Abrogato per 01.05.2009

01.05.2008 - 01.05.2009
01.01.2008 - 30.04.2008
01.04.2006 - 31.12.2007
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2005 - 31.03.2006
01.05.2005 - 30.06.2005
01.05.2004 - 30.04.2005
01.01.2004 - 30.04.2004
01.05.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.04.2003
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.05.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 30.04.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL) del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 1, 32 capoversi 1 e 2, 36 capoverso 2 e
177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Contingente lattiero

1

Il contingente è la quantità di latte che un produttore può mettere in commercio nel corso di un anno lattiero (1° maggio-30 aprile).

2

I contingenti permangono immutati da un anno lattiero all'altro sempre che non siano adeguati secondo la sezione 2.

3

Soltanto chi gestisce un'azienda o un'azienda d'estivazione può essere titolare di un contingente.


Art. 2

Amministrazione dei contingenti I contingenti sono amministrati da servizi esterni all'amministrazione (Servizi d'amministrazione).

Sezione 2: Adeguamento dei contingenti

Art. 3

Trasferimento di contingenti 1

Chi intende trasferire un contingente ad un altro produttore deve domandare al Servizio d'amministrazione competente di ridurre il suo contingente della quantità che dev'essere trasferita e di aumentare corrispondentemente l'altro contingente.

RU 1999 1209 1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

916.350.1

Agricoltura

2

916.350.1

2

I contingenti sono adeguati se chi riprende il contingente: a. gestisce un'azienda e fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sui pagamenti diretti; oppure b.4 gestisce un'azienda d'estivazione e soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del 29 marzo 20005 sui contributi d'estivazione.

3

Possono essere trasferiti soltanto contingenti che non sono stati congelati nei tre anni precedenti.

3bis

I contingenti di aziende d'estivazione non possono essere trasferiti ad aziende.6 4

Se l'adeguamento deve avere effetto già nell'anno lattiero corrente, la domanda va presentata prima del 1° marzo dell'anno lattiero corrente.

5

Nella domanda occorre indicare la quantità che non è trasferita definitivamente.

Sono considerate trasferite non definitivamente le quantità che sono trasferite con l'obbligo che siano ritrasferite a chi ha ceduto il contingente.

6

Se il quantitativo di base giusta l'articolo 8 dell'ordinanza del 10 novembre 20047 sull'abbandono anticipato del contingentamento lattiero (OACL) viene aumentato, il trasferimento del contingente è definitivo e il contingente è soppresso.8
a9 Limitazione del trasferimento di contingenti 1

Un contingente non trasferito definitivamente, che viene ritrasferito dopo il 1° maggio 2004 a chi ha ceduto il contingente per l'utilizzo nella propria azienda, non può essere ulteriormente trasferito.

2

Dopo essere stato ritrasferito a chi lo ha ceduto, il contingente può essere ulteriormente trasferito se:

a. il titolare del contingente ha disdetto il contratto di trasferimento; b. esso è stato trasferito soltanto per la durata di un periodo di contingentamento.

3

Dopo il ritrasferimento, il contingente non può essere utilizzato in una comunità aziendale settoriale. L'infrazione della presente disposizione comporta la revoca del contingente.

4

I ritrasferimenti di contingenti alla scadenza di un contratto d'allevamento non soggiacciono alla limitazione giusta il capoverso 1.10 3 RS

910.13

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 107).

5 RS

910.133

6

Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 107).

7 RS

916.350.4

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2004 5479).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 21 apr. 2004 (RU 2004 2091).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2004 5479).

Contingentamento lattiero 3

916.350.1


Art. 4

Trasferimento dalla regione di montagna alla regione di pianura 1

I contingenti possono essere trasferiti dalla regione di montagna alla regione di pianura se:

a. il trasferimento è connesso con una ripresa di superfici; b.11 chi riprende il contingente ed è domiciliato nella regione di pianura affida contrattualmente al cedente domiciliato nella regione di montagna l'allevamento del suo bestiame bovino; c. ... 12 d.13 chi riprende il contingente e chi lo cede hanno gestito congiuntamente una comunità aziendale settoriale fino al 30 aprile 1999 e intendono continuare questa collaborazione; e.14 chi riprende il contingente e chi lo cede sono membri della stessa latteria o caseificio.

