Abrogato per 01.01.2016

16.12.2014 - 01.01.2016
01.05.2013 - 15.12.2014
01.06.2012 - 30.04.2013
01.01.2012 - 31.05.2012
01.01.2009 - 31.12.2011
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01.12.2007 - 31.12.2008
01.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 30.06.2007
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1

Ordinanza

dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA) del 25 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2009) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visti gli articoli 15 capoverso 3, 20 capoverso 5 e 32 capoversi 2 e 6 della legge
del 24 marzo 19951 sulle borse (LBVM), ordina: Capitolo 1:

Obbligo di tenere un giornale e di dichiarazione per i commercianti di valori mobiliari Sezione 1: Obbligo di tenere un giornale

Art. 1

(art. 15 LBVM)

1

Il commerciante di valori mobiliari tiene di principio un giornale o giornali parziali (giornale) degli ordini ricevuti e delle transazioni in valori mobiliari che ha effettuato in borsa o fuori borsa, indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari siano ammessi o no al negozio in una borsa.

2

Per quanto riguarda gli ordini ricevuti, nel giornale devono essere registrati: a. l'identificazione dei valori mobiliari; b. la data e l'ora precisa di ricevimento dell'ordine; c. la designazione

dell'ordinante;

d. la descrizione del tipo di transazione e di ordine; e. l'entità dell'ordine.

3

Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati: a. la data e l'ora precisa dell'esecuzione; b. l'entità della

transazione;

c. il corso realizzato o attribuito; d. il luogo della transazione; RU 2008 6521

1 RS

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Borse e commercio di valori immobiliari 2

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e. la designazione della controparte; f.

la data di valuta.

4

Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o no all'obbligo di dichiarazione secondo la sezione 2, gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in una forma standardizzata, cosicché possano essere fornite alla FINMA, su sua richiesta, informazioni complete e tempestive.

5

La FINMA completa mediante circolare in particolare il disciplinamento del campo d'applicazione dell'obbligo di tenere il giornale, nonché la forma e il contenuto del giornale.

Sezione 2: Obbligo di dichiarazione

Art. 2

Principi (art. 15 LBVM)

1

Di principio, il commerciante di valori mobiliari deve dichiarare tutte le transazioni in valori mobiliari ammessi al negozio in una borsa svizzera che ha effettuato in borsa e fuori borsa.

2

Deve dichiarare in particolare: a. tutte le transazioni in borsa e fuori borsa effettuate in Svizzera in valori mobiliari svizzeri ed esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera; b. tutte le transazioni in borsa e fuori borsa effettuate all'estero in valori mobiliari svizzeri ed esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera, eccettuate le transazioni di cui all'articolo 3 lettere a e b.

3

L'obbligo di dichiarazione si estende alle transazioni per conto proprio e a quelle per conto di clienti.


Art. 3

Eccezioni (art. 15 LBVM)

Il commerciante di valori mobiliari non è tenuto a dichiarare: a. le transazioni all'estero su valori mobiliari esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera, sempre che siano effettuate in una borsa estera riconosciuta dalla Svizzera; b. le transazioni all'estero su valori mobiliari ammessi al negozio in una borsa svizzera, sempre che siano effettuate dalla succursale di un commerciante di valori mobiliari svizzero, che è autorizzata al negozio da un'autorità di vigilanza estera ed è ivi soggetta all'obbligo di tenere un giornale o di dichiarazione; c. le transazioni effettuate su valori mobiliari non ammessi al negozio in una borsa svizzera.

Ordinanza FINMA sulle borse 3

954.193


Art. 4

Contenuto della

dichiarazione

(art. 15 LBVM)

La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni: a. la designazione del commerciante di valori mobiliari soggetto all'obbligo di dichiarazione;

b. la descrizione del tipo di transazione (compra/vendita); c. l'identificazione dei valori mobiliari negoziati; d. l'entità della transazione (valore nominale per le obbligazioni, numero di titoli o di contratti per gli altri valori mobiliari); e. il

corso;

f.

la data e l'ora precisa della transazione; g. la data di valuta; h. l'indicazione se si tratta di una transazione per conto proprio o per conto di clienti;

i. la designazione della controparte (membro di borsa, altro commerciante di valori mobiliari, cliente); j.

l'identificazione della borsa.


Art. 5

Termine di dichiarazione (art. 15 LBVM) Le transazioni devono essere dichiarate entro i termini fissati dai regolamenti di borsa.


