prima dichiarazione doganale un corrispondente impegno d'impiego scritto.

2

La Direzione generale delle dogane assegna al richiedente un numero d'impegno.


Art. 52

Dichiarazione doganale (art. 14 cpv. 1 LD) 1

Nella dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve: a. chiedere l'applicazione di un'aliquota di dazio ridotta; e b. indicare il numero d'impegno della persona a cui la merce è direttamente recapitata dopo il trasporto in libera pratica secondo il diritto doganale.

2

La Direzione generale delle dogane può autorizzare l'indicazione del numero d'impegno di un'altra persona, se particolari circostanze logistiche o d'affari lo richiedono.


Art. 53

Impiego di merci tassate a un'aliquota di dazio ridotta (art. 14 cpv. 1 LD) 1

Le merci, che sono tassate per un determinato impiego a un'aliquota di dazio ridotta, devono essere: a. impiegate dalla persona, che ha depositato il corrispondente impegno d'impiego, secondo lo scopo ivi menzionato; o

b. impiegate da un terzo su incarico della persona, che ha depositato il corrispondente impegno d'impiego, secondo lo scopo ivi menzionato.

2

Esse possono essere trasmesse intatte a un terzo per essere impiegate secondo il corrispondente impegno d'impiego. La persona, che trasmette le merci, deve mettere al corrente il terzo circa il relativo impiego.

Ordinamento generale 20

631.01


Art. 54

Misure di controllo e sicurezza (art. 14 LD) Il DFF disciplina le misure di controllo e di sicurezza ai fini del rispetto dello scopo d'impiego, come pure la dichiarazione doganale e il versamento successivo o la restituzione di tributi doganali in caso di cambiamento dello scopo d'impiego di cui all'articolo 14 capoversi 4 e 5 LD.

Sezione 7: Prodotti agricoli

Art. 55

Obbligo di una nuova dichiarazione doganale (art. 15 cpv. 2 LD) Chi possiede prodotti agricoli ancora in commercio conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 199822 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) deve inoltrare una nuova dichiarazione doganale per questi prodotti.


Art. 56

Esenzione dal pagamento della differenza di dazio (art. 15 cpv. 2 LD) 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è esonerata dal pagamento della differenza di dazio di cui all'articolo 15 LD, sempre che i prodotti agricoli disponibili di cui all'articolo 7a OIEVFF23 le siano computati sulle quote di contingente doganale ad essa assegnate.

2

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere un'eventuale esenzione dal pagamento della differenza di dazio nella dichiarazione doganale. Essa deve inoltrare contemporaneamente alla dichiarazione doganale la conferma scritta che la sua quota di contingente doganale è stata ridotta di conseguenza. Questa conferma è rilasciata via Internet mediante un'applicazione sicura.


Art. 57

Indicazioni supplementari con la dichiarazione doganale (art. 15 cpv. 2 LD) 1

Con la dichiarazione doganale dev'essere pure presentato un riepilogo dei luoghi di deposito dei prodotti agricoli ancora disponibili in commercio all'inizio del periodo amministrato secondo l'articolo 7 OIEVFF24, con l'indicazione precisa del luogo, la designazione della merce, la voce di tariffa e la massa propria.

2

…25

22 RS

916.121.10

23 RS

916.121.10

24 RS

916.121.10

25 Abrogato dal n. II dell'O del 14 nov. 2007, con efetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

O sulle dogane

21

631.01


Art. 58

Lista delle merci fornite a terzi (art. 15 cpv. 2 LD) 1

Il titolare di un PGI deve elencare all'Amministrazione delle dogane, su richiesta, tutti i prodotti agricoli forniti a terzi e da esso importati nel periodo libero prima della data corrispondente di cui all'articolo 7 capoverso 1 OIEVFF26.

2

La lista deve contenere le seguenti indicazioni: a. designazione delle merci; b. voce di

tariffa;

c. massa

propria;

d. nome e indirizzo dell'acquirente.


Art. 59


27

Termine per la dichiarazione doganale Per i prodotti agricoli ancora disponibili di cui all'articolo 7 OIEVFF28, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane via Internet, mediante un accesso sicuro, entro le 24.00 del secondo giorno dopo l'inizio del periodo definito all'articolo 7 capoverso 1 OIEVFF. Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane entro le 8.00 del giorno feriale successivo.


Art. 60

Accettazione della dichiarazione doganale (art. 15 cpv. 2 e 33 cpv. 2 LD) Le dichiarazioni doganali, che giungono tempestivamente e in maniera completa presso la Direzione generale delle dogane, sono ritenute accettate ai sensi dell'articolo 33 LD.


Art. 61


29

Menzione dell'obbligo di una nuova dichiarazione doganale Chi consegna a un terzo prodotti agricoli importati nel periodo libero deve informarlo, per scritto, dell'obbligo di una nuova dichiarazione doganale conformemente all'articolo 55.


Art. 62

Controlli dell'Ufficio federale dell'agricoltura (art. 15 cpv. 2 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane può coinvolgere l'Ufficio federale dell'agricoltura per controlli domiciliari delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione conformemente all'articolo 55.

26 RS

916.121.10

27 Nuovo testo giusta il n. II dell' O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

28 RS

916.121.10; RU 2007 6265 29 Nuovo testo giusta il n. II dell' O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6265).

Ordinamento generale 22

631.01

2

Al riguardo, l'Ufficio federale dell'agricoltura può procedere a controlli fisici del genere, della quantità e della natura dei prodotti agricoli, richiedere tutte le informazioni necessarie nonché verificare dati e documenti, sistemi e informazioni, che possono rivestire importanza ai fini dell'esecuzione dell'articolo 15 LD.

3

Esso trasmette i risultati dei controlli all'Amministrazione delle dogane per l'esecuzione.

Sezione 8: Traffico turistico

Art. 63

Oggetti d'uso

personale

(art. 16 cpv. 1 LD) 1

Sono esenti da dazio gli oggetti d'uso personale secondo l'allegato 1, che sono importati in adeguata quantità dalle seguenti persone: a. persone con domicilio nel territorio doganale, sempre che esse abbiano portato con sé questi oggetti al momento del viaggio d'uscita o li abbiano dovuti acquistare all'estero a causa di circostanze imprevedibili e ne abbiano dovuto fare uso; o

b. persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, sempre che esse intendano riesportare questi oggetti dopo il soggiorno nel territorio doganale.

2

Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti d'uso personale, che le persone di cui al capoverso 1 si fanno inviare anticipatamente o successivamente.

3

Per oggetti che soggiacciono a dazi d'importazione nuovi o elevati, l'Amministrazione delle dogane può chiedere l'applicazione del regime di transito o dell'ammissione temporanea.


Art. 64

Provviste da viaggio (art. 16 cpv. 1 LD) La quantità di derrate alimentari e di bevande analcoliche pronte per l'uso che corrisponde al consumo giornaliero di una persona è esente da dazio.


Art. 65

Quantità di bevande alcoliche e di manufatti di tabacco ammesse in franchigia (art. 16 cpv. 1 LD) 1

Bevande alcoliche e manufatti di tabacco sono esenti da dazio nelle seguenti quantità massime:

a. bevande

alcoliche:

1. con un tenore di alcole sino a 15 % vol.

2 litri e

2. con un tenore di alcole di più di 15 % vol.

1 litro;

b. manufatti di tabacco: 1. sigarette

200

pezzi

2. sigari

50

pezzi

O sulle dogane

23

631.01

3. tabacco trinciato 250 grammi o

4. una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale.

2

La franchigia doganale è esclusa per persone al di sotto dei 17 anni.


Art. 66

Limite di franchigia secondo il valore (art. 16 cpv. 1 LD) 1

Merci del traffico turistico sono esenti da dazio sino a un valore complessivo di 300 franchi per persona, se il viaggiatore le importa per uso privato o come regali.

Le merci esenti da dazio di cui agli articoli 63-65, nonché le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco soggetti a dazio non sono considerati ai fini del calcolo del valore complessivo.

2

Sono eccettuati dal limite di franchigia secondo il valore le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco, nonché i prodotti agricoli nelle quantità soggette a dazio secondo l'aliquota di dazio fuori contingente conformemente all'articolo 47 dell'ordinanza del 26 ottobre 201130 sulle importazioni agricole.31 3 Il DFF può fissare quantitativi massimi per altri prodotti agricoli, se vi sono da prevedere pregiudizi per le condizioni di concorrenza.

4

Se il valore complessivo delle merci supera 300 franchi, tutto il quantitativo importato è soggetto a dazio. I limiti di franchigia secondo il valore per più persone non possono essere cumulati.


Art. 67

Frequenza del diritto alla franchigia (art. 16 cpv. 1 LD) Alla stessa persona sono concessi una sola volta al giorno: a. le quantità ammesse in franchigia e il limite di franchigia secondo il valore di cui agli articoli 64, 65 e 66 capoverso 1; b. i quantitativi esenti da dazio per prodotti agricoli secondo l'articolo 66 capoverso 2.


Art. 68

Aliquote forfetarie (art. 16 cpv. 1 LD) 1

I dazi d'importazione su merci del traffico turistico soggette a dazio sono calcolati secondo aliquote forfetarie.

2

Le aliquote forfetarie comprendono tutti i dazi calcolati sulla stessa base applicata ai dazi doganali.

3

Il DFF fissa le aliquote di dazio forfetarie.

30 RS

916.01

31 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 7 all'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

Ordinamento generale 24

631.01

Sezione 9: Negozi in zona franca di tasse e ristoranti di bordo

Art. 69

Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo (art. 17 cpv. 1 e 1bis LD)32 1

Nei negozi in zona franca di tasse le seguenti merci possono essere vendute in esenzione di dazio a viaggiatori in volo verso il territorio doganale estero o in arrivo da quest'ultimo:33 a. bevande

spiritose;

b. vino

spumante;

c. prodotti di bellezza e per la cura del corpo; d. manufatti di tabacco.

2

L'immagazzinamento è retto dalle disposizioni sul deposito doganale aperto.


Art. 70

Scorte per ristoranti di bordo (art. 17 cpv. 2 LD) 1

Per scorte destinate ai ristoranti di bordo s'intendono: a. prodotti commestibili e bevande destinati al vitto dei passeggeri (scorte di bordo);

b. merci, che sono destinate alla vendita a bordo (merci per la vendita a bordo).

2

L'immagazzinamento è retto dalle disposizioni sul deposito doganale aperto.

3

La preparazione di cibi e bevande è consentita.

Capitolo 3: Basi della riscossione del dazio doganale

Art. 71

Classificazione tariffale

(art. 20 cpv. 1 LD) 1

Base della classificazione nella tariffa doganale è l'allegato 1 della legge del 9 ottobre 198634 sulla tariffa delle dogane.

2

Per l'interpretazione dell'allegato 1 della legge 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane ci si riferisce alle spiegazioni relative alla tariffa doganale e alle decisioni sulla tariffazione delle merci pubblicate dall'Amministrazione delle dogane.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1747).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1747).

34 RS

632.10

O sulle dogane

25

631.01


Art. 72

Origine preferenziale

(art. 20 cpv. 1 LD) Base per la determinazione dell'origine preferenziale sono le disposizioni: a.35 degli accordi internazionali elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza del 18 giugno 200836 sul libero scambio 1 e nell'allegato 1 dell'ordinanza del 27 giugno 199537 sul libero scambio 2; b. dell'ordinanza del 17 aprile 199638 sulle regole d'origine.


Art. 73

Requisiti per informazioni in materia di tariffa e di origine (art. 20 cpv. 1 LD) 1

La richiesta di un'informazione vincolante in materia di tariffa o di origine deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a. nome e indirizzo del richiedente; b. composizione, procedura di fabbricazione, costruzione e funzione della merce, sempre che ciò sia necessario per la classificazione tariffale; e c. classificazione tariffale della merce da considerare.

2

Ai fini di un'informazione in materia di origine, la richiesta deve contenere anche le seguenti informazioni: a. Paese o regione di destinazione; b. prezzo franco fabbrica delle merci da esportare; c. descrizione del trattamento o della lavorazione avvenuti, materie impiegate e loro origine, classificazione tariffale e valore, nonché altre informazioni necessarie per la determinazione dell'origine.

3

I modelli, le prove, le foto, i piani, i cataloghi e la bibliografia specializzata necessari devono essere allegati.

4

In caso di richieste insufficientemente documentate, l'Amministrazione delle dogane invita il richiedente a porvi rimedio entro un adeguato termine. Se, nonostante tale esortazione, la richiesta è ancora incompleta, l'Amministrazione delle dogane può rinunciare a rilasciare l'informazione in materia di tariffa e di origine.

5

Essa può trattenere la documentazione inoltrata senza obbligo d'indennità.


Art. 74

Revoca del carattere vincolante (art. 20 cpv. 5 LD) 1

Un'informazione scritta sulla classificazione tariffale, che viene revocata dall'Amministrazione delle dogane prima della scadenza della validità, può essere utilizzata

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

36 RS

632.421.0

37 RS

632.319

38 [RU

1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 all. n. 4. RU 2011 1415 art. 48]. Vedi ora l'O del 30 mar. 2011 (RS 946.39).

Ordinamento generale 26

631.01

dalla persona avente diritto ancora per tre mesi dopo la pubblicazione o la conoscenza di causa, se la persona prova di aver concluso, prima della revoca, un contratto giuridicamente vincolante riguardante le merci interessate.

2

Il capoverso 1 non si applica in caso di modifiche legislative.

Titolo 2: Procedura d'imposizione doganale Capitolo 1: Sorveglianza del traffico merci

Art. 75

Persone soggette all'obbligo di presentazione (art. 21 LD) Sono considerati soggetti all'obbligo di presentazione segnatamente: a. i trasportatori di merci; b. la persona incaricata della presentazione; c. l'importatore; d. il destinatario;

e. il

mittente;

f. il

mandante.


Art. 76

Eccezioni all'obbligo di utilizzazione delle strade doganali (art. 22 cpv. 3 LD) I viaggiatori, che non introducono merci nel territorio doganale, sono esonerati dall'utilizzazione delle strade doganali, sempre che ciò sia ammesso da disposti federali di natura non doganale.


