Abrogato per 01.01.2010

01.08.2008 - 01.01.2010
01.03.2005 - 31.07.2008
01.10.2000 - 28.02.2005
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1

Ordinanza
sulla concessione per il trasporto di viaggiatori
(OCTV)

del 25 novembre 1998 (Stato 29 agosto 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 21 della legge federale del 18 giugno 19931 sul trasporto di viaggiatori;
visto l'articolo 20 della legge federale del 29 marzo 19502 sulle imprese filoviarie;
visto l'articolo 7 della legge federale del 3 ottobre 19753 sulla navigazione interna, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina il rilascio di concessioni e di autorizzazioni per il
trasporto regolare e professionale di viaggiatori mediante ferrovie e altri mezzi di
trasporto guidati, filobus, automobili e battelli. Essa disciplina anche le deroghe alla
privativa del trasporto di viaggiatori.


Art. 2

Regolarità

1 Sono considerate regolari le corse fra le stesse località che, in un intervallo non
superiore a 15 giorni, si ripetono più di due volte.

2 Nel traffico viaggiatori transfrontaliero, sono considerate regolari le corse effettuate in un intervallo di tempo identificabile.


Art. 3

Trasporto professionale 1 Agisce a titolo professionale chi trasporta viaggiatori per conseguire un utile.

2 È considerato un utile l'ottenimento di denaro o di prestazioni in natura oppure il
conseguimento di altri vantaggi commerciali.

3 Sono considerate professionali anche le corse che non sono pubbliche.

RU 1999 721

1

RS 744.10

2

RS 744.21

3

RS 747.201

744.11

Imprese di trasporto per automobile 2

744.11

Capitolo 2: Privativa del trasporto di viaggiatori Sezione 1: Portata

Art. 4

Principio

1 Il diritto di trasportare viaggiatori regolarmente e a titolo professionale può essere
conferito a persone fisiche o giuridiche mediante concessioni o autorizzazioni.

2 La concessione o l'autorizzazione è rilasciata per una o più linee. Per linea si intendono tutte le corse dirette con uno stesso punto di partenza e d'arrivo, comprese
le corse supplementari, nonché le corse mattutine e serali su tratte parziali. Sono
considerati punti di partenza e d'arrivo anche i nodi e i punti dove la funzione di
collegamento cambia. Le offerte che hanno diverse funzioni di collegamento sulla
stessa tratta sono considerate ognuna una linea.

3 Per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori all'interno di una determinata regione possono essere rilasciate concessioni e autorizzazioni di zona.

4 La concessione o l'autorizzazione stabilisce con quali mezzi di trasporto e, se
l'offerta completa concessioni già esistenti, le ore previste per il trasporto dei viaggiatori.


Art. 5

Obbligo della concessione È necessaria una concessione per il servizio di linea, per i servizi di linea speciali e
per le corse analoghe al servizio di linea che non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione e per i quali non sono previste deroghe alla privativa del trasporto di
viaggiatori. Una concessione può essere rilasciata anche per corse per le quali sussiste un interesse pubblico di sottoporre l'offerta agli obblighi fondamentali ai sensi
dell'articolo 23.


Art. 6

Obbligo dell'autorizzazione 1 Per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori nell'ambito del traffico
esclusivamente transfrontaliero è necessaria un'autorizzazione federale.

2 È necessaria un'autorizzazione cantonale per: a.

le corse che, nell'arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane consecutive; b.

il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una
funzione di collegamento giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 18 dicembre
19954 sulle indennità; c.

le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di
collegamento giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle
indennità;

d.

il trasporto di scolari; 4

RS 742.101.1

Concessione per il trasporto di viaggiatori 3

744.11

e.

il trasporto di operai; f.

il trasporto per conto proprio; g.

le corse nell'ambito di un servizio ausiliario; h.

le corse di sola andata; i.

le corse pendolari con alloggio.


