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747.201.7

Ordinanza
concernente la costruzione e l'esercizio dei
battelli e degli impianti delle imprese pubbliche
di navigazione

(Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)1

del 14 marzo 1994 (Stato 1° febbraio 2016)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna;
visto l'articolo 95 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 14 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di battelli e impianti infrastrutturali delle imprese pubbliche di navigazione.

2 Alla costruzione, all'attrezzatura e all'esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri da parte di imprese di navigazione che non sono titolari di una conces­sione federale si applicano soltanto gli articoli 5-14, 17-19, 21-40, 43, 44 capo­versi 1-3, 45 capoversi 1 e 2, 45a, 46, 47, 48 capoverso 1, 49-51, 57 e 57a nonché le rela­tive disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

3 Alla costruzione, all'attrezzatura e all'esercizio di battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano soltanto gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28-36, 38 e 39 e le relative disposizioni esecutive del DATEC nonché gli articoli 107-114, 124 e 131-140a dell'ordinanza dell'8 novembre 19785 sulla navigazione interna.

4 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le prescrizioni basate sulle medesime.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

5 RS 747.201.1

Art. 26 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a.
imprese pubbliche di navigazione: le imprese di navigazione titolari di una concessione federale e quelle titolari di un'autorizzazione federale;
b.
impianti infrastrutturali: le costruzioni e le installazioni necessarie all'esercizio di battelli, segnatamente gli impianti di approdo, i cantieri e gli impianti di rifornimento di carburante;
c.
vettori energetici particolari: i combustibili o i carburanti diversi da benzina, diesel, energia a vapore o energia elettrica; in caso di dubbio sulla natura di un vettore energetico, decide l'Ufficio federale dei trasporti (UFT);
d.
analisi dei rischi: la procedura sistematica per l'analisi preliminare dei rischi nella fase successiva all'entrata in esercizio (fase di esercizio):
1.
di un impianto infrastrutturale, in considerazione della destinazione d'uso e dell'ambiente in cui verrà costruito,
2.
di un battello, in considerazione del tipo di battello, della destinazione d'uso e dell'ambiente in cui circolerà;
e.
rapporto sulla sicurezza: il rapporto (descrizione della costruzione) in cui si dimostra che la costruzione e l'esercizio del battello o dell'impianto infrastrutturale possono essere effettuati in sicurezza e secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle disposizioni esecutive e in cui sono stabilite misure per affrontare i rischi;
f.
rapporto di perizia: il rapporto in cui un perito attesta se l'oggetto da lui esaminato adempie le prescrizioni applicabili.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 3 Vigilanza

1 L'autorità di vigilanza per le imprese di navigazione titolari di una concessione federale è l'UFT.7

2 Autorità di vigilanza per le imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale sono le autorità cantonali competenti.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 4 Emolumenti

L'UFT8 federale riscuote emolumenti giusta l'ordinanza del 1° luglio 19879 sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti.

8 Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 [RU 1987 1052 1795, 1992 573 art. 25 cpv. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 n. I 3 470 art. 55 cpv. 3. RU 1999 754 all. n. 1]. Vedi ora l'O del 25 nov. 1998 sugli emolumenti dell'UFT (RS 742.102).

Art. 510 Obbligo di diligenza

1 La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali devono essere conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle disposizioni esecutive nonché essere eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica e sotto la direzione di specialisti.

2 Sono considerate regole riconosciute della tecnica segnatamente le prescrizioni applicabili concernenti la costruzione di battelli emanate da società di classificazione riconosciute nonché le prescrizioni e le norme nazionali e internazionali concernenti la costruzione di battelli. In caso di dubbio decide l'UFT.

3 Le parti dei battelli e degli impianti, in particolare i dispositivi di sorveglianza e di manovra, devono essere costruite e installate in modo da permettere un esercizio sicuro. Inoltre, devono essere costruite in modo da permettere la manutenzione e i controlli e un loro agevole impiego.

4 Per le parti d'importanza essenziale per la sicurezza occorre poter dimostrare che i materiali utilizzati presentano caratteristiche adatte alla funzione di tali parti.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 5a11 Periti

1 La funzione di perito può essere svolta soltanto da persone che:

a.
nel settore da ispezionare, hanno assolto una formazione o un perfezionamento adeguati alla complessità del progetto e alla sua rilevanza per la sicurezza;
b.
hanno già sviluppato, costruito o installato di persona su battelli impianti o sottosistemi paragonabili a quelli da ispezionare, oppure hanno già eseguito di persona ispezioni e perizie di tali impianti o sottosistemi; e
c.
sono indipendenti.

2 È indipendente chi:

a.
non è prevenuto riguardo alla questione in oggetto nell'esercizio di un'altra funzione;
b.
non è sottoposto a istruzioni; e
c.
non percepisce un onorario dipendente dal risultato dell'esame.

3 È consentito ricorrere anche a persone giuridiche in qualità di periti se queste hanno alle loro dipendenze periti che adempiono le condizioni del capoverso 1.

