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443.11

Ordinanza
sulla cinematografia

(OCin)

del 3 luglio 2002 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin),2

ordina:

1 RS 443.1

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
la valutazione della pluralità dell'offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera;
b.
l'introduzione di una tassa di promozione;
c.3
l'obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione;
d.4
l'obbligo di notifica per le imprese di distribuzione e proiezione;
e.5
gli organi esecutivi della promozione cinematografica.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

5 Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Art. 26 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
regione cinematografica: un gruppo di cinema in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica;
b.
commercializzazione: l'utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente:
1.
la proiezione in un cinema registrato,
2.
la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video,
3.
la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Capitolo 2:
Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell'offerta
cinematografica

Sezione 1: Valutazione della pluralità dell'offerta

Art. 3 Valutazioni

1 L'Ufficio federale della cultura (UFC) valuta periodicamente la pluralità dell'offerta nelle singole regioni cinematografiche.7

2 Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell'offerta in una data regione cinematografica, l'UFC8 procede a una valutazione intermedia.

3 L'UFC procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l'associazione responsabile di un accordo di cui all'articolo 17 capoverso 2 della LCin9 ne facciano richiesta.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

8 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

9 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4 Consultazioni per le valutazioni

1 L'UFC offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia:

a.
alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 della LCin;
b.
alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo;
c.
alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione;
d.
a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.

2 Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione periodica e di 60 giorni nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3.10

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 5 Invito a ripristinare la pluralità dell'offerta

1 L'UFC invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta.

2 L'UFC indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell'offerta è sottoposto a una valutazione successiva.

Sezione 2: Tassa di promozione

Art. 6 Mandato per l'introduzione della tassa

1 Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell'offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l'UFC può chiedere al Dipartimento federale dell'interno (DFI11) l'introduzione di una tassa. Nella domanda l'UFC precisa l'ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all'articolo 21 capoverso 3 della LCin.

2 Prima di decidere il DFI consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.

11 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 7 Calcolo della tassa

Il DFI stabilisce l'importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell'offerta in una determinata regione cinematografica.

Art. 8 Riscossione della tassa

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.

2 L'UFC emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3 Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.

Art. 12 Soppressione della tassa

Nel momento in cui la pluralità dell'offerta prevista dalla LCin è ripristinata, il DFI sopprime l'obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.

Art. 13 Esenzione dall'obbligo della tassa

1 L'esenzione dall'obbligo della tassa, conformemente all'articolo 22 della LCin, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l'UFC.

2 Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell'offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell'articolo 17 della LCin, in particolare mediante:

a.
la promozione di una pluralità dell'offerta superiore alla media;
b.
la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure
c.
la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell'offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.

3 L'UFC comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.

Capitolo 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Sezione 1: Obbligo di registrazione

Art. 1412 Registro

L'UFC tiene il registro pubblico di cui all'articolo 23 LCin.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 14a13 Registrazione

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione sono tenute a notificarsi spontaneamente all'UFC.

2 Nella notifica indicano nome, indirizzo, scopo aziendale, sede e numero d'identificazione dell'impresa e, per le persone giuridiche, i membri del comitato direttivo.

3 Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio.

4 Ogni cambiamento concernente i dati di cui ai capoversi 2 e 3 dev'essere notificato spontaneamente all'UFC entro 30 giorni.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Sezione 2: Obbligo di notifica

Art. 1515 Obbligo di notifica per le imprese di distribuzione

1 Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di distribuzione notificano:

a.
il titolo originale e il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera;
b.
i numeri SUISA e ISAN;
c.
i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
1.
il regista,
2.
il produttore e i coproduttori,
3.
gli interpreti principali;
d.
il genere di film;
e.
il Paese produttore, i Paesi coproduttori e il Paese con la maggiore quota di finanziamento;
f.
la lingua originale;
g.
l'anno di realizzazione;
h.
la data della prima visione svizzera;
i.
la durata in minuti, il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;
j.
il titolare dei diritti di proiezione;
k.
il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.

2 Il capoverso 1 lettera c numero 2 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 16 Obbligo di notifica per le imprese di proiezione

Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:

a.
il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati;
b.
le versioni linguistiche proiettate;
c.
gli schermi in esercizio;
d.
il numero delle proiezioni.

Capitolo 4: Organi esecutivi17

17 Originario avanti art. 18. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

Art. 17 Rilevazione di dati e statistica18

1 La rilevazione dei dati conformemente all'articolo 24 LCin e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza è di competenza dell'Ufficio federale di statistica.19

2 L'Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un'organizzazione privata. Quest'ultima è soggetta all'obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell'organizzazione privata.20

3 L'Ufficio federale di statistica raccoglie i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell'offerta e li trasmette in forma anonima all'UFC.21

4 Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l'organo incaricato della raccolta dei dati.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5639).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Art. 1822 Composizione della Commissione federale della cinematografia

La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti del settore audiovisivo, segnatamente dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, del diritto cinematografico, delle nuove tecnologie, della cultura cinematografica e del mercato cinematografico.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 532).

Capitolo 5: Disposizioni finali