Abrogato per 01.01.2024

01.09.2023 - 01.01.2024
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.09.2017 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.08.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
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01.11.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 31.10.2006
01.07.2005 - 30.09.2005
01.01.2002 - 30.06.2005
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1

Ordinanza

sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) del 19 dicembre 2001 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19, 21 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per
la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza: a.2 degli impiegati delle unità amministrative dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) e dei Servizi del Parlamento; b. dei

militari;

c. di terzi che collaborano a progetti classificati svizzeri o esteri nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure che hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati; d. di impiegati dei Cantoni.


Art. 2

Elenchi delle funzioni soggette al controllo di sicurezza 1

Le funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell'allegato 1.

2

Le funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano nell'allegato 2.

3

Sono fatte salve le convenzioni internazionali approvate dall'Assemblea federale e dal Consiglio federale.

4

Al più tardi ogni cinque anni il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2.

RU 2002 377

1 RS

120

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

3 RS

172.010.1

120.4

Sicurezza della Confederazione 2

120.4

5

La Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo. Questi elenchi dettagliati non sono pubblicati.

Essi possono essere consultati dalle persone interessate e dalle autorità competenti.


Art. 3

Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza.

Capitolo 2: Modalità della procedura di controllo Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4

Impiegati della Confederazione 1

Nell'Amministrazione federale è eseguito un controllo di sicurezza nei confronti delle persone previste, in qualità di candidati o di impiegati della Confederazione, per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1.

2

Prima della firma del contratto nel caso di attribuzioni di posti per i quali è stata presentata una candidatura, o al momento dell'offerta di assunzione della nuova funzione nel caso di attribuzioni di posti senza candidatura, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers) per costituire o modificare il pertinente rapporto di lavoro rende attenta la persona interessata al fatto che, in caso di risposta affermativa per quanto concerne il posto, essa è soggetta al controllo di sicurezza ed eventualmente, conformemente all'articolo 2, a controlli di sicurezza periodici.


Art. 5


5

Militari e persone assegnate all'esercito Nei confronti di militari e di persone assegnate all'esercito è eseguito un controllo di sicurezza se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.

4 RS

172.220.111.3 5

Nuovo testo giusta l'art. 13 dell'O del 29 set. 2006 sul Servizio della Croce Rossa, in vigore dal 1° nov. 2006 (RS 513.52).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 3

120.4


Art. 6

Terzi Nei confronti di terzi è eseguito un controllo di sicurezza se: a. nell'ambito di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna e hanno quindi accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.


Art. 7

Impiegati dei Cantoni Nei confronti di impiegati dei Cantoni è eseguito un controllo di sicurezza su richiesta dell'autorità cantonale competente se la persona interessata assume una funzione nell'ambito della quale collabora direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Sezione 2: Procedura di controllo

Art. 8

Verifica preventiva

1

Prima di avviare il controllo di sicurezza, il servizio specializzato verifica se la persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in quanto titolare di un'altra funzione.

2

Se costata che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato ne informa l'autorità richiedente (art. 13); in simili casi questa può rinunciare al controllo. È fatto salvo l'articolo 19.

3

Se costata che la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo nel corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato avvia direttamente il controllo di sicurezza. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale.


Art. 9

Graduazione dei controlli di sicurezza I controlli di sicurezza sono eseguiti in base alla graduazione seguente: a. controllo di sicurezza di base; b. controllo di sicurezza ampliato; c. controllo di sicurezza ampliato con audizione.

Sicurezza della Confederazione 4

120.4


Art. 10

Controllo di sicurezza di base 1

È eseguito un controllo di sicurezza di base nei confronti di: a. impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;

b. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE;

c. militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a sottufficiale o a sottufficiale superiore dell'esercito svizzero;

d. persone che hanno accesso a impianti militari che comprendono esclusivamente una zona protetta 2.

2

Nell'ambito dei controlli di sicurezza di base i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

3

Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all'articolo 12.


Art. 11

Controllo di sicurezza ampliato 1

È eseguito un controllo di sicurezza ampliato nei confronti di: a. impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO;

b. militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate SEGRETO; c. persone che hanno accesso a materiale dell'esercito SEGRETO; d. persone che hanno accesso a impianti militari con zone protette 2 e 3; e. persone che hanno accesso a informazioni estere classificate; f.

persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera all'estero nell'ambito di una missione ufficiale; g. persone soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali; h. persone che collaborano a compiti secondo la LMSI o a compiti di giustizia e polizia rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; i.

militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a ufficiale dell'esercito svizzero;

Controlli di sicurezza relativi alle persone 5

120.4

j.6 militari conformemente all'articolo 5 previsti per una funzione di condotta o di stato maggiore nell'esercito svizzero a partire dal livello di capitano oppure come ufficiali specialisti, aiutanti sottufficiali, aiutanti di stato maggiore, aiutanti maggiori o aiutanti capi.

2

Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-e LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

3

Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con audizione conformemente all'articolo 12.


Art. 12

Controllo di sicurezza ampliato con audizione 1

È eseguito un controllo di sicurezza ampliato con audizione nei confronti di candidati a un posto federale e nei confronti di impiegati della Confederazione che:

a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi; b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione.

2

Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati con audizione i dati sono rilevati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-f LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

3

In caso di avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione, l'autorità richiedente presenta, oltre al modulo vero e proprio relativo ai controlli di sicurezza, anche il modulo «Dati personali».