Art. 6

Destinatario della dichiarazione (art. 15 LBVM) 1

Di principio le transazioni devono essere dichiarate alla borsa nella quale il valore mobiliare è ammesso al negozio.

2

Se in Svizzera un valore mobiliare è ammesso al negozio in più borse autorizzate dalla FINMA, i commercianti di valori mobiliari partecipanti a transazioni fuori borsa possono scegliere la borsa presso la quale adempiere l'obbligo di dichiarazione.

3

Nella loro organizzazione le borse prevedono un organo particolare (ufficio delle dichiarazioni) incaricato di ricevere ed elaborare le dichiarazioni.

4

L'ufficio delle dichiarazioni emana un regolamento. Per i compiti da adempire su incarico della FINMA può chiedere un adeguato indennizzo. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.

Borse e commercio di valori immobiliari 4

954.193

Capitolo 2: Corrispondenza e calcolo dei termini

Art. 7

Corrispondenza (art. 20 cpv. 5 LBVM) 1

Dichiarazioni trasmesse per telefax o per posta elettronica, nonché richieste e atti scritti nell'ambito di procedure concernenti la pubblicità delle partecipazioni e le offerte pubbliche di acquisto sono ammesse nella corrispondenza con la FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto e gli organi per la pubblicità e sono riconosciuti ai fini dell'osservanza dei termini. L'originale deve essere inoltrato al più tardi il giorno feriale successivo.

2

Di principio le decisioni e le raccomandazioni adottate in queste procedure vengono comunicate alle parti e ai richiedenti, nonché alla FINMA, per telefax o per posta elettronica.


Art. 8

Computo dei termini (art. 20 cpv. 5 LBVM) 1

Se il termine è computato in giorni di borsa, decorrere dal primo giorno di borsa successivo all'evento iniziale.

2

Se il termine è computato in settimane, esso scade il giorno dell'ultima settimana che, per il suo nome, corrisponde a quello in cui si è verificato l'evento iniziale oppure, se non è un giorno di borsa, il giorno di borsa successivo.

3

Se il termine è computato in mesi, esso scade il giorno dell'ultimo mese che, per il suo numero, corrisponde a quello in cui si è verificato l'evento iniziale oppure, in mancanza di un giorno corrispondente, l'ultimo giorno del mese. Se non è un giorno di borsa, il termine scade il giorno di borsa successivo.

4

Sono «giorni di borsa» i giorni in cui in Svizzera la relativa borsa è aperta alla negoziazione in conformità al calendario di negoziazione.

Capitolo 3: Pubblicità delle partecipazioni Sezione 1: Obbligo di dichiarazione

Art. 9

Principi (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) 1

Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione gli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione acquistati o alienati direttamente o indirettamente, se con l'acquisto o l'alienazione raggiungono, superano o scendono al di sotto dei limiti di cui all'articolo 20 capoverso 1 LBVM (limite).

2

È inoltre soggetto all'obbligo di dichiarazione colui che con l'acquisto o l'alienazione di titoli di partecipazione per conto di diversi aventi economicamente diritto, indipendenti tra loro, raggiunge, supera o scende al di sotto dei limiti ed è autorizzato nella misura corrispondente a esercitare i diritti di voto.

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3

Sono considerati acquisto o alienazione indiretti: a. l'acquisto e l'alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e che agisce per conto dell'avente economicamente diritto; b. l'acquisto e l'alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;

c. l'acquisto e l'alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione;

d. tutte le altre circostanze che permettono di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione, ad eccezione del rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un'assemblea generale.

4

Le partecipazioni che nel corso di un solo giorno di borsa (intraday) e provvisoriamente raggiungono, superano o scendono al di sotto di un limite non devono essere dichiarate.


Art. 10

Operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato (art.

20 cpv. 1, 3 e 5 LBVM) 1

Agisce d'intesa o come gruppo organizzato chi si accorda con terzi, mediante contratto o altre misure organizzative, in vista dell'acquisto o dell'alienazione di titoli di partecipazione o dell'esercizio di diritti di voto.

2

Tali accordi sono dati in particolare in caso di: a. rapporti giuridici per l'acquisto o l'alienazione di titoli di partecipazione; b. rapporti giuridici che hanno per oggetto l'esercizio dei diritti di voto (convenzioni di voto tra azionisti); o

c. riunione di persone fisiche o giuridiche attraverso la maggioranza di diritti di voto o di quote di capitale o attraverso un altro genere di controllo in un gruppo di società o di imprese.