Art. 77

Trattamento di merci sotto la custodia dell'Amministrazione delle dogane (art. 24 cpv. 3 LD) 1

Le merci, che sono poste sotto la custodia dell'Amministrazione delle dogane, non possono essere modificate quanto al tipo, al quantitativo e alla loro natura.

2

Con il permesso dell'ufficio doganale è ammesso: a. apporre, togliere, modificare e sostituire le etichette d'imballaggio, sempre che in tal modo non s'incorra nel pericolo d'inganno; b. spacchettare la merce, sempre che ciò sia necessario per eliminare danni relativi al trasporto o per proteggere la merce.


Art. 78

Durata della custodia presso l'Amministrazione delle dogane (art. 24 cpv. 3 LD) La custodia presso l'Amministrazione delle dogane termina con la liberazione della merce da parte dell'ufficio doganale.

O sulle dogane

27

631.01


Art. 79

Indicazioni nella dichiarazione doganale (art. 25 cpv. 1 e 2 LD) 1

Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve se del caso: a. chiedere la riduzione dei tributi doganali, la franchigia doganale, l'agevolazione doganale, la restituzione dei tributi doganali o l'imposizione provvisoria; b. fornire le indicazioni necessarie all'esecuzione di disposti federali di natura non doganale;

c. stabilire la destinazione doganale delle merci.

2

In caso di procedura di dichiarazione doganale a due fasi, essa deve fornire queste indicazioni nella prima dichiarazione.


Art. 80

Documenti di scorta (art. 25 cpv. 1 LD) 1

Per documenti di scorta s'intendono documenti importanti per l'imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d'origine, le istruzioni d'imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali.

2

Se una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane i necessari documenti di scorta, l'ufficio doganale procede all'imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l'agevolazione doganale all'aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura.


Art. 81

Diritti della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione prima della consegna della dichiarazione doganale (art. 25 cpv. 4 LD) La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha il diritto di: a. chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri; b. consultare le prescrizioni, sempre che non siano destinate a un uso amministrativo interno;

c. esaminare la merce, pesarla o prelevarne un modello o una prova.


Art. 82

Eliminazione o distruzione di merci (art. 27 lett. d LD) 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve eliminare o distruggere o far eliminare o distruggere le merci entro il termine fissato dall'Amministrazione delle dogane.

2

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ossequia questo impegno, l'ufficio doganale può predisporre l'eliminazione o la distruzione delle merci a spese della stessa.

Ordinamento generale 28

631.01

3

I rifiuti e residui risultanti dalla distruzione devono avere una destinazione doganale conformemente all'articolo 27 lettere a-c LD.


Art. 83

Abbandono a favore della Cassa federale (art. 27 lett. e LD) 1

L'abbandono di merci a favore della Cassa federale è ammesso solo con l'autorizzazione dell'Amministrazione delle dogane. 2

Le merci sono valorizzate dall'Amministrazione delle dogane. Eventuali costi, che risultano dall'abbandono delle merci, devono essere assunti dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

3

Invece della vendita a trattativa privata, l'Amministrazione delle dogane può consegnare le merci a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o a persone nel bisogno.

Capitolo 2: Imposizione

Art. 84

Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) L'esame sommario comprende: a. un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'Amministrazione delle dogane;

b. il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori.


Art. 85

Motivazione della rettifica o del ritiro della dichiarazione doganale (art. 34 LD) L'ufficio doganale può chiedere alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che motivi per scritto una domanda di rettifica o di ritiro di una dichiarazione doganale accettata.


Art. 86

Oggetto della rettifica (art. 34 LD) La rettifica può riferirsi unicamente alle merci dichiarate inizialmente.


Art. 87

Rettifica della dichiarazione doganale per merci al di fuori della custodia doganale (art. 34 cpv. 2 LD) 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare una domanda di rettifica della dichiarazione doganale accettata per merci che hanno già lasciato la custodia dell'Amministrazione delle dogane.

O sulle dogane

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631.01

2

L'ufficio doganale autorizza la domanda fintanto che: a. non ha constatato l'inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; e

b. non ha ancora emesso una decisione d'imposizione.


Art. 88

Cambiamento del regime doganale in seguito a errore (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. a LD) Un errore può essere fatto valere se: a. tale errore avrebbe potuto essere riconosciuto al momento della dichiarazione doganale iniziale sulla base dei documenti di scorta allegati; o

b. le autorizzazioni necessarie per il nuovo regime doganale erano già state rilasciate.


Art. 89

Modifica dell'imposizione

(art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) Le condizioni per una nuova imposizione sono considerate adempiute segnatamente se al momento della dichiarazione doganale iniziale: a. le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; b. era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego.


Art. 90

Diritto di visita per merci dichiarate precedentemente (art. 25 cpv. 3 e 36 cpv. 1 LD) L'ufficio doganale può anche controllare le merci dichiarate precedentemente che sono già state liberate.


Art. 91

Collaborazione al momento della visita (art. 36 cpv. 4) Su ordine dell'ufficio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve adottare tutti i provvedimenti necessari alla visita. A proprie spese e a proprio rischio, deve segnatamente: a. scaricare le merci designate; b. trasferirle nel luogo previsto per la visita; c. aprirle; d. toglierle dall'imballaggio;

e. pesarle;

Ordinamento generale 30

631.01

f. reimballarle; g. prepararle per la spedizione; e h. trasportarle.


Art. 92

Decisione d'imposizione

(art. 38 LD)

L'ufficio doganale notifica alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione la decisione d'imposizione in forma cartacea o per via elettronica.


Art. 93

Imposizione provvisoria

(art. 39 cpv. 1 LD) 1

Nei seguenti regimi doganali, l'Amministrazione delle dogane può applicare l'imposizione provvisoria: a. immissione in libera pratica; b. regime di ammissione temporanea; c. regime del perfezionamento attivo; d. regime del perfezionamento passivo; e. regime d'esportazione.

2

Possono essere dati motivi per un'imposizione provvisoria, segnatamente quando: a. mancano documenti di scorta per la concessione di una riduzione dei tributi doganali o di una franchigia doganale; b. non è stato ancora depositato presso la Direzione generale delle dogane l'impegno d'impiego di cui all'articolo 51; c. la base di computo dei dazi ai sensi dell'articolo 2 della legge del 9 ottobre 198639 sulla tariffa delle dogane è sconosciuta o non è stata determinata definitivamente; d. in caso di richiesta di riduzione dei tributi doganali o di franchigia doganale, l'ufficio doganale ha dubbi circa l'origine delle merci; e. l'ufficio doganale ha dubbi circa la classificazione tariffale.

3

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non può richiedere un'imposizione provvisoria, se:

a. vi è l'intenzione di presentare una domanda di riduzione delle aliquote doganali per determinati impieghi secondo l'articolo 14 capoverso 2 LD o se è pendente una simile domanda; b. la merce non è più sotto la custodia dell'Amministrazione delle dogane.

39 RS

632.10

O sulle dogane

31

631.01


Art. 94

Dati e documenti soggetti all'obbligo di conservazione (art. 41 LD) I seguenti dati e documenti devono essere conservati: a. dichiarazioni doganali e documenti di scorta; b. decisioni d'imposizione;

c. prove e certificati d'origine; d. contabilità delle merci e finanziaria, nonché documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e merci con agevolazioni doganali; e. altra documentazione importante dal profilo del diritto doganale; e f. altra documentazione necessaria all'esecuzione di disposti federali di natura non doganale.


Art. 95

Persone soggette all'obbligo di conservazione (art. 41 LD) Le seguenti persone devono conservare dati e documenti di cui all'articolo 94: a. persone soggette all'obbligo di dichiarazione; b. debitori doganali;

c. titolari di autorizzazioni per il traffico di perfezionamento; d. persone che, nel territorio doganale, riprendono merci alle quali sono state concesse agevolazioni doganali; e. gestori di depositi doganali e di depositi doganali aperti (depositario); f. depositanti; g. persone aventi diritto alla restituzione.


Art. 96

Durata di conservazione (art. 41 LD) Occorre conservare:

a. i dati trasmessi all'Amministrazione delle dogane per via elettronica: durante almeno tre mesi dall'avvenuta trasmissione; b. i dati e documenti in relazione a merci del traffico turistico: durante almeno un anno;

c. i dati e documenti negli altri casi, segnatamente la contabilità delle merci e i documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e le merci con agevolazioni doganali in funzione dello scopo d'impiego, nonché prove e certificati d'origine: durante almeno cinque anni.

Ordinamento generale 32

631.01


Art. 97

Forma della conservazione (art. 41 LD) 1

I dati e documenti possono essere conservati in forma cartacea, su supporto elettronico o equivalente. I dati trasmessi per via elettronica devono essere conservati su supporto elettronico.

2

La concordanza fra i dati e documenti e il caso specifico sul quale si fondano dev'essere garantita.

3

I dati e documenti possono essere modificati solo se la modifica è riconoscibile.

4

Gli originali delle prove e dei certificati d'origine devono essere conservati conformemente ai termini previsti dai trattati internazionali o dal diritto federale.


Art. 98

Misure organizzative e di sicurezza (art. 41 LD) 1

La persona soggetta all'obbligo di conservazione deve: a. poter rendere leggibili e valutabili, mediante ordinatore, dati e documenti in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati; b. proteggere efficacemente i dati e documenti dalla perdita, dalla modifica e dall'accesso da parte di persone non autorizzate; c. esaminare regolarmente i supporti di dati quanto alla loro integrità e leggibilità.

2

L'accesso, la leggibilità e la valutazione dei dati e documenti nel territorio doganale o nell'enclave doganale svizzera devono essere garantiti in ogni momento.

3

Gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 24 aprile 200240 sui libri di commercio sono applicabili per analogia.


Art. 99

Correzione di decisioni d'imposizione (art. 41 LD) Se, durante il periodo di conservazione (art. 96), l'Amministrazione delle dogane esegue un controllo, essa può correggere la decisione d'imposizione in base all'aliquota doganale massima adottata al momento della precedente imposizione applicabile secondo il genere di merce, e riscuotere posticipatamente i tributi doganali se: a. la persona soggetta all'obbligo di conservazione non è in grado di presentare i dati e documenti necessari che comprovano una riduzione dei tributi doganali, una franchigia doganale o un'agevolazione doganale nella maniera richiesta; b. dal contesto generale va dedotto che l'imposizione è errata e ciò non era necessariamente evidente al momento dell'imposizione.

40 RS

221.431

O sulle dogane

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631.01

Capitolo 3: Disposizioni procedurali speciali Sezione 1: Procedura semplificata per spedizione e ricezione (spedizione e ricezione autorizzate)

Art. 100

Speditore autorizzato

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) Lo speditore autorizzato è una persona autorizzata dall'Amministrazione delle dogane a spedire merci direttamente dal proprio domicilio o da luoghi autorizzati, senza che queste merci debbano essere portate all'ufficio doganale di partenza.


Art. 101

Destinatario autorizzato

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) Il destinatario autorizzato è una persona autorizzata dall'Amministrazione delle dogane a ricevere merci direttamente al proprio domicilio o in luoghi autorizzati, senza che queste merci debbano essere portate all'ufficio doganale di destinazione.


Art. 102

Luoghi autorizzati

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) I luoghi autorizzati sono quelli designati dall'Amministrazione delle dogane: a. nei quali un destinatario autorizzato può portare le merci da ricevere; b. dai quali uno speditore autorizzato può prelevare le merci da spedire.


Art. 103

Autorizzazione (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) 1

L'Amministrazione delle dogane può rilasciare a una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione un'autorizzazione quale speditore autorizzato o destinatario autorizzato, se i seguenti requisiti sono adempiuti: a. la persona spedisce o riceve regolarmente merci; b. la persona indica il suo domicilio o i luoghi, che saranno autorizzati; c. la persona presta una garanzia a copertura dei tributi; d. la persona organizza l'amministrazione e l'esercizio in modo tale che il corso della spedizione e lo statuto doganale delle merci possano essere verificati successivamente in ogni momento senza lacune; e. il domicilio della persona e i luoghi, che saranno autorizzati, si trovano nel territorio doganale e così vicino a un ufficio doganale che i controlli sono possibili con un onere amministrativo adeguato.

2

Nell'autorizzazione sono fissati condizioni e oneri per la procedura. L'Amministrazione delle dogane può escludere determinate merci dalla procedura.

3

L'autorizzazione stabilisce l'ufficio doganale competente di partenza o destinazione (ufficio doganale di controllo).

Ordinamento generale 34

631.01

4

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'Amministrazione delle dogane tutte le modifiche che riguardano i requisiti per l'autorizzazione.

5

L'Amministrazione delle dogane rifiuta l'autorizzazione se il richiedente: a. non offre garanzie per uno svolgimento regolare della procedura; o b. ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'Amministrazione delle dogane.


Art. 104

Revoca dell'autorizzazione

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) L'Amministrazione delle dogane revoca l'autorizzazione se il titolare della stessa: a. non soddisfa più i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione; b. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell'autorizzazione; o c. commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'Amministrazione delle dogane.


Art. 105

Forma della dichiarazione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) La dichiarazione doganale è effettuata elettronicamente.


Art. 106

Carico o scarico in luoghi autorizzati (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) Il carico e lo scarico in luoghi autorizzati è lecito solo se, nel regime di transito, l'identità delle merci non è garantita da sigillo.

Sezione 2: Disposizioni particolari per la spedizione autorizzata

Art. 107

Campo d'applicazione

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) La procedura della spedizione autorizzata è applicabile a: a. merci in libera pratica secondo il diritto doganale che sono destinate all'esportazione e per le quali lo speditore autorizzato è una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione; b. merci che sottostanno alla vigilanza doganale.


Art. 108

Intervento in caso di merci dichiarate (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) 1

L'ufficio doganale di controllo può controllare le merci dichiarate per l'esportazione e quelle che si trovano sotto vigilanza doganale entro un periodo d'intervento fissato individualmente.

O sulle dogane

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631.01

2

Il controllo doganale ha luogo al domicilio dello speditore autorizzato o presso un ufficio doganale.

3

L'ufficio doganale di controllo annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d'intervento.

