935.621
Ordinanza
sui consulenti in brevetti
(OCBr1)
dell'11 maggio 2011 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 6 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 3 e
12 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 20092 sui consulenti in brevetti (LCB),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- i requisiti posti a un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB);
- b.
- l'esame federale per consulenti in brevetti e il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 6-8 LCB);
- c.
- i requisiti posti a un'attività pratica, nonché il riconoscimento di esperienze professionali acquisite all'estero (art. 9 LCB);
- d.
- il registro dei consulenti in brevetti (art. 11-15 LCB).
1 Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni o di uno studio a tempo parziale di durata equivalente. Almeno l'80 per cento delle ore di corso seguite per l'ottenimento di tale diploma deve essere dedicato al settore delle scienze naturali o dell'ingegneria.
2 Sono segnatamente considerate scienze naturali o ingegneristiche l'edilizia, la biochimica, la biologia, la biotecnologia, la chimica, l'elettronica, l'elettrotecnica, la tecnologia dell'informazione, l'ingegneria meccanica, la matematica, la medicina, la farmaceutica e la fisica.
1 Il Consiglio federale conferisce all'associazione comune (camera d'esame) dell'Associazione dei consulenti in brevetti svizzeri ed europei di professione libera (ACBSE), dell'Associazione dei consulenti in brevetti nell'industria svizzera (ACBIS) e dell'Associazione svizzera dei consulenti in proprietà industriale (ASCPI) i compiti seguenti:
- a.
- svolgere l'esame federale per consulenti in brevetti;
- b.
- emanare una guida sull'esame per consulenti in brevetti;
- c.
- designare gli esaminatori;
- d.
- decidere in merito al superamento o al non superamento dell'esame;
- e.
- decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;
- f.
- stabilire un regolamento sugli emolumenti e sottoporlo al Consiglio federale per approvazione;
- g.
- gestire un ufficio centrale.
2 La camera d'esame è finanziata mediante gli emolumenti riscossi per le sue decisioni e prestazioni e mediante i contributi dei suoi membri.
3 I compiti della camera d'esame sono svolti dalla commissione d'esame.
1 La commissione d'esame è costituita da due rappresentanti di ciascuna associazione di consulenti in brevetti ACBSE, ACBIS e ASCPI. I rappresentanti sono eletti dalla direzione della camera d'esame.
2 La commissione d'esame può validamente deliberare se sono presenti il presidente eletto o il suo sostituto e almeno altri tre membri.
3 Le decisioni della commissione d'esame sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. Anche il presidente partecipa alla votazione; in caso di parità di voti il suo voto, o in sua assenza il voto del suo sostituto, è decisivo.
4 Il presidente del Tribunale federale dei brevetti oppure un membro giurista di tale tribunale da lui designato assiste alla seduta della commissione d'esame in qualità di osservatore o consigliere. La commissione d'esame può invitare alla seduta altre persone senza diritto di voto.
1 La commissione d'esame nomina quali esaminatori consulenti in brevetti iscritti nel registro dei consulenti in brevetti e altri esperti che dispongono di conoscenze comprovate negli ambiti oggetto d'esame (art. 7), quali docenti universitari, avvocati o giudici.
2 Gli esaminatori non possono far parte della commissione d'esame.
3 Gli esaminatori sono nominati per due anni. La nomina può essere rinnovata.
1 La sorveglianza dell'esame federale per consulenti in brevetti spetta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)3.
2 La SEFRI approva la guida sull'esame di consulente in brevetti della commissione d'esame.
L'esame federale per consulenti in brevetti verte sulle conoscenze tecniche relative:
- a.
- al diritto europeo e internazionale in materia di brevetti;
- b.
- al diritto svizzero in materia di brevetti;
- c.
- agli ambiti del diritto procedurale e dell'organizzazione giudiziaria e amministrativa svizzera applicabili ai diritti di protezione industriale;
- d.