4

Le audizioni hanno luogo nella lingua materna della persona interrogata, sempre che si tratti di una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano).

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza

Art. 13

Avvio del controllo di sicurezza L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente) è: a. per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità competente per preparare l'assunzione o per l'attribuzione dei compiti; 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

Sicurezza della Confederazione 6

120.4

b.7 per i militari: lo Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs) in seno all'Aggruppamento Difesa del DDPS o i comandanti di Grandi Unità, stati maggiori di comando, corpi di truppa, centri di competenza, settori «Istruzione e supporto», servizi di perfezionamento della truppa e servizi d'istruzione di base nonché i comandanti/i capi del quartiere generale dell'esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale per il tramite dello SMCOEs.

c. ...8 d. per terzi che partecipano a progetti classificati: l'autorità che affida il pertinente mandato;

e. per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.


Art. 14

Utilizzazione dei moduli relativi ai controlli di sicurezza 1

Nel modulo da utilizzare per il controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i possibili rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all'adempimento del mandato nonché il pertinente livello di controllo conformemente all'articolo 9. Essa invia alla persona da controllare il modulo, unitamente al promemoria concernente i controlli di sicurezza e, eventualmente, al modulo «Dati personali».

2

Se acconsente all'esecuzione del controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all'autorità richiedente i moduli datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

3

L'autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di sicurezza trasmettendogli il modulo relativo ai controlli di sicurezza sotto forma cartacea oppure per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 18.

4

Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato per il tramite del servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.


Art. 15

Autorizzazioni

1

Firmando il modulo, la persona interessata conferma espressamente che: a. autorizza il servizio specializzato a eseguire la raccolta dei dati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI;

b. acconsente che i dati del modulo «Dati personali» siano utilizzati per il controllo di sicurezza.

2

L'autorizzazione per l'interrogazione di terze persone ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI è richiesta alle persone interessate singolarmente per ognuna delle persone da interrogare.

3

L'autorizzazione per la raccolta dei dati è valevole sei mesi e può essere revocata in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

8 Abrogata

dal

n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 7

120.4

4

Se la raccolta dei dati non può essere conclusa entro sei mesi, il servizio specializzato chiede alla persona interessata una proroga di sei mesi del termine per la raccolta dei dati.


Art. 16

Interruzione del controllo di sicurezza 1

Se la persona da controllare ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i nuovi compiti o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto il servizio specializzato.

2

Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione esistente nonché i dati registrati elettronicamente.


Art. 17

Raccolta dei dati

1

Per l'adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:

a. al casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)9; b. al sistema informatizzato di ricerca (RIPOL)10; c. al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS)11;

d. al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS)12.

2

Per rilevare ulteriori dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali.


Art. 18

Sistema elettronico di gestione e consultazione dei dati 1

Per la gestione dei suoi dati e la consultazione automatizzata dei registri di cui all'articolo 17, il servizio specializzato impiega un sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD).

2

Sempreché ciò sia previsto da un norma cantonale, il servizio specializzato può eseguire anche la consultazione automatizzata dei pertinenti registri e delle pertinenti banche dati cantonali.

3

Il servizio specializzato può autorizzare autorità richiedenti in Svizzera e rappresentanze svizzere all'estero ad accedere a SIBAD per consultare i dati di base delle persone controllate, per registrare e inizializzare elettronicamente dati destinati al controllo di sicurezza nonché per ricevere le decisioni del servizio specializzato. Le

9 Cfr.

RS

331

10 Cfr.

RS

172.213.61

11 Cfr.

RS

120.3

12 Cfr.

RS

361.2

Sicurezza della Confederazione 8

120.4

autorità richiedenti hanno accesso unicamente ai dati di base delle persone controllate del proprio settore. La consultazione di valutazioni negative o di valutazioni vincolate è riservata esclusivamente al servizio specializzato.

4

Il servizio specializzato può trasmettere le sue decisioni alle autorità di cui al capoverso 3 per via elettronica.


Art. 19

Ripetizione del controllo di sicurezza 1

Il controllo di sicurezza è ripetuto al più tardi dopo cinque anni: a. nei confronti delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a-e; b. nei confronti delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a e b.

2

La Cancelleria federale e i singoli dipartimenti designano nel proprio elenco dettagliato delle funzioni le singole funzioni per le quali è necessario ripetere periodicamente il controllo di sicurezza nonché la pertinente frequenza dei controlli.

3

Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono sorti nuovi rischi, segnatamente prima di una promozione militare, prima dell'assunzione di nuovi compiti nonché per quanto concerne il personale destinato a un impiego all'estero, essa può avviare una ripetizione del controllo presso il servizio specializzato prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1.

4

Per quanto concerne la frequenza della ripetizione dei controlli di sicurezza, il DFAE può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale obbligato a trasferirsi e impiegato all'estero.

5

Nei confronti di persone che hanno accesso a informazioni militari estere classificate, il controllo di sicurezza è ripetuto conformemente alla frequenza stabilita nella pertinente convenzione internazionale, al più tardi però dopo cinque anni.

6

L'autorità richiedente è responsabile dell'avvio della ripetizione del controllo.

