Abrogato per 01.01.2016

16.12.2014 - 01.01.2016
01.05.2013 - 15.12.2014
01.06.2012 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.05.2012
01.01.2009 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 30.06.2007
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Ordinanza

della Commissione federale delle banche sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse CFB, OBVM-CFB) del 25 giugno 1997 (Stato 20 dicembre 2005) La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche), visti gli articoli 15 capoverso 3, 19 capoverso 3, 20 capoverso 5 e 32 capoversi 2 e 6
della legge sulle borse del 24 marzo 19951 (LBVM; detta qui di seguito legge), ordina: Capitolo 1:

Obbligo di tenere un giornale e di dichiarazione per i commercianti di valori mobiliari Sezione 1: Obbligo di tenere un giornale

Art. 1

(art. 15 LBVM) 1

Il commerciante di valori mobiliari tiene di principio un giornale o giornali parziali (giornale) degli ordini ricevuti e delle transazioni in valori mobiliari che ha effettuato in borsa o fuori borsa, indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari siano ammessi o no al negozio in una borsa.

2

Per quanto riguarda gli ordini ricevuti, nel giornale devono essere registrati: a. l'identificazione dei valori mobiliari; b. la data e l'ora precisa di ricevimento dell'ordine; c. la designazione

dell'ordinante;

d. la descrizione del tipo di transazione e di ordine; e. l'entità dell'ordine.

3

Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati: a. la data e l'ora precisa dell'esecuzione; b. l'entità della

transazione;

c. il corso realizzato rispettivamente attribuito; d. il luogo della transazione; RU 1997 2045

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Ordinanza sulle borse - CFB 2

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e. la designazione della controparte; f.

la data di valuta.

4

Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o no all'obbligo di dichiarazione secondo la sezione 2, gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in una forma standardizzata, cosicché informazioni complete e tempestive possano essere fornite alla Commissione delle banche su sua richiesta.

5

La Commissione delle banche completa mediante circolare il disciplinamento particolare del campo d'applicazione dell'obbligo di tenere il giornale, nonché la forma e il contenuto del giornale.

Sezione 2: Obbligo di dichiarazione

Art. 2

Principi (art. 15 LBVM) 1

Sono di principio soggette all'obbligo di dichiarazione tutte le transazioni in valori mobiliari ammessi al negozio in una borsa svizzera, che il commerciante di valori mobiliari ha effettuato in borsa e fuori borsa.

2

L'emissione pubblica sul mercato primario di valori mobiliari in franchi svizzeri deve essere dichiarata alla Banca nazionale svizzera. Quest'ultima emana proprie disposizioni.


Art. 3

Obbligo di dichiarazione (art. 15 LBVM) 1

Il commerciante di valori mobiliari deve dichiarare: a. tutte le transazioni in borsa e fuori borsa effettuate in Svizzera in valori mobiliari svizzeri ed esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera; b. tutte le transazioni in borsa e fuori borsa effettuate all'estero in valori mobiliari svizzeri ed esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera, ad eccezione delle transazioni di cui all'articolo 4 lettere a e b.

2

L'obbligo di dichiarazione si estende alle transazioni per conto proprio e a quelle per conto di clienti.


Art. 4

Eccezioni (art. 15 LBVM) Il commerciante di valori mobiliari non è tenuto a dichiarare: a. le transazioni all'estero su valori mobiliari esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera, sempre che siano effettuate in una borsa estera riconosciuta dalla Svizzera; b. le transazioni all'estero su valori mobiliari ammessi al negozio in una borsa svizzera, sempre che siano effettuate dalla succursale di un commerciante di valori mobiliari svizzero, che è autorizzata al negozio da un'autorità di vigi

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lanza estera ed è ivi soggetta all'obbligo di tenere un giornale o di dichiarazione; c. le transazioni effettuate su valori mobiliari non ammessi al negozio in una borsa svizzera.


