01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2018 - 31.12.2021
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01.01.2017 - 31.12.2017
01.03.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 28.02.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.06.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.05.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.12.2002 - 31.12.2006
01.01.2002 - 30.11.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
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1

Ordinanza

relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35a e 35c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Definizione

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.

Art. 2
Oggetto della tassa

Sottostanno alla tassa: a. i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1); b. i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2).

Art. 3
Applicazione della legislazione doganale La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

RU 1997 2972 1

RS 814.01

814.018

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.018

Sezione 2: Esecuzione
Art. 4

2

Autorità esecutive

1

La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza, salvo quando è competente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Essa tiene conto a tal fine del parere degli esperti dell'UFAM.

2

L'UFAM:

a. esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa (art. 23 a 23b);

b. aiuta la Direzione generale delle dogane nell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni (art. 9-9h); c. esamina l'effetto sulla qualità dell'aria della tassa e dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni e pubblica a intervalli regolari i risultati.

3

L'Amministrazione federale delle dogane mette a disposizione dell'UFAM i dati necessari.

4

I Cantoni aiutano le autorità esecutive, salvo quando l'obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. Essi verificano in particolare: a. i piani di provvedimenti secondo l'articolo 9d nonché il loro adeguamento (art. 9f e 9g); b. le prove secondo l'articolo 9h; c. i bilanci dei COV secondo l'articolo 10; d.3 la domanda di proroga dei termini secondo l'articolo 9i.

5

Le autorità esecutive ricevono insieme l'1,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.

6

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prescrizioni sull'indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell'ambito dell'esecuzione.

Art. 5

4

Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presi-

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

3

Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 3

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dente un rappresentante dell'UFAM5. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri.

2

La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui COV, in particolare nell'adattamento degli allegati e nell'esecuzione dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.6
Art. 6
Controlli

1

Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.

2

Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 3:7 Aliquota della tassa
Art. 7
8 L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV
Art. 8
Esenzione dalla tassa per piccole quantità 1

Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti: a. in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);

b. in miscele o oggetti prodotti nel territorio svizzero, che non figurano nell'elenco dei prodotti.

2

Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettera a vengono importati, la tassa non è riscossa.

3

Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.

5

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

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Art. 9

9

Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni I COV impiegati in un impianto stazionario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 e l'allegato 1 numero 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 198510 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa se: a. la quantità delle emissioni annue di COV di detto impianto è stata ridotta, a seguito dell'adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all'anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIAt; b. il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d'esercizio al 95 per cento; e

c. le emissioni di COV dell'impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) sono ridotte secondo l'allegato 3.

Art. 9
a11 Gruppi di impianti

1

Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti, se:

a. sono gestiti dalla stessa persona; e b. ogni impianto soddisfa i requisiti dell'OIAt.12 2

Ai fini dell'adempimento delle condizioni di esenzione secondo l'articolo 9, un gruppo di impianti è trattato come un singolo impianto stazionario.

3

La composizione di un gruppo di impianti non può essere modificata durante il periodo di validità di cui all'articolo 9c capoverso 1 lettera b. Sono eccettuate: a. l'esclusione di impianti stazionari chiusi; b. l'inclusione a posteriori di impianti stazionari nuovi o nuovamente messi in esercizio;

c. l'inclusione a posteriori di impianti stazionari che soddisfano già i requisiti secondo l'allegato 3.13 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

10 RS 814.318.142.1 11 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 573).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 573).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 5

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4

Se in un gruppo di impianti sono inclusi laboratori le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento, essi devono soddisfare i requisiti secondo l'allegato 3 già al momento della loro inclusione.14
Art. 9
b15 Eventi straordinari e sostituzione del dispositivo di abbattimento 1

Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del corrispondente periodo di interruzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se: a. al di fuori del periodo di interruzione sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9;

b. l'autorità cantonale è stata informata immediatamente dell'evento straordinario; e

c. l'evento straordinario non è stato provocato da manutenzione lacunosa o impiego non conforme del dispositivo di abbattimento.

2

Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono esenti dalla tassa se: a. al di fuori del periodo di sostituzione del dispositivo di abbattimento sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9; b. l'autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e c. i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.

Art. 9
c16 Riduzione delle emissioni diffuse di COV 1

L'articolo 9 capoverso 1 lettera c è soddisfatto se: a. l'impianto stazionario soddisfa già i requisiti secondo l'allegato 3; o b.17 le emissioni diffuse di COV dell'impianto stazionario sono ridotte conformemente a un piano di provvedimenti approvato dalla Direzione generale delle dogane, in modo tale da adempiere ai requisiti di cui all'allegato 3 entro il 31 dicembre 2022 (periodo di validità).

2

Ogni cinque anni il DATEC adegua l'allegato 3 nonché il periodo di validità secondo il capoverso 1 lettera b dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni. Esso tiene conto del progresso tecnico.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 573).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 28 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4923).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

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Art. 9
d18 Piano di provvedimenti 1

Il piano di provvedimenti secondo l'articolo 9c capoverso 1 lettera b comprende: a. dati sul grado di adempimento dei requisiti secondo l'allegato 3 (analisi situazione auspicata-effettiva);

b. i provvedimenti previsti; c. i tempi previsti per l'attuazione dei provvedimenti; d. il potenziale di riduzione delle emissioni di ogni provvedimento.