7

La procedura per la ripetizione dei controlli di sicurezza corrisponde di regola a quella del primo controllo. Tuttavia, se i criteri di controllo si discostano da quelli del primo controllo, il controllo ha luogo secondo la procedura in vigore per il pertinente livello.

Capitolo 3: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 20

Diritto di essere sentiti 1

Se considera la possibilità di emanare una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata, il servizio specializzato accorda alla persona interessata il diritto d'essere sentita offrendole l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito degli accertamenti.

2

La persona interessata può visionare in ogni momento il fascicolo relativo al controllo presso il servizio specializzato; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale

Controlli di sicurezza relativi alle persone 9

120.4

del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati (LPD) nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA). La decisione sui rischi può essere basata unicamente su dati che sono stati resi noti alla persona interessata.

3

La persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere: a. alla rettifica o alla distruzione dei dati inesatti o superati; b. alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi (supposizioni o meri sospetti); c. all'apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.


Art. 21

Decisione 1 Di regola il servizio specializzato emette una decisione in merito all'esito del controllo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di controllo. Può essere emanata:

a. una decisione sui rischi positiva: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata non rappresenti un rischio per la sicurezza; b. una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva; c. una decisione sui rischi negativa: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza; d. una decisione d'accertamento: per mancata disponibilità di dati il servizio specializzato non è in grado di rilevare i dati necessari per emanare una decisione sui rischi.

2

La decisione è notificata alla persona interessata nonché all'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 13 a destinazione dell'istanza decisionale ai sensi dell'articolo 23 e, all'occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.

3

Il servizio specializzato notifica le decisioni relative a terzi di cui al capoverso 1 lettere b-d anche al datore di lavoro o a eventuali altri legittimati a ricorrere.


Art. 22


15



Art. 23

Istanze decisionali

Sono competenti per l'assunzione o per l'attribuzione della funzione o dei nuovi compiti le autorità seguenti (istanze decisionali): a. per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità incaricata dell'assunzione o dell'attribuzione dei compiti;

13 RS

235.1

14 RS

172.021

15 Abrogato dal n. II 1 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sicurezza della Confederazione 10

120.4

b. per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi positiva: l'organo incaricato dell'amministrazione o del controllo di corpo; c.16 per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una decisione sui rischi negativa, una decisione sui rischi vincolata o una decisione d'accertamento: 1. per i membri degli stati maggiori del Consiglio federale e del quartiere generale dell'esercito: il capo dell'esercito, 2. per i militari di altri stati maggiori o altre unità e dei settori «Istruzione e supporto»: lo SMCOEs, se necessario d'intesa con i comandanti delle Forze terrestri o delle Forze aeree nonché con i capi della Base logistica dell'esercito, dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito o della Base d'aiuto alla condotta; d. per terzi che partecipano a progetti militari classificati: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale; e. per terzi che partecipano a progetti civili classificati: l'autorità federale che affida il mandato;

f.

per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.


Art. 24

Conseguenze della decisione 1

L'istanza decisionale non è vincolata alla decisione del servizio specializzato.

2

Dopo il ricevimento della decisione del servizio specializzato, l'istanza decisionale notifica la propria decisione alla persona controllata. Nel caso di terzi, essa comunica tale decisione anche al datore di lavoro.

3

L'istanza decisionale informa per scritto il servizio specializzato entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di quest'ultimo se ha preso una decisione che si discosta dalla decisione del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel SIBAD che la decisione finale è stata emanata secondo il tenore della sua decisione.

4

Se, nell'ambito di un controllo relativo a un militare, l'istanza decisionale aderisce alla decisione sui rischi positiva del servizio specializzato, la decisione finale non è più comunicata separatamente al militare. Le autorità militari competenti assicurano che la loro decisione sia immessa nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).

5

L'istanza decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo.

Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 11

120.4

Capitolo 4: Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati

Art. 25

Trattamento dei dati

1

Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.

2

Esso fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.


Art. 26

Utilizzazione dei dati 1

Il fascicolo relativo al controllo di sicurezza non può essere utilizzato per scopi diversi da quello definito nell'articolo 17; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata.

2

Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, il servizio specializzato trasmette all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta. I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.


Art. 27

Conservazione dei fascicoli relativi ai controlli 1

Il servizio specializzato conserva i fascicoli relativi ai controlli fino a quando la persona interessata occupa il posto o esercita la funzione o collabora all'esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

2

Se prima della scadenza di questo termine l'autorità richiedente informa per scritto il servizio specializzato che la persona interessata non esercita più la funzione o non collabora più all'esecuzione del mandato, il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

3

I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 20 gennaio 199917 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.


Art. 29

Disposizioni transitorie 1

Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valevoli fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle procedure della presente ordinanza.

17 [RU

1999 655]

Sicurezza della Confederazione 12

120.4

2

Le persone che, in seno all'Amministrazione federale o all'esercito, esercitano una funzione che secondo il diritto anteriore non era soggetta al controllo di sicurezza, ma che figura ora nell'elenco di cui all'articolo 2, sono sottoposte al controllo se l'autorità richiedente ha motivo di presumere che potrebbero sorgere nuovi rischi per la sicurezza. 3 Nel caso delle persone di cui al capoverso 2, l'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

4

Le procedure di controllo avviate prima del 31 dicembre 2001 sono rette dal diritto previgente.


Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002.