Art. 7

Deroghe

1 Non sottostanno alla privativa del trasporto di viaggiatori: a.

il trasporto di persone handicappate; b.

il trasporto di militari; c.

il trasporto con mezzi di trasporto privati, qualora le imprese di trasporti
pubblici non offrano collegamenti o tali collegamenti siano insufficienti; d.

il servizio occasionale; e.

il trasporto di viaggiatori con veicoli e battelli non motorizzati.

2 Nell'ambito del traffico esclusivamente transfrontaliero, non sottostanno inoltre
alla privativa:

a.

i servizi di linea speciali; b.

le corse con meno di nove passeggeri.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano a corse comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti dei servizi di linea e che si rivolgono ai loro utenti.


Art. 8

Assoggettamento alla privativa In caso di dubbio, l'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) decide se e secondo quali modalità un servizio di trasporto è assoggettato alla privativa.

Sezione 2: Categorie del trasporto di viaggiatori

Art. 9

Servizio di linea

1 È considerato servizio di linea il collegamento regolare e conforme all'orario fra
un punto di partenza e una destinazione, nell'ambito del quale i viaggiatori possono
salire o scendere dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall'orario. È inoltre
considerato servizio di linea il trasporto a richiesta.

2 Il trasporto a richiesta è un servizio di linea nell'ambito del quale le corse pubblicate sono effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente.

Imprese di trasporto per automobile 4

744.11


Art. 10

Corse analoghe al servizio di linea 1 Sono considerate analoghe al servizio di linea le corse nell'ambito delle quali i
viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni,
in particolare le corse su richiesta e le corse collettive.

2 Le corse su richiesta sono fissate all'interno di una zona stabilita e su tratte scelte
liberamente, senza orari e soltanto su specifica richiesta dei viaggiatori.

3 Le corse collettive sono fissate all'interno di una zona definita, sono effettuate secondo orari pubblicati e collegano una determinata fermata alla destinazione dei
viaggiatori oppure un punto di partenza dei viaggiatori a una determinata fermata.


Art. 11

Servizi di linea speciali È considerato servizio di linea speciale il trasporto regolare di talune categorie di
viaggiatori, a esclusione di altre categorie. Ne fanno parte: a.

il trasporto di scolari: trasporto di scolari e studenti dal luogo di domicilio
alla scuola e viceversa; b.

il trasporto di operai: trasporto di operai dal luogo di domicilio al luogo di
lavoro e viceversa;

c.

il trasporto per conto proprio: le corse che una persona fisica o giuridica effettua quale attività accessoria a scopo non lucrativo con veicoli e personale
propri;

d.

le corse nell'ambito di un servizio ausiliario: le corse effettuate da
un'azienda non attiva nel settore dei trasporti o quelle effettuate per suo
conto o a sua richiesta per i suoi clienti, il suo personale, i suoi membri o visitatori; e.

il trasporto con mezzi di trasporto privati: le corse nell'ambito delle quali il
conducente di un veicolo o di un battello conduce regolarmente e dietro rimunerazione persone su determinate tratte; f.

il trasporto di persone handicappate; g.

il trasporto di militari; h.

le corse di sola andata: trasporto regolare di un gruppo di viaggiatori previamente costituito in una direzione su una determinata tratta.

i.

le corse pendolari con alloggio: le corse turistiche nell'ambito delle quali
gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono depositati in un luogo di
destinazione comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante
un'ulteriore corsa effettuata dalla stessa impresa purché, oltre alla prestazione di trasporto, nell'ambito dell'offerta forfettaria, sia previsto l'alloggio
nel luogo di destinazione per almeno i 4/5 dei viaggiatori durante almeno due
notti.

Concessione per il trasporto di viaggiatori 5

744.11


Art. 12

Servizio occasionale

1 Sono considerate servizio occasionale le corse circolari e tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nel servizio di linea, incluse le corse analoghe
al servizio di linea e i servizi di linea speciali, e nell'ambito delle quali vengono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti su iniziativa di un committente o
della stessa impresa di trasporto.