2

Esso deve prevedere che almeno la metà della riduzione delle emissioni prevista sia attuata nei suoi primi tre anni di validità.

Art. 9
e19 Domanda di approvazione del piano di provvedimenti 1

Per un impianto stazionario esistente la domanda di approvazione del piano di provvedimenti deve essere presentata all'autorità cantonale entro il 30 aprile dell'anno precedente l'inizio dell'esenzione dalla tassa.

2

Per un nuovo impianto stazionario la domanda di approvazione del piano di provvedimenti può essere presentata all'autorità cantonale in ogni momento.

3

La domanda deve comprendere il piano di provvedimenti.

4

I gestori di impianti stazionari esistenti tenuti a inoltrare un bilancio dei COV secondo l'articolo 10 devono allegare tale bilancio al piano dei provvedimenti.

Art. 9
f20 Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti 1

Su richiesta, il piano di provvedimenti approvato può essere adeguato se uno o più provvedimenti possono essere sostituiti da altri provvedimenti di effetto almeno equivalente.

2

La domanda di adeguamento deve essere presentata all'autorità cantonale entro sei mesi prima dall'inizio dell'anno d'esercizio in cui sarà attuato il piano di provvedimenti adeguato.

Art. 9
g21 Adeguamento del piano di provvedimenti in caso di modifiche dell'impianto stazionario 1

Le modifiche dell'impianto stazionario che hanno ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV devono essere notificate immediatamente all'autorità cantonale.

2

Se necessario, il piano di provvedimenti è adeguato.

Art. 9
h22 Prova per l'esenzione dalla tassa in caso di provvedimenti di riduzione delle emissioni 1

Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 4 LPAmb deve provare annualmente che sono soddisfatte le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9. In particolare bisogna fornire la prova che: 18 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

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a. l'impianto stazionario soddisfa i requisiti secondo l'allegato 3; o b.23 i provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato per il corrispondente anno d'esercizio sono stati attuati entro il termine e l'impianto stazionario soddisfa i restanti requisiti secondo l'allegato 3.

2

La prova deve essere presentata contemporaneamente al bilancio dei COV.

3

Se la prova non può essere fornita, durante il corrispondente anno d'esercizio l'esenzione dalla tassa per i COV impiegati nell'impianto stazionario è sospesa.

Art. 9
i24 Proroga dei termini nei casi di rigore 1

Su domanda, la Direzione generale delle dogane può prorogare i termini per l'attuazione dei provvedimenti fissati nel piano di provvedimenti di cui all'articolo 9d al massimo fino alla scadenza del periodo di validità, se l'attuazione dei provvedimenti entro il termine potrebbe mettere in pericolo l'esistenza dell'impresa in cui è gestito l'impianto, senza colpa della stessa.

2

La domanda di proroga dei termini deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

a. il cambiamento fondamentale intervenuto dopo l'approvazione del piano di provvedimenti che in caso di attuazione del piano entro il termine previsto mette in pericolo l'esistenza dell'impresa, e le ripercussioni del cambiamento sull'impresa; b

la prova che il cambiamento fondamentale secondo la lettera a è avvenuto senza colpa; c. tutti i provvedimenti già attuati per ridurre le emissioni diffuse di COV nell'impianto stazionario interessato; d. una stima dei costi di ciascun provvedimento da posticipare; e. il calendario per l'attuazione dei provvedimenti da posticipare.

3

La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.

4

La domanda deve essere presentata all'autorità cantonale fino a quattro mesi prima della fine del corrispondente anno d'esercizio.

Art. 9
j25 Inizio dell'esenzione per i nuovi impianti stazionari I nuovi impianti stazionari che soddisfano le condizioni di esenzione secondo l'articolo 9 sono esenti dalla tassa a partire: a. dall'entrata in esercizio, se l'impianto stazionario soddisfa già i requisiti secondo l'allegato 3; 22 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

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b. dall'anno d'esercizio che segue la presentazione della domanda di approvazione del piano di provvedimenti, se l'impianto stazionario non soddisfa ancora i requisiti secondo l'allegato 3.

Art. 10
Bilancio dei COV

1

Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.26 2 Nel bilancio dei COV devono figurare: a. le entrate, le scorte e le uscite; b. le quantità lavorate in miscele o oggetti; c. le quantità recuperate; d. le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne; e. le emissioni residue.

3

La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.

4

Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

5

Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.

Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale
Art. 11
Annuncio

Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest'ultima tiene un registro.

Art. 12
Nascita del credito fiscale Il credito fiscale sorge: a. per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l'azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell'azienda di produzione; b. per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l'articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

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Art. 13
Dichiarazione della tassa 1

I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.27 2 Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

3

La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.

4

La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.

5

Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.28
Art. 14
Calcolo della tassa

Determinante per il calcolo della tassa è la quantità di COV al momento in cui sorge il credito fiscale.