Controlli di sicurezza relativi alle persone 13

120.4

Allegato 118 (art. 2 cpv. 1)

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone19 (Stato: aprile 2005) 1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale Funzioni Segretari generali e loro supplenti
Vicecancelliere Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Capi dell'informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Relatori e consulenti Segretari di Stato Procuratore generale della Confederazione e procuratore generale supplente della Confederazione Uscieri del Consiglio federale e autisti del Consiglio federale Membri di stati maggiori per le situazioni straordinarie Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni seguenti: Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Ufficio federale della cultura

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

Ufficio federale della sanità pubblica

Ufficio federale di statistica

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

18 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

19 Conformemente all'art. 2 cpv. 5 OCSP la Cancelleria federale e i Dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo.

Sicurezza della Confederazione 14

120.4

il Settore dei politecnici federali e il Consiglio dei Politecnici federali

gli istituti e le aziende indipendenti seguenti: - Istituto

Paul

Scherrer

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca

- Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque

Istituto svizzero di diritto comparato

Istituto federale della proprietà intellettuale

Ufficio federale di metrologia20

Ufficio federale dello sport

Ufficio federale del personale

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Regìa federale degli alcool

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Controllo federale delle finanze

Ufficio federale di veterinaria

Ufficio federale delle abitazioni

Ufficio federale dei trasporti

- ...21Ufficio federale delle strade

Ufficio federale delle comunicazioni

Ufficio federale dell'ambiente22

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

20 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

21 La designazione dell'unità amministrativa è stata abrogata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

22 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Controlli di sicurezza relativi alle persone 15

120.4

2. Funzioni supplementari nei singoli Dipartimenti e nella Cancelleria federale Cancelleria federale Unità organizzative

Funzioni

Nessuna funzione supplementare Dipartimento federale degli affari esteri Unità organizzative

Funzioni

Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto Dipartimento federale dell'interno Unità organizzative

Funzioni

SG DFI

Pianificazione e coordinamento degli affari Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori Dipartimento federale di giustizia e polizia Unità organizzative

Funzioni

SG DFGP

Capo e capo supplente Informatica DFGP (CIO DFGP) Controllori

Informatica

DFGP

Capo e capo supplente Finanze + controlling DFGP Consulenti giuridici DFGP Rappresentanti DFGP formazione alla condotta strategica - Ispettorato e compiti speciali Capo e capo supplente Consulente per la protezione dei dati del Dipartimento Ispettori - Risorse

Consulente per la sicurezza informatica del Dipartimento Centro del servizio informatico Capo CSI e capo supplente Capo stato maggiore della pianificazione, del controlling e della gestione della qualità

Sicurezza della Confederazione 16

120.4

Unità organizzative Funzioni

Controllore

Responsabile per la gestione della qualità Incaricato per la sicurezza informatica Capo stato maggiore del personale Capidivisione

e

sost

Capisezione e sost

Collaboratori tecnici di tutte le sezioni dello stato maggiore del personale Ufficio federale di polizia Tutte le unità organizzative Collaboratori di progetti classificati di fedpol Apprendisti

di

commercio

Stato maggiore di direzione Capo dello Stato maggiore Assistenti Relatori
Capo e collaboratori dell'Office Management Capo dell'unità Politica dell'ufficio e direzione Collaboratori, addetto al controlling e coordinatore della polizia dell'unità Pianificazione dell'Ufficio Capo e capo supplente Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti Capo e capo supplente Servizi linguistici Traduttori

Capo e capo supplente dell'Ufficio stampa/ Comunicazione Redattori

online

Capo e capo supplente Servizio giuridico Consulente per la protezione dei dati Capo del servizio psicologico Collaboratori scientifici e giuridici Stato maggiore per lo sviluppo internazionale e la gestione dello stato di crisi Capo e capo supplente SINDEC Assistente della segreteria Collaboratori Situazioni di crisi, Interventi all'estero, Cooperazione internazionale in materia di polizia Polizia giudiziaria federale Capodivisione principale PGF e sost Capo dello Stato maggiore Assistenti Relatori

specializzati

Traduttori Interpreti
Verbalisti

Controlli di sicurezza relativi alle persone 17

120.4

Unità organizzative Funzioni

Capidivisione

Capi dei commissariati e sost Ufficiali

inquirenti

Inquirenti indagini preliminari e inquirenti Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia Coordinatori con funzione di Desk Officer Coordinatori tra i Paesi Addetti di polizia Paesi, Interpol, Europol Capi d'intervento, commissari Assistenti nell'applicazione informatica POLSYS Capo del Servizio di controllo e sost Servizio federale di sicurezza Capodivisione SFS e sost Capi dei commissariati e sost Capisezione e sost

Commissari e ispettori Capo del servizio d'allarme e sost Capoturno Specialisti
Consulenti specializzati

Capi d'intervento del servizio diurno e notturno Personale

della

portineria

Redattori Assistenti
Collaboratori della segreteria Collaboratori

giuridici

Collaboratori del servizio notturno Servizio di analisi e prevenzione Capodivisione principale SAP e sost Assistenti di segreteria Traduttori Relatori
Capidivisione e

sost

Capisezione e sost

Capi dei commissariati e sost Commissari

Capi e collaboratori Servizio degli stranieri, Controllo delle foto e dei passaporti, Centro federale di situazione, Uffici centrali, Controlli di sicurezza relativi alle persone Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia Servizi

