Abrogato per 01.01.2019

01.03.2017 - 01.01.2019
01.01.2016 - 28.02.2017
01.01.2011 - 31.12.2015
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01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.10.2007 - 31.12.2007
01.11.2004 - 30.09.2007
01.01.2004 - 31.10.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.04.2000 - 31.12.2002
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1

Ordinanza

sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) del 24 settembre 2004 (Stato 1° gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 58 e 59 della legge del 18 dicembre 19981 sulle case da gioco
(LCG), in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina: Capitolo 1: Concessioni Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Condizioni generali

(art. 12 LCG)

Il richiedente è tenuto a dimostrare di adempire le condizioni per l'ottenimento della concessione stabilite nella LCG e nelle relative disposizioni d'esecuzione.


Art. 2

Prova di mezzi finanziari propri sufficienti (art. 12 cpv. 1 LCG) 1

Se costituisce un'unità economica con una o più aziende oppure se, in ragione di altre circostanze, si deve ritenere che sia obbligato giuridicamente o costretto di fatto a sostenere finanziariamente detta azienda, il richiedente deve esibire una prova consolidata dei propri mezzi finanziari.

2

L'obbligo di consolidamento secondo il capoverso 1 esiste anche quando il richiedente detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà del capitale o dei diritti di voto in seno a un'azienda oppure esercita in altro modo un influsso dominante.

3

La Commissione federale delle case da gioco (Commissione) può esonerare il richiedente dall'obbligo del consolidamento qualora la dimensione e l'attività delle aziende di cui ai capoversi 1 e 2 siano irrilevanti ai fini dell'apprezzamento della situazione relativa al capitale proprio del richiedente.

RU 2004 4395 1 RS

935.52

2 RS

946.51

935.521

Servizi

2

935.521


Art. 3

Soci in affari più importanti (art. 12 cpv. 1 LCG) Sono segnatamente considerate soci in affari più importanti le persone: a. le cui relazioni d'affari con il richiedente sono in rapporto con la gestione dei giochi;

b. che sono legate al richiedente da un interesse economico o che hanno una relazione contrattuale importante con la casa da gioco; c. che potrebbero influenzare la gestione dei giochi.


Art. 4

Aventi diritto

economici

(art. 12 cpv. 1 LCG) 1

Sono considerate come aventi diritto economici le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale azionario del richiedente è uguale o superiore al 5 per cento e le persone o i gruppi di persone legati a un diritto di voto la cui partecipazione è uguale o superiore al 5 per cento di tutti i diritti di voto.

2

Le persone che detengono una partecipazione giusta il capoverso 1 devono fornire alla Commissione una dichiarazione attestante se detengono la partecipazione a titolo personale o a titolo fiduciario per conto di terzi e se hanno concesso, per tale partecipazione, opzioni o altri diritti analoghi.


Art. 5


3

Prova della buona reputazione e dell'attività irreprensibile (art. 12 cpv. 1 LCG) 1

Come prova della buona reputazione e dell'attività irreprensibile il richiedente deve presentare alla Commissione gli incartamenti concernenti: a. sé

stesso;

b. i membri della direzione; c. i membri del consiglio d'amministrazione; d. l'ufficio di revisione e ai capi revisori; e. gli aventi diritto economico; f.

i soci in affari più importanti.

2

Su richiesta della Commissione, il richiedente deve inoltre presentare gli incartamenti concernenti:

a. gli

impiegati;

b. i membri degli organi degli aventi diritto economico; c. i membri degli organi dei soci in affari più importanti; 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

Ordinanza sulle case da gioco 3

935.521

d. gli aventi diritto economico dei soci in affari più importanti e i membri dei loro organi; nonché

e. gli aventi diritto economico non soggetti all'articolo 4 capoverso 1.

a4 Contenuto degli

incartamenti

1

Gli incartamenti sulle persone giuridiche devono almeno contenere: a. l'estratto del registro di commercio; b. l'estratto del registro delle azioni oppure l'elenco dei soci; c. l'estratto del registro esecuzioni e fallimenti; d. l'attuale rapporto di revisione, completo di conto annuale verificato; e. l'attuale rapporto di gestione; f.

il conto e l'organigramma del gruppo; g. una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie; h. l'elenco di tutte le istruzioni penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi cinque anni; i. l'elenco di tutte le procedure e di tutte le decisioni degli ultimi dieci anni correlate ad autorizzazioni di gestione e di esercizio della professione.

2

Gli incartamenti sulle persone fisiche devono almeno contenere: a. l'estratto del casellario giudiziale centrale; b. l'estratto del registro esecuzioni e fallimenti; c. le copie delle dichiarazioni delle imposte degli ultimi due anni, complete di notifiche della tassazione; d. il curriculum vitae, comprese tutte le indicazioni riguardo alle attività più importanti e le relazioni d'affari; e. una ricapitolazione del reddito e della situazione patrimoniale; f.

una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie; g. l'elenco di tutte le istruzioni penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi cinque anni; h. l'elenco di tutte le procedure e di tutte le decisioni degli ultimi dieci anni correlate ad autorizzazioni di gestione e d'esercizio della professione.

3

Per le persone con sede o domicilio all'estero vanno presentati documenti esteri di pari valore probatorio.

4

Per i soci più importanti la buona reputazione e l'attività irreprensibile possono essere comprovate presentando altri documenti.

4

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

Servizi

4

935.521

5

La Commissione può esigere ulteriori documenti se li ritiene necessari per provare la buona reputazione e l'attività irreprensibile.

6

Come prova della loro buona reputazione, i titolari di un'autorizzazione federale a esercitare un'attività bancaria devono semplicemente esibire la relativa autorizzazione dell'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari.

b5 Aggiornamento degli

incartamenti

1

Qualsiasi cambiamento importante relativo all'incartamento va comunicato senza indugio alla Commissione.

2

Inoltre gli incartamenti sui membri della direzione e del consiglio d'amministrazione vanno aggiornati almeno ogni tre anni.

c6 Avvicendamento di impiegati dirigenti e direttori Il richiedente deve comunicare alla Commissione ogni avvicendamento di membri della direzione e impiegati dirigenti e dimostrare l'idoneità dei nuovi titolari secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a.


Art. 6


7

Sezione 2: Concessione di sito

Art. 7

Parere del Cantone e del Comune d'ubicazione (art. 13 cpv. 1 lett. a LCG) 1

La Commissione sottopone la richiesta di concessione di sito al Cantone d'ubicazione. Può fissare un termine per il trattamento della richiesta.

2

Il Cantone d'ubicazione coordina la procedura con il Comune d'ubicazione. La procedura di rilascio dell'approvazione della concessione di sito è retta dal diritto cantonale.

3

La concessione di sito può essere rilasciata soltanto previa approvazione del Cantone e del Comune d'ubicazione.


Art. 8

Rapporto sull'interesse economico (art. 13 cpv. 1 lett. b LCG) Nel rapporto sull'interesse economico della casa da gioco per la regione d'ubicazione il richiedente considera segnatamente le ripercussioni: 5

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

7

Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

Ordinanza sulle case da gioco 5

935.521

a. sul mercato del lavoro; b. sul turismo;

c. sui poteri pubblici, segnatamente sul gettito fiscale; d. sulle aziende già impiantate in loco.

Sezione 3: Concessione di gestione

Art. 9

Principio (art. 10 e 13 cpv. 3 LCG) 1

Per ogni concessione di sito è rilasciata un'unica concessione di gestione.

2

Le due concessioni sono di regola rilasciate alla stessa società.


Art. 10

Contratto fra il concessionario di sito e il concessionario di gestione (art. 13 cpv. 3 LCG) 1

Se non sono identici, fra il concessionario di sito e il concessionario di gestione è necessario un contratto scritto che regola compiutamente i principali diritti e doveri delle parti. Il contratto deve essere sottoposto, per approvazione, alla Commissione.

2

L'approvazione è rilasciata, se le condizioni per l'ottenimento della concessione sono adempite e se il contratto permette alla Commissione di farsi un'idea precisa sulla collaborazione e sulla ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra il concessionario di sito e il concessionario di gestione nonché sugli eventuali compensi finanziari fra i due concessionari.


Art. 11

Offerta di giochi

1

Chi presenta una richiesta di concessione di gestione deve definire il tipo e il numero di giochi e sistemi di jackpot che intende gestire.

2

La concessione di gestione può essere rilasciata se il rapporto fra il numero dei tavoli da gioco e quello degli apparecchi automatici da gioco è equilibrato. Di norma è considerato equilibrato un rapporto uguale o superiore a 1:25.


Art. 12

Condizioni (art. 13 cpv. 2 LCG)

1

Il richiedente deve dimostrare in particolare che: a.8 i membri della direzione e il personale dirigente della casa da gioco dispongono delle necessarie conoscenze specifiche e di sufficiente esperienza nel dirigere una casa da gioco;

b. esercita un efficace sistema di gestione della qualità (art. 22); 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

Servizi

6

935.521

c. dispone di un sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC) (art. 23);

d. dispone di una concezione di sicurezza e di una concezione sociale adeguate (art. 27-36 e 37-45).

