1
Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)
del 19 dicembre 2001 (Stato 2 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19, 21 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per
la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza: a.
degli impiegati delle unità amministrative dell'Amministrazione federale
conformemente all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) e dei Servizi del
Parlamento;
b.
dei militari;
c.
di terzi che collaborano a progetti classificati svizzeri o esteri nell'ambito
della sicurezza interna o esterna oppure che hanno accesso a informazioni,
materiali o impianti classificati; d.
di impiegati dei Cantoni.
Art. 2
Elenchi delle funzioni soggette al controllo di sicurezza 1 Le funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di
sicurezza figurano nell'allegato 1.
2 Le funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano
nell'allegato 2.
3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali approvate dall'Assemblea federale e
dal Consiglio federale.
4 Al più tardi ogni cinque anni il Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS) propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2.
RU 2002 377
1
RS 120.0
2
RS 172.010.1 120.4
Sicurezza della Confederazione 2
120.4
5 La Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo
e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette
funzioni sono sottoposte al controllo. Questi elenchi dettagliati non sono pubblicati.
Essi possono essere consultati dalle persone interessate e dalle autorità competenti.
Art. 3
Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio
specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo
definita nella presente ordinanza.
Capitolo 2: Modalità della procedura di controllo Sezione 1: Persone sottoposte al controllo
Art. 4
Impiegati della Confederazione 1 Nell'Amministrazione federale è eseguito un controllo di sicurezza nei confronti
delle persone previste, in qualità di candidati o di impiegati della Confederazione,
per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1.
2 Prima della firma del contratto nel caso di attribuzioni di posti per i quali è stata
presentata una candidatura, o al momento dell'offerta di assunzione della nuova
funzione nel caso di attribuzioni di posti senza candidatura, l'autorità competente ai
sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers)
per costituire o modificare il pertinente rapporto di lavoro rende attenta la persona
interessata al fatto che, in caso di risposta affermativa per quanto concerne il posto,
essa è soggetta al controllo di sicurezza ed eventualmente, conformemente
all'articolo 2, a controlli di sicurezza periodici.
Art. 5
Militari
Nei confronti dei militari è eseguito un controllo di sicurezza se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.
Art. 6
Terzi
Nei confronti di terzi è eseguito un controllo di sicurezza se: a.
nell'ambito di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati
nell'ambito della sicurezza interna o esterna e hanno quindi accesso a informazioni, materiali o impianti classificati; 3
RS 172.220.111.3
Controlli di sicurezza relativi alle persone 3
120.4
b.
sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.
Art. 7
Impiegati dei Cantoni Nei confronti di impiegati dei Cantoni è eseguito un controllo di sicurezza su richiesta dell'autorità cantonale competente se la persona interessata assume una funzione
nell'ambito della quale collabora direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.
Sezione 2: Procedura di controllo
Art. 8
Verifica preventiva
1 Prima di avviare il controllo di sicurezza, il servizio specializzato verifica se la
persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in
quanto titolare di un'altra funzione.
2 Se costata che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo nel
corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato ne informa l'autorità richiedente (art. 13); in simili casi questa può rinunciare al controllo. È fatto salvo
l'articolo 19.
3 Se costata che la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo nel
corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato avvia direttamente il controllo di sicurezza. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare,
d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale.
Art. 9
Graduazione dei controlli di sicurezza I controlli di sicurezza sono eseguiti in base alla graduazione seguente: a.
controllo di sicurezza di base; b.
controllo di sicurezza ampliato; c.
controllo di sicurezza ampliato con audizione.
Art. 10
Controllo di sicurezza di base 1 È eseguito un controllo di sicurezza di base nei confronti di: a.
impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE; b.
militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE; c.
militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a sottufficiale o a sottufficiale superiore dell'esercito svizzero; d.
persone che hanno accesso a impianti militari che comprendono esclusivamente una zona protetta 2.
Sicurezza della Confederazione 4
120.4
2 Nell'ambito dei controlli di sicurezza di base i dati sono rilevati conformemente
all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e la persona interessata è valutata in
base a tali dati.
3 Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d
LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con
audizione conformemente all'articolo 12.
Art. 11
Controllo di sicurezza ampliato 1 È eseguito un controllo di sicurezza ampliato nei confronti di: a.
impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO; b.
militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate SEGRETO; c.
persone che hanno accesso a materiale dell'esercito SEGRETO; d.
persone che hanno accesso a impianti militari con zone protette 2 e 3; e.
persone che hanno accesso a informazioni estere classificate; f.
persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera all'estero nell'ambito di una missione ufficiale; g.
persone soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali; h.
persone che collaborano a compiti secondo la LMSI o a compiti di giustizia
e polizia rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e che in tale ambito
hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione,
la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gravemente i diritti individuali
delle persone interessate; i.
militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a ufficiale dell'esercito svizzero; j.
militari conformemente all'articolo 5 previsti per una funzione di condotta o
di stato maggiore nell'esercito svizzero a partire dal livello di capitano oppure come ufficiali specialisti o aiutanti di stato maggiore.
2 Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati i dati sono rilevati conformemente
all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-e LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.
3 Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d
LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con
audizione conformemente all'articolo 12.
Art. 12
Controllo di sicurezza ampliato con audizione 1 È eseguito un controllo di sicurezza ampliato con audizione nei confronti di candidati a un posto federale e nei confronti di impiegati della Confederazione che:
Controlli di sicurezza relativi alle persone 5
120.4
a.
hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso
sugli stessi;
b.
hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o
esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione.