3

Chi agisce d'intesa o come gruppo organizzato deve dichiarare la partecipazione globale, l'identità dei suoi singoli membri, la natura dell'intesa e la rappresentanza.

4

L'acquisto e l'alienazione tra persone associate che hanno dichiarato la loro partecipazione globale sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione.

5

Devono per contro essere dichiarate le modifiche nella composizione della cerchia di persone e nella natura dell'intesa o del gruppo.


Art. 11

Sorgere dell'obbligo di dichiarazione (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) 1

L'obbligo di dichiarazione sorge non appena sia costituito il diritto all'acquisto o all'alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio). L'intenzione di acquisto o alienazione non origina l'obbligo di dichiarazione, a condizione che non comporti obblighi giuridici.

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2

Se si raggiunge, si supera o si scende al disotto di un limite in seguito all'aumento, alla riduzione o alla ristrutturazione del capitale societario, l'obbligo di dichiarazione nasce con la relativa pubblicazione sul Foglio svizzero di commercio.


Art. 12

Calcolo dei

limiti

(art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) 1

Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un limite, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendentemente l'una dall'altra e dichiararle simultaneamente: a. posizioni di acquisto: 1. azioni e quote analoghe ad azioni, 2. diritti di conversione e d'acquisto (art. 15 cpv. 1 lett. a), 3. diritti d'alienazione concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 1 lett. b), 4. strumenti finanziari che sotto il profilo economico consentono di effettuare un acquisto (art. 15 cpv. 1 lett. c),

5. strumenti finanziari in vista di un'offerta pubblica d'acquisto (art. 15 cpv. 2);

b. posizioni di vendita: 1. diritti d'alienazione (art. 15 cpv. 1 lett. a), 2. diritti di conversione e d'acquisto concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 1 lett. b),

3. strumenti finanziari che sotto il profilo economico consentono di effettuare una vendita (art. 15 cpv. 1 lett. c).

2

I limiti si calcolano in base al numero totale dei diritti di voto iscritti nel registro di commercio.


Art. 13

Usufrutto (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) Per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione, la costituzione o la cessazione di un usufrutto è equiparata all'acquisto o all'alienazione di titoli di partecipazione.


Art. 14

Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) 1

Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l'alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate.

2

È soggetta all'obbligo di dichiarazione unicamente la parte contraente che, nell'ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari, in particolare:

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a. il mutuatario nelle operazioni di prestito; b. l'acquirente nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto; e c. il destinatario della garanzia nel caso di cessioni in garanzia.

3

Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al disotto di un limite, la parte contraente che restituisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione.

4

Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.


Art. 15

Strumenti finanziari

(art. 20 cpv. 2, 2bis e 5 LBVM) 1

Devono essere dichiarati: a. l'acquisto o l'alienazione di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono un adempimento in natura; b. la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d'acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono un adempimento in natura; e

c. gli strumenti finanziari che prevedono o ammettono una liquidazione per contanti, come pure altri contratti differenziali (come Contracts for difference, Financial Futures).

2

Devono inoltre essere dichiarati gli strumenti finanziari non menzionati nel capoverso 1 che in base alla loro struttura consentono all'avente diritto di acquistare titoli di partecipazione se vengono acquistati, alienati o concessi (in forma scritta) in vista di un'offerta pubblica d'acquisto. Tale scopo è presunto quando i relativi strumenti finanziari conferiscono dei diritti o delle aspettative che, sommati alle altre posizioni di acquisto elencate nell'articolo 12 capoverso 1 lettera a, rappresentano oltre il 15 per cento dei diritti di voto.

3

Sono inoltre soggetti a un nuovo obbligo di dichiarazione gli strumenti finanziari già dichiarati secondo i capoversi 1 e 2 qualora, sia nel caso del loro esercizio sia nel caso di mancato esercizio, si raggiunga, si superi o si scenda al di sotto di un limite.