2

Deve inoltre presentare i seguenti documenti: a. il piano descrittivo dell'azienda; b. i piani di costruzione della casa da gioco dai quali risulta in particolare l'ubicazione dei giochi (e dei sistemi di jackpot) e degli esercizi annessi; c. il regolamento interno e gli altri regolamenti della casa da gioco previsti nell'ambito della presente ordinanza; d. i contratti di lavoro o le altre convenzioni stipulati con le persone cui è affidata la direzione o che fanno parte del personale dirigente;

e. l'attestazione che il personale gode di buona reputazione.


Art. 13

Piano descrittivo dell'azienda (art. 13 cpv. 2 LCG) Il piano descrittivo dell'azienda deve comprendere segnatamente: a. documenti che informano in modo attendibile sul finanziamento e sulla struttura finanziaria del richiedente; b. il piano d'attività e il piano finanziario per i cinque anni a venire; c. il piano contabile circa la redditività dal quale emerge in modo attendibile che la casa da gioco è in grado di sopravvivere economicamente.


Art. 14

Applicazione Le disposizioni previste nelle sezioni 1-3 del capitolo 1 sono applicabili per analogia al titolare della concessione.

Sezione 4: Procedura, rilascio e modifica della concessione

Art. 15

Richiesta (art. 15 LCG)

1

Chi intende ottenere una concessione deve presentare alla Commissione una richiesta scritta di concessione A o B. Le richieste di concessione di sito e di concessione di gestione sono presentate insieme.

2

Insieme alla richiesta di concessione A può essere presentata, a titolo alternativo, una richiesta di concessione B.

3

Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento importante relativo alle indicazioni e ai documenti presentati nel corso della procedura di concessione.

Ordinanza sulle case da gioco 7

935.521


Art. 16

Esame della

richiesta

1

La Commissione esamina la richiesta.

2

Se la richiesta è incompleta oppure se la Commissione ritiene necessari ulteriori documenti o informazioni, la Commissione può esigere la rettifica o il completamento e fissare un termine.

3

Su domanda motivata il termine può essere prorogato. Se il termine scade inutilizzato, la richiesta è cancellata come non valida.

4

Se lo ritiene necessario, la Commissione può esigere in ogni momento dal richiedente ulteriori documenti.

5

Quando, in merito ai documenti che sono necessari per l'apprezzamento della richiesta, esiste un diritto di rifiuto a produrli oppure quando le persone o gli uffici invitati dalla Commissione a fornire informazioni sottostanno al segreto d'ufficio o al segreto professionale, il richiedente è responsabile affinché dette persone o servizi siano liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale, nella misura in cui la legge lo consente. Sono fatte salve le disposizioni legali sul diritto del depositario di un segreto a rifiutare dichiarazioni, anche se colui che detiene il segreto l'ha liberato dall'obbligo di mantenere il segreto.


Art. 17

Pubblicazione della richiesta e dell'atto di concessione (art. 15 e 16 LCG) 1

La Commissione pubblica, vegliando tuttavia a salvaguardare gli interessi economici e commerciali legittimi del richiedente, tutti gli elementi rilevanti della richiesta e dell'atto di concessione.

2

Sono segnatamente considerati elementi rilevanti: a. la natura giuridica del richiedente; b. i rapporti di partecipazione al momento della presentazione della richiesta; c. i soci in affari più importanti; d. il riassunto del rapporto sull'interesse economico; e. l'offerta di giochi; f.

le aziende annesse; g. nel caso di un richiedente di una concessione B che intende beneficiare della riduzione secondo l'articolo 42 capoverso 1 LCG, le indicazioni dei proventi da utilizzare per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità.


Art. 18

Inizio dell'esercizio

1

Se al momento in cui la Commissione trasmette la sua proposta al Consiglio federale alcune condizioni per l'ottenimento della concessione, a causa di motivi oggettivi, non possono ancora essere dimostrate o potranno esserlo soltanto in base a piani o documenti, la casa da gioco può iniziare il suo esercizio soltanto quando tutte le

Servizi

8

935.521

condizioni per l'ottenimento della concessione sono adempite e la Commissione le ha rilasciato l'autorizzazione a iniziare l'esercizio.

2

La casa da gioco invia alla Commissione, il più presto possibile, i documenti mancanti. Comunica alla Commissione il momento a partire dal quale adempie tutte le condizioni per l'ottenimento della concessione.

3

La Commissione verifica la comunicazione e, se le condizioni per l'ottenimento della concessione sono adempite, rilascia l'autorizzazione a iniziare l'esercizio.


Art. 19

Obbligo di comunicazione e cambiamento della situazione (art. 18 LCG) 1

In caso di cambiamento della situazione giuridica o di fatto, la Commissione può ordinare nuovi oneri e condizioni senza modificare la concessione esistente. Se il cambiamento concerne il sito, la Commissione trasmette la comunicazione al Cantone e al Comune d'ubicazione.

2

I cambiamenti relativi alle condizioni di rilascio della concessione devono essere approvati dalla Commissione. Se concernono la concessione di sito, i cambiamenti devono essere approvati anche dal Cantone e dal Comune d'ubicazione.

3

Il Consiglio federale stabilisce nella concessione quali cambiamenti debbano essere approvati o comunicati.

Sezione 5: Revoca, limitazione e sospensione della concessione

Art. 20

Revoca (art. 19 cpv. 2 lett. a LCG) La Commissione può segnatamente revocare la concessione, se da parte della casa da gioco o con la sua tolleranza, in modo grave o ripetutamente: a. è stato riciclato denaro ai sensi della legge federale del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro (LRD); b. non è stato osservato l'obbligo di diligenza ai sensi della LRD e dell'ordinanza del 28 febbraio 200010 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro; c. si è tentato di ostacolare l'imposizione regolamentare o l'accertamento della tassa sulle case da gioco mediante indicazioni false, manipolazione del SECC o in altro modo; d. non è stata rispettata la concezione sociale; e. non è stato rispettato l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19; 9 RS

955.0

10 [RU

2000 808. RU 2007 2955 art. 30 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 12 giu. 2007 (RS 955.021).

Ordinanza sulle case da gioco 9

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f. sono stati esercitati giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, sistemi di jackpot o SECC non conformi alle esigenze tecniche relative ai giochi; g. sono stati esercitati giochi contrari alle prescrizioni o alle regole; h. se esistono altre fattispecie che impediscono l'esercizio regolare del gioco.


Art. 21

Adattamento della concessione Nel caso in cui la concessione di sito sia stata limitata, sospesa, revocata o vincolata a oneri o condizioni, anche la concessione di gestione deve essere, se necessario, adattata o revocata.

Capitolo 2: Case da gioco Sezione 1: Organizzazione

Art. 22

Sistema di gestione della qualità 1

La casa da gioco gestisce un sistema di gestione della qualità conforme alla natura e al volume della sua attività.

2

Definisce per scritto e attesta le sue strutture organizzative, il suo funzionamento interno, le sue procedure, i suoi procedimenti e le sue risorse; stabilisce e descrive i compiti e le responsabilità degli impiegati dirigenti, inclusi i responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e i responsabili della concezione sociale.

3

Dimostra di voler rispettare le condizioni per l'ottenimento della concessione riguardo alla buona reputazione ed all'attività irreprensibile conformemente all'articolo 12 capoverso 1 lettera a LCG.11

Art. 23

Sistema elettronico di conteggio e di controllo 1

La casa da gioco dispone di un SECC.

2

Tutti gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e tutti i sistemi di jackpot sono collegati al SECC. Se per i giochi da tavolo il conteggio avviene elettronicamente, anche detti giochi sono collegati al SECC.

3

Il SECC registra tutti i dati degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e dei sistemi di jackpot, secondo le disposizioni dell'ordinanza del 24 settembre 200412 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (OGAz).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

12 RS

935.521.21

Servizi

10

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Art. 24

Analisi e conservazione dei dati del SECC 1

In base ai dati raccolti, ciascun SECC deve poter calcolare in ogni momento il prodotto lordo dei giochi.

2

I dati sono archiviati in una forma appropriata e, dopo il versamento della tassa sulle case da gioco, conservati in un luogo sicuro per almeno cinque anni.

3

Ogni fatto insolito a uno dei giochi collegati nonché l'arresto del funzionamento o una disfunzione significativa del SECC sono comunicati immediatamente alla Commissione. Essa decide sul da farsi e sull'ulteriore utilizzazione dei dati. Prima di tale decisione, non è permesso né cancellare né distruggere alcun dato.


Art. 25

Ulteriori esigenze

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può emanare altre disposizioni sulle esigenze relative al SECC e al suo esercizio.


Art. 26

Interfaccia di collegamento online 1

La casa da gioco prepara per tutti i suoi impianti di elaborazione elettronica dei dati (EED), in particolare per il SECC, un'interfaccia che permette il collegamento online dei sistemi con il sistema di sorveglianza della Commissione.

2

La Commissione non può acceder online ai dati personali.

3

Il Dipartimento può emanare disposizioni sulle esigenze relative al collegamento online con il sistema di sorveglianza della Commissione e all'esercizio di tale collegamento.

