1 Le persone e le imprese titolari di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità federale devono notificare all'Istituto ogni fornitura di sostanze controllate degli elenchi a, b, d, e, effettuata in Svizzera nei seguenti casi:
- a.
- la fornitura di sostanze controllate a destinatari in Svizzera;
- b.
- la rispedizione ai fornitori di sostanze controllate e di medicamenti contenenti sostanze controllate;
- c.
- gli invii destinati all'autorità cantonale competente.
2 La notifica deve avvenire entro il quindici del mese che segue la fornitura o l'invio.
3 Le rispedizioni di sostanze controllate da parte di operatori sanitari, farmacie, ospedali, istituti scientifici e autorità cantonali e comunali a una persona o a un'impresa conformemente all'articolo 4 LStup devono essere notificate all'Istituto dal destinatario delle sostanze controllate.
4 Per ogni sostanza controllata e per ogni medicamento contenente sostanze controllate (forma farmaceutica, dosaggio e grandezza della confezione) è allestita una notifica separata.
5 Dopo consultazione dei Cantoni e delle cerchie interessate, l'Istituto può esonerare temporaneamente o definitivamente specifiche forniture dall'obbligo di notifica se il controllo può essere assicurato in altro modo.
6 I titolari di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata da un Cantone notificano a quest'ultimo, su richiesta, le forniture effettuate in Svizzera.