1
Ordinanza
sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (OCRC) del 9 agosto 1988 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 22 della legge federale del 20 dicembre 19851 sulla costituzione
di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC), ordina: Sezione 1: Costituzione e collocamento
Art. 1
Imprese legittimate
(art. 1 e 2 LCRC)
1
Sono considerate imprese quelle di diritto privato che tengono una contabilità regolare.
2
Sono considerati lavoratori le persone occupate per almeno metà del tempo normale di lavoro in un'impresa legittimata.
Art. 2
Esclusione dalla costituzione di riserve (art. 2 LCRC) Le imprese il cui scopo commerciale consiste prevalentemente nell'acquisto, nella vendita nonché nell'amministrazione di immobili non possono costituire riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (riserve).
Art. 3
Determinazione della base di calcolo (art. 3 LCRC) Per determinare la base di calcolo sono dedotti dall'utile commerciale netto: a. il riporto di perdite esposto nel bilancio commerciale; b. la quota netta dell'utile netto conseguita all'estero; c. i plusvalori da alienazioni o, in quanto comprovati, da rivalutazioni di immobili;
d. gli utili e i ricavi che, giusta la giurisprudenza del Tribunale federale concernente la ripartizione fiscale, sono tassabili esclusivamente nel Cantone in cui è ubicato l'immobile.
RU 1988 1428 1
RS 823.33
823.331
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2
823.331
Art. 4
Versamenti annui
(art. 4 e 6 LCRC)
1
L'impresa che procede a un versamento nelle riserve deve, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile durante il quale sono state contabilizzate le riserve, versare il corrispondente importo alla Confederazione o su un conto bancario bloccato.
Su domanda motivata, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)2 può prorogare il termine di sei mesi al massimo.
2
Il Dipartimento federale dell'economia3 (Dipartimento) può concludere con le banche accordi sull'accettazione di collocamenti e sulla rimunerazione dei fondi di riserva.
3
Le imprese possono operare i versamenti solo presso le banche che hanno firmato la convenzione del 29 luglio 1988 con la Confederazione. Il conto bloccato è intestato all'impresa.
Art. 5
Periodo d'attesa per la costituzione di riserve L'utile netto degli anni contabili durante i quali l'impresa adotta provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro non può essere impiegato per la costituzione di riserve.
Art. 6
Rimunerazione dei versamenti effettuati entro il 31 dicembre 20034 1
Il tasso d'interesse per i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2003 è dato dalla media aritmetica (arrotondata all'ottavo per cento inferiore o superiore) tra il tasso d'interesse di cassa delle obbligazioni della Confederazione con una scadenza di dieci anni e il tasso d'interesse medio per le obbligazioni di cassa delle grandi banche.5 2 Il tasso d'interesse è adeguato all'evoluzione degli interessi all'inizio di ogni trimestre. I nuovi tassi s'applicano all'insieme delle riserve.
3
L'Associazione svizzera dei banchieri calcola il tasso d'interesse e lo comunica all'Amministrazione federale delle finanze, al Seco e alle banche che partecipano alla convenzione (art. 4 cpv. 3).
4
Alla fine dell'anno, l'impresa può disporre degli interessi. Questi non vengono accreditati al conto bloccato e costituiscono un reddito imponibile.
2
Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 2 n. 3 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
3
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).
Riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali - O 3
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a6 Rimunerazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2004 1
I versamenti sui conti bloccati presso una banca, effettuati dal 1° gennaio 2004 in poi, sono rimunerati a un tasso d'interesse convenuto individualmente tra la banca e l'impresa.
2
I versamenti sui conti bloccati presso la Confederazione, effettuati dal 1° gennaio 2004 in poi, sono rimunerati a un tasso pari alla metà della rendita media delle obbligazioni federali a dieci anni del trimestre precedente, ridotto di 0,5 punti percentuali. La determinazione dei saggi d'interesse avviene di volta in volta all'inizio del trimestre.