11 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 612 Considerazione di altri interessi

1 Nella pianificazione, nella costruzione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti infrastrutturali occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente nonché della protezione della natura e del paesaggio.

2 Nella pianificazione, nella costruzione e nell'esercizio dei battelli e degli impianti infrastrutturali occorre considerare adeguatamente le esigenze dei disabili.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 713 Prescrizioni completive

Per quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni esecutive non dispongano altrimenti, sono applicabili:

a.
per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle parti elettriche dei battelli e degli impianti infrastrutturali, la legislazione federale sull'elettricità, in particolare l'ordinanza del 7 novembre 200114 sugli impianti a bassa tensione;
b.
per l'utilizzo di impianti ad aria compressa e caldaie a vapore, l'ordinanza del 15 giugno 200715 sull'utilizzo di attrezzature a pressione;
c.
per gli impianti di propulsione, l'ordinanza del 13 dicembre 199316 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque sviz­zere;
d.
per l'attrezzatura relativa ai fanali e agli apparecchi sonori dei battelli, l'ordinanza dell'8 novembre 197817 sulla navigazione interna.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

14 RS 734.27

15 RS 832.312.12

16 [RU 1993 3333, 1997 558, 1999 754 all. n. 7, 2006 4705 n. II 71, 2007 2313, 2008 301. RU 2015 4401 art. 20]. Ora: l'O del 14 ott. 2015 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (RS 747.201.3).

17 RS 747.201.1

Art. 818 Deroghe alle prescrizioni

1 In casi eccezionali l'autorità competente può ordinare misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza allo scopo di prevenire pericoli per le persone e per le cose.

2 In casi eccezionali può autorizzare, in presenza di condizioni d'esercizio semplici o di nuove conoscenze, misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza, se il richiedente dimostra, in base a un'analisi dei rischi, che è garantita la protezione dell'ambiente e che con le misure autorizzate:

a.
è garantito lo stesso livello di sicurezza; o
b.
non insorgono rischi inaccettabili e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi.

3 In casi eccezionali può autorizzare, per scopi speciali nell'ambito di manifestazioni limitate nel tempo, l'impiego di battelli che non adempiono le prescrizioni della presente ordinanza, se ciò consente di evitare un onere sproporzionato. La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo nonché la protezione dell'ambiente devono essere garantite.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 9 Riconoscimento di altri attestati

L'autorità competente può rinunciare del tutto o parzialmente all'ispezione di singoli elementi di costruzione o del materiale di costruzione utilizzato se è esibito un atte­stato valido rilasciato da un'autorità svizzera o straniera o da un servizio d'ispezione o di omologazione riconosciuto.

Art. 1019 Compiti e competenze dell'autorità di vigilanza

1 L'autorità competente sorveglia la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali in funzione dei rischi.

2 Può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione.

3 Se constata che un battello o un impianto infrastrutturale può pregiudicare la sicurezza di persone o beni o la protezione dell'ambiente oppure se vi sono indizi concreti in merito, ordina che l'impresa di navigazione adotti le misure necessarie per garantire tale sicurezza e tale protezione.

4 Se le misure adottate dall'impresa di navigazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza di persone o beni e la protezione dell'ambiente, può:

a.
ordinare che l'impresa di navigazione adotti misure ulteriori; o
b.
incaricare terzi di adottare le misure appropriate.

5 Può limitare o vietare l'esercizio con effetto immediato, ritirare la licenza di navigazione o sbarrare un impianto infrastrutturale, nella misura in cui la sicurezza di persone o di beni o la protezione dell'ambiente lo impone.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 1120 Collaborazione

1 Le imprese di navigazione sono tenute a fornire in ogni momento informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente ai rappresentanti dell'autorità competente, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e agli impianti infrastrutturali.

2 Devono coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell'autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 1221 Responsabilità delle imprese di navigazione

Le imprese di navigazione provvedono affinché la costruzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione sia effettuata.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 1322 Organizzazione dell'esercizio

L'organizzazione dell'esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell'impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari, dei vettori energetici utilizzati e degli impianti infrastrutturali; deve inoltre garantire la manutenzione.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 1524 Obbligo di notifica delle imprese pubbliche di navigazione

1 Le imprese pubbliche di navigazione informano regolarmente l'UFT sullo stato dei propri battelli e impianti infrastrutturali. Il DATEC emana prescrizioni sul genere, sull'ampiezza e sullo scadenzario delle notifiche da trasmettere.

2 Per il rimanente si applica l'ordinanza del 17 dicembre 201425 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

25 RS 742.161

Capitolo 2:26 Approvazione dei piani

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Sezione 1: Impianti infrastrutturali

Art. 16 Principio

La procedura d'approvazione dei piani per gli impianti infrastrutturali che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio di un'impresa pubblica di navigazione e quella per gli impianti infrastrutturali di terzi (impianti accessori) sono rette dagli articoli 18 e 18m della legge federale del 20 dicembre 195727 sulle ferrovie e dall'ordinanza del 2 febbraio 200028 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari.