Art. 5

Contenuto della dichiarazione (art. 15 LBVM) La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni: a. la designazione del commerciante di valori mobiliari soggetto all'obbligo di dichiarazione;

b. la descrizione del tipo di transazione (compra/vendita); c. l'identificazione dei valori mobiliari negoziati; d. l'entità della transazione (valore nominale per le obbligazioni, numero di titoli o di contratti per gli altri valori mobiliari); e. il

corso;

f.

la data e l'ora precisa della transazione; g. la data di valuta; h. l'indicazione se si tratta di una transazione per conto proprio o per conto di clienti;

i. la designazione della controparte (membro di borsa, altro commerciante di valori mobiliari, cliente); k. l'identificazione della borsa.


Art. 6

Termine di dichiarazione (art. 15 LBVM) 1

I membri di borsa devono dichiarare le loro transazioni entro i termini fissati dai regolamenti di borsa.

2

Gli altri commercianti di valori mobiliari devono dichiarare le loro transazioni come segue:

a. per una transazione con una cifra d'affari di 100 o più lotti: quotidianamente al più tardi prima dell'apertura del mercato del giorno di borsa successivo; b. per una transazione con una cifra d'affari di meno di 100 lotti: una volta alla settimana prima dell'apertura di mercato del primo giorno di borsa della settimana successiva.

3

Per le transazioni secondo il capoverso 2 sono determinanti i lotti validi della borsa svizzera dei valori mobiliari.

Ordinanza sulle borse - CFB 4

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Art. 7

Ufficio delle dichiarazioni (art. 15 LBVM) 1

Per tutti i commercianti di valori mobiliari l'ufficio centrale delle dichiarazioni è di principio la borsa svizzera dei valori mobiliari.

2

Per i compiti da adempire su incarico della Commissione delle banche nell'ambito del ricevimento e dell'elaborazione di dichiarazioni, l'ufficio centrale delle dichiarazioni può chiedere un adeguato indennizzo, che deve essere approvato dalla Commissione delle banche.

3

Se in Svizzera esistono più borse autorizzate dalla Commissione delle banche, le dichiarazioni hanno luogo: a. per le transazioni borsistiche di membri di borsa: secondo i regolamenti delle borse;

b. per le rimanenti transazioni: alla borsa nella quale il valore mobiliare è ammesso al negozio. Se il valore mobiliare è ammesso al negozio in più borse, il commerciante di valori mobiliari indica alla Commissione delle banche la borsa presso la quale soddisfa l'obbligo di dichiarazione.

Capitolo 2:

Rapporto di revisione relativo ai commercianti di valori mobiliari

Art. 8

(art. 19 cpv. 3 LBVM) 1

Per quanto riguarda gli elementi che devono essere verificati e il contenuto del rapporto di revisione, sono di principio applicabili gli articoli 43-47 dell'ordinanza del 17 maggio 19722 sulle banche.

2

Il rapporto di revisione deve contenere il risultato delle verifiche prescritte nell'articolo 19 capoverso 1 della legge.

3

La Commissione delle banche può: a. autorizzare un rapporto di gestione semplificato, segnatamente quando le prescrizioni della legge sulle banche appaiano sproporzionate o non siano applicabili; b. ordinare un rapporto di gestione più circostanziato, segnatamente quando l'attività si limiti al negozio di valori mobiliari o si concentri su di esso.

4

I commercianti di valori mobiliari con statuto bancario devono integrare il risultato delle verifiche secondo il capoverso 2 nel rapporto di revisione previsto dalla legge sulle banche.

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Capitolo 3: Pubblicità delle partecipazioni Sezione 1: Obbligo di dichiarazione

Art. 9

Principio (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) 1

Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione acquistati o alienati direttamente o indirettamente, se con l'acquisto o l'alienazione raggiungono, superano o scendono al di sotto dei limiti di cui all'articolo 20 capoverso 1 della legge (limite).

2

È inoltre soggetto all'obbligo di dichiarazione colui che con l'acquisto o l'alienazione di titoli di partecipazione per conto di diversi aventi economicamente diritto, indipendenti tra loro, raggiunge, supera o scende al di sotto dei limiti ed è autorizzato nella relativa misura a esercitare i diritti di voto.

