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311.01

Ordinanza
sul Codice penale e sul Codice penale militare

(OCP-CPM)

del 19 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale1 (CP);
visti gli articoli 34b capoverso 1 e 47 del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

a.
la competenza per l'esecuzione, nonché l'assunzione delle spese in caso di pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione;
b.
il concorso di più sanzioni secondo il CP;
c.
il concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni;
cbis.3
l'inizio della durata dell'espulsione;
d.
le misure da prendere in caso di divieti di condurre, nonché l'ammontare e l'impiego della retribuzione dei detenuti;
e.
l'applicazione per analogia delle disposizioni della presente ordinanza all'esecuzione di sentenze dei tribunali militari o del Tribunale penale federale.

3 Introdotta dal n. I 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Sezione 2:
Pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione: competenza per l'esecuzione e assunzione delle spese

Art. 2 Pene uniche

1 La pena unica di cui agli articoli 46 capoverso 1, 62a capoverso 2 o 89 capoverso 6 CP è eseguita dal Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

2 Il Cantone cui compete l'esecuzione sostiene le spese d'esecuzione. Il ricavo delle pene pecuniarie gli appartiene.

Art. 3 Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell'esecuzione

1 Se viene revocata la sospensione condizionale di una pena (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità o pena detentiva) senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 46 capoverso 1 CP, l'esecuzione della pena compete al Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

2 Se è disposto il ripristino dell'esecuzione dopo la liberazione condizionale senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 89 capoverso 6 CP, l'esecuzione della pena residua compete al Cantone che ha eseguito la pena detentiva sino al momento della liberazione condizionale.

3 Se è ordinata l'esecuzione di una pena detentiva differita a beneficio di una misura, senza che venga pronunciata una pena unica secondo l'articolo 62a capoverso 2 CP, il Cantone il cui giudice ha ordinato la pena detentiva è competente a eseguire la pena residua.

4 Le spese d'esecuzione sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Sezione 3: Concorso di più sanzioni nell'ambito dell'esecuzione

Art. 5 Liberazione condizionale da pene detentive eseguibili simultaneamente

1 In caso di pene detentive di durata limitata eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base alla loro durata totale.

2 Se nell'esecuzione vi è concorso di una pena detentiva a vita con pene detentive di durata limitata, il termine minimo per la liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 86 capoverso 5 CP è calcolato aggiungendo rispettivamente 15 e 10 anni ai due terzi e alla metà della durata complessiva delle pene detentive di durata limitata da eseguirsi congiuntamente.

3 Nel calcolo di cui ai capoversi 1 e 2 si tiene conto anche delle pene residue conseguenti alla revoca della liberazione condizionale. Le parti da eseguire delle pene detentive con sospensione parziale non sono incluse nel calcolo.

Art. 6 Misure terapeutiche eseguibili simultaneamente

1 Se nell'esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche identiche a tenore degli articoli 59-61 e 63 CP, tali misure s'integrano e sono eseguite come un'unica misura.

2 Se nell'esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche diverse a tenore degli articoli 59-61 e 63 CP, l'autorità competente fa eseguire la misura più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione delle altre; se più misure in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l'autorità competente ordina l'esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un'istituzione adeguata.

3 Se, nel corso dell'esecuzione secondo il capoverso 2, misure differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l'autorità competente ne ordina l'esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in loro vece.

4 Gli articoli 62-62d, 63a e 63b CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all'esecuzione delle misure differite. Nei casi di cui all'articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 e all'articolo 63b capoversi 4 e 5 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.

Art. 7 Misure terapeutiche e internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente

1 Se vi è concorso di misure terapeutiche a tenore degli articoli 59-61 e 63 CP con un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, l'autorità competente fa eseguire l'internamento e differisce l'esecuzione delle altre misure. L'esecuzione dell'internamento è retta dagli articoli 64-65 CP.

2 Il giudice che ha ordinato l'internamento decide, ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 CP, se e in qual misura le misure terapeutiche differite sono ancora eseguite successivamente.

3 La fine dell'internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l'articolo 64a capoverso 5 CP comporta nel contempo la soppressione delle misure terapeutiche differite secondo il capoverso 1.

