Abrogato per 01.01.2024

01.09.2023 - 01.01.2024
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.09.2017 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.08.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
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01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.11.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 31.10.2006
01.07.2005 - 30.09.2005
01.01.2002 - 30.06.2005
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1

Ordinanza

sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) del 4 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge
federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19-21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM.


Art. 2

Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. informazioni classificate CONFIDENZIALE: informazioni secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 4 luglio 20073 sulla protezione delle informazioni;

b. informazioni classificate SEGRETO: informazioni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni;

c. materiale classificato CONFIDENZIALE o SEGRETO: materiale secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 6 dicembre 20074 sul materiale dell'esercito; d. accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare: accesso a opere e parti d'opera secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 maggio 19905 concernente la protezione delle opere militari; RU 2011 1031

1 RS

120

2 RS

510.10

3 RS

510.411

4 RS

514.20

5 RS

510.518.1

120.4

Sicurezza della Confederazione 2

120.4

e. accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare: accesso a opere e parti d'opera secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari.


Art. 3

Autorità di controllo 1

Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli articoli 10, 11 e 12 capoverso 1 in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

2

Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF) esegue i controlli di sicurezza secondo l'articolo 12 capoverso 2 con il sostegno del servizio specializzato CSP DDPS.

3

Il servizio specializzato CSP DDPS rileva per il servizio specializzato CSP CaF i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Per la verifica dei dati necessari ai controlli di sicurezza relativi alle persone, il servizio specializzato CSP CaF ha un accesso diretto mediante procedura di richiamo ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 19 capoverso 1. Al riguardo esso può rivolgersi direttamente anche alle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni. 4 ...6

Capitolo 2: Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4

Agenti della

Confederazione

1

Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

2

Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.


Art. 5


7

Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile 1

Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:

a. le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2; 6

Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, con effetto dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 3

120.4

b. i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.

2

Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM: a. tutte le persone soggette all'obbligo di leva; b. tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;

c. i militari se:

1. sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure 2. sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.

3

Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.

4

Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.


Art. 6

Terzi I terzi sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se: a. nel quadro di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna e, in tale contesto, hanno accesso: 1. a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o

SEGRETO,

2. alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare; b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.


Art. 7

Impiegati dei Cantoni Su richiesta dell'autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell'ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Sicurezza della Confederazione 4

120.4

Sezione 2: Verifica preliminare e livelli di controllo

Art. 8

Verifica preliminare

1

L'autorità richiedente può rinunciare al controllo di sicurezza se constata nel Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui agli articoli 144-149 della legge federale del 3 ottobre 20088 sui sistemi d'informazione militari che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza nel corso dei cinque anni precedenti la verifica preliminare.

2

L'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza relativo alle persone se nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la verifica preliminare la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo di sicurezza o è stata sottoposta a un controllo di sicurezza di livello inferiore.


Art. 9

Livelli di controllo

1

I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti:

a. controllo di sicurezza di base; b. controllo di sicurezza ampliato; c. controllo di sicurezza ampliato con audizione.

2

Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un'ordinanza.


Art. 10

Controllo di sicurezza di base 1

Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.

2

Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base: a. gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;

b.9 i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; c. le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare; d. le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;

e. le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;

8 RS

510.91

9

Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 5

120.4

f.10 in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: 1. a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE, 2. alla zona protetta 2 di un impianto militare.

3

L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.

4

Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: a. la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;

b. i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; c. l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.

5

L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.


Art. 11

Controllo di sicurezza ampliato 1

Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di ampliato.

2

Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato: a. gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;

abis.11 nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 201212: 1. gli amministratori, 2. i registratori con pieni diritti d'accesso, 3. il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.

b.13 i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; c. le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; d. le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale; 10 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

11 Introdotto dall'art. 25 n. 1 dell'O GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).

12 RS

172.010.441

13 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Sicurezza della Confederazione 6

120.4

e. le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;

f. le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; g. in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: 1. a informazioni o materiale classificati SEGRETO, 2. alla zona protetta 3 di un impianto militare.

3

L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200814 sul Registro nazionale di polizia.15 4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:16 a. la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;

b. i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; c. l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.

5

L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.