2 Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati con audizione i dati sono rilevati
conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-f LMSI e la persona interessata
è valutata in base a tali dati.
3 In caso di avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione, l'autorità richiedente presenta, oltre al modulo vero e proprio relativo ai controlli di sicurezza,
anche il modulo «Dati personali».
4 Le audizioni hanno luogo nella lingua materna della persona interrogata, sempre
che si tratti di una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano).
Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza
Art. 13
Avvio del controllo di sicurezza L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente)
è:
a.
per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità competente per
preparare l'assunzione o per l'attribuzione dei compiti; b.
per i membri di formazioni federali dell'esercito, della riserva di personale e
degli stati maggiori del Consiglio federale: il Gruppo del personale dell'esercito in seno al DDPS oppure i comandanti di truppa e di scuola dell'esercito
svizzero per il tramite del Gruppo del personale dell'esercito; c.
per i membri di formazioni cantonali dell'esercito e le reclute: l'amministrazione militare cantonale oppure i comandanti di truppa e di scuola dell'esercito svizzero per il tramite dell'amministrazione militare cantonale; d.
per terzi che partecipano a progetti classificati: l'autorità che affida il pertinente mandato; e.
per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.
Art. 14
Utilizzazione dei moduli relativi ai controlli di sicurezza 1 Nel modulo da utilizzare per il controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i possibili rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all'adempimento del
mandato nonché il pertinente livello di controllo conformemente all'articolo 9. Essa
invia alla persona da controllare il modulo, unitamente al promemoria concernente i
controlli di sicurezza e, eventualmente, al modulo «Dati personali».
Sicurezza della Confederazione 6
120.4
2 Se acconsente all'esecuzione del controllo di sicurezza, la persona da controllare
rinvia all'autorità richiedente i moduli datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei
moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.
3 L'autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di
sicurezza trasmettendogli il modulo relativo ai controlli di sicurezza sotto forma
cartacea oppure per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 18.
4 Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato per il tramite del servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.
Art. 15
Autorizzazioni
1 Firmando il modulo, la persona interessata conferma espressamente che: a.
autorizza il servizio specializzato a eseguire la raccolta dei dati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI; b.
acconsente che i dati del modulo «Dati personali» siano utilizzati per il controllo di sicurezza.
2 L'autorizzazione per l'interrogazione di terze persone ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI è richiesta alle persone interessate singolarmente per
ognuna delle persone da interrogare.
3 L'autorizzazione per la raccolta dei dati è valevole sei mesi e può essere revocata
in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.
4 Se la raccolta dei dati non può essere conclusa entro sei mesi, il servizio specializzato chiede alla persona interessata una proroga di sei mesi del termine per la raccolta dei dati.
Art. 16
Interruzione del controllo di sicurezza 1 Se la persona da controllare ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo
o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i nuovi compiti
o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto il servizio specializzato.
2 Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione esistente nonché i dati registrati elettronicamente.
Art. 17
Raccolta dei dati
1 Per l'adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti: a.
al casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)4; b.
al sistema informatizzato di ricerca (RIPOL)5; 4
Cfr. RS 331
5
Cfr. RS 172.213.61
Controlli di sicurezza relativi alle persone 7
120.4
c.
al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato
(ISIS)6;
d.
al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e
dei fascicoli (IPAS)7.
2 Per rilevare ulteriori dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della
Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali.
Art. 18
Sistema elettronico di gestione e consultazione dei dati 1 Per la gestione dei suoi dati e la consultazione automatizzata dei registri di cui
all'articolo 17, il servizio specializzato impiega un sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD).
2 Sempreché ciò sia previsto da un norma cantonale, il servizio specializzato può
eseguire anche la consultazione automatizzata dei pertinenti registri e delle pertinenti banche dati cantonali.
3 Il servizio specializzato può autorizzare autorità richiedenti in Svizzera e rappresentanze svizzere all'estero ad accedere a SIBAD per consultare i dati di base delle
persone controllate, per registrare e inizializzare elettronicamente dati destinati al
controllo di sicurezza nonché per ricevere le decisioni del servizio specializzato. Le
autorità richiedenti hanno accesso unicamente ai dati di base delle persone controllate del proprio settore. La consultazione di valutazioni negative o di valutazioni
vincolate è riservata esclusivamente al servizio specializzato.
4 Il servizio specializzato può trasmettere le sue decisioni alle autorità di cui al capoverso 3 per via elettronica.
Art. 19
Ripetizione del controllo di sicurezza 1 Il controllo di sicurezza è ripetuto al più tardi dopo cinque anni: a.
nei confronti delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a-e; b.
nei confronti delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a e b.
2 La Cancelleria federale e i singoli dipartimenti designano nel proprio elenco dettagliato delle funzioni le singole funzioni per le quali è necessario ripetere periodicamente il controllo di sicurezza nonché la pertinente frequenza dei controlli.
3 Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono sorti
nuovi rischi, segnatamente prima di una promozione militare, prima dell'assunzione
di nuovi compiti nonché per quanto concerne il personale destinato a un impiego
all'estero, essa può avviare una ripetizione del controllo presso il servizio specializzato prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1.
6
Cfr. RS 120.3 7
Cfr. RS 361.2
Sicurezza della Confederazione 8
120.4
4 Per quanto concerne la frequenza della ripetizione dei controlli di sicurezza, il
DFAE può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio
personale obbligato a trasferirsi e impiegato all'estero.