Art. 16a Impianti infrastrutturali per il rifornimento e lo stoccaggio di vettori energetici particolari

1 Se un impianto infrastrutturale è destinato al rifornimento di battelli con vettori energetici particolari o allo stoccaggio di tali vettori energetici, il richiedente deve dimostrare mediante un rapporto sulla sicurezza che l'impianto infrastrutturale può essere costruito e gestito in sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle relative disposizioni esecutive.

2 Il rapporto sulla sicurezza deve essere fondato su un'analisi dei rischi e sottoposto all'esame di un perito. Il perito espone il risultato dell'esame in un rapporto di perizia.

3 Il richiedente può chiedere l'esonero dall'esame di un perito. Ai fini della decisione, l'autorità competente tiene conto dei pericoli che può presentare il vettore energetico in questione. Accoglie la richiesta se vi è da attendersi che l'esame non potrà contribuire a evitare errori con ripercussioni sulla sicurezza.

Sezione 2: Battelli

Art. 17 Principio

1 È consentito costruire, trasformare o rinnovare battelli soltanto dopo che l'autorità competente ha approvato i relativi piani e calcoli.

2 È consentito acquistare battelli già esistenti soltanto dopo che l'autorità competente ha approvato i relativi piani e calcoli.

3 Per ogni battello deve essere dimostrato, mediante un rapporto sulla sicurezza, che:

a.
il battello può essere costruito e gestito in sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle relative disposizioni esecutive; e
b.
le parti dei battelli e degli impianti, in particolare i dispositivi di sorveglianza e di azionamento, sono costruite e installate in modo da permettere:
1.
un esercizio sicuro, e
2.
la manutenzione e i controlli nonché un agevole impiego.

4 Il DATEC stabilisce quali altri documenti devono essere presentati insieme alla domanda di approvazione dei piani.

5 L'autorità competente può esigere che il richiedente faccia esaminare singoli documenti da un perito.

6 L'autorità competente può esaminare essa stessa i piani e i calcoli o farli esaminare da un perito. Il perito espone il risultato dell'esame in un rapporto di perizia.

7 L'autorità competente può semplificare la procedura d'approvazione dei piani di battelli, elementi di costruzione e oggetti dell'attrezzatura che sono impiegati più volte allo stesso modo e con la stessa funzione.

Art. 17a Battelli con vettori energetici particolari

1 Il rapporto sulla sicurezza di cui all'articolo 17 capoverso 3 deve essere fondato su un'analisi dei rischi e sottoposto all'esame di un perito. Il perito espone il risultato dell'esame in un rapporto di perizia.

2 Il richiedente può chiedere l'esonero dall'esame di un perito. Ai fini della decisione, l'autorità competente tiene conto dei possibili pericoli del vettore energetico in questione. Accoglie la richiesta se vi è da attendersi che l'esame non potrà contribuire a evitare errori con ripercussioni sulla sicurezza.

Art. 17b Caldaie a vapore e impianti ad aria compressa

L'impresa di navigazione sottopone all'autorità competente:

a.
per le caldaie a vapore previste a bordo per la propulsione di battelli o gruppi ausiliari, un'analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale risulta che l'impianto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE29 o una prescrizione con requisiti paragonabili; la parte dell'impianto per il quale è stata constatata la conformità non deve essere considerata nell'analisi dei rischi;
b.
per gli impianti ad aria compressa che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, un'analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale risulta che l'impianto ad aria compressa soddisfa le disposizioni di tale direttiva.

29 Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pres­sione, GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003, GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

Capitolo 3: Autorizzazione d'esercizio

Art. 1830 Principio

I battelli possono entrare in servizio soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente. Per le costruzioni e gli impianti infrastrutturali di imprese pubbliche di navigazione l'UFT stabilisce nell'approvazione dei piani se è necessaria un'autoriz­zazione d'esercizio ai sensi dell'articolo 20.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 18a31 Ispezione per il rilascio della licenza di navigazione

Nell'ambito del rilascio della licenza di navigazione di cui all'articolo 96 dell'ordi­nanza dell'8 novembre 197832 sulla navigazione interna, l'autorità competente esamina se il battello soddisfa i requisiti della presente ordinanza, delle relative disposizioni esecutive e le disposizioni applicabili dell'ordinanza sulla navigazione interna.

31 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

32 RS 747.201.1

Art. 19 Battelli

1 Per i battelli la licenza di navigazione vale quale autorizzazione.

2 I battelli senza licenza di navigazione possono essere impiegati soltanto per corse di prova. Le corse di prova devono essere autorizzate dall'autorità competente. A bordo possono trovarsi soltanto persone che partecipano direttamente alla costru­zione o alla prova. L'autorità competente può vincolare l'autorizzazione per corse di prova ad altre condizioni.

