01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.01.2018 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2017
01.03.2013 - 31.12.2016
01.01.2013 - 28.02.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.06.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.05.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.12.2002 - 31.12.2006
01.01.2002 - 30.11.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
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1

Ordinanza

relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) del 12 novembre 1997 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35a e 35c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Definizione

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi della presente ordinanza i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20°C oppure con un punto di ebollizione di 240°C al massimo a 1013,25 mbar.


Art. 2

Oggetto della tassa

Sottostanno alla tassa: a. i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1); b. i COV secondo la lettera a importati in miscele e oggetti che figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2).


Art. 3

Applicazione della legislazione doganale La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

RU 1997 2972 1 RS

814.01

814.018

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.018

Sezione 2: Esecuzione

Art. 4

Autorità esecutive

1

La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; fanno eccezione le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa.2 1bis Per l'esecuzione si avvale dell'aiuto dei Cantoni, salvo quando l'obbligo di pagare la tassa riguarda la Confederazione. I Cantoni verificano in particolare i bilanci dei COV (art. 10).3 2

L'Ufficio federale dell'ambiente4 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l'effetto della tassa sulla qualità dell'aria e pubblica a intervalli regolari i risultati. L'Amministrazione federale delle dogane mette a disposizione dell'Ufficio federale i dati necessari a tale scopo, in particolare i bilanci dei COV.

2bis

Le autorità esecutive ricevono insieme l'1,5 per cento del prodotto complessivo (prodotto lordo) a titolo di indennità per il lavoro svolto.5 3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), prescrizioni sull'indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell'ambito dell'esecuzione.


Art. 5


6

Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV 1

Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presidente un rappresentante dell'Ufficio federale. La Commissione è costituita al massimo di dodici membri.

2

La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d'incentivazione sui COV, in particolare nell'adattamento degli allegati e nell'esecuzione dell'articolo 9.


Art. 6

Controlli 1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli senza preavviso, segnatamente presso le persone soggette al pagamento della tassa, quelle che devono redigere un bilancio dei COV e quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa.

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

3

Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

4

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 3

814.018

2

Su richiesta, devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 3:7 Aliquota della tassa

Art. 7

8 L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV.

Sezione 4: Esenzione dalla tassa e bilancio dei COV

Art. 8

Esenzione dalla tassa per piccole quantità 1

Sono esenti dalla tassa i COV presenti nelle seguenti miscele o oggetti: a. in miscele o oggetti, nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);

b. in miscele o oggetti prodotti nel territorio svizzero, che non figurano nell'elenco dei prodotti.

2

Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettera a vengono importati, la tassa non è riscossa.

3

Se le miscele e gli oggetti ai sensi del capoverso 1 lettere a e b vengono prodotti in Svizzera, su domanda del fabbricante, i COV in essi presenti sono esenti dalla tassa.


Art. 9

Esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni 1

I COV impiegati in impianti stazionari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 e dell'allegato 1 cifra 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 19859 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) sono esenti dalla tassa fino al 31 dicembre 2012 se: a

la quantità delle emissioni annue di COV di detti impianti è stata ridotta, a seguito dell'adozione di provvedimenti, di almeno il 50 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all'anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 dell'OIAt; e b. il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il periodo d'esercizio secondo i valori indicati qui di seguito: 1. nel caso di impianti di recupero: 93 per cento, 2. nel caso di altri dispositivi di abbattimento: 95 per cento.10

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

9 RS

814.318.142.1

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.018

1bis

Se, a causa di un evento straordinario, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo il capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori dei periodi di interruzione di detto dispositivo sono esenti dalla tassa. 11 1ter Se, a causa della sostituzione del dispositivo di abbattimento, durante un anno d'esercizio non è stata raggiunta la disponibilità del dispositivo di abbattimento richiesta secondo il capoverso 1 lettera b, i COV emessi al di fuori dei periodi di interruzione di detto dispositivo sono esenti dalla tassa soltanto se: a. l'autorità cantonale è stata previamente informata della prevista interruzione del dispositivo di abbattimento; e b. i lavori di sostituzione sono stati effettuati durante le vacanze aziendali o in periodi di bassa produzione.12 2

I COV sono esenti dalla tassa soltanto se le emissioni sono captate ed evacuate conformemente alle esigenze dell'articolo 6 OIAt.