Art. 15
Tassazione e termine di pagamento 1

La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l'ammontare della tassa.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3

In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.

Art. 16
Riscossione posticipata della tassa Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell'importo entro un anno dalla comunicazione della decisione.

Art. 17
Prescrizione del credito fiscale 1

Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

2

Il termine di prescrizione si interrompe: 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

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a. se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale; b. ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.

3

Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.

4

Il credito fiscale si prescrive definitivamente in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Sezione 6: Restituzione della tassa
Art. 18
Premesse per la restituzione 1

La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.29 2 L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda.

3

Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV.

3bis

Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.30 4 L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa.31 5

Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio.

Art. 19
Decadenza del diritto alla restituzione 1

Il diritto alla restituzione, salvo che non sia in relazione con l'esportazione, decade se la relativa domanda non viene presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.

2

Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.

Art. 20
Domanda di restituzione 1

La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata: a. alle autorità cantonali; b. alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 11

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2

Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare: a. le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi; b. i rapporti di fabbricazione, campioni nell'imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati;

c. su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie per il calcolo dell'importo da restituire.

Sezione 7:

Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)32
Art. 21

33

Autorizzazione

1

La Direzione generale delle dogane può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all'anno si impegnano: a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente; oppure

b. a esportarle.34

1a

…35

1bis

Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano una sostanza secondo l'allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano che: a. la quota di questa sostanza costituisce almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV;

b. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.36 2

L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 25 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 50 t di COV.37

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3049). Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

36 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.018

3

La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane. 4 La Direzione generale delle dogane tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.38
Art. 22
Conteggio

1

Chi beneficia di un'autorizzazione secondo l'articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

2

La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.

3

…39

4

I documenti relativi alla procedura per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall'inoltro del bilancio dei COV.40
Art. 22
a41 Rettifica della dichiarazione doganale La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all'articolo 34 capoverso 3 della legge del 18 marzo 200542 sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria, vi era già un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

Art. 22
b43 Presentazione di un bilancio dei COV incompleto 1

Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di scadenza, l'autorizzazione secondo l'articolo 21 è sospesa per tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno d'esercizio successivo.

2

La Direzione generale delle dogane stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio dei COV completo.

3

Per le tasse che secondo l'articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all'articolo 22 capoverso 1.

4

Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una 38 Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3785).

39 Abrogato dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

41 Introdotto dal n. 43 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

42 RS 631.0

43 Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 13

814.018

valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.

Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa
Art. 23

44

Principio

1

Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFM.

2

La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell'anno di riscossione.

3

Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.

4

Per assicuratori si intendono: a. gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 199445 sull'assicurazione malattie (LAMal);

b. l'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 199246 sull'assicurazione militare (LAM).

5

Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di distribuzione: a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

6

Alle persone assicurate soltanto temporaneamente presso un assicuratore durante l'anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti proporzionalmente a questo lasso di tempo.47 7

Gli assicuratori detraggono gli importi dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione.48

Art. 23
a49 Versamento agli assicuratori 1

Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell'anno di distribuzione.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore, ad eccezione del cpv. 7 primo periodo, dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

45 RS 832.10 46 RS 833.1

47 Nuovo testo giusta l'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

48 Nuovo testo giusta l'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

49 Introdotto dall'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.018

2

Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 5. 3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

Art. 23
b50 Organizzazione

1

Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione: a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfacevano i presupposti di cui all'articolo 23 capoverso 5;

b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

2

In occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare dell'importo da distribuire.

Art. 23
c51 Indennizzo degli assicuratori L'indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall'articolo 123 dell'ordinanza del 30 novembre 201252 sul CO2.

Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 24
Disposizione transitoria Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 25
Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d'incentivazione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

2

La tassa d'incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.53 Disposizione transitoria del 27 luglio 201254 La domanda di approvazione del piano di provvedimenti ai fini di un'esenzione dalla
tassa nel 2013 deve essere presentata entro il 30 aprile 2013.

50 Originario art. 23a. Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

51 Originario 23b. Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011 (RU 2011 1951). Nuovo testo giusta l'art. 137 dell'O del 30 nov. 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7005).

52

RS 641.711

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 604).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 15

814.018

Allegato 155 (art. 2 lett. a)

Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa) 1

Sostanze

N. di tariffa56

Sostanze

N.-CAS

ex57 2915.3980

acetato di benzile 140-11-4

2915.3300

acetato di n-butile 123-86-4

ex 2915.3980

acetato di 2-n-butossietile 112-07-2

2915.3100

acetato di etile 141-78-6

ex 2915.3980

acetato di isobutile 110-19-0

ex 2915.3980

acetato di isopropile 108-21-4

ex 2915.3980

acetato di metile 79-20-9

ex 2915.3980

acetato di 2-metossietile 110-49-6

ex 2915.3980

acetato di 1-metossi-2-propile 108-65-6

ex 2915.3980

acetato di n-propile 109-60-4

2914.1100

acetone

67-64-1

2915.2100

acido acetico 64-19-7

2906.2100

alcool benzilico (fenimetanolo) 100-51-6

2915.2400

anidride acetica 108-24-7

2707.1090 + 2902.2090 benzene

71-43-2

ex 2909.1999

bis (2-etossietil) etere (dietilen glicol dietil etere, dietil carbitolo) 112-36-7