2 Nel caso di corse circolari, uno o più gruppi di viaggiatori previamente costituiti
sono trasportati mediante la stessa corsa e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo.

Capitolo 3: Concessioni Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 13

Rilascio e rinnovo

1 Una concessione può essere rilasciata o rinnovata se la prestazione di trasporto da
fornire sulla base della concessione può essere effettuata in modo adeguato ed economico. In particolare, non possono opporvisi interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione della natura.

2 Una concessione può inoltre essere rilasciata solamente se: a.

è istituito un nuovo importante collegamento di trasporto; oppure b.

dal punto di vista dell'economia nazionale, non insorgono condizioni di
concorrenza svantaggiose per l'offerta esistente di altre imprese di trasporti
pubblici, in particolare:
1.

non viene pregiudicata l'esistenza di offerte di trasporto concessionarie
ai sensi di questo capitolo o conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 19785 sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a
fune; oppure

2.

le offerte di trasporto cofinanziate dall'ente pubblico con contributi d'esercizio o d'investimento non sono confrontate a una sensibile concorrenza; oppure 3.

il traffico non è trasferito dalla rotaia alla strada se il trasferimento non
è approvato dalla Confederazione e dai Cantoni.

3 Qualora l'istituzione di una nuova linea che non costituisce un nuovo importante
collegamento di trasporto comporti l'aumento delle indennità necessarie per una linea esistente, quest'ultima può esigere dall'altra un pagamento compensativo annuo.

4 L'impresa richiedente deve disporre delle concessioni e autorizzazioni necessarie
per l'utilizzazione delle vie di comunicazione. Deve garantire l'osservanza delle disposizioni legali.

5 Al momento del rilascio della concessione, occorre tenere conto del coordinamento
all'interno dei trasporti pubblici.

5

RS 743.11

Imprese di trasporto per automobile 6

744.11


Art. 14

Durata

Di regola, la concessione è rilasciata per dieci anni. Nel caso di un periodo d'ammortamento dei mezzi d'esercizio più lungo, la durata può essere adeguata di conseguenza, senza comunque superare i 25 anni.


Art. 15

Trasferimento e contratto d'esercizio 1 La concessione può essere trasferita a un terzo su domanda e con il consenso
scritto dell'impresa concessionaria.

2 Singoli diritti e obblighi, soprattutto relativi all'esecuzione di corse, possono essere trasferiti a un terzo mediante un contratto d'esercizio. L'impresa concessionaria
è responsabile nei confronti della Confederazione per quanto concerne l'adempimento degli obblighi.

3 I contratti d'esercizio sono inviati all'Ufficio federale per informazione.


Art. 16

Modifica

1 In quanto importanti interessi pubblici lo giustifichino, la concessione può essere
modificata nel corso del periodo di validità. L'interesse pubblico è considerato importante soprattutto quando vi è la possibilità di rispondere al fabbisogno in materia
di trasporti in modo adeguato ed economico.

2 Qualora la concessione sia modificata per motivi indipendenti dall'interessato, la
Confederazione deve versare un'indennità adeguata ai danni comprovati derivanti da
una revoca dei diritti vigenti. Essa ha diritto di regresso nei confronti dei terzi
all'origine della modifica.

3 Qualora desideri modificare la concessione, l'impresa concessionaria deve inoltrare una richiesta motivata.

4 L'articolo 13 si applica per analogia.

5 Durante un anno al massimo, la prestazione di trasporto può essere effettuata interamente o parzialmente con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella
concessione o nell'autorizzazione, senza che la concessione o l'autorizzazione
debba essere modificata. L'Ufficio federale deve esserne informato.


Art. 17

Rinuncia

Se desidera rinunciare alla concessione, il titolare deve presentare una domanda di
annullamento. Se non vi è stata esplicitamente autorizzata, l'impresa concessionaria
non può interrompere l'esercizio fintanto che la concessione non è stata annullata.