2

Nel caso della ripresa di superfici i contingenti possono essere trasferiti soltanto se le superfici riprese non distano più di 15 chilometri dall'azienda di chi ha ripreso le superfici. È lecito trasferire al massimo 8000 kg di contingente per ettaro.

3

Qualora al cedente del contingente venga affidato l'allevamento del bestiame bovino, il trasferimento è valido per la durata del contratto. Se viene ridotto il quantitativo di base giusta l'articolo 9 OACL15, il quantitativo di base ridotto viene assegnato quale contingente al cedente alla scadenza del contratto d'allevamento.16 4 Il trasferimento giusta il capoverso 1 lettera e è ammesso solo a titolo temporaneo.17


Art. 5

Trasferimento in caso di scioglimento, divisione o ripresa di un'azienda 1

Se un'azienda o un'azienda d'estivazione è sciolta, divisa o ripresa da un altro produttore, il Servizio d'amministrazione competente trasferisce il contingente a chi ha ripreso il terreno o l'azienda, se questi lo domanda e non sia stato domandato un trasferimento definitivo del contingente.

2

Se i contingenti devono essere adeguati per l'anno lattiero che segue lo scioglimento, la divisione o la ripresa dell'azienda, la domanda di trasferimento dev'essere presentata al Servizio d'amministrazione entro il 31 maggio di detto anno lattiero.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

12 Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2004 107).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

15 RS

916.350.4

16 Per. inrodotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2004 5479).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

Agricoltura

4

916.350.1

3

Se il quantitativo di base giusta l'articolo 8 OACL18 viene aumentato, il trasferimento del contingente è definitivo e il contingente è soppresso.19


Art. 6

Revoca del contingente in caso di scioglimento dell'azienda 1

Se l'azienda o l'azienda d'estivazione è sciolta, il contingente è revocato.

2

La revoca ha effetto dall'anno lattiero successivo, sempre che il produttore non abbia domandato entro la fine dell'anno lattiero corrente il trasferimento definitivo.


Art. 7

Limitazione del trasferimento non definitivo 1

Chi trasferisce un contingente non definitivamente, può trasferire al massimo 8000 kg per ettaro di superficie agricola utile.

2

La quantità massima di cui al capoverso 1 vale anche se in seguito la superficie agricola utile del cedente diminuisce.

3

Qualora il contingente trasferito non definitivamente superi la quantità massima, il contingente è diminuito del quantitativo eccedente, sempre che il cedente non trasferisca il contingente definitivamente a chi lo riprende.


Art. 8

Raggruppamento di terreni 1

Nell'ambito di raggruppamento di terreni i produttori possono trasferire definitivamente contingenti a consorzi di bonifica fondiaria.

2

I consorzi devono ritrasferire definitivamente i contingenti ai produttori al più tardi all'entrata in possesso dei terreni.


Art. 9

Raggruppamento nella comunità aziendale 1

Se più aziende si raggruppano in una comunità aziendale, i contingenti sono uniti.

2

Il Servizio d'amministrazione fissa il contingente della comunità aziendale con effetto al 1° maggio che precede la data di riconoscimento. Su domanda, può fissarlo con effetto al 1° maggio successivo.


Art. 10

Decisioni

1

La modifica, la revoca o la riassegnazione di contingenti sono decise dal Servizio d'amministrazione competente.

2

I Servizi d'amministrazione comunicano le decisioni all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), al valorizzatore del latte e se del caso al Cantone.

18 RS

916.350.4

19 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2004 5479).

