Abrogato per 01.01.2024

01.09.2023 - 01.01.2024
01.04.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.09.2017 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.08.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.11.2012 - 31.12.2012
16.07.2012 - 31.10.2012
01.04.2012 - 15.07.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
01.11.2006 - 31.12.2006
01.10.2005 - 31.10.2006
01.07.2005 - 30.09.2005
01.01.2002 - 30.06.2005
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1

Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)

del 19 dicembre 2001 (Stato 2 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19, 21 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per

la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza: a.

degli impiegati delle unità amministrative dell'Amministrazione federale
conformemente all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) e dei Servizi del
Parlamento;

b.

dei militari;

c.

di terzi che collaborano a progetti classificati svizzeri o esteri nell'ambito
della sicurezza interna o esterna oppure che hanno accesso a informazioni,
materiali o impianti classificati; d.

di impiegati dei Cantoni.


Art. 2

Elenchi delle funzioni soggette al controllo di sicurezza 1 Le funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario il controllo di
sicurezza figurano nell'allegato 1.

2 Le funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo di sicurezza figurano
nell'allegato 2.

3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali approvate dall'Assemblea federale e
dal Consiglio federale.

4 Al più tardi ogni cinque anni il Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS) propone al Consiglio federale l'aggiornamento degli allegati 1 e 2.

RU 2002 377

1

RS 120.0

2

RS 172.010.1 120.4

Sicurezza della Confederazione 2

120.4

5 La Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni soggette al controllo
e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità con la quale dette
funzioni sono sottoposte al controllo. Questi elenchi dettagliati non sono pubblicati.
Essi possono essere consultati dalle persone interessate e dalle autorità competenti.


Art. 3

Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio
specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo
definita nella presente ordinanza.

Capitolo 2: Modalità della procedura di controllo Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4

Impiegati della Confederazione 1 Nell'Amministrazione federale è eseguito un controllo di sicurezza nei confronti
delle persone previste, in qualità di candidati o di impiegati della Confederazione,
per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 1.

2 Prima della firma del contratto nel caso di attribuzioni di posti per i quali è stata
presentata una candidatura, o al momento dell'offerta di assunzione della nuova
funzione nel caso di attribuzioni di posti senza candidatura, l'autorità competente ai
sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers)
per costituire o modificare il pertinente rapporto di lavoro rende attenta la persona
interessata al fatto che, in caso di risposta affermativa per quanto concerne il posto,
essa è soggetta al controllo di sicurezza ed eventualmente, conformemente
all'articolo 2, a controlli di sicurezza periodici.


Art. 5

Militari

Nei confronti dei militari è eseguito un controllo di sicurezza se, in ragione della loro funzione, hanno accesso a informazioni, materiali o impianti classificati.


Art. 6

Terzi

Nei confronti di terzi è eseguito un controllo di sicurezza se: a.

nell'ambito di un contratto o come dipendenti di un'impresa o di un'organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati
nell'ambito della sicurezza interna o esterna e hanno quindi accesso a informazioni, materiali o impianti classificati; 3

RS 172.220.111.3

Controlli di sicurezza relativi alle persone 3

120.4

b.

sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.


Art. 7

Impiegati dei Cantoni Nei confronti di impiegati dei Cantoni è eseguito un controllo di sicurezza su richiesta dell'autorità cantonale competente se la persona interessata assume una funzione
nell'ambito della quale collabora direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Sezione 2: Procedura di controllo

Art. 8

Verifica preventiva

1 Prima di avviare il controllo di sicurezza, il servizio specializzato verifica se la
persona da controllare non sia già stata sottoposta a un controllo di sicurezza in
quanto titolare di un'altra funzione.

2 Se costata che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo nel
corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato ne informa l'autorità richiedente (art. 13); in simili casi questa può rinunciare al controllo. È fatto salvo
l'articolo 19.

3 Se costata che la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo nel
corso degli ultimi cinque anni, il servizio specializzato avvia direttamente il controllo di sicurezza. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare,
d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio personale.


Art. 9

Graduazione dei controlli di sicurezza I controlli di sicurezza sono eseguiti in base alla graduazione seguente: a.

controllo di sicurezza di base; b.

controllo di sicurezza ampliato; c.

controllo di sicurezza ampliato con audizione.


Art. 10

Controllo di sicurezza di base 1 È eseguito un controllo di sicurezza di base nei confronti di: a.

impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE; b.

militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE; c.

militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a sottufficiale o a sottufficiale superiore dell'esercito svizzero; d.

persone che hanno accesso a impianti militari che comprendono esclusivamente una zona protetta 2.

Sicurezza della Confederazione 4

120.4

2 Nell'ambito dei controlli di sicurezza di base i dati sono rilevati conformemente
all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI e la persona interessata è valutata in
base a tali dati.

3 Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d
LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con
audizione conformemente all'articolo 12.


Art. 11

Controllo di sicurezza ampliato 1 È eseguito un controllo di sicurezza ampliato nei confronti di: a.

impiegati dell'Amministrazione federale e dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO; b.

militari e terzi che hanno accesso a informazioni classificate SEGRETO; c.

persone che hanno accesso a materiale dell'esercito SEGRETO; d.

persone che hanno accesso a impianti militari con zone protette 2 e 3; e.

persone che hanno accesso a informazioni estere classificate; f.

persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera all'estero nell'ambito di una missione ufficiale; g.

persone soggette al controllo in virtù di convenzioni internazionali; h.

persone che collaborano a compiti secondo la LMSI o a compiti di giustizia
e polizia rilevanti per la sicurezza interna ed esterna e che in tale ambito
hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione,
la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gravemente i diritti individuali
delle persone interessate; i.

militari conformemente all'articolo 5 previsti per un perfezionamento a ufficiale dell'esercito svizzero; j.

militari conformemente all'articolo 5 previsti per una funzione di condotta o
di stato maggiore nell'esercito svizzero a partire dal livello di capitano oppure come ufficiali specialisti o aiutanti di stato maggiore.