Art. 18

Revoca

1 La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, parzialmente o integralmente, se: a.

importanti interessi pubblici lo giustificano; b.

non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio;

Concessione per il trasporto di viaggiatori 7

744.11

c.

l'impresa non esercita i diritti conferitile o li esercita solo parzialmente; d.

l'impresa ha violato in modo grave o ripetuto i propri obblighi.

2 L'interesse pubblico è considerato importante soprattutto quando vi è la possibilità
di rispondere al fabbisogno in materia di trasporti in modo adeguato ed economico,
ad esempio trasferendo una linea a un'altra impresa nel quadro della procedura
d'ordinazione conformemente all'ordinanza del 18 dicembre 19956 sulle indennità o
di una procedura equivalente, oppure mediante l'istituzione di aziende di trasporto
regionali. 3 Qualora la concessione sia revocata per motivi indipendenti dall'interessato, la
Confederazione versa un'indennità adeguata ai danni comprovati. Essa ha diritto di
regresso nei confronti dei terzi all'origine della revoca.

4 L'impresa concessionaria ha il diritto di essere sentita.


Art. 19

Designazione ufficiale D'intesa con l'impresa, l'Ufficio federale stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali. Queste sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

Sezione 2: Procedura

Art. 20

Domanda di concessione 1 Le domande di rilascio, rinnovo, trasferimento o modifica della concessione devono essere sottoposte, in cinque copie, all'Ufficio federale al più presto dieci mesi
e al più tardi tre mesi prima dell'inizio o del proseguimento delle corse e nel caso di
corse transfrontaliere quattro mesi prima di tale data.

2 Le domande devono contenere le indicazioni menzionate nell'allegato.

3 In caso di rinnovo, l'Ufficio federale può rinunciare a singoli documenti.

4 Se la concessione è richiesta da un'impresa che intende effettuare il trasporto di
viaggiatori su un'infrastruttura ferroviaria per la quale va rilasciata una concessione
e sulla quale non deve essere accordato l'accesso alla rete, si applicano le disposizioni procedurali dell'ordinanza del 25 novembre 19987 sul rilascio della concessione per l'infrastruttura ferroviaria.


Art. 21

Procedura di consultazione 1 Prima del rilascio della concessione, devono essere consultati i Cantoni interessati,
le associazioni di trasporto e le imprese di trasporti pubblici, inclusi i gestori
dell'infrastruttura. Il loro parere deve parimenti essere richiesto in caso di trasferimento, modifica, rinnovo, rinuncia e revoca della concessione.

6

RS 742.101.1 7

RS 742.121

Imprese di trasporto per automobile 8

744.11

2 Spetta ai Cantoni consultare altre autorità e cerchie interessate all'interno del Cantone.


Art. 22

Inizio dell'esercizio L'esercizio può iniziare soltanto dal momento in cui è stata rilasciata la concessione
e sono disponibili le autorizzazioni cantonali necessarie.

Sezione 3: Statuto giuridico dell'impresa

Art. 23

Obblighi fondamentali 1 L'impresa è tenuta a fornire l'offerta descritta nella concessione o nell'autorizzazione per l'intera durata di validità.

2 L'obbligo di trasporto e gli obblighi in materia di tariffe e di orari sono retti dalla
legge federale del 4 ottobre 19858 sul trasporto pubblico e dall'ordinanza del 25 novembre 19989 sugli orari.


Art. 24

Contabilità e obbligo di informare Una volta all'anno, l'impresa ha l'obbligo di allestire e sottoporre all'Ufficio federale un rapporto di gestione ai sensi delle disposizioni sulle società anonime e, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale, un conto d'esercizio e i dati statistici concernenti l'attività commerciale esercitata nell'ambito della concessione.