Contingentamento lattiero 5

916.350.1

Sezione 2a20: Adeguamento su domanda di un'organizzazione di categoria
a Domanda dell'organizzazione di categoria21 1

L'organizzazione di categoria presenta la domanda all'Ufficio federale.

2

La domanda deve contenere i seguenti dati: a. il nome e l'indirizzo dei produttori affiliati, l'identificazione della loro azienda e la loro quota del quantitativo di latte venduto a valorizzatori dell'organizzazione di categoria; b. la prova che le condizioni previste dagli articoli 2 e 4 dell'ordinanza del 30 ottobre 200222 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori sono adempiute; in particolare devono essere forniti gli statuti dell'organizzazione e i necessari dati statistici; c. il verbale dell'assemblea attestante che la misura è stata decisa a maggioranza dei due terzi.

3

L'organizzazione di categoria deve dimostrare che: a. il quantitativo supplementare può essere valorizzato e commercializzato; b. è stata considerata la situazione sui mercati parziali, quali il mercato di prodotti biologici o i mercati regionali;

c. l'evoluzione auspicata dell'economia lattiera o della categoria non ne è minacciata.

4

Le domande vengono sottoposte per parere alle cerchie interessate.

b23 Adeguamento dei contingenti Gli adeguamenti dei contingenti giusta l'articolo 31 capoverso 2 LAgr sono fissati nell'allegato.

Sezione 3: Contingente supplementare

Art. 11

1 Ai produttori fuori della regione di montagna che acquistano per la produzione lattiera animali d'allevamento femmine provenienti dalla regione di montagna è assegnato un contingente supplementare. Gli animali devono soddisfare i requisiti seguenti: 20 Introdotto dal n. I dell'O del 16 mag. 2001 (RU 2001 1410). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mag. 2003 (RU 2003 1199). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2541).

22 RS

919.117.72

23 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2541).

Agricoltura

6

916.350.1

a. ...24 b.25 immediatamente prima dell'acquisto essere stati tenuti ininterrottamente durante almeno 18 mesi nella regione di montagna; c. nel momento in cui giungono nell'azienda dell'acquirente avere al massimo 5 anni (60 mesi);

d. nel momento in cui giungono nell'azienda dell'acquirente essere gravidi da almeno 4 mesi oppure aver partorito meno di 2 mesi prima.

2

Le domande vanno presentate, unitamente all'annuncio dell'effettivo giusta l'articolo 14 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 199526 sulle epizoozie ed entro il termine ivi stabilito, al gestore della banca dati centrale (banca dati sul traffico di animali, BDTA). L'Ufficio federale verifica se le condizioni sono adempiute e trasmette il risultato al competente Servizio d'amministrazione. A tal fine sono determinanti i dati contenuti nella BDTA al momento dell'inoltro della domanda.27 2bis Se il termine di cui al capoverso 2 scade inutilizzato, la domanda può essere presentata entro i 60 giorni successivi. Per il dispendio supplementare il gestore della BDTA riscuote una tassa per lavori amministrativi.28 3 Il contingente supplementare ammonta a 2000 kg per animale acquistato.29 4

Il Servizio d'amministrazione assegna il contingente supplementare per l'anno lattiero successivo alla data della presentazione della domanda.30 5 I produttori che ottengono un contingente supplementare devono custodire nella propria azienda gli animali provenienti dalla regione di montagna durante almeno sei mesi dopo l'acquisto.31 Sezione 4: Notifica di dati

Art. 12

Obbligo di notifica per i valorizzatori di latte 1

I valorizzatori di latte registrano giornalmente in chilogrammi le quantità di latte fornite loro dai produttori.

24 Abrogata dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 841).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2004 5479).

26 RS

916.401

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 891).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2002 (RU 2003 152).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2001 (RU 2001 1410).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2004 5479).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 841).