Sezione 2: Sicurezza

Art. 27

Concezione di sicurezza (art. 14 cpv. 1 e 21 LCG) La casa da gioco dispone di una concezione di sicurezza in grado di garantire che: a. alle persone oggetto di misure di divieto di gioco o di esclusione dal gioco sia impedito l'accesso (art. 21 e 22 cpv. 1 LCG); b. alle persone non autorizzate sia impedito l'accesso ai sistemi di sorveglianza, di controllo e di gioco nonché ai locali in cui si trovano valori patrimoniali;

c. l'esercizio dei giochi si svolga in modo calmo e ordinato; d. le azioni e gli eventi illeciti siano scoperti tempestivamente e che le attività nella sala di gioco siano sorvegliate, in particolare ai tavoli da gioco e agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo; e. il flusso di denaro sia regolato, segnatamente per impedire reati patrimoniali;

Ordinanza sulle case da gioco 11

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f. gli obblighi di diligenza previsti nel capitolo 2 LRD13 e nell'ordinanza del 28 febbraio 200014 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro siano rispettati; g. danni a persone, cose e dati siano, per quanto possibile, impediti.


Art. 28

Controllo dell'identità e registrazione di dati all'entrata della casa da gioco (art. 24 LCG) 1

Prima di permettere l'accesso di una persona, la casa da gioco ne controlla l'identità in base a un documento d'identità ufficiale valido. Verifica che la persona in questione non sia oggetto di un divieto di gioco.

2

La Commissione determina quali documenti d'identità ufficiali sono idonei a comprovare l'identità.

3

Le carte di cliente autorizzate dalla Commissione possono essere utilizzate per il controllo dell'identità in luogo di un documento d'identità ufficiale.

4

Previa informazione e consenso del cliente, per allestire una carta di cliente o per altri scopi di indagine e ricerca del mercato, la casa da gioco può registrare e gestire in particolare i seguenti dati: a. il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo; b. il genere e il numero del documento d'identità ufficiale; c. la data e l'ora della visita; d. i giochi utilizzati e le poste.


Art. 29

Diritti d'accesso e utilizzazione 1

La casa da gioco elabora un regolamento che disciplina i diritti d'accesso ai dati di cui all'articolo 28.

2

Essa può comunicare i dati di cui all'articolo 28 alla Commissione e ad altre autorità soltanto qualora siano necessari all'adempimento dei loro compiti legali.


Art. 30

Sistema di videosorveglianza 1

La casa da gioco è dotata di un sistema di videosorveglianza.

2

Si assicura che abbiano accesso alle videoregistrazioni unicamente le persone che sono tenute ad accedervi per adempire i loro compiti.

3

Le videoregistrazioni sono archiviate in forma appropriata e conservate in un luogo sicuro per almeno quattro settimane.

4

Se è constatata una disfunzione del sistema di videosorveglianza, la Commissione va informata immediatamente.

13 RS

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14 [RU

2000 808. RU 2007 2955 art. 30 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 12 giu. 2007 (RS 955.021).

Servizi

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5

Le infrazioni o le irregolarità di gioco osservate e registrate sono iscritte in un verbale. La Commissione determina i casi in cui deve essere informata.

6

La Commissione decide sull'ulteriore utilizzazione dei dati per i casi di cui ai capoversi 4 e 5. Prima di tale decisione, non è permesso né cancellare né distruggere alcuna registrazione.

7

Il Dipartimento emana altre disposizioni sulle esigenze relative al sistema di videosorveglianza e al suo esercizio.

a15 Ulteriore sorveglianza tecnica dei giochi da tavolo 1

La casa da gioco deve sorvegliare ulteriormente i giochi da tavolo con un sistema tecnico, se sono a rischio la sicurezza o la trasparenza dell'esercizio del gioco.

2

La Commissione può ordinare l'impiego di un tale sistema.


Art. 31

Obbligo di documentare 1

La casa da gioco tiene verbali che permettono di ricostruire i flussi di denaro interni fra le casse, i tavoli, gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, le riserve e la cassaforte principale, nonché le operazioni ai tavoli da gioco, agli apparecchi automatici, ai sistemi di jackpot e ai SECC e gli interventi effettuati su di essi.

2

Sono inoltre iscritte a verbale le seguenti operazioni: a. la consegna delle chiavi e dei badge; b. il prelievo delle mance; c. la programmazione dei sistemi di jackpot e degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo;

d. i lavori di manutenzione rilevanti effettuati sui software e sugli hardware dei tavoli da gioco, degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, dei sistemi di jackpot, dei sistemi di videosorveglianza e dei SECC. Sono considerati rilevanti i lavori che servono al mantenimento della qualità o che possono modificare le caratteristiche del dispositivo.


Art. 32

Registrazione delle vincite per giochi da tavolo (art. 35 LCG) 1

La casa da gioco può, a richiesta del visitatore, registrare le vincite per i giochi da tavolo se:

a. prima dell'inizio del gioco il visitatore ha fatto registrare la totalità degli importi che intendeva mettere in gioco;

b. la casa da gioco ha potuto verificare il fatto della vincita.

2

La casa da gioco registra come vincita soltanto la differenza tra il denaro versato e le poste registrate di un visitatore (vincita netta).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

Ordinanza sulle case da gioco 13

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Art. 33

Registrazione delle vincite per apparecchi automatici da gioco 1

Agli apparecchi automatici da gioco con denaro la casa da gioco può, a richiesta del visitatore, registrare le vincite qualora si tratti di una vincita del jackpot.

2

La casa da gioco registra soltanto il fatto della vincita del jackpot e il suo ammontare.

3

Se si gioca con carte di cliente o altri mezzi senza denaro contante (cashless gaming), la casa da gioco può, a richiesta del visitatore, registrare la vincita netta se quest'ultimo, prima dell'inizio del gioco, ha fatto accreditare su una carta di cliente gli importi che intendeva mettere in gioco.


Art. 34

Prescrizioni speciali in materia di documentazione 1

Se accetta o emette assegni nominativi, la casa da gioco registra: a. il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo del traente o della persona in favore della quale ha emesso un assegno nominativo;

b. il genere e il numero del documento d'identità; c. la data e l'ora; d. il numero dell'assegno nominativo ed eventualmente il numero del conto e il nome della banca del traente.

2

Se conserva le vincite sotto forma di deposito a disposizione del vincitore, la casa da gioco registra:

a. il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo del titolare del deposito; b. il genere e il numero del documento d'identità; c. i prelievi e i versamenti effettuati sul deposito, indicando la data e l'ora.

3

Nel registrare vincite la casa da gioco iscrive i seguenti dati: a. il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo del vincitore; b. il genere e il numero del documento d'identità; c. l'ammontare della vincita; d. la provenienza delle poste e il fatto della vincita.

4

La Commissione definisce le eventuali esigenze supplementari per le case da gioco.


Art. 35

Diritti d'accesso e utilizzazione 1

La casa da gioco elabora un regolamento che disciplina i diritti d'accesso ai dati di cui agli articoli 31 e 34.

2

I dati di cui all'articolo 34 possono essere comunicati alla Commissione e ad altre autorità soltanto qualora siano necessari all'adempimento dei loro compiti legali.

Servizi

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Art. 36

Durata della conservazione 1

I verbali e le prove che servono alla determinazione e al controllo del prodotto lordo dei giochi e i verbali relativi alla programmazione dei sistemi di jackpot vanno conservati in un luogo sicuro per cinque anni a contare dal versamento della tassa sulle case da gioco. Gli altri documenti vanno conservati per almeno dodici mesi.

2

I verbali di cui all'articolo 34 vanno conservati in un luogo sicuro per dieci anni.

3

Per certi verbali la Commissione può fissare un'altra durata.

4

Se altre leggi federali prevedono una durata maggiore, si applica quest'ultima.

Sezione 3: Protezione sociale

Art. 37

Concezione sociale

(art. 14 cpv. 2 e art. 22 LCG) 1

La casa da gioco elabora una concezione sociale e prende i provvedimenti necessari a:

a. la prevenzione della dipendenza dal gioco; b. il riconoscimento precoce dei giocatori a rischio; c. la formazione e l'aggiornamento regolare del personale cui è affidata l'esecuzione della concezione sociale; d. il rilevamento di dati concernenti la dipendenza dal gioco; e. l'esclusione dal

gioco.

2

Per attuare la concezione sociale, la casa da gioco collabora con un centro di prevenzione delle dipendenze e un istituto terapeutico. A tal fine può unirsi ad altre case da gioco o a terzi.


Art. 38

Misure preventive e riconoscimento precoce 1

Nel quadro della prevenzione, la casa da gioco mette a disposizione informazioni facilmente accessibili e comprensibili concernenti: a. i rischi del gioco; b. misure di aiuto come l'esclusione dal gioco, indirizzi di consultori e di gruppi di autoaiuto per i giocatori a rischio;

c. questionari che permettono a ciascuno di valutare il proprio rischio di dipendenza.

2

Nel quadro del riconoscimento precoce, la casa da gioco definisce i criteri di osservazione (check-list) in base ai quali possono essere identificati i giocatori a rischio di dipendenza e prende i provvedimenti necessari sulla base di tali criteri.

Essa documenta le sue osservazioni e i provvedimenti presi.

Ordinanza sulle case da gioco 15

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Art. 39

Formazione e aggiornamento 1

Le persone responsabili della concezione sociale e le persone cui è affidato lo svolgimento dei giochi e la sua sorveglianza devono assolvere una formazione di base e un corso di aggiornamento annuale (refresher).

2

I collaboratori ricevono la formazione adeguata alla loro funzione; la formazione deve in particolare permettere di identificare tempestivamente i giocatori a rischio di dipendenza e di intervenire conformemente alle procedure previste dalla concezione sociale.