ex 2909.1999

bis (2-metossietil) etere (dietilene glicol dimetil etere, dimetil carbitolo) 111-96-6

ex 2711.1390 + ex 2901.1019 n-butano

106-97-8

2905.1300

butan-1-olo (alcole butilico) 71-36-3

ex 2905.1490

butan-2-olo (alcole sec-butilico) 78-92-2

2914.1200

butanone (etilmetilchetone, metiletilchetone) 78-93-3

ex 2932.2000

4-butirrolattone (tetraidro-2-furano) 96-48-0

ex 2909.4390

2-n-butossietanolo 111-76-2

ex 2909.4390

2-(2-n-butossietossi) etanolo (etere monobutilico di dietilenglicole) 112-34-5

ex 2909.4999

1-n-butossipropan-2-olo 5131-66-8

ex 2909.4999

1-tert-butossipropan-2-olo 57018-52-7

2902.1190

cicloesano

110-82-7

54 RU 2012 3785 55 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953 7643).

56 RS 632.10, Allegato 57 «ex» sta qui per «a» e significa che solo le sostanze esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.018

N. di tariffa

Sostanze

N.-CAS

ex 2914.2200

cicloesanone 108-94-1

ex 2902.1999

ciclopentano 287-92-3

ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cimene

99-87-6

2902.7090

cumene (isopropilbenzene) 98-82-8

2903.1200

diclorometano (dicloruro di metilene, cloruro di metilene) 75-09-2

ex 2909.1999

1,2-dietossietano (etere dietilico di etilenglicole) 629-14-1

ex 2909.1999

1,2-dimetossietano 110-71-4

ex 2901.1099

eptano

142-82-5

etanolo, se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31 legge sull'alcool) 64-17-5

ex 2932.9980

1,4-diossano (diossido di dietilene) 123-91-1

ex 2909.1999

di-n-propil etere (dipropil etere) 111-43-3

ex 2901.1099

esano

110-54-3

ex 2905.1980

esan-1-olo

111-27-3

2902.6090

etilbenzene

100-41-4

ex 2909. 4480

2-etossietanolo (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico) 110-80-5

ex 2909.4999

1-etossipropan-2-olo (etere 1-etilico di alfa-propilenglicole) 1569-02-4

2912.1100

formaldeide (metanale) 50-00-0

ex 2915.1300

formiato di etile 109-94-4

ex 2915.1300

formiato di metile 107-31-3

ex 2914.4090

4-idrossi-4-metilpentano-2-one (diacetonalcol) 123-42-2

ex 2902.1999

D-limonene ((R)-p-menta-1,8-dien) 5989-27-5

ex 2902.1999 + ex 3805.9000 DL-limonene

((RS)-p-menta-1,8-dien, dipentene) 138-86-3

ex 2902.1999

L-limonene ((S)-p-menta-1,8-dien) D-, DL- e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di arancio, dipentene)

5989-54-8

2905.1190

metanolo (alcole metilico) 67-56-1

ex 2901.1099

2-metilbutano (isopentano) 78-78-4

ex 2902.1999

metilcicloesano 108-87-2

ex 2901.1099

2-metilpentano (isoesano) 107-83-5

2914.1300

4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone) 108-10-1

ex 2711.1390 + ex 2901.1019 2-metilpropano (isobutano) 75-28-5

ex 2905.1490

2-metilpropan-1-olo (alcole isobutilico, isobutanolo) 78-83-1

ex 2933.7900

1-metil-2-pirrolidone (1-metil-2-pirrolidinona) 872-50-4

ex 2909. 4480

2-metossietanolo (glicole metilico, metilossitolo) 109-86-4

ex 2909.4999

1-metossipropan-2-olo (etere 1-metilico di alfa-propilenglicole) 107-98-2

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 17

814.018

N. di tariffa

Sostanze

N.-CAS

2909.1100

ossido di dietile (etere, etere etilico, etere dietilico) 60-29-7

ex 2909.1999

ossido di diisopropile 108-20-3

ex 2909.1999

ossido di dimetile 115-10-6

ex 2901.1099

pentano

109-66-0

ex 2905.1980

pentan-1-olo (alcole pentilico) 71-41-0

ex 2905.1980

pentan-2-olo (metilpropilcarbinolo) 6032-29-7

2711.1290 + ex 2711.2990 propano

74-98-6

ex 2905.1290

propan-1-olo (alcole propilico, n-propanolo) 71-23-8

ex 2905.1290

propan-2-olo (alcole isopropilico) 67-63-0

ex 2909.4480

2-propossietanolo 2807-30-9

2903.2300

tetracloroetilene (percloroetilene) 127-18-4

2932.1100

tetraidrofurano (ossolano) 109-99-9

2707.2090 + 2902.3090 toluene

108-88-3

2903.2200

tricloroetilene 79-01-6

ex 2902.9099

trimetilbenzene (1,2,3-, 1,2,4- e 1,3,5-trimetilbenzene) 526-73-8

95-63-6

108-67-8

2902.4290

m-xilene

108-38-3

2902.4190

o-xilene

95-47-6

2902.4390

p-xilene

106-42-3

2

Gruppi di sostanze N. di tariffa58

Gruppi di sostanze

N.-CAS

ex 2909.4999

butossipropanolo (miscele di isomeri) diversi

2710.1291

etere di petrolio nonché benzina e sue frazioni (principalmente miscele d'idrocarburi non aromatici) diversi