Art. 16

Altri fatti da dichiarare (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) Un obbligo di dichiarazione sussiste in particolare: a. se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite: 1. in seguito a un aumento, una riduzione o una ristrutturazione del capitale societario,

2. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione propri da parte di una società,

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3. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni ai sensi dell'articolo 4 della legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi (LICol); questi titoli devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dal commerciante di valori mobiliari per proprio conto,

4. soltanto in virtù della quota dei diritti di voto (esercitabili o no) rappresentati dalle azioni, a prescindere dal fatto che la quota totale dei diritti di voto, tenuto conto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 15, raggiunga, superi o scenda al di sotto di un limite,

5. in seguito a un trasferimento di titoli di partecipazione avvenuto d'ufficio o a seguito di una decisione giudiziaria o amministrativa;

b. in caso di modifica delle relazioni fra acquirente diretto, acquirente indiretto e avente economicamente diritto.


Art. 17

Investimenti collettivi di capitale (art. 20 cpv. 1, 3 e 5 LBVM) 1

Gli obblighi di dichiarazione relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la LICol3 devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione (art. 13 cpv. 2 lett. a-d LICol nonché art. 15 in combinato disposto con l'art. 120 cpv. 1 LICol).

2

Per l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione sono applicabili i seguenti principi:

a. gli obblighi di dichiarazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d'autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la partecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un limite; b. per le direzioni di fondi all'interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo; c. nel caso delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi, gli obblighi di dichiarazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; d. ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sensi del capoverso 1.

3

Gli investimenti collettivi di capitale esteri che non sono autorizzati per la distribuzione possono adempiere il loro obbligo di dichiarazione conformemente ai capoversi 1 e 2 se hanno preventivamente dimostrato al competente organo per la pubblicità di essere indipendenti dal gruppo e tale prova della loro indipendenza è confermata dalla competente autorità di vigilanza.

4

Indicazioni circa l'identità degli investitori non sono necessarie.

2 RS

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3 RS

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Art. 18

Banche e commercianti di valori mobiliari (art. 20 cpv. 5 LBVM) 1

Fatto salvo il capoverso 2, le banche e i commercianti di valori mobiliari non devono comprendere nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 12 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 12 cpv. 1 lett. b) i titoli di partecipazione e gli strumenti finanziari che: a. detengono nel loro portafoglio commerciale, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; b. detengono nell'ambito di prestiti di valori mobiliari, di cessioni in garanzia o di operazioni di riporto, se tale quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; c. detengono esclusivamente per fini di conteggio o per lo svolgimento di operazioni, e per tre giorni di borsa al massimo.

2

Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l'intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell'emittente e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento.

3

Le posizioni elencate nel capoverso 1 devono sempre essere comprese nel calcolo della quota dei diritti di voto secondo l'articolo 15 capoverso 2.


Art. 19

Procedura di offerta pubblica d'acquisto (art. 20 cpv. 5 LBVM) 1

Nel corso della procedura di offerta pubblica d'acquisto (art. 31 LBVM; art 38 O-COPA), l'offerente e chi con esso agisce d'intesa o come gruppo organizzato sono sottoposti unicamente agli obblighi di dichiarazione previsti dal capitolo 8 dell'ordinanza commissionale OPA del 21 agosto 20084 (O-COPA).

2

Dopo la conclusione della procedura di offerta pubblica d'acquisto, le persone assoggettate all'obbligo di dichiarazione secondo il capoverso 1 devono nuovamente comunicare le loro posizioni all'organo per la pubblicità in conformità alle disposizioni della presente ordinanza.


Art. 20

Decisione preliminare

(art. 20 cpv. 6 LBVM) 1

Di principio le richieste di decisione preliminare sull'esistenza o sull'assenza di un obbligo di dichiarazione devono essere inoltrate tempestivamente all'organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.

2

L'organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.

4 RS

954.195.1

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Sezione 2: Dichiarazione e pubblicazione

Art. 21

Contenuto della

dichiarazione

(art. 20 cpv. 5 LBVM) 1

La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni: a. quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del limite del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto; b. i fatti che originano l'obbligo di dichiarazione, quali l'acquisto, l'alienazione, il prestito di valori mobiliari e le operazioni analoghe ai sensi dell'articolo 14, l'esercizio o il mancato esercizio di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 15, la modifica del capitale sociale, la decisione di un tribunale o di un'autorità, la motivazione di un'intesa comune o una modifica nella composizione di un gruppo;

c. momento (data) dell'acquisto, dell'alienazione o dell'intesa, con il quale si è superato, raggiunto o scesi al di sotto del limite; d. momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con la conclusione del contratto;

e. cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale, sede e indirizzo dell'acquirente o dell'alienante, rispettivamente delle persone partecipanti; f.

persona di contatto competente.