3

Essi devono aver assolto la formazione di base al più tardi sei mesi dopo la loro entrata in funzione. Al termine della formazione ricevono un attestato.

4

La formazione di base deve essere affidata a persone o istituti qualificati.

5

L'aggiornamento del personale responsabile della concezione sociale va affidato a persone o istituti qualificati; l'aggiornamento comprende in particolare: a. lo scambio di esperienze; b. consulenza orientata alla prassi; c. l'accompagnamento sul posto di lavoro.


Art. 40

Rapporto 1 La casa da gioco presenta alla Commissione un rapporto dettagliato annuale contenente in particolare le informazioni seguenti:

a

la formazione e l'aggiornamento del personale della casa da gioco; b. l'attuazione delle misure di prevenzione; c. l'attuazione del riconoscimento precoce; d. il numero di giocatori indirizzati verso centri di prevenzione, di consulenza o di terapia;

e. i dati sulle esclusioni dal gioco e sulla ripartizione mensile delle esclusioni dal gioco e della loro revoca.

2

I dati contenuti nel rapporto non devono consentire di risalire all'identità dei giocatori in questione.


Art. 41

Divieto di gioco ed esclusione dal gioco (art. 21 e 22 LCG) 1

Per applicare il divieto di gioco secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere c-f LCG, la casa da gioco registra il cognome, il nome e l'indirizzo delle persone in questione nonché la funzione che giustifica il divieto di gioco.

2

La casa da gioco definisce la procedura di esclusione dal gioco.

3

In caso di esclusione dal gioco, la casa da gioco registra: a. il cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo della persona esclusa;

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b. il tipo di esclusione; c. la data dell'intimazione dell'esclusione; d. il motivo dell'esclusione.

4

In caso di esclusione dal gioco, la casa da gioco registra inoltre nel limite del possibile:

a. la situazione professionale e familiare del giocatore; b. i fatti che hanno condotto all'esclusione dal gioco, segnatamente il numero delle visite, le constatazioni sulle poste effettuate, le comunicazioni e informazioni di terzi nonché i provvedimenti che la casa da gioco ha preso prima dell'esclusione; c. i provvedimenti che la casa da gioco ha preso dopo l'esclusione, come colloqui, raccomandazioni, sostegno finanziario, indicazione di programmi d'informazione e di assistenza nonché l'esito di tali provvedimenti.

5

La casa da gioco registra le persone escluse dal gioco e rende accessibile la loro identità alle altre case da gioco.


Art. 42

Revoca dell'esclusione

1

La casa da gioco che ha pronunciato l'esclusione decide in merito alla sua revoca; si assicura preventivamente che il motivo che l'ha determinata sia venuto meno.

2

Essa determina la procedura di revoca delle esclusioni dal gioco la quale prevede in particolare che la casa da gioco: a. informi la persona implicata in merito alla procedura; b. convochi per scritto la persona implicata a un colloquio e le chieda di presentare i documenti che permettano di valutare la sua situazione finanziaria, quale l'estratto del registro delle esecuzioni o un foglio paga;

c. registri il colloquio in un verbale che deve essere firmato dalla persona implicata.

3

Non appena l'esclusione è revocata, i dati concernenti tale persona cessano di essere accessibili alle altre case da gioco.


Art. 43

Diritti d'accesso

1

Ai dati secondo gli articoli 41 capoversi 3 e 4 e 42 capoversi 1 e 2 hanno accesso unicamente le persone cui è affidata l'attuazione della concezione sociale. Le case da gioco emanano un regolamento in proposito.

2

Soltanto i dati di cui all'articolo 41 capoverso 3 lettere a e b sono comunicati o resi accessibili ad altre case da gioco.

3

A scopo di studio e di aggiornamento e ai fini della statistica possono essere utilizzati soltanto dati resi anonimi.

Ordinanza sulle case da gioco 17

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Art. 44

Durata della conservazione Dopo la revoca dell'esclusione dal gioco, i documenti giusta gli articoli 41 capoversi 3 e 4 e 42 capoverso 2 lettera c vanno conservati per cinque anni in un luogo sicuro, salvo che altre leggi federali prevedano una durata maggiore. Per certi verbali la Commissione può abbreviare tale durata o prolungarla fino a dieci anni.


Art. 45

Mezzi di pagamento

1

Nella casa da gioco è vietata la concessione di prestiti, crediti e anticipi.

2

Gli apparecchi automatici per il ritiro di contanti possono essere installati unicamente in locali separati dalle sale riservate ai tavoli da gioco e agli apparecchi automatici da gioco.

3

Nella casa da gioco è autorizzato l'utilizzo di carte di credito e carte di addebito.

Se accetta una carta di credito o una carta di addebito, la casa da gioco documenta la transazione.

4

Una casa da gioco che accetta i pagamenti effettuati per mezzo di carte di credito deve reclamare l'importo al più tardi il primo giorno lavorativo dopo la transazione.

Capitolo 3: Offerta di giochi Sezione 1: Giochi da tavolo

Art. 46

Offerta autorizzata (art. 4 cpv. 2 LCG) 1

Il Dipartimento designa i tipi di giochi da tavolo che le case da gioco possono offrire.

2

Le case da gioco con una concessione B possono offrire tre tipi di giochi da tavolo tra quelli autorizzati dal Dipartimento.

Sezione 2: Apparecchi automatici per i giochi d'azzardo

Art. 47

Case da gioco con una concessione A Fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2, le case da gioco con una concessione A possono gestire un numero illimitato di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo.


Art. 48


16

Case da gioco con una concessione B 1

Fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2, le case da gioco con una concessione B possono gestire al massimo 250 apparecchi automatici per il gioco d'azzardo.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

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2

In singoli casi motivati la Commissione può rilasciare deroghe per ulteriori apparecchi automatici per il gioco d'azzardo.

Sezione 3: Sistemi di jackpot17

Art. 49

18 Numero (art. 8 LCG)

Le case da gioco possono gestire più sistemi di jackpot.


Art. 50

Collegamento in rete (art. 8 cpv. 1 LCG) Il collegamento in rete di giochi per la costituzione di jackpot è consentito unicamente tra case da gioco con una concessione A.

Sezione 4: Tornei

Art. 51

1 Le case da gioco possono offrire tornei di gioco d'azzardo.

2

Se una casa da gioco organizza un torneo, la differenza tra l'importo totale delle tasse d'iscrizione e quello dei premi versati è considerato, in presenza di un'eccedenza, prodotto lordo dei giochi.

3

Il Dipartimento emana le disposizioni relative ai tornei.

Capitolo 4: Poste e vincite Sezione 1: Giochi da tavolo

Art. 52

Case da gioco con una concessione A (art. 26 LCG) Per i giochi da tavolo nelle case da gioco con una concessione A, la posta non è limitata. Le case da gioco possono tuttavia fissare poste massime nelle loro regole di gioco.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

Ordinanza sulle case da gioco 19

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Art. 53

Case da gioco con una concessione B (art. 8 cpv. 2 e art. 26 LCG) Il Dipartimento fissa le poste massime per i giochi da tavolo nelle case da gioco con una concessione B.


Art. 54

Poste massime dei giochi da tavolo 1

Le poste massime sono fissate per ogni possibilità di vincita offerta, conformemente alle regole di gioco.

2

In caso di superamento della posta massima, l'ammontare delle singole puntate è ridotto fino a concorrenza della posta massima consentita.

Sezione 2: Apparecchi automatici per i giochi d'azzardo

Art. 55

Case da gioco con una concessione A (art. 26 LCG) 1

La posta relativa agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo nelle case da gioco con una concessione A non è limitata.

2

Nemmeno la vincita per ogni giocata è limitata.


Art. 56

Case da gioco con una concessione B (art. 8 cpv. 2 e art. 26 LCG) 1

La posta massima relativa agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo nelle case da gioco con una concessione B è limitata a 25 franchi per ogni giocata.

2

La vincita massima per ogni giocata non può superare 25 000 franchi, eventuale vincita del jackpot non compresa.

Sezione 3: Sistemi di jackpot

Art. 57

1 Nelle case da gioco con una concessione A non vi sono limiti all'ammontare del jackpot.

2

Nelle case da gioco con una concessione B l'ammontare complessivo di tutti i jackpot non può superare i 200 000 franchi.19 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

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Sezione 4: Regole di gioco

Art. 58

Competenza 1 La casa da gioco definisce le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo e agli apparecchi per i giochi d'azzardo che offre e le sottopone alla Commissione per approvazione.

2

Essa elabora, in un linguaggio facilmente comprensibile e per ogni gioco offerto, un riassunto delle regole che riguardano detto gioco e: a. deposita tale riassunto vicino a ogni gioco da tavolo; b. lo affigge a ogni apparecchio automatico per i giochi d'azzardo; o c. lo fornisce su richiesta.

3

Il Dipartimento può emanare disposizioni sulle regole di gioco.


Art. 59

Manuale La casa da gioco sottopone alla Commissione, per approvazione, un manuale che indichi, per ogni gioco da tavolo, il modo di giocare, lo svolgimento del gioco e le responsabilità inerenti al gioco.

Capitolo 5: Distinzione fra gioco di destrezza e gioco d'azzardo Sezione 1: Giochi non automatizzati

Art. 60

(art. 3 cpv. 4 LCG)

1

Qualora vi siano dubbi sulla classificazione come gioco di destrezza o gioco d'azzardo di un gioco non automatizzato, la Commissione decide su richiesta o di sua iniziativa.