4

Se l'ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d'intervento inutilizzato, lo speditore autorizzato può trasportare le merci nel territorio doganale estero o in regime di transito.

Sezione 3: Disposizioni particolari per la ricezione autorizzata

Art. 109

Campo d'applicazione

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) La procedura della ricezione autorizzata si applica a merci che sono portate al destinatario autorizzato in regime di transito.


Art. 110

Intervento in caso di merci dichiarate sommariamente (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) 1

L'ufficio doganale di controllo può esaminare le merci dichiarate sommariamente dopo il loro arrivo al domicilio del destinatario autorizzato entro un periodo d'intervento fissato individualmente.

2

Esso annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d'intervento.

3

Se l'ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d'intervento inutilizzato, il destinatario autorizzato può togliere eventuali sigilli doganali e scaricare la merce.


Art. 111

Controllo delle

merci

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) 1

Il destinatario autorizzato controlla senza indugio le merci ad esso destinate e le inventaria. Esso può affidare questi lavori a terzi. Può obbligare i terzi a mettere per scritto l'esito di tale controllo, che gli è trasmesso a fini di conservazione.

2

Esso comunica senza indugio, in forma cartacea o elettronicamente, all'ufficio doganale di controllo irregolarità, segnatamente quantità in difetto o in eccesso, scambi o danni. L'ufficio doganale di controllo decide sul seguito della procedura.


Art. 112

Intervento in caso di merci dichiarate (art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD) 1

L'ufficio doganale di controllo può controllare le merci dichiarate entro un periodo d'intervento fissato individualmente. 2 Il controllo doganale ha luogo al domicilio del destinatario autorizzato o presso un ufficio doganale.

Ordinamento generale 36

631.01

3

L'ufficio doganale di controllo annuncia il controllo doganale, nel caso in cui la sua esecuzione non sia possibile prima della scadenza del periodo d'intervento.

4

Se l'ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d'intervento inutilizzato, le merci sono considerate liberate.

Sezione 3a:41 Disposizioni concernenti gli operatori economici autorizzati

a Operatori economici autorizzati (art. 2 cpv. 2 LD) 1

Gli operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operators», AEO) sono persone che, secondo l'articolo 6 dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali, fruiscono di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali di sicurezza.

2

La qualifica di AEO è concessa a persone ritenute affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale di fornitura.

3

La qualifica di AEO è concessa dall'Amministrazione delle dogane.

b Condizioni formali

(art. 2 cpv. 2 LD)

1

Possono richiedere la qualifica di AEO le persone che sono iscritte: a. nel registro di commercio svizzero; oppure b. nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liechtenstein.

2

La domanda può essere presentata al più presto tre anni dopo la revoca della qualifica di AEO ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1 lettere a e b dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.

c Condizioni materiali

(art. 2 cpv. 2 LD)

La qualifica di AEO è concessa alle persone che soddisfano i criteri di cui agli articoli 1-5 dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.

Tali criteri comprendono: a. l'osservanza delle prescrizioni doganali (art. 1 par. 1 lett. a e art. 2 dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali);

b. un sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza (art. 1 par. 1 lett. b e art. 3 dell'allegato II all'accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali); 41 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6233).

O sulle dogane

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631.01

c. una comprovata solvibilità finanziaria (art. 1 par. 1 lett. c e art. 4 dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali); e

d. standard di sicurezza adeguati (art. 1 par. 1 lett. d e art. 5 dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali).

d Osservanza delle prescrizioni doganali (art. 2 cpv. 2 LD) Le prescrizioni doganali sono considerate rispettate se, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, le persone di cui all'articolo 2 paragrafo 1 dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali non hanno commesso infrazioni gravi e ripetute contro il diritto federale, per quanto la relativa esecuzione spetti all'Amministrazione delle dogane.

e Tenuta dei libri contabili (art. 2 cpv. 2 LD) Il sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti consente di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza se il richiedente: a. tiene i libri contabili secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale ai sensi degli articoli 662-670 e 957-963 del Codice delle obbligazioni42 o dell'ordinanza del 24 aprile 200243 sui libri di commercio; b. osserva le disposizioni relative alla durata di conservazione, alla forma della conservazione, alle misure di sicurezza e all'accesso a dati e documenti secondo gli articoli 96-98 della presente ordinanza; e c. comprova l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 lettere c, d, f e g dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.

f Solvibilità finanziaria

(art. 2 cpv. 2 LD)

La solvibilità finanziaria è considerata comprovata se il richiedente: a. può dimostrare, per i tre anni precedenti la presentazione della domanda, una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettergli di adempiere ai propri obblighi tenendo conto del tipo di attività commerciale; b. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda non ha inoltrato alcuna domanda di concordato ai sensi dell'articolo 293 della legge federale dell'11 aprile 188944 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e se contro di lui non è stata avanzata alcuna domanda di fallimento ai sensi degli articoli 166 e 190-193 LEF.

42 RS

220

43 RS

221.431

44 RS

281.1

Ordinamento generale 38

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g Standard di sicurezza (art. 2 cpv. 2 LD) Gli standard di sicurezza sono considerati soddisfacenti se il richiedente comprova che essi adempiono le condizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettera d e all'articolo 5 paragrafo 1 dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali.

h Richiedenti del Principato del Liechtenstein (art. 2 cpv. 2 LD) 1

I richiedenti del Principato del Liechtenstein devono attenersi alle disposizioni vigenti nel loro diritto nazionale.

2

Le corrispondenti disposizioni sono elencate nell'allegato 5.

i Procedura (art. 2 cpv. 2 LD)

1

La domanda per la concessione della qualifica di AEO deve essere presentata all'Amministrazione delle dogane tramite modulo ufficiale.

2

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a. il questionario dell'Amministrazione delle dogane debitamente compilato; b. altra documentazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione delle dogane ai fini dell'esame della domanda.

3

L'Amministrazione delle dogane pubblica in modo adeguato la lista della documentazione richiesta di cui al capoverso 2 lettera b.

j Esame formale della domanda (art. 2 cpv. 2 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane verifica se le condizioni di cui all'articolo 112b sono adempiute.

2

Se il richiedente non adempie le condizioni, l'Amministrazione delle dogane lo informa con una decisione di non entrata nel merito.

3

La decisione di non entrata nel merito può essere impugnata mediante ricorso amministrativo conformemente all'articolo 116 LD.

k Esame materiale della domanda (art. 2 cpv. 2 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane verifica l'osservanza dei criteri di cui agli articoli 112c-112h. L'esame avviene in base alla documentazione inviata e ai controlli eseguiti al domicilio del richiedente.

2

A questo scopo, l'Amministrazione delle dogane tiene conto delle particolari caratteristiche dell'impresa del richiedente quali tipo, dimensioni e campo di attività.

O sulle dogane

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631.01

3

Essa può richiedere ulteriori documenti e informazioni se lo ritiene necessario ai fini dell'esame della domanda.

4

Essa documenta lo svolgimento dell'esame e il relativo risultato.

5

Se il risultato dell'esame comporta la reiezione della domanda, l'Amministrazione delle dogane accorda al richiedente la facoltà di prendere posizione in merito entro un termine fissato e di adottare misure correttive.

l Riconoscimento di altri controlli di sicurezza (art. 2 cpv. 2 LD) 1

L'idoneità degli standard di sicurezza di cui all'articolo 112g può essere comprovata con un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale o con un'altra certificazione riconosciuta.

2

La prova è considerata fornita se il richiedente presenta uno dei certificati qui appresso e se nella corrispondente procedura di esame sono stati esaminati i fatti di cui all'articolo 112g: a. un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di una convenzione internazionale; b. un certificato di sicurezza europeo, rilasciato sulla base della normativa comunitaria;

c. un certificato rilasciato sulla base di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione;

d. un certificato rilasciato sulla base di una norma europea dell'organismo di normalizzazione europeo; e. un certificato rilasciato sulla base di un'altra norma riconosciuta.

m Crescita in giudicato e validità della qualifica di AEO (art. 2 cpv. 2 LD) 1

Dieci giorni feriali dopo la sua notifica, la decisione relativa alla qualifica di AEO passa in giudicato.

2

La validità della qualifica di AEO è illimitata.

n Reiezione della domanda (art. 2 cpv. 2 LD) Se respinge la domanda, l'Amministrazione delle dogane ne dà comunicazione al richiedente mediante decisione.

o Obbligo di informare dell'AEO (art. 2 cpv. 2 LD) 1

L'AEO è tenuto a informare immediatamente l'Amministrazione delle dogane in merito a modifiche verificatesi nell'ambito della qualifica di AEO o che potrebbero compromettere il mantenimento di tale qualifica.

Ordinamento generale 40

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2

Su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, l'AEO deve fornire tutte le informazioni e i documenti che possono essere rilevanti ai fini dell'esecuzione delle prescrizioni.

p Controlli dell'impresa

(art. 2 cpv. 2 LD)

1

L'Amministrazione delle dogane può effettuare controlli dell'impresa del richiedente o dell'AEO.

2

Essa può controllare costruzioni e impianti, richiedere informazioni, esaminare dati e documenti nonché sistemi e informazioni che possono essere rilevanti ai fini dell'esecuzione delle prescrizioni.

q Controllo, sospensione e revoca della qualifica di AEO (art. 2 cpv. 2 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane è autorizzata a controllare che le condizioni e i criteri relativi alla qualifica di AEO continuino a essere adempiuti.

2

Essa procede a un riesame delle condizioni e dei criteri in particolare se: a. le basi giuridiche cambiano in modo determinante; oppure b. sussiste un sospetto fondato in base al quale l'AEO non soddisfa più le condizioni né i criteri.

3

L'Amministrazione delle dogane sospende o revoca la qualifica di AEO nei casi previsti agli articoli 7 e 8 dell'allegato II dell'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali secondo la procedura ivi prevista.

Sezione 4: Traffico turistico

Art. 113

Forma della dichiarazione doganale (art. 28 cpv. 1 lett. c e d nonché art. 42 cpv. 1 lett. b LD) 1

Per merci del traffico turistico, la dichiarazione doganale ha luogo: a. verbalmente;

o

b. in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'Amministrazione delle dogane.

2

Se fra la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e l'ufficio doganale esistono difficoltà di comprensione, la dichiarazione doganale può aver luogo sulla base della visita.


Art. 114

Visita nel traffico turistico (art. 37 cpv. 3 e 42 cpv. 1 lett. b LD) Riguardo alla visita delle merci dichiarate nel traffico turistico, l'ufficio doganale può rinunciare a metterne per scritto l'esito.

O sulle dogane

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Art. 115

Decisione d'imposizione

(art. 38 e 42 cpv. 1 lett. b LD) Nel traffico turistico, l'ufficio doganale emette la decisione d'imposizione solo per merci soggette a tributi.

Sezione 5: Dichiarazione collettiva periodica (art. 42 cpv. 1 lett. c LD)

Art. 116

1 Nel traffico regionale, l'Amministrazione delle dogane può autorizzare, su richiesta scritta, per carichi di merci di genere unitario come asfalto, ghiaia, malta, segatura, legname in tronchi e allumina la dichiarazione collettiva periodica, se: a. l'importazione o l'esportazione ha luogo regolarmente e attraverso lo stesso ufficio doganale; e

b. la gestione degli affari dell'ufficio doganale la consentono.

2

Essa designa nell'autorizzazione le merci alle quali è applicabile la dichiarazione collettiva periodica.

3

Dalla dichiarazione collettiva periodica sono escluse segnatamente merci: a. che sottostanno a un obbligo d'autorizzazione; b. per le quali esistono contingenti doganali.

4

Il titolare dell'autorizzazione deve prestare all'Amministrazione delle dogane una garanzia per i tributi presumibilmente dovuti per ciascun periodo di conteggio.


Art. 117

Revoca dell'autorizzazione (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) L'Amministrazione delle dogane revoca l'autorizzazione se il titolare: a. non adempie più i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione; b. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell'autorizzazione; o c. commette ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'Amministrazione delle dogane.

Sezione 6: Traffico nella zona di confine

Art. 118

Prodotti greggi del suolo, vino e uva (art. 43 cpv. 1 lett. a LD) 1

Il gestore che intende sollecitare la franchigia doganale o la riduzione dei tributi doganali per prodotti greggi del suolo, uva e vino deve inviare all'ufficio doganale competente entro la fine di aprile dell'anno civile corrente:

Ordinamento generale 42

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a. un attestato circa la proprietà del fondo interessato, il relativo usufrutto o un contratto d'affitto; e b. un certificato di reddito con la dichiarazione del raccolto presumibile delle singole colture.

2

Il gestore deve indicare nel certificato di reddito il passaggio di frontiera attraverso il quale hanno luogo le importazioni.

3

Il certificato di reddito è valido solo per l'anno corrente e per i prodotti e i quantitativi ivi indicati.

4

Il gestore deve dichiarare ogni importazione di merci secondo la forma prescritta dall'Amministrazione delle dogane.45

Art. 119

Mezzi di produzione agricoli (art. 43 cpv. 1 lett. a LD) 1

Gli animali, le macchine agricole e gli apparecchi, nonché altri oggetti, che servono alla gestione di fondi situati nella zona di confine svizzera o estera, devono essere dichiarati per il regime di ammissione temporanea.

2

Il DFF disciplina il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.

3

L'ufficio doganale può prevedere agevolazioni procedurali e rinunciare alla garanzia dei tributi.


Art. 120

Fondi tagliati dal confine doganale (art. 43 cpv. 4 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane può agevolare la vigilanza doganale sulla gestione di fondi che sono tagliati dal confine doganale.

2

I mezzi di produzione agricoli per lo sfruttamento di fondi, che sono tagliati dal confine doganale, possono essere esportati e reimportati senza formalità.

Sezione 7: Traffico ferroviario

Art. 121

Campo d'applicazione

(art. 44 cpv. 1 LD) La presente sezione si applica al traffico transfrontaliero di persone e merci che sono trasportate dalle imprese di trasporto ferroviario.