- al diritto dei marchi, al diritto di design, al diritto d'autore, al diritto della concorrenza e al diritto civile, nella misura in cui queste conoscenze siano necessarie per l'esercizio della professione di consulente in brevetti in Svizzera.
1 L'esame federale per consulenti in brevetti è suddiviso in quattro parti. Il candidato può scegliere liberamente l'ordine delle singole parti.
2 La prima e la seconda parte (art. 7 lett. a) sono svolte in conformità delle prescrizioni del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (art. 134a par. 1 lett. b della Conv. sul brevetto europeo del 5 ott. 1973, riveduta il 29 nov. 20004). Comprendono quanto segue:
- a.
- prima parte dell'esame: elaborazione di rivendicazioni brevettuali e presentazione di una domanda di brevetto (prova d'esame A);
- b.
- seconda parte dell'esame: risposta a una comunicazione ufficiale in cui viene opposto lo stato della tecnica (prova d'esame B).
3 La terza parte dell'esame (art. 7 lett. a-c) verte:
- a.
- sulle disposizioni svizzere applicabili in materia di brevetti, comprese le disposizioni speciali concernenti le procedure internazionali;
- b.
- sulle disposizioni svizzere, applicabili in materia di brevetti, del diritto amministrativo, del diritto penale e di procedura civile, nonché su quelle concernenti l'organizzazione delle autorità e dei tribunali.
4 La quarta parte dell'esame (art. 7 lett. d) prevede, nella misura in cui siano necessari per l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera, il diritto dei marchi, il diritto di design, il diritto d'autore, il diritto della concorrenza e il diritto civile.
1 La terza e la quarta parte dell'esame federale per consulenti in brevetti sono svolte almeno una volta all'anno. La commissione d'esame può posticipare l'esame se vi sono meno di quattro iscrizioni; l'intervallo tra due sessioni d'esame di ognuna delle parti non deve tuttavia superare i 25 mesi.
2 La commissione d'esame stabilisce e pubblica i termini d'iscrizione, le sessioni e il luogo d'esame.
3 Non è ammesso ripartire la terza o la quarta parte dell'esame su più sessioni d'esame.
1 È ammesso all'esame federale per consulenti in brevetti chi:
- a.
- al momento dell'iscrizione è titolare del diploma universitario richiesto (art. 2) e può comprovare di aver svolto l'attività pratica richiesta (art. 27‒30); e
- b.
- ha pagato la tassa d'esame entro il termine d'iscrizione.
2 Chi si candida a essere ammesso all'esame deve presentare:
- a.
- i documenti attestanti il diploma universitario;
- b.
- un certificato attestante lo svolgimento dell'attività pratica (art. 30).
3 La commissione d'esame può richiedere ulteriori informazioni o prove al candidato, all'università o alla persona incaricata della vigilanza (art. 28).
4 La commissione d'esame emana una decisione sull'ammissione all'esame.
1 Il candidato può sostenere le parti d'esame organizzate dalla commissione d'esame in tedesco, francese o italiano.
2 Il candidato deve indicare la lingua d'esame al momento dell'iscrizione.
1 La prima e la seconda parte dell'esame vanno sostenute nel quadro dell'esame europeo d'idoneità svolto dall'Ufficio europeo dei brevetti.
2 In presenza di circostanze straordinarie la commissione d'esame può proporre esami sostitutivi equivalenti ai compiti A e B dell'esame europeo d'idoneità.
1 Almeno due esaminatori preparano le domande d'esame. Ne stabiliscono i criteri di valutazione.
2 Gli esaminatori sottopongono alla commissione d'esame per approvazione le domande d'esame e i criteri di valutazione.
3 La commissione d'esame provvede alla traduzione dei compiti dell'esame scritto nelle lingue indicate nelle iscrizioni.
1 La terza parte dell'esame si svolge per scritto.
2 Almeno uno degli esaminatori che ha preparato le domande della parte d'esame deve assistere alla prova. Prima di iniziare l'esame quest'ultimo informa i candidati sui dettagli dello svolgimento.