ex 2909.4999

etere (mono)metilico di dipropilenglicole (DPM; isomeri individuali e miscele d'isomeri) diversi

2707.5090

miscele d'idrocarburi aromatici (tra cui solvente nafta)* diversi

2710.1299

oli leggeri e preparazioni* diversi

ex 2905.1980

pentanolo (miscele d'isomeri) diversi

2710.1991

petrolio (principalmente miscele d'idrocarburi non aromatici)*

diversi

2710.1292

white spirits (principalmente miscele d'idrocarburi non aromatici)* diversi

2707.3090 + 2902.4490 xilene (miscele d'isomeri) diversi

* Frazioni fino a 240 °C.

58 RS 632.10, Allegato

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.018

Allegato 259 (art. 2 lett. b)

Elenco dei prodotti (composti organici volatili, COV, soggetti alla tassa) N. di tariffa60

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti ex 2207.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari 1000 - alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più

2000 - alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo ex 2208.

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: non atti al consumo come bevande o generi voluttuari - altri:

9010 - - alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

ex 2209. 0000

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico non destinati a scopi alimentari 2710.

oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di

petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e diversi dai residui di oli:

- destinati ad altri usi: 1994 - - distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati

1999 - - altri distillati e prodotti oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di

petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli: 2090 - destinati ad altri usi 2711 Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: - liquefatti:

- - altri

1990 - - - altri 2715. 0000 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici

bituminosi, «cut-backs») N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti 59 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 apr. 2008 (RU 2008 1765). Aggiornato dal n. 16 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dal n. II cpv. 2 dell'O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785), dal n. 10 dell'all. 3 all'O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445), dal n. 6 dell'all. 2 dell'O del 29 giu. 2016 che modifica la tariffa doganale relativamente ai dazi doganali per alcuni prodotti delle tecnologie dell'informazione (RU 2016 2647) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5953).

60 RS 632.10, All.

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 19

814.018

3201.

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:

1000 - estratto di quebracho 2000 - estratto di mimosa 9000 - altri 3202.

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni

enzimatiche per preconcia: 1000 - prodotti per concia organici sintetici 9000 - altri

3203.

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale previste nella nota 3 di questo capitolo:

0010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 0090 - - altri 3204.

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste

nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita: - sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo: 1100 - - coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti - - coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti: 1210 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1290 - - - altri

- - coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti: 1310 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1390 - - - altri

1400 - - coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti 1500 - - coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti 1600 - - coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti 1700 - - coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti - - altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle voci da 3204.11 a 3204.19: 1910 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1990 - - altri

2000 - prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»

- altri:

9010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090 - - altri 3205. 0000 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

3206.

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

- pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio: 1100 - - contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla materia secca

1900 - - altri

2000 - pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.018

- altre sostanze coloranti e altre preparazioni: 4100 - - oltremare e sue preparazioni 4200 - - litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco 4900 - - altri

5000 - prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» 3207.

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di

lamelle o di fiocchi: 1000 - pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili 2000 - preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili 3000 - lustri liquidi e preparazioni simili 4000 - fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 3208.

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:

1000 - a base di poliester 2000 - a base di polimeri acrilici o vinilici 9000 - altre 3209.

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso: 1000 - a base di polimeri acrilici o vinilici 9000 - altre 3210. 0000 Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.

3211. 0000 Siccativi preparati 3212.

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di

pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto: 1000 - fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) 9000 - altri 3213.

Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, la modifica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tu-

betti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili: 1000 - colori in assortimenti 9000 - altri 3214.

Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura: 1000 - mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

9000 - altri 3215.

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide: - inchiostri da stampa: 1100 - - neri

1900 - - altri

- altri:

9010 - - cartucce d'inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443.31, 8443.32 o 8443.39 e contenenti componenti meccanici o elettrici; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443.31, 8443.32 o 8443.39 9090 - - altri

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 21

814.018

3301.

