Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la competenza per l'esecuzione, nonché l'assunzione delle spese in caso di pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione;
- b.
- il concorso di più sanzioni secondo il CP;
- c.
- il concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni;
- cbis.3
- l'inizio della durata dell'espulsione;
- d.
- le misure da prendere in caso di divieti di condurre, nonché l'ammontare e l'impiego della retribuzione dei detenuti;
- e.
- l'applicazione per analogia delle disposizioni della presente ordinanza all'esecuzione di sentenze dei tribunali militari o del Tribunale penale federale.
3 Introdotta dal n. I 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).