Art. 10

Bilancio dei COV

1

Chi rivendica l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'articolo 35a capoverso 3 lettera c o capoverso 4 LPAmb oppure un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21) deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV.13 2 Nel bilancio dei COV devono figurare: a. le entrate, le scorte e le uscite; b. le quantità lavorate in miscele o oggetti; c. le quantità recuperate; d. le quantità eliminate o trasformate nella propria azienda o in aziende esterne; e. le emissioni residue.

3

La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori indicazioni.

4

Il bilancio dei COV deve essere redatto su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre forme.

5

Se l'onere necessario all'allestimento del bilancio dei COV è sproporzionato, la Direzione generale delle dogane può derogare ai capoversi 1 e 2.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 5

814.018

Sezione 5: Riscossione della tassa sul territorio nazionale

Art. 11

Annuncio Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi presso la Direzione generale delle dogane. Quest'ultima tiene un registro.


Art. 12

Nascita del credito fiscale Il credito fiscale sorge: a. per i COV prodotti nel territorio nazionale, al momento in cui lasciano l'azienda di produzione o al momento in cui vengono impiegati nell'azienda di produzione; b. per i COV sui quali la tassa deve essere pagata posticipatamente secondo l'articolo 22 capoverso 2, al momento in cui la persona beneficiaria impiega essa stessa i COV o li fornisce a terzi.


Art. 13

Dichiarazione della tassa 1

I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il quindici del mese che segue il sorgere del credito fiscale.14 2

Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

3

La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme.

4

La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale.

5

Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.15

Art. 14

Calcolo della

tassa

Determinante per il calcolo della tassa è la quantità di COV al momento in cui sorge il credito fiscale.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.018


Art. 15

Tassazione e termine di pagamento 1

La Direzione generale delle dogane stabilisce, mediante decisione, l'ammontare della tassa.

2

Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3

In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse di mora.


Art. 16

Riscossione posticipata della tassa Se, per errore, ha omesso di chiedere una tassa dovuta o ha chiesto un importo insufficiente o ha rimborsato un importo troppo alto, la Direzione generale delle dogane esige il pagamento dell'importo entro un anno dalla comunicazione della decisione.


Art. 17

Prescrizione del credito fiscale 1

Il credito fiscale si prescrive in dieci anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

2

Il termine di prescrizione si interrompe: a. se la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale; b. ad ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento.

3

Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.

4

Il credito fiscale si prescrive definitivamente in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Sezione 6: Restituzione della tassa

Art. 18

Premesse per la restituzione 1

La tassa viene restituita soltanto se l'avente diritto attesta che i COV sono stati impiegati in modo tale che siano esenti dalla tassa.16 2 L'avente diritto deve conservare i documenti rilevanti per motivare la restituzione per cinque anni dall'inoltro della domanda.

3

Gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti. Fanno eccezione gli importi di almeno 300 franchi in relazione con l'esportazione di COV.

3bis

Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.17 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 7

814.018

4

L'avente diritto deve provare l'avvenuto pagamento della tassa.18 5

Le domande di restituzione, ad eccezione di quelle che riguardano l'esportazione, possono essere presentate soltanto dopo la chiusura dell'anno d'esercizio.


Art. 19

Decadenza del diritto alla restituzione 1

Il diritto alla restituzione, salvo che non sia in relazione con l'esportazione, decade se la relativa domanda non viene presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.

2

Il diritto alla restituzione decade in ogni caso dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.


Art. 20

Domanda di restituzione 1

La domanda di restituzione della tassa va effettuata su modulo ufficiale e inoltrata: a. alle autorità cantonali; b. alla Direzione generale delle dogane, se concerne COV esportati.