3 La parte d'esame dura sei ore.
4 I candidati rispondono alle domande d'esame in forma anonima.
5 Gli esaminatori competenti per la correzione dell'esame elaborano una valutazione comune.
1 La quarta parte dell'esame è costituita da un esame orale.
2 Assistono alla quarta parte due degli esaminatori che hanno preparato la parte d'esame.
3 La parte d'esame dura un'ora. In casi motivati la prova può essere prolungata al massimo fino a 75 minuti.
4 Gli esaminatori elaborano una valutazione comune.
1 L'esame federale per consulenti in brevetti non è pubblico.
2 La commissione d'esame può permettere di assistere all'esame a chi può giustificare un interesse.
3 I membri della commissione d'esame e i rappresentanti della SEFRI possono assistere d'ufficio all'esame.
1 Ha superato la prima e la seconda parte dell'esame conformemente all'articolo 12 capoverso 1 chi:
- a.
- ha superato singolarmente i compiti A e B; oppure
- b.
- ha superato l'esame europeo d'idoneità per intero.
2 Ha superato l'esame sostitutivo conformemente all'articolo 12 capoverso 2 chi ha superato singolarmente la prima e la seconda parte dell'esame sostitutivo.
3 Chi non ha superato per la seconda volta una parte dell'esame sostitutivo menzionato all'articolo 12 capoverso 2 è escluso da ogni ulteriore esame.
1 Ha superato la terza e la quarta parte dell'esame chi ha superato le singole parti d'esame.
2 Chi non ha superato una parte dell'esame per la seconda volta è escluso da ogni ulteriore sessione d'esame.
1 I candidati possono ritirare la loro candidatura fino a 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. Solo in questo caso la tassa d'esame viene loro restituita.
2 Il ritiro della candidatura dopo questo termine è ammesso solo se è fornita una ragione valida. Sono segnatamente considerate ragioni valide:
- a. la maternità;
- b. una malattia o un infortunio;
- c. il decesso di un famigliare:
- d. il servizio militare, la protezione civile o il servizio civile imprevisti.
3 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente per scritto e deve essere fornita la prova del motivo dell'impedimento.
4 I candidati che non ritirano la loro candidatura all'esame entro il termine di cui al capoverso 1 o per una ragione valida non hanno superato l'esame della parte d'esame corrispondente.
5 I candidati che, per una ragione valida, ritirano la loro candidatura dopo l'inizio dell'esame devono iscriversi alla sessione d'esame successiva. In caso contrario l'esame della parte corrispondente è considerato non superato.
6 Il candidato deve ripetere per intero l'esame interrotto e pagare nuovamente la tassa d'esame.
1 La commissione d'esame si riunisce per decidere in merito al superamento dell'esame. Un rappresentante della SEFRI è invitato ad assistere alla seduta.
2 Mediante decisione scritta la commissione d'esame comunica entro tre mesi ai candidati il risultato delle parti d'esame da essi sostenute.
3 L'esame federale di consulente in brevetti è superato se sono state superate tutte le quattro parti d'esame di cui all'articolo 8. In questo caso la commissione d'esame rilascia una certificazione sotto forma di attestato.
1 La commissione d'esame provvede affinché tutti i documenti riguardanti l'esame siano conservati per due anni a partire dalla comunicazione dei risultati dell'esame.
2 Se è interposto ricorso i documenti riguardanti l'esame devono essere conservati finché la decisione relativa al ricorso è passata in giudicato.
3 Il candidato può chiedere di consultare i propri documenti d'esame conservati secondo il capoverso 1 o 2.
1 Se risulta che il candidato è stato ammesso all'esame fornendo informazioni inesatte o incomplete, la commissione d'esame dichiara nulle le parti dell'esame superate.
2 Se un candidato cerca di influenzare l'esito dell'esame con mezzi illeciti, un esaminatore ne informa la commissione d'esame. Questa decide se la parte dell'esame in questione è considerata non superata. Se è sorpreso in un tentativo di frode, il candidato può portare a termine l'esame sotto condizione.