2

Nel decidere, la Commissione esamina anche se il gioco si presta come gioco d'azzardo o se può essere facilmente usato come tale.

3

Essa comunica la decisione ai Cantoni e la pubblica nel Foglio Federale.

Sezione 2: Giochi automatizzati

Art. 61

Obbligo di presentare gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza o d'azzardo 1

Chi intende mettere in circolazione un apparecchio automatico per i giochi di destrezza o d'azzardo (apparecchio automatico da gioco) deve presentarlo alla Commissione prima della messa in servizio.

Ordinanza sulle case da gioco 21

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2

Il Dipartimento stabilisce quali documenti devono essere forniti per la presentazione.

3

Se necessario, la Commissione può esigere altri documenti e in particolare far eseguire altri test a carico del richiedente.

4

Il Dipartimento definisce la procedura di certificazione degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, dei sistemi di jackpot e dei SECC.

5

La Commissione può obbligare le case da gioco o i fornitori di apparecchiature di gioco a mettere a sua disposizione gratuitamente, prima della messa in servizio, un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo, un SECC o un sistema di jackpot.


Art. 62

Deroghe

Non è necessario presentare un apparecchio automatico da gioco, se: a. esso è destinato a essere utilizzato nelle case da gioco ed è stato certificato da un laboratorio di controllo riconosciuto dal Dipartimento, conformemente alla procedura di certificazione; o b. un medesimo apparecchio automatico per i giochi d'azzardo è già stato presentato e il gestore può provare che il tipo e il software sono identici a quelli dell'apparecchio già presentato.


Art. 63

Criteri di distinzione Il Dipartimento definisce i criteri di distinzione fra apparecchi automatici per i giochi di destrezza e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo. Allo scopo considera segnatamente se la decisione sulla prospettata vincita in denaro o su altri vantaggi pecuniari dipende in modo inconfondibile dalla destrezza del giocatore oppure è lasciata in modo preponderante al caso.


Art. 64

Decisione 1 La Commissione decide sulla base della documentazione se l'apparecchio automatico da gioco è un apparecchio automatico per i giochi di destrezza o un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo. Può ordinare sia la verifica dell'apparecchio automatico da gioco sia quella della documentazione presentata.

2

Nel decidere, la Commissione esamina anche se il gioco si presta come gioco d'azzardo o se può essere facilmente usato come tale.

3

La Commissione comunica la decisione ai Cantoni e la pubblica nel Foglio federale.

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Capitolo 6:

Giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, sistemi di jackpot e SECC Sezione 1: Messa in servizio (art. 6 LCG)

Art. 65

Esigenze tecniche relative ai giochi 1

La casa da gioco può mettere in servizio soltanto i giochi da tavolo, gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, i sistemi di jackpot e i SECC che soddisfano le esigenze tecniche relative ai giochi.

2

Il Dipartimento emana le prescrizioni sulle esigenze tecniche relative ai giochi da tavolo, agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, ai sistemi di jackpot e ai SECC; allo scopo considera le direttive e le norme internazionali riconosciute.


Art. 66

Dichiarazione di conformità (art. 6 LCG) La casa da gioco che mette in servizio giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, sistemi di jackpot o SECC presenta alla Commissione una dichiarazione di conformità nella quale conferma che i giochi da tavolo, gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, i sistemi di jackpot o i SECC soddisfano le esigenze tecniche relative ai giochi.


Art. 67

Obbligo di allestire una documentazione 1

Prima della messa in servizio di un gioco da tavolo, di un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo, di un sistema di jackpot o di un SECC, la casa da gioco presenta alla Commissione indicazioni e documenti, redatti in una lingua ufficiale o in inglese, che permettano alla Commissione di verificare l'osservanza delle esigenze tecniche relative ai giochi.

2

Il Dipartimento disciplina quali indicazioni e documenti devono essere presentati.

3

Le indicazioni e i documenti non devono essere presentati, se la casa da gioco prova che li ha già forniti in precedenza.

Sezione 2: Esercizio

Art. 68

Obbligo d'informazione

La casa da gioco fornisce alla Commissione una lista di tutti i giochi da tavolo, i giochi offerti dagli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, i sistemi di jackpot e i SECC messi in servizio. La lista è regolarmente aggiornata.

Ordinanza sulle case da gioco 23

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Art. 69

Giochi da

tavolo

1

Il settore riservato ai giochi da tavolo deve essere aperto durante almeno la metà del periodo d'apertura giornaliera della casa da gioco.

1bis

La Commissione può autorizzare deroghe per 60 giorni all'anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d'ubicazione dipende economicamente da un turismo stagionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non raggiungono una redditività adeguata.20 2 Durante l'intero periodo d'apertura giornaliera del settore riservato ai giochi da tavolo, la casa da gioco mette a disposizione almeno i due terzi dei tipi di gioco da tavolo offerti.

3

Tutti i tipi di gioco offerti devono essere messi a disposizione con frequenza tale da garantire costantemente lo svolgimento sicuro dei giochi.

4

La Commissione può vietare alla casa da gioco la gestione dei giochi da tavolo autorizzati secondo l'articolo 46, se la casa da gioco non garantisce la gestione corretta dei giochi in questione.

5

Essa può imporre restrizioni al settore degli apparecchi automatici, affinché il rapporto fra apparecchi automatici e tavoli da gioco resti conforme alle prescrizioni.


Art. 70

Apparecchi automatici per i giochi d'azzardo 1

La casa da gioco deposita presso la Commissione una copia dell'hardware e del software determinanti per il gioco di ogni tipo di apparecchio automatico per i giochi d'azzardo messo in servizio oppure prova di aver già depositato tali copie.

2

Quando un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo è sostituito o modificato, la casa da gioco deposita una copia dei nuovi hardware e software presso la Commissione.

3

Il Dipartimento può emanare altre prescrizioni riguardanti il deposito delle copie di hardware e software.


Art. 71

Garanzia del jackpot

Se gestisce un sistema di jackpot, prima della messa in servizio, la casa da gioco garantisce di poter pagare o versare, al più tardi il secondo giorno successivo di apertura delle banche, la somma del jackpot al vincitore. La presente disposizione vale anche nel caso in cui i sistemi di jackpot di diverse case da gioco siano collegati fra loro. La vincita deve essere pagata dalla casa da gioco nella quale il jackpot è stato vinto.


Art. 72

Prescrizioni d'esecuzione

Il Dipartimento emana prescrizioni sulla gestione di giochi da tavolo e di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo nonché sulla gestione e sul collegamento di sistemi di jackpot e SECC.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 5 set. 2007 (RU 2007 4387).

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Capitolo 7:

Conto annuale, prescrizioni in materia di bilancio e contabilità

Art. 73

Conto annuale

1

Alla fine di ogni esercizio commerciale, le case da gioco allestiscono il conto annuale e lo consegnano alla Commissione.

2

Il conto annuale consta del bilancio, del conto economico, delle indicazioni sui movimenti del capitale proprio, del conto del flusso di fondi e dell'allegato. È completato dalla relazione sulla gestione. Quest'ultima contiene anche indicazioni su tutti i fatti essenziali avvenuti dopo il giorno di chiusura del bilancio.

3

La casa da gioco allestisce anche un conto annuale consolidato, se detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà dei voti o del capitale in una o più società attive nel settore dei giochi d'azzardo o se esercita in altro modo un influsso dominante su queste ultime.


Art. 74

Rendiconto 1 I conti annuali devono essere allestiti secondo i principi del rendiconto regolare, in modo tale che l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della casa da gioco possa essere valutata nella maniera più affidabile possibile.

2

Le case da gioco e gli esercizi annessi applicano le seguenti norme per l'allestimento del rendiconto: a. i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti (US GAAP); o b. gli International Financial Reporting Standards (IFRS).

3

In vista della determinazione e della verifica del prodotto lordo dei giochi, la Commissione può definire, per ogni tipo di gioco, la forma e il contenuto dei dati da registrare e che devono esserle trasmessi.

4

Se la casa da gioco gestisce esercizi annessi, occorre allestire, oltre ai conti delle aziende, conti annuali separati per la casa da gioco e gli esercizi annessi. Per quanto concerne la presentazione dei conti annuali degli esercizi annessi di una casa da gioco, la Commissione può autorizzare semplificazioni.

Capitolo 8: Revisione

Art. 75

Esame 1 Le case da gioco sottopongono ogni anno i loro conti annuali a un ufficio di revisione indipendente dal profilo economico e giuridico, nell'ambito di una revisione ordinaria. Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le imprese di revi-

Ordinanza sulle case da gioco 25

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sione che dispongono di un'abilitazione di perito revisore ai sensi della legge del 16 dicembre 200521 sui revisori.22 1bis Gli onorari annui derivanti da servizi di revisione e da altri servizi prestati a singole case da gioco e a società a esse collegate tramite direzione unica (gruppo) non devono superare il 10 per cento del totale degli onorari delle imprese di revisione.23 1ter Sono abilitate in quanto capi revisori le persone fisiche: a. abilitate in quanto periti revisori secondo la legge del 16 dicembre 2005 sui revisori;

b. che dispongono di conoscenze approfondite in ambito di case da gioco e di esperienza in materia di revisione di case da gioco o di imprese attinenti a un altro ambito regolamentato.24 2

La Commissione definisce quali criteri supplementari gli organi di revisione e i revisori responsabili devono adempiere.