Contingentamento lattiero 7

916.350.1

2

Comunicano ogni mese entro il 10 del mese successivo al servizio incaricato dall'Ufficio federale le quantità totali fornite da ogni produttore.32 3 I produttori delle aziende d'estivazione comunicano al servizio incaricato dall'Ufficio federale al termine dell'estivazione il latte da imputare al contingente secondo l'articolo 18.33

Art. 13


34

Obbligo di notifica per commercianti diretti I commercianti diretti registrano giornalmente in chilogrammi le quantità di latte che impiegano per la commercializzazione diretta e comunicano ogni mese entro il 10 del mese successivo al servizio incaricato dall'Ufficio federale le quantità totali.


Art. 14

Notifica di dati da parte dell'Ufficio federale 1

Nel corso dell'anno lattiero l'Ufficio federale notifica al Servizio d'amministrazione i seguenti dati:

a. la superficie agricola utile delle aziende; b. l'effettivo di vacche dei produttori; c. le aziende dei produttori che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 199835 sui pagamenti diretti; d.36 le aziende d'estivazione dei produttori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del 29 marzo 200037 sui contributi d'estivazione; e. l'appartenenza delle aziende dei produttori alla regione di montagna o alla regione di pianura.

2

Per la superficie agricola utile e per l'effettivo di vacche sono determinanti i dati rilevati il giorno di riferimento dell'anno lattiero in questione ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 199838 sui dati agricoli.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 891).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 891).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 891).

35 RS

910.13

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

37 RS

910.133

38 RS

919.117.71

Agricoltura

8

916.350.1

Sezione 5: Conteggio e determinazione della tassa

Art. 15

Epoca del conteggio

1

Il Servizio d'amministrazione effettua il conteggio per ogni produttore entro il 1° luglio.

2

Se in seguito ad una procedura di ricorso il contingente non è ancora determinato entro il 30 aprile, il conteggio è effettuato in base all'ultima decisione disponibile in quel momento pronunciata dal Servizio d'amministrazione o dalla Commissione regionale di ricorso in materia di contingentamento lattiero.

3

Se in virtù di una decisione su ricorso un contingente è successivamente aumentato o ridotto, oppure se in occasione di un controllo si constata un superamento di contingente, il Servizio d'amministrazione effettua un nuovo conteggio. Per tale conteggio non si applica la restrizione di 5000 kg giusta l'articolo 16 capoversi 1 e 2.39

Art. 16

Riporto all'anno lattiero successivo 1

Qualora il contingente venga superato, la quantità eccedente, ma al massimo 5000 kg, è riportata quale fornitura sull'anno lattiero seguente.

2

Se un produttore non esaurisce il suo contingente, la quantità di latte non fornito, ma al massimo 5000 kg, è riportata sul seguente anno lattiero quale possibilità di fornitura supplementare.

2bis

Se nell'anno lattiero 2002/03 un produttore non esaurisce il suo contingente, la quantità di latte non fornito è riportata sull'anno lattiero 2003/04 quale possibilità di fornitura supplementare.40 2ter Se nell'anno lattiero 2003/2004 un produttore non esaurisce il suo contingente, la quantità di latte non fornito è riportata sull'anno lattiero 2004/2005 quale possibilità di fornitura supplementare.41 3 Se in un'azienda cambia il produttore a partire dal 1° maggio, la quantità eccedente secondo il capoverso 1 può essere riportata sul nuovo anno lattiero soltanto con il consenso del nuovo produttore.

4

Se un produttore supera il proprio contingente in seguito a divieto di vendita del bestiame da reddito a causa di epizoozia, il Servizio d'amministrazione competente può autorizzarlo, su richiesta, a imputare sull'anno lattiero successivo la quantità di latte fornita in eccedenza per tale ragione, invece di pagare la tassa.