2

Nella domanda riguardante COV esportati devono figurare: a. le quantità di COV dichiarate sui documenti di esportazione, che sono state esportate durante un periodo massimo di dodici mesi; b. i rapporti di fabbricazione, campioni nell'imballaggio originale o altri documenti necessari per stabilire le quantità di COV esportati;

c. su richiesta della Direzione generale delle dogane, altre indicazioni necessarie per il calcolo dell'importo da restituire.

Sezione 7:

Acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario)19

Art. 21

20 Autorizzazione 1 La Direzione generale delle dogane può accordare un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa alle persone che per almeno 50 t di COV all'anno si impegnano: a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente; oppure

b. a

esportarle.21

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.018

1a

Essa può concedere detta autorizzazione anche alle persone che utilizzano principalmente soltanto:

a. stirene, se esse provano di utilizzare annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; oppure b. un'altra sostanza secondo l'allegato 1 della presente ordinanza, se esse provano di utilizzare annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza e che, attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.22

2

L'autorizzazione può essere accordata anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 50 t di COV quali scorte di magazzino.23 3

La dichiarazione di impegno volontario o la prova relativa alle scorte devono essere depositate presso la Direzione generale delle dogane.


Art. 22

Conteggio 1 Chi beneficia di un'autorizzazione secondo l'articolo 21 deve presentare il bilancio dei COV alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

2

La tassa sui COV impiegati in modo che non siano esenti deve essere pagata posticipatamente.

3

…24

4

I documenti relativi alla procedura per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa devono essere conservati per cinque anni a contare dall'inoltro del bilancio dei COV.25
a26 Rettifica della dichiarazione doganale La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all'articolo 34 capoverso 3 della legge del 18 marzo 200527 sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria, vi era già un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 3049).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3117).

24 Abrogato dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

26 Introdotto dal n. 43 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

27 RS

631.0

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 9

814.018

b28 Presentazione di un bilancio dei COV incompleto 1

Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di scadenza, l'autorizzazione secondo l'articolo 21 è sospesa per tre anni a decorrere dall'inizio dell'anno d'esercizio successivo.

2

La Direzione generale delle dogane stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio dei COV completo.

3

Per le tasse che secondo l'articolo 22 capoverso 2 sono da pagare posticipatamente sulla base del bilancio presentato oltre il termine di scadenza è dovuto un interesse di mora. Tale interesse è dovuto a decorrere dalla scadenza del termine di consegna conformemente all'articolo 22 capoverso 1.

4

Se il periodo di proroga secondo il capoverso 2 trascorre inutilizzato, la Direzione generale delle dogane stabilisce la tassa da pagare posticipatamente in base a una valutazione coscienziosa e in considerazione delle uscite degli anni precedenti gravate dalla tassa.

Sezione 8: Distribuzione del prodotto della tassa

Art. 23


29

Principio

1

Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell'Ufficio federale.

2

La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell'anno di riscossione.

3

Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.

4

Per assicuratori si intendono: a. gli assicuratori dell'assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 199430 sull'assicurazione malattie (LAMal); b. l'assicurazione

militare

secondo

la legge federale del 19 giugno 199231 sull'assicurazione militare (LAM).

5

Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell'anno di distribuzione: a. sono assoggettate all'obbligo d'assicurazione secondo la LAMal o secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera.

6

Ogni assicuratore distribuisce gli importi alle persone da esso assicurate, detraendoli equamente dai premi degli assicurati esigibili nell'anno di distribuzione. Alle

28 Introdotto dal n. I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 1765).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore, ad eccezione del cpv. 7 primo periodo, dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

30 RS

832.10

31 RS

833.1

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.018

persone da esso assicurate solo temporaneamente durante l'anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti pro rata temporis.

7

Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell'anno di distribuzione. Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfano i presupposti di cui al capoverso 5. La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l'anno seguente.

a32 Organizzazione

1

Ogni assicuratore comunica all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell'anno di distribuzione: a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell'anno di distribuzione soddisfacevano i presupposti di cui all'articolo 23 capoverso 5;

b. la somma degli importi effettivi distribuiti l'anno precedente.