3

Se la casa da gioco dispone di una competente divisione interna di controlling o di revisione, l'ufficio di revisione tiene conto del suo rapporto e coordina la propria attività con quella di detta divisione. L'ufficio di revisione esterno all'azienda resta responsabile.

4

La casa da gioco mette a disposizione dell'ufficio di revisione tutti i documenti necessari.

5

La Commissione può ordinare revisioni straordinarie.


Art. 76

Rapporto 1 L'ufficio di revisione presenta un rapporto esplicativo all'attenzione della Commissione.

2

Il rapporto esplicativo deve documentare chiaramente la situazione patrimoniale generale della casa da gioco. Deve accertare che i debiti dichiarati nel bilancio allestito regolarmente siano coperti dagli attivi esistenti e che i mezzi propri dichiarati siano disponibili.

3

L'ufficio di revisione deve valutare da sé gli attivi e i passivi.

4

Nel rapporto di revisione, l'ufficio di revisione, oltre che sulle esigenze legali del codice delle obbligazioni25, deve pronunciarsi sui seguenti punti: a. rispetto delle condizioni finanziarie richieste per la concessione; 21 RS

221.302

22 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3989).

23 Introdotto dal n. II 9 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3989).

24 Introdotto dal n. II 9 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3989).

25 RS

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b. quadro completo di tutti i rischi e di tutte le necessarie rettifiche di valore relative agli attivi nonché degli accantonamenti per la loro copertura; c. legalità, idoneità e funzionalità dell'organizzazione interna della casa da gioco, tenendo conto della sorveglianza e dei controlli dell'attività e dei rendiconti mediante provvedimenti organizzativi aziendali.

5

La Commissione può definire le esigenze minime che il rapporto deve soddisfare.

Capitolo 9: Imposizione fiscale Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa

Art. 77

Oggetto della tassa (art. 40 LCG) L'oggetto della tassa è il prodotto lordo dei giochi.


Art. 78

Prodotto lordo dei giochi 1

Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza fra le poste giocate e le vincite legittimamente versate.

2

Una vincita è considerata legittima se conseguita nel rispetto delle regole di gioco, delle prescrizioni tecniche e delle tabelle delle vincite.

3

Le commissioni (droits de table) riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo come baccarà, poker e giochi analoghi sono parte integrante del prodotto lordo dei giochi.

4

Le mance (tronc) non fanno parte del prodotto lordo dei giochi. Vanno registrate e documentate con un conteggio separato.

5

Le case da gioco definiscono la ripartizione delle mance in un regolamento. Comunicano questo regolamento ai collaboratori e alla Commissione.


Art. 79

Conteggi e obbligo di documentare trattandosi di giochi da tavolo 1

Le case da gioco definiscono in un regolamento la procedura di conteggio applicabile ai giochi da tavolo. Sottopongono il regolamento alla Commissione per approvazione.

2

Per consentire la verifica del prodotto lordo dei giochi da tavolo, le case da gioco allestiscono quotidianamente i conteggi.

3

Le case da gioco allestiscono ogni mese un conteggio globale e lo trasmettono alla Commissione.

4

La Commissione definisce il contenuto e le modalità di trasmissione del conteggio globale. Se lo ritiene necessario, può modificare la frequenza con cui viene trasmesso il conteggio globale.

Ordinanza sulle case da gioco 27

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5

Le case da gioco conservano i conteggi globali per cinque anni a contare dal versamento della tassa sulle case da gioco, salvo che altre leggi federali prevedano una durata maggiore.


Art. 80

Obbligo di documentare e conteggi trattandosi di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo 1

Le case da gioco definiscono in un regolamento la procedura di conteggio applicabile agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo. Sottopongono il regolamento alla Commissione per approvazione.

2

Per consentire la verifica del prodotto lordo degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, le case da gioco iscrivono giornalmente nel verbale, mediante il SECC, i dati che vanno registrati secondo le disposizioni dell'OGAz26. La conservazione dei dati è retta dall'articolo 24.

3

Almeno una volta al mese iscrivono nel verbale il rilevamento dei contatori elettronici, elettromeccanici e dei SECC. Registrano le differenze rispetto ai dati prescritti dalle disposizioni dell'OGAz e le comunicano alla Commissione. Determinano inoltre l'origine delle differenze e i dati corretti.

4

Ogni mese allestiscono un conteggio globale e lo trasmettono alla Commissione.

5

La Commissione definisce il contenuto e le modalità di trasmissione del conteggio globale.


Art. 81

Gettoni gratuiti

1

Qualora distribuisca gratuitamente gettoni a titolo pubblicitario oppure renda possibile con altri mezzi la partecipazione gratuita a giochi d'azzardo, la casa da gioco sottopone alla Commissione, per approvazione, una procedura atta a separare tali poste dal prodotto lordo dei giochi.

2

La Commissione stabilisce le condizioni della distribuzione di gettoni gratuiti.

3

La partecipazione gratuita a giochi d'azzardo non può essere vincolata all'acquisto di un biglietto d'ingresso.


Art. 82


27

Aliquota della tassa per le case da gioco (art. 41 cpv. 2 e 3 LCG) 1

Per le case da gioco l'aliquota di base della tassa è del 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi.

2

Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l'aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento.

26 RS

935.521.21

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5037).

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Art. 83


28



Art. 84

Riduzione nei primi quattro anni d'esercizio (art. 41 cpv. 4 LCG) La successione o il cambio del concessionario non danno diritto alla riduzione di cui all'articolo 41 capoverso 4 LCG.


Art. 85

Agevolazioni in ragione dell'utilizzo dei proventi per interessi pubblici o per scopi di pubblica utilità (art. 42 cpv. 1 LCG) 1

Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali giusta l'articolo 42 capoverso 1 LCG le case da gioco con una concessione B che, in virtù dei loro statuti, di disposizioni legali o di altre regole vincolanti, utilizzano in misura preponderante i loro proventi per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità.

2

Previa consultazione del Cantone d'ubicazione, il Consiglio federale definisce nella concessione l'agevolazione fiscale; tiene conto degli statuti, delle disposizioni legali e delle altre regole vincolanti in base ai quali la casa da gioco utilizza i suoi proventi per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità.

3

L'agevolazione corrisponde all'importo effettivamente utilizzato. Tuttavia corrisponde al massimo al 25 per cento della tassa dovuta. Il Consiglio federale stabilisce nella concessione la procedura e le modalità di calcolo dell'agevolazione. Tiene conto in modo particolare del rapporto tra i proventi della casa da gioco e l'importo investito in progetti d'interesse pubblico della regione o per scopi di pubblica utilità.

4

È in particolare considerato per interessi pubblici della regione o per scopi di pubblica utilità il sostegno: a. della cultura in senso lato come il sostegno della creazione artistica nonché di manifestazioni;

b. dello sport e di manifestazioni sportive; c. di provvedimenti nei campi sociale, della salute pubblica e della formazione; d. del turismo.

5

In occasione della tassazione annuale definitiva, la Commissione verifica se le condizioni di concessione dell'agevolazione fiscale permangano soddisfatte.


Art. 86

Case da gioco con una concessione B dipendenti da un turismo stagionale (art. 42 cpv. 2 LCG) 1

Possono beneficiare dell'agevolazione fiscale giusta l'articolo 42 capoverso 2 LCG le case da gioco con una concessione B ubicate in una regione nella quale il turismo svolge un ruolo capitale, presenta un carattere marcatamente stagionale e la casa da gioco dipende direttamente dal turismo stagionale.

28 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5037).

Ordinanza sulle case da gioco 29

935.521

2

Il Consiglio federale definisce nella concessione l'agevolazione fiscale; tiene conto dell'importanza e della durata della stagione turistica.

3

Considera anche la durata della chiusura annuale per ferie della casa da gioco con una concessione B e le modalità di rimunerazione del personale fuori stagione.

Sezione 2: Tassazione e riscossione

Art. 87

Periodo fiscale

(art. 44 LCG)

1

La Commissione riscuote la tassa sulle case da gioco (tassa) per ogni periodo fiscale.

2

Il periodo fiscale corrisponde a un anno civile. L'obbligo fiscale nasce con l'inizio della gestione della casa da gioco e termina con la cessazione della gestione.

3

L'esercizio commerciale ordinario coincide con l'anno civile.

4

Se l'obbligo fiscale ha inizio o termina nel corso dell'anno civile, per il calcolo dell'aliquota fiscale il prodotto lordo dei giochi è convertito su dodici mesi. La conversione è effettuata sulla base della durata del periodo fiscale abbreviato.


Art. 88

Procedura di tassazione 1

Alla fine di ogni mese la casa da gioco invia alla Commissione un conteggio mensile sul prodotto lordo dei giochi conseguito nel mese in questione.

2

Alla fine di ogni trimestre e di ogni periodo fiscale, essa invia alla Commissione una dichiarazione d'imposta sul prodotto lordo dei giochi conseguito nel trimestre o nel periodo fiscale in questione.

3

La Commissione stabilisce la procedura e le esigenze atte a garantire la riscossione completa ed esatta della tassa. Definisce la forma e il contenuto della dichiarazione d'imposta nonché il termine entro il quale deve essere inviata.