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione

degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

- oli essenziali di agrumi 1200 - - di arancio

1300 - - di limone

1900 - - altri

- oli eterici essenziali diversi da quelli di agrumi: 2400 - - di menta piperita (Mentha piperita) 2500 - - di altra menta - - altri:

2910 - - - oli di eucalipto e legno di sandalo 2930 - - - oli di anice, oli di anice, di anice stellato (badiana), di assenzio, di balsamo di gurium, di bay (mircia), di cananga, di canfora, di cannella, di carvi, di citronella, di foglie di pino, di garofano, di geranio, di ginepro, di lavanda e lavandina,di legno di cabriuva, di legno di cedro, di legno di gaiaco, di le mongrass, di linaloe o legno di rosa (compreso il linaloe del Messico), di litsea cubeba, di palmarosa, di pasciuli, di petitgrain, di rosmarino, di ruta, di sassafrasso, di shiu, di spigo, di timo, di vetiver

2980 - - - altri

- - altri:

9090 - - - altri 3302.

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande: 9000 - altri 3303. 0000 Profumi e acque da toeletta 3304.

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni

antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure:

1000 - prodotti per il trucco delle labbra 2000 - prodotti per il trucco degli occhi 3000 - preparazioni per manicure o pedicure - altri:

9100 - - ciprie, comprese quelle compatte 9900 - - altri 3305.

Preparazioni per capelli: 1000 - sciampo

2000 - preparazioni per l'ondulazione o la stiratura, permanenti 3000 - lacche per capelli 9000 - altre 3306.

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti, imballati per la vendita al minuto (fili dentari): 1000 - dentifrici

2000 - fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari) - altri:

9010 - - prodotti per facilitare l'adesione delle dentiere 9090 - altri

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.018

3307.

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o

no proprietà disinfettanti: 1000 - preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 2000 - deodoranti per la persona o contro il sudore 3000 - sali profumati e altre preparazioni per il bagno - preparazioni per profumeria o deodoranti per locali, ivi compresi preparazioni odorifere per cerimonie religiose: 4100 - - «agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione 4900 - - altri

- altri:

9010 - - soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali 9090 - altri ex 3401.

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: - saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: 1100 - - da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) - - altri:

1990 - - - altri (oltre ai saponi ordinari) 3000 - prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle,sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto,anche contenenti sapone

ex 3402.

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; tranne i detersivi per tessili pronti all'uso delle voci di tariffa 3402.2000/9000.

- agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto: - - anionici:

1110 - - - solfoleati 1190 - - - altri

- - cationici:

1210 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1290 - - - altri

- - non ionici:

1310 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1390 - - - altri

1900 - - altri

2000 - preparazioni condizionate per la vendita al minuto 9000 - altri 3403.

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e

preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: 1100 - - preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli.

o di altre materie

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 23

814.018

1900 - - altre

- altre:

9100 - - preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

9900 - - altre 3405.

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:

1000 - lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio 2000 - encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno 3000 - lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli 4000 - paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare 9000 - altri 3506.

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg: 1000 - prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg - altri:

- - adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma: 9130 - - - pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di

dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili

9180 - - - altri

- - altri:

9910 - - - per l'alimentazione di animali 9990 - - - altri 3707.

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego: 1000 - emulsioni per sensibilizzare le superfici 9000 - altri 3805.

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:

1000 - essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato 9000 - altri 3808.

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o

imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: - merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: 5200 - - DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), in confezioni con contenuto in peso netto non eccedente 300 g 5900 - - altri

6100 - merci indicate nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo: 6200 - - in confezioni con contenuto in peso netto non eccedente 300 g 6900 - - in confezioni con contenuto in peso netto superiore a 300 g ma non eccedente 7,5 kg

- - altri

- altri:

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.018

9120 - - insetticidi: 9180 - - - a base di zolfo o di prodotti cuprici - - - altri

9220 - - fungicidi: 9280 - - - a base di zolfo o di prodotti cuprici - - - altri

9320 - - diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante: 9380 - - - a base di zolfo o di prodotti cuprici - - - altri

9410 - - disinfettanti: 9480 - - - prodotti delle liste contenute nella parte 1b 9900 - - - altri 3809.

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: - a base di sostanze amilacee: 1010 - - per l'alimentazione di animali 1090 - - altri

- altri:

9100 - - dei tipi utilizzati nell'industria tessile o nelle industrie simili 9200 - - dei tipi utilizzati nell'industria della carta o nelle industrie simili 9300 - - dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o nelle industrie simili 3810.

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura: 1000 - preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti 9000 - altre 3814.

Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici: 0090 - altri 3815.

Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove

- catalizzatori su supporti: 1100 - - aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel 1200 - - aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

1900 - - altri

9000 - altri 3817.