2

In occasione della comunicazione dei nuovi premi per l'anno di distribuzione gli assicuratori informano le persone assicurate sull'ammontare dell'importo da distribuire.

b33 Indennizzo degli assicuratori L'indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall'articolo 25b dell'ordinanza dell'8 giugno 200734 sul CO2.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24

Disposizione transitoria Le persone che fabbricano COV devono annunciarsi alla Direzione generale delle dogane entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 25

Entrata in vigore e prima riscossione della tassa d'incentivazione 1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

2

La tassa d'incentivazione sui composti organici volatili viene riscossa per la prima volta il 1° gennaio 2000.35 32 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 1951).

33 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 1951).

34

RS 641.712

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 604).

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 11

814.018

Allegato 136 (art. 2 lett. a)

Elenco delle sostanze (composti organici volatili, COV, che sono soggetti alla tassa) N. di tariffa37 COV

N.-CAS

ex

38

2915.3980

acetato di 2-n-butossietile 112-07-2

ex 2915.3980

acetato di 1-metossi-2-propile 108-65-6

ex 2915.3980

acetato di 2-metossietile 110-49-6

2915.3100

acetato di etile 141-78-6

2915.3980

acetato di isobutile 110-19-0

ex 2915.3980

acetato di isopropile 108-21-4

ex 2915.3980

acetato di metile 79-20-9

2915.3300

acetato di n-butile 123-86-4

ex 2915.3980

acetato di n-propile 109-60-4

2914.1100

acetone

67-64-1

2915.2100

acido acetico 64-19-7

2915.2400

anidride acetica 108-24-7

2707.1090 + 2902.2090 benzene

71-43-2

2710.1291

etere di petrolio nonché benzina e sue frazioni (miscele d'idrocarburi principalmente non aromatici)

diversi

ex 2909.1999

bis (2-etossietil) etere (dietilen glicol dietil etere, dietil carbitolo) 112-36-7

ex 2909.1999

bis (2-metossietil) etere (dietilene glicol dimetil etere, dimetil carbitolo) 111-96-6

2905.1300

butan-1-olo (alcole butilico) 71-36-3

ex 2905.1490

butan-2-olo (alcole sec-butilico) 78-92-2

2711.1390 + ex 2901.1019 n-butano

106-97-8

2914.1200

butanone (etilmetilchetone, metiletilchetone) 78-93-3

ex 2932.2000

4-butirrolattone (tetraidro-2-furano) 96-48-0

ex 2909.4390

2-n-butossietanolo 111-76-2

ex 2909.4390

2-(2-n-butossietossi) etanolo (etere monobutilico di dietilenglicole)

112-34-5

ex 2909.4999

1-n-butossipropan-2-olo 5131-66-8

ex 2909.4999

1-tert-butossipropan-2-olo 57018-52-7

ex 2909.4999

butossipropanolo (miscele di isomeri) diversi

36 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 apr. 2008 (RU 2008 1765 3433). Aggiornato dal n. 16 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331).

37 RS

632.10 allegato 38 «x» qui sta per «a» ciò significa che solo le sostanze esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.018

N. di tariffa37 COV N.-CAS

2902.1190

cicloesano

110-82-7

ex 2914.2200

cicloesanone 108-94-1

ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cimene

99-87-6

2902.7090

cumene (isopropilbenzene) 98-82-8 2903.1200

diclorometano (dicloruro di metilene, cloruro di metilene)

75-09-2

ex 2909.1999

1,2-dietossietano (etere dietilico di etilenglicole)

629-14-1

ex 2909.1999

1,2-dimetossietano 110-71-4

ex 2909.1999

di-n-propil etere (dipropil etere) 111-43-3

ex 2932.9980

1,4-diossano (diossido di dietilene) 123-91-1

ex 2901.1099

eptano

142-82-5

ex 2901.1099

esano

110-54-3

ex 2905.1980

esan-1-olo

111-27-3

etanolo, se si tratta di alcool impropri al consumo come bevande o generi voluttuari (art. 31, legge sull'alcool) 64-17-5