2 Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati i dati sono rilevati conformemente
all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-e LMSI e la persona interessata è valutata in base a tali dati.

3 Se una persona figura nei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d
LMSI e per tale ragione il servizio specializzato intende emanare una decisione negativa o una decisione vincolata, esso avvia un controllo di sicurezza ampliato con
audizione conformemente all'articolo 12.


Art. 12

Controllo di sicurezza ampliato con audizione 1 È eseguito un controllo di sicurezza ampliato con audizione nei confronti di candidati a un posto federale e nei confronti di impiegati della Confederazione che:

Controlli di sicurezza relativi alle persone 5

120.4

a.

hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso
sugli stessi;

b.

hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o
esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l'adempimento di compiti importanti della Confederazione.

2 Nell'ambito dei controlli di sicurezza ampliati con audizione i dati sono rilevati
conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-f LMSI e la persona interessata
è valutata in base a tali dati.

3 In caso di avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione, l'autorità richiedente presenta, oltre al modulo vero e proprio relativo ai controlli di sicurezza,
anche il modulo «Dati personali».

4 Le audizioni hanno luogo nella lingua materna della persona interrogata, sempre
che si tratti di una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano).

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza

Art. 13

Avvio del controllo di sicurezza L'autorità competente per l'avvio di un controllo di sicurezza (autorità richiedente)
è:

a.

per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità competente per
preparare l'assunzione o per l'attribuzione dei compiti; b.

per i membri di formazioni federali dell'esercito, della riserva di personale e
degli stati maggiori del Consiglio federale: il Gruppo del personale dell'esercito in seno al DDPS oppure i comandanti di truppa e di scuola dell'esercito
svizzero per il tramite del Gruppo del personale dell'esercito; c.

per i membri di formazioni cantonali dell'esercito e le reclute: l'amministrazione militare cantonale oppure i comandanti di truppa e di scuola dell'esercito svizzero per il tramite dell'amministrazione militare cantonale; d.

per terzi che partecipano a progetti classificati: l'autorità che affida il pertinente mandato; e.

per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.


Art. 14

Utilizzazione dei moduli relativi ai controlli di sicurezza 1 Nel modulo da utilizzare per il controllo di sicurezza, l'autorità richiedente menziona i possibili rischi per la sicurezza inerenti alla funzione o all'adempimento del
mandato nonché il pertinente livello di controllo conformemente all'articolo 9. Essa
invia alla persona da controllare il modulo, unitamente al promemoria concernente i
controlli di sicurezza e, eventualmente, al modulo «Dati personali».

Sicurezza della Confederazione 6

120.4

2 Se acconsente all'esecuzione del controllo di sicurezza, la persona da controllare
rinvia all'autorità richiedente i moduli datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei
moduli all'autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.

3 L'autorità richiedente incarica il servizio specializzato di procedere al controllo di
sicurezza trasmettendogli il modulo relativo ai controlli di sicurezza sotto forma
cartacea oppure per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 18.

4 Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato per il tramite del servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.


Art. 15

Autorizzazioni

1 Firmando il modulo, la persona interessata conferma espressamente che: a.

autorizza il servizio specializzato a eseguire la raccolta dei dati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettere a-d LMSI; b.

acconsente che i dati del modulo «Dati personali» siano utilizzati per il controllo di sicurezza.

2 L'autorizzazione per l'interrogazione di terze persone ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI è richiesta alle persone interessate singolarmente per
ognuna delle persone da interrogare.

3 L'autorizzazione per la raccolta dei dati è valevole sei mesi e può essere revocata
in qualsiasi momento per scritto dalla persona interessata.

4 Se la raccolta dei dati non può essere conclusa entro sei mesi, il servizio specializzato chiede alla persona interessata una proroga di sei mesi del termine per la raccolta dei dati.


Art. 16

Interruzione del controllo di sicurezza 1 Se la persona da controllare ritira la candidatura nel corso della procedura di controllo
o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i nuovi compiti
o il mandato, l'autorità richiedente ne informa per scritto il servizio specializzato.

2 Il servizio specializzato interrompe il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione esistente nonché i dati registrati elettronicamente.


Art. 17

Raccolta dei dati

1 Per l'adempimento dei suoi compiti il servizio specializzato ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti: a.

al casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA)4; b.

al sistema informatizzato di ricerca (RIPOL)5; 4

Cfr. RS 331

5

Cfr. RS 172.213.61

Controlli di sicurezza relativi alle persone 7

120.4

c.

al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato
(ISIS)6;

d.

al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e
dei fascicoli (IPAS)7.

2 Per rilevare ulteriori dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della
Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali.


Art. 18

Sistema elettronico di gestione e consultazione dei dati 1 Per la gestione dei suoi dati e la consultazione automatizzata dei registri di cui
all'articolo 17, il servizio specializzato impiega un sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD).

2 Sempreché ciò sia previsto da un norma cantonale, il servizio specializzato può
eseguire anche la consultazione automatizzata dei pertinenti registri e delle pertinenti banche dati cantonali.

3 Il servizio specializzato può autorizzare autorità richiedenti in Svizzera e rappresentanze svizzere all'estero ad accedere a SIBAD per consultare i dati di base delle
persone controllate, per registrare e inizializzare elettronicamente dati destinati al
controllo di sicurezza nonché per ricevere le decisioni del servizio specializzato. Le
autorità richiedenti hanno accesso unicamente ai dati di base delle persone controllate del proprio settore. La consultazione di valutazioni negative o di valutazioni
vincolate è riservata esclusivamente al servizio specializzato.

4 Il servizio specializzato può trasmettere le sue decisioni alle autorità di cui al capoverso 3 per via elettronica.


Art. 19

Ripetizione del controllo di sicurezza 1 Il controllo di sicurezza è ripetuto al più tardi dopo cinque anni: a.

nei confronti delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a-e; b.

nei confronti delle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a e b.