5 Nei confronti di persone che hanno accesso a informazioni militari estere classificate, il controllo di sicurezza è ripetuto conformemente alla frequenza stabilita nella
pertinente convenzione internazionale, al più tardi però dopo cinque anni.
6 L'autorità richiedente è responsabile dell'avvio della ripetizione del controllo.
7 La procedura per la ripetizione dei controlli di sicurezza corrisponde di regola a
quella del primo controllo. Tuttavia, se i criteri di controllo si discostano da quelli
del primo controllo, il controllo ha luogo secondo la procedura in vigore per il pertinente livello.
Capitolo 3: Conclusione del controllo di sicurezza
Art. 20
Diritto di essere sentiti 1 Se considera la possibilità di emanare una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata, il servizio specializzato accorda alla persona interessata il
diritto d'essere sentita offrendole l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito
degli accertamenti.
2 La persona interessata può visionare in ogni momento il fascicolo relativo al controllo presso il servizio specializzato; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale
del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati (LPD) nonché gli articoli 27 e 28 della
legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA). La decisione sui rischi può essere basata unicamente su dati che sono stati resi noti alla persona interessata.
3 La persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere: a.
alla rettifica o alla distruzione dei dati inesatti o superati; b.
alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del
trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi (supposizioni o meri sospetti); c.
all'apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.
Art. 21
Decisione
1 Di regola il servizio specializzato emette una decisione in merito all'esito del controllo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di controllo. Può essere emanata: a.
una decisione sui rischi positiva: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata non rappresenti un rischio per la sicurezza; 8
RS 235.1
9
RS 172.021
Controlli di sicurezza relativi alle persone 9
120.4
b.
una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva; c.
una decisione sui rischi negativa: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza; d.
una decisione d'accertamento: per mancata disponibilità di dati il servizio
specializzato non è in grado di rilevare i dati necessari per emanare una decisione sui rischi.
2 La decisione è notificata alla persona interessata nonché all'autorità richiedente ai
sensi dell'articolo 13 a destinazione dell'istanza decisionale ai sensi dell'articolo 23
e, all'occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.
3 Il servizio specializzato notifica le decisioni relative a terzi di cui al capoverso 1
lettere b-d anche al datore di lavoro o a eventuali altri legittimati a ricorrere.
Art. 22
Rimedi giuridici
Contro le decisioni può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del
DDPS.
Art. 23
Istanze decisionali
Sono competenti per l'assunzione o per l'attribuzione della funzione o dei nuovi
compiti le autorità seguenti (istanze decisionali): a.
per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità incaricata dell'assunzione o dell'attribuzione dei compiti; b.
per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una
decisione sui rischi positiva: l'organo incaricato dell'amministrazione o del
controllo di corpo;
c.
per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una
decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata:
1.
per i membri degli stati maggiori del Consiglio federale, dello stato
maggiore dell'esercito o delle truppe d'armata (compresa la riserva di
personale): il capo dello Stato maggiore generale, 2.
per i militari incorporati in altri stati maggiori o in altre unità: il comandante competente del corpo d'armata e il comandante delle Forze
aeree,
3.
per i militari in addestramento presso scuole: il direttore/l'ispettore
delle truppe da combattimento, delle truppe di supporto o delle truppe
della logistica nonché il direttore/capo dell'istruzione delle Forze aeree; d.
per terzi che partecipano a progetti militari classificati: il servizio del DDPS
competente in materia di sicurezza industriale; e.
per terzi che partecipano a progetti civili classificati: l'autorità federale che
affida il mandato;
f.
per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.
Sicurezza della Confederazione 10
120.4
Art. 24
Conseguenze della decisione 1 L'istanza decisionale non è vincolata alla decisione del servizio specializzato.
2 Dopo il ricevimento della decisione del servizio specializzato, l'istanza decisionale
notifica la propria decisione alla persona controllata. Nel caso di terzi, essa comunica tale decisione anche al datore di lavoro.
3 L'istanza decisionale informa per scritto il servizio specializzato entro 30 giorni
dal ricevimento della decisione di quest'ultimo se ha preso una decisione che si discosta dalla decisione del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel SIBAD che la decisione finale è stata emanata secondo il tenore
della sua decisione.
4 Se, nell'ambito di un controllo relativo a un militare, l'istanza decisionale aderisce
alla decisione sui rischi positiva del servizio specializzato, la decisione finale non è
più comunicata separatamente al militare. Le autorità militari competenti assicurano
che la loro decisione sia immessa nel sistema di gestione del personale dell'esercito
(PISA).
5 L'istanza decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere
dal servizio specializzato.
Capitolo 4: Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati
Art. 25
Trattamento dei dati
1 Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il
cui trattamento è illecito per altri motivi.
2 Esso fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.
Art. 26
Utilizzazione dei dati 1 Il fascicolo relativo al controllo di sicurezza non può essere utilizzato per scopi diversi da quello definito nell'articolo 17; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di
un procedimento penale federale contro la persona interessata.
2 Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, il servizio specializzato trasmette all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti
persone la cui candidatura non è stata ritenuta. I fascicoli che l'Archivio federale ha
definito privi di valore archivistico sono distrutti.
Art. 27
Conservazione dei fascicoli relativi ai controlli 1 Il servizio specializzato conserva i fascicoli relativi ai controlli fino a quando la
persona interessata occupa il posto o esercita la funzione o collabora all'esecuzione
Controlli di sicurezza relativi alle persone 11
120.4
del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito il servizio specializzato trasmette i
fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.
