01.01.2009 - * / In vigore
01.01.2003 - 31.12.2008
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1

Ordinanza
sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni
da parte degli ospedali e delle case di cura
nell'assicurazione malattie (OCPre)
del 3 luglio 2002 (Stato 17 settembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 49 capoverso 6 della legge federale del 18 marzo 19941
sull'assicurazione malattie (legge), ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1 La presente ordinanza disciplina il calcolo uniforme dei costi e la registrazione
uniforme delle prestazioni negli ospedali e nelle case di cura.

2 È applicabile agli ospedali e alle case di cura autorizzati ai sensi dell'articolo 39
della legge.


Art. 2

Obiettivi

1 Il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni devono essere effettuati in
modo che forniscano le basi per: a.

operare una distinzione delle prestazioni e dei costi attinenti alla cura ospedaliera, semiospedaliera, ambulatoriale e per pazienti lungodegenti; b.

determinare le prestazioni e i costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, in relazione con la cura ospedaliera in ospedale; c.

determinare le prestazioni e i costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, in relazione con la cura semiospedaliera in ospedale; d.

determinare le prestazioni e i costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, in relazione con la cura ambulatoriale in ospedale; e.

determinare le prestazioni e i costi delle cure come pure le altre prestazioni
dispensate nelle case di cura e nell'ambito della cura per pazienti lungodegenti in ospedale che sono prese a carico dall'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e i loro costi; RU 2002 2835

1 RS

832.10

832.104

Assicurazione contro le malattie 2

832.104

f.

determinare le prestazioni e i costi delle cure per ogni livello dei bisogni di
cure nelle case di cura e nell'ambito della cura per pazienti lungodegenti in
ospedale;

g.

escludere i costi non computabili all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, in relazione con la cura ospedaliera in ospedale.

2 La distinzione e la determinazione dei costi e delle prestazioni summenzionati
devono permettere:

a.

di elaborare indicatori; b.

di comparare gli istituti a livello regionale, cantonale e intercantonale allo
scopo di analizzare i costi e le prestazioni; c.

di calcolare tariffe; d.

di calcolare stanziamenti globali di bilancio; e.

di approntare le pianificazioni cantonali; f.

di valutare l'economicità e l'equità della fornitura di prestazioni; g.

di controllare l'evoluzione e il livello dei costi.

Sezione 2: Definizioni

Art. 3

Cura ospedaliera

Sono considerate cure ospedaliere ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 della legge le
degenze in ospedale di una durata di almeno 24 ore relative a esami, terapie e cure.
Le degenze in ospedale di una durata inferiore a 24 ore, nel corso delle quali un letto
viene occupato durante una notte, come pure le degenze in ospedale in caso di trasferimento in un altro ospedale o in caso di decesso sono pure considerate come cura
ospedaliera.


Art. 4

Cura semiospedaliera

Sono considerate cure semiospedaliere ai sensi dell'articolo 49 capoverso 5 della
legge le degenze pianificate relative a esami, terapie e cure che necessitano di sorveglianza o di cure immediatamente successive alla terapia come pure dell'utilizzazione di un letto. Sono pure considerate cure semiospedaliere le degenze ripetute in
cliniche di giorno o di notte.


Art. 5

Cura ambulatoriale

Sono considerate ambulatoriali ai sensi dell'articolo 49 capoverso 5 della legge le
cure che non sono considerate né ospedaliere né semiospedaliere.


Art. 6

Cura per pazienti lungodegenti Sono considerate cure per pazienti lungodegenti ai sensi degli articoli 49 capoverso
3 e 50 della legge le degenze in ospedale o in casa di cura senza che, secondo

Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
da parte degli ospedali e delle case di cura 3

832.104

l'indicazione medica, siano necessarie cure e assistenza o una riabilitazione medica
in ospedale.


Art. 7

Costi di formazione e di ricerca 1 I costi di formazione ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 della legge comprendono
i mezzi impiegati per: a.

la formazione di base teorica e pratica degli studenti in medicina fino al conseguimento dell'esame di Stato; b.

il perfezionamento dei medici fino al conseguimento di un titolo di specialista; c.

la formazione di base e il perfezionamento del restante personale medico
accademico;

d.

la formazione di base e il perfezionamento teorici e pratici del personale di
cura;

e.

la formazione di base e il perfezionamento teorici e pratici del personale
medico-tecnico o medico-terapeutico.

2 I costi per la ricerca ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 della legge comprendono
i mezzi impiegati per i lavori creativi intrapresi in modo sistematico e lo sviluppo
sperimentale allo scopo di accrescere il livello delle conoscenze come pure la loro
utilizzazione per permettere nuove applicazioni. Ne fanno parte i progetti realizzati
per accrescere le conoscenze scientifiche come pure per migliorare la prevenzione,
la diagnosi o la cura di malattie.