Art. 12

Controllo di sicurezza ampliato con audizione 1

Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione; c. appartengono al servizio specializzato CSP CaF; d. esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; 14 RS

361.4

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 7

120.4

e. esercitano la funzione di incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

2

Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: a. sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati: 1. i vicecancellieri della Confederazione, 2. l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, 3.17 i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF, 4.18 i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d'appello;

b. appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; c. appartengono al servizio specializzato CSP DDPS.

3

Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L'autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. 4

L'autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.

5

In occasione dell'avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l'autorità richiedente trasmette all'autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati.


Art. 13

Deroga concernente il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero 1

In caso d'urgenza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può derogare in singoli casi al livello di controllo nell'ambito di controlli di sicurezza concernenti il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero che deve essere sottoposto a un controllo di sicurezza ampliato con audizione. 2 Il controllo di sicurezza ampliato con audizione è eseguito non appena possibile.

17 RU

2012 397

18 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

Sicurezza della Confederazione 8

120.4

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone

Art. 14

Avvio 1 L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è: a. per gli agenti della Confederazione: l'autorità competente per la preparazione dell'assunzione o per l'attribuzione dei compiti;

b. per le persone soggette all'obbligo di leva e i militari: lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs) in seno all'Aggruppamento Difesa del DDPS; possono richiedere allo SMCOEs l'avvio del controllo di sicurezza anche le seguenti persone: i comandanti di Grandi Unità, degli stati maggiori di comando, dei corpi di truppa, dei centri di competenza, dei settori «Istruzione e supporto», dei servizi di perfezionamento della truppa o dei servizi d'istruzione di base nonché i comandanti o i capi del quartiere generale dell'esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale; bbis.19 per i militi della protezione civile: l'ufficio cantonale responsabile della protezione civile;

c. per i terzi che partecipano a progetti classificati a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE: l'autorità che conferisce il mandato e le imprese titolari di un valido attestato di sicurezza nel quadro della procedura di tutela del segreto;

d. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità designata dal Cantone.

2

Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.

3

Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l'adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l'articolo 9. 4 Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicurezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali».

5

Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all'autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro. 6 Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa.


Art. 15

Moduli relativi ai controlli di sicurezza 1

L'autorità richiedente trasmette mediante il SIBAD i moduli relativi ai controlli di sicurezza all'autorità di controllo competente e incarica quest'ultima dell'esecuzione 19 Introdotta dal n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 9

120.4

del controllo di sicurezza. Le autorità non collegate al SIBAD possono trasmettere, in forma cartacea, gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza all'autorità di controllo competente.

2

Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che sussiste già un rischio per la sicurezza o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa ne informa per scritto l'autorità di controllo competente. 3 Le autorità di controllo possono richiedere gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza ed eseguire pertinenti verifiche. 4

Gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza sono conservati dall'autorità richiedente.


Art. 16

Revoca 1 L'autorizzazione è valevole sino all'emanazione di una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 e può essere revocata per scritto in qualsiasi momento dalla persona interessata presso l'autorità di controllo competente.

2

Se l'autorizzazione al controllo di sicurezza relativo alle persone è revocata, l'autorità di controllo informa per scritto al riguardo l'autorità richiedente e sospende il controllo di sicurezza fintanto che non è stata informata per scritto da quest'ultima in merito alla procedura ulteriore.


Art. 17

Interruzione 1 Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto l'autorità di controllo competente.

2

L'autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.


Art. 18

Ripetizione 1 Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto dopo: a. otto anni nel caso delle persone di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettere a-e; b. sei anni nel caso delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettere a-f; c. cinque anni nel caso delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a-e e capoverso 2 lettere a-c.20

2

Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono emersi nuovi rischi o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa può avviare presso l'autorità di controllo competente, prima che siano trascorsi cinque anni, una ripetizione del controllo di sicurezza. In tal caso la ripetizione deve essere motivata per scritto.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).

Sicurezza della Confederazione 10

120.4

3

Il DFAE, d'intesa con le autorità di controllo, può stabilire altre scadenze per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e impiegato all'estero.

4

Sono fatte salve scadenze più brevi previste dai pertinenti trattati internazionali.

5

La ripetizione è avviata dall'autorità richiedente.