2 La Cancelleria federale e i singoli dipartimenti designano nel proprio elenco dettagliato delle funzioni le singole funzioni per le quali è necessario ripetere periodicamente il controllo di sicurezza nonché la pertinente frequenza dei controlli.

3 Se l'autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall'ultimo controllo sono sorti
nuovi rischi, segnatamente prima di una promozione militare, prima dell'assunzione
di nuovi compiti nonché per quanto concerne il personale destinato a un impiego
all'estero, essa può avviare una ripetizione del controllo presso il servizio specializzato prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1.

6

Cfr. RS 120.3 7

Cfr. RS 361.2

Sicurezza della Confederazione 8

120.4

4 Per quanto concerne la frequenza della ripetizione dei controlli di sicurezza, il
DFAE può emanare, d'intesa con il DDPS, disposizioni derogatorie per il proprio
personale obbligato a trasferirsi e impiegato all'estero.

5 Nei confronti di persone che hanno accesso a informazioni militari estere classificate, il controllo di sicurezza è ripetuto conformemente alla frequenza stabilita nella
pertinente convenzione internazionale, al più tardi però dopo cinque anni.

6 L'autorità richiedente è responsabile dell'avvio della ripetizione del controllo.

7 La procedura per la ripetizione dei controlli di sicurezza corrisponde di regola a
quella del primo controllo. Tuttavia, se i criteri di controllo si discostano da quelli
del primo controllo, il controllo ha luogo secondo la procedura in vigore per il pertinente livello.

Capitolo 3: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 20

Diritto di essere sentiti 1 Se considera la possibilità di emanare una decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata, il servizio specializzato accorda alla persona interessata il
diritto d'essere sentita offrendole l'opportunità di pronunciarsi per scritto sull'esito
degli accertamenti.

2 La persona interessata può visionare in ogni momento il fascicolo relativo al controllo presso il servizio specializzato; sono fatti salvi l'articolo 9 della legge federale
del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati (LPD) nonché gli articoli 27 e 28 della
legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa (PA). La decisione sui rischi può essere basata unicamente su dati che sono stati resi noti alla persona interessata.

3 La persona interessata può chiedere al servizio specializzato di procedere: a.

alla rettifica o alla distruzione dei dati inesatti o superati; b.

alla distruzione immediata dei dati che non corrispondono allo scopo del
trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi (supposizioni o meri sospetti); c.

all'apposizione di una menzione che ne rilevi il carattere contestato.


Art. 21

Decisione

1 Di regola il servizio specializzato emette una decisione in merito all'esito del controllo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di controllo. Può essere emanata: a.

una decisione sui rischi positiva: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata non rappresenti un rischio per la sicurezza; 8

RS 235.1

9

RS 172.021

Controlli di sicurezza relativi alle persone 9

120.4

b.

una decisione sui rischi vincolata: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza con riserva; c.

una decisione sui rischi negativa: il servizio specializzato ritiene che la persona interessata rappresenti un rischio per la sicurezza; d.

una decisione d'accertamento: per mancata disponibilità di dati il servizio
specializzato non è in grado di rilevare i dati necessari per emanare una decisione sui rischi.

2 La decisione è notificata alla persona interessata nonché all'autorità richiedente ai
sensi dell'articolo 13 a destinazione dell'istanza decisionale ai sensi dell'articolo 23
e, all'occorrenza, a terzi legittimati a ricorrere.

3 Il servizio specializzato notifica le decisioni relative a terzi di cui al capoverso 1
lettere b-d anche al datore di lavoro o a eventuali altri legittimati a ricorrere.


Art. 22

Rimedi giuridici

Contro le decisioni può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del
DDPS.


Art. 23

Istanze decisionali

Sono competenti per l'assunzione o per l'attribuzione della funzione o dei nuovi
compiti le autorità seguenti (istanze decisionali): a.

per gli impiegati dell'Amministrazione federale: l'autorità incaricata dell'assunzione o dell'attribuzione dei compiti; b.

per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una
decisione sui rischi positiva: l'organo incaricato dell'amministrazione o del
controllo di corpo;

c.

per i militari nei confronti dei quali il servizio specializzato ha emesso una
decisione sui rischi negativa o una decisione sui rischi vincolata:
1.

per i membri degli stati maggiori del Consiglio federale, dello stato
maggiore dell'esercito o delle truppe d'armata (compresa la riserva di
personale): il capo dello Stato maggiore generale, 2.

per i militari incorporati in altri stati maggiori o in altre unità: il comandante competente del corpo d'armata e il comandante delle Forze
aeree,

3.

per i militari in addestramento presso scuole: il direttore/l'ispettore
delle truppe da combattimento, delle truppe di supporto o delle truppe
della logistica nonché il direttore/capo dell'istruzione delle Forze aeree; d.

per terzi che partecipano a progetti militari classificati: il servizio del DDPS
competente in materia di sicurezza industriale; e.

per terzi che partecipano a progetti civili classificati: l'autorità federale che
affida il mandato;

f.

per gli impiegati dei Cantoni: l'autorità competente designata dal Cantone.

Sicurezza della Confederazione 10

120.4


Art. 24

Conseguenze della decisione 1 L'istanza decisionale non è vincolata alla decisione del servizio specializzato.

2 Dopo il ricevimento della decisione del servizio specializzato, l'istanza decisionale
notifica la propria decisione alla persona controllata. Nel caso di terzi, essa comunica tale decisione anche al datore di lavoro.

3 L'istanza decisionale informa per scritto il servizio specializzato entro 30 giorni
dal ricevimento della decisione di quest'ultimo se ha preso una decisione che si discosta dalla decisione del servizio specializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel SIBAD che la decisione finale è stata emanata secondo il tenore
della sua decisione.