Sezione 4: Prescrizioni tecniche

Art. 25

Principio

Le prescrizioni tecniche e i servizi preposti al controllo sono retti dalle pertinenti
leggi e ordinanze. In deroga a esse, per i veicoli stradali utilizzati nell'ambito di una
concessione sono inoltre applicate le seguenti prescrizioni.


Art. 26

Approvazione e prontezza d'impiego dei veicoli 1 I veicoli possono essere messi in servizio soltanto se l'Ufficio federale li ha controllati e dichiarati per scritto idonei al servizio.

2 L'impresa concessionaria deve mantenere costantemente operativi i veicoli necessari all'adempimento degli obblighi previsti nella concessione.

3 Essa deve disporre del numero necessario di veicoli di riserva. Più aziende possono utilizzare in comune i veicoli di riserva.

8

RS 742.40

9

RS 742.151.4

Concessione per il trasporto di viaggiatori 9

744.11


Art. 27

Verifica, manutenzione e controllo dei veicoli 1 Tutti i veicoli utilizzati nell'esercizio dell'impresa concessionaria vanno tenuti costantemente in uno stato conforme alle prescrizioni e alla sicurezza dell'esercizio.
Essi sottostanno alla verifica periodica giusta l'ordinanza del 19 giugno 199510 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

2 Qualora l'impresa concessionaria trascuri il controllo e la manutenzione dei veicoli, l'Ufficio federale può ordinare revisioni e riparazioni straordinarie a spese
dell'impresa concessionaria.


Art. 28

Sostituzione, trasformazione e non conformità dei veicoli La sostituzione, la trasformazione o la dichiarazione di non conformità dei veicoli da
parte della polizia devono essere notificate senza indugio all'Ufficio federale.


Art. 29

Modifiche successive dei veicoli Qualora la sicurezza del traffico o altri importanti motivi lo richiedano, l'autorità
competente può ordinare che i veicoli approvati siano modificati o completati.

Sezione 5: Competenze

Art. 30

Dipartimento

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni rilascia e revoca le concessioni.


Art. 31

Ufficio federale

1 L'Ufficio federale: a.

svolge la procedura di consultazione e si occupa del coordinamento
all'interno dell'amministrazione; b.

rinnova, trasferisce, modifica le concessioni, ne amplia la portata e le annulla; c.

sorveglia l'esercizio e la gestione delle imprese concessionarie; d.

decide in merito alle interruzioni dell'esercizio (art. 17).

2 Per i veicoli stradali, l'Ufficio federale può affidare le verifiche prescritte a istituzioni, aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni. Esse devono rendere conto delle verifiche all'Ufficio federale.

10

RS 741.41

Imprese di trasporto per automobile 10

744.11

Capitolo 4: Autorizzazioni cantonali

Art. 32

Rilascio e rinnovo

1 Un'autorizzazione è rilasciata o rinnovata qualora: a.

non sia pregiudicata l'offerta esistente di trasporti pubblici; b.

le offerte di trasporto cofinanziate dai poteri pubblici con contributi d'esercizio o d'investimento non siano confrontate a una sensibile concorrenza; c.

non vi si oppongano interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente; e d.

sia garantita l'osservanza delle pertinenti disposizioni.

2 Per le corse che varcano i confini cantonali, l'autorizzazione dev'essere rilasciata
dal Cantone sul cui territorio si trova il punto di partenza. I Cantoni interessati devono essere sentiti. In caso di controversia decide l'Ufficio federale.


Art. 33

Durata

Le autorizzazioni sono rilasciate per una durata massima di dieci anni.


Art. 34

Trasferimento, modifica e rinuncia 1 L'autorizzazione può essere trasferita o modificata su domanda del titolare.

2 Il titolare può rinunciare all'autorizzazione in qualsiasi momento mediante notifica
al Cantone.


Art. 35

Revoca

L'autorizzazione può essere revocata se: a.

sono venute meno le condizioni che deve adempiere; b.

sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli
oneri.