Art. 122

Trasporto gratuito

(art. 44 cpv. 1 LD) Le imprese di trasporto ferroviario devono trasportare gratuitamente il personale dell'Amministrazione delle dogane che esegue i suoi compiti nei treni.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

O sulle dogane

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Art. 123

Obbligo di notifica (art. 44 cpv. 1 LD) 1

Il gestore dell'infrastruttura deve portare a conoscenza dell'Amministrazione delle dogane l'orario prevedibile del traffico merci transfrontaliero.

2

Esso deve annunciare anticipatamente all'Amministrazione delle dogane i viaggi effettivi del traffico merci e passeggeri transfrontaliero.

3

L'Amministrazione delle dogane conviene con il gestore dell'infrastruttura la forma, il contenuto e il momento delle notifiche.


Art. 124

Obbligo di collaborazione (art. 44 cpv. 1 LD) Il personale attivo nelle imprese di trasporto ferroviario deve sostenere il personale dell'Amministrazione delle dogane nell'esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.


Art. 125

Dichiarazione sommaria dell'impresa di trasporto ferroviario nel traffico merci (art. 44 cpv. 1 LD) 1

L'impresa di trasporto ferroviario deve dichiarare sommariamente le merci al gestore dell'infrastruttura mediante il sistema elettronico, prima che vengano trasportate nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale.

2

Essa deve trasmettere i dati gratuitamente nella forma pubblicata dal gestore dell'infrastruttura (condizioni di accesso alla rete).

3

Il gestore dell'infrastruttura deve trasmettere senza indugio la dichiarazione sommaria all'Amministrazione delle dogane nella forma fissata.

4

Le imprese di trasporto ferroviario, che utilizzano tratti a scartamento ridotto, sono esonerate dalla dichiarazione sommaria.


Art. 126

Regime di transito per bagagli abbandonati (art. 44 cpv. 1 LD) I bagagli abbandonati all'estero, che sono trasportati intatti attraverso il territorio doganale, sono esonerati dall'obbligo di presentazione e di dichiarazione.

Sezione 8: Traffico di tram e di autobus

Art. 127

Campo d'applicazione

(art. 44 cpv. 1 LD) La presente sezione si applica al traffico transfrontaliero di persone e merci che sono trasportati dalle imprese pubbliche di tram e di autobus.

Ordinamento generale 44

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Art. 128

Trasporto gratuito

(art. 44 cpv. 1 LD) Le imprese di tram e di autobus devono trasportare gratuitamente il personale dell'Amministrazione delle dogane che esegue i suoi compiti in tram e autobus.


Art. 129

Notifica di viaggi non regolari nel traffico delle persone (art. 44 cpv. 1 LD) 1

Nel traffico transfrontaliero delle persone, l'impresa di tram o autobus deve notificare all'Amministrazione delle dogane i viaggi non regolari al più tardi il giorno precedente l'esecuzione del viaggio.

2

L'Amministrazione delle dogane conviene con l'impresa di tram o autobus la forma e il contenuto della notifica.

3

L'impresa di tram o autobus deve notificare senza indugio all'Amministrazione delle dogane quando un viaggio notificato non è eseguito.

Sezione 9: Traffico per via d'acqua

Art. 130

Campo d'applicazione

(art. 44 cpv. 1 LD) La presente sezione si applica a tutti i battelli che, per via d'acqua, giungono dal territorio doganale estero o vi si recano.


Art. 131

Trasporto gratuito

(art. 44 cpv. 1 LD) Le imprese di navigazione devono trasportare gratuitamente il personale dell'Amministrazione delle dogane che esegue i suoi compiti sui battelli.


Art. 132

Notifica di viaggi non regolari nel traffico delle persone (art. 44 cpv. 1 LD) 1

L'impresa di navigazione deve notificare all'Amministrazione delle dogane i viaggi non regolari nel traffico transfrontaliero delle persone al più tardi il giorno precedente l'esecuzione del viaggio. 2 È considerato transfrontaliero ogni traffico delle persone in cui il battello approda in territorio doganale estero.

3

L'impresa di navigazione deve notificare senza indugio all'Amministrazione delle dogane quando un viaggio notificato non è eseguito.

4

L'Amministrazione delle dogane conviene con l'impresa di navigazione la forma e il contenuto della notifica.

O sulle dogane

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Art. 133

Approdo e scarico al di fuori dei punti d'approdo doganali (art. 44 cpv. 1 LD) 1

Se, in caso di pericolo incombente o forza maggiore, un battello deve attraccare al di fuori di un punto d'approdo doganale, dopo l'approdo il conduttore del battello deve informare senza indugio l'ufficio doganale più vicino.

2

Modifiche del carico possono essere apportate solo con l'autorizzazione previa dell'ufficio doganale.

3

Se, a causa di un pericolo incombente, occorre procedere subito allo scarico della merce, il conduttore del battello deve informare il più rapidamente possibile l'ufficio doganale.


Art. 134

Obbligo di collaborazione (art. 44 cpv. 1 LD) Il personale attivo sui battelli deve sostenere il personale dell'Amministrazione delle dogane nell'esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.


Art. 135

Eccezioni all'obbligo di presentazione e di dichiarazione (art. 8 cpv. 2 e 44 cpv. 1 LD) Sono esonerati dall'obbligo di presentazione e di dichiarazione le merci esenti da dazio di cui all'articolo 11.


Art. 136

Notifica alla centrale di zona nella navigazione renana (art. 44 cpv. 1 LD) 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve notificare senza indugio alla centrale di zona della Direzione della navigazione renana il battello merci in entrata nel territorio doganale o in uscita dallo stesso.

2

La centrale di zona deve trasmettere il giorno lavorativo seguente all'ufficio doganale tutte le notifiche dei battelli merci entrati e usciti.

3

La notifica deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a. data del passaggio di frontiera; b. nome, numero ufficiale e Paese d'immatricolazione del battello; c. peso lordo approssimativo del carico; d. eventualmente numero dei container caricati; e. designazione delle merci, usuale nel commercio; f.

località di trasbordo prevista.


Art. 137

Regime di transito nella navigazione renana (art. 44 cpv. 1 LD) Le merci estere non devono essere dichiarate per il regime di transito, se sono trasportate senza approdo intermedio tra il confine doganale e uno dei punti d'approdo doganali che si trovano tra il confine doganale e Rheinfelden o in direzione opposta.

Ordinamento generale 46

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Sezione 10: Traffico aereo

Art. 138

Campo d'applicazione (art. 44 cpv. 1 LD) La presente sezione si applica a tutti gli aerei in arrivo dal territorio doganale estero o in partenza verso lo stesso.


Art. 139

Vigilanza doganale e controllo doganale (art. 44 cpv. 1 LD) 1

Nell'allestimento e nella ristrutturazione come pure nell'esercizio di aerodromi doganali occorre tener conto delle esigenze della vigilanza doganale e del controllo doganale. 2 I progetti, che riguardano la procedura d'imposizione doganale e il confine doganale, devono essere sottoposti preliminarmente per approvazione all'Amministrazione delle dogane.


Art. 140

Obblighi dell'esercente dell'aerodromo (art. 44 cpv. 1 e 2 LD) 1

L'esercente dell'aerodromo deve provvedere segnatamente affinché: a. tutti gli atterraggi e i decolli di aeromobili, che provengono dal territorio doganale estero o si dirigono verso il territorio doganale estero, siano notificati anticipatamente all'ufficio doganale competente; b. le procedure doganali per persone e merci siano sufficientemente separate; c. tutte le persone interessate siano sufficientemente informate.

2

L'Amministrazione delle dogane fissa per ogni aerodromo doganale gli obblighi risultanti dal capoverso 1.


Art. 141

Obbligo di collaborazione (art. 44 cpv. 1 LD) Il personale attivo in aerodromi doganali deve sostenere il personale dell'Amministrazione delle dogane nell'esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.


Art. 142

Atterraggio e decollo (art. 44 cpv. 1 LD) 1

Atterraggio e decollo possono aver luogo nel traffico aereo transfrontaliero solo su aerodromi doganali. L'Amministrazione delle dogane può autorizzare atterraggi e decolli anche altrove. Essa fissa nell'autorizzazione le condizioni e gli oneri.

2

Qualora un aeromobile debba atterrare in un aerodromo che non è un aerodromo doganale, la direzione dell'aerodromo o, in sua assenza, il comandante deve informare l'ufficio doganale più vicino e seguire le istruzioni di quest'ultimo.

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3

Qualora, in caso di pericolo incombente o forza maggiore, un aeromobile debba atterrare al di fuori di un aerodromo, il comandante deve informare l'ufficio doganale più vicino e seguire le istruzioni di quest'ultimo.

4

L'aeromobile, l'equipaggio, i passeggeri e le merci rimangono sotto la sorveglianza delle autorità locali sino all'arrivo delle istruzioni.


Art. 143

Presentazione e dichiarazione (art. 44 cpv. 1 LD) 1

Gli aeromobili e le merci trasportate non devono essere né presentate né dichiarate, se:

a. sorvolano il territorio doganale senza atterraggio intermedio; o b. circolano senza atterraggio nel territorio doganale estero da un aerodromo nazionale verso lo stesso di ritorno o verso un altro aerodromo nazionale.

2

Gli aeromobili e le merci trasportate devono essere presentate ma non dichiarate se, dopo un unico atterraggio, lasciano nuovamente il territorio doganale intatte.


Art. 144

Regime di transito (art. 44 cpv. 1 LD) Nel traffico aereo di linea, la dichiarazione per il regime di transito nel territorio doganale può aver luogo sulla base del manifesto conformemente all'articolo 111 della Convenzione del 20 maggio 198746 relativa ad un regime comune di transito.

Sezione 11: Traffico postale

Art. 145

Campo d'applicazione

(art. 44 cpv. 1 LD) La presente sezione si applica agli invii della postalettere e ai pacchi che sono trasportati: a. dalla Posta Svizzera (La Posta) nell'ambito del servizio universale (art. 3 e 4 della legge del 30 apr. 199747 sulle poste, LPO); b. da operatori privati nell'ambito della loro concessione (art. 5 LPO).


Art. 146

Statuto doganale

(art. 44 cpv. 1 LD) La Posta o l'operatore privato è responsabile del fatto che lo statuto doganale di una merce possa essere accertato in ogni momento.

46 RS

0.631.242.04 47 RS

783.0

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Art. 147

Eccezioni all'obbligo di dichiarazione (art. 44 cpv. 1 LD) Sono eccettuati dall'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 25 LD: a. le

carte

postali;

b. le lettere, che contengono esclusivamente comunicazioni personali o d'affari.


Art. 148

Forma della dichiarazione doganale (art. 44 cpv. 1 LD) La dichiarazione doganale ha luogo: a. elettronicamente; b. in forma cartacea; o c. in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'Amministrazione delle dogane.


Art. 149

Rinuncia alla decisione d'imposizione (art. 44 cpv. 1 LD) L'ufficio doganale non emette alcuna decisione d'imposizione per invii di: a. merci, che sono trasportate in libera pratica secondo il diritto doganale, se sono esenti da dazio e non sottostanno a disposti federali di natura non doganale; b. merci, che sono esportate, se figurano in una dichiarazione globale.


Art. 150

Procedura d'imposizione doganale (art. 44 cpv. 1 LD) La procedura d'imposizione doganale è retta per il rimanente dalla procedura della spedizione e della ricezione autorizzate.

Sezione 12: Liste di passeggeri e merci (art. 44 cpv. 2 LD)

Art. 151

1 Ai fini della sorveglianza e del controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale, ai fini della lotta e del perseguimento di infrazioni doganali come pure ai fini dell'esecuzione di disposti federali di natura non doganale, su richiesta dell'Amministrazione delle dogane: a. le imprese che trasportano persone o merci nel traffico transfrontaliero per ferrovia, autobus, battello e per via aerea, nonché per posta e corriere; e b. gli esercenti di aerodromi

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devono mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci, sempre che vengano tenute.

2

I seguenti dati devono essere messi a disposizione: a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita e numero del passaporto dei passeggeri;

b. partenza, transito e destinazione finale del trasporto; c. indicazione dell'agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il trasporto.

3

L'obbligo di mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci termina sei mesi dopo l'esecuzione del trasporto.

4

I dati messi a disposizione dell'Amministrazione delle dogane sono distrutti da quest'ultima 72 ore dopo il loro ricevimento.

Capitolo 4: Regimi doganali Sezione 1: Regime di transito

Art. 152

Transito internazionale

(art. 49 LD)

I regimi internazionali di transito, che si applicano alla Svizzera sulla base di un trattato internazionale, sono retti dalle disposizioni ivi contenute.


Art. 153

Garanzia dell'identità

(art. 49 cpv. 2 LD) 1

L'identità delle merci è garantita in linea di massima mediante sigillo. Sono ammessi unicamente sigilli che l'Amministrazione delle dogane ritiene confacenti allo scopo.

2

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il genere e il numero di sigilli nella dichiarazione doganale.

3

L'Amministrazione delle dogane può prescindere dal sigillo, se l'identità delle merci può essere garantita dalla relativa descrizione o da altre misure adeguate.


Art. 154

Termini di transito (art. 49 cpv. 2 LD) 1

Il termine di transito coincide con il periodo di tempo necessario al transito.

2

Per importanti motivi, l'Amministrazione delle dogane può prorogare il termine di validità.

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Art. 155

Conclusione del regime di transito (art. 49 cpv. 3 LD) 1

La conclusione del regime di transito dev'essere richiesta all'ufficio doganale di destinazione entro il termine di validità indicato nel documento di transito.

2

Se l'Amministrazione delle dogane constata irregolarità, rifiuta la conclusione del regime di transito e trattiene la garanzia finché sono pagati i tributi doganali all'importazione stabiliti con obbligo di pagamento condizionato.

Sezione 2: Regime di deposito doganale

Art. 156

Depositario in qualità di depositante (art. 52 cpv. 1 e 2 LD) Se il depositario deposita merci per proprio conto, è considerato depositante.


Art. 157

Termine d'esportazione (art. 53 cpv. 3 LD) Le merci tassate all'esportazione definitiva devono essere trasportate entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione doganale fuori dal territorio doganale.