3

Sono considerati acquisto o alienazione indiretti: a. l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e che agisce per conto dell'avente economicamente diritto; b. l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;

c. l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica, che, a sua volta, detiene, direttamente o indirettamente, titoli di partecipazione;

d. tutte le altre circostanze che permettono di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione, ad eccezione del rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.


Art. 10

Nascita dell'obbligo di dichiarazione (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) 1

L'obbligo di dichiarazione nasce non appena sia costituito il diritto all'acquisto o all'alienazione di titoli di partecipazione (in particolare con la conclusione di un contratto). L'intenzione di acquisto o alienazione non origina l'obbligo di dichiarazione, a condizione che non comporti obblighi giuridici.

2

I limiti si calcolano in base al numero totale dei diritti di voto iscritti nel registro di commercio.


Art. 11

Usufrutto (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) Per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione, la costituzione o la cessazione di un usufrutto è equiparata all'acquisto o all'alienazione di titoli di partecipazione.

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Art. 12

Prestito di titoli e operazioni analoghe (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) 1

Le operazioni di prestito sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto se chi riceve in prestito i titoli di partecipazione può esercitare il diritto di voto.

2

Operazioni analoghe come in particolare l'alienazione di titoli di partecipazione con l'obbligo di riacquisto (cosiddette operazioni di riporto) sono soggette all'obbligo di dichiarazione soltanto se l'acquirente dei titoli di partecipazione può esercitare il diritto di voto.


Art. 13

Diritti di conversione, di acquisto e di alienazione (art. 20 cpv. 2 e 5 LBVM) 1

Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione: a. l'acquisto o l'alienazione di diritti di conversione e di acquisto (segnatamente le opzioni call), sempre che prevedano o ammettano un adempimento reale;

b. la concessione (sottoscrizione) di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put), sempre che prevedano o ammettano un adempimento reale.

2

Sono inoltre soggetti a un nuovo obbligo di dichiarazione i diritti già dichiarati secondo il capoverso 1, qualora, nel caso in cui essi siano o non siano esercitati, si raggiunga, si superi o si scenda al di sotto di un limite.

3

L'acquisto o l'alienazione di diritti di conversione e di acquisto o la concessione (sottoscrizione) di diritti di alienazione per un volume inferiore al 5 per cento dei diritti di voto sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione, indipendentemente dall'entità della partecipazione esistente. L'obbligo di dichiarazione sussiste tuttavia se con l'esercizio dei diritti di voto viene raggiunto o superato un limite.

4

Non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione: a. la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione o di acquisto; b. l'acquisto e l'alienazione di diritti di alienazione.


Art. 14

Altri obblighi di dichiarazione (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) Un obbligo di dichiarazione sussiste inoltre se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite: a. in seguito a un aumento, una riduzione o una ristrutturazione del capitale societario;

b. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione propri da parte di una società;

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c. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni della banca ai sensi dell'articolo 4 della legge federale del 18 marzo 19943 sui fondi d'investimento; questi titoli di partecipazione devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca per proprio conto.


Art. 15

Operazioni effettuate d'intesa e gruppi organizzati (art. 20 cpv. 1, 3 e 5 LBVM) 1

Agisce d'intesa o come gruppo organizzato chi si accorda con terzi, mediante contratto o altre misure organizzative, in vista dell'acquisto o dell'alienazione di titoli di partecipazione o dell'esercizio di diritti di voto.

2

Tali accordi sono dati in particolare in caso di: a. rapporti giuridici per l'acquisto o l'alienazione di titoli di partecipazione; b. rapporti giuridici che hanno per oggetto l'esercizio dei diritti di voto (convenzioni di voto tra azionisti); o

c. riunione di persone fisiche o giuridiche attraverso la maggioranza di diritti di voto o di quote di capitale o attraverso un altro genere di controllo in un gruppo di società o di imprese.

3

Chi agisce d'intesa o come gruppo organizzato deve dichiarare la partecipazione globale, l'identità dei suoi singoli membri, la natura dell'intesa e la rappresentanza.