2 Se prima della scadenza di questo termine l'autorità richiedente informa per scritto
il servizio specializzato che la persona interessata non esercita più la funzione o non
collabora più all'esecuzione del mandato, il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.
3 I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28
Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 20 gennaio 199910 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è
abrogata.
Art. 29
Disposizioni transitorie 1 Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valevoli fino a quando non sia
stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle procedure della
presente ordinanza.
2 Le persone che, in seno all'Amministrazione federale o all'esercito, esercitano una
funzione che secondo il diritto anteriore non era soggetta al controllo di sicurezza,
ma che figura ora nell'elenco di cui all'articolo 2, sono sottoposte al controllo se
l'autorità richiedente ha motivo di presumere che potrebbero sorgere nuovi rischi
per la sicurezza.
3 Nel caso delle persone di cui al capoverso 2, l'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
4 Le procedure di controllo avviate prima del 31 dicembre 2001 sono rette dal diritto
previgente.
Art. 30
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002.
10
[RU 1999 655]
Sicurezza della Confederazione 12
120.4
Allegato 111 (art. 2 cpv. 1)
Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario
il controllo di sicurezza relativo alle persone12 (Stato: settembre 2001) 1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale Funzioni
Segretari generali nonché loro supplenti, vicecancelliere e vicecancelliera Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera
della Confederazione
Capi dell'informazione dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera
della Confederazione nonché loro supplenti Segretari dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione Relatori e consulenti (eccettuati i relatori specializzati del DFI) Segretari di Stato
Procuratore/procuratrice generale della Confederazione e procuratore/procuratrice
generale supplente della Confederazione Membri di stati maggiori per le situazioni straordinarie Direttori degli aggruppamenti e degli uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni
seguenti:
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
Ufficio federale della cultura
MeteoSvizzera
Ufficio federale della sanità pubblica
Ufficio federale di statistica
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ufficio federale dell'assicurazione militare
Aggruppamento per la scienza e la ricerca
Politecnici federali e Consiglio dei Politecnici federali
11 RU
2002 477
12 Giusta
l'art. 2 cpv. 5 OCSP la Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni
soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità
con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo.
Controlli di sicurezza relativi alle persone 13
120.4
gli istituti e le aziende indipendenti seguenti: Istituto Paul Scherrer; Istituto
federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio; Laboratorio federale
di prova dei materiali e di ricerca; Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque; Istituto svizzero di diritto
comparato; Istituto federale della proprietà intellettuale Ufficio federale dell'educazione e della scienza
Ufficio federale di metrologia e di accreditamento
Ufficio federale del personale
Cassa federale d'assicurazione
Regìa federale degli alcool
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Controllo federale delle finanze
Ufficio federale di veterinaria
Ufficio federale delle abitazioni
Ufficio federale dei trasporti
Ufficio federale dell'aviazione civile
Ufficio federale delle acque e della geologia
Ufficio federale delle strade
Ufficio federale delle comunicazioni
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Sicurezza della Confederazione 14
120.4
2. Funzioni supplementari in singoli dipartimenti e uffici Dipartimento Unità organizzativa Funzione
CaF
Nessuna funzione supplementare DFAE
Membri dei servizi diplomatici
Membri dei servizi consolari
Servizi generali, secondo l'elenco
degli obblighi
DFI
Nessuna funzione supplementare DFGP
SG
SG DFGP - Ispettorato &
compiti speciali
Capo
SG DFGP - Ispettorato &
compiti speciali
Capo supplente
SG DFGP - Ispettorato &
compiti speciali
Consulente per la protezione dei dati
del Dipartimento
SG DFGP - Risorse
Consulente per la sicurezza informatica del Dipartimento SG DFGP
Coordinatore sicurezza interna federale SG DFGP - ICS
Capo
SG DFGP - ICS
Capo supplente
SG DFGP - ICS
Capo stato maggiore della pianificazione, del controlling e della gestione
della qualità
SG DFGP - ICS
Controllore
SG DFGP - ICS
Responsabile per la gestione della
qualità
SG DFGP - ICS
Incaricato per la sicurezza informatica SG DFGP - ICS
Capo stato maggiore del personale SG DFGP - ICS
Capidivisione
SG DFGP - ICS
Sostituti dei capidivisione SG DFGP - ICS
Capisezione
SG DFGP - ICS
Sostituti dei capisezione SG DFGP - ICS
Collaboratori tecnici di tutte le sezioni
dello stato maggiore del personale UFP