4 Se, nell'ambito di un controllo relativo a un militare, l'istanza decisionale aderisce
alla decisione sui rischi positiva del servizio specializzato, la decisione finale non è
più comunicata separatamente al militare. Le autorità militari competenti assicurano
che la loro decisione sia immessa nel sistema di gestione del personale dell'esercito
(PISA).

5 L'istanza decisionale e, nel caso di terzi, anche l'impresa o l'organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere
dal servizio specializzato.

Capitolo 4: Trattamento, utilizzazione e conservazione dei dati

Art. 25

Trattamento dei dati

1 Il servizio specializzato fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il
cui trattamento è illecito per altri motivi.

2 Esso fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.


Art. 26

Utilizzazione dei dati 1 Il fascicolo relativo al controllo di sicurezza non può essere utilizzato per scopi diversi da quello definito nell'articolo 17; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di
un procedimento penale federale contro la persona interessata.

2 Su comunicazione scritta dell'autorità richiedente, il servizio specializzato trasmette all'Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti
persone la cui candidatura non è stata ritenuta. I fascicoli che l'Archivio federale ha
definito privi di valore archivistico sono distrutti.


Art. 27

Conservazione dei fascicoli relativi ai controlli 1 Il servizio specializzato conserva i fascicoli relativi ai controlli fino a quando la
persona interessata occupa il posto o esercita la funzione o collabora all'esecuzione

Controlli di sicurezza relativi alle persone 11

120.4

del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito il servizio specializzato trasmette i
fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

2 Se prima della scadenza di questo termine l'autorità richiedente informa per scritto
il servizio specializzato che la persona interessata non esercita più la funzione o non
collabora più all'esecuzione del mandato, il servizio specializzato trasmette i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all'Archivio federale.

3 I fascicoli che l'Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 20 gennaio 199910 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è
abrogata.


Art. 29

Disposizioni transitorie 1 Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate restano valevoli fino a quando non sia
stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle procedure della
presente ordinanza.

2 Le persone che, in seno all'Amministrazione federale o all'esercito, esercitano una
funzione che secondo il diritto anteriore non era soggetta al controllo di sicurezza,
ma che figura ora nell'elenco di cui all'articolo 2, sono sottoposte al controllo se
l'autorità richiedente ha motivo di presumere che potrebbero sorgere nuovi rischi
per la sicurezza.

3 Nel caso delle persone di cui al capoverso 2, l'autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

4 Le procedure di controllo avviate prima del 31 dicembre 2001 sono rette dal diritto
previgente.


Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002.

10

[RU 1999 655]

Sicurezza della Confederazione 12

120.4

Allegato 111 (art. 2 cpv. 1)

Funzioni dell'Amministrazione federale per le quali è necessario
il controllo di sicurezza relativo alle persone
12 (Stato: settembre 2001) 1. Funzioni generali integrate nei Dipartimenti e nella Cancelleria federale Funzioni

Segretari generali nonché loro supplenti, vicecancelliere e vicecancelliera Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera
della Confederazione

Capi dell'informazione dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera
della Confederazione nonché loro supplenti Segretari dei capi dei Dipartimenti e del/della cancelliere/cancelliera della Confederazione Relatori e consulenti (eccettuati i relatori specializzati del DFI) Segretari di Stato

Procuratore/procuratrice generale della Confederazione e procuratore/procuratrice
generale supplente della Confederazione Membri di stati maggiori per le situazioni straordinarie Direttori degli aggruppamenti e degli uffici nonché loro supplenti, con le eccezioni
seguenti:

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Ufficio federale della cultura

MeteoSvizzera

Ufficio federale della sanità pubblica

Ufficio federale di statistica

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

Politecnici federali e Consiglio dei Politecnici federali

11 RU

2002 477

12 Giusta

l'art. 2 cpv. 5 OCSP la Cancelleria federale e i dipartimenti tengono, per i propri settori, elenchi dettagliati delle funzioni. Tali elenchi enumerano le singole funzioni
soggette al controllo e informano in merito alla procedura di controllo e alla periodicità
con la quale dette funzioni sono sottoposte al controllo.

Controlli di sicurezza relativi alle persone 13

120.4

gli istituti e le aziende indipendenti seguenti: Istituto Paul Scherrer; Istituto
federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio; Laboratorio federale
di prova dei materiali e di ricerca; Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque; Istituto svizzero di diritto
comparato; Istituto federale della proprietà intellettuale Ufficio federale dell'educazione e della scienza

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento

Ufficio federale del personale

Cassa federale d'assicurazione

Regìa federale degli alcool

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Controllo federale delle finanze

Ufficio federale di veterinaria

Ufficio federale delle abitazioni

Ufficio federale dei trasporti

Ufficio federale dell'aviazione civile

Ufficio federale delle acque e della geologia

Ufficio federale delle strade

Ufficio federale delle comunicazioni

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Sicurezza della Confederazione 14

120.4

2. Funzioni supplementari in singoli dipartimenti e uffici Dipartimento Unità organizzativa Funzione

CaF

Nessuna funzione supplementare DFAE

Membri dei servizi diplomatici
Membri dei servizi consolari
Servizi generali, secondo l'elenco
degli obblighi

DFI

Nessuna funzione supplementare DFGP

SG
SG DFGP - Ispettorato &
compiti speciali

Capo

SG DFGP - Ispettorato &
compiti speciali

Capo supplente

SG DFGP - Ispettorato &
compiti speciali

Consulente per la protezione dei dati
del Dipartimento

SG DFGP - Risorse

Consulente per la sicurezza informatica del Dipartimento SG DFGP

Coordinatore sicurezza interna federale SG DFGP - ICS

Capo

SG DFGP - ICS

Capo supplente

SG DFGP - ICS

Capo stato maggiore della pianificazione, del controlling e della gestione
della qualità