L'Amministrazione delle dogane può prorogare questo termine segnatamente se l'acquirente della merce è una persona con sede o domicilio fuori dal territorio doganale e la merce trasportata nel deposito doganale aperto è destinata a essere trasportata in territorio doganale estero.


Art. 158

Autorizzazione per depositi doganali aperti (art. 54 cpv. 2 LD) La gestione regolare non è garantita segnatamente quando il richiedente ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'Amministrazione delle dogane.


Art. 159

Revoca dell'autorizzazione

(art. 54 LD)

L'Amministrazione delle dogane revoca l'autorizzazione, se il titolare del deposito: a. non adempie più i requisiti di cui all'articolo 54 capoverso 2 LD; b. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nelle autorizzazioni; o c. commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'Amministrazione delle dogane.

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Art. 160

Lavorazioni ammesse (art. 56 cpv. 2 LD) 1

Per lavorazioni ammesse s'intendono quelle che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, nonché l'ispezione, l'esame, il cambio d'imballaggio, la suddivisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.

2

La Direzione generale delle dogane può autorizzare, in casi motivati, lavorazioni più estese ai sensi dell'articolo 40 lettera b.


Art. 161

Lavorazioni non ammesse (art. 56 cpv. 2 LD) 1

Non sono ammesse lavorazioni che: a. comportano il rischio di contraffazione; o b. possono comportare una riduzione dei tributi o l'aggiramento di disposti federali di natura non doganale.

2

L'Amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione di merci che potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare in Svizzera e all'estero.

Sezione 3: Regime di ammissione temporanea

Art. 162

Disposizioni procedurali (art. 58 cpv. 1 LD) 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale lo scopo d'impiego delle merci.

2

Il regime di ammissione temporanea si applica a un passaggio di frontiera con reimportazione o riesportazione finali delle merci. L'Amministrazione delle dogane può autorizzare per determinate merci ripetuti passaggi di frontiera.


Art. 163

Garanzia dell'identità

(art. 58 cpv. 2 lett. b LD) 1

L'Amministrazione delle dogane decide l'adozione di adeguate misure volte a garantire l'identità. 2 La garanzia dell'identità dev'essere indicata nella dichiarazione doganale.


Art. 164

Autorizzazione per mezzi di trasporto (art. 58 cpv. 1 LD) 1

L'autorizzazione per l'ammissione temporanea a fini commerciali di un mezzo di trasporto estero in territorio doganale conformemente all'articolo 34 dev'essere richiesta, prima della prima importazione, all'Amministrazione delle dogane.

2

L'autorizzazione per l'ammissione temporanea per uso proprio di un mezzo di trasporto estero in territorio doganale conformemente all'articolo 35 dev'essere

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richiesta, prima della prima importazione o al momento dell'acquisto in Svizzera, all'Amministrazione delle dogane. 3 L'Amministrazione delle dogane può rinnovare le autorizzazioni conformemente all'articolo 35 capoversi 1 e 2 lettera a.

Sezione 4: Regime del perfezionamento attivo

Art. 165

Autorizzazione per il regime del perfezionamento attivo (art. 59 cpv. 2 LD) 1

L'autorizzazione per il regime del perfezionamento attivo è rilasciata a persone che:

a. hanno sede o domicilio nel territorio doganale; b. eseguono essi stessi il perfezionamento o lo fanno eseguire da terzi; e c. offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.

2

L'autorizzazione può essere rilasciata anche a comunità di persone, se più persone eseguono perfezionamenti sulla stessa merce.

3

L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati.

4

La Direzione generale delle dogane sottopone, per parere, una domanda di rilascio di un'autorizzazione alle organizzazioni interessate e agli uffici federali, se ciò è necessario per valutare le condizioni di cui all'articolo 12 capoverso 3 LD o all'articolo 41 capoverso 2 della presente ordinanza.


Art. 166

Contenuto dell'autorizzazione

(art. 59 cpv. 2 LD) L'autorizzazione della Direzione generale delle dogane contiene segnatamente le seguenti indicazioni: a. regime da applicare per il perfezionamento attivo; b. nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione; c. organo di sorveglianza competente; d. designazione, classificazione tariffale ed eventualmente quantità della merce, che è trasportata in territorio doganale per essere perfezionata; e. descrizione

del

perfezionamento;

f.

entità della riduzione doganale o della franchigia doganale; g. prescrizioni per la riscossione dei tributi per scarti e prodotti secondari risultanti dal perfezionamento;

h. oneri, segnatamente termini per l'esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclusione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali.

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Art. 167

Imposizione di merci per il perfezionamento attivo (art. 59 cpv. 3 LD) 1

L'imposizione avviene in linea di massima secondo il regime di non riscossione.

2

Il regime di restituzione è applicato, se il richiedente lo richiede o se il pagamento di eventuali tributi sembra pregiudicato.


Art. 168

Conclusione del regime del perfezionamento attivo (art. 59 cpv. 4 LD) 1

Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell'autorizzazione ha adempiuto gli oneri fissati nell'autorizzazione.

2

All'organo di sorveglianza designato nell'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione deve:

a. inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale; b. provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio doganale o le merci indigene ammesse nel regime d'equivalenza sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e c. comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.

3

Il DFF può prevedere agevolazioni procedurali.


Art. 169

Scarti e prodotti secondari (art. 59 cpv. 4 LD) 1

Gli scarti o i prodotti secondari, che risultano nel processo di perfezionamento e che rimangono nel territorio doganale, devono essere dichiarati, per il trasporto in libera pratica secondo il diritto doganale, all'organo di sorveglianza al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo.

2

La riscossione dei tributi doganali per gli scarti e i prodotti secondari è disciplinata conformemente alla classificazione tariffale delle merci trasportate in territorio doganale per esservi perfezionate. L'Amministrazione delle dogane può accordare la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale.


Art. 170

Regime speciale per prodotti e materie prime agricoli (art. 59 LD) 1

Ai prodotti e alle materie prime di cui all'articolo 43 capoverso 2 non sono applicabili le disposizioni degli articoli 165-168.

2

Il perfezionamento attivo di queste merci è considerato autorizzato.

3

Il DFF disciplina il regime di restituzione.

Ordinamento generale 54

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Sezione 5: Regime del perfezionamento passivo

Art. 171

Autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo (art. 60 cpv. 2 LD) 1

L'autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo è rilasciata a persone che:

a. hanno sede o domicilio nel territorio doganale; e b. offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.

2

L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati.


Art. 172

Contenuto dell'autorizzazione (art. 60 cpv. 2 LD) L'autorizzazione della Direzione generale delle dogane contiene segnatamente le seguenti indicazioni: a. regime del perfezionamento passivo da applicare; b. nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione; c. organo di sorveglianza competente; d. designazione, classificazione tariffale ed eventualmente quantità della merce, che è esportata per il perfezionamento;

e. descrizione

del

perfezionamento;

f.

entità della riduzione dei tributi doganali o della franchigia doganale; g. prescrizioni sulla riscossione dei tributi per i prodotti perfezionati trasportati nel territorio doganale; h. oneri, segnatamente termini per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territorio doganale e per la conclusione del regime del perfezionamento passivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali.


Art. 173

Conclusione del regime del perfezionamento passivo (art. 60 cpv. 4 LD) 1

Il regime del perfezionamento passivo si considera concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell'autorizzazione ha rispettato gli oneri fissati nell'autorizzazione.

2

All'organo di sorveglianza designato nell'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione deve:

a. inoltrare entro il termine prescritto la domanda per la riduzione definitiva dei tributi doganali o la concessione della franchigia doganale; b. provare secondo la forma prescritta che le merci esportate per il perfezionamento passivo o le merci estere ammesse nel regime d'equivalenza sono

O sulle dogane

55

631.01

state nuovamente trasportate in territorio doganale entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e c. comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.

3

Il DFF può prevedere agevolazioni procedurali.

Sezione 6: Regime d'esportazione (art. 61 cpv. 4 LD)

Art. 174

Se il regime d'esportazione non è concluso regolarmente, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve restituire senza indugio la decisione d'imposizione all'ufficio doganale che ha tassato la merce esportata.

Capitolo 5: Depositi franchi doganali

Art. 175

Misure edilizie

(art. 62 cpv. 1 lett. b LD) 1

I depositi franchi doganali devono essere separati mediante misure edilizie dal resto del territorio doganale in modo che nessuna merce possa essere sottratta alla vigilanza doganale.

2

L'Amministrazione delle dogane fissa il genere di misure edilizie nell'autorizzazione per l'esercizio del deposito franco doganale.


Art. 176

Depositario in qualità di depositante (art. 63 cpv. 2 LD) Se il depositario deposita merci per proprio conto, è considerato anche depositante.


Art. 177

Autorizzazione per depositi franchi doganali (art. 64 cpv. 2 LD) La gestione regolare non è garantita segnatamente quando il richiedente ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'Amministrazione delle dogane.


Art. 178

Revoca dell'autorizzazione

(art. 64 cpv. 1 LD) L'Amministrazione delle dogane revoca l'autorizzazione, se il titolare del deposito: a. non adempie più i requisiti di cui all'articolo 64 capoverso 2 LD;

Ordinamento generale 56

631.01

b. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell'autorizzazione; o c. commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all'Amministrazione delle dogane.


Art. 179

Termine d'esportazione

(art. 65 cpv. 2 LD) Le merci tassate all'esportazione definitiva devono essere trasportate fuori dal territorio doganale entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione doganale.

L'Amministrazione delle dogane può prorogare questo termine segnatamente se l'acquirente della merce è una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e la merce trasportata nel deposito franco doganale è destinata a essere trasportata in territorio doganale estero.


Art. 180

Lavorazioni ammesse (art. 65 cpv. 3 LD) 1

Sono ammesse le lavorazioni che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, come pure l'ispezione, l'esame, il cambio d'imballaggio, la suddivisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.

2

In casi motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell'articolo 40 lettere b e d.

3

Per merci, che non sono destinate alla libera pratica secondo il diritto doganale, il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione è disciplinato dalle disposizioni del regime del perfezionamento.


Art. 181

Lavorazioni non ammesse (art. 65 cpv. 3 LD) 1

Non sono ammesse lavorazioni che: a. comportano il rischio di contraffazione; o b. possono comportare una riduzione dei tributi o l'aggiramento di disposti federali di natura non doganale.

2

L'Amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione e il miglioramento di merci che potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale regolare in Svizzera e all'estero.


Art. 182

Obblighi del depositario (art. 66 cpv. 1 LD) 1

Il depositario deve tenere un elenco dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti.

2

Egli deve inoltre tenere un inventario delle merci sensibili. Le merci sensibili sono elencate nell'allegato 2.

O sulle dogane

57

631.01


Art. 183

Elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti (art. 66 cpv. 1 LD) 1

L'elenco deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a. nomi, indirizzi e ramo d'attività dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti;

b. recapito in Svizzera, sempre che la sede o il domicilio di queste persone si trovi all'estero.

2

Su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, il depositario deve presentare l'inventario senza indugio.


Art. 184

Inventari ordinari per merci sensibili (art. 66 cpv. 1 LD) 1

L'inventario deve contenere le seguenti indicazioni: a. genere del documento doganale precedente con la data dell'accettazione, l'ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero; b. data dell'immissione in deposito; c. nome e indirizzo della persona autorizzata a decidere o disporre delle merci depositate;

d. Paese d'origine o, per merci d'esportazione, il Paese di destinazione; e. designazione delle merci; f. indicazioni necessarie per l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale;

g. particolari unità di misura e peso, nonché caratteristiche relative all'identità a dipendenza del genere di merce depositata, come numero di pezzi, dimensioni, carato, numeri di fabbricazione; h. valore della merce depositata; i. genere del documento doganale successivo con la data dell'accettazione, l'ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero; j.

segni, numeri, quantità di pezzi d'imballaggio; k. massa

greggia;

l.

precedente prova dell'origine; m. eventualmente carattere comune T-2 ai sensi della Convenzione del 20 maggio 198748 relativa ad un regime comune di transito;

n. trattamenti ai quali è sottoposta la merce; o. luogo di deposito; p. data dell'uscita dal deposito.

48 RS

0.631.242.04

Ordinamento generale 58

631.01

2

L'inventario deve essere tenuto mediante l'elaborazione elettronica dei dati (EED).

In casi motivati, l'ufficio doganale può ammettere la forma cartacea.

3

Dall'inventario deve poter essere accertato in ogni momento l'attuale effettivo di merci sensibili che si trovano nel deposito franco doganale. Su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, il depositario deve presentare l'inventario senza indugio.

4

Se il depositario non tiene o non tiene in maniera regolare gli inventari oppure non può presentare l'inventario senza indugio, i locali sono posti sotto sigillo e ulteriori immissioni o uscite di merci sono vietate sino al momento in cui è presentato un inventario tenuto in maniera regolare.

5

I capoversi 1-4 si applicano anche ai depositanti ai quali spetta l'obbligo di tenere l'inventario.


Art. 185

Inventari semplificati per merci sensibili (art. 66 cpv. 1 LD) 1

Per merci sensibili è sufficiente un inventario semplificato, se le merci sono rispedite intatte entro sette giorni dopo il loro deposito.

2

L'inventario semplificato deve contenere solo le indicazioni di cui all'articolo 184 capoverso 1 lettere a-i.

Titolo 3: Riscossione dei tributi doganali Capitolo 1: Obbligazione doganale

Art. 186

Obbligo di pagare l'interesse di mora (art. 74 cpv. 1 LD) 1

L'obbligo di pagare l'interesse di mora inizia in caso di: a. pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione delle dogane (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato;

b. crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell'accettazione della prima dichiarazione doganale;

c. recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione; d. negli altri casi: dal momento determinante di cui all'articolo 69 LD.

2

L'obbligo di pagare l'interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali.

O sulle dogane

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631.01


Art. 187

Eccezione all'interesse di mora (art. 74 cpv. 2 LD) 1

Il DFF determina l'importo entro il quale non è riscosso alcun interesse di mora.

2

L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta, rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora se, a causa della situazione del debitore doganale, il pagamento comporterebbe notevoli difficoltà economiche o sociali.