1 La commissione d'esame è competente per il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti.
2 Mediante decisione scritta la commissione d'esame delibera in merito al riconoscimento dell'esame estero per consulenti in brevetti e al contenuto e allo svolgimento di un esame d'idoneità.
3 L'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) si applica al riconoscimento degli esami esteri per consulenti in brevetti per le persone interessate da tale accordo.
1 La richiesta di riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti va presentata per scritto alla commissione d'esame.
2 Alla richiesta vanno allegati documenti che attestano:
- a.
- il superamento di un esame per consulenti in brevetti da parte del richiedente;
- b.
- le conoscenze tecniche esaminate in occasione dell'esame per consulenti in brevetti.
1 Il richiedente può sostenere un esame d'idoneità se la commissione d'esame non riconosce o riconosce soltanto in parte l'esame estero per consulenti in brevetti.
2 È ammesso all'esame d'idoneità chi al momento dell'iscrizione dimostra di essere titolare di un diploma universitario (art. 2) e di avere svolto un'attività pratica (art. 27-30).
3 La commissione d'esame può invitare il richiedente a presentare documenti relativi al tipo e alla durata dell'esperienza professionale acquisita.
1 L'esame d'idoneità verte su conoscenze tecniche oggetto dell'esame federale per consulenti in brevetti e che non sono già state esaminate durante la formazione frequentata nello Stato in cui è stato sostenuto l'esame per consulenti in brevetti.
2 Per determinare il contenuto dell'esame d'idoneità la commissione d'esame può tenere conto dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente.
3 La commissione d'esame stabilisce nei singoli casi il tipo, lo svolgimento e la valutazione dell'esame d'idoneità.
4 Le disposizioni concernenti la lingua d'esame (art. 11), il ritiro (art. 19) e le sanzioni (art. 22) si applicano per analogia all'esame d'idoneità.
5 Mediante decisione scritta, la commissione d'esame comunica entro tre mesi al richiedente il risultato dell'esame d'idoneità.
6 Chi non ha superato per la seconda volta l'esame d'idoneità o, se del caso, parti di quest'ultimo è escluso da ogni ulteriore esame.
1 L'attività pratica serve ad acquisire, sotto vigilanza, l'esperienza necessaria per svolgere autonomamente l'attività di consulente in brevetti nel campo d'applicazione della LCB.
2 Nell'ambito dell'attività pratica il candidato deve in particolare:
- a.
- acquisire le conoscenze tecniche conformemente all'articolo 7 e metterle in pratica;
- b.
- familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
- c.
- trattare le domande di brevetto sulla base della documentazione fornita da un mandante e imparare a rappresentare quest'ultimo nelle procedure di rilascio;
- d.
- familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio di brevetti in Svizzera.
Può vigilare sull'attività pratica chi:
- a.
- è iscritto come consulente in brevetti nel registro dei consulenti in brevetti;
- b.
- ha esercitato a tempo pieno per almeno dieci anni l'attività di consulente in brevetti in Svizzera senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
- c.
- ha esercitato a tempo pieno per almeno sei anni, quale professione regolamentata, l'attività di consulente in brevetti all'estero, rispettando le prescrizioni dello Stato di origine; oppure
- d.
- è iscritto nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati e ha esercitato a tempo pieno per almeno un anno l'attività di consulente in brevetti in Svizzera.
1 L'attività pratica deve essere svolta durante almeno 12 mesi a tempo pieno presso una persona addetta alla vigilanza la cui società ha sede in Svizzera.
2 L'esercizio sotto sorveglianza dell'attività di consulente in brevetti all'estero è riconosciuto se tale attività è stata svolta durante 18 mesi a tempo pieno e se ha permesso al candidato di:
- a.
- acquisire e mettere in pratica le conoscenze tecniche di cui all'articolo 7;
- b.
- familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
- c.
- familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio di brevetti in Svizzera.
1 Una volta conclusa l'attività pratica, la persona incaricata della vigilanza attesta per scritto al candidato:
- a.
- la durata dell'attività pratica;
- b.