SG DFGP - ICS

Controllore

SG DFGP - ICS

Responsabile per la gestione della
qualità

SG DFGP - ICS

Incaricato per la sicurezza informatica SG DFGP - ICS

Capo stato maggiore del personale SG DFGP - ICS

Capidivisione

SG DFGP - ICS

Sostituti dei capidivisione SG DFGP - ICS

Capisezione

SG DFGP - ICS

Sostituti dei capisezione SG DFGP - ICS

Collaboratori tecnici di tutte le sezioni
dello stato maggiore del personale UFP
UFP Stato maggiore di direzione Capo di stato maggiore

Controlli di sicurezza relativi alle persone 15

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

UFP Politica e direzione dell'Ufficio

Capo

UFP Politica e direzione dell'Ufficio

Collaboratori scientifici UFP Pianificazione dell'Ufficio Controllore

UFP Pianificazione dell'Ufficio Coordinatore della polizia UFP Comunicazione

Capo

UFP Comunicazione

Capo supplente

UFP Servizio giuridico Capo

UFP Servizio giuridico Capo supplente

UFP Servizio giuridico Collaboratori scientifici (giuristi) UFP Servizio giuridico Consulente per la protezione dei dati UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero Capo

UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero Capo supplente

UFP CC Situazioni di crisi e interventi all'estero Relatori specializzati ed esperti di situazioni di crisi, Interpol / Europol e
cooperazione internazionale in materia
di polizia

UFP PGF

Capodivisione principale = direttore
supplente (cfr. elenco generale) UFP PGF

Sostituto del capodivisione principale UFP PGF

Capidivisione

UFP PGF

Capi dei commissariati UFP PGF

Sostituti dei capi dei commissariati UFP PGF

Inquirenti inchieste preliminari + inquirenti UFP PGF

Collaboratori specialisti scientifici,
giuridici e di polizia UFP PGF

Coordinatori con funzione di desk officer e coordinatori tra i Paesi UFP PGF

Ufficiali di collegamento tra i Paesi,
Interpol, Europol

UFP PGF

Capi intervento, commissari UFP PGF Assistenza

nell'applicazione informatica POLSYS Assistenti nell'applicazione informatica POLSYS UFP PGF Servizio di controllo Capo del Servizio di controllo UFP PGF Servizio di controllo Sostituto del capo del Servizio di controllo UFP SFS

Capodivisione

UFP SFS

Capo di stato maggiore UFP SFS

Sostituto del capo di stato maggiore UFP SFS

Capisezione

UFP SFS

Sostituti dei capisezione

Sicurezza della Confederazione 16

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

UFP SFS

Commissari e ispettori UFP SFS Organizzazione di protezione

Capo del Servizio d'allarme UFP SFS Organizzazione di protezione

Sostituto del capo del Servizio
d'allarme

UFP SFS Organizzazione di protezione

Capi intervento del servizio diurno e
notturno del Parlamento, di Palazzo
federale e delle ricezioni esterne UFP SFS Organizzazione di protezione

Membri (personale addetto alla ricezione) UFP SFS Organizzazione di protezione durante le
sessioni

Capo, capo supplente e collaboratori UFP SFS

Consulenti specializzati UFP SAP

Capodivisione principale UFP SAP

Sostituto del capodivisione principale UFP SAP

Capidivisione

UFP SAP

Sostituti dei capidivisione UFP SAP

Capisezione, capi dei commissariati e
capi degli Uffici centrali UFP SAP

Sostituti dei capisezione, dei capi dei
commissariati e dei capi degli Uffici
centrali

UFP SAP

Commissari

UFP SAP

Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia UFP Servizi

Capodivisione

UFP Servizi

Sostituto del capodivisione UFP Servizi

Capisezione

UFP Servizi

Sostituti dei capisezione UFP Servizi

Capiservizio + responsabili dei servizi UFP Servizi

Sostituti dei capiservizio + sostituti dei
responsabili dei servizi UFP Servizi

Collaboratori scientifici, tecnici, giuridici e di polizia UFP Supporto

Capodivisione

UFP Supporto

Sostituto del capodivisione UFP Supporto e sicurezza Capo

UFP Supporto e sicurezza Capo supplente

UFG
UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Capodivisione

UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Sostituto del capodivisione

Controlli di sicurezza relativi alle persone 17

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Capisezione

UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Sostituti dei capisezione UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Collaboratori specialisti (giuristi) UFG Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale Impiegati specialisti MPC
MPC

Procuratore/procuratrice generale della
Confederazione

MPC

Procuratore/procuratrice generale supplente della Confederazione MPC

Procuratori federali MPC

Procuratori federali supplenti MPC

Assistenti dei procuratori federali MPC Servizio giuridico Capo del Servizio giuridico MPC Servizio giuridico Sostituto del capo del Servizio giuridico MPC Servizio giuridico Giuristi

MPC

Consulente in materia di criminalità
organizzata negli Stati baltici MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale / intercantonale Capo

MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale / intercantonale Capo supplente

MPC Assistenza giudiziaria & collaborazione internazionale / intercantonale Giuristi

MPC Servizio di stato maggiore Capo

MPC Servizio di stato maggiore Capo supplente

MPC Servizio di stato maggiore Collaboratori specialisti MPC Servizio degli esperti finanziari

Capo

MPC Servizio degli esperti finanziari

Esperti finanziari

MPC

Attuario / verbalista del capo Esecuzione dell'assistenza giudiziaria MPC

Attuari / verbalisti dei procuratori
pubblici della Confederazione MPC

Segretario/a di direzione MPC

Addetto stampa

MPC

Sostituto dell'addetto stampa

Sicurezza della Confederazione 18

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

DDPS

- SG

Stato maggiore

Collaboratori

Informazione e documentazione Capo e sostituto del capo Divisione di stato maggiore Capo e sostituto del capo
Collaboratori della Divisione di stato
maggiore

Centro per gli affari politici Capo e sostituto del capo Ispettorato

Capo
Collaboratori dell'ispettorato Informatico del Dipartimento Capo
Collaboratori