3 ...33

33 Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, con effetto dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 2034 Impianti infrastrutturali

Gli impianti infrastrutturali possono entrare in servizio ed essere esercitati soltanto con un'autorizzazione di esercizio dell'UFT. La procedura è retta dall'articolo 18w della legge federale del 20 dicembre 195735 sulle ferrovie. L'UFT può vincolare l'autorizzazione di esercizio a condizioni.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

35 RS 742.101

Art. 21 Trasformazioni

1 Dopo trasformazioni che incidono in misura sostanziale sulla sicurezza, può essere ordinata una nuova prova pratica dei battelli e degli impianti infrastrutturali.36

2 Se del caso, la licenza di navigazione dovrà essere adeguata.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Capitolo 4: Costruzione ed attrezzatura dei battelli

Sezione 1: Requisiti per la costruzione dei battelli

Art. 22 Principio

1 I battelli devono essere costruiti secondo le norme tecniche in modo che la sicu­rezza dei passeggeri e dell'equipaggio sia garantita in tutte le condizioni d'esercizio prevedibili e che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dell'am­biente e delle acque.

2 Il genere e le dimensioni dei battelli devono essere in sintonia con le condizioni locali e d'esercizio. Il DATEC37 suddivide le acque in zone.

3 L'autorità competente può esigere che sia fornita la prova della sicurezza d'eserci­zio e dell'idoneità di elementi di costruzione e di oggetti dell'attrezzatura. Può esige­re documenti attestanti le caratteristiche e la qualità dei materiali di costruzione.

37 Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 23 Carico

1 L'autorità competente stabilisce il numero massimo di passeggeri e il carico mas­simo in tonnellate, tenendo conto del genere del battello, della stabilità, del bordo libero38, della distanza di sicurezza e della galleggiabilità in caso di falla.

2 Su singoli battelli si può, con l'autorizzazione dell'autorità competente, contare tre bambini di età inferiore a dodici anni come due adulti. L'autorità competente stabili­sce di quanto può essere superato il numero massimo di passeggeri, considerando la galleggiabilità in caso di falla, la stabilità, il bordo libero e la distanza di sicurezza, nonché lo stato generale del battello. Il numero massimo di passeggeri non deve in nessun caso essere superato di più del 20 per cento.

38 Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 24 Stabilità

1 La sufficiente stabilità del battello intatto (stabilità battello intatto) deve essere dimostrata notificando:

a.
il momento di sbandamento dovuto allo spostamento laterale di persone;
b.
il momento di sbandamento dovuto alla forza laterale del vento;
c.
il momento di sbandamento dovuto alla forza centrifuga in seguito all'evolu­zione del battello.

2 La sufficiente stabilità del battello in caso di falla (stabilità in caso di falla) deve essere dimostrata per tutti gli stadi d'invasione compreso lo stadio finale.

Art. 25 Bordo libero e distanza di sicurezza

1 Il bordo libero e la distanza di sicurezza risultano dal bordo libero residuo, rispetti­vamente dalla distanza di sicurezza residua, e dall'immersione laterale dovuta a sbandamento.

2 Il bordo libero residuo del battello carico e soggetto a sbandamento dev'essere superiore a 0,20 m; la distanza di sicurezza residua del battello carico e soggetto a sbandamento dev'essere superiore a 0,20 m per i battelli con il ponte completamente coperto e superiore a 0,30 m per battelli in cui il ponte manca del tutto o parzial­mente.

3 Il bordo libero minimo e la distanza di sicurezza minima di un battello dipendono dalla regione di navigazione (zona) in cui il battello naviga.

Art. 26 Galleggiabilità in caso di falla

1 Per ogni battello occorre dimostrare la galleggiabilità in caso di falla. Essa è di­mo­strata se le prescrizioni concernenti la stabilità in caso di falla sono soddisfatte e se durante tutti gli stadi d'invasione, compreso lo stadio finale, il limite d'immer­sione non è superato.

2 Quale linea di sovrimmersione si considera una linea tracciata sul fasciame esterno del battello che unisce la prua e la poppa passando almeno 100 mm sotto il punto d'intersezione tra il fasciame e la superficie superiore del ponte delle paratie e alme­no 100 mm sotto il punto più profondo in cui il fasciame esterno non è più imper­meabile.

3 Si considera caso di falla un'inondazione parziale del battello, la cui ampiezza dipende dalla classe del battello.

Art. 27 Paratie

1 Ogni battello dev'essere provvisto di una paratia di collisione stagna.

2 I battelli con una lunghezza superiore a 20 m alla linea d'acqua di costruzione devono essere muniti di una paratia stagna a debita distanza dalla perpendicolare posteriore.

3 Occorre inoltre montare paratie stagne supplementari il cui numero e la cui posi­zione nel battello risultano dai requisiti della galleggiabilità in caso di falla.

Art. 28 Posto di governo39

1 Il posto di governo dev'essere installato e costruito in modo da garantire una conduzione40 sicura del battello e una sufficiente visibilità sul percorso da seguire e sugli impianti41 necessari per approdare e per salpare.