3
Alla fine dell'anno l'impresa può disporre degli interessi. Questi non vengono accreditati al conto bloccato e costituiscono redditi imponibili.
Art. 7
Costituzione in pegno e compensazione (art. 6 LCRC) Il fondo di riserva non può essere costituito in pegno né compensato con contropretese.
Sezione 2: Liberazione e utilizzazione dei fondi di riserva
Art. 8
Termine per l'esecuzione (art. 11 LCRC) 1
Il termine per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro è fissato dal Dipartimento in caso di liberazione generale e dal Seco in caso di liberazione per singole imprese. Inoltre, in caso di liberazione generale, il Dipartimento può fissare un termine per l'assegnazione delle ordinazioni a terzi.
2
Su domanda motivata, il Seco può prorogare questi termini per una singola impresa.
Art. 9
Prova dell'utilizzazione
(art. 13 LCRC)
1
Nell'anno successivo alla scadenza del termine per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro, l'impresa deve comprovare che ha utilizzato l'intero importo dei fondi di riserva per un'esecuzione regolare dei provvedimenti.7 2 La prova deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni: a. la conferma che i termini (art. 8) sono stati rispettati; 6
Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6479).
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4
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b. la specificazione dei costi per le ordinazioni a terzi nonché dei costi per i provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro eseguiti dall'impresa stessa; c. l'estratto-conto dell'Amministrazione federale delle finanze o della banca.
3
...8
Sezione 3: Trattamento fiscale
Art. 10
Sgravi fiscali dei Cantoni e dei Comuni (art. 15 LCRC) 1
La Confederazione accorda gli sgravi fiscali senza limitazioni alle imprese con propri stabilimenti in altri Cantoni se il Cantone di sede autorizza la costituzione di riserve in esenzione fiscale.
2
In caso di trasferimento della sede o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, le riserve non sottostanno all'imposizione fiscale cantonale o comunale.
Art. 11
Imposizione posticipata da parte della Confederazione (art. 13, 16 e 22 LCRC) 1
La Confederazione impone fiscalmente l'ammontare delle riserve sciolte se l'impresa:
a. non ha fornito regolarmente la prova dell'utilizzazione per le riserve liberate; b. è liquidata e cessa l'attività aziendale; c. trasferisce la sede o uno stabilimento d'impresa all'estero.
2
Quale imposta posticipata sull'ammontare delle riserve sciolte, l'impresa deve pagare, separatamente da altri redditi, un imposta annua intera al tasso massimo dell'imposta federale diretta. È esclusa la compensazione con perdite dell'anno contabile in corso o di quello precedente. Nei casi di rigore l'imposta annua può essere ridotta.
3
Il Cantone in cui ha sede l'impresa è competente per la tassazione e la riscossione dell'imposizione posticipata.
4
È salva l'imposizione posticipata da parte dei Cantoni.
Art. 12
Ripartizione fiscale intercantonale (art. 17 LCRC) Per la ripartizione intercantonale dello sgravio fiscale vigono i principi disciplinanti la ripartizione dell'utile imponibile.
8
Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6479).
Riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali - O 5
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Sezione 4: Obbligo di annunciare (art. 18 LCRC)
Art. 13
L'impresa deve annunciare nel termine di un mese al Seco i cambiamenti di nome,
forma giuridica, sede e scopo nonché d'appartenenza a una branca.
Sezione 5:9 ...
Art. 14
e 15 Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16
Art. 18
e 19 Abrogati
a11 Ultima liberazione generale delle riserve di crisi 1
Le riserve di crisi dell'economia privata sono liberate l'ultima volta in tutta la Svizzera e per tutti i rami economici onde consentire il finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.
9
Abrogata dal. n. 16 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31).
10
RS 823.321. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
11 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6479).
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6
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2
L'intero importo delle riserve è da destinare al finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.
Art. 17
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1988.