Ufficio per l'analisi della situazione e l'identificazione tempestiva Capo
Collaboratori dell'Ufficio per l'analisi
della situazione e l'identificazione
tempestiva

Servizio informazioni strategico Capo
Collaboratori del Servizio informazioni strategico Divisione giuridica

Capo
Collaboratori

Ufficio dell'uditore in capo Collaboratori

Ufficio federale della protezione
civile

Collaboratori

- Stato
maggiore
generale
(SMG)

Stato maggiore del capo dello
Stato maggiore generale (CSMG) Collaboratori personali di stato maggiore
Informazione
Controlling dell'esercito
Ispettorato delle finanze
Stato maggiore di condotta del CSMG Divisione della protezione delle
informazioni e delle opere
(DPIO)

Collaboratori

Stato maggiore di condotta del
CSMG

Collaboratori

Ufficio degli addetti alla difesa Collaboratori
Addetti alla difesa

Servizi centrali

Assistente
Servizio giuridico
Informatica
Servizio informazioni militare

Controlli di sicurezza relativi alle persone 19

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

Gruppo della dottrina e
dell'istruzione operativa (Grdio) Collaboratori

Gruppo per il promovimento
della pace e la cooperazione in
materia di sicurezza (Grppcs) Collaboratori

Gruppo dell'aiuto alla condotta
(Grac)

Dottrina e coordinamento dei progetti
Cdo br trm 41
Servizio delle trasmissioni coordinate
della difesa integrata e infrastrutture di
comando del Governo
Sezione delle reti d'ambasciata
Divisione della telematica delle Grandi
Unità
Divisione della guerra elettronica
Divisione del servizio del comando Gruppo della logistica (Grlog) Stato maggiore
Divisione della logistica: concezione e
condotta
Divisione della circolazione e dei trasporti Gruppo operazioni (Grop) Stato maggiore
Divisione della condotta e
dell'impiego
Divisione della mobilitazione
Comando della sicurezza militare Gruppo del personale
dell'esercito (GrpEs)

Reclutamento

Divisione dell'esercizio
Divisione delle scuole/dei corsi e degli
affari relativi agli ufficiali
Divisione delle truppe Gruppo della pianificazione
(Grpian)

Stato maggiore

Sezione della pianificazione generale
Divisione della pianificazione degli
studi prospettivi
Divisione della pianificazione
dell'esercito
Divisione della pianificazione
dell'armamento
Divisione degli immobili militari Gruppo della sanità (Grsan) Stato maggiore
Divisione della condotta e dei servizi
coordinati
Divisione dei servizi medici
Divisione della farmacia dell'esercito

Sicurezza della Confederazione 20

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

- Forze
terrestri
(FT)

Capo delle Forze terrestri Collaboratori addetti alla comunicazione
Collaboratori dell'office management Stato maggiore

Collaboratori di stato maggiore Servizi centrali

Capo e collaboratori addetti
all'informatica
Capo e collaboratori del Servizio giuridico
Capo e collaboratori della pianificazione interna e del controlling
Capo e collaboratori del Servizio di
traduzione

Ufficio federale delle intendenze
delle Forze terrestri (UFIFT) Stato maggiore del direttore
dell'UFIFT
Servizi centrali
Esercizio e manutenzione
Infrastruttura e ambiente
Materiale dell'esercito e beni di sostegno
Rifornimento
Esercizio A e infrastruttura
Esercizio B e materiale dell'esercito
Esercizio C e infrastruttura Gruppo del personale insegnante
(Grpins)

Uff e suff istruttori Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF) Membri del CGF

Ufficio federale delle truppe
di combattimento (UFTC) Divisione del coordinamento e della
gestione
Sezione di stato maggiore
Centro d'istruzione della fanteria
Stato maggiore incaricato delle prove
delle truppe meccanizzate e leggere
Divisione delle truppe meccanizzate e
leggere
Divisione delle procedure d'impiego
Gestione dell'istruzione
Equipaggiamento e realizzazione
Segretariato del direttore
Centro d'istruzione per il combattimento in montagna

Controlli di sicurezza relativi alle persone 21

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

Ufficio federale delle truppe
di supporto (UFTS)

Stato maggiore
Divisione del coordinamento e della
gestione
Divisione dell'artiglieria
Divisione delle truppe da fortezza
Divisione delle truppe del genio
Divisione delle truppe di trasmissione Ufficio federale delle truppe
della logistica (UFTL) Stato maggiore
Divisione del coordinamento e della
gestione
Servizio veterinario
Divisione del materiale
Divisione delle truppe di salvataggio
Divisione delle truppe sanitarie
Divisione delle truppe del sostegno Comando delle Grandi Unità Collaboratori degli uffici delle Grandi
Unità

- Forze
aeree
(FA)

Stato maggiore del comandante Assistenti
Aiutante del comandante delle FA
Servizio del coordinamento
Servizio dell'informazione
Controlling
Servizio degli affari internazionali
Sicurezza di volo
Collaudo e valutazione operativi Servizi centrali delle FA (ScFA) Assistenti Servizi di stato maggiore
Servizio giuridico
Informatica dell'amministrazione
Pianificazione

Gruppo delle operazioni (Grop) Assistenti
Stato maggiore
Struttura dello spazio aereo
Divisione delle operazioni
Divisione dei sistemi di condotta
Cdo br av 31
Squadra di vigilanza/centrale
d'intervento dell'esercito
Cdo br aerod 32
Cdo br DCA 33
Cdo br infm 34

Ufficio federale dell'istruzione
delle Forze aeree (UFIFA) Ufficiale superiore addetto
Assistenti
Servizio del personale insegnante
Sezione del supporto all'istruzione

Sicurezza della Confederazione 22

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

Capo dell'istruzione aeronautica
Capo dell'istruzione degli aerodromi
militari e dell'informatica
Capo dell'istruzione della difesa contraerea
Istituto di medicina aeronautica (IMA) Ufficio federale degli esercizi
delle Forze aeree (UFEFA) Collaboratori