2

Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire pure le seguenti indicazioni: a. nel caso di operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato secondo l'articolo 10: le indicazioni di cui all'articolo 10 capoversi 3 e 5;

b. nel caso di negozi giuridici secondo l'articolo 14: 1. la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o degli strumenti finanziari trasferiti di cui all'articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,

2. il genere di negozio giuridico, 3. la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest'ultimo spetta alla parte che soggiace all'obbligo della dichiarazione secondo l'articolo 14 capoverso 2 o alla controparte; c. nel caso di strumenti finanziari secondo l'articolo 15 ammessi al negozio in una borsa svizzera: il numero di valore dei titoli (ISIN); d. nel caso di strumenti finanziari secondo l'articolo 15 non ammessi al negozio in una borsa svizzera: l'indicazione delle condizioni essenziali quali:

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1. l'identità

dell'emittente,

2. il

sottostante,

3. il rapporto di opzione, 4. il prezzo di esercizio, 5. il termine di esercizio, 6. le modalità di esercizio; e. nel caso di strumenti finanziari secondo l'articolo 15 capoverso 2: il rinvio all'applicazione di questa disposizione.

3

In caso di acquisto o alienazione indiretti (art. 9) la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia per l'acquirente o l'alienante diretto sia per l'acquirente o l'alienante indiretto. Dalla dichiarazione devono risultare i rapporti tra l'avente economicamente diritto e l'acquirente o l'alienante diretto.

4

Ogni modifica delle indicazioni dichiarate dev'essere annunciata senza indugio al competente organo per la pubblicità e alla società.


Art. 22

Termini (art. 20 cpv. 5 LBVM) 1

La dichiarazione scritta deve pervenire alla società e al competente organo per la pubblicità entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell'obbligo di dichiarazione.

2

La società deve pubblicare la dichiarazione entro due giorni di borsa dal ricevimento della dichiarazione.

3

In caso di operazioni con valori mobiliari propri, la società deve effettuare, entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell'obbligo di dichiarazione, sia la dichiarazione al competente organo per la pubblicità di cui al capoverso 1 sia la pubblicazione di cui al capoverso 2 e nell'articolo 23.


Art. 23

Pubblicazione (art. 20 cpv. 5 e 21 LBVM) 1

La società pubblica la dichiarazione secondo l'articolo 21 sulla piattaforma elettronica pubblica gestita dal competente organo per la pubblicità.

2

Se il competente organo per la pubblicità non dispone di una piattaforma elettronica, la società pubblica tale dichiarazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e in almeno uno dei principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche.

3

Se la pubblicazione avviene secondo il capoverso 2, per l'osservanza del termine previsto nell'articolo 22 capoverso 2 fa stato il momento della trasmissione della dichiarazione ai media elettronici. La pubblicazione deve essere trasmessa simultaneamente anche al competente organo per la pubblicità.

4

Qualora una società ometta una pubblicazione o effettui una pubblicazione erronea o incompleta, gli organi per la pubblicità possono pubblicare immediatamente le informazioni prescritte e imputare alla società i costi originati dalla misura sostitu

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tiva. Possono rendere pubblici i motivi della misura sostitutiva. La società dev'esserne preventivamente informata.


Art. 24

Deroghe e agevolazioni (art. 20 cpv. 5 e 21 LBVM) 1

Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all'obbligo di dichiarazione e di pubblicazione, segnatamente se le transazioni: a. sono a breve scadenza; b. non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o c. sono vincolate a condizioni.

2

Le richieste pertinenti devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.

3

Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.

Sezione 3: Sorveglianza

Art. 25

Organo per la pubblicità (art. 20 cpv. 5, 6 e 21 LBVM) 1

Le borse prevedono nella loro organizzazione un organo particolare (organo per la pubblicità) competente per la sorveglianza dell'obbligo di dichiarazione e di pubblicazione. Tale organo tratta inoltre le richieste di decisione preliminare (art. 20), nonché di deroga e di agevolazione (art. 24).

2

Se l'istituzione di tale organo è sproporzionata, questo compito può essere trasferito a un'altra borsa; l'accordo di collaborazione dev'essere sottoposto per approvazione alla FINMA.