2902.6090

etilbenzene

100-41-4

ex 2909.4480

2-etossietanolo (etere monoetilico di etilenglicole, glicole etilico) 110-80-5

ex 2909.4999

1-etossipropan-2-olo (etere 1-etilico di alfa-propilenglicole) 1569-02-4

2912.1100

formaldeide (metanale) 50-00-0

ex 2915.1300

formiato di etile 109-94-4

ex 2915.1300

formiato di metile 107-31-3

ex 2902.1999

D-limonene ((R)-p-menta-1,8-dien) 5989-27-5

ex 2902.1999

DL-limonene ((RS)-p-menta-1,8-dien) 138-86-3

ex 2902.1999

L-limonene ((S)-p-menta-1,8-dien) D-, DL- e L-limoneni derivati da oli essenziali terpenati (ad es. oli essenziali terpenati di arancio, dipentene)

5989-54-8

2905.1190

metanolo (alcole metilico) 67-56-1 ex 2901.1099

2-metilbutano (isopentano) 78-78-4 ex 2902.1999

metilcicloesano 108-87-2

2914.1300

4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone) 108-10-1

ex 2933.7900

1-metil-2-pirrolidone (1-metil-2-pirrolidinona) 872-50-4

ex 2901.1099

2-metilpentano (isoesano) 107-83-5 2711.1390 + ex 2901.1019 2-metilpropan (isobutano) 75-28-5 ex 2905.1490

2-metilpropan-1-olo (alcole isobutilico, isobutanolo) 78-83-1

ex 2909.4480

2-metossietanolo (glicole metilico, metilossitolo) 109-86-4

ex 2909.4999

1-metossipropan-2-olo (etere 1-metilico di alfa-propilenglicole) 107-98-2

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 13

814.018

N. di tariffa

COV

N.-CAS

2707.5090

miscele d'idrocarburi aromatici (tra cui solvente nafta)* diversi

2710.1299+

2710.2090

oli leggeri e preparazioni* diversi

2909.1100

ossido di dietile (etere, etere etilico, etere dietilico)

60-29-7

ex 2909.1999

ossido di diisopropile 108-20-3

ex 2909.1999

ossido di dimetile 115-10-6

ex 2901.1099

pentano

109-66-0

ex 2905.1980

pentan-1-olo (alcole pentilico) 71-41-0 ex 2905.1980

pentan-2-olo (metilpropilcarbinolo) 6032-29-7

ex 2905.1980

pentanolo (miscele d'isomeri) diversi

2710.1991

petrolio (principalmente miscele d'idrocarburi non-aromatici)*

diversi

ex 2905.1290

propan-1-olo (alcole propilico, n-propanolo)

71-23-8

ex 2905.1290

propan-2-olo (alcole isopropilico) 67-63-0

2711.1290 + ex 2711.2990 propano

74-98-6

ex 2909.4480

2-propossietanolo 2807-30-9

2902.5000

stirene

100-42-5

2903.2300

tetracloroetilene (percloroetilene) 127-18-4

2932.1100

tetraidrofurano (ossolano) 109-99-9

2707.2090 + 2902.3090 toluene

108-88-3

2903.2200

tricloroetilene 79-01-6 ex 2902.9099

trimetilbenzene (1,2,3-,1,2,4- e 1,3,5-trimetilbenzene) 526-73-8

95-63-6

108-67-8

2710.1292

white spirits (principalmente miscele d'idrocarburi non aromatici)* diversi

2902.4190

o-xilene

95-47-6

2902.4290

m-xilene

108-38-3

2902.4390

p-xilene

106-42-3

2707.3090 + 2902.4490 xilene (miscele d'isomeri) diversi

*

Frazioni sino a 240 °C.

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.018

Allegato 239 (art. 2 lett. b)

Elenco dei prodotti (miscele o oggetti importati contenenti COV soggetti alla tassa) N. di tariffa40

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti ex

41

2207.

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; non atti al consumo come bevande o generi voluttuari 1000 - alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più

2000 - alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208.