39 Per. introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2002 (RU 2003 152).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3733).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

Contingentamento lattiero 9

916.350.1


Art. 17

Tassa

1

Se la quantità di latte commercializzato supera il contingente assegnato di più di 5000 kg, per ogni chilo che supera il contingente di più di 5000 kg il produttore di latte paga una tassa di 60 centesimi. La tassa per le aziende d'estivazione è retta dall'articolo 36 capoverso 1 LAgr; essa ammonta a 10 centesimi.42 2 La quantità di latte imputabile al contingente si compone come segue: a. quantità di latte effettivamente commercializzata in un anno lattiero; b. più il quantitativo che nell'anno lattiero precedente è stata commercializzata in eccedenza rispetto al contingente, ma al massimo 5000 kg; c. meno la quantità mancante per l'esaurimento del contingente nell'anno lattiero precedente, ma al massimo 5000 kg.

3

Il Servizio d'amministrazione allestisce un conteggio finale per i produttori che interrompono la fornitura di latte o che sono stati esclusi dal contingentamento lattiero. La tassa è dovuta per l'intera quantità di latte che supera il contingente. Essa ammonta a 10 centesimi al chilogrammo per le quantità di latte commercializzate in eccedenza fino ad un massimo di 5000 kg.43 4 Se un produttore interrompe la fornitura di latte prima del 1° maggio 2008 e vi è il consenso giusta l'articolo 16 capoverso 3, la quantità eccedente, ma al massimo 5000 kg, può essere riportata sull'anno lattiero seguente.44

Art. 18

Latte computabile delle aziende d'estivazione Al contingente delle aziende d'estivazione viene computata tutta la quantità di latte prodotto durante l'estivazione, sottraendovi il latte: a. utilizzato a scopo foraggero nell'azienda d'estivazione; b. consumato fresco nell'economia domestica dell'azienda d'estivazione; c. che serve per l'autoapprovvigionamento.


Art. 19

Autoapprovvigionamento Se un produttore fabbrica latticini nella propria azienda o nella sua azienda d'estivazione, in un anno lattiero gli sono computati a titolo di autoapprovvigionamento al massimo 40 kg di formaggio e 15 kg di burro per persona costantemente a vitto nella sua economia domestica.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 891).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 5479). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 891).

Agricoltura

10

916.350.1


Art. 20

Compensazione tra l'azienda e l'azienda d'estivazione 1

Se i produttori estivano vacche, il Servizio d'amministrazione può, su domanda, consentire loro di riportare una parte del latte prodotto nell'azienda d'estivazione nel medesimo anno lattiero sulla produzione dell'azienda o viceversa. Il latte commercializzato può essere imputato all'azienda d'estivazione soltanto fino al raggiungimento del suo contingente.45 Se il contingente di un'azienda d'estivazione è stato aumentato dopo il 1° gennaio 2004, il latte commercializzato in misura suppletiva non può essere imputato all'azienda d'estivazione.46 2 Le domande di compensazione dei contingenti devono essere presentate entro il 1° marzo dell'anno lattiero per il quale è chiesta la compensazione.

3

Il capoverso 1 non si applica ai produttori che sono stati esclusi con le loro aziende dal contingentamento lattiero.47

Art. 21

Comunicazione delle possibilità di produzione nel successivo anno lattiero All'inizio di ogni anno lattiero il Servizio d'amministrazione comunica ai produttori: a. il contingente per il nuovo anno lattiero; b. la quantità di latte riportate sul nuovo anno lattiero per superamento di contingente;

c. la quantità di latte supplementare che potrà essere messa in commercio nel nuovo anno lattiero per non esaurimento del contingente.


Art. 22

Incasso della tassa

1

Il Servizio d''amministrazione stabilisce per i produttori interessati l'importo della tassa per superamento di contingente dovuta per l'anno lattiero appena concluso.48 2 I Cantoni compensano gli importi stabiliti con le successive prestazioni della Confederazione ai produttori interessati.

3

Se la compensazione è impossibile o insufficiente per coprire l'importo, il Servizio d'amministrazione incassa la tassa e la trasmette all'Ufficio federale.

4

Le disposizioni e le decisioni relative all'incasso della tassa vanno comunicate ai Cantoni.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

46 Per. introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2541).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2004 5479).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2541).