4

L'acquisto e l'alienazione tra persone associate che hanno dichiarato la loro partecipazione globale sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione.

5

Sono per contro soggette all'obbligo di dichiarazione le modifiche nella composizione della cerchia di persone e nella natura dell'intesa o del gruppo.


Art. 16

Fondi di investimento (art. 20 cpv. 1, 3 e 5 LBVM) 1

Gli obblighi di dichiarazione per i fondi di investimento svizzeri ed esteri devono essere adempiti globalmente per tutti i fondi gestiti dalla stessa direzione dei fondi, nonché per ogni fondo d'investimento, se tali fondi, singolarmente, raggiungono, superano o scendono al di sotto dei limiti.

2

Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.

Sezione 2: Dichiarazione

Art. 17

Contenuto (art. 20 cpv. 5 LBVM) 1

La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni: a. quota dei diritti di voto, categoria e numero dei titoli di partecipazione o dei diritti di conversione, di acquisto e di alienazione, detenuti dalle persone par3

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tecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del 5 per cento è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto; b. momento (data) dell'acquisto, dell'alienazione o dell'intesa, con il quale si è superato, raggiunto o scesi al di sotto del limite; c. momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con la conclusione del contratto;

d. cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale, sede e indirizzo dell'acquirente o alienante, rispettivamente delle persone partecipanti; e. persona di contatto competente; f. indicazioni supplementari su operazioni d'intesa o come gruppi organizzati secondo l'articolo 15.

2

In caso di acquisto o alienazione indiretti (art. 9) la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia per l'acquirente o l'alienante diretto sia per l'acquirente o l'alienante indiretto. Dalla dichiarazione devono risultare i rapporti tra l'avente economicamente diritto e l'acquirente o l'alienante diretto.

3

Ogni modifica delle indicazioni soggette all'obbligo di dichiarazione deve essere dichiarata senza indugio alla borsa e alla società.


Art. 18

Termini (art. 20 cpv. 5 LBVM) 1

La dichiarazione deve essere effettuata per scritto alla società e alle borse entro quattro giorni di borsa dalla nascita dell'obbligo di dichiarazione.

2

La società deve pubblicare la dichiarazione entro due giorni di borsa dal ricevimento della dichiarazione.


Art. 19

Pubblicazione (art. 20 cpv. 5, art. 21 LBVM) 1

La società pubblica la dichiarazione senza le indicazioni di cui all'articolo 17 capoverso 1 lettere b, c ed e sia nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sia in almeno uno dei principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche.

2

Per l'osservanza dei termini è determinante il momento della trasmissione della dichiarazione ai media elettronici.


Art. 20

Deroghe e agevolazioni (art. 20 cpv. 1 e 5, art. 21 LBVM) 1

Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe e agevolazioni riguardo all'obbligo di dichiarazione e di pubblicazione, segnatamente se le transazioni

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a. sono a breve scadenza; b. non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o c. sono vincolate a condizioni.

2

Per transazioni già concluse non viene concessa alcuna deroga all'obbligo di dichiarazione.

3

Le richieste di deroghe o agevolazioni devono essere inoltrate tempestivamente alla borsa prima della transazione prevista.


Art. 21

Decisione preliminare (art. 20 cpv. 6 LBVM) Richieste di una decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di pubblicità devono essere inoltrate tempestivamente alla borsa prima della transazione prevista. La richiesta deve essere motivata e deve contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 17.


Art. 22

Organo per la pubblicità e procedura (art. 20 cpv. 5 e 6, art. 21 LBVM) 1

Le borse prevedono nella loro organizzazione un organo particolare (organo per la pubblicità) incaricato di trattare le richieste di deroghe e agevolazioni (art. 20) e di decisioni preliminari (art. 21). Se l'istituzione di tale organo è sproporzionata, questo compito può essere trasferito a un'altra borsa; l'accordo di collaborazione dev'essere sottoposto per approvazione alla Commissione delle banche.

2

La Commissione delle banche e la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto mettono a disposizione dell'organo per la pubblicità le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento del suo compito.