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:

0090 - altri 3820. 0000 Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento 3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia: 1010 - - per l'alimentazione di animali 1090 - - altri

3000 - carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici 4000 - additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo 5000 - malte e calcestruzzo, non refrattari 6000 - sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 25

814.018

- miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:

7100 - - contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

7200 - - contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani 7300 - - contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC) 7400 - - contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti cloro-

fluorocarburi (CFC) 7500 - - contenenti tetracloruro di carbonio 7600 - - contenenti tricloroetano-1,1,1 metilcloroformio) 7700 - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano 7800 - - contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC) 7900 - - altri

- merci indicate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo: 8100 - - contenenti ossirano (ossido di etilene) 8200 - - contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB) 8300 - - contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile) 8400 - - contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfano (ISO),

endrina (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO) 8500 - - contenenti 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)

8600 - - contenenti pentaclorobenzene (ISO) o esaclorobenzene (ISO) 8700 - - contenenti acido perfluorottano solfonico, suoi sali, perfluorottano sulfonamide o floruro di perfluorottano solfonile 8800 - - contenenti eteri tetra-, penta-, esa-, epta- o ottabromodifenilici - altri:

9100 - - miscele e preparazioni costituite principalmente da (5-etil-2-metil-2ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-

metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato - - altri:

- - - preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie alimentari:

9911 - - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9919 - - - - altri

- - - altri:

9991 - - - - per l'alimentazione di animali 9999 - - - - altri 3825.

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]): 1000 - rifiuti urbani 2000 - fanghi di depurazione 3000 - rifiuti clinici - residui di solventi organici: 4100 - - alogenati

4900 - - altri

5000 - residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo - altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse: 6100 - - contenenti principalmente costituenti organici 6900 - - altri

- altri:

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.018

9010 - - per l'alimentazione di animali 9090 - - altri 3826.

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %: 0090 - altri 3901.

Polimeri di etilene, in forme primarie: 1000 - polietilene di densità inferiore a 0,94 2000 - polietilene di densità uguale o superiore a 0,94 3000 - copolimeri di etilene e di acetato di vinile 4000 - copolimeri etilene-alfa-olefine, di densità inferiore a 0,94 - altri:

9010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9080 - - altri 3902.

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie: 1000 - polipropilene

2000 - poliisobutilene 3000 - copolimeri di propilene - altri:

9010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090 - - altri 3903.

Polimeri di stirene, in forme primarie: - polistirene (polistirolo): 1100 - - espansibile

1900 - - altri

2000 - copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) 3000 - copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) 9000 - altri 3904.

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie: 1000 - poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze - altro poli(vinilcloruro): 2100 - - non plastificato 2200 - - plastificato 3000 - copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 4000 - altri copolimeri di cloruro di vinile 5000 - polimeri di cloruro di vinilidene - polimeri fluorurati: 6100 - - politetrafluoroetilene: 6900 - - altri

9000 - altri 3905.

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie: - poli(vinilacetato): 1200 - - in dispersione acquosa 1900 - - altri

- copolimeri di acetato di vinile: 2100 - - in dispersione acquosa 2900 - - altri

3000 - poli(vinilalcool), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato - altri:

9100 - - copolimeri - - altri:

9910 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9990 - - - altri 3906.

Polimeri acrilici in forme primarie: 1000 - poli(metilmetacrilato) - altri:

9010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 27

814.018

9090 - - altri 3907.

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:

- poliacetali:

1010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1090 - - altri

- altri polieteri:

2010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 2090 - - altri

- resine epossidiche: 3010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 3090 - - altri

4000 - policarbonati 5000 - resine alchidiche 6100 - - con un indice di viscosità di 78 ml/g o più 6900 - - altri

7000 - poli(acido lattico) - altri poliesteri:

9100 - - non saturi - - altri:

9910 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9920 - - - copolimeri termoplastici a base di poliestere aromatico a cristalli liquidi

9970 - - - altri 3908.

Poliammidi in forme primarie: 1000 - poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6, 12: 9000 - - altri 3909.

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie: - resine ureiche; resine di tiourato: 1010 - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1090 - altri

2000 - resine melamminiche - - poli(isocianato di metilenfenile) (MDI greggio, MDI polimerico) 3100 - - altri

3900 - resine fenoliche: 4010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 4090 - - altri

5000 - poliuretani 3910. 0000 Siliconi in forme primarie: 3911.

Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati

né compresi altrove, in forme primarie: - resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di cumarone-indene e politerpeni: 1010 - - dispersi o disciolti in veicoli non acquosi 1090 - - altri

- altri:

9010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090 - altri 3912.

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

- acetati di cellulosa: 1100 - - non plastificati 1200 - - plastificati 2000 - nitrati di cellulosa (compresi i collodi) - eteri di cellulosa:

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.018

- - carbossimetilcellulosa e suoi sali: 3110 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 3190 - - - altri

- - altri:

3910 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 3990 - - - altri

- altri:

9010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090 - - altri 3913.

Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati (p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie: 1000 - acido alginico, suoi sali e suoi esteri - altri:

9010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090 - - altri 3914.

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie:

0010 - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 0090 - altri

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 29

814.018

Allegato 361 (art. 9 lett. c)

Riduzione delle emissioni diffuse di COV 1

Requisiti di esercizio per impianti stazionari 11

Requisiti generali 111 Principio Tutti i processi rilevanti dal punto di vista dei COV devono essere ottimizzati al fine
di ridurne le emissioni diffuse.

112 Captazione e depurazione dell'aria di scarico 1 I processi devono avvenire in sistemi chiusi, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2

L'aria di scarico proveniente da sistemi chiusi deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento.