6

La procedura si fonda sul livello di controllo determinante al momento dell'avvio del controllo.


Art. 19

Raccolta dei dati

1

Per l'adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

a. casellario giudiziale informatizzato secondo l'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200621;

b. registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 200822 sul Registro nazionale di polizia; c. Sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS) secondo l'ordinanza del 4 dicembre 200923 sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

2

Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente.

3

Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i seguenti periodi di tempo: a. nel caso di un controllo di sicurezza secondo l'articolo 10: i cinque anni precedenti l'avvio del controllo;

b. nel caso di un controllo di sicurezza secondo gli articoli 11 o 12: i dieci anni precedenti l'avvio del controllo, cinque dei quali devono essere coperti da dati provenienti da autorità svizzere.

4

Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di cooperazione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia.

5

Se per il personale del DFAE assunto all'estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa dell'assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla 21 RS

331

22 RS

361.4

23 RS

121.2

Controlli di sicurezza relativi alle persone 11

120.4

cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell'accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE.


Art. 20

Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza Se l'autorità di controllo avanza una riserva giustificata in materia di sicurezza e la pratica è urgente, prima di concludere il controllo di sicurezza può informare per scritto l'autorità decisionale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione e la persona interessata in merito alle informazioni raccolte fino a quel momento nel quadro del controllo.

Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 21

Diritto d'essere

sentiti

1

Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a, l'autorità di controllo offre alla persona interessata l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti. 2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa.


Art. 22

Decisione 1 L'autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti: a. dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi; b. dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; c. dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;

d. dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti.

2

L'autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all'autorità richiedente a destinazione dell'autorità decisionale.

3

Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d alla persona interessata e all'autorità decisionale.

4

Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b-d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere.

24 RS

235.1

25 RS

172.021

Sicurezza della Confederazione 12

120.4


Art. 23

Conseguenze della decisione 1

L'autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell'autorità di controllo.

2

Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un'altra funzione o attività, l'autorità di controllo può informare in merito all'esito del controllo di sicurezza l'autorità decisionale competente per l'assegnazione di detta altra funzione o attività.

3

L'autorità di controllo informa l'autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b-d.

4

Le autorità militari competenti garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell'esercito .

5

Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.26 Capitolo 3: Compiti dell'autorità decisionale

Art. 24

Autorità decisionale

1

L'autorità decisionale è l'autorità competente per la nomina o l'attribuzione della carica o della funzione oppure il conferimento del mandato. 2 Nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera d LMSI, l'autorità decisionale è:

a. nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;

b. nel caso di terzi che partecipano a progetti civili classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: l'autorità federale che conferisce il mandato.


Art. 25

Obblighi d'informazione

1

L'autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l'autorità decisionale assegna la funzione o l'attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e

26 Introdotto dal n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 13

120.4

terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l'informazione alla persona interessata può essere omessa.27 2 Se l'autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b-d, l'autorità decisionale informa per scritto detta autorità in merito alla sua decisione.

Capitolo 4: Fascicoli relativi ai controlli

Art. 26

Consultazione

L'autorità decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo dopo la conclusione del controllo di sicurezza.


Art. 27

Distruzione e rettificazione 1

L'autorità di controllo fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

2

Essa fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.

3

La persona interessata può chiedere in qualsiasi momento all'autorità di controllo di procedere:

a. alla distruzione o alla rettificazione; b. all'apposizione di una menzione di contestazione.


Art. 28

Utilizzazione È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.


Art. 29

Archiviazione 1 L'autorità di controllo conserva i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza fino a quando la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione o collabora all'esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito l'autorità di controllo offre i fascicoli all'Archivio federale.

2

Se prima della scadenza del termine di dieci anni l'autorità richiedente informa per scritto l'autorità di controllo che la persona interessata non occupa più il posto, non esercita più la funzione o non collabora più all'esecuzione del mandato, l'autorità di controllo offre i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

27 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Sicurezza della Confederazione 14

120.4

3

Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, l'autorità di controllo offre all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.

4

I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti dall'autorità di controllo.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30

Aggiornamento degli

allegati

Il DDPS propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2 almeno ogni cinque anni.


Art. 31

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1

L'ordinanza del 19 dicembre 200128 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.

