Art. 1
La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di metrologia attribuite ai Cantoni, all'Istituto federale di metrologia (METAS) e ai laboratori di verificazione.
941.206
del 7 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 2 della legge federale
del 17 giugno 20111 sulla metrologia (LMetr),
ordina:
La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di metrologia attribuite ai Cantoni, all'Istituto federale di metrologia (METAS) e ai laboratori di verificazione.
1 I Cantoni organizzano l'esecuzione dei loro compiti.
2 Per adempiere i compiti di cui all'articolo 4, designano il servizio specializzato (ufficio di verificazione) e i verificatori.
3 Le autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 2 LMetr) provvedono alla collaborazione con il METAS e altre autorità interessate del Cantone o di altri Cantoni.
1 Salvo disposizioni contrarie previste per settori particolari dalle disposizioni esecutive relative all'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sottostanno alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione:
2 Se un Cantone non dispone degli strumenti d'esame idonei o della necessaria competenza professionale per la verificazione di uno strumento di misurazione, l'autorità di vigilanza di tale Cantone può incaricare un altro Cantone o il METAS di effettuare la verificazione. Nei confronti della persona che richiede la verificazione rimane competente il Cantone che assegna l'incarico a un altro Cantone o al METAS.
3 Secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 settembre 20123 sulle indicazioni di quantità (OIQ), ai Cantoni competono i controlli ufficiali nell'ambito delle indicazioni di quantità.
1 Nell'ambito di competenza dei Cantoni, i verificatori svolgono i compiti seguenti:
2 I compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono svolti presso il luogo d'impiego dello strumento di misurazione. Se non è possibile verificare con l'accuratezza prescritta lo strumento di misurazione presso il luogo d'impiego, la verificazione può essere svolta in un altro luogo adatto.
3 Per l'attività nell'ambito dei controlli successivi, i verificatori tengono un elenco degli utilizzatori, rispettivamente dei proprietari e dei fabbricanti di strumenti di misurazione sottoposti a verificazione e lo mettono gratuitamente a disposizione del METAS.
1 I verificatori devono avere le capacità professionali necessarie per l'esercizio della loro attività.
2 Devono, in particolare, frequentare i corsi di formazione e perfezionamento organizzati dal METAS e aver conseguito il diploma federale di «verificatore diplomato». Determinate parti della formazione possono essere sostituite da una formazione equivalente comprovata.
3 Fino allo svolgimento del prossimo corso di formazione di base e dell'esame di diploma, le persone che sono state nominate verificatori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 possono già svolgere l'attività di verificatore, purché dispongano delle capacità professionali di cui al capoverso 1 e abbiano ricevuto un'introduzione pratica.
1 I verificatori non possono né commerciare in strumenti di misurazione né esercitare un'attività professionale suscettibile di recare pregiudizio ai loro compiti sovrani o di mettere in dubbio la loro indipendenza e la loro imparzialità.
2 Possono impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui agli articoli 4 e 8.
3 Possono esercitare un'attività professionale fuori dei loro compiti sovrani soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza. Una tale autorizzazione è rilasciata soltanto se è garantito che il verificatore eserciti l'attività nel rispetto della neutralità concorrenziale.
4 Possono eseguire piccoli lavori di manutenzione e di regolazione sugli strumenti di misurazione al fine di procedere immediatamente alla verificazione. Sono inoltre autorizzati a consegnare o a scambiare strumenti ausiliari quali pesi e misure di lunghezza, salvo disposizioni contrarie dell'autorità di vigilanza.
1 I verificatori devono disporre di un'infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate per svolgere i loro compiti.
2 I costi per l'infrastruttura e la dotazione sono a carico dei Cantoni, sempre che non siano coperti dalla parte degli emolumenti riscossi secondo l'ordinanza del 23 novembre 20056 sugli emolumenti di verificazione (OEm-V).
1 In caso di impiego illegale di strumenti di misurazione, l'organismo competente secondo il diritto cantonale ripristina la situazione legale mediante verificazione immediata, confisca dello strumento di misurazione o altri provvedimenti adeguati.
2 Il verificatore denuncia al METAS tutti gli strumenti di misurazione che abbia scoperto non essere stati immessi regolarmente sul mercato. Il METAS prende i provvedimenti secondo l'articolo 28 capoverso 1 OStrM7.
3 I provvedimenti in caso di violazione delle disposizioni concernenti le indicazioni di quantità sono retti dall'articolo 35 capoversi 4-6 OIQ8.
1 La procedura è disciplinata dal diritto cantonale.
2 Il ricorso contro decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale si fonda sulle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
Ogni autorità cantonale di vigilanza presenta al METAS una relazione annuale sull'assolvimento dei compiti del Cantone.