Art. 188

Interesse rimunerativo

(art. 74 cpv. 3 LD) 1

Per importi indebitamente riscossi o indebitamente restituiti s'intendono importi che non sono stati riscossi conformemente al diritto doganale.

2

Il DFF determina l'importo entro il quale non è riscosso alcun interesse rimunerativo.

3

Non è versato alcun interesse rimunerativo per: a. le merci estere di ritorno; b. le restituzioni al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo;

c. la garanzia mediante fideiussione di crediti doganali fissati condizionatamente in: 1. regime

di

transito,

2. regime di deposito doganale per depositi destinati a merci di gran consumo,

3. regime di ammissione temporanea; d. la restituzione di depositi in contanti, ad eccezione di quelli nell'ambito di imposizioni provvisorie allestite d'ufficio dall'Amministrazione delle dogane.

Capitolo 2: Garanzia dei crediti doganali Sezione 1: Principi

Art. 189

Diritto determinante

Per quanto le disposizioni seguenti non contengano prescrizioni deroganti, è applicabile l'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 200649 sulle finanze della Confederazione.

49 RS

611.01

Ordinamento generale 60

631.01


Art. 190

Deposito in contanti (art. 76 cpv. 1 LD) 1

Il deposito in contanti avviene di regola in franchi svizzeri.

2

L'Amministrazione delle dogane può accettare valute estere quali depositi in contanti. Essa fissa le condizioni al riguardo.


Art. 191

Deposito di titoli (art. 76 cpv. 1 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane può riconoscere i seguenti titoli come garanzia: a. prestiti

della

Confederazione;

b. obbligazioni di cassa di banche svizzere; c. obbligazioni in franchi svizzeri di debitori indigeni quotate alla borsa svizzera.

2

Il deposito avviene presso la Banca Nazionale Svizzera.

3

La persona che deposita i titoli è tenuta a controllare i titoli depositati per quanto riguarda scadenza, sorteggio o rimborso e a prendere tutte le misure necessarie per conservare il loro valore e per incassare le somme scadute. Se, a tale scopo, deve farsi emettere i titoli depositati, occorre fornire una nuova garanzia.

4

L'Amministrazione delle dogane verifica periodicamente se i titoli depositati corrispondono ancora all'ammontare della garanzia necessaria. Se i titoli depositati perdono valore durante il termine di conservazione, essa fissa un termine per una nuova garanzia. Se non viene fornita una nuova garanzia, i titoli sono realizzati.


Art. 192

Garanzia presso conti PCD (art. 76 LD) I titolari di conti PCD devono fornire una garanzia forfetaria, che corrisponde al 50 per cento dei tributi doganali medi di due settimane.


Art. 193

Garanzia di crediti doganali sorti condizionatamente (art. 76 LD) Una garanzia è necessaria nei seguenti regimi: a. regime

di

transito;

b. regime di deposito doganale per merci di gran consumo depositate; c. regime di ammissione temporanea.


Art. 194

Ammontare della garanzia (art. 76 cpv. 4 LD) 1

La garanzia ammonta: a. per merci di gran consumo depositate: al 100 per cento dei tributi doganali; b. negli altri casi: al 25 per cento almeno dei tributi doganali.

O sulle dogane

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631.01

2

Per transiti internazionali, l'ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali.


Art. 195

Rinuncia alla garanzia (art. 76 cpv. 4 LD) 1

Non è necessaria una garanzia nel regime dell'ammissione temporanea secondo l'articolo 34 capoverso 2bis, nella procedura di non riscossione nel regime del perfezionamento attivo e nel regime del perfezionamento passivo.50 2 L'Amministrazione delle dogane decide se, in altri casi, si può rinunciare alla garanzia.


Art. 196

Esigibilità dell'obbligazione doganale (art. 76 LD) 1

Se l'obbligazione doganale garantita da deposito di titoli diviene esigibile, l'Amministrazione delle dogane può assegnare al debitore doganale un termine di pagamento con l'esatta indicazione dell'importo del credito.

2

Se il debitore paga entro questo termine, gli vengono restituiti i titoli da esso depositati.

3

Se il pagamento non è effettuato o non viene effettuato tempestivamente, i titoli vengono realizzati.

Sezione 2: Fideiussione doganale

Art. 197

Garanzia generale e garanzia singola (art. 77 cpv. 1 LD) 1

Quale fideiussore generale o fideiussore singolo può essere riconosciuta: a. una banca con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari51; o

b. un'assicurazione con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza della Confederazione.

2

L'Amministrazione delle dogane può riconoscere quale fideiussore singolo una persona giuridica con sede in Svizzera o, eccezionalmente, una persona fisica con domicilio in Svizzera, che prova di essere in grado di rispondere per un singolo credito doganale.

3

Essa può esigere che la fideiussione doganale sia prestata da più persone.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

51 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Ordinamento generale 62

631.01


Art. 198

Determinazione dell'importo della fideiussione (art. 77 cpv. 2 LD) L'Amministrazione delle dogane fissa l'importo massimo garantito (somma della fideiussione).


Art. 199

Costituzione della fideiussione (art. 77 cpv. 2 LD) 1

La fideiussione si considera giuridicamente costituita, solo se il fideiussore ha firmato il modulo ufficiale previsto per la fideiussione.

2

Per le persone giuridiche, la facoltà di costituire la fideiussione è data dopo l'autorizzazione alla firma.


Art. 200

Entità della fideiussione (art. 77 LD) Il fideiussore risponde: a. dei tributi doganali e degli interessi; b. dei tributi e degli interessi previsti dai disposti doganali di natura non doganale;

c. delle

multe;

d. degli emolumenti, dei costi procedurali e di altri costi.


Art. 201

Sorveglianza della fideiussione (art. 77 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane sorveglia la situazione finanziaria del fideiussore.

2

Essa adotta le misure necessarie se esistono indizi che il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari contratti.

3

Essa può invitare il debitore doganale ad aumentare la somma della fideiussione, se:

a. tale somma non copre i crediti complessivi di cui all'articolo 200; oppure b. la somma residua della fideiussione appare insufficiente.

4

Il debitore doganale può, invece di aumentare la somma della fideiussione, fornire un'altra garanzia ammessa.

5

Sino al momento di aumentare la somma della fideiussione o fornire la garanzia, il conto PCD può essere bloccato.


Art. 202

Attestazione (art. 78 cpv. 1 LD) Nell'attestazione è indicato l'importo pagato e il credito doganale a cui si riferisce il pagamento.

O sulle dogane

63

631.01


Art. 203

Fallimento del debitore doganale o del fideiussore (art. 78 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane dichiara all'amministrazione del fallimento i crediti doganali, se: a. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del debitore doganale; o b. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del fideiussore ed esistono crediti doganali nei confronti di questa persona.

2

Se l'Amministrazione delle dogane rinuncia alla dichiarazione di cui al capoverso 1 lettera a, essa esige dal fideiussore il pagamento completo dell'obbligazione doganale. Essa rilascia al fideiussore una corrispondente attestazione, che serve quale titolo di credito nella procedura di fallimento.

3

In caso di fallimento del debitore doganale, la fideiussione rimane valida.


Art. 204

Decesso del debitore doganale o del fideiussore (art. 78 LD) 1

Se il debitore doganale muore, l'Amministrazione delle dogane invita il fideiussore al pagamento del credito conformemente all'articolo 200 lettere a, b e d e dichiara il credito al momento dell'allestimento dell'inventario dell'eredità.

2

Se il fideiussore muore, l'obbligo derivante dalla fideiussione passa agli eredi.

L'Amministrazione delle dogane dichiara il credito di cui all'articolo 200 lettere a, b e d al momento dell'allestimento dell'inventario dell'eredità.


Art. 205

Annuncio della garanzia generale (art. 79 cpv. 2 LD) Se è annunciata una garanzia generale, l'Amministrazione delle dogane ne informa il debitore doganale e lo invita a prestare una nuova garanzia entro un termine dato.


Art. 206

Fine della garanzia singola (art. 79 cpv. 1 LD) Una garanzia singola termina con: a. il pagamento completo del credito; b. l'esecuzione e la copertura completa del credito; c. la realizzazione del pegno doganale e la copertura completa del credito; d. il condono del credito; e. la prescrizione del credito.


Art. 207

Annullamento di una fideiussione (art. 79 cpv. 3 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane annulla una garanzia generale o singola, segnatamente se:

Ordinamento generale 64

631.01

a. il fideiussore perde la qualità necessaria per la costituzione della fideiussione;

b. il fideiussore trasferisce la sede o il domicilio all'estero; c. il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari o è stata avviata una procedura di fallimento nei suoi confronti; o d. gli eredi del fideiussore non sono in grado di adempiere gli obblighi finanziari.

2

Essa invita il debitore a prestare una nuova garanzia entro un determinato termine.

3

Se, entro il termine dato, non è prestata alcuna garanzia, l'Amministrazione delle dogane emette nei confronti del debitore doganale un ordine di prestare garanzia o avvia una procedura d'esecuzione per debiti.

Sezione 3: Ordine di prestare garanzia

Art. 208

Crediti doganali non ancora esigibili o in pericolo (art. 76 cpv. 2 e 3 nonché art. 81 LD) 1

Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile: a. le decisioni inerenti al debito doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;

b. i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.

2

Il pagamento del credito appare pure in pericolo quando non esiste un pegno doganale o quest'ultimo è insufficiente.


Art. 209

Contenuto (art. 81 LD) L'ordine di prestare garanzia deve contenere quanto segue: a. indicazione che la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Amministrazione delle dogane, è la creditrice;

b. nome e indirizzo del debitore doganale; c. credito per il quale è richiesta la garanzia ed eventualmente predisposto il sequestro, come pure il relativo ammontare; d. motivo giuridico della garanzia; e. indicazione della forma e dell'importo della garanzia da prestare; f.

designazione esatta degli oggetti da sequestrare e del luogo in cui si trovano (luogo del sequestro); g. termine per prestare la garanzia; h. ufficio competente di ricezione della garanzia;

O sulle dogane

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i. indicazione che le condizioni dell'obbligo di risarcimento dell'Amministrazione delle dogane sono rette dalle disposizioni della legge del 14 marzo 195852 sulla responsabilità;

j. rimedi

giuridici.


Art. 210

Procedura (art. 81 LD) 1

L'ordine di prestare garanzia è rivolto: a. al debitore doganale; b. all'ufficio d'esecuzione competente per l'esecuzione dell'ordine di sequestro nel luogo di sequestro.

2

L'ordine di prestare garanzia è immediatamente eseguibile.

3

L'Amministrazione delle dogane presenta entro dieci giorni dalla consegna del documento di sequestro una domanda di esecuzione all'ufficio d'esecuzione competente nel luogo di sequestro.

4

Sono applicabili le corrispondenti disposizioni della LEF53.

5

In casi particolari si può rinunciare al sequestro di valori patrimoniali. I capoversi 1 lettera b, 3 e 4 nonché l'articolo 209 lettere f e i non sono applicabili in questi casi.


Art. 211

Annullamento dell'ordine di prestare garanzia e fine del procedimento (art. 81 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane annulla l'ordine di prestare garanzia e un eventuale sequestro, se la garanzia necessaria è stata prestata. Essa informa dell'annullamento l'ufficio d'esecuzione competente nel luogo di sequestro.

2

Se un ricorso inoltrato contro un ordine di prestare garanzia è accolto, il sequestro e l'esecuzione divengono privi di oggetto.

Sezione 4: Diritto di pegno doganale

Art. 212

Scopo (art. 82 LD)

1

Il pegno doganale serve a garantire l'incasso dei crediti di cui all'articolo 200.

2

Esso serve anche quale mezzo per garantire le prove nell'ambito di un procedimento penale o amministrativo.

52 RS

170.32

53 RS

281.1

Ordinamento generale 66

631.01


Art. 213

Crediti doganali non ancora esigibili (art. 76 cpv. 2 e 82 LD) Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile: a. le decisioni inerenti all'obbligazione doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;

b. i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.


Art. 214

Oggetto del sequestro (art. 83 LD) 1

Il sequestro può riguardare anche merci o cose: a. sulle quali esistono diritti di proprietà o di pegno di terzi; o b. che sono state costituite in pegno conformemente al diritto in materia di esecuzione per debiti, che sono oggetto di sequestro o sono state inserite in una massa fallimentare.

2

Se i terzi sono noti, l'Amministrazione delle dogane comunica loro il sequestro.


Art. 215

Decisione di sequestro (art. 83 LD) L'Amministrazione delle dogane verbalizza e decide il sequestro di un pegno doganale. Un ricorso interposto contro questa decisione non ha effetto sospensivo.


Art. 216

Destinatario della decisione (art. 83 cpv. 2 LD) Il destinatario della decisione di sequestro è la persona che possiede o custodisce la merce o la cosa da sequestrare.


Art. 217

Identificazione della persona autorizzata di merci trovate e sequestrate (art. 83 cpv. 3 LD) 1

Il proprietario di una merce trovata e sequestrata è considerato persona autorizzata.

2

L'Amministrazione delle dogane identifica la persona autorizzata mediante pertinenti ricerche.

3

Se la persona autorizzata non può essere identificata, ha luogo un annuncio pubblico. In quest'ultimo la persona autorizzata è invitata a far valere entro un determinato termine il suo diritto.

4

L'onere per l'identificazione della persona autorizzata dev'essere in relazione ragionevole al valore della merce. Si può in ogni caso rinunciare a identificare la persona autorizzata, se il valore della merce non supera 1000 franchi.

5

Se si rinuncia all'identificazione o questa non dà esito, la merce è realizzata.

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Art. 218

Statuto giuridico della persona autorizzata di merci trovate e sequestrate (art. 83 cpv. 3 LD) 1

La persona autorizzata di una merce trovata e sequestrata deve comprovare il suo diritto sulla stessa.

2

Se l'Amministrazione delle dogane ritiene che la prova non sia stata fornita, assegna alla persona autorizzata un termine adeguato per far valere il suo diritto mediante un'azione presso il competente tribunale civile.

3

Se, in caso di più persone autorizzate, è oggetto di controversia stabilire a quale di queste debba essere restituita la merce, l'Amministrazione delle dogane può liberarsi mediante deposito giudiziale.