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: non atti al consumo come bevande o generi voluttuari - altri:

9010 - - alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

ex 2209. 0000

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico non destinati a scopi alimentari 2710.

oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli

di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e diversi dai residui di oli:

- destinati ad altri usi: 1994 - - distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati

1999 - - altri distillati e prodotti oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli

di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli: 2090 - destinati ad altri usi
2711.

Gas

di

petrolio e altri idrocarburi gassosi: - liquefatti:

- - altri

1990 - - - altri
2715. 0000

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio, mastici bituminosi, «cut-backs») 39 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 apr. 2008 (RU 2008 1765). Aggiornato dal n. 16 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331).

40 RS

632.10 allegato 41 «ex» qui sta per «a» ciò significa che solo le merci esplicitamente menzionate e corrispondenti al numero di tariffa indicato sono soggette alla tassa sui COV.

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 15

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti 3201.

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:

1000

- estratto di quebracho 2000

- estratto di mimosa 9000

- altri

3202.

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia: 1000

- prodotti per concia organici sintetici 9000

- altri

3203.

Sostanze

coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale previste nella nota 3 di questo capitolo: 0010

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 0090

- - altri

3204.

Sostanze

coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita: - sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo: 1100

- - coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti - - coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti: 1210

- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1290

- - - altri

- - coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti: 1310

- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1390

- - - altri

1400

- - coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti 1500

- - coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti 1600

- - coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti 1700

- - coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti - - altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di almeno due delle voci da 3204.11 a 3204.19: 1910

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1990

- - altri

2000

- prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»

- altri:

9010

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090

- - altri

3205.

0000 Lacche

coloranti;

preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo 3206.

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

- pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio: 1100

- - contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio calcolato sulla materia secca

1900

- - altri

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti 2000 - pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo - altre sostanze coloranti e altre preparazioni: 4100 - - oltremare e sue preparazioni 4200 - - litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco 4900 - - altri

5000 - prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»
3207.

Pigmenti,

opacizzanti

e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi: 1000 - pigmenti, opacizzanti e colori preparati, e preparazioni simili 2000 - preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili 3000 - lustri liquidi e preparazioni simili 4000 - fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 3208.

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo: 1000 - a base di poliesteri 2000 - a base di polimeri acrilici o vinilici 9000 - altre

3209.

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un veicolo acquoso: 1000 - a base di polimeri acrilici o vinilici 9000 - altre

3210. 0000

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio.

3211.

0000 Siccativi

preparati

3212.

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in veicoli non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto: 1000 - fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) 9000 - altri

3213.

Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, la modifica delle gradazioni di tinta, il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili: 1000 - colori in assortimenti 9000 - altri 3214.

Mastice

da

vetraio,

cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; intonaci (stucchi) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura: 1000 - mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

9000 - altri

3215.

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide: - inchiostri da stampa: 1100 - - neri

1900 - - altri

9000 - altri

3301.

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 17

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: - altri

9090

- - altri

3302.

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell'industria delle bevande: 9000

- altri

3303. 0000

Profumi e acque da toeletta 3304.

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazione per manicure o pedicure:

1000

- prodotti per il trucco delle labbra 2000

- prodotti per il trucco degli occhi 3000

- preparazioni per manicure o pedicure - altri:

9100

- - ciprie, comprese quelle compatte 9900

- - altri

3305.

Preparazioni per capelli: 1000

- sciampo

2000

- preparazioni per l'ondulazione o la stiratura, permanenti 3000

- lacche per capelli 9000

- altre

3306.

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti, imballati per la vendita al minuto (fili dentari): 1000

- dentifrici

2000

- fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari) - altri:

9010

- - prodotti per facilitare l'adesione delle dentiere 9090

- altri

3307.

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti: 1000

- preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 2000

- deodoranti per la persona o contro il sudore 3000

- sali profumati e altre preparazioni per il bagno - preparazioni per profumeria o deodoranti per locali, ivi compresi preparazioni odorifere per cerimonie religiose: 4100

- - «agarbatti» e altre preparazioni odorifere attive tramite combustione 4900

- - altri

- altri:

9010

- - soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali 9090

- altri

ex 3401.