- Aggruppamento
dell'armamento
(ADA)

Amministrazione centrale Collaboratore della direzione;
informazione e documentazione,
infrastruttura, diritto/commercio, trasporti e dogana, finanze e controlling,
tecnologia e qualità, gestione dell'informatica, gestione del materiale Ufficio federale dell'aeronautica
militare e dei sistemi di condotta
(UFAMS)

Collaboratore della direzione; materiale aeronautico; missili, difesa contraerea, ricognitori telecomandati, simulatori;
sistemi di trasmissione e d'informazione di condotta; sistemi di condotta
e della guerra elettronica; elettronica e
optronica

Ufficio federale dei sistemi
d'arma e delle munizioni
(UFSAM)

Collaboratore della direzione;
veicoli da combattimento e simulatori;
armi e munizioni d'artiglieria; armi di
fanteria e munizioni; sistemi d'arma e
munizioni

Ufficio federale del materiale
dell'esercito e delle costruzioni
(UFMC)

Collaboratore della direzione;
equipaggiamento e materiale di protezione ABC; veicoli, materiale del genio e di salvataggio; Labor Spiez; costruzioni per la difesa; costruzioni per
l'istruzione e l'esercizio DFF

SG

Capo degli Affari speciali Amministrazione federale delle
dogane

Capo del Corpo delle guardie di confine Ufficio federale delle
costruzioni e della logistica Collaboratore addetto
all'acquisto/vendita di pubblicazioni

Controlli di sicurezza relativi alle persone 23

120.4

Dipartimento Unità organizzativa Funzione

Collaboratore addetto ai microfilm Ufficio federale dell'informatica
e della telecomunicazione Collaboratore della direzione Informatico aziendale
Specialista in sistemi informatici
Tecnico di reti di distribuzione
Collaboratori esterni

Segreteria della Commissione
federale delle banche

Presidente della Commissione delle
banche

Controllo federale delle finanze Collaboratore del segretariato
Perito
Giurista
Informatico

DFE

SG

Capo del Servizio diritto e sicurezza
Capo dell'Organo d'esecuzione del
servizio civile

Seco

Capo della Direzione del lavoro
Capo del Centro di prestazioni del
commercio mondiale
Capo della strategia e del controllo del
commercio mondiale
Capo del Settore della politica in materia di controllo delle esportazioni e
sanzioni
Capo del Settore dei controlli delle
esportazioni/prodotti industriali
Capo del Settore dei controlli delle
esportazioni/materiale bellico DATEC

SG

Capo del Servizio per compiti speciali
Collaboratori specialisti della centrale
Collaboratori specialisti delle unità
esterne

UFE

Caposezione
Sostituto del caposezione
Funzionario scientifico

Sicurezza della Confederazione 24

120.4

3. Servizi del Parlamento Segretario/a generale, segretario/a generale supplente e segretario/a del Consiglio
degli Stati

Collaboratori del segretariato della Commissione della gestione e della Delegazione
delle Commissioni della gestione delle Camere federali Collaboratori del segretariato delle Commissioni delle finanze e della Delegazione
delle finanze delle Camere federali Segretario/a e verbalista della Commissione della politica di sicurezza Collaboratori del Servizio dell'informatica e delle nuove tecnologie (INT).

4. Funzioni per le quali sono necessari controlli di sicurezza sulla base di accordi
internazionali

Oltre che per le funzioni elencate sopra, sono necessari controlli di sicurezza anche
per altre funzioni quando tali controlli sono previsti da convenzioni internazionali
sulla protezione di segreti (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. d LMSI) o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter
accedere a informazioni straniere classificate o a zone militari vietate.

Controlli di sicurezza relativi alle persone 25

120.4

Allegato 213 (art. 2 cpv. 2)

Funzioni dell'esercito per le quali è necessario il controllo
di sicurezza relativo alle persone
(Stato: settembre 2001) 1. Stato maggiore dell'esercito Formazioni

Funzioni

Tutte le frazioni dello stato maggiore dell'esercito Tutte

Tutte le formazioni QG Tutte

2. Polizia militare (trp A) Formazioni

Funzioni

Stab MP Bat 1
MP Stabskp 1, cp gren PM I/1, MP Gren Kp II/1, III/1, IV/1,
MP Schutzkp V/1

Tutte

DPCF

Tutte

EM zo PM 1, Cp EM zo PM 1, Dét SSPM 10, Dét PM 11
Stab MP Zo 2, Stabskp MP Zo 2, SDMP Det 20, MP Det 21
Stab MP Zo 3, Stabskp MP Zo 3, SDMP Det 30,
MP Det 31, 32, 33
Stab MP Zo 4, Stabskp MP Zo 4, SDMP Det 40, MP Det 41 Tutte

3. Servizio militare delle ferrovie, Servizio della posta da campo (trp A) Formazioni

Funzioni

Stab Eisb Rgt 3, Stabskp Eisb Rgt 3 Tutte

Cp P campo

Suff segr P campo

13 RU

2002 477

Sicurezza della Confederazione 26

120.4

4. Mobilitazione (trp A) Formazioni

Funzioni

SM pz mob, sett mob, cp mob Tutti gli uff,
le guardie d'opera
e le ord ufficio

5. Formazioni d'allarme (trp A) Formazioni

Funzioni

EM rgt inf 3
EM bat inf 3, cp EM rgt inf 3, cp gren 3, cp lm ld 3,
cp chass chars 3, cp rens 3, cp gren chars aérop 3
EM bat aérop 1, cp EM aérop 1, cp interv aérop I/1, II/1,
III/1, cp lm aérop IV/1
EM gr eg L DCA 15, bttr EM eg L DCA 15,
bttr eg L DCA I/15, II/15 Tutti gli uff/
suff sup