4

Se, nonostante sollecitazione, la casa da gioco non invia una dichiarazione d'imposta oppure se, per mancanza di documenti affidabili, il prodotto lordo dei giochi non può essere determinato in modo sicuro, la Commissione determina il prodotto lordo dei giochi e procede alla tassazione d'ufficio.

5

L'importo per l'indennizzo dei costi di riscossione della tassa ammonta al 20 per cento dei costi della Commissione non coperti dagli emolumenti di cui agli articoli 112-117. Esso è prelevato ogni anno dall'importo versato in favore del fondo di compensazione dell'AVS.

6

Se una violazione colpevole di obblighi procedurali rende necessari provvedimenti investigativi particolari o il ricorso a periti, la casa da gioco può essere chiamata a pagare in tutto o in parte le relative spese.

7

Il Dipartimento può disciplinare in modo più particolareggiato la procedura di tassazione e di riscossione.

Servizi

30

935.521


Art. 89

Prescrizione 1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. È fatta salva l'apertura di un procedimento di ricupero d'imposta giusta l'articolo 45 LCG.

2

I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato.

3

Per quanto concerne la sospensione e l'interruzione della prescrizione, gli articoli 120 e 121 della legge federale del 14 dicembre 199029 sull'imposta federale diretta sono applicabili per analogia.


Art. 90

Esigibilità e pagamento (art. 44 LCG) 1

La tassa è esigibile il 31 gennaio di ogni anno.

2

La tassa è riscossa dalla Commissione e deve essere consegnata direttamente alla Confederazione.


Art. 91

Versamento di

acconti

(art. 44 LCG)

1

Le case da gioco versano acconti. Tali acconti sono riscossi sulla base delle dichiarazioni d'imposta trimestrali applicando l'aliquota della tassa del periodo fiscale precedente. Qualora detta aliquota non fosse stata determinata, la riscossione degli acconti avviene applicando l'aliquota stimata dalla Commissione per il periodo fiscale in corso.

2

Gli acconti sono esigibili dopo 30 giorni dalla fine del trimestre civile.

3

Gli acconti sono riscossi dalla Commissione e devono essere consegnati direttamente alla Confederazione.

4

Gli acconti versati sono dedotti dalla tassa definitiva dovuta. Quando gli acconti versati superano la tassa dovuta, l'eccedenza è rimborsata alla casa da gioco.


Art. 92

Interessi 1 Sugli acconti e sulle tasse versati in ritardo è dovuto, senza sollecitazione, un interesse di mora.

2

Dal momento dall'esigibilità della tassa, sugli acconti e sulle tasse riscossi in eccesso è concesso un interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire.

3

Le aliquote degli interessi di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federale delle finanze nell'ordinanza del 10 dicembre 199230 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

29 RS

642.11

30 RS

642.123

Ordinanza sulle case da gioco 31

935.521


Art. 93

Tassazione e riscossione della tassa cantonale (art. 44 cpv. 2 LCG) Nel caso in cui la Commissione, su domanda del Cantone, riscuota anche la tassa cantonale, gli articoli 87-92 sono applicabili per analogia. La Commissione trasmette la tassa cantonale direttamente al Cantone.

Sezione 3: Registrazione e trasmissione all'AVS

Art. 94

1 Il gettito netto delle tasse riscosse durante un anno in virtù degli articoli 87-90 è registrato nel conto finanziario della Confederazione come entrata vincolata in favore del fondo di compensazione dell'AVS.

2

Il gettito netto delle tasse equivale all'ammontare delle tasse, dopo deduzione delle spese di riscossione giusta l'articolo 88 capoverso 5 e degli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire.

3

All'inizio del secondo anno successivo, la Confederazione trasferisce il provento totale giusta il capoverso 1 al fondo di compensazione dell'AVS.

Capitolo 10: Commissione e segretariato Sezione 1: Nomina, organizzazione

Art. 95

Membri della Commissione (art. 46 LCG) La durata del mandato dei membri della Commissione è limitata a dodici anni in totale; il mandato termina alla fine del corrispondente anno civile.


Art. 96

Compiti della Commissione (art. 15 e 48 LCG) 1

La Commissione emana le decisioni necessarie all'applicazione della legge.

2

Nei casi urgenti e negli affari correnti importanti, il presidente può emanare decisioni al posto della Commissione.

3

Negli affari correnti meno importanti, la Commissione può incaricare il segretariato di emanare decisioni al suo posto e di adottare le misure provvisionali necessarie nei casi urgenti (art. 50 cpv. 3 LCG).

4

La Commissione è considerata autorità di vigilanza designata da leggi specifiche ai sensi dell'articolo 16 LRD31.

31 RS

955.0

Servizi

32

935.521


Art. 97

Organizzazione della

Commissione

(art. 47 cpv. 1 LCG) 1

La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative.

2

Sotto il profilo amministrativo, è aggregata alla Segreteria generale del Dipartimento che fornisce, dietro versamento di indennità e tenendo conto delle pertinenti norme dell'amministrazione generale della Confederazione, i servizi logistici in materia di personale, finanze, locali per ufficio, equipaggiamento e informatica.

3

Per quanto attiene all'esecuzione della legislazione sulle case da gioco la Commissione non è vincolata alle istruzioni del Dipartimento.


Art. 98

Assunzione del personale del segretariato (art. 47 cpv. 3 LCG) 1

La Commissione assume i collaboratori del segretariato.

2

Il rapporto di lavoro del personale del segretariato è retto dal diritto del personale della Confederazione. Il personale del segretariato è assunto con un contratto di diritto pubblico.

3

Il segretariato non sottostà alle limitazioni dell'organico della Confederazione.


Art. 99

Compiti del segretariato 1

Il segretariato prepara gli affari della Commissione, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

2

Tratta direttamente con tutte le cerchie interessate o coinvolte, segnatamente anche con i Cantoni, le ambasciate e i consolati, le autorità svizzere ed estere e le organizzazioni internazionali.


Art. 100

Contabilità 1 Per la contabilità della Commissione e del suo segretariato valgono gli atti legislativi sulle finanze della Confederazione.

2

La Segreteria generale del Dipartimento può, nel suo preventivo, aprire un credito globale giusta l'articolo 25 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 giugno 199032 sulle finanze della Confederazione. Le spese per il materiale e il personale della Commissione e del suo segretariato possono essere messe a carico di tale credito.

32 [RU

1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

Ordinanza sulle case da gioco 33

935.521

Sezione 2: Assistenza amministrativa

Art. 101

Assistenza amministrativa in Svizzera 1

La Commissione, il segretariato e le autorità federali, cantonali e comunali possono trasmettersi reciprocamente informazioni e documenti nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro rispettivi compiti legali.

2

La Commissione può comunicare dati alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali. Essa non comunica alcun dato se l'autorità richiedente può ottenere le informazioni direttamente dalla persona interessata.


Art. 102

Assistenza amministrativa internazionale 1

La Commissione e il segretariato possono chiedere informazioni e documenti ad autorità estere competenti per l'esecuzione della legislazione sui giochi d'azzardo.

2

La Commissione e il segretariato possono trasmettere ad autorità estere competenti per l'esecuzione della legislazione sui giochi d'azzardo, nel rispetto dell'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 199233 sulla protezione dei dati, informazioni e documenti non accessibili pubblicamente, a condizione che sia garantito che: a. le autorità richiedenti estere sono vincolate dal segreto d'ufficio; b. le autorità richiedenti estere utilizzano le informazioni ricevute unicamente in un procedimento amministrativo attinente all'esecuzione della legislazione sui giochi d'azzardo e non le trasmettono a terzi; c. vengono comunicate unicamente informazioni necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi d'azzardo; d. non è divulgato alcun segreto di fabbricazione o d'affari.

3

Sono fatte salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria in materia penale.

Sezione 3: Registro

Art. 103

Scopo La Commissione tiene un registro che la agevoli nell'adempimento dei propri compiti legali.


Art. 104

Contenuto del registro 1

Nel registro figurano segnatamente i seguenti dati e documenti: a. le indicazioni sulle case da gioco, sui suoi organi dirigenti, sulle persone cui è affidata la direzione e la revisione di una casa da gioco nonché sul personale dirigente; 33 RS

235.1

Servizi

34

935.521

b. liste contenenti dati personali sul resto del personale impiegato nella casa da gioco;

c. le indicazioni sui soci in affari più importanti giusta l'articolo 3; d. le indicazioni sugli aventi diritto economici giusta l'articolo 4; e. le indicazioni sui rapporti di proprietà relativi alle case da gioco; f. le indicazioni sui mezzi propri delle case da gioco e sulla loro provenienza nonché sulle aziende legate alla casa da gioco giusta l'articolo 2; g. le indicazioni sui provvedimenti organizzativi con i quali le case da gioco assicurano l'osservanza della LCG e delle relative prescrizioni d'esecuzione; h.34 i dati sulla formazione professionale e le qualifiche personali delle persone cui è affidata la direzione di una casa da gioco; i

le dichiarazioni, le richieste e i documenti che la casa da gioco ha inviato alla Commissione; j.

i conteggi sul prodotto dei giochi e altri giustificativi per la determinazione della tassa sulle case da gioco; k. i conti annuali e i rapporti di revisione, di controllo e di gestione delle case da gioco;

l.

i rapporti sui controlli nonché gli atti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi; m. le decisioni relative ai giochi d'azzardo e di destrezza; n. le comunicazioni di autorità svizzere ed estere; o. le informazioni risultanti dalle richieste di concessione; p. altre informazioni che la Commissione ritiene importanti per l'adempimento dei suoi compiti.