Contingentamento lattiero 11

916.350.1

Sezione 6: Servizi d'amministrazione

Art. 23

Compiti

1

Oltre agli obblighi di cui alle sezioni 1-5, i Servizi d'amministrazione hanno i seguenti compiti:

a. rilevazione, controllo, trattamento, trasmissione e archiviazione di dati concernenti il contingentamento lattiero; b. gestione di una banca dati; c. consulenza ai produttori in merito al contingentamento lattiero.

2

Nel caso di trasferimento non definitivo del contingente, i Servizi d'amministrazione registrano il cedente, il destinatario e l'entità del contingente trasferito e controllano annualmente se la limitazione per i contingenti trasferiti non definitivamente è rispettata.

3

Per trasferimenti di contingenti di cui agli articoli 3 e 4 i Servizi d'amministrazione possono riscuotere emolumenti.


Art. 24

Mandato di prestazioni 1

L'Ufficio federale stabilisce i compiti dei Servizi d'amministrazione in un mandato di prestazioni. Vi disciplina l'entità, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste nonché la procedura.

2

Il mandato di prestazioni è assegnato con procedura mediante invito ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199449 sugli acquisti pubblici.


Art. 25

Competenza

Qualora una decisione interessi produttori registrati presso diversi Servizi d'amministrazione, per il trasferimento del contingente la competenza spetta al Servizio d'amministrazione presso cui è registrata l'azienda o l'azienda d'estivazione del produttore che cede il contingente.


Art. 26

Vigilanza I Servizi d'amministrazione sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 27

1 Il Dipartimento federale dell'economia, l'Ufficio federale, i Cantoni e i Servizi d'amministrazione eseguono la presente ordinanza entro i limiti delle loro competenze.

49 RS

172.056.1

Agricoltura

12

916.350.1

2

L'Ufficio federale emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione.

3

L'Ufficio federale esegue controlli a campione e apre un'inchiesta se vi è sospetto di infrazione.50 4

Emana le misure amministrative ai sensi degli articoli 169-171 LAgr.51 Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 28


52



Art. 29

Accordo del locatore

1

L'affittuario di un'azienda agricola può trasferire definitivamente il contingente prima dello scadere del contratto d'affitto soltanto col consenso del locatore. Tale consenso non è richiesto se il contratto d'affitto è ricondotto giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 198553 sull'affitto agricolo.54 2 Per il trasferimento definitivo di un contingente ripreso con terreno in affitto non è necessario l'accordo.


Art. 30

e 3155

Art. 31

a56 Nuovi contingenti per aziende legate ad uno stabilimento per l'anno lattiero 2002/03 o 2003/04 1

Se il latte di un'azienda, legata a uno stabilimento al quale fornisce latte, non è compreso nel suo contingente, il Servizio d'amministrazione può fissare un nuovo contingente, a condizione che esso non sia già stato adeguato prima del 1° maggio 2000 a causa di una ristrutturazione globale dell'azienda.

2

L'aumento o la prima assegnazione del contingente è in funzione della quantità che l'azienda ha fornito allo stabilimento in uno dei tre anni precedenti. Il latte fornito allo stabilimento è pertanto considerato latte commercializzato.

3

Un nuovo contingente può essere richiesto per l'anno lattiero 2002/03 o 2003/04.

Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2004 al competente Servizio d'amministrazione.

50 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2541).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2541).

52 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

53 RS

221.213.2

54 Per. introdotto dal n. I dell'O del 12 gen. 2000 (RU 2000 404).

55 Abrogati dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2002 (RU 2003 152).

Contingentamento lattiero 13

916.350.1


Art. 32


57



Art. 33

Ripresa della produzione di latte e trasferimento di contingenti congelati 1

I produttori di aziende o aziende d'estivazione con contingente congelato possono riprendere in ogni momento nel corso di un anno lattiero la produzione di latte ed esigere che il Servizio d'amministrazione riassegni loro a tal fine il contingente.