Art. 36

Prescrizioni cantonali I Cantoni emanano prescrizioni complementari relative alla procedura d'autorizzazione e, in particolare, designano le autorità responsabili delle autorizzazioni e della
sorveglianza. Fissano gli emolumenti.

Capitolo 5: Autorizzazioni federali

Art. 37

Obbligo dell'autorizzazione È necessaria l'autorizzazione per: a.

il servizio di linea transfrontaliero;

Concessione per il trasporto di viaggiatori 11

744.11

b.

le corse transfrontaliere analoghe al servizio di linea; c.

le corse pendolari transfrontaliere qualora non sia previsto alcun alloggio nel
luogo di destinazione per almeno i 4/5 dei viaggiatori e durante almeno due
notti.


Art. 38

Divieto di cabotaggio Le autorizzazioni definite nel presente capitolo non conferiscono il diritto di trasportare viaggiatori esclusivamente all'interno della Svizzera.


Art. 39

Foglio di viaggio per il traffico stradale 1 Per le corse pendolari transfrontaliere con alloggio e i servizi occasionali transfrontalieri con veicoli stradali, è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. Il foglio deve essere compilato prima dell'inizio della corsa.

2 Il foglio di viaggio è distribuito dall'Ufficio federale e contiene almeno le seguenti
indicazioni:

a.

il tipo di servizio di trasporto; b.

l'itinerario principale; c.

nel caso di corse pendolari con alloggio, la durata del soggiorno, le date di
partenza e di rientro, nonché il punto di partenza e la destinazione; d.

la o le imprese di trasporto interessate.


Art. 40

Rilascio

1 L'autorizzazione è rilasciata qualora sia provato che: a.

il rispetto delle pertinenti disposizioni è garantito; b.

il servizio di trasporto non pregiudica direttamente l'esistenza dei servizi di
linea già autorizzati, a meno che non siano servizi di linea del traffico stradale effettuati da un'unica impresa di trasporto o da un unico gruppo di imprese di trasporto; c.

i servizi ferroviari analoghi sulla linea o su tratti di linea interessati non sono
confrontati a una grave situazione concorrenziale; d.

il servizio non offre soltanto le corse più redditizie; e.

le corse sono effettuate mediante i veicoli direttamente a disposizione dell'impresa.

2 L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione può esigere una garanzia bancaria sino a 50 000 franchi. Questa serve a coprire eventuali pretese di viaggiatori o
dell'Ufficio federale.

3 L'articolo 20 è applicabile per analogia alla procedura.

Imprese di trasporto per automobile 12

744.11


Art. 41

Durata

L'autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni per i servizi di linea e al
massimo per due anni per gli altri servizi di trasporto.


Art. 42

Rinnovo e modifica

L'articolo 40 è applicabile, per analogia, al rinnovo e alla modifica dell'autorizzazione.


Art. 43

Titolare dell'autorizzazione L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa di trasporto e non è trasferibile.
Con l'accordo dell'Ufficio federale, l'impresa titolare dell'autorizzazione può tuttavia affidare l'esecuzione dei trasporti a un'altra impresa, purché ciò sia previsto
nell'autorizzazione.


Art. 44

Rinuncia

1 Il titolare dell'autorizzazione può rinunciarvi in qualsiasi momento.

2 La rinuncia a servizi di linea diventa effettiva tre mesi dopo che l'autorità preposta
al rilascio dell'autorizzazione ha ricevuto la relativa dichiarazione di rinuncia.

3 Qualora la rinuncia sia motivata con una domanda insufficiente, il termine è di un
mese.

4 La rinuncia a servizi pendolari senza alloggio diventa effettiva dal giorno menzionato nella relativa dichiarazione dal titolare dell'autorizzazione all'autorità preposta
al rilascio dell'autorizzazione.


Art. 45

Revoca

L'autorizzazione può essere revocata se: a.

sono venute meno le condizioni che deve adempiere; b.

sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli
oneri.