2

La Commissione può registrare dati su terzi unicamente se lo scopo di cui all'articolo 103 lo esige. Sono considerate terzi le unità che non sono una casa da gioco e le persone che non sono né proprietario, né socio, né membro, né impiegato, né ausiliario di una casa da gioco.


Art. 105

Durata della conservazione 1

I dati del registro sono conservati fintanto che sono attuali; i dati sulle case da gioco sono segnatamente conservati fintanto che queste ultime dispongono di una concessione. Trascorsi dieci anni dalla fine della concessione, i dati devono essere cancellati.

2

I dati che non sono più attuali in seguito a un cambiamento o che riguardano una casa da gioco che non ha più la concessione sono conservati per dieci anni a decorrere dal cambiamento o dalla fine o revoca della concessione.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5545).

Ordinanza sulle case da gioco 35

935.521

3

Qualora sia avviato un procedimento prima della scadenza dei termini di cui ai capoversi 1 e 2, i dati vanno cancellati soltanto dopo la conclusione del procedimento.

4

Le disposizioni della legge federale del 26 giugno 199835 sull'archiviazione si applicano alla conservazione dei dati raccolti nel corso della procedura di rilascio della concessione.

Capitolo 11: Costi, tassa di vigilanza ed emolumenti Sezione 1: Costi della Commissione

Art. 106

1 I costi della Commissione comprendono le spese e una soprattassa che copre le spese effettuate da altri servizi in favore della Commissione. La soprattassa è fissata dal Dipartimento e può essere riscossa in modo forfetario.

2

Nei costi della Commissione sono compresi: a. i costi di vigilanza; b. i costi delle procedure di diritto penale amministrativo; c. i costi derivanti dalla riscossione della tassa giusta l'articolo 88 capoverso 5.

Sezione 2: Costi di vigilanza (art. 53 LCG)


Art. 107

I costi di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza delle case da gioco concessionarie e dagli emolumenti.

Sezione 3: Tassa di vigilanza

Art. 108

Obbligo di pagare la tassa Le case da gioco sono tenute al versamento di una tassa di vigilanza annuale.


Art. 109

Calcolo

1

La tassa di vigilanza copre tutti i costi di vigilanza che non sono coperti dagli emolumenti.

35 RS

152.1

Servizi

36

935.521

2

È riscossa in proporzione al prodotto lordo dei giochi conseguito dalle case da gioco nel corso del periodo fiscale precedente.

3

Per il primo anno d'esercizio è determinante il prodotto lordo dei giochi preventivato.


Art. 110

Riscossione 1 La tassa di vigilanza è riscossa sulla base dei costi effettivi dell'anno precedente.

2

Se la concessione non è rilasciata all'inizio di un anno civile, nel primo anno la tassa di vigilanza è dovuta pro rata temporis.


Art. 111

Importo Ogni anno, il Dipartimento fissa, su proposta della Commissione, l'importo della tassa di vigilanza per ogni casa da gioco.

Sezione 4: Emolumenti

Art. 112

Assoggettamento 1 Chi richiede una prestazione di servizio della Commissione o ne sollecita una decisione attinente all'esecuzione della legislazione sulle case da gioco, deve pagare un emolumento.

2

Se per una prestazione di servizio o per una decisione vi sono più assoggettati, dette persone sono debitrici solidalmente, salvo che la Commissione decida di ripartire altrimenti i costi.

3

La Commissione può esigere anticipi sugli emolumenti.

4

Può riscuotere emolumenti per le informazioni date.


Art. 113

Calcolo (art. 53 cpv. 3 LCG)

1

Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato e delle necessarie conoscenze specifiche. L'emolumento è di 100 - 350 franchi l'ora, in base alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo e al fatto che l'affare venga trattato dalla Commissione o dal segretariato.

2

La Commissione stabilisce gli emolumenti in un regolamento.


Art. 114

Esborsi 1 Gli esborsi sono calcolati separatamente, ma sono riscossi insieme agli emolumenti.

Ordinanza sulle case da gioco 37

935.521

2

Sono considerate esborsi le spese supplementari derivanti dalla singola prestazione di servizio, segnatamente: a. le spese per i periti; b. le spese di viaggio e di trasporto; c. le spese per il vitto e l'alloggio.


Art. 115

Emolumento per indagini straordinarie Per le procedure che richiedono una notevole attività di controllo e che non si concludono con una decisione, la Commissione può riscuotere un emolumento nella misura in cui la casa da gioco è all'origine dell'indagine.


Art. 116

Maggiorazione degli

emolumenti

La Commissione può riscuotere una maggiorazione degli emolumenti fino al 50 per cento per le prestazioni di servizio o le decisioni che: a. su richiesta devono essere sbrigate o prese urgentemente; b. devono essere sbrigate o prese fuori degli orari normali di lavoro.


Art. 117

Informazione 1 Su richiesta, la Commissione fornisce informazioni sugli emolumenti previsti.

2

Informa d'ufficio l'assoggettato all'emolumento sulle spese previste quando la buona fede lo esige, in particolare quando la domanda riguarda decisioni dichiarative o prestazioni di servizio particolarmente onerose.

Sezione 5: Riscossione

Art. 118

Esigibilità e interessi 1

Le tasse di vigilanza e gli emolumenti sono esigibili 30 giorni dopo la notificazione della decisione.

2

Il termine di pagamento è di dieci giorni dall'inizio dell'esigibilità.

3

Dopo la scadenza del termine di pagamento è dovuto un interesse di mora.

4

Sulle tasse o emolumenti riscossi in eccesso è concesso un interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire.

5

Le aliquote degli interessi di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federale delle finanze nell'ordinanza del 10 dicembre 199236 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

36 RS

642.124

Servizi

38

935.521


Art. 119

Prescrizione 1 I crediti relativi alle tasse di vigilanza o agli emolumenti si prescrivono in cinque anni dall'inizio dell'esigibilità.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso all'esazione delle tasse di vigilanza o degli emolumenti presso l'assoggettato. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione decorre da capo.

Capitolo 12: Vigilanza, ricorso a periti e ad autorità cantonali

Art. 120

Competenze (art. 48 cpv. 3 e 50 LCG) La Commissione può ordinare tutte le misure necessarie per verificare il rispetto delle prescrizioni legali. In particolare può: a. esigere prove, documenti e informazioni; b. consultare libri contabili e atti commerciali; c. controllare conti, bilanci e pezze giustificative; d. verificare impianti tecnici nonché sistemi di conteggio, di controllo e di sorveglianza;

e. controllare giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e sistemi di jackpot;

f. ordinare

perizie;

g. prendere provvedimenti conservativi; h. ordinare sequestri;

i. vietare l'esercizio di giochi da tavolo, apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e sistemi di jackpot.


Art. 121

Mandati a periti (art. 48 cpv. 3 lett. b LCG) 1

La Commissione può conferire mandati a periti.

2

I mandati ai periti sono conferiti in base alle prescrizioni sui mercati pubblici.

3

Per mandati di natura tecnica la Commissione fa capo a organismi che sono accreditati in Svizzera conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199637 sull'accreditamento e sulla designazione o che dispongono di una qualifica equivalente.

4

Prende misure per garantire un'esecuzione uniforme dei mandati. In particolare può istituire corsi d'istruzione o di aggiornamento per i periti.

5

Il Dipartimento può stabilire le condizioni di riconoscimento degli istituti esteri.

37 RS

946.512

Ordinanza sulle case da gioco 39

935.521


Art. 122

Collaborazione con i Cantoni La Commissione può stipulare accordi con i Cantoni allo scopo di far capo a periti cantonali, segnatamente organi amministrativi e d'inchiesta cantonali.


Art. 123

Obbligo dei periti di annunciare Se constatano violazioni delle prescrizioni legali o altre irregolarità, i periti o i funzionari cantonali incaricati della vigilanza sulle case da gioco informano immediatamente la Commissione.

Capitolo 13:38

Art. 124

Capitolo 14: Disposizioni finali

Art. 125

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza sulle case da gioco dal 23 febbraio 200039 è abrogata.


Art. 126

Disposizioni transitorie sul proseguimento dell'esercizio degli attuali apparecchi automatici per i giochi di destrezza fuori delle case da gioco 1

L'esercizio di apparecchi automatici da gioco omologati prima del 22 aprile 1998 come apparecchi automatici per i giochi di destrezza, ma considerati come apparecchi automatici per i giochi d'azzardo secondo la nuova legislazione sugli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo ammesso dai Cantoni nei limiti dell'articolo 60 LCG, può avvenire soltanto nel luogo attuale e non oltre il 31 marzo 2005.

2

La riparazione nonché lo scambio o la sostituzione di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo attualmente in esercizio con apparecchi dello stesso tipo sono consentiti nella misura in cui il provvedimento serva al ripristino della situazione iniziale.

38 Abrogato dal n. IV 80 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

39 [RU

2000 766, 2002 3954]

Servizi

40

935.521


Art. 127

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2004, fatto salvo il capoverso 2.

2

Gli articoli 83, 88 capoverso 5 e capitolo 11, sezioni 1-3 (articoli 106-111) entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.40 40 A queste disp. corrispondono gli art. 80, 103a, 107 dell'O del 23 feb. 2000 (RU 2000 766).