2 Al posto di governo, all'altezza della testa del conducente, il livello di rumore dei battelli, in condizioni d'esercizio normali, non deve oltrepassare i 70 dB (A).

3 L'illuminazione del battello non deve disturbare il conduttore42.

39 Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

40 Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

41 Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

42 Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2: Requisiti delle macchine

Art. 2943 Impianti delle macchine, impianti per combustibile

1 Gli impianti delle macchine e i gruppi ausiliari nonché le installazioni annesse devono essere costruiti e montati in modo ineccepibile dal profilo della tecnica di sicurezza.

2 Per i battelli la cui lunghezza sul piano di galleggiamento non supera i 20 m può essere fatta domanda per l'impiego di motori fuoribordo a benzina. L'autorità competente autorizza l'impiego di tali motori se la sicurezza non ne risulta pregiudicata. Può esigere dal richiedente attestati di sicurezza e fissare condizioni per la costruzione e l'esercizio di tali battelli.

3 Il propulsore del battello, in particolare le installazioni che assicurano l'avanza­mento del battello, deve poter essere avviato e arrestato in modo affidabile e consentire di invertire il senso di marcia in modo affidabile.

4 I serbatoi di combustibile devono essere montati in luoghi idonei e sicuri del battello. La distanza tra la parete del recipiente e lo scafo deve essere la più grande possibile. Per i serbatoi di vettori energetici particolari e per le installazioni e i sistemi di tubature che durante l'esercizio del battello sono riempiti di vettori energetici particolari, l'autorità competente può ordinare il rispetto di particolari distanze di sicurezza dallo scafo.

5 I recipienti e le tubature devono essere costruiti in materiale idoneo alla conservazione continua dei combustibili o dei vettori energetici particolari e resistere alle sollecitazioni prevedibili.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 29a44 Installazioni per vettori energetici particolari

Il DATEC emana disposizioni concernenti le installazioni per l'impiego e lo stoccaggio di vettori energetici particolari destinati alla propulsione di battelli e all'esercizio di gruppi ausiliari a bordo di battelli per passeggeri. Le disposizioni si fondano sulle regole riconosciute della tecnica.

44 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 3045 Timonerie e impianti di governo

1 I battelli devono essere equipaggiati con timonerie o impianti di governo affidabili, conformi alla destinazione d'uso, alle dimensioni principali e alle condizioni d'esercizio dei battelli e in grado di garantire una buona manovrabilità.

2 Qualora non vi siano due timonerie o impianti di governo indipendenti, dev'essere disponibile una timoneria d'emergenza o un impianto di governo indipendenti dall'organo di comando principale.

3 La posizione del timone o dell'organo di governo dev'essere chiaramente segnalata nel posto di governo e nei posti di governo laterali.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 3146 Impianti per l'esaurimento della sentina

1 I battelli devono essere equipaggiati con impianti di esaurimento della sentina che consentano di vuotare i compartimenti delimitati da paratie.

2 Le pompe di sentina devono essere auto-aspiranti. Devono essere mantenute costantemente pronte all'uso e poter essere impiegate facilmente e in modo affidabile. La quantità, la disposizione e l'azionamento delle pompe di sentina nonché le dimensioni delle tubature per l'esaurimento della sentina dipendono dalla grandezza del battello.

3 Gli impianti per l'esaurimento della sentina devono essere installati in modo da restare utilizzabili in caso di collisione o di falla.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 3247 Altri impianti per l'esercizio del battello

Il DATEC emana disposizioni concernenti l'installazione, l'impiego e la sicurezza di altri impianti per l'esercizio del battello, come caldaie a vapore, impianti ad aria compressa, impianti elettrici e impianti a gas liquido per uso domestico.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Sezione 3: Disposizioni speciali in materia di costruzione

Art. 33 Scafo

Lo scafo deve essere sufficientemente resistente per reggere alle sollecitazioni pro­prie dell'esercizio.

Art. 34 Uscite di soccorso e vie di scampo

1 Ogni battello deve disporre di uscite di soccorso dal sottocoperta e di vie di scam­po, in modo da poter essere evacuato rapidamente e con sicurezza.

2 Le uscite di soccorso e le vie di scampo devono poter essere utilizzate in qualsiasi momento senza ostacoli.

3 Devono essere chiaramente marcate.

Art. 35 Circolazione sul battello

1 Le scale, le corsie e i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli.

2 Le scale devono trovarsi all'interno della soprastruttura del battello ed essere prov­viste di corrimano da entrambi i lati.

3 I ponti all'aperto accessibili ai passeggeri devono essere circondati da un'impave­sata o da una ringhiera di almeno 1 m di altezza, costruite in modo che i bambini piccoli non possano passarvi attraverso e cadere dal battello.

Art. 3648 Protezione antincendio

1 I materiali impiegati negli interni come i materiali di rivestimento e d'isolamento e i pavimenti nonché l'arredamento stesso devono essere difficilmente infiammabili.