2

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 3.


Art. 32

Disposizioni transitorie 1

Le decisioni già notificate al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza.

2

Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

3

I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente.

4

Gli elenchi delle funzioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall'entrata vigore della presente ordinanza.


Art. 33

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.

28 [RU

2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937 all. 4 n. II 2]

Controlli di sicurezza relativi alle persone 15

120.4

Allegato 129 (art. 4 cpv. 1)

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone 1. Funzioni generali in seno all'Amministrazione federale Segretari generali e loro supplenti
Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Capi dell'informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Relatori e consulenti Segretari di Stato Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano i criteri secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b Utenti del SIBAD Portavoce Uscieri del Consiglio federale Autisti del Consiglio federale Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie Membri del Comitato ristretto Sicurezza Membri dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e della sua segreteria Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti Gestori dei rischi dei Dipartimenti e della Cancelleria federale 29 Aggiornato n. II dell'O del 9 mar. 2012 (RU 2012 1153), dall'art. 15 n. 1 dell'O del 17 ott. 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio (RU 2012 5527) e dal n. I 1 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).

Sicurezza della Confederazione 16

120.4

2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale e ai singoli Dipartimenti 2.1 Cancelleria federale Unità amministrative

Funzioni

Vicecancelliere

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Capo Stato maggiore di direzione Capo Servizi interni e supplente Responsabili della sicurezza Informatici Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Collaboratori del servizio specializzato CSP CaF 2.2 Dipartimento federale degli affari esteri Unità amministrative

Funzioni

Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto Collaboratori nella cooperazione allo sviluppo conformemente alla descrizione del posto 2.3 Dipartimento federale dell'interno Unità amministrative

Funzioni

SG-DFI Pianificazione e
coordinamento degli affari Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori Ufficio federale della sanità pubblica Quadri delle Divisioni sicurezza delle derrate alimentari, radioprotezione e prodotti chimici Archivio federale Tutte

Controlli di sicurezza relativi alle persone 17

120.4

Unità amministrative Funzioni

Ufficio federale di veterinaria Direttore dell'Istituto di virologia e di immunoprofilassi IVI e supplente Responsabile della sicurezza biologica dell'Istituto di virologia e di immunoprofilassi IVI

2.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia Unità amministrative

Funzioni

SG-DFGP

Stato maggiore: - Affari - Segreteria - Servizi linguistici Tutte Tutte Tutte

Risorse: - Risorse umane - Finanze e controllo della gestione

- Sicurezza e infrastruttura Tutte
Tutte Tutte

Servizio d'informazione Tutte

Diritto, ispettorato e compiti speciali: - Servizio giuridico e dei ricorsi - Ispettorato delle finanze - Compiti speciali - Informatica
Tutte Tutte Incaricato della trasparenza DFGP Tutte Centro servizi informatici CSI-DFGP Tutte

Ufficio federale di polizia (fedpol) Tutte

Ufficio federale di giustizia In generale

Vicedirettori Capo dell'informazione Aggiunti di direzione Traduttori Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale Responsabile dell'ambito direzionale e vice Capisettore e vice Collaboratori scientifici (giuristi) Impiegati specialisti

Sicurezza della Confederazione 18

120.4

Unità amministrative Funzioni

Ufficio federale della migrazione In generale

Capi degli ambiti direzionali e sost Capo dello Stato maggiore della direzione e sost Capo Informazione e comunicazione e sost Capidivisione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Aggiunti dei capi degli ambiti direzionali Assistenti dei membri della direzione Aggiunti dei capidivisione Assistenti dei capidivisione Addetti per la migrazione Servizi linguistici

Tutte

Servizio Personale

Tutte

Sezione Finanze, pianificazione dell'ufficio, controlling e statistica Tutte, eccettuate le funzioni relative all'accertamento del luogo di dimora Sezione Informatica