Stab Inf Rgt 14
Stab Inf Bat 14, Stabskp Inf Rgt 14, Gren Kp 14,
Sch Mw Kp 14, Pzj Kp 14, Na Kp 14, Gt Sap Kp 14,
Fest Pi Kp 14
Stab Füs Ber Bat 28, Stabskp Füs Ber Bat 28,
Füs Ber Kp I/28, II/28, PAL Ber Kp III/28,
Sch Füs Ber Kp IV/28
Stab L Flab Lwf Abt 14, L Flab Lwf Stabsbttr 14,
L Flab Lwf Bttr I/14, II/14 Tutti gli uff /
suff sup

Stab Flhf Rgt 4
Stab Stabsbat Flhf Rgt 4, Stabskp Flhf Rgt 4, Flhf Si Kp 4,
Pzj Kp 4, Flhf Na Kp 4, Flhf Fest Mw Kp 4
Stab Flhf Bat 41, Flhf Stabskp 41, Flhf Füs Kp I/41, II/41,
III/41, Flhf Ber Kp IV/41
Stab Flhf Bat 42, Flhf Stabskp 42, Flhf Ber Kp I/42,
Flhf Mw Kp II/42, Flhf Pz Gren Kp III/42, IV/42
Stab Flhf Bat 43, Flhf Stabskp 43, Flhf Ber Kp I/43, II/43,
Flhf Mw Kp III/43, Flhf Pz Gren Kp IV/43
Stab L Flab Lwf Abt 16, L Flab Lwf Stabsbttr 16,
L Flab Lwf Bttr I/16, II/16 Tutti gli uff /
suff sup

Controlli di sicurezza relativi alle persone 27

120.4

Stab Kata Hi Rgt 1, Tech Kp Kata Hi Rgt 1
EM bat ACC 1, cp EM ACC 1, cp sap ACC I/1,
cp sauv ACC II/1, III/1, IV/1
Stab Kata Hi Bat 2, Kata Hi Stabskp 2, Kata Hi Sap Kp I/2,
Kata Hi Rttg Kp II/2, III/2, IV/2
SM bat ACC 3, cp SM ACC 3, cp zap ACC I/3,
cp salv ACC II/3, III/3, IV/3
Stab Kata Hi Bat 4, Kata Hi Stabskp 4, Kata Hi Sap Kp I/4,
Kata Hi Rttg Kp II/4, III/4, IV/4 Tutti gli uff/
suff sup

6. Sanitari (trp A) Formazioni

Funzioni

Stab San Rgt 1
Stab San Mat Abt 81, San Mat Kp I/81, II/81, III/81
Stab San Mat Abt 82, San Mat Kp I/82, II/82, III/82 Tutte

7. Giustizia militare Formazioni

Funzioni

SM UC
Trib div 1-12
TMC, trib mil appello

Tutte

8. SM delle Grandi Unità, formazioni di SM delle Grandi Unità Formazioni

Funzioni

SM CA, SM div, SM br
Fo SM CA, div, br
(eccetto fanfara e cp S br bl) Tutte

9. Trasmissioni Formazioni

Funzioni

Tutti i militari incorporati nelle truppe di trasmissione

Sicurezza della Confederazione 28

120.4

10. Servizio territoriale Formazioni

Funzioni

SM rgt ter, SM cdo città
Cp SM rgt ter, cp SM cdo città (eccetto sez lab AC,
sez assist, sez fanfara) Tutte

10.1 Fanteria Formazioni

Funzioni

Bat fuc/car (nel rgt ter)
Cp SM tipo A/B/C/D: sez espl/info Tutte

11. Corpo della guardia delle fortificazioni Formazioni

Funzioni

Cdo CGF

Tutti i militari
obbligati a prestare
servizio

Reg CGF

Tutte

12. Formazioni da fortezza Formazioni

Funzioni

Formazioni da fortezza Tutti gli uff/suff sup cp eser dei rgt fort

Tutte

13. Sostegno Formazioni

Funzioni

SM rgt sostg, SM bat sostg; cp SM bat sostg, cp SM sostg
Cp carb
Cp mun

Tutte

Controlli di sicurezza relativi alle persone 29

120.4

13.1 Truppe del materiale Formazioni

Funzioni

Cp sostg mat tipo A, B
Cp rip mat

Tutte

14. Forze aeree Formazioni

Funzioni

Br av 31 (senza Dro Abt 7) Tutte

Dro Abt 7

Tutti gli uff/suff sup
nonché tutti i suff/sdt
delle sez impg

Br aerod 32
(eccetto suff/sdt bat fuc FA e cp G av nonché fanfara) Tutte

Br DCA 33: unicamente rgt mob mis DCA 9 Tutte

Br infm 34

Tutte

S man FA 35

Tutte

Gr mis L DCA

Tutti gli uff/suff sup
nonché sdt mis e suff
mis

15. Riserva di personale art. 21a OOE/ art. 22 OOE-DDPS Formazioni

Funzioni

Conformemente alle tabelle degli effettivi regolamentari della
riserva di personale o secondo l'organo che assegna il
compito/che convoca

Uff ris pers SM GU

Sicurezza della Confederazione 30

120.4

16. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, la riserva di personale e gli SM
del Consiglio federale
Inoltre

Funzioni

a. Reclutamento Persone soggette all'obbligo di leva che entrano in consi-derazione per l'incorporazione / l'istruzione in una formazione o funzione di questo elenco (conformemente
al pertinente articolo) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h b. Perfezionamento (esclusivamente in relazione con l'art. 5 OCSP) Militari previsti per un perfezionamento militare (conformemente al pertinente
articolo)

OCSP: art. 10c, 11i, 11j c. Cdt, sost cdt, aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG Tutte (conformemente al pertinente articolo) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h d. Titolari di una funzione non figuranti nell'elenco Titolari di una funzione non figuranti in questo elenco e che ciononostante sono
soggetti al controllo sulla base degli articoli 10 o 11 OCSP (conformemente al pertinente articolo) OCSP: art. 10b, 10d, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h