3

Gli organi per la pubblicità informano regolarmente il pubblico sulla loro prassi.

Possono emanare comunicazioni e regolamenti e pubblicare, mediante i canali idonei, le informazioni necessarie all'adempimento del loro mandato legale. Le raccomandazioni devono essere pubblicate, per principio, in forma anonimizzata.

4

Per i compiti da svolgere su incarico della FINMA e per la trattazione delle richieste, gli organi per la pubblicità possono chiedere un adeguato indennizzo. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione.


Art. 26

Procedura (art. 20 cpv. 5, 6 e 21 LBVM) 1

Le richieste di decisione preliminare (art. 20), nonché di deroga e di agevolazione (art. 24) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L'esposto dei fatti dev'essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 21.

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2

L'organo per la pubblicità emana una raccomandazione a destinazione del richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.

3

L'organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società.

Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d'affari.

4

La FINMA emana una decisione, se: a. intende statuire essa stessa nella causa; b. il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o c. l'organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.

5

Se vuole statuire essa stessa in una causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.

6

Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per scritto entro cinque giorni di borsa all'organo per la pubblicità. L'organo per la pubblicità può prorogare tale termine. Gli atti devono essere trasmessi alla FINMA.


Art. 27

Indagini (art. 4, 20 cpv. 4, 5 e 21 LBVM) La FINMA può ordinare agli organi per la pubblicità o ai revisori legali della borsa di effettuare indagini.

Capitolo 4:

Obbligo di presentare un'offerta e determinazione del prezzo offerto Sezione 1: Obbligo di presentare un'offerta

Art. 28

Disposizioni applicabili

(art. 32 cpv. 6 LBVM) Oltre all'articolo 32 LBVM e alle disposizioni seguenti, l'offerta obbligatoria soggiace agli articoli 22-31, 33-33d e 52-54 LBVM nonché alle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale e della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto.


Art. 29

Principio (art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) È soggetto all'obbligo di presentare un'offerta chiunque acquisti direttamente o indirettamente titoli di partecipazione superando in tal modo il limite legale o statutario conformemente all'articolo 32 capoverso 1 LBVM (limite).


Art. 30

Acquisto indiretto

(art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia all'acquisto indiretto di partecipazioni della società mirata soggette all'obbligo di presentare un'offerta.

Borse e commercio di valori immobiliari 14

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Art. 31

Operazioni effettuate d'intesa o come gruppo organizzato (art. 32 cpv. 1, 3 e 6 LBVM) L'articolo 10 capoversi 1 e 2 è applicabile per analogia all'acquirente di partecipazioni della società mirata soggette all'obbligo di presentare un'offerta che agisce d'intesa o come gruppo organizzato in vista del controllo della società mirata.


Art. 32

Calcolo del

limite

(art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) 1

Il limite si calcola in base al numero totale dei diritti di voto iscritti nel registro di commercio.

2

La partecipazione dell'acquirente determinante per il superamento del limite comprende tutti i titoli di partecipazione di sua proprietà o che gli conferiscono il diritto di voto in altro modo, indipendentemente se i diritti di voto sono esercitabili o no.

3

Non rientrano nel calcolo le procure conferite esclusivamente a fini di rappresentanza a un'assemblea generale.


Art. 33

Oggetto dell'offerta obbligatoria (art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) 1

L'offerta obbligatoria si estende a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società mirata.

2

L'offerta deve comprendere anche i titoli di partecipazione nuovi, emessi mediante strumenti finanziari, se i diritti corrispondenti vengono esercitati prima della scadenza del termine suppletivo di cui all'articolo 27 capoverso 2 LBVM.


Art. 34

Trasferimento all'acquirente dell'obbligo di presentare un'offerta (art. 32 cpv. 3 e 6 LBVM) Se il precedente avente diritto ai titoli di partecipazione era soggetto, conformemente alla disposizione transitoria dell'articolo 52 LBVM, all'obbligo di presentare un'offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione in caso di superamento del limite del 50 per cento dei diritti di voto, quest'obbligo è trasferito all'acquirente di una partecipazione compresa tra il 33⅓ e il 50 per cento dei diritti di voto, se l'acquirente è esonerato ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LBVM dall'obbligo di presentare un'offerta.