3

L'organo per la pubblicità emana a destinazione del richiedente una raccomandazione, che deve essere motivata e comunicata anche alla Commissione delle banche.

4

La Commissione delle banche emana una decisione, se: a. intende statuire essa stessa nella causa; b. il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o c. la borsa le chiede di emanare una decisione.

5

Se vuole statuire essa stessa in una causa, la Commissione delle banche lo dichiara entro un termine di cinque giorni di borsa.

6

Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per scritto entro un termine di cinque giorni di borsa all'organo per la pubblicità. L'organo per la pubblicità può prorogare tale termine. Gli atti devono essere trasmessi alla Commissione delle banche.

7

Per i compiti da svolgere su incarico della Commissione delle banche nell'ambito della trattazione delle richieste, le borse possono chiedere un adeguato indennizzo, che deve essere approvato dalla Commissione delle banche.

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Se una società omette una pubblicazione senza aver presentato la relativa richiesta di deroga, la borsa può immediatamente predisporre la pubblicazione delle informazioni prescritte dalla legge.


Art. 23

Sorveglianza (art. 4, art. 20 cpv. 4 e 5, art. 21 LBVM) 1

Le borse disciplinano in un regolamento l'organizzazione del sistema di dichiarazione, la sorveglianza dell'obbligo di dichiarazione e di pubblicazione nonché l'organizzazione dell'organo di pubblicità.

2

La Commissione delle banche può ordinare alle borse o ai revisori legali della borsa di effettuare indagini.

Capitolo 4:

Obbligo di presentare un'offerta e determinazione del prezzo offerto Sezione 1: Obbligo di presentare un'offerta

Art. 24

Disposizioni applicabili (art. 32 cpv. 6 LBVM) Oltre all'articolo 32 della legge e alle disposizioni seguenti, l'offerta obbligatoria soggiace agli articoli 22-31, 33 e 52-54 della legge nonché alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale e della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto.


Art. 25

Obbligo di presentare un'offerta (art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) È soggetto all'obbligo di presentare un'offerta chiunque acquisti direttamente o indirettamente titoli di partecipazione superando in tal modo il limite legale o statutario conformemente all'articolo 32 capoverso 1 della legge (limite).


Art. 26

Acquisto indiretto (art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia all'acquisto indiretto di partecipazioni della società mirata soggette all'obbligo di presentare un'offerta.


Art. 27

Operazioni effettuate d'intesa e gruppi organizzati (art. 32 cpv. 1, 3 e 6 LBVM) L'articolo 15 capoversi 1 e 2 è applicabile per analogia all'acquirente di partecipazioni della società mirata soggette all'obbligo di presentare un'offerta che agisce d'intesa o come gruppo organizzato in vista del controllo della società mirata.

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Art. 28

Calcolo del limite (art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) 1

Il limite si calcola in base al numero totale dei diritti di voto iscritti nel registro di commercio.

2

La partecipazione dell'acquirente determinante per il superamento del limite comprende tutti i titoli di partecipazione di sua proprietà o che gli conferiscono il diritto di voto, indipendentemente se i diritti di voto sono esercitabili o no, ad eccezione del rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.


Art. 29

Oggetto dell'offerta obbligatoria (art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) 1

L'offerta obbligatoria si estende a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società mirata.

2

L'offerta deve comprendere anche i titoli di partecipazione provenienti dai diritti di conversione o di acquisto, se questi diritti vengono esercitati prima dello spirare definitivo del termine dell'offerta; l'offerta può estendersi anche ai diritti di acquisto e di conversione non ancora esercitabili durante il termine dell'offerta.


Art. 30

Trasferimento all'acquirente dell'obbligo di presentare un'offerta (art. 32 cpv. 3 e 6 LBVM) Se il precedente avente diritto ai titoli di partecipazione era soggetto, conformemente alla disposizione transitoria dell'articolo 52 della legge, all'obbligo di presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione in caso di superamento del limite del 50 per cento dei diritti di voto, quest'obbligo è trasferito all'acquirente di una partecipazione compresa tra il 331/3 e il 50 per cento dei diritti di voto, se l'acquirente è esonerato ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 della legge dall'obbligo di presentare un'offerta.