Art. 8 Internamenti a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente

1 Se nell'esecuzione vi è concorso di più internamenti a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP, tali internamenti s'integrano e sono eseguiti come un unico internamento.

2 L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva pronunciata simultaneamente.

3 L'articolo 64 capoversi 2 e 3 CP si applica per analogia. Il termine minimo per una liberazione condizionale giusta l'articolo 64 capoverso 3 CP è calcolato in base alla durata totale di tutte le pene detentive.

Art. 9 Misure stazionarie e pene detentive eseguibili simultaneamente

1 Se nell'esecuzione vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59-61 CP con pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene detentive. L'autorità competente differisce sia le pene detentive pronunciate unitamente alle misure, sia quelle in concorso con le misure. Gli articoli 62-62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure e all'esecuzione delle pene detentive differite. Nei casi di cui all'articolo 62c capoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.

2 Se nell'esecuzione vi è concorso di un internamento a tenore dell'articolo 64 capoverso 1 CP con pene detentive, l'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva.

Art. 10 Misure ambulatoriali e pene detentive eseguibili simultaneamente

1 Se nell'esecuzione vi è concorso di misure ambulatoriali a tenore dell'articolo 63 CP con pene detentive, l'autorità competente esegue:

a.
le misure ambulatoriali e le pene detentive simultaneamente; o
b.
la misura o pena detentiva più urgente o più appropriata e differisce l'esecuzione delle altre sanzioni.

2 Il giudice che ha ordinato la misura o pena detentiva eseguita decide se e in qual misura le misure o pene detentive differite giusta il capoverso 1 lettera b sono ancora eseguite successivamente.

Art. 11 Lavori di pubblica utilità eseguibili simultaneamente

1 Se nell'esecuzione vi è concorso di più lavori di pubblica utilità, tali lavori sono eseguiti congiuntamente. L'autorità d'esecuzione può prorogare in maniera adeguata i termini di cui agli articoli 38 o 107 capoverso 2 CP se complessivamente deve essere prestato un lavoro di pubblica utilità rispettivamente di oltre 720 o 360 ore.

2 Il giudice che ha ordinato il lavoro di pubblica utilità passato in giudicato per primo decide in merito alla commutazione successiva del lavoro di pubblica utilità in pena pecuniaria o detentiva secondo l'articolo 39 CP o all'esazione della multa secondo l'articolo 107 capoverso 3 CP.

Art. 12 Lavoro di pubblica utilità e sanzioni privative della libertà eseguibili simultaneamente

1 Se nell'esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive, l'autorità competente esegue prima la pena più urgente o più appropriata.

2 Se nell'esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con misure stazionarie a tenore degli articoli 59-61 CP o con tali misure e pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene. L'articolo 9 capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 12a4 Espulsioni eseguibili simultaneamente

1 Le espulsioni concorrenti decorrono insieme per la durata in cui sono eseguite simultaneamente.

2 Se un'espulsione obbligatoria e una non obbligatoria sono eseguite simultaneamente, la sospensione dell'esecuzione è retta dall'articolo 66d CP.

4 Introdotto dal n. I 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Sezione 4:
Concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate
in diversi Cantoni

Art. 13 Accordo tra i Cantoni interessati

Se nell'esecuzione vi è concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi, le autorità competenti dei Cantoni interessati si accordano tra loro, qualora occorra decidere in merito a:

a.
l'esecuzione delle sanzioni più urgenti o più appropriate;
b.
l'esecuzione simultanea di sanzioni.
Art. 14 Competenza

Se i Cantoni interessati non convengono altrimenti per quanto concerne la competenza per l'esecuzione, è competente:

a.
per l'esecuzione congiunta di pene detentive in concorso tra loro (art. 4): il Cantone il cui giudice ha inflitto la pena singola o unica più lunga (art. 46 cpv. 1, 62a cpv. 2 e 89 cpv. 6 CP);
b.
per l'esecuzione di misure identiche (art. 6 cpv. 1 e art. 8), l'esecuzione simultanea di misure terapeutiche diverse (art. 6 cpv. 2) o di misure ambulatoriali e pene detentive (art. 10 cpv. 1 lett. a) o l'esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità (art. 11): il Cantone in cui è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato per prima;
c.
in caso di concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive (art. 12 cpv. 1): il Cantone il cui giudice ha inflitto la sanzione che giunge ad esecuzione per prima;
d.
nei casi di cui all'articolo 6 capoverso 3: il Cantone cui compete l'esecuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2;
e.
nei casi restanti (art. 6 cpv. 2, art. 7, 9 e 10 cpv. 1 lett. b): il Cantone il cui giudice ha inflitto le sanzioni che giungono ad esecuzione.
Art. 14a6 Espulsione