Art. 46

Obblighi fondamentali, contabilità e obbligo d'informare Gli articoli 23 e 24 si applicano per analogia allo statuto giuridico dell'impresa.


Art. 47

Competenza e procedura 1 Nella misura in cui accordi internazionali non prevedano altrimenti, il Dipartimento è competente per il rilascio e la revoca di un'autorizzazione.

2 Nella misura in cui accordi internazionali non prevedano altrimenti, l'Ufficio federale è competente per il rinnovo, la modifica e il completamento di un'autorizzazione.

Concessione per il trasporto di viaggiatori 13

744.11

3 Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'Ufficio federale può consultare i Cantoni interessati, le associazioni di trasporto e le imprese di trasporti pubblici (inclusi i gestori dell'infrastruttura).

Capitolo 6: Partecipazione ed elenco

Art. 48

Obbligo di informare, diritto di accesso, obbligo di notifica 1 Chi trasporta regolarmente e a titolo professionale viaggiatori deve informare
l'Ufficio federale in merito al proprio esercizio.

2 Autorizza in ogni momento l'Ufficio federale a circolare gratuitamente e ad accedere a impianti, installazioni, veicoli e battelli.

3 Per il rimanente si applica l'ordinanza del 28 giugno 200011 concernente le inchieste sugli infortuni.12

Art. 49

Elenco, pubblicazione 1 L'elenco delle concessioni e delle autorizzazioni della Confederazione e gli elenchi
delle autorizzazioni cantonali sono pubblici.

2 Gli elenchi comprendono i nomi e gli indirizzi dei concessionari e dei titolari di
autorizzazioni, nonché il contenuto e la durata della relativa concessione o autorizzazione.

3 I dati relativi alla produzione e alle prestazioni nonché i valori finanziari e, nel
caso di offerte che beneficiano di indennità dei poteri pubblici, anche i dettagli finanziari possono essere pubblicati per ciascuna linea o concessione.

Capitolo 7: Perseguimento penale

Art. 50

1 L'Ufficio federale è competente per il perseguimento penale e il giudizio in caso di
violazione della privativa del trasporto di viaggiatori e di mancato rispetto
dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione.

2 Il procedimento è retto dalla legge federale sul diritto penale amministrativo13.

11

RS 742.161

12

Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. all'O del 28 giu. 2000 concernente le inchieste sugli
infortuni, in vigore dal 1° ott. 2000 (RS 742.161).

13

RS 313.0

Imprese di trasporto per automobile 14

744.11

Capitolo 8: Emolumenti

Art. 51

Gli emolumenti sono retti dall'ordinanza del 25 novembre 199814 sugli emolumenti
dell'UFT.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 52

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 18 dicembre 199515 sulle concessioni per automobili; b.

l'ordinanza del 9 agosto 197216 concernente la navigazione sottoposta a
concessione o a permesso.

Abrogati

3. L'ordinanza del 14 marzo 199418 sulla costruzione dei battelli è modificata come
segue:


Art. 53

Disposizioni transitorie 1 Le concessioni per automobili II esistenti rimangono in vigore. Se i loro titolari
chiedono di modificarle o di trasferirle, esse sono sostituite da concessioni o autorizzazioni secondo il nuovo diritto.

2 Le concessioni ferroviarie esistenti rimangono in vigore. Se i loro titolari chiedono
di modificarle o di trasferirle, esse sono sostituite da concessioni secondo il nuovo
diritto.

3 Le autorizzazioni di navigazione esistenti rimangono in vigore. Possono essere revocate dai Cantoni qualora le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 32 non
siano più riunite. Se i loro titolari chiedono di modificarle o di trasferirle, esse sono
sostituite da autorizzazioni cantonali secondo il nuovo diritto.

14

RS 742.102

15

[RU 1996 470 1647 2748] 16

[RU 1972 1895, 1974 1976, 1996 146 n. I 8; RS 742.102 art. 52 lett. d, 742.311 art. 42
cpv. 2, 747.201.7 art. 56 n. 1] 17

RS 744.211.