2

Il contingente è revocato se nei tre anni che seguono la ripresa della produzione di latte la commercializzazione di latte è interrotta per più di 3 mesi per anno lattiero.

3

Il Servizio d'amministrazione riduce la quantità trasferibile del 50 per cento se: a. l'azienda o l'azienda d'estivazione è sciolta, divisa o ripresa da un altro produttore (art. 5 cpv. 1)

b. l'azienda è unita ad una comunità aziendale (art. 9).

4

La riduzione secondo il capoverso 3 è effettuata se il motivo del trasferimento sopraggiunge al momento della ripresa o nei tre anni seguenti.

5

Ai produttori che partecipano ad una comunità per la detenzione di animali non può essere riassegnato il contingente congelato. Se nei tre anni seguenti la riassegnazione del contingente un produttore partecipa ad una comunità per la detenzione di animali, il contingente è nuovamente congelato.

6

Se un terreno con un contingente congelato viene riutilizzato per la produzione di latte, il Servizio d'amministrazione può riassegnare il contingente congelato per l'inizio dell'anno lattiero successivo. Se il terreno non riviene all'azienda il cui contingente è stato congelato, in caso di riassegnazione il Servizio d'amministrazione riduce il contingente del 50 per cento.

7

La quantità dedotta è annullata.

8

I contingenti congelati possono essere ritirati fino al 30 aprile 2004. I contingenti ancora congelati il 1° maggio 2004 sono revocati.


Art. 34

Notifica della ripresa 1

Il produttore che riprende la produzione di latte (art. 33 cpv. 1) deve previamente avvisarne per scritto il Servizio d'amministrazione.

2

Se la produzione di latte non riprende il 1° maggio, bensì nel corso dell'anno lattiero, il Servizio d'amministrazione assegna, per il rispettivo anno lattiero, un contingente calcolato pro rata temporis.

57 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

Agricoltura

14

916.350.1


Art. 35

e 3658

Art. 36

a59
b60 Contingente supplementare in caso di tracciabilità incompleta dell'animale 1

Se la domanda di assegnazione di un contingente supplementare nel 2003 o nel 2004 è stata respinta per incompletezza della tracciabilità dell'animale, entro 60 giorni il produttore può fornire al servizio designato dal Cantone la prova secondo cui, prima dell'acquisto, l'animale è stato tenuto ininterrottamente per almeno 22 mesi nella regione di montagna.61 2 Il servizio cantonale esamina le prove e comunica il risultato di tale esame all'Ufficio federale nonché al competente Servizio d'amministrazione.

c62 Contingenti delle aziende d'estivazione 1

I contingenti delle aziende d'estivazione non trasferiti definitivamente devono essere ritrasferiti all'azienda d'estivazione alla fine dell'anno lattiero 2005/06.

2

I contingenti non trasferiti definitivamente ad aziende d'estivazione possono essere ritrasferiti all'azienda alla scadenza del contratto di trasferimento.

Sezione 9: Entrata in vigore

Art. 37

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

58 Abrogati dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2002 (RU 2003 152). Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2002 (RU 2003 152).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 107).

Contingentamento lattiero 15

916.350.1

Allegato63

(art. 10b)

Adeguamento dei contingenti delle organizzazioni di categoria 1. Organizzazione di categoria «L'Etivaz»
Con effetto a decorrere dal 1° maggio 2005, i contingenti dei produttori dell'organizzazione di categoria Coopérative des producteurs de fromages d''alpages «L'Etivaz» sono aumentati complessivamente di 585 942 chilogrammi. La ripartizione tra i singoli produttori avviene in funzione della lista datata 15 aprile 2005 di cui alla domanda dell'organizzazione di categoria.

63 Introdotto dal n. II dell'O del 10 giu. 2005 (RU 2005 2541).

Agricoltura

16

916.350.1