2 Le vernici e le lacche applicate sugli elementi di costruzione degli interni non possono essere facilmente infiammabili. In caso d'incendio non possono sprigionare quantità pericolose di fumo né gas tossici.

3 I battelli devono essere equipaggiati con un impianto di rivelazione d'incendio che sorvegli efficacemente i locali soggetti a particolare rischio di incendio. L'impianto deve essere idoneo all'impiego a bordo di battelli.

4 Sono proibiti l'impiego e lo stoccaggio di combustibili liquidi con un punto d'infiammazione inferiore a 55 °C a fini di riscaldamento e illuminazione o per la cucina. Il divieto non si applica agli impianti a gas liquido per uso domestico.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Sezione 4: Attrezzatura

Art. 37 Principio

1 I battelli devono essere attrezzati conformemente alle loro dimensioni e destinazione d'uso.49

2 L'attrezzatura prescritta deve essere mantenuta pronta all'uso e sempre custodita a bordo in un luogo idoneo.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 38 Dispositivo dell'ancora

1 I battelli devono essere muniti di un'ancora di guardia.

2 I battelli che navigano su fiumi devono essere inoltre equipaggiati di un'ancora di poppa. Si può rinunciare all'ancora di poppa se il battello, in caso di guasto di un propulsore principale, può essere girato con la forza delle macchine.

Art. 3950 Impianti di lotta antincendio

1 I battelli devono disporre di impianti di estinzione degli incendi costantemente pronti all'uso che consentano di combattere efficacemente ogni genere d'incendio.

2 L'attrezzatura di lotta antincendio minima comprende estintori portatili nonché pompe, tubi flessibili e condotte di estinzione.

3 I locali delle macchine e quelli del quadro elettrico devono essere provvisti di impianti fissi di estinzione degli incendi.

4 In caso di battelli alimentati da vettori energetici particolari, l'autorità competente decide in merito all'installazione di impianti fissi di estinzione degli incendi. A tal fine tiene conto del pericolo d'incendio o di esplosione del rispettivo vettore energetico e delle installazioni presenti nei locali interessati.

5 Gli impianti di estinzione degli incendi devono essere facilmente accessibili e contrassegnati chiaramente mediante targhette d'avvertimento.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 40 Materiale di salvataggio

1 Ogni battello adibito al trasporto di passeggeri deve essere attrezzato con una quantità sufficiente di mezzi di salvataggio per l'equipaggio e per i passeggeri.

2 A bordo gli attrezzi di salvataggio devono essere custoditi in modo che in caso di necessità possano essere raggiunti facilmente e in modo sicuro e che la loro distri­buzione sia possibile senza indugio. Gli attrezzi di salvataggio ed eventuali mezzi ausiliari vanno sottoposti regolarmente a lavori di manutenzione.

3 L'effettivo minimo di mezzi di salvataggio individuali sui battelli ammonta al 100 per cento del numero di passeggeri massimo iscritto nella licenza di naviga­zione.51

4 Il DATEC emana prescrizioni sul tipo di mezzi di salvataggio autorizzati e sulla composizione dell'effettivo totale.52

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 911).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 911).

Capitolo 5: Costruzione e attrezzatura di impianti infrastrutturali53

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 4154 Principio

Gli impianti infrastrutturali devono essere costruiti in modo che, se usati correttamente e con la dovuta diligenza, non mettano in pericolo la vita e la salute delle persone.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 42 Impianti d'approdo

1 Gli impianti d'approdo devono essere costruiti in modo che le persone non possano cadere in acqua involontariamente.

2 Gli impianti d'approdo devono essere equipaggiati con materiale di salvataggio e di regola devono disporre d'illuminazione.

3 Nelle grandi stazioni i passeggeri devono poter disporre, per quanto possibile, di una sala d'attesa protetta.

Capitolo 6: Esercizio

Art. 4355 Personale

1 L'esercizio di un battello, compresa la preparazione delle installazioni e degli impianti per l'esercizio nonché i lavori da effettuare su tali installazioni e impianti al termine delle corse, può essere affidato soltanto a personale che ha assolto la necessaria formazione e superato i dovuti esami.

2 Il DATEC disciplina la formazione, l'esame e i presupposti per l'impiego del personale di navigazione nelle imprese di navigazione.

3 Stabilisce i requisiti del personale addetto a:

a.
installazioni e impianti su battelli alimentati da vettori energetici particolari; o
b.
impianti infrastrutturali per lo stoccaggio di vettori energetici particolari e il rifornimento di battelli alimentati da tali vettori energetici.

4 Il personale di navigazione deve conoscere l'allestimento e l'attrezzatura dei battelli ed essere in grado di utilizzarli. Le imprese di navigazione provvedono alla formazione e al perfezionamento nonché agli esami periodici del personale di navigazione prescritti nelle disposizioni esecutive e ne tengono le dovute registrazioni.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 44 Equipaggio

1 L'equipaggio dei battelli durante la navigazione dev'essere composto e istruito in modo da garantire la sicurezza delle persone a bordo.