Art. 31

Ristabilimento dell'obbligo di presentare un'offerta (art. 32 cpv. 6 LBVM) Chi, dopo l'entrata in vigore della legge, detenendo almeno il 50 per cento dei diritti di voto di una società, riduce la sua partecipazione a meno del 50 per cento, deve presentare un'offerta secondo l'articolo 32 della legge, qualora successivamente superi di nuovo il limite del 50 per cento.


Art. 32

Offerta obbligatoria e condizioni (art. 32 cpv. 1, 3 e 6 LBVM) 1

Su richiesta, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto prende posizione sull'esistenza dell'obbligo di presentare un'offerta.

2

Fatti salvi importanti motivi, l'offerta obbligatoria deve essere incondizionata; importanti motivi sono in particolare dati se:

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a. per l'acquisto è necessaria un'autorizzazione dell'autorità; b. i titoli di partecipazione da acquistare non conferiscono alcun diritto di voto; o

c. l'offerente esige che la sostanza economica designata concretamente della società mirata non venga modificata.


Art. 33

Deroghe di ordine generale (art. 32 cpv. 2, 3 e 6 LBVM) 1

L'obbligo di presentare un'offerta decade se: a. il limite è superato nell'ambito di un risanamento a seguito di una riduzione di capitale per compensare una perdita e del conseguente aumento di capitale; b. banche o commercianti di valori mobiliari, soli o sotto forma di sindacato, riprendono a fermo, nell'ambito di un'emissione, titoli di partecipazione e si impegnano ad alienare nuovamente il numero di titoli di partecipazione che supera il limite entro tre mesi a contare dal superamento, e che l'alienazione avvenga anche effettivamente entro questo termine. In casi motivati, la Commissione delle banche può, su richiesta, prorogare il termine.

2

La richiesta di una deroga secondo il capoverso 1 deve essere dichiarata alla Commissione delle banche e alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite, esse possono sollevare opposizione entro cinque giorni di borsa.

3

La richiesta di una deroga conformemente all'articolo 32 capoverso 3 della legge non deve essere dichiarata.


Art. 34

Deroghe speciali (art. 32 cpv. 2 e 6 LBVM) 1

Nei casi di cui all'articolo 32 capoverso 2 della legge e in altri casi giustificati, un acquirente soggetto all'obbligo di presentare un'offerta può, per motivi importanti, essere esonerato dall'obbligo di presentare un'offerta.

2

Altri casi giustificati secondo l'articolo 32 capoverso 2 della legge possono in particolare risultare se:

a. l'acquirente non può controllare la società mirata, poiché un'altra persona o un gruppo dispone di una quota di voti superiore; b. un membro di un gruppo organizzato secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera a della legge supera il limite anche individualmente; o

c. l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente, ai sensi dell'articolo 26 in correlazione con l'articolo 9 capoverso 3 lettera c, tale acquisto non rientra negli scopi principali della transazione e gli interessi degli azionisti della società mirata sono salvaguardati.

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La concessione di deroghe può essere vincolata a condizioni; in particolare, all'acquirente possono essere imposti obblighi per il futuro. Le condizioni passano a un successore di diritto che acquista una partecipazione di almeno il 331/3 per cento, se egli è esonerato dall'obbligo di presentare un'offerta ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 della legge.

4

...4


Art. 35

Procedura (art. 32 cpv. 2 e 6 LBVM) 1

Le richieste di un parere circa l'esistenza di un obbligo di presentare un'offerta o dell'ammissione di condizioni nonché di deroghe speciali devono essere inoltrate alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto.