1 Sottostanno alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3.
2 Il METAS svolge le funzioni di cui all'articolo 34 capoversi 2-5 OIQ9.
1 Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti:
2 Svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza, i compiti seguenti:
3 È competente per il riconoscimento dei risultati degli esami e dei certificati.
10 RS 941.210
1 Il METAS effettua controlli successivi (art. 12 LMetr):
2 Informa in anticipo i Cantoni dei controlli secondo il capoverso 1 lettera b.
1 Il METAS vigila sull'esecuzione ad opera dei Cantoni e dei laboratori di verificazione.
2 In particolare il METAS esercita la vigilanza secondo le modalità seguenti:
1 Il DFGP elabora annualmente un programma in cui si definiscono le priorità nell'ambito delle attività di controllo successivo e di vigilanza del METAS.
2 Il METAS presenta annualmente al DFGP una relazione in merito all'attuazione del programma citato e all'esecuzione dell'OStrM11.
11 RS 941.210
1 Il METAS organizza corsi di formazione e di perfezionamento professionale.
2 La frequenza ai corsi è gratuita per i verificatori di nomina cantonale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2.
Il METAS può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli comunichi, per un periodo determinato, l'importazione di determinati strumenti di misurazione.
1 Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM13) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza.
2 Nell'autorizzazione il METAS obbliga il laboratorio di verificazione a:
13 RS 941.210
Il laboratorio di verificazione deve adempire le seguenti condizioni:
1 La domanda d'autorizzazione all'esercizio di un laboratorio di verificazione deve contenere le indicazioni seguenti:
2 Non sussiste alcun diritto all'autorizzazione come laboratorio di verificazione.
1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione.
2 L'autorizzazione stabilisce in particolare:
3 L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.
4 Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta.
5 Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze.
6 Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite.
14 RS 941.210
1 Il titolare del laboratorio di verificazione è responsabile dell'esercizio del laboratorio stesso.
2 Nomina, fatta salva l'approvazione del METAS, il capo del laboratorio di verificazione e disciplina la sua supplenza.
3 Garantisce che l'attività di verificazione sia eseguita in Svizzera.
4 Il laboratorio di verificazione può, col consenso del METAS, riconoscere i risultati d'esame di laboratori esterni svizzeri ed esteri.
5 I laboratori di verificazione devono informare immediatamente e senza esserne richiesti il METAS di qualsiasi cambiamento che riguardi le condizioni dell'autorizzazione.
1 Il capo del laboratorio di verificazione è responsabile delle verificazioni e delle altre procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
2 Deve impegnarsi per iscritto a dirigere il laboratorio in conformità con le prescrizioni e a non impiegare i campioni e gli strumenti d'esame in modo abusivo.
1 Il capo e il personale del laboratorio di verificazione devono avere conoscenze professionali sufficienti in base alla loro attività e conoscere le basi legali e le norme tecniche.
2 Il capo e il personale del laboratorio di verificazione devono eseguire coscienziosamente i propri compiti.
3 Il METAS ha la facoltà di obbligare i capi e il personale dei laboratori di verificazione a frequentare corsi di formazione e perfezionamento.
Il titolare, il capo e il personale del laboratorio di verificazione sono tenuti, salvo nei confronti del METAS, a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei compiti loro assegnati nell'ambito della presente ordinanza.
1 La procedura per l'emanazione di decisioni da parte dei laboratori di verificazione è disciplinata dalla legge del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa.
2 La procedura di ricorso contro le decisioni è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
15 RS 172.021
Il capo di ogni laboratorio di verificazione deve presentare al METAS una relazione annuale sull'attività del laboratorio stesso.
Il METAS sostiene i costi relativi all'assistenza ordinaria agli uffici di verificazione, nella misura in cui non sono addebitati ai clienti degli uffici di verificazione nell'ambito degli emolumenti ai sensi dell'OEm-V16.
16 RS 941.298.1
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
17 [RU 2006 1637]
18 [RU 2006 1643 4705 n. II 107]
1 Le autorizzazioni all'esercizio di un laboratorio di verificazione rilasciate in virtù del diritto previgente conservano validità:
2 Il prolungamento delle autorizzazioni oltre la data di scadenza di cui al capoverso 1 è retto dall'articolo 22 capoverso 4.
3 L'autorizzazione non è prolungabile ai sensi del capoverso 1 lettera b per quei laboratori di verificazione che sono stati autorizzati dall'Ufficio federale di metrologia con scadenza precedente o uguale al 31 dicembre 2012 nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 febbraio 200619 sui laboratori di verificazione.
19 [RU 2006 1643 4705 n. II 107]
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.