Art. 35

Ristabilimento dell'obbligo di presentare un'offerta (art. 32 cpv. 6 LBVM) Chi, dopo l'entrata in vigore della LBVM, detenendo almeno il 50 per cento dei diritti di voto di una società, riduce la sua partecipazione a meno del 50 per cento, deve presentare un'offerta secondo l'articolo 32 LBVM, qualora successivamente superi di nuovo il limite del 50 per cento.

Ordinanza FINMA sulle borse 15

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Art. 36

Offerta obbligatoria e condizioni (art. 32 cpv. 1, 3 e 6 LBVM) 1

Fatti salvi importanti motivi, l'offerta obbligatoria deve essere incondizionata.

2

Importanti motivi sono dati in particolare se: a. per l'acquisto è necessaria un'autorizzazione dell'autorità; b. i titoli di partecipazione da acquistare non conferiscono alcun diritto di voto; o

c. l'offerente esige che la sostanza economica designata concretamente della società mirata non venga modificata.


Art. 37

Termine (art. 32 cpv. 1 e 6 LBVM) 1

L'offerta obbligatoria deve essere presentata entro due mesi dal superamento del limite.

2

Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere una proroga del termine.

Sezione 2: Deroghe all'obbligo di presentare un'offerta

Art. 38

Deroghe di ordine generale (art. 32 cpv. 2, 3 e 6 LBVM) 1

L'obbligo di presentare un'offerta decade se: a. il limite è superato nell'ambito di un risanamento a seguito di una riduzione di capitale per compensare una perdita e del conseguente aumento di capitale; b. banche o commercianti di valori mobiliari, soli o sotto forma di sindacato, assumono a fermo, nell'ambito di un'emissione, titoli di partecipazione e si impegnano ad alienare nuovamente il numero di titoli di partecipazione che supera il limite entro tre mesi a contare dal superamento, e che l'alienazione avvenga anche effettivamente entro questo termine. In casi motivati, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, su richiesta, prorogare il termine.

2

La richiesta di deroga secondo il capoverso 1 deve essere dichiarata alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Quest'ultima apre un procedimento amministrativo entro cinque giorni di borsa se ha motivo di presumere che le condizioni del capoverso 1 non siano adempiute.

3

La richiesta di deroga conformemente all'articolo 32 capoverso 3 LBVM non deve essere dichiarata.

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Art. 39

Deroghe speciali

(art. 32 cpv. 2 e 6 LBVM) 1

Nei casi di cui all'articolo 32 capoverso 2 LBVM e in altri casi giustificati, un acquirente soggetto all'obbligo di presentare un'offerta può, per motivi importanti, essere esonerato dall'obbligo di presentare un'offerta.

2

Possono essere considerati giustificati secondo l'articolo 32 capoverso 2 LBVM anche i casi in cui:

a. l'acquirente non può controllare la società mirata, poiché un'altra persona o un gruppo dispone di una quota di voti superiore; b. un membro di un gruppo organizzato secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera a LBVM supera il limite anche individualmente; o

c. l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente (art. 30), tale acquisto non rientra negli scopi principali della transazione e gli interessi degli azionisti della società mirata sono salvaguardati.

3

La concessione di deroghe può essere vincolata a condizioni; in particolare, all'acquirente possono essere imposti obblighi per il futuro.

4

Le condizioni di cui al capoverso 3 passano a un successore di diritto che acquista una partecipazione di almeno il 33⅓ per cento, anche se quest'ultimo è esonerato dall'obbligo di presentare un'offerta ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 LBVM.

Sezione 3: Determinazione del prezzo offerto

Art. 40

Corso in borsa (art. 32 cpv. 4-6 LBVM) 1

Il prezzo offerto per ogni categoria di titoli di partecipazione della società mirata deve corrispondere almeno al corso in borsa.

2

Il corso in borsa secondo l'articolo 32 capoverso 4 LBVM corrisponde al corso medio, calcolato in funzione della ponderazione dei volumi, delle transazioni in borsa degli ultimi 60 giorni di borsa prima della pubblicazione dell'offerta, rispettivamente dell'annuncio preliminare.

3

Il corso in borsa va rettificato in caso di circostanze speciali, quali la ripartizione di dividendi o le transazioni di capitale, occorse durante questo periodo che influenzano considerevolmente il corso. Un organo di controllo (art. 25 LBVM) conferma in un rapporto l'adeguatezza delle rettifiche e indica le basi del calcolo.