2 Sui battelli in stazionamento sui quali si trovano passeggeri l'equipaggio può esse­re adeguatamente ridotto.

3 Il DATEC stabilisce l'effettivo minimo dell'equipaggio sui battelli.

4 All'equipaggio delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia l'articolo 15, i capitoli 4, 5 e 7 nonché l'articolo 41 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 4 novembre 200956 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.57

5 Le persone designate dalle imprese di navigazione titolari di una concessione federale per effettuare i controlli della capacità di prestare servizio devono occupare una posizione direttiva nel settore della navigazione e disporre della qualifica corrispondente.58

56 RS 742.141.2

57 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU 2009 5959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

58 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU 2009 5959). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 45 Conduttore

1 Il conduttore del battello esercita l'autorità di comando a bordo. Provvede alla quiete e all'ordine.

2 L'autorità competente rilascia in base ad un esame teorico e pratico la licenza di condurre. Questa può essere vincolata a condizioni.

3 Le imprese di navigazione titolari di una concessione federale notificano senza indugio all'UFT le modifiche degli effettivi dei conduttori di battello.59

59 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Art. 45a60 Direzione tecnica dei battelli con vettori energetici particolari

1 Le imprese di navigazione che impiegano vettori energetici particolari per la propulsione di battelli o l'esercizio di gruppi ausiliari nominano un capotecnico e almeno un suo sostituto.

2 Il capotecnico e il suo sostituto non devono necessariamente essere impiegati presso l'impresa di navigazione.

3 Le imprese di navigazione affidano al capotecnico la responsabilità degli aspetti rilevanti per la sicurezza che concernono l'esercizio e la manutenzione dei battelli e attribuiscono esplicitamente le relative competenze al capotecnico e al suo sostituto.

4 In caso di guasti e incidenti, il capotecnico o il suo sostituto prende le disposizioni necessarie.

5 I capitecnici e i loro sostituti dispongono di una formazione adeguata nonché delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per l'utilizzo e la manutenzione di costruzioni, impianti e battelli.

6 Il DATEC può emanare prescrizioni sulla formazione richiesta per i capitecnici e i loro sostituti.

60 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 4661 Piano d'emergenza e servizio di salvataggio e di sicurezza

1 L'impresa di navigazione dispone di un piano d'emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere portate tempestivamente in salvo. Se per attuarlo sono necessari servizi d'intervento, il piano d'emergenza è convenuto con tali servizi.

2 Per quanto compatibile con la sicurezza del proprio battello, il conduttore presta immediatamente aiuto quando individua segnali di soccorso o constata che un altro battello o una persona si trova in difficoltà.

3 L'impresa di navigazione istruisce il personale di navigazione sul servizio di salvataggio e di sicurezza, svolge regolarmente esercitazioni e registra la data, i partecipanti, il genere e la durata dell'esercitazione.

4 Il DATEC disciplina il servizio di salvataggio e di sicurezza.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 47 Impianti di segnalazione, di telecomunicazione e di navigazione

1 Quando la sicurezza di circolazione o la sicurezza a bordo lo esigono, occorre installare impianti di segnalazione, di telecomunicazione e di navigazione per ga­ran­tire il collegamento tra il battello e la terra ferma e tra i battelli stessi.

2 Tali impianti soggiacciono all'approvazione dei piani (art. 16).

Art. 48 Condizioni nautiche difficili

1 In caso di condizioni nautiche difficili, occorre limitare la navigazione o sospen­derla.

2 Le imprese pubbliche di navigazione emanano norme per gli incroci dei loro bat­telli di linea in condizioni di scarsa visibilità. Qualora vi siano divergenze d'opi­nione, l'UFT decide definitivamente.

Capitolo 7: Manutenzione

Art. 4962 Principio

Le imprese di navigazione provvedono alla manutenzione e al rinnovamento dei propri battelli, delle loro installazioni e attrezzatura nonché degli impianti infrastrutturali in modo che la sicurezza sia garantita in ogni momento.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 49a63 Ricorso a terzi

1 Se non dispone delle conoscenze o delle installazioni e degli apparecchi necessari a eseguire determinati lavori di manutenzione, l'impresa di navigazione ricorre a terzi di comprovata competenza professionale per la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali.

2 La manutenzione è di responsabilità dell'impresa di navigazione. In particolare, essa si tiene informata sullo stato dei lavori di manutenzione.

3 Se la pianificazione, l'esecuzione o la sorveglianza della manutenzione effettuate internamente non soddisfano i requisiti, l'autorità competente può ordinare il ricorso a terzi.

63 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 5064 Controlli, ispezioni, manutenzione e libro di bordo

1 Le imprese di navigazione provvedono affinché le ispezioni e i controlli prescritti siano eseguiti tempestivamente e secondo le regole della tecnica.