UFP Stato maggiore di direzione Capo di stato maggiore
Controlli di sicurezza relativi alle persone 15
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
UFP Politica e direzione dell'Ufficio
Capo
UFP Politica e direzione dell'Ufficio
Collaboratori scientifici UFP Pianificazione dell'Ufficio Controllore
UFP Pianificazione dell'Ufficio Coordinatore della polizia UFP Comunicazione
Capo
UFP Comunicazione
Capo supplente
UFP Servizio giuridico Capo
UFP Servizio giuridico Capo supplente
UFP Servizio giuridico Collaboratori scientifici (giuristi) UFP Servizio giuridico Consulente per la protezione dei dati UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero Capo
UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero Capo supplente
UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero Relatori specializzati ed esperti di situazioni di crisi, Interpol / Europol e
cooperazione internazionale in materia
di polizia
UFP PGF
Capodivisione principale = direttore
supplente (cfr. elenco generale) UFP PGF
Sostituto del capodivisione principale UFP PGF
Capidivisione
UFP PGF
Capi dei commissariati UFP PGF
Sostituti dei capi dei commissariati UFP PGF
Inquirenti inchieste preliminari + inquirenti UFP PGF
Collaboratori specialisti scientifici,
giuridici e di polizia UFP PGF
Coordinatori con funzione di desk officer e coordinatori tra i Paesi UFP PGF
Ufficiali di collegamento tra i Paesi,
Interpol, Europol
UFP PGF
Capi intervento, commissari UFP PGF Assistenza
nell'applicazione informatica POLSYS Assistenti nell'applicazione informatica POLSYS UFP PGF Servizio di controllo Capo del Servizio di controllo UFP PGF Servizio di controllo Sostituto del capo del Servizio di controllo UFP SFS
Capodivisione
UFP SFS
Capo di stato maggiore UFP SFS
Sostituto del capo di stato maggiore UFP SFS
Capisezione
UFP SFS
Sostituti dei capisezione
Sicurezza della Confederazione 16
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
UFP SFS
Commissari e ispettori UFP SFS Organizzazione di protezione
Capo del Servizio d'allarme UFP SFS Organizzazione di protezione
Sostituto del capo del Servizio
d'allarme
UFP SFS Organizzazione di protezione
Capi intervento del servizio diurno e
notturno del Parlamento, di Palazzo
federale e delle ricezioni esterne UFP SFS Organizzazione di protezione
Membri (personale addetto alla ricezione) UFP SFS Organizzazione di protezione durante le
sessioni
Capo, capo supplente e collaboratori UFP SFS
Consulenti specializzati UFP SAP
Capodivisione principale UFP SAP
Sostituto del capodivisione principale UFP SAP
Capidivisione
UFP SAP
Sostituti dei capidivisione UFP SAP
Capisezione, capi dei commissariati e
capi degli Uffici centrali UFP SAP
Sostituti dei capisezione, dei capi dei
commissariati e dei capi degli Uffici
centrali
UFP SAP
Commissari
UFP SAP
Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia UFP Servizi
Capodivisione
UFP Servizi
Sostituto del capodivisione UFP Servizi
Capisezione
UFP Servizi
Sostituti dei capisezione UFP Servizi
Capiservizio + responsabili dei servizi UFP Servizi
Sostituti dei capiservizio + sostituti dei
responsabili dei servizi UFP Servizi
Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia UFP Supporto
Capodivisione
UFP Supporto
Sostituto del capodivisione UFP Supporto e sicurezza Capo
UFP Supporto e sicurezza Capo supplente
UFG
UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Capodivisione
UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Sostituto del capodivisione
Controlli di sicurezza relativi alle persone 17
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Capisezione
UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Sostituti dei capisezione UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Collaboratori specialisti (giuristi) UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Impiegati specialisti MPC
MPC
Procuratore/procuratrice generale della
Confederazione
MPC
Procuratore/procuratrice generale supplente della Confederazione MPC
Procuratori federali MPC
Procuratori federali supplenti MPC
Assistenti dei procuratori federali MPC Servizio giuridico Capo del Servizio giuridico MPC Servizio giuridico Sostituto del capo del Servizio giuridico MPC Servizio giuridico Giuristi
MPC
Consulente in materia di criminalità
organizzata negli Stati baltici MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale / intercantonale Capo
MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale / intercantonale Capo supplente
MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale / intercantonale Giuristi
MPC Servizio di stato maggiore Capo
MPC Servizio di stato maggiore Capo supplente
MPC Servizio di stato maggiore Collaboratori specialisti MPC Servizio degli esperti finanziari
Capo
MPC Servizio degli esperti finanziari
Esperti finanziari
MPC
Attuario / verbalista del capo Esecuzione dell'assistenza giudiziaria MPC
Attuari / verbalisti dei procuratori
pubblici della Confederazione MPC
Segretario/a di direzione MPC
Addetto stampa
MPC
Sostituto dell'addetto stampa
Sicurezza della Confederazione 18
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