Tutte

Sezione Gestione dei documenti Tutte Sezione Esercizio e sicurezza Tutte

Sezione Diritto

Tutte

Sezione Europa

Tutte

Sezione Stati terzi e Stati di provenienza Tutte

Sezione Strategia, ricerca e analisi Tutte

Sezione Basi visti

Tutte

Sezioni Basi frontiera Tutte

Sezione Gestione delle audizioni Tutte

Controlli di sicurezza relativi alle persone 19

120.4

2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Unità amministrative

Funzioni

DDPS In generale Personale militare secondo l'articolo 47 LM SG-DDPS Supporto capo del DDPS e SG Segretari del capo del DDPS e del SG Stato maggiore del capo del DDPS Capo e sost

- Vigilanza sulle attività informative

Tutte

- Affari del Consiglio federale Tutte - Affari parlamentari Tutte

- Pianificazione e controlling Tutte

- Ispettorato

Tutte

Politica di sicurezza Tutte

Comunicazione DDPS

Capo, sost, portavoce e collaboratori e collaboratori Strategia in materia di comunicazione Finanze DDPS

Capo e sost

Personale DDPS

Capo e sost

- Diritto del personale Capo

Informatica DDPS

Tutte

Territorio e ambiente DDPS Tutte

Affari giuridici DDPS Capo e sost

Centro danni DDPS

Capo e sost

Servizi centrali SG - Gestione delle pratiche Tutte

- Informatica e sicurezza SG Capo e sost

- Servizi linguistici Tutte

Personale SG

Tutte

Finanze SG

Tutte

Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) Tutte

Ufficio dell'uditore in capo Tutte

Aggruppamento Difesa

Sicurezza della Confederazione 20

120.4

Unità amministrative Funzioni

Stato maggiore dell'esercito Tutte

Stato maggiore di condotta dell'esercito Tutte

Istruzione superiore dei quadri dell'esercito Tutte

Forze terrestri

Tutte

Forze aeree

Tutte

Base logistica dell'esercito Tutte

Base d'aiuto alla condotta Tutte

Aggruppamento armasuisse Tutte

Ufficio federale della protezione della popolazione Direzione/stato maggiore Collaboratori

Concezione e coordinamento Capo Concezione e coordinamento e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Laboratorio Spiez

Capo Laboratorio Spiez e collaboratori Centrale nazionale d'allarme Capo CENAL e collaboratori Istruzione

Capo Istruzione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Infrastruttura

Capo Infrastruttura e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Supporto

Capo Supporto e collaboratori Ufficio federale dello sport Nessuna funzione supplementare 2.6 Dipartimento federale delle finanze

Controlli di sicurezza relativi alle persone 21

120.4

Unità amministrative Funzioni

SG-DFF

Assistenti del segretario generale Capo Pubblicazione Coordinatori Pubblicazione Assistenti del capo Comunicazione Portavoce Collaboratori Affari del Consiglio federale o Affari parlamentari Capo e collaboratori Logistica / Gestione degli atti Capo e sost. Sicurezza Incaricato della sicurezza informatica Confederazione Responsabile specialista SAP Dipartimento Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Capodivisione Capo e sost. Stato maggiore SFI Responsabile della comunicazione nello Stato maggiore SFI Assistente del segretario di Stato Ufficio federale del personale Capo Basi e sistemi Capo e sost. Gestione delle indennità Esperto Gestione delle indennità Capo e collaboratori Servizio giuridico Sost. capo Gestione del personale e controlling Capo e sost. Stato maggiore e comunicazione Assistente della direzione Capo Centro servizi Capo Posta e registrazione Amministrazione federale delle finanze Tutte, eccettuati i collaboratori dell'Ufficio centrale di compensazione Amministrazione federale delle contribuzioni Capodivisione principale e sost.

Capodivisione Capo e sost. Politica fiscale Capo e collaboratori Stato maggiore di direzione che hanno accesso ad affari confidenziali del Consiglio federale Collaboratori Divisione degli affari internazionali (esclusa la segreteria) Capo e sost. Stato maggiore Legislazione Capo Personale e organizzazione Capo Finanze e uscite Capo e collaboratori Ispettorato delle finanze Capo e collaboratori Acquisto di prestazioni