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti - saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o forme ottenute a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: 1100 - - da toeletta (compresi quelli ad uso medicinale) - - altri:

1990 - - - altri (oltre ai saponi ordinari) 3000 - prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma di liquido o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone ex 3402.

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401; tranne i detersivi per tessili pronti all'uso delle voci di tariffa 3402.2000/9000.

- agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto: - - anionici:

1110 - - - solfoleati 1190 - - - altri

- - cationici:

1210 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1290 - - - altri

- - non ionici:

1310 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1390 - - - altri

1900 - - altri

2000 - preparazioni condizionate per la vendita al minuto 9000 - altri 3403.

Preparazioni

lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e

preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:

- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: 1100 - - preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie . 1900 - - altre

- altre:

9100 - - preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie 9900 - - altre

3405.

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404: 1000 - lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio 2000 - encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno 3000 - lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli 4000 - paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare 9000 - altri

3506.

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg:

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 19

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti 1000

- prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg - altri:

- - adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali):

9110

- - - in solventi organici 9120

- - - in acqua

9190

- - - altri

- - altri:

9910

- - - per l'alimentazione di animali 9990

- - - altri

3707.

Preparazioni

chimiche per usi fotografici, diverse dalle vernici, dalle colle, dagli adesivi e dalle preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego: 1000

- emulsioni per sensibilizzare le superfici 9000

- altri

3805.

Essenze

di

trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfa-terpineolo:

1000

- essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato 9000

- altri

3808.

Insetticidi,

rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme

o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: - merci indicate nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo: 5010

- - a base di zolfo o di prodotti cuprici 5090

- - altri

- altri:

- - insetticidi:

9110

- - - a base di zolfo o di prodotti cuprici 9190

- - - altri

- - fungicidi:

9210

- - - a base di zolfo o di prodotti cuprici 9290

- - - altri

- - diserbanti, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante: 9310

- - - a base di zolfo o di prodotti cuprici 9390

- - - altri

- - disinfettanti:

9410

- - - prodotti delle liste contenute nella parte 1b 9490

- - - altri

9900

- - altri

3809.

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

- a base di sostanze amilacee: 1010

- - per l'alimentazione di animali 1090

- - altri

- altri:

9100

- - dei tipi utilizzati nell'industria tessile o nelle industrie simili

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti 9200 - - dei tipi utilizzati nell'industria della carta o nelle industrie simili 9300 - - dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o nelle industrie simili
3810.

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura: 1000 - preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti 9000 - altre

3814.

Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici: 0090 - altri 3815.

Preparazioni

atte

a

iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove

- catalizzatori su supporti: 1100 - - aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel 1200 - - aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

1900 - - altri

9000 - altri

3817.

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:

0090 - altri 3820.

0000 Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento 3824.

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele naturali), non nominati né compresi altrove: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia: 1010 - - per l'alimentazione di animali 1090 - - altri

3000 - carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

4000 - additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo 5000 - malte e calcestruzzo, non refrattari 6000 - sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44 - miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:

7100 - - contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

7200 - - contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani 7300 - - contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC) 7400 - - contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti cloro-

fluorocarburi (CFC) 7500 - - contenenti tetracloruro di carbonio 7600 - - contenenti tricloroetano-1,1,1 metilcloroformio) 7700 - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano 7800 - - contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC) 7900 - - altri

- miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o

fosfato di tris(2,3-dibromopropile):

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 21

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti 8100

- - contenenti ossirano (ossido di etilene) 8200

- - contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB) 8300

- - contenenti fosfato di tris(2,3-dibromopropile) - altri:

- - preparazioni per usi farmaceutici, preparazioni per le industrie alimentari:

9011

- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9019

- - - altri

- - altri:

9091

- - - per l'alimentazione di animali 9098

- - - altri

3825.