DDPS
- SG
Stato maggiore
Collaboratori
Informazione e documentazione Capo e sostituto del capo Divisione di stato maggiore Capo e sostituto del capo
Collaboratori della Divisione di stato
maggiore
Centro per gli affari politici Capo e sostituto del capo Ispettorato
Capo
Collaboratori dell'ispettorato Informatico del Dipartimento Capo
Collaboratori
Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva Capo
Collaboratori dell'Ufficio per l'analisi
della situazione e l'identificazione
tempestiva
Servizio informazioni strategico Capo
Collaboratori del Servizio informazioni strategico Divisione giuridica
Capo
Collaboratori
Ufficio dell'uditore in capo Collaboratori
Ufficio federale della protezione
civile
Collaboratori
- Stato
maggiore
generale
(SMG)
Stato maggiore del capo dello
Stato maggiore generale (CSMG) Collaboratori personali di stato maggiore
Informazione
Controlling dell'esercito
Ispettorato delle finanze
Stato maggiore di condotta del CSMG Divisione della protezione delle
informazioni e delle opere
(DPIO)
Collaboratori
Stato maggiore di condotta del
CSMG
Collaboratori
Ufficio degli addetti alla difesa Collaboratori
Addetti alla difesa
Servizi centrali
Assistente
Servizio giuridico
Informatica
Servizio informazioni militare
Controlli di sicurezza relativi alle persone 19
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
Gruppo della dottrina e
dell'istruzione operativa (Grdio) Collaboratori
Gruppo per il promovimento
della pace e la cooperazione in
materia di sicurezza (Grppcs) Collaboratori
Gruppo dell'aiuto alla condotta
(Grac)
Dottrina e coordinamento dei progetti
Cdo br trm 41
Servizio delle trasmissioni coordinate
della difesa integrata e infrastrutture di
comando del Governo
Sezione delle reti d'ambasciata
Divisione della telematica delle Grandi
Unità
Divisione della guerra elettronica
Divisione del servizio del comando Gruppo della logistica (Grlog) Stato maggiore
Divisione della logistica: concezione e
condotta
Divisione della circolazione e dei trasporti Gruppo operazioni (Grop) Stato maggiore
Divisione della condotta e
dell'impiego
Divisione della mobilitazione
Comando della sicurezza militare Gruppo del personale
dell'esercito (GrpEs)
Reclutamento
Divisione dell'esercizio
Divisione delle scuole/dei corsi e degli
affari relativi agli ufficiali
Divisione delle truppe Gruppo della pianificazione
(Grpian)
Stato maggiore
Sezione della pianificazione generale
Divisione della pianificazione degli
studi prospettivi
Divisione della pianificazione
dell'esercito
Divisione della pianificazione
dell'armamento
Divisione degli immobili militari Gruppo della sanità (Grsan) Stato maggiore
Divisione della condotta e dei servizi
coordinati
Divisione dei servizi medici
Divisione della farmacia dell'esercito
Sicurezza della Confederazione 20
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
- Forze
terrestri
(FT)
Capo delle Forze terrestri Collaboratori addetti alla comunicazione
Collaboratori dell'office management Stato maggiore
Collaboratori di stato maggiore Servizi centrali
Capo e collaboratori addetti
all'informatica
Capo e collaboratori del Servizio giuridico
Capo e collaboratori della pianificazione interna e del controlling
Capo e collaboratori del Servizio di
traduzione
Ufficio federale delle intendenze
delle Forze terrestri (UFIFT) Stato maggiore del direttore
dell'UFIFT
Servizi centrali
Esercizio e manutenzione
Infrastruttura e ambiente
Materiale dell'esercito e beni di sostegno
Rifornimento
Esercizio A e infrastruttura
Esercizio B e materiale dell'esercito
Esercizio C e infrastruttura Gruppo del personale insegnante
(Grpins)
Uff e suff istruttori Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF) Membri del CGF
Ufficio federale delle truppe
di combattimento (UFTC) Divisione del coordinamento e della
gestione
Sezione di stato maggiore
Centro d'istruzione della fanteria
Stato maggiore incaricato delle prove
delle truppe meccanizzate e leggere
Divisione delle truppe meccanizzate e
leggere
Divisione delle procedure d'impiego
Gestione dell'istruzione
Equipaggiamento e realizzazione
Segretariato del direttore
Centro d'istruzione per il combattimento in montagna
Controlli di sicurezza relativi alle persone 21
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
Ufficio federale delle truppe
di supporto (UFTS)
Stato maggiore
Divisione del coordinamento e della
gestione
Divisione dell'artiglieria
Divisione delle truppe da fortezza
Divisione delle truppe del genio
Divisione delle truppe di trasmissione Ufficio federale delle truppe
della logistica (UFTL) Stato maggiore
Divisione del coordinamento e della
gestione
Servizio veterinario
Divisione del materiale
Divisione delle truppe di salvataggio
Divisione delle truppe sanitarie
Divisione delle truppe del sostegno Comando delle Grandi Unità Collaboratori degli uffici delle Grandi
Unità
- Forze
aeree
(FA)
Stato maggiore del comandante Assistenti
Aiutante del comandante delle FA
Servizio del coordinamento
Servizio dell'informazione
Controlling
Servizio degli affari internazionali
Sicurezza di volo