Capodivisione Servizi e sost Assistenti

Capisezione e sost

Sicurezza della Confederazione 18

120.4

Unità organizzative Funzioni

Capiservizio e sost Responsabili dei servizi e sost Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia Supporto

Capodivisione Supporto e sost Assistenti di divisione Capi e collaboratori delle sezioni Personale, Finanze, Informatica, Esercizio, Biblioteca e documentazione (POLDOK) Ufficio federale di giustizia Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Capodivisione e sost Capisezione e sost Collaboratori scientifici (giuristi) Impiegati specialisti Ministero pubblico della Confederazione Procuratore generale della Confederazione e supplente Procuratori federali della Confederazione e loro supplenti Assistenti dei procuratori federali della Confederazione Attuari/verbalisti dei procuratori pubblici della Confederazione Consulenti in materia di criminalità organizzata negli Stati baltici Segretario di direzione Addetto stampa e sost Servizio giuridico

Capo del Servizio giuridico e sost Giuristi Assistenza giudiziaria e collaborazione internazionale/ intercantonale Capo e sost Attuari/verbalisti del capo Esecuzione dell'assistenza giudiziaria Giuristi Servizio di stato maggiore Capo e sost Collaboratori specialisti Traduttori Servizio degli esperti finanziari Capo Esperti finanziari

Controlli di sicurezza relativi alle persone 19

120.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Unità organizzative

Funzioni

SG DDPS

Supporto capo del DDPS e SG Segretari della Direzione del Dipartimento e della SG Ufficio dell'uditore in capo Capo, sost e collaboratori Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva Capo, sost e collaboratori Stato maggiore del capo del DDPS Capo e sost

- Sicurezza interna Collaboratori

- Affari del Consiglio federale Collaboratori - Affari parlamentari Collaboratori

- Pianificazione del Dipartimento/controlling Collaboratori

- Ispettorato

Collaboratori

Comunicazione

Capo, sost e portavoce Finanze DDPS

Capo e sost

Personale DDPS

Capo e sost

- Diritto del personale Capo

Informatica DDPS

Capo, sost e collaboratori Politica di assetto territoriale e politica ambientale Capo, sost e collaboratori Diritto

Capo e sost

Centro danni

Capo e sost

Servizi centrali

Capo e sost

- Gestione delle pratiche Capo e sost

- Finanze SG

Capo e sost

- Personale SG

Capo e sost

- Informatica e sicurezza della SG

Capo e sost

Direzione della politica di sicurezza Collaboratori

Servizio informazioni strategico Collaboratori

Sicurezza della Confederazione 20

120.4

Unità organizzative Funzioni

Difesa

Protezione delle informazioni e delle opere Capo PIO e collaboratori Stato maggiore del capo dell'esercito Capo di stato maggiore CEs Consulente scientifico CEs Capo Controlling D

Ufficiale superiore addetto CEs (d e f) Collaboratori

scientifici

CEs

Collaboratori specialisti Affari CEs Capo Servizi di stato maggiore Assistenti

CEs

Collaboratori del segretariato CEs Assistenti e collaboratori dei Servizi di stato maggiore Grafici Autisti
Capo Comunicazione D e sost Assistenti scientifici e collaboratori specialisti della Comunicazione D Responsabili di progetto dell'Ispettorato delle finanze D e sost Ispettori delle finanze D Personale Difesa Collaboratori

Stato maggiore dell'istruzione operativa Collaboratori

Relazioni internazionali D Collaboratori

Stato maggiore di pianificazione dell'esercito Collaboratori

Stato maggiore di condotta dell'esercito Collaboratori

Forze terrestri Stato maggiore delle Forze terrestri Capo cdo/stato maggiore dello SM delle FT, sost e collaboratori Personale FT

Capo, sost e collaboratori Pilotaggio FT

Capo, sost e collaboratori Comunicazione Forze terrestri Capo, sost e collaboratori

Controlli di sicurezza relativi alle persone 21

120.4

Unità organizzative Funzioni

Stato maggiore del Comando dell'istruzione delle Forze terrestri Capo dell'istruzione FT (capo istr FT), sost e collaboratori cdo/SM - Formazione d'addestramento della fanteria

Cdt FOA fant, sost e collaboratori cdo/SM - Formazione d'addestramento dei blindati

Cdt FOA bl, sost e collaboratori cdo/SM - Formazione d'addestramento dell'artiglieria

Cdt FOA art, sost e collaboratori cdo/SM - Formazione d'addestramento del genio/del salvataggio Cdt FOA G/salv, sost e collaboratori cdo/SM - Formazione d'addestramento delle trasmissioni/dell'aiuto alla condotta Cdt FOA trm/aiuto cond, sost e collaboratori cdo/SM - Formazione d'addestramento della logistica

Cdt FOA log, sost e collaboratori cdo/SM Regioni territoriali

Cdt reg ter, sost e collaboratori cdo/SM Sicurezza militare

Cdt Sic mil, sost e collaboratori cdo/SM Stato maggiore d'impiego delle Forze terrestri Capo SM impg FT, sost e collaboratori cdo/SM Capo brigate, sost e collaboratori cdo/SM Forze aeree

Stato maggiore del comandante delle Forze aeree Collaboratori

Stato maggiore delle Forze aeree Capo, sost e collaboratori Stato maggiore d'impiego delle Forze aeree Capo, sost e collaboratori Servizi centrali delle Forze aeree Capo e sost Capo dei Servizi di stato maggiore/incaricato della sicurezza FA Capo Personale FA