Prodotti

residuali

delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo (esclusi rifiuti speciali contenenti COV [con bolletta di scorta per rifiuti speciali]): 1000

- rifiuti urbani

2000

- fanghi di depurazione 3000

- rifiuti clinici

- residui di solventi organici: 4100

- - alogenati

4900

- - altri

5000

- residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo - altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse: 6100

- - contenenti principalmente costituenti organici 6900

- - altri

- altri:

9010 - - per l'alimentazione di animali 9090

- - altri

3826.

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %:

0090

- altri

3901.

Polimeri di etilene, in forme primarie: 1000

- polietilene di densità inferiore a 0,94 2000

- polietilene di densità uguale o superiore a 0,94 3000

- copolimeri di etilene e di acetato di vinile - altri:

9010

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090

- - altri

3902.

Polimeri

di

propilene o di altre olefine, in forme primarie: 1000

- polipropilene

2000

- poliisobutilene

3000

- copolimeri di propilene - altri:

9010

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090

- - altri

3903.

Polimeri di stirene, in forme primarie: - polistirene (polistirolo): 1100

- - espansibile

1900

- - altri

2000

- copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) 3000

- copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) 9000

- altri

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti 3904.

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie: 1000 - poli(vinilcloruro), non miscelato con altre sostanze - altro poli(vinilcloruro): 2100 - - non plastificato 2200 - - plastificato 3000 - copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 4000 - altri copolimeri di cloruro di vinile 5000 - polimeri di cloruro di vinilidene - polimeri fluorurati: 6100 - - politetrafluoroetilene: 6900 - - altri

9000 - altri

3905.

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie: - poli(vinilacetato): 1200 - - in dispersione acquosa 1900 - - altri

- copolimeri di acetato di vinile: 2100 - - in dispersione acquosa 2900 - - altri

3000 - poli(vinilalcool), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato - altri:

9100 - - copolimeri - - altri:

9910 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9990 - - - altri
3906.

Polimeri acrilici in forme primarie: 1000 - poli(metilmetacrilato) - altri:

9010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090 - - altri
3907.

Poliacetali,

altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie:

- poliacetali:

1010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1090 - - altri

- altri polieteri:

2010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 2090 - - altri

- resine epossidiche: 3010 - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 3090 - - altri

4000 - policarbonati 5000 - resine alchidiche 6000 - poli(etilenetereftalato) 7000 - poli(acido lattico) - altri poliesteri:

9100 - - non saturi - - altri:

9910 - - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9980 - - - altri
3908.

Poliammidi in forme primarie: 1000 - poliammidi -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6, 12: 9000 - - altri

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili 23

814.018

N. di tariffa

Prodotto(i)/Gruppo(i) di prodotti 3909.

Resine

amminiche, resine fenoliche e poliuretani, in forme primarie: - resine ureiche; resine di tiourato: 1010

- prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 1090

- altri

2000

- resine melamminiche 3000

- altre resine amminiche - resine fenoliche:

4010

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 4090

- - altri

5000

- poliuretani

3910. 0000

Siliconi in forme primarie: 3911.

Resine di petrolio, resine di cumarone-indene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni e altri prodotti nominati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie: - resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine di cumarone-indene e politerpeni: 1010

- - dispersi o disciolti in veicoli non acquosi 1090

- - altri

- altri:

9010

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090

- altri

3912.

Cellulosa

e

suoi

derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

- acetati di cellulosa: 1100

- - non plastificati 1200

- - plastificati

2000

- nitrati di cellulosa (compresi i collodi) - eteri di cellulosa: - - carbossimetilcellulosa e suoi sali: 3110

- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 3190

- - - altri

- - altri:

3910

- - - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 3990

- - - altri

- altri:

9010

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090

- - altri

3913.

Polimeri naturali (p. es., acido alginico) e polimeri naturali modificati (p. es., proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale), non nominati né compresi altrove, in forme primarie: 1000

- acido alginico, suoi sali e suoi esteri - altri:

9010

- - prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 9090

- - altri

3914.

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie:

0010

- prodotti delle liste contenuti nella parte 1b 0090

- altri

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.018