4

Il proprietario riconosciuto dall'Amministrazione delle dogane assume la responsabilità esclusiva nei confronti di un'eventuale persona meglio autorizzata. La merce gli viene consegnata solo dietro presentazione di un corrispondente impegno.

5

La persona autorizzata di una merce trovata e sequestrata può, entro 30 giorni dopo la conclusione dell'identificazione o dopo la pubblicazione dell'annuncio, interporre ricorso contro la decisione di sequestro.

6

La persona autorizzata deve pagare l'importo doganale dovuto sulla merce e sopportare i costi del sequestro, dell'identificazione, dell'annuncio e della conservazione.


Art. 219

Conseguenza della liberazione (art. 84 LD) 1

Con la liberazione, il sequestro del pegno doganale è annullato. Questo passa al destinatario della decisione di sequestro. In caso di controversia, si procede secondo l'articolo 218 capoverso 3.

2

Se è pendente un ricorso contro un sequestro, l'Amministrazione delle dogane comunica all'istanza di ricorso la liberazione della merce o della cosa.

Capitolo 3:

Condono di tributi doganali in caso di distruzione delle merci (art. 86 LD)

Art. 220

La prova della distruzione totale o parziale può essere fornita mediante l'attestazione di: a. un organo dell'Amministrazione delle dogane; b. un'autorità federale, cantonale o comunale; o c. una persona od organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico.

Ordinamento generale 68

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Capitolo 4: Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli (art. 87 cpv. 3 LD)

Art. 221

1 Il ricavato della realizzazione di un pegno doganale o della vendita di titoli serve innanzitutto a coprire i costi per la conservazione e per la realizzazione del pegno doganale e la vendita dei titoli.

2

La parte rimanente serve a soddisfare l'obbligazione doganale. Al riguardo è applicata la successione indicata dal debitore doganale o, qualora non esista una corrispondente dichiarazione del debitore doganale, la successione menzionata nell'articolo 200. Un'eventuale eccedenza del ricavato è messa a disposizione della persona autorizzata.

3

Il DFF disciplina la procedura di realizzazione del pegno doganale e di vendita di titoli.

Titolo 4: Amministrazione delle dogane
a54 Circondari doganali, regioni guardie di confine, nonché funzioni e gradi del Corpo delle guardie di confine (art. 91 cpv. 2 LD) 1

Il territorio svizzero è suddiviso in circondari doganali e regioni guardie di confine.

2

Il DFF determina i circondari doganali e le regioni guardie di confine.

3

Il DFF disciplina le funzioni e i gradi del Corpo delle guardie di confine.


Art. 222

Perquisizione di veicoli e contenitori (art. 100 cpv. 1 lett. a-c LD) Per l'adempimento di compiti ad esso affidati, il personale dell'Amministrazione delle dogane può perquisire veicoli e contenitori nell'ambito dei controlli che esso esegue.


Art. 223

Messa al sicuro (art. 101 cpv. 2 lett. a LD) L'Amministrazione delle dogane mette al sicuro gli oggetti che scopre nell'ambito dei suoi controlli, se questi: a. rappresentano un pericolo per la sicurezza delle persone o per l'ordine pubblico;

54 Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 17 feb. 2010 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 635).

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69

631.01

b. hanno presumibilmente origine illegale; o c. sono stati utilizzati per reati o si presume lo saranno.


Art. 224

Intercettazione (art. 101 cpv. 1 LD) 1

La persona intercettata deve su richiesta: a. indicare i suoi dati personali; b. presentare i documenti portati con sé; c. mostrare le cose che essa porta con sé.

2

La persona intercettata può essere portata a un ufficio doganale o a un altro servizio adeguato, se:

a. la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto; o b. esistono dubbi circa l'esattezza delle sue indicazioni, l'autenticità dei suoi documenti di legittimazione o la proprietà legittima di veicoli o altre cose.


Art. 225

Perquisizione personale e visita personale (art. 102 LD) 1

Per perquisizione personale s'intende la ricerca di cose, mezzi di prova o tracce sull'intera superficie del corpo e nelle cavità del corpo, eccettuate le parti intime. Per parti intime s'intendono le zone vaginale e anale.

2

Per visita personale s'intende ogni visita più approfondita, segnatamente delle parti intime o con l'ausilio di radiografie.

3

Una perquisizione personale e una visita personale devono aver luogo lontano da luoghi pubblici. Sono ammesse eccezioni se incombe un pericolo.

4

La perquisizione personale e la visita personale devono essere eseguite in maniera quanto possibile discreta.


Art. 226

Controllo e accertamento dell'identità (art. 100 cpv. 1 lett. a n. 1 e 103 cpv. 2 LD) 1

L'Amministrazione delle dogane controlla l'identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in documenti quali passaporti, carte d'identità o altri documenti riconosciuti.

2

Essa può constatare i dati personali e l'identità della persona sulla base dell'immagine del viso, del colore degli occhi, della statura, del colore dei capelli, delle impronte digitali e di altre caratteristiche personali, se: a. una persona non può legittimare la propria identità conformemente al capoverso 1; o

b. i compiti attribuiti all'Amministrazione delle dogane lo richiedono.

3

Essa può accertare o completare i dati sull'identità di una persona mediante il rilievo di dati biometrici:

Ordinamento generale 70

631.01

a. nei casi previsti dall'articolo 103 capoverso 1 lettere a e b LD, mediante le impronte digitali e del palmo della mano: il trattamento dei dati è disciplinato dall'ordinanza del 21 novembre 200155 sul trattamento dei dati segnaletici; b. nei casi previsti dall'articolo 103 capoverso 1 lettera a LD mediante: 1. un profilo del DNA: il trattamento dei dati è disciplinato dalla legge del 20 giugno 200356 sui profili del DNA, 2.57 le immagini del viso: il trattamento è disciplinato dall'ordinanza del 4 aprile 200758 sul trattamento dei dati AFD.

4

Essa deve cancellare i dati rilevati non appena: a. è stata accertata l'identità di cui al capoverso 2; o b. i dati sono stati memorizzati nella corrispondente banca dati conformemente al capoverso 3.

5

Se l'Amministrazione delle dogane rileva dati biometrici conformemente al capoverso 3, senza essere un'autorità preposta all'accertamento, è tenuta a presentare le domande di cancellazione di questi dati, non appena ciò si renda necessario secondo i pertinenti disposti di natura non doganale.


Art. 227

Armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi (art. 106 cpv. 2 lett. a LD) 1

Nell'uso dell'arma secondo l'articolo 106 LD o nell'impiego della coercizione di polizia, possono essere impiegate quali armi: a. manganelli e bastoni di difesa; b. sostanze irritanti;

c. armi

da

fuoco;

d.59 dispositivi inabilitanti non letali.

2

Quali mezzi di autodifesa e coattivi possono essere impiegati segnatamente: a. lacci per immobilizzare; b. dispositivi per fermare veicoli e persone; c. mezzi irritanti acustici e ottici; d. idranti; e. cani di servizio.

3

Il DFF disciplina l'impiego di altri mezzi di autodifesa e coattivi equivalenti.

55 RS

361.3

56 RS

363

57 Nuovo testo giusta l'art. 14 dell'O del 4 apr. 2007 sul trattamento dei dati AFD (RU 2007 1715).

58 RS

631.061

59 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 concernente i poteri di polizia dell'esercito, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5475).

O sulle dogane

71

631.01

2bis

Le guardie di sicurezza adottano i provvedimenti necessari quando è minacciata la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile. Possono ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla legge federale del 20 marzo 200860 sulla coercizione e alle sue disposizioni esecutive.61

Art. 228

Personale dell'Amministrazione delle dogane al di fuori del Corpo delle guardie di confine (art. 106 cpv. 2 lett. a e b LD) Il seguente personale dell'Amministrazione delle dogane al di fuori del Corpo delle guardie di confine può impiegare armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi: a. il personale della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario; b. il personale impiegato nel traffico turistico; c. il personale delle squadre mobili per controlli nel territorio doganale o a domicilio.


Art. 229

Principi per l'impiego di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi (art. 106 cpv. 2 lett. b LD) 1

Per l'impiego di armi e di altri mezzi di autodifesa e coattivi si applicano i seguenti principi:

a. l'impiego dev'essere annunciato preventivamente, sempre che lo scopo e le circostanze lo consentano; b. l'impiego deve rendersi necessario per lo scopo previsto e non dev'essere sproporzionato.

2

Trattamenti crudeli, umilianti od offensivi sono vietati.


Art. 230

Primo soccorso

(art. 106 cpv. 2 lett. b LD) Se, nell'impiego della coercizione diretta, vengono ferite delle persone, occorre, se necessario e per quanto le circostanze lo consentano, prestare loro assistenza immediata e cercare aiuto medico.


Art. 231

Condizioni per l'impiego della coercizione (art. 106 cpv. 2 lett. b LD) Il Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all'articolo 228 possono impiegare la coercizione per adempiere i loro compiti e mantenere o ripristinare una situazione di legalità, segnatamente: a. per controllare le persone; b. per mettere al sicuro merci od oggetti; 60 RS

364

61 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 concernente i poteri di polizia dell'esercito, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5475).

Ordinamento generale 72

631.01

c. per impedire il passaggio illegale del confine; d. per impedire la fuga di persone; e. per eseguire il trasporto di persone, f. per difendersi da un pericolo, segnatamente se la persona interessata si oppone di fatto o formula contro i presenti minacce, di cui vi è da temere una messa in atto immediata; g. per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici; h. per proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione; i.

quando vi è da temere che la persona possa uccidersi o ferirsi.


Art. 232

Condizioni per l'uso di armi da fuoco (art. 106 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. b LD) 1

Il personale del Corpo delle guardie di confine può utilizzare l'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 106 capoverso 1 lettera c LD, segnatamente: a. quando persone che hanno commesso una grave infrazione o che sono sospettati di averla commessa, tentano di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito; b. quando, sulla base di informazioni o constatazioni personali, si può o si deve ritenere che determinate persone rappresentino un pericolo incombente per l'incolumità e la vita di altri e tentino di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito; c. per impedire una grave infrazione incombente contro installazioni che servono alla collettività o che rappresentano un particolare pericolo per la collettività.

2

Può essere esploso un colpo d'avvertimento senza preavvertimento solo se le circostanze rendono impossibile l'effetto di un avvertimento (art. 229 cpv. 1 lett. a).

3

Per ogni impiego di armi da fuoco occorre fare rapporto all'autorità competente.


Art. 233

Idoneità necessaria per l'allestimento professionale di dichiarazioni doganali (art. 109 cpv. 1 LD) 1

Circa l'idoneità necessaria decide chi: a. ha compiuto il 18esimo anno d'età; b. non è interdetto; c. possiede le conoscenze necessarie; e d. offre garanzie per una rappresentanza commerciale corretta nella procedura d'imposizione doganale (art. 26 LD).

2

In casi eccezionali, l'Amministrazione delle dogane può autorizzare una persona minorenne ad allestire dichiarazioni doganali.

O sulle dogane

73

631.01


Art. 234

Assistenza amministrativa internazionale (art. 115 cpv. 2 LD) Se una persona, alla quale si riferisce la richiesta di assistenza amministrativa di un'autorità estera, si rifiuta di collaborare, l'Amministrazione delle dogane emana una decisione sull'obbligo di collaborare e di edizione conformemente all'articolo 115 capoverso 4 LD.


Art. 235

Formazione professionale superiore (art. 130 LD e art. 37 cpv. 3 LPers) 1

La Direzione generale delle dogane è considerata per la formazione professionale superiore del personale dell'Amministrazione delle dogane quale organizzazione del mondo del lavoro ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200262 sulla formazione professionale.

2

Essa è competente per l'emanazione di corrispondenti disposizioni e disciplina, segnatamente per quanto riguarda gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori per il personale dell'Amministrazione delle dogane, le condizioni d'ammissione, i contenuti, le procedure di qualifica, gli attestati e i titoli.


Art. 236

Divieto di fotografare e di filmare (art. 127 cpv. 2 e 130 LD) Fotografare o filmare il personale dell'Amministrazione delle dogane durante l'esercizio della sua attività è vietato senza autorizzazione. Il mancato rispetto di questo divieto rappresenta un'inosservanza di prescrizioni d'ordine di cui all'articolo 127 capoverso 2 LD.

Titolo 5: Disposizioni penali

Art. 237

Infrazioni doganali presso un ufficio doganale svizzero all'estero (art. 117 LD) Le infrazioni doganali perpetrate presso un ufficio doganale svizzero all'estero si ritengono commesse nel comune svizzero più vicino.


Art. 238

Decisione circa l'obbligo di pagamento (art. 117 LD) 1

Se i tributi doganali e i tributi risultanti da leggi federali di natura non doganale (art. 90 LD) e oggetto di un'infrazione non sono già stati determinati in occasione di un'imposizione doganale, è deciso l'obbligo di pagamento secondo gli articoli 12 capoversi 1 e 2 e 63 della legge federale del 22 marzo 197463 sul diritto penale amministrativo (DPA).

62 RS

412.10

63 RS

313.0

Ordinamento generale 74

631.01

2

La decisione circa l'obbligo di pagamento è intimata di regola all'imputato contemporaneamente al processo verbale finale.


Art. 239

Decisione di constatazione (art. 117 LD) 1

Se l'imputato non è stato dichiarato soggetto all'obbligo di pagamento conformemente all'articolo 12 capoversi 1 e 2 DPA64 o, in caso di semplice infrazione dei divieti o di semplice inosservanza di prescrizioni d'ordine, non riconosce la classificazione tariffale, la quantità o il valore indicati nel processo verbale finale, egli può chiedere entro il termine determinante ai sensi dell'articolo 61 capoverso 3 DPA una decisione di constatazione.

2

Se entra in considerazione un obbligo di pagamento solidale dell'imputato conformemente all'articolo 12 capoverso 3 DPA, è emessa d'ufficio una decisione di constatazione.