- il grado di occupazione;
- c.
- il luogo di lavoro;
- d.
- le attività svolte.
2 Nel caso dello svolgimento di un'attività secondo l'articolo 29 capoverso 2 la persona incaricata della vigilanza deve inoltre attestare per scritto in che misura l'attività svolta ha permesso al candidato di raggiungere gli obbiettivi di formazione elencati in tale disposizione.
1 Chi intende iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti è tenuto a presentare all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI):
- a.
- le informazioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b, c ed eventualmente d LCB; e
- b.
- i seguenti documenti:
- 1.
- il documento attestante il superamento dell'esame federale per consulenti in brevetti, o
- 2.
- la decisione della commissione d'esame concernente il riconoscimento dell'esame estero per consulenti in brevetti e, se del caso, il superamento dell'esame d'idoneità secondo gli articoli 23 capoverso 2 e 26 capoverso 5, oppure la prova dell'adempimento delle condizioni secondo l'articolo 23 capoverso 3.
2 La domanda d'iscrizione è presa in considerazione solo se l'emolumento d'iscrizione è versato entro il termine prescritto dall'IPI.
3 L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.
4 L'IPI respinge la domanda se il richiedente non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro. L'emolumento d'iscrizione non è rimborsato.
1 L'IPI modifica e cancella le informazioni nel registro su richiesta della persona iscritta o d'ufficio.
2 L'IPI procede d'ufficio alla modifica o alla cancellazione se le informazioni necessarie all'iscrizione nel registro non corrispondono più alla realtà, in particolare se la persona iscritta non ha più un recapito in Svizzera o se il recapito in Svizzera è cambiato.
3 Se la modifica o la cancellazione avviene d'ufficio, l'IPI comunica la prevista modifica o cancellazione alla persona iscritta e le impartisce un termine per prendere posizione. Se la persona iscritta non prende posizione entro tale termine, l'IPI procede alla modifica o alla cancellazione delle informazioni in questione.
4 L'IPI può cancellare le informazioni d'ufficio senza chiedere una presa di posizione se:
- a.
- la cancellazione è ordinata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- b.
- la Commissione d'esame dichiara un esame nullo a posteriori;
- c.
- la persona iscritta è deceduta.
1 Se una persona la cui iscrizione è stata cancellata desidera reiscriversi e se i requisiti per l'iscrizione sono soddisfatti, è sufficiente trasmettere l'attestato di cui all'articolo 12 capoverso 1 LCB.
2 Per la reiscrizione l'emolumento di iscrizione è dovuto per intero.
1 Il fascicolo degli atti è conservato per cinque anni dalla cancellazione di un'iscrizione nel registro o per cinque anni dal momento in cui una domanda di registrazione è stata respinta.
2 Possono consultare il fascicolo degli atti:
- a.
- le persone iscritte nel registro;
- b.
- terzi che giustificano un interesse.
1 L'IPI può ammettere la comunicazione elettronica.
2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
I bachelor, i master, i diplomi universitari o le licenze in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso scuole universitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università sono riconosciuti quali diplomi universitari svizzeri in virtù dell'articolo 4 LCB, anche se al momento dell'esame la scuola universitaria non era accreditata.
1 Chi richiede l'iscrizione nel registro dei brevetti conformemente all'articolo 19 LCB deve presentare all'IPI:
- a.
- se presenta una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera e il conseguimento del diploma universitario richiesto;
- b.
- se presenta una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera b LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera e l'iscrizione nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati.
2 La domanda è considerata come presentata soltanto se l'emolumento d'iscrizione è stato versato entro il termine prescritto dall'IPI.
3 L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.
4 L'IPI respinge la domanda se il richiedente non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro. L'emolumento d'iscrizione non è rimborsato.
Chi soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti secondo l'articolo 19 capoverso 1 LCB può usare il titolo «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevet» o «patent attorney» durante il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 19 capoverso 2 LCB, anche se non è ancora iscritto nel registro dei consulenti in brevetti.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.