Assistenti Servizio del personale Capo Assistenza al personale Capi settori del personale Capo Comunicazione, sost, collaboratori e content master Capo

Finanze

Capo Contabilità finanziaria e sost del capo Finanze Capo Contabilità aziendale/Controlling Capo Servizio giuridico e sost del capo ScFA Sost del capo Servizio giuridico

Sicurezza della Confederazione 22

120.4

Unità organizzative Funzioni

Capo Organizzazione dei beneficiari di prestazioni informatiche delle FA (OBP infm FA) Coordinatori dei beneficiari di prestazioni Pianificatori

informatici/controller Responsabili dei progetti informatici Incaricato della sicurezza informatica Stato maggiore del Comando dell'istruzione delle Forze aeree Capo dell'istruzione FA (capo istr FA) e sost Ufficiali di professione, sottufficiali di professione e insegnanti specialisti delle FA - Stato maggiore personale del capo istr FA

Collaboratori

- Servizio Impg personale insegnante FA/Pers delle truppe Collaboratori

- Sost del capo istr FA Collaboratori

- Addestramento cond G aer Collaboratori

- Istituto di medicina aeronautica Capo, sost e collaboratori - Formazione d'addestramento dell'aviazione

Cdt FOA av, sost e collaboratori cdo/SM - Squadra di vigilanza Cdt Sq vig, sost e collaboratori - Formazione d'addestramento della difesa contraerea Cdt FOA DCA, sost e collaboratori cdo/SM - Formazione d'addestramento dell'aiuto alla condotta FA Cdt FOA aiuto cond FA, sost e collaboratori cdo/SM Esercizi delle Forze aeree Collaboratori

Base logistica dell'esercito Stato maggiore BLEs

Capo e collaboratori Operazioni logistiche Capo, sost e collaboratori Sviluppo aziendale

Capo, sost e collaboratori Personale

Capo, sost e collaboratori Gestione integrata della logistica Capo, sost e collaboratori Finanze Capo, sost e collaboratori Commercio

Capo, sost e collaboratori Informatica

Capo, sost e collaboratori Brigata logistica

Capo, sost e collaboratori Sistemi e materiale

Capo, sost e collaboratori Sanità militare

Capo, sost e collaboratori Infrastruttura

Capo, sost e collaboratori

Controlli di sicurezza relativi alle persone 23

120.4

Unità organizzative Funzioni

Centro di prestazioni Capo, sost e collaboratori Farmacia dell'esercito Capo, sost e collaboratori Istruzione superiore dei quadri dell'esercito Collaboratori cdo/SM

Scuola centrale

Cdt SC, sost e collaboratori cdo/SM Scuola di stato maggiore generale Cdt SSMG, sost e collaboratori cdo/SM Accademia militare Cdt MILAK, sost e collaboratori cdo/SM Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito Cdt SSPE, sost e collaboratori cdo/SM Centro d'allenamento tattico Cdt CAT, sost collaboratori cdo/SM Ufficio federale Base d'aiuto alla condotta Collaboratori

armasuisse

Collaboratori del capo dell'armamento Responsabile e collaboratori dell'ispettorato delle finanze Settore aziendale Servizi centrali Capo del settore aziendale e sost Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Aiuto alla condotta, Diritto, Personale, Finanze, Informatica OUI, Gestione del materiale Ufficio federale dei sistemi di condotta, telematici e d'istruzione Capo e collaboratori Coadiutorato direttivo, Sistemi di condotta, Sistemi telematici, Sistemi d'istruzione Ufficio federale dei sistemi d'arma, dei veicoli e del materiale Capo e collaboratori Coadiutorato direttivo, Sistemi aeronautici, Sistemi terrestri e munizioni, Veicoli da trasporto, materiale del genio e di salvataggio, Equipaggiamento e materiale di protezione ABC Settore aziendale Costruzioni Capo del settore aziendale e sost Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Pianificazione, Controlling, Commercio, Costruzioni, Basi tecniche delle costruzioni, Costruzioni per la difesa, Costruzioni per l'istruzione e l'esercizio, Immobili militari Settore aziendale Scienza e tecnologia Capo del settore aziendale e sost Capo e collaboratori Coadiutorato di settore, Aeronautica e elettronica, Analisi e sistemi, Gestione della qualità, Supporto tecnico, Commercio e supporto

Sicurezza della Confederazione 24

120.4

Unità organizzative Funzioni

Ufficio federale di topografia (swisstopo) Capo del centro di competenza «Istituto geografico militare» e sost Collaboratori del Centro di produzione tipografia Capo del processo parziale produzione cartografia
tematica

Capo del Centro di produzione di dati grafici, sost
e collaboratori tecnici Amministratori

dei

sistemi

Specialisti

delle

applicazioni

Protezione della popolazione Ufficio federale della protezione della popolazione Stato maggiore

Segretario di direzione e sost Concezione e coordinamento Capo Concezione e coordinamento e sost Laboratorio Spiez

Capo LS e collaboratori Centrale nazionale d'allarme Capo CENAL e collaboratori Istruzione

Capo Istruzione e sost Infrastruttura

Capo Infrastruttura e sost Collaboratori Stato maggiore e Telematica Sistemi tecnici e Costruzioni est: collaboratori che hanno accesso a informazioni sensibili Capo Allarme e sost