2

La Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto invita la società mirata a esprimere un parere e formula una raccomandazione motivata. La raccomandazione deve essere comunicata al richiedente, alle parti partecipanti e alla Commissione delle banche.5 2bis Se la Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto constata che non sussiste l'obbligo di presentare un'offerta o che deve essere concessa una deroga particolare, la società mirata deve pubblicare il suo parere riportandovi il testo dell'articolo 35 capoverso 2quater. L'articolo 29 capoverso 1 della legge si applica per analogia.6 2ter La constatazione della Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto, che non sussiste obbligo di presentare un'offerta o che deve essere concessa una deroga particolare, è pubblicata nel FUSC.7 2quater I detentori di una partecipazione nella società mirata possono, entro il termine di dieci giorni di borsa, chiedere una decisione impugnabile alla Commissione delle banche. Il termine decorre dal primo giorno di borsa che segue la pubblicazione nel FUSC.8 3 La Commissione delle banche emana una decisione, se: a. intende statuire essa stessa nella causa; b. il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o c. la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto le chiede di emanare una decisione.

4

Abrogato dal n. I dell'O della CFB del 29 giu. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5671).

5

Nuovo testo giusta n. I dell'O della CFB del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5671).

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Introdotto dal n. I dell'O della CFB del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5671).

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Introdotto dal n. I dell'O della CFB del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5671).

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Introdotto dal n. I dell'O della CFB del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5671).

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4

Se vuole statuire essa stessa in una causa, la Commissione delle banche lo dichiara entro un termine di:

a. dieci giorni di borsa dopo la pubblicazione nel FUSC nel caso di una raccomandazione sulla concessione di una deroga particolare o sull'esistenza dell'obbligo di presentare un'offerta;

b. cinque giorni di borsa in tutti gli altri casi.9 5

Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per scritto entro un termine di cinque giorni di borsa presso la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può prorogare tale termine. Gli atti devono essere trasmessi alla Commissione delle banche.

6

Per i compiti da svolgere nell'ambito della trattazione delle richieste, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può chiedere un adeguato indennizzo.


Art. 36

Termine (art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) 1

L'offerta obbligatoria deve essere presentata entro due mesi dal superamento del limite.

2

Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere una proroga del termine.

Sezione 2: Determinazione del prezzo offerto

Art. 37

Corso in borsa (art. 32 cpv. 4, 5 e 6 LBVM) 1

Il prezzo offerto per ogni categoria di titoli di partecipazione della società mirata deve corrispondere almeno al corso in borsa.

2

Il corso in borsa secondo l'articolo 32 capoverso 4 della legge corrisponde al corso medio dei corsi d'apertura determinati durante gli ultimi trenta giorni di borsa prima della pubblicazione dell'offerta a una borsa svizzera.

3

Il corso in borsa va rettificato in caso di circostanze speciali occorse durante questo periodo, come ad esempio la ripartizione dei dividendi o le transazioni di capitale.


Art. 38

Prezzo dell'acquisto anteriore (art. 32 cpv. 4, 5 e 6 LBVM) 1

Il prezzo dell'acquisto anteriore corrisponde al prezzo più elevato pagato dall'acquirente per titoli di partecipazione della società mirata nel corso degli ultimi dodici mesi prima della pubblicazione dell'offerta.

9

Nuovo testo giusta n. I dell'O della CFB del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5671).

Credito

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954.193

2

Il prezzo deve essere determinato separatamente per ogni categoria di titoli di partecipazione. La base per la fissazione del rapporto adeguato tra i prezzi di più categorie di titoli di partecipazione secondo l'articolo 32 capoverso 5 della legge è il prezzo più elevato pagato per un titolo di partecipazione rispetto al valore nominale.

3

Se nel prezzo dell'acquisto anteriore sono stati computati, oltre ai pagamenti in contanti, anche altre prestazioni importanti dell'acquirente o dell'alienante, come ad esempio la concessione di garanzie o prestazioni in natura, il prezzo minimo può essere aumentato o diminuito dell'importo corrispondente a queste altre prestazioni.

4

L'aumento o la diminuzione deve essere giudicato da un organo di controllo (art. 25 LBVM), che redige un rapporto e lo sottopone alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto almeno una settimana prima della pubblicazione dell'offerta.


Art. 39

Pagamento del prezzo offerto (art. 32 cpv. 4, 5 e 6 LBVM) 1

Il prezzo offerto può essere pagato in contanti o mediante permuta di titoli di partecipazione.