4

Se i titoli di partecipazione quotati non sono liquidi prima della pubblicazione dell'offerta, rispettivamente dell'annuncio preliminare, un organo di controllo (art. 25 LBVM) procede alla loro valutazione. L'organo di controllo indica nel suo rapporto i metodi e le basi del calcolo.

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Art. 41

Prezzo dell'acquisto anteriore (art. 32 cpv. 4-6 LBVM) 1

Il prezzo dell'acquisto anteriore corrisponde al prezzo più elevato pagato dall'acquirente per titoli di partecipazione della società mirata nel corso degli ultimi dodici mesi prima della pubblicazione dell'offerta o dell'annuncio preliminare.

2

Il prezzo deve essere determinato separatamente per ogni categoria di titoli di partecipazione. La base per la fissazione del rapporto adeguato tra i prezzi di più categorie di titoli di partecipazione secondo l'articolo 32 capoverso 5 LBVM è il prezzo più elevato pagato per un titolo di partecipazione rispetto al valore nominale.

3

I titoli di partecipazione della società mirata acquistati mediante permuta di valori mobiliari in occasione dell'acquisto anteriore devono essere computati al valore rilevato al momento della permuta.

4

Se nell'acquisto anteriore sono incluse, oltre alle prestazioni principali, anche altre prestazioni importanti dell'acquirente o dell'alienante, quali la concessione di garanzie o prestazioni in natura, il prezzo relativo all'acquisto anteriore è aumentato o diminuito del valore di tali prestazioni.

5

Nel suo rapporto, l'organo di controllo (art. 25 LBVM) esamina la valutazione dei titoli di partecipazione di cui al capoverso 3 e conferma l'adeguatezza dell'aumento o della diminuzione ai sensi del capoverso 4, esponendo il suo calcolo.


Art. 42

Acquisto anteriore indiretto (art. 32 cpv. 4-6 LBVM) Se l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente ai sensi dell'articolo 30 in combinato disposto con l'articolo 9 capoverso 3 lettera c, l'offerente deve pubblicare nel prospetto dell'offerta la quota del prezzo pagato corrispondente all'acquisto dei titoli di partecipazione della società mirata; la valutazione di questa quota deve essere esaminata da un organo di controllo.


Art. 43

Pagamento del prezzo offerto (art. 32 cpv. 4-6 LBVM) 1

Il prezzo offerto può essere pagato in contanti o mediante permuta di valori mobiliari.

2

È ammesso il pagamento mediante permuta di valori mobiliari, purché sia offerta l'alternativa del pagamento in contanti.


Art. 44

Valutazione dei valori mobiliari (art. 32 cpv. 4-6 LBVM) Per la determinazione del valore dei valori mobiliari offerti in permuta si applica per analogia l'articolo 40 capoversi 2-4.

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Art. 45

Deroghe (art. 32 cpv. 4-6 LBVM) Per motivi importanti, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere, in singoli casi, deroghe alle disposizioni della presente sezione (art. 40-44).

Capitolo 5:

Collaborazione tra la FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e le borse

Art. 46

(art. 20 cpv. 4 e 5, 34bis e 35 LBVM) 1

La FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, nonché gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza presso le borse, si forniscono a vicenda - spontaneamente o su domanda - tutte le informazioni e i documenti pertinenti, necessari a tali autorità e organi per adempiere i loro rispettivi compiti. In particolare, se vi è motivo di supporre che sia stata commessa una violazione LBVM, va informata l'autorità o l'organo competente per indagare su detta violazione.

2

Le autorità e gli organi interessati si attengono al segreto d'ufficio, professionale e d'affari e utilizzano le informazioni e i documenti pertinenti ricevuti esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti che spettano loro in virtù LBVM.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 47

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza della CFB del 25 giugno 19975 sulle borse (OBVM-CFB) è abrogata.


Art. 48

Disposizioni transitorie

1

Le dichiarazioni effettuate secondo il diritto anteriore rimangono valide.

2

Le dichiarazioni relative a fatti che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere effettuate, facendone menzione all'atto della dichiarazione e della pubblicazione, entro il 30 giugno 2009 secondo il diritto anteriore (art. 9-23 OBVM-CFB6).

5 [RU

1997 2045, 2005 5671, 2007 2953 5759] 6 [RU

1997 2045, 2007 2953 5759]

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Art. 49

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

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