3

In caso di processi in sistemi non chiusi, l'aria di scarico deve essere convogliata, mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate verso il dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo.

4

L'aria di scarico dei locali deve essere evacuata, attraverso un dispositivo di abbattimento, direttamente o concentrandola lungo una catena di processo. 5

L'aria di scarico secondo i capoversi 2-4 deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento anche dopo il termine della produzione (tempo di funzionamento supplementare del dispositivo di abbattimento).

6

I capoversi 3-5 non sono applicabili, se è accertato che l'aria di scarico contiene concentrazioni di COV tanto basse da non risultare idonea a un'evacuazione tramite un dispositivo di abbattimento.

7

Per il sistema di scarico dell'aria deve essere a disposizione un piano di manutenzione aggiornato che stabilisca in particolare come garantire che:

a. il sistema di scarico dell'aria sia stagno; b. le componenti critiche del sistema siano sostituibili rapidamente.

8

La ventilazione nei locali aziendali con immissione meccanica di aria deve essere impostata, se possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio nonché sopportabile sotto il profilo economico, in modo da creare una depressione, quando: a. un edificio di produzione dispone di un unico locale aziendale che emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV; 61 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell'O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3785). Aggiornato dal n. II dell'O del DATEC del 28 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4923).

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

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b. un edificio di produzione dispone di più locali aziendali che emettono un carico annuo complessivo di almeno 1000 kg di COV; o c. un edificio di produzione dispone di più locali aziendali e uno di questi locali aziendali emette un carico annuo di almeno 500 kg di COV.

113 Copertura dei contenitori I contenitori contenenti COV devono essere dotati di una copertura adeguata.

114 Organizzazione del lavoro 1 Devono essere disponibili direttive di lavoro aggiornate che disciplinano l'utilizzo di solventi in modo da limitare le emissioni. Inoltre devono prevedere norme di procedura in caso di fuoriuscita di solventi.

2

I collaboratori devono essere istruiti periodicamente riguardo all'applicazione delle direttive di lavoro.

3

Il rispetto delle direttive di lavoro deve essere verificato periodicamente.

115 Documentazione 1 Deve essere disponibile un inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita. Esso comprende in particolare: a. uno schema della ventilazione; b. una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte.

2

Le emissioni diffuse di COV devono essere motivate.

12

Requisiti per processi specifici Processi

Requisiti

- Processi di riempimento e travaso - Se possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico: sistema di recupero dei vapori

- In alternativa: convogliamento dell'aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori alla fonte di forma e potenza adatte

- Miscele di sostanze - Per impianti di miscelazione chiusi: aggiunta del solvente all'interno del sistema chiuso - Per altri processi di miscelazione: dotare i contenitori di una copertura stagna; convogliare l'aria di

scarico fuoriuscita verso il dispositivo di abbattimento mediante cappe di aspirazione o aspiratori

alla fonte di forma e potenza adatte

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. O 31

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Processi

Requisiti

- Asciugatura e cottura durante la stampa, l'accoppiamento e il rivestimento

- Da effettuare in sistemi chiusi - Pulizia di contenitori, prodotti e componentia nonché pulizia generale

- Se possibile dal punto di vista tecnico: pulizia con acqua o detergenti senza COV. In caso di impiego di COV si applicano i seguenti requisiti: - se la pulizia avviene più volte alla settimana: solo in sistemi chiusi con trattamento (esterno) dei rifiuti di solventi,

- l'apertura dell'impianto di pulizia per prelevare i contenitori, i prodotti e i componenti puliti va sincronizzata con l'avvio dell'aspirazione e il convo-

gliamento dell'aria verso il dispositivo di abbattimento, in modo da escludere emissioni di COV nel

locale e nell'ambiente, - pulizia e asciugatura manuale in sistemi aperti: solo in locali chiusi con convogliamento dell'aria di scarico verso il dispositivo di abbattimento; chiusura forzata del coperchio della vasca di pulizia immediatamente dopo la pulizia,

- stoccaggio degli utensili di pulizia contaminati da solventi in contenitori chiusi.

- Stoccaggio

- Contenitori o sistemi chiusi; convogliamento dell'aria di scarico derivante dalla compensazione della pressione al dispositivo di abbattimento; in alternativa utilizzo di una valvola di contropressione - Smaltimento

- Condotta fino al centro di smaltimento o trasporto mediante contenitori chiusi a Nell'ambito dell'impiego di COV alogenati deve essere osservato l'allegato 2 numero 87 OIAt.

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Requisiti equivalenti Su richiesta i requisiti secondo il presente allegato possono essere sostituiti da altri requisiti se quest'ultimi riducono le emissioni diffuse di COV almeno nella stessa misura.

2

Direttive settoriali specifiche 1

Per concretizzare i requisiti secondo il presente allegato, l'UFAM emana direttive specifiche per settore. Tali direttive possono prevedere requisiti supplementari specifici per settore.

2

Esso adegua le direttive ogni cinque anni.

3

Nell'emanare o nell'adeguare le direttive, esso sente i rami economici interessati e i Cantoni, tenendo conto del progresso tecnico.

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