Sicurezza della Confederazione 22

120.4

Unità amministrative Funzioni

informatica Capo e sost. Tassa d'esenzione dall'obbligo militare Amministrazione federale delle dogane Personale civile per impieghi internazionali Coordinatori Learning Management System Personale addetto al rilascio di certificati elettronici Capo Acquisti I e Acquisti IV Collaboratori Ufficio centrale antifrode doganale Collaboratori sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale Collaboratori Sezione antifrode doganale Collaboratori team MOBE con accesso a RIPOL
Collaboratori uffici doganali aeroportuali con accesso a RIPOL Collaboratori con accesso a sistemi classificati Corpo delle guardie di confine Tutte Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione Tutte

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Tutte

Controllo federale delle finanze Tutte Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Presidente del consiglio di amministrazione 2.7 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Unità amministrative

Funzioni

SG-DEFR

Capo del servizio diritto e sicurezza Capo dell'Organo d'esecuzione del servizio civile
Responsabile dossier affari del Consiglio federale
Capo della cancelleria Amministratore di sistema Information Service Center ISCeco Segreteria di Stato dell'economia Capo Direzione del lavoro Capo Direzione economia esterna Capo Relazioni economiche bilaterali Capo Strategia e coordinazione - Relazioni economiche bilaterali

Controlli di sicurezza relativi alle persone 23

120.4

Unità amministrative Funzioni

Caposettore Politica dei controlli all'esportazione Caposettore Sanzioni Caposettore Controlli all'esportazione / Prodotti industriali Caposettore Controlli all'esportazione / Materiale bellico Caposettore

Americhe

Caposettore Medio Oriente e Africa Caposettore Asia / Oceania Caposettore Europa / Asia centrale Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Tutte

Settore dei PF Presidente del Consiglio dei PF PF di Zurigo

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari PF di Losanna

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Istituto Paul Scherrer Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve ed il Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione

Sicurezza della Confederazione 24

120.4

Unità amministrative Funzioni

paesaggio (WSL) CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG) Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari 2.8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Unità amministrative

Funzioni

SG-DATEC

Capo Servizio giuridico Collaboratori Servizio d'inchiesta svizzero sugli incidenti Collaboratori Civil Aviation Safety Office (CASO) Collaboratori Sicurezza informatica Ufficio federale dell'energia Capidivisione Capisezione Responsabili di settore Caposervizio Collaboratori Affari del Consiglio federale e del Parlamento Collaboratori Risorse umane Collaboratori Finanze e controlling Collaboratori Informatica Collaboratori Garanzie Collaboratori Diritto dell'energia nucleare e dei trasporti in condotta Collaboratori Protezione in caso di emergenza Sbarramenti Collaboratori Segreteria della Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) Ufficio federale dell'ambiente Sezione
Paesaggio e infrastrutture Caposezione e collaboratori scientifici Sezione Sicurezza degli impianti Caposezione e collaboratori scientifici Sezione Radiazioni non ionizzanti Caposezione e collaboratori scientifici

Controlli di sicurezza relativi alle persone 25

120.4

Unità amministrative Funzioni

Ufficio federale dell'aviazione civile Collaboratori per le questioni di sicurezza Capo Strategia e politica aeronautica Capo Sicurezza delle infrastrutture Collaboratori che nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza devono avere accesso a impianti militari Ufficio federale delle strade Collaboratori con accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure a impianti militari a partire dalla zona protetta 2 Ufficio federale delle comunicazioni Capo gestione delle frequenze (FM) Collaboratori Pianificazione delle frequenze (FP) Collaboratori Assegnazione delle frequenze (FZ) Collaboratori Tecnologia radio (GF) Collaboratori Radio monitoring (RM) Capo Servizi di telecomunicazione (TC) Collaboratori Servizi fissi e servizio universale (FG) Capodivisione Radio e televisione (RTV) Consulente giuridico del direttore Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti Tutte

Ispettorato federale della sicurezza nucleare Tutte

3. Funzioni in seno ai Servizi del Parlamento30 Unità amministrative

Funzioni

Segreteria generale Segretari generali dell'Assemblea federale Settore Commissioni e delegazioni di vigilanza Segretari generali supplenti dell'Assemblea federale Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione Tutte

Controllo parlamentare dell'amministrazione Tutte

30 Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.