2 Per ogni battello di un'impresa di navigazione è tenuto un libro di bordo nel quale sono registrati:

a.
i risultati dei controlli e delle ispezioni prescritti;
b.
i lavori di manutenzione e di rinnovamento;
c.
i guasti tecnici durante l'esercizio e le misure adottate a questo riguardo.

3 Il DATEC stabilisce i requisiti minimi relativi alle scadenze, al genere e all'ampiezza dei controlli e delle ispezioni periodici dei battelli, delle loro installazioni e attrezzatura nonché degli impianti infrastrutturali.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 5165 Misure in caso di sicurezza insufficiente

1 Le imprese di navigazione ritirano dalla circolazione i battelli che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.

2 Non possono continuare a utilizzare impianti d'approdo che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Capitolo 8: Norme completive e disposizioni penali66

66 Nuovo testo giusta il n. II 73 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 52 Contratto di trasporto

Per il contratto di trasporto sono applicabili le prescrizioni della legge del 4 ottobre 198567 sul trasporto pubblico e quelle della relativa ordinanza del 5 novembre 198668.

67 [RU 1986 1974, 1994 2290 n. V, 1995 3517 n. I 10 4093 all. n. 13, 1998 2856. RU 2009 5597 n. III]. Vedi ora la LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1).

68 [RU 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697. RU 2009 6025 art. 6]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).

Art. 5369

69 Abrogato dal n. II 73 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 54 Disposizioni penali

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza e delle relative disposizioni d'esecuzione e decisioni sono punite giusta l'articolo 48 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 57 Disposizioni transitorie

1 Le licenze di navigazione e i permessi di condurre rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli.

2 Le prescrizioni concernenti la costruzione e l'attrezzatura non sono in principio applicabili ai battelli che sono già in servizio all'entrata in vigore della presente ordinanza. Nelle disposizioni d'esecuzione il DATEC stabilisce le eccezioni. Il periodo transitorio per adeguarsi alle nuove prescrizioni è di 4 anni.

3 Per i battelli che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono già impostati, è applicabile il diritto precedente.

4 In caso di trasformazioni di battelli, occorre adeguare alle nuove prescrizioni soltanto i settori direttamente interessati dai lavori di trasformazione. Se un battello viene trasformato in modo da poter essere alimentato da vettori energetici particolari, l'autorità competente decide, in considerazione dei pericoli che può presentare il vettore energetico in questione, sui settori che devono essere adeguati alle prescrizioni.71

5 Qualora s'intenda aumentare la capacità di un battello, l'autorità competente stabi­lisce quali requisiti occorra soddisfare. Le ispezioni e le prove necessarie per l'auto­rizzazione di aumento di capacità saranno effettuate conformemente alle nuove pre­scrizioni.

6 Le prescrizioni concernenti la costruzione e l'attrezzatura di impianti non si applicano agli impianti infrastrutturali che sono già in servizio all'entrata in vigore della presente ordinanza. Tuttavia questi vanno adeguati alle nuove prescrizioni in caso di ampliamenti, trasformazioni o riparazioni importanti.72

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

Art. 57a73 Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2015

1 Le caldaie a vapore e gli impianti ad aria compressa che erano ammessi sui battelli per passeggeri secondo il diritto previgente, ma che dopo l'entrata in vigore della modifica dell'11 dicembre 2015 non adempiono i requisiti di cui all'articolo 17b, possono continuare a essere impiegati finché dai controlli periodici prescritti non risultano criticità e la sicurezza dell'esercizio è garantita.

2 Le imprese di navigazione non titolari di una concessione o autorizzazione federale emanano le prescrizioni d'esercizio di cui all'articolo 14 entro il 1° febbraio 2019.

3 Per i battelli che sono già in esercizio all'entrata in vigore della modifica dell'11 dicembre 2015 non deve essere presentato un rapporto sulla sicurezza di cui all'articolo 17. In caso di trasformazioni di tali battelli, l'autorità competente decide sulla necessità di presentare un rapporto sulla sicurezza e sull'ampiezza dello stesso.

4 Per l'arredamento di locali di battelli già impiegato all'entrata in vigore della modifica dell'11 dicembre 2015, i requisiti di cui all'articolo 36 capoverso 1 devono essere adempiuti entro il 1° febbraio 2036. Nelle disposizioni esecutive il DATEC può prevedere facilitazioni per determinate categorie di battelli.

5 In caso di trasformazioni di locali macchine e di locali del quadro elettrico su battelli alimentati da vettori energetici convenzionali, l'autorità competente esamina e decide caso per caso se l'installazione di impianti fissi di estinzione degli incendi secondo l'articolo 39 capoverso 3 è tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile.

6 Il piano d'emergenza di cui all'articolo 46 capoverso 1 deve essere disponibile entro il 1° febbraio 2019.

7 Le imprese di navigazione non titolari di concessione o autorizzazione federale predispongono il libro di bordo di cui all'articolo 50 capoverso 2 entro il 1° febbraio 2019.

73 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).