1 All'esecuzione di un'espulsione in concorso con pene o misure privative della libertà pronunciate in un altro Cantone si applica l'articolo 66c capoversi 2 e 3 CP.

2 Per l'esecuzione di un'espulsione in concorso con una pena o una misura privativa della libertà pronunciata in un altro Cantone è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione.

3 Per l'esecuzione simultanea di espulsioni concorrenti pronunciate in diversi Cantoni è competente il Cantone in cui è stata pronunciata l'espulsione che termina per ultima. I Cantoni possono convenire altrimenti.

6 Introdotto dal n. I 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 16 Assunzione delle spese

1 Le spese d'esecuzione delle misure, compresa l'esecuzione dell'espulsione, sono assunte dal Cantone cui compete l'esecuzione in virtù della presente ordinanza o di una convenzione.7

2 Le spese d'esecuzione delle pene sono ripartite proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

3 Le spese per l'esecuzione congiunta dell'internamento sono assunte in parti uguali dai Cantoni interessati.

7 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 17 Proventi da pene pecuniarie e multe

Se nell'ambito dell'esecuzione congiunta di lavori di pubblica utilità è applicato l'articolo 11 capoverso 2, i proventi delle pene pecuniarie o delle multe sono ripartiti proporzionalmente tra i Cantoni interessati.

Sezione 4a:8 Inizio della durata dell'espulsione

8 Introdotta dal n. I 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 17a

La data di partenza ai sensi dell'articolo 66c capoverso 5 CP è la data effettiva di partenza. Se questa non è nota, la data stabilita dall'autorità d'esecuzione è considerata data di partenza, salvo che si accerti in seguito che il condannato non ha lasciato la Svizzera.

Sezione 5: Divieto di condurre e retribuzione

Art. 18 Divieto di condurre

1 Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica immediatamente il divieto di condurre disposto in virtù dell'articolo 67e CP all'autorità competente secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 novembre 20189 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.10

2 L'autorità competente:

a.
determina la data d'entrata in vigore del divieto di condurre;
b.
comunica tale data al condannato e gli ordina di consegnare la sua licenza per allievo conducente o di condurre;
c.11
trasmette al sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione i dati relativi al divieto di condurre.

9 RS 741.58

10 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

11 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).

Art. 19 Retribuzione

I Cantoni stabiliscono l'ammontare della retribuzione di cui all'articolo 83 CP e il suo impiego da parte del detenuto.

Sezione 6:
Esecuzione di sentenze dei tribunali militari e del Tribunale penale federale

Art. 20

1 La presente ordinanza si applica per analogia all'esecuzione di sanzioni disposte da sentenze:

a.
dei tribunali militari;
b.
del Tribunale penale federale.

2 Se si applicano disposizioni della sezione 2 o 4, le sanzioni disposte dal tribunale militare o dal Tribunale penale federale sono considerate ordinate dal tribunale del Cantone competente per l'esecuzione secondo l'articolo 212 della procedura penale militare del 23 marzo 197912 o secondo l'articolo 241 della legge federale del 15 giugno 193413 sulla procedura penale. I tribunali militari e il Tribunale penale federale rimangono tuttavia competenti per le decisioni di cui agli articoli 6 capoverso 4 secondo periodo, 7 capoverso 2, 9 capoverso 1 ultimo periodo, 10 capoverso 2 e 11 capoverso 2.

3 Sono fatte salve normative speciali in altri atti federali concernenti l'indennizzo dei Cantoni per tale esecuzione.

12 RS 322.1

13 [CS 3 286; RU 1971 777n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3. RU 2010 1881 all. 1 n. I 1]. Vedi ora il Codice di procedura penale del 5 ott.. 2007 (RS 312.0).

Sezione 7: Disposizioni finali