18

RS 747.201.7. La modificazione qui appresso è inserita nel testo menzionato.

Concessione per il trasporto di viaggiatori 15

744.11

4 Le rimanenti concessioni e autorizzazioni esistenti rimangono in vigore. In caso di
trasferimento, modifica e revoca si applicano le disposizioni della presente ordinanza.

5 La presente ordinanza si applica alla procedura relativa alle domande di concessione pendenti al momento della sua entrata in vigore.

6 I Cantoni emanano prescrizioni esecutive per il rilascio di autorizzazioni cantonali
entro il 31 dicembre 1999. Fintanto che i Cantoni non hanno designato le autorità
competenti e determinato la procedura, l'Ufficio federale rilascia le autorizzazioni
conformemente all'articolo 32. La competenza spetta ai Cantoni dal momento in cui
le prescrizioni esecutive sono state emanate.


Art. 54

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Imprese di trasporto per automobile 16

744.11

Allegato

(art. 20 cpv. 2)

I

Le domande di concessione devono: a.

indicare il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente, oppure il nome, la
sede e l'indirizzo della ditta; b.

contenere un estratto del registro di commercio; c.

essere motivate e indicare in particolare se la prestazione di trasporto richiesta è adeguata allo scopo ed economica e se fa riferimento ai programmi, ai
piani settoriali, ai piani direttori e ai piani d'utilizzazione; d.

indicare le linee previste con la designazione delle fermate e la distanza che
le separa;

e.

essere accompagnate da una carta topografica con indicazione della linea e
delle fermate;

f.

precisare la durata del servizio delle corse, ossia se si prevede di effettuarle
durante tutto l'anno o soltanto durante un determinato periodo e se possono
essere soppresse in determinate condizioni; g.

segnalare la data in cui si prevede di iniziare l'esercizio; h.

specificare la durata auspicata della concessione; i.

indicare l'orario e la tariffa; j.

comprendere un preventivo con l'indicazione di chi copre eventuali disavanzi; k.

indicare il proprietario dei veicoli e dei battelli e l'azienda cui appartiene il
personale viaggiante.

l.

specificare in che misura si tiene conto delle esigenze delle persone con difficoltà motorie.

m.

contenere, per le concessioni di zona, l'accordo dei Cantoni e dei Comuni
interessati.

II

Oltre a quanto menzionato nel numero I, le domande di concessione per automobili
devono designare i veicoli previsti per le corse e i veicoli di riserva, nonché i rimorchi viaggiatori (marca, tipo, anno, numero di posti), nel caso in cui non siano già
utilizzati nel trasporto concessionario.

Concessione per il trasporto di viaggiatori 17

744.11

III

Oltre a quanto menzionato nel numero I, le domande di concessione per le imprese
filoviarie devono contenere: a.

un rapporto tecnico che contenga in particolare indicazioni sul tipo degli
impianti elettrici fissi e dei veicoli; b.

i disegni da cui risulti il tipo dei veicoli; c.

la documentazione da cui risulta che le autorità competenti dei Cantoni interessati hanno autorizzato l'uso della via pubblica per la posa degli impianti
elettrici.

IV

Oltre a quanto menzionato nel numero I, le domande di concessione per la navigazione devono contenere indicazioni concernenti i battelli, la loro designazione e i
dati tecnici, nonché la loro portata.

V

Oltre a quanto menzionato nel numero I, le domande di concessione ferroviaria devono contenere: a.

l'attestazione del diritto d'utilizzare l'infrastruttura ferroviaria conformemente all'articolo 5 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie o all'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 concernente l'accesso alla
rete ferroviaria;

b.

la quota della cifra d'affari conformemente all'articolo 27 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete
ferroviaria che l'impresa è disposta a pagare.

1 RS

742.101

2 RS

742.122

Imprese di trasporto per automobile 18

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