Art. 240

Scoperta dell'infrazione dei divieti dopo l'imposizione doganale (art. 120 cpv. 5 LD) Se l'infrazione dei divieti è scoperta dopo l'imposizione doganale della merce e quest'ultima è ritirata o distrutta in seguito a un ordine delle autorità, i tributi doganali già pagati sono restituiti.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 241

Modifica di allegati e appendici di trattati internazionali (art. 48a cpv. 1 LOGA65) Il DFF è autorizzato ad approvare le modifiche di allegati e appendici dei seguenti trattati internazionali: 1. Convenzione internazionale del 21 ottobre 198266 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere; 2. Convenzione internazionale del 18 maggio 197367 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali; 3. Convenzione del 26 giugno 199068 relativa all'ammissione temporanea; 4. Convenzione doganale del 6 dicembre 196169 concernente libretti A.T.A.

per l'ammissione temporanea delle merci; 5. Convenzione doganale del 2 dicembre 197270 concernente i contenitori; 64 RS

313.0

65 L del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

66 RS

0.631.122

67 RS

0.631.20

68 RS

0.631.24

69 RS

0.631.244.57

O sulle dogane

75

631.01

6. Convenzione doganale del 4 giugno 195471 concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati;

7. Convenzione doganale del 18 maggio 195672 concernente l'importazione temporanea, per uso privato, di imbarcazioni da diporto e di aeromobili; 8. Convenzione doganale del 14 novembre 197573 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR; 9. Convenzione doganale del 18 maggio 195674 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali; 10. Protocollo d'emendamento del 26 giugno 199975 della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali.


Art. 242

Approvazione di convenzioni su uffici a controlli nazionali abbinati (art. 48a cpv. 1 LOGA76) Il DFF è autorizzato ad approvare convenzioni riguardanti uffici a controlli nazionali abbinati conformemente ai seguenti accordi internazionali: 1. Convenzione del 1° giugno 196177 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; 2. Convenzione del 2 settembre 196378 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; 3. Convenzione del 28 settembre 196079 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio; 4. Convenzione dell'11 marzo 196180 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.

a81 Disposizioni d'esecuzione

(art. 130 LD)

Il DFF è autorizzato a emanare disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza.

70 RS

0.631.250.112 71 RS

0.631.251.4

72 RS

0.631.251.7

73 RS

0.631.252.512 74 RS

0.631.252.52 75 RS

0.631.21

76 RS

172.010

77 RS

0.631.252.913.690 78 RS

0.631.252.916.320 79 RS

0.631.252.934.95 80 RS

0.631.252.945.460 81 Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).

Ordinamento generale 76

631.01


Art. 243

Riscossione posticipata dell'Ufficio federale dell'agricoltura (art. 130 LD) In caso di importazioni di prodotti agricoli, per i quali sono fissate aliquote di contingenti doganali e che sono importati illecitamente all'aliquota del contingente doganale o a un'aliquota ridotta, l'Ufficio federale dell'agricoltura può fatturare la differenza di dazio per conto dell'Amministrazione delle dogane. L'Ufficio federale dell'agricoltura ne informa l'Amministrazione delle dogane.


Art. 244

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1

L'abrogazione del diritto previgente è disciplinata nell'allegato 3.

2

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 4.


Art. 245

Disposizioni transitorie relative al perfezionamento passivo di prodotti agricoli e prodotti di base (art. 132 cpv. 7 LD) 1

Per prodotti agricoli e prodotti di base di cui all'articolo 132 capoverso 7 LD s'intendono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito nel territorio doganale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 199882 sull'agricoltura.

2

La Direzione generale delle dogane presenta, per parere, una domanda per il rilascio di un'autorizzazione alle organizzazioni e agli uffici federali interessati, se ciò è necessario per valutare le condizioni conformemente all'articolo 132 capoverso 7 LD o all'articolo 46 capoverso 2 della presente ordinanza.


Art. 246

Disposizione transitoria per la Posta svizzera In deroga agli articoli 145-150, per gli invii postali riservati e non riservati di cui agli articoli 3 e 4 LPO83, che sono trasportati dalla Posta Svizzera nell'ambito del servizio universale, gli articoli 2-19 dell'ordinanza del 2 febbraio 197284 concernente lo sdoganamento degli invii postali sono applicabili al massimo fino al 31 dicembre 2008.


Art. 247

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 200585 sulle dogane.

82 RS

910.1

83 RS

783.0

84 [RU

1972 342, 1981 621, 1997 2779 n. II 36, 2002 1366. RU 2007 1469 all. 3 n. 12] 85 Entra

in

vigore

il 1° mag. 2007.

O sulle dogane

77

631.01

Allegato 1

(art. 63 cpv. 1)

Oggetti personali d'uso Per oggetti personali d'uso s'intendono: 1. gli

abiti

2. gli articoli da toeletta 3. gli oggetti d'ornamento 4. i libri

5. gli apparecchi fotografici e le cineprese con un numero adeguato di supporti di immagini

6. i proiettori portatili per diapositive e film nonché i loro accessori e un numero adeguato di supporti di immagini

7. le videocamere e i videoregistratori portatili con un numero adeguato di supporti di filmati

8. gli strumenti musicali portatili 9. gli apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono (inclusi i dittafoni) con i rispettivi supporti per il suono 10. le radio portatili 11. i televisori portatili 12. le macchine da scrivere e le calcolatrici portatili 13. i computer portatili con le rispettive periferiche e i relativi accessori 14. le carrozzelle 15. le sedie a rotelle 16. i cannocchiali e i binocoli 17. gli apparecchi portatili per cure mediche nonché gli accessori non riutilizzabili

18. i telefoni cellulari, i cercapersone (pager) 19. le biciclette 20. gli equipaggiamenti sportivi di ogni genere, come: equipaggiamenti da alpinista e da pescatore, guidoslitte, slitte, equipaggiamenti da hockey e da sci, pietre per il giuoco del «curling», aeromodelli con dispositivi di comando a distanza, equipaggiamenti per sommozzatori, alianti da pendio non motorizzati, tavole da surf, equipaggiamenti da tennis e da golf, sandolini o canotti pneumatici senza motore, canoe, kajak (anche importati collettivamente dalle rispettive squadre)

Ordinamento generale 78

631.01

21. gli equipaggiamenti da campeggio di ogni genere, come: tende, ombrelloni, cucine, frigoriferi, stoviglie, tavoli, sedie, biancheria da letto, bombole del gas 22. 2 armi da caccia o da sport, oppure 1 arma da caccia e 1 arma da sport con le rispettive munizioni

23. gli altri beni di natura manifestamente personale.

O sulle dogane

79

631.01

Allegato 2

(art. 182 cpv. 2)

Merci sensibili Per merci sensibili s'intendono: 1. merci, indipendentemente dalla quantità, che presentano ingenti rischi di frode conformemente all'allegato I della Convenzione del 20 maggio 198786 relativa ad un regime comune di transito; 2. animali, piante e merci conformemente all'articolo 1 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 19 agosto 198187 sulla conservazione delle specie;

3. materiale bellico conformemente all'articolo 5 della legge federale del 13 dicembre 199688 sul materiale bellico; 4. armi, accessori di armi e munizione conformemente all'articolo 4 della legge del 20 giugno 199789 sulle armi; 5. le seguenti merci conformemente alla legge del 9 ottobre 198690 sulla tariffa delle dogane:biglietti di banca e titoli della voce di tariffa 4907,

monete della voce di tariffa 7118,

- perle, diamanti, pietre preziose, pietre sintetiche, metalli preziosi e placcati di metalli preziosi, nonché lavori di queste materie (ex capitolo della tariffa doganale 71), gioielli, merci di gioiellieri (ex capitolo della tariffa doganale 71),

merci per orologiaio delle voci di tariffa 9101,

- pendolette e pendole di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi delle voci di tariffa 9103 e 9105; - oggetti d'arte, da collezione e di antichità delle voci di tariffa 97019706;

6. merci tassate all'esportazione conformemente all'articolo 65 capoverso 2 LD;

7. materiali nucleari e scorie radioattive conformemente all'articolo 3 lettere h e i della legge federale del 21 marzo 200391 sull'energia nucleare; 8. stupefacenti conformemente all'articolo 1 della legge del 3 ottobre 195192 sugli stupefacenti;

86

RS

0.631.242.04 87 [RU

1981 1248 2072, 1987 1480, 1988 517 art. 20 n. 1, 1990 867, 1991 1635, 1998 708 n. II 1822 art. 27, 2000 312, 2001 1191 art. 51 n. 1, 2006 4705 n. II 33.

RU 2007 2661 art. 42]. Vedi ora l'O del 18 apr. 2007 (RS 453).

88 RS

514.51

89 RS

514.54

90 RS

632.10

91 RS

732.1

92 RS

812.121

Ordinamento generale 80

631.01

9. precursori e altre sostanze chimiche conformemente agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza Swissmedic dell'8 novembre 199693 sui precursori;

10. medicamenti conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 15 dicembre 200094 sugli agenti terapeutici; 11. materie esplosive, mezzi d'innesco, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 7a della legge federale del 25 marzo 197795 sugli esplosivi;

12. beni conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 25 giugno 199796 sul controllo dei beni a duplice impiego; 13. merci per le quali il Consiglio federale ha emanato misure coercitive conformemente all'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale97 e all'articolo 2 della legge del 22 marzo 200298 sugli embarghi;

14. beni culturali conformemente all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200399 sul trasferimento dei beni culturali.

93 RS

812.121.31

94 RS

812.21

95 RS

941.41

96 RS

946.202.1

97 RS

101

98 RS

946.231

99 RS

444.1

O sulle dogane

81

631.01

Allegato 3

(art. 244 cpv. 1)

Diritto previgente: abrogazione I seguenti atti sono abrogati: 1. Ordinanza del 10 luglio 1926100 della legge sulle dogane 2. Ordinanza del 3 febbraio 1999101 concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati

3. Decreti del Consiglio federale del 29 aprile 1892102, del 15 giugno 1892103 e del 3 marzo 1911104 concernenti l'esclusione di Samnaun e di Sampuoir dalla linea doganale 4. Decreto del Consiglio federale del 21 luglio 1942105 che delega al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane il diritto di istituire per certe merci dei dazi differenziali

5. Ordinanza del 13 gennaio 1993106 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati

6. Ordinanza del 17 maggio 1995107 concernente la procedura doganale applicabile ai depositi doganali aperti

7. Ordinanza del 30 gennaio 2002108 concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori

8. Ordinanza del 19 luglio 1960109 concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali

9. Ordinanza del 6 dicembre 1926110 sullo sdoganamento degli invii per ferrovia

10. Ordinanza del 1° novembre 1940111 sul trattamento doganale degli invii per via d'acqua

11. Ordinanza doganale del 7 luglio 1950112 sulla navigazione aerea 100 [CS

6 523; RU 1957 1040, 1960 267, 1961 1226, 1965 917, 1972 160, 1973 651, 1974 1949, 1975 1209, 1993 1054, 1995 1818, 1997 1630 2779 n. II 35, 1999 704 n. II 15, 2001 267 art. 33 n. 3, 2002 326 328 all. 2 n. 1] 101 [RU

1999 1300]

102 Non pubblicato nella RU.

103 Non pubblicato nella RU.

104 Non pubblicato nella RU.

105 [CS

6 615; RU 1951 996 art. 4] 106 [RU

1993 393]

107 [RU

1995 1821]

108 [RU

2002 328]

109 [RU

1960 953, 2002 1365] 110 [CS

6 646; RU 1972 809, 1978 1913, 1999 704 n. II 16] 111 [CS

6 690; RU 1951 996 art. 3, 4, 1965 1248] 112 [RU

1950 635, 1951 996 art. 3, 1961 339, 1990 1645, 1998 1533]

Ordinamento generale 82

631.01

12. Ordinanza del 2 febbraio 1972113 concernente lo sdoganamento degli invii postali

13. Decreto del Consiglio federale del 28 settembre 1962114 che istituisce delle agevolezze doganali a favore del latte fresco proveniente dalla zona economica estera 14. Decreto del Consiglio federale del 26 agosto 1958115 concernente l'importazione di gas illuminante nella zona economica svizzera

15. Decreto del Consiglio federale del 21 febbraio 1968116 concernente il deposito in transito di merci, esente da interesse, nei porti renani

16. Ordinanza del 9 maggio 1990117 sulle semplificazioni nelle operazioni doganali

17. Ordinanza del 18 maggio 2005118 concernente la competenza della Direzione generale delle dogane nel campo della formazione professionale superiore per il personale dell'amministrazione delle dogane

18. Decreto del Consiglio federale del 31 maggio 1966119 concernente l'esenzione dal dazio sui carburanti impiegati per compiere voli non professionali a destinazione dell'estero.

113 [RU

1972 342, 1981 621, 1997 2779 n. II 36, 2002 1366] 114 [RU

1962 1156]

115 [RU

1958 616]

116 [RU

1968 378]

117 [RU

1990 846]

118 [RU

2005 2205]

119 [RU

1966 773, 1987 2367]

O sulle dogane

83

631.01

Allegato 4

(art. 244 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: …120 120 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 1469.

Ordinamento generale 84

631.01

Allegato 5121 (art. 112h cpv. 2) Equivalenze tra le disposizioni del diritto svizzero e quello del Principato del Liechtenstein Diritto svizzero

Diritto del Principato del Liechtenstein Art. 662-670 Codice delle obbligazioni122 Art. 1048-1121 Personen- und Gesellschaftsrecht123 Art. 957-963 Codice delle obbligazioni Art. 1045-1062a Personen- und Gesellschaftsrecht Ordinanza del 24 aprile 2002124 sui libri di commercio Art. 5-15 Verordnung zum Personen- und Gesellschaftsrecht125 Art. 166 e 190-193 LEF126 Art. 6-9 Konkursordnung127 Art. 293 LEF

Art. 1-3 Nachlassvertragsgesetz128 Art. 96-98 OD

Art. 2a Kundmachungsgesetz129 i. V. m.

Art. 96-98 ZV

121 Introdotto dal n. II dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6233).

122 RS

220

123 LR

216.0

124 RS

221.431

125 LR

216.01

126 RS

281.1

127 LR

282.0

128 LR

284.0

129 LR

170.550