Supporto

Capo Supporto e sost Capo Coordinamento degli affari e sost Capo Archiviazione centralizzata e sost Sport Ufficio federale dello sport Nessuna funzione supplementare Dipartimento federale delle finanze Unità organizzative

Funzioni

SG DFF

Incaricato della sicurezza Dipartimento Incaricato della sicurezza informatica Dipartimento Responsabile specialista SAP Dipartimento Amministrazione federale delle dogane Capo Cgcf Capisezione e ufficiali del Comando centrale Cgcf Comandanti delle guardie di confine I-IV

Controlli di sicurezza relativi alle persone 25

120.4

Unità organizzative Funzioni

Membri del Cgcf con accesso a sistemi classificati Ufficio federale dell'informa- tica e della telecomunicazione Collaboratori

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Divisione Gestione immobili Capodivisione

Assistenti GPF, NIm e P - Gestione del portafoglio (GPF)

Capocomparto Amministratori di portafogli - Normative sugli immobili (NIm)

Capocomparto Capiprogetto - Perizie (P)

Capocomparto

Capigruppo Periti Divisione Gestione progetti (GPr) Capodivisione Responsabili della realizzazione Svizzera ed estero - GPr Svizzera tedesca Capocomparto Svizzera Capiprogetto Svizzera ed estero - GPr Svizzera romanda Capocomparto Svizzera Capiprogetto

Svizzera

- GPr Ticino

Capocomparto Svizzera ed estero Responsabili delle opere e degli immobili Svizzera ed estero Capiprogetto Svizzera ed estero - GPr Impiantistica

Capocomparto Svizzera ed estero Capiprogetto Svizzera ed estero - GPr Protezione delle acque Capocomparto Svizzera ed estero Capiprogetto Svizzera ed estero - GPr Estero

Capocomparto Svizzera ed estero Capiprogetto Svizzera ed estero Divisione Gestione delle opere e degli immobili Capodivisione

- Gestione dei dati e delle superfici

Capocomparto Amministratori dati e superfici - Immobili

Capocomparto

Stimatori Amministratori immobili

- Gestione ed esercizio delle opere e degli immobili Capocomparto Collaboratori dello Stato maggiore Responsabili delle opere e degli immobili Svizzera e Berna

Sicurezza della Confederazione 26

120.4

Unità organizzative Funzioni

Capo regione Svizzera Capo Centro prestazioni e sostituto Gestori

edifici

Collaboratori

d'esercizio

Capo Falegnameria e collaboratori - Gestione tecnica degli edifici Capocomparto Capo Sicurezza

Capo automazione edifici (AEd) Amministratori

chiusura

edifici

Tecnici sistemi di chiusura Capo Centro tecnico

Tecnici

specialisti

Tecnici

degli

edifici

Capo Servizio tecnico e collaboratori - Servizio del giardinaggio federale

Capocomparto Giardinieri di piante da vaso Giardinieri

paesaggisti

Fioristi - Gestione infrastrutturale degli edifici

Capocomparto Responsabili per i ricevimenti ufficiali Collaboratori immobili di rappresentanza Portinai immobili di rappresentanza Responsabili

bandiere

Capo

Pulizie

Capo Centro di pulizia Ispettori delle pulizie Collaboratori Pulizia degli edifici Settore Logistica

Caposettore Logistica Controller

Logistica

Assistenti

Logistica

Divisione Acquisti

Capodivisione

Segretari - Responsabili del processo Acquisti

Responsabili del processo - Acquisti Informatica/ Burotica

Capocomparto Acquirenti strategici Acquirenti

operativi

Collaboratori

specialisti

Acquisti

- Acquisti Materiale d'ufficio Capocomparto

Acquirenti

strategici

Acquirenti

operativi

Collaboratori

specialisti

Acquisti

Controlli di sicurezza relativi alle persone 27

120.4

Unità organizzative Funzioni

- Acquisti Pubblicazioni Capocomparto

Acquirenti

strategici

Acquirenti

operativi

Collaboratori

specialisti

Acquisti

- Centro di competenze per gli acquisti della Confederazione Capocomparto Giuristi Collaboratori

specialisti

Segretari Divisione Distribuzione Capodivisione

- Responsabili del processo Distribuzione

Responsabili del processo - Servizio clientela

Capocomparto

Collaboratori

specialisti

Smistamento

Responsabili

dell'applicazione

SAP/SD

Collaboratori specialisti Servizio clientela Collaboratori

specialisti

Cataloghi

- Consulenza per l'editoria Capocomparto

Consulenti per l'editoria - Vendita Pubblicazioni Capocomparto

Consulenti specialisti Vendita Collaboratori

Vendita

- Vendita Materiale d'ufficio Capocomparto

Amministratori

Prodotti

Consulenti

Vendita

Consulenti specialisti Vendita - Gestione del materiale, Gestione dei magazzini Capocomparto Capo Magazzino Fellerstrasse Capo Magazzino Schwarzenburgstrasse Collaboratori magazzini, Gestione dei magazzini - Trasporto, Smaltimento Capo Trasporto, Smaltimento Conducenti di autoveicoli Divisione Centro media della Confederazione Capodivisione e collaboratori Segreteria della Commissione federale delle banche Presidente della Commissione delle banche Controllo federale delle finanze Collaboratori