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120.4

Unità amministrative Funzioni

Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino Tutte

Servizio Informazione e comunicazione Capo Informazione e comunicazione Settore Servizi scientifici Capo Servizi scientifici Segretario del Consiglio nazionale Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza Tutte

Settore Relazioni internazionali e lingue Capo Relazioni internazionali e lingue Segreteria delle Commissioni della politica estera Tutte

Servizio linguistico Collaboratori selezionati Settore Risorse, sicurezza e logistica Capo e segretaria amministrativa Servizio Sicurezza e infrastruttura Tutte

Servizio Informatica e nuove tecnologie Tutte, eccettuati i segretari amministrativi Esercizio e servizio uscieri Collaboratori selezionati Integrazione informatica e progetti Tutte

Apprendisti Tutte

4. Funzioni in seno al Tribunale penale federale31 Tutte, eccettuati i giudici 5. Funzioni in seno al Ministero pubblico della Confederazione32 Tutte, eccettuato il procuratore generale della Confederazione e il sostituto procuratore generale della Confederazione 6. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali 31 Elenco

secondo

comunicazione

del Tribunale penale federale.

32 Elenco

secondo

comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione.

Controlli di sicurezza relativi alle persone 27

120.4

Oltre che per le funzioni elencate sopra, un controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere eseguito anche quando tale controllo è previsto da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali.

Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all'estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.

Sicurezza della Confederazione 28

120.4

Allegato 233 (art. 5 cpv. 1)

Funzioni dell'esercito per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone 1. Quartiere generale dell'esercito (QG Es) Formazioni Funzioni

Frazioni dello stato maggiore dell'esercito e rispettivi distaccamenti d'esercizio Tutte

2. Stati maggiori di comando (SM cdo) Formazioni Funzioni

SM cdt FT, SM FT

Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali SM FA, SM cdo Impg FA Tutte

Stato maggiore BLEs Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali Stato maggiore BAC

Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali SM ISQ, SM SC, SM SSMG, SM MILAK, SM SSPE Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali SM reg ter, SM br, SM FOA Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali 3. Fanteria (fant) Formazioni Funzioni

SM bat gran

Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori Cp SM gran, cp gran, cp espl gran Tutte

33 Aggiornato dal n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903) e dal n. II dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 29

120.4

4. Forze aeree Formazioni Funzioni

Impg FA

Tutte

FOA aiuto cond 30

Tutte

FOA av 31

Tutte

FOA DCA 33

Tutte

5. Truppe dell'aiuto alla condotta (trp aiuto cond) Formazioni Funzioni

Bat QG

Tutte

Bat aiuto cond (senza cp scagl cond) Tutte

Bat GE

Tutte

6. Truppe di trasmissione (trp trm) Formazioni Funzioni

Bat ondi, reti amba Tutte

7. Truppe della logistica (trp log) Formazioni Funzioni

Bat log, bat mob log Tutte

Bat infra

Tutte

8. Truppe sanitarie (trp san) Formazioni Funzioni

Bat log san, bat osp, cp san Tutte

Sicurezza della Confederazione 30

120.4

9. Truppe della Sicurezza militare (trp Sic mil) Formazioni Funzioni

Sic mil

Tutte

10. Truppe di difesa NBC (trp difesa NBC) Formazioni Funzioni

Dist impg KAMIR

Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori Labor dif NBC, bat dif NBC, cp interv dif NBC Tutte

11. Giustizia militare (GM) Formazioni Funzioni34 SM UUC

Tutte

TMC Tutte

TMA Tutte

Trib mil

Tutte

12. Istruzione e supporto Formazioni Funzioni

Tutti i dist eser del QG Es Tutte

Dist eser MILAK

Tutti i gradi di truppa e i sottufficiali Dist eser BLEs, dist eser esercizi BLEs Tutte; il DDPS può prevedere eccezioni 34 «Giudice della truppa» non è una funzione della giustizia militare.

Controlli di sicurezza relativi alle persone 31

120.4

13. SM del Consiglio federale Formazioni Funzioni

SM CF CENAL

Tutte

14. Tutte le formazioni Formazioni Funzioni

Tutte

Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli, uff SMG, giudici della truppa, membri del Servizio della Croce Rossa 15. Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali Il livello di controllo delle funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali si fonda sui requisiti del pertinente accordo.

Sicurezza della Confederazione 32

120.4

Allegato 3

(art. 31 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente …35 35 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 1031.