Collaudo e valutazione operativi Servizi centrali delle FA (ScFA) Assistenti Servizi di stato maggiore
Servizio giuridico
Informatica dell'amministrazione
Pianificazione
Gruppo delle operazioni (Grop) Assistenti
Stato maggiore
Struttura dello spazio aereo
Divisione delle operazioni
Divisione dei sistemi di condotta
Cdo br av 31
Squadra di vigilanza/centrale
d'intervento dell'esercito
Cdo br aerod 32
Cdo br DCA 33
Cdo br infm 34
Ufficio federale dell'istruzione
delle Forze aeree (UFIFA) Ufficiale superiore addetto
Assistenti
Servizio del personale insegnante
Sezione del supporto all'istruzione
Sicurezza della Confederazione 22
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
Capo dell'istruzione aeronautica
Capo dell'istruzione degli aerodromi
militari e dell'informatica
Capo dell'istruzione della difesa contraerea
Istituto di medicina aeronautica (IMA) Ufficio federale degli esercizi
delle Forze aeree (UFEFA) Collaboratori
- Aggruppamento
dell'armamento
(ADA)
Amministrazione centrale Collaboratore della direzione;
informazione e documentazione,
infrastruttura, diritto/commercio, trasporti e dogana, finanze e controlling,
tecnologia e qualità, gestione dell'informatica, gestione del materiale Ufficio federale dell'aeronautica
militare e dei sistemi di condotta
(UFAMS)
Collaboratore della direzione; materiale aeronautico; missili, difesa contraerea, ricognitori telecomandati, simulatori;
sistemi di trasmissione e d'informazione di condotta; sistemi di condotta
e della guerra elettronica; elettronica e
optronica
Ufficio federale dei sistemi
d'arma e delle munizioni
(UFSAM)
Collaboratore della direzione;
veicoli da combattimento e simulatori;
armi e munizioni d'artiglieria; armi di
fanteria e munizioni; sistemi d'arma e
munizioni
Ufficio federale del materiale
dell'esercito e delle costruzioni
(UFMC)
Collaboratore della direzione;
equipaggiamento e materiale di protezione ABC; veicoli, materiale del genio e di salvataggio; Labor Spiez; costruzioni per la difesa; costruzioni per
l'istruzione e l'esercizio DFF
SG
Capo degli Affari speciali Amministrazione federale delle
dogane
Capo del Corpo delle guardie di confine Ufficio federale delle
costruzioni e della logistica Collaboratore addetto
all'acquisto/vendita di pubblicazioni
Controlli di sicurezza relativi alle persone 23
120.4
Dipartimento Unità organizzativa Funzione
Collaboratore addetto ai microfilm Ufficio federale dell'informatica
e della telecomunicazione Collaboratore della direzione Informatico aziendale
Specialista in sistemi informatici
Tecnico di reti di distribuzione
Collaboratori esterni
Segreteria della Commissione
federale delle banche
Presidente della Commissione delle
banche
Controllo federale delle finanze Collaboratore del segretariato
Perito
Giurista
Informatico
DFE
SG
Capo del Servizio diritto e sicurezza
Capo dell'Organo d'esecuzione del
servizio civile
Seco
Capo della Direzione del lavoro
Capo del Centro di prestazioni del
commercio mondiale
Capo della strategia e del controllo del
commercio mondiale
Capo del Settore della politica in materia di controllo delle esportazioni e
sanzioni
Capo del Settore dei controlli delle
esportazioni/prodotti industriali
Capo del Settore dei controlli delle
esportazioni/materiale bellico DATEC
SG
Capo del Servizio per compiti speciali
Collaboratori specialisti della centrale
Collaboratori specialisti delle unità
esterne
UFE
Caposezione
Sostituto del caposezione
Funzionario scientifico
Sicurezza della Confederazione 24
120.4
3. Servizi del Parlamento Segretario/a generale, segretario/a generale supplente e segretario/a del Consiglio
degli Stati
Collaboratori del segretariato della Commissione della gestione e della Delegazione
delle Commissioni della gestione delle Camere federali Collaboratori del segretariato delle Commissioni delle finanze e della Delegazione
delle finanze delle Camere federali Segretario/a e verbalista della Commissione della politica di sicurezza Collaboratori del Servizio dell'informatica e delle nuove tecnologie (INT).
4. Funzioni per le quali sono necessari controlli di sicurezza sulla base di accordi
internazionali
Oltre che per le funzioni elencate sopra, sono necessari controlli di sicurezza anche
per altre funzioni quando tali controlli sono previsti da convenzioni internazionali
sulla protezione di segreti (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. d LMSI) o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter
accedere a informazioni straniere classificate o a zone militari vietate.
Controlli di sicurezza relativi alle persone 25
120.4
Allegato 213 (art. 2 cpv. 2)
Funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo
di sicurezza relativo alle persone (Stato: settembre 2001) 1. Stato maggiore dell'esercito Formazioni
Funzioni
Tutte le frazioni dello stato maggiore dell'esercito Tutte
Tutte le formazioni QG Tutte
2. Polizia militare (trp A) Formazioni
Funzioni
Stab MP Bat 1
MP Stabskp 1, cp gren PM I/1, MP Gren Kp II/1, III/1, IV/1,
MP Schutzkp V/1
Tutte
DPCF
Tutte
EM zo PM 1, Cp EM zo PM 1, Dét SSPM 10, Dét PM 11
Stab MP Zo 2, Stabskp MP Zo 2, SDMP Det 20, MP Det 21