2

La permuta di titoli di partecipazione è possibile anche se vi è stato un acquisto anteriore contro pagamento in contanti.


Art. 40

Acquisto anteriore mediante permuta di titoli di partecipazione (art. 32 cpv. 4, 5 e 6 LBVM) 1

Se l'acquisto anteriore dei titoli di partecipazione è avvenuto mediante permuta, l'offerente può offrire la stessa permuta con una diminuzione del rapporto di permuta del 25 per cento al massimo, anche se il valore dei titoli corrispondenti della società mirata è nel frattempo diminuito. Al momento della pubblicazione dell'offerta il valore dei titoli di partecipazione offerti in permuta deve tuttavia corrispondere almeno al corso in borsa dei titoli di partecipazione domandati.

2

In caso di offerta contro pagamento in contanti, i titoli di partecipazione della società mirata acquistati mediante permuta in occasione dell'acquisto anteriore devono essere computati al valore al momento della permuta; la valutazione deve essere esaminata da un organo di controllo unitamente all'offerta.


Art. 41

Acquisto anteriore indiretto (art. 32 cpv. 4, 5 e 6 LBVM) Se l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente ai sensi dell'articolo 26 in correlazione con l'articolo 9 capoverso 3 lettera c, l'offerente deve pubblicare nel prospetto dell'offerta la quota del prezzo pagato concernente l'acquisto dei titoli di partecipazione della società mirata; la valutazione di questa quota deve essere esaminata da un organo di controllo.

Ordinanza sulle borse - CFB 16

954.193


Art. 42

Valutazione dei titoli di partecipazione (art. 32 cpv. 4, 5 e 6 LBVM) 1

Per il calcolo del corso in borsa dei titoli di partecipazione offerti in permuta è applicabile per analogia l'articolo 37 capoverso 2; la valutazione deve essere esaminata da un organo di controllo.

2

I titoli di partecipazione non quotati o quotati in un mercato illiquido, offerti in permuta o permutati in occasione di un acquisto anteriore, devono essere valutati da un organo di controllo.


Art. 43

Deroghe (art. 32 cpv. 4, 5 e 6 LBVM) Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, d'intesa con la Commissione delle banche, concedere in casi singoli deroghe alle disposizioni della presente sezione (art. 37-42).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 44

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza CFB del 21 ottobre 199610 sulle borse è abrogata.


Art. 45

Pubblicità delle partecipazioni (art. 51 LBVM) 1

La disposizione transitoria dell'articolo 51 della legge è applicabile a tutte le persone che, all'entrata in vigore della legge, direttamente, indirettamente, d'intesa o come gruppi organizzati dispongono di una partecipazione di almeno il 5 per cento dei diritti di voto di una società quotata almeno parzialmente in Svizzera.

2

L'alienazione di titoli di partecipazione acquistati prima dell'entrata in vigore della legge non è soggetta, durante il termine transitorio dell'articolo 51 della legge, all'obbligo di dichiarazione neppure se in tal modo si raggiunge o si scende al di sotto di un limite secondo l'articolo 20 della legge.

3

Per contro, un acquisto di titoli di partecipazione effettuato dopo l'entrata in vigore della legge e che permette di raggiungere o superare un limite secondo l'articolo 20 della legge, è immediatamente soggetto all'obbligo di dichiarazione; per la loro alienazione non è più possibile avvalersi a posteriori della disposizione transitoria secondo il capoverso 2 in correlazione con l'articolo 51 della legge.

4

Le modifiche nella composizione della cerchia di persone di un'intesa o di un gruppo organizzato durante il termine transitorio non originano l'obbligo di dichiarazione, a meno che non venga mutata in modo essenziale la natura dell'intesa o del gruppo.

10

[RU 1997 108]

Credito

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954.193


Art. 46

Contenuto della dichiarazione secondo l'articolo 51 della legge (art. 51 LBVM) La dichiarazione secondo l'articolo 51 della legge deve contenere, oltre al momento dell'acquisto avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge, tutte le indicazioni secondo l'articolo 17.


Art. 47

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Ordinanza sulle borse - CFB 18

954.193