3 Sono considerati costi di formazione e di ricerca anche i costi indiretti come pure i
mezzi impiegati per le attività di formazione e di ricerca finanziate da terzi.


Art. 8

Investimenti

Sono considerati investimenti ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 della legge i beni
mobili e immobili come pure le altre immobilizzazioni che sono necessari per
l'adempimento del mandato di prestazioni ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge. Ne fanno parte, oltre alle operazioni di acquisto, l'insieme delle
operazioni di acquisto rateale e di locazione.

Sezione 3: Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni

Art. 9

Esigenze per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni 1 Gli ospedali e le case di cura devono tenere una contabilità analitica nella quale i
costi sono giustificati in modo appropriato secondo il luogo dove la prestazione è
fornita e per rapporto alla prestazione.

2 La contabilità analitica deve comprendere in particolare i tipi di costo, i centri di
costo, le unità finali d'imputazione e la registrazione delle prestazioni.

Assicurazione contro le malattie 4

832.104

3 La contabilità analitica deve permettere una giustificazione appropriata dei costi
delle prestazioni. I costi sono imputati alle prestazioni in una forma adeguata.

4 La contabilità analitica deve essere elaborata in modo che non si possano trarre
conclusioni sulla persona curata.

5 La contabilità analitica deve essere approntata per ogni anno civile e messa a
disposizione a partire dal 30 aprile dell'anno seguente.

6 Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può emanare disposizioni più
dettagliate riguardanti l'elaborazione tecnica della contabilità analitica. In tal caso
consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.


Art. 10

Ospedali

1 Gli ospedali devono tenere una contabilità finanziaria. La base è la nomenclatura
del piano contabile di H+ Gli Ospedali Svizzeri (edizione invariata 1999).

2 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura
dell'offerta di prestazioni della statistica ospedaliera attuata secondo l'allegato
all'ordinanza del 30 giugno 19932 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

3 Per il calcolo dei costi degli investimenti deve essere tenuta una contabilità degli
investimenti. Sono considerati investimenti ai sensi dell'articolo 8 gli oggetti con un
valore di acquisto di 3000 franchi o più.

4 Deve essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni.


Art. 11

Case di cura

1 Le case di cura devono tenere una contabilità finanziaria.

2 Per il calcolo dei costi degli investimenti deve essere tenuta una contabilità degli
investimenti.

3 Deve essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni.

Sezione 4: Giustificazione delle prestazioni fornite

Art. 12

Esigenze per la statistica delle prestazioni 1 Gli ospedali e le case di cura devono tenere una statistica delle prestazioni.

2 La statistica delle prestazioni deve permettere una giustificazione appropriata delle
prestazioni fornite.

3 La statistica delle prestazioni deve essere elaborata in modo che non si possano
trarre conclusioni sulla persona curata.

4 La statistica delle prestazioni deve essere approntata per ogni anno civile e messa a
disposizione a partire dal 30 aprile dell'anno seguente.

2 RS

431.012.1

Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
da parte degli ospedali e delle case di cura 5

832.104

5 Il Dipartimento può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l'elaborazione
tecnica della statistica delle prestazioni. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di
prestazioni e gli assicuratori.


Art. 13

Ospedali

1 La statistica delle prestazioni degli ospedali deve essere elaborata in coordinamento con la statistica ospedaliera e la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri elaborate secondo l'allegato all'ordinanza del 30 giugno 19933 sull'esecuzione
di rilevazioni statistiche federali.

2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, movimento dei pazienti, giornate di cura, durata di degenza
e numero di punti effettuati.


Art. 14

Case di cura

1 La statistica delle prestazioni delle case di cura è elaborata in coordinamento con la
statistica degli stabilimenti sanitari non ospedalieri elaborata secondo l'allegato
all'ordinanza del 30 giugno 19934 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

2 La statistica delle prestazioni deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, giornate di soggiorno e giornate di cura per livello dei bisogni di cure.

Sezione 5: Consultazione dei documenti

Art. 15

Gli ospedali e le case di cura devono tenere a disposizione per consultazione i
documenti di un anno, a partire dal 1° maggio dell'anno seguente. Sono autorizzati a
consultarli le autorità che approvano, le autorità della Confederazione competenti in
materia e i partner tariffali.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16

Valutazione

1 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), tre anni dopo l'entrata in
vigore della presente ordinanza, procede, in collaborazione con i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e i Cantoni, a uno studio per determinare se gli obiettivi menzionati all'articolo 2 sono raggiunti.

3 RS

431.012.1

4 RS

431.012.1

Assicurazione contro le malattie 6

832.104

2 Per eseguire questo studio, l'UFAS può far capo a istituti scientifici e istituire
gruppi di esperti.


Art. 17

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.