Stab MP Zo 3, Stabskp MP Zo 3, SDMP Det 30,
MP Det 31, 32, 33
Stab MP Zo 4, Stabskp MP Zo 4, SDMP Det 40, MP Det 41 Tutte
3. Servizio militare delle ferrovie, Servizio della posta da campo (trp A) Formazioni
Funzioni
Stab Eisb Rgt 3, Stabskp Eisb Rgt 3 Tutte
Cp P campo
Suff segr P campo
13 RU
2002 477
Sicurezza della Confederazione 26
120.4
4. Mobilitazione (trp A) Formazioni
Funzioni
SM pz mob, sett mob, cp mob Tutti gli uff,
le guardie d'opera
e le ord ufficio
5. Formazioni d'allarme (trp A) Formazioni
Funzioni
EM rgt inf 3
EM bat inf 3, cp EM rgt inf 3, cp gren 3, cp lm ld 3,
cp chass chars 3, cp rens 3, cp gren chars aérop 3
EM bat aérop 1, cp EM aérop 1, cp interv aérop I/1, II/1,
III/1, cp lm aérop IV/1
EM gr eg L DCA 15, bttr EM eg L DCA 15,
bttr eg L DCA I/15, II/15 Tutti gli uff/
suff sup
Stab Inf Rgt 14
Stab Inf Bat 14, Stabskp Inf Rgt 14, Gren Kp 14,
Sch Mw Kp 14, Pzj Kp 14, Na Kp 14, Gt Sap Kp 14,
Fest Pi Kp 14
Stab Füs Ber Bat 28, Stabskp Füs Ber Bat 28,
Füs Ber Kp I/28, II/28, PAL Ber Kp III/28,
Sch Füs Ber Kp IV/28
Stab L Flab Lwf Abt 14, L Flab Lwf Stabsbttr 14,
L Flab Lwf Bttr I/14, II/14 Tutti gli uff /
suff sup
Stab Flhf Rgt 4
Stab Stabsbat Flhf Rgt 4, Stabskp Flhf Rgt 4, Flhf Si Kp 4,
Pzj Kp 4, Flhf Na Kp 4, Flhf Fest Mw Kp 4
Stab Flhf Bat 41, Flhf Stabskp 41, Flhf Füs Kp I/41, II/41,
III/41, Flhf Ber Kp IV/41
Stab Flhf Bat 42, Flhf Stabskp 42, Flhf Ber Kp I/42,
Flhf Mw Kp II/42, Flhf Pz Gren Kp III/42, IV/42
Stab Flhf Bat 43, Flhf Stabskp 43, Flhf Ber Kp I/43, II/43,
Flhf Mw Kp III/43, Flhf Pz Gren Kp IV/43
Stab L Flab Lwf Abt 16, L Flab Lwf Stabsbttr 16,
L Flab Lwf Bttr I/16, II/16 Tutti gli uff /
suff sup
Controlli di sicurezza relativi alle persone 27
120.4
Stab Kata Hi Rgt 1, Tech Kp Kata Hi Rgt 1
EM bat ACC 1, cp EM ACC 1, cp sap ACC I/1,
cp sauv ACC II/1, III/1, IV/1
Stab Kata Hi Bat 2, Kata Hi Stabskp 2, Kata Hi Sap Kp I/2,
Kata Hi Rttg Kp II/2, III/2, IV/2
SM bat ACC 3, cp SM ACC 3, cp zap ACC I/3,
cp salv ACC II/3, III/3, IV/3
Stab Kata Hi Bat 4, Kata Hi Stabskp 4, Kata Hi Sap Kp I/4,
Kata Hi Rttg Kp II/4, III/4, IV/4 Tutti gli uff/
suff sup
6. Sanitari (trp A) Formazioni
Funzioni
Stab San Rgt 1
Stab San Mat Abt 81, San Mat Kp I/81, II/81, III/81
Stab San Mat Abt 82, San Mat Kp I/82, II/82, III/82 Tutte
7. Giustizia militare Formazioni
Funzioni
SM UC
Trib div 1-12
TMC, trib mil appello
Tutte
8. SM delle Grandi Unità, formazioni di SM delle Grandi Unità Formazioni
Funzioni
SM CA, SM div, SM br
Fo SM CA, div, br
(eccetto fanfara e cp S br bl) Tutte
9. Trasmissioni Formazioni
Funzioni
Tutti i militari incorporati nelle truppe di trasmissione
Sicurezza della Confederazione 28
120.4
10. Servizio territoriale Formazioni
Funzioni
SM rgt ter, SM cdo città
Cp SM rgt ter, cp SM cdo città (eccetto sez lab AC,
sez assist, sez fanfara) Tutte
10.1 Fanteria Formazioni
Funzioni
Bat fuc/car (nel rgt ter)
Cp SM tipo A/B/C/D: sez espl/info Tutte
11. Corpo della guardia delle fortificazioni Formazioni
Funzioni
Cdo CGF
Tutti i militari
obbligati a prestare
servizio
Reg CGF
Tutte
12. Formazioni da fortezza Formazioni
Funzioni
Formazioni da fortezza Tutti gli uff/suff sup cp eser dei rgt fort
Tutte
13. Sostegno Formazioni
Funzioni
SM rgt sostg, SM bat sostg; cp SM bat sostg, cp SM sostg
Cp carb
Cp mun
Tutte
Controlli di sicurezza relativi alle persone 29
120.4
13.1 Truppe del materiale Formazioni
Funzioni
Cp sostg mat tipo A, B
Cp rip mat
Tutte
14. Forze aeree Formazioni
Funzioni
Br av 31 (senza Dro Abt 7) Tutte
Dro Abt 7
Tutti gli uff/suff sup
nonché tutti i suff/sdt
delle sez impg
Br aerod 32
(eccetto suff/sdt bat fuc FA e cp G av nonché fanfara) Tutte
Br DCA 33: unicamente rgt mob mis DCA 9 Tutte
Br infm 34
Tutte
S man FA 35
Tutte
Gr mis L DCA
Tutti gli uff/suff sup
nonché sdt mis e suff
mis
15. Riserva di personale art. 21a OOE/ art. 22 OOE-DDPS Formazioni
Funzioni
Conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari della
riserva di personale o secondo l'organo che assegna il
compito/che convoca
Uff ris pers SM GU
Sicurezza della Confederazione 30
120.4
16. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, la riserva di personale e gli SM
del Consiglio federale Inoltre
Funzioni
a. Reclutamento Persone soggette all'obbligo di leva che entrano in consi-derazione per l'incorporazione / l'istruzione in una formazione o funzione di questo elenco (conformemente
al pertinente articolo) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h b. Perfezionamento (esclusivamente in relazione con l'art. 5 OCSP) Militari previsti per un perfezionamento militare (conformemente al pertinente
articolo)
OCSP: art. 10c, 11i, 11j c. Cdt, sost cdt, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG Tutte (conformemente al pertinente articolo) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h d. Titolari di una funzione non figuranti nell'elenco Titolari di una funzione non figuranti in questo elenco e che ciononostante sono
soggetti al controllo sulla base degli articoli 10 o 11 OCSP (conformemente al pertinente articolo) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h