Sicurezza della Confederazione 28

120.4

Dipartimento federale dell'economia Unità organizzative

Funzioni

SG DFE

Capo del servizio diritto e sicurezza Capo dell'Organo d'esecuzione del servizio civile Segretariato di Stato dell'economia (Seco) Capo della Direzione del lavoro Capo del Centro di prestazioni del commercio mondiale Capo della Strategia e coordinazione Relazioni

economiche

bilaterali

Capo del Settore della politica in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/prodotti industriali Capo del Settore dei controlli delle esportazioni/materiale bellico Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Unità organizzative

Funzioni

Servizio per compiti speciali (SG DATEC) Capo del Servizio per compiti speciali Collaboratori specialisti della centrale Collaboratori specialisti dei servizi di controllo regionale Ufficio federale dell'energia Quadri dell'UFE Berna Collaboratori Servizio del personale, Servizio delle finanze, Informatica, Sezione Energia nucleare e Servizio di assistenza Energia nucleare Quadri della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) Ufficio federale dell'ambiente Sezione Paesaggio e infrastrutture Caposezione e collaboratori scientifici
Sezione Sicurezza degli impianti Caposezione e collaboratori scientifici Sezione Radiazioni non ionizzanti Caposezione e collaboratori scientifici Ufficio federale dell'aviazione civile Collaboratori UFAC per le questioni di sicurezza

Controlli di sicurezza relativi alle persone 29

120.4

3. Servizi del Parlamento Segretario generale, segretario generale supplente e segretario generale supplente con funzione di segretario del Consiglio degli Stati Collaboratori della Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle commissioni della gestione delle Camere federali Collaboratori della Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino Collaboratori della Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza Collaboratori del Servizio informatica e nuove tecnologie Collaboratori del Servizio sicurezza e infrastrutture 4. Funzioni soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali Oltre che per le funzioni elencate sopra, sono necessari controlli di sicurezza anche per altre funzioni quando tali controlli sono previsti da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all'estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.

Sicurezza della Confederazione 30

120.4

Allegato 223 (art. 2 cpv. 2)

Funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza relativo alle persone (Stato: aprile 2005) 1. Quartiere generale dell'esercito (QG Es) Formazioni Funzioni

Tutte le frazioni dello stato maggiore dell'esercito e i rispettivi distaccamenti d'esercizio Tutte

2. Stati maggiori di comando (SM cdo) Formazioni Funzioni

SM cdt FT, SM FT, SM impg FT, SM cdo istr FT Tutte

SM cdt FA, SM FA, SM impg FA, SM cdo istr FA Tutte

Stato maggiore BLEs Tutte

Stato maggiore BAC

Tutte

SM ISQ, SM SC, SM SSMG, SM MILAK, SM SSPE, SM CAT Tutte

SM reg ter, SM br, SM FOA Tutte

3. Artiglieria (art) Formazioni Funzioni

Gr art fort

Tutte

23 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4571).

Controlli di sicurezza relativi alle persone 31

120.4

4. Truppe d'aviazione (trp av) Formazioni Funzioni

Tutte

Tutti i suff sup e uff FOA av (senza cp zap aerod), FOA aiuto cond FA Tutte

5. Truppe di difesa contraerea (trp DCA) Formazioni Funzioni

Tutte Tutte

FOA DCA

Tutte

6. Truppe dell'aiuto alla condotta (trp aiuto cond) Formazioni Funzioni

Bat QG

Tutte

Bat aiuto cond (senza cp scagl cdo) Tutte

Bat CGE

Tutte

7. Truppe di trasmissione (trp trm) Formazioni Funzioni

Tutte Tutte

8.

Truppe della logistica (trp log) Formazioni Funzioni

Bat log

Tutte

Bat infra

Tutte

Sicurezza della Confederazione 32

120.4

9. Truppe sanitarie (trp san) Formazioni Funzioni

Bat log san

Tutte

10. Truppe della sicurezza militare (trp sic mil) Formazioni Funzioni

Sic mil

Tutte

11. Truppe di difesa ABC (trp difesa ABC) Formazioni Funzioni

Bat ABC

Tutte

12. Giustizia militare (GM) Formazioni Funzioni

SM UUC

Tutte

TMC Tutte

TMA Tutte

Trib mil

Tutte

13. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, l'«Istruzione e supporto» e gli SM del Consiglio federale Ulteriori funzioni

a. Reclutamento Persone soggette all'obbligo di leva che entrano in considerazione per
l'incorporazione / l'istruzione in una formazione o funzione di questo elenco (conformemente alla pertinente lettera) OCSP: art. 10 lett. b e d

Controlli di sicurezza relativi alle persone 33

120.4

Ulteriori funzioni

b. Perfezionamento (esclusivamente in relazione con l'art. 5 OCSP) Militari previsti per un perfezionamento militare a suff sup o uff se, in ragione della
loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati (conformemente alla pertinente lettera) OCSP: art. 11 lett. i e j c. Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG Tutte (conformemente al pertinente articolo)
OCSP: art. 10 lett. b e d, 11 lett. b-h d. Titolari di una funzione non figuranti nell'elenco Titolari di una funzione non figuranti in questo elenco e che ciononostante sono
soggetti al controllo sulla base degli articoli 10 o 11 OCSP (conformemente al pertinente articolo) OCSP: art. 10 lett. b e d, 11 lett. b-h

